LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le...

33
LE MANOVRE DELLA FINANZIARIA PER IL 2009 E LE NOVITA’ FISCALI E NORMATIVE IN MATERIA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI (a cura del geom. Antonio Gnecchi) Prima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici, si riportano i riferimenti legislativi dei temi trattati: A- Finanziaria 2009 –legge n . 203 del 23 dicembre 2008 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008, n. 285/L): Detrazione del 36 % dell’Irpef per recuperi edilizi (articolo 2, comma 15) Iva agevolata del 10% per recuperi edilizi (articolo 2, comma 15) B- Manovra economico - finanziaria 2009 (decreto antiscrisi) – D.L. n. 185 del 28 novembre 2008 (G.U. n. 280 del 20 novembre 2008, S.O. n. 263), convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14): Detrazione del 55% dell’Irpef per risparmio energetico (articolo 29) Incentivo progettazione interna alle P.A. (articolo 18, comma 4 sexies) C- Decreto legge n. 207 del 18 dicembre 2008, (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008): Sicurezza sul lavoro: slittamento dei termini (articolo 32) Autorizzazione paesaggistica: proroga termini (articolo 38) D- Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito in legge n. 201 del 22 dicembre 2008 (G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008): Procedura negoziata (ex trattativa privata): nuovo importo massimo (articolo 1, comma 10 quinquies) Incentivo progettazione interna alle P.A. (articolo 1, comma 10 quater, modificato con DL n. 185/08, convertito in legge n. 2/08, articolo 18, comma 4 sexies) Caro prezzi edilizia (articolo 1) Legge finanziaria per il 2009. Con la manovra “leggera” della Finanziaria per il 2009, approvata con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (pubblicata nel S.O. al n. 285 del 30 dicembre 2008, n. 303), sono state prorogate, senza modifiche, la detrazione IRPEF del 36% relativa al recupero edilizio fino al 2011 e la vendita entro giugno 2012, nonché l’aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di “ristrutturazione” degli edifici esistenti a carattere residenziale.

Transcript of LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le...

Page 1: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

LE MANOVRE DELLA FINANZIARIA PER IL 2009 E LE NOVITA’ FISCALI E NORMATIVE IN MATERIA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

(a cura del geom. Antonio Gnecchi)

Prima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici, si riportano i riferimenti legislativi dei temi trattati:A- Finanziaria 2009 –legge n . 203 del 23 dicembre 2008 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008, n.

285/L): Detrazione del 36 % dell’Irpef per recuperi edilizi (articolo 2, comma 15) Iva agevolata del 10% per recuperi edilizi (articolo 2, comma 15)

B- Manovra economico - finanziaria 2009 (decreto antiscrisi) – D.L. n. 185 del 28 novembre 2008 (G.U. n. 280 del 20 novembre 2008, S.O. n. 263), convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14): Detrazione del 55% dell’Irpef per risparmio energetico (articolo 29) Incentivo progettazione interna alle P.A. (articolo 18, comma 4 sexies)

C- Decreto legge n. 207 del 18 dicembre 2008, (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008): Sicurezza sul lavoro: slittamento dei termini (articolo 32) Autorizzazione paesaggistica: proroga termini (articolo 38)

D- Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito in legge n. 201 del 22 dicembre 2008 (G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008): Procedura negoziata (ex trattativa privata): nuovo importo massimo (articolo 1, comma 10

quinquies) Incentivo progettazione interna alle P.A. (articolo 1, comma 10 quater, modificato con DL n.

185/08, convertito in legge n. 2/08, articolo 18, comma 4 sexies) Caro prezzi edilizia (articolo 1)

Legge finanziaria per il 2009.Con la manovra “leggera” della Finanziaria per il 2009, approvata con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (pubblicata nel S.O. al n. 285 del 30 dicembre 2008, n. 303), sono state prorogate, senza modifiche, la detrazione IRPEF del 36% relativa al recupero edilizio fino al 2011 e la vendita entro giugno 2012, nonché l’aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di “ristrutturazione” degli edifici esistenti a carattere residenziale.Si segnala che non è previsto alcun allungamento delle agevolazioni in materia di risparmio energetico. Pertanto, per tali tipologie di agevolazioni la fruizione resta possibile limitatamente alle spese che saranno sostenute fino a tutto il 2010.In tema di risparmio energetico degli edifici, più avanti si riporta sia un commento sugli sgravi fiscali per incentivi di riqualificazione energetica introdotto con l’articolo 29 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto Decreto anticrisi), sia un approfondimento sulla specifica agevolazione.Con l’articolo 2, comma 15, è stata prorogata di un anno, dal 2010 al 2011, la detrazione Irpef del 36% sui lavori di recupero edilizio effettuati dai privati proprietari, quella di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2011, da imprese di costruzione o da cooperative, e acquistati fino al 30 giugno 2012 e l’aliquota Iva agevolata del 10% per gli stessi interventi.Ritengo opportuno fornire le principali informazioni e qualche approfondimento per ciascuna delle suddette tipologie di agevolazioni.Detrazione Irpef del 36 % per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.Interventi edilizi ammessi alla detrazione Irpef del 36%: interventi di manutenzione ordinaria eseguita sulle parti comuni di edifici residenziali esistenti

(articolo 3, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380 del 2001) interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su edifici residenziali (articolo 3, comma 1,

lettera b), d.P.R. n. 380 del 2001)

Page 2: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti su edifici residenziali (articolo 3, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2001)

interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su edifici residenziali (articolo 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380 del 2001).

Le disposizioni non contengono modifiche alle ipotesi di detrazione per gli interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, e nemmeno variazioni alle modalità procedurali di accesso al beneficio.Sono prorogate per gli anni 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive

modificazioni, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011;b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, eseguiti dal

1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2012.

