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Impianti termici La recente evoluzione normativa Relatore: ing. Daniele Cadel Dott. ssa Buttignol Barbara Mercoledì 07 ottobre 2015

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Impianti termici La recente evoluzione normativaLa recente evoluzione normativa

Relatore: ing. Daniele Cadel

Dott. ssa Buttignol Barbara

Mercoledì 07 ottobre 2015

IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI• Si tratta di un contesto applicativo

complesso che si interseca con moltiambiti normativi ed in particolare:

– D.Lgs. 192/05 e ss.mm .ii.

– T.U.Amb .: Dlgs. 152/06 ss.mm .ii.

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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI

• l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di

climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di

acqua calda sanitaria , indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,

comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore

nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici

D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.(Attuazione della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

Titolo I, art. 2

gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici

apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia

radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando

la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della

singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW . Non sono considerati

impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda

sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI

Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del

D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.Titolo I, art. 3, comma 3

ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

…riscaldamento di persone al lavoro NON è ambito escluso

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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad usopromiscuo nei quali la potenza utile dedicata allaclimatizzazione degli ambienti sia superiore a quella

Sono invece inclusi…

Linee GuidaMinistero dello Sviluppo Economico

climatizzazione degli ambienti sia superiore a quelladedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi,comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinatiad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano ditemperature controllate.

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IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI

• a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi

dispositivi di regolazione e di controllo;

Da ricordare anche …D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Parte V, Titolo I, art. 283, comma 1

dispositivi di regolazione e di controllo;[…]

d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale , al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi

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AMBITI NORMATI

Efficienza energetica impianti ed edifici

Certificazione energetica edifici

Impatto ambientale

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Apparecchi in pressione acqua calda (INAIL)

Apparecchi in pressione PED

AMBITO DM 74/2013

Apparecchi in pressione PED

Prevenzione incendi

Sicurezza elettrica

Trattamento acqua impianti

Linee alimentazione combustibili gassosi

Depositi di combustibili

Accise sui combustibili

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AMBITO EFFICIENZA ENERGETICA PRINCIPALI DECRETI

• Legge 30 aprile 1976 N. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

• Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

• DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

• DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici...”esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici...”

• Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “rendimento energetico in edilizia”• Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE

relativa al rendimento energetico nell’edilizia”• Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

• Decreto Legislativo n. 115/2008 G.U. 3.7.2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.

• Decreto Del Presidente della Repubblica 2 aprile 20 09, n. 59 Regolamento di attuazione dell’art.4 comma 1 lettere a) e b) del Dlgs. 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia

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AMBITO EFFICIENZA ENERGETICA

• Decreto 26 giugno 2009 (G.U. n.158 del 10/07/2009) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

• Legge di conversione 3 agosto 2013, n.90: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

• DL 63/2013, nella Legge 3 agosto 2013, n.90, Recepimento della direttiva europea 2010/31/UE e altre disposizioni, prestazione energetica edifici, figure professionali di installatori di impianti che fanno uso di fonti rinnovabiliinstallatori di impianti che fanno uso di fonti rinnovabili

• e finalmente….

DPR 74/2013

Nasce anche per rispondere alla procedura di infrazione UE avviata nel 2006.

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DPR 74/2013Il D.P.R. 74/2013 , interviene sia

•sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05, •sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91,

rivedendo le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici e la produzione dell’ACS

ampliando l’applicazione di tali disposizioni alla climatizzazione estiva, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione.

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DPR 74/2013: Principali novità

•Definizione dei soggetti responsabili dell’impianto

•Nuove tempistiche e modalità per:

– criteri controllo e manutenzione impianti termici

– criteri controllo dell’efficienza energetica degli impian ti termici

•Istituzione di un unico nuovo modello di libretto di impianto per laclimatizzazione invernale e/o estiva degli edifici e di nuovi m odelli dirapporto di controllo di efficienza energetica

•Istituzione del catasto unico degli impianti

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Regione Veneto: Catasto Impianti

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DPR 74/2013: temperatura ambiente• Art. 3. Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve

essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

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DPR 74/2013: soggetti responsabiliIn un impianto termico esistono diversi ambiti di attività e responsabilità:

•Esercizio (UNI 8364-1)•Conduzione (UNI 8364-2)•Controllo e manutenzione (UNI 8364-3)

…sono responsabilità che possono rimanere separate o essere delegate...

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DPR 74/2013: soggetti responsabili

• Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto.

• Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto.

• Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. (lo esegue il Manutentore)

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DPR 74/2013: Terzo Responsabile• art. 6

(Criteri generali, requisiti e soggetti responsabil i per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manute nzione 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manute nzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.

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DPR 74/2013: Terzo Responsabile

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DPR 74/2013: Terzo Responsabile…nel caso di delega…e dopo molte discussioni…ilterzo responsabile è:

« la persona giuridica o l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previstidalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica eorganizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degliimpianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilitàdell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione edell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;»dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;»

art. 6 , comma 2 . In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega dicui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega siaespressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a normaart.6, comma 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunicatempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, nonprevisti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa,indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla suarispondenza alle vigenti prescrizioni normative.

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DPR 74/2013: controllo e manutenzione• art. 7

(Controllo e manutenzionedegli impianti termici)

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impiantodevono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto delMinistro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenuteconformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenutenelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione resedisponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi dellanormativa vigente.

Nota: in questo caso si fa anche riferimento alle disposizioni contenutenegli artt. 284 e 286 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

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DPR 74/2013: controllo e manutenzioneArt. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici)

Comma 4): gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati dalD.M. 37/08, devono dichiarare all'utente, in forma scritta e facendo riferimentoalla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degliapparecchi:

– quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cuinecessita l'impianto da loro installato o in manutenzione, per garantirela sicurezza delle persone e delle cose;

– con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono essereffettuate.

Nota: la novità in questo comma è che viene obbligata anche la ditta dimanutenzione a stabilire le operazioni di controllo e le periodicità dimanutenzione ai fini della sicurezza dell’impianto se la ditta installatrice nonl’avesse fatto

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DPR 74/2013 e D.Lgs 152/06: confronto e corrisponden za…

Le disposizioni dell’art. 284 D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni del D.Lgs. 128/2010 stabiliscono, tra i vari obblighi, per impianti termici civili disciplinati dal Titolo II:

• nei casi di installazione o modifica di impianti termici civili: obbligo per l’installatore di redigere l’elenco delle manut enzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui al suddetto all'articolo 286; tale elenco deve essere messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, o al soggetto committente, affinché sia manutenzione dell'impianto, o al soggetto committente, affinché sia inserito nel libretto di impianto;

· nei casi di impianti termici civili esistenti alla data di entrata in vigore (29 aprile 2006): obbligo per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, di integrare il libretto di centrale, entro il 31 dicembre 2015 (Legge 11/2015), con l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui allo stesso art. 286

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DPR 74/2013: controllo e manutenzioneArt. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici)

Comma 5) Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acquacalda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per laclimatizzazione".

• Impianti riscaldamento con generatori di calore > 5 kW (art. 2, comma 1,1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005)

• Impianti di condizionamento > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n.192/2005)

• Sottostazioni di teleriscaldamento

• Impianti di cogenerazione

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impiantodevono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

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DPR 74/2013: controlli efficienza energetica, quand o vanno eseguiti?

ART. 8 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici) 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale

manutenzione di cui all’art.7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

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DPR 74/2013: controlli efficienza energetica, quand o vanno eseguiti?

ART. 8 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici)

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate sec ondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza ener getica , come individuati all’Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati :

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

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DPR 74/2013: controllo efficienzaVengono istituiti nuovi modelli di Rapporto di cont rollo di efficienza energetica differenziati per:

• Impianti riscaldamento con generatori di calore > 10 kW• Impianti di condizionamento > 12kW• Sottostazioni di teleriscaldamento (scambiatori)

• Impianti di cogenerazione

Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto , che lo conserva e lo allega ai libretti.

Una copia è trasmessa , a cura del manutentore o terzo responsabile , all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio (o Autorità competente delegata).

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DPR 74/2013: controllo efficienza

DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: Rapporti di controllo

Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica si conforma ai modelli riportati agli allegati del presente decreto :

•II ( Rapporto Tipo 1 per GRUPPI TERMICI )

•III ( Rapporto Tipo 2 per GRUPPI FRIGO O POMPE CALO RE )

•IV (Rapporto Tipo 3 per SCAMBIATORI )•IV (Rapporto Tipo 3 per SCAMBIATORI )

•V ( Rapporto Tipo 4 per COGENERATORI o TRIGENERATOR I)

Nota: la complessità nella realizzazione delle verifiche è stata estesa sia nel merito tecnico che nell’ambito di applicazione, inglobando nuove tipologie di impianti mai considerate in precedenza.

