New XXXII Relazione sulla politica di concorrenza...

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Commissione europea Bruxelles • Lussemburgo, 2003 XXXII Relazione sulla politica di concorrenza 2002 (Pubblicata in connessione con la Relazione generale sull’attività dell’Unione europea — 2002 )

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  • Commissione europea

    Bruxelles • Lussemburgo, 2003

    XXXII Relazionesulla politica di concorrenza2002

    (Pubblicata in connessione con la

    Relazione generale sull’attività dell’Unione europea — 2002

    )

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    Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

    Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003

    ISBN 92-894-6030-X

    © Comunità europee, 2003Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

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  • Prefazione di Mario Monti

    Membro della Commissione responsabile per la politica della concorrenza

    Se si analizzano gli sviluppi della politica di concorrenza nel 2002, il comune denominatore che nerisulta chiaramente è «modernizzazione», nel senso più ampio del termine. Sia che pensiamo al successodei nostri ambiziosi sforzi per l’adozione di nuove norme, come nel campo dell’antitrust, sia alle essen-ziali fasi intermedie della riforma del controllo comunitario delle concentrazioni o agli ulteriori passicompiuti per rendere più efficiente il controllo degli aiuti di Stato, l’impegno profuso per la modernizza-zione dimostra che la Commissione è decisa ad adeguare costantemente la propria politica e i propristrumenti di attuazione ad un ambiente economico in rapida evoluzione ed è nel contempo attenta agarantire che il suo processo decisionale rispetti i criteri più rigorosi relativi ai diritti della difesa. Lamodernizzazione è necessaria per assicurare un’applicazione sistematica, efficiente e legittima delleregole della concorrenza in un’Unione allargata, allo scopo ultimo di aumentare i vantaggi che i consu-matori traggono dalla concorrenza sui mercati e di mantenere questo incentivo insostituibile per leimprese ad una maggiore competitività.

    Un presupposto per il successo dei nostri sforzi è l’attuazione corretta e sistematica delle regole di concor-renza esistenti: questo principio ha determinato la nostra azione nel 2002. Quest’anno è avvenuta l’adozionedel regolamento (CE) n. 1/2003, che offre un quadro procedurale radicalmente nuovo per l’applicazionedelle norme antitrust nell’Unione europea. Questo nuovo strumento fa tesoro dell’esperienza acquisitanegli ultimi 40 anni di applicazione delle norme e crea le condizioni per un’attuazione più efficacenell’Unione allargata. Il clamoroso successo della nostra lotta contro i cartelli nel 2002, evidenziando lamaggiore enfasi posta dalla Commissione sul perseguimento delle infrazioni più gravi, rappresenta giàuna dimostrazione chiara dei cambiamenti che è lecito aspettarsi. I nostri sforzi per una migliore attua-zione delle norme riguardano anche il controllo delle concentrazioni. Il radicale processo di revisionecompiuto nel corso di quest’anno ha interessato sia il livello procedurale sia quello sostanziale. Questolavoro dovrebbe concretizzarsi a breve in un’altra importante riforma che contribuirà in modo decisivo aduna migliore attuazione della nostra politica di concorrenza.

    L’applicazione delle regole è importante, ma è altrettanto essenziale, per una sana politica di concor-renza, garantire che il loro contenuto sia in linea con le esigenze della nostra economia. I risultatirealizzati nel 2002 testimoniano dunque anche il nostro impegno a verificare costantemente il contenutodelle nostre norme. Non solo abbiamo continuato ad adeguarle alla rapida evoluzione dei settoridell’economia ai quali si applicano, ma ci siamo sforzati di semplificarle in modo da ridurre il piùpossibile i costi di adeguamento ad esse.

    Tutto questo lavoro sarebbe inutile se fosse fatto in uno splendido isolamento rispetto al resto delmondo. Oggigiorno, nel mondo economico globalizzato, rafforzare la cooperazione internazionale èessenziale per operare in maniera efficace. Si tratta dunque di intensificare il dialogo e ilcoordinamento con tutti i nostri partner, non da ultimo nel contesto del nostro impegno globale dipromozione della concorrenza.

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  • 4 PREFAZIONE DI MARIO MONTI

    Un’applicazione ancora più sistematica ed efficace che rispetti i criteri più rigorosi in materia di diritti della difesa

    I risultati realizzati nel 2002 dimostrano la determinazione con la quale la Commissione ha perseguitol’obiettivo di promuovere una migliore attuazione della propria politica di concorrenza.

    Antitrust: un nuovo quadro per una migliore attuazione

    Vista l’esperienza acquisita dalle imprese e dalle autorità e giurisdizioni nazionali in questo campo, si èconcluso che non è soltanto auspicabile ma anche possibile decentrare fortemente l’applicazione dellanormativa antitrust. Alla fine del 2002, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2003 che delinea unnuovo quadro per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, allo scopo di rendere possibile, dopol’allargamento, un’attuazione più diffusa ma comunque più rigorosa. Come simboleggiato dal suo numero,questo regolamento apre un nuovo capitolo nell’applicazione congiunta di un unico corpo di norme da partedella Commissione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalle giurisdizioni nazionali in tuttaEuropa. Il decentramento non è tuttavia di per sé sufficiente, è necessario anche predisporre meccanismiefficaci, basati su criteri precisi, di attribuzione delle competenze al livello più adeguato. La nuova reteeuropea della concorrenza («European Competition Network», ECN) avrà un ruolo fondamentale in questosenso a partire dal 1o maggio 2004, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.

    Con il decentramento dell’antitrust e l’abolizione del sistema di notifica, si consentirà inoltre allaCommissione di concentrarsi sul suo ruolo principale. Essa sarà dunque più che mai in grado di indivi-duare e punire le infrazioni più gravi. I risultati ottenuti nel 2002 dimostrano che la Commissione è ormaipronta ad affrontare con maggiore impegno questa nuova priorità. Dopo un brillante 2001, il 2002 è statoun altro anno eccezionale nella lotta contro gli accordi e le pratiche anticoncorrenziali delle imprese, inparticolare nei confronti dei cartelli. Sono state infatti adottate dieci decisioni di divieto, che infliggonoammende per più di 1 miliardo di euro.

    Per tenere il passo con i metodi sempre più sofisticati utilizzati per mascherare i comportamenti illegali, ètuttavia necessario che le autorità preposte all’esecuzione delle norme dispongano dei mezzi adatti. Ilnuovo programma di riduzione delle sanzioni in caso di collaborazione, adottato nel 2002, rafforza consi-derevolmente la capacità della Commissione di individuare e di punire i cartelli offrendo interessantiincentivi alle imprese coinvolte affinché collaborino con la Commissione e presentino il più prestopossibile alla Commissione le informazioni che la aiutino a scoprire e ad eliminare un cartello. Questanuova politica di trattamento favorevole ha già dato notevoli risultati. Combinata con i maggiori poteri diindagine previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003, essa consentirà alla Commissione di proseguire edaumentare la sua attività di attuazione delle norme nel settore dei cartelli.

    Progressi compiuti nell’approfondita revisione del sistema di controllo delle concentrazioni

    Anche per quanto riguarda le concentrazioni la nostra azione è stata determinata dall’obiettivo di attribu-zione ottimale delle competenze in materia di applicazione delle regole di concorrenza. È necessarioovviamente mantenere una delle principali caratteristiche positive del sistema comunitario di controllodelle concentrazioni, ossia l’esistenza di un cosiddetto «sportello unico» per l’esame delle concentrazioniaventi dimensione comunitaria. Ciò non esclude tuttavia che alcuni aspetti di un determinato casopossano essere rinviati alle autorità nazionali laddove quest’ultime abbiano maggiore esperienza inmateria. Il 2002 è stato caratterizzato da un aumento significativo di questi rinvii; per la prima volta duecasi sono stati demandati dagli Stati membri alla Commissione, in quanto essa disponeva di una visionemigliore della situazione sui mercati rilevanti. Tali sviluppi dovrebbero essere prossimamente sanciti da

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    una semplificazione delle procedure di rinvio nei due sensi, proposta nell’ambito della revisione delregolamento sulle concentrazioni.

    L’intenso dibattito condotto nel 2002 si è concluso, l’11 dicembre, con la proposta della Commissione alConsiglio di una profonda riforma del regolamento (CEE) n. 4064/89. La proposta non modifica ilcriterio sostanziale finora applicato nell’ambito del regolamento sulle concentrazioni — che si èdimostrato nel complesso perfettamente adeguato alla complessità delle operazioni che vengono attual-mente concluse — ma riconosce nel contempo la necessità di precisarne più chiaramente taluni aspetti.La Commissione ha inoltre già approvato un progetto di comunicazione sulla valutazione delle concen-trazioni orizzontali, in modo da garantire una maggiore trasparenza delle motivazioni delle decisionidella Commissione. È inoltre prevista l’adozione di altri documenti di questo tipo. Un ulteriore obiettivodella proposta è quello di prendere maggiormente in considerazione i miglioramenti di efficienza chepossono derivare dalle concentrazioni. Dovrebbe essere possibile tenerne conto nell’analisi, a condizioneche tali miglioramenti vadano a diretto beneficio del consumatore, che siano sostanziali, verificabili edirettamente connessi all’operazione.

