Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e...

72
Studio Tributario e Societario Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze Customs & Global Trade 19 ottobre 2016 Paolo Ippoliti - Giulia Persico – Pier Paolo Ghetti

Transcript of Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e...

Page 1: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Studio Tributario e Societario

Nuovo codicedoganaledell’Unioneeuropea: prime esperienze

Customs & Global Trade 19 ottobre 2016Paolo Ippoliti - Giulia Persico – Pier Paolo Ghetti

Page 2: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 2

Opportunità di governare la variabiledoganale

Page 3: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 3

Principi del nuovo codice dell’Unione europea e autorizzazione AEO

Page 4: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 4

Quadro normativo di riferimento

Entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) (GUUE L 269 del10.10.2013)

Pubblicazione in GUUE L 343, con applicazione a decorrere dal 1° maggio 2016:- Reg. (UE) n. 2015/2446 – reg. delegato (DA), per «integrare o modificare

determinati elementi non essenziali» del CDU- Reg. (UE) n. 2015/2447 – reg. di esecuzione (IA), per «garantire condizioni

uniformi di attuazione» delle nuove norme introdotte

Pubblicazione in GUUE L 69, con applicazione a decorrere dal 1° maggio 2016, del Reg.(UE) n. 2016/341 che «integra il UCC per quanto riguarda le norme transitorie relativea talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancoraoperativi» e «modifica» il reg. DA

Completa applicazione del UCC e dei relativi atti.Abrogazione del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC) e delle relative Disposizioni diapplicazione emanate con il Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC)

Fine del periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni del UCC che dipendonodall’utilizzo di procedimenti informatici e di sistemi elettronici (cfr. Decisione diesecuzione (UE) 2016/578 del 11.04.2016, che stabilisce il «programma di lavoro»relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal CDU)

30.10.2013

29.12.2015

01.05.2016

30.12.2020

15.03.2016

Page 5: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 5

Normativa doganale di riferimento

“pacchettoUCC”

UCC – CDU: reg. (UE) n. 952/2013

DA – RD: reg. (UE) n. 2015/2446

IA – RE: reg. (UE) n. 2015/2447

TDA – RDT: reg. (UE) n. 2016/341

nuovo Codice

regolamento delegato

regolamento di esecuzione

regolamento delegato transitorio

WP: Decisione (UE) n. 2016/578Work Programme

Page 6: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 6

Page 7: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 7

scambio di informazioni mediante procedimenti informatici tra le varie autorità competenti:controllo delle merci nello stesso momento e nello stesso postovarie semplificazioni per operatori economici autorizzati

Principali “considerando” del CDU

Semplificazione della normativa

doganale

Uso di tecnologie di informazione e comunicazione

Applicazione armonizzata e

standardizzata dei controlli doganali

Regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi, al fine di

• facilitare il commercio legale e la lotta antifrode• accrescere la competitività delle imprese• scongiurare il rischio di comportamenti

anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione.

Page 8: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 8

Cos’è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Gli operatori economici che dimostrano un adeguato livello di affidabilità e/o sicurezza della propriasupply chain, con riferimento alle attività di importazione ed esportazione, possono richiedere alleAutorità doganali l’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized EconomicOperator)

Operatore Economico Autorizzato (AEO)“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella

catena di approvvigionamento”*.

* n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006

Page 9: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 9

Overview: principali novità per gli AEO

2 “autorizzazioni”

(comunque cumulabili)3 “certificati”

Nuovi criteri (standard pratici di competenza o qualifiche professionali)

Criteri meglio definiti nelle DAC e negli“Orientamenti”

Questionario di autovalutazione obbligatorio

AEOC necessario per accedere alle procedure semplificate

Questionario di autovalutazione facoltativo(raccomandato)

Rispetto dei criteri AEO sufficiente per accedere alla procedure semplificate

Monitoraggio dell’AEO Monitoraggio dell’AEO ancora più rilevante

1° maggio 2016

Norm

e attualiN

orm

e ab

rogat

e

Page 10: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 10

Tipologie di autorizzazione AEO

AEOC(Semplificazioni

doganali)

AEOS(Sicurezza)

AEOF(Semplificazioni

doganali/Sicurezza)

Page 11: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 11

Chi può ambire a diventare un Operatore Economico Autorizzato (AEO)?

Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche audit dell’Agenzia delle Dogane rispetto ai seguentirequisiti, di cui il candidato deve risultare in possesso:

La rispondenza ad adeguate norme di

sicurezza, sia sicurezza fisica che IT

La rispondenza ad adeguate norme di

sicurezza, sia sicurezza fisica che IT

Una comprovata solvibilità finanziaria

Una comprovata solvibilità finanziaria

L’adeguatezza del sistema logistico e contabile

L’adeguatezza del sistema logistico e contabile

L’osservanza degli obblighi doganali e fiscaliper i tre anni antecedenti

alla presentazione dell’istanza

L’osservanza degli obblighi doganali e fiscaliper i tre anni antecedenti

alla presentazione dell’istanza

2. 3.

5. solo per AEOS

1.

