NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011)

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1 Definizione liti Definizione liti fiscali pendenti: fiscali pendenti: profili interpretativi e profili interpretativi e questioni aperte questioni aperte Torino, 9 novembre 2011 Torino, 9 novembre 2011

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Definizione liti fiscali pendenti: profili interpretativi e questioni aperte Torino, 9 novembre 2011. NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011) - PowerPoint PPT Presentation

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Definizione liti fiscali pendenti: Definizione liti fiscali pendenti: profili interpretativi e questioni aperteprofili interpretativi e questioni aperte

Torino, 9 novembre 2011Torino, 9 novembre 2011

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NORMA DI RIFERIMENTOArticolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011)

Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di

valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle

commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del

soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289

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RAPPORTO CON LA PRECEDENTE SANATORIA SUL CONTENZIOSORinvio all’art. 16 L. 289/2002 “Chiusura delle liti fiscali pendenti”

In assenza di previsioni specifiche si applica l’art. 16Ci si riferisce alla prassi sviluppatasi sull’art. 16:

• Cir. nn. 12, 17, 18, 19, 22, 28/E/2003; 4/E/2007• Ris. nn. 103,104, 225/E/2003; 80, 103/E/ 2004

DIFFERENZE RISPETTO ALL’ART. 16

• limite di valore (fino a 20.000 euro)• pagamento in unica soluzione: NO RATEAZIONE

• solo le liti in cui l’Agenzia entrate sia legittimata passiva a stare in giudizio

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AMBITO APPLICATIVO

Lite fiscale• riguarda rapporti tributari relativi a tributi amministrati dall’Agenzia entrate oggetto di giurisdizione tributaria (atti impositivi; atti di irrogazione delle sanzioni)• DEROGA ESPRESSA: no recupero aiuti di Stato

Legittimazione passiva Agenzia entrate• non definibili le liti di altra P.A.• non definibili le liti relative ad atti non impositivi dell’agente della riscossione nelle quali sia parte anche l’Agenzia Entrate• ma sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia entrate nelle quali sia parte anche l’agente della riscossione

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AMBITO APPLICATIVO

Lite pendenteDue riferimenti temporali:

• 1.5.2011 data di pendenza della lite individuata dall’art. 39• 6.7.2011 data di entrata in vigore dell’art. 39

Quindi la lite è definibile se:• al 1.5.2011 sia stato notificato il ricorso introduttivo (anche se non ancora depositato in CTP)• al 5.7.2011 non ci sia una sentenza passata in giudicato

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PROCEDURA DI DEFINIZIONE

Adempimenti

Due scadenze:

• 30.11.2011 pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto

• 02.04.2012 presentare domanda di definizione in via telematica

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OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA

La lite autonoma è quella relativa a ciascun:

• avviso di accertamento• provvedimento di irrogazione di sanzioni• ogni altro atto di imposizione

Ai fini della determinazione del valore della lite i diversi addebiti contenuti in ciascun atto si considerano cumulativamente (IVA + IRES)

Quindi Non è ammessa la definizione separata di alcune soltanto delle

imposte accertate (eccezione INVIM-registro)

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OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA

Ricorso cumulativo: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati

La non definibilità di una lite non preclude quella di un’altra

Ricorsi riuniti: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati

Si possono definire tutte od alcune soltanto delle liti autonome riunite

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PROCEDURA DI DEFINIZIONE

Determinazione dell’importo dovuto: le somme• valore lite < = € 2.000: € 150

• valore lite > € 2.000 (e non superiore a € 20.000): Fase del giudizio Importo

nessuna sentenza 30% val. litesent. favorevole al contribuente 10% val. litesent. favorevole all’Ag. Entrate 50% val. litesent. soccombenza parziale 10 – 50% sui rispettivi capigiudizio di rinvio – termini di riassunzione 30% val. lite

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PROCEDURA DI DEFINIZIONEDeterminazione dell’importo dovuto: il valore della lite

L’importo dell’imposta accertata (o della sanzione separatamente irrogata) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado

Tipo di atto Valore della liteaccertamento od altro atto impositivo imposta accertata esclusi

interessi e sanzioni collegate al tributo anche se irrogate con atto separato

provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo

sanzione

accertamento od altro atto impositivo contestato solo sulle sanzioni collegate al tributo

sanzione

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PROCEDURA DI DEFINIZIONEDeterminazione dell’importo dovuto: il valore della lite

L’importo dell’imposta accertata che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (o la sanzione per gli atti di irrogazione)

QUINDI• impugnazione parziale: il valore della lite si determina con riguardo alle sole parti dell’atto che sono state impugnate

• accoglimento parziale del ricorso: la sentenza di primo grado ha rideterminato l’imposta contestata - questa sentenza viene impugnata integralmente - il valore della lite è sempre pari all’imposta accertata e contestata in primo grado

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PROCEDURA DI DEFINIZIONE

Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite

Giudicato internoSentenza impugnata non integralmente ma solo su alcuni capi

(acquiescenza sugli altri capi)

Prima che il contribuente presenti la domanda di definizione, questa sentenza passa in giudicato sui capi non impugnati

Il valore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla sola imposta riferibile alla

parte ancora in contestazione (al giudicato interno sfavorevole al contribuente viene data normale esecuzione)

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PROCEDURA DI DEFINIZIONE

Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite

Autotutela parziale

In pendenza di lite – prima che il contribuente presenti domanda di definizione – l’Ufficio annulla in parte l’atto

Il valore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla parte residua non

annullata in autotutela(idem nel caso di conciliazione parziale)

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

Sono definibili le liti concernenti solo ATTI IMPOSITIVI:

• avviso di accertamento• provvedimento di irrogazione di sanzioni• ogni altro atto di imposizione

Sono escluse le controversie concernenti ATTI aventi natura NON IMPOSITIVA: • comunicazioni di irregolarità• risposte ad istanze di interpello• dinieghi di autotutela

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:

1° IPOTESI: definizione della lite senza affrancamento della perdita:

l’atto impositivo deve accertare maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita

Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate o dalle sanzioni in assenza di imposta

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:

2° IPOTESI: definizione della lite con affrancamento della perdita

a)l’atto impositivo accerta maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita

Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate (o dalle sanzioni in assenza di imposta) + l’ “imposta virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:

b) l’atto impositivo rettifica la perdita senza accertare maggiori imposte

Il valore della lite è dato SOLO dalla “imposta virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione

L’IMPOSTA VIRTUALE si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo di imposta accertato alla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata

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AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA

Atto impugnato Affrancamento Perdite Valore di lite

Contiene solo rettifica della perdita

SI(altrimenti NON definibile)

Imposta virtuale

Contiene anche maggiore imposta e/o sanzione

NO Maggiore imposta accertata o sanzione (se senza imposta)

SI Maggiore imposta accertata + imposta virtuale

Imposta virtuale = (perdita dichiarata – perdita accertata) x aliquote vigenti

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AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA

1) Affrancamento perdita 2007Imposta virtuale: 50.000 x 33% = 16.500Costo definizione: 16.500 x 30% = 4.950 (in assenza di decisione) 2) Definizione 2008Maggiore imposta da definire: (70.000-50.000) x 27.5% = 5.500Costo delle definizione: 5.500 x 30% = 1.650 (in assenza di decisione)

Anno d’imposta 2007 Dichiarato (in Euro) Accertato (in Euro)

perdita - 50.000 0

Anno di imposta 2008

Reddito imponibile 0 70.000

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AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA

3) Solo definizione 2008Maggiore imposta da definire: 70.000 x 27.5% = 19.250Costo delle definizione: 19.250 x 30% = 5.775 (in assenza di decisione)

Anno di imposta 2008 Dichiarato (in Euro) Accertato (in Euro)

Reddito imponibile 0 70.000

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

ATTI DI RECUPERO DI CREDITI DI IMPOSTA che realizzano una agevolazione fiscale:

“costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 19 DLgs 546/92” (Ord. Cass., sez. V, n. 8033/2011 conf. Ord. Cass, sez. V, n. 4968/2009)

SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

AVVISI DI LIQUIDAZIONE:

attengono a procedimenti che non prevedono l’autoliquidazione dei tributi; non presuppongono operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti quindi NON hanno natura di ATTO IMPOSITIVO

