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    TRIFIR&PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMAGENOVA TORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    EditorialeAbbiamo ampiamente trattato del Collegato Lavoro nelle precedenti newsletter. Accantoniamo (almeno per questo numero) largomento, concentrando

    lattenzione su altri di non minore rilevanza.NellAttualit del Diritto del Lavoro diamo spazio alla contrattazionecollettiva e, in particolare, al CCNL Commercio, recentementerinnovato: un contratto collettivo che, nellattuale trasformazione economica,ha un grande rilievo, concernendo un rilevante numero di addetti ai lavori (nonsolo dipendenti e imprese). Significative novit riguardano importanti istituti,quali il trattamento di malattia ed il preavviso.

    Nelle Nostre sentenzeabbiamo individuato alcuni temi, esponendo, nellasentenza del mese, un caso relativo ad un licenziamento per giustacausa (settore bancario), con particolare riferimento ai requisiti formali e,nello specifico, allimmediatezza della contestazione (ritenuta tempestivaanche se formulata un anno dopo laccadimento dei fatti, avendo lazienda

    dimostrato di esserne venuta a conoscenza solo in quel momento).Nelle Altre sentenzetrattiamo di casi relativi ad un contratto a terminein cui il dipendente era stato reintegrato in primo grado, successivamentelicenziato e, mentre pendeva il giudizio relativo al licenziamento, intervenuta lasentenza di appello che ha riconosciuto la legittimit del contratto a termine.Leggete com stato deciso il giudizio sul licenziamento.

    Da non perdere la sentenza che concerne un caso di mobbing, di cui si occupata la stampa nazionale ed anche la televisione in un noto programma.La situazione di mobbing stata esclusa dalla Corte dAppello di Genova conunapprofondita sentenza di cui vi esponiamo i punti principali.

    E veniamo al Diritto Civile che tratta, nellAttualit, di una recentissimapronuncia (dello scorso mese di marzo) in tema di revocatoria

    fallimentare: una domanda proposta dal Fallimento con le forme del ritosommario che, in pochi mesi, ha consentito di raggiungere un risultato che, incaso di giudizio ordinario, avrebbe richiesto lunghi anni.

    Nelle Assicurazioni sono esposti quattro casi decisi dalla Corte diCassazione con sentenze tutte depositate nel corso del corrente anno (unaaddirittura nel corrente mese): orientamenti recentissimi su temi relativi alrapporto di lavoro dipendente, al risarcimento danno ex art. 2043 cod. civ.,alla responsabilit professionale e al rapporto di agenzia.

    Infine, Il punto sutratta di un tema che non ha mai perso di attualit:quando lappalto lecito?. Vi sar sul punto anche un convegno, comepotete leggere negli Eventi.

    Buona lettura e arrivederci con la newsletter di maggio.

    Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: StefanoTrifir, Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, TeresaCofano, Claudio Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

    SOMMARIO

    EDITORIALE

    DIRITTO DEL LAVORO

    ATTUALIT 2

    LE NOSTRE SENTENZE 4

    CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO

    ATTUALIT 6

    ASSICURAZIONI 7

    IL PUNTO SU... 9

    EVENTI 10

    R. STAMPA 11CONTATTI 12

    NEWSLETTER T&P N46 ANNO V APRILE 2011

    NEWSLETTERTrifir & Partners Avvocati

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    AttualitSIGLATO IL RINNOVO DEL CCNL COMMERCIO

    A cura di Luca DArco

    In data 6 aprile 2011 stata ratificata lipotesi di accordo di rinnovo del CCNL (valido dal 1/1/2011

    al 31/12/2013), siglata il 26 febbraio 2011 solo tra Confcommercio, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.La Filcams CGIL si rifiutata di firmare.

    Oltre alle usuali modifiche dei minimi tabellari sono state apportate importanti modifiche per quanto

    riguarda gli istituti del periodo di prova, della malattia e dei permessi, del preavviso.

    stata, altres, introdotta la possibilit da parte della contrattazione di secondo livello di derogare alcontratto nazionale con accordi finalizzati alla produttivit, allorganizzazione del lavoro ed al servizioalla clientela.

