Mozioni lavoro

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Il lavoro del nostro Portavoce alla Regione Stefano Zito

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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno2013 (n. 000 )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dai deputati: Zito, Cancelleri, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Troisi, Zafarana,

Venturino

il 14 febbraio 2013

Creazione degli archivi universitari per favorire la ricerca e l’inserimento degli studenti nel mondo del

lavoro

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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

I dati ISTAT sull’occupazione giovanile pubblicati nel 2012 e relativi a un’in-dagine del 2011 (http://www.governo.it/GovernoInforma/giovani/dati_istat/allegati/laureati_lavoro_08_giu_2012.pdf), evidenziano, in maniera drammatica per la Regione Siciliana, che le situazioni più criti-che relative allo stato occupazionale dei giovani laureati sono quelle riguardanti i lau-reati nel Mezzogiorno, i quali, nei successivi quattro anni dalla laurea risultano in cer-ca di occupazione in misura percentuale superiore al 27%. Tra coloro, invece, che han-no conseguito una laurea "triennale" la percentuale risulta essere ancora superiore.

Inoltre, secondo la medesima fonte, circa il 30% dei laureati del Sud Italia che per l'Istituto di Statistica nel 2011 lavorano, risultano essere occupati nelle regioni del Centro-Nord Italia, e gli stessi giovani prima di iscriversi all'università risiedevano nel Mezzogiorno.

Da questa stessa indagine risulta inoltre un evidente svantaggio femminile nell'accesso al lavoro con un differenziale nei tassi di disoccupazione di circa 8 punti: la disoccupazione femminile è del 23%, contro il 14,8% maschile, per le lauree triennali e del 18%, contro il 10,2% maschile per le altre.

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La disoccupazione risulta pertanto essere uno dei principali mali che affliggo-no la Regione siciliana ed è spesso la causa principale della fuga all’estero di giovani capaci e meritevoli.

Il presente progetto di legge, quindi, ha lo scopo di creare un collegamento di-retto e reale tra il mondo dell’università e quello del lavoro; collegamento che, nono-stante abbia una previsione astratta, in realtà è inesistente.

La seguente legge prevede la formazione di archivi universitari in cui verran-no registrati tutti i progetti, le tesi di laurea e di dottorato dei giovani studenti per con-sentire che questi progetti possano essere consultati dalle pubbliche amministrazioni, da privati cittadini e dalle società partecipate.

Questo disegno di legge cerca di invertire la situazione vigente; non saranno i giovani laureati a cercare un’occupazione, ma saranno i datori di lavoro a poter visiona-re i progetti degli studenti, a convogliare ed a far fruttare le loro idee contattandoli per stabilire con loro un rapporto di lavoro.

Questi archivi avrebbero altresì il pregio di consentire la selezione di vari pro-getti e gli studenti più competenti, ponendosi dunque quale strumento di selezione me-ritocratica.

Tali archivi costituirebbero inoltre uno stimolo ulteriore per molti studenti che, prossimi al raggiungimento di una laurea o di un dottorato si affacciano al mondo del lavoro con pessimismo, e spesso non sono stimolati a produrre quello di cui sareb-bero perfettamente capaci in un contesto meritocratico e competitivo.

Nell’ottica di un’applicazione di questa legge nell’ambito delle amministra-zioni pubbliche si è ritenuto indispensabile attingere al personale interno a loro disposi-zione per l’implementazione e la gestione di detti archivi. Le PP.AA. sono altresì obbligate a consultare e trarre da tali archivi le personalità com-petenti ed i progetti per la realizzazione di opere e lavori pubblici evitando il dispendio di denaro pubblico per indire gare di appalto o assegnare consulenze esterne.

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1 (Finalità della legge)

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un collegamento diretto tra mondo dell’Università e della formazione e mercato del lavoro, in modo da contribuire e facilitare l’immissione di giovani qualificati e meritevoli nel mondo del lavoro, nonché contribuire alla riduzione delle spese delle PP.AA. relative a bandi, gare, concorsi e consulenze, senza però inficiare la qualità del lavoro svolto.

2. Gli obiettivi della presente legge si raggiungeranno mediante condizioni prestabilite e in particolare:

a) favorendo la ricerca di competenze non attraverso bandi di concorsi ma

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prelevando i progetti e le figure professionali dal bacino delle Università;b) valorizzando i lavori di ricerca, i progetti e gli studi di maggior rilievo svolti da personalità meritevoli quali giovani ricercatori, dottori o laureandi, come interlocutori preferenziali per lo svolgimento di progetti e lavori pubblici;c) attribuendo con criteri di merito l’assegnazione di consulenze esterne o di lavori pubblici, da un lato contrastando l’uso dispendioso e strumentale delle gare, dei bandi e delle consulenze esterne, dall’altro favorendo l’occupazione di giovani preparati e capaci;d) contrastando lo sperpero di denaro pubblico;e) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e favorendo nuove opportunità di impiego e disincentivando l’emigrazione di giovani laureati.

Art. 2 (Costituzione degli archivi)

1.Ogni ateneo, facoltà, dipartimento, e in genere ogni ente di ricerca o di formazione superiore che abbia sede nel territorio della regione, deve dotarsi di un database digitale con relativo indice cartaceo in cui archiviare tutti i lavori e i progetti di ricerca, ivi comprese le tesi di laurea e di dottorato di ricerca.

2. Qualora non ne sia già provvisto, l'ente deve provvedere alla creazione di tale database entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella G.U.R.S.

3. Il personale addetto alla creazione e all’aggiornamento dei data base dovrà essere reperito tra quello interno dell’ente di formazione e ricerca, seguendo una logica di redistribuzione delle funzioni.

4. Nel caso in cui lo stesso ente non disponga del personale necessario alla gestione degli archivi, dovrà reperirlo presso altri enti pubblici che dispongano di personale in esubero.

Art. 3(Caratteristiche degli archivi)

1. Le caratteristiche e le funzionalità di tali archivi e database devono essere uguali per tutti gli enti sul territorio della regione. Tali caratteristiche saranno individuate da apposita circolare dell'assessorato competente in materia.

2. Ogni archivio deve garantire livelli adeguati di accessibilità per poter essere consultati, soprattutto on-line, da tutti i cittadini; e contenere tutte le informazioni basilari all'identificazione del progetto: titolo, argomento, abstract, nome e cognome dell’autore/i e contatti di quest'ultimi.

3. Ad ogni progetto inserito in archivio, deve essere assegnato un numero di protocollo che certifichi la data di deposito e l’ente ricevente. Tale documentazione ha la finalità di prevenire eventuali abusi, con ordine temporale, del diritto d’autore e del copyright del progetto stesso.

4. Ogni autore sarà fornito di un codice d’accesso agli archivi per poter implementare o modificare i dati relativi al suo progetto.

5. Il materiale degli autori rimane coperto da copyright salvo accordi diversi tra l’autore e altri soggetti.

6. La prima consultazione deve avvenire tramite il database degli archivi on–line. Qualora la PP.AA. o i privati individuassero un progetto confacente ai loro interessi, potranno richiedere di avere accesso al materiale cartaceo, previa comunicazione all’autore del progetto.

7. la descrizione della tesi o l'abstract del progetto stesso deve essere reso

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disponibile anche in inglese o altra lingua dell'Unione Europea.

Art. 4 (Aggiornamento degli archivi)

1. Il sistema deve garantire, con cadenza almeno trimestrale l’aggiornamento degli archivi universitari; e con cadenza annuale un relazione statistica di sintesi delle consultazioni dell’archivio dalle quali siano scaturite collaborazioni o rapporti di impiego.

2. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo, saranno desunti elementi per l’implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e più in generale, di quelle sociali.

Art. 5 (Accesso da parte delle PP. AA.)

1.Tutti gli enti pubblici, comprese le società partecipate, possono consultare gli archivi per ricercare studi e progetti che possano rivelarsi di interesse per l'ente stesso.

2. Si fa obbligo di compiere una simile ricerca qualora l'ente decida di ricorrere a consulenze esterne.

Art. 6(Accesso da parte dei Privati)

1.Tutti soggetti privati possono consultare gli archivi on-line per ricercare studi e progetti che possano rivelarsi di interesse per il soggetto stesso.

2. I soggetti privati possono contattare direttamente o con il tramite dell’ente di ricerca l’autore dell’opera.

Art. 7 (Scelta dei progetti)

1.Qualora venga identificato più di un progetto attinente alle necessità della pubblica amministrazione si dispone la creazione di commissioni ad hoc volte a selezionare quello più idoneo. Nel caso in cui la Commissione ritenga che uno dei progetti sottoposti alla sua disamina sia particolarmente valido, esprime una certificazione di qualità che viene apposto sul progetto stesso.

2. Tali commissioni sono composte da un pari numero di funzionari dell'ente coinvolto e professionisti esperti della materia, da rintracciare nel mondo accademico.

3. La partecipazione alle commissioni di selezione sono intese a titolo gratuito.4. Nella procedura di selezione, la commissione esaminante deve attenersi ad

oggettivi criteri di scelta che dovranno essere precedentemente individuati. È fatta salva la facoltà, per gli autori i cui progetti vengono esclusi, di esperire ricorso gerarchico avverso la decisione della commissione esaminante.

5. I progetti selezionati ed utilizzati dalle PP.AA. o dai soggetti privati interessati, saranno tutelati dal “codice della proprietà industriale”, Decreto Legislativo n. 30 del 2005, e dalla normativa sul diritto d'autore, legge n. 633 del 1941, con

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successive modifiche.

Art. 8 (Utilizzo dei progetti da parte della PP.AA.)

1. L'ente richiedente, una volta individuato il progetto confacente alle proprie necessità, può decidere di rilevarlo e procedere alla sua attuazione. In questo caso deve corrispondere un compenso agli autori che va da 5 a 10 volte la tassa per il diritto allo studio universitario; e un compenso pari a 3 volte la tassa per il diritto allo studio universitario all'ateneo o ente di formazione d'appartenenza degli autori.

2. In ogni caso l'autore del progetto può opporsi al suo utilizzo, anche a collaborazione già avviata nel caso venga snaturato il progetto originario.

Art. 9(Utilizzo dei progetti da parte dei Privati)

1.Qualora un soggetto privato fosse interessato all’utilizzo di un progetto presente in archivio, questo dovrà corrispondere all’ente amministratore dell’archivio stesso, un compenso economico da 3 a 10 volte la tassa per il diritto allo studio universitario.

2. Il soggetto privato dovrà contrattare con l’autore il compenso relativo all’uso del progetto in questione ed eventualmente regolarizzare il rapporto con l’autore attraverso un contratto di lavoro.

3. L'autore del progetto, come riferito al comma 2 dell’art. 8 della presente legge in riferimento alle PP.AA., può opporsi al suo utilizzo, anche a collaborazione già avviata nel caso si snaturi il progetto originario.

Art. 10 (Utilizzo delle somme ricavate dall’utilizzo dai lavori di ricerca)

1. Le somme derivanti dai compensi di cui al comma 1 dell’art. 9 della presente legge, dovranno essere destinate ad un apposito fondo, di cui lo stesso ente dovrà dare rendicontazione, per la gestione degli archivi in una percentuale pari al 30% e la restante parte destinata a fondi per l’incentivo alla ricerca.

Art. 11(Norma finale)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013

(n. )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Zito, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Palmeri,

Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Cancelleri, Siragusa, Trizzino, Tancredi, Zafarana

il 13 luglio 2013

Modifiche all'art. 6 della L.R. 18/1989

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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

Data la gravissima situazione occupazionale e la concreta mancanza di adeguati ammortizzatori sociali che possano attenuare la grave crisi che investe tantissimi nuclei familiari siciliani, riteniamo indispensabile andare a modificare le regole di attribuzione di ogni piccolo incarico, che sarebbe esperibile da qualsiasi cittadino.

Con questo disegno di legge, intendiamo modificare uno dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, andando ad aggiungere, ai requisiti già previsti dall'articolo 11, comma 1° , del T.U. approvato con D.P. Regione, n. 3 del 20.08.1960 sostituito dall'art. 6 della L.R. nr.18/89, quello della disoccupazione od inoccupazione.

Appare, a nostro parere, più equo andare ad affidare questo compito a quei cittadini che possono ottenere una utilità concreta dal piccolo contributo economico previsto per queste figure.

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---O---DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1(modifica dell’art. 11 del T.U. Approvato con D.P.R. n. 3 del 20.08.1960 sostituito

dall'art. 6 della L.R. nr. 18/89 )

L'art. 11, comma 1° , del T.U. approvato con D.P. Regione, n. 3 del 20.08.1960 sostitui-to dall'art. 6 della L.R. nr.18/89è sostituito con il seguente:

2. Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale. Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono:

a) dichiarare di essere elettore del comune;b) dichiarare di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;c) dichiarare di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discen-dente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.d) Dichiarare di essere o meno iscritto al centro per l'impiego del comune e di essere iscritti in stato di disoccupazione.e) Allegare la dichiarazione unica sostitutiva del modello ISEE.Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare due elenchi.un elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione dichiarando di essere in stato di Di-

soccupazione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo ( elenco A).

3. Un elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione dichiarando di NON essere in stato di Disoccupazione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo ( elenco B).

