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Elisa Iori 1 Normativa recente in Farmacovigilanza Dipartimento Farmaceutico Asl RE marzo 2013

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Elisa Iori 1

Normativa recente inFarmacovigilanza

Dipartimento Farmaceutico Asl RE

marzo 2013

Elisa Iori 2

Attuale legislazione in vigore in tema di farmacovigilanza

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219.Attuazione della direttiva europea 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad 

un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della 

direttiva 2003/94/CE(modificato con DL del 29 dicembre 2007)

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Direttiva 2001/83/EC

Regolamento (EC) No 726/2004

Guidance: Volume 9A

La precedente normativa europea sulla farmacovigilanza

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Obiettivi della nuova legislazioneeuropea sulla Farmacovigilanza

Rafforzamento e razionalizzazione del sistema europeo e dei sistemi nazionali di FV

Ruoli e responsabilità chiari per tutte le parti coinvolte

Incremento della partecipazione al sistema di sorveglianza dei pazienti e degli operatori sanitari

Rafforzamento della trasparenza e comunicazione

Promuovere e proteggere la salute pubblica riducendo il numero e la gravità delle ADR e migliorando l’uso dei medicinali tramite:

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Riferimenti normativiData entrata in

vigore/applicazione

Direttiva 2010/84/EUDEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

21 luglio 2012

Regolamento 1235/2010/EUDEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate

02 luglio 2012

Regolamento di esecuzione (UE) N. 520/2012DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2012 relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

10 luglio 2012

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Riferimenti normativi

• Direttiva attualmente non recepita

• Regolamento già attuativo perchécome tale non deve essere recepito attraverso il governo

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Direttiva 2010/84/EUArticolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 21 luglio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 luglio 2012.

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Principali novità

“Vecchia” Normativa “Nuova” Normativa

1. Definizione di ADR: sotto normali condizioni

2. ADR gravi a EV

3. Analisi dei segnali: no basi legali

4. Monitoraggio addizionale: no basi legali

1. Definizione di ADR: anche in caso di errori terapeutici, uso off-label, misuso, abuso….

2. ADR gravi e non gravi a EV

3. Analisi dei segnali: basi legali

4. Monitoraggio addizionale: basi legali

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Directive 2001/83/EUAdverse reaction

Una risposta ad un prodotto medicinale che sia

nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi

normalmente utilizzate nell’uomo per profilassi,

diagnosi o terapia.

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Direttiva 2010/84/EU(Capitolo 5)

Per motivi di chiarezza, la definizione di «effetto collaterale

negativo» dovrebbe essere modificata al fine di garantire

che copra effetti nocivi e non voluti conseguenti non solo

all’uso autorizzato di un medicinale a dosi normali, ma

anche agli errori terapeutici e agli usi non conformi alle

indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in

commercio, incluso l’uso improprio e l’abuso del medicinale.

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Punti critici sulla definizione di ADR

Definizione utile in ambito regolatorio, menonegli studi di farmacoepidemiologia e farmacovigilanza

Armonizzazione della definizione a livellointernazionale

Definizione specifica per i vaccini

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“Vecchia” Normativa “Nuova” Normativa

5. Patient reporting: no basi legali

6. PSUR per tutti i medicinali

7. PSUR WorkSharing: su base volontaria

8. Detailed DescriptionPharmacovigilance System

5. Patient reporting: basi legali

6. PSUR: presentazione in funzione dei rischi

7. Valutazione Unica degli PSUR: basi legali

8. Pharmacovigilance System Master File

Principali novità

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Principali novità

“Vecchia” Normativa “Nuova” Normativa

9. RMP se richiesto

10.Rinnovi presentazione 6 mesiprima della scadenza

11.PASS: no basi legali

12. PAES: no basi legali

13. PhVWP

9. RMP per tutte le application(proporzionato ai rischi)

10.Rinnovi presentazione 9 mesiprima della scadenza

11.PASS: basi legali

12. PAES: basi legali

13. PRAC

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Principali novità

“Vecchia” Normativa “Nuova” Normativa

14. POST ispezioni di FV

15. Volume IX A

14. PRE (CAP) e POST ispezioni di FV

15. GVP

16. New Urgent Union Procedure

17. + Trasparenza

18. Sistema qualità FV

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Directive 2001/83/EUAdverse reaction

Una risposta ad un prodotto medicinale che sia

nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi

normalmente utilizzate nell’uomo per profilassi,

diagnosi o terapia.

