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Manovre economiche del 2011

-DL n. 98, in legge n. 111/2011 -DL n. 138, in legge n. 148/2011

Le maggiori novità in materia previdenziale

Manovre economiche del 2011

-DL n. 98, in legge n. 111/2011 -DL n. 138, in legge n. 148/2011

Le maggiori novità in materia previdenziale

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Finestra “mobile” per i lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia e di anzianità dal 1.1.2011 (attesa 12/18 mesi), comprese le pensioni in totalizzazione (attesa 18 mesi).

Legge n. 122 del 30.07.2010

Aumento età pensionabile delle donne del pubblico impiego (65 anni di età dal 1.1.2012).

Aumento dei requisiti di età, dal 2015*, per l’accesso ai trattamenti pensionistici in relazione alla speranza di vita accertata dall’Istat.

Modifiche della disciplina della ricongiunzione e dei trasferimenti gratuiti della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all’Inps, da luglio 2010.

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Coloro che perfezionano i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità (anche in regime di totalizzazione) entro il 31.12.2010.

Lavoratori esclusi dall’applicazione della finestra mobile

Legge n. 122 del 30.07.2010

3Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Personale della scuola *.

Lavoratori che al raggiungimento dell’età perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.

Iscritti al Fondo Clero e ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica.

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Nel limite di n. 10.000 beneficiari:

• lavoratori in mobilità ordinaria (accordi entro il 30.4.2010);

• lavoratori in mobilità lunga (accordi entro il 30.4.2010);

• titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni) al 31.5.2010 .

Legge n. 122 del 30.07.2010

4Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Lavoratori esclusi dall’applicazione della finestra mobile

(L. n. 122/2010, L. n. 220/2010)(L. n. 122/2010, L. n. 220/2010)

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Il Ministero del Lavoro, di concerto con l’Economia, può disporre il prolungamento del trattamento di sostegno al reddito per il periodo tra la data di pensionamento secondo la vecchia decorrenza e la nuova finestra mobile

(legge n. 220/2010, art. 1, comma 37).

Il Ministero del Lavoro ha autorizzato l’INPS a pagare, in via provvisoria, i trattamenti di mobilità e assegni straordinari per luglio e agosto 2011 ai lavoratori che avrebbero potuto percepire la pensione dal 1.7.2011 con la precedente disciplina

(Messaggio INPS n. 16355 del 12.08.2011).

Lavoratori in mobilità o in assegno straordinario

Legge n. 122 del 30.07.2010

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Richiesta CePa del 22 settembre 2011Invio lettere (riunione del 18.10.2011)

Richiesta CePa del 22 settembre 2011Invio lettere (riunione del 18.10.2011)

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• Legge n. 111 del 15.07.2011 (di conversione del DL n. 98 del 06.07.2011)

• Legge n. 148 del 14.09.2011 (di conversione del DL n. 138 del 13.08.2011)

Le manovre economiche del 2011

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Riduzione, dal 2012, delle pensioni ai superstiti, in caso di matrimonio con ultra 70enne qualora la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni (art. 18, c. 5, L. 111/11).

Leggi n. 111 e n. 148 del 2011

Anticipo al 2013 dell’adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita (art. 18, c. 4, L. 111/11).

Aumento, dal 2014, dell’età pensionabile delle lavoratrici iscritte all’AGO, ai Fondi sostitutivi e alla Gestione separata (art. 18, c. 1, L. 111/2011 come modif. dall’art. 1, c. 20, L. 148/11).

Maggiore attesa, dal 2012, per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi (art. 18 - c. 22ter, 22quater e 22quinques - L. 111/11).

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Dal 1.1.2013 si avrà il 1° adeguamento dell’età in ragione dell’incremento della speranza di vita accertata dall’Istat (max 3 mesi) su:

• età pensionabile prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia;• età e quota previste per il diritto alla pensione di anzianità;• età anagrafica richiesta per il diritto all’assegno sociale.

Anticipo dell’adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

Successivi adeguamenti a cadenza triennale (2016, 2019,...).

(Art. 12 - commi 12-bis, 12-ter e 12-quater - della L. n. 122/2010, modificato dall’art. 18, comma 4, lettera a, della L. n. 111/2011)

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L’adeguamento riguarderà tutti(anche donne già investite dall’aumento dell’età pensionabile, minatori, personale militare, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, ecc.,)

tranne i lavoratori che

al compimento dell’età pensionabile perderanno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

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Messaggi INPS n. 1256 del 19.1.2011 per piloti iscritti al Fondo Volo e per di piloti di porto (marittimi) e n. 5891 del 8.3.2011 per personale viaggiante autoferrotranviere.

Messaggi INPS n. 1256 del 19.1.2011 per piloti iscritti al Fondo Volo e per di piloti di porto (marittimi) e n. 5891 del 8.3.2011 per personale viaggiante autoferrotranviere.

