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La politica di concorrenza dell’Unione europea XXXII Relazione sulla politica di concorrenza 2002 Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

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  • La politica di concorrenza dell’Unione europea

    XXXII Relazione sulla politica di concorrenza

    2002

    Commissione europeaDirezione generale della Concorrenza

  • Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int).

    Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

    Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003

    ISBN 92-894-4507-6

    © Comunità europee, 2003Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

    Printed in Belgium

    STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

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    PREFAZIONE DI MARIO MONTIMembro della Commissione responsabile per la politica della concorrenza

    Se si analizzano gli sviluppi della politica diconcorrenza nel 2002, il comune denominatoreche ne risulta chiaramente è «modernizzazione»,nel senso più ampio del termine. Sia che pensiamoal successo dei nostri ambiziosi sforzi per l’ado-zione di nuove norme, come nel campo dell’anti-trust, sia alle essenziali fasi intermedie dellariforma del controllo comunitario delle concentra-zioni o agli ulteriori passi compiuti per rendere piùefficiente il controllo degli aiuti di Stato, l’impe-gno profuso per la modernizzazione dimostra chela Commissione è decisa ad adeguare costante-mente la propria politica e i propri strumenti di at-tuazione ad un ambiente economico in rapida evo-luzione ed è nel contempo attenta a garantire che ilsuo processo decisionale rispetti i criteri più rigo-rosi relativi ai diritti della difesa. La modernizza-zione è necessaria per assicurare un’applicazionesistematica, efficiente e legittima delle regole dellaconcorrenza in un’Unione allargata, allo scopo ul-timo di aumentare i vantaggi che i consumatoritraggono dalla concorrenza sui mercati e di mante-nere questo incentivo insostituibile per le impresead una maggiore competitività.

    Un presupposto per il successo dei nostri sforzi èl’attuazione corretta e sistematica delle regole diconcorrenza esistenti: questo principio ha determi-nato la nostra azione nel 2002. Quest’anno è avve-nuta l’adozione del regolamento (CE) n. 1/2003,che offre un quadro procedurale radicalmentenuovo per l’applicazione delle norme antitrustnell’Unione europea. Questo nuovo strumento fatesoro dell’esperienza acquisita negli ultimi 40 annidi applicazione delle norme e crea le condizioni perun’attuazione più efficace nell’Unione allargata.Il clamoroso successo della nostra lotta contro icartelli nel 2002, evidenziando la maggiore en-fasi posta dalla Commissione sul perseguimentodelle infrazioni più gravi, rappresenta già una di-mostrazione chiara dei cambiamenti che è lecitoaspettarsi. I nostri sforzi per una migliore attua-zione delle norme riguardano anche il controllodelle concentrazioni. Il radicale processo di revi-

    sione compiuto nel corso di quest’anno ha inte-ressato sia il livello procedurale sia quello sostan-ziale. Questo lavoro dovrebbe concretizzarsi abreve in un’altra importante riforma che contri-buirà in modo decisivo ad una migliore attua-zione della nostra politica di concorrenza.

    L’applicazione delle regole è importante, ma è al-trettanto essenziale, per una sana politica di con-correnza, garantire che il loro contenuto sia in li-nea con le esigenze della nostra economia. Irisultati realizzati nel 2002 testimoniano dunqueanche il nostro impegno a verificare costante-mente il contenuto delle nostre norme. Non soloabbiamo continuato ad adeguarle alla rapida evo-luzione dei settori dell’economia ai quali si appli-cano, ma ci siamo sforzati di semplificarle inmodo da ridurre il più possibile i costi di adegua-mento ad esse.

    Tutto questo lavoro sarebbe inutile se fosse fattoin uno splendido isolamento rispetto al resto delmondo. Oggigiorno, nel mondo economico glo-balizzato, rafforzare la cooperazione internazio-nale è essenziale per operare in maniera efficace.Si tratta dunque di intensificare il dialogo e ilcoordinamento con tutti i nostri partner, non daultimo nel contesto del nostro impegno globale dipromozione della concorrenza.

    Un’applicazione ancora più sistematica ed efficace che rispetti i criteri più rigorosi in materia di diritti della difesa

    I risultati realizzati nel 2002 dimostrano la deter-minazione con la quale la Commissione ha perse-guito l’obiettivo di promuovere una migliore at-tuazione della propria politica di concorrenza.

    Antitrust: un nuovo quadro per una migliore attuazione

    Vista l’esperienza acquisita dalle imprese e dalleautorità e giurisdizioni nazionali in questo campo,

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    si è concluso che non è soltanto auspicabile maanche possibile decentrare fortemente l’applica-zione della normativa antitrust. Alla fine del 2002, ilConsiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2003che delinea un nuovo quadro per l’applicazionedegli articoli 81 e 82 del trattato CE, allo scopo direndere possibile, dopo l’allargamento, un’attua-zione più diffusa ma comunque più rigorosa.Come simboleggiato dal suo numero, questo re-golamento apre un nuovo capitolo nell’applica-zione congiunta di un unico corpo di norme daparte della Commissione, delle autorità nazionaligaranti della concorrenza e dalle giurisdizioni na-zionali in tutta Europa. Il decentramento non ètuttavia di per sé sufficiente, è necessario anchepredisporre meccanismi efficaci, basati su criteriprecisi, di attribuzione delle competenze al li-vello più adeguato. La nuova rete europea dellaconcorrenza («European Competition Network»,ECN) avrà un ruolo fondamentale in questo sensoa partire dal 1o maggio 2004, quando entrerà invigore il nuovo regolamento.

    Con il decentramento dell’antitrust e l’abolizionedel sistema di notifica, si consentirà inoltre allaCommissione di concentrarsi sul suo ruolo prin-cipale. Essa sarà dunque più che mai in grado diindividuare e punire le infrazioni più gravi. I ri-sultati ottenuti nel 2002 dimostrano che la Com-missione è ormai pronta ad affrontare con mag-giore impegno questa nuova priorità. Dopo unbrillante 2001, il 2002 è stato un altro anno ecce-zionale nella lotta contro gli accordi e le praticheanticoncorrenziali delle imprese, in particolarenei confronti dei cartelli. Sono state infatti adot-tate dieci decisioni di divieto, che infliggono am-mende per più di 1 miliardo di euro.

    Per tenere il passo con i metodi sempre più sofi-sticati utilizzati per mascherare i comportamentiillegali, è tuttavia necessario che le autorità pre-poste all’esecuzione delle norme dispongano deimezzi adatti. Il nuovo programma di riduzionedelle sanzioni in caso di collaborazione, adottatonel 2002, rafforza considerevolmente la capacitàdella Commissione di individuare e di punire icartelli offrendo interessanti incentivi alle im-prese coinvolte affinché collaborino con la Com-missione e presentino il più presto possibile allaCommissione le informazioni che la aiutino ascoprire e ad eliminare un cartello. Questa nuovapolitica di trattamento favorevole ha già dato no-tevoli risultati. Combinata con i maggiori poteri diindagine previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003,essa consentirà alla Commissione di proseguire

    ed aumentare la sua attività di attuazione dellenorme nel settore dei cartelli.

    Progressi compiuti nell’approfondita revisione del sistema di controllo delle concentrazioni

    Anche per quanto riguarda le concentrazioni lanostra azione è stata determinata dall’obiettivo diattribuzione ottimale delle competenze in materiadi applicazione delle regole di concorrenza. Ènecessario ovviamente mantenere una delle prin-cipali caratteristiche positive del sistema comuni-tario di controllo delle concentrazioni, ossia l’esi-stenza di un cosiddetto «sportello unico» perl’esame delle concentrazioni aventi dimensionecomunitaria. Ciò non esclude tuttavia che alcuniaspetti di un determinato caso possano essere rin-viati alle autorità nazionali laddove quest’ultimeabbiano maggiore esperienza in materia. Il 2002è stato caratterizzato da un aumento significativodi questi rinvii; per la prima volta due casi sonostati demandati dagli Stati membri alla Commis-sione, in quanto essa disponeva di una visione mi-gliore della situazione sui mercati rilevanti. Talisviluppi dovrebbero essere prossimamente san-citi da una semplificazione delle procedure di rin-vio nei due sensi, proposta nell’ambito della revi-sione del regolamento sulle concentrazioni.

    L’intenso dibattito condotto nel 2002 si è con-cluso, l’11 dicembre, con la proposta della Com-missione al Consiglio di una profonda riforma delregolamento (CEE) n. 4064/89. La proposta nonmodifica il criterio sostanziale finora applicatonell’ambito del regolamento sulle concentrazioni— che si è dimostrato nel complesso perfetta-mente adeguato alla complessità delle operazioniche vengono attualmente concluse — ma ricono-sce nel contempo la necessità di precisarne piùchiaramente taluni aspetti. La Commissione hainoltre già approvato un progetto di comunica-zione sulla valutazione delle concentrazioni oriz-zontali, in modo da garantire una maggiore tra-sparenza delle motivazioni delle decisioni dellaCommissione. È inoltre prevista l’adozione di al-tri documenti di questo tipo. Un ulteriore obiet-tivo della proposta è quello di prendere maggior-mente in considerazione i miglioramenti diefficienza che possono derivare dalle concentra-zioni. Dovrebbe essere possibile tenerne contonell’analisi, a condizione che tali miglioramentivadano a diretto beneficio del consumatore, chesiano sostanziali, verificabili e direttamente con-nessi all’operazione.

