Norme sul software libero, accessibilità di dati edocumenti e hardware documentato

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26115 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 24-07-2012 LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 20 “Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato” IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 Finalità 1. L’universalità dell’accesso ai saperi e alla conoscenza costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione tecno- logica della Regione Puglia. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni di eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti dalla Pub- blica Amministrazione mediante sistemi informa- tici. 2. La presente legge agisce in coerenza e in continuità con le norme regionali in materia di tra- sparenza e avvia un processo di diffusione dei dati liberamente accessibili per tutti (open data) per una Pubblica Amministrazione aperta ai cittadini in ter- mini di partecipazione al percorso decisionale (open governement) 3. La Regione, nel rispetto della normativa sta- tale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informa- tico attraverso la diffusione e l’utilizzazione del software libero, garantisce l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informa- tiche e favorisce l’eliminazione di ogni barriera dovuta all’uso di standard non aperti. 4. La presente legge, nel rispetto delle norme statali in materia di informatizzazione della Pub- blica Amministrazione, di tutela della concorrenza e di acquisizione di beni e servizi, detta direttive e disposizioni in materia di impiego e uso di tecno- logie informatiche e telematiche al fine di: a) promuovere la piena realizzazione dei diritti dei cittadini e dei principi fonda- mentali della Carta costituzionale; b) promuovere la più ampia interazione dei cittadini e delle imprese con la Pubblica Amministrazione; c) favorire lo sviluppo della ricerca scienti- fica e tecnologica; d) favorire l’acquisizione e l’utilizzo di software libero da parte degli enti di cui all’articolo 2; e) favorire la massima diffusione dei pro- grammi informatici sviluppati come software libero da o per conto degli enti di cui all’articolo 2; f) favorire la partecipazione del personale degli enti di cui all’articolo 2, dei cittadini e delle imprese alle comunità di sviluppa- tori e utenti di software libero esistenti e la generazione di nuove comunità per il nuovo software libero pubblicato da o per conto degli enti di cui all’articolo 2; g) favorire la cooperazione degli enti di cui all’articolo 2 tra di loro e con terzi nella realizzazione di software libero che sod- disfi bisogni condivisi; h) evitare che i cittadini siano costretti a uti- lizzare software che non sia software libero; i) assicurare la permanenza, accessibilità e interoperabilità dei dati e dei documenti pubblici; j) garantire la sicurezza dell’Amministra- zione regionale e dei cittadini nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso l’ispezionabilità del codice sor- gente del software in uso; k) favorire il progresso sociale, il migliora- mento della qualità della vita e lo svi- luppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 20 “Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato”

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 20

“Norme sul software libero, accessibilità di dati edocumenti e hardware documentato”

IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1Finalità

1. L’universalità dell’accesso ai saperi e allaconoscenza costituiscono obiettivo essenziale eprioritario del processo di modernizzazione tecno-logica della Regione Puglia. Ogni cittadino hadiritto ad accedere, in condizioni di eguaglianza, atutte le informazioni e ai servizi forniti dalla Pub-blica Amministrazione mediante sistemi informa-tici.

2. La presente legge agisce in coerenza e incontinuità con le norme regionali in materia di tra-sparenza e avvia un processo di diffusione dei datiliberamente accessibili per tutti (open data) per unaPubblica Amministrazione aperta ai cittadini in ter-mini di partecipazione al percorso decisionale(open governement)

3. La Regione, nel rispetto della normativa sta-tale in materia di informatizzazione della PubblicaAmministrazione, favorisce il pluralismo informa-tico attraverso la diffusione e l’utilizzazione delsoftware libero, garantisce l’accesso e la libertà discelta nella realizzazione di piattaforme informa-tiche e favorisce l’eliminazione di ogni barrieradovuta all’uso di standard non aperti.