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L’aggiornamento triennale sarà effettuato con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, da emanare almeno 12

mesi prima la data prevista.

A partire dal 2011, l’Istat renderà annualmente disponibile, entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età di 65 anni in riferimento alla media della

popolazione residente in Italia.

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

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L’incremento dei requisiti stimato nella relazione tecnica della legge n. 111/2011 è di:

• 3 mesi nel 2013;

• 4 mesi ogni triennio dal 2016 al 2030;

• 3 mesi ogni triennio dal 2031 al 2050.

Nel 2049 aumento complessivo pari a 3 anni e 8 mesi.

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

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Pensionamento con la “quota”

Anni

Lavoratori dipendenti (privati e pubblici)

Lavoratori autonomi

Età anagrafica

minima(anni e mesi)

Anzianità contributiva

minima(anni)

Quota *

Età anagrafica

minima(anni e mesi)

Anzianità contributiva

minima(anni)

Quota *

2011-2012 60 35 96 61 35 97

2013-2015 61 e 3 35 97 e 3 62 e 3 35 98 e 3

2016-2018 61 e 7 35 97 e 7 62 e 7 35 98 e 7

2019-2021 61 e 11 35 97 e 11 62 e 11 35 98 e 11

2022-2024 62 e 3 35 98 e 3 63 e 3 35 99 e 3

2025-2027 62 e 7 35 98 e 7 63 e 7 35 99 e 7

2028-2030 62 e 11 35 98 e 11 63 e 11 35 99 e 11

2031 ** 63 e 2 35 99 e 2 64 e 2 35 100 e 2

* Maturati i requisiti minimi di età e di contribuzione la quota può essere raggiunta con il concorso delle frazioni di età e di contributi (60 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione = “quota 96”)** Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima l’incremento di 3 mesi ogni triennio

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

12Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL NazionaleDecorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisitiDecorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisiti

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Età anagrafica Assegno sociale (uomini e donne)

AnnoEtà anagrafica (anni e mesi)

2012 65

Dal 2013 65 e 3

Dal 2016 65 e 7

Dal 2019 65 e 11

Dal 2022 66 e 3

Dal 2025 66 e 7

Dal 2028 66 e 11

Dal 2031 * 67 e 2*Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima un incremento di 3 mesi ogni triennio (2049: 68 anni e 8 mesi)

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

13Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Decorrenza: dal mese successivo alla presentazione della domandaDecorrenza: dal mese successivo alla presentazione della domanda

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Età anagrafica Pensione di vecchiaia uomini (dipendenti privati, pubblici e autonomi)

AnnoEtà anagrafica (anni e mesi)

2012 65

Dal 2013 65 e 3

Dal 2016 65 e 7

Dal 2019 65 e 11

Dal 2022 66 e 3

Dal 2025 66 e 7

Dal 2028 66 e 11

Dal 2031 * 67 e 2*Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima un incremento di 3 mesi ogni triennio (2049: 68 anni e 8 mesi)

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

14Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL NazionaleDecorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisitianagrafici e contributivi

Decorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisitianagrafici e contributivi

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Età anagrafica Pensione di vecchiaia lavoratrici del pubblico impiego

AnnoEtà anagrafica (anni e mesi)

2012 65

Dal 2013 65 e 3

Dal 2016 65 e 7

Dal 2019 65 e 11

Dal 2022 66 e 3

Dal 2025 66 e 7

Dal 2028 66 e 11

Dal 2031 * 67 e 2*Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima un incremento di 3 mesi ogni triennio (2049: 68 anni e 8 mesi)

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

15Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Decorrenza: attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributiviDecorrenza: attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi

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L’età pensionabile di 60 anni delle lavoratrici dipendenti del settore privato, autonome e iscritte alla gestione separata viene incrementata a

65 anni, gradualmente a partire dal 1° gennaio 2014

Anno Incremento graduale (mesi) Incremento cumulato (mesi)

2014 1 1

2015 2 3

2016 3 6

2017 4 10

2018 5 15

2019 6 21

2020 6 27

2021 6 33

2022 6 39

2023 6 45

2024 6 51

2025 6 57

2026 3 60

Età pensionabile delle lavoratrici

16Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

(Art. 18, comma 1, L. n. 111/2011, come modif. dall’art. 1, comma 20, L. n. 148/2011)

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Età pensionabile delle lavoratrici

Aumento età donne dipendenti private, autonome e parasubordinate

Anno

Aumento speranza di vita (mesi)

Aumento graduale a 65 anni (mesi)

Età per pensione di vecchiaia

(anni e mesi)

Età effettiva alla decorrenza della pensione di vecchiaia

Nate entro il (data)Dipendenti

(anni e mesi)

Autonome e Gestione separata

(anni e mesi)