La disposizione di cui alla lettera a) prevede la detrazione Irpef del 36%, in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sostenute dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.La disposizione di cui alla lettera b) prevede, invece, la detrazione Irpef del 36%, per l’acquisto o l’assegnazione delle abitazioni poste all’interno di edifici integralmente ristrutturati dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, purché i rispettivi rogiti di alienazione o di assegnazione siano stipulati entro il 30 giugno 2012.Deve ricordarsi, inoltre, che il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), aveva confermato, come già previsto dalla legge “Bersani” (n. 248 del 2006), per gli interventi in esame, l’obbligo di indicare in fattura separatamente il costo della manodopera utilizzata nell’intervento operato, a pena di decadenza dalle agevolazioni. Tale previsione trova applicazione anche per il 2011 e sempre limitatamente alla detrazione Irpef, anche per gli acquisti di fabbricati ristrutturati, mentre nessuna modifica avviene nel comparto Iva, laddove il legislatore prolunga fino al 2011 l’Iva agevolata ma non richiede l’indicazione del costo della manodopera sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni residenziali.Come precisa il comma 17, rimangono inalterate le condizioni previste per usufruire delle agevolazioni e pertanto: il beneficio spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro per ogni immobile sul quale

vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio da suddividere in dieci anni; l’importo detraibile, quindi, è al massimo 17.280, pari al 36% del limite massimo di spesa, per

ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese;

possono usufruire della detrazione del 36% tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. In particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese;

il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro, da suddividere in dieci rate, salvo per i contribuenti di età compresa tra 75 e 80 anni per i quali la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.

i lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia del d.P.R. n. 380 del 2001, precedentemente menzionati. In particolare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e i

Page 3: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

lavori di ristrutturazione edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali;

tra le spese per le quali compete la detrazione,oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori,sono comprese:- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46 del 1990 (impianti

elettrici) e impianti a metano;- le spese per l’acquisto dei materiali;- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le

autorizzazioni e le denunce inizio attività;- gli oneri di urbanizzazione;- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché degli

adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati; altre categorie di interventi ammessi alla detrazione, quali la realizzazione di autorimesse o posti

auto, eliminazione delle barriere architettoniche, conseguimento di risparmi energetici, cablatura degli edifici, contenimento dall’inquinamento acustico, adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, esecuzione di opere interne;

sono altresì detraibili altri interventi, tra i quali, ricordo:- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di illeciti;- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;- interventi di bonifica dell’amianto;

nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati prima del 1 gennaio 2009, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute.

Per fruire della detrazione Irpef del 36% i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti:1. comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, redatta su apposito modello, datata e

sottoscritta, inviata in busta chiusa per raccomandata senza avviso di ricevuta prima dell’inizio dei lavori, alla quale devono essere allegati:- copia del permesso di costruire o della Dia (ricordo che una recente Circolare dell’Agenzia

delle Entrate ha escluso l’obbligo della Dia per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, ammettendo per queste la sola autocertificazione);

- i dati catastali identificativi dell’immobile;- fotocopia delle ricevute dei pagamenti Ici, a partire dal 1997, se dovuti;- copia della delibera dell’assemblea del condominio per interventi su parti comuni di edifici

residenziali;- la dichiarazione del proprietario di consenso dei lavori in caso di esecuzione del locatore.La comunicazione non necessita di bollo.

2. eventuale comunicazione all’ASL, se necessaria per lavori soggetti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara;

3. pagamento mediante bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore che provvede al pagamento.Fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per i permessi di costruire o per le denunce di inizio attività;

4. nei casi in cui gli interventi superano 50.000 euro, al termine dei lavori i contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto nel

Page 4: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

rispettivo albo o ordine. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione;

5. i contribuenti devono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di recupero edilizio e la ricevuta del bonifico.

Anche l’agevolazione tributaria riguardante gli immobili ristrutturati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ceduti o assegnati agli acquirenti da parte di imprese di costruzione o da cooperative edilizie entro il 30 giugno 2012, resta al 36% delle spese sostenute e non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.Essa comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia.Applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.E’ pure prorogata per gli anni 2009, 2010 e fino al 31 dicembre 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria (parte comune edifici) e straordinaria sugli immobili abitativi, fatturati dal 1 gennaio 2009, fermo restando l’applicazione della stessa aliquota per gli interventi di restauro e risanamento conservativo ed i lavori di ristrutturazione edilizia già agevolati in via ordinaria.C’è da precisare che la decisione di prolungare l’agevolazione al 31 dicembre 2011 è diversa da quella della UE, che ha concesso tale beneficio fino al 31 dicembre 2010.I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati nell’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 e cioè gli interventi di recupero di cui all’ex articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 1978, e cioè rispettivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia per i quali si continua ad applicare l’aliquota Iva del 10% per interventi effettuati su qualsiasi tipo di immobile. La significabilità della norma attiene, in sostanza, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa.Limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono necessarie alcune precisazioni:- per fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si intendono le singole unità immobiliari a

destinazione abitativa (categorie da A1 ad A11, esclusa la A10), a prescindere dall’effettivo utilizzo, e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza e se questa è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa privata);

- interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani fuori terra destinata ad abitazione privata;- edifici di edilizia residenziale pubblica;- edifici assimilati alle case di abitazioni non di lusso che costituiscono stabile residenza di

collettività, quali, ad esempio, gli orfanotrofi, ospizi e conventi;- costruzioni rurali a prevalente destinazione abitativa.Restano esclusi dall’agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.- l’applicazione dell’aliquota agevolata si riferisce alle prestazioni di servizi intesa nel suo

complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione: che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non

vengano acquistati direttamente dal committente; che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate.Per i beni che costituiscono una parte significativa di detto valore, l’aliquota ridotta si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei beni stessi. Il decreto ministeriale 29 dicembre 1999 (vedi elencazione dei beni alla fine del