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    La qualità delle nostre norme sostanziali sarebbetuttavia di limitata importanza se non fossimo ingrado di farle applicare secondo un processo de-cisionale che risponda a severi criteri di rispettodel diritto alla difesa e della trasparenza. L’annoscorso l’annullamento, da parte del Tribunale diprimo grado, di tre delle nostre decisioni di di-vieto in materia di concentrazioni ha inequivo-cabilmente sottolineato la necessità che il ra-gionamento economico della Commissione siainattaccabile. Le misure proposte dalla Commis-sione tengono pienamente conto di queste esi-genze. È stato proposto di rendere più flessibili lescadenze previste per la notificazione e la valuta-zione delle misure correttive. L’accesso tempe-stivo e sistematico di tutte le parti interessate aidocumenti del fascicolo ed ai progressi dellanostra analisi dovrebbe inoltre contribuire a ga-rantire il diritto alla difesa. È anche previsto unulteriore rafforzamento del ruolo attribuito aiconsiglieri-auditori e dello spazio concesso aiterzi ed ai consumatori. Per migliorare la qualitàdell’istruzione dei casi e la competenza econo-mica della DG Concorrenza, ho deciso di dotarladi un «economista capo» onde sostenere al me-glio il nostro impegno per garantire l’eccellenza.Infine, alcuni meccanismi interni di garanzia, icosiddetti «checks and balances», sono stati og-getto di approfondita analisi e vengono attual-mente rafforzati, ad esempio attraverso la costitu-zione di panel che procedono ad un regolarecontrollo incrociato nei casi più complessi.

    Adattare il contenuto delle nostre norme alle esigenze della nostra economia e ridurre i costi di adeguamento alle norme

    Modernizzare significa anche dare alle nostrenorme un contenuto più adeguato al funzionamentodei mercati senza perdere di vista gli obiettivi d’in-tegrazione del trattato. Questo riguarda in partico-lare i settori nei quali le forze della concorrenzasono entrate in gioco solo di recente. Lo sviluppo diun nuovo contesto normativo mediante un processodi graduale liberalizzazione garantisce non solo chesi instaurino condizioni di concorrenza, che offrononuove possibilità commerciali sia agli operatori giàpresenti sul mercato che ai nuovi, ma anche chel’adeguamento alla nuova situazione di concorrenzasi traduca in effettivi vantaggi per i consumatori.Tuttavia è anche necessario rivedere le norme negliambiti in cui l’azione della concorrenza non ha pro-

    dotto gli effetti sperati, nonostante gli operatori si-ano stati assoggettati a lungo alla concorrenza.

    Rispondere ai mutamenti economici, provocandoli se necessario

    La Commissione ha dimostrato anche nel 2002 ilproprio fermo impegno a favore della concor-renza e degli obiettivi di sviluppo fissati al verticedi Lisbona. Le discussioni in sede di Consiglio edi Parlamento europeo sulla nuova legislazioneproposta in materia hanno registrato notevoliprogressi. Nel settore dell’energia, è stato trovatoin novembre un accordo politico sulla nuova di-rettiva (c.d. di accelerazione) e sul regolamentoche accelerano la liberalizzazione dei settoridell’elettricità e del gas. La nuova legislazioneeliminerà le distorsioni della concorrenza che de-rivavano dalle diverse velocità alle quali gli Statimembri hanno proceduto all’apertura dei rispet-tivi mercati e al miglioramento delle condizionidi concorrenza al fine di una la liberalizzazioneefficace. Il regolamento sul commercio transfron-taliero dell’elettricità sarà un altro passo impor-tante verso il raggiungimento di un vero mercatounico per l’elettricità. Questo progresso legisla-tivo richiederà tuttavia un maggiore controllo daparte delle autorità garanti della concorrenza perassicurarsi che le nuove opportunità di mercatonon siano vanificate da comportamenti restrittivie/o illeciti da parte delle imprese erogatrici, inparticolare degli operatori tradizionali vertical-mente integrati, o che tali imprese ricevano aiutidi Stato incompatibili, che consentano loro di fal-sare la concorrenza sui mercati liberalizzati. Perquanto riguarda altri settori, la nuova direttiva po-stale, adottata nel giugno scorso, apre la strada adun aumento della concorrenza tra operatori suquello che dovrà essere un vero mercato unico deiservizi postali. Per quanto riguarda il nuovoquadro normativo per le reti e i servizi di comuni-cazione elettronica, adottato in febbraio, esso attri-buisce un ruolo più decisivo all’analisi della con-correnza, limitando il più possibile i controlliex ante. In questo contesto gli strumenti della con-correnza devono dimostrare di essere efficaci persanzionare rapidamente tutti gli eventuali compor-tamenti illeciti e per evitare che gli aiuti di Statovengano utilizzati per falsare la concorrenza.

    La Commissione deve inoltre poter svolgere ilsuo ruolo di catalizzatore del cambiamento qua-lora il funzionamento dei mercati non sia soddi-sfacente rispetto agli obiettivi del trattato. L’ado-zione, avvenuta nel luglio scorso, del nuovo

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    regolamento d’esenzione in materia di distribu-zione degli autoveicoli ne è un esempio concreto.È giunto il momento di realizzare un effettivomercato unico degli autoveicoli, nell’interessedei consumatori ma anche della competitivitàdell’industria europea. L’analisi della situazioneattuale ha indicato chiaramente che l’integra-zione del mercato perseguita dal vecchio regola-mento non si è realizzata nella maniera sperata eche i consumatori non hanno ottenuto la loroparte dei vantaggi derivanti dall’esenzione di ta-lune restrizioni. È stato dunque realizzato unnuovo sistema per rilanciare l’integrazione delmercato, in modo da offrire ai consumatori nonsolo più scelta ma anche prezzi e servizi migliori,e per permettere nel contempo alle nuove inizia-tive di svilupparsi. Gli sforzi della Commissioneper affrontare la materia in modo imparziale sonoconfermati dalle ampie consultazioni di tutte leparti interessate che hanno preceduto e consentitol’adozione del nuovo regolamento.

    Ridurre al minimo i costi di adeguamento alle norme: l’esempio del controllo degli aiuti di Stato

    Un altro fattore che influenza il funzionamentodei mercati è l’intervento pubblico. Per realizzaregli obiettivi di integrazione del mercato, è neces-sario mantenere una disciplina rigorosa in mate-ria di aiuti di Stato nel mercato interno. Nel 2002sono stati realizzati progressi nella semplifica-zione e chiarimento delle norme applicabili agliaiuti di Stato. La nuova disciplina multisettorialedegli aiuti regionali destinati ai grandi progettid’investimento, adottata in marzo, stabilisce re-gole più chiare per la valutazione dei grandi pro-getti d’investimento ed elimina l’esigenza di no-tifica preventiva degli aiuti concessi nel quadro diun programma già approvato. Anche il nuovo re-golamento sugli aiuti all’occupazione, adottato innovembre, agevola le iniziative degli Stati mem-bri a favore dell’occupazione, eliminando la noti-fica obbligatoria di taluni aiuti. Questo approcciopermette agli Stati membri di agire in manieraadeguata e al momento opportuno in modo dadare impulso alla crescita economica e alla crea-zione di nuovi posti di lavoro. Questo riprende edanticipa un pacchetto di riforme molto più ampienel settore degli aiuti di Stato destinato a renderele procedure più efficienti ed a permettere allaCommissione di concentrare la sua azione sugli

    aiuti che hanno maggiori probabilità di falsare laconcorrenza.

    Promozione della concorrenza attraverso la collaborazione internazionale: un impegno a lungo termine

    Questa rapida panoramica dei principali sviluppidella politica di concorrenza dell’UE nel 2002 il-lustra in modo efficace il tipo di sfide che devonoaffrontare ogni giorno le autorità garanti dellaconcorrenza in tutto il mondo. Tutti questi sforzisarebbero inutili se perdessimo di vista il fattoche la globalizzazione ci impone di dialogare coni nostri partner commerciali. La nostra azionesarà efficace soltanto se si rifletterà nella prassidegli altri paesi. Per questo motivo ho sempre mi-rato allo sviluppo della cooperazione internazio-nale, sia bilaterale che multilaterale. Anche inquesto campo il 2002 è stato un anno di impor-tanti realizzazioni. In preparazione all’allarga-mento, sono proseguiti gli sforzi d’attuazionedell’acquis comunitario, in particolare in materiadi aiuti di Stato, il che ha permesso di chiudereprima della fine dell’anno i negoziati con la Re-pubblica ceca, l’Ungheria, Malta, la Polonia e laSlovacchia. In materia di cooperazione bilaterale,l’anno è stato segnato da decisi progressi verso laconclusione di un accordo di cooperazione con ilGiappone, con l’adozione di una proposta al Con-siglio in questo senso. A livello multilaterale, in-fine, i lavori sono proseguiti in modo proficuo. Laconferenza inaugurale dell’International Compe-tition Network (ICN) si è tenuta a Napoli in set-tembre, mentre il gruppo di lavoro dell’OMC sulcommercio e la concorrenza ha proseguito i suoilavori con riunioni nelle quali abbiamo avanzatoproposte molto concrete.

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    I risultati del 2002 sono considerevoli e si iscrivonoin una logica più ampia. Sono certo che essi testi-monino il nostro impegno costante nel prepararcialle nuove sfide, che, non illudiamoci, saranno dinotevole portata. L’attuazione del nuovo regola-mento antitrust, la riforma del controllo delle con-centrazioni, la modernizzazione della nostra poli-tica di controllo degli aiuti di Stato e la conclusionedel processo d’allargamento ci terranno occupatiper tutto il 2003, in modo che tutto quanto è statoseminato nel 2002 possa dare i suoi frutti.

  • XXXII Relazione sulla politica di concorrenza 2002

    (pubblicata in connessione con la Relazione generalesull’attività dell’Unione europea, 2002)

    SEC(2003) 467 def.