4. La presente legge, nel rispetto delle normestatali in materia di informatizzazione della Pub-blica Amministrazione, di tutela della concorrenzae di acquisizione di beni e servizi, detta direttive edisposizioni in materia di impiego e uso di tecno-logie informatiche e telematiche al fine di:

a) promuovere la piena realizzazione deidiritti dei cittadini e dei principi fonda-mentali della Carta costituzionale;

b) promuovere la più ampia interazione deicittadini e delle imprese con la PubblicaAmministrazione;

c) favorire lo sviluppo della ricerca scienti-fica e tecnologica;

d) favorire l’acquisizione e l’utilizzo disoftware libero da parte degli enti di cuiall’articolo 2;

e) favorire la massima diffusione dei pro-grammi informatici sviluppati comesoftware libero da o per conto degli enti dicui all’articolo 2;

f) favorire la partecipazione del personaledegli enti di cui all’articolo 2, dei cittadinie delle imprese alle comunità di sviluppa-tori e utenti di software libero esistenti ela generazione di nuove comunità per ilnuovo software libero pubblicato da o perconto degli enti di cui all’articolo 2;

g) favorire la cooperazione degli enti di cuiall’articolo 2 tra di loro e con terzi nellarealizzazione di software libero che sod-disfi bisogni condivisi;

h) evitare che i cittadini siano costretti a uti-lizzare software che non sia softwarelibero;

i) assicurare la permanenza, accessibilità einteroperabilità dei dati e dei documentipubblici;

j) garantire la sicurezza dell’Amministra-zione regionale e dei cittadini nell’utilizzodelle tecnologie informatiche, ancheattraverso l’ispezionabilità del codice sor-gente del software in uso;

k) favorire il progresso sociale, il migliora-mento della qualità della vita e lo svi-luppo delle iniziative economiche privatelegate al riutilizzo delle informazioni delsettore pubblico.

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Art. 2Enti interessati

1. La presente legge si applica alle azioni e agliinterventi della Regione Puglia e degli enti pubblicie privati, comunque costituiti, sui quali la mede-sima esercita poteri di indirizzo e controllo nellematerie oggetto della presente legge, ivi inclusi - atitolo meramente esemplificativo e non esaustivo -enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzie organismi comunque denominati, controllati e/ovigilati e/o partecipati dalla Regione Puglia.

Art. 3Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente leggesi adottano le seguenti definizioni:

a) per software libero si intende il softwaredistribuito con una licenza d’uso che,consentendo un pieno e libero accesso alcodice sorgente, concede al licenziatariole seguenti quattro libertà:1) libertà di eseguire il programma per

qualunque scopo, senza vincoli sul suoutilizzo;

2) libertà di studiare il funzionamento delprogramma e di modificarlo perchéfunzioni come l’utente desidera;

3) libertà di ridistribuire copie del pro-gramma;

4) libertà di distribuire copie delle ver-sioni modificate del programma.

Un programma non è software libero se:1) gli utenti non ne possono utilizzare il

“sorgente corrispondente” quale defi-nito all’articolo 1 della licenza GNUGPL versione 3;

2) il suo funzionamento richiede ancheparzialmente l’uso di applicativi, fra-mework, middleware o altri compo-nenti non in software libero.

b) per specifica libera si intende una speci-fica tecnica:1) disponibile al pubblico, esaustiva-

mente documentata e il cui documentoè disponibile gratuitamente oppure aun costo puramente nominale;

2) per la quale gli eventuali diritti che nepossono limitare l’uso (brevetti odaltri diritti di privativa) sono licenziatigratuitamente e irrevocabilmente;

c) per protocollo libero si intende un proto-collo di comunicazione che è una speci-fica libera;

d) per formato libero si intende un formatodi dati che è una specifica libera. I formatidi dati aperti sono documentati in modoadeguato a consentire, senza restrizioni, lascrittura di programmi per elaboratore ingrado di leggere e scrivere dati in tali for-mati sfruttando tutte le strutture e le speci-fiche descritte nella documentazione;

e) per accessibilità si intende la capacità diun servizio o di una risorsa d’essere frui-bile con facilità da una qualsiasi categoriadi utente;

f) per interoperabilità si intende la capacitàdi un’applicazione, di un servizio, di unarisorsa, di comunicare e interagire conaltre applicazioni, servizi o risorsemediante protocolli liberi, formati liberi ealtre specifiche libere;