4. Nei comuni articolati in circoscrizioni gli elenchi sono articolati in settori ad essi corrispondenti.

5. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunan-za, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pub-blici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori me-diante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco A fino al rag-giungimento del numero di scrutatori richiesto o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco A corrispondente ai quartieri.

6. Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti all'elenco A, la commissione procede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco B fino al raggiungi-mento del numero di scrutatori richiesto.

7. Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti all'elenco B la commissione procede, mediante votazione, alla nomina resi-

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duale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

8. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissio-ne vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

9. Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudi-ziario o di messo comunale.

Art. 2.

1. E' abrogata altresì ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge non è prevista alcuna copertura finanziaria.

Art. 4. (Norma finale)

1. La presente Legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013

(n. )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Zito, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Palmeri,

Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Cancelleri, Siragusa, Trizzino, Tancredi, Zafarana

il 13 luglio 2013

SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE CULTURALE PER LE

CATEGORIE SOCIALI SVANTAGGIATE E PER I

GIOVANI

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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

Dai dati ISTAT disponibili risultano le seguenti cifre: negli anni 2007 e 2008

(ultimi dati disponibili) in Sicilia si sono recati a Teatro rispettivamente 795 e 793

persone dai 6 anni in su. Negli stessi anni sono soltanto 340 e 377 rispettivamente le

persone dai 6 anni in su che si sono recati a concerti di musica classica.

Sempre valutando i quozienti risultanti dai dati ISTAT, si rileva che i dati della

regione Sicilia sono di circa 10 punti percentuali al di sotto della media nazionale. Un

quadro complessivamente desolante. ( si confronti a tal proposito il sito

http://culturaincifre.istat.it/multiscopo/index.php#).

Considerando che è difficilmente prevedibile un miglioramento socio-

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economico complessivo e quantomeno un concreto riscatto per una società in cui la

partecipazione culturale, soprattutto dei giovani, è così fortemente limitata.

Considerando, inoltre, le crescenti difficoltà economiche di molte categorie

sociali;

Si propone, in tal senso, di incentivare l'accesso dei giovani e delle classi svantaggiate

alla fruizione culturale e nel contempo utilizzare al massimo tutte le strutture culturali

pubbliche presenti nel territorio senza oneri aggiuntivi.

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Misure di incentivo alla fruizione di eventi culturali

1. Tutti gli enti culturali pubblici siti nel territorio della Regione Sicilia

(musei, teatri, enti musicali o di danza) devono consentire l'accesso gratuito ai giovani

residenti in Sicilia sotto i 25 anni, ai soggetti disabili ed ai soggetti con reddito ISEE

fino ad € 10.000 annui.

Art. 2

Condizioni per l'esenzione

1. L’esenzione è condizionata alla previa presentazione di Carta di Identità,

certificato ISEE o certificato di disabilità, in base al soggetto richiedente. L'accesso

gratuito è consentito in tutte le strutture regionali dopo la chiusura dei botteghini e nel

caso in cui vi siano ancora posti invenduti.

2. Gli aventi diritto potranno registrare gratuitamente il proprio nome

presso gli enti accreditati i quali potranno successivamente rifiutare l'accesso solo nel

caso in cui vi siano gravi violazioni al regolamento interno delle strutture.

Art. 3

Soggetti esenti dall'applicazione della norma

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1. La presente legge non si applica agli enti privati, ai quali viene comunque

suggerita l'applicazione, e per i quali la Regione prevederà, attraverso decreto, dei

sistemi di incentivo a fini equiparativi.

Art. 4

Norma transitoria

1. Questa legge entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Regione Sicilia.

2. Tutti gli enti interessati dovranno fornire adeguata pubblicità alla normativa

dandone comunicazione tramite i propri siti internet, email ed eventuali cartelloni

pubblicitari, nonché informando gli utenti con apposita tabella in loco.

Art. 5

Sistema sanzionatorio

1. L'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e l'assessorato del

turismo, dello sport e dello spettacolo, prevederanno, mediante decreto, un sistema

sanzionatorio nei confronti dei Dirigenti od Amministratori degli enti sottoposti a tale

legge, che non si adegueranno entro i termini indicati o che ostacoleranno

l'applicazione di tale norma.

2. In caso di violazione della norma, il sistema disciplinare nei confronti dei

trasgressori potrà prevedere una multa che varia dalle 500 alle 2.000 € per ogni singola

infrazione a seconda della gravità della stessa, fino al contestuale licenziamento in caso

di condotta contra legem più volte reiterata.

Art. 6

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun aumento di spesa per il bilancio

regionale.

Art. 7

Norma finale

1. la presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana

ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge

della Regione.