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    INDICE

    Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    Riquadro 1: Un ruolo più importante per i consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    I — Antitrust — Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato CE. Monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 31 e 86 del trattato CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    1. Scadenza del trattato CECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    2. Modernizzazione delle norme che danno applicazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE. 16

    3. Revisione della politica della Commissione in materia di trattamento favorevole . . . . . . 18

    4. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile nel settore automobilistico 19

    B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    1. Articolo 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    2. Articoli 82 e 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

    C — Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    1. Energia: liberalizzazione nei settori dell’elettricità e del gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    2. Servizi postali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    3. Telecomunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

    4. Trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

    5. Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

    6. Distribuzione di autoveicoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

    7. Servizi finanziari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

    8. Società dell’informazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    9. Libere professioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    D — Statistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

    II — Controllo delle concentrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

    A — Politica generale e nuovi sviluppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

    1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

    2. Controllo giurisdizionale delle decisioni relative alle concentrazioni nel 2002. . . . . . . . . 54

    3. Misure correttive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

    4. Rinvii a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 22 — Nuovi sviluppi . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

    5. Riforma del sistema di controllo delle concentrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

    6. Cooperazione internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

    B — Statistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

    III — Aiuti di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

    A — Politica generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

    1. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

    2. Allargamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

    B — Il concetto di aiuto di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

    1. Origine delle risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

    2. Vantaggio arrecato a una o più imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

    3. Criterio di selettività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

    4. Distorsione della concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

    5. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

    C — Esame della compatibilità degli aiuti con il mercato comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

    1. Aiuti orizzontali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

    2. Aiuti regionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

    Riquadro 2: Nuova disciplina multisettoriale degli aiuti regionali agli investimenti, comprendente nuove norme relative ai settori automobilistico e delle fibre sintetiche . . . 94

    3. Trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

    Riquadro 3: Imprese di trasporto su strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

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    4. Agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065. Pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

    D — Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121. Aiuti esistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122. Aiuti esentati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123. Recupero degli aiuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134. Mancata attuazione di decisioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145. Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

    E — Statistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

    IV — Servizi d’interesse generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

    1. Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192. Sviluppi recenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

    Riquadro 4: Deutsche Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243. Antitrust (compresa la liberalizzazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254. Liberalizzazione attraverso misure legislative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

    V — Attività internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

    A — Allargamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291. Preparazione e negoziati di adesione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292. Progressi nell’ambito dell’allineamento delle regole di concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303. Strumenti nel quadro degli accordi di associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314. Assistenza tecnica ai paesi candidati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

    B — Cooperazione bilaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321. Stati Uniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322. Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333. Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334. Altri paesi dell’OCSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

    C — Cooperazione multilaterale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341. Intrernational Competition Network (ICN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342. Gruppo di lavoro dell’OMC sull’interazione tra commercio e politica della concorrenza. 1353. Comitato per la concorrenza dell’OCSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364. Gruppo intergovernativo di esperti dell’Unctad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

    VI — Prospettive per il 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

    1. Antitrust e liberalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392. Concentrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403. Aiuti di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404. Attività internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

    Allegato — Casi analizzati nella relazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

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    INTRODUZIONE

    1. I meriti di una concorrenza effettiva sul mer-cato nell’assicurare un’allocazione efficace dellerisorse e nel promuovere l’innovazione e lo svi-luppo tecnico sono ampiamente riconosciuti intutto il mondo. Tuttavia, garantire o creare le con-dizioni che permettono ai mercati di funzionarein regime di concorrenza costituisce una sfidacontinua sia per quanto riguarda il comporta-mento dei soggetti attivi su tali mercati sia allaluce degli ostacoli creati dagli interventi delloStato. La politica di concorrenza persegue quindiun duplice obiettivo: da un lato, affrontare i falli-menti del mercato derivanti dal comportamentoanticoncorrenziale degli operatori e da alcunestrutture di mercato e, dall’altro, contribuire a unquadro generale di politica economica che com-prenda i vari settori dell’economia e favoriscauna concorrenza effettiva. In un mondo in co-stante globalizzazione, la difesa della concor-renza in uno spazio economico integrato, qual èl’Unione europea, deve necessariamente trovareanche la sua espressione esterna perché si possagarantire la parità di condizioni nel contesto in-ternazionale.

    2. La politica di concorrenza dell’Unione euro-pea si fonda su tre pilastri strettamente correlati, iquali servono a trasferire i vantaggi della concor-renza effettiva ai consumatori e al tempo stesso arafforzare la competitività dell’industria europea.In primo luogo, un’applicazione rigorosa dellenorme antitrust, che vietano alle imprese di porrein atto accordi o pratiche restrittive ingiustificatee di sfruttare abusivamente una posizione domi-nante sul mercato. Questa attività si concentrasempre più sull’esigenza di impedire che formepiù gravi di comportamento anticoncorrenzialedegli operatori di mercato, quali i cartelli volti afissare i prezzi o a ripartire il mercato, perturbinola concorrenza effettiva. Al tempo stesso, il con-trollo delle concentrazioni è necessario ad evitareche si creino o si rafforzino posizioni dominantisu un mercato, in seguito ad acquisizioni e con-centrazioni tra imprese. In secondo luogo, vienepromossa l’apertura di settori dell’economia incui la concorrenza effettiva non è ancora ben radi-cata, attraverso una politica di graduale liberaliz-zazione, che accompagna le misure legislativevolte a conseguire un’ulteriore integrazione delmercato unico. Infine, la politica di concorrenzadell’Unione europea comprende il controllo degliaiuti di Stato a livello sovrannazionale, inteso agarantire che gli interventi pubblici non falsino lecondizioni di concorrenza sul mercato tramitesovvenzioni ed esenzioni fiscali.

    3. Le principali sfide cui ha dovuto rispondere lapolitica di concorrenza dell’Unione europea negliultimi anni, e che hanno informato le priorità legi-slative ed esecutive della Commissione, sononote: l’imminente allargamento dell’Unione euro-pea a 25 Stati membri comporta uno sforzo note-vole sia all’interno dell’Unione sia da parte dei10 paesi candidati, al fine di preparare il terrenoper un’applicazione efficace delle regole diconcorrenza previste dal trattato al momentodell’adesione dei nuovi Stati membri. La globaliz-zazione dei mercati richiede una maggiore coope-razione tra i responsabili della politica di concor-renza a livello mondiale. Infine, non si possonoignorare i cambiamenti dell’ambiente economico,quali le più deboli prospettive di crescita o le diffi-coltà emerse in alcuni settori nel 2002, sebbenenon siano un motivo sufficiente per compromet-tere la logica fondamentale di una politica di con-correnza efficace.

    4. In risposta alle predette sfide, oltre a prose-guire la lotta contro i cartelli orizzontali cosid-detti «hard core», che costituiscono una delle vio-lazioni più gravi del diritto della concorrenza, laCommissione ha portato avanti con successo di-versi progetti di riforma in tutti i settori della po-litica di concorrenza. L’elemento principale del2002 è stata una fondamentale ed ambiziosa revi-sione delle norme antitrust che danno applica-zione agli articoli 81 e 82 del trattato CE, sfociatanell’adozione da parte del Consiglio di un nuovoregolamento di base. Esso inaugura una nuovaera nell’applicazione della normativa antitrustnell’Unione europea, con un coinvolgimento piùdiretto delle autorità garanti della concorrenza edei tribunali nazionali nell’applicazione delle re-gole di concorrenza del trattato, nel quadro di unarete europea di autorità garanti della concorrenza.Il nuovo regolamento di esenzione per categoriaapplicabile alla distribuzione di autoveicoli rap-presenta un’importante riorganizzazione delle re-gole di concorrenza in tale settore. È proseguitaanche la revisione del regolamento sulle concen-trazioni, con l’adozione da parte della Commis-sione di una proposta di nuovo regolamento, ba-sata su un’ampia consultazione dei soggettiinteressati e sull’esperienza maturata con l’appli-cazione del primo regolamento sulle concentra-zioni. Infine, ma non per questo meno significa-tivo, l’importanza riconosciuta di un controlloregolare degli aiuti di Stato ha permeato diversiimportanti progetti di riforma volti a semplifi-care le procedure relative agli aiuti di Stato,nell’ottica di rafforzare il ruolo cruciale di que-

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    sto strumento nel quadro della politica di con-correnza dell’Unione europea.

    5. Nel 2002 si sono registrati complessivamente1 019 nuovi casi, dei quali 321 attinenti agli arti-coli 81, 82 e 86 del trattato CE, 277 alle concen-trazioni e 421 agli aiuti di Stato. Nel 2001 il nu-mero complessivo di nuovi casi ammontava a1 036, di cui 284 relativi agli articoli 81, 82 e 86,335 alle concentrazioni e 417 agli aiuti di Stato(escluse le denunce). L’evoluzione generale deinuovi casi non segue quindi una tendenza uni-forme tra i diversi pilastri della politica di concor-renza. Se da un lato si è verificato un sensibile au-mento dei casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86,dall’altro il numero di casi riguardanti le concen-trazioni è nettamente diminuito, mentre i nuovicasi relativi agli aiuti di Stato sono rimasti stabili.

    6. Per quanto riguarda l’applicazione degli arti-coli 81, 82 e 86, il numero di nuove notificazioniè rimasto relativamente modesto, mentre si èregistrato un aumento significativo dei casi av-viati di propria iniziativa nel 2002 (91) rispettoal 2001 (74). Questa tendenza prepara il terrenoper la graduale soppressione del sistema di notifi-cazione, derivante dalla modernizzazione dellanormativa antitrust. Il numero delle denunce ècontinuato a salire: 129 nel 2002 contro 116 nel2001 e 112 nel 2000.

    7. I casi chiusi nel 2002 sono stati complessiva-mente 1 283, di cui 363 relativi agli articoli 81, 82e 86, 268 alle concentrazioni e 652 agli aiuti diStato (escluse le denunce). Nel 2001 erano statichiusi 1 204 casi, di cui 378 attinenti agli articoli81, 82 e 86, 346 alle concentrazioni e 480 agliaiuti di Stato. Mentre la diminuzione dei casi

    chiusi relativi agli articoli 81, 82 e 86 è riconduci-bile alla priorità che continua ad essere data ai casidi cartelli ad alto impiego di risorse, il numero deicasi pendenti si è ulteriormente ridotto e il numerodi casi chiusi supera quello dei nuovi casi.