Gli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili sono esclusi dai controlli di efficienza (art. 2, comma 2)

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DPR 74/2013: rapporto di controllo, esempio

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DPR 74/2013: Rendimento di combustione

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DPR 74/2013 e Decreto 10/02/2014: caratteristiche

Caratteristiche e conseguenze del nuovo decreto e deirelativi controlli di efficienza energetica:

•supera e ridefinisce periodicità e soglie di potenza per impi anti termici;

•introduce periodicità dei controlli per impianti di climatizzazione estiva;

•conferma e precisa natura dei controlli a sottosistema di generazione;

•ribadisce ed impone di documentare l’importanza della verifica della presenza

e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e

locale nei locali climatizzati;

•ribadisce ed impone di documentare la verifica della presenza e della

funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

•introduce l’obbligo della documentazione dei consumi di combustibile

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DPR 74/2013 e Decreto 10/02/2014: libretto

• Il libretto di impianto viene generato dall’installatore assemblando

unicamente le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata;

in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o

l’inserimento di nuovi sistemi al libretto di impianto andranno

aggiunte e/o aggiornate, a cura dell’installatore dei nuovi sistemi, le

relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel

tempo dell’impianto, comprensiva degli elementi dismessi o

sostituiti.

• Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di

componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal

responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di

dismissione

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DPR 74/2013: libretto estratto SCHEDA 1

DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: libretto

Alcune questioni molto discusse:

•Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per il

riscaldamento e uno per il condizionamento, che in comune hanno

soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e

raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altriraffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri

casi è sufficiente un solo libretto di impianto;

•La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica,

deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della

impresa installatrice.

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La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse partidel Libretto di impianto, devono essere effettuate da:

• Responsabile impianto (che la firma): Scheda 1 ( scheda identificativa)

• Installatore: Schede 2 ( trattamento acqua )

•Responsabile impianto (con firma 3°Responsabile): Scheda 3 ( nomina 3°responsabile)

•Installatore : Scheda 4 ( generatori )

•Installatore : Scheda 5 ( regolazione e contabilizzazione )

DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: libretto

•Installatore : Scheda 6 ( distribuzione )

•Installatore : Scheda 7 (emissione )

•Installatore : Scheda 8 ( accumulo )

•Installatore : Scheda 9 ( altri componenti )

•Installatore : Scheda 10 ( Ventilazione Meccanica Controllata )

•Manutentore o installatore: Schede 11 ( combustione e parametri frigo)

•Manutentore o installatore: Schede 12 ( RCEE tipo 1-2-3-4)

•Ispettore: Scheda 13 (Risultati delle ispezioni)

•Responsabile impianto o 3°Responsabile: Scheda 14 ( consumi )

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Criticità ed opportunità• La norma impone di chiarire in modo inequivocabile la destinazione d’uso

dell’impianto;

• Nel nuovo Libretto di impianto vanno annotate molte informazioni che lo

descrivono completamente e che devono essere mantenute aggiornate;

• L’ambito di competenza dell’impianto termomeccanico esce dalla centrale

termica e si estende al complesso dei sistemi di distribuzion e,

contabilizzazione e regolazione ad esso associati;

• Questo lavoro viene esteso anche ai sistemi di climatizzazione estiva in

passato lasciati fuori da qualsiasi monitoraggio di efficienza…e sicurezza;

• Si impone di fatto una tracciabilità informatica delle attività svolte sugli

impianti, dentro e fuori l’azienda;

• Si accentua il legame impianto-edificio-consumi per il collimare di norme

evolute velocemente negli ultimi anni.

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Criticità ed opportunitàLa necessità di censire e gestire con maggiore attenzione i propri impianti

termici, potrà restituire all’industria l’investimento iniziale tramite l’apertura di

molteplici processi di miglioramento:

– Aumento professionalità progettisti, installatori, manutentori;

– Spinta ala razionalizzazione dell’acquisizione dei dati (telecontrollo)

– Conservazione del proprio investimento impiantistico grazie ai controlli

su componenti in passato trascurate (v. trattamento acqua)

– Miglioramento efficienza nella gestione corrente intervenendo su

elementi (regolazione e distribuzione) in passato poco vigilati;

– Identificazione dell’opportunità di introdurre tecnologie efficienti

disponendo di una puntuale raccolta dati dallo storico di funzionamento.

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Come orientarsi: nuovo impianto

Eventualmente delegare la funzione di terzo se lo stato dell’impianto e le condizioni di esercizio lo permettono

Affidare la manutenzione a personale qualificato e PATENTATO con competenze multidisciplinari

Richiedere all’installatore di adempiere alla compilazione libretto nelle schede di competenza

Verificare che le DC siano congruenti con le norme fissate dal Verificare che le DC siano congruenti con le norme fissate dal progettista (vedi nuova Uni 11528)

Affidare realizzazione a personale competente

Affidare il progetto a team completo e competente che fissi specifiche e norme da rispettare in fase di realizzazione

Stabilire il contesto normativo in cui si colloca l’impianto

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Come orientarsi: impianto esistente