NON SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

AVVISI DI LIQUIDAZIONE – ECCEZIONI:• Atti di liquidazione dell’IMPOSTA DI REGISTRO che per la prima volta fanno valere nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della registrazione (Cass., sez. V, n. 20731/2010)

• Atti di liquidazione dell’IMPOSTA PRINCIPALE DI SUCCESSIONE, quando escludono riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati (Circ. 22/2003)

SONO DEFINIBILIAnche parzialmente se in parte liquidano l’imposta e in parte

assumono carattere impositivo

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI COLLEGATE AD UN TRIBUTO :Provvedimenti separato di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo NON più in contestazione

SONO DEFINIBILI

Provvedimenti di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente

SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI:Provvedimenti di irrogazione sanzioni non strettamente correlate a violazioni di norme tributarie ma CONNESSE con violazioni di disposizioni dell’ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi – Sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (art. 2 D.Lgs. 546/92)

SONO DEFINIBILIEsempi:Sanzioni agli intermediari (Art. 7, D.Lgs. 241/1997)Sanzioni per visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria infedele (Art. 39 D.Lgs. 241/1997)

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI:

Provvedimenti di irrogazione per l’impiego di lavoratori irregolariNon sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (Corte Cost. n. 130/2008)

NON SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

ATTI DI DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI:Provvedimenti di MERO diniego o revoca di agevolazioni

NON SONO DEFINIBILI

Provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni con contestuale accertamento di tributi e/o sanzioni conseguentemente dovute

SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:Le controversie riguardanti il CSSN rientrano nella giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie

SONO DEFINIBILITRIBUTI LOCALI:L’Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva rispetto alle controversie in materia di tributi locali

NON SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

TASSE AUTOMOBILISTICHE GESTITE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E CANONE RAI:Di regola gli atti di recupero costituiscono atti di MERA RISCOSSIONE contestando l’omesso versamento

NON SONO DEFINIBILIECCEZIONE:Qualora tali atti abbiano natura impositiva

SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:

Seppur indicati negli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette, non hanno natura di tributo e l’eventuale impugnazione vede come parte legittimata passiva l’Ente previdenziale e la giurisdizione del Giudice ordinario

NON SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

SILENZIO RIFIUTO O DINIEGO DI RIMBORSO:Le somme richieste a rimborso• sono state versate mediante versamento diretto ritenuto indebito (non a seguito di atto impositivo)• l’obbligo della restituzione delle somme richieste sorge solo se disposto con sentenza definitiva (art. 69 D.Lgs. 546/92)• le somme ripetibili per effetto della definizione sono solo quelle versate in base alla riscossione provvisoria ex art. 68 D.Lgs. 546/92

NON SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE:

I rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate che costituiscono “un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario … in mancanza di una esplicita disposizione legislativa” (Cass., sez. V, n. 21328/2006)

NON SONO DEFINIBILI

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AMBITO DI DEFINIBILITA’

CONTROVERSIE INSTAURATE DA SOCIETA’ DI PERSONE:L’avviso di accertamento di mera rettifica in aumento del reddito imputabile pro quota ai soci

NON E’ DEFINIBILEQualora l’avviso di accertamento contesti anche maggiori imposte e/o sanzioni in capo alla società

E’ DEFINIBILE limitatamente alle dette impostee non esplica efficacia nei confronti dei soci.

Le liti eventualmente instaurate da ciascun socio ai fini della definizione costituiscono liti autonome.

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PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Due adempimenti e due scadenze

•Pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto entro il 30.11.2011

•Presentazione domanda di definizione in via telematica entro il 2.04.2012 *

(*) Il 31 marzo 2012 previsto dalla norma cade di sabato; l’adempimento è quindi prorogato al primo giorno lavorativo non festivo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) D.L. 70/2011

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DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO

Ai fini della determinazione dell’importo dovuto occorre fare riferimento:

all’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare resa

sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizioalla data di presentazione della domanda

In caso di rinvio al giudice di primo o di secondo grado le somme dovute sono sempre pari al 30% del valore della lite

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DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO (continua)

Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio pagate a titolo di

TRIBUTO

SANZIONI AMMINISTRATIVE;INTERESSI E INDENNITA’ DI MORA DI SPETTANZA DELL’AGENZIA

DELLE ENTRATE;

limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.