2011 -- -- 60 61 61 e 6 31.12.19512012 -- -- 60 61 61 e 6 31.12.19522013 3 -- 60 e 3 61 e 3 61 e 9 30.09.19532014 1 60 e 4 61 e 4 61 e 10 31.08.19542015 2 60 e 6 61 e 6 62 30.06.19552016 4 3 61 e 1 62 e 1 62 e 7 30.11.19552017 4 61 e 5 62 e 5 62 e 11 31.07.19562018 5 61 e 10 62 e 10 63 e 4 28.02.19572019 4 6 62 e 8 63 e 8 64 e 2 30.04.19572020 6 63 e 2 64 e 2 64 e 8 31.10.19572021 6 63 e 8 64 e 8 65 e 2 30.04.19582022 4 6 64 e 6 65 e 6 66 30.06.19582023 6 65 66 66 e 6 31.12.19582024 6 65 e 6 66 e 6 67 30.06.19592025 4 6 66 e 4 67 e 4 67 e 10 31.08.19592026 3 66 e 7 67 e 7 68 e 1 31.05.1960

17Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Anno

Donne Uomini

Dipendenti private e autonome Dipendenti pubbliche Dipendenti privati e pubblici, autonomi

Età (anni e mesi)Età (anni e mesi) Età (anni e mesi)

2011 60 61 65

2012 60 65 65

2013 60 e 3 65 e 3 65 e 3

2014 60 e 4 65 e 3 65 e 3

2015 60 e 6 65 e 3 65 e 3

2016 61 e 1 65 e 7 65 e 7

2017 61 e 5 65 e 7 65 e 7

2018 61 e 10 65 e 7 65 e 7

2019 62 e 8 65 e 11 65 e 11

2020 63 e 2 65 e 11 65 e 11

2021 63 e 8 65 e 11 65 e 11

2022 64 e 6 66 e 3 66 e 3

2023 65 66 e 3 66 e 3

2024 65 e 6 66 e 3 66 e 3

2025 66 e 4 66 e 7 66 e 7

2026 66 e 7 66 e 7 66 e 7

Età per la pensione di vecchiaia

18Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL NazionaleDecorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisitiDecorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisiti

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Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi

Per i lavoratori che maturano il diritto a pensione di anzianità dal 2012 con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età, la finestra “mobile” si prolunga di:

• 1 mese per i soggetti che maturano il requisito nel 2012;• 2 mesi per coloro che lo maturano nel 2013;• 3 mesi per quelli che lo maturano dal 2014.

(Art. 18 - commi 22-ter, 22-quater e 22-quinques – della L. n. 111/2011)

19Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi

Anno maturazione dei 40 anni di contributi

Decorrenza della pensione

DipendentiMesi di attesa dalla data di

maturazione dei 40 anni

AutonomiMesi di attesa dalla data di

maturazione dei 40 anni

2011 12 18

2012 13 19

2013 14 20

2014 15 21

20Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Sono esclusi dal posticipo coloro che:

• maturano 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2011;

• nel limite di n. 5000 beneficiari: - lavoratori in mobilità ordinaria (accordi ante 30.6.2011); - lavoratori in mobilità lunga (accordi ante 30.6.2011); - titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni) alla data del 17.7.2011.

Monitoraggio effettuato dall’INPS in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro

Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi

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Le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1.1.2012 spetteranno in misura ridotta nei casi in cui il dante causa abbia contratto matrimonio ad età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

La riduzione è pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero di 10.La riduzione non opera nei casi di presenza di figli contitolari.

(Art. 18, comma 5, della L. n. 111/2011)

Riduzione della pensione ai superstiti

Es.: Pensionato di 80 anni che si sposa con una 59enne. Se il decesso del pensionato avviene: - trascorso 1 anno dal matrimonio riduzione del 90%; - trascorsi 9 anni dal matrimonio riduzione del 10%.

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Aliquota spettante al coniuge superstite

La riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata nei casi di frazione di anno. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’art. 1, c. 41, della L. n. 335/1995.

Anni di matrimonio

Aliquota di reversibilità intera

(%)

Percentuale di riduzione

(%)

Riduzione aliquota di reversibilità

(%)

Aliquota di reversibilità

spettante (%)

1

60

90 54 62 80 48 123 70 42 184 60 36 245 50 30 306 40 24 367 30 18 428 20 12 489 10 6 54

10 - - 60

Riduzione della pensione ai superstiti

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• Legge n. 111 del 15.07.2011 (di conversione del DL n. 98 del 06.07.2011)

• Legge n. 148 del 14.09.2011 (di conversione del DL n. 138 del 13.08.2011)

Le manovre economiche del 2011

24Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

gli altri interventi

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Ricollocazione del personale docente riconosciuto inidoneo alla propria funzione per motivi di salute (art. 19, commi da 12 a 15).