g) per elaboratore elettronico si intende qua-lunque dispositivo a logica riprogramma-bile;

h) per piattaforma si intende l’insieme del-l’elaboratore elettronico e del softwareoperativo e applicativo installato su diesso, al fine di consentire l’interconnes-sione, il supporto e/o l’automatizzazionedi attività e/o processi;

i) per costo totale di possesso si intende l’in-sieme dei costi che è necessario sostenerenel corso dell’intera vita operativa di unapiattaforma, affinché essa sia utilizzabileproficuamente;

j) per costo di uscita si intende l’insieme deicosti che è necessario sostenere perabbandonare una piattaforma o migrareverso una piattaforma che adotti softwarelibero, protocolli liberi, formati liberi ealtre specifiche libere. Esso comprende icosti di conversione dei dati, di aggiorna-mento dell’hardware, di installazione,configurazione e messa in produzione delsoftware operativo e applicativo, di rea-

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lizzazione delle interfacce e di forma-zione del personale e degli utenti;

k) per neutralità tecnologica si intende lamancanza di preferenza rispetto a qual-siasi scelta di attuazione strettamente tec-nologica. Per esempio, non rispetta ilprincipio di neutralità tecnologica la pre-ferenza per un linguaggio di programma-zione, ma rispetta il principio di neutralitàtecnologica la preferenza per linguaggi diprogrammazione che si usano con piat-taforme di sviluppo che non violano bre-vetti o altri diritti di privativa. Rispetta ilprincipio di neutralità tecnologica la pre-ferenza fondata su una scelta etica, equindi rispetta il principio di neutralitàtecnologica la preferenza per il softwarelibero;

l) per riuso si intende il processo di trasferi-mento e adattamento di un software ope-rativo e/o applicativo dal contesto nelquale è utilizzato ad altro contesto;

m) per società dell’informazione si intende lasocietà caratterizzata da processi econo-mici, politici, e sociali basati largamentesullo scambio di informazioni, sulla pro-duzione di conoscenza e su servizi relativiall’elaborazione e alla comunicazione diinformazioni, nell’ambito della quale siintende affermare il valore della cono-scenza come bene comune e il liberoaccesso a essa come risorsa strategica;

n) per Pubblica Amministrazione regionalesi intende l’insieme degli enti di cuiall’articolo 2;

o) per Hardware documentato si intendel’apparecchiatura elettronica, informatica(hardware), parte di essa o a essa assimi-lata che è dotata di software libero che necontrolla il funzionamento o, in alterna-tiva, di specifiche tecniche esaustiva-mente documentate che permettono disviluppare programmi in software liberoche ne controllano il funzionamento;

p) per Cloud Computing si intende la moda-lità attraverso la quale è possibile distri-buire risorse di calcolo, archiviazione,software e umane per diversi utilizzatori escopi;

q) per dato pubblico si intende il dato cono-scibile da chiunque;

r) per dato della Pubblica Amministrazionesi intende il dato formato, o comunquetrattato, dall’Amministrazione regionale;

s) per documento si intende ogni rappresen-tazione grafica, fotocinematografica, elet-tromagnetica o di qualunque altra speciedel contenuto di atti, anche interni o nonrelativi a uno specifico procedimento,detenuti dall’amministrazione regionale econcernenti attività di pubblico interesse,indipendentemente dalla natura pubblici-stica o privatistica della loro disciplinasostanziale;

t) per riutilizzo si intende l’uso del dato dicui è titolare la Regione, da parte di per-sone fisiche o giuridiche, a fini commer-ciali o non commerciali diversi dalloscopo iniziale per il quale il documentoche lo rappresenta è stato prodotto nel-l’ambito dei fini istituzionali;

u) per licenze per il riutilizzo dei documentie dei dati pubblici si intendono licenze perla circolazione di materiale creativodiverso dal software.

Art. 4Archivi elettronici

1. Le norme del presente articolo si applicano aidati della Pubblica Amministrazione regionale con-tenuti in archivi elettronici con espressa esclusionedei documenti e del software e fatti salvi gliobblighi imposti dalla normativa vigente in partico-lare in materia di trattamento di dati personali e dipubblica sicurezza.