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Direttiva 2010/84/EU(Capitolo 5)

Per motivi di chiarezza, la definizione di «effetto collaterale 

negativo» dovrebbe essere modificata al fine di garantire che copra 

effetti nocivi e non voluti conseguenti non solo all’uso autorizzato 

di un medicinale a dosi normali, ma anche agli errori terapeutici e 

agli usi non conformi alle indicazioni contenute nell’autorizzazione 

all’immissione in commercio, incluso l’uso improprio e l’abuso del 

medicinale e il sovradosaggio ed esposizione professionale. 

Off label + errori terap. da segnalare solo in caso  di sospetta RA 

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Direttiva 2010/84/EU

Articolo 1

La direttiva 2001/83/EC è così modificata:

‘effetto collaterale negativo: la reazione nociva e non 

voluta ad un medicinale.’

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Punti critici sulla definizione di ADR

Definizione utile in ambito regolatorio, meno negli studi di farmacoepidemiologia e farmacovigilanza

Armonizzazione della definizione a livello internazionale

Definizione specifica per i vaccini

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Flusso delle segnalazioni

Scopo della legislazione è semplificare la procedura di invio

Dopo un periodo di transizione (6 mesi):-Tutte le ADR dalle Aziende e dagli Stati Membri sono inviate solo a Eudravigilance

Nell’invio verranno utilizzate standard internazionali (ICH)

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Flusso delle segnalazioni (Articolo 107)

Sia le Aziende che gli Stati membri devono inviare le segnalazioni:

- entro 15 giorni in caso di reazioni gravi

- entro 90 giorni in caso di reazioni non gravi

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Segnalazione dei pazienti

La nuova legislazione forza gli Stati membri a mettere in atto le misure necessarie per  incoraggiare i pazienti a segnalare e reazioni avverse da farmaci

Gli Stati membri devono anche facilitare la segnalazione dei pazienti attraverso metodi alternativi alla segnalazione direttavia web

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Direttiva 2010/84/EUArt 102

Gli Stati membri:a) adottano tutte le misure adeguate per incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed altri professionisti del settore sanitario a segnalare sospetti effetti collaterali negativi alle autoritànazionali competenti; ai fini di tali obiettivi, se necessario, possono essere coinvolte le organizzazioni che rappresentano i consumatori, i pazienti e i professionisti del settore sanitario;b) facilitano le segnalazioni dei pazienti offrendo loro formati alternativi di segnalazione oltre a quelli via Internet;

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Segnalazione dei pazienti

Un testo standardizzato sarà inserito nei foglietti illustrativi invitando a segnalare sia al proprio medico/farmacista sia direttamente

Dovranno essere indicate le varie modalità per segnalare (web,altro) 

L’EMA in collaborazione con gli Stati Membri seguiràlo sviluppo di schede web‐based per la segnalazione

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Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Tutti gli Stati sono rappresentati (un membro titolare ed un alternate per ogni Stato membro)

Presenti un rappresentante dei pazienti e un rappresentante degli operatori sanitari

Le Responsabilità:• fornire raccomandazioni su qualsiasi questione relativa alle

attività di farmacovigilanza in relazione ai medicinali per uso umano e ai sistemi di gestione dei rischi

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Trasparenza

Portali web nazionali-foglietti illustrativi, sommari dei RMP, lista dei farmaci in monitoraggio addizionale, informazioni su come segnalare, ecc

Portale EMA- informazioni su meeting e decisioni del PRAC-comitato di valutazione dei rischi per la FV) protocollo, abstract e risultati degli studi post autorizzativi, informazioni sugli PSUR(rapporto periodico di

aggiornamento sulla sicurezza), ecc.

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Conclusioni

Molte novità in ambito regolatorio, meno per gli operatori sanitari nell’ambito della segnalazione spontanea

Più spazio e voce ai pazienti

Meno ridondanza più trasparenza

Efficacia?

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Farmacovigilanza: nuova direttiva UE per rafforzare trasparenza e controlli

• Direttiva 2012/26/UE che modifica la Direttiva 2001/83/CE

• Nonostante i 2 interventi del 2010 (Direttiva 2010/84/UE; Regolamento 1235/2010/UE) l’UE ha ritenuto necessario adottare un nuovo provvedimento per migliorare la trasparenza e l’efficacia delle procedure. 

