News A 27 2014

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News 27/A/2014 Lunedì,10 novembre 2014 Ddl Sblocca Italia approvato in via definitiva, le novità in materia di rifiuti Nuovo sistema “adeguato e integrato” per la gestione dei rifiuti urbani , ritocco della disciplina per i beni in polietiliene e le attività estrattive, nuovi criteri per la futura semplificazione delle terre da scavo. Sono queste le principali novità in materia di gestione dei rifiuti previste dalla legge di conversione del Dl “Sblocca Italia”, approvato in via definitiva dal Senato il 5 novembre 2014 e ora in attesa di pubblicazione sulla Gu, per l’entrata in vigore. A partire da tale data, il Governo avrà 90 giorni di tempo per individuare la capacità complessiva nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani, da parte impianti in esercizio o autorizzati, e gli impianti di recupero energetico necessari per coprire il fabbisogno residuo (individuati quali “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”). La parallela valutazione impiantistica per quel che riguarda il recupero della frazione organica dovrà essere svolta entro 180 giorni. Lo “Sblocca Italia” prevede poi il restyling dell’articolo 234 del “Codice ambientale” (beni in polietilene), nuove indicazioni per la (futura) semplificazione gestionale delle terre da scavo, e l’introduzione di nuove deroghe “emergenziali” al divieto di smaltimento extraregionale dei rifiuti non pericolosi. Fonte: http://www.reteambiente.it/ Ecolabel, UE detta criteri per assorbenti igienici Sono contenuti nella decisione 2014/763/Ue i nuovi criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Ue (Ecolabel) ai prodotti igienici assorbenti, applicabili fino al 24 ottobre 2018. La decisione 2014/763/Ue, emanata ai sensi del regolamento “Ecolabel” 66/2010/Ue, riguarda i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), “usa e getta” e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).

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Notiziario sulle principali novità in materia di ambiente/ Environment News

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News 27/A/2014

Lunedì,10 novembre 2014

Ddl Sblocca Italia approvato in via definitiva, le novità in materia di rifiuti

Nuovo sistema “adeguato e integrato” per la gestione dei rifiuti urbani, ritocco della disciplina per i beni in polietiliene e le attività estrattive, nuovi criteri per la futura semplificazione delle terre da scavo.

Sono queste le principali novità in materia di gestione dei rifiuti previste dalla legge di conversione del Dl “Sblocca Italia”, approvato in via definitiva dal Senato il 5 novembre 2014 e ora in attesa di pubblicazione sulla Gu, per l’entrata in vigore.

A partire da tale data, il Governo avrà 90 giorni di tempo per individuare la capacità complessiva nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani, da parte impianti in esercizio o autorizzati, e gli impianti di recupero energetico necessari per coprire il fabbisogno residuo (individuati quali “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”). La parallela valutazione impiantistica per quel che riguarda il recupero della frazione organica dovrà essere svolta entro 180 giorni.

Lo “Sblocca Italia” prevede poi il restyling dell’articolo 234 del “Codice ambientale” (beni in polietilene), nuove indicazioni per la (futura) semplificazione gestionale delle terre da scavo, e l’introduzione di nuove deroghe “emergenziali” al divieto di smaltimento extraregionale dei rifiuti non pericolosi.

Fonte: http://www.reteambiente.it/

Ecolabel, UE detta criteri per assorbenti igienici

Sono contenuti nella decisione 2014/763/Ue i nuovi criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Ue (Ecolabel) ai prodotti igienici assorbenti, applicabili fino al 24 ottobre 2018.

La decisione 2014/763/Ue, emanata ai sensi del regolamento “Ecolabel” 66/2010/Ue, riguarda i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), “usa e getta” e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).

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I criteri e i requisiti di valutazione e verifica stabiliti dal provvedimento sono validi per quattro anni a partire dal 24 ottobre 2014, data di adozione della decisione che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe promuovere la provenienza sostenibile dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose e una produzione di alta qualità progettata per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.

Fonte: http://www.reteambiente.it

Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza

Gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione delle bioraffinerie.

Un importante contributo alla sostenibilità ambientale è fornito dalle bioraffinerie, costituite da un insieme di tecniche che permettono di ottenere prodotti ad alto valore aggiunto a partire da risorse rinnovabili come le biomasse. L'importanza per il nostro Paese dello sviluppo di questo settore, anche in termini di ricadute occupazionali, è confermata dal recente d.m. 139/2013 in materia di bioraffinerie. Queste nuove applicazioni devono necessariamente essere valutate anche alla luce di quelli che sono gli aspetti di sicurezza connessi all'esercizio e alla gestione di tali impianti.