2. Gli archivi elettronici utilizzati dagli ufficidella Pubblica Amministrazione regionale devonopermettere l’accesso ai dati mediante protocolliliberi, formati liberi e altre specifiche libere.

3. La Pubblica Amministrazione regionale con-sente a titolo gratuito l’accesso ai propri archivielettronici e il riuso degli archivi stessi e dei datiestratti.

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4. Nessuna limitazione tecnica deve impedirel’estrazione dei dati dall’archivio, il loro trasferi-mento su altro archivio, o l’uso dell’intero archiviodi dati.

5. Il riuso degli archivi e l’utilizzo dei dati daglistessi estratti di cui ai commi 3 e 4 è consentito soloin osservanza alla normativa prevista dal Codicedella privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 (Codice in materia di protezione deidati personali) e successive modifiche e integra-zioni.

Art. 5Documenti

1. La Pubblica Amministrazione regionale uti-lizza esclusivamente formati liberi per la diffusionedi documenti in formato elettronico, avviando nelcontempo iniziative destinate al completo utilizzodi formati liberi anche per la produzione interna deidocumenti nel quadro delle attività di pianifica-zione previste dall’articolo 8.

2. Nella gestione dei rapporti telematici con icittadini, le imprese e le altre pubbliche ammini-strazioni, la Pubblica Amministrazione regionale sifa carico di indicare gli strumenti in software liberodisponibili nella rete Internet utili per accedere aidocumenti, usufruire dei servizi telematici, o acce-dere alle risorse. Nel caso ciò non sia possibile, laPubblica Amministrazione regionale si fa carico direndere disponibili per gli stessi soggetti gli stru-menti software necessari, secondo i principi dell’ar-ticolo 6, pubblicandoli secondo i termini di unalicenza di software libero ai sensi dell’articolo 7. LaPubblica Amministrazione regionale non promuovel’uso di strumenti che non siano software libero.

Art. 6Riutilizzo dei documenti

e dei dati pubblici

1. La Pubblica Amministrazione regionale uti-lizza le tecnologie dell’informazione e della comu-nicazione per rendere fruibili i documenti e i datipubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblica-

zione tramite la rete internet in formati apertisecondo gli standard internazionali.

2. I documenti e i dati pubblici di cui al comma1, salvo i casi eccezionali individuati da appositiprovvedimenti della Giunta regionale, sono accessi-bili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto dellanormativa vigente in materia di digitalizzazionedella Pubblica Amministrazione, di accesso agli attiamministrativi, di protezione dei dati personali, diriutilizzo delle informazioni del settore pubblico, didiritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti edei dati pubblici predisposte in ottemperanza aldecreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attua-zione della direttiva 2003/98/CE relativa al riuti-lizzo di documenti nel settore pubblico), devonoconsentire la più ampia e libera utilizzazione gra-tuita, anche per fini commerciali e con finalità dilucro.

4. I casi nei quali, per ragioni di interesse pub-blico, la pubblicazione e l’utilizzo dei documenti edei dati pubblici della Pubblica Amministrazioneregionale non è gratuita, ma viene applicata unatariffa determinata tenuto conto dei soli costi direttidi messa a disposizione del pubblico, di riprodu-zione e diffusione e dei costi relativi alla determina-zione, alla gestione e all’applicazione della tariffastessa, sono individuati da specifici provvedimentidella Giunta regionale.

5. La Regione opera per rimuovere e preveniregli ostacoli che impediscono la piena accessibilitàai documenti e ai dati pubblici assicurando la paritàdi trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adoperaper promuovere l’adozione da parte degli enti di cuiall’articolo 2, delle misure necessarie per garantirela pubblicazione e il riutilizzo dei documenti e deidati.

6. La Pubblica Amministrazione regionaleadotta, entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o più provvedi-menti di attuazione.