Il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse

all’attività svolta

Il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse

all’attività svolta

Nuovo requisito aggiuntivo dal 1°

maggio 2016

4. solo per AEOC

Page 12: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 12

Controllo interno e requisiti di sicurezza

Un operatore che richiede e si attiva per ottenere lo status AEO dovrebbe essere al corrente dellanecessità di avere “sotto controllo” il proprio business. Ciò significa che la società dovrebbe disporre di unappropriato sistema di controllo interno volto a garantire che i rischi connessi alle sue attività doganalipossano essere identificati e evitati e/o minimizzati.

Più specificamente, questo vuol dire che l’operatore dovrebbe:

1. Identificare e valutare tutti i possibili rischi (doganali e/o ai fini della sicurezza) connessi alle attività del

suo business;

2. Intraprendere le azioni di rimedio necessarie per temperare i rischi identificati, implementando

procedure interne e misure di controllo appropriate.

Il controllo interno è il processo implementato dall’operatore economicoper prevenire, rilevare e orientare i rischi,

al fine di garantire che tutti i processi di riferimento siano adeguati.

Page 13: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 13

Benefici e vantaggi dell’AEO

Page 14: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 14

Benefici e vantaggiPrincipali benefici DIRETTI AEOC AEOS

Accesso facilitato alle semplificazioni doganali ✓

Facilitazioni relative alla dichiarazione di pre-partenza ✓

Riduzioni dei controlli fisici e documentali (relativi a safety e security e ad altra legislazione doganale)✓ ✓

Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (relativo a safety & security) ✓

Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (NON relativo a safety & security)✓

Priorità di trattamento se selezionato per il controllo ✓ ✓

Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale ✓ ✓

Utilizzo del logo AEO ✓ ✓

Mutuo riconoscimento con paesi terziUSAGiapponeCina

Principali benefici INDIRETTI AEOC AEOS

Migliori relazioni con le autorità doganali ✓ ✓

Migliore pianificazione e maggiore velocità nelle spedizioni ✓ ✓

Aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica ✓ ✓

Diminuzione dei problemi legati alla sicurezza (es. furti, perdite, incidenti) ✓

Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni ✓ ✓

Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato✓ ✓

Page 15: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 15

Garanzia globale e AEO

La coincidenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento delle riduzioni o dell’esonero dalla garanzia con le condizioni al cui

soddisfacimento è subordinato il riconoscimento dello status di AEO pare evidente.

Pur non essendo obbligatorio essere in possesso dello status di AEO per accedere alla riduzione o all’esonero dalla garanzia, per i soggetti già

in possesso dell’autorizzazione doganale di affidabilità (AEOC/AEOF) l’istruttoria e i tempi di rilascio del provvedimento di riduzione/esonero

dalla prestazione della garanzia sono semplificati e più brevi, dato che l’Autorità doganale nel procedimento relativo alla garanzia tiene conto

delle evidenze già acquisite in fase di autorizzazione dell’AEO, senza ulteriori aggravi.

SINTESI | Garanzia per debito potenziale debito sorto

Operatore AEO Riduzione al 30%, al 50%, o esonero, senza necessità di dimostrazione dei requisiti richiesti

Riduzione al 30%, senza necessità di dimostrazione dei requisiti richiesti

Operatore non AEO Riduzione al 30%, al 50%, o esonero, previa dimostrazione dei requisiti richiesti

Non è possibile ottenere la riduzione della garanzia per debito sorto

Page 16: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 16

Istituto di riferimento Norme Vantaggio Aspetti rilevantiper gli AEO

Sdoganamento

centralizzatoArt. 179 CDU

Autorizzazione a presentare la dichiarazione doganaleelettronica all’ufficio doganale dove l’operatore è stabilito, aprescindere da dove entrano o escono le merci.

Per tali agevolazioni èrichiesto lo status di AEO-Semplificazioni doganali

Iscrizione nelle scritture del

dichiarante (procedura

domiciliata)

Art. 182 CDUPresentazione della dichiarazione in dogana sotto forma diiscrizione nelle scritture con possibilità di ottenere l’esonerodall’obbligo di presentazione delle merci.

Autovalutazione Art. 185 CDU

Autorizzazione ad espletare determinate formalità doganaliche devono essere svolte dalle autorità doganali, adeterminare l’importo dei dazi all’importazione eall’esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sottovigilanza doganale.

Esonero prestazione

garanzia deposito IVA

Art. 50-bis, c.4, lett. b) D.L.

331/93

Le operazioni di immissione in libera pratica di beni noncomunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVAsono effettuate senza pagamento dell’IVA, previa prestazionedi idonea garanzia commisurata all’imposta: la prestazionedella garanzia non è dovuta per i soggetti certificati AEO.