    Inoltre, stata data applicazione di quanto recentemente stabilito dalla legge n. 183/2010 (il c.d.Collegato Lavoro di cui abbiamo dato ampio risalto nelle precedenti newsletter) in tema di certificazioneed arbitrato attraverso le clausole compromissorie.

    Riservandoci futuri approfondimenti nelle prossime newsletter, per quanto attiene al periodo diprova la durata massima non potr superare i seguenti limiti per i sotto indicati livelli:

    Quadri e I livello: 6 mesi

    II e III livello: 60 giorni

    IV e V livello: 60 giorni (invece di 45 giorni)

    VI e VII livello: 45 giorni (invece di 30 giorni)

    Importanti novit riguardano il trattamento di malattia che lo ricordiamo era disciplinato nelseguente modo:

    100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni

    75% della retribuzione giornaliera dal 4 al 20 giorno

    100% della retribuzione giornaliera dal 21 giorno in poi (integrazione a carico dell'Inps)

    Il nuovo CCNL stabilisce che nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), iltrattamento per i primi 3 giorni di malattia viene corrisposto nella misura del 100% solamente per i primi 2eventi morbosi, mentre per quelli successivi verr progressivamente ridotta al 66% per il terzo evento edal 50% per il 4 evento, mentre a partire dalla quinta malattia durante l'anno, per i primi tre giorni dimalattia non verr erogato dal parte del datore di lavoro alcun trattamento retributivo.

    La nuova disciplina tuttavia non si applica nelle ipotesi di: ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi

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    Diritto del Lavoro

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    malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni

    sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita

    tutte le malattia a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice

    Sono, inoltre, diminuiti itermini di preavvisoper le dimissioni e licenziamento nei seguenti termini:fino a cinque anni di servizio compiuti:

    Quadri e I Livello: 45 giorni di calendario

    Il e III Livello: 20 giorni di calendario

    IV e V Livello: 15 giorni di calendario

    VI e VII Livello: 10 giorni di calendario

    oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

    Quadri e I Livello: 60 giorni di calendario

    Il e III Livello: 30 giorni di calendarioIV e V Livello: 20 giorni di calendario

    VI e VII Livello: 15 giorni di calendario

    oltre i dieci anni di servizio compiuti:

    Quadri e I Livello: 90 giorni di calendario

    Il e III Livello: 45 giorni di calendario

    IV e V Livello: 30 giorni di calendario

    VI e VII Livello: 15 giorni di calendario

    Altra importante modifica riguarda i permessi retribuiti per tutti i nuovi assunti (dalla data delrinnovo, cio dal 26 febbraio 2011).

    Preliminarmente ricordiamo che per le aziende sotto i 15 dipendenti le ore di permesso (ROL + ex-festivit) sono un totale di 88 ore annue, mentre per le aziende con oltre i 15 dipendenti sono 104.Il nuovo CCNL stabilisce che a tutti i nuovi assunti, saranno riconosciuti:

    per i primi due anni di servizio:

    32 ore di permessi a prescindere dal numero di dipendenti dell'azienda

    dai due ai quattro anni di anzianit:

    28 ore per aziende fino a 15 dipendenti (che sommate alle 32 danno un monte ore complessivo annuo di60 ore)

    36 ore per aziende oltre i 15 dipendenti (che sommate alle 32 danno un monte ore complessivo annuo di68 ore)

    oltre 4 anni dall'assunzione:

    56 ore per aziende fino a 15 dipendenti (che sommate alle 32 danno un monte ore complessivo annuo di88 ore)

    72 ore per aziende oltre i 15 dipendenti (che sommate alle 32 danno un monte ore complessivo annuo di104 ore)

    Resta inteso che in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato,tempo determinato o inserimento, il calcolo dell'anzianit decorre dalla data della prima assunzione.

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    Le Nostre Sentenze

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    LA SENTENZA DEL MESE

    LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: TEMPESTIVIT DELLA CONTESTAZIONEE VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA COMPLESSIVA DEL DIPENDENTE(Tribunale di Roma, 22 marzo 2011)

    Un lavoratore - dipendente di una Banca - conveniva in giudizio il datore di lavoro al fine di sentiraccertare e dichiarare lillegittimit del licenziamento per giusta causa allo stesso intimato. Inparticolare, il lavoratore lamentava, dal punto di vista formale, la tardivit della contestazione e, nelmerito, lillegittimit del licenziamento in quanto fondato su fatti insussistenti e, comunque, inidonei

    a giustificarlo. Il Giudice, esaminati gli atti, rigettava il ricorso senza svolgere attivit istruttoria.In particolare il Tribunale rilevava, in relazione alleccezione di tardivit, che il lasso temporale tra ifatti e la contestazione, ai fini della valutazione dellimmediatezza del provvedimento espulsivo, vafatto decorrere dallavvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dallastratta percettibilit o conoscibilit dei fatti stessi: il datore deve dunque fornire la provadel momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore, non anche

    delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti.Nella fattispecie in esame, il Giudice riteneva tempestiva una contestazione successiva di un annorispetto ai fatti, considerato che tale periodo era stato necessario per laccertamento ispettivocompiuto dalla Banca. Secondo il Tribunale tali tempistiche appaiono coerenti con la gravit deifatti - alcuni dei quali posti in essere in corso di indagine - e con la laboriosit di un accertamentosfociato in una contestazione analitica, e che ha coinvolto una pluralit di rapporti bancari e di

    clienti.Nel merito, il Giudice riteneva, altres, legittimo il licenziamento, rilevando che da una valutazionecomplessiva delle condotte addebitate emerge il convincimento di comportamenti non segnatidalla trasparenza e dallobbligo di collaborazione esigibili in capo ad un funzionario di banca, per di

    pi inseriti in un quadro di sistematicit/reiterazione (); in particolare, le operazioni contestatepresentavano indici di obiettiva anomalia alla luce della normativa antiriciclaggio. Il Tribunale,inoltre, sottolineava che la gravit della condotta tenuta dal dipendente rileva a prescinderedallinsorgenza di un concreto danno economico per il datore di lavoro, non essendo del resto

    oggetto di contestazione laver agito in danno patrimoniale della Banca.(Causa curata da Giorgio Molteni)

    ALTRE SENTENZE

    RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL LAVORATORE PER UNPROCEDIMENTO PENALE AVVIATO NEI SUOI CONFRONTI(Tribunale di Cuneo, 7 marzo 2011)

    Il Tribunale di Cuneo ha rigettato la domanda di una dipendente bancaria che, in forza di unespressaprevisione del CCNL di settore, aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute nellambito di unprocedimento penale, avviato nei suoi confronti per fatti commessi nellesercizio delle funzioni svolte.Il Tribunale ha rilevato che, allesito del procedimento penale, la lavoratrice era stata condannata per il

    reato di gestione abusiva dellattivit di intermediazione finanziaria, in quanto aveva effettuato, pur senzatrarre alcun personale vantaggio, investimenti rischiosi per conto di clienti, mediante moduli firmati inbianco ovvero dando corso ad ordini su cui erano stati apposti scarabocchi di impossibile attribuzione.

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    Pertanto, nel rigettare la domanda della lavoratrice, il Tribunale si adeguato ai principi costantementeaffermati in casi analoghi dalla Suprema Corte, secondo cui contrasta con il principio di legalit e di buonafede una clausola contrattuale che preveda, a carico del datore di lavoro, unattribuzione patrimoniale infavore del dipendente, seppur nella forma indiretta della rivalsa delle spese di giudizio, nel caso in cuiquesti, deliberatamente o con colpa grave, violi la legge penale.

    (Causa curata da Antonio Cazzella)

    ILLEGITTIMIT DEL TERMINE E REINTEGRA EFFETTI DELLA SENTENZA DIRIFORMA SUL LICENZIAMENTO INTIMATO SUCCESSIVAMENTE ALLAREINTEGRAZIONE(Tribunale di Milano, 24 marzo 2011)

    Un lavoratore, il quale era stato reintegrato a seguito della sentenza con cui il Giudice del Lavoro avevadichiarato lillegittimit del termine apposto al contratto, ha impugnato il licenziamento disciplinaresuccessivamente intimato ed ha promosso il giudizio avente ad oggetto laccertamento dellillegittimitdel licenziamento stesso. La difesa della Societ ha eccepito, in via preliminare, la cessazione dellamateria del contendere per intervenuta sentenza dAppello che aveva riformato la pronuncia di primo

    grado che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore.Il Giudice, sulla base dellart. 336, 2^ comma, cod. proc. civ. che equipara gli effetti della riforma a quellidella cassazione relativamente anche ai provvedimenti ed atti dipendenti dalla sentenza riformata, senzasubordinare leffetto espansivo esterno al passaggio in giudicato della sentenza dAppello, ha ritenuto chela pubblicazione di questultima comporta il venir meno immediato sia di quella di primo grado, siadellefficacia degli atti o dei provvedimenti di esecuzione della sentenza stessa, con la conseguenza che,nel caso in esame, il rapporto doveva intendersi risolto alla data di cessazione del contratto a termineoggetto di contestazione del giudizio di primo grado e ci rendeva superflua la decisione sullicenziamento intervenuto solo in quanto il rapporto di lavoro era stato riattivato in forza della sentenza inseguito riformata.(Causa curata da Mariapaola Rovetta)

    MOBBING - CARATTERISTICHE(Corte dAppello di Genova, 16 dicembre 2010)

    La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio dopo la cassazione della sentenza di secondo grado, harigettato nel merito uningente domanda di risarcimento del danno da mobbing anche sessuale edequalificazione professionale proposta da una lavoratrice. La particolarit del caso risiede nel fatto che lacausa aveva avuto esito favorevole per la Societ in primo ed in secondo grado ma la Corte diCassazione, con una sentenza che ha avuto notevole risalto sugli organi di stampa, aveva cassato conrinvio, per riesame, alla Corte di Appello di Genova. Nella sentenza in commento, la corte genoveseafferma che: il diritto ad un proprio ufficio in una azienda organizzata con open space non spetta che ai dirigenti

    (erroneamente la Cassazione aveva ritenuto che la ricorrente avesse tale qualifica);una conflittualit, anche accesa, in ambiente lavorativo non costituisce mobbing;

    la assegnazione o meno di risorse umane a supporto, il cambio di incarico, la collocazione dellapostazione lavorativa e la coltivazione o labbandono di un progetto di lavoro costituiscono oggetto delladiscrezionalit organizzativa del datore e non possono configurare mobbing in mancanza di prova divolont persecutoria, arbitrariae di emarginazione ad personam;

    frasi offensive rivolte dal superiore (che, per, chiedeva scusa pubblicamente) non sono attribuibili aldatore, venendo meno il nesso causale per esorbitanza rispetto alle norme di lavoro;

    il pronto intervento dellAzienda a fronte della denuncia della lavoratrice costituisce condotta che tiene

    esente il datore da responsabilit, anche per aver rimosso il superiore gerarchico;

    le molestie sessuali che hanno fortemente connotato liniziativa giudiziaria al suo sorgere non erano stateprovate, n avevano costituito specifico oggetto di appello anche se avevano portato ad articoli sullastampa nazionale ed ad un servizio di denuncia in televisione.

    In conclusione, secondo la corte genovese stata esclusa la responsabilit della azienda.(Causa curata da Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali)

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    Civile, Commerciale,

    Assicurativo

    REVOCATORIA FALLIMENTARE (CON IL RITO SOMMARIO)

    (Tribunale di Milano, 7 marzo 2011)

    In accoglimento della domanda revocatoria proposta dal Fallimento con le forme del ritosommario, il Tribunale di Milano ha revocato ai sensi dellart. 67, c. 1, n. 2 L.F. ilpagamento effettuato in favore della convenuta (con sede in Spagna) da parte di unterzo, in virt di un complesso schema negoziale, ad estinzione di un debito della Fallita.Per leffetto, la convenuta stata condannata a pagare al Fallimento limporto revocato(oltre interessi e spese legali).

    Lutilizzo dello strumento del rito sommario ha consentito al Fallimento di ottenere - inmeno di otto mesi - tale decisione in forma esecutiva e suscettibile di passare ingiudicato, in caso di mancata impugnazione, entro il breve termine di 30 giorni dallacomunicazione dellordinanza da parte della cancelleria.

    Il rito adottato si adatta in modo particolare alle azioni revocatorie fallimentari (anche dirilevante valore economico) in cui, come rilevato con riferimento al caso di specie dalTribunale la decisione sulle domande e difese svolte dalle parti non richiede losvolgimento di attivit istruttoria, essendo tutti i fatti posti a fondamento delle deduzionidelle parti oggetto di prove documentali gi acquisite al processo e non restando cheprocedere alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie.

    La particolare sintonia tra le azioni revocatorie fallimentari - che sovente hannounampia base documentale ed involgono problematiche di tipo meramente giuridico - stata altres confermata dalla Circolare della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milanodel 23 marzo 2010, in cui al punto, H.15.i, si legge che - di norma - il rito sommario devepreferirsi a quello ordinario in caso di azioni revocatorie promosse nellinteresse diFallimenti.

    (Causa curata da Vittorio Provera e Carlo Uccella)

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    Attualit

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    Assicu A cura di Bonaventu

    azionia Minutolo e Teresa Cofano

    RAPPORTO DI LAVORO

    SUBORDINATO

    Costituisce illecito disciplinare il ripetuto pagamento di indennizzi da parte del

    liquidatore dipendente da una societ di assicurazioni, con pacifica irregolarit

    e violazione delle relative procedure ed a causa di attivit estorsiva da parte di

    associazioni delinquenziali, quando il liquidatore non abbia tempestivamente

    informato dei singoli fatti, ossia delle pressioni ricevute, il datore di lavoro, n

    gli organi di polizia e quand'anche la detta attivit delinquenziale costituissefatto genericamente notorio.

    (Cass. civ. sez. lav., 15 marzo 2011, n. 6023)

    RISARCIMENTO DEL

    DANNO EX ART. 2043

    C.C.

    In tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento

    avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile,

    configurabile la responsabilit, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'imprenditore

    che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del "neminem

    laedere", egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cauteleatte ad impedirne l'uso anomalo.

    (Cass. civ., 10 gennaio 2011, n. 292)

    RESPONSABILIT

    CIVILE

    PROFESSIONALE

    L'avvocato non pu essere condannato al risarcimento dei danni se non

    sussiste alcun nesso causale tra il suo comportamento e l'effetto dannoso

    prospettato dal cliente (nella specie, una societ, nella controversia che la

    vedeva opposta ad un suo dipendente, aveva dovuto riconoscere il carattere

    subordinato del rapporto di lavoro in essere, con le conseguenti disposizionipatrimoniali, sicch aveva proposto azione di responsabilit contro il proprio

    avvocato per vedere risarciti i danni subiti, atteso che, a suo dire, il legale non

    avrebbe prodotto in giudizio i documenti attestanti la prescrizione dei diritti del

    dipendente. La Corte ha respinto la domanda ritenendo che l'eccezione di

    prescrizione sarebbe stata comunque rigettata, anche se i documenti fossero

    stati prodotti poich - qualunque fossero le dimensioni dell'impresa e

    l'astratta configurabilit di rapporti di lavoro stabili nei confronti della stessa -

    l'eccezione di prescrizione sarebbe stata comunque rigettata).