    La qualità delle nostre norme sostanziali sarebbe tuttavia di limitata importanza se non fossimo in gradodi farle applicare secondo un processo decisionale che risponda a severi criteri di rispetto del diritto alladifesa e della trasparenza. L’anno scorso l’annullamento, da parte del Tribunale di primo grado, di tredelle nostre decisioni di divieto in materia di concentrazioni ha inequivocabilmente sottolineato lanecessità che il ragionamento economico della Commissione sia inattaccabile. Le misure proposte dallaCommissione tengono pienamente conto di queste esigenze. È stato proposto di rendere più flessibili lescadenze previste per la notificazione e la valutazione delle misure correttive. L’accesso tempestivo esistematico di tutte le parti interessate ai documenti del fascicolo ed ai progressi della nostra analisidovrebbe inoltre contribuire a garantire il diritto alla difesa. È anche previsto un ulteriore rafforzamentodel ruolo attribuito ai consiglieri-auditori e dello spazio concesso ai terzi ed ai consumatori. Permigliorare la qualità dell’istruzione dei casi e la competenza economica della DG Concorrenza, ho decisodi dotarla di un «economista capo» onde sostenere al meglio il nostro impegno per garantire l’eccellenza.Infine, alcuni meccanismi interni di garanzia, i cosiddetti «checks and balances», sono stati oggetto diapprofondita analisi e vengono attualmente rafforzati, ad esempio attraverso la costituzione di panel cheprocedono ad un regolare controllo incrociato nei casi più complessi.

    Adattare il contenuto delle nostre norme alle esigenze della nostra economia e ridurre i costi di adeguamento alle norme

    Modernizzare significa anche dare alle nostre norme un contenuto più adeguato al funzionamento deimercati senza perdere di vista gli obiettivi d’integrazione del trattato. Questo riguarda in particolare isettori nei quali le forze della concorrenza sono entrate in gioco solo di recente. Lo sviluppo di un nuovocontesto normativo mediante un processo di graduale liberalizzazione garantisce non solo che siinstaurino condizioni di concorrenza, che offrono nuove possibilità commerciali sia agli operatori giàpresenti sul mercato che ai nuovi, ma anche che l’adeguamento alla nuova situazione di concorrenza sitraduca in effettivi vantaggi per i consumatori. Tuttavia è anche necessario rivedere le norme negli ambitiin cui l’azione della concorrenza non ha prodotto gli effetti sperati, nonostante gli operatori siano statiassoggettati a lungo alla concorrenza.

    Rispondere ai mutamenti economici, provocandoli se necessario

    La Commissione ha dimostrato anche nel 2002 il proprio fermo impegno a favore della concorrenza edegli obiettivi di sviluppo fissati al vertice di Lisbona. Le discussioni in sede di Consiglio e di Parlamento

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  • 6 PREFAZIONE DI MARIO MONTI

    europeo sulla nuova legislazione proposta in materia hanno registrato notevoli progressi. Nel settoredell’energia, è stato trovato in novembre un accordo politico sulla nuova direttiva (c.d. di accelerazione) esul regolamento che accelerano la liberalizzazione dei settori dell’elettricità e del gas. La nuova legisla-zione eliminerà le distorsioni della concorrenza che derivavano dalle diverse velocità alle quali gli Statimembri hanno proceduto all’apertura dei rispettivi mercati e al miglioramento delle condizioni di concor-renza al fine di una la liberalizzazione efficace. Il regolamento sul commercio transfrontalierodell’elettricità sarà un altro passo importante verso il raggiungimento di un vero mercato unico perl’elettricità. Questo progresso legislativo richiederà tuttavia un maggiore controllo da parte delle autoritàgaranti della concorrenza per assicurarsi che le nuove opportunità di mercato non siano vanificate dacomportamenti restrittivi e/o illeciti da parte delle imprese erogatrici, in particolare degli operatori tradi-zionali verticalmente integrati, o che tali imprese ricevano aiuti di Stato incompatibili, che consentanoloro di falsare la concorrenza sui mercati liberalizzati. Per quanto riguarda altri settori, la nuova direttivapostale, adottata nel giugno scorso, apre la strada ad un aumento della concorrenza tra operatori su quelloche dovrà essere un vero mercato unico dei servizi postali. Per quanto riguarda il nuovo quadro normativoper le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottato in febbraio, esso attribuisce un ruolo più decisivoall’analisi della concorrenza, limitando il più possibile i controlli ex ante. In questo contesto gli strumentidella concorrenza devono dimostrare di essere efficaci per sanzionare rapidamente tutti gli eventualicomportamenti illeciti e per evitare che gli aiuti di Stato vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

    La Commissione deve inoltre poter svolgere il suo ruolo di catalizzatore del cambiamento qualora ilfunzionamento dei mercati non sia soddisfacente rispetto agli obiettivi del trattato. L’adozione,avvenuta nel luglio scorso, del nuovo regolamento d’esenzione in materia di distribuzione degliautoveicoli ne è un esempio concreto. È giunto il momento di realizzare un effettivo mercato unicodegli autoveicoli, nell’interesse dei consumatori ma anche della competitività dell’industria europea.L’analisi della situazione attuale ha indicato chiaramente che l’integrazione del mercato perseguita dalvecchio regolamento non si è realizzata nella maniera sperata e che i consumatori non hanno ottenutola loro parte dei vantaggi derivanti dall’esenzione di talune restrizioni. È stato dunque realizzato unnuovo sistema per rilanciare l’integrazione del mercato, in modo da offrire ai consumatori non solo piùscelta ma anche prezzi e servizi migliori, e per permettere nel contempo alle nuove iniziative di svilup-parsi. Gli sforzi della Commissione per affrontare la materia in modo imparziale sono confermati dalleampie consultazioni di tutte le parti interessate che hanno preceduto e consentito l’adozione del nuovoregolamento.

    Ridurre al minimo i costi di adeguamento alle norme: l’esempio del controllo degli aiuti di Stato

    Un altro fattore che influenza il funzionamento dei mercati è l’intervento pubblico. Per realizzare gliobiettivi di integrazione del mercato, è necessario mantenere una disciplina rigorosa in materia di aiutidi Stato nel mercato interno. Nel 2002 sono stati realizzati progressi nella semplificazione e chiari-mento delle norme applicabili agli aiuti di Stato. La nuova disciplina multisettoriale degli aiutiregionali destinati ai grandi progetti d’investimento, adottata in marzo, stabilisce regole più chiare perla valutazione dei grandi progetti d’investimento ed elimina l’esigenza di notifica preventiva degli aiuticoncessi nel quadro di un programma già approvato. Anche il nuovo regolamento sugli aiutiall’occupazione, adottato in novembre, agevola le iniziative degli Stati membri a favore dell’occupa-zione, eliminando la notifica obbligatoria di taluni aiuti. Questo approccio permette agli Stati membridi agire in maniera adeguata e al momento opportuno in modo da dare impulso alla crescita economicae alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questo riprende ed anticipa un pacchetto di riforme molto piùampie nel settore degli aiuti di Stato destinato a rendere le procedure più efficienti ed a permettere allaCommissione di concentrare la sua azione sugli aiuti che hanno maggiori probabilità di falsare laconcorrenza.

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    Promozione della concorrenza attraverso la collaborazione internazionale: un impegno a lungo termine

    Questa rapida panoramica dei principali sviluppi della politica di concorrenza dell’UE nel 2002 illustrain modo efficace il tipo di sfide che devono affrontare ogni giorno le autorità garanti della concorrenza intutto il mondo. Tutti questi sforzi sarebbero inutili se perdessimo di vista il fatto che la globalizzazione ciimpone di dialogare con i nostri partner commerciali. La nostra azione sarà efficace soltanto se sirifletterà nella prassi degli altri paesi. Per questo motivo ho sempre mirato allo sviluppo della coopera-zione internazionale, sia bilaterale che multilaterale. Anche in questo campo il 2002 è stato un anno diimportanti realizzazioni. In preparazione all’allargamento, sono proseguiti gli sforzi d’attuazionedell’acquis comunitario, in particolare in materia di aiuti di Stato, il che ha permesso di chiudere primadella fine dell’anno i negoziati con la Repubblica ceca, l’Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia. Inmateria di cooperazione bilaterale, l’anno è stato segnato da decisi progressi verso la conclusione di unaccordo di cooperazione con il Giappone, con l’adozione di una proposta al Consiglio in questo senso. Alivello multilaterale, infine, i lavori sono proseguiti in modo proficuo. La conferenza inauguraledell’International Competition Network (ICN) si è tenuta a Napoli in settembre, mentre il gruppo dilavoro dell’OMC sul commercio e la concorrenza ha proseguito i suoi lavori con riunioni nelle qualiabbiamo avanzato proposte molto concrete.

    ** *

    I risultati del 2002 sono considerevoli e si iscrivono in una logica più ampia. Sono certo che essi testi-monino il nostro impegno costante nel prepararci alle nuove sfide, che, non illudiamoci, saranno dinotevole portata. L’attuazione del nuovo regolamento antitrust, la riforma del controllo delle concentra-zioni, la modernizzazione della nostra politica di controllo degli aiuti di Stato e la conclusione delprocesso d’allargamento ci terranno occupati per tutto il 2003, in modo che tutto quanto è stato seminatonel 2002 possa dare i suoi frutti.