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Art. 7Accessibilità, interoperabilità

e neutralità tecnologica

1. Tutti i servizi e i siti telematici messi a dispo-sizione dalla Pubblica Amministrazione regionaledevono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i mas-simi livelli di accessibilità per i diversamente abili.

2. Nell’interscambio di informazioni con altrePubbliche Amministrazioni, enti, cittadini eimprese, la Pubblica Amministrazione regionaleadotta e utilizza esclusivamente protocolli liberi,formati liberi e specifiche libere.

3. La Pubblica Amministrazione regionalemette a disposizione di altre Pubbliche Amministra-zioni, dei cittadini e delle imprese servizi che con-sentano pienamente l’accessibilità e l’interoperabi-lità, facendo uso di protocolli liberi, formati liberi especifiche libere; essa coopera, inoltre, con le altrePubbliche Amministrazioni nello sviluppo di piat-taforme comuni in software libero e Hardwaredocumentato ai sensi dell’articolo 15.

4. La Pubblica Amministrazione regionale siconforma al principio di neutralità tecnologica.

Art. 8Pubblicazione e distribuzione di software

1. La Pubblica Amministrazione regionaledistribuisce esclusivamente software libero, inclusoil caso in cui distribuisca software da un server cheviene interpretato dal computer dell’utente colle-gato in remoto. Nel piano di cui all’articolo 9 laPubblica Amministrazione regionale dà priorità allamigrazione del software non libero che distribuiscealla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Pubblica Amministrazione regionale pub-blica e distribuisce come software libero ognisoftware sviluppato direttamente o per proprioconto, che dovrà essere esaustivamente documen-tato, curandone adeguatamente la divulgazioneattraverso strumenti di pubblicazione diffusamenteutilizzati in ambito nazionale o internazionale opredisponendone di appositi secondo il modellodelle migliori pratiche adottate in materia.

3. Nella scelta della licenza da adottare per ilsoftware libero distribuito o pubblicato, la PubblicaAmministrazione regionale massimizza l’obiettivodello sviluppo del software libero adottando priori-tariamente la licenza GPLv3 e successive modi-fiche e integrazioni oppure, se il software è idoneoa essere utilizzato da utenti che accedono in remotoa un server sul quale è installato il software stesso,la licenza AGPLv3 e successive modifiche e inte-grazioni.

Art. 9Piano d’informatizzazione

1. La Pubblica Amministrazione regionale,nelle proprie attività, predispone un Piano triennaledi informatizzazione che definisca la strategia del-l’Ente in ambito informatico e analizzi le diverseopzioni possibili per attuare gli obiettivi di cuiall’articolo 1 e identifica nella propria organizza-zione una struttura di progetto incaricata di pro-muovere l’attuazione del Piano, nonché il rispettodegli altri obblighi previsti dalla presente legge. IlPiano indica il software utilizzato dall’Ente che nonsia software libero e contiene un’analisi tecnico-economica, corredata di un’adeguata pianificazionetemporale

2. Il Piano deve prevedere le modalità e i ter-mini attraverso i quali l’amministrazione regionaleprocederà all’acquisizione dei programmi informa-tici, mediante un idoneo studio di fattibilità.

3. Lo studio di cui al comma 2 deve prevedereuna valutazione tecnico-economica, anche di tipocomparativo, tra le diverse soluzioni disponibili sulmercato e deve adeguatamente valutare la disponi-bilità di soluzioni composte esclusivamente disoftware libero.

4. La valutazione di fattibilità deve altresìgarantire il rispetto dei criteri di funzionalità, affi-dabilità, efficienza, usabilità, manutenibilità e por-tabilità e deve valutare i costi di ogni eventualesoluzione di adattamento e/o modifica di prodottiesistenti.