    (Cass. civ., 12 aprile 2011, n. 8309)

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    AGENZIA RINUNCIA

    AI DIRITTI DERIVANTI

    DAL RAPPORTO

    Anche il rapporto di agenzia soggetto al regime di transizione e rinunzie

    vigenti per il lavoro subordinato e, relativamente, ad esso opera il principio per

    cui generiche quietanze a saldo non hanno sostanza transattiva n possono

    integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto, e alleazioni esercitabili in dipendenza di essi, sempre per in carenza

    dellindefettibile presupposto che il lavoratore (nel nostro caso: lagente) abbia

    avuto lesatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore

    dellaltro contraente.

    (Cassazione, 12 gennaio 2011, n. 578)

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    NEWSLETTER T&P N46 ANNO V PAG. 10

    Peraltro, nella Circolare si ribadito che leventuale solo utilizzo di strumenti di propriet del committente(ovvero dellappaltatore da parte dei dipendenti di un eventuale subappaltatore), non costituisce di per selemento decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino. Infatti comunque necessario verificare tutte le circostanze concrete dellappalto, con particolare riferimento allanatura ed alle caratteristiche dellopera o del servizio dedotte nel contratto. In tal modo, nel caso

    concreto, potr ritenersi compatibile con un appalto genuino anche unipotesi in cui i mezzi materialisiano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purch la responsabilit del loro utilizzo rimanga totalmentein capo allappaltatore e purch, attraverso la fornitura di tali mezzi, non sia stato invertito il rischio diimpresa, che deve in ogni caso gravare sullappaltatore stesso.

    Proprio in ordine al rischio dimpresa, che rappresenta un requisito fondamentale la cui presenzadeve essere accertata nellambito della verifica della legittimit dellappalto, il Ministero sottolinealimportanza di alcuni indici rivelatori della sua sussistenza e precisamente:

    lesistenza in capo allappaltatore di unattivit imprenditoriale che gi viene esercitata abitualmentecome attivit produttiva;

    la circostanza che lappaltatore operi per conto di differenti imprese da pi tempo o nel medesimo arco

    temporale considerato per lappalto in esame. A conclusione di questa sintetica disamina della Circolare ministeriale, si segnala che nelprovvedimento stato posto laccento sulla necessit che gli Organi di controllo diano rilievo anche ataluni elementi di carattere formale per valutare lesistenza di condotte lecite, tra i quali:

    liscrizione nel registro delle imprese dellappaltatore con particolare riguardo alla data, alloggettosociale, nonch al capitale sociale;

    il libro giornale ed il libro degli inventari;

    il libro del lavoro per le scritturazioni afferenti alla data di assunzione, nonch alle qualifiche e mansionidei lavoratori impiegati nellappalto;

    il documento unico di regolarit contributiva (cosiddetto DURC).

    agevole prevedere che la carenza negli elementi ora richiamati (in aggiunta anche ad anomalie in ordinealle caratteristiche del contratto di appalto sopra riportate), potranno condurre laccertamento di unappalto non genuino, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigentidisposizioni.

    EventiBergamo, Sala Polivalente, Confindustria Bergamo

    16 Maggio 2011, ore 17

    Scuola di Relazioni Industriali Confindustria Bergamo

    Seminario: Il quadro giuridico degli appalti nelle indicazioni della circolare Min. Lav.

    n. 5 11/02/11

    Relatore: Avv. Vittorio Provera

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    Newsletter - AIDP: N14 Aprile 2011Decreto Milleproroghe e Lavoro Occasionale Accessoriodi Giacinto Favalli

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 29/04/11twitter @Diritto24 twitter.com/Diritto24Salvatore Trifir, fondatore Trifir & Partners Avvocati

    Il Foro padano: N1 2011 - pag. 3

    Rivista di giurisprudenza e di dottrinaNota a Cass. 7369/2009, Lefficacia delle sentenze di accertamentoe delle sentenze costitutive prima del giudicato: una questionesistematicamente ancora apert a (tra art. 182 c.p.c. e art. 337,secondo comma, c.p.c.)

    di Carlo Uccella

    ItaliaOggi: 11/04/11Social Network: Italia al ralenti

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    Corriere Economia - Corriere della Sera: 14/03/11Imprese mondiali, leggi territoriali. La protezione per i manager siriduce.di Salvatore Trifir

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