Nuovocodice doganale dell’Unione europea: prime esperienze · controlli doganali Regimi e...
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Studio Tributario e Societario
Nuovo codicedoganaledell’Unioneeuropea: prime esperienze
Customs & Global Trade 19 ottobre 2016Paolo Ippoliti - Giulia Persico – Pier Paolo Ghetti
Nuovo codice doganale dell’Unione europea: prime esperienze© Studio Tributario e Societario 2
Opportunità di governare la variabiledoganale
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Principi del nuovo codice dell’Unione europea e autorizzazione AEO
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Quadro normativo di riferimento
Entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) (GUUE L 269 del10.10.2013)
Pubblicazione in GUUE L 343, con applicazione a decorrere dal 1° maggio 2016:- Reg. (UE) n. 2015/2446 – reg. delegato (DA), per «integrare o modificare
determinati elementi non essenziali» del CDU- Reg. (UE) n. 2015/2447 – reg. di esecuzione (IA), per «garantire condizioni
uniformi di attuazione» delle nuove norme introdotte
Pubblicazione in GUUE L 69, con applicazione a decorrere dal 1° maggio 2016, del Reg.(UE) n. 2016/341 che «integra il UCC per quanto riguarda le norme transitorie relativea talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancoraoperativi» e «modifica» il reg. DA
Completa applicazione del UCC e dei relativi atti.Abrogazione del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC) e delle relative Disposizioni diapplicazione emanate con il Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC)
Fine del periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni del UCC che dipendonodall’utilizzo di procedimenti informatici e di sistemi elettronici (cfr. Decisione diesecuzione (UE) 2016/578 del 11.04.2016, che stabilisce il «programma di lavoro»relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal CDU)
30.10.2013
29.12.2015
01.05.2016
30.12.2020
15.03.2016
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Normativa doganale di riferimento
“pacchettoUCC”
UCC – CDU: reg. (UE) n. 952/2013
DA – RD: reg. (UE) n. 2015/2446
IA – RE: reg. (UE) n. 2015/2447
TDA – RDT: reg. (UE) n. 2016/341
nuovo Codice
regolamento delegato
regolamento di esecuzione
regolamento delegato transitorio
WP: Decisione (UE) n. 2016/578Work Programme
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scambio di informazioni mediante procedimenti informatici tra le varie autorità competenti:controllo delle merci nello stesso momento e nello stesso postovarie semplificazioni per operatori economici autorizzati
Principali “considerando” del CDU
Semplificazione della normativa
doganale
Uso di tecnologie di informazione e comunicazione
Applicazione armonizzata e
standardizzata dei controlli doganali
Regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi, al fine di
• facilitare il commercio legale e la lotta antifrode• accrescere la competitività delle imprese• scongiurare il rischio di comportamenti
anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione.
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Cos’è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)
Gli operatori economici che dimostrano un adeguato livello di affidabilità e/o sicurezza della propriasupply chain, con riferimento alle attività di importazione ed esportazione, possono richiedere alleAutorità doganali l’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized EconomicOperator)
Operatore Economico Autorizzato (AEO)“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella
catena di approvvigionamento”*.
* n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006
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Overview: principali novità per gli AEO
2 “autorizzazioni”
(comunque cumulabili)3 “certificati”
Nuovi criteri (standard pratici di competenza o qualifiche professionali)
Criteri meglio definiti nelle DAC e negli“Orientamenti”
Questionario di autovalutazione obbligatorio
AEOC necessario per accedere alle procedure semplificate
Questionario di autovalutazione facoltativo(raccomandato)
Rispetto dei criteri AEO sufficiente per accedere alla procedure semplificate
Monitoraggio dell’AEO Monitoraggio dell’AEO ancora più rilevante
1° maggio 2016
Norm
e attualiN
orm
e ab
rogat
e
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Tipologie di autorizzazione AEO
AEOC(Semplificazioni
doganali)
AEOS(Sicurezza)
AEOF(Semplificazioni
doganali/Sicurezza)
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Chi può ambire a diventare un Operatore Economico Autorizzato (AEO)?
Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche audit dell’Agenzia delle Dogane rispetto ai seguentirequisiti, di cui il candidato deve risultare in possesso:
La rispondenza ad adeguate norme di
sicurezza, sia sicurezza fisica che IT
La rispondenza ad adeguate norme di
sicurezza, sia sicurezza fisica che IT
Una comprovata solvibilità finanziaria
Una comprovata solvibilità finanziaria
L’adeguatezza del sistema logistico e contabile
L’adeguatezza del sistema logistico e contabile
L’osservanza degli obblighi doganali e fiscaliper i tre anni antecedenti
alla presentazione dell’istanza
L’osservanza degli obblighi doganali e fiscaliper i tre anni antecedenti
alla presentazione dell’istanza
2. 3.