Legge n. 111 del 15.07.2011

Contributo di solidarietà a carico delle pensioni elevate (art. 18, comma 22-bis);

Riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il TM (art. 18, comma 3);

Norme di interpretazione autentica in materia di incremento dell’IIS al compimento dell’età per il pensionamento (art. 18, commi 6, 7, 8 e 9);

25Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale: estinzione dei processi; contributo unificato; quantificazione valore della controversia; decadenza dei termini per la proposizione dell’azione giudiziaria; termini di prescrizione dei ratei arretrati (art. 37 e art. 38, commi 1 e 4).

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Retribuzione utile ai fini della quiescenza e del TFS dei dirigenti statali con incarichi di durata inferiore a tre anni (art. 1, comma 32);

Legge n. 148 del 14.09.2011

Nuovo regime delle decorrenze delle pensioni per il personale scolastico (art. 1, comma 21);

Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR (art. 1, commi 22 e 23);

Proroga (anni 2012/2014) della facoltà di collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici con 40 anni di anzianità (art 1, c 16);

Enti pubblici dissestati: risoluzione del rapporto di lavoro del personale anche con meno di 40 anni, con diritto a pensione e nel rispetto delle decorrenze (art. 1, c 14);

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Dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, le pensioni di importo complessivo superiore a 90.000 euro annui sono assoggettati ad un contributo di solidarietà del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Contributo di solidarietà

Importo del trattamento pensionistico complessivo

Fasce di importoContributo di

solidarietà

Fino a 90.000,00 fino a 90.000,00 nessuno

Fino a 150.000,00fino a 90.000,00 nessuno

da 90.000,00 a 150.000,00 5%

Superiore a 150.000,00fino a 90.000,00 nessuno

da 90.000,00 a 150.000,00 5%oltre 150.000,00 10%

Il trattamento pensionistico complessivo è costituito da tutte le pensioni, comprese quelle integrative (gas, esattoriali, imposte di consumo, fondi di previdenza complementare, prestazione definite dipendenti delle regioni a statuto speciale, ecc.).

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28

Nel triennio 2011-2013

Retribuzioni superiori a 90.000 euro: riduzione del 5% parte eccedente fino a 150.000 euro

Retribuzioni oltre 150.000 euro: riduzione del 5% parte eccedente fino a 150.000 euro riduzione del 10% della parte eccedente

Retribuzione in euro

Fasce di retribuzione in euro

Riduzione

% Euro

200.000

fino a 90.000 nessuna ---

da 90.000 a 150.000 5 3.000

oltre 150.000 10 5.000

Riduzione retribuzioni elevate- legge 122/2010

Nessuna conseguenza pensionistica e previdenziale: I datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione sull’intera retribuzione, sia per la parte a loro carico sia per quella di spettanza del dipendente. I dipendenti sono tenuti a versare il contributo al fondo credito (0,35%), sull’intera retribuzione (Inpdap n.18/10).

Per i dipendenti pubblici

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Perequazione delle pensioni

Riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il TM

Negli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps si applica esclusivamente sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo e nella misura del 70%.

Il dispositivo di legge interviene solo sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo, ciò vuol dire che alle pensioni che non superano l’importo di 5 volte il trattamento minimo la rivalutazione va applicata con le regole vigenti.

Negli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps si applica esclusivamente sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo e nella misura del 70%.

Il dispositivo di legge interviene solo sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo, ciò vuol dire che alle pensioni che non superano l’importo di 5 volte il trattamento minimo la rivalutazione va applicata con le regole vigenti.

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Legge n. 338/2000Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Qualsiasi

Quota di pensione fino a 3 volte il TM

100

Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM

90

Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75Legge n. 247/2007 (dal 1.1.2008 al 31.12.2010)

Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Qualsiasi Quota di pensione fino a 5 volte il TM

100

Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75

Legge n. 338/2000Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Qualsiasi

Quota di pensione fino a 3 volte il TM

100

Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM

90

Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75

Legge non rifinanziata: dal 1.1.2011 si ritorna al precedente criterio

Perequazione delle pensioni

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Legge n. 111/2011 (dal 1.1.2012 al 31.12.2013)Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione

Pensioni fino a 5 volte il TM

Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100

Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90

Pensioni superiore a 5 volte il TM

Quota di pensione fino a 3 volte il TM 70

Quota superiore a 3 volte il TM 0

Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazione

Fino a 2.341,75 euro (468,35*5)

Fino a 1.405,05 euro 100

Da 1.405,05 a 2.341,75 euro 90

Superiore a 2.341,75 euro (468,35*5)

Fino a 1.405,05 euro 70

Oltre 1.405,05 euro 0

Perequazione delle pensioni

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Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012Pensione

2011Fasce importo Aliq. rival.*

% rivalutaz.

Rivalutazione Pensione 2012

2.500,001.405,05

2%70 19,67

2.519,671.094,95 0 0

3.000,001.405,05

2%70 19,67

3.019,671.594,95 0 0

3.500,001.405,05

2%70 19,67

3.519,672.094,95 0 0

È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 5 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 5 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione.

È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 5 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 5 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione.

