NOVITÁ IN MATERIA DI FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI · LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI (Art. 3 DLgs...
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NOVITÁ IN MATERIA DI FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI
Stefano SPINA – ODCEC Torino
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
IMPOSIZIONE INDIRETTA
NEI
LEASING IMMOBILIARI
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n.12
Art. 35 DL 4.7.2006 n.223
• Registrazione obbligatoria del contratto
• Tassazione indiretta all’acquisto ed al riscatto
Art.1 co.15-16 L.13.12.2010 n.220Provv. 14.1.2011
• Registrazione volontaria del contratto
• Modifica alla tassazione indiretta (solo all’acquisto)
• Imposta sostitutiva per adeguare i contratti in essere
• Chiarimenti sulle nuove disposizioni
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
ESAME DELLE MODIFICHE
Riscatto dell’immobile e contratti risolti
Le imposte di registro ed ipo-catastali sono sempre fisse (anche per le cessioni di immobili abitativi)
Acquisto dell’immobileLe imposte ipocatastali sono dovute in misura intera (non più 50% subito e 50% al riscatto)
Registrazione del contratto
La registrazione del contratto èfacoltativa
CorresponsabilitàIl conduttore è solidalmente obbligato al pagamento delle imposte d’atto
Imposta sostitutiva, da pagare entro il 31.3.2011, per adeguare i contratti in essere
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
TASSAZIONE INDIRETTA ALL’ACQUISTO/RISCATTO
Contenuto
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ANTE 1.1.2011(DL 223/2006)
POST 1.1.2011 (L 220/2010)
IMMOBILE ABITATIVO ACQUISTATO DA IMPRESA NEI 5 ANNI
(SOGGETTO AD IVA)
ACQUISTO IVA 10/20 %Registro fissoIpocatastali fisse
IVA 10/20 %Registro fissoIpocatastali fisse
RISCATTO IVA esenteRegistro 3 – 7%Ipocat. 2+1% (fisse 1°casa)
IVA esenteRegistro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 3 – 10 % Imposte fisse
1 – Acquisto da soggetto commerciale
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
TASSAZIONE INDIRETTA ALL’ACQUISTO/RISCATTO
Contenuto
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ANTE 1.1.2011(DL 223/2006)
POST 1.1.2011 (L 220/2010)
IMMOBILE ABITATIVO
NON ACQUISTATO DA IMPRESA NEI 5 ANNI
ACQUISTO IVA esenteRegistro 7 %Ipocat. 2% + 1%
IVA esenteRegistro 7 %Ipocat. 2% + 1%
RISCATTO IVA esenteRegistro 7 %Ipocat. 2% + 1%
IVA esenteRegistro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 20 % 10 %
Salvo le ipotesi di riscatto come prima casa
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
TASSAZIONE INDIRETTA ALL’ACQUISTO/RISCATTO
Contenuto
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ANTE 1.1.2011(DL 223/2006)
POST 1.1.2011 (L 220/2010)
IMMOBILE STRUMENTALEASSOGGETTAT
O AD IVA
ACQUISTO IVA 20 %Registro fissoIpocat. 1,5+0,5%
IVA 20 %Registro fissoIpocat. 3 +1 %
RISCATTO IVA 20 %Registro fissoIpocat. 1,5+0,5%
IVA 20 %Registro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 4 % 4 %
IMMOBILE STRUMENTALE ESENTE DA IVA
ACQUISTO IVA esenteRegistro fissoIpocat. 1,5+0,5%
IVA esenteRegistro fissoIpocat. 3 + 1 %
RISCATTO IVA 20 %Registro fissoIpocat. 1,5+0,5%
IVA 20 %Registro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 4 % 4 %
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
TASSAZIONE INDIRETTA ALL’ACQUISTO/RISCATTO
Contenuto
2 – Acquisto da soggetto non commerciale
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ANTE 1.1.2011(DL 223/2006)
POST 1.1.2011 (L 220/2010)
IMMOBILE ABITATIVO
ACQUISTO Registro 7 %Ipocat. 2% + 1%
Registro 7 %Ipocat. 2% + 1%
RISCATTO Registro 7 %Ipocat. 2% + 1%
Registro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 20 % 10 %
IMMOBILE STRUMENTALE
ACQUISTO Registro 7 %Ipocat. 2% + 1%
Registro 7 %Ipocat. 2% + 1%
RISCATTO IVA 20 %Registro fissoIpocat. fisse
IVA 20 %Registro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 10 % 10 %
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
TASSAZIONE INDIRETTA ALL’ACQUISTO/RISCATTO
Contenuto
3 – Acquisto di immobili provenienti da contratti di locazione finanziaria risolti in seguito all’inadempimento dell’utilizzatore
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ANTE 1.1.2011(DL 223/2006)
POST 1.1.2011 (L 220/2010)
IMMOBILE ABITATIVO
RISCATTO Registro 7 %Ipocat. 2% + 1%
Registro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 10 % 0 %
IMMOBILE STRUMENTALE
RISCATTO IVA 20 %Registro fissoIpocat. 3%+1%
IVA 20 %Registro fissoIpocatastali fisse
TOTALE 4 % 0 %
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di locazione finanziaria non deve essere registrato in termine fisso salvo i seguenti casi:
contratto formato per atto pubblico,contratto formato per scrittura privata.
Se il contratto è formato per scrittura privata non autenticata, esso saràassoggettato a registrazione solo nei seguenti casi:
in caso d’uso,registrazione volontaria.
In caso di registrazione torna applicabile il principio dell’alternativitàIVA – registro per cui, se il contratto è assoggettato ad IVA, dovràessere corrisposta esclusivamente l’imposta di registro in misura fissa.
IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI
Contratti in corso al 1.1.2011
Per i contratti in corso al 1.1.2011 non risulta più dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale.
La Circ. 12/2011 precisa che l’imposta non deve esse-re più versata con riferimento a quelle annualitàin relazione alle quali i termini per il pagamento non siano scaduti al 1.1.2011.
L’imposta erroneamente versata:
non può essere chiesta a rimborsopuò essere dedotta in sede di determinazione dell’imposta sostitutiva
CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
CESSIONI
DI
IMMOBILI ABITATIVI
CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI ASSOGGETTATE AD IVA
Fabbricato classificato o classificabile nella categoria catastale “A” con esclusione della categoria A/10A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVO MODO DI UTILIZZO(Circ. Agenzia delle Entrate 27/2006)
Definizione di immobile abitativo
Nozione di impresa costruttrice
Impresa che, anche occasional-mente e tramite appaltatori, svolge attività di costruzione o di recupero di immobili (Circ.27/2006).Soggetto che ha fatto costruire l’immobile, indipendentemente dal-l’attività svolta (Circ. 93/2003)
CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
MODALITA’ DI TASSAZIONE
Soggetto venditore Modalità di tassazione
Impresa di costruzione o ristrutturazione (art.3 lett. c) e d) DPR 380/2001)
se ceduti entro 5 anni (oppure oltre 5 anni ma post locazione in piani di edilizia convenzionata):‐ iva: imponibile (20% ‐ 10% ‐ 4%)‐ imposte d’atto: misura fissa
se ceduti oltre 5 anni :‐ iva: esente‐ registro: aliquote ordinarie ( 3% ‐ 7%)‐ ipo‐catastali: 2% + 1% (salvo prima casa)
Altro soggetto ‐ iva: esente‐ registro: aliquote ordinarie ( 3% ‐ 7%)‐ ipo‐catastali: 2% + 1% (salvo prima casa)
CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Circ. Agenzia delle Entrate 12/2007 (§ 10)
La data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ristrutturazione
è da individuarsi in corrispondenza del rilascio dell’attestazione di ultimazione
lavori da parte del direttore dei lavorila quale coincide di norma con la dichiarazione
da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del dpr 380/2001
tuttaviaanche in mancanza di tale formale attestazione,
l’immobile si considera ultimatoqualora venga concesso in uso a terzi
FEDERALISMO FISCALE
CEDOLARE SECCA
SUGLI AFFITTI
FEDERALISMO FISCALE
LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
(Art. 3 DLgs 14.3.2011 n.23)
Caratteristiche: regime opzionale
riferito alla tassazione del reddito fondiario ai
fini IRPEF
per le unità immobiliari abitative locate ad uso
abitativo e relative pertinenze
e per i redditi conseguiti a partire dal 2011
FEDERALISMO FISCALE
SOGGETTI
La cedolare secca sostituisce il regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:Essa si applica pertanto a:
persone fisiche
società semplici
enti non commerciali
La cedolare secca non si applica alle locazioni di unità abitative effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni. Essa, quindi, non si applica neppure per gli immobili patrimonio di proprietà di soggetti commerciali.
FEDERALISMO FISCALE
OGGETTO
La cedolare secca si applica ai canoni di locazione relativi a:
unità immobiliari abitative,
locate ad uso abitativo,
e relative pertinenze purchè locate congiuntamente
all’abitazione.L’opzione è esercitata esclusivamente dal locatore (un successivo DM disciplinerà come e per quanto poter optare).In caso di opzione l’aggiornamento ISTAT del canone è sospeso per la durata dell’opzione,.L’opzione per la rinuncia agli aumenti ISTAT deve essere preventivamente comunicata al conduttore con lettera raccomandata.
FEDERALISMO FISCALE
MODALITA’ DI CALCOLO
Contratti ordinari (4 + 4 anni)
Canone di locazione contrattuale (senza riduzioni)
x 21 % =
Contratti agevolati(3 + 2 anni) in comuni ad alta tensione abitativa (Art.2 co.3 L.431/98)
Canone di locazione contrattuale (senza riduzioni)
x 19 % =
Imposta dovuta
Imposta dovuta
FEDERALISMO FISCALE
TRIBUTI SOSTITUITI
La cedolare secca sostituisce i seguenti tributi:
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
Addizionali comunali e regionali sul reddito delle
persone fisiche;
Imposta di registro sul contratto di locazione;
Imposta di bollo sul contratto di locazione.
La cedolare secca sostituisce anche l’imposta di registro (fissa pari ad € 67,00) e l’imposta di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.Da una lettura letterale della norma sembra che la cedolare non sostituisca l’imposta (fissa pari ad € 67,00) sulla cessione del contratto stesso.
FEDERALISMO FISCALE
ADEMPIMENTI
Il contratto deve essere in ogni caso registrato, in esenzione da imposta di registro e di bollo.
(La registrazione del contratto assolve anche gli obblighi di comuni-cazione della cessione del fabbricato - da effettuare altrimenti entro 48 ore dalla cessione stessa)
Il reddito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e l’imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF.
E’ previsto il pagamento del seguente acconto:85 % per l’anno 201195 % per l’anno 2012
FEDERALISMO FISCALE
SANZIONI
L’omessa registrazione del contratto per il quale si è optato per la cedolare secca sconta la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta non versata.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si applicano le disposizioni stabilite per l’IRPEF.
Se nella dichiarazione il canone di locazione non è indicato o èindicato in misura inferiore si applica la sanzione da 200 % a 400 % dell’ammontare delle maggiori imposte dovute.
Sono previste ulteriori sanzioni per la mancata registrazione dei contratti di locazione non assoggettati a cedolare secca.
FEDERALISMO FISCALE
NORME TRANSITORIE
La cedolare secca si applica a partire dal 2011
Il DLgs 23/2011 è stato pubblicato in data 23.3.2011.
Entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore deve essere emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di opzione e di versamento dell’acconto.
Non si da luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registroeventualmente già pagate.
Si ipotizza, per il 2011, una applicazione limitata, se non altro per il mancato risparmio di imposta di registro e di bollo.
ACCATASTAMENTO IMMOBILI FANTASMA
ACCATASTAMENTO
IMMOBILI FANTASMA
ACCATASTAMENTO IMMOBILI FANTASMA
ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA
E’ stata prevista la costituzione, a partire dal 1.1.2011, di una “Anagrafe
Immobiliare Integrata” avente la finalità di integrare, ai fini fiscali, le
banche dati dell’Agenzia del Territorio.
Essa deve individuare ai fini fiscali:
i singoli immobili
la base imponibile
il soggetto titolare dei diritti reali (che si configura come soggetto
passivo d’imposta)
ACCATASTAMENTO IMMOBILI FANTASMA
OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO
Immobili individuati nel comunicato del 29.9.2010
Entro 7 mesi dalla pubblicazione, ovvero entro il 29.4.2011
Immobili individuati nei precedenti comunicati (ante 31.12.2009)
Entro il 30.4.2011 (termine prorogato dal DL 29.12.2010 n. 225)
Si tratta di immobili:mai iscritti in catasto,oggetto di interventi edilizi che abbiano generato una variazione di consistenza,che hanno perduto i requisiti di ruralità.
Non sono previste sanatorie fiscali o urbanistiche
ACCATASTAMENTO IMMOBILI FANTASMA
TERMINE DEL 29.4.2011
Se il contribuente adempie entro la data del 29.4.2011 dovrebbe essere obbligato a pagare una sanzione amministrativa di € 258,00
Se il contribuente non adempie:certamente paga la sanzione da € 258,00 ad € 2.066,00;l’ufficio procede, con oneri a carico dell’interessato, ad accatastare il fabbricato,la rendita viene notificata al contribuente.
La rendita ha effetto:dal 1.1 dell’anno successivo alla data in cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale,in assenza di tale indicazione, dal 1.1 dell’anno in cui il comunicato dell’Agenzia del Territorio è pubblicato sulla G.U.
ACCATASTAMENTO IMMOBILI FANTASMA
TERMINE DEL 30.4.2011
Se il contribuente adempie entro la data del 30.4.2011 dovrebbe essere obbligato a pagare una sanzione amministrativa di € 258,00
Se il contribuente non adempie:certamente paga la sanzione da € 258,00 ad € 2.066,00;l’ufficio procede ad attribuire una rendita presunta con oneri a carico del contribuente;la rendita viene notificata mediante affissione all’albo pretorio del comune. Vi sono 120 giorni di tempo per ricorrere;successivamente l’ufficio procede ad accatastare il fabbricato.
La rendita, prima presunta e poi definitiva, ha effetto:dal 1.1.2007,salvo prova contraria volta a dimostrare una diversa successiva decorrenza
Le imposte sono dovute sulla rendita provvisoria salvo conguaglio con la rendita definitiva.