    8. Nel 2002 l’attività della Commissione relativaall’esame dei casi di concentrazioni e di alleanzeha subito un ulteriore significativo rallentamento,dopo un iniziale ristagno della tendenza allacrescita osservato nel 2001, mantenendosi co-munque a livelli elevati (277 nuovi casi). In ter-mini di risultati, durante l’anno sono state adot-tate 275 decisioni formali (rispetto a 340 nel 2001).Il numero di casi che comportano l’avvio di inda-gini approfondite ha registrato una notevole dimi-nuzione ed è tornato ai livelli osservati a metà de-gli anni ‘90 (7 avvii della seconda fase d’indaginenel 2002 rispetto a circa 20 all’anno nel periodo1999-2001). Tuttavia, è stato necessario dedicarerisorse supplementari al seguito da dare a deci-sioni adottate in precedenza nell’ambito di proce-dimenti giudiziari.

    9. Nel settore degli aiuti di Stato, il numero dinotificazioni e i nuovi casi di aiuti non notificatisono aumentati rispetto al 2001, mentre le richie-ste di riesame di regimi di aiuti sono tornate ailivelli degli anni precedenti, dopo l’impennatanel 2001. Il numero di procedimenti iniziati è ri-masto stabile (62 nel 2002 contro 66 nel 2001),mentre si evidenzia una lieve tendenza all’au-mento delle decisioni finali negative (37 nel 2002contro 31 nel 2001). Nel complesso, il numero dicasi pendenti nel settore degli aiuti di Stato ènettamente diminuito (da 621 nel 2001 a 582 nel2002, di cui 255 denunce).

    Riquadro 1: Un ruolo più importante per i consumatori

    Uno degli scopi precipui della politica di concorrenza europea è quello di promuovere gli interessi deiconsumatori, cioè di garantire che i consumatori beneficino della ricchezza generata dall’economia euro-pea. Questo obiettivo, posto in risalto in varie occasioni dal commissario Monti, che continua a conside-rarlo una delle sue maggiori priorità, è di natura orizzontale: la Commissione tiene quindi conto degliinteressi dei consumatori in tutti gli aspetti della sua politica di concorrenza, cioè nel combattere gli ac-cordi anticoncorrenziali, in particolare i cartelli «hard core», e gli abusi di posizione dominante, ma anchenel controllo delle concentrazioni e degli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri.

    La Commissione sa bene che in genere è difficile per i consumatori valutare l’impatto che la politica diconcorrenza esercita sulla loro vita quotidiana. Ciò è dovuto alla complessità di molti dei singoli casi diconcorrenza e al fatto che l’azione della Commissione in questo campo spesso influisce in maniera indi-retta sui loro interessi. Mentre ad esempio porre fine a un cartello riguardante prodotti di consumo o vie-tare i prezzi eccessivi praticati da un operatore dominante di telecomunicazioni può sfociare direttamentein un calo dei prezzi, che viene avvertito nel bilancio di ogni famiglia, un sistema efficiente di

  • INTRODUZIONE

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    controllo delle concentrazioni non viene necessariamente percepito come un vantaggio dai consumatoriche ne traggono beneficio. Tuttavia, il controllo delle concentrazioni nell’Unione europea serve a preve-nire gli effetti negativi delle concentrazioni sul benessere dei consumatori che potrebbero altrimenti veri-ficarsi.

    I risultati concreti del controllo delle concentrazioni diventano quindi evidenti solo nel lungo periodo. Ilcontrollo degli aiuti di Stato svolge un ruolo altrettanto importante nell’allocazione efficiente delle risorseall’interno dell’economia europea e contribuisce quindi a creare un ambiente economico sano sia per leimprese sia per i consumatori. Nelle sue decisioni relative agli aiuti di Stato, la Commissione tiene contodegli aspetti legati al corretto funzionamento dei servizi di interesse generale (1).

    Al fine di ricevere il contributo essenziale dei consumatori e di sensibilizzarli nei riguardi dell’azione daessa svolta nel campo della concorrenza, la Commissione persegue diverse strategie. Due volte l’anno sitiene la «Giornata europea della concorrenza» nel paese cui è affidata la presidenza dell’Unione euro-pea (2), con la partecipazione attiva della Commissione e del Parlamento europeo. Queste manifestazionimirano a rendere le questioni di concorrenza più accessibili ai consumatori e ai loro rappresentanti. LaCommissione coopera altresì attivamente con le associazioni dei consumatori, in particolare il BEUC (3),l’Ufficio europeo delle unioni dei consumatori, e incoraggia le organizzazioni nazionali dei consumatori apartecipare più attivamente all’individuazione dei settori di particolare interesse per i consumatori. Lapresente relazione costituisce un altro canale di comunicazione con i consumatori.

    La riforma in corso nel settore antitrust e nell’ambito del controllo delle concentrazioni contribuirà a rav-vicinare il processo decisionale ai consumatori. In particolar modo, l’applicazione decentrata delle normeantitrust permetterà ai consumatori di inoltrare le loro denuncie alle autorità nazionali garanti della con-correnza, che saranno pienamente coinvolte nell’applicazione delle norme europee antitrust. Tali normesono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e la riforma rafforza anche il ruolo dei tribunali na-zionali nel sanzionare le infrazioni (4). Nel contesto della proposta di riforma del regolamento sulle con-centrazioni si prevede di designare nell’ambito della Commissione un funzionario di collegamento con iconsumatori (5), al fine di accrescere le possibilità dei consumatori e dei loro rappresentanti di esprimereil proprio parere in tempo utile riguardo a concentrazioni specifiche.

    Infine, la revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile alla distribuzione di autoveicolimodificherà sia le modalità di vendita degli autoveicoli sia il modo in cui vengono prestati i servizi di as-sistenza dopo la vendita in Europa (6). Poiché per la maggioranza dei consumatori l’acquisto di un’auto(nuova) rappresenta una delle maggiori decisioni in materia di investimenti, le modifiche fondamentalidel sistema di distribuzione di autoveicoli e dei servizi di assistenza dopo la vendita rivestono chiara-mente enorme importanza per i consumatori, anche se per il momento è prematuro valutare gli effettidella riforma sui prezzi delle automobili nell’Unione europea e sulla qualità e la disponibilità di servizipost-vendita.

    Per quanto riguarda i casi esaminati nel 2002, si rimandano i consumatori in particolare alla decisionecontro un cartello nel caso «Pannelli in cartongesso» (7), che ha riguardato un prodotto con cui chiunqueabbia mai costruito o ristrutturato una casa ha familiarità. Merita particolare attenzione anche il caso Nin-tendo (8), nel quale è stato posto fine agli accordi anticoncorrenziali tra Nintendo e i suoi distributori rela-tivi alle console e alle cartucce di giochi.

    Per concludere si richiama l’attenzione dei consumatori sul capitolo C della presente relazione dal titolo«Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale», dove vengono fornite informazioni di grandeimportanza per i consumatori relative ai settori dell’energia, delle telecomunicazioni, dei servizi postali edei trasporti. Di particolare interesse per i consumatori sono anche i casi relativi ai settori dei media, deiservizi finanziari, delle libere professioni e delle società dell’informazione.

    (1) Cfr. capitolo IV.(2) Giornate europee della concorrenza nel 2002: 26 febbraio 2002 (Madrid) e 17 settembre 2002 (Copenaghen).(3) Comunicato stampa IP/02/415 del 14 marzo 2002.(4) Cfr. capitolo I.A.2, in particolare punto 17.(5) Cfr. punti 312-313.(6) Cfr. capitolo I.C.6.(7) Cfr. punti 50 e segg.(8) Cfr. punti 61 e segg.

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    I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE. MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI: ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

    A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo

    1. Scadenza del trattato CECA

    10. Il trattato che istituisce la Comunità europeadel carbone e dell’acciaio (CECA) è scaduto il23 luglio. Ciò significa che, a partire dal 24 lu-glio, i settori che precedentemente rientravanonell’ambito di applicazione del trattato CECA,delle norme procedurali e della restante legisla-zione secondaria derivanti dal trattato CECAsono soggetti alle norme del trattato CE, allenorme procedurali e alla restante legislazione se-condaria derivanti dal trattato CE.

    11. Al fine di agevolare questa transizione, inparticolare nei settori dell’antitrust, del controllodelle concentrazioni e del controllo degli aiutidi Stato, i servizi competenti della Commissione(DG Concorrenza, DG Energia e trasporti) hannopreparato una comunicazione della Commissionerelativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi inmateria di concorrenza a seguito della scadenzadel trattato CECA (1), adottata il 21 giugno. Lacomunicazione si prefigge di fornire orientamentialle imprese soggette alle norme in materia di an-titrust e di controllo delle concentrazioni e agliStati membri soggetti alle norme relative agliaiuti di Stato, fornendo informazioni e rassicura-zioni, nonché la certezza del diritto nel contestodella scadenza del trattato CECA. Fatta salval’interpretazione delle norme CECA e CE daparte del Tribunale di primo grado e della Corte digiustizia delle Comunità europee, la comunica-zione sintetizza i più importanti cambiamenti ri-guardanti le norme sostanziali e procedurali ap-plicabili e spiega il modo in cui la Commissioneintende affrontare le questioni specifiche solle-vate dalla transizione.

    12. In termini generali, la comunicazione spiegache è improbabile che i cambiamenti sostanziali eprocedurali derivanti dalla scadenza del trattatoCECA sollevino gravi problemi, in quanto damolti anni sono in atto sforzi volti ad armonizzarele prassi di applicazione dei trattati CECA e CE.