• Gli Stati membri avranno tempo fino al 28 ottobre 2013 per recepire le nuove disposizioni

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Direttiva 2012/26/UE

• In caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale in uno Stato membro , il titolare dell’AIC sarà obbligato ad informare l’Autorità, specificando se la decisione èstata presa per ragioni attinenti all’efficacia del medicinale o alla protezione della Sanità pubblica

evitare che le ragioni commerciali , che a volte giustificano il ritiro di un prodotto, fornite dalla società, non siano in realtà legate alla sua sicurezza

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Direttiva 2012/26/UE• Uno Stato membro può , con un’azione d’urgenza , a tutela 

della salute pubblica , sospendere l’autorizzazioneall’immissione in commercio e vietare l’uso di un medicinale sul proprio territorio anche temporaneamente, in attesa di una decisione definiva.

• Tale azione d’urgenza deve essere comunicata entro il giorno feriale successivo, alla commissione EMA e agli altri Stati membri

• Ogni anno l’EMA pubblicherà un elenco di medicinali per i quali sono state respinte, revocate o sospese le AIC la cui fornitura è stata vietata o che sono stati ritirati dal mercato , specificando i motivi di tali provvedimenti

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Cosa segnalare

• Tutte le sospette reazioni avverse da farmaci gravi non gravi attese e inattese

• I farmaci del monitoraggio AIFA ( farmaci con PT)

• Tutti i vaccini • Non esiste più la lista del monitoraggio

intensivo dei farmaci nuovi in quanto sono da segnalare tutte le reazioni avverse

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Nuove schede per operatore sanitario e cittadino

• Scheda operatore sanitario• Scheda cittadino

Sono in formato compilabile e si possono scaricare dalla pag web dell’AIFA

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali

Per semplificazione della procedura di segnalazione le schede inviate via mail NON necessiteranno della firma del segnalatore

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Campi nuovi aggiunti

Paziente• Sono stati aggiunti campi relativamente a peso,

altezza• In caso di reazioni su donne in gravidanza, sono

stati aggiunti - età gestazionale ( in trimestri)- data ultima mestruazione- allattamento ( per valutare le

conseguenze del neonato)

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Campi nuovi aggiunti

Reazione Avversa• Per RA si intende una risposta nociva e non voluta ad un

farmaco• Le segnalazioni prive di RA NON vanno inserite in rete• Nel caso di vaccini deve essere riportata

- l’ora di somministrazione- il n. di dose/richiamo- sede ( luogo)- sito di inoculo ( braccio , gamba

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Campi modificati• Sono da segnalare anche le RA conseguenti a :

- interazioni- abuso- off label- errore terapeutico- misuso- overdose- esposizione professionale

La mancanza di efficacia terapeutica è da considerarsi come RA e va segnalata ( contraccettivi e vaccini)

La progressione di malattia non è da considerarsi ADR ( patologie che mettono a rischio la vita ) se il segnalatore ritiene che l’esito dipenda dalla patologia e non sia correlata al farmaco

Gli errori terapeutici si devono segnalare con la scheda incidentreporting con e senza conseguenze cliniche

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Campi modificati

Per quanto riguarda la GRAVITA’

- aggiunto il campo per le reazioni gravi “ altra condizione clinicamente rilevante” per le condizioni che non necessitano di ricovero ma importanti

- nel caso di “ anomalie congenite” la scheda deve riportare i dati della madre + relazione clinica che oltre ai dati anamnestici, dttagli la reazione a caric del feto/neonato e l’esito della stessa

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La Reazione è stata osservata nell’ambito di……

• Progetto FV attiva• Registri Farmaci • Studio Osservazionale ( titolo,

tipologia,numero)• Uso compasionevole

Indicare una sola opzione

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Qualifica del segnalatore

• Inseriti anche i Centri Antiveleni ( CAV)

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Scheda per il cittadino

• La nuova legislazione dà molta enfasi alla ADR del cittadino e tende ad agevolare i pazienti a segnalare

• Il cittadino può fornire segnalazioni su RA osservate anche dopo uso di prodotti assunti in autonomia senza controllo medico ( SOP, OTC)

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Campi nuovi aggiunti

• Impatto sulla qualità della vita per capire quanto la reazione ha influito sulla qualitàdella vita

• Utilizzo di altri farmaci a seguito della reazione in quanto può aiutare per capire come è stata trattata la reazione

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Tempi di trasmissione delle schede

• AIFA trasmette le reazioni gravi ad Eudravigilance entro 15 giorni dal loro inserimento

• I RAFV inseriscono entro 7 giorni dalla data di recezione

• I CRFV hanno 7 giorni per l’aggiornamento delle schede relativa alle reazioni gravi

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