Lavoro autonomo e lavoro subordinato

164
ed assimilati e redditi da lavoro autonomo : aspetti fiscali e previdenziali con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative 1

description

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi da lavoro autonomo : aspetti fiscali e previdenziali con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative . Lavoro autonomo e lavoro subordinato. ART. 2094 C.C.: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Page 1: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi da lavoro autonomo : aspetti fiscali e

previdenziali con particolare riferimento alle collaborazioni

coordinate e continuative

1

Page 2: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

2

Lavoro autonomo e lavoro subordinato

ART. 2094 C.C.:

E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Page 3: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

3

Contratto d’opera

ART.2222 cod.civ.:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente , si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV

Page 4: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

4

Lavoro parasubordinatoart. 409 c.3 cpc

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1)omissis2)omissis3) rapporti di agenzia, di

rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Page 5: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

5

Indici di subordinazione

1. Indici essenziali a. assoggettamento al datore di lavoro esplicantesi tra l’altro in un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza;b.inserimento in via continuativa e sistematica nell’organizzazione aziendale

2.indici residuali riguardano l’orario di lavoro,l’oggetto della prestazione,l’esistenza o meno di un’organizzazione di impresa e incidenza del rischio

Page 6: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

6

Un contributo anglosassone per determinare se si è in presenza di

lavoro autonomo

Who, What, Where, When, How (The control Test, the integration test, the economic reality test,

Oxford University Press, 2002, 17)E’ il cosidetto principio

dell’”ingerenza”: massima nel lavoro subordinato, minima in quello autonomo dove spesso si controlla solo il risultato dell’attività

Page 7: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Dal 1^ gennaio 2008 – a norma del D.lgs 314/1997 – il reddito imponibile individuato con le regole fiscali in base all’articolo 49 c.1 (ora 51) del DPR 917/86 è valido (modifica all’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n.153) anche per calcolare i contributi per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (compresi i premi INAIL).

Principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile fiscale determinata ai sensi dell’art. 51 del TUIR salvo alcune tassative eccezioni.

7

L’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali

Page 8: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

8

Modalità di calcolo e concetti armonizzati

Differenze

Unica definizione di reddito di lavoro dipendente (art.49, comma 1, TUIR)

La base imponibile fiscale è determinata con il principio di cassa mentre quella a fini contributivi con il principio di competenza

Riferimento comune per la determinazione della base imponibile (art. 51 TUIR) salvo poche eccezioni

Interessi e rivalutazione monetaria sono reddito imponibile solo ai fini fiscali, ai fini contributivo sono considerate somme risarcitorie esenti

Normativa comune per individuare il reddito imponibile dei compensi in natura (art.9 e 51 del TUIR)

Alcuni emolumenti rientranti nel concetto di reddito a fini fiscali (Ad es: emolumenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; emolumenti risarcitori; somme a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;proventi di polizze assicurative; proventi erogati per conto terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa ;erogazioni decontribuibili) sono esclusi da previdenza

CUD Riferimento a massimali o minimali per la previdenza, reddito effettivo per il prelievo fiscale (salvo lavoro all’estero >183 gg)

8

Page 9: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro

Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente:

a ) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati

b ) le somme di cui all’ art. 429, ultimo comma cpcp

9

L’art. 49 del TUIR

Page 10: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.”

Concetto di onnicomprensività della retribuzione commentato con la circolare Ministero delle Finanze nr. 326 del 23.12.1997

10

L’art. 51 TUIR comma 1

Page 11: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

11

Contributi previdenziali ed assistenziali art. 51 2 comma lettera a)

Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali, sia se versati dal datore che dal lavoratore, a condizione che gli stessi contributi siano versati in ottemperanza a disposizioni di

legge.

Vengono, dunque, attratti a tassazione tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati solo in base a contratti, accordi e regolamenti

aziendali. 

Risultano, inoltre, come chiarisce la Circolare 326/E/1997, totalmente imponibili tutti i contributi di assistenza sociale facoltativa non

richiamati dalla norma in esame.

Page 12: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

I contributi per assistenza sanitaria versati dal lavoratore o dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento definiti con Decreto del Ministro della salute per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 sono oneri deducibili art. 10 e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex-art. 51 2 comma lettera a)

Il decreto che ha stabilito gli ambiti di intervento è stato emanato con DM 31.03.2008

12

I contributi per assistenza sanitaria

Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - [email protected]

Page 13: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

“b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di anullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria

d) gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare “

Esclusione anche dalla base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 12 c.4 lettera g) l.153/1969 13

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile…art. 3 comma 3) TUIR

Page 14: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

I redditi di lavoro dipendente

Tipologie di emolumenti

Correnti Arretrati anni precedenti Somme fine lavoro

Normale Separata Separata

14

Tassazione

Tassazione

Tassazione

Page 15: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Esclusi da imposizione fino a 5,29 euroSpettano anche se non vi è pausa pranzo ai sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera c) del DPCM 18 Novembre 2005 (in GU 17 gennaio 2006,)“i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto , nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”Circolare Agenzia delle Entrate 118/E del 30 Ottobre 2006Circolare Inps nr. 1 del 3 gennaio 2007Circolare Agenzia delle Entrate 63/E del 17 Maggio 2005 completamente esenti le “card” elettroniche per fruire del pasto

I Buoni pasto(art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR)

15

Page 16: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

16

art. 2, co. 6, D.L. 93/2008

ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR

NON CONCORREVANO A FORMARE IL REDDITO …

EROGAZIONI LIBERALI

SUSSIDI OCCASIONALI

Corrisposte alla generalità

o a categorie di dipendenti

In occasione di festività e ricorrenze

Fino a € 258,23 per periodo di imposta

NORMA A REGIME

Concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente

Corrisposti alle vittime dell’usura

Senza limiti di importo

Page 17: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di

importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro”

Tale soglia è un limite di esenzione oltre il quale tutta l’erogazione diventa imponibile

Quesito: si potrebbe interpretare così la normativa sui buoni pasto che sono erogazioni in natura?

La Direzione regionale della Toscana ha risposto di NO!

Rimane tuttavia la norma del comma 3 dell’art. 51 tuir

17

Page 18: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Nella previgente normativa le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (collaboratori) erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 258,23 euro nel periodo di imposta.

Dal 29 Maggio 2008 la disposizione è abrogata (vedi slide precedente): l’Agenzia ritiene comunque che con l’abrogazione della disposizione relativa alle liberalità le stesse, se erogate in natura, possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro anche se erogate ad un solo dipendente.

Circolare 59 del 22 Ottobre 2008 Agenzia delle Entrate

18

Page 19: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Art. 51 c. 2 lettera f e f-bis TUIR

Deducibilità per l’impresa

Imponibilità per il dipendente

Opere o servizi di utilità sociale

utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o

categorie di essi.

Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per finalità di educazione, istruzione,ricreazione, assistenza sociale o sanitaria e culto e asili nido e colonie climatiche per i familiari, sono deducibili per il 5 per mille dell’ammontare delle prestazioni per lavoro dipendente

Non vi è alcuna imponibilità. L’esclusione compete anche per i familiari indicati nell’art. 12 (anche se non a carico).

Fruite gratis singolo dipendente

Interamente deducibili Interamente imponibili nei limiti dei compensi in natura

Page 20: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il servizio di trasporto messo a disposizione del datore di lavoro deve avere – per non concorrere alla determinazione del reddito – i seguenti requisiti:Deve essere rivolto alla generalità o categorie

di dipendenti Il costo del servizio deve essere sostenuto

direttamente dal datore di lavoroRisoluzione nr. 54/1999 Ministero delle

Finanze:“e’ interamente assoggettato a tassazione

l’eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere d’abbonamento per il trasporto, mancando il requisito dell’affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro”

Servizi di trasporto collettivo art. 51 comma 2 lett. b) TUIR

20

Page 21: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo: 30% di una percorrenza convenzionale di 15.000 km valorizzata alle tariffe ACI rapportato a periodo di utilizzazione (comma 4 lett .a)

Prestiti agevolati: 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi praticati dall’azienda (comma 4 lett. b)

Fabbricati concessi in locazione: differenza tra rendita catastale maggiorata delle spese inerenti e quanto pagato dal dipendente (imponibile ridotto al 30% se alloggio di servizio) (comma 4 lett. c)

21

Altri “fringe benefit” dell’art. 51 TUIR

Page 22: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

a. Alcuni di questi oneri sono deducibili e non costituiscono reddito (ciò sarà importante per il calcolo delle detrazioni).

In sintesi e ricordando i più importanti:a. Contributi a consorzi di bonificab. Spese medica ed assistenza medica specifica nei casi di grave e

permanente invalidità o menomazione sostenuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 nr. 104

c. Assegni al coniuge ad esclusione di quelli destinati ai figli per sentenza del giudice

d. Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza alla legge

e. Contributi alle forme pensionistiche complementari e individuali ai sensi del Dlgs 21 aprile 2003 n.124 nonché forme simili in paesi UE per importo non superiore al 12% del reddito complessivo non eccedente comunque 5.164,57 euro

f. Contributi integrativi del SSN fino a 3615,20 euro negli ambiti di intervento stabiliti con DM 31.3.2008

g. Reddito dell’abitazione principale

22

Oneri deducibili dal redditoart. 10 TUIR

t

Page 23: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Costituiscono un eterogeneo complesso di emolumenti le cui regole di determinazione sono simili a quelle del lavoro dipendente visto il rimando dell’art. 52 TUIR:

“Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51” in materia di “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” per il rimando operato dall’articollo 52, salvo poche eccezioni.