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SOMME VERSATE IN SEDE DI RISCOSSIONE PROVVISORIA MAGGIORI DI QUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE

NON OCCORRE EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO

IL RIMBORSO SPETTA SOLO QUANDO RICORRE UNA DUPLICE CONDIZIONE A) IL VALORE DELLA LITE SIA SUPERIORE A € 2.000

B) L’ULTIMA O UNICA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE RESA E’ SFAVOREVOLE ALL’AGENZIA

SOMME VERSATE PROVVISORIAMENTE IN PENDENZA DI GIUDIZIO SUPERIORI ALL’IMPORTO DOVUTO

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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (1)

Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi

1) Al momento della presentazione della domanda la commissione non si è ancora pronunciata

DOVREBBE VERSARE IL 30% DI € 10.000 EURO OSSIA € 3.000

QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA

MA NON ESSENDOSI ANCORA ESPRESSA LA CTP NON AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (2)

Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi

2) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è favorevole al contribuente

DOVREBBE VERSARE IL 10% DI € 10.000 EURO OSSIA € 1.000

QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA

MA ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002

AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (3)

Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi

3) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è sfavorevole al contribuente

DOVREBBE VERSARE IL 50% DI € 10.000 EURO OSSIA € 5.000

QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA

MA NON ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002

NON AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

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Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (4)

4) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è parzialmente favorevole al contribuente

(AD ES. confermato recupero maggiore imposta per € 3.000) SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE: a) 50% di € 3.000 = € 1.500 b) 10% di € 7.000 = € 700

a) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza FAVOREVOLE ALL’ERARIO (NON RIMBORSABILI MA SCOMPUTABILI) = € 6.000 X 3.000/10.000 = € 1.800

b) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza SFAVOREVOLE ALL’ERARIO (RIMBORSABILI e SCOMPUTABILI) = € 6.000 X 7.000/10.000 = € 4.200

Somme da rimborsare € 4200 – 700 = € 3.500

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EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SULLA RISCOSSIONE IN CORSO

INTEGRALE PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO

PER LA DEFINIZIONE

PRESENTAZIONE DELL’F24 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL’UFFICIO

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI IL CUI OBBLIGO DI PAGAMENTO VERRA’ MENO PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE

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COOBBLIGATI A) UNICA LITE - COSTITUITI TUTTI I COOBBLIGATI

EB) LITI DISTINTE AVENTI AD OGGETTO LO STESSO ATTO INSTAURATE

SEPARATAMENTE

Definizione di uno implica comunque l’estinzione della controversia anche per gli altri

C) RICORSO PRESENTATO SOLO DA TALUNI INTERESSATI

la definizione di chi ha proposto la lite impedisce all’Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri

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TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE

LA DOMANDA DI DEFINZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA

(LA PROCEDURA DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE E’ STATA RESA DISPONIBILE DAL 3.11.2011)

PUO’ ESSERE INVIATA

A) Tramite il servizio INTERNET (fisconline)

B) Tramite gli intermediari autorizzati

C) Tramite uno degli uffici territoriali delle Direzioni Provinciali

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SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

LE LITI CHE POSSONO ESSERE DEFINITE SONO SOSPESE DAL 6.7.2011 AL 30.06.2012

SE AL 6.7.2011 NO FISSATA UDIENZA

LITE SOSPESA SALVO CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI ISTANZA DI TRATTAZIONE

SE AL 6.7.2011 FISSATA UDIENZA

NO SOSPENSIONE SALVO CHE IL CONTRIBUENTE LA CHIEDA

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SE IL CONTRIBUENTE NON SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE

LA SOSPENSIONE CESSA IL 30.06.2012 E I TERMINI PROCESSUALI RIDECORRONO DAL 1.07.2012

SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE

L’UFFICIO INCLUDERA’ TALE LITE NELL’ELENCO DA PRESENTARE AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI ENTRO IL 15.07.2012 E

LA SOSPENSIONE SI PROTRARRA’ SINO 30.09.2011

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DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

DEFINIZIONE IRREGOLAREE/O VERSAMENTO OMESSO O /INSUFFICIENTE

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE

DEPOSITATO PRESSO L’ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE