Appropriatezza prescrittiva e responsabilità medico - legale Cosenza 04/05 dicembre 2013
Note AIFA e Appropriatezza prescrittiva
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Transcript of Note AIFA e Appropriatezza prescrittiva
Note AIFA e Note AIFA e
Appropriatezza Appropriatezza prescrittivaprescrittiva
Como – 30 Giugno 2007Como – 30 Giugno 2007
Tetto programmatoTetto programmato
Legge 405/2001Legge 405/2001
Tetti di spesa Tetti di spesa
A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.
Tetto programmatoTetto programmato
Legge 326/2003Legge 326/2003
Tetto di spesa per l'assistenza farmaceuticaTetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dalla legge n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione
Finanziaria 2007Finanziaria 2007
Legge 296/2006Legge 296/2006
articolo 1 comma 796 lettera l)articolo 1 comma 796 lettera l)
….nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni :
Legge 296/2006Legge 296/2006 (FINANZIARIA 2007) (FINANZIARIA 2007)
articolo 1 comma 796 lettera l)articolo 1 comma 796 lettera l)
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, … l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, …, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento.
Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA :
Finanziaria 2007Finanziaria 2007
Legge 296/2006Legge 296/2006articolo 1 comma 796 lettera l)articolo 1 comma 796 lettera l)
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005
Regole 2007 - LombardiaRegole 2007 - Lombardia
DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006
Allegato 6Allegato 6Farmaceutica e protesicaFarmaceutica e protesica
…..A livello nazionale e perciò regionale è confermato il tetto del 13% per la spesa farmaceutica territoriale
Regole 2007 - LombardiaRegole 2007 - Lombardia
DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006
Allegato 6Allegato 6Farmaceutica e protesicaFarmaceutica e protesica
Distribuzione per conto
Prontuari alla dimissione condivisi tra ASL e AO
Farmaci equivalenti
Regole 2007 - LombardiaRegole 2007 - Lombardia
DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006
Allegato 6 - Farmaceutica e protesicaAllegato 6 - Farmaceutica e protesica
Attività di monitoraggio dell’Ufficio di Coordinamento
delle attività distrettuali delle ASL
“Come previsto dai c. 4 e 5 dell’art. 25 dell’ACN per la Disciplina die rapporti con i MMG, le ASL dovranno adottare forti iniziative per il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e specialistica, ….al rispetto delle note AIFA, anche la fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali attraverso gli uffici di coordinamento delle attività distrettuali”
AnnoAnno 20062006
Determinazione AIFA 30-12-2005 Determinazione AIFA 30-12-2005
Riduzione del prezzo dei farmaci del 4,4%
Introduzione dell’extra-sconto pari allo 0.6%
a partire dal 15 gennaio 2006
Manovre nazionali Manovre nazionali
AnnoAnno 20062006
Determinazione AIFA 3-7-2006Determinazione AIFA 3-7-2006
Riduzione selettiva dei prezzi dei farmaci che hanno indotto l’incremento di spesa nel 2006
Ulteriore riduzione del prezzo fino al 5%
a partire dal 15 luglio 2006
Manovre nazionali Manovre nazionali
AnnoAnno 20062006
Determinazione AIFA del 27 settembre 2006 .Determinazione AIFA del 27 settembre 2006 .
Ulteriore riduzione del prezzo fino al 5%
a partire dal 1 ottobre 2006
Manovre nazionali Manovre nazionali
Manovre nazionali Manovre nazionali
AnnoAnno 20072007
Legge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 Legge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796
…le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.
La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci
Manovre nazionali Manovre nazionali
AnnoAnno 20072007
Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 .Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 .
E’ approvato l’allegato elenco (all.1) relativo alle Aziende che si sono avvalse della facoltà di ripianare l’eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay - back con la indicazione dell’importo della prima rata di versamento per ogni singola Regione, parte integrante del presente provvedimento……in ragione dall’applicazione del pay back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione Aifa del 27 settembre 2006.
a partire dal 1 marzo 2007
Manovre nazionali Manovre nazionali
AnnoAnno 20072007
Determinazione AIFA del 4 gennaio 2007 Determinazione AIFA del 4 gennaio 2007
Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaciNote AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci
a partire dal 25 gennaio 2007
LombardiaLombardia
Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaciNote AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci
Nota H1. 2007.3600 del 24 gennaio 2007Nota H1. 2007.3600 del 24 gennaio 2007
….Si invitano le ASL e le Aziende Ospedaliere a prevedere una specifica attività di formazione e informazione sulla corretta applicazione delle nuove note AIFA rivolta ai medici e a tutti gli operatori sanitari interessati. Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 e dalla DGR n. 3776/2006, con particolare riferimento al rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate.
LombardiaLombardia
DGR n. VIII/4329 del 28 febbraio 2007DGR n. VIII/4329 del 28 febbraio 2007
Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera,Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera,ai sensi dell’articolo 1 comma 796 lettera l) punto 2, legge 27 ai sensi dell’articolo 1 comma 796 lettera l) punto 2, legge 27
dicembre 2006 n.296dicembre 2006 n.296
Manovre nazionali Manovre nazionali
AnnoAnno 20072007
Legge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 lett. zLegge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 lett. z
… la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, ..della legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
Manovre nazionali Manovre nazionali
AnnoAnno 20072007
Legge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 lett. zLegge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 lett. z
… Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Farmaci off-label Farmaci off-label
AnnoAnno 20072007
Determinazione AIFA del 29 giugno 2007 Determinazione AIFA del 29 giugno 2007
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