Particolare importanza nella P.A. rivestono le co.co.co. la cui assimilazione al lavoro dipendente è disposta dall’articolo 50 c. 1 lettera c-bis) del TUIR

23

I redditi assimilati al lavoro dipendenteart. 50 TUIR

Page 24: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Riferimento di prassi fondamentale: Circolare 326 E del 22.12.1997 del ministero delle Finanze

“In merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, va precisato che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza. In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di un’attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene”

24

Compensi a carico di terzi – comma 1 lettera b) dell’art. 50 TUIR

Page 25: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Circolare 326/E:

Per quanto riguarda poi l’ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, si osserva che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.. Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale si precisa che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla lett. c) dell’articolo 47 del TUIR le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.”

il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante

Soggette ad IRAP

25

Borse di studio – comma 1 lettera c) dell’art. 50 TUIR

Page 26: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Circolare 326/E, recentemente ribadita dalla Risoluzione 11 Aprile 2008 nr.150/E dell’Agenzia delle EntrateF:

“Si tratta di quei compensi e indennità più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali sopra menzionati per l’esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di seggi elettorali, di giudici popolari, giudici conciliatori, testimoni, richiamati alle armi, etc. E’ opportuno ricordare, per quanto riguarda gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, che l’articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha stabilito che detti onorari costituiscono rimborso spese, fisso, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile.

E’ dovuta l’’IRAP su questi emolumenti Non spettano le derazioni per lavoro dipendente

26

Esercizio di pubbliche funzioni – comma 1 lettera f) dell’art. 50 TUIR

Page 27: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Nella Risoluzione del 10 maggio 2004, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dopo le modifiche apportate dal 2004 dalla Finanziaria 2004, «i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle pubbliche funzioni svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir (…) saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo. Si evidenzia che, poiché in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella sfera dell'attività professionale (o artistica) abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione risulterà rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'Iva, nella misura ordinaria», vale a dire del 20%.

27

Una importante risoluzione sull’esercizio di pubbliche funzioni

Page 28: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Si tratterà allora di una partecipazione a collegi e commissioni sotto forma di co.co.co. “tipica” di cui al primo periodo dell’articolo 50 1 comma lettera c-bis del TUIR, sempre che l’oggetto non rientri nella professione abituale del contribuente .

Spetteranno le detrazioni per lavoro dipendente.

28

E se la commissione non è istituita per legge?

Page 29: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Sono redditi assimilati anche i compensi, cd.gettoni di presenza o indennità, dei componenti i consigli comunali e le Giunte , le commissioni consiliari previste dall’articolo 82 , secondo comma, del Tuel nonché l’indennità di fine mandato dei sindaci prevista dall’articolo 23 della legge 265/1999.

Vedi novità decreto Ministro degli Interno 12 Febbraio 2009 Gazzetta 67 del 21 Marzo 2009 che reintroduce una indennità onnicomprensiva di missione per fini istituzionali;

E’ dovuta l’IRAP su questi emolumenti

29

Indennità per cariche elettive– comma 1 lettera g) dell’art. 50 TUIR

Page 30: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

L’art. 84 Tuel , modificato dall’art. 2 comma 27 della 244/2997 prevede che agli amministratori in missione , in ragione del loro mandato, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute , nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fisssata dal DM 19 febbraio 2oo9 del Ministero dell’Interno.

30

La nuova indennità di missione per gli amministratori locali

Page 31: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Tipo missione RimborsoIn territorio naz.le con

pernottamento230 euro per ogni giorno

Fuori territorio naz.le <18 ore senza pernottamento

200 euro

In territorio nazionale > 6 ore 65 euroIn territorio nazionale < 6 ore 35 euro

31

Le misure della nuova indennità

All’estero gli imporio possono essere aumentati del 15% con delibera ad hoc ma non per enti non in regola con il pattodi stabilità o, dissestati ed in condizione deficitaria.Riduzione obbligatoria di queste indennità in misura non inferiore al 5% per gli enti in dissesto e quelli in condizione defiicitaria.

Page 32: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La circolare 224/E del 13 Agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale di questa nuova indennità:

“ Sulla base della finalità e dei criteri applicativi previsti dalla disciplina richiamata si deve ritenere che i rimborsi forfetari erogati ai sensi dell’articolo 84 del TUEL non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali potendo essere ricondotti nell’ambito applicativo dell’art.52 del TUIR”.

32

La tassazione della nuova indennità

Page 33: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

33

Page 34: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La legge Biagi, attuata con D.lgs 276/2003, prevedeva all’ di articolo 61 co.2 che “dalle disposizioni di cui al comma 1 (cioè dal progetto) sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con il medesimo committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000,00 euro”

Queste “prestaziono occasionali” sono però sempre mini-co.co.co. E devono avere i requisiti di coordinamento e continuità: la loro minimalità implica solo come beneficio l’assenza del progetto.

Inoltre la legge Biagi non si applica alla P.a. ma anche se si applicasse vale quello detto sopra

La legge “Fornero”, che non si applica alla Pa, ha stretto ancora le maglie prevedendo che si debba individuare nelle co.co.co. un risultato finale e non step intermedi

Legge “Biagi” riformulata dalla legge Fornero (l.92/2012)

34

Page 35: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La circ. 1/2004 del Ministero del lavoro ha stabilito chiaramente che “l’introduzione nel nostro ordinamento ..della collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale..non hanno certamente comportato l’abrogazione delle disposizioni del contratto d’opera di cui all’art. 2222 e seg. Codice civile”…ciò vuol dire che la “prestazione occasionale” ex art.2222 cc non ha limiti né di tempo né di importo ma va valutata in base al complesso degli elementi tra cui il tempo ristretto e l’esiguità del compenso con solo “sintomi”.

5000 euro non è un tetto automatico per definire il lavoro autonomo occasionale

35

Page 36: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Parlando di un’altra categoria soggetta all’ Inps-gestione Separata, gli “Incaricati alla vendita a domicilio”, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 27 gennaio 2006 nr.18 ha confermato che per essi non deve provvedersi all’apertura della Partita IVA sono al raggiungimento di “un reddito annuo pari a 5.000,00 euro”, cioè significa che fino a quel limite – essendo l’apertura della PI sintomo di abitualità – l’attività può essere ritenuta occasionale…DIREI DI UTILIZZARE QUESTO CONCETTO SOLO IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI ELEMENTI DI VERA OCCASIONALITA’

Uno spiraglio, ma solo uno spiraglio per dare maggiore rilevanza ai

5000,00 euro

36

Page 37: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

37

…..”le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni…….”

37

Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 1

Page 38: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

38

“…nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita..”

38

Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 2

Page 39: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

39

“…semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46 comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo esercitato dal contribuente.”

39

Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 3

Page 40: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La Finanziaria per il 2007 ha abolito le modalità di tassazione basate sulle deduzioni (no-tax area e family-area) ripristinando un sistema di tassazione basato sulle detrazioni dall’imposta lorda

Analisi delle nuove norme fornita dall’Agenzia delle Entrate con Circolare nr.15 del 16 Marzo 2007

40

La tassazione dei compensi è la medesima per tutte queste

tipologie di redditi

Page 41: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il percorso della tassazione da parte del sostituto - 1

Meno

Uguale

Retribuzione lorda

Contributi previdenziali/assistenziali a

carico lavoratore e oneri deducibili ex art. 10

Imponibile fiscale

41

Page 42: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il percorso della tassazione da parte del sostituto - 2

Meno

Uguale

Uguale

Determinazione imposta lorda tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle

aliquote

Detrazioni articolo 13 TUIR (per lavoro) e

Detrazioni articolo 12 TUIR (carichi di

famiglia)

Imposta netta

42

Page 43: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Come per tutti gli emolumenti stipendiali vale il principio di cassa secondo cui la ritenuta da parte del sostituto di imposta viene effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.

Vige anche il principio di cassa allargato in base al quale i compensi da co.co.co. Pagati entro il 12 gennaio e riferiti all’anno precedente sono di competenza di questo ultimo anno. Andranno in F24EP entro il 16 febbraio con anno indicato il precedente.

Principio di cassa per i co.co.co.

43

Page 44: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

44

Reddito annuo Aliquota per

scaglione

Imposta

Fino a 15.000,00 € 23% 3.450,00

Oltre 15.000,00€ e fino a 28.000,00€

27% 6.960,00

Oltre 28.000,00 € e fino a 55.000,00 €

38% 17.220,00

Oltre 55.000,00 € e fino a 75.000,00 €

41% 25.420,00

Oltre 75.000,00 43%

Page 45: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

45

REDDITO DETRAZIONI ART.13 TUIR PER REDDITI DI LAVORO E ASSIMILATI

RC<8.000 1.840 (PER I RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO LA DETRAZIONE NON PUO’ESSERE INFERIORE A 1380 EURO, PER TEMPO IND.TO NON

INFERIORE A 690 EURO)8.000<RC<15.000 1338+502*[(15000-RC)/7000]

15.000<RC<23.000 1338*[(55000-RC)/40000]

23000<RC<24000 1338*[(55000-RC)/40000]+10

24000<RC<25000 1338*[(55000-RC)/40000]+20

25000<RC<26000 1338*[(55000-RC)/40000]+30

26000<RC<27700 1338*[(55000-RC)/40000]+40

27700<RC<28000 1338*[(55000-RC)/40000]+25

28000<RC<55000 1338*[(55000-RC)/40000]

Page 46: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Le co.co.co./pro non hanno determinazione oraria e quindi le detrazioni sono attribuite in base al periodo contrattuale .

La circolare 58 del 18 giugno 2011 ha precisato inoltre che se un rapporto di co.co.co./pro viene svolto a cavallo di due anni con pagamento l’anno successivo in ogni caso spettano le detrazioni per lavoro anche per il periodo precedente (con le condizioni dell’anno precedente) purchè non si superino i 365 giorn.

Ad es, contratto 1 novembre 2012/28 febbraio 2013 pagato il 1 marzo 2013: vengono riconosciuti 120 gg.

Riconoscimento periodo di lavoro per i co.co.co.

46

Page 47: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

47

REDDITO DETRAZIONI ART.12 TUIR CONIUGE A CARICO

RC<=15000 800-110*(RC/15000)

15000<RC<=29000 690

29000<RC<=29200 690 + 10

29200<RC<=34700 690 + 20

34700<RC<=35000 690 + 30

35000<RC<=35100 690 + 20

35100<RC<=35200 690 + 10

35200<RC<=40000 690

40000<RC<=80000 690*(80000-RC)/40000

Page 48: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

48

REDDITO DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir

1 FIGLIO> 3 ANNI 800*(95000-RC)/95000

1 FIGLIO< 3 ANNI 900*(95000-RC)/95000

1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE

1020*(95000-RC)/95000

1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE <3 ANNI

1120*(95000-RC)/95000

In presenza di più figli l’importo di 95000 euro – a numeratore e a denominatore – è aumentato di 15000 per ogni figlio successivo al primoEs: 2 figli di cui uno maggiore di tre anni (800) e uno minore di tre anni (900)Detrazione spettante= 1700*(110000-RC)/110000

In presenza di più di tre figli la detrazioni aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primoEs: 4 figli di cui uno minore di tre anni e tre maggiori di tre anniDetrazione spettante: 4100*(140000-RC)/140000

NEL 2012

Page 49: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

49

REDDITO DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir

1 FIGLIO> 3 ANNI 950*(95000-RC)/95000

1 FIGLIO< 3 ANNI 1220*(95000-RC)/95000

1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE

1350*(95000-RC)/95000

1 FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE <3 ANNI

1620*(95000-RC)/95000

In presenza di più figli l’importo di 95000 euro – a numeratore e a denominatore – è aumentato di 15000 per ogni figlio successivo al primoEs: 2 figli di cui uno maggiore di tre anni (950) e uno minore di tre anni (1220)Detrazione spettante= 2170*(110000-RC)/110000

In presenza di più di tre figli la detrazioni aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primoEs: 4 figli di cui uno minore di tre anni e tre maggiori di tre anniDetrazione spettante: 4870*(140000-RC)/140000

NEL 2013

Page 50: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

L’ulteriore detrazione ammonta a 1.200,00 euro attribuita al 50% tra genitori non separati o in proporzione agli affidamenti disposti dal giudice se separati.Non vigono altre regole di ripartizione ed in caso di incapienza (imposta lorda-detr.carichi di famiglia “ordinari”-per lavoro-oneri) viene restituita la differenza (credito di imposta).

50

Finanziaria 2008: ulteriore detrazione per genitori con almeno 4 figli a carico – art. 1 comma 15 lettera

a) n.3 l.244/2007

Page 51: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Contribuente con reddito di 65.000,00 euro e coniuge a carico + 4 figli >3 anni

La detrazione “ordinaria” per i figli è :Detrazione potenziale: 4.600,00 euroDetrazione effettiva: D= [(4-1)*15.000,00]+95.000,00-65.000,00

_______________________________ = [(4-1)*15.000,00]+95.000,00

= 53,57% 4.600,00*53.57%=2464,22

A cui si aggiunge il bonus di 1.200 euro

51

Finanziaria 2008: ulteriore detrazione per genitori con almeno 4 figli a carico – art. 1 comma 15 lettera a) n.3 l.244/2007 - Esempio

Page 52: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Per i genitori coniugati la detrazione – diversamente dal passato – è ripartita in via

normativa nella misura del 50% ciascuno. Ci può essere accordo per attribuire la detrazione al

coniuge con il reddito più elevato magari perché l’altro ha un imposta che non gli consente di

scaricarsi tutta la detrazione(situazione di”incapienza”)

Per i i genitori separati o non coniugati la detrazione per figli spetta di solito al 100% al

genitore affidatario;in caso di affidamento congiunto o condiviso spetta al 50% salvo la possibilità di farne usufruire interamente il

coniuge non affidatario al 100% se questo ha un reddito più alto: se il coniuge affidatario è

incapiente ne può devolvere la fruizione all’altro che però deve riversare un importo pari all’intera detrazione o – in caso di affidamento congiunto –

il 50% di essa.

Regole della detrazione per figli a carico

52

Page 53: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

53

Detrazione spettante=

750*(80000-RC)/80000

pro quota, cioè in misura uguale tra gli aventi diritto

gli altri familiari a carico sono indicati dall’articolo 433 del codice civile

Detrazioni per altri familiari a carico – articolo 12 TUIR

Page 54: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste

Gli importi delle detrazioni per lavoro dipendente/co.co.co. Sono rapportate al periodo di lavoro in giorni

Esistono detrazioni per pensionati sopra e sotto i 75 anni e per redditi diversi (lavoro autonomo, impresa minore,redditi diversi) che non saranno trattate per il loro minore interesse ai nostri fini

54

Principi generali sulle detrazioni

Page 55: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

E' opportuno, comunque, in via preliminare, ricordare quali sono i familiari che possono essere considerati a carico del contribuenti e quali sono le condizioni. Si tratta in particolare del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dei figli a condizione che nel corso del periodo d'imposta non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro; inoltre del coniuge legalmente ed effettivamente separato; dei discendenti dei figli; dei fratelli e delle sorelle; dei generi e delle nuore; dei suoceri e delle suocere; dei genitori; dei nonni e delle nonne. Naturalmente devono ricorrere per questi ultimi due condizioni: 1) non possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro; 2) essere conviventi con il contribuente o percepire da questi un assegno alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria. Ai fini della determinazione del plafond dei 2.840,51 si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ad eccezione di: redditi soggetti a tassazione separata; redditi soggetti ad imposta sostitutiva; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; redditi esenti da Irpef.

 

55

Il familiare a carico

Page 56: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva apportato alcune modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973. La novità di rilievo era costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati erano tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 del Tuir., indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti. In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

56

Le detrazioni per carichi familiari vanno sempre richieste – Circ. 15 del 5 marzo 2008 Agenzia delle Entrate

(normativa valida fino al 13.5.2011)

Rolando Vivaldi
successivamente è stato precisato che le detrazioni per produzione del reddito da lavoro dipendente possono essere fatte valere direttamente dal sostituto di imposta che eroga il compenso.
Page 57: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

L’art. 7 comma 2 lettera e) DL 70/2011 ha modificato la previgente versione dell’articolo 23 comma 2 lett.a del DPR 600/72 disponendo che dalla data di entrata in vigore della legge (il 14 maggio 2011) le detrazioni d’imposta, corredate dalle dichiarazioni di spettanza di cui alla slide precedente, debbono essere presentate all’inizio e poi solo in caso di variazione degli elementi significativi.

Richiesta detrazioni per familiari a carico dal 14.05.2011

57

Page 58: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

In linea di principio ai sensi dell’articolo 1 comma 6 lett.e) legge 296/2006 ai non residenti fiscali non spetterebbero le detrazioni per carichi familiari. Da diversi anni però viene prorogata una disposizione che consente di usufruirne Per il 2013 è stata prorogata dall’art. 1 comma 516 della legge di stabilità per il 2013 (LEGGE 24.12.2012 nr. 228):

.- non posseggano un reddito complessivo lordo >2840,51 euro

- non godano di analoghi benefici nel loro paese I ciitadini europei autodichiarano tali condizioni I cittadini extraeuropei possono: 1.farsi asseverare

dal prefetto la dichiarazione della loro autorità consolare 2. fornire il documento di Apostille che è un’apposita annotazione dell’autorità di ratifica per i paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione dell’Aja del 1961 3.asseverazione dal consolato italiano di dichiarazione formata dalle autorità locali del richiedente

Detrazioni per non residenti

58

Page 59: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Non c’entra nulla con la cittadinanza.Una persona fisica è residente in Italia se ,

alternativamente:- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione

residente - hanno il domicilio nel territorio dello Stato - hanno la residenza nel territorio delllo

Stato per la maggior parte del periodo di imposta

(183 o 184 giorni se l’anno è bisestile)

CONCETTO DI NON RESIDENTE FISCALE (art 2 TUIR)

59

Page 60: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Per le persone fisiche il domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe sono iscritte

Per le persone fisiche non residenti il domicilio fiscale è nel comune in cui si produce il reddito o – se prodotto in più comuni – nel comune dove si produce quello più alto

La variazione della residenza fiscale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo all’effettivo trasferimento.

Una volta che si è residenti fiscali si ha domicilio fiscale (art. 58 DPR 600/72)

60

Page 61: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Fino al 2007 il reddito rilevante ai fini dell’attribuzione delle detrazioni era comprensivo del reddito dell’abitazione principale.

La Finanziaria 2008 ha tolto l’abitazione principale dal computo Esempio: contribuente nel 2007 reddito di lavoro per 29.000 euro e

rendita abit.princ. 1000,00 euro (reddito complessivo 30.000,00 euro) Calcolo detrazione lavoro dipte: 1.338,00X(55.000,00-30.000,00)/40.000,00=836,25 Nel 2008: 1.338,00X(55.000,00-29.000,00)/40.000,00=869,70

N.B. per la condizione di familiare a carico invece rimane da considerare il reddito dell’abitazione principale

61

Novità finanziaria 2008: irrilevanza abitazione principale per reddito utile ai fini del

conferimento delle detrazioni di imposta

Page 62: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

62

DETERMINAZIONE IRPEF ANNUALE E MENSILE SU COMPENSO CO.CO.CO.

DETERMINAZIONE MENSILE DERIVATA DALL'ANNUALE

DETERMINAZIONE MENSILE AUTONOMA

€ 26.100,00COMPENS ANNUO € 2.175,00 € 2.175,00€ 7.234,92INPS 27,72% € 602,91 € 602,91€ 2.411,64QUOTA PERCIPIENTE € 200,97 € 200,97€ 4.823,28QUOTA AMM.NE € 401,94 € 401,94

€ 130,50INAIL 5 PER MILLE € 10,88 € 10,88

€ 131,81INAIL 5 PER MILLE CON MAGG. € 10,98 € 10,98

€ 43,94INAIL QUOTA PERCIPIENTE € 3,66 € 3,66€ 87,87QUOTA CARICO AMM.NE € 7,32 € 21,97

€ 23.644,43IMPONIBILE FISC.LE € 1.970,37 € 1.970,37€ 5.783,99IRPEF LORDA € 482,00 € 482,00€ 1.048,84DETRAZIONE ART.13 € 87,93 € 75,22

€ 194,50irpef I^scaglione€ 287,50irpef II^scaglione€ 482,00totale irpef

Page 63: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Le addizionali regionali e comunali sono calcolate dal 2007 sull’imponibile fiscale assunto ai fini IRPEF (Base imponibile – oneri deducibili) e non sono dovute se non è dovuto l’IRPEF

Prima del ritorno al sistema delle detrazioni erano al lordo della notax ma al netto della familytax (Circolare 31/E del 6 Giugno 2005)

63

Le addizionali : generalità

Page 64: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

L’addizionale regionale all’IRPEF è calcolata sul reddito imponibile ai fini IRPEF e non è dovuta se non spetta IRPEF. E’ da versare alla Regione dove si ha il domicilio fiscale al 31-12 anno di riferimento.