    XXXII REL. CONC. 2002

  • Indice

    Prima parte — XXXII Relazione sulla politica di concorrenza 13

    INTRODUZIONE 19

    I — Antitrust — Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato CE. Monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 31 e 86 del trattato CE 23

    A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo 23B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86 28C — Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale 38D — Statistiche 67

    II — Controllo delle concentrazioni 69

    A — Politica generale e nuovi sviluppi 69B — Statistiche 99

    III — Aiuti di Stato 101

    A — Politica generale 101B — Il concetto di aiuto di Stato 106C — Esame della compatibilità degli aiuti con il mercato comune 114D — Procedure 145E — Statistiche 152

    IV — Servizi d’interesse generale 155

    V — Attività internazionali 167

    A — Allargamento 167B — Cooperazione bilaterale 172C — Cooperazione multilaterale 174

    VI — Prospettive per il 2003 179

    ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE 182

    XXXII REL. CONC. 2002

  • 10 INDICE

    Seconda parte — Relazione sull’applicazione delle regole di concorrenza nell’Unione europea 185

    I — Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato CE, articolo 65 del trattato CECA 191

    A — Sintesi dei casi 191B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti dalla Commissione 235C — Decisioni formali a norma degli articoli 81, 82 e 86 del trattato CE 235D — Casi chiusi nel 2002 con lettera amministrativa di archiviazione 237E — Comunicazioni a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE 238F — Comunicati stampa 240G — Sentenze e ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado 243

    II — Controllo delle concentrazioni: regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e articolo 66 del trattato CECA 251

    A — Sintesi dei casi 251B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti dalla Commissione 253C — Decisioni della Commissione 254D — Comunicati stampa 260E — Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia 267

    III — Aiuti di Stato 269

    A — Descrizione dei casi 269B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti dalla Commissione 279C — Elenco degli aiuti di Stato in settori diversi dall’agricoltura, dalla pesca, dai trasporti

    e dall’industria carboniera 279D — Elenco degli aiuti di Stato negli altri settori 296E — Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia 313F — Esecuzione delle decisioni della Commissione di procedere al recupero di aiuti 315

    IV — Attività internazionali 323

    V — L’applicazione del diritto di concorrenza negli Stati membri 337

    A — Sviluppi Legislativi 337B — Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali garanti

    della concorrenza 348C — Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni

    degli Stati membri 356D — Applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione

    tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali 364Allegato: Poteri di applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle autorità nazionali garanti

    della concorrenza 367

    XXXII REL. CONC. 2002

  • INDICE 11

    VI — Statistiche 369

    A — Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE e articolo 65 del trattato CECA 369B — Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989,

    relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese 370C — Aiuti di Stato 372

    VII — Studi 375

    VIII — Reazioni alla XXXI Relazione 379

    A — Parlamento europeo 379B — Comitato economico e sociale europeo 382

    XXXII REL. CONC. 2002

  • Prima parte

    XXXII Relazionesulla politica di concorrenza

    SEC(2003) 467 def.

  • Indice

    Introduzione 19Riquadro 1: Un ruolo più importante per i consumatori 21

    I — Antitrust — Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato CE. Monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 31 e 86 del trattato CE 23

    A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo 23

    1. Scadenza del trattato CECA 232. Modernizzazione delle norme che danno applicazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE 253. Revisione della politica della Commissione in materia di trattamento favorevole 274. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile nel settore automobilistico 28

    B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86 28

    1. Articolo 81 282. Articoli 82 e 86 36

    C — Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale 38

    1. Energia: liberalizzazione nei settori dell’elettricità e del gas 382. Servizi postali 413. Telecomunicazioni 424. Trasporti 445. Media 506. Distribuzione di autoveicoli 537. Servizi finanziari 618. Società dell’informazione 629. Libere professioni 63

    D — Statistiche 67

    II — Controllo delle concentrazioni 69

    A — Politica generale e nuovi sviluppi 69

    1. Introduzione 692. Controllo giurisdizionale delle decisioni relative alle concentrazioni nel 2002 723. Misure correttive 784. Rinvii a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 22 — Nuovi sviluppi 825. Riforma del sistema di controllo delle concentrazioni 886. Cooperazione internazionale 95

    B — Statistiche 99

    XXXII REL. CONC. 2002

  • 16 INDICE

    III — Aiuti di Stato 101

    A — Politica generale 101

    1. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato 1012. Allargamento 105

    B — Il concetto di aiuto di Stato 106

    1. Origine delle risorse 1062. Vantaggio arrecato a una o più imprese 1063. Criterio di selettività 1124. Distorsione della concorrenza 1135. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri 113

    C — Esame della compatibilità degli aiuti con il mercato comune 114

    1. Aiuti orizzontali 1142. Aiuti regionali 119

    Riquadro 2: Nuova disciplina multisettoriale degli aiuti regionali agli investimenti, comprendente nuove norme relative ai settori automobilistico e delle fibre sintetiche 122

    3. Trasporti 131Riquadro 3: Imprese di trasporto su strada 134

    4. Agricoltura 1385. Pesca 144

    D — Procedure 145

    1. Aiuti esistenti 1452. Aiuti esentati 1463. Recupero degli aiuti 1474. Mancata attuazione di decisioni 1485. Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado 149

    E — Statistiche 152

    IV — Servizi d’interesse generale 155

    1. Principi generali 1552. Sviluppi recenti 157

    Riquadro 4: Deutsche Post 1613. Antitrust (compresa la liberalizzazione) 1634. Liberalizzazione attraverso misure legislative 164

    V — Attività internazionali 167

    A — Allargamento 167

    1. Preparazione e negoziati di adesione 1672. Progressi nell’ambito dell’allineamento delle regole di concorrenza 1693. Strumenti nel quadro degli accordi di associazione 1704. Assistenza tecnica ai paesi candidati 171

    XXXII REL. CONC. 2002

  • INDICE 17

    B — Cooperazione bilaterale 172

    1. Stati Uniti 1722. Canada 1733. Giappone 1734. Altri paesi dell’OCSE 174

    C — Cooperazione multilaterale 174

    1. International Competition Network (ICN) 1742. Gruppo di lavoro dell’OMC sull’interazione tra commercio e politica della concorrenza 1753. Comitato per la concorrenza dell’OCSE 1764. Gruppo intergovernativo di esperti dell’Unctad 177

    VI — Prospettive per il 2003 179

    1. Antitrust e liberalizzazione 1792. Concentrazioni 1803. Aiuti di Stato 1804. Attività internazionali 181

    Allegato — Casi analizzati nella relazione 182

    XXXII REL. CONC. 2002

  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 19

    INTRODUZIONE

    1. I meriti di una concorrenza effettiva sul mercato nell’assicurare un’allocazione efficace dellerisorse e nel promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnico sono ampiamente riconosciuti in tutto ilmondo. Tuttavia, garantire o creare le condizioni che permettono ai mercati di funzionare in regime diconcorrenza costituisce una sfida continua sia per quanto riguarda il comportamento dei soggetti attivi sutali mercati sia alla luce degli ostacoli creati dagli interventi dello Stato. La politica di concorrenzapersegue quindi un duplice obiettivo: da un lato, affrontare i fallimenti del mercato derivanti dalcomportamento anticoncorrenziale degli operatori e da alcune strutture di mercato e, dall’altro,contribuire a un quadro generale di politica economica che comprenda i vari settori dell’economia efavorisca una concorrenza effettiva. In un mondo in costante globalizzazione, la difesa della concorrenzain uno spazio economico integrato, qual è l’Unione europea, deve necessariamente trovare anche la suaespressione esterna perché si possa garantire la parità di condizioni nel contesto internazionale.

    2. La politica di concorrenza dell’Unione europea si fonda su tre pilastri strettamente correlati, iquali servono a trasferire i vantaggi della concorrenza effettiva ai consumatori e al tempo stesso arafforzare la competitività dell’industria europea. In primo luogo, un’applicazione rigorosa delle normeantitrust, che vietano alle imprese di porre in atto accordi o pratiche restrittive ingiustificate e di sfruttareabusivamente una posizione dominante sul mercato. Questa attività si concentra sempre più sull’esigenzadi impedire che forme più gravi di comportamento anticoncorrenziale degli operatori di mercato, quali icartelli volti a fissare i prezzi o a ripartire il mercato, perturbino la concorrenza effettiva. Al tempo stesso,il controllo delle concentrazioni è necessario ad evitare che si creino o si rafforzino posizioni dominantisu un mercato, in seguito ad acquisizioni e concentrazioni tra imprese. In secondo luogo, viene promossal’apertura di settori dell’economia in cui la concorrenza effettiva non è ancora ben radicata, attraversouna politica di graduale liberalizzazione, che accompagna le misure legislative volte a conseguireun’ulteriore integrazione del mercato unico. Infine, la politica di concorrenza dell’Unione europeacomprende il controllo degli aiuti di Stato a livello sovrannazionale, inteso a garantire che gli interventipubblici non falsino le condizioni di concorrenza sul mercato tramite sovvenzioni ed esenzioni fiscali.

    3. Le principali sfide cui ha dovuto rispondere la politica di concorrenza dell’Unione europea negliultimi anni, e che hanno informato le priorità legislative ed esecutive della Commissione, sono note:l’imminente allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri comporta uno sforzo notevole siaall’interno dell’Unione sia da parte dei 10 paesi candidati, al fine di preparare il terreno perun’applicazione efficace delle regole di concorrenza previste dal trattato al momento dell’adesione deinuovi Stati membri. La globalizzazione dei mercati richiede una maggiore cooperazione tra i responsabilidella politica di concorrenza a livello mondiale. Infine, non si possono ignorare i cambiamentidell’ambiente economico, quali le più deboli prospettive di crescita o le difficoltà emerse in alcuni settorinel 2002, sebbene non siano un motivo sufficiente per compromettere la logica fondamentale di unapolitica di concorrenza efficace.

    4. In risposta alle predette sfide, oltre a proseguire la lotta contro i cartelli orizzontali cosiddetti«hard core», che costituiscono una delle violazioni più gravi del diritto della concorrenza, laCommissione ha portato avanti con successo diversi progetti di riforma in tutti i settori della politica diconcorrenza. L’elemento principale del 2002 è stata una fondamentale ed ambiziosa revisione dellenorme antitrust che danno applicazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE, sfociata nell’adozione daparte del Consiglio di un nuovo regolamento di base. Esso inaugura una nuova era nell’applicazione dellanormativa antitrust nell’Unione europea, con un coinvolgimento più diretto delle autorità garanti dellaconcorrenza e dei tribunali nazionali nell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato, nel quadrodi una rete europea di autorità garanti della concorrenza. Il nuovo regolamento di esenzione per categoria

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  • 20 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    applicabile alla distribuzione di autoveicoli rappresenta un’importante riorganizzazione delle regole diconcorrenza in tale settore. È proseguita anche la revisione del regolamento sulle concentrazioni, conl’adozione da parte della Commissione di una proposta di nuovo regolamento, basata su un’ampiaconsultazione dei soggetti interessati e sull’esperienza maturata con l’applicazione del primoregolamento sulle concentrazioni. Infine, ma non per questo meno significativo, l’importanzariconosciuta di un controllo regolare degli aiuti di Stato ha permeato diversi importanti progetti diriforma volti a semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato, nell’ottica di rafforzare il ruolocruciale di questo strumento nel quadro della politica di concorrenza dell’Unione europea.