Page 5: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

presente commento) ha chiaramente individuato i beni significativi per i quali ricorre la definizione di “valore significativo”,

- quando la fornitura comprende beni cosiddetti di “valore significativo”, è necessario indicare distintamente nella fattura la parte del valore di questi beni cui è applicata l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota ordinaria del 20%. In definitiva occorre individuare: l’importo da assoggettare all’aliquota ridotta del 10% corrispondente dalla differenza tra il

valore complessivo ed il valore dei beni significativi oltre al valore della prestazione e a quella degli altri materiali impiegati;

l’importo da assoggettare all’aliquota Iva ordinaria del 20% corrispondente alla parte restante del valore dei beni significativi.

Un esempio può servire a definire meglio il comportamento da seguire in occasione di interventi nei quali vengono forniti beni di valore significativo: un contribuente si avvale di un’impresa per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei bagni nel proprio appartamento.Il preventivo proposto ed approvato prevede una spesa complessiva (al netto di Iva) di 18.000 euro costituita da: fornitura di sanitari e rubinetteria per 10.000 euro; altri materiali per 3.000 euro e mano d’opera per 5.000 euro: per la fornitura del bene di “valore significativo” (sanitari e rubinetteria per 10.000 euro),

l’aliquota ridotta si applica per la parte pari alla differenza tra il valore complessivo (18.000 euro) e quello del bene stesso(10.000 euro, quindi su euro 8.000;

l’aliquota del 10% si applicherà pertanto sugli 8.000 euro della fornitura “significativa” e sui residui 8.000 euro (altro materiale e mano d’opera); sugli 2.000 restanti invece l’aliquota ordinaria del 20%.

Può affermarsi, per semplicità, che il “bene significativo” fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.L’Iva agevolata al 10% non può applicarsi:- alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, quali essi siano;- alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti (cessione di beni e prestazioni di

servizi resi nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera).Un’ultima precisazione riguarda l’indicazione in fattura dell’importo del costo della manodopera per gli interventi di recupero edilizio ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata del 10%.Mentre per gli anni precedenti il 2008 era obbligatorio indicare in fattura il costo della manodopera a pena di decadenza del beneficio riconosciuto, a partire dal 1 gennaio 2008, tale indicazione non è, invece, più necessaria per fruire dell’aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.Tale obbligo ha riguardato le fatture relative a tali interventi, emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007.In merito è utile ricordare le precisazioni contenute nella Circolare 11 del 2007, laddove l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: circa le modalità con cui deve essere rispettato l’obbligo, il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati; nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l’attività del solo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata. Peraltro dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa; nel caso di un’impresa con dipendenti,in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavorio, l’imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro; circa le tipologie di contratto interessate, non espressamente indicate nella norma, anche nel caso in cui i lavori siano effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni

Page 6: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

lavorative rese da un soggetto in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori e subappaltatori secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato; la norma deve intendersi applicabile, oltre che ai contratti d’appalto e d’opera, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.Decreto ministeriale del 29 dicembre 1999.Al fine di semplificare l’applicazione pratica dell’agevolazione, sono stati individuati a titolo tassativo i seguenti beni per i quali ricorre la definizione di “valore significativo”: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.N.B. per le componenti staccate degli stessi (ad es. il bruciatore di una caldaia) fornite nell’ambito di un intervento di recupero si applica il trattamento previsto per la prestazione (sia che si tratti di parti di notevole rilevanza che di scarso valore).Manovra economico - finanziaria 2009 (decreto antiscrisi) – D.L. n. 185 del 28 novembre 2008 (G.U. n. 280 del 29-11-2008, S.O. n. 263), modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14)Agevolazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.Detrazione Irpef del 55% Con l’articolo 29 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (G.U. n. 280 del 29-11-2008, S.O. n. 263), cosiddetto “decreto anticrisi”, è stata introdotta una riduzione agli sgravi fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.Nella prima fase di applicazione della norma, si è pensato a rincorrere l’agevolazione del 55%, perché, nonostante le molteplici aspettative, la risoluzione n. 475/08 ricordava ai contribuenti l’avvento della nuova procedura della prenotazione del beneficio. A bocce ferme, chi ha eseguito i lavori nel 2008 a partire dal 15 gennaio 2009 doveva affrettarsi a inviare la comunicazione per il beneficio fiscale e «sperare» in un esito positivo dell’istanza. Chi aveva lavori in corso di esecuzione doveva fare opportuni calcoli di convenienza e se del caso stoppare i pagamenti a 48.000 euro.Era, altresì, necessario valutare l’ipotesi di attivare diverse procedure agevolative, soprattutto per chi doveva pianificare i lavori negli anni a venire, rispetto ai quali le limitazioni alla detrazione avrebbero dovuto comunque essere confermate. Per i soggetti anziani che non avessero attivata la procedura tipica del 36%, in caso di declassamento, non avrebbero ottenuto una rateazione veloce. L’agevolazione fiscale Irpef del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici confermava il termine al 2010, anche perché dal 2011 andranno in vigore le «regole» in materia di risparmio energetico degli edifici.Buffo pensare che la norma in esame potesse riguardare “misure per il sostegno a famiglie, lavori, occupazione e imprese per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”, quando al proprio interno era contenuta una riduzione dell’accesso agli sgravi fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.Così come era scritta, la manovra avrebbe inciso in modo negativo sul settore dell’edilizia e sui camparti ad esso collegati, con riflessi preoccupanti sia per le famiglie che per le imprese ed i professionisti.Il decreto legge aveva introdotto una forma di freno all’applicazione delle iniziative contenute nell’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, prorogata dalla legge n. 244 del 2007, fino al 31 dicembre 2010, con l’aggravante degli effetti prodotti dalla retroattività della norma

Page 7: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

stessa che avrebbe determinato una situazione di incertezza spingendo “le famiglie e le imprese” nella direzione opposta agli obiettivi indicati nel titolo dello stesso decreto.Ci si attendeva che le norme in vigore fino al 31 dicembre 2010 fossero mantenute alle stesse condizioni, modalità e procedure stabilite con le norme che hanno istituito e prorogato le agevolazioni fiscali in campo di risparmio energetico, dando così continuità alle regole per poter pianificare gli investimenti propri degli interessati.L’articolo 29 del decreto legge 185/08 è stato fortunatamente modificato con la sostituzione dei commi 6 e 7 e con la soppressione dei commi da 8 a 11.Con le modifiche introdotte con la legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009, è stata tolta la retroattività dei nuovi adempimenti anche per le spese sostenute nel 2008. Le modifiche si applicheranno solo per i periodi d’imposta 2009 e 2010; il bonus energia sarà dunque suddiviso in cinque rate annuali e i contribuenti che ne hanno diritto potranno fruire in automatico del beneficio, dandone prima comunicazione (solo a scopo informativo) all’Agenzia delle entrate.Stante le conclusioni cui si era giunti in base al decreto 185/08 in termini di detrazione fruibile, per coloro che intendevano effettuare spese a partire dal 2009 era consigliabile a scanso di equivoci attivare anche la procedura del 36% relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che in diversi aspetti presenta numerosi punti di contatto con l’agevolazione in tema di risparmio energetico.Sebbene le modifiche abbiano abolito questo meccanismo di attribuzione del beneficio già a partire dal 2009, è bene ricordarsi della possibilità di avvalersi anche del 36% come ricordato nella risoluzione n. 152/E del 5 luglio 2007, laddove è stato affrontato il caso specifico di un intervento di restauro conservativo al cui interno sono stati eseguiti anche interventi finalizzati al risparmio energetico. In estrema sintesi, nella citata risoluzione l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che:- a fronte della stessa spesa, non è possibile avvalersi di più detrazioni, ma il contribuente può

scegliere la detrazione a lui più conveniente;- ai fini della detrazione del 55% non è richiesto l’invio della documentazione preventiva al

centro operativo di Pescara e nemmeno, se del caso, all’Asl competente;- se però il contribuente vuole avvalersi del 55% è necessario che siano stati posti in essere gli

altri adempimenti previsti dal decreto attuativo del 10 febbraio 2007,- sono comunque indispensabili il pagamento mediante bonifico bancario e l’indicazione del

costo della manodopera in fattura.L’aspetto principale, dunque, è la possibilità di scelta del contribuente tra le due detrazioni. Affinché si abbia questa piena libertà di scelta in dichiarazione dei redditi, però, è necessario che il contribuente abbia rispettato gli adempimenti normativi richiesti dalle diverse discipline. In sostanza, chiunque esegue dei lavori che potenzialmente possono dar diritto a entrambi i benefici, deve:- inviare la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara ed eventualmente all’Asl

(per avvalersi del 36%),- presentare l’istanza all’Agenzia delle entrate (secondo quanto disposto dal decreto legge

anticrisi,- farsi rilasciare dal tecnico abilitato l’asseverazione di conformità dei lavori ai requisiti previsti

per il risparmio energetico (per avvalersi, se del caso, del 55%),- inviare la documentazione all’Enea (per avvalersi, se del caso, del 55%),- pagare con bonifico (in tal caso non è necessario il rigido riferimento a una delle due normative,

ma indispensabile che il bonifico contenga tutti i dati indispensabili per l’individuazione di chi esegue il pagamento e del percettore);

- richiedere l’indicazione del costo della manodopera in fattura.Le modifiche introdotte hanno eliminato una incongruenza che avrebbe riguardato i soggetti di 75 e 80 anni di età che avessero optato per la detrazione del 55%, successivamente negata e “declassata” poi alla detrazione del 36% e al limite di spesa di 48 mila euro, poiché, in quest’ultima ipotesi, non avrebbero potuto fruire della ripartizione in cinque o tre anni, ma di dieci. Rimane valida l’ipotesi

Page 8: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

contenuta nella Circolare n. 36 del 2007 secondo cui, tra gli altri aspetti, qualora si effettui un intervento caratterizzato da requisiti tecnici che consentano a più diverse fattispecie agevolabili, per esempio il risparmio energetico invernale di cui al comma 344 della Finanziaria 2008 per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100 mila euro, realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro, e/o mediante la sostituzione di infissi, intervento individuato al comma 345 con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro, e/o ancora con pannelli solari per i quali sono previsti altri 60 mila euro di detrazione, il contribuente, fermo restando il divieto di cumulo, può scegliere l’agevolazione più conveniente. Viste le limitazioni e l’obbligo di procedere ad apposite istanze, potrebbe tornare utile in tali evenienze suddividere i diversi interventi e attivare procedure separate, oltre che sostenere le spese in diverse annualità in funzione dell’incrementata capienza dei fondi disponibili.

Detrazione Irpef del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.Di seguito si riassumono le principali informazioni e approfondimenti su questa specifica agevolazione, così come introdotta dalla Finanziaria per il 2007.Con il comma 20 sono state prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007) in base alle quali le agevolazioni fiscali del 55% Irpef sono applicabili agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.E’ stata introdotta una novità che riguarda l’applicazione del beneficio fiscale anche alle spese sostenute dal contribuente per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, ma limitatamente al termine del 31 dicembre 2009. La stessa norma precisa che si applicano tali disposizioni nella stessa misura e alle stesse condizioni già definite.Le disposizioni in ordine al risparmio energetico per gli edifici esistenti sono applicate secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica. (vedi breve illustrazione a fine commento).

Page 9: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

Vi un’altra novità che riguarda i valori da osservare, nelle diverse zone climatiche, con gli interventi finalizzati al risparmio energetico per accedere al beneficio e che riguarda i nuovi valori della trasmittanza termica delle strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre comprensive di infissi, riportati nella nuova Tabella 3, che sostituisce quella allegata alla Finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006), diventando retroattiva, con validità dal 1° gennaio 2007. (vedi riproduzione a fine commento)La sostituzione della Tabella 3, con efficacia dal 1 gennaio 2007, rende operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici (articolo 1, comma 23).Sempre in materia di risparmio energetico degli edifici esistenti, la Finanziaria per il 2008, con l’articolo 1, comma 24, ha disposto che i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006) e i valori della trasmittanza termica riguardanti le strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, sono definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 28 febbraio 2008. La stessa disposizione ribadiva la possibilità di ripartire la detrazione fiscale massima ammessa in quote annuali di pari importo mai inferiori a tre e non superiore a dieci, a scelta del contribuente da decidere al momento della prima detrazione. L’articolo 29, comma 6, dispone, ora, diversamente prescrivendo la ripartizione della detrazione dall’imposta lorda in cinque rate annuali di pari importo.L’ultima novità riguarda gli interventi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 (strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari (comma 346), per i quali non è richiesta la documentazione prevista dal successivo comma 348 stessa legge.Per gli interventi di sostituzione dei serramenti in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari non è più necessaria l’attestazione di certificazione energetica. Questa semplifica le procedure e rende meno gravosi alcuni interventi.Nel disporre la proroga della detrazione del 55%, la legge n. 244 del 2007 introduce, inoltre, un ulteriore modifica alla disciplina dell’agevolazione, prevedendo l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (articolo 1, comma 286).

Tabella 3 (articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006)

Zona climatica Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissiCoperture pavimenti

A 0,72 0,42 0,74 5,0B 0,54 0,42 0,55 3,6C 0,64 0,42 0,49 3,0D 0,40 0,35 0,41 2,8E 0,37 0,32 0,38 2,5F 0,53 0,31 0,36 2,2

Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007

Page 10: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

(G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007)

Il decreto detta disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007). Di seguito si riportano gli articoli, i rispettivi titoli e la sintesi degli argomenti trattati da tale decreto.Articolo 1 - definizioniComma 344:In forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2010) per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo (ora non inferiori a tre e non superiore a dieci);DefinizioniPer interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato “C” del presente decreto (che sono stati ridefiniti dal nuovo decreto ministeriale 7 aprile 2008 – G.U. n. 97 del 24 aprile 2008).Comma 345:In forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2010) per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo (ora non inferiori a tre e non superiore a dieci);DefinizioniPer interventi sull’involucro di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali (ora anche le strutture opache orizzontali, quali le coperture ed i pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D del presente decreto (che sono statti ridefiniti dal nuovo decreto ministeriale 7 aprile 2008 – G.U. n. 97 del 24 aprile 2008).Si osservi quindi che continua a non essere previsto, da solo, l’isolamento delle coperture. Si ritiene pertanto che l’agevolazione fiscale sia fattibile solamente all’interno degli interventi di riqualificazione energetica.Comma 346:In forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2010) per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo (ora non inferiori a tre e non superiore a dieci);DefinizioniPer interventi di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Comma 347:

Page 11: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

In forza del quale spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo (ora non inferiori a tre e non superiore a dieci);DefinizioniPer interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.Alla norma è stata apportata una integrazione in base alla quale anche la sostituzione totale o parziale dell’ impianto di climatizzazione invernale con caldaia non a condensazione si applica la detrazione fiscale, ma limitatamente al 2008 e al 2009.Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.Richiamo alle modalità applicative (vedi 36%)Visto il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di cui all’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n 449 e successive modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo comma 348.Articolo 2 – Soggetti ammessi alla detrazione1- Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione dell’imposta sul reddito

spetta:a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con il decreto del Presedente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

2- Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente;

3- Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall’imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2010).

Articolo 3 – Spese per le quali spetta la detrazioneLa detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi

costituenti l’involucro edilizio, comprensivi della opere provvisionali ed accessorie, attraverso: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche

termiche delle strutture esistenti;

Page 12: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre

comprensive degli infissi attraverso: miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in

opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con

integrazioni e sostituzioni.c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua

calda attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed

elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

Articolo 4 – Adempimenti I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai

pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9 .Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni;

b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (ora prorogato, rispettivamente al 28 febbraio 2009, al 28 febbraio 2010 e al 28 febbraio 2011), all’ENEA, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (ora 2008, 2009 e 2010), la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007;in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 (diventerà, rispettivamente: 2008, 2009, 2010) riqualificazione energetica.1) copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi in cui all’articolo 5, comma 1,

ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da

Page 13: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a);

2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo11.

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la clausola del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) – e cioè le persone fisiche.

Articolo 5 – Attestato di certificazione e di qualificazione energetica1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla

esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005;

2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di certificazione energetica è prodotto l’attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato;

3. Per gli interventi di cui all’articolo 1, i calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all’allegato B al presente decreto.

Articolo 6 – Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistentiPer gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 2, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all’allegato C al presente decreto. (che saranno ridefiniti dal nuovo decreto ministeriale da emanare entro il 28 febbraio 2008).Articolo 7 – Asseverazione degli interventi sull’involucro di edifici esistenti1. Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 3,

l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell’allegato D al presente decreto. (che saranno ridefiniti dal nuovo decreto ministeriale da emanare entro il 28 febbraio 2008);

2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione,di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. (il comma 24 dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007, stabilisce che non è più richiesta l’attestazione di certificazione energetica).