5. La valutazione di fattibilità deve inoltre tenerconto del costo totale del possesso della piat-

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taforma, ivi incluso il costo di manutenzione pertutta la sua durata prevista, del costo di uscita, delpotenziale interesse di altre amministrazioni e diterzi al riuso dei programmi informatici, dell’acces-sibilità e dell’interoperabilità, della possibilità didisporre del codice sorgente, della possibilità diriprodurre, modificare e distribuire il programma,anche in versione modificata, sia per la PubblicaAmministrazione che per i terzi, della idoneità dellasoluzione a valorizzare le competenze tecnichedella Pubblica Amministrazione e delle imprese sulterritorio, della indipendenza da un unico fornitore,della idoneità a operare con protocolli liberi, for-mati liberi e specifiche libere, della idoneità a con-sentire la condivisione dei bisogni e la ripartizionedei costi con altre Pubbliche Amministrazioni, dellaidoneità a perseguire le finalità di cui all’articolo 1.

6. Il Piano d’informatizzazione della RegionePuglia è adottato dalla Giunta regionale con regola-mento, entro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge.

Art. 10Utilizzo e acquisizione di software

1. Sulla base della pianificazione di cui all’arti-colo 9 la Pubblica Amministrazione regionale uti-lizza, nella propria attività, programmi dei qualidetiene il codice sorgente, secondo le modalità pre-viste dal presente articolo.

2. La Pubblica Amministrazione regionaleacquisisce e/o utilizza software libero, in ogni con-testo in cui ciò sia realizzabile e vantaggioso allaluce delle finalità di cui all’articolo 1.

3. La Pubblica Amministrazione regionale,quando acquisisce e/o utilizza un software nonlibero, motiva esaustivamente le ragioni della sceltaoperata e indica le azioni che possono in futuroessere intraprese per sostituire la soluzione non insoftware libero con una in software libero.

Art. 11Sostegno all’informatizzazione

1. La Regione favorisce l’uso delle tecnologie

informatiche nelle imprese e nelle altre PubblicheAmministrazioni attraverso iniziative di sostegnoall’adozione di software libero e di Hardware docu-mentato, come precisato all’articolo 15.

2. La Regione favorisce e promuove l’integra-zione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni eimprese predisponendo opportune piattaforme che,oltre ad adottare protocolli liberi, formati liberi ealtre specifiche libere, devono essere basate susoftware libero.

3. La Pubblica Amministrazione regionale pre-vede elementi di premialità nell’assegnazione difinanziamenti, a qualunque titolo erogati, finalizzatiall’alfabetizzazione, alla formazione informatica,alla strutturazione e all’adeguamento tecnologicoinformatico per tutti quei soggetti, pubblici e pri-vati, che prevedono soluzioni informatiche insoftware libero e Hardware documentato ai sensidell’articolo 15.

Art. 12Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

1. La Regione elabora un programma triennalefinalizzato alla promozione di progetti di ricerca,sviluppo e produzione relativi al software libero eall’Hardware documentato, da realizzarsi nel terri-torio regionale, coinvolgendo il sistema di imprese,i distretti produttivi, il sistema universitario e dellaricerca.

2. I risultati dei progetti di cui al comma 1devono essere resi disponibili con licenze apparte-nenti alla categoria del software libero, devonoessere idonei a funzionare su piattaforme che sicompongono esclusivamente di software libero e nedeve essere garantita la massima diffusione e lamassima fruibilità.

Art. 13Istruzione scolastica

1. La Regione riconosce il particolare valoreformativo del software libero e, nel rispetto dell’au-tonomia didattica delle istituzioni scolastiche, pro-muove forme di collaborazione per il recepimento

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nell’ordinamento scolastico e nei programmi didat-tici dei principi e del contenuto della presente legge,nell’ambito della progressiva informatizzazionedell’istruzione pubblica.

2. La Pubblica Amministrazione regionale, nel-l’ambito e nei limiti della propria competenza,favorisce, promuove e incentiva:

a) il recepimento del contenuto e dei principidella presente legge nell’ordinamentoscolastico, nei programmi didattici eall’interno della progressiva informatiz-zazione dell’istruzione pubblica;

b) l’adozione, la produzione e la diffusionedel software libero, la formazione all’usodel software libero e la diffusione deivalori etici e culturali del software libero;

c) l’adozione, la produzione e la diffusione,anche per il tramite di tecnologie info-telematiche, di materiali e supporti multi-mediali in formato digitale rilasciati conlicenza che consenta l’uso, la modifica ela distribuzione dei contenuti stessi, fina-lizzati all’informazione, alla comunica-zione e alla formazione.