Ulteriori agevolazioni riservate ai titolari di AEO dal 1° Maggio 2016

Page 17: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 17

Case study

Page 18: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 18

Requisiti doganali e ottimizzazione della supply chain

I vari elementi da considerare per una corretta compliance doganale ed ottimizzazione della supply chain

Compliance doganale

Automatizzazione dei processi

Import e Export controls (es. Dual

use)

Documentazione a supporto

Solvibilità Rappresentanza doganale

Procedure doganali e

semplificazioni

Regimi specialiDeposito e lavorazioni

Classificazione, origine e valore in

dogana

Page 19: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 19

Case study – Doganale

Import

Deposito

doganale

Export

IPR

OPR

IPR

Page 20: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 20

Valore in dogana della merce importata ed elementi di novità (first sale e royalities)

Page 21: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 21

Valore in dogana e dazi doganali

I dazi doganali sono normalmente ad valorem

ovvero

sono rappresentati

da una percentuale applicabile al valore in dogana della merce

(salvo casi specifici previsti dalla Taric, es. dazi specifici da applicare in base al peso)

E’ fondamentale la determinazione del valore in dogana

della merce e, dunque,

la corretta adozione dei criteri di determinazione

Page 22: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 22

Utilizzo valore in dogana

Nell’Unione, il valore in dogana è utilizzato:

ai fini IVA: cfr. articolo 85 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio «Per le importazioni di beni, la baseimponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie invigore» (cfr. successivo art. 86)

per il valore statistico all’importazione: cfr. Regolamento n. 113/2010: «Il valore doganale vieneutilizzato se determinato secondo il Codice doganale per le merci immesse in libera pratica»;

per alcuni contingenti ove sia previsto un limite quantitative del valore delle merci che possono essereimportate nell’ambito del contingente;

per alcune regole di origine, ove sia prevista la regola del valore aggiunto (es. fabbricazione di unprodotto in cui «il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 40 % del prezzo francofabbrica del prodotto»).

Page 23: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 23

Valore di transazione – art. 70 cdu

La base della valutazione delle merci ai fini doganali deve essere, nella massima misura possibile, ilvalore di transazione delle merci da valutare.Il valore di transazione è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sianovendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, sempre che ilcompratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile afini doganali.

Elementi particolari:• vendita (NB consignment, trasferimenti tra PE e head office);• vendita per l’esportazione a destinazione nella Comunità (NB first sale rule);• prezzo pagato o da pagare (diretto e indiretto).

Page 24: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 24

Valore di transazione: condizioni (art. 70, p. 3, cdu)

a)Assenza di restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltrequelle che:

• sono imposte/richieste dalla legge o autorità pubbliche nella Comunità;• limitano l'area geografica in cui le merci possono essere rivendute;oppurenon intaccano sostanzialmente il valore delle merci (es., quando il venditore chieda ad uncompratore di automobili di non rivenderle né di esporle prima di una determinata data che corrispondeal momento dell’immissione sul mercato dei modelli dell’anno);

b)La vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non èdeterminabile in relazione alle merci da valutare (se questo valore può essere determinato, esso è daconsiderare, a talune condizioni, come un pagamento indiretto, cfr. slide su art. 148 dac);

c)Nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci daparte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, salvo che possa essereeffettuata una adeguata rettifica ex art. 71 cdu;

d)Se compratore e venditore sono legati, il valore di transazione deve essere «accettabile aifini doganali» ai sensi del par. 2 dell’art. 29 del CDC.

Page 25: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 25

Valore doganale – Tipologia di resa da considerare

L’Accordo di attuazione dell’art. VII del GATT 1994 non stabilisce quale tipologia di resa deve essere presa in considerazione per determinare il valore di transazione.

Import

Export

Valore in dogana su base CIF

Valore in dogana su base FOB

Prezzo Exw E 150,00 +Trasporto fino al confine dell’Unione E 10,00 +Assicurazione fino al confine dell’Unione E 5,00 =

Valore doganale E 165,00

Page 26: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 26

Al valore di transazione (prezzo pagato o da pagare) devono addizionarsi gli elementi di cui all’art. 71 cdu(art. 32 cdc):

• commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;• costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;• materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;• utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;• lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro

della Comunità e necessari per produrre le merci importate;• corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare,

direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare;• le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle

merci nel territorio doganale dell’Unione;• le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo

d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione;

sempre che non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare

Determinazione del valore in dogana – Elementi da addizionare al valore di transazione

Page 27: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 27

Al valore di transazione (prezzo pagato o da pagare) devono sottrarsi gli elementi di cui all’art. 72 cdu(art. 33 cdc):

• spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganaledella Comunità;

• spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenzatecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari omateriale industriale;

• gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquistodi merci importate;

• spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;

• commissioni d'acquisto.

Determinazione del valore in dogana – Elementi da sottrarre al valore di transazione

Page 28: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 28

Novità del cdu in tema di valore - First sale rule

First sale rule (art. 147 dac)in caso di vendite consecutive di una merce realizzate prima della valutazione, l’art. 147, 1, dac prevedeche - qualora più prezzi effettivamente pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dall’art. 29, per.1, cdc - l’importatore può scegliere uno di detti prezzi per la determinazione del valore di transazione.Con l’adozione del first sale price rule, l’importatore provvederà a dichiarare il valore della merce aifini doganali sulla base di una fattura antecedente a quella che ha determinato il suo acquisto. Ilvalore dichiarato all’atto dell’importazione della merce non includerà, dunque, il mark up riconosciuto allesocietà intermedie.

Art. 341 IA – Disposizione transitoria in tema di valore di transazioneIl valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo primadella vendita di cui all’articolo 128, par. 1, del presente Reg. se la persona per conto della quale èpresentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio2016. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.