    13. Le più importanti differenze sostanziali tra ilvecchio e il nuovo regime sono illustrate qui diseguito.

    a) Antitrust

    — In base alle norme CE, la Commissionenon ha più la giurisdizione esclusiva chele spettava nel quadro del regime CECA.

    — Tali norme si applicano solo se è pregiu-dicato il commercio tra Stati membri, adifferenza di quanto avveniva in base altrattato CECA.

    b) Controllo delle concentrazioni

    — La Commissione non ha la giurisdizioneesclusiva su tutte le concentrazioni, aprescindere da eventuali soglie, che lespettava invece in base al trattato CECA.

    14. La comunicazione esamina anche questionispecifiche sollevate dalla transizione, in partico-lare i casi che da un punto di vista legale o fattualehanno avuto inizio prima della scadenza del trat-tato CECA, ma continuano dopo la scadenza. Perquanto riguarda le norme procedurali, il principiodi base è che si applicano le norme in vigore nelmomento in cui è stata presa la misura procedu-rale in questione.

    Antitrust, controllo delle concentrazioni e controllo degli aiuti di Stato:

    A partire dal 24 luglio, la Commissione appli-cherà le norme procedurali CE a tutti i nuovi casie ai casi pendenti. Se non diversamente precisatonella comunicazione, si ritiene che le misure pro-cedurali prese in maniera valida sulla base dellenorme CECA prima della scadenza del trattatoCECA soddisfino, in seguito alla scadenza, irequisiti delle corrispondenti misure proceduralipreviste dalle norme CE.

    La comunicazione affronta inoltre varie questioni in questi tre settori.

    a) Antitrust

    — In considerazione della somiglianza trale disposizioni in materia di esenzione dicui all’articolo 65, paragrafo 2, del trat-tato CECA e all’articolo 81, paragrafo 3,del trattato CE e in vista della prossimamodernizzazione delle norme di applica-zione, l’azione della Commissione nelsettore antitrust deve concentrarsi sulleprocedure di divieto.

    — Pertanto, la Commissione informa leimprese che non intende avviare procedi-menti a norma dell’articolo 81 del trattato¥1∂ GU C 152 del 26.6.2002.

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    CE relativamente alla messa in atto futuradi accordi precedentemente autorizzatinell’ambito del regime CECA, riservan-dosi tuttavia il diritto di esaminare even-tuali nuovi elementi sostanziali, fattuali olegali che emergano successivamente e chepossano sollevare dubbi in meritoall’applicabilità delle esenzioni di cuiall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

    b) Controllo delle concentrazioni

    — Il trattamento riservato alle impresecomuni è diverso — ai sensi dell’articolo66 del trattato CECA più imprese comunisono considerate come concentrazioni —dal trattamento previsto dal regolamentoCE sulle concentrazioni, che si applicasolo alle imprese comuni che esercitanotutte le funzioni di un’entità economicaautonoma. Se, al momento della scadenzadel trattato CECA, sono in corso notifica-zioni di imprese comuni presentate anorma di detto trattato, è possibile chealcune operazioni non siano soggette anotificazione ai sensi del regolamento CEsulle concentrazioni.

    — La comunicazione indica che tali notifi-cazioni possono essere convertite, sesono soddisfatte le disposizioni di cuiall’articolo 5 del regolamento di attua-zione, in notificazioni di accordi di coo-perazione ai sensi del regolamento n. 17,in particolare se le parti notificantirichiedono tale conversione.

    c) Aiuti di Stato

    — Se, dopo la scadenza del trattato CECA,la Commissione deve adottare una deci-sione in merito alla compatibilità di aiutiai quali sia stata data esecuzione senzal’autorizzazione preventiva della Com-missione prima della scadenza del trat-tato CECA, sorge il problema dei criteriappropriati da applicare.

    — La Commissione procederà conforme-mente alla comunicazione della Commis-sione relativa alla determinazione dellenorme applicabili alla valutazione degliaiuti di Stato illegalmente concessi (1).Tale comunicazione prevede che la Com-

    missione valuti sempre la compatibilitàdegli aiuti di Stato illegalmente concessi inbase ai criteri oggettivi indicati negli stru-menti normativi in vigore all’epoca in cui èstato concesso l’aiuto.

    2. Modernizzazione delle norme che danno applicazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE

    15. Il 16 dicembre il Consiglio ha adottato il re-golamento (CE) n. 1/2003 (2). Il nuovo regola-mento, per il quale la Commissione aveva presen-tato una proposta nel settembre 2000, introducela riforma più completa delle norme antitrust dal1962. Infatti, il regolamento (CE) n. 1/2003 sosti-tuisce le norme procedurali risalenti a 40 anni fa,stabilite dal regolamento n. 17, che disciplinal’applicazione delle disposizioni del trattato CErelative agli accordi tra imprese che limitano laconcorrenza (articolo 81) e allo sfruttamento abu-sivo di una posizione dominante (articolo 82). Lenuove norme si applicheranno a decorrere dal1o maggio 2004, data di allargamento dell’Unioneeuropea a 10 nuovi Stati membri.

    16. Senza alterare il contenuto sostanziale degliarticoli 81 e 82 del trattato CE, la riforma sempli-fica in maniera fondamentale il modo in cui lenorme antitrust del trattato vengono applicatenell’Unione europea. Il nuovo regolamento riducegli oneri in materia di conformità a carico delle im-prese, grazie all’abolizione del sistema di notifica-zione degli accordi tra imprese, e permette un’ap-plicazione più energica delle norme antitrustattraverso una ripartizione migliore e più efficacedei compiti di applicazione tra la Commissione ele autorità nazionali garanti della concorrenza. Ilregolamento consentirà alla Commissione e alleautorità nazionali di concentrare le proprie risorsesulla lotta contro le restrizioni e gli abusi più dan-nosi per la concorrenza e per i consumatori.

    17. Le caratteristiche principali della riformasono:

    1. Passaggio da un sistema di autorizzazione, inbase al quale tutti gli accordi devono essere noti-ficati alla Commissione per ottenerne l’approva-zione, ad un sistema di eccezione legale.

    Mantenendo il sistema di notificazione dopodecenni di giurisprudenza della Corte di giustizia

    ¥1∂ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

    ¥2∂ Regolamento del Consiglio concernente l’applicazione delle re-gole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1).

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    e di prassi della Commissione in materia di appli-cazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, sicontinuerebbe ingiustificatamente ad obbligare leimprese a sostenere costi burocratici e legali nonnecessari. Anche in vista dell’allargamento ilsistema di notificazione non sembrava più prati-cabile. Con la riforma le imprese assumono unamaggiore responsabilità, in quanto saranno lorostesse a dover valutare se i loro accordi limitanola concorrenza e, in tal caso, se le restrizionipossono beneficiare delle deroghe previsteall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. Natu-ralmente, nei casi che danno adito a una realeincertezza, perché presentano quesiti nuovi o nonrisolti circa l’applicazione delle regole di concor-renza comunitarie, le imprese possono chiederealla Commissione un orientamento informale.Quest’ultima può decidere di formulare un parereper iscritto.

    2. Applicabilità diretta dell’articolo 81, paragrafo 3,del trattato CE

    Porre fine alla competenza esclusiva della Com-missione di concedere esenzioni ai sensi dell’arti-colo 81, paragrafo 3, del trattato CE, permetteun’applicazione comune delle norme relative allepratiche restrittive da parte della Commissione,delle autorità garanti della concorrenza e deigiudici nazionali. Tutte le autorità garanti dellaconcorrenza opereranno in stretta cooperazionenell’applicazione delle norme antitrust. Poiché iltrattamento di un gran numero di casi individualiha contribuito a creare una giurisprudenza dellaCorte di giustizia e una prassi della Commissionein materia di criteri di esenzione previsti dall’arti-colo 81, paragrafo 3, del trattato CE, le autoritàgaranti della concorrenza e i tribunali nazionalipossono farvi ricorso per determinare le condi-zioni alle quali è possibile applicare tale articolo.Al fine di assistere le autorità e i tribunali nazio-nali, la Commissione intende inoltre adottare unacomunicazione sull’applicazione dell’articolo 81,paragrafo 3, del trattato CE, che esaminerà glielementi principali dell’acquis pertinente.

    L’applicazione delle regole di concorrenza CE daparte dei tribunali nazionali sarà inoltre agevolatadalla possibilità dei giudici di rivolgersi allaCommissione per ottenere informazioni o pareriin merito a questioni relative all’applicazione ditali regole. Sia la Commissione sia le autoritànazionali potranno inoltre presentare osserva-zioni a titolo di amicus curiae ai tribunali nazio-nali chiamati ad applicare l’articolo 81 o l’arti-colo 82 del trattato CE.

    3. Rete europea della concorrenza

    La Commissione e le autorità garanti della con-correnza degli Stati membri costituiranno unarete di autorità garanti della concorrenza, deno-minata Rete europea della concorrenza, che rap-presenterà un caposaldo del nuovo sistema diapplicazione. Essa consentirà la consultazione, lacooperazione e lo scambio di informazioni tra leautorità europee garanti della concorrenza ai finidell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattatoCE. La cooperazione è prevista in ogni fase delprocesso decisionale, dal momento dell’attribu-zione di un caso all’autorità competente finoall’adozione della decisione definitiva. La Com-missione, in quanto custode del trattato, avrà laresponsabilità ultima, nell’ambito della rete, digarantire l’applicazione coerente delle regole diconcorrenza comunitarie. Le modalità della coo-perazione tra la Commissione e le autorità nazio-nali garanti della concorrenza sono stabilite nelladichiarazione comune del Consiglio e della Com-missione relativa al funzionamento della rete diautorità garanti della concorrenza, allegata alnuovo regolamento.