*aliquota presunta di rivalutazione*aliquota presunta di rivalutazione

Perequazione delle pensioni

32Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Norme di interpretazione autentica in materia di incremento dell’indennità integrativa speciale all’età per il pensionamento

Incremento dell’IIS all’età pensionabile

Soggetti interessati: Titolari di pensione con IIS attribuita in modo separato (decorrenze ante 1.1.1995) ed in misura ridotta (in 40/mi)

Con ricorso amministrativo e/o legaleAl compimento dell’età pensionabile gli aumenti dell’IIS venivano attribuiti sull’importo virtuale (intero) e non su quello effettivamente erogato (a 40/mi)

Soggetti interessati: Titolari di pensione con IIS attribuita in modo separato (decorrenze ante 1.1.1995) ed in misura ridotta (in 40/mi)

Con ricorso amministrativo e/o legaleAl compimento dell’età pensionabile gli aumenti dell’IIS venivano attribuiti sull’importo virtuale (intero) e non su quello effettivamente erogato (a 40/mi)

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Con la nuova disposizione anche dopo la data di compimento dell’età di pensionamento, l’incremento dell’indennità integrativa speciale deve essere attribuita sulla base della IIS effettivamente corrisposta

Vengono fatti salvi i trattamenti pensionistici in pagamento, già definiti con sentenza passata in giudicato o dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Con la nuova disposizione anche dopo la data di compimento dell’età di pensionamento, l’incremento dell’indennità integrativa speciale deve essere attribuita sulla base della IIS effettivamente corrisposta

Vengono fatti salvi i trattamenti pensionistici in pagamento, già definiti con sentenza passata in giudicato o dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Incremento dell’IIS all’età pensionabile

Norme di interpretazione autentica in materia di incremento dell’indennità integrativa speciale all’età per il pensionamento

34Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Docenti inidonei alla mansione

Viene definita la ricollocazione del personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad

altre attività (soppressione del “fuori ruolo”)

Viene definita la ricollocazione del personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad

altre attività (soppressione del “fuori ruolo”)

• Possibilità di presentare istanza, assumere i ruoli ATA ed essere reimmesso nella qualifica di AA/AT secondo le disponibilità, mantenendo la retribuzione di provenienza tramite assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento;

• In caso di mancata presentazione dell’istanza, o di mancato accoglimento della stessa, il docente è soggetto alla mobilità intercompartimentale e transita obbligatoriamente nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubblici non economici e Università, mantenendo anzianità e trattamento economico mediante assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento.

• Possibilità di presentare istanza, assumere i ruoli ATA ed essere reimmesso nella qualifica di AA/AT secondo le disponibilità, mantenendo la retribuzione di provenienza tramite assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento;

• In caso di mancata presentazione dell’istanza, o di mancato accoglimento della stessa, il docente è soggetto alla mobilità intercompartimentale e transita obbligatoriamente nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubblici non economici e Università, mantenendo anzianità e trattamento economico mediante assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento.

35Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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DM n. 79 e circolare MIUR n. 7121 del 12.09.2011

• La dispensa dal servizio per motivi di salute secondo la vigente normativa (almeno 15 anni di anzianità contributiva);

• L’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, se in possesso dei requisiti richiesti, senza attendere l’inizio dell’anno scolastico o accademico e conseguire il pensionamento dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda.

• La dispensa dal servizio per motivi di salute secondo la vigente normativa (almeno 15 anni di anzianità contributiva);

• L’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, se in possesso dei requisiti richiesti, senza attendere l’inizio dell’anno scolastico o accademico e conseguire il pensionamento dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda.

In alternativa al transito nei ruoli ATA o in altre amministrazioni statali il docente dichiarato inidoneo alla propria

funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altre attività può chiedere:

In alternativa al transito nei ruoli ATA o in altre amministrazioni statali il docente dichiarato inidoneo alla propria

funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altre attività può chiedere:

Docenti inidonei alla mansione

36Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Decorrenze pensioni personale scuola

Chi matura i requisiti anagrafici e contributivi

entro il

Potrà andare in pensione

Se personale della scuola Se personale Afam

31 dicembre 2012 1° settembre 2013 1° novembre 201331 dicembre 2013* 1° settembre 2014 1° novembre 2014

Chi ha già maturato o matura i requisiti entro

Se non è andato in pensione potrà andare dal

Se personale della scuola Se personale Afam

31 dicembre 2011 1° settembre 2012 1° novembre 2012

Resta immutata la normativa più favorevole per i soggetti che hanno maturato il diritto a pensione nel 2011

Per il personale della scuola e dell’Afam che matura il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 viene introdotto un nuovo regime

delle decorrenze che ritarda il pensionamento di un anno

* Il requisito di età e della quota è incrementato dei 3 mesi in ragione dell’aumento della speranza di vita

37Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Decorrenze pensioni personale scuola

Requisiti richiesti pensioni di anzianità

ANNO

Requisiti con età e quotaSolo anzianità contributiva

Decorrenza pensione

Anzianità contributiva

minima

Età anagrafica al 31 Dicembre

Quota al

31 dicembre

Anzianità contributiva al 31 dicembreal

31 dicembreEtà minima anni e mesi

Nati entro il

2011 35 anni 60 anni dic-51 96 40 anni1° settembre

2011

2012 35 anni 60 anni dic-52 96 40 anni1° settembre

2013

2013* 35 anni 61 anni e 3 mesi set-52 97 e 3 40 anni1° settembre

2014

*nel 2013 l’età viene aumentata di 3 mesi per l’adeguamento automatico dell’età pensionabile con la speranza di vita.