Page 29: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 29

Novità del cdu in tema di valore – Vendita per l’esportazione

Art. 128 IA – Valore di transazione dal 1° maggio 20161.Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territoriodoganale dell’Unione è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazionedoganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che lemerci venissero introdotte in tale territorio doganale.

Page 30: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 30

Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA

ImportA B

C

B

A

Concetto di vendita molto ampio (tutte le transazioni che si configurano come vendite da un punto di vista giuridico o commerciale.

Page 31: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 31

Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA

Import

A

D

B

C

Concetto di vendita molto ampio (tutte le transazioni che si configurano come vendite da un punto di vista giuridico o commerciale.

B

Vendita

Deposito Doganale

Page 32: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 32

Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA

Import

ABC

D

E

Page 33: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 33

Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA

Import

A

B

B

Page 34: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 34

Novità del cdu in tema di valore – Vendita per l’esportazione

Art. 128 IA – Valore di transazione dal 1° maggio 2016

2. Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganaledell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre sitrovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime specialediverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, ilvalore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.

Page 35: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 35

Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 2, IA

Soc. comm. UE Rivenditore UEProduttore

Cina

Flusso amm.tivo

Flusso fisico

Deposito Doganale

ProduttoreCina

ProduttoreCina

Soc. comm. UEProduttore

Cina

ProduttoreCina

ProduttoreCina Soc. comm. UE

Metodo di valorizzazione secondario

ProduttoreCina

Page 36: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 36

Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 2, IA

Import

A

CBTemporanea custodia

A

Page 37: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 37

Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 2, IA

Import

A

BDeposito doganale

A

Page 38: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 38

Novità del cdu in tema di valore - Royalties e valore in dogana

Principio comune al cdu (art. 71, c. 1, let. c) e al cdc (art. 32, c. 1, let. c)

Tra gli elementi da aggiungere al valore di transazione vi sono i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci davalutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle mercida valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamentepagato o da pagare.

Condizione della

vendita

Art. 160 dac: qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o undiritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'art.157, par. 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore ouna persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuaretale pagamento.

Art. 29, p. 3, a), cdc: Il prezzo effettivamente pagato o dapagare è il pagamento totale effettuato o da effettuareda parte del compratore al venditore, o a beneficio diquesto ultimo, per le merci importate e comprende la totalitàdei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizionedella vendita delle merci importate, dal compratore alvenditore, o dal compratore a una terza persona, persoddisfare un obbligo del venditore.

Articolo 136 IAPar. 4 – I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a)il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;

(b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;

(c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

Page 39: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 39

Novità del CDU in tema di valore - Royalties e marchi

Condizioniper l’aggiunta al valore di transazione di corrispettivi o diritti di licenza relativi

al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica

Art. 32, p. 1, let. c), CDC

Si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per lemerci importate:

c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare,che il compratore è tenuto a pagare, direttamente oindirettamente, come condizione della vendita delle merci davalutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenzanon sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o dapagare.

Art. 71, p. 1, let. c), CDU

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merciimportate è integrato da:

c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci davalutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, ètenuto a pagare come condizione per la vendita delle mercida valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti dilicenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamentepagato o da pagare.

Stesse condizioni generali

Art. 159 DAC- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci

rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente dilavorazioni secondarie successivamenteall'importazione,

- le merci sono commercializzate con il marchio difabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per ilquale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e

- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altrifornitori non legati al venditore (freedom of sourceconcept).

Stesse condizioni

delle royalties

Page 40: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 40

Contratti e licenze – Royalties - Condizioni

Art 71 CDUPer determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato dai seguenti elementi

I corrispettivi e i diritti di licenza devono riferirsi alle merci da valutare- es. marchio incorporato nelle merci; Know-how applicato alle merci importate; - restano escluse le fees per servizi di franchising;- non rileva il metodo di calcolo

L’acquirente è tenuto, direttamente o indirettamente, a pagarli come condizione di vendita delle merci da valutare.I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

I corrispettivi e i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare

Page 41: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 41

I criteri secondari per la determinazione del valore in dogana

Criteri secondari di cui all’art. 74, par. 2, cdu (art. 30 cdc)

Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'art. 70 si ha riguardo, nell'ordinegerarchico, alle lett. a), b), c) e d) del par. 2 dell’art. 74 cdu (dalla prima all’ultima):

a) metodo del valore di transazione di merci identiche (art. 74, par. 2, let. a, cdu);

b) metodo del valore di transazione di merci similari (art. 74, par. 2, let. b, cdu);

c) metodo deduttivo ossia del valore fondato sul prezzo unitario (art. 74, par. 2, let. c, cdu);

d) metodo del valore calcolato (art. 74, par. 2, let. d, cdu).

l'ordine delle lettere c) e d) può essere invertito «su richiesta del dichiarante»

Criteri sussidiari art. 74, par. 3, cdu (art. 31 cdc)

Se il valore in dogana non può essere determinato ai sensi degli artt. 70 e 74, par. 2, cdu, esso viene stabilitosulla base dei criteri fissati dall’art. 74, par. 3, cdu, ossia sulla base dei dati disponibili nel territorio dell’Unione,ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali dell'accordo relativoall'applicazione dell'articolo VII del GATT e del capo 3 «Valore in dogana delle merci» del cdu.

Il valore in dogana ai sensi di quanto precede non deve basarsi su valori arbitrari o fittizi.

Page 42: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 42

Metodo deduttivo - Valore fondato sul prezzo unitario

Import

Prezzo di rivendita E 150,00 -Trasporto EU E 10,00 -Assicurazione EU E 5,00 -Margine di profitto E 20,00 –Costi di produzione E 20,00 –Costi sostenuti dopo l’importazione E 10,00=

Valore doganale E 85,00

Il prezzo unitario al quale le merci importate (o merci identiche o similari) sono vendute a un compratore indipendente nella più grande quantità aggregata nel Paese d’importazione.

La vendita deve essere effettuata in un periodo molto prossimo alla data di valutazione (si possono utilizzare vendite avvenute al massimo 90 giorni dopo l’importazione della merce da valutare).

Page 43: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 43

Metodo del valore calcolato

Import

Costi di produzione E 40,00 +Trasporto non EU E 15,00 +Assicurazione non EU E 10,00 +Margine di profitto E 20,00 =

Valore doganale E 85,00

Basato sul costo di produzione delle merci che devono essere valutate, al quale si aggiunge un ammontare equivalente al margine di profitto e alle spese generali usualmente applicati nelle vendite dal Paese di esportazione al Paese d’importazione di merci dello stesso tipo o classe.

Page 44: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 44

Transazioni tra parti correlate

Page 45: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 45

Relazione tra transfer pricing e valore in dogana

Valorein doganatra particorrelate

TransferPrices

Page 46: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 46

Confronto tra transfer pricing e valore in dogana

Ci sono molte somiglianze, ma anche molte differenze tra i due settori fiscali.

Le operazioni per le quali rilevano le regole di transfer pricing nonché le regole sulla determinazione del valore in dogana sono:

transazioni concluse tra parti correlate;

comportano il passaggio di una dogana;

prevedono l'immissione in libera pratica o esportazioni definitive;

coinvolgono i dazi «ad valorem» (od operazioni soggettate ad Iva).

Questioni principali:

• fino a che punto uno studio sui prezzo di trasferimento è accettabile come base per la determinazione del valore in dogana?

• come devono essere trattati gli aggiustamenti di TP?

Page 47: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 47

Parti legate (art. 127 IA)

Ai fini doganali, le parti sono considerate legate solo se:a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;b) hanno la veste giuridica di associati;c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o

quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;e) l’una controlla direttamente o indirettamente l'altra;f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure seh) appartengono alla stessa famiglia.

Le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra,quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alprecedente paragrafo.Ai fini delle lettere (e), (f) e (g) una persona si considera controllare l'altra, quando la prima è –legalmente od operativamente - in grado si esercitare potere di orientamento sulla seconda.

Page 48: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 48

Test per valutare se il prezzo è stato influenzato dalla relazione tra le parti

L’Agenzia delle dogane esamina se il prezzo è stato influenzato dalla relazione tra le parti utilizzando due specifici tests:

• il Test delle Circostanze proprie della Vendita (c.d. Circumstances of Sale Test);

• il Test del Valore (c.d. Test Value).

Il fatto che il venditore e l’acquirente siano collegati non è di per sé sufficiente per ritenere ilvalore di transazione inaccettabile.

Come è possibile verificare se la relazione tra il venditore e l’acquirente abbia influenzato ilprezzo?

Page 49: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 49

Test delle circostanze proprie della vendita

Le autorità doganali dovrebbero essere preparate ad esaminare gli aspetti rilevanti dellatransazione, tra cui:

il prezzo è stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzinel settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per levendite a compratori che non sono legati a lui?

il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell’utileglobale realizzato dall’impresa in un periodo rappresentativo (ad esempio, su base annua) pervendite di merci della stessa natura o della stessa specie? (all. n. 23 dac)

Il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente perconsiderare inaccettabile detto valore.Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso,purché tali legami non abbiano influito sul prezzo

Page 50: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 50

Test del valore

In una vendita tra parti correlate, le merci saranno valutate ai sensi dell'articolo 70 (1) cdu (valore ditransazione), qualora il dichiarante dimostri che il valore di transazione dichiarato è approssimativamente vicinoad uno dei seguenti valori di riferimento, determinati nello stesso momento o pressappoco nello stessomomento:

E’ necessario reperire transazioni identiche o similari – Molto difficili da trovare,pertanto raramente utilizzato

a) il valore di transazione di merci identiche o similari per l'esportazione verso il territorio doganaledell'Unione in compravendite tra compratori e venditori in ogni caso non collegati;

b) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato in base al Metodo Deduttivo ('art. 74,par. 2,lett. c, cdu) (Deductive method simile al metodo OCSE del prezzo di rivendita);

c) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato in base al Metodo del valore calcolato (art.74, par. 2, lett. d, cdu) (Computed method, simile al metodo OCSE del costo maggiorato).

Page 51: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 51

TP adjustment e strumenti di accordo con gli Uffici delle dogane

Page 52: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 52

La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione chenon rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione. E’ possibilequindi sospendere temporaneamente l’accertamento per rimandarlo ad un momento successivo, quando la documentazioneintegrativa potrà essere prodotta in dogana.

Quando si tratta di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove siaindispensabile, stabilire un termine più lungo di quello generalmente previsto dalla normativa doganale o prorogare il termine giàstabilito.

La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore (tre anni).

La procedura in questione potrebbe risultare comunque dispendiosa sia per la parte privata che per quella pubblica, atteso che,oltre alla fase istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione, essa impegna entrambe le parti a tenere “aperta” ogni singoladichiarazione doganale proprio nella determinazione dell’imponibile.

In alternativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, è utilizzabile lostrumento di cui all’art. 156bis dac.

La procedura della dichiarazione incompleta rimane invece strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’esportazione, che rilevanoanche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA da parte degli esportatori abituali.

Dichiarazione incompleta - (art. 166 cdu)

Page 53: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 53

Semplificazione: procedimento di forfettizzazione preventiva (art. 73 cdu – art. 71 Delegated act)

Sussiste la possibilità di essere autorizzati a determinare - sulla base di criteri specifici e nel caso in cui non sianoquantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana – i seguenti elementi:

• gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana relativi ai pagamenti effettuati/da effettuare comecondizione per la vendita delle merci importate;

• gli importi da aggiungere e quelli da sottrarre al valore in dogana.

L’autorizzazione è accordata a condizione che:

• l'applicazione del procedimento della dichiarazione incompleta comporti nel caso di specie un costoamministrativo sproporzionato;

• il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenzadell'autorizzazione;

• il richiedente soddisfa il criterio relativo all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscaleprevisto per gli AEO;

• utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati e conservi unadocumentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nelfascicolo;

• dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che èadatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare letransazioni illegali o fraudolente.

Page 54: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 54

Origine della merce: come beneficiaredei vantaggi tariffari legati allaconvenzione Paneuromed e novità in tema di origine non preferenziale

Page 55: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 55

L’origine delle merci: definizioni a confronto

L’origine delle merci (concetto diverso da quello di provenienza) può essere «non preferenziale» o «preferenziale»

L’origine «non preferenziale»consente di individuare le misureall’esportazione ed importazionequali divieti, contingenti, massimali,dazi antidumping e compensativi,l’etichettatura di origine* e le misureper la rilevazione dei dati statisticidel commercio internazionale.

È l’origine dichiarata in dogana negliscambi con tutti i paesi.

L'origine «preferenziale» consenteinvece all’importatore di beneficiaredi agevolazioni daziarie riconosciute edisciplinate, in modo reciproco, dagliaccordi commerciali che l’UE stipulacon i paesi terzi (es. Accordo diLibero Scambio con la Svizzera) e/oin modo unilaterale a beneficio dimolti Paesi dei diversi mercatiinternazionali (cfr. paesi del Sistemadi Preferenze Generalizzate).

È l’origine dichiarata in dogana soloper determinati Paesi e solo surichiesta.

*NB. la falsa o errata indicazione dell’origine e/o Made in Italy,che può essere determinata da un semplice errore nellainterpretazione delle peculiari norme doganali, è punita consanzioni penali.

Page 56: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 56

Accordi di libero scambio UE-Svizzera e trattamento preferenziale

1. Prodotti originari di una parte contraente;

2. Continuità territoriale delle lavorazioni;

3. Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti;

4. Idonea prova dell’origine preferenziale (e.g. certificato di

circolazione EUR1, EURMed o dichiarazione su fattura).

Sintesi dellecondizioni previste

dal protocollo di origine dell’accord

UE-Svizzera

Trattamento preferenziale

Page 57: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 57

Cumulo Paneuromed dell’origine

I. Cumulo bilaterale: A-B-A (materiali del paese A sono considerati originari nel paese B se usati per produrre beni destinati al paese A)

II. Cumulo diagonale: A-B-C (materiali del paese A sono considerati originari nel paese B se usati per produrre beni destinati al paese C)

III. Cumulo integrale o pieno: A-B-C=unico paese (tutte le lavorazioni effettuate nell’area di cumulo concorrono a determinare il carattere originario del prodotto finito)

Grazie al cumulo è possibile utilizzare materiali di origine di un paese terzo (appartenente all’area di cumulo) considerandoli come se fossero originari del paese di esportazione.

Es. tessuto di origine preferenziale tunisina viene esportato nella UE, nella UE viene confezionato un capo di abbigliamento partendo dal tessuto tunisino. Il capo viene esportato in Svizzera. In Svizzera sarà concesso il trattamento preferenziale a fronte di una valida prova dell’origine, nonostante la lavorazione effettuata nell’Unione non fosse sufficiente.

Page 58: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 58

L’origine non preferenziale UE può essere attribuita ad un prodotto:I. interamente ottenuto in un dato Paese UE (es. prodotti minerari, vegetali, animali vivi, nati e allevati,

ecc. e prodotti derivati da questi) (art. 60, comma 2, CDU)II. prodotto a partire da beni originari di due o più Paesi qualora nella UE:1 ) sia stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;

2 ) essa sia da considerarsi economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo;

3 ) essa si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti una fase importante del processo difabbricazione.

Riferimenti normativi:• dal 1° maggio 2016: artt. da 59 a 63 CDU, artt. da 31 a 36 RD e All. 22-01 RD, artt. 57 a 59 RE.In relazione al criterio della trasformazione sostanziale la Commissione Europea ha poi fornito delle regoledi lista, di valore interpretativo:

Cambio di voce o sottovoce doganale;Regola di valore aggiunto;Requisiti tecnici specifici.

(talvolta usate in combinazione)

Prodotto originario delpaese in cui la regola èsoddisfatta

La determinazione dell’origine non preferenziale: novità

Page 59: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 59

Regimi doganali speciali: come individuare il regime più vantaggioso in base al proprio modello di business

Page 60: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 60

Regimi doganali

Art. 5, par. 16 CDU, stabilisce che:ai fini del codice, si intende per «regime doganale» uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolatele merci conformemente al codice:a) immissione in libera pratica;b) regimi speciali;c) esportazione.

L’immissione in libera pratica e l’esportazione sono regimi doganali definitivi che comportano unainversione della posizione doganale della merce.

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

a) transito, che comprende il transito esterno e interno: detto regime consente la circolazione dellamerce all’interno del territorio unionale senza che muti la sua posizione doganale originaria (internoed esterno);

b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche: detto rime consente lo stoccaggio el’immagazzinamento delle merci in attesa del loro utilizzo o commercializzazione;

c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale: detto regime consente chead alcune tipologie di merci possa essere riservato un trattamento daziario privilegiato;

d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo: detto regime disciplina laposizione delle merci che circolano da e verso Paesi extra-unionali per subire lavorazioni.

Page 61: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 61

I regimi doganali nel UCC

«Regimi doganali» (destinazioni doganali)

[art. 4 e 84 CDC]

«Regimi doganali»[art. 5, n. 16 UCC]

«Regimi (doganali) speciali»[art. 5, n. 16 e 210 UCC]

Immissione in libera pratica Immissione in libera pratica

Transito(esterno «T1» e interno «T2»)

Transito(esterno «T1» e interno «T2»)

Deposito doganale

(5 tipologie di deposito)

Depositoche comprende

il deposito doganale (privati e pubblici),oltre alle zone franche

Perfezionamento attivo,(sistema del rimborso

e della sospensione)

Perfezionamentoche comprende il perfezionamento attivo

(sistema della sospensione, anche per merci destinate ad altri stati UE),

e il perfezionamento passivo

Trasformazione sotto controllo doganale

Perfezionamento passivo

Ammissione temporanea Uso particolareche comprende l’ammissione temporanea,

oltre all’uso finale

Esportazione Esportazione

Page 62: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 62

Deposito doganale

Nel deposito doganale è possibile svolgere le attività, oltre che di Manipolazioniusuali (ex all.71-03 RD), previa autorizzazione anche di trasformazione inregime di uso finale ed in perfezionamento attivo

È consentita la circolazione all’interno UE per ciò che concerne glispostamenti tra (ex art. 179, par. 3), RD):

a) depositi indicati nella stessa autorizzazione,

b) tra l’Ufficio di vincolo e depositi e,

c) tra depositi e l’Ufficio di appuramento.

Page 63: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 63

Perfezionamento attivo

Il regime favorisce le industrie di trasformazione di materie prime non unionali perla fabbricazione di prodotti finiti.Le merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unionein una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:•ai dazi all'importazione;•ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;•alle misure di politica commerciale.

Nel regime di PA l’importo dei dazi all’importazione è determinato in base allenorme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci in questione nel momento in cui èsorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse. Ai prodotti compensatori ottenutidalla lavorazione si applica l’aliquota daziaria loro propria e non quella afferente allematerie prime.

In alternativa, è facoltà dell’importatore richiedere che l’importo del dazio siadeterminato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alquantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime diperfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in doganarelativa a tali merci, cioè quelle in T.I. (art.86, par. 3 CDU)

Page 64: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 64

Perfezionamento passivo

Il regime permette alle imprese unionali di effettuare le lavorazioni presso aziende al di fuoridell’Unione europea usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticatoin UE oppure di usufruire di tecnologie più avanzate

Le merci unionali vengono esportate temporaneamente in Paesi terzi dove subisconoriparazioni o trasformazioni, e quindi reimportate sotto forma di prodotti ottenuti, dettiprodotti compensatori, in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione

L’importo del dazio alla reimportazione si calcola sul costo dell’operazione diperfezionamento (compenso di lavorazione) - effettuata al di fuori del territoriodell’Unione (art. 75 RD) - sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati almomento dell’accettazione della dichiarazione doganale di reimportazione, diminuito delvalore statistico delle corrispondenti merci temporaneamente esportate al tempo delvincolo al regime di perfezionamento passivo.

Page 65: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 65

Uso finale

In tale ambito le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzioneda dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare.

Detta autorizzazione è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione siimpegni a soddisfare uno dei seguenti casi:

a)utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio odella sua riduzione (trasformatore);

b)trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizionistabilite dalle autorità doganali (commerciale).