Articolo 8 – Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solariPer gli interventi di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 4, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

Page 14: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975

che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei

principali componenti. (il comma 24 dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007, stabilisce che non è più richiesta l’attestazione di certificazione energetica).

Articolo 9 – Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che:a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a

carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; (il comma 20 dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007, stabilisce l’applicazione dell’agevolazione fiscale anche per la sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con caldaie non a condensazione, limitatamente agli anni 2008 e 2009);

b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 Cº.

2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

3. Rientra nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi;

4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Articolo 10 – Cumulabilità1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali

previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5;

2. l’incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.

Articolo 11 – Monitoraggio e comunicazione dei risultatiAl fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, l’ENEA elabora le informazioni

Page 15: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

e trasmette entro il 31 dicembre 2008 (i nuovi termini verranno stabiliti con il prossimo decreto attuativo) ai Ministeri e enti territoriali competenti una relazione sui risultati degli interventi.

Agevolazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edificiAlternatività con le detrazioni per interventi di ristrutturazione

Qualora sullo stesso immobile siano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali si usufruisce delle relative detrazioni fiscali ai sensi della legge 449 del 1997, e detti lavori comprendano altresì interventi diretti alla riqualificazione energetica, a loro volta agevolati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 344 - 349 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), il contribuente può usufruire, in alternativa alla prima agevolazione e limitatamente a tali ultimi interventi ed alle spese ad essi relative sostenute nell’anno d’imposta 2007, del più vantaggioso beneficio introdotto dalla finanziaria 2007. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 152/E del 5 luglio 2007, di seguito riportata.L’Agenzia ha rilevato che spesso il beneficio si sovrappone alle detrazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dei quali rappresentano un settore che investe la componente muraria dell’edificio nonché gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’ immobile.In proposito il D.M. 19 febbraio 2007, di attuazione dei citati commi 344- 349 della legge 296/2006, ha già previsto che le detrazioni in oggetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. La circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 ha inoltre chiarito che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili, e pertanto il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra, rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna di esse.Pertanto, solo nel caso in cui in relazione a interventi di riqualificazione energetica il contribuente non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale, e le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d’imposta 2007, egli può usufruire della detrazione del 55% prevista dalla finanziaria 2007 e dalle disposizioni attuative. E’ appena il caso di ricordare che tale detrazione compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificatamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzino uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico riconducibile all’elencazione contenuta nell’articolo 3 del citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007.Quesito.Un immobile è oggetto di un intervento di restauro e ristrutturazione, avviato nell’anno 2004 che si concluderà entro il 2007.In relazione a tale intervento, l’istante ha richiesto di poter usufruire dei benefici fiscali di cui alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni (detrazione Irpef del 36%), provvedendo ad espletare le necessarie formalità ed inviando la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.Nell’ambito degli interventi di restauro e ristrutturazione sono previsti alcuni lavori volti ad ottenere un risparmio energetico.Poiché la finanziaria per il 2007 ha introdotto agevolazioni fiscali più vantaggiose per gli interventi riconducibili al miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, l’istante chiede se relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2007 è possibile usufruire di queste ultime agevolazioni in alternativa ai benefici fiscali previsti per gli interventi di recupero edilizio.Inoltre, in relazione agli adempimenti da osservare, l’istante chiede se è necessario duplicare la documentazione già prodotta ai sensi della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sull’immobile.

Page 16: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.L’istante, alla luce della normativa in vigore e del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, ritiene in primo luogo che, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2007 relative ai lavori in corso di ultimazione aventi i requisiti prescritti per il risparmio energetico, possa usufruire dell’agevolazione più vantaggiosa prevista dai commi da 344 a 349 dell’unico articolo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Ciò in quanto, il comma 1 dell’articolo10 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, che disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolativi e le modalità per fruire della detrazione, stabilisce che «le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi».Ad avviso dell’istante, con tale disposizione il decreto ministeriale ha inteso stabilire che in relazione al medesimo intervento edilizio non possono essere cumulate agevolazioni differenti sebbene non sia esclusa la possibilità di usufruire del beneficio più vantaggioso.Al fine di garantire che sulle medesime spese il contribuente non usufruisca di più benefici l’istante propone la tenuta di una contabilità separata degli interventi realizzati sull’immobile.Inoltre, l’istante ritiene di non dover procedere ad una duplicazione degli adempimenti già eseguiti per l’ottenimento del beneficio fiscale previsto ai sensi della legge n. 449 del 1997 dal momento che per usufruire delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica è richiesto l’adempimento di ulteriori formalità rispetto a quelle previste dalla legge n. 449 del 1997.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/EL’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introduce una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 55% delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.Il successivo comma 348 dispone che le predette detrazioni siano riconosciute, fra l’altro, secondo le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio» nonché secondo le relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.Il successivo comma 349 del medesimo articolo ha previsto l’attuazione dei precedenti commi attraverso l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella G.U. del 26 febbraio 2007.La richiamata agevolazione si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie di cui alla legge n. 449 del 1997 e ne rappresenta, in sostanza, una specificazione, in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell’edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile.Ciò premesso, in riferimento al quesito proposto dall’istante, diretto in primo luogo a conoscere se nell’ambito di lavori di ristrutturazione per i quali si usufruisce delle agevolazioni ai sensi della legge n. 449 del 1997 è possibile usufruire, per i soli interventi diretti al conseguimento del risparmio energetico, dell’agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, la scrivente fa presente che il citato decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 rubricato «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», all’articolo 10, comma 1, stabilisce che «Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’articolo 1, comma da 1 a 5».

