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Montagna, rischio e responsabilità Le problematiche delle compagnie di assicurazione nell’assicurare i rischi della montagna Pietro Negri – Servizio Legale e compliance dell’ANIA Courmayeur 5 aprile 2013 Pietro Negri 1

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Montagna, rischio e responsabilità

Le problematiche delle compagnie di assicurazione nell’assicurare i rischi della montagna

Pietro Negri – Servizio Legale e compliance dell’ANIA

Courmayeur 5 aprile 2013

Pietro Negri

1

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Gli sport invernali in Italia in cifre

• oltre 3,5 milioni i praticanti

• circa 2.300 impianti di risalita

• più di 300 stazioni sciistiche con 7.800 km di piste da sci alpino e 13.400 km di piste da fondo

• 1.853.000 praticanti di sci alpino (9,1% degli sportivi italiani)

• 461.000 praticanti di snowboard (2,3% degli sportivi italiani)

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Fonti: Istituto Superiore di Sanità – Centro addestramento alpino della Polizia di Moena

Sistema di sorveglianza epidemiologica SIMON (Sorveglianza degli Incidenti in MONtagna) attivo dal 2003 al 2006 presso l’Istituto Superiore di Sanità (in collaborazione con 24hAssistence) e Centro addestramento alpino della Polizia di Moena

35 mila vittime di infortuni sugli sci ogni anno

1 morto ogni 880 interventi di soccorso circa 40 morti all’anno più della metà delle quali dovute a malore

L’80% degli incidenti avviene entro i 45 anni.

Il 73% degli infortuni si verifica in seguito ad una caduta accidentale mentre l’14% avviene per uno scontro con altro sciatore (1 incidente su 10)

Gli incidenti tra sciatori sono più frequenti che tra gli snowboarder

A perdere la vita sulle piste sono soprattutto i maschi (…atteggiamento più spavaldo ??....malattie cardiovascolari??.....maggior consumo di alcool??)

Tipologie di infortunio: distorsioni (32%), contusioni (26%), fratture (12%), ferite di vario genere (7%) lussazioni (6%) altro (17%)

Nella maggioranza dei casi (70%) dopo un primo intervento c'è bisogno di ulteriore accertamento medico (pronto soccorso/ambulatorio)

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Fonte: Istituto Superiore di Sanità - ISS

La maggior parte degli incidenti avviene durante il weekend in particolare la domenica e nelle fasce orarie di maggior afflusso.

Concentrazione di incidenti nelle due settimane di Capodanno; il maggior numero di infortuni si verifica nella tarda mattinata

La maggior parte degli infortuni avviene in condizioni meteorologiche buone e con la pista in buone condizioni (neve compatta ma non ghiacciata). Una scarsa percentuale degli incidenti si verifica su pista innevata artificialmente. Una modesta parte degli incidenti avviene in condizioni di scarsa o insufficiente visibilità

La maggior parte degli infortuni avviene nelle piste di media difficoltà, mentre solo una piccola parte accade sulle piste difficili.

Norma UNI EN 15700 (19 luglio 2012) in materia di "Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico»

La segnaletica svolge un ruolo importantissimo per garantire la sicurezza: i gestori degli impianti di risalita sono obbligati dalla legge a installare specifici segnali sulle piste da sci, il cui grado di difficoltà deve essere chiaramente indicato con cartelli rotondi (Codice della strada ??) che indichino, in maniera corretta e visibile, pericoli e divieti.

I cartelli devono avere forma, dimensioni, altezza dal suolo, colori, segni grafici corrispondenti alle norme UNI.

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Come era: •sci di legno, piste battute “a mano”, seggiovie sospese sul vuoto, skilift impervi e di difficile utilizzo…•arrampicata in «palestra di roccia»/scalate per pochi appassionati, quasi sempre nell’ambito del CAI •escursioni/scalate invernali in montagna riservate ad una più o meno ristretta cerchia di appassionati

Come è oggi:

attività ricreativa con poca fatica e molto divertimento…La psicologia cognitiva studia l’utilità perseguita dallo sciatore voglia di accrescere le proprie capacità tecniche (c.d. sensation seeking - Marvin Zuckerman) conseguenza = eccesso di confidenza nei mezzi e nei sistemi di sicurezza oggi esistenti sulle piste (c.