*nel 2013 l’età viene aumentata di 3 mesi per l’adeguamento automatico dell’età pensionabile con la speranza di vita.

Chi ha già maturato o matura i requisiti entro

Se non è andato in pensione potrà andare dal

Se personale della scuola Se personale Afam

31 dicembre 2011 1° settembre 2012 1° novembre 201238

Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Decorrenze pensioni personale scuola

*nel 2013 l’età viene aumentata di 3 mesi per l’adeguamento automatico dell’età pensionabile con la speranza di vita. **requisito ridotto a 15 anni per coloro che hanno contribuzione INPDAP precedente il 01.01.1993

*nel 2013 l’età viene aumentata di 3 mesi per l’adeguamento automatico dell’età pensionabile con la speranza di vita. **requisito ridotto a 15 anni per coloro che hanno contribuzione INPDAP precedente il 01.01.1993

Chi ha già maturato o matura i requisiti entro

Se non è andato in pensione potrà andare dal

Se personale della scuola Se personale Afam

31 dicembre 2011 1° settembre 2012 1° novembre 2012

Requisiti pensione di vecchiaia

ANNO

Sistema retributivo Sistema contributivoDecorrenza

della pensione

Età anagrafica al 31 dicembre

Anzianità contributiva al

31 dicembre

Età anagrafica al 31 dicembre

Anzianità contributiva al

31 dicembre

Importo Pensione

2011

65 anni Uomini 20 anni**65 anni

Uomini e Donnealmeno 5 anni

di contribuzione effettiva

Qualsiasi

1.9.2011

61 anni Donne 20 anni**61-64 anni

Donne

Non inferiore a 1,2 volte

importo Assegno Sociale

201265 anni Uomini

e Donne20 anni**

65 anni Uomini e Donne

almeno 5 anni di contribuzione

effettivaQualsiasi 1.9.2013

201365 anni e 3 mesi Uomini e donne

20 anni**65 anni e 3 mesiUomini e Donne

almeno 5 anni di contribuzione

effettivaQualsiasi 1.9.2014

39Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Collocamento a riposo d’ufficio

Le pubbliche amministrazioni, anche negli anni 2012, 2013 e 2014 possono collocare a riposo d'ufficio il personale con 40 anni di anzianità

Viene proprogata fino al 2014 la facoltà delle pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio il personale che ha raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico, inzialmente accordata per gli anni 2009, 2010 e 2011 dall'art. 72, c. 11 della legge n.112/2008.

Viene proprogata fino al 2014 la facoltà delle pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio il personale che ha raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico, inzialmente accordata per gli anni 2009, 2010 e 2011 dall'art. 72, c. 11 della legge n.112/2008.

40Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Collocamento a riposo d’ufficio

Nel caso in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello stato non sia deliberato nei termini stabiliti o presenti un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, verrà nominato un Commissario che dovrà ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e che potrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, anche del personale che non ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico.

Nel caso in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello stato non sia deliberato nei termini stabiliti o presenti un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, verrà nominato un Commissario che dovrà ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e che potrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, anche del personale che non ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico.

Enti pubblici dissestati sottoposti a vigilanza dello Stato: possibile risoluzione del rapporto di lavoro del personale con meno di 40 anni, purché abbia maturato diritto a pensione e nel rispetto delle decorrenze

41Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Art. 72 legge n. 133/2008

Nel triennio 2009-2011 (e negli anni 2012/2014), i dipendenti delle PA *, in vicinanza della maturazione dei requisiti per il pensionamento possono chiedere l’esonero dal servizio

Il dipendente deve avere almeno 35 anni di anzianità contributiva nell’anno di presentazione della domanda

*Sono esclusi dipendenti EELL, sanità e della scuola

** A seguito introduzione finestra mobile se esonero concesso prima entrata in vigore legge n. 122/2010 periodo esonero può superare quinquennio, se concesso dopo la decorrenza deve tener conto della finestra mobile mantenendo la durata di 5 anni (Dip Funzione Pubblica n. 48733/10)

La domanda va presentata tassativamente entro il 1° marzo di ciascun anno ed è irrevocabile

L’amministrazione può accogliere o respingere l’istanza sulla base proprie esigenze funzionali e organizzative.

