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News 01/SS/2014 DURC Estero INAIL, con la Nota 0003 del 02/01/2014 ha dato via libera al c.d. "DURC estero",(durc: documento unico di regolarità contributiva) ossia richiesto con lo scopo di poterlo presentare solo a soggetti privati o amministrazioni estere. Per richiedere il Durc “estero”, dallo sportello unico previdenziale, l’utente deve selezionare “Altri usi consentiti dalla legge” nel menù “Pratiche – Richiesta - Altra tipologia”, e indicare nel campo a testo libero la “specifica uso” e valorizzare il flag “DURC Estero”. Il certificato recherà in calce la dicitura “Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione”. (Fonte:INAIL Nota 0003/2014 - DURC "estero" ) Nuove norme per contrastare lavoro sommerso e irregolare L’art. 14 del DL 23 dicembre 2013, n. 145 conosciuto come Destinazione Italia * , interessa direttamente la materia della sicurezza sul lavoro e infatti titola Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare . La prima parte dell’articolo introduce le disposizioni di modifica degli importi delle sanzioni amministrative, intese a ”rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Eccole sintetizzate. È aumentato del 30%): l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del DL12/2002 ** ; l’importo delle sanzioni amministrative delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, c. 4, lett. c) del TU 81/08 *** . Sono decuplicati: gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai cc 3 e 4

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News 01/SS/2014

DURC Estero

INAIL, con la Nota 0003 del 02/01/2014 ha dato via libera al c.d. "DURC estero",(durc: documento unico di regolarità contributiva) ossia richiesto con lo scopo di poterlo presentare solo a soggetti privati o amministrazioni estere. Per richiedere il Durc “estero”, dallo sportello unico previdenziale, l’utente deve selezionare “Altri usi consentiti dalla legge” nel menù “Pratiche – Richiesta - Altra tipologia”, e indicare nel campo a testo libero la “specifica uso” e valorizzare il flag “DURC Estero”. Il certificato recherà in calce la dicitura “Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione”.

(Fonte:INAIL Nota 0003/2014 - DURC "estero")

Nuove norme per contrastare lavoro sommerso e irregolare

L’art. 14 del DL 23 dicembre 2013, n. 145 conosciuto come Destinazione Italia*, interessa direttamente la materia della sicurezza sul lavoro e infatti titola Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.La prima parte dell’articolo introduce le disposizioni di modifica degli importi delle sanzioni amministrative, intese a ”rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Eccole sintetizzate.È aumentato del 30%):

• l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del DL12/2002**;• l’importo delle sanzioni amministrative delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, c. 4, lett. c) del TU 81/08***.

Sono decuplicati:• gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai cc 3 e 4 dell’art. 18-bis del DLgs 66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.

Nello stesso ambito delle Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare che con la lett. a) ha aumentato le sanzioni amministrative previste sia dal TU 81/08 che dal DL 12/2002, la lett. e) dell’art. 14 del DL Destinazione Italia autorizza il Ministero del lavoro:

1.“ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità* …da destinare nelle regioni del Centro – Nord;

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2.a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioninel rispetto dei limiti finanziari … “

(Fonte : quotidiano sicurezza.it)

Contro il rischio da fulmini, il TU 81/08 e la norma tecnica CEI EN 62305

Gli artt. 38 e 39 del DPR 547/1955, abrogati dal TU 81/08, riguardavano le scariche atmosferiche imponendo l’obbligo di proteggere “con mezzi idonei” :“1) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni  nelle quali: a) si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e nelle quali; b), per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni, sono presenti, in caso di incendio, gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;

2) i camini industriali, che, in relazione all’ubicazione e all’altezza, possano costituire pericolo”.

Per l’art. 39 “ Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto”…dovevano… per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche”.

La normativa in vigore (art. 29 del TU 81/08)* impone l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “compreso il rischio da fulmini”**.La norma tecnica, richiamata dall’art. 84 del TU 81/08 (protezione dai fulmini), è la CEI EN 62305, la cui nuova serie è stata pubblicata nel febbraio scorso.La norma è composta da quattro parti, qui sotto dettagliate.

1) I principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, impianti e persone;2) la procedura per la valutazione del rischio derivante da fulmini a terra;3) la definizione dei requisiti per la protezione dai fulmini contro a) il danno materiale alle strutture e b) il pericolo per le persone;4) le indicazioni di elementi relativi al progetto, all’installazione, alla manutenzione e alla verifica delle misure di protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all’impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine.

(Fonte : quotidiano sicurezza.it)

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I coordinatori senza aggiornamento perdono l’operatività

Per effetto dell’art. 98, c. 2 del TU 81/08, i coordinatori per la progettazione e quelli per l’esecuzione dei lavori sono tenuti all’aggiornamento a cadenza quinquennale, di 40 ore e con i contenuti minimi elencati nell’apposito All. XIV del TU per la sicurezza.I coordinatori non possono esercitare gli incarichi fintanto che “non completino l’aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso”.La Interpelli, allo scopo, ha richiamato l’Accordo Stato-Regioni del luglio 2012 nella parte in cui sono riportate le disposizioni a carico degli Rspp e degli Aspp i quali, se non adempiono all’obbligo dell’aggiornamento nei tempi previsti, perdono la propria operatività”.La Commissione ha anche chiarito che la partecipazione dei coordinatori ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 “non costituisce credito formativo per gli anni successivi e ciò perché “l’All. XIV (del TU sulla sicurezza, sopra richiamato) individua unicamente i contenuti minimi di tale percorso (formativo, Nda)”.

(Fonte : quotidiano sicurezza.it)

La formazione del RSPP va integrato solo in presenza di nuovi rischi

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati ha chiesto il parere della Commissione interpelli sull’obbligatorietà o meno, per i docenti nominati Rspp, di partecipare anche ai corsi di formazione dei lavoratori di cui al c. 7 dell’art. 37 del TU 81/08.

Il caso esposto in questione riguardava la circostanza in cui un dirigente scolastico, datore di lavoro, aveva obbligato i propri docenti, già incaricati delle funzioni di RSPP e sottoposti quindi allo specifico corso formativo (art. 32 del TU), a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti (art. 37 del TU).

Il comportamento del dirigente, secondo la Commissione, non è stato corretto in quanto “la formazione erogata ai docenti per lo svolgimento dei compiti di RSPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato -Regioni del 26 gennaio 2006, è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori” ex art. 37 del TU.Se poi la formazione alla quale i Rspp si sarebbero dovuti ulteriormente sottoporre era quella propria dei preposti o dirigenti, si è fatto osservare che la prima formazione, anche se di contenuto formativo diverso, “garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica” (art. 37 del TU). Infatti, in quanto risponde a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che

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scientifico, essa è da considerarsi esaustiva e ridondanterispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.Allo scopo, la Commissione ha anche richiamato l’art. 32, c. 5 bis del TU, inserito dall’art. 32, c.1, lett. c), della Legge n. 98/2013: “…in tutti i casi di formazione e aggiornamento…in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati…”.

L’interpello si chiude con questa precisazione. “La formazione del Rspp, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, è valida ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”.I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (…), un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

(Fonte : quotidiano sicurezza.it)