Eventualmente delegare la funzione di terzo se lo stato dell’impianto e le condizioni di esercizio lo permettonoEventualmente delegare la funzione di terzo se lo stato dell’impianto e le condizioni di esercizio lo permettono

Richiedere al manutentore di adempiere alla compilazione libretto nelle schede di competenza supportandolo nella ricostruzione della posizione tecnica dell’impianto Richiedere al manutentore di adempiere alla compilazione libretto nelle schede di competenza supportandolo nella ricostruzione della posizione tecnica dell’impianto

Verificare che esistano DC e siano congruenti con le norme fissate dal progettistaVerificare che esistano DC e siano congruenti con le norme fissate dal progettista

Affidare la manutenzione a personale qualificato e PATENTATO con competenze multidisciplinariAffidare la manutenzione a personale qualificato e PATENTATO con competenze multidisciplinari

Assicurarsi che siano fissati RAGIONEVOLI intervalli per i controlli di sicurezza Assicurarsi che siano fissati RAGIONEVOLI intervalli per i controlli di sicurezza

Stabilire il contesto normativo in cui si colloca l’impiantoStabilire il contesto normativo in cui si colloca l’impianto

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DOCUMENTAZIONE A CORREDO:

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INAIL: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

Le centrali termiche di riscaldamento ad acqua cald a devono essere denunciate al dipartimento territoriale INAI L competente , il quale immatricolerà l’impianto e lo sottoporrà a verifica periodica quinquennale .

• D.M. 1/12/1975 » Regola la progettazione, denuncia ed esercizio degli impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW.

• RACCOLTA R INAIL 2009 » Definisce i criteri di progettazione degli impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW.impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW.

• D.P.R. 412/1993 » Definisce l’obbligatorietà del trattamento acqua secondo UNI 8065 per gli impianti con potenza superiore a 350 kW.

• D.M. 59/2009 » Definisce l’obbligatorietà del trattamento acqua secondo UNI 8065, ed i relativi schemi impiantistici da adottarsi, per impianti di riscaldamento civile (la definizione di civile implica quegli impianti asserviti alla climatizzazione di ambienti) per gli impianti con potenza inferiore a 350 kW.

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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA SURRISCALDATA, V APORE ED OLIO DIATERMICO

Le attrezzature a pressione presenti nel proprio stabilimento (compressori, serbatoi d’aria compressa, autoclavi, vasi d’espansione acqua surriscaldata, tubazioni / caldaie / vasi di espansione vapore e olio diatermico…) necessitano di censimento e controllo dell’obbligo di denuncia e verifica per iodica secondo la legislazione vigente. Inoltre, per le attrezzature a pressione che lo richiedono, la fabbricazione e l’obbligo di apposizione della marcatura CE deve sottostare a precisi requisiti di sicurezza valutati secondo la categoria di rischio dell’attrezzatura.

• DIRETTIVA 97/23/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 93-2000) » • DIRETTIVA 97/23/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 93-2000) » Determina quali attrezzature a pressione devono avere marcatura CE ed il grado di controllo sulle stesse per ottenerla.

• D.M. 329/2004 » Determina quali attrezzature ricadono nell’obbligo di denuncia all’INAIL e quali di queste ricadono nell’obbligo di verifiche periodiche.

• D.M. 11/04/2011» Consente agli organismi notificati di effettuare le verifiche periodiche al posto dell’INAIL, onde accorciare i tempi di messa in servizio delle attrezzature

7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa

Un accenno sull’uso dell’olio combustibile negli im pianti termici civili < 3MW

D.Lgs 152/06 prima dei correttivi :

Per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 0,3 MWed esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (29 aprile 2006).l’uso dell’olio combustibile e delle sue emulsioni era consentito entro e non oltre il 1 °settembre 2007

D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Parte V, Titolo II e relat ivo Allegato X, Sezione 2

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non oltre il 1 °settembre 2007

Successivamente, con il D.Lgs 128/10, il ‘parco imp ianti’ disciplinato dal Titolo II si è esteso a tutti gli impianti inferiori a 3MW

Un accenno sull’uso dell’olio combustibile negli im pianti termici civili < 3MW

D.Lgs 152/06 dopo i correttivi (D.Lgs 128/10, D.L. 91/2014 e s.m.i.):Rif. Impianti termici civili superiori a 0,3 MW e inferiori a 3MW denunciati e/o autorizzati.

Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1 ° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e

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del titolo II entro il 1 ° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore (e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento).

Pertanto dopo il 1°settembre 2017, salvo ulteriori proroghe, gli impianti ricadenti in Titolo II non potranno più fu nzionare a olio combustibile o sue emulsioni, non essendo un combus tibile contemplato tra quelli consentiti.

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Grazie per l’attenzione

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