La decorrenza dell’esonero viene fissata in base a data pensionamento, per evitare che tra il trattamento economico in esonero e il trattamento pensionistico vi siano periodi scoperti. Il periodo massimo di durata dell’esonero è di cinque anni ***

Esonero dal servizio

Art. 2, c. 53 legge

n. 10/2011

42Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Termini di liquidazione del TFS e TFR

Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR

Prestazioni interessate:•Indennità di buonuscita •Indennita premio di fine servizio•Trattamento di fine rapporto•Indennità di anzianità

Soggetti derogati a cui si applicano i termini previgenti:•Lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 13 agosto 2011;•Personale della scuola che matura il diritto a pensione entro il 31.12.2011

43Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

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Motivo della cessazione Termini previgenti Nuovi termini

Inabilità o decesso 15 giorni + 90 giorni 15 giorni + 90 giorni

Limite di età o di servizio 15 giorni + 90 giorni 6 mesi + 90 giorni

Dimissioni volontarie 6 mesi + 90 giorni 24 mesi + 90 giorni

Scadenza contratti a termine 15 giorni + 90 giorni 6 mesi + 90 giorni

Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi

Termini di liquidazione del TFS e TFR

44Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR

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Importi lordi Tempi di liquidazione

Fino a 90.000 euro unica annualità

Fino a 150.000 eurodue annualità (la prima annualità importo pari a 90.000 euro; la seconda annualità per la restante parte)

Oltre 150.000 eurotre annualità (la prima per importo pari a 90.000 euro, la seconda per importo pari a 60.000 euro; la terza per la restante parte)

I tempi di liquidazione decorrono dal termine della prima liquidazione in base

vigente normativa

Pagamento del TFS o del TFR(legge n. 122/10 art. 12 c. 7)

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Contenzioso previdenziale

Estinzione dei processi

Viene prevista l’estinzione con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente, dei processi in materia previdenziale nei confronti dell'Inps, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31.12.2010 il cui valore non superi complessivamente euro 500,00.

L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice.

Le spese del processo estinto sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile.

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Contenzioso previdenziale

Viene introdotto dal 6.7.2011 il contributo unificato per i processi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e per le cause di lavoro e per le controversie nei rapporti di pubblico impiego.

Per le cause previdenziali il contributo è di 37 euro.

Sono esonerati coloro che sono titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore a 31.884 euro.

L’art. 37 c. 6 lettera b) n. 2, della legge n. 111/2011, registra interpretazioni contrastanti tra di loro. Un approfondito esame con nostri consulenti legali ed una rilevazione di quanto sta accadendo nella quasi totalità degli uffici giudiziari del territorio nazionale, ci fanno ritenere che il reddito da considerare é quello individuale, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

Il limite di reddito per l’esonero alle spese di soccombenza è di 21.256,32 euro incrementati di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente

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Contenzioso previdenziale

Accertamento tecnico preventivo

Dal 1° gennaio 2012, nelle controversie in materia di:

• invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;•pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984,

È obbligatorio presentare contestuale istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (art. 38, comma 1 della legge n. 111/2011)

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Contenzioso previdenziale

Accertamento tecnico preventivo

Il giudice fisserà l'udienza di comparizione delle parti ed indicherà il CTU;

Il CTU sottoporrà a visita l'interessato e predisporrà la sua relazione, tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al ricorso.

Successivamente, il giudice, con un decreto di comunica, fisserà il termine, non superiore a 30 gg, entro il quale le parti dovranno depositare un atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU:

l’accettazione esplicita o implicita, per effetto del mancato deposito della nota di contestazione, darà luogo alla omologazione giudiziale della CTU

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Contenzioso previdenziale

Quantificazione del valore della controversia

Dall’entrata in vigore del provvedimento, a pena di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente deve formulare:•dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

Per le cause in corso la dichiarazione relativa al valore della lite va formulata nel corso del giudizio(art. 38, comma 1 della legge n. 111/2011)

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Contenzioso previdenziale

La decadenza dei termini per la proposizione dell’azione giudiziaria rilevabile d’ufficio in sede di giudizio, già applicabile alle controversie dirette ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni temporanee negate espressamente o tacitamente, viene estesa anche alle controversie dirette ad ottenere la giusta determinazione delle prestazioni temporanee e pensionistiche liquidate in misura non corretta. (art. 38, comma 1 della legge n. 111/2011)

51Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

La decadenza

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Contenzioso previdenziale

I diritti previdenziali devono essere esercitati, a pena di decadenza, entro un dato termine (art. 2964 c.c.).

Trascorsi i termini previsti l’azione giudiziaria è inammissibile.

I termini di decadenza non vengono interrotti dai ricorsi amministrativi, possono essere interrotti solo con la presentazione del ricorso giudiziale.

LA DECADENZA

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Contenzioso previdenziale

1.Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ….. 2.Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso …… o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. 3.Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”

L’art. 47 del DPR n. 639/1970

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La decadenza

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Contenzioso previdenziale

6. Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali.