    5. Nel 2002 si sono registrati complessivamente 1 019 nuovi casi, dei quali 321 attinenti agliarticoli 81, 82 e 86 del trattato CE, 277 alle concentrazioni e 421 agli aiuti di Stato. Nel 2001 il numerocomplessivo di nuovi casi ammontava a 1 036, di cui 284 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 335 alleconcentrazioni e 417 agli aiuti di Stato (escluse le denunce). L’evoluzione generale dei nuovi casi nonsegue quindi una tendenza uniforme tra i diversi pilastri della politica di concorrenza. Se da un lato si èverificato un sensibile aumento dei casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86, dall’altro il numero di casiriguardanti le concentrazioni è nettamente diminuito, mentre i nuovi casi relativi agli aiuti di Stato sonorimasti stabili.

    6. Per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 81, 82 e 86, il numero di nuove notificazioni èrimasto relativamente modesto, mentre si è registrato un aumento significativo dei casi avviati dipropria iniziativa nel 2002 (91) rispetto al 2001 (74). Questa tendenza prepara il terreno per la gradualesoppressione del sistema di notificazione, derivante dalla modernizzazione della normativa antitrust. Ilnumero delle denunce è continuato a salire: 129 nel 2002 contro 116 nel 2001 e 112 nel 2000.

    7. I casi chiusi nel 2002 sono stati complessivamente 1 283, di cui 363 relativi agli articoli 81, 82e 86, 268 alle concentrazioni e 652 agli aiuti di Stato (escluse le denunce). Nel 2001 erano stati chiusi1 204 casi, di cui 378 attinenti agli articoli 81, 82 e 86, 346 alle concentrazioni e 480 agli aiuti di Stato.Mentre la diminuzione dei casi chiusi relativi agli articoli 81, 82 e 86 è riconducibile alla priorità checontinua ad essere data ai casi di cartelli ad alto impiego di risorse, il numero dei casi pendenti si èulteriormente ridotto e il numero di casi chiusi supera quello dei nuovi casi.

    8. Nel 2002 l’attività della Commissione relativa all’esame dei casi di concentrazioni e di alleanzeha subito un ulteriore significativo rallentamento, dopo un iniziale ristagno della tendenza alla crescitaosservato nel 2001, mantenendosi comunque a livelli elevati (277 nuovi casi). In termini di risultati,durante l’anno sono state adottate 275 decisioni formali (rispetto a 340 nel 2001). Il numero di casi checomportano l’avvio di indagini approfondite ha registrato una notevole diminuzione ed è tornato ai livelliosservati a metà degli anni ‘90 (7 avvii della seconda fase d’indagine nel 2002 rispetto a circa 20 all’annonel periodo 1999-2001). Tuttavia, è stato necessario dedicare risorse supplementari al seguito da dare adecisioni adottate in precedenza nell’ambito di procedimenti giudiziari.

    9. Nel settore degli aiuti di Stato, il numero di notificazioni e i nuovi casi di aiuti non notificati sonoaumentati rispetto al 2001, mentre le richieste di riesame di regimi di aiuti sono tornate ai livelli deglianni precedenti, dopo l’impennata nel 2001. Il numero di procedimenti iniziati è rimasto stabile (62 nel2002 contro 66 nel 2001), mentre si evidenzia una lieve tendenza all’aumento delle decisioni finalinegative (37 nel 2002 contro 31 nel 2001). Nel complesso, il numero di casi pendenti nel settore degliaiuti di Stato è nettamente diminuito (da 621 nel 2001 a 582 nel 2002, di cui 255 denunce).

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  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 21

    Riquadro 1: Un ruolo più importante per i consumatori

    Uno degli scopi precipui della politica di concorrenza europea è quello di promuovere gli interessidei consumatori, cioè di garantire che i consumatori beneficino della ricchezza generatadall’economia europea. Questo obiettivo, posto in risalto in varie occasioni dal commissarioMonti, che continua a considerarlo una delle sue maggiori priorità, è di natura orizzontale: laCommissione tiene quindi conto degli interessi dei consumatori in tutti gli aspetti della sua politicadi concorrenza, cioè nel combattere gli accordi anticoncorrenziali, in particolare i cartelli «hardcore», e gli abusi di posizione dominante, ma anche nel controllo delle concentrazioni e degli aiutidi Stato concessi dagli Stati membri.

    La Commissione sa bene che in genere è difficile per i consumatori valutare l’impatto che lapolitica di concorrenza esercita sulla loro vita quotidiana. Ciò è dovuto alla complessità di moltidei singoli casi di concorrenza e al fatto che l’azione della Commissione in questo campo spessoinfluisce in maniera indiretta sui loro interessi. Mentre ad esempio porre fine a un cartelloriguardante prodotti di consumo o vietare i prezzi eccessivi praticati da un operatore dominante ditelecomunicazioni può sfociare direttamente in un calo dei prezzi, che viene avvertito nel bilanciodi ogni famiglia, un sistema efficiente di controllo delle concentrazioni non viene necessariamentepercepito come un vantaggio dai consumatori che ne traggono beneficio. Tuttavia, il controllodelle concentrazioni nell’Unione europea serve a prevenire gli effetti negativi delle concentrazionisul benessere dei consumatori che potrebbero altrimenti verificarsi.

    I risultati concreti del controllo delle concentrazioni diventano quindi evidenti solo nel lungoperiodo. Il controllo degli aiuti di Stato svolge un ruolo altrettanto importante nell’allocazioneefficiente delle risorse all’interno dell’economia europea e contribuisce quindi a creare unambiente economico sano sia per le imprese sia per i consumatori. Nelle sue decisioni relative agliaiuti di Stato, la Commissione tiene conto degli aspetti legati al corretto funzionamento dei servizidi interesse generale (1).

    Al fine di ricevere il contributo essenziale dei consumatori e di sensibilizzarli nei riguardidell’azione da essa svolta nel campo della concorrenza, la Commissione persegue diversestrategie. Due volte l’anno si tiene la «Giornata europea della concorrenza» nel paese cui è affidatala presidenza dell’Unione europea (2), con la partecipazione attiva della Commissione e delParlamento europeo. Queste manifestazioni mirano a rendere le questioni di concorrenza piùaccessibili ai consumatori e ai loro rappresentanti. La Commissione coopera altresì attivamentecon le associazioni dei consumatori, in particolare il BEUC (3), l’Ufficio europeo delle unioni deiconsumatori, e incoraggia le organizzazioni nazionali dei consumatori a partecipare piùattivamente all’individuazione dei settori di particolare interesse per i consumatori. La presenterelazione costituisce un altro canale di comunicazione con i consumatori.

    La riforma in corso nel settore antitrust e nell’ambito del controllo delle concentrazioni contribuiràa ravvicinare il processo decisionale ai consumatori. In particolar modo, l’applicazione decentratadelle norme antitrust permetterà ai consumatori di inoltrare le loro denuncie alle autorità nazionali

    (1) Cfr. capitolo IV.(2) Giornate europee della concorrenza nel 2002: 26 febbraio 2002 (Madrid) e 17 settembre 2002 (Copenaghen).(3) Comunicato stampa IP/02/415 del 14 marzo 2002.

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  • 22 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    garanti della concorrenza, che saranno pienamente coinvolte nell’applicazione delle normeeuropee antitrust. Tali norme sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e la riformarafforza anche il ruolo dei tribunali nazionali nel sanzionare le infrazioni (1). Nel contesto dellaproposta di riforma del regolamento sulle concentrazioni si prevede di designare nell’ambito dellaCommissione un funzionario di collegamento con i consumatori (2), al fine di accrescere lepossibilità dei consumatori e dei loro rappresentanti di esprimere il proprio parere in tempo utileriguardo a concentrazioni specifiche.

    Infine, la revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile alla distribuzione diautoveicoli modificherà sia le modalità di vendita degli autoveicoli sia il modo in cui vengonoprestati i servizi di assistenza dopo la vendita in Europa (3). Poiché per la maggioranza deiconsumatori l’acquisto di un’auto (nuova) rappresenta una delle maggiori decisioni in materia diinvestimenti, le modifiche fondamentali del sistema di distribuzione di autoveicoli e dei servizi diassistenza dopo la vendita rivestono chiaramente enorme importanza per i consumatori, anche seper il momento è prematuro valutare gli effetti della riforma sui prezzi delle automobilinell’Unione europea e sulla qualità e la disponibilità di servizi post-vendita.

    Per quanto riguarda i casi esaminati nel 2002, si rimandano i consumatori in particolare alladecisione contro un cartello nel caso «Pannelli in cartongesso» (4), che ha riguardato un prodottocon cui chiunque abbia mai costruito o ristrutturato una casa ha familiarità. Merita particolareattenzione anche il caso Nintendo (5), nel quale è stato posto fine agli accordi anticoncorrenziali traNintendo e i suoi distributori relativi alle console e alle cartucce di giochi.

    Per concludere si richiama l’attenzione dei consumatori sul capitolo C della presente relazione daltitolo «Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale», dove vengono forniteinformazioni di grande importanza per i consumatori relative ai settori dell’energia, delletelecomunicazioni, dei servizi postali e dei trasporti. Di particolare interesse per i consumatorisono anche i casi relativi ai settori dei media, dei servizi finanziari, delle libere professioni e dellesocietà dell’informazione.

    (1) Cfr. capitolo I.A.2, in particolare punto 17.(2) Cfr. punti 312-313.(3) Cfr. capitolo I.C.6.(4) Cfr. punti 50 e segg.(5) Cfr. punti 61 e segg.

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  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 23

    I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE. MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI: ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

    A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo

    1. Scadenza del trattato CECA

    10. Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è scaduto il23 luglio. Ciò significa che, a partire dal 24 luglio, i settori che precedentemente rientravano nell’ambitodi applicazione del trattato CECA, delle norme procedurali e della restante legislazione secondariaderivanti dal trattato CECA sono soggetti alle norme del trattato CE, alle norme procedurali e allarestante legislazione secondaria derivanti dal trattato CE.

    11. Al fine di agevolare questa transizione, in particolare nei settori dell’antitrust, del controllo delleconcentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato, i servizi competenti della Commissione (DGConcorrenza, DG Energia e trasporti) hanno preparato una comunicazione della Commissione relativa adalcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattatoCECA (1), adottata il 21 giugno. La comunicazione si prefigge di fornire orientamenti alle impresesoggette alle norme in materia di antitrust e di controllo delle concentrazioni e agli Stati membri soggettialle norme relative agli aiuti di Stato, fornendo informazioni e rassicurazioni, nonché la certezza del dirittonel contesto della scadenza del trattato CECA. Fatta salva l’interpretazione delle norme CECA e CE daparte del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, la comunicazionesintetizza i più importanti cambiamenti riguardanti le norme sostanziali e procedurali applicabili e spiegail modo in cui la Commissione intende affrontare le questioni specifiche sollevate dalla transizione.

    12. In termini generali, la comunicazione spiega che è improbabile che i cambiamenti sostanziali eprocedurali derivanti dalla scadenza del trattato CECA sollevino gravi problemi, in quanto da molti annisono in atto sforzi volti ad armonizzare le prassi di applicazione dei trattati CECA e CE.

    13. Le più importanti differenze sostanziali tra il vecchio e il nuovo regime sono illustrate qui di seguito.

    a) Antitrust

    — In base alle norme CE, la Commissione non ha più la giurisdizione esclusiva che le spettava nelquadro del regime CECA.

    — Tali norme si applicano solo se è pregiudicato il commercio tra Stati membri, a differenza di quantoavveniva in base al trattato CECA.

    b) Controllo delle concentrazioni

    — La Commissione non ha la giurisdizione esclusiva su tutte le concentrazioni, a prescindere daeventuali soglie, che le spettava invece in base al trattato CECA.

    ¥1∂ GU C 152 del 26.6.2002.

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  • 24 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    14. La comunicazione esamina anche questioni specifiche sollevate dalla transizione, in particolare icasi che da un punto di vista legale o fattuale hanno avuto inizio prima della scadenza del trattato CECA,ma continuano dopo la scadenza. Per quanto riguarda le norme procedurali, il principio di base è che siapplicano le norme in vigore nel momento in cui è stata presa la misura procedurale in questione.

    Antitrust, controllo delle concentrazioni e controllo degli aiuti di Stato:

    A partire dal 24 luglio, la Commissione applicherà le norme procedurali CE a tutti i nuovi casi e ai casipendenti. Se non diversamente precisato nella comunicazione, si ritiene che le misure procedurali presein maniera valida sulla base delle norme CECA prima della scadenza del trattato CECA soddisfino, inseguito alla scadenza, i requisiti delle corrispondenti misure procedurali previste dalle norme CE.

    La comunicazione affronta inoltre varie questioni in questi tre settori.

    a) Antitrust

    — In considerazione della somiglianza tra le disposizioni in materia di esenzione di cui all’articolo 65,paragrafo 2, del trattato CECA e all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e in vista della prossimamodernizzazione delle norme di applicazione, l’azione della Commissione nel settore antitrust deveconcentrarsi sulle procedure di divieto.

    — Pertanto, la Commissione informa le imprese che non intende avviare procedimenti a normadell’articolo 81 del trattato CE relativamente alla messa in atto futura di accordi precedentementeautorizzati nell’ambito del regime CECA, riservandosi tuttavia il diritto di esaminare eventuali nuovielementi sostanziali, fattuali o legali che emergano successivamente e che possano sollevare dubbi inmerito all’applicabilità delle esenzioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

    b) Controllo delle concentrazioni

    — Il trattamento riservato alle imprese comuni è diverso — ai sensi dell’articolo 66 del trattato CECApiù imprese comuni sono considerate come concentrazioni — dal trattamento previsto dalregolamento CE sulle concentrazioni, che si applica solo alle imprese comuni che esercitano tutte lefunzioni di un’entità economica autonoma. Se, al momento della scadenza del trattato CECA, sonoin corso notificazioni di imprese comuni presentate a norma di detto trattato, è possibile che alcuneoperazioni non siano soggette a notificazione ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni.

    — La comunicazione indica che tali notificazioni possono essere convertite, se sono soddisfatte ledisposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento di attuazione, in notificazioni di accordi dicooperazione ai sensi del regolamento n. 17, in particolare se le parti notificanti richiedono taleconversione.

    c) Aiuti di Stato

    — Se, dopo la scadenza del trattato CECA, la Commissione deve adottare una decisione in merito allacompatibilità di aiuti ai quali sia stata data esecuzione senza l’autorizzazione preventiva dellaCommissione prima della scadenza del trattato CECA, sorge il problema dei criteri appropriati daapplicare.

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  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 25

    — La Commissione procederà conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alladeterminazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (2).Tale comunicazione prevede che la Commissione valuti sempre la compatibilità degli aiuti di Statoillegalmente concessi in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigoreall’epoca in cui è stato concesso l’aiuto.

    2. Modernizzazione delle norme che danno applicazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE

    15. Il 16 dicembre il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2003 (3). Il nuovo regolamento,per il quale la Commissione aveva presentato una proposta nel settembre 2000, introduce la riforma piùcompleta delle norme antitrust dal 1962. Infatti, il regolamento (CE) n. 1/2003 sostituisce le normeprocedurali risalenti a 40 anni fa, stabilite dal regolamento n. 17, che disciplina l’applicazione delledisposizioni del trattato CE relative agli accordi tra imprese che limitano la concorrenza (articolo 81) eallo sfruttamento abusivo di una posizione dominante (articolo 82). Le nuove norme si applicheranno adecorrere dal 1o maggio 2004, data di allargamento dell’Unione europea a 10 nuovi Stati membri.

    16. Senza alterare il contenuto sostanziale degli articoli 81 e 82 del trattato CE, la riforma semplificain maniera fondamentale il modo in cui le norme antitrust del trattato vengono applicate nell’Unioneeuropea. Il nuovo regolamento riduce gli oneri in materia di conformità a carico delle imprese, grazieall’abolizione del sistema di notificazione degli accordi tra imprese, e permette un’applicazione piùenergica delle norme antitrust attraverso una ripartizione migliore e più efficace dei compiti diapplicazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza. Il regolamentoconsentirà alla Commissione e alle autorità nazionali di concentrare le proprie risorse sulla lotta contro lerestrizioni e gli abusi più dannosi per la concorrenza e per i consumatori.

    17. Le caratteristiche principali della riforma sono:

    1. Passaggio da un sistema di autorizzazione, in base al quale tutti gli accordi devono essere notificati allaCommissione per ottenerne l’approvazione, ad un sistema di eccezione legale.

    Mantenendo il sistema di notificazione dopo decenni di giurisprudenza della Corte di giustizia e di prassidella Commissione in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, si continuerebbeingiustificatamente ad obbligare le imprese a sostenere costi burocratici e legali non necessari. Anche invista dell’allargamento il sistema di notificazione non sembrava più praticabile. Con la riforma le impreseassumono una maggiore responsabilità, in quanto saranno loro stesse a dover valutare se i loro accordilimitano la concorrenza e, in tal caso, se le restrizioni possono beneficiare delle deroghe previsteall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. Naturalmente, nei casi che danno adito a una reale incertezza,perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l’applicazione delle regole di concorrenzacomunitarie, le imprese possono chiedere alla Commissione un orientamento informale. Quest’ultimapuò decidere di formulare un parere per iscritto.

    ¥2∂ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.¥3∂ Regolamento del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

    (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

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  • 26 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    2. Applicabilità diretta dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE

    Porre fine alla competenza esclusiva della Commissione di concedere esenzioni ai sensi dell’articolo 81,paragrafo 3, del trattato CE, permette un’applicazione comune delle norme relative alle praticherestrittive da parte della Commissione, delle autorità garanti della concorrenza e dei giudici nazionali.Tutte le autorità garanti della concorrenza opereranno in stretta cooperazione nell’applicazione dellenorme antitrust. Poiché il trattamento di un gran numero di casi individuali ha contribuito a creare unagiurisprudenza della Corte di giustizia e una prassi della Commissione in materia di criteri di esenzioneprevisti dall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità garanti della concorrenza e i tribunalinazionali possono farvi ricorso per determinare le condizioni alle quali è possibile applicare tale articolo.Al fine di assistere le autorità e i tribunali nazionali, la Commissione intende inoltre adottare unacomunicazione sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, che esaminerà gli elementiprincipali dell’acquis pertinente.

    L’applicazione delle regole di concorrenza CE da parte dei tribunali nazionali sarà inoltre agevolata dallapossibilità dei giudici di rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito aquestioni relative all’applicazione di tali regole. Sia la Commissione sia le autorità nazionali potrannoinoltre presentare osservazioni a titolo di amicus curiae ai tribunali nazionali chiamati ad applicarel’articolo 81 o l’articolo 82 del trattato CE.

    3. Rete europea della concorrenza

    La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri costituiranno una rete di autoritàgaranti della concorrenza, denominata Rete europea della concorrenza, che rappresenterà un caposaldo delnuovo sistema di applicazione. Essa consentirà la consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazionitra le autorità europee garanti della concorrenza ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE.La cooperazione è prevista in ogni fase del processo decisionale, dal momento dell’attribuzione di un casoall’autorità competente fino all’adozione della decisione definitiva. La Commissione, in quanto custode deltrattato, avrà la responsabilità ultima, nell’ambito della rete, di garantire l’applicazione coerente delle regole diconcorrenza comunitarie. Le modalità della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garantidella concorrenza sono stabilite nella dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa alfunzionamento della rete di autorità garanti della concorrenza, allegata al nuovo regolamento.

    4. Rapporto fra gli articoli 81 e 82 del trattato CE e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

    Sebbene le autorità garanti della concorrenza e i tribunali nazionali possano continuare ad applicare lalegislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, a decisioni di associazioni di imprese o apratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, essi sono tenuti adapplicare anche l’articolo 81 o l’articolo 82 del trattato CE; inoltre, dall’applicazione della legislazionenazionale non può scaturire un risultato diverso da quello prodotto dall’applicazione dell’articolo 81 deltrattato CE. La conseguente convergenza delle norme applicabili agli accordi e alle pratiche di cuiall’articolo 81 del trattato CE, la cosiddetta «parità di condizioni», agevolerà le attività commerciali inEuropa, oltre ad essere essenziale per il completamento del mercato interno e l’applicazione coerente deldiritto comunitario della concorrenza, una volta che la Commissione abbia rinunciato al suo monopoliosulla concessione di esenzioni ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

    5. Poteri d’indagine ampliati della Commissione

    Al fine di mantenere il più possibile efficace il ruolo essenziale della Commissione in quanto autorità diapplicazione delle regole di concorrenza comunitarie, i suoi poteri d’indagine sono stati ampliati. Tra tali

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  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 27

    poteri ampliati figurano la possibilità della Commissione di sentire ogni persona che possa essere inpossesso di informazioni utili nel quadro di un’indagine specifica e di apporre sigilli per il tempo necessarioad un accertamento. La Commissione potrà inoltre accedere a tutti i locali in cui possono trovarsi documentiaziendali, comprese le abitazioni private. La Commissione può avere accesso alle abitazioni private soltantose vi sono motivi ragionevoli di sospettare che vi siano conservate informazioni probatorie e previaautorizzazione di un giudice nazionale. Tale autorizzazione dipenderà, tra l’altro, dalla proporzionalità degliaccertamenti rispetto alla gravità della presunta violazione e dalla rilevanza delle prove cercate.

    3. Revisione della politica della Commissione in materia di trattamento favorevole

    18. Il 13 febbraio la Commissione ha adottato una nuova politica in materia di trattamentofavorevole, che offre alle imprese maggiori incentivi a denunciare una delle violazioni più gravi dellenorme antitrust. La nuova politica non solo rafforza la certezza del diritto per le imprese che intendonocooperare, ma migliora anche la trasparenza generale e la prevedibilità della prassi della Commissione.La «comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzionedell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese» (4) del 2002 segna quindi un’altra tappaimportante nell’attività diretta ad individuare e reprimere gli accordi di fissazione dei prezzi e altri cartelli«hard core». Le nuove norme aggiornano la precedente comunicazione del 1996 e si applicano ai cartelliclassici detti orizzontali (5).

    19. In base alla comunicazione del 2002, la Commissione concederà l’immunità dalle ammende allaprima impresa che presenti prove di un cartello non noto o la cui esistenza non sia ancora stata dimostratadalla Commissione. Più precisamente, l’immunità totale è concessa se:

    — l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirledi adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, delregolamento n. 17 (o i corrispondenti regolamenti di procedura relativi a settori specifici) inrelazione a un presunto cartello riguardante la Comunità; oppure

    — l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possonoconsentirle di constatare un’infrazione dell’articolo 81 del trattato CE in relazione a un presuntocartello riguardante la Comunità, quando la Commissione è già in possesso di informazionisufficienti per avviare un accertamento, ma non per constatare l’esistenza della violazione. Questotipo d’immunità è concesso solo se non è stata concessa a nessun altro partecipante all’intesa una«immunità condizionale» dalle ammende (cfr. punto 21 infra) in virtù delle condizioni stabilite altrattino precedente.

    20. Per ottenere l’immunità totale, l’impresa deve inoltre:

    — assicurare una piena e permanente collaborazione con la Commissione e fornire tutti gli elementi diprova in suo possesso,

    — cessare immediatamente di partecipare all’infrazione e

    — non deve aver adottato alcuna misura per costringere altre imprese a partecipare al cartello.

    ¥4∂ GU C 45 del 19.2.2002; cfr. anche (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency).¥5∂ In contrapposizione ai casi in cui la fissazione illecita dei prezzi si verifica tra imprese in relazione verticale, cioè tra

    operatori a diversi livelli della catena di produzione e/o distribuzione, per esempio, un produttore e i suoi distributori.

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    http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency

  • 28 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    21. Un’impresa che soddisfi le condizioni elencate al punto 19 riceverà rapidamente una lettera dallaCommissione con la conferma che l’immunità totale verrà concessa se saranno rispettate le condizionistabilite nella comunicazione.

    22. La comunicazione del 2002 prevede inoltre una riduzione delle ammende per le imprese che nonsoddisfano i requisiti per poter beneficiare dell’immunità, ma che forniscono elementi di prova checostituiscano un «valore aggiunto significativo» rispetto a quelli già in possesso della Commissione ecessano di partecipare al cartello. La prima impresa che soddisfi queste condizioni otterrà una riduzionedel 30-50 % dell’ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta; la seconda otterrà una riduzione del20-30 % e le altre otterranno una riduzione massima del 20 %. All’interno di ciascuna forbice, l’importofinale della riduzione dipenderà a sua volta dal momento in cui vengono presentati gli elementi di prova edalla qualità di tali elementi.

    23. Le imprese che possono ottenere una riduzione dell’ammenda riceveranno anch’esse una letteraindicante la forbice di riduzione cui, in linea di principio, hanno diritto. Tale lettera sarà inviata al piùtardi il giorno della notificazione della comunicazione degli addebiti.

    24. La comunicazione del 2002 è entrata in vigore il 14 febbraio e si applica alle imprese che dopotale data presentano una richiesta di trattamento favorevole in relazione a un caso di cartello, acondizione che nessun’altra impresa stia già cooperando con la Commissione nelle indagini riguardantilo stesso caso in base alla comunicazione del 1996.

    4. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile nel settore automobilistico

    25. In luglio la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1400/2002, relativo all’applicazionedell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e a pratiche concordate nelsettore automobilistico. Pur trattando problemi specifici del settore, il nuovo regolamento si basa sullapolitica generale della Commissione in materia di valutazione delle restrizioni verticali, definita dalregolamento (CE) n. 2790/1999, e sui relativi orientamenti della Commissione. La descrizione delle nuovenorme applicabili agli accordi di distribuzione verticale nel settore automobilistico è fornita al capitolo C.6.

    B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86

    1. Articolo 81

    1.1. Cartelli

    1.1.1. Panoramica degli sviluppi nelle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme antitrust edella comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

    26. I cartelli «hard core» costituiscono una delle più gravi violazioni delle regole di concorrenza. Ciòche li distingue da tutte le altre pratiche anticoncorrenziali è che sono intese segrete o pratiche concordatetra concorrenti. Proprio per questa caratteristica, sono considerati «peccati capitali». I cartelli sonoparticolarmente nefasti per l’industria e per i consumatori europei. Essi riducono il benessere sociale,creano inefficienze nell’allocazione delle risorse e, modificando la produzione e/o i prezzi rispetto ailivelli determinati dal mercato, trasferiscono la ricchezza dai consumatori ai partecipanti al cartello. I

    XXXII REL. CONC. 2002

  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 29

    cartelli sono dannosi anche a lungo termine. Partecipare a un cartello per sottrarsi alla durezza dellaconcorrenza può portare alla creazione di strutture industriali artificiose, antieconomiche e instabili,limitare gli incrementi di produttività o i miglioramenti tecnologici e provocare la persistenza di prezzielevati. La riduzione della concorrenza determina inoltre la perdita di competitività e minaccia leopportunità di occupazione stabile.

    27. Per questi motivi, l’individuazione, il perseguimento e la sanzione di accordi segreti per lacostituzione di cartelli «hard core» costituiscono un elemento centrale della politica di concorrenza dellaCommissione. A tal fine, è stata introdotta una vasta serie di strumenti.

    28. La Commissione impiega risorse specifiche per la lotta contro i cartelli fin dal 1998, anno in cui èstata istituita un’unità specifica contro i cartelli nell’ambito della DG Concorrenza. La decisione di creareun’unità specifica è scaturita dal fatto che i partecipanti ai cartelli fanno ricorso a strumenti sempre piùsofisticati, che consentono loro di celare le proprie attività e di occultarne le tracce.

    29. Questo graduale aumento delle risorse è culminato nella creazione, nel 2002, di una secondaunità contro i cartelli. Le due nuove unità hanno beneficiato dell’introduzione di una metodologia digestione più flessibile ed efficace. Esse utilizzano tecnologie dell’informazione avanzate, messe a puntointernamente, nel campo degli accertamenti e del trattamento dei documenti. I funzionari ricevono unaformazione specifica in tecniche d’indagine e possiedono altresì competenze specifiche in merito aicomplessi aspetti procedurali di casi controversi di grandi dimensioni.

    30. La priorità accordata nel 2001 alla lotta contro i cartelli e al trattamento dei casi di cartello non èvenuta meno nel 2002, nel corso del quale l’attività si è persino intensificata. Il numero di casi trattati èaumentato in misura più che proporzionale alle risorse supplementari rese disponibili in questo periodo.

    31. Come il 2001, il 2002 è stato di nuovo un anno record per le decisioni contro i cartelli. LaCommissione ha adottato 9 decisioni, che infliggono ammende per un totale di 1 miliardo di euro, neicasi «Banche austriache», «Metionina» «Gas industriali e medici», «Case d’asta d’arte», «Pannelli incartongesso», «Metilglucamina», «Tondi per cemento armato», «Grafiti speciali» e «Aromatizzanti».

    32. Si è registrato un notevole aumento anche nel numero di accertamenti senza preavviso, tra cuispicca la maggiore ispezione mai effettuata dalla Commissione. Questo slancio è dovuto all’altissimapriorità attribuita dalla Commissione a reprimere i cartelli illegali e ad agire con rapidità. In proposito, varilevato che una volta nota l’esistenza di un cartello illegale, il tempo di reazione è molto breve, da 4 a6 settimane. L’esperienza maturata finora dimostra che, in seguito a un’ispezione, i cartelli in generecrollano e di conseguenza pongono termine alle loro attività illegali.

    33. L’aspetto più importante sotto il profilo politico è stata l’adozione nel febbraio 2002 della nuovacomunicazione sul trattamento favorevole (6). Dal 1996 la politica della Commissione in materia ditrattamento favorevole costituisce una pietra angolare della politica della Commissione contro i cartelli.La nuova comunicazione migliora la comunicazione del 1996 sotto vari aspetti. Introduce diversicambiamenti intesi a fornire alle imprese maggiori incentivi ad uscire allo scoperto e rende quindi ancorapiù efficace la lotta della Commissione contro i cartelli. Gli elementi principali della nuovacomunicazione sono: in primo luogo, l’immunità totale dall’ammenda per la prima impresa che rivelal’esistenza di un’intesa; in secondo luogo, le prove fornite devono essere sufficienti per consentire allaCommissione di svolgere un accertamento; in terzo luogo, la Commissione permette di presentare

    ¥6∂ GU C 45 del 19.2.2002, pagg. 3-5.

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  • 30 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    richieste di carattere ipotetico, mentre gli elementi di prova concreti possono essere forniti in un secondomomento; in quarto luogo, l’adozione nell’arco di poche settimane della decisione di concederel’immunità condizionale garantisce all’impresa la certezza del diritto fin dalle prime fasi; in quinto luogo,in talune circostanze l’immunità può essere concessa anche dopo lo svolgimento di accertamenti da partedella Commissione; in sesto luogo, se l’immunità è già stata concessa, o la Commissione dispone già dielementi sufficienti a constatare un’infrazione, l’ammenda può essere ridotta fino al 50 % per le impreseche apportino un valore aggiunto significativo agli elementi già in possesso della Commissione; infine,allo scopo di accrescere la certezza del diritto per quanto riguarda le riduzioni, la Commissione adotta,quanto prima possibile dopo la richiesta, una decisione preliminare sulla forbice di riduzione daapplicare.

    34. Il fatto che la nuova comunicazione, nei suoi primi dieci mesi di applicazione, abbia permesso diindividuare quasi dieci cartelli in Europa è una chiara dimostrazione della sua efficacia. Essa produceanche un effetto di più ampia portata. Il timore che un’impresa partecipante a un cartello possa rivolgersialle autorità ed ottenere l’immunità tende in generale a destabilizzare l’attività del cartello. Per questomotivo, l’applicazione della comunicazione del 2002 non solo ha buone probabilità di garantire in futurol’individuazione e la sanzione di un numero elevato di cartelli ma anche di minare in modo significativola stabilità di altri cartelli ancora esistenti.

    35. Nel 2002 la Commissione ha avuto l’occasione di evidenziare un altro elemento atto a dissuaderele imprese dal partecipare a un cartello, ossia la maggiorazione applicata alle ammende in caso diviolazione ripetuta delle regole di concorrenza. La decisione «Pannelli in cartongesso» costituisce unesempio di questa linea di condotta. In questo caso, due imprese, alle quali erano già state inflitteammende per aver commesso un’infrazione analoga, devono sostenere ammende più elevate a causa delloro comportamento recidivo. In questo contesto, e in relazione con il programma sul trattamentofavorevole, va tuttavia sottolineato che anche in caso di comportamento recidivo le imprese possonobeneficiare del trattamento favorevole, se decidono di collaborare con la Commissione.

    36. La dissuasione è anche l’obiettivo di fondo nei casi in cui la Commissione infligge ammende osanzioni più elevate per contrastare le pratiche delle imprese volte ad ostacolare le indagini o a rifiutarsidi collaborare durante gli accertamenti. In risposta ad alcuni comportamenti ostruzionisti e noncollaborativi riscontrati principalmente nel 2002, la Commissione intende adottare le misure necessarie agarantire il rispetto delle regole di concorrenza, in particolare per quanto riguarda gli accertamenti.

    37. Per contro, nei casi futuri, nel determinare l’importo dell’ammenda da infliggere a un’impresa, laCommissione non considererà più come circostanza aggravante, ai sensi degli orientamenti per il calcolodelle ammende, il fatto che la direzione dell’impresa sia stata avvertita dai propri consulenti legalidell’illiceità del comportamento oggetto della decisione della Commissione. Tuttavia, una talecomunicazione potrà essere utilizzata come elemento di prova dell’esistenza di un’infrazione.

    38. Infine, nel 2002 il livello di cooperazione internazionale è rimasto elevato. Il coordinamento delleindagini e dello scambio di informazioni non riservate con le autorità antitrust statunitensi e canadesi èstato particolarmente proficuo. La Commissione è inoltre intervenuta in tre procedimenti civili negli StatiUniti, che hanno sollevato questioni riguardanti l’incidenza delle procedure statunitensi di individuazionedelle infrazioni sulla politica della Commissione in materia di trattamento favorevole.

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  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 31

    1.1.2. Casi individuali nel 2002

    Banche austriache (7)

    39. L’11 giugno la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 124,26 milioni di euro a ottobanche austriache, per aver partecipato a un cartello di fissazione dei prezzi di ampie dimensioni. Per iparticolari si rimanda al capitolo relativo ai servizi finanziari (8).

    Metionina (9)

    40. Il 2 luglio la Commissione ha inflitto ammende a Degussa AG e Nippon Soda Company Ltd,rispettivamente di 118 milioni di euro e 9 milioni di euro, per aver partecipato a un cartello di fissazionedei prezzi della metionina assieme ad Aventis SA (con la sua controllata al 100 % Aventis AnimalNutrition SA). La metionina è uno dei più importanti amminoacidi utilizzati come ingrediente per imangimi e per le premiscele per l’alimentazione di tutte le specie animali. In seguito a un’indagineavviata nel 1999, la Commissione ha accertato che tali imprese avevano partecipato a un cartello su scalamondiale tra il febbraio 1986 e il febbraio 1999.

    41. Aventis SA (già Rhône-Poulenc) ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende ai sensidella comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole, in quanto ha rivelato allaCommissione l’esistenza del cartello e ha fornito prove decisive del suo funzionamento.

    Gas industriali e medici (10)

    42. Il 24 luglio 2002 la Commissione ha inflitto ammende ad AGA AB, Air Liquide BV, Air ProductsNederland BV, BOC Group plc, Messer Nederland BV, NV Hoek Loos e Westfalen Gassen NederlandNV, per un importo totale di 25,72 milioni di euro, per aver partecipato a un cartello segreto nel settoredei gas industriali e medici nei Paesi Bassi.

    Carlsberg e Heineken (11)

    43. Il 4 novembre la Commissione ha chiuso l’indagine relativa a un presunto accordo di ripartizionedel mercato tra il produttore di birra danese Carlsberg e il produttore di birra olandese Heineken, inquanto non ha trovato elementi atti a comprovare che la sospetta infrazione fosse continuata dopo ilmaggio 1995. Eventuali infrazioni sarebbero quindi cadute in prescrizione per quanto riguardal’imposizione di un’ammenda.

    44. Il 1o marzo 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti diCarlsberg e di Heineken, nella quale affermava che, nel periodo 1993-1996, i due produttori di birraavevano concluso un accordo informale inteso a limitare le loro attività, in particolare le attività diacquisizione, sui rispettivi «mercati interni» (12). La Commissione basava le sue affermazioni suidocumenti rinvenuti nel corso degli accertamenti effettuati senza preavviso presso le due imprese nellaprimavera del 2000.

    ¥7∂ Caso COMP/D-1/36.571; comunicato stampa IP/02/844 dell’11 giugno 2002.¥8∂ Cfr. punti 190 e segg.¥9∂ Caso COMP/37.519; comunicato stampa IP/02/976 del 2 luglio 2002.¥10∂ Caso COMP/36.700 (GU L 84 dell’1.4.2003).¥11∂ Caso COMP/F-3/37.851.¥12∂ Comunicato stampa IP/02/350 dell’1 marzo 2002.

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  • 32 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    45. Entrambe le parti hanno risposto per iscritto alla comunicazione degli addebiti, respingendo leaccuse della Commissione e sottolineando che era molto difficile entrare nel mercato nazionale dell’altraimpresa. Carlsberg ha inoltre esposto le proprie argomentazioni nel corso di un’audizione orale. Alla lucedelle argomentazioni delle parti, la Commissione ha deciso di completare la propria verifica dei fattieffettuando accertamenti supplementari nella sede dei due produttori di birra nell’agosto 2002. Tuttavia,tali accertamenti non hanno rivelato nuovi elementi atti a comprovare l’esistenza dell’infrazione neltermine di prescrizione di cinque anni previsto per l’imposizione di un’ammenda (13). La Commissioneha pertanto deciso di chiudere il caso (14).

    Case d’asta d’arte (15)

    46. In una decisione adottata il 30 ottobre, la Commissione ha concluso che Christie’s e Sotheby’s, ledue principali case d’asta d’arte del mondo, avevano violato le regole di concorrenza comunitarie conpratiche collusive volte a fissare commissioni e condizioni commerciali tra il 1993 e l’inizio del 2000. Loscopo del cartello era di ridurre la concorrenza che si era sviluppata tra le due principali case d’astanegli anni ‘80 e all’inizio degli anni ‘90. L’aspetto più importante dell’accordo era l’aumento dellacommissione pagata dai venditori all’asta (la cosiddetta commissione del venditore). L’accordo collusivoriguardava tuttavia anche altre condizioni commerciali, quali gli anticipi versati ai venditori, le garanziefornite per i risultati dell’asta e le condizioni di pagamento.