    4. Rapporto fra gli articoli 81 e 82 del trattato CEe le legislazioni nazionali in materia di concor-renza

    Sebbene le autorità garanti della concorrenza e itribunali nazionali possano continuare ad appli-care la legislazione nazionale in materia di con-correnza ad accordi, a decisioni di associazioni diimprese o a pratiche concordate che possono pre-giudicare il commercio tra Stati membri, essisono tenuti ad applicare anche l’articolo 81 ol’articolo 82 del trattato CE; inoltre, dall’applica-zione della legislazione nazionale non può scatu-rire un risultato diverso da quello prodottodall’applicazione dell’articolo 81 del trattato CE.La conseguente convergenza delle norme appli-cabili agli accordi e alle pratiche di cui all’arti-colo 81 del trattato CE, la cosiddetta «parità dicondizioni», agevolerà le attività commerciali inEuropa, oltre ad essere essenziale per il comple-tamento del mercato interno e l’applicazione coe-rente del diritto comunitario della concorrenza,una volta che la Commissione abbia rinunciato alsuo monopolio sulla concessione di esenzioni aisensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

    5. Poteri d’indagine ampliati della Commissione

    Al fine di mantenere il più possibile efficace ilruolo essenziale della Commissione in quantoautorità di applicazione delle regole di concor-

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    renza comunitarie, i suoi poteri d’indagine sonostati ampliati. Tra tali poteri ampliati figurano lapossibilità della Commissione di sentire ognipersona che possa essere in possesso di infor-mazioni utili nel quadro di un’indagine specificae di apporre sigilli per il tempo necessario ad unaccertamento. La Commissione potrà inoltreaccedere a tutti i locali in cui possono trovarsidocumenti aziendali, comprese le abitazioni pri-vate. La Commissione può avere accesso alleabitazioni private soltanto se vi sono motiviragionevoli di sospettare che vi siano conservateinformazioni probatorie e previa autorizzazionedi un giudice nazionale. Tale autorizzazionedipenderà, tra l’altro, dalla proporzionalità degliaccertamenti rispetto alla gravità della presuntaviolazione e dalla rilevanza delle prove cercate.

    3. Revisione della politica della Commissione in materia di trattamento favorevole

    18. Il 13 febbraio la Commissione ha adottatouna nuova politica in materia di trattamento favo-revole, che offre alle imprese maggiori incentivi adenunciare una delle violazioni più gravi dellenorme antitrust. La nuova politica non solo raf-forza la certezza del diritto per le imprese che in-tendono cooperare, ma migliora anche la traspa-renza generale e la prevedibilità della prassi dellaCommissione. La «comunicazione della Com-missione relativa all’immunità dalle ammende ealla riduzione dell’importo delle ammende neicasi di cartelli tra imprese» (1) del 2002 segnaquindi un’altra tappa importante nell’attività di-retta ad individuare e reprimere gli accordi di fis-sazione dei prezzi e altri cartelli «hard core». Lenuove norme aggiornano la precedente comuni-cazione del 1996 e si applicano ai cartelli classicidetti orizzontali (2).

    19. In base alla comunicazione del 2002, laCommissione concederà l’immunità dalle am-mende alla prima impresa che presenti prove diun cartello non noto o la cui esistenza non sia an-cora stata dimostrata dalla Commissione. Piùprecisamente, l’immunità totale è concessa se:

    — l’impresa è la prima a presentare elementi diprova che secondo la Commissione possonoconsentirle di adottare una decisione persvolgere un accertamento ai sensi dell’arti-colo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17(o i corrispondenti regolamenti di procedurarelativi a settori specifici) in relazione a unpresunto cartello riguardante la Comunità;oppure

    — l’impresa è la prima a presentare elementidi prova che secondo la Commissione pos-sono consentirle di constatare un’infrazionedell’articolo 81 del trattato CE in relazione aun presunto cartello riguardante la Comu-nità, quando la Commissione è già in pos-sesso di informazioni sufficienti per avviareun accertamento, ma non per constatare l’esi-stenza della violazione. Questo tipo d’immu-nità è concesso solo se non è stata concessaa nessun altro partecipante all’intesa una«immunità condizionale» dalle ammende(cfr. punto 21 infra) in virtù delle condizionistabilite al trattino precedente.

    20. Per ottenere l’immunità totale, l’impresadeve inoltre:

    — assicurare una piena e permanente collabora-zione con la Commissione e fornire tutti glielementi di prova in suo possesso,

    — cessare immediatamente di partecipare all’infra-zione e

    — non deve aver adottato alcuna misura percostringere altre imprese a partecipare al car-tello.

    21. Un’impresa che soddisfi le condizioni elen-cate al punto 19 riceverà rapidamente una letteradalla Commissione con la conferma che l’immu-nità totale verrà concessa se saranno rispettate lecondizioni stabilite nella comunicazione.

    22. La comunicazione del 2002 prevede inoltreuna riduzione delle ammende per le imprese chenon soddisfano i requisiti per poter beneficiaredell’immunità, ma che forniscono elementi diprova che costituiscano un «valore aggiunto si-gnificativo» rispetto a quelli già in possesso dellaCommissione e cessano di partecipare al cartello.La prima impresa che soddisfi queste condizioniotterrà una riduzione del 30-50 % dell’ammendache le sarebbe altrimenti stata inflitta; la secondaotterrà una riduzione del 20-30 % e le altre otter-ranno una riduzione massima del 20 %. All’in-

    ¥1∂ GU C 45 del 19.2.2002; cfr. anche (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency).

    ¥2∂ In contrapposizione ai casi in cui la fissazione illecita dei prezzi siverifica tra imprese in relazione verticale, cioè tra operatori a di-versi livelli della catena di produzione e/o distribuzione, peresempio, un produttore e i suoi distributori.

    http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniencyhttp://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency

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    terno di ciascuna forbice, l’importo finale dellariduzione dipenderà a sua volta dal momento incui vengono presentati gli elementi di prova edalla qualità di tali elementi.

    23. Le imprese che possono ottenere una ridu-zione dell’ammenda riceveranno anch’esse unalettera indicante la forbice di riduzione cui, in li-nea di principio, hanno diritto. Tale lettera saràinviata al più tardi il giorno della notificazionedella comunicazione degli addebiti.

    24. La comunicazione del 2002 è entrata in vi-gore il 14 febbraio e si applica alle imprese chedopo tale data presentano una richiesta di tratta-mento favorevole in relazione a un caso di car-tello, a condizione che nessun’altra impresa stiagià cooperando con la Commissione nelle inda-gini riguardanti lo stesso caso in base alla comu-nicazione del 1996.

    4. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile nel settore automobilistico

    25. In luglio la Commissione ha adottato il rego-lamento (CE) n. 1400/2002, relativo all’applica-zione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CEa categorie di accordi verticali e a pratiche con-cordate nel settore automobilistico. Pur trattandoproblemi specifici del settore, il nuovo regola-mento si basa sulla politica generale della Com-missione in materia di valutazione delle restri-zioni verticali, definita dal regolamento (CE)n. 2790/1999, e sui relativi orientamenti della Com-missione. La descrizione delle nuove norme appli-cabili agli accordi di distribuzione verticale nel set-tore automobilistico è fornita al capitolo C.6.

    B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86

    1. Articolo 81

    1.1. Cartelli

    1.1.1. Panoramica degli sviluppi nelle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme antitrust e della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

    26. I cartelli «hard core» costituiscono una dellepiù gravi violazioni delle regole di concorrenza.

    Ciò che li distingue da tutte le altre praticheanticoncorrenziali è che sono intese segrete o pra-tiche concordate tra concorrenti. Proprio perquesta caratteristica, sono considerati «peccaticapitali». I cartelli sono particolarmente nefastiper l’industria e per i consumatori europei. Essiriducono il benessere sociale, creano inefficienzenell’allocazione delle risorse e, modificando laproduzione e/o i prezzi rispetto ai livelli determi-nati dal mercato, trasferiscono la ricchezza daiconsumatori ai partecipanti al cartello. I cartellisono dannosi anche a lungo termine. Parteciparea un cartello per sottrarsi alla durezza della con-correnza può portare alla creazione di struttureindustriali artificiose, antieconomiche e instabili,limitare gli incrementi di produttività o i miglio-ramenti tecnologici e provocare la persistenza diprezzi elevati. La riduzione della concorrenza de-termina inoltre la perdita di competitività e mi-naccia le opportunità di occupazione stabile.

    27. Per questi motivi, l’individuazione, il perse-guimento e la sanzione di accordi segreti per lacostituzione di cartelli «hard core» costituisconoun elemento centrale della politica di concor-renza della Commissione. A tal fine, è stata intro-dotta una vasta serie di strumenti.

    28. La Commissione impiega risorse specificheper la lotta contro i cartelli fin dal 1998, anno incui è stata istituita un’unità specifica contro i car-telli nell’ambito della DG Concorrenza. La deci-sione di creare un’unità specifica è scaturita dalfatto che i partecipanti ai cartelli fanno ricorso astrumenti sempre più sofisticati, che consentonoloro di celare le proprie attività e di occultarne letracce.

    29. Questo graduale aumento delle risorse è cul-minato nella creazione, nel 2002, di una secondaunità contro i cartelli. Le due nuove unità hanno be-neficiato dell’introduzione di una metodologia digestione più flessibile ed efficace. Esse utilizzanotecnologie dell’informazione avanzate, messe apunto internamente, nel campo degli accertamentie del trattamento dei documenti. I funzionari rice-vono una formazione specifica in tecniche d’inda-gine e possiedono altresì competenze specifiche inmerito ai complessi aspetti procedurali di casi con-troversi di grandi dimensioni.

    30. La priorità accordata nel 2001 alla lotta con-tro i cartelli e al trattamento dei casi di cartellonon è venuta meno nel 2002, nel corso del qualel’attività si è persino intensificata. Il numero dicasi trattati è aumentato in misura più che propor-

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    zionale alle risorse supplementari rese disponibiliin questo periodo.