Art. 14Cittadinanza attiva

1. La Regione, al fine di promuovere la parteci-pazione democratica dei cittadini e contribuire arimuovere gli ostacoli che impediscono la pienarealizzazione della persona e del cittadino, in osse-quio ai principi sanciti dalla Costituzione italiana:

a) riconosce, promuove e tutela il softwarelibero come mezzo per diffondere la cul-tura informatica, per abbattere le barrieredigitali e per dare piena attuazione aidiritti dei cittadini e ai principi fondamen-tali della Carta costituzionale;

b) istituisce programmi specifici di forma-zione e supporto, anche mediante sportellifisici e/o telematici permanenti, rivolti adocenti, studenti e cittadini sulle tema-tiche relative al software libero;

c) favorisce l’adozione di software libero edi hardware documentato ai sensi dell’ar-ticolo 15, sia mediante programmi didistribuzione di software libero, che

mediante il sostegno all’acquisto o alrecupero di hardware che possa essereimpiegato presso biblioteche, scuole eassociazioni, nonché a sostegno di sog-getti in condizioni di disagio sociale, eco-nomico e culturale.

2. I cittadini e le imprese hanno diritto a richie-dere e ottenere da parte degli enti di cui all’articolo2 il pieno rispetto delle disposizioni della presentelegge.

Art. 15Hardware documentato

1. La Pubblica Amministrazione regionale,nelle attività di acquisizione di prodotti e di serviziinformatici, si dota di hardware documentato, diret-tamente o indirettamente funzionale alla propriaattività, che:

a) sia utilizzabile senza limitazioni tempo-rali di uso e di funzionamento regolare,causate da tecnologie e da dispositivi chefanno parte dell’hardware documentatostesso;

b) possa essere riusato;c) consenta l’interoperabilità.

2. Ove non siano disponibili apparecchiatureconformi ai requisiti di cui al comma 1 in grado disoddisfare le proprie esigenze funzionali, la Pub-blica Amministrazione regionale si adopera per pro-muovere azioni congiunte con altre PubblicheAmministrazioni e con terzi per stabilire accordicon produttori di hardware, al fine di ottenere lavendita al pubblico di hardware conformi ai requi-siti di cui al comma 1. Sino alla definizione di dettiaccordi non si applicano le disposizioni di cui alcomma 1.

Art. 16Coordinamento, indirizzi e verifiche

Modifiche all’articolo 54 della legge regionale25 febbraio 2010, n. 4

1. Al fine di garantire la piena attuazione dellapresente legge, la Regione provvede a:

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a) definire e favorire l’adozione, da partedegli enti di cui all’articolo 2, di normetecniche e criteri riguardanti la sicurezzadei sistemi informatici e la loro qualità;

b) coordinare, anche attraverso il monito-raggio della predisposizione e dell’attua-zione dei piani di cui all’articolo 9, i pro-getti e i principali interventi di sviluppo egestione dei sistemi informatici automa-tizzati delle Amministrazioni;

c) promuovere, anche d’intesa con DigitPA ein accordo con le Amministrazioni Pub-bliche interessate, progetti di infrastruttu-razione informatica e telematica previsti alivello regionale dai piani di ammoderna-mento, nonché sovrintendere alla realiz-zazione dei medesimi anche quando essicoinvolgano apparati amministrativi nonregionali;

d) definire indirizzi e direttive per la predi-sposizione dei piani di formazione delpersonale in materia di sistemi informa-tici automatizzati e orientare i progettigenerali di formazione del personale dellaPubblica Amministrazione verso l’uti-lizzo corretto di tecnologie info-telema-tiche in software libero in coerenza con ildisposto dalla presente legge;

e) svolgere azione di riferimento territorialee coordinamento tra Pubblica Ammini-strazione centrale e periferica, al fine direndere disponibili, distribuibili, adatte efruibili tutte le risorse info-telematiche insoftware libero, così come individuatenella presente legge, utili alle singoleamministrazioni pubbliche che ne doves-sero far richiesta;

f) svolgere azione di riferimento territorialee coordinamento rispetto alle necessità direlazione tra imprese e Pubblica Ammini-strazione in rapporto alle specificità trat-tate nella presente legge;

g) promuovere, monitorare e coordinare l’at-tuazione delle disposizioni della presentelegge.