5. solo per AEOS
1.
Il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse
all’attività svolta
Il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse
all’attività svolta
Nuovo requisito aggiuntivo dal 1°
maggio 2016
4. solo per AEOC
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Controllo interno e requisiti di sicurezza
Un operatore che richiede e si attiva per ottenere lo status AEO dovrebbe essere al corrente dellanecessità di avere “sotto controllo” il proprio business. Ciò significa che la società dovrebbe disporre di unappropriato sistema di controllo interno volto a garantire che i rischi connessi alle sue attività doganalipossano essere identificati e evitati e/o minimizzati.
Più specificamente, questo vuol dire che l’operatore dovrebbe:
1. Identificare e valutare tutti i possibili rischi (doganali e/o ai fini della sicurezza) connessi alle attività del
suo business;
2. Intraprendere le azioni di rimedio necessarie per temperare i rischi identificati, implementando
procedure interne e misure di controllo appropriate.
Il controllo interno è il processo implementato dall’operatore economicoper prevenire, rilevare e orientare i rischi,
al fine di garantire che tutti i processi di riferimento siano adeguati.
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Benefici e vantaggi dell’AEO
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Benefici e vantaggiPrincipali benefici DIRETTI AEOC AEOS
Accesso facilitato alle semplificazioni doganali ✓
Facilitazioni relative alla dichiarazione di pre-partenza ✓
Riduzioni dei controlli fisici e documentali (relativi a safety e security e ad altra legislazione doganale)✓ ✓
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (relativo a safety & security) ✓
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (NON relativo a safety & security)✓
Priorità di trattamento se selezionato per il controllo ✓ ✓
Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale ✓ ✓
Utilizzo del logo AEO ✓ ✓
Mutuo riconoscimento con paesi terziUSAGiapponeCina
✓
Principali benefici INDIRETTI AEOC AEOS
Migliori relazioni con le autorità doganali ✓ ✓
Migliore pianificazione e maggiore velocità nelle spedizioni ✓ ✓
Aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica ✓ ✓
Diminuzione dei problemi legati alla sicurezza (es. furti, perdite, incidenti) ✓
Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni ✓ ✓
Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato✓ ✓
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Garanzia globale e AEO
La coincidenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento delle riduzioni o dell’esonero dalla garanzia con le condizioni al cui
soddisfacimento è subordinato il riconoscimento dello status di AEO pare evidente.
Pur non essendo obbligatorio essere in possesso dello status di AEO per accedere alla riduzione o all’esonero dalla garanzia, per i soggetti già
in possesso dell’autorizzazione doganale di affidabilità (AEOC/AEOF) l’istruttoria e i tempi di rilascio del provvedimento di riduzione/esonero
dalla prestazione della garanzia sono semplificati e più brevi, dato che l’Autorità doganale nel procedimento relativo alla garanzia tiene conto
delle evidenze già acquisite in fase di autorizzazione dell’AEO, senza ulteriori aggravi.
SINTESI | Garanzia per debito potenziale debito sorto
Operatore AEO Riduzione al 30%, al 50%, o esonero, senza necessità di dimostrazione dei requisiti richiesti
Riduzione al 30%, senza necessità di dimostrazione dei requisiti richiesti
Operatore non AEO Riduzione al 30%, al 50%, o esonero, previa dimostrazione dei requisiti richiesti
Non è possibile ottenere la riduzione della garanzia per debito sorto
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Istituto di riferimento Norme Vantaggio Aspetti rilevantiper gli AEO
Sdoganamento
centralizzatoArt. 179 CDU
Autorizzazione a presentare la dichiarazione doganaleelettronica all’ufficio doganale dove l’operatore è stabilito, aprescindere da dove entrano o escono le merci.
Per tali agevolazioni èrichiesto lo status di AEO-Semplificazioni doganali
Iscrizione nelle scritture del
dichiarante (procedura
domiciliata)
Art. 182 CDUPresentazione della dichiarazione in dogana sotto forma diiscrizione nelle scritture con possibilità di ottenere l’esonerodall’obbligo di presentazione delle merci.
Autovalutazione Art. 185 CDU
Autorizzazione ad espletare determinate formalità doganaliche devono essere svolte dalle autorità doganali, adeterminare l’importo dei dazi all’importazione eall’esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sottovigilanza doganale.
Esonero prestazione
garanzia deposito IVA
Art. 50-bis, c.4, lett. b) D.L.
331/93
Le operazioni di immissione in libera pratica di beni noncomunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVAsono effettuate senza pagamento dell’IVA, previa prestazionedi idonea garanzia commisurata all’imposta: la prestazionedella garanzia non è dovuta per i soggetti certificati AEO.
