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  • 7/23/2019 Newsletter T&P N96

    1/17N96 Novembre 2015 1

    NewsletterN 96 Novembre 2015

    Trifir & Partners Avvocati

    Diritto del Lavoro

    Attualit 1

    Le Nostre Sentenze 5

    Cassazione 8

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Le Nostre Sentenze 9

    Assicurazioni, Locazioni,

    Responsabilit 10

    Il Punto su 12

    Eventi 15

    R. Stampa 16

    Contatti 17

    Assunzione dei lavoratori disabili: la nuova disciplinaIl decreto legislativo n. 151/2015ha modificato la legge n. 68/1999 e,

    quindi, la disciplina dellavviamento al lavoro dei soggetti portatori di

    handicap.

    Qui di seguito, una sintesi delle principali novit della riforma.

    !

    La prima novit riguarda linclusione delle aziende con 15 dipendenti trai soggetti obbligati allassunzione dei disabili.

    Attualmente, lobbligo di riserva pari a 1lavoratore nelle aziende da 15a 35 dipendenti, 2 lavoratori in quelle comprese tra 36 e 50 dipendenti e

    pari a 7%in quelle con un organico superiore.Per la prima tipologia di aziende, lobbligo di assunzione di un lavoratore

    nelle aziende che raggiungono un organico pari alle 15 unit sorge nelcaso di una nuova assunzione, ovvero quando i dipendenti salgono a 16.

    Il predetto deve essere adempiuto entro 12 mesi.

    Il Decreto ha abrogato la predetta disposizione con effetto dal 1^ gennaio

    2017: a partire da tale data, lobbligo di assunzione operer anche per idatori di lavoro con 15 dipendenti e dovr essere adempiuto entro 60

    giorni; in mancanza, trover applicazione lart. 15 del Decreto cheprevede lirrogazione di una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro

    per ogni giorno lavorativo, destinata a crescere fino a quando non si darseguito allonere legale.

    !Nella quota di riserva si possono computare i lavoratori gi disabili prima

    dellassunzione, non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio,con una percentuale di minorazione superiore al 60% o con minorazioniriferibili a quelle comprese tra la prima e sesta categoria delle tabelleannesse al testo unico delle norma in materia di pensioni di guerra o

    con disabilit intellettiva o psichica superiore al 45%.

    !Viene abrogata la possibilit per le aziende di autotrasporto di non

    computare nella base di calcolo il personale viaggiante addetto allaguida degli automezzi.

    !

    Le imprese private e gli Enti pubblici economici potranno autocertificarelesonero dallobbligo per tutto il personale che impegnato in

    lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAILpari o superiore al 60 per mille.

    http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sghttp://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg
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    2/17N96 Novembre 2015 2

    Newsletter T&P!I datori di lavoro pubblici potranno assumere un numero di lavoratori disabili superiore al dovuto in

    ununit produttiva della Regione, procedendo alla compensazione con altre strutture ricomprese nello

    stesso ambito territoriale.!Lavviamento, per le aziende private, diviene da numerico a nominativo, fatti salvi diversi accordi/

    convenzioni con i Servizi per lImpiego.

    Il servizio pubblico proceder con lavviamento numerico qualora il datore di lavoro non abbiaottemperato nei termini indicati dalla norma; questultimo tuttavia potr chiedere al servizio pubblicoanche unattivit di preselezione dei possibili candidati per le qualifiche richieste.

    Per i datori di lavoro pubblici rimane per lavviamento a selezione per le qualifiche nelle quali non siprocede con la procedura concorsuale.

    !A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli incentivi per linserimento dei disabili saranno erogati direttamentedallINPS (e non dalle Regioni) mediante il sistema del conguaglio contributivo attivabile con una

    procedura telematica.

    La durata complessiva dellincentivo sar di 36 mesi e la misura sar pari:

    al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, se lassunzione a tempo indeterminatoriguarda un soggetto con un handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima

    alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra;

    al 35%, qualora la riduzione della capacit lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla

    tabella di cui sopra siano comprese tra la quarta e la sesta categoria; al 70%, nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della

    capacit lavorativa superiore al 45%: in questa ipotesi lagevolazione viene riconosciuta per 60 mesi.

    Se lassunzione avviene con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi il beneficioverr concesso per tutta la durata del contratto.

    Damiana Lesce

    Comitato di Redazione: Francesco Autelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, LucaDArco, Diego Meucci, Jacopo Moretti, Damiana Lesce, Luca Peron, Claudio Ponari, Vittorio Provera,

    Tommaso Targa, Marina Tona, Stefano Trifir e Giovanna Vaglio Bianco

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    4/17N96 Novembre 2015 4

    Newsletter T&PImpugnazione del licenziamento: termini di decadenza anche per il

    dirigenteA cura di Antonio Cazzella

    Con la recentissima sentenza n. 22627 del 5 novembre 2015 la Corte di Cassazione si pronunciata su

    una questione ampiamente dibattuta: lapplicabilit anche nei confronti dei dirigenti del termine di

    impugnazione del licenziamento previsto dallart. 32 della legge n. 183/2010, che ha modificato lart. 6

    della legge n. 604/1966.

    In passato, la giurisprudenza aveva pacificamente escluso lapplicabilit ai dirigenti dellart. 6 della legge n.

    604/1966 - e, quindi, la sussistenza di un termine di decadenza per limpugnazione del licenziamento - per

    effetto di quanto stabilito dal successivo art. 10, che prevedeva lestensione della disciplina introdotta con lalegge n. 604/1966 ai soli operai ed impiegati.

    Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha richiamato le previsioni dellart. 32, comma secondo,

    ricordando che le disposizioni di cui allarticolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidit del licenziamento.

    Alla luce di quanto testualmente stabilito dallart. 32, secondo comma, la Suprema Corte ha quindi affermatoche i suddetti termini di decadenza e di inefficacia dellimpugnazione, dunque, devono trovare applicazionequando si deduce linvalidit del licenziamento, come nella specie prospettando la nullit in quanto

    discriminatorio, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore.Con la predetta statuizione sembra superata anche la questione relativa alleventuale possibilit di applicare, omeno, il termine di impugnazione previsto dal citato art. 32 a seconda delle ragioni poste a fondamentodellillegittimit del recesso, ovvero la nullit del licenziamento (con possibilit di reintegra nel posto di lavoro) o

    la mera ingiustificatezza, con diritto alle indennit previste dalla contrattazione collettiva.A questa decisione pervenuta la Corte di Cassazione rilevando che la ratio della disciplina introdottadallart. 6 della legge n. 604/1966, in combinato disposto con lart. 32, comma 2, della legge n. 183 del

    2010, si rinviene nellesigenza di garantire la speditezza dei processi attraverso la previsione di termini di

    decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza e non in contrasto con lart. 111 Cost..

    Il legislatore ha cos operato, facendo riferimento ad un criterio oggettivo, un non irragionevole bilanciamento

    tra lindispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore.

    La Corte di Cassazione non ha formulato alcuna considerazione in ordine allabrogazione (implicita) dellart. 10della legge n. 604/1966, ma ha ricordato che nel previgente quadro normativo, nel ricostruire lambito di nonapplicabilit della disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla legge n. 604 del 1966 e alla legge

    n. 300 del 1970 aveva comunque escluso da tale ambito i c.d. pseudo-dirigenti, cio quei lavoratori che

    seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire nellorganizzazione aziendale un

    ruolo di incisivit e rilevanza analogo a quelli dei c.d. dirigenti convenzionali, non sono classificabili come tali

    dalla contrattazione collettiva e tanto meno da un contratto individuale.

    Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte ha, quindi, confermato lorientamento gi formatosi nellagiurisprudenza di merito, che aveva evidenziato come lampia portata dellart. 32, comma secondo, con il suogenerico riferimento allinvalidit del licenziamento, comprenda anche le ipotesi di nullit e/o ingiustificatezza

    del licenziamento del dirigente (in tal senso, Tribunale di Milano, 9 luglio 2013).

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  • 7/23/2019 Newsletter T&P N96

    5/17N96 Novembre 2015# $5

    LA SENTENZA DEL MESEIL DIRITTO DI INDIRE LASSEMBLEA SINDACALE RETRIBUITA SPETTA ALLA RSU CHEDECIDE A MAGGIORANZA, NON AI SINGOLI COMPONENTI DELLA STESSA(Ordinanza Tribunale di Mantova, 21 ottobre 2015)

    Recente ed interessante pronuncia della giurisprudenza di merito che, attraverso unoperazioneermeneutica volta a valorizzare gli elementi di novit apportati dallAccordo Interconfederale sulleRSU del 14 gennaio 2014, supera i precedenti arresti, di segno contrario, della giurisprudenza dilegittimit, formatisi invece con riferimento allAccordo Interconfederale sulle RSU del 1993 e del

    28 giugno 2011.Lordinanza afferma il principio secondo cui il diritto di indire lassemblea sindacale compete allaRSU nel suo complesso, che si esprime a maggioranza.Le decisione prende le mosse da un ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 (repressione dellacondotta antisindacale), promosso da unorganizzazione sindacale (Cobas) avverso il datore dilavoro, per aver questultimo negato al rappresentante sindacale eletto in seno alla RSU il dirittodi svolgere unassemblea sindacale retribuita.Nel decreto che ha deciso il giudizio, il Tribunale ha preliminarmente chiarito che, stante la naturainnovativa dellAccordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 rispetto ai precedenti in materia,lorientamento giurisprudenziale invocato dallorganizzazione sindacale ricorrente (fra le pirecenti Cass. 21931/2014), in quanto formatosi sulla scorta dellAccordo Interconfederale del 20dicembre 1993 e successivi, non applicabile al caso esaminato.Ci premesso, il Tribunale passa ad esaminare il contenuto specifico del nuovo AccordoInterconfederale sulle RSU del 10 gennaio 2014 e, in particolare, la clausola 7 dello stesso,secondo cui le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dallestesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che

    recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011,per concludere, allesito diunarticolata operazione ermeneutica, che tale disposizione pone come criterio generale quellocollegiale maggioritario.