Si determina a conguaglio e si versa con F24EP in un numero di rate da 9 a 11 a secondo del periodo di effettuazione del conguaglio

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il recupero avviene in unica soluzione (Circolare Ministeriale 247/E/99) ed il domicilio è quello al momento della cessazione.

Particolarità per i LSU. : non si rende applicabile la disposizione che regola la trattenuta in 11 rate (9 rate per l’acconto dell’addiizonale comunale) : i tributi devono essere recuperati contestualmente alle ritenute IRPEF (Ministero Finanze Circolare nr.238/E 22.12.2000)

L’addizionale non è dovuta su redditi a tassazione separata quali arretrati anni precedenti e TFR (salvo opzione) e nel caso che le detrazioni azzerino l’IRPEF

64

Addizionale Regionale all’IRPEF (art. 50 D.lgs. 446/1997)

Page 65: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Novità della legge “Salva Italia” sulle addizionali regionali (art.28 commi 1 e 2 DL

201/2011)

L’articolo 28 della manovra Monti prevede il passaggio dell’aliquota dell’addizionale regionale dallo 0,9% all’ 1,23% già con riferimento al periodo di imposta 2011.

Sulla base delle disposizioni del D.lgs 68/2011 si potranno sommare: 0,5% per il 2012 e 2013 1,1 % per il 2014 2,1 per il 2015 Più lo 0,3% per le regioni in deficit sanitario Per il 2013 si può quindi raggiungere di ar il 2,03%

65

Page 66: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Le maggiorazioni di addizionale regionale oltre lo 0,5% non trovano applicazione per i redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF (fino a 15.000 euro). La legge di stabilità ha bloccato (l.228/2012 art. 1 c.524) questa disposizione fino al 2014.

Le regioni, dal 2014, potranno stabilire aliquote differenziate dell’addizionale solo nell’ambito degli scaglioni IRPEF erariali

Dal 2014 le Regioni – per il combinato disposto dell’art. 6 del D.lgs 682011 e l’art. 1 c. 524 della l. 228/2012 – potranno introdurre proprie detrazioni e deduzioni.

Novità ulteriori del D.lsg 68/2011

66

Page 67: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

I commi da 142 a 144 della Finanziaria 2007 hanno introdotto significative novità sull’addizionale comunale all’IRPEF modificando l’articolo 1 del Dlgs 360/98

Dovuta se dovuto IRPEF al netto di oneri deducibili e detrazioni

Erano stati sbloccati gli aumenti nel 2008: ora i comuni potevano arrivare fino allo 0,8% e si può stabilire una soglia di esenzione. La circolare 23/E/2007 dell’ Agenzia delle Entrate ha stabilito che i sostituti di imposta debbano tener conto in automatico delle eventuali soglie di esenzione deliberate dai comuni.

Il versamento avviene a saldo ed in acconto D.M. 5 ottobre 2007. (Gazz. Uff. n. 247 del 23 ottobre

2007)Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Ris.Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007

67

Addizionale comunale all’IRPEF. - 1

Page 68: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

- Acconto: è il 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dai Comuni al reddito dell’anno precedente.

Il sostituto le preleva da marzo (I^ versamento il 15 Aprile) in 9 rate massimo fino al 15 Dicembre dell’anno in corso

Saldo: a conguaglio con rateazione (da 9 a 11 rate) detraendo l’acconto già versato

Indicazione nel CUD dell’addizionale in saldo e acconto

Ai neoassunti ed ai neocollaboratori non va calcolato l’acconto, così come a coloro che rientrano nelle soglie di esenzione. 68

Addizionale comunale all’IRPEF - 2

Page 69: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

L’aliquota da applicare:

Per l’acconto è quella del periodo cui l’addizionale si riferisce se la delibera comunale è pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento se no quella del periodo di imposta precedente (DL 159/2007 art. 40 c.7)

Per il saldo l’aliquota è quella del periodo a cui si riferisce

AI FINI DELLA RESIDENZA SI CONSIDERA IL 1^ GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO 69

Addizionale comunale all’IRPEF - 3

Page 70: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il comune a cui versare è quello di domicilio fiscale del contribuente collaboratore al 01.01 dell’anno di riferimento

Ai sensi dell’art.13 comma 16 DL 201/2011 (legge 214/2011) i Comuni potranno stabilire aliquote differenziate solo nell’ambito delìgli scaglioni IRPEF erariali.

La soglia di esenzione deliberata è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito sotto il quale l’addizionale non è dovuta e che, al superamento del limite, la stessa si applica sul reddito complessivo

Aspetti procedurali applicazione addizionale comunale

70

Page 71: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

71

ESEMPIO ADDIZIONALE COMUNALE IN CASO CESSAZIONE

Reddito imponibile add.le com.le 2011 € 50.000,00Aliquota 2011 0,40Aliquota 2012 0,50Mese conguaglio dicembre 2011Data cessazione maggio 2012Reddito imponibile add.le com.le 2012 € 7.000,00

Add.le com.le saldo 2011 € 200,00

Importo Rate potenziali conguaglio 2011 gen.nov 2012 € 18,18Importo Acconto 2012 add.le € 75,00Importo Rata acconto marzo-nov.2012 € 8,33

Rate saldo 2011 da gennaio a aprile € 72,73Saldo 2011 da trattenere cessazione € 127,27Rate acconto 2012 marzo-aprile € 16,67Restanti rate d'acconto da trattenere cess. € 58,33Add.le totale 2012 da corrispondere € 35,00Saldo add.le 2012 da rimborsare cess.ne -€ 40,00

Page 72: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Sulle co.co.co. è dovuta l’IRAP nella percentuale dell’ 8,5% in attività istituzionale e del 3,9% in attività commerciale per quegli enti che separano le basi imponibili istituzionali e commerciali (art. 10-bis comma 1 D.Lgs 15 novembre 1997 nr.446)

L’IRAP

72

Page 73: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

73

IL REGIME DELLE TRASFERTE dei

dipendenti, collaboratori, redditi

assimilati(art. 51 c. 5 TUIR)

Page 74: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

74

Riferimenti normativi principali

Articolo 51 c. 5 TUIR

Circolare 326 del 24 Dicembre 1997 del Ministero delle Finanze

74

Page 75: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

E’ in trasferta colui che viene temporaneamente dislocato in un luogo diverso dalla propria sede di lavoro.

La fondamentale circolare 326/1997 del Ministero dele Finanze precisa che la sede di lavoro “e’ rimessa alla libera decisione delle parti contrattuali” su cui né il Fisco né nessun altro possono sindacare, così come “ non è consentito sindacare le modalità di erogazione o gli importi all’uopo stabiliti.”

INDICAZIONE OPERATIVA:NEI CONTRATTI DI CO.CO.CO. INDICARE SEMPRE LA SEDE DI LAVORO

Quando si è in missione/trasferta?

75

Page 76: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Nel settore pubblico esiste un limite previsto dalla legge oltre il quale non è più possibile considerare trasferta lo spostamento del lavoratore: tale limite è di 240 giorni dalla legge 836 del 1973

Analogo limite non esiste nel privato dove si deve aver riguardo al tempo necessario per il conseguimento dell’ obiettivo per il quale si è in trasferta.

Se si superano – ad es nel pubblico i 240 giorni – gli emolumenti diventano imponibili salvo che non si trasformino in remunerazione per un trasferimento.

TEMPORANEAMENTE?

76

Page 77: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Le norme fiscali di favore (vedi prossime slides) non si applicano :

- agli spostamenti entro il comune di residenza dell’azienda/ente

Per i percorsi casa lavoro

Circolare 326/1997: “E’ opportuno ribadire che non assume alcuna rilevanza l’ampiezza del Comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro”

TUTTI GLI SPOSTAMENTI DAL LUOGO DI LAVORO SONO FISCALMENTE TRATTATI COME TRASFERTA?

77

Page 78: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

78

Rimborso nel territorio comunale

Concorrono a formare il reddito del lavoratore tutte le indennità ed i rimborsi spese percepiti per trasferte svolte nel territorio comunale ad eccezione delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Non ammessa l’esenzione da imposizione per il rimborso chilometrico in ambito comunale.

78

Page 79: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

E’ consentito solo se economicamente più conveniente: ad es. abitazione a Firenze e sede di lavoro a Bologna, missione a Pisa partendo da Firenze

Suggerimento operativo: qualora ad es. il dip.te/coll.re dovesse raggiungere Ferrara e andasse in treno da Firenze a Ferrara occorre: 1. riaddebitare il costo della tratta

Firenze-Bologna 2.corrispondere l’intero rimborso e

considerare elemento retributivo in natura il valore della tratta Firenze – Bologna esente fino a 258,23 euro art. 51 comma 3 TUIR

Rimborso spese di missione a partenza dalla propria abitazione

79

o

it

Page 80: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Analitico

Forfettario (solo

all’estero)

Misto (problematico)

Tipologie di rimborso (una sola scelta per l’intera missione)

80

Page 81: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Tipo di spesa Documentazione

Limite massimo non

imponibile per il dip.te

Limite massimo

deducibile per l’impresa

Viaggio e trasporto

Spese documentate

analiticamente

Nessun limite Nessun limite ad eccezione dei rimborsi

chilometrici se l’auto è del

dip.te/coll.re o da questo presa

a noleggioVitto e alloggio Spese

documentate analiticamente

Nessun limite Euro 180,76 al giorno in Italia e 258,23 euro all’estero (art. 95 c. 3 TUIR)

Altre spese Attestate analiticamente

dal dip.te/coll.re

Euro 15,49 Nessun limite

Rimborso analitico

81

Page 82: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

•Secondo la circolare 25/2008 di Assonime sono spese di viaggio in quanto accessorie

•Secondo la circolare 326/1997 è dubbio•Suggerimento operativo: se sono

documentate includerle nelle spese di viaggio se no nelle altre spese fino all limite di 15,49

Parcheggio•Anche i breakfast spesso non documentabili

con fattura in base a leggi regionali se sono “occasionali”

•Frigobar e prima colazione

Alloggio

•Spese per la carta, le pile della calcolatrice aziendale etc.:mai imponibili

•Sono spese per nome e per conto

Spese di pertinenza dell’ente

anticipate dal dipendente

Particolarità sul rimborso analitico

82

Page 83: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Rimborso forfettario (ammesso solo all’estero)

83

Tipo di spesa Documentazione

Limite massimo non imponibile per il dip.te

Limite massimo

deducibile per l’impresa

Viaggio e trasporto

Spese documentate

analiticamente

Nessun limite Nessun limite ad eccezione dei rimborsi

chilometrici se l’auto è del

dip.te/coll.re o da questo presa

a noleggioVitto e alloggio ed altre spese

Richiesta di rimborso

46,48 euro al giorno in Italia

77,47 euro al giorno

all’estero

Nessun limite

83

Page 84: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

84

Deducibilità per l’ente in attività commerciale

Le spese devono essere inerenti (articolo 109 comma 5 TUIR)

L’art. 95 comma 3 TUIR dispone che le spese di vitto ed alloggio sostenute dal datore di lavoro per trasferte fuori dal territorio comunale siano deducibili per un importo giornaliero pari a 180,76 in Italia e 258,23 all’estero.

84

Page 85: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Circolare Ministero Finanze nr. 207/2000:“A decorrere da 1^ gennaio 2001 sarà applicabile

anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nell’articolo 51 comma 5 del TUIR….Al riguardo si precisa che le indennità di cui trattasi sono quelle corrisposte allorquando il dipendente sia chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro e,pertanto, non potranno più essere dedotte dal reddito del collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro”. 85

Il regime delle trasferte per i dipendenti ed i collaboratori

Page 86: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

86

Rimborso mistoCriterio utilizzato Esenzione

ItaliaEsenzione

esteroLimite

massimo deducibile per

l’impresa

Indennità di trasferta con vitto O alloggio rimborsato

analiticamente o pagato direttamente dal datore di lavoro

30,99 51,65 Nessun limite ad eccezione dei rimborsi

chilometrici se l’auto è del

dip.te/coll.re o da questo presa a noleggio

Indennità trasferta con vitto e alloggio

rimborsato analiticamente o

pagato direttamente dal datore di lavoro

15,49 25,82 Nessun limite

Page 87: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

• Infatti la circolare 188/1998 non prevedeva le limitazioni di deducibilità per spese di vitto e alloggio previste dall’articolo 95 c. 3 TUIR .

• .

Il rimborso misto conveniva

all’ente che ha anche attività commerciale

• è stata soppressa l’indennità di trasferta per missioni espletate in Italia;

• è stata soppressa l’indennità supplementare (10% su biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5% su viaggi aerei) sia per le missioni in Italia sia per quelle all’estero;

• Viaggi aerei all’estero solo in classe economica

Comma 213 Finanziaria 2006 (legge 266/2005)

Il rimborso misto conveniva a chi ha attività commerciale ma la Finanziaria 2006 ha abolito

forme forfettarie di remunerazione delle trasferte perlomeno in Italia

87

Page 88: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Per i mezzi di trasporto anche biglietti anonimi

Tutte le altre spese possono essere documentate anche

con ricevute e scontrini anonimi attestati dal dipendente : non è

importante l’’intestazione al dip.endente o al datore (Circolare 188/1998)

Se però siamo in attività commerciale e vogliamo dedurre l’IVA su spese di

alloggio e ristorazione occorre richiedere la fattura

(Circolare 53/2008 e Circolare 6/2009) intestata

all’ene

A chi intestare la documentazione?Che tipo di documentazione? Fattura,

ricevuta , scontrino fiscale?

88

Salvi i limitiamm.vi previstidai variregolamenti

Page 89: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

89

SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

IVA

Fino al 31.8.2008 Dal 1°.9.2008

Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72

Detraibilità limitata alle sole prestazioni alberghiere e di ristorazione connesse alla partecipazione a convegni

congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli

stessi

Soppressione lett. e), prima parte del DPR 633/72

Detraibilità piena delle prestazioni alberghiere e di

ristorazione

D.L. 112/200

8

Page 90: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Le circolari 53/2008 e 6/2009 precisano che il diritto alla detrazione IVA per questa tipologia di spesa è esercitabile solo richiedendo la fattura intestata al beneficiario della prestazione , cioè l’ente.

I nomi dei dipendenti/collaboratori che hanno usufruito materialmente del servizio possono essere inseriti o nel corpo della fattura o in un documento separato.

La documentazione per poter detrarre le spese alberghiere e di ristorazione per i

dipendenti/collaboratori in missione in attività commerciale

90

Page 91: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Con la circolare indicata in oggetto, in occasione di chiarimenti ulla idoneità della documentazione per le spese sostenute all’estero da autotrasportatori, è stato previsto che qualora non sia possibile ottenere la documentazione con tutti i requisiti necessari, perché non prevista dallo Stato estero , è sufficiente un documento con l’indicazione della data e del prezzo dell’operazione, la natura dei beni acquistati o delle prestazioni di servizio usufruite, ed il nome della ditta fornitrice che lo rilascia.

Una importante precisazione dalla Circolare 20/1984 del Ministero delle

Finanze

91

Page 92: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Acquisti tramite agenzie di viaggio

Suggerimento operativo: è opportuno prendere accordi con tali operatori in modo che la fatturazione dei servizi acquistati possa essere ripartita per singolo dipendente.

Per gli enti che hanno attività commerciale: se si usa il metodo del rimborso analitico dovrebbe essere esplicitata dall’agenzia la parte relativa al vitto ed all’alloggio per verificare i limiti di deducibilità giornaliera IRES. Inoltre se l’agenzia fattura con il regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio non è possibile operare la detrazione IVA (vedi soluzioni operative slide successiva)

92

Page 93: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

•Pacchetto preconfezionato prima della richiesta del cliente

•(Il D.lgs 206/2005 definisce il pacchetto come combinazione di trasporto, alloggio ed un ulteriore servizio turistico.

IVA SPECIALE art. 74 ter

•Servizi singoli acquisiti anteriormente alla richiesta del cliente

IVA SPECIALE art. 74 ter

•Servizi singoli acquisiti successivamente alla richiesta del cliente

•Esposizione dell’ IVA in fattura

IVA ORDINARIA

TOUR OPERATOR

93

Page 94: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

94

Un dipendente/collaboratore presenta la seguente nota spese:

1. Vitto________________ 46,48 (document.)2. Alloggio_____________ 67,14(document.)3. Viaggio_____________ 30,99(document.)4. Altre spese__________ 25,82 (non document,)

Totale _________170,43

Esenti 1+2+3+15,49= 160,10Imponibile 170,43 – 160,10 = 10,33

Esempio di calcolo spese ammissibili al rimborso in esenzione da IRPEF

Page 95: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

95a cura di Rolando Vivaldi - [email protected] 95

Risoluzione n. 284/E del 7 luglio 2008

•Assimilati al lavoro dipendente – art. 50 comma 1 lett.b – se percepiti a carico di terzi in relazioni a funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro

Rimborso analitico di spese per attività

svolte nell’ INFN da Dipendenti di

Università o altre Amministrazioni

•Assimilati al lavoro dipendente in quanto assimilabili ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative : se anche l’assegno è conferito da ente diverso dall’ INFN le somme pagate per il rimborso di spese di trasferta sono redditi di lavoro assimilato

Rimborso analitico di spese a titolari di assegno di ricerca erogato anche da Enti diversi dall’

INFN

•Il rimborso analitico a studenti o laureandi si ritiene erogato a titolo di borsa di studio e quindi assimilato al reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. C) del TUIR

Studenti o laureandi privi di reddito o titolari di borse di studio erogate da enti diversi dall’

INFN

Page 96: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Per le trasferte fuori dal territorio comunale i dipendenti e/o collaboratori e/o assimilati spesso chiedono il rimborso chilometrico.

Il Fisco, già con la Risoluzione 326/1997 ha ammesso tale sistema di rimborso nell’ambito della modalità analitica ma ha preteso che , per considerarlo defiscalizzato, ci fosse un preciso :

“non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta …è invece necessario che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura”.

Il rimborso chilometrico

96

Page 97: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

I regolamenti degli enti spesso sono troppo generici: non è infatti ammesso che l’Ente si costruisca una tabella di tre o quattro categorie di autovetture alle quali associare un costo chilometrico predeterminato.

Secondo una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine (sent. 83 del 9 gennaio 2008) non può asumere rilevanza ai fini fiscali neppure il contratto integrativo aziendale

E’ da chiarire bene che i regolamenti possono disporre liberamente qualsiasi metodo di rimborso ma poi – se questo rimborso è dato in contrasto con la legge fiscale questo rischia in tutto o in parte di diventare imponibile.

Costruzione del costo chilometrico rimborsabile in esenzione da IRPEF

97

Page 98: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il riferimento è alle tabelle ACI specificatamente elaborate per chi usa la propria macchina per lavoro

Si distinguono :

costi annui non proporzionali alla percorrenza

(ad es assicurazioni, tassa di circolazione etc.)

costi annui proporzionali ai

chilometri percorsi ( ad es. carburante, pnumatici,

manutenzione etc.)