Ulteriori agevolazioni riservate ai titolari di AEO dal 1° Maggio 2016
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Case study
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Requisiti doganali e ottimizzazione della supply chain
I vari elementi da considerare per una corretta compliance doganale ed ottimizzazione della supply chain
Compliance doganale
Automatizzazione dei processi
Import e Export controls (es. Dual
use)
Documentazione a supporto
Solvibilità Rappresentanza doganale
Procedure doganali e
semplificazioni
Regimi specialiDeposito e lavorazioni
Classificazione, origine e valore in
dogana
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Case study – Doganale
Import
Deposito
doganale
Export
IPR
OPR
IPR
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Valore in dogana della merce importata ed elementi di novità (first sale e royalities)
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Valore in dogana e dazi doganali
I dazi doganali sono normalmente ad valorem
ovvero
sono rappresentati
da una percentuale applicabile al valore in dogana della merce
(salvo casi specifici previsti dalla Taric, es. dazi specifici da applicare in base al peso)
E’ fondamentale la determinazione del valore in dogana
della merce e, dunque,
la corretta adozione dei criteri di determinazione
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Utilizzo valore in dogana
Nell’Unione, il valore in dogana è utilizzato:
ai fini IVA: cfr. articolo 85 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio «Per le importazioni di beni, la baseimponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie invigore» (cfr. successivo art. 86)
per il valore statistico all’importazione: cfr. Regolamento n. 113/2010: «Il valore doganale vieneutilizzato se determinato secondo il Codice doganale per le merci immesse in libera pratica»;
per alcuni contingenti ove sia previsto un limite quantitative del valore delle merci che possono essereimportate nell’ambito del contingente;
per alcune regole di origine, ove sia prevista la regola del valore aggiunto (es. fabbricazione di unprodotto in cui «il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 40 % del prezzo francofabbrica del prodotto»).
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Valore di transazione – art. 70 cdu
La base della valutazione delle merci ai fini doganali deve essere, nella massima misura possibile, ilvalore di transazione delle merci da valutare.Il valore di transazione è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sianovendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, sempre che ilcompratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile afini doganali.
Elementi particolari:• vendita (NB consignment, trasferimenti tra PE e head office);• vendita per l’esportazione a destinazione nella Comunità (NB first sale rule);• prezzo pagato o da pagare (diretto e indiretto).
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Valore di transazione: condizioni (art. 70, p. 3, cdu)
a)Assenza di restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltrequelle che:
• sono imposte/richieste dalla legge o autorità pubbliche nella Comunità;• limitano l'area geografica in cui le merci possono essere rivendute;oppurenon intaccano sostanzialmente il valore delle merci (es., quando il venditore chieda ad uncompratore di automobili di non rivenderle né di esporle prima di una determinata data che corrispondeal momento dell’immissione sul mercato dei modelli dell’anno);
b)La vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non èdeterminabile in relazione alle merci da valutare (se questo valore può essere determinato, esso è daconsiderare, a talune condizioni, come un pagamento indiretto, cfr. slide su art. 148 dac);
c)Nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci daparte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, salvo che possa essereeffettuata una adeguata rettifica ex art. 71 cdu;
d)Se compratore e venditore sono legati, il valore di transazione deve essere «accettabile aifini doganali» ai sensi del par. 2 dell’art. 29 del CDC.
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Valore doganale – Tipologia di resa da considerare
L’Accordo di attuazione dell’art. VII del GATT 1994 non stabilisce quale tipologia di resa deve essere presa in considerazione per determinare il valore di transazione.
Import
Export
Valore in dogana su base CIF
Valore in dogana su base FOB
Prezzo Exw E 150,00 +Trasporto fino al confine dell’Unione E 10,00 +Assicurazione fino al confine dell’Unione E 5,00 =
Valore doganale E 165,00
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Al valore di transazione (prezzo pagato o da pagare) devono addizionarsi gli elementi di cui all’art. 71 cdu(art. 32 cdc):
• commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;• costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;• materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;• utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;• lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro
della Comunità e necessari per produrre le merci importate;• corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare,
direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare;• le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle
merci nel territorio doganale dell’Unione;• le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo
d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione;
sempre che non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare
Determinazione del valore in dogana – Elementi da addizionare al valore di transazione
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Al valore di transazione (prezzo pagato o da pagare) devono sottrarsi gli elementi di cui all’art. 72 cdu(art. 33 cdc):
• spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganaledella Comunità;
• spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenzatecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari omateriale industriale;
• gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquistodi merci importate;
• spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
• commissioni d'acquisto.
Determinazione del valore in dogana – Elementi da sottrarre al valore di transazione
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Novità del cdu in tema di valore - First sale rule
First sale rule (art. 147 dac)in caso di vendite consecutive di una merce realizzate prima della valutazione, l’art. 147, 1, dac prevedeche - qualora più prezzi effettivamente pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dall’art. 29, per.1, cdc - l’importatore può scegliere uno di detti prezzi per la determinazione del valore di transazione.Con l’adozione del first sale price rule, l’importatore provvederà a dichiarare il valore della merce aifini doganali sulla base di una fattura antecedente a quella che ha determinato il suo acquisto. Ilvalore dichiarato all’atto dell’importazione della merce non includerà, dunque, il mark up riconosciuto allesocietà intermedie.