    Secondo il Tribunale non vale paventare, in contrario, la possibile lesione delle libert sindacali edei principi democratici. Se vero che lapplicazione del principio di maggioranza oscura ilpotere della minoranza, altrettanto vero che lopzione interpretativa del sindacato ricorrentecomporterebbe la possibile prevaricazione dellorganizzazione minoritaria su quelle maggioritarie.Infatti, linterpretazione offerta dal sindacato presuppone che la sigla di minoranza allinternodella RSU possa consumare lintero monte ore dellassemblea, con evidente lesione del dirittodei lavoratori di riunirsi in assemblea, diritto che viene esercitato per il tramite dei rappresentantisindacali. Il diritto di indire unassemblea sindacale retribuita, a differenza di molte altre facoltgarantite dallo Statuto dei lavoratori, non infatti illimitato: appare pertanto del tutto ragionevole

    che la scelta dei sottoscrittori dellAccordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 sia stata nelsenso di condividere l'utilizzo di queste poche ore, piuttosto che lasciarla alla discrezionalit (senon all'arbitrio) del singolo componente della R.S.U.Causa seguita da Luca Peron

    Newsletter T&PLE NOSTRE SENTENZE

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  • 7/23/2019 Newsletter T&P N96

    6/17N96 Novembre 2015# $6

    ALTRE SENTENZEAPPALTI E TRASFERIMENTO DI AZIENDA(Tribunale di Lucca, ordinanza 20 novembre 2015)

    In un appalto di servizi una societ era subentrata ad unaltra ed aveva assunto solo una parte deidipendenti occupati, poich aveva subordinato lassunzione alla sottoscrizione di una liberatoria relativaalle retribuzioni pregresse e non tutti avevano accettato.Coloro che avevano rifiutato la sottoscrizione erano stati licenziati dalla datrice di lavoro al termine di unaprocedura di mobilit. Il licenziamento veniva impugnato nei confronti del datore di lavoro e dellimpresaappaltatrice subentrante e i ricorrenti sostenevano, nei confronti di questultima, che la stessa fossetenuta ad assumerli in base allart. 2112 cod. civ., poich la successione nel contratto di appalto dovevaconfigurarsi come trasferimento di ramo dazienda.Il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso osservando, in primo luogo, che ai sensi dellart. 29, 3

    comma, D. Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) lacquisizione del personale impiegato nellappalto a seguitodi subentro di nuovo appaltatore non costituisce trasferimento dazienda o di ramo dazienda.Il Tribunale ha, tuttavia, ricordato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (e anche dellaCorte di Giustizia) possibile configurare unipotesi di trasferimento dazienda se sussista un passaggiodi beni di non trascurabile entit.Nel caso di specie, lazienda appaltatrice, titolare del precedente contratto, aveva provveduto ad inviareai fornitori formale comunicazione di recesso da tutti i contratti relativi ai mezzi di lavoro, mentre limpresasubentrante aveva acquisito tali mezzi con autonomi contratti, anche se in parte si trattava degli stessimezzi e degli stessi fornitori, ma aveva anche stipulato ulteriori contratti con fornitori diversi. In talesituazione il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione lart. 2112 cod. civ. e che

    trovasse, invece, applicazione la norma della legge Biagi che esclude il trasferimento dazienda o diramo di essa quando solo il personale gi occupato in quellappalto sia assunto (nel nostro casoparzialmente) dal nuovo appaltatore.Causa seguita da Stefano Beretta

    LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO ANCHE INCASO DI LAMENTATO STRAINING(Tribunale di Potenza, 17 settembre 2015, n. 564)

    Una lavoratrice sosteneva che il licenziamento intimatole per superamento del periodo di comportofosse illegittimo attesa: - lerronea applicazione dellart. 175 del CCNL TDS, poich la Societ aveva

    calcolato il periodo di comporto facendo riferimento allanno solare e non a quello c.d. di calendario; - lapersecutoriet del licenziamento e, comunque, la sua nullit, per essere stata la malattia cagionata dallacondotta ostile del datore di lavoro concretatasi nel c.d. straining - ossia in una sottocategoria delmobbing dal quale la prima fattispecie si distingue sotto il profilo quantitativo poich consiste in unasituazione di stress forzato e costante sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno unazione voltaad essere fonte di tensione.Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 17 settembre 2015, n. 564, ha rigettato il ricorso in opposizionedella lavoratrice statuendo che: - il CCNL TDS deve essere interpretato alla luce del costanteorientamento giurisprudenziale (Cass. 5969/95 e Cass. 13396/02) secondo cui, per calcolare il periodomassimo di conservazione del posto, si deve fare riferimento allanno solare e non a quello di calendario;- nessuna delle condotte individuate dalla lavoratrice come persecutorie erano idonee ad integrare ilmobbing o lo straining, atteso che il datore di lavoro, nellunica fattispecie potenzialmente rilevante, eraintervenuto a difesadella lavoratrice, sanzionando disciplinarmente la collega di posizione apicale che,secondo la ricorrente, aveva posto in essere comportamenti scorretti nei suoiconfronti; - la lavoratrice

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  • 7/23/2019 Newsletter T&P N96

    7/17N96 Novembre 2015# $7

    non era stata in grado di individuare una specifica azione perdurante nel tempo che astrattamente

    avrebbe potuto integrare lipotesi di straining.Il Tribunale, in adesione delle tesi difensive della Societ, ha quindi giudicato legittimo il licenziamento.

    Causa seguita da Claudio Ponari e Anna Minutolo

    VIOLAZIONE DI DIRETTIVE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO(Corte dAppello di Reggio Calabria, 17 novembre 2015, n. 1528)

    Una lavoratrice dipendente di unazienda di moda era stata licenziata per giusta causa per averintenzionalmente trasgredito alle procedure aziendali, ponendo in essere artifici e raggiri al fine dinascondere la propria condotta inadempiente al datore di lavoro.Impugnato il licenziamento, nella fase sommaria il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto lo stessopienamente legittimo, avendolo ricondotto ad una grave violazione dei doveri di ufficio, e, quindi, ad unadelle fattispecie per le quali il CCNL TDS applicato prevedeva tale sanzione.

    Nella fase di opposizione, tuttavia, il Tribunale valutava il comportamento della dipendente comeintegrante una mera negligenza e, in quanto tale, lo riteneva passibile esclusivamente di una sanzioneconservativa; il Giudice riformava, pertanto, il precedente provvedimento, giudicando illegittimo illicenziamento e condannando la societ a reintegrare la dipendente nel posto di lavoroprecedentemente occupato.La Societ interponeva reclamo avverso il provvedimento di primo grado che veniva deciso dalla Cortedi Appello di Reggio Calabria con la sentenza del 17 novembre 2015, n. 1528, con la quale la stessa, inparziale accoglimento del gravame, ha riformato la sentenza di primo grado.La Corte ha, preliminarmente, osservato che la questione principale atteneva alla verifica della portatadellinfrazione disciplinare commessa dalla lavoratrice alla luce della contrattazione collettiva e tenuto

    conto del disposto dellart. 18 Stat. Lav.Invero i Giudici hanno riconosciuto che la lavoratrice aveva commesso linfrazione addebitatale e che,pertanto, il fatto contestato sussisteva, ma che detta infrazione non era di gravit tale da giustificare illicenziamento per giusta causa, costituendo la stessa un classico esempio di violazione di un obbligocontrattuale, sotto forma di inesatto adempimento dellobbligazione lavorativa, non rientrante tra icomportamenti di cui allelenco esemplificativo di giuste cause contenute nellart. 229 CCNL TDS.Una volta esclusa la legittimit del recesso, la Corte passata a esaminare il regime giuridico applicabilee, in integrale accoglimento della prospettazione della Societ, ha potuto verificare che il comportamentocommesso dalla dipendente, stante lintenzionalit della condotta, non poteva rientrare nemmeno nellaprevisione di negligenza di cui allart. 225 del predetto TDS o in altra fattispecie per cui la

    contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa ed ha, pertanto, constatato linapplicabilitdella tutela reale.La sentenza ha, quindi, dichiarato risolto il rapporto di lavoro sin dalla data del licenziamento,condannando la Societ datrice al pagamento dellindennit risarcitoria prevista dalla suddetta normativa(nella specie 24 mensilit della retribuzione globale di fatto).Causa seguita da Claudio Ponari e Anna Minutolo

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  • 7/23/2019 Newsletter T&P N96

    8/17N96 Novembre 2015# $8

    Newsletter T&P www.trifiro.itOSSERVATORIO SULLA CASSAZIONE

    A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

    PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO DI AUDIZIONE DELLAVORATORE

    Con sentenza n. 22025 del 28 ottobre 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che, nonostantelassenza di un obbligo, il datore di lavoro tenuto, in osservanza dei generali principi di correttezzae di buona fede, ad offrire in consultazione al dipendente, che ne faccia richiesta, i documenti suiquali si fonda la contestazione disciplinare, quando tali documenti siano necessari per predisporreunadeguata difesa, con la conseguenza che tale inadempimento determina lillegittimit dellicenziamento per violazione del diritto di difesa.

    Con sentenza n. 23140 del 12 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che illegittimoil licenziamento del dipendente laddove lazienda non abbia accolto la richiesta di audizione orale,anche se la stessa pervenuta successivamente al termine di cinque giorni assegnato al lavoratoreper fornire le giustificazioni. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il diritto di difesa non puessere compresso nel termine di cinque giorni e deve essere tutelato se esercitato successivamentea tale termine ma prima che il datore di lavoro applichi la sanzione disciplinare.

    LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER MANCATA ADESIONE AL CONTRATTO DI SOLIDARIET

    Con sentenza n. 22255 del 30 ottobre 2015 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il

    licenziamento di un lavoratore che non aveva aderito ad un accordo, stipulato allesito di unaconcertazione sindacale, con il quale era stata prevista, al fine di risanare lazienda, una riduzione diorari, mansioni e retribuzioni. Nel caso di specie, lazienda - che aveva annunciato lavvio di unaprocedura di mobilit - allesito di un confronto con i sindacati aveva stabilito di varare un piano dirisanamento e, quindi, stipulato un accordo nel quale si prevedeva, come alternativa allicenziamento, la riduzione dellorario di lavoro ed una variazione di mansioni. Per tale motivo, purnon potendo procedere al licenziamento collettivo, la Suprema Corte ha ritenuto che laziendapotesse legittimamente licenziare il lavoratore che aveva rifiutato di accettare le limitazioni stabilitecon il predetto accordo sindacale.

    LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE: FATTISPECIE VARIE

    Con sentenza n. 23791 del 20 novembre 2015 la Suprema Corte ha ritenuto legittimo illicenziamento del dipendente che aveva rifiutato lassegnazione di mansioni inferiori, ritenendoirrilevante - ai fini del c.d. repechage - lassunzione di altri dipendenti, prima del licenziamento, per lacopertura di profili professionali incompatibili con quello del lavoratore licenziato (responsabile ufficioacquisti), che peraltro non era stato in grado di indicare in quali posizioni avrebbe potuto utilmentericollocarsi.Con sentenza n. 21631 del 23 ottobre 2015 la Corte di Cassazione ha affermato lillegittimit dellicenziamento determinato da crisi economica, in quanto dallesame del bilancio era emerso non

    solo che, nellanno di riferimento, lazienda non aveva sofferto tale crisi, ma, altres, che il repartopresso cui era addetto il lavoratore licenziato aveva incrementato i ricavi.

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    9/17N96 Novembre 2015# $9

    Newsletter T&P www.trifiro.itCivile, Commerciale,

    AssicurativoRISARCIMENTO RIDOTTO AL CONTRAENTE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA TRUFFATODALLINTERMEDIARIO ASSICURATIVO(Tribunale della Spezia, 19 ottobre 2015)

    Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto di aver stipulato undici polizze assicurative conlintermediazione di un produttore di vendita di una nota compagnia assicurativa e di aver pagatoa mani dello stesso i relativi premi, salvo essersi avveduti a posteriori che le polizze nonrisultavano in carico allagenzia di riferimento, cos come non risultava che fossero stati incassati ipremi che avevano versato in relazione ai predetti contratti a mezzo assegni bancari intestati alproduttore medesimo.Durante il processo emerso che: le polizze non erano autentiche; quattro di esse recavano lostesso numero identificativo; i resoconti ricevuti dai contraenti non erano redatti su carta intestatadella compagnia assicurativa; gli assegni con i quali erano stati pagati i premi erano intestati alproduttore medesimo e non recavano alcuna indicazione che consentisse di ricondurli ai citaticontratti di assicurazione.Il Tribunale adito, dopo aver affermato la responsabilit (indiretta) della compagnia assicurativa aisensi dellart. 2049 cod. civ. per gli illeciti commessi dallintermediario assicurativo, ha nondimenoridotto del 50% il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che i contraenti non eranoesenti da colpa.I medesimi avevano, infatti, versato cospicue somme a mezzo assegni intestati alla persona fisicadellintermediario assicurativo e non alla compagnia assicurativa. Non si erano peritati di

    richiedere chiarimenti in merito ai rendiconti dei prodotti assicurativi loro pervenuti, privi diqualunque sottoscrizione ovvero in merito a polizze, asseritamente diverse, che recavano ilmedesimo numero identificativo. Nemmeno avevano chiesto chiarimenti a seguito dellinvio dicorrispondenza informativa avente ad oggetto prodotti diversi da quelli ritenuti stipulati con lacompagnia assicurativa.

    Tali condotte negligenti e imprudenti hanno integrato, secondo il Tribunale adito, un concorso dicolpa dei contraenti, con conseguente limitazione del risarcimento danni ai sensi dellart. 1227cod. civ.

    Causa seguita da Luca Peron

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    11/17N96 Novembre 2015# $11

    Newsletter T&P www.trifiro.itPAGAMENTO

    DELLASSICURATORE-

    LEGITTIMAZIONE

    PASSIVAALLAZIONEEX

    ART. 2033 C.C.

    L'assicuratore della responsabilit civile, il quale abbia pagato direttamente aldanneggiato la somma che in base a sentenza di condanna avrebbe dovuto

    pagargli l'assicurato, pu esercitare l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033c.c. nei confronti dell'accipiens, e non dellassicurato, qualora la sentenza di

    condanna sia riformata nel senso della non debenza (anche parziale) dellasomma, di tal che il pagamento rimanga privo di causa.(Cassazione, 2 novembre 2015, n. 22316)

    PARCELLIZZAZIONE

    DELLADOMANDA

    In tema di risarcimento dei danni da responsabilit civile, non consentito al

    danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito,riferito alle cose ed alla persona, gi verificatosi nella sua completezza, di

    frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte

    domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di paceed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e cineppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro

    procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapportosostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva delgenerale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della

    posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dellostrumento processuale.(Cassazione, 21 ottobre 2015, n. 21318)

    RESPONSABILITEX

    ART. 2051 C.C.

    Deve essere escluso il diritto al risarcimento dei danni seguiti alla cadutaavvenuta all'interno di parco acquatico a causa della presenza di chiazzed'acqua sul vialetto che conduceva alle piscine, atteso che l'evento dannoso

    era da attribuirsi all'esclusiva alla condotta colposa dell'infortunato, in quantoegli avrebbe dovuto usare maggiore prudenza, in particolare utilizzando

    l'apposito corrimano; e comunque, il fatto si era verificato di giorno, in unasituazione di piena luminosit e la chiazza d'acqua era perfettamente visibile

    da parte di chi avesse adoperato anche una minima attenzione.(Corte di Cassazione, 12 novembre 2015, n. 23108)

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  • 7/23/2019 Newsletter T&P N96

    12/17N96 Novembre 2015 12

    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    OBBLIGO DI DIFFUSIONE DI INFORMAZIONIPRICE SENSITIVE

    Il mercato finanziario e, al suo interno, quello borsistico molto sensibile - se non fortementecondizionato - dal continuo flusso di informazioni che sono in grado di determinare rilevanti variazioni dei

    prezzi dei titoli, favorendo anche (sin dai tempi della battaglia di Waterloo) operazioni speculative dirilevanti dimensioni.

    In tale contesto, pertanto, diventa fondamentale avere strumenti regolatori in ordine alla quantit, qualite tempestivit delle informazioni che vengono diffuse sul mercato, spesso gestite dalle stesse societ o

    da soggetti che potrebbero avere interesse ad alterare, in modo artificioso, i valori di riferimento.

    Sono noti al pubblico recenti episodi in cui, a discrezione di taluni esponenti di vertice di societ quotate

    o di intermediazione, stata ritardata la diffusione di informazioni negative o, in altri casi, anche di quellepositive, con il fine di trarre profitto da un loro anticipato sfruttamento.

    In questo quadro, si inserisce una interessante decisione della Corte dAppello di Milano (Sezione I, 11dicembre 2014, decr. n. 4896) che ha trattato un caso nel quale, una primaria societ operante nelsettore energetico (che ha come azionista di riferimento una delle pi importanti aziende italiane), ha

    presentato ricorso avverso una delibera Consob, con la quale era stata applicata una sanzioneamministrativa per violazione dellobbligo di diffusione al pubblico, senza indugio, di informazioni

    privilegiate. Pi precisamente, si sono esaminate determinate vicende intervenute allinterno dellaricorrente tra il 18 dicembre 2012 ed il 29 gennaio 2013. Durante tale periodo, vi erano state una serie di

    riunioni tecniche tra alti dirigenti e amministratori della predetta societ quotata (ed anche con lazionistadi riferimento), aventi ad oggetto la variazione in senso peggiorativo (rispetto ai dati contenuti in un

    precedente comunicato stampa dellottobre 2012) delle stime riguardanti : (i) i risultati economici anteoneri finanziari (cd EBIT) previsti per il 2012 e per il successivo esercizio 2013 (rispettivamente - 6% e -

    50%); ( ii) e lutile netto (- 10% per il 2012 e - 50% per il 2013).

    La Consob aveva appurato, attraverso lesame della documentazione e scambio di comunicazioni

    telematiche tra i Dirigenti e gli Amministratori coinvolti, che la Societ interessata sin dal 14 gennaio 2013aveva avuto i dati pressoch definitivi riguardanti la variazione peggiorativa di EBIT ed utili. Nonostante,

    ci solo il 29 gennaio 2013 era stato riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Societ, cheaveva diffuso linformazione price sensitive su tali dati. Il ritardo aveva indotto, quindi, la Consob asanzionare la Societ per violazione lart. 114 del TUF (Testo Unico in materia di intermediazione

    finanziaria), con riferimento allobbligo di diffusione tempestivo e senza indugio dellinformazioneprivilegiata. Avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione la Societ, articolando una serie di

    difese di carattere processuale (tutte disattese) nonch di merito, anchesse respinte in base alragionamento qui di seguito riassunto.

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    13/17N96 Novembre 2015 13

    Newsletter T&PTralasciando, ovviamente, le argomentazioni processuali, si segnala che la Corte dAppello ha

    concentrato la sua attenzione sullaccertamento del momento a partire dal quale deve considerarsi

    esistente un vero e proprio obbligo per lemittente di dare diffusione senza ritardo delle cosiddettenformazioni privilegiate o price sensitive, cos da evitare fenomeni speculativi/distorsivi a danno delcorretto funzionamento del mercato. In punto, per la Corte, lobbligo era sorto dopo lultima riunione del

    4 gennaio 2013, poich da quel momento non vi sarebbe stato alcun ulteriore aggiornamento,modificazione o intervento sui dati relativi alle stime di EBIT e di utile.

    Tali dati, una volta acquisiti allinterno dellazienda, costituiscono informazioni privilegiate imputabili alla

    Societ, senza che sia necessario un esame o condivisione da parte del Consiglio di Amministrazioneche nella specie era stato, poi, convocato solo il 29 gennaio 2013). Nella motivazione del provvedimento

    si richiama quanto previsto dallart. 181 TUF e dalle Direttive dellUnione Europea in materia, affermandoche il concetto di informazioni privilegiate non si deve costruire su basi formalistiche, ma richiedesoltanto il suo carattere preciso, non pubblico, il suo riferirsi diretto o indiretto a emittenti, o a strumenti

    finanziari e la idoneit ad influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti. Su questo assunto, per i

    Giudici di Appello del Foro Ambrosiano, deve considerarsi sufficientemente specifica e di naturaprivilegiata quellinformazione comunque operativa ossia, in generale, idonea a permettere unaagionevole decisione di investimento sul mercato finanziario; ci che, in concreto e nello specifico, si

    itrova nella fattispecie trattata, senza alcuna necessit di una formale delibera del Consiglio di

    Amministrazione ai fini del riconoscimento della natura privilegiata allinformazione relativa ai dati del

    2012 e 2013 rivisti al ribasso rispetto alle stime gi diffuse.

    La predetta qualificazione di informazione price sensitive determina, dunque, lobbligo di immediata

    disclosuree la conseguente sanzione del ritardo in tale informativa.

    A nostro avviso, tuttavia, desta perplessit lassunto dalla Corte secondo cui, nel caso affrontato,

    obbligo di comunicazione al pubblico imposto dallarticolo 114 TUF non necessitava di alcuna deliberadel Consiglio di Amministrazione che, in qualche modo, qualificasse la medesima. Infatti, cosagionando, non viene motivato quale organo, al posto del Consiglio, dovrebbe assumere una

    determinazione cos delicata (trattandosi, pacificamente e per stessa ammissione dei Giudici, di notizie divello alto la cui conoscenza pu determinare effetti sul mercato). La non attenta valutazione di un

    aspetto cos complesso e articolato, faciliterebbe lavversarsi di situazioni altrettanto gravi, inerenti ladiffusione non controllata di informazioni, magari solo parzialmente corrette. preferibile, quindi, che

    comunicazioni price sensitiveimputabili allAzienda siano determinate dallOrgano amministrativo.

    invece sicuramente condivisibile laffermazione secondo la quale, dopo la cristallizzazione dei dati

    previsione (avvenuta gi a met gennaio), il Consiglio doveva essere immediatamente convocato senzaitardo, anche disapplicando determinate norme statutarie ed, eventualmente, anche con modalit

    elematiche.

    Dal contesto sopra illustrato si trae la conclusione che, nonostante la disciplina normativa e

    egolamentare in materia, permangono aspetti di criticit e discrezionalit nello stabilire: (i) quando unadeterminata operazione / informazione sia ad un livello tale da giustificarne la diffusione; (ii) chi abbia laesponsabilit di tale divulgazione.

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    14/17N96 Novembre 2015 14

    Newsletter T&PNon bisogna infine dimenticare che, sempre lart. 114, comma 3 del TUF, prevede la possibilit di poteritardare la diffusione dellinformazione privilegiata in presenza delle condizioni stabilite dalla Consob con

    egolamento ed a fronte di due fondamentali presupposti: evitare che il pubblico sia indotto in errore suiatti e circostanze essenziali; presenza, in capo ai soggetti che debbono esercitare la facolt di ritardare

    a diffusione, della capacit di garantire la riservatezza delle informazioni per tutto il periodo di durata delitardo nella comunicazione.

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    15/17N96 Novembre 2015# $15

    Eventi

    !Milano, 1Dicembre, 9.00 13.00

    Societ Umanitaria, Salone degli Affreschi,Via San Barnaba 48

    Convegno: JOBS ACT.

    La riforma degli ammortizzatori sociali. Le nuove linee guida per lagestione degli esuberi in costanza di rapporto.

    Lo Studio Trifir & Partners in collaborazione con lo Studio di consulenza del lavoro e fiscale

    Arlati Ghislandi di Milano organizza un incontro di approfondimento della nuova normativa in

    materia di ammortizzatori sociali, approvata con decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

    148.

    Relatori: Salvatore Trifir, Stefano Beretta, Massimiliano Arlati, Damiana Lesce, Luca

    Mariani, Giacinto Favalli, Giorgio Molteni

    PROGRAMMA (PDF)

    scrizioni fino adesaurimento posti disponibili: [email protected]

    !Milano, 30 Novembre 2015, ore 17.30 19.30

    Hotel Dei Cavalieri, Piazza Missori 1

    ncontro ALDAI: Il dirigente e il suo contratto di lavoro oggiCome cambia il rapporto di lavoro dei manager alla luce delle nuove norme legislative

    Cessazione del rapporto di lavoro

    Relatori: Salvatore Trifir e Stefano Trifir

    SocialMediaT&P su twitter Scribd YouTube flickr PinterestIscriviti alla Newsletter T&P

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    16/17N96 Novembre 2015# $16

    Rassegna Stampa

    Diritto24- Il Sole 24 Ore: 23/11/2015

    Il diritto di indire lassemblea sindacale retribuita spetta alla RSU che decide a maggioranza, non ai

    singoli componenti della stessa

    di Luca Peron

    JOB24 - Il Sole 24 Ore: 23/11/2015Tutto su Jobs Act e nuovi ammortizzatori sociali in un incontro con lo Studio Trifir

    Diritto24- Il Sole 24 Ore: 19/11/2015

    Lesonero contributivo 2015 sopravvive anche nellipotesi di operazione societaria?

    di Damiana Lesce

    Diritto24- Il Sole 24 Ore: 16/11/2015

    Obbligo di di%usione di informazioni price sensitive

    di Vittorio Provera

    Diritto24- Il Sole 24 Ore: 10/11/2015

    Impugnazione del licenziamento: termini di decadenza anche per il dirigente

    di Antonio Cazzella

    Diritto24- Il Sole 24 Ore: 05/11/2015

    Assunzione dei lavoratori disabili: la nuova disciplina

    di Damiana Lesce

    Diritto24- Il Sole 24 Ore: 03/11/2015

    Il ruolo del preliminare di preliminare nella compravendita immobiliare

    di Vittorio Provera

    Diritto24- Il Sole 24 Ore: 27/10/2015

    Legittimo il licenziamento se il fatto contestato fu commesso alle dipendenze del datore di lavoro

    cedente

    di Marina Olgiati

    CorrierEconomia Corriere della Sera: 26/10/2015Licenziamenti e demansionamenti: non c deregulation, i confini sono chiari

    Intervista a Stefano Trifir

    http://trifiro.info/rassegna-stampa/licenziamenti-e-demansionamenti-non-ce-deregulation-i-confini-sono-chiari/http://trifiro.info/rassegna-stampa/legittimo-il-licenziamento-se-il-fatto-contestato-fu-commesso-alle-dipendenze-del-datore-di-lavoro-cedente/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-ruolo-del-preliminare-di-preliminare-nella-compravendita-immobiliare/http://trifiro.info/rassegna-stampa/assunzione-dei-lavoratori-disabili-la-nuova-disciplina/http://trifiro.info/rassegna-stampa/impugnazione-del-licenziamento-termini-di-decadenza-anche-per-il-dirigente/http://trifiro.info/rassegna-stampa/obbligo-di-diffusione-di-informazioni-price-sensitive/http://trifiro.info/rassegna-stampa/lesonero-contributivo-2015-sopravvive-anche-nellipotesi-di-operazione-societaria/http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2015/11/Libri-convegnotrifi-23112015.php?uuid=f81d9178-8f96-11e5-a887-3bc82d19ccbe&type=Liberohttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-diritto-di-indire-lassemblea-sindacale-retribuita-spetta-alla-rsu/http://trifiro.info/rassegna-stampa/licenziamenti-e-demansionamenti-non-ce-deregulation-i-confini-sono-chiari/http://trifiro.info/rassegna-stampa/legittimo-il-licenziamento-se-il-fatto-contestato-fu-commesso-alle-dipendenze-del-datore-di-lavoro-cedente/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-ruolo-del-preliminare-di-preliminare-nella-compravendita-immobiliare/http://trifiro.info/rassegna-stampa/assunzione-dei-lavoratori-disabili-la-nuova-disciplina/http://trifiro.info/rassegna-stampa/impugnazione-del-licenziamento-termini-di-decadenza-anche-per-il-dirigente/http://trifiro.info/rassegna-stampa/obbligo-di-diffusione-di-informazioni-price-sensitive/http://trifiro.info/rassegna-stampa/lesonero-contributivo-2015-sopravvive-anche-nellipotesi-di-operazione-societaria/http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2015/11/Libri-convegnotrifi-23112015.php?uuid=f81d9178-8f96-11e5-a887-3bc82d19ccbe&type=Liberohttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-diritto-di-indire-lassemblea-sindacale-retribuita-spetta-alla-rsu/
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