Modalità di calcolo del costo chilometrico / 1

98

Page 99: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Riepilogo dati COSTI NON PROPORZIONALI €

  Dati Richiesti Quota Interessi 523,031040

Data Calcolo 07/11/2009 Tassa Circolazione 147,060000

Categoria AUTOVETTURA Premio Ass.RCA 1.768,949100

Marca FIAT TOTALE 2.439,040140

Modello GRANDE PUNTO 1.4 - 77CV COSTI PROPORZIONALI €/Km

Alimentazione BENZINA VERDE – EURO 4 Quota Capitale 0,071335

Carburante 0,100233

Pneumatici 0,011657

Manut.Riparazione 0,060100

 

TOTALE 0,243326

Modalità di calcolo del costo chilometrico / 2

99

Page 100: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

100

CONSUNTIVO

Periodo interessato1 Giugno - 31 Dicembre

7 mesi / 214 giorni

Km per trasferte lavoro € 12.133Km per uso privato € 2.586Totale percorrenza € 14.719

COSTI NON PROPORZIONALI (espressi in euro)

Costi rapportati a periodo € 1.430,012575Costi relative alle trasferte € 1.178,771831

COSTI PROPORZIONALI (in euro)

€ 2.952,274358

COSTO COMPLESSIVO € 4.131,046189INDENNITA' MENSILE 590,1485714

Page 101: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il co.12 art.6 del DL 78/2010 ha abrogato l'art.15 l. 836/1973 e art.8 l.417/1978 abrogando di fatto l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per le missioni del personale tecnico-amministrativo

L'art. 9 della l.417/78 , che non risulta essere stata abrogata, è operante: esso prevede la possibilità del mezzo proprio (entro e fuori Provincia) se economicamente più conveniente

La Corte dei Conti Lombardia (delibera 949/2010) in risposta ad un quesito della provincia di Bergamo, si afferma che l'utilizzo del mezzo proprio non è interdetto in maniera assoluta in quanto restano in vita le disposizioni ed i principi di cui all'art.9 della legge 417/78

Divieto uso auto propria

101

Page 102: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze, con Circolare 36 del 22 ottobre 2010, ha ammesso l'uso dell'auto propria per il personale adibito allo svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo e per gl ispettori , se più opportuno ed economicamente più vantaggiosa.

Per il resto del personale è possibile l'uso del mezzo proprio (vive l'art.9 della legge 417/78) ma solo ai fini della copertura assicurativa.

Ulteriori elementi sull'uso dell'auto propria

102

Page 103: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La Corte dei Conti ammette che l'Ente possa regolamentare la materia prevedendo per il dipendente un indennizzo pari alla somma massima che il dipendente avrebbe speso usando il mezzo pubblico, naturalmente rimanendo fermo che l'uso dello stesso sia opportuno e conveniente.

✗ In pratica: i co.co.co. - pur non essendo dipendenti e a

stretto rigore non interessati dalla norma – è bene siano regolamentati uniformemente all'interno del regolamento

la corresponsione di una cifra “commisurata a” è un emolumento forfettario e dal punto di vista fiscale può far rivivere le franchigie di cui all'art. 51 comma 5

La posizione della Corte dei Conti Sezioni Riunite –

Controllo – Deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011

103

Page 104: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

104

Aspetti fiscali e previdenziali

PROFESSIONISTI E PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO

OCCASIONALE

Page 105: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

105

Aspetti fiscali del lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR che disciplina i redditi diversi:

“i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”

Page 106: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

106

Il principio di cassaLa ritenuta di acconto sui redditi di

lavoro autonomo occasionale (ed anche professionale) va operata nel momento del pagamento dei compensi (principio di cassa)

La circolare 19 Giugno 2002 NR 54/E precisa che i lavoratori autonomi non possanoo dedurre dal reddito le retribuzioni di dicembre anche se pagate entro il 12 di gennaio

Anche la contribuzione INPS (vedi slides successive) va “caricata” sulla base delle erogazioni effettive e non solo sulla previsione del contratto/lettera di incarico

Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - [email protected]

Page 107: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

107

Art. 44 D.L. 269/2003

A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.

Page 108: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

108

L’IRAP

Sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale l’IRAP è onere a carico del committente nella percentuale (generalmente) dell’8,5% sul compenso+spese imponibili

(D.lgs. 446/97 art.10-bis)

Page 109: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

109

Il reddito fiscale e quello previdenziale

I 5000 euro sarebbero un limite di reddito oltre il quale si applica la contribuzione Inps.

Per i redditi diversi il reddito è costituito (art.71) dalla “differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”

Chiarimenti contenuti nella Circolare 103/2004 Inps

Page 110: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

110

I rimborsi spese

La differenza si concretizza nel fatto che la ritenuta IRPEF si fa sul compenso e sulle spese mentre ai fini dell’applicazione dell’Inps queste vanno escluse.

Page 111: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

111

C’è spesa e spesa…..Un prestatore occasionale, ma anche un

professionista, può anticipare spese per nome e per conto del committente

Se il professionista a cui è stato dato un incarico progettuale dall’Università, si reca al catasto e richiede una visura, la ricevuta di pagamento dei relativi diritti – debitamente intestata all’Università – costituisce titolo per un rimborso in nome e per conto che non costituisce base imponibile IVA (art. 15 D.P.R. 633/72) né IRPEF

Page 112: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

112

Per conto ma non in nome….Ma se il professionista (o l’occasionale)

mangia al ristorante lo farà pure “per conto”di un incarico datogli dall’Ente ma non “in nome” dell’Ente (l’Ente non mangia!!!)

In realtà quella spesa è funzionale alla produzione del reddito del professionista (se non mangia non lavora…e non riscuote il compenso contrattuale!) ed è a tutti gli effetti parte integrante del compenso

Costituisce base imponibile IVA ed IRPEF

(vedi la Risoluzione Ministeriale 20 Marzo 1998 nr.20/E e 69/E del 21 marzo 2003)

Page 113: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

113

EsempioCompenso………………… 4500

euroSpese documentate………..

1000 euroTotale_________________ 5500

euroInps 20% ….……………. 300

euro (900€ Inps totale)Ritenuta alla fonte………..

1100 euroNetto da corrispondere….

4100, 00 euro

Si suppone che ci sia altra copertura previdenziale e che siano già stati corrisposti 5000 euro

Page 114: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

114

La disciplina delle trasferte non è applicabile ai lavoratori autonomiCon risoluzione 10/1150 del 13 Agosto

1974, ripresa nella circolare nr. 16/RT del 20.11.1974 (oltre che al paragrafo 17 della 13/RT del 20.11.1974) il Ministero delle Finanze aveva già escluso che sia applicabile ai lavoratori autonomi l’esenzione per le indennità di trasferta previste per i lavoratori dipendenti entro i limiti del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR. La corresponsione di una indennità di trasferta ad un lavoratore autonomo implica l’aumento del reddito professionale ferma restando la deducibilità delle spese.

a cura di Rolando Vivaldi - [email protected]

Page 115: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

115

La documentazione nei rimborsi spese di produzione del reddito dei lavoratori occasionali e dei professionistiPoiché la spesa è soggetta a ritenuta ed è

un compenso a tutti gli effetti al lavoratore autonomo va lasciato l’originale della documentazione (spese per il treno, pranzi, albergo etc.) in quanto poi se li andrà a dedurre come costo dalla propria dichiarazione dei redditi unitamente al contributo previdenziale eventualmente trattenuto ed alle ritenute subite

Page 116: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

116

Uno spiraglio da non sottovalutare ma nemmeno di estendere ai professionisti:

Risoluzione dell’ Agenzia Regionale della Toscana

Parere Agenzia Entrate - Firenze del 22 feb. 2006 Prot. n. 911-1945/2006.

Interpello Università di Firenze. Parere:...i rimborsi spese, ove corrisposti unitamente a remunerazioni per

lavoro autonomo, rientrano nella nozione di compenso e subiscono pertanto lo stesso trattamento dei compensi medesimi, con conseguente applicazione da parte del sostituto d'imposta della ritenuta alla fontedi cui all'art.25 del D.P.R. n. 600/1973 (30% nel caso di soggetti non residenti); nell'ipotesi in cui, invece, detti rimborsi spese non siano correlati a compensi per lavoro autonomo, ancorchè occasionali, i medesimi non appaiono assoggettabili ad alcuna ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (in tal senso, per caso analogo, si è già pronunciata questa Direzione Regionale).

Page 117: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Una terza specie di lavoro occasionale si è affacciata con la legge «Biagi» (D.lgs. 276/2003) che all’art.70 ha definito le «prestazioni di lavoro accessorio».

Il sistema è basato sul sistema dei «voucher» (buoni lavoro) il cui valore nominale è di 10 euro (esiste anche buono multiplo di 50 euro ed un buono di 20 euro). I carnet dei buoni lavoro sono «orari, numerati progressivamente e datati». La loro validità non è attualmente soggetta a scadenza (nonostante l’iniziale previsione di 30 gg fornita dalla circolare 4/2013 del Ministero del lavoro).L’ancoraggio alla natura oraria del buono lavoro comporta che il «voucher rappresenti il compenso minimo di un’ora di prestazione».

Il valore nominale del buono è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) alla gestione separata Inps, della contribuzione Inail (7%) e di un compenso al concessionario (inps) per la gestione del servizio pari a al 5%: il valore netto del voucher è quindi di 7,50 euro.

Comunicazione preventiva telematica INPS/INAIL al momento dell’attivazione della prestazione

Acquisizione dal prestatore di dichiarazione di non superamento dei limiti di percezione

Non è prevista imposizione fiscale sui buoni.

Il lavoro autonomo occasionale di tipo accessorio

117

Page 118: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Legge 28 Giugno 2012 nr. 92 (Riforma “Fornero”)

Legge 134 del 7 Agosto 2012Circolare Ministero del Lavoro nr. 18 del 18

Luglio 2012Circolare Ministero del lavoro n.4 del 18

gennaio 2013Circolare Inps 49 del 29/03/2012

Riferimenti normativi sul lavoro accessorio

118

Page 119: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La recente riforma del lavoro (legge 92/2012) ha modificato l’articolo 70 del D.lgs 276/2003 imponendo un limite esclusivamente economico all’effettuazione delle prestazioni di lavoro accessorio anche per la Pubblica Amministrazione (per quest’ultima è previsto solo il «rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno. Specificità sono previste per il settore agricolo.

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5000,00 nel corso di un anno solare (6.600 euro lorde) con riferimento alla totalità dei committenti.

Per le prestazioni verso operatori commerciali o professionisti, fermo il limite dei 5.000,00, non si possono superare per ciascun committente i 2.000,00 euro (lordi 2.666,00 euro).Per “commerciali” si intendono, in base alla Circolare Inps 49/2013, tutte le categorie di cui all’ art. 2082 c.c. ad esclusione delle Pa per le quali rimane il limite dei 5000 euro per prestatore nell’anno solare. Per il personale delle PA è necessaria, per svolgere attività accessorie, l’autorizzazione ex-.art. 53 D.lgs 165/2001.