Page 17: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

Considerata la presenza del divieto di cumulo, la scrivente ritiene che, in riferimento al caso in esame, il contribuente potrà usufruire dell’agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 solo nel caso in cui in relazione ad interventi «energetici» l’istante non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e sempre che le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d’imposta 2007.A tal proposito la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, che ha chiarito le modalità applicative delle agevolazioni sopra elencate, ha precisato che «in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna di esse».Naturalmente, la detrazione del 55% compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificatamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzino uno o più interventi, finalizzati al risparmio energetico riconducibili all’elencazione contenuta nell’articolo 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.E’ necessario, inoltre, che siano osservati gli adempimenti procedurali previsti dall’articolo 4 e seguenti del predetto decreto.Con riferimento al secondo quesito posto dall’istante, diretto a conoscere se è possibile non procedere alla duplicazione degli adempimenti già eseguiti ai sensi della legge n. 449 del 1997 si fa presente che la scrivente, nella citata circolare n. 36 del 2007, ha chiarito che tra gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione del 55% è stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.L’effettuazione dei lavori, quindi, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dell’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL.Il contribuente deve, invece, porre in essere gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.Pertanto, l’istante dovrà:- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi

effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto;- trasmettere (telematicamente o per raccomandata) all’Enea copia dell’attestato di certificazione

energetica contenente i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del citato decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

Si fa presente che, i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.Pertanto, in riferimento alla proposta, formulata dal contribuente, di conservare una contabilità separata al fine di garantire che in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento del risparmio energetico l’istante non usufruisca di ulteriori agevolazioni fiscali, la scrivente ritiene sufficiente, come chiarito nella circolare n. 36 del 2007, che il contribuente conservi ed esibisca all’amministrazione finanziaria che eventualmente lo richieda, le fatture e le ricevute del bonifico bancario relative alle spese per le quali si fa valere la detrazione ai sensi della citata legge n. 296 del 2006.Principio di non cumulabilità dei due benefici fiscali previsti dalla finanziaria per il 2008.Quanto sopra riportato a chiarimento della non cumulabilità delle agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (detrazione Irpef del 36% con importo massimo di 48.000 euro) e per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (detrazione Irpef del 55% ai diversi importi in relazione alle ipotesi di interventi) eseguiti nel

Page 18: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

periodo d’imposta 2007, sono applicabili, ovviamente, anche ai periodi d’imposta del 2008, 2009 e 2010.Pertanto, tutti i lavori intrapresi prima del 31 dicembre 2007, ovvero da eseguire a partire dal 1 gennaio 2008, riguardanti interventi che abbiano ad oggetto sia la ristrutturazione edilizia sia interventi rivolti al risparmio energetico degli edifici esistenti, dovranno essere valutati in termini economici al fine di promuovere la procedura per usufruire del beneficio più vantaggioso. Si ritiene quindi che la disposizione contenuta nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007 confermi che in relazione al medesimo intervento edilizio non possono essere cumulate agevolazioni differenti sebbene non sia esclusa la possibilità di usufruire del beneficio più vantaggioso, anche per i prossimi tre anni.Decreto legge n. 207 del 18 dicembre 2008 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008)Sicurezza lavoro e autorizzazione paesaggistica.Uno dei decreti di fine 2008 contiene, tra le altre, due proroghe che riguardano gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro e gli adempimenti regionali in tema di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.Il provvedimento di cui si parla è il decreto legge n. 207 del 18 dicembre 2008 (cosiddetto milleproroghe), pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, e gli articoli sono il 32 e 38 che dispongono lo slittamento di termini delle rispettive discipline normative.Il primo riguarda la sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Rinviati al 16 maggio 2009 l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicare i dati relativi agli infortuni e del divieto alle visite mediche preassuntive. Lo stesso articolo 32 ha fissato un parziale slittamento dei termini per la valutazione dei rischi, sempre al 16 maggio 2009.Il secondo riguarda gli adempimenti che le regioni sono tenute ad espletare al fine di verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall’art 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, il cui termine era al 31 dicembre 2008 ed ora prorogato al 30 giugno 2009. Decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito in legge n. 201 del 22 dicembre 2008 (G.U. 298 del 22 dicembre 2008)Procedura negoziata (ex trattativa privata), adeguamento prezzi e incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione.Il decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008 è stato convertito con alcune modifiche introdotte con la legge 22 dicembre 2008, n. 201 (pubblicata sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008).Per il settore dei lavori pubblici sono quelle che riguardano il tetto per la trattativa privata che sale da 100 mila euro fino a 500 mila, l’incentivo del 2% ai tecnici della Pubblica amministrazione e l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, limitatamente al 2008.Procedura negoziata (ex trattativa privata).Con l’articolo 1, comma 10 – quinquies del decreto viene modificata la norma che disciplina l’importo sotto soglia per i lavori pubblici del Codice degli appalti. Viene introdotto un comma 7- bis che eleva di ben cinque volte , da 100 mila a 500 mila euro, la soglia con cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza bando, così come delineata dall’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/06.In pratica si tratta di un confronto con almeno cinque operatori, scelti dopo una ricerca di mercato. I prescelti devono avere gli stessi requisiti di qualificazione necessari per contratti di uguale importo ma con gara.Da notare che, in base alle premesse introduttive alla nuova norma, dovrebbe trattarsi di una disposizione transitoria, legata all’emergenza economica. Ma manca del tutto una scadenza temporale e dunque la decisione non ha nulla di transitorio.