    47. Applicando la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, la Commissione ha ritenutoche Christie’s dovesse beneficiare della piena immunità, in quanto aveva fornito prove decisivedell’esistenza del cartello in un momento in cui la Commissione non aveva ancora avviato alcunaindagine e poiché era stata la prima a presentare tali elementi di prova. L’ammenda inflitta a Sotheby’s èstata fissata a 20,4 milioni di euro, pari al 6 % del suo fatturato mondiale. L’importo è stato conteggiatoapplicando una riduzione del 40 % per la collaborazione fornita dall’impresa nelle indagini.

    Metilglucamina (16)

    48. Il 27 novembre la Commissione ha inflitto un’ammenda di 2,85 milioni di euro ad AventisPharma SA e Rhône-Poulenc Biochemie SA (responsabili in solido e individualmente), per averpartecipato a un cartello di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato della metilglucaminaassieme a Merck KgaA. La metilglucamina è una sostanza chimica adoperata per la sintesi di mezzi dicontrasto utilizzati in radiologia, di prodotti farmaceutici e coloranti. La Commissione ha accertato chetali imprese avevano partecipato a un cartello su scala mondiale tra il novembre 1990 e il dicembre 1999.

    49. Merck KgaA ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende ai sensi della comunicazionedella Commissione sul trattamento favorevole, in quanto ha rivelato alla Commissione l’esistenza delcartello e ha fornito prove decisive del suo funzionamento.

    ¥13∂ Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e diesecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319 del29.11.1974, pag. 1). In questo caso, il termine di prescrizione decorreva dal maggio 1995, cinque anni prima della datadel primo accertamento effettuato dalla Commissione nella sede di Carlsberg.

    ¥14∂ Comunicato stampa IP/02/1603 del 4 novembre 2002.¥15∂ Caso COMP/37.784.¥16∂ Caso COMP/37.978; comunicato stampa IP/02/1746 del 27 novembre 2002.

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  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 33

    Pannelli in cartongesso (17)

    50. Il 27 novembre la Commissione ha adottato una decisione con cui ha inflitto ammende per unimporto complessivo di 478 milioni di euro a Société Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder KnaufWestdeutsche Gipswerke KG e Gyproc Benelux SA/NV. La Commissione ha qualificato ilcomportamento di dette imprese come infrazione molto grave al diritto comunitario della concorrenza.L’indagine della Commissione, avviata ex officio, ha permesso di accertare che i principali produttorieuropei di pannelli in cartongesso avevano partecipato ad un cartello clandestino relativo ai quattroprincipali mercati dell’UE (Germania, Regno Unito, Francia e Benelux), nel cui ambito si sono accordatiper restringere la concorrenza su detti mercati ad un livello conforme ai loro interessi e si sono scambiatiinformazioni sui volumi di vendita, nonché sugli aumenti di prezzo praticati sui mercati britannico etedesco. Il valore dei mercati in questione è uno dei più elevati tra quelli constatati nelle decisioni dellaCommissione in materia di cartelli degli ultimi dieci anni. BPB, Knauf e Lafarge hanno partecipatoall’intesa dal 1992 al 1998, mentre Gyproc vi ha aderito nel 1996.

    51. L’importo elevato delle ammende è giustificato dalla durata dell’infrazione e, per quanto riguardaLafarge (249,60 milioni di euro) e BPB (138,60 milioni di euro), dal fatto che queste imprese sonorecidive nella violazione dell’articolo 81, elemento questo che costituisce una circostanza aggravante.Solo BPB e Gyproc hanno collaborato con i servizi della Commissione e hanno beneficiato per talemotivo di una riduzione dell’ammenda.

    52. La decisione in questione costituisce un’ulteriore prova della determinazione con cui laCommissione individua e sanziona le infrazioni al diritto della concorrenza, tramite indagini avviate exofficio in base a richieste di applicazione della politica in materia di trattamento favorevole. Nella lottacontro i cartelli, la Commissione attribuisce priorità ai settori importanti dell’economia europea e inparticolare ai settori in cui la sua azione può migliorare direttamente il benessere dei consumatori. Ladecisione conferma inoltre la determinazione della Commissione a sanzionare adeguatamente le impreseche reiterano comportamenti palesemente anticoncorrenziali, aumentando l’importo dell’ammenda loroinflitta.

    Aromatizzanti (18)

    53. Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha inflitto all’impresa giapponese Ajinomoto Co. Inc. e alleimprese sudcoreane Cheil Jedang Corporation e Daesang Corporation ammende rispettivamente di15,54 milioni, 2,74 e 2,28 milioni di euro per avere partecipato ad un cartello per la fissazione dei prezzie la ripartizione della clientela nel mercato dei nucleotidi congiuntamente a Takeda Chemical IndustriesLtd, un’altra società giapponese. Il nucleotide o acido nucleico è ottenuto dal glucosio ed è utilizzatonell’industria alimentare per aromatizzare i cibi. In seguito a un’indagine avviata nel 1999, laCommissione ha accertato che le suddette imprese hanno partecipato ad un cartello mondiale tra il 1988e il 1998.

    54. È importante notare che all’impresa giapponese Takeda Chemical Industries Ltd è stata concessala piena immunità dalle ammende conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole peravere fornito informazioni decisive sul funzionamento del cartello in una fase in cui la Commissione neignorava l’esistenza.

    ¥17∂ Caso COMP/37.152.¥18∂ Caso COMP/37.671; comunicato stampa IP/02/1907 del 17 febbraio 2002.

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  • 34 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.

    Grafiti speciali (19)

    55. Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto ammende a SGL Carbon AG, Le Carbone-LorraineSA, Ibiden Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd, Toyo Tanso Co. Ltd., NSCC Techno Carbon Co. Ltd., NipponSteel Chemical Co. Ltd., Intech EDM B.V. e Intech EDM AG, per un importo complessivo di51,8 milioni di euro, per avere partecipato ad un cartello avente per oggetto la fissazione dei prezzi nelmercato dei prodotti in grafite speciale isostatica (20). A SGL Carbon AG è stata inoltre inflittaun’ammenda di 8,81 milioni di euro per avere partecipato ad un altro accordo collusivo per la fissazionedei prezzi nel mercato della grafite speciale estrusa. GrafTech International, Ltd. (già UCAR), anch’essadichiarata responsabile di entrambe le infrazioni, ha beneficiato di una riduzione del 100 % delleammende in quanto ha rivelato alla Commissione l’esistenza del cartello e ha fornito informazionidecisive sul suo funzionamento.

    Tondi per cemento armato (21)

    56. Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di 85 milioni dieuro a nove imprese, corrispondenti ad undici società (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA,Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali LuigiSpA in liquidazione, Lucchini SpA e Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA eFerriera Valsabbia SpA) e ad un’associazione di categoria (Federacciai) per avere partecipato ad uncartello relativo al mercato italiano dei tondi per cemento armato. Si tratta di una violazione molto gravedell’articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.

    57. Tale accordo unico, complesso e continuato si articolava in più parti: la fissazione dei prezzi perle «dimensioni extra» (la maggiorazione sul prezzo di base in funzione del diametro del tondo percemento armato), la fissazione del prezzo di base, la fissazione dei termini di pagamento e la limitazioneo il controllo della produzione e/o delle vendite.

    58. Alle imprese in questione sono state inflitte ammende il cui importo massimo è 26,9 milioni e ilminimo è 3,57 milioni di euro. La Commissione ha tenuto conto del fatto che Riva e Lucchini sonograndi gruppi il cui fatturato è ampiamente superiore a quello degli altri partecipanti al cartello.

    59. Conformemente alla sentenza Eurofer (22), Federacciai è destinataria della decisione dellaCommissione, ma non le è stata inflitta alcuna ammenda. Ferriere Nord era recidiva, il che costituisceuna circostanza aggravante; al contempo, essa è stata la sola impresa a collaborare con i servizi dellaCommissione e ha quindi beneficiato di una riduzione dell’ammenda conformemente alle disposizionidella comunicazione sul trattamento favorevole.

    60. Nel procedimento in questione, la Commissione ha applicato le disposizioni del trattato CECAdopo la scadenza dello stesso, conformemente alla sua comunicazione del 26 giugno 2002 relativa adalcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattatoCECA (23), in cui ha espresso l’intenzione di applicare i principi generali del diritto in materia disuccessione delle leggi. Nella comunicazione si afferma quanto segue: «Se la Commissione,

    ¥19∂ Caso COMP/37.667; comunicato stampa IP/02/1906 del 17 dicembre 2002.¥20∂ «Grafiti speciali» è l’espressione generica ampiamente utilizzata nell’industria per indicare un gruppo di prodotti a base

    di grafite per varie applicazioni.¥21∂ Caso COMP/37.956.¥22∂ Sentenza dell’11 marzo 1999 nella causa T-136/94.¥23∂ GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.

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  • XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 35

    nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settorerientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà,indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui sisono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura,dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE».

    1.2. Accordi verticali

    Nintendo (24)

    61. Il 30 ottobre 2002 la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 167,9 milioni dieuro a Nintendo Corporation Ltd e Nintendo of Europe GmbH (la società cui fa capo l’intero gruppoNintendo e la sua principale controllata europea); John Menzies plc; Soc. Rep. Concentra L.DA; LineaGIG SpA; Nortec SA; Bergsala A.B.; Itochu Corporation e CD-Contact Data GmbH.

    62. La Commissione ha concluso che i destinatari della decisione avevano commesso una violazionedell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, limitandoil commercio parallelo di console e cartucce di giochi Nintendo nel SEE. Oltre ad accordi didistribuzione formali che limitavano le esportazioni parallele, le parti hanno collaborato attivamente alfine di risalire alla fonte del commercio parallelo ed individuare i distributori paralleli.

    63. L’infrazione è stata orchestrata da Nintendo, ma gli altri destinatari, i distributori indipendenti diNintendo in vari paesi del SEE, hanno collaborato attivamente e, quasi tutti, volontariamente con dettaimpresa all’infrazione e ne hanno tratto vantaggi. Per stabilire l’importo delle ammende, le imprese sonostate suddivise in gruppi in funzione dell’incidenza reale che