Presupposti delle prestazioni di lavoro accessorio

119

Page 120: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

I voucher possono essere acquistati:

Presso le sedi InpsCon modalità telematicaPresso i rivenditori di generi di monopolio

autorizzatiPresso sportelli bancari abilitatiPresso gli uffici postali

I voucher vengono poi forniti al lavoratore occasionale che può riscuoterli – con varie modalità – presso gli uffici postali

Acquisto dei buoni lavoro

120

Page 121: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

121

La determinazione del reddito dei professionisti (art.54 comma 1

TUIR)COMPENSI - SPESE=REDDITO=BASE

IMPONIBILE IRPEF

Sulla base del criterio di cassa (compensi e spese costituiscono reddito al momento del loro pagamento)

Ai sensi art. 25 DPR 600/72 il sostituto d’imposta opera una ritenuta pari al 20% (non dovuta se il prestatore non residente lavora all’estero)

Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - [email protected]

Page 122: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

122

Obblighi previdenziali

Presenza di cassa professionale SI NO

Contribuzione a cassa

Gestione separata INPS

Page 123: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

123

Presunzione assoluta di abitualità

• L’iscrizione ad un albo professionale(“ Il professionista iscritto in un albo, ad es. il medico ospedaliero o un

ingegnere dipendente , svolgono attività di lavoro autonomo anche se dovessero eseguire una sola prestazione all’ anno” citazione da

Bonati-Rizzardi, “Il reddito di lavoro autonomo e dipendente” ,2008, Ed. ILSOLE24ORE”

Ris. n. 362012/77 dell'8 giugno 1977 - Dir. TT. AA. Circolare Inps 28 Marzo 1997 nr.83

Risposta nr. 13 del Ministro delle Finanze a “Il Sole 24 Ore” del 23 Maggio 1987

Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010

Page 124: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

124

Le società di ingegneria

Le società di ingegneria, da non confondere con gli studi associati, sono costituite in forma di società di capitali (di solito Srl) e quindi non sono soggette a ritenuta di acconto producendo redditi di impresa e non di lavoro autonomo (Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 maggio 2006 nr. 56/E)

Page 125: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

125125

Lavoro autonomo : IVA e redditiMin Lavoro - Interpello 65 del 23.12.2008 -

In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui al citato art. 47 TUIR (in realtà 50 Nda) , senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000).Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010

Page 126: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali

art.13 legge 23 Dicembre 2000 nr.388/1 Soggetti persone fisiche che intraprendono ex novo

attività di impresa o lavoro autonomo per il primo triennio di attività tassati con imposta sostitutiva 10% IRPEF (ma si perde il beneficio delle detrazioni per carichi di famiglia)

Esonero tenuta scritture contabili Compensi di lavoro autonomo nell’anno <30.987,41 (si

IRAP)Obblighi: Emissione fatture Conservazione documenti Dichiarazioni annuali (esonero versamenti periodici

IVA) No applicazione ritenuta IRPEF ma in fattura deve

esserci la dizione:Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73 ai sensi di quanto precisato nella C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime fiscale agevolato art. 13 legge 388/2000

126

Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - [email protected]

Page 127: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

127

Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi

da 96 a 117)/2Si applica a persone fisiche esercenti

impresa o arti e professioni che:- nell’anno solare precedente hanno

percepito ricavi o compensi ragguagliati ad anno <30.000 euro senza cessioni all’esportazione

Non hanno sostenuto spese per personale dip.te o assimilato

Nel triennio precedente non abbiano acquistato o acquisito in leasing o locazione anche da privati beni strumentali >15.000,00 euro. Beni strumentali promiscui valorizzati al 50%

Page 128: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

128

Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a

117) /3Non addebitano l’IVA e non hanno

diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.

Versano l’IVA per gli acquisti intracomunitari entro il 16 del mese successivo

No IRAPSul reddito imposta sostitutiva del 20%

al netto solo dei contributi previdenzialiEsenzione da studi di settore

Page 129: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

129

Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi

da 96 a 117) /4Obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi comprese fatture di acquisto e bollette doganali

Certificazione dei corrispettivi (ma non registrazione) la circ. Agenzia delle Entrate nr .108 del 23 Aprile 2009 ha però disposto l’annotazione in apposito registro cronologico laddove l’attività sia esente dall’emissione di scontrino fiscale

Esonero elenchi clienti e fornitori Esonero registrazione e tenuta scritture

contabiliNo studi di settore

Page 130: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

130

Il bollo quando si paga la fattura di un minimo (principio valido anche per le notule di lavoro occasionale)La risoluzione 365/E del 3 Ottobre 2008 –

di risposta ad un interpello del Ministero della Giustizia – ha disposto che “l’imposta di bollo è dovuta…anche sulle quietanza relative ai mandati…a favore dei contribuenti minimi sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 77,47.”

Page 131: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

131

Cosa dobbiamo trovare su una fattura emessa da contribuente

minimo““Operazione effettuata ai sensi dei commi 96 e segg. dell'art. 1 della legge 244/2007 e dell'art. 27

comma 2 lettere a), b) , c) del DL 98/2011””

La fattura deve essere in regola con l’imposta di bollo (1,81€ per importi superiori a 77,47 euro: Risoluzione Agenzia delle Entrate 365/2008 bollo sulla fattura ed anche sulla quietanza di tesoreria

Page 132: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

132

Le follie dei rimborsi spese a professionisti……

Ia caso : conferiamo un mandato con rappresentanza • I giustificativi di spesa sono intestati al professionista/prestatore del servizio • Il committente effettua il pagamento in nome e per conto del professionista,

ed emette nei suoi confronti un documento escluso da Iva ex art. 15 con allegate le fatture del servizio fruito (che non vengono registrate)

• Il professionista registra le fatture che giustificano le spese di viaggio, vitto e alloggio potendo detrarre l'Iva esposta nelle stesse, procedendo poi a rifatturare le spese al committente (solo imponibile) e portando in diminuzione del netto da pagare l'anticipazione delle spese fatto in suo nome e per suo conto dal committente (di cui alla nota ex art. 15)

Iia caso : conferiamo un mandato senza rappresentanza • I giustificativi di spesa sono intestati al committente, con indicazione del

nominativo del fruitore del servizio (professionista) • il committente, che ha detratto l’Iva esposta in fattura, emette a sua volta

fattura al 10% nei confronti del professionista, fruitore del servizio, il quale detrae l’Iva e deduce il costo

In entrambi i casi le spese così sostenute non concorrono alla determinazione del tetto del 2% di cui all’art. 54 TUIR dei compensi deducibile dal reddito professionale a titolo di spese per vitto e alloggio

Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010

Page 133: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

133

Una fattura nel caso di mandato con rappresentanza

Spese professionali___________ ______ 10.000,00• Spese per alberghi e ristoranti anticipate dal committente 475,00• Imponibile contributivo______________ 10.475,00• Cassa professionale al 4%____________ 419,00• Imponibile IVA____________________ 10.894,00• IVA 21% _________________________ 2.287,74• Totale fattura _____________________ 13.181,74• Meno:• Ritenuta d’acconto (20% Imponibile contributivo)- 2.095,00• Spese anticipate dal committente __ - 475,00

Page 134: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

134

Fatturazione dei compensi “classica”

Professionista con cassaCompensi……………. 1000,00Spese………………… 1000,00+2% Cassa …………… 40,00Imponibile IVA……… 2040,00IVA 21% su 2040,00…. 428,40Totale documento……. 2468,40R.A. 20% su 2000,00 - 400,00Netto a pagare_______ 2068,40

Page 135: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

135

Rivalse previdenziali e loro rapporti con la base imponibile IVA ed IRPEF – il 2% a Cassa

professionale Risoluzione Minifinanze 11 Luglio 1996

nr.109/EAl riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973. Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

Page 136: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

136

Rivalse previdenziali e loro rapporti con la base imponibile IVA ed IRPEF – il 4% Inps

Risoluzione Minifinanze 11 Luglio 1996 nr.109/EAl riguardo, si ritiene che tale maggiorazione,

addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Page 137: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

137

Professionista senza cassa di previdenza

Compensi……………. 1000,00Spese………………… 1000,00+4% Inps …………… 80,00Imponibile IVA……… 2080,00IVA 21% su 2080,00…. 436,80Totale documento…… 2.516,8R.A. 20% su 2080,00.. - 416,00Netto a pagare______ 2100,80

Page 138: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

138

La rivalsa del 4% è facoltà e non obbligo per il professionista

Circolare Inps 25 Maggio 1996 nr.112

In altri termini, l'obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista che è

l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'istituto

La normativa si riferisce, ovviamente, ai redditi soggetti alla contribuzione dovuta alla gestione separata

costituita presso l'Inps e non ai redditi professionali, soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.

Page 139: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

139

Professionista con cassa di previdenza che svolge altra attività parimenti svolta

abitualmente che però non ha cassa (ad es. consulenza informatica da parte di architetto

pur esperto di informatica)Compensi……………. 1000,00Spese………………… 1000,00+4% I.N.P.S.…………… 80,00+2% Cassa su 2080,00…. 41,60Imponibile IVA……… 2121,60IVA 21% su 2121,60….. 445,54Totale documento……. 2567,14R.A. 20% su 2080,00.. - 416,00Netto a pagare_______ 2151,14 125

Page 140: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

140

Regime agevolato giovani di cui all’articolo 13 della legge 388/2000

140

Compensi……………. 1000,00Spese………………… /////////+4% I.N.P.S.…………… 40,00Imponibile IVA ………..1040,00IVA 21 % su 1040,00….. 218,40Totale documento……. 1258,40R.A. 20%…………... /////////////Netto a pagare_______ 1258,40

Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73 ai sensi di quanto precisato nella C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime fiscale agevolato art. 13 legge 388/2000

Page 141: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

141

Esempio di fattura di un contribuente minimo

Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010

Compenso__________ 1.000,00• Spese imponibili______ 200,00• Cassa 2%____________ 24,00• Totale fattura_________ 1.224,00• IVA_________________ /////• R.A. 20%_____________ /////

“Operazione effettuata ai sensi dei commi 96 e segg. dell'art. 1 della legge 244/2007 e dell'art. 27 comma 2 lettere a), b) , c) del DL 98/2011”

Page 142: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

142

Interpello 60 del 23 Dicembre 2008 dell’ INARCASSA al Ministero del

Lavoro …in merito alla disciplina contributiva applicabile agli ingegneri che alternano all’esercizio esclusivo dell’attività libero professionale periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l’amministrazione scolastica.