    31. Come il 2001, il 2002 è stato di nuovo unanno record per le decisioni contro i cartelli. LaCommissione ha adottato 9 decisioni, che inflig-gono ammende per un totale di 1 miliardo di euro,nei casi «Banche austriache», «Metionina» «Gasindustriali e medici», «Case d’asta d’arte», «Pan-nelli in cartongesso», «Metilglucamina», «Tondiper cemento armato», «Grafiti speciali» e «Aro-matizzanti».

    32. Si è registrato un notevole aumento anche nelnumero di accertamenti senza preavviso, tra cuispicca la maggiore ispezione mai effettuata dallaCommissione. Questo slancio è dovuto all’altis-sima priorità attribuita dalla Commissione a re-primere i cartelli illegali e ad agire con rapidità.In proposito, va rilevato che una volta nota l’esi-stenza di un cartello illegale, il tempo di reazioneè molto breve, da 4 a 6 settimane. L’esperienzamaturata finora dimostra che, in seguito aun’ispezione, i cartelli in genere crollano e diconseguenza pongono termine alle loro attività il-legali.

    33. L’aspetto più importante sotto il profilo poli-tico è stata l’adozione nel febbraio 2002 dellanuova comunicazione sul trattamento favore-vole (1). Dal 1996 la politica della Commissionein materia di trattamento favorevole costituisceuna pietra angolare della politica della Commis-sione contro i cartelli. La nuova comunicazionemigliora la comunicazione del 1996 sotto variaspetti. Introduce diversi cambiamenti intesi afornire alle imprese maggiori incentivi ad uscireallo scoperto e rende quindi ancora più efficace lalotta della Commissione contro i cartelli. Gli ele-menti principali della nuova comunicazionesono: in primo luogo, l’immunità totale dall’am-menda per la prima impresa che rivela l’esistenzadi un’intesa; in secondo luogo, le prove fornitedevono essere sufficienti per consentire allaCommissione di svolgere un accertamento; interzo luogo, la Commissione permette di presen-tare richieste di carattere ipotetico, mentre gli ele-menti di prova concreti possono essere forniti inun secondo momento; in quarto luogo, l’ado-zione nell’arco di poche settimane della deci-sione di concedere l’immunità condizionale ga-rantisce all’impresa la certezza del diritto findalle prime fasi; in quinto luogo, in talune circo-

    stanze l’immunità può essere concessa anchedopo lo svolgimento di accertamenti da partedella Commissione; in sesto luogo, se l’immunitàè già stata concessa, o la Commissione disponegià di elementi sufficienti a constatare un’infra-zione, l’ammenda può essere ridotta fino al 50 %per le imprese che apportino un valore aggiuntosignificativo agli elementi già in possesso dellaCommissione; infine, allo scopo di accrescere lacertezza del diritto per quanto riguarda le ridu-zioni, la Commissione adotta, quanto prima pos-sibile dopo la richiesta, una decisione preliminaresulla forbice di riduzione da applicare.

    34. Il fatto che la nuova comunicazione, nei suoiprimi dieci mesi di applicazione, abbia permessodi individuare quasi dieci cartelli in Europa è unachiara dimostrazione della sua efficacia. Essaproduce anche un effetto di più ampia portata. Iltimore che un’impresa partecipante a un cartellopossa rivolgersi alle autorità ed ottenere l’immu-nità tende in generale a destabilizzare l’attivitàdel cartello. Per questo motivo, l’applicazionedella comunicazione del 2002 non solo ha buoneprobabilità di garantire in futuro l’individuazionee la sanzione di un numero elevato di cartelli maanche di minare in modo significativo la stabilitàdi altri cartelli ancora esistenti.

    35. Nel 2002 la Commissione ha avuto l’occa-sione di evidenziare un altro elemento atto a dis-suadere le imprese dal partecipare a un cartello,ossia la maggiorazione applicata alle ammende incaso di violazione ripetuta delle regole di concor-renza. La decisione «Pannelli in cartongesso» co-stituisce un esempio di questa linea di condotta.In questo caso, due imprese, alle quali erano giàstate inflitte ammende per aver commesso un’in-frazione analoga, devono sostenere ammende piùelevate a causa del loro comportamento recidivo.In questo contesto, e in relazione con il pro-gramma sul trattamento favorevole, va tuttaviasottolineato che anche in caso di comportamentorecidivo le imprese possono beneficiare del tratta-mento favorevole, se decidono di collaborare conla Commissione.

    36. La dissuasione è anche l’obiettivo di fondonei casi in cui la Commissione infligge ammendeo sanzioni più elevate per contrastare le pratichedelle imprese volte ad ostacolare le indagini o arifiutarsi di collaborare durante gli accertamenti.In risposta ad alcuni comportamenti ostruzionistie non collaborativi riscontrati principalmente nel2002, la Commissione intende adottare le misurenecessarie a garantire il rispetto delle regole di¥1∂ GU C 45 del 19.2.2002, pagg. 3-5.

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    concorrenza, in particolare per quanto riguardagli accertamenti.

    37. Per contro, nei casi futuri, nel determinarel’importo dell’ammenda da infliggere a un’im-presa, la Commissione non considererà più comecircostanza aggravante, ai sensi degli orienta-menti per il calcolo delle ammende, il fatto che ladirezione dell’impresa sia stata avvertita dai pro-pri consulenti legali dell’illiceità del comporta-mento oggetto della decisione della Commis-sione. Tuttavia, una tale comunicazione potràessere utilizzata come elemento di prova dell’esi-stenza di un’infrazione.

    38. Infine, nel 2002 il livello di cooperazione in-ternazionale è rimasto elevato. Il coordinamentodelle indagini e dello scambio di informazioninon riservate con le autorità antitrust statunitensie canadesi è stato particolarmente proficuo. LaCommissione è inoltre intervenuta in tre procedi-menti civili negli Stati Uniti, che hanno sollevatoquestioni riguardanti l’incidenza delle procedurestatunitensi di individuazione delle infrazionisulla politica della Commissione in materia ditrattamento favorevole.

    1.1.2. Casi individuali nel 2002

    Banche austriache (1)

    39. L’11 giugno la Commissione ha inflitto am-mende per un totale di 124,26 milioni di euro aotto banche austriache, per aver partecipato a uncartello di fissazione dei prezzi di ampie dimen-sioni. Per i particolari si rimanda al capitolo rela-tivo ai servizi finanziari (2).

    Metionina (3)

    40. Il 2 luglio la Commissione ha inflitto am-mende a Degussa AG e Nippon Soda CompanyLtd, rispettivamente di 118 milioni di euro e 9 mi-lioni di euro, per aver partecipato a un cartello difissazione dei prezzi della metionina assieme adAventis SA (con la sua controllata al 100 %Aventis Animal Nutrition SA). La metionina èuno dei più importanti amminoacidi utilizzaticome ingrediente per i mangimi e per le premi-scele per l’alimentazione di tutte le specie ani-mali. In seguito a un’indagine avviata nel 1999, la

    Commissione ha accertato che tali imprese ave-vano partecipato a un cartello su scala mondialetra il febbraio 1986 e il febbraio 1999.

    41. Aventis SA (già Rhône-Poulenc) ha benefi-ciato dell’immunità totale dalle ammende ai sensidella comunicazione della Commissione sul trat-tamento favorevole, in quanto ha rivelato allaCommissione l’esistenza del cartello e ha fornitoprove decisive del suo funzionamento.

    Gas industriali e medici (4)

    42. Il 24 luglio 2002 la Commissione ha inflittoammende ad AGA AB, Air Liquide BV, Air Pro-ducts Nederland BV, BOC Group plc, MesserNederland BV, NV Hoek Loos e Westfalen Gas-sen Nederland NV, per un importo totale di25,72 milioni di euro, per aver partecipato a uncartello segreto nel settore dei gas industriali emedici nei Paesi Bassi.

    Carlsberg e Heineken (5)

    43. Il 4 novembre la Commissione ha chiusol’indagine relativa a un presunto accordo di ripar-tizione del mercato tra il produttore di birra da-nese Carlsberg e il produttore di birra olandeseHeineken, in quanto non ha trovato elementi atti acomprovare che la sospetta infrazione fossecontinuata dopo il maggio 1995. Eventuali infra-zioni sarebbero quindi cadute in prescrizione perquanto riguarda l’imposizione di un’ammenda.

    44. Il 1o marzo 2002 la Commissione ha adottatouna comunicazione degli addebiti nei confronti diCarlsberg e di Heineken, nella quale affermavache, nel periodo 1993-1996, i due produttori dibirra avevano concluso un accordo informaleinteso a limitare le loro attività, in particolare leattività di acquisizione, sui rispettivi «mercatiinterni» (6). La Commissione basava le sue affer-mazioni sui documenti rinvenuti nel corso degliaccertamenti effettuati senza preavviso presso ledue imprese nella primavera del 2000.

    45. Entrambe le parti hanno risposto per iscrittoalla comunicazione degli addebiti, respingendo leaccuse della Commissione e sottolineando cheera molto difficile entrare nel mercato nazionaledell’altra impresa. Carlsberg ha inoltre esposto leproprie argomentazioni nel corso di un’audizione

    ¥1∂ Caso COMP/D-1/36.571; comunicato stampa IP/02/844dell’11 giugno 2002.

    ¥2∂ Cfr. punti 190 e segg.¥3∂ Caso COMP/37.519; comunicato stampa IP/02/976 del 2 luglio 2002.

    ¥4∂ Caso COMP/36.700 (GU L 84 dell’1.4.2003).¥5∂ Caso COMP/F-3/37.851.¥6∂ Comunicato stampa IP/02/350 dell’1 marzo 2002.