Art. 341 IA – Disposizione transitoria in tema di valore di transazioneIl valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo primadella vendita di cui all’articolo 128, par. 1, del presente Reg. se la persona per conto della quale èpresentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio2016. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.
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Novità del cdu in tema di valore – Vendita per l’esportazione
Art. 128 IA – Valore di transazione dal 1° maggio 20161.Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territoriodoganale dell’Unione è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazionedoganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che lemerci venissero introdotte in tale territorio doganale.
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Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA
ImportA B
C
B
A
Concetto di vendita molto ampio (tutte le transazioni che si configurano come vendite da un punto di vista giuridico o commerciale.
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Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA
Import
A
D
B
C
Concetto di vendita molto ampio (tutte le transazioni che si configurano come vendite da un punto di vista giuridico o commerciale.
B
Vendita
Deposito Doganale
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Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA
Import
ABC
D
E
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Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 1, IA
Import
A
B
B
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Novità del cdu in tema di valore – Vendita per l’esportazione
Art. 128 IA – Valore di transazione dal 1° maggio 2016
2. Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganaledell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre sitrovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime specialediverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, ilvalore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.
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Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 2, IA
Soc. comm. UE Rivenditore UEProduttore
Cina
Flusso amm.tivo
Flusso fisico
Deposito Doganale
ProduttoreCina
ProduttoreCina
Soc. comm. UEProduttore
Cina
ProduttoreCina
ProduttoreCina Soc. comm. UE
Metodo di valorizzazione secondario
ProduttoreCina
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Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 2, IA
Import
A
CBTemporanea custodia
A
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Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta immediatamente prima della introduzione nel territorio doganale - art. 128, comma 2, IA
Import
A
BDeposito doganale
A
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Novità del cdu in tema di valore - Royalties e valore in dogana
Principio comune al cdu (art. 71, c. 1, let. c) e al cdc (art. 32, c. 1, let. c)
Tra gli elementi da aggiungere al valore di transazione vi sono i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci davalutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle mercida valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamentepagato o da pagare.
Condizione della
vendita
Art. 160 dac: qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o undiritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'art.157, par. 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore ouna persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuaretale pagamento.
Art. 29, p. 3, a), cdc: Il prezzo effettivamente pagato o dapagare è il pagamento totale effettuato o da effettuareda parte del compratore al venditore, o a beneficio diquesto ultimo, per le merci importate e comprende la totalitàdei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizionedella vendita delle merci importate, dal compratore alvenditore, o dal compratore a una terza persona, persoddisfare un obbligo del venditore.
Articolo 136 IAPar. 4 – I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a)il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
(b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
(c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
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Novità del CDU in tema di valore - Royalties e marchi
Condizioniper l’aggiunta al valore di transazione di corrispettivi o diritti di licenza relativi
al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica
Art. 32, p. 1, let. c), CDC
Si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per lemerci importate:
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare,che il compratore è tenuto a pagare, direttamente oindirettamente, come condizione della vendita delle merci davalutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenzanon sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o dapagare.
Art. 71, p. 1, let. c), CDU
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merciimportate è integrato da:
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci davalutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, ètenuto a pagare come condizione per la vendita delle mercida valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti dilicenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamentepagato o da pagare.
Stesse condizioni generali
Art. 159 DAC- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci
rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente dilavorazioni secondarie successivamenteall'importazione,
- le merci sono commercializzate con il marchio difabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per ilquale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e
- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altrifornitori non legati al venditore (freedom of sourceconcept).
Stesse condizioni
delle royalties
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Contratti e licenze – Royalties - Condizioni
Art 71 CDUPer determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato dai seguenti elementi
I corrispettivi e i diritti di licenza devono riferirsi alle merci da valutare- es. marchio incorporato nelle merci; Know-how applicato alle merci importate; - restano escluse le fees per servizi di franchising;- non rileva il metodo di calcolo
L’acquirente è tenuto, direttamente o indirettamente, a pagarli come condizione di vendita delle merci da valutare.I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
I corrispettivi e i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare
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I criteri secondari per la determinazione del valore in dogana
Criteri secondari di cui all’art. 74, par. 2, cdu (art. 30 cdc)
Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'art. 70 si ha riguardo, nell'ordinegerarchico, alle lett. a), b), c) e d) del par. 2 dell’art. 74 cdu (dalla prima all’ultima):
a) metodo del valore di transazione di merci identiche (art. 74, par. 2, let. a, cdu);
b) metodo del valore di transazione di merci similari (art. 74, par. 2, let. b, cdu);
c) metodo deduttivo ossia del valore fondato sul prezzo unitario (art. 74, par. 2, let. c, cdu);
d) metodo del valore calcolato (art. 74, par. 2, let. d, cdu).