In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall’art 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento dell’attività d’insegnamento, espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente.

Il secondo quesito verte sull’obbligatorietà del versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui compensi per l’attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.

Page 143: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata anche se iscritti all’Albo professionale ed in possesso di partita IVA

Sussiste, invece, indipendentemente dall’iscrizione, l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA da addebitarsi al cliente.

A titolo esemplificativo, dunque, l’ingegnere iscritto all’Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente,dovrà versare:

all’INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l’anno 2008, al 17% del reddito professionale imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del

committente del 4% del fatturato lordo a titolo di “rivalsa”; ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente,

pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA.

143

La risposta del Ministero

Page 144: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Aspetti di rilievo e novità 2009

La previdenza sui redditi di collaborazione

coordinata e continuativa

144

Page 145: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La circolare Inps del 21 dicembre 2004 nr. 164 aveva precisato, mutando un consolidato orientamento espresso nella circolare 124/1996, che per i collaboratori non residenti era dovuta la contribuzione alla gestione separata anche se non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia .

L’Inps su redditi di co.co.co. corrisposti a non residenti

145

Page 146: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Con l’interpello in oggetto il Ministero del Lavoro – rispondendo all’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro – ha affermato – ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 17% - l’irrilevanza dell’eventuale copertura previdenziale straniera per il soggetto non residente titolare di una forma di collaborazione con soggetto italiano.

Quindi un soggetto non residente titolare di un contratto di co.co.co. O occasionale >5000,o0 euro si vedrà applicare l’aliquota del 25,72% (26,72% nel 2010)

Eventuali deroghe ci potranno essere se sussistono specifici accordi pattizi o in caso di distacco all’interno della Comunità Europea vigendo il regolamento 1407/71 che comunque anch’esso esprime il concetto che la legislazione di sicurezza sociale applicabile nella UE è in linea di massima quella in cui si svolge l’attività del lavoratore.

L’interpello 35/2008 sulle modalità di applicazione delle aliquote Inps. Gestione separata ai non residenti

146

Page 147: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

147147

ALIQUOTE E MASSIMALE 2013 INPS GESTIONE SEPARATA (Legge 92/2012 Circolare INPS 27 febbraio 2013)

CATEGORIE IVS MaternitàMalattia

A.N.F.

Totale aliquota

Massimale

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

20% 0,00 20% 99.034,00

Non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica

obbligatoria

27% 0,72 27,72 99.034,00

Page 148: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

L’ Inps ha precisato che, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego esclusivamente in via telematica dei rapporti di lavoro, permane l’obbligo di iscrizione all’ INPS da parte del soggetto titolare di rapporti assicurabili presso la gestione separata (Messaggio 7505 del 2 Aprile 2008)

L’Inps ha pubblicato sul sito, in data 26 novembre 2009, una nuova modulistica di iscrizione alla gestione separata che sostituisce i vari modelli attualmente in uso. Il modello è consultabile nella sezione modulistica del sito www.inps.it

Permane l’obbligo di iscrizione alla gestione separata

148

Page 149: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).

 Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

Minimale contributivo per l’accredito dei contributi

149

Page 150: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

150

Dichiarazione ai fini dell’applicazione del contributo previdenziale di cui all’art. 2 comma 26 legge 8 Agosto

1995 nr.335

All’ Ente….,

La/il.. sottoscritta/o..nata/o a ..il….residente….via….nr….cap…

C.F…… DICHIARA (per gli occasionali)

Che nel corrente anno, al momento della corresponsione dell’emolumento di cui alla notula nr………. Del………ha conseguito redditi da prestazioni di lavoro autonomo svolto occasionalmente art.67 c.1 lett l) del TUIR in misura eccedente/non eccedente i 5000 €

DICHIARA INOLTRE (se sussiste l’obbligo)

Di aver già provveduto all’iscrizione alla Gestione separata presso la sede Inps di……

1. Di essere iscritto a cassa pensionistica obbligatoria o pensionato

2. Di non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie

3. Di aver percepito fino ad oggi compensi per un importo complessivo di €…….utili per la valutazione del superamento del massimale annuo pari a……€

4. Di aver già superato il massimale annuo

5. La/il sottoscritta/o si impegna a presentare nuova dichiarazione aggiornata al variare delle condizioni dichiarate sollevando da ogni responsabilità il committente

6. Data ____________ Firma………..150

Page 151: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Art. 44 c.9 D.L: 269/2003 invio dati mensilizzati

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione

Anche per occasionali >5.000,00 €

Sostituisce il modello GlaC e GLAR

Dall’ 1-1-2010 sostituito dal flusso UNIEMENS che però conserva i campi dell’ e-mens

151151

Page 152: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

CFCollaboratoreCognomeNomeTipoRapportoCodiceattivitàImponibileAliquotaAltra AssDalAlAgevolazioneCod.calamitàCod.Certificazione 152152

Page 153: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

153

Page 154: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

154

Contiene i seguenti elementi: <CAP>Elemento obbligatorio.Va indicato il CAP della Sede legale dell’azienda. Lunghezza 5 caratteri numerici. <ISTAT>Elemento obbligatorio. A decorrere dal 1 luglio 2008, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente lacodifica “ATECO2007”. Fino a tale data potrà essere utilizzata ancora la codifica “ATECO2004”.Va indicato il codice ISTAT dell’azienda ovvero il codice “NS0010” per i committenti che nonsono sostituti d’imposta oppure non possiedono il codice ISTAT. Lunghezza 6 caratteri numericiper ATECO2007 e 5 caratteri alfanumerici per ATECO2004. <Collaboratore>Dati della collaborazione il cui compenso è stato corrisposto nel mese oggetto della denuncia.Può essere presente più volte, identificato in modo univoco dagli elementi <CFCollaboratore>,<TipoRapporto> e <Aliquota>.Nel caso di cambio Aliquota nell’ambito del mese per lo stesso collaboratore vanno indicati due distinti elementi <Collaboratore>.Vedi esplosione elemento di seguito riportata.E’ obbligatoria la presenza di almeno un elemento.

Page 155: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

155

Page 156: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

156

Page 157: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

09 Rapporti occasionali autonomi (l.326/2003)

10 Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni obbligatorio codice attività

11 Collaborazioni Coordinate e continuative preso la P.A.

obbligatorio codice attività

14 medici in formazione specialistica157Comune di Narboli Workshop maggio 2009 157

Page 158: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

01 Attività di traduzione e interpretariato 02 Attività di trasporti o spedizioni o recapiti 03 Attività nel campo immobiliare 04 Attività nel campo assicurativo 05 Attività di formazione, istruzione,

addestramento 06 Attività di recupero

crediti,intermediazione,notifica atti 07 Attività nel settore della moda 08 Socio lavoratore di cooperativa 09 Consulenza Aziendale 10 Consulenza fiscale 11 Attività amministrativo,contabile 12 Attività informatica 13Attività finanziaria 14 Attività per mostre, mercati,fiere,vetrine 15 Attività nel settore dell’igiene e della slaute

e sicurezza Marketing, pubblicità e statistica 17 Attività diverse 18 Attività nei call center (msg. Nr.4148 del

13.02.2007)

158

Page 159: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

159

Page 160: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Fino al 2009

MINIMALI E MASSIMALI INAIL

160

Page 161: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

161

A partire dal Minimale annuo Massimale annuo Minimale mensile Massimale mensile

01/07/2009 14.349,30 26.648,70 1.195,78 2.220,73

01/01/2008 13.899,90 25.814,10 1.158,33 2.151,18

01/07/2007 13.078,80 24.289,20 1.089,90 2.024,10

01/07/2006 12.822,60 23.813,40 1.068,55 1.984,45

01/07/2005 12.608,40 23.415,60 1.050,70 1.951,30

01/01/2004 12.360,60 22.955,40 1.030,05 1.912,95

01/07/2003 12.106,50 22.483,50 1.008,88 1.873,63

01/07/2002 11.823,00 21.957,00 985,25 1.829,75

01/07/2001 11.511,36 21.378,24 959,28 1.781,52

01/07/2000 11.219,51 20.836,45 934,96 1.736,37

01/01/2000 9.290,03 17.253,79 774,17 1.437,82

Page 162: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

ULTERIORI CONTRIBUTI

162

Page 163: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

In prima approssimazione è possibile affermare che i documenti di spesa ..devono…essere conformi alla vigente alla normativa IVA.

Esistono però, come noto, tutta una serie di prestazioni di servizi, quali ad es. quelli di viaggio, pernottamento, ristorazione e simili in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di fatturazione ai fini IVA (art.22 PR 633/72).

L’amministrazione finanziaria ha in proposito precisato che possono essere considerati fiscalmente deducibili quei costi risultanti da documentazione “informale”allorchè questa, debitamente quietanzata, contenga comunque gli elementi di identificazione dell’emittente che ha prestato il servizio” e del dipendente

( Valter Selvi – I rimborsi spese – Buffetti)

Un contributo della dottrina sulla documentazione ai fini fiscali

163

Page 164: Lavoro autonomo e lavoro subordinato

“Alcune considerazioni possono essere svolte con riferimento ad ………:il rimborso spese …per colazioni di lavoro con clienti, fornitori, consulenti dell’azienda etc.

..la spesa relativa alla colazione di lavoro deve essere considerata quale costo direttamente inerente l’attività svolta dalla società ed in quanto tale va rimborsata al dipendente senza applicazione di alcuna ritenuta.”

( Valter Selvi – I rimborsi spese – Buffetti)

Ancora sul modo di ricoscere spese diverse da quelle previste nell’art. 51 c. 5 TUIR

164Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - [email protected]