2. Nell’attuazione del presente articolo, laRegione si avvale del supporto della società Inno-vaPuglia S.p.A.

3. All’articolo 54 (Centrale di acquisto territo-riale della Regione Puglia) della legge regionale 25febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia disanità e servizi sociali), sono apportate le seguentimodifiche:

a) al comma 2, la parola “gestione” è sosti-tuita dalla seguente: “supervisione”;

b) al comma 10, lettera a), sono soppresse leseguenti parole: “tecnica del sistemainformatico di supporto delle attività”.

Art. 17Comunità di pratica

1. La Regione Puglia, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, promuove una Comu-nità di pratica, aperta alle università e al partena-riato economico e sociale, che favorisca lo sviluppodella digitalizzazione attraverso l’uso delle tecno-logie dell’informazione e della comunicazione intutte le attività, al fine di superare le barriere interneall’introduzione dell’e-business, nelle imprese enelle amministrazioni pubbliche.

2. La Comunità di pratica provvede in partico-lare a:

a) promuovere lo scambio, la diffusione e ilriuso di esperienze, progetti e soluzionirelativi al software libero nella PubblicaAmministrazione e nelle imprese;

b) creare e aggiornare una mappa dellerichieste, delle competenze e delle espe-rienze disponibili sul territorio, codifican-dole in specie digitali;

c) promuovere attività di informazionedirette alle amministrazioni locali e allepiccole e medie imprese del territorioregionale, sostenendo modalità di colla-borazione tra università, associazioni eimprese;

d) creare una rete di soggetti, informatici eutenti impiegati nella Pubblica Ammini-strazione, utilizzatori privati, sviluppa-tori, piccole e medie imprese (PMI) e stu-denti collegata agli obiettivi e alle stra-tegie del Centro di competenza sull’opensource;

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26123Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 24-07-2012

e) contribuire alla individuazione di un ade-guato percorso formativo e universitarioper la preparazione professionale diesperti in software libero e diretto allescuole primarie e secondarie per la diffu-sione di una cultura del software libero;

f) confrontare tecnicamente fra loro le archi-tetture dei differenti progetti di svilupposoftware per contribuire affinché sianocomunque sempre conseguiti gli obiettivigenerali di interoperabilità, uso di stan-dard aperti, scalabilità nel tempo e sem-plicità di riuso da parte delle pubblicheamministrazioni;

g) promuovere lo studio di fattibilità disistemi Cloud Computing per la PubblicaAmministrazione tali da permettere ladistribuzione di risorse di calcolo, archi-viazione, software e umane per diversiutilizzatori e scopi.

Art. 19Formazione

1. La Pubblica Amministrazione regionaleadegua le proprie strutture e i propri programmi diformazione del personale secondo quanto stabilitodalla presente legge.

2. Tutti gli enti di cui all’articolo 2 promuovonoiniziative formative per garantire che il personaleaddetto ad attività di ufficio sia in possesso di

idonea certificazione di una capacità di utilizzodegli strumenti in software libero adeguata allemansioni svolte.

Art. 20Attuazione

1. La Giunta regionale stabilisce, con delibera-zione, le modalità operative necessarie a dare attua-zione alle misure previste dalla presente legge.

Art. 21Relazione al Consiglio

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta alConsiglio regionale una relazione che descriva leattività progettate e realizzate per attuare le previ-sioni di cui alla presente legge.

Art. 22Norma finanziaria

1. La Regione utilizza gli strumenti della pro-grammazione dell’’Unione europea e dei fondi FASper sostenere il raggiungimento delle finalità di cuialla presente legge in favore della Pubblica Ammi-nistrazione regionale nonché fondi propri indivi-duati annualmente in sede di legge di bilancio, inbase alle risorse disponibili.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2012

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