1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

L’art. 6 del DL n. 103/1991, convertito con modificazioni in legge n. 166/1991

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La decadenza

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Contenzioso previdenziale

d) al DPR 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimentoparziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."

55Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Il comma 1) della lettera d) numero 1, dell’art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011 ha aggiunto:

La decadenza

Inoltre il comma 4 del D.L. n. 98/2011 prevede che:4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Contenzioso previdenziale

In particolare, il comma 4 dell’art. 38 del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011, che dispone l’applicazione delle nuove norme in materia di decadenza anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto (6.7.2011), presenta, a giudizio del collegio legale dell'Inca, numerosi aspetti di incostituzionalità poiché i nuovi termini di decadenza non possono decorrere prima che entri in vigore la norma innovativa.

Inoltre la norma risulta del tutto irrazionale per il solo fatto che questi giudizi sono iniziati prima dell’introduzione del termine decadenziale, la decadenza non li può interessare

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Nuove norme in materia di decadenza: alcune valutazioni

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Contenzioso previdenziale

In ambito previdenziale, i termini per la proposizione dell’azione giudiziaria sono di:

•3 anni per prestazioni pensionistiche;•1 anno per prestazioni temporanee.

I termini di decadenza decorrono:

•dall’esaurimento effettivo o virtuale del procedimento amministrativo (comunque non oltre 300 giorni dalla presentazione della domanda) per le controversie dirette al riconoscimento del diritto negato;

•dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal primo pagamento, quando questo non sia stato preceduto da un provvedimento formale comunicato all’interessato, per le controversie finalizzate all’esatto adempimento (es. corretto importo di pensione).

I termini di decadenza

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Sintesi

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Contenzioso previdenziale

Se l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale (intera o differenziale) non viene esercitato entro i termini di decadenza? ……….

L’art. 6 del DL n. 103/1991, convertito con modificazioni in legge n. 166/1991, precisa: “La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.”

Per effetto di tale disposizione, secondo la nostra consulenza legale, la decadenza non investe il diritto nella sua totalità, ma solo i ratei di pensione e delle prestazioni temporanee continuative scaduti.

I termini di decadenza

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Contenzioso previdenziale

Se l’Inps non riliquida correttamente la prestazione liquidata in modo parziale va iniziata l’azione legale, a pena di decadenza, entro:

•3 anni per le prestazioni pensionistiche;•1 anno per le prestazioni temporanee

Dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal primo pagamento, quando questo non sia stato preceduto da un provvedimento formale comunicato all’interessato

Prestazioni liquidate dal 6.7.2011

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Contenzioso previdenziale

Prestazioni liquidate prima del 6.7.2011

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Se l’Inps non riliquida correttamente la prestazione liquidata in modo parziale va iniziata l’azione legale, a pena di decadenza, entro:

•3 anni per le prestazioni pensionistiche;•1 anno per le prestazioni temporanee

Dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal primo pagamento, quando questo non sia stato preceduto da un provvedimento formale comunicato all’interessato.

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…se sono già trascorsi i termini di decadenza…?

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Contenzioso previdenziale

Se sono già trascorsi i termini di decadenza …………..….

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1.Non facciamo nulla

2.Proponiamo prima possibile l’azione giudiziale

3.Presentiamo domanda di ricostituzione e in caso di diniego (esplicito o tacito) proponiamo il ricorso amministrativo e poi quello giudiziario

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Contenzioso previdenziale

Se sono già trascorsi i termini di decadenza …………..….

62

1.Non facciamo nulla

2.Proponiamo prima possibile l’azione giudiziale

3.Presentiamo domanda di ricostituzione e in caso di diniego (esplicito o tacito) proponiamo il ricorso amministrativo e poi quello giudiziario

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Contenzioso previdenziale

Con l’art. 38, comma 1, lettera d), punto 2, viene aggiunto all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 il seguente comma :

“47 bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni..”.

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La prescrizione dei ratei arretrati

Inoltre il comma 4 del D.L. n. 98/2011 prevede che:4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Contenzioso previdenziale

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.).

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. La pensione ordinaria non è soggetta a prescrizione. Si prescrivono solo i ratei.

La prescrizione può essere interrotta con una semplice richiesta amministrativa

LA PRESCRIZIONE

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Contenzioso previdenziale

La nuova norma, non coerente con la disciplina vigente che assoggetta a prescrizione quinquennale esclusivamente le rate di pensione liquidate, poste in pagamento e non riscosse, pretende di omologare il regime prescrizionale delle prestazioni previdenziali, ignorando la sostanziale differenza tra una prestazione liquidata e non riscossa ed una prestazione non riconosciuta, e comunque non liquidata e non ancora posta in pagamento.

Inoltre risulta illegittima, nella parte in cui afferma che il nuovo termine di prescrizione si applica anche ai giudizi di primo grado in corso.

65Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Nuove norme in materia di prescrizione: alcune valutazioni