Page 66: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 66

Norme comuni a tutti i regimi doganali

• E’ necessario richiedere un’autorizzazione (art. 211 CDU)

• E’ obbligatorio prestare una garanzia (art. 211, par. 3, CDU)

• E’ obbligatorio tenere scritture contabili che consentano alle autorità doganali disorvegliare il regime in questione (identificazione, posizione doganale e movimenti dellemerci vincolate al regime) (salvo transito od ove altrimenti disposto - art. 214 CDU)

• E’ possibile trasferire i diritti e gli obblighi relativi al regime - interamente o in parte -ad altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione (art. 218CDU)

• E’ possibile di far circolare le merci vincolate a un regimedi perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale senza l’applicazionedel regime del transito (art. 219 CDU)

• E’ possibile utilizzare merci equivalenti ossia merci unionali immagazzinate, utilizzate otrasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale (salvo i casi di cui all’art.223, par. 3, CDU - es. manipolazioni usuali - e dall’art. 169 RD - es. antidumping (art. 223CDU)

Page 67: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 67

Semplificazioni: ottimizzare le procedure doganali attraverso le opportunità offerte dalla normative

Page 68: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 68

Mutuo riconoscimento AEO

• Con gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA) le Amministrazioni doganali dei Paesi firmatari riconoscono reciprocamente le

certificazioni/autorizzazioni rilasciate nell’ambito dei rispettivi Programmi AEO, accordando agevolazioni sostanziali, comparabili e,

ove possibile, reciproche ai soggetti AEO oggetto del mutuo riconoscimento, certificati come sicuri ed affidabili e che fruiscono di

agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza (AEOS-AEOF).

• Accordo UE-Svizzera: «DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2009 relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell‘accordo

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di

merci e le misure doganali di sicurezza» (2009/556/CE - GUUE L 199 del 31.7.2009)

• L’accordo si applica:

− ai controlli e alle formalità riguardanti i trasporti di merci destinati a varcare una frontiera tra la Svizzera e l’UE;

− alle misure doganali di sicurezza da applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi.

• L’UE e la Svizzera:

− riconoscono, in caso di importazione o di entrata in transito delle merci, i controlli effettuati e i documenti compilati dalle

competenti autorità dell’altra parte contraente attestanti che le merci soddisfano le condizioni previste dalla legislazione del paese di

importazione o le condizioni equivalenti nel paese di esportazione; resta salva la possibilità di effettuare controlli a campione;

− si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure

doganali di sicurezza definite nell’Accordo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne;

− rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nell’Accordo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori

doganali;

− riconoscono la qualifica di operatore economico autorizzato concessa dall’altra parte contraente fatti salvi i controlli

doganali, in particolare ai fini dell’attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco delle

qualifiche di operatori economici autorizzati.

Page 69: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 69

Esportatore autorizzato e accordo UE-Svizzera

Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare l’originepreferenziale comunitaria delle merci che esportano direttamente sulla fattura (anzichémediante il rilascio del certificato di origine preferenziale Eur1) anche quando il valore deiprodotti esportati sia superiore a 6.000 Euro.

La dichiarazione di origine preferenziale su fattura, in tali ipotesi, dovrà altresì riportare il codiceidentificativo rilasciato dalle autorità doganali che rilasciano l’autorizzazione.L’agevolazione può essere richiesta dall’esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti diorigine preferenziale CE verso la Svizzera o altri paesi con cui esistono accordi commercialipreferenziali e che ammettono questa agevolazione.

I requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono:

• esportazioni a carattere regolare;• Idonee procedure per determinare l’origine preferenziale della merce da esportare.

NB dichiarazioni di origine da parte dei fornitori comunitari

Page 70: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Studio Tributario e Societario

Giulia Persico

Avvocato – Director - Customs and Global Trade

Studio Tributario e SocietarioMember of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Via Tortona 25, Milano, 20144, Italia Tel/Direct: +39 02 83324032 | Cell. +39 342 8772374 |

Fax: +39 02 83349078E-mail: [email protected]

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è un’entità giuridicamente separata eindipendente dalle altre. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about

Pier Paolo Ghetti

Director - Customs and Global Trade

Studio Tributario e SocietarioMember of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Via A.Testoni, 3, 40123 - BolognaTel/Direct: +39 (051) 6582920

Main: +39 (051) 65821E-mail: [email protected]

Page 71: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 71

I nostri uffici

BolognaVia Testoni, 3Tel: +39 051.65821Fax: +39 051.228976

FirenzeCorso Italia, 17Tel: +39 055.2671211Fax: +39 055.292251

GenovaPiazza della Vittoria, 15/34Tel: +39 010.5317811 Fax: +39 010.585319

MilanoVia Tortona, 25Tel: +39 02.83324111 Fax: +39 02.83324112

CataniaViale XX Settembre 70Tel. +39 051 65821Fax. +39 051 228976

NapoliVia Riviera di Chiaia 180Tel. +39 081.2488200Fax +39 081.2488201

PadovaVia N. Tommaseo, 78/C Tel: +39 049.7927977 Fax: +39 049.7927988

RomaVia XX Settembre, 1Tel: +39 06.489901Fax: +39 06.4740131

TorinoGalleria San Federico, 54Tel: +39 011.55421Fax: +39 011.5620395

Desk

Hong Kong Olderigo Fantacci – [email protected]

New York Stefano Schiavello – [email protected]

Page 72: Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e procedure ... dichiarante (procedura domiciliata) Art. 182 CDU ... Le operazioni di immissione

Studio Tributario e Societario

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle suemember firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall’aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall’aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

© 2016 Studio Tributario e Societario