Page 19: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

Incentivi ai tecnici delle Pubbliche amministrazioni.Della serie …. al peggio non c’è mai fine…. torna lo 0,5% dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, previsto dall’articolo 92, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006 (Codice degli Appalti).In un primo momento il Governo, con il decreto legge 112 del 2008, articolo 61, comma 8, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fosse destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.Con il decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n,. 201, era stato posto rimedio alla decurtazione operata dalla manovra d’estate sopra richiamata, ripristinando la previsione normativa originaria. Tale norma innanzi tutto abrogava quella precedente che ipotizzava la riduzione dell’incentivo per i tecnici in caso di affidamento all’interno della progettazione, lavori, servizi e forniture dal 2 allo 0,5 per cento ed, in secondo luogo, ripristinava il bonus vincolandolo all’accertamento «positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti», affidato al dirigente della struttura. In teoria era stabilito un altro paletto, il fatto che l’incentivo non potesse mai essere più alto del trattamento economico lordo (anche se difficile da ipotizzare).In un secondo momento il governo, con il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 (G.U. n. 280 del 20-11-2008 – S.O. n. 263) (cosiddetto anticrisi), articolo 18 comma 4-sexies, aggiunto durante l’esame in sede referente, novella l’articolo 61 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, introducendo un comma 7-bis secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2009, viene ridotta allo 0,5% l’originaria quota del 2 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro prevista – dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) – come corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando il restante 1,5% ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo 61, vale a dire il fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, incluso l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.Si ricorda che l’articolo 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 prevede che una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7 (cioè sugli stanziamenti destinati a coprire gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, a studi e ricerche connessi, nonché gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza), è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.Si fa notare che tale disposizione è pressoché identica a quella inizialmente prevista dal comma 8 dell’articolo 61 del decreto legge n. 112/2008, ma successivamente abrogata dall’articolo 1, comma 10-quater, del decreto legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008.L’articolo 1, comma 10-quater, del decreto legge n. 162/2008, nell’abrogare la norma in commento, aveva anche introdotto alcune modalità di corresponsione dell’incentivo. In particolare, è stabilito che la corresponsione è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;

Page 20: LE MANOVRE FISCALI E LE NOVITA’ NORMATIVE IN ... MANOVRE F… · Web viewPrima di illustrare le principali novità in materia di agevolazioni fiscali, edilizia e lavori pubblici,

limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.In sede di conversione in legge del decreto n. 185 del 29 novembre 2008, è stata confermata questa impostazione rimanendo stabilita la percentuale dell’articolo 91, comma 5, del Codice dei contratti, per lavori, servizi e forniture, nella misura dello 0,5 % per le finalità di cui sopra e nella misura dell’1,5% per la tutela della sicurezza.Il caro prezzi.La procedura straordinaria è valida solo per il 2008 è delineata all’articolo 1, comma da 1 a 10-bis.Nulla a che vedere con la revisione prezzi vera e propria, molto rimpianta dalle imprese e considerata l’unico meccanismo effettivamente in grado di mantenere in equilibrio il cantiere.Si applica soltanto ai materiali da costruzione e non ad esempio all’energia. Con la conseguenza che non saranno indennizzati le maggiori spese sostenute per la fiammata del petrolio registrata nella primavera ed estate scorsa.Né è possibile cominciare fin da ora a fare i conti di quanto si può ottenere di indennizzo. Perchè il meccanismo diventi veramente operativo infatti manca ancora il decreto con cui vengono quantificati su base semestrale gli aumenti dei principali materiali da costruzione avvenuti nel 2008 e con una percentuale superiore all’8 per cento. Il decreto deve essere emanato entro il 31 gennaio (ma non c’è sanzione) del ministro delle Infrastrutture. Dunque sarà Altero Matteoli a circoscrivere o invece ampliare questo meccanismo, in base a quanti materiali saranno inseriti nel decreto . Probabilmente per individuare l’elenco il Ministero si rifarà all’esperienza già accumulata dalla commissione di esperti e di rappresentanti delle associazioni di categoria che da alcuni anni elabora e sottopone al vaglio del Ministero la lista dei materiali che nell’anno precedente hanno subito aumenti eccezionali indennizzabili. Il meccanismo è infatti molto simile. Le compensazioni rispetto ai prezzi contrattuali scattano al di sopra della soglia dell’8% per lavorazioni eseguite e contabilizzate tutte nel 2008, mentre la soglia (la cosiddetta alea) è pari al 10% complessivo se riferite a più anni.Per gli anni precedenti il 2008 resta valido lo strumento delineato dall’articolo 133 del D. Lgs 163/2006, ovvero la compensazione dei soli aumenti per cause eccezionali così come individuati dai vari decreti annuali. La domanda di indennizzo va presentata alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla «Gazzetta» del decreto con i materiali indennizzabili. C’è un caso particolare; quando il responsabile del procedimento o il collaudatore riscontrano un ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma, in attesa di accertare la responsabilità l’indennizzo viene versato ma solo se l’imprese presenta una cauzione di importo uguale all’indennizzo. Se poi si accerta la piena responsabilità dell’appaltatore nel ritardo si perde il diritto alla compensazione.La copertura economica è basata su un meccanismo concentrico che parte dal quadro economico della stessa opera per arrivare a quelle delle altre opere inserite nello stesso elenco annuale dei lavori. Ma la vera speranza è data dai 300 milioni che il decreto ha messo a disposizione prelevandoli dai fondi Fas. La gestione è affidata al Ministero delle Infrastrutture che, anche in questo caso, dovrà emanare un decreto di attuazione nel quale tenterà di garantire parità di accesso e trattamento tra piccola, media e grande impresa e un utilizzo quindi proporzionale di queste risorse. Si tratta di una garanzia posta dal Parlamento, su richiesta soprattutto delle Pmi. Il fondo è aperto non solo alle opere statali, ma anche a quelle degli enti locali. Allo stesso modo, il Parlamento ha esteso la compensazione anche ai contratti dei settori speciali.