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    orale. Alla luce delle argomentazioni delle parti,la Commissione ha deciso di completare la pro-pria verifica dei fatti effettuando accertamentisupplementari nella sede dei due produttori dibirra nell’agosto 2002. Tuttavia, tali accertamentinon hanno rivelato nuovi elementi atti a compro-vare l’esistenza dell’infrazione nel termine diprescrizione di cinque anni previsto per l’imposi-zione di un’ammenda (1). La Commissione hapertanto deciso di chiudere il caso (2).

    Case d’asta d’arte (3)

    46. In una decisione adottata il 30 ottobre, laCommissione ha concluso che Christie’s eSotheby’s, le due principali case d’asta d’arte delmondo, avevano violato le regole di concorrenzacomunitarie con pratiche collusive volte a fissarecommissioni e condizioni commerciali tra il 1993e l’inizio del 2000. Lo scopo del cartello era diridurre la concorrenza che si era sviluppata trale due principali case d’asta negli anni ‘80 eall’inizio degli anni ‘90. L’aspetto più importantedell’accordo era l’aumento della commissionepagata dai venditori all’asta (la cosiddetta com-missione del venditore). L’accordo collusivo ri-guardava tuttavia anche altre condizioni commer-ciali, quali gli anticipi versati ai venditori, legaranzie fornite per i risultati dell’asta e le condi-zioni di pagamento.

    47. Applicando la comunicazione sul tratta-mento favorevole del 1996, la Commissione haritenuto che Christie’s dovesse beneficiare dellapiena immunità, in quanto aveva fornito provedecisive dell’esistenza del cartello in un mo-mento in cui la Commissione non aveva ancoraavviato alcuna indagine e poiché era stata laprima a presentare tali elementi di prova. L’am-menda inflitta a Sotheby’s è stata fissata a20,4 milioni di euro, pari al 6 % del suo fatturatomondiale. L’importo è stato conteggiato appli-cando una riduzione del 40 % per la collabora-zione fornita dall’impresa nelle indagini.

    Metilglucamina (4)

    48. Il 27 novembre la Commissione ha inflittoun’ammenda di 2,85 milioni di euro ad AventisPharma SA e Rhône-Poulenc Biochemie SA (re-sponsabili in solido e individualmente), per averpartecipato a un cartello di fissazione dei prezzi edi ripartizione del mercato della metilglucaminaassieme a Merck KgaA. La metilglucamina è unasostanza chimica adoperata per la sintesi di mezzidi contrasto utilizzati in radiologia, di prodottifarmaceutici e coloranti. La Commissione ha ac-certato che tali imprese avevano partecipato a uncartello su scala mondiale tra il novembre 1990 eil dicembre 1999.

    49. Merck KgaA ha beneficiato dell’immunitàtotale dalle ammende ai sensi della comunica-zione della Commissione sul trattamento favore-vole, in quanto ha rivelato alla Commissionel’esistenza del cartello e ha fornito prove decisivedel suo funzionamento.

    Pannelli in cartongesso (5)

    50. Il 27 novembre la Commissione ha adottatouna decisione con cui ha inflitto ammende per unimporto complessivo di 478 milioni di euro a So-ciété Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder KnaufWestdeutsche Gipswerke KG e Gyproc BeneluxSA/NV. La Commissione ha qualificato il com-portamento di dette imprese come infrazionemolto grave al diritto comunitario della concor-renza. L’indagine della Commissione, avviata exofficio, ha permesso di accertare che i principaliproduttori europei di pannelli in cartongesso ave-vano partecipato ad un cartello clandestino rela-tivo ai quattro principali mercati dell’UE (Ger-mania, Regno Unito, Francia e Benelux), nel cuiambito si sono accordati per restringere la con-correnza su detti mercati ad un livello conformeai loro interessi e si sono scambiati informazionisui volumi di vendita, nonché sugli aumenti diprezzo praticati sui mercati britannico e tedesco.Il valore dei mercati in questione è uno dei piùelevati tra quelli constatati nelle decisioni dellaCommissione in materia di cartelli degli ultimidieci anni. BPB, Knauf e Lafarge hanno parteci-pato all’intesa dal 1992 al 1998, mentre Gyprocvi ha aderito nel 1996.

    ¥1∂ Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974,relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nelsettore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunitàeconomica europea (GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1). In questocaso, il termine di prescrizione decorreva dal maggio 1995, cin-que anni prima della data del primo accertamento effettuato dallaCommissione nella sede di Carlsberg.

    ¥2∂ Comunicato stampa IP/02/1603 del 4 novembre 2002.¥3∂ Caso COMP/37.784.

    ¥4∂ Caso COMP/37.978; comunicato stampa IP/02/1746 del 27 no-vembre 2002.

    ¥5∂ Caso COMP/37.152.

  • I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSIDI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE.

    MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

    23

    51. L’importo elevato delle ammende è giustifi-cato dalla durata dell’infrazione e, per quanto ri-guarda Lafarge (249,60 milioni di euro) e BPB(138,60 milioni di euro), dal fatto che queste im-prese sono recidive nella violazione dell’articolo81, elemento questo che costituisce una circo-stanza aggravante. Solo BPB e Gyproc hannocollaborato con i servizi della Commissione ehanno beneficiato per tale motivo di una ridu-zione dell’ammenda.

    52. La decisione in questione costituisce un’ulte-riore prova della determinazione con cui la Com-missione individua e sanziona le infrazioni al di-ritto della concorrenza, tramite indagini avviate exofficio in base a richieste di applicazione della po-litica in materia di trattamento favorevole. Nellalotta contro i cartelli, la Commissione attribuiscepriorità ai settori importanti dell’economia euro-pea e in particolare ai settori in cui la sua azionepuò migliorare direttamente il benessere deiconsumatori. La decisione conferma inoltre la de-terminazione della Commissione a sanzionareadeguatamente le imprese che reiterano compor-tamenti palesemente anticoncorrenziali, aumen-tando l’importo dell’ammenda loro inflitta.

    Aromatizzanti (1)

    53. Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha in-flitto all’impresa giapponese Ajinomoto Co. Inc.e alle imprese sudcoreane Cheil Jedang Corpora-tion e Daesang Corporation ammende rispettiva-mente di 15,54 milioni, 2,74 e 2,28 milioni dieuro per avere partecipato ad un cartello per la fis-sazione dei prezzi e la ripartizione della clientelanel mercato dei nucleotidi congiuntamente aTakeda Chemical Industries Ltd, un’altra societàgiapponese. Il nucleotide o acido nucleico è otte-nuto dal glucosio ed è utilizzato nell’industria ali-mentare per aromatizzare i cibi. In seguito aun’indagine avviata nel 1999, la Commissione haaccertato che le suddette imprese hanno parteci-pato ad un cartello mondiale tra il 1988 e il 1998.

    54. È importante notare che all’impresa giappo-nese Takeda Chemical Industries Ltd è stata con-cessa la piena immunità dalle ammende confor-memente alla comunicazione sul trattamentofavorevole per avere fornito informazioni deci-sive sul funzionamento del cartello in una fase incui la Commissione ne ignorava l’esistenza.

    Grafiti speciali (2)

    55. Il 17 dicembre la Commissione ha inflittoammende a SGL Carbon AG, Le Carbone-Lor-raine SA, Ibiden Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd,Toyo Tanso Co. Ltd., NSCC Techno Carbon Co.Ltd., Nippon Steel Chemical Co. Ltd., IntechEDM B.V. e Intech EDM AG, per un importocomplessivo di 51,8 milioni di euro, per averepartecipato ad un cartello avente per oggetto lafissazione dei prezzi nel mercato dei prodotti ingrafite speciale isostatica (3). A SGL Carbon AGè stata inoltre inflitta un’ammenda di 8,81 milionidi euro per avere partecipato ad un altro accordocollusivo per la fissazione dei prezzi nel mercatodella grafite speciale estrusa. GrafTech Interna-tional, Ltd. (già UCAR), anch’essa dichiarata re-sponsabile di entrambe le infrazioni, ha benefi-ciato di una riduzione del 100 % delle ammendein quanto ha rivelato alla Commissione l’esi-stenza del cartello e ha fornito informazioni deci-sive sul suo funzionamento.

    Tondi per cemento armato (4)

    56. Il 17 dicembre la Commissione ha inflittoammende per un importo complessivo di 85 mi-lioni di euro a nove imprese, corrispondenti adundici società (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderur-gica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riu-nite Odolesi SpA, Leali SpA e Acciaierie e Fer-riere Leali Luigi SpA in liquidazione, LucchiniSpA e Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Val-sabbia Investimenti SpA e Ferriera ValsabbiaSpA) e ad un’associazione di categoria (Federac-ciai) per avere partecipato ad un cartello relativoal mercato italiano dei tondi per cemento armato.Si tratta di una violazione molto grave dell’arti-colo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.

    57. Tale accordo unico, complesso e continuatosi articolava in più parti: la fissazione dei prezziper le «dimensioni extra» (la maggiorazione sulprezzo di base in funzione del diametro del tondoper cemento armato), la fissazione del prezzo dibase, la fissazione dei termini di pagamento e lalimitazione o il controllo della produzione e/odelle vendite.

    ¥1∂ Caso COMP/37.671; comunicato stampa IP/02/1907 del 17 feb-braio 2002.

    ¥2∂ Caso COMP/37.667; comunicato stampa IP/02/1906 del 17 di-cembre 2002.

    ¥3∂ «Grafiti speciali» è l’espressione generica ampiamente utilizzatanell’industria per indicare un gruppo di prodotti a base di grafiteper varie applicazioni.

    ¥4∂ Caso COMP/37.956.

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    58. Alle imprese in questione sono state inflitteammende il cui importo massimo è 26,9 milioni eil minimo è 3,57 milioni di euro. La Commis-sione ha tenuto conto del fatto che Riva e Luc-chini sono grandi gruppi il cui fatturato è ampia-mente superiore a quello degli altri partecipanti alcartello.

    59. Conformemente alla sentenza Eurofer (1),Federacciai è destinataria della decisione dellaCommissione, ma non le è stata inf