l'ordine delle lettere c) e d) può essere invertito «su richiesta del dichiarante»
Criteri sussidiari art. 74, par. 3, cdu (art. 31 cdc)
Se il valore in dogana non può essere determinato ai sensi degli artt. 70 e 74, par. 2, cdu, esso viene stabilitosulla base dei criteri fissati dall’art. 74, par. 3, cdu, ossia sulla base dei dati disponibili nel territorio dell’Unione,ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali dell'accordo relativoall'applicazione dell'articolo VII del GATT e del capo 3 «Valore in dogana delle merci» del cdu.
Il valore in dogana ai sensi di quanto precede non deve basarsi su valori arbitrari o fittizi.
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Metodo deduttivo - Valore fondato sul prezzo unitario
Import
Prezzo di rivendita E 150,00 -Trasporto EU E 10,00 -Assicurazione EU E 5,00 -Margine di profitto E 20,00 –Costi di produzione E 20,00 –Costi sostenuti dopo l’importazione E 10,00=
Valore doganale E 85,00
Il prezzo unitario al quale le merci importate (o merci identiche o similari) sono vendute a un compratore indipendente nella più grande quantità aggregata nel Paese d’importazione.
La vendita deve essere effettuata in un periodo molto prossimo alla data di valutazione (si possono utilizzare vendite avvenute al massimo 90 giorni dopo l’importazione della merce da valutare).
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Metodo del valore calcolato
Import
Costi di produzione E 40,00 +Trasporto non EU E 15,00 +Assicurazione non EU E 10,00 +Margine di profitto E 20,00 =
Valore doganale E 85,00
Basato sul costo di produzione delle merci che devono essere valutate, al quale si aggiunge un ammontare equivalente al margine di profitto e alle spese generali usualmente applicati nelle vendite dal Paese di esportazione al Paese d’importazione di merci dello stesso tipo o classe.
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Transazioni tra parti correlate
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Relazione tra transfer pricing e valore in dogana
Valorein doganatra particorrelate
TransferPrices
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Confronto tra transfer pricing e valore in dogana
Ci sono molte somiglianze, ma anche molte differenze tra i due settori fiscali.
Le operazioni per le quali rilevano le regole di transfer pricing nonché le regole sulla determinazione del valore in dogana sono:
transazioni concluse tra parti correlate;
comportano il passaggio di una dogana;
prevedono l'immissione in libera pratica o esportazioni definitive;
coinvolgono i dazi «ad valorem» (od operazioni soggettate ad Iva).
Questioni principali:
• fino a che punto uno studio sui prezzo di trasferimento è accettabile come base per la determinazione del valore in dogana?
• come devono essere trattati gli aggiustamenti di TP?
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Parti legate (art. 127 IA)
Ai fini doganali, le parti sono considerate legate solo se:a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;b) hanno la veste giuridica di associati;c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o
quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;e) l’una controlla direttamente o indirettamente l'altra;f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure seh) appartengono alla stessa famiglia.
Le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra,quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alprecedente paragrafo.Ai fini delle lettere (e), (f) e (g) una persona si considera controllare l'altra, quando la prima è –legalmente od operativamente - in grado si esercitare potere di orientamento sulla seconda.
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Test per valutare se il prezzo è stato influenzato dalla relazione tra le parti
L’Agenzia delle dogane esamina se il prezzo è stato influenzato dalla relazione tra le parti utilizzando due specifici tests:
• il Test delle Circostanze proprie della Vendita (c.d. Circumstances of Sale Test);
• il Test del Valore (c.d. Test Value).
Il fatto che il venditore e l’acquirente siano collegati non è di per sé sufficiente per ritenere ilvalore di transazione inaccettabile.
Come è possibile verificare se la relazione tra il venditore e l’acquirente abbia influenzato ilprezzo?
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Test delle circostanze proprie della vendita
Le autorità doganali dovrebbero essere preparate ad esaminare gli aspetti rilevanti dellatransazione, tra cui:
il prezzo è stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzinel settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per levendite a compratori che non sono legati a lui?
il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell’utileglobale realizzato dall’impresa in un periodo rappresentativo (ad esempio, su base annua) pervendite di merci della stessa natura o della stessa specie? (all. n. 23 dac)
Il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente perconsiderare inaccettabile detto valore.Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso,purché tali legami non abbiano influito sul prezzo
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Test del valore
In una vendita tra parti correlate, le merci saranno valutate ai sensi dell'articolo 70 (1) cdu (valore ditransazione), qualora il dichiarante dimostri che il valore di transazione dichiarato è approssimativamente vicinoad uno dei seguenti valori di riferimento, determinati nello stesso momento o pressappoco nello stessomomento:
E’ necessario reperire transazioni identiche o similari – Molto difficili da trovare,pertanto raramente utilizzato
a) il valore di transazione di merci identiche o similari per l'esportazione verso il territorio doganaledell'Unione in compravendite tra compratori e venditori in ogni caso non collegati;
b) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato in base al Metodo Deduttivo ('art. 74,par. 2,lett. c, cdu) (Deductive method simile al metodo OCSE del prezzo di rivendita);
c) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato in base al Metodo del valore calcolato (art.74, par. 2, lett. d, cdu) (Computed method, simile al metodo OCSE del costo maggiorato).