L'obiettivo del Progetto 'Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, applicazioni e sicurezza', finanziato dal Ministero della salute, è stato quello di analizzare i principali pericoli e punti critici delle bioraffinerie definendo soluzioni di controllo dei rischi in base alle tipologie delle aziende coinvolte e delle relative capacità organizzative/gestionali. Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte rinnovabile Il capitolo tratta dell’implementazione del sistema di gestione della sicurezza nei più comuni tipi d’impianto per la produzione di combustibili liquidi e gassosi da fonte rinnovabile (biodiesel, bioetanolo, biogas). Si traccia un quadro molto generale del settore, senza entrare nei dettagli impiantistici discussi in altre sezioni, ma facendo riferimento particolare solo alle sostanze pericolose presenti ed alle implicazioni derivanti dalle “nuove” classificazioni del pericolo introdotte dal Regolamento REACH ed alle conseguenti applicazioni normative di imminente recepimento. Dall’esame dell’esperienza operativa dei Paesi che hanno spinto in particolare la produzione di biogas, si possono trarre lezioni utili per il settore: l’adozione dei modelli di gestione e di organizzazione può contribuire in maniera determinante a controllare il pericolo derivante dalle sostanze presenti nei processi.

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Valutazione del rischioNel caso delle bioraffinerie, trattandosi sempre di impianti nuovi, sia come costruzione che come tecnologie, vengono verosimilmente adottate le migliori soluzioni disponibili. Tuttavia l’installazione delle migliori tecnologie da sola non è sufficiente a garantire la sicurezza, occorre infatti dotarsi di un sistema di gestione adeguato al livello di rischio, che assicuri il coinvolgimento di tutti i lavoratori, motivando un comportamento proattivo nei confronti della sicurezza. La valutazione dei rischi deve essere basata sull’individuazione di tutti i possibili scenari incidentali e dei sistemi tecnici ed organizzativi che sono in grado di prevenirne l’accadimento o mitigarne le conseguenze. I programmi di ispezione interna devono essere coerenti con la valutazione dei rischi e consentire un controllo continuo sia sulle condizioni dei sistemi tecnici in esercizio sia sull’adeguatezza ed applicazione dei sistemi organizzativi. In altre parole, risultano indispensabili stringenti programmi di ispezione sull’integrità e funzionalità delle attrezzature e della strumentazione, politiche di manutenzione preventiva, o meglio ancora predittiva degli impianti, e frequenti audit interni con particolare attenzione a tematiche quali la formazione (compresi i lavoratori delle ditte esterne ed i trasportatori), le prove di emergenza, la segnalazione di anomalie e quasi incidenti. Anche le modifiche vanno gestite valutando sempre le possibili ricadute sulla sicurezza includendo anche i cambiamenti organizzativi e procedurali. Infine un audit esterno permette un occasione particolare per dare impulso al ciclo di miglioramento continuo. Gestione del rischioL’adozione di un sistema di gestione della sicurezza nel caso degli stabilimenti art. 5 non è un obbligo cogente, tuttavia va notato che con il Testo Unico si sono messe in atto tutte le forme dirette ed indirette di incentivazione, fra cui gli sconti sui premi assicurativi, il valore esimente che scarica alcune responsabilità del datore di lavoro e, sotto particolari condizioni, contributi a fondo perduto per l’avvio del sistema stesso. In pratica tutti i meccanismi della soft-law sono stati posti in atto per intraprendere questo percorso e sarebbe quindi opportuno per un gestore di un nuovo impianto per la produzione di biocombustibili (bioetanolo o biodiesel) approfittare di queste opportunità ed attivare un sistema di gestione, che protegga allo stesso tempo i lavoratori e gli impianti produttivi. Possono essere senz’altro seguiti modelli di gestione già esistenti, dei quali si conosce la validità. Il sistema di gestione UNI 10617:2012 è senz’altro adatto allo scopo. Un ulteriore riferimento è senz’altro il sistema SGSL-INAIL ed in particolare le Linee di Indirizzo approvate dall’INAIL per il settore “Energia e Petrolio” [INAIL, 2013]. Il citato modello dà indicazioni generali e fa riferimento a ulteriori documenti specifici per i vari punti. In particolare andranno individuati i pericoli legati al processo, possibilmente con il metodo HAZOP o in alternativa la bow-tie. L’indice del documento:

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LE BIORAFFINERIE- Le Bioraffinerie: un’opportunità di sviluppo per l’Italia - Gestione della sicurezza e sostanze pericolose nel settore dei combustibili da fonte rinnovabile - Produzione di bioetanolo nell’impianto di Crescentino (Gruppo M&G) ed aspetti di sicurezza - Aspetti di sicurezza nella produzione di bioplastiche nello stabilimento Novamont di Terni - Le nuove prospettive Eni per la produzione di biocarburanti: dalla biorefinery di Venezia alle microalghe IL SETTORE DEL BIOGAS IN ITALIA ED ASPETTI DI SICUREZZA

- Biogas: le opportunità di sviluppo per l’Italia - La valorizzazione delle biomasse attraverso la digestione anaerobica - La sicurezza ambientale ed occupazionale negli impianti di produzione del biogas - Esposizione professionale a particolato sottile e bioaerosol in impianti di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica di biomasse LA RICERCA DI FRONTIERA NEL SETTORE

- Aspetti a confronto della produzione del butandiolo da petrolio e da biomasse - Processi innovativi per la produzione di polimeri biodegradabili a partire da scarichi municipali o industriali- Processi biotecnologici per la produzione di energia elettrica mediante sistemi biofotovoltaici (BPVs)

Fonte: www.puntosicuro.it

Climatizzazione estiva e invernale – Nuovi Libretti

I nuovi modelli

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.

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La proroga

La scadenza inizialmente fissata per il 1° giugno 2014 è stata prorogata al 15 ottobre 2014: da quella data gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.

Controllo e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, leoperazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicitàcontenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Controlli di efficienza energetica

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici diclimatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo diefficienza energetica. Il controllo riguarda in particolare il sottosistema di generazione, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, comeindicato nell’Allegato A del decreto.

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Ispezioni degli organismi di controllo

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, secondo criteri definiti dal decreto.

Fonte: http://www.ambientesicurezzanews.it

GIURISPRUDENZA

Rifiuti. Responsabilità dell’amministratore delegato.

Cass. Sez. III n. 41996 del 9 ottobre 2014 (Ud 17 lug 2014)Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. AnibaldiRifiuti.

Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di amministrazione al delegato. Analogo principio è, chiaramente, applicabile anche in materia ambientale

Fonte: www.lexambiente.it

Ambiente in genere. Legittimità ordinanza del Comune di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi di area demaniale abusivamente occupata.

TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4738, del 5 settembre 2014Ambiente in genere.

Laddove le opere abusive insistano su zona paesaggisticamente vincolata, e su zona del demanio marittimo, la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato deve considerarsi in re ipsa, in considerazione del rilievo costituzionale del paesaggio, ex art. 9 comma 2 Cost., assurgente a principio fondamentale, con conseguente primazia su gli altri interessi, pubblici e privati, del pari considerati dalla

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Costituzione, ma non annoverati fra i principi fondamentali. Quindi, la demolizione si impone, nelle zone vincolate, stante la straordinaria importanza della tutela «reale» dei beni paesaggistici ed ambientali.

Fonte: www.lexambiente.it

Urbanistica. Trasformazione di un’area boscata in zona pavimentata con calcestruzzo cementizio.

TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4639, del 1 settembre 2014Urbanistica.

In considerazione delle dimensioni e della natura del variato assetto orografico del territorio, trattandosi di una indubbia alterazione dello stato dei luoghi, con trasformazione di un’area boscata di mq. 277 in zona pavimentata con calcestruzzo cementizio, tali opere hanno indubbiamente mutato la conformazione urbanistica del territorio e, come tali, richiedevano il preventivo rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. n. 380/2001 oltre che della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale conclusione è coerente con gli approdi della giurisprudenza amministrativa secondo cui occorre il titolo concessorio per tutte le opere che modifichino stabilmente il terreno per un uso per cui sia necessaria una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza per l'armonioso sviluppo dell'aggregato urbano. Rientra, pertanto, tra tali opere lo sbancamento di un terreno, pur in assenza di opere in muratura, dando luogo a modificazione della precedente conformazione di una determinata area e dell’ambiente circostante.

Fonte: www.lexambiente.it

Rifiuti. Dovere di attivazione del sindaco

Cass. Sez. III n. 41695 del 7 ottobre 2014 (Ud 1 lug 2014)Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Ioele ed altro

La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente.

Fonte: www.lexambiente.it