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1 COMUNE DI VILLACIDRO - Provincia del Medio Campidano - Servizio Socio-Assistenziale “NIDO D’INFANZIA E SPAZIO INFANZIA 2015/2018” CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO Art. 1 - (Oggetto dell’affidamento) Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio Nido d’Infanzia da attivarsi nei locali di proprietà del Comune sito in Via Loru - Villacidro e la gestione del servizio Spazio Infanzia da atti- varsi nei locali succitati o in locali messi a disposizione dall’Istituzione Scolastica (nei giorni di chiusura della stessa e per i laboratori). Il servizio è da gestire in autonomia organizzativa tenuto conto delle modalità di seguito rappresentate e fermo restando le funzioni che rimangono in capo al Comune in forza di Leggi e di Regolamenti. Art. 2 - (Importo e durata dell’appalto) L’importo a base d’asta è pari ad € 1.366.505,54 Iva esclusa, valore triennale. La durata dell'affidamento è triennale prevista dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2018. Per definizione della base d’asta si precisa che sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per un costo ulteriore di € 4.000,00 iva esclusa. Alla fine del triennio potrà essere esperita, previa assegnazione del budget, procedura negoziata per l’affidamento del servizio per un periodo non superiore ad anni tre, con la medesima ditta affidataria del servizio, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/06 al fine di garantire, in presenza di accertata qualità del servizio, una continuità di intervento ed economicità per l’Amministrazione; pertanto l'importo complessivo stimato dei servizi successivi viene computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 163/06, ed è pertanto pari ad € 2.733.011,10 (valore che non viene considerato come base di calcolo per la cauzione). L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, in regime di proroga, per un periodo di sei mesi, agli stessi patti e condizioni, su determinazione motivata del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, qualora sia stato pubblicato il bando di gara. In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto di cui al presente appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta gerente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In tal senso dovrà impegnarsi ad effettuare almeno un incontro presso gli uffici comunali in data da concordarsi tra le parti. Ove non vi fosse accordo tra le ditte interessate il giorno luogo e

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COMUNE DI VILLACIDRO - Provincia del Medio Campidan o - Servizio Socio-Assistenziale

“NIDO D’INFANZIA E SPAZIO INFANZIA 2015/2018”

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO

Art. 1 - (Oggetto dell’affidamento)

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio Nido d’Infanzia da attivarsi nei locali di

proprietà del Comune sito in Via Loru - Villacidro e la gestione del servizio Spazio Infanzia da atti-

varsi nei locali succitati o in locali messi a disposizione dall’Istituzione Scolastica (nei giorni di

chiusura della stessa e per i laboratori). Il servizio è da gestire in autonomia organizzativa tenuto

conto delle modalità di seguito rappresentate e fermo restando le funzioni che rimangono in capo

al Comune in forza di Leggi e di Regolamenti.

Art. 2 - (Importo e durata dell’appalto)

L’importo a base d’asta è pari ad € 1.366.505,54 Iva esclusa, valore triennale. La durata

dell'affidamento è triennale prevista dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2018. Per definizione della

base d’asta si precisa che sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per un

costo ulteriore di € 4.000,00 iva esclusa.

Alla fine del triennio potrà essere esperita, previa assegnazione del budget, procedura negoziata

per l’affidamento del servizio per un periodo non superiore ad anni tre, con la medesima ditta

affidataria del servizio, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/06 al fine di garantire,

in presenza di accertata qualità del servizio, una continuità di intervento ed economicità per

l’Amministrazione; pertanto l'importo complessivo stimato dei servizi successivi viene computato

per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del D.

Lgs. 163/06, ed è pertanto pari ad € 2.733.011,10 (valore che non viene considerato come base di

calcolo per la cauzione).

L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, in regime di proroga,

per un periodo di sei mesi, agli stessi patti e condizioni, su determinazione motivata del

Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, qualora sia stato pubblicato il bando di gara.

In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto di cui al

presente appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta gerente dovrà

garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del

servizio. In tal senso dovrà impegnarsi ad effettuare almeno un incontro presso gli uffici comunali

in data da concordarsi tra le parti. Ove non vi fosse accordo tra le ditte interessate il giorno luogo e

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ora per il passaggio di consegne verrà stabilito dall’Amministrazione comunale aggiudicante con

vincolo di partecipazione per le stesse. In caso di mancato rispetto della presente disposizione da

parte del soggetto cessante il Comune si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di

pagamento.

Art. 3 - (Prestazioni rivolte all’utenza)

3.1. Obiettivi generali

I servizi all’infanzia sono dei servizi socio educativi di interesse pubblico che concorrono, anche at-

traverso il coordinamento con i servizi educativi presenti nel territorio, all’azione educativa della

famiglia e della comunità e perseguono le seguenti finalità:

- favorire un armonico ed equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino e la sua socia-

lizzazione;

- garantire un supporto sul piano sociale, psicologico e pedagogico;

- proporsi alla comunità come sede di discussione, consulenza e formazione permanente sulle te-

matiche della prima infanzia;

- promuovere una continuità e concorrere all’azione educativa con la scuola dell’infanzia;

- garantire l'inserimento dei minori in difficoltà o appartenenti a famiglie portatrici di problematiche

sociali;

- garantire l'inserimento dei minori certificati ai sensi della L. 104/92 art. 3;

3.2. Tipologie di servizi

I servizi all’ infanzia si distinguono in:

1) Nido d’Infanzia

2) Spazio Infanzia

3) Laboratori

Il Nido d’Infanzia e lo Spazio Infanzia sono rivolti a tutti i bambini di età compresa tra tre e i trenta-

sei mesi. I laboratori sono rivolti a tutti i bambini che frequentano la Scuola d’Infanzia comprese le

Sezioni Primavera se attivate.

3.3. Tipologie di moduli

Sia il Nido d’Infanzia sia lo Spazio Infanzia sono strutturati in moduli che prevedono:

- NIDO D’INFANZA : Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 15:30 con possibilità di scelta di

moduli di frequenza con orario variabile di: 7 ore (modulo A), 6 ore (modulo B), 5 ore (modulo C)

con il pranzo, 4 ore senza pranzo (modulo D) a seconda della esigenza delle famiglie e

dell’organizzazione del servizio;

- SPAZIO INFANZIA 0/3 : Aperto dal Lunedì al Venerdì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 con una

frequenza da due a cinque pomeriggi, il Sabato mattina con gli stessi orari del Nido d’Infanzia;

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- LABORATORI 3/6: Un laboratorio nel mese di luglio dal lunedì al sabato per 5 ore di frequenza

(è previsto il pranzo).

3.4. - Ricettività e tipologie di sezione

Il Nido e lo Spazio Infanzia sono articolati in tre sezioni in relazione all'età, tenendo comunque del-

le situazioni personali non solo all’atto dell’inserimento, ma anche nel breve e medio termine e del

progetto educativo:

a) prima sezione - da 3 a 12 mesi;

b) seconda sezione - da 12 a 24 mesi;

c) terza sezione - da 24 a 36 mesi (la frequenza è comunque garantita fino all’iscrizione alla Scuo-

la dell’Infanzia)

Ad ogni educatore viene affidato un gruppo di bambini seguendo il rapporto numerico previsto dal-

la normativa vigente, anche per quanto attiene alla presenza di minori diversamente abili. I labora-

tori sono organizzati in gruppi tenendo conto delle età omogenee in un rapporto numerico educato-

re-bambino non superiore a 1/10 fatta salva la presenza di diversamente abili che richieda un rap-

porto numerico differente o la presenza di altro operatore.

3.5. - Calendario delle attività

Il Nido d’Infanzia inizia di norma l'attività il Primo Settembre e la termina il 31 Luglio; è prevista

l’apertura per il mese di Agosto per chi ne fa richiesta come modulo aggiuntivo qualora il numero di

domande consenta l’attivazione di almeno due gruppi di bambini fino ad un massimo di trenta

bambini senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.

Lo Spazio Infanzia di norma inizia l'attività il Primo Settembre e la termina il 31 Luglio e viene or-

ganizzato qualora il numero di domande consenta l’attivazione di almeno due gruppi di bambini.

Il Laboratorio è previsto per tutto il mese di Luglio ed è organizzato qualora il numero di domande

consenta l’attivazione di almeno due gruppi di bambini.

La ditta aggiudicataria potrà estendere l’attività anche in periodi ed orari diversi attivando servizi

aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara senza ulteriori integrazioni di canone.

Art. 4 – (Personale impiegato – funzioni e requisit i)

Il Coordinatore (unico per tutti i servizi) : dovrà essere in possesso del Diploma di Laurea

in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione con esperienza almeno quinquennale di coordinamento

pedagogico di Asili Nido o NidI d’Infanzia (viene richiesta tale esperienza minima in considerazione

della complessità del servizio in ragione dell’utenza interessata):

- cura l'organizzazione generale del servizio;

- cura il raccordo tra i diversi servizi all’infanzia ed il servizio sociale del Comune (di norma si in-

contrano una volta al mese) attraverso uno scambio informativo costante;

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- collabora attivamente con l’Assistente Sociale nominata Responsabile di procedimento nella va-

lutazione delle domande di ammissione per determinare con cadenza mensile la graduatoria di

ammissione;

- collabora attivamente con l’Assistente Sociale nominata Responsabile di procedimento nella veri-

fica costante dei pagamenti delle quote di contribuzione e nella individuazione di situazioni di mo-

rosità;

- coordina l'attività degli educatori;

- programma, con il concorso degli educatori, l'attività educativa generale;

- fissa gli obiettivi specifici e di routine ed individua gli strumenti di verifica da adottare;

- garantisce l’aggiornamento professionale degli operatori, organizzando con gli stessi i programmi,

individuando tematiche di approfondimento rispondenti alle necessità di servizio;

- programma incontri formativi e informativi per i genitori;

- cura i rapporti (sulla base di quanto concordato con l’Assistente Sociale) con le altre agenzie so-

cio-educative e sanitarie, in particolare con la Scuola dell’Infanzia e il Servizio Materno-Infantile

della A.S.L.;

- valuta la funzionalità degli spazi e dell'edificio rispetto al progetto educativo ed alla sua gestione

propone interventi in merito;

- avanza proposte in merito ad innovazioni nel servizio stesso o altri servizi educativi.

È consentita la presenza di un Coordinatore Pedagogico differente per il solo laboratorio di luglio

(con gli stessi requisiti minimi), ma gli aspetti legati ai rapporti con l’ente (graduatoria, pagamenti,

etc.) restano in capo al Coordinatore del Nido.

- Cura la gestione delle informazioni inerenti il servizio e l’utenza e il flusso informativo con

l’amministrazione in via prioritaria su supporto digitale e on-line;

Psicologo: cura ed approfondisce gli aspetti dello sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale

del bambino e garantisce consulenza specialistica alle famiglie e agli operatori.

Assistenti d’Infanzia con funzioni educative: in possesso dei titoli previsti dalla normativa

nazionale e regionale; sono otto per il nido, due per lo spazio infanzia e cinque per il laboratorio;

fra gli otto del Nido almeno cinque devono certificare esperienza minima quinquennale in servizi

Asilo Nido o Nido d’Infanzia (non sono ammesse altre tipologie di servizi alla prima infanzia cioè

0/3 anni).

Le funzioni sono quelle attribuite dalla normativa vigente e le attività dovranno svolgersi at-

traverso la programmazione e la realizzazione di attività educative, nell’ambito di una verifica per-

manente degli obiettivi e dei risultati, assicurando ai bambini cure adeguate nel rispetto dei bisogni

e dei ritmi psico-fisici.

L’educatore dovrà, in collaborazione con il coordinatore del nido e i genitori, predisporre una

scheda di ingresso del bambino ed una valutazione in itinere dalla quale dovrà emergere: il grado

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di partecipazione, il coinvolgimento, gli apprendimenti, le difficoltà incontrate e una valutazione fi-

nale.

Le schede dovranno essere stilate con cadenza mensile verificate dal coordinatore e tenute

al nido. Sarà cura del coordinatore esibirle all’Assistente Sociale referente per il Comune ogni

qualvolta ne faccia richiesta.

L'educatore:

- promuove e cura lo sviluppo psicofisico e, in costante collaborazione con la famiglia, il primo pro-

cesso formativo e l'attività educativa del gruppo dei bambini affidatogli;

- collabora alla formulazione del piano di lavoro educativo ed alla compilazione delle schede os-

servative dei bambini avvalendosi della consulenza dello psicologo, del pediatra e del pedagogista;

- tiene i contatti con la famiglia del bambino curando l’informazione utile ai fini della continuità del

processo formativo ed educativo del minore;

- presta continuo servizio al gruppo dei bambini affidatogli, curandone l'incolumità, l'igiene perso-

nale, l'alimentazione e quanto altro occorre al loro ottimale sviluppo psicofisico;

- collabora con l’assistente sociale del Comune, referente dei singoli casi segnalati, attraverso con-

fronti periodici di verifica sull’andamento degli interventi programmati.

Gli educatori sono direttamente responsabili dei bambini loro affidati pertanto in caso di ma-

lore del bambino dovranno intervenire tempestivamente avvertendo immediatamente il medico pe-

diatra o il medico del minore e contemporaneamente i genitori.

Gli ausiliari: gli ausiliari addetti ai servizi generali (tra cui 1 cuoco) garantiscono: la

preparazione dei pasti dei bambini e l'assolvimento delle funzioni di pulizia generale e degli

ambienti, il servizio di lavanderia e guardaroba (sono in tutto quattro per il nido, due per lo spazio

infanzia 0/3 e tre per i laboratori).

Art. 5 - (Sostituzione del personale)

L'aggiudicatario dovrà procedere per il personale con funzioni educative alla formalizzazione di un

elenco (da aggiornare regolarmente) dal quale si dovrà attingere al momento di eventuali

sostituzioni temporanee. Il personale che sostituisce quello in servizio dovrà avere una analoga

esperienza professionale, salvo le sostituzioni di durata inferiore a 60 giorni.

Eventuali sostituzioni definitive di personale sono consentite solo a seguito di cessazione del

rapporto di lavoro con l’appaltante, opportunamente documentata. Non saranno ammessi turn-over

superiori alle tre unità con funzioni educative nel triennio per ragioni organizzative interne o per

qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria.

In caso di assenza temporanea di un operatore questi deve essere sostituito (l’assenza e la

sostituzione deve essere comunicata preventivamente e comunque tempestivamente via pec dalla

ditta). In presenza di delega esplicita le comunicazioni circa le assenze, le sostituzioni temporanee

possono essere inviate, sempre tramite pec, dal Coordinatore del Servizio.

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Art. 6 - (Obblighi dell’appaltatore)

La Ditta aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle

disposizioni legislative, del presente capitolato e del progetto presentato in sede di gara.

Sono a carico del prestatore di servizi:

- il costo del personale

- il costo per la pulizia dei locali

- il costo per il gas da cucina;

- il costo dell'utenza telefonica e del collegamento internet da attivare;

- il costo per la fornitura di: generi alimentari per i pasti, giochi, materiale educativo finalizzato alle

attività educative, compreso quello specifico per diversamente abili; cancelleria e materiali da

ufficio, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di primo soccorso; materiali igienici e di pulizia

locali; piccoli elettrodomestici, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare

all’occorrenza; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, biancheria da letto, etc.) in caso di

necessità.

- riparazione e manutenzione di attrezzature e arredi consegnati;

- manutenzione ordinaria di semi-infissi ed infissi.

Qualora l’Amministrazione riscontri danni agli arredi e alle attrezzature si può rivalere

sull’aggiudicatario. Gli stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non quella prevista

dal capitolato.

I locali dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come

all’atto dell’aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento

dell’aggiudicazione.

Art 7 - (Obblighi del Comune)

Il Comune, oltre alla consegna degli arredi e delle attrezzature come da apposito verbale, assume

a proprio carico la sostituzione degli stessi per usura o per vetustà, se necessario, ed in ogni caso

quando guasti e rotture non siano imputabili alla ditta. Sarà a carico del Comune individuare la

sede del servizio, farsi carico di ogni onere derivante (Canone di locazione se necessario, utenza

ENEL, utenza Abbanoa, manutenzione straordinaria di infissi, semi-infissi, impianti, etc.).

Art. 8 - (Osservanza C.C.N.L. e obblighi assicurati vi )

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quanto previsto dalla

normativa vigente, sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile con

l’esclusione del diritto di rivalsa. L'aggiudicatario è tenuto per i propri dipendenti al rispetto degli

standard di trattamento salariale, secondo il C.C.N.L. di categoria, normativi, previdenziali ed

assicurativi del settore. La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto dell’art. 37 (Cambi di gestione)

del CCNL – Cooperative Sociali.

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Art. 9 - (Infortuni e danni)

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello

svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,

senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

TITOLO II: CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 10 - (Cauzione definitiva)

Successivamente alla esecutività della determinazione di aggiudicazione dovrà addivenirsi alla

stipulazione del formale atto in relazione alla causale del presente capitolato ed a tutti gli altri

obblighi inerenti e conseguenti.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni

punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale

beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 del D. Lgs.

163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,

nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le

entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in

copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento

dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali

pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti

dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto

al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11 – (Adeguamento dei prezzi)

Si procederà annualmente all’aggiornamento del canone sulla base del generale indice F.O.I,

indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, mensilmente pubblicato

dall’I.S.T.A.T., la prima volta all’inizio del secondo anno di contratto.

Art. 12 - (Sicurezza)

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e

successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere

disponibile copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al

momento della stipula del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione.

Il Comune ha già definito il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

tra i soggetti coinvolti, che sarà allegato al bando.

Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui all'art.

19 del presente capitolato, non presenta rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica atta

a constatare il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.

Art. 13 - (Trattamento di dati personali nell’esecu zione del contratto)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei

dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente

affidamento e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti

generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché

a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri

dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al

presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 14 - (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,

la ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

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banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva; tutti i

movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati

e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni. La ditta aggiudicataria comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 15 – (Liquidazioni)

I pagamenti relativi al servizio saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Villacidro in

favore della ditta aggiudicataria e le somme saranno pagate dal Tesoriere Comunale

esclusivamente secondo le modalità di cui al precedente art. 14; l’emissione della fattura mensile,

inviata esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

[email protected] , segue l’invio, sempre tramite pec della relazione a non meno di una

settimana; la ditta non è autorizzata all’emissione della Fattura in mancanza della relazione,

corredata anche di tutti i dati relativi alla frequenza dei bambini.

Qualora il numero dei frequentanti fosse in numero inferiore tale da determinare la riduzione

di gruppi-sezione si procederà come segue:

1. Nido d’Infanzia: verrà corrisposto alla ditta il corrispettivo spettante al netto del costo lordo

dell’operatore o degli operatori eccedenti il fabbisogno (costo CCNL vigente + 10% oneri gestionali

+ 4% iva, il tutto ridotto tenuto conto della percentuale di ribasso d’asta)

2. Spazio Infanzia 0/3: in presenza di un solo gruppo-sezione non verrà avviato il servizio, qualora

si determini tale situazione ad anno educativo avviato si garantirà il servizio con la presenza ridotta

del 50% del secondo operatore con funzioni educative (costo CCNL vigente + 10% oneri gestionali

+ 4% iva, il tutto ridotto della percentuale di ribasso d’asta);

3. Laboratorio di Luglio: in presenza di un solo gruppo-sezione non verrà avviato il servizio; se av-

viato in forma ridotta verrà corrisposto alla ditta il corrispettivo spettante al netto del costo lordo

dell’operatore o degli operatori eccedenti il fabbisogno (costo CCNL vigente + 10% oneri gestionali

+ 4% iva, il tutto ridotto tenuto conto della percentuale di ribasso d’asta)

Qualora le sezioni di spazio infanzia non vengano attivate dal 1 settembre per questioni or-

ganizzative si procederà alla decurtazione proporzionale, seguendo quanto indicato ai precedenti

punti 1 e 2. Il corrispettivo della decurtazione viene comunicato preventivamente dalla stazione

appaltante alla ditta (di norma con una settimana di anticipo rispetto all’inizio per i servizi ai punti 1

e 2, di 30 giorni per il servizio di cui al punto1 qualora fosse necessario ridurre l’orario ad operatori

già in servizio).

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La quota di canone non fatturata può essere reimpiegata, previa determinazione del Respon-

sabile del Servizio Socio-Assistenziale e tenuto conto anche delle richieste dei cittadini-utenti, in

via prioritaria come segue:

1. Attivazione di servizi integrativi (Laboratori estivi 3/6 fino alla riapertura della Scuola

dell’Infanzia, etc.);

2. Organizzazione eventi pubblici formativi, consulenza per genitori, etc.

3. Acquisto arredi, attrezzature e materiali per le attività (in questo caso verranno inserite

nell’inventario del Comune).

Art. 16 – (Cessione, subappalto e responsabilità re lative)

È vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle

prestazioni di servizi oggetto del contratto. Le cessioni o i subappalti o qualsiasi atto finalizzato a

nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad

atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 - (Varianti e modifiche del contratto)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo in-

sindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti

dall’articolo 311 del D.P.R. 207/2010, ovvero nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per

l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in

cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza au-

mento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui qua-

li si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in au-

mento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni

oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano

motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento

della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può su-

perare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-

ma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono appro-

vate dal responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.

Nei casi previsti al precedente capoverso, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore

una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del

prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscri-

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zione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza

diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in

cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al

contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai due capoversi precedenti alle

stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non so-

stanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione

del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività

oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4. della determinazione dell’ANAC del 6

novembre 2013, n. 5 “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto

nei servizi e nelle forniture”.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 comma 5

lett. a) relativamente all'affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi complementari non

compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, ma strettamente necessari per il suo

perfezionamento nei limiti del 50% della spesa relativa all'appalto principale. Tali modifiche

contrattuali non comportano una nuova formale stipula contrattuale.

Art. 18 – (Controllo, verifica e valutazione)

Il Comune mantiene facoltà di indirizzo, controllo, verifica e valutazione che attuerà nel rispetto di

quanto stabilito dal capitolato, dalle eventuali mutate esigenze dell'utenza che rendessero

necessario una rinegoziazione di alcuni aspetti operativi del servizio finalizzati a garantire buoni

standard di qualità. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio,

l’efficienza e l’efficacia della gestione.

Con cadenza almeno trimestrale si svolgerà un incontro tra il Responsabile del Servizio Socio-

Assistenziale e il Coordinatore del Servizio (con il titolare della ditta non meno di una volta all'anno

orientativamente tra Aprile e Maggio) al fine di valutare l’andamento delle attività e per le altre

esigenze che si dovessero manifestare in itinere.

La ditta deve prevedere un costante monitoraggio sulla qualità percepita dai cittadini attraverso la

somministrazione casuale di questionari da compilarsi in forma anonima a cura degli utenti del

servizio; presso la sede del servizio dovrà essere presente una cassetta nella quale i cittadini

utenti potranno depositare reclami in forma non anonima; ulteriori forme di consultazione e

coinvolgimento dei cittadini interessati possono essere programmate su iniziativa del Servizio

Socio-Assistenziale anche al fine di prevedere modifiche ed integrazioni al progetto: qualora

queste modifiche ed integrazioni comportassero ulteriori spese, si avvierà un procedura negoziata

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con la ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 comma

5 lett. a).

Art. 19 - (Valutazione, prestazioni insufficienti e penalità)

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge

ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non

attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente

capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità

dell'infrazione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 3.000,00.

L’Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei

casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e

specificatamente:

- penale di € 50,00 per ogni reclamo scritto fondato sul comportamento del personale ausiliario;

- penale di € 100,00 per ogni reclamo scritto fondato sul comportamento del personale educativo;

- penale di € 200,00 per ogni reclamo scritto fondato sul comportamento del coordinatore e dello

psicologo;

- penale di € 3.000,00 per ogni mancata giornata di servizio;

- penale di € 3.000,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi

previsti in contratto.

- penale di € 500,00 per ogni mancata sostituzione temporanea dell’operatore (importo giornaliero);

- penale di € 250,00 in caso di sostituzione temporanea con personale privo dei requisiti minimi di

esperienza richiesti (importo giornaliero);

- penale di € 2.000,00 in caso di sostituzione definitiva con personale privo dei requisiti minimi

d'esperienza richiesti.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di cinque

infrazioni per l’intera durata del contratto o per tre in uno stesso anno di contratto il Comune

procederà alla risoluzione del contratto. Si comunica che l’unica formalità preliminare per

l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle

fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.

Art. 20 - (Risoluzione del contratto)

La mancata o irregolare effettuazione dei servizi previsti nel presente capitolato comporta

inadempimento contrattuale: si applicano gli articoli 1453 e successivi del Codice Civile. Ai sensi

dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto (ipso iure) del

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contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti al cattivo funzionamento o interruzione

del servizio, nei seguenti casi:

• intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della Cooperativa nel registro regionale

delle cooperative sociali;

• divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato

degli utenti del Servizio e ogni altra notizia riservata inerente il servizio;

• mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del

proprio personale e dei soci lavoratori;

• violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

• per insoddisfazione dei cittadini utenti come accertato nei questionari anonimi (valutazione

inferiore ad 70/100 per il 70% dei questionari su base annua, per ogni anno di contratto);

• per reiterata (cinque nel triennio e comunque tre in un anno) mancata risoluzione

tempestiva dei problemi segnalati dai reclami non anonimi depositati nella apposita cassetta;

• per violazione dell’obbligo di permettere le verifiche ed i controlli sul Servizio;

• utilizzo di cose o beni dell’Amministrazione per usi diversi da quelli previsti;

• grave danneggiamento di cose o beni dell’Amministrazione;

• per cumulo di cinque infrazioni di cui all'art. 19 del presente capitolato;

• per cumulo di tre infrazioni di cui all'art. 19 del presente capitolato nello stesso anno di

esercizio;

• sostituzione con personale privo dei titoli di studio richiesti;

• cessione e sub-appalto del servizio o parte di esso;

• mancato reintegro del deposito cauzionale.

Art. 21 – (Effetti della risoluzione contrattuale)

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’appaltatore, l’Ente incamererà il totale della

cauzione a titolo di penale, con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare,

degli eventuali danni diretti ed indiretti e della eventuale maggiore spesa:

- per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti

dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del Servizio;

- per coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del Servizio;

- per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dalla Ditta;

L’Ente potrà affidare il servizio, fino alla chiusura delle procedure del nuovo appalto al concorrente

che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto; qualora questo

non fosse disponibile di applicano le disposizioni di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006.

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicataria per il

fatto che ha determinato la risoluzione.

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Art. 22 - (Le spese contrattuali)

Le spese contrattuali sono a carico del soggetto aggiudicatario unitamente a tutti gli oneri, imposte

e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto. Il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi

dell'art. 27-bis del D.P.R. 642/72.

Art. 23 - (Costituzione in mora)

I termini e le comminatorie previste nel disciplinare e convenute nel contratto operano di pieno

diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.

Art. 24 - (Domicilio dell’appaltatore)

Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Villacidro.

Art. 25 - (Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti è competente il Foro di Cagliari.

TITOLO III: ELEMENTI PER IL DISCIPLINARE DI GARA

Art. 26 – (Procedura di scelta del contraente)

Il tipo di gara è quella della procedura aperta (pubblico incanto).

Art. 27 - (Partecipanti alla gara)

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici non aventi

scopo di lucro in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di

carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati:

1. Requisiti di carattere generale (art.38 del D. Lgs. n.163/2006):

a. assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),

l), m), m-ter), m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006;

b. non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 e ss.mm.ii.,

ovvero che il periodo di emersione si è concluso.

2. Requisiti di idoneità professionale (art.39 del D. Lgs. n.163/2006):

a) iscrizione alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il

servizio oggetto della gara; per le imprese di stati membri tale iscrizione può essere provata

secondo le modalità vigenti nello Stato in cui vi è la sede legale della stessa;

b) (se cooperative sociali o consorzi): iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 9 della legge

381/1991 e dell’art. 2 della L.R. 16/1997 e ss.mm.ii., oppure al registro prefettizio nel caso in cui la

Regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia ancora istituito l’apposito albo.

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c) possono partecipare inoltre i soggetti imprenditoriali costituiti ai sensi del D. Lgs. 24 marzo 2006

n°155;

3. Requisiti in ordine alla capacità economica e fi nanziaria dei fornitori e dei prestatori di

servizi (art.41 del D.Lgs. n.163/2006): possesso di un fatturato specifico relativo agli esercizi

finanziari 2012-2013-2014, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di

attività dell’impresa (sempre ricompresa nello stesso arco di tempo dell'ultimo triennio indicato),

per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per importi, IVA esclusa, non inferiore a €

1.366.505,54. Relativamente al requisito di fatturato, ai sensi dell’art.41, comma 2, del D.Lgs.

n.163/2006, si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore

affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in

considerazione della specificità dell’utenza e della delicatezza e complessità dei compiti che

dovranno essere svolti nei confronti di questa e delle relazioni con tutte le istituzioni.

4. Requisiti in ordine alla capacità tecnica e prof essionale (art.42 c.1, lett. a) lett. e) del D.Lgs.

n.163/2006): per le ditte partecipanti è richiesta, pena l’esclusione dalla gara:

a) possesso di una esperienza specifica relativa agli esercizi finanziari 2012-2013-2014 con

fatturato totale non inferiore ad € 1.366.505,54 iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva

nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa (sempre ricompresa nello stesso arco di

tempo dell'ultimo triennio indicato), per servizi analoghi a quelli oggetto della gara;

b) garantire un’esperienza professionale minima degli operatori anche in periodi diversi dall’ultimo

triennio;

Nel caso di RTI ciascuna delle imprese dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti minimi di

ordine generale, di idoneità professionale.

Nel caso di RTI i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e alla capacità tecnica e

professionale devono essere posseduti in quota maggioritaria dalla mandataria (o indicata come

tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito).

Non è consentito ad una stessa ditta di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o Consorzio, ovvero

di partecipare alla gara in forma individuale, qualora vi partecipi anche in R.T.I. o Consorzio pena

l’esclusione dalla procedura medesima.

In caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, ai

consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,alla

procedura; in caso di violazione saranno esclusi dalla procedura sia il consorzio che il consorziato;

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Per servizi analoghi a quello posto in gara si intendono esclusivamente, pena l’esclusione dalla

gara, i seguenti servizi svolti per enti pubblici:

1. Asilo Nido autorizzati ai sensi della vigente normativa

2. Nido d’infanzia autorizzati ai sensi della vigente normativa

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3. Servizi integrativi ad Asili Nido e Nidi d’Infanzia (cioè in aggiunta in termini di orario o di

offerta educativa ai servizi principali di cui ai punti 1 e 2 precedenti. Sono esclusi Spazio

Gioco, Baby parking, etc.)

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisit i richiesti, trattandosi di elementi

sostanziali, determina l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese rispetto al possesso

dei requisiti per la partecipazione alla gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di

gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara

e comunque non superiore ad € 50.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine massimo di dieci giorni,

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e

i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o

incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al

secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Si applicano le disposizioni di cui all’Art. 46 del D.Lgs. 163/2006, ovvero la stazione

appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni

previste dal codice degli appalti e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di

sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente

l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle

offerte.

Art. 28 - (Avvalimento)

Ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 il candidato può avvalersi dei requisiti di carattere

economico e finanziario, tecnico ed organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria).

In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs.

163/2006 e precisamente:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei

requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali

di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

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c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 , nonché il possesso

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per

tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo

del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi

obblighi previsti dal quale discendono gli obblighi di cui all’art. 49 comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine

generale, di idoneità professionale e della certificazione di qualità.

L'avvalimento non si può risolvere inoltre nella possibilità, per il concorrente, di usufruire dei

requisiti di società di capitali, non ricomprese nel novero delle cooperative sociali. Pertanto è fatto

espresso divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento se

l’impresa ausiliaria è una società di capitali o comunque un soggetto diverso da una cooperativa

sociale o da un soggetto imprenditoriale costituito ai sensi del D. Lgs. 24 marzo 2006 n°155.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un

concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 29 – (Garanzie a corredo dell'offerta)

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al due per cento del

prezzo a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

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del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala,

in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/06,

qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora

scaduto il termine di validità della garanzia.

La cauzione provvisoria deve inoltre garantire il pagamento delle eventuali sanzioni comminate in

applicazione dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006.

Art. 30 - (Comunicazioni e scambi di informazioni)

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori

economici che hanno presentato un'offerta avverranno per via elettronica tramite posta elettronica

certificata.

Art. 31 - (Criteri per la scelta dell'offerta migli ore)

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 32 - (Criteri per la valutazione delle offerte )

In ossequio ai principi di economicità e parità di trattamento, l’offerta tecnica dovrà essere

costituita da un progetto redatto in non più di n. 25 cartelle formato A4 carattere times new roman o

simile, corpo 10 interlinea 1 per la gestione del servizio oggetto dell'offerta corredato della

documentazione (modulistica, grafici, prospetti, etc.) ritenuta utile a consentire una esauriente e

completa valutazione dello stesso (gli allegati non rientrano nel computo delle 25 pagine).

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Il mancato rispetto di queste disposizioni non comporta motivo di esclusione, ma la commissione

giudicatrice ne terrà conto nella valutazione dell'offerta tecnica (valutazione trasversale a tutti i

parametri)

La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così suddivisi:

Progetto: fino a 90 punti per le modalità organizzative, di gestione e programmazione del servizio.

Si hanno a disposizione 10 punti per ognuno dei primi 7 su 8 parametri, 10 punti così graduati:

punti 0: proposta non esplicitata

punti 2: proposta poco sviluppata, appena accennata o generica

punti 4: proposta sviluppata ma insufficiente e inidonea allo scopo

punti 6: proposta sviluppata sufficientemente e idonea allo scopo, ma da potenziare

punti 8: proposta concreta, ben sviluppata in maniera articolata

punti 10: proposta di ottima qualità ed efficace, basata su una ponderata valutazione di obiettivi,

tempi, risorse umane, logistiche, strumentali ed economiche

Si hanno a disposizione 20 punti per il parametro 8 (offerte integrative e aggiuntive), 20 punti così

graduati:

punti 0: proposta non esplicitata

punti 4: proposta poco sviluppata, appena accennata o generica

punti 8: proposta sviluppata ma insufficiente e inidonea allo scopo

punti 12: proposta sviluppata sufficientemente e idonea allo scopo, ma da potenziare

punti 16: proposta concreta, ben sviluppata in maniera articolata

punti 20: proposta di ottima qualità ed efficace, basata su una ponderata

valutazione di obiettivi, tempi, risorse umane, logistiche, strumentali ed economiche

Saranno considerati pertanto:

parametro 1. proposte concrete, riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità

relazionali e comportamentali rispetto all’inserimento – reinserimento dei bambini e accoglienza

genitori: max 10

parametro 2. proposte, riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali

e comportamentali rispetto all’accoglienza giornaliera, alla organizzazione delle attività, relazioni

con la famiglia: max 10

parametro 3. proposte concrete, riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità

relazionali e comportamentali rispetto alla organizzazione di momenti di consulenza individuale o

di formazione/informazione per le famiglie: max 10

parametro 4. proposte concrete di attività, tecniche, modelli organizzativi riferite ai contesti

di riferimento (Scuola, A.S.L., Associazioni, etc.): max 10

parametro 5. gestione del personale (piano della formazione, gestione e contenimento del

turn-over, gestione burn-out, selezione del personale, dinamiche relazionali interne ed esterne al

Nido, consulenze personalizzate, supervisione, etc.): max 10

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parametro 6. modalità di gestione della documentazione (cartelle, comunicazioni interne e

verso l’esterno, etc.) : max 10

parametro 7. proposte concrete contenenti la definizione di standard di qualità dei servizi e

modalità di valutazione sia quella interna sia quella che coinvolge i cittadini-utenti, proposte che si

attiveranno rispetto a ciascuna delle attività: max 10

parametro 8. proposte migliorative: le proposte devono essere motivate adeguatamente,

correlate ai servizi principali e deve essere esplicitato inequivocabilmente il nesso con la specificità

del servizio/dei servizi oggetto di gara (la commissione si atterrà ad un principio qualitativo e non

meramente quantitativo nella valutazione delle proposte): max 20

Il punteggio minimo, anche nell'ipotesi di offerta unica, di valutazione del progetto

ammissibile è di 54 punti.

Offerta economica: fino a 10 punti.

Non sono ammesse offerte condizionate, pari o in aumento.

L'ordine di priorità viene stabilito mediante graduatoria partendo dal prezzo offerto più basso, al

quale verrà attribuito il punteggio 10. Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà applicata la

seguente formula:

PA (prezzo dell'offerta analizzata) X 100: PB (prezzo più basso) = T

T - 100 = % di penalità

% di penalità X 0, 10 = P

10 - P = punteggio da attribuirsi

La gara sarà aggiudicata all’Offerta che conseguirà il punteggio maggiore complessivo.

Il punteggio, per quanto riguarda i decimali, sarà determinato in centesimi con arrotondamento al

centesimo inferiore se il terzo decimale è fino a 4 o superiore se il terzo decimale è pari o

superiore a 5.

Art. 33 - (Commissione giudicatrice)

Le offerte sono valutate dalla apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del

D.Lgs. 163/06; la commissione sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale

e i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. La

Commissione, nell'espletamento del proprio compito, opera verificando, da un lato, la congruenza

del progetto presentato dal concorrente con le deliberazioni quadro sui servizi da darsi in gestione

e, dall'altro, con le specifiche tecniche descritte dal capitolato.

Art. 34 - (Offerte anormalmente basse)

La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione di Gara per quelle

offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di

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valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86,

comma 2 del D. Lgs. 163/06).

In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad

elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nella valutazione dell'anomalia delle offerte la Commissione di gara valuta che il valore economico

sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve

essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del

servizio.

Ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 163/06 verrà sottoposta a verifica la prima migliore

offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa

maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la

migliore offerta non anomala. In alternativa la Commissione di gara potrà procedere

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo

restando quanto previsto ai commi da 1 a 4 dell’art. 88 del D. Lgs. 163/06.

Art. 35 - Procedura di aggiudicazione

La commissione giudicatrice, nella data prevista dall’avviso di gara procederà in seduta pubblica

all’apertura dei plichi e delle buste contrassegnate dalla lettera A), e sulla base della

documentazione in essa contenuta, a verificare la correttezza della stessa ed in caso negativo ad

escluderle dalla gara.

Nella medesima seduta si procederà all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera B), al

solo fine di verificarne il contenuto e contrassegnare la documentazione ivi contenuta,

provvedendo al termine di detta operazione alla loro chiusura e conservazione.

Si procederà parimenti alla fase verifica dei requisiti prevista dall’art. 48, 1° comma del D. Lgs.

163/06.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla riapertura delle

suddette buste contrassegnate con la lettera B), al fine di valutarne il contenuto assegnando il

punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente capitolato.

Infine, in seduta pubblica, presso la medesima sede nell’ora e nel giorno che sarà comunicato ai

concorrenti mediante pec con cinque giorni (salvo urgenza motivata) di anticipo sulla data della

seduta, si procederà alla lettura dei verbali delle sedute riservate e all’apertura delle buste

contrassegnate dalla lettera C) contenenti le offerte economiche, assegnando il punteggio

derivante dall’applicazione della formula prevista dal presente capitolato, concludendo con

l’esecuzione della somma dei punteggi assegnati con quelli dell’offerta tecnica e dichiarando

aggiudicatario provvisorio il prestatore di servizi che avrà conseguito il maggior punteggio

complessivo.

Resta chiarito e inteso che:

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_ non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato

o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

_ In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida

quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

_ Il recapito del piego - nel quale dovrà sempre essere specificato, in modo completo e leggibile il

nome e l'indirizzo della ditta offerente, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi

motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

_ Il verbale di gara non avrà in nessun caso efficacia di contratto che sarà stipulato

successivamente.

_ Modalità dei pagamenti sono previsti nel presente capitolato.

_ L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicatario potrà svincolarsi dall'offerta decorsi 120 giorni dalla data di presentazione della

stessa senza che il Comune abbia provveduto alla stipula del contratto.

Art. 36 - (Costi avvisi di aggiudicazione)

Si applicano le disposizioni di cui al comma 35 del D.L. 18-10-2012 n. 179 ovvero che le spese per

la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del

comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla

stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

(convertito in Legge 21 dicembre 2012 n. 221).

Art. 37 - (Informativa sulla privacy)

Ai sensi del T.U. sulla privacy in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso

che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la

documentazione richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa. La

conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’esclusione dalla gara o nella

decadenza dall’aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere

comunicati sono:

_ Il personale interno all’amministrazione coinvolto nel procedimento;

_ I concorrenti partecipanti alla gara;

_ Ogni altro soggetto legittimato ai sensi della legge n. 241/1990;

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice.

Villacidro, li 28 agosto 2015 Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale

Dr. Roberto Spanu

f.to digitalmente