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TP adjustment e strumenti di accordo con gli Uffici delle dogane
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La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione chenon rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione. E’ possibilequindi sospendere temporaneamente l’accertamento per rimandarlo ad un momento successivo, quando la documentazioneintegrativa potrà essere prodotta in dogana.
Quando si tratta di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove siaindispensabile, stabilire un termine più lungo di quello generalmente previsto dalla normativa doganale o prorogare il termine giàstabilito.
La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore (tre anni).
La procedura in questione potrebbe risultare comunque dispendiosa sia per la parte privata che per quella pubblica, atteso che,oltre alla fase istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione, essa impegna entrambe le parti a tenere “aperta” ogni singoladichiarazione doganale proprio nella determinazione dell’imponibile.
In alternativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, è utilizzabile lostrumento di cui all’art. 156bis dac.
La procedura della dichiarazione incompleta rimane invece strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’esportazione, che rilevanoanche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA da parte degli esportatori abituali.
Dichiarazione incompleta - (art. 166 cdu)
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Semplificazione: procedimento di forfettizzazione preventiva (art. 73 cdu – art. 71 Delegated act)
Sussiste la possibilità di essere autorizzati a determinare - sulla base di criteri specifici e nel caso in cui non sianoquantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana – i seguenti elementi:
• gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana relativi ai pagamenti effettuati/da effettuare comecondizione per la vendita delle merci importate;
• gli importi da aggiungere e quelli da sottrarre al valore in dogana.
L’autorizzazione è accordata a condizione che:
• l'applicazione del procedimento della dichiarazione incompleta comporti nel caso di specie un costoamministrativo sproporzionato;
• il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenzadell'autorizzazione;
• il richiedente soddisfa il criterio relativo all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscaleprevisto per gli AEO;
• utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati e conservi unadocumentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nelfascicolo;
• dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che èadatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare letransazioni illegali o fraudolente.
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Origine della merce: come beneficiaredei vantaggi tariffari legati allaconvenzione Paneuromed e novità in tema di origine non preferenziale
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L’origine delle merci: definizioni a confronto
L’origine delle merci (concetto diverso da quello di provenienza) può essere «non preferenziale» o «preferenziale»
L’origine «non preferenziale»consente di individuare le misureall’esportazione ed importazionequali divieti, contingenti, massimali,dazi antidumping e compensativi,l’etichettatura di origine* e le misureper la rilevazione dei dati statisticidel commercio internazionale.
È l’origine dichiarata in dogana negliscambi con tutti i paesi.
L'origine «preferenziale» consenteinvece all’importatore di beneficiaredi agevolazioni daziarie riconosciute edisciplinate, in modo reciproco, dagliaccordi commerciali che l’UE stipulacon i paesi terzi (es. Accordo diLibero Scambio con la Svizzera) e/oin modo unilaterale a beneficio dimolti Paesi dei diversi mercatiinternazionali (cfr. paesi del Sistemadi Preferenze Generalizzate).
È l’origine dichiarata in dogana soloper determinati Paesi e solo surichiesta.
*NB. la falsa o errata indicazione dell’origine e/o Made in Italy,che può essere determinata da un semplice errore nellainterpretazione delle peculiari norme doganali, è punita consanzioni penali.
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Accordi di libero scambio UE-Svizzera e trattamento preferenziale
1. Prodotti originari di una parte contraente;
2. Continuità territoriale delle lavorazioni;
3. Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti;
4. Idonea prova dell’origine preferenziale (e.g. certificato di
circolazione EUR1, EURMed o dichiarazione su fattura).
Sintesi dellecondizioni previste
dal protocollo di origine dell’accord
UE-Svizzera
Trattamento preferenziale
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Cumulo Paneuromed dell’origine
I. Cumulo bilaterale: A-B-A (materiali del paese A sono considerati originari nel paese B se usati per produrre beni destinati al paese A)
II. Cumulo diagonale: A-B-C (materiali del paese A sono considerati originari nel paese B se usati per produrre beni destinati al paese C)
III. Cumulo integrale o pieno: A-B-C=unico paese (tutte le lavorazioni effettuate nell’area di cumulo concorrono a determinare il carattere originario del prodotto finito)
Grazie al cumulo è possibile utilizzare materiali di origine di un paese terzo (appartenente all’area di cumulo) considerandoli come se fossero originari del paese di esportazione.
Es. tessuto di origine preferenziale tunisina viene esportato nella UE, nella UE viene confezionato un capo di abbigliamento partendo dal tessuto tunisino. Il capo viene esportato in Svizzera. In Svizzera sarà concesso il trattamento preferenziale a fronte di una valida prova dell’origine, nonostante la lavorazione effettuata nell’Unione non fosse sufficiente.
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L’origine non preferenziale UE può essere attribuita ad un prodotto:I. interamente ottenuto in un dato Paese UE (es. prodotti minerari, vegetali, animali vivi, nati e allevati,
ecc. e prodotti derivati da questi) (art. 60, comma 2, CDU)II. prodotto a partire da beni originari di due o più Paesi qualora nella UE:1 ) sia stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;
2 ) essa sia da considerarsi economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo;
3 ) essa si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti una fase importante del processo difabbricazione.
Riferimenti normativi:• dal 1° maggio 2016: artt. da 59 a 63 CDU, artt. da 31 a 36 RD e All. 22-01 RD, artt. 57 a 59 RE.In relazione al criterio della trasformazione sostanziale la Commissione Europea ha poi fornito delle regoledi lista, di valore interpretativo:
Cambio di voce o sottovoce doganale;Regola di valore aggiunto;Requisiti tecnici specifici.
(talvolta usate in combinazione)
Prodotto originario delpaese in cui la regola èsoddisfatta
La determinazione dell’origine non preferenziale: novità
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Regimi doganali speciali: come individuare il regime più vantaggioso in base al proprio modello di business
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Regimi doganali
Art. 5, par. 16 CDU, stabilisce che:ai fini del codice, si intende per «regime doganale» uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolatele merci conformemente al codice:a) immissione in libera pratica;b) regimi speciali;c) esportazione.
L’immissione in libera pratica e l’esportazione sono regimi doganali definitivi che comportano unainversione della posizione doganale della merce.
Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:
a) transito, che comprende il transito esterno e interno: detto regime consente la circolazione dellamerce all’interno del territorio unionale senza che muti la sua posizione doganale originaria (internoed esterno);
b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche: detto rime consente lo stoccaggio el’immagazzinamento delle merci in attesa del loro utilizzo o commercializzazione;
c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale: detto regime consente chead alcune tipologie di merci possa essere riservato un trattamento daziario privilegiato;
d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo: detto regime disciplina laposizione delle merci che circolano da e verso Paesi extra-unionali per subire lavorazioni.
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I regimi doganali nel UCC
«Regimi doganali» (destinazioni doganali)
[art. 4 e 84 CDC]
«Regimi doganali»[art. 5, n. 16 UCC]
«Regimi (doganali) speciali»[art. 5, n. 16 e 210 UCC]
Immissione in libera pratica Immissione in libera pratica
Transito(esterno «T1» e interno «T2»)
Transito(esterno «T1» e interno «T2»)
Deposito doganale
(5 tipologie di deposito)
Depositoche comprende
il deposito doganale (privati e pubblici),oltre alle zone franche
Perfezionamento attivo,(sistema del rimborso
e della sospensione)
Perfezionamentoche comprende il perfezionamento attivo
(sistema della sospensione, anche per merci destinate ad altri stati UE),
e il perfezionamento passivo
Trasformazione sotto controllo doganale
Perfezionamento passivo
Ammissione temporanea Uso particolareche comprende l’ammissione temporanea,
oltre all’uso finale
Esportazione Esportazione
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Deposito doganale
Nel deposito doganale è possibile svolgere le attività, oltre che di Manipolazioniusuali (ex all.71-03 RD), previa autorizzazione anche di trasformazione inregime di uso finale ed in perfezionamento attivo
È consentita la circolazione all’interno UE per ciò che concerne glispostamenti tra (ex art. 179, par. 3), RD):
a) depositi indicati nella stessa autorizzazione,
b) tra l’Ufficio di vincolo e depositi e,
c) tra depositi e l’Ufficio di appuramento.
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Perfezionamento attivo
Il regime favorisce le industrie di trasformazione di materie prime non unionali perla fabbricazione di prodotti finiti.Le merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unionein una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:•ai dazi all'importazione;•ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;•alle misure di politica commerciale.
Nel regime di PA l’importo dei dazi all’importazione è determinato in base allenorme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci in questione nel momento in cui èsorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse. Ai prodotti compensatori ottenutidalla lavorazione si applica l’aliquota daziaria loro propria e non quella afferente allematerie prime.
In alternativa, è facoltà dell’importatore richiedere che l’importo del dazio siadeterminato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alquantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime diperfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in doganarelativa a tali merci, cioè quelle in T.I. (art.86, par. 3 CDU)
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Perfezionamento passivo
Il regime permette alle imprese unionali di effettuare le lavorazioni presso aziende al di fuoridell’Unione europea usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticatoin UE oppure di usufruire di tecnologie più avanzate
Le merci unionali vengono esportate temporaneamente in Paesi terzi dove subisconoriparazioni o trasformazioni, e quindi reimportate sotto forma di prodotti ottenuti, dettiprodotti compensatori, in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione
L’importo del dazio alla reimportazione si calcola sul costo dell’operazione diperfezionamento (compenso di lavorazione) - effettuata al di fuori del territoriodell’Unione (art. 75 RD) - sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati almomento dell’accettazione della dichiarazione doganale di reimportazione, diminuito delvalore statistico delle corrispondenti merci temporaneamente esportate al tempo delvincolo al regime di perfezionamento passivo.
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Uso finale
In tale ambito le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzioneda dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare.
Detta autorizzazione è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione siimpegni a soddisfare uno dei seguenti casi:
a)utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio odella sua riduzione (trasformatore);
b)trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizionistabilite dalle autorità doganali (commerciale).
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Norme comuni a tutti i regimi doganali
• E’ necessario richiedere un’autorizzazione (art. 211 CDU)
• E’ obbligatorio prestare una garanzia (art. 211, par. 3, CDU)
• E’ obbligatorio tenere scritture contabili che consentano alle autorità doganali disorvegliare il regime in questione (identificazione, posizione doganale e movimenti dellemerci vincolate al regime) (salvo transito od ove altrimenti disposto - art. 214 CDU)
• E’ possibile trasferire i diritti e gli obblighi relativi al regime - interamente o in parte -ad altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione (art. 218CDU)
• E’ possibile di far circolare le merci vincolate a un regimedi perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale senza l’applicazionedel regime del transito (art. 219 CDU)
• E’ possibile utilizzare merci equivalenti ossia merci unionali immagazzinate, utilizzate otrasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale (salvo i casi di cui all’art.223, par. 3, CDU - es. manipolazioni usuali - e dall’art. 169 RD - es. antidumping (art. 223CDU)
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Semplificazioni: ottimizzare le procedure doganali attraverso le opportunità offerte dalla normative
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Mutuo riconoscimento AEO
• Con gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA) le Amministrazioni doganali dei Paesi firmatari riconoscono reciprocamente le
certificazioni/autorizzazioni rilasciate nell’ambito dei rispettivi Programmi AEO, accordando agevolazioni sostanziali, comparabili e,
ove possibile, reciproche ai soggetti AEO oggetto del mutuo riconoscimento, certificati come sicuri ed affidabili e che fruiscono di
agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza (AEOS-AEOF).
• Accordo UE-Svizzera: «DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2009 relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell‘accordo
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di
merci e le misure doganali di sicurezza» (2009/556/CE - GUUE L 199 del 31.7.2009)
• L’accordo si applica:
− ai controlli e alle formalità riguardanti i trasporti di merci destinati a varcare una frontiera tra la Svizzera e l’UE;
− alle misure doganali di sicurezza da applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi.
• L’UE e la Svizzera:
− riconoscono, in caso di importazione o di entrata in transito delle merci, i controlli effettuati e i documenti compilati dalle
competenti autorità dell’altra parte contraente attestanti che le merci soddisfano le condizioni previste dalla legislazione del paese di
importazione o le condizioni equivalenti nel paese di esportazione; resta salva la possibilità di effettuare controlli a campione;
− si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure
doganali di sicurezza definite nell’Accordo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne;
− rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nell’Accordo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori
doganali;
− riconoscono la qualifica di operatore economico autorizzato concessa dall’altra parte contraente fatti salvi i controlli
doganali, in particolare ai fini dell’attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco delle
qualifiche di operatori economici autorizzati.
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Esportatore autorizzato e accordo UE-Svizzera
Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare l’originepreferenziale comunitaria delle merci che esportano direttamente sulla fattura (anzichémediante il rilascio del certificato di origine preferenziale Eur1) anche quando il valore deiprodotti esportati sia superiore a 6.000 Euro.
La dichiarazione di origine preferenziale su fattura, in tali ipotesi, dovrà altresì riportare il codiceidentificativo rilasciato dalle autorità doganali che rilasciano l’autorizzazione.L’agevolazione può essere richiesta dall’esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti diorigine preferenziale CE verso la Svizzera o altri paesi con cui esistono accordi commercialipreferenziali e che ammettono questa agevolazione.
I requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono:
• esportazioni a carattere regolare;• Idonee procedure per determinare l’origine preferenziale della merce da esportare.
NB dichiarazioni di origine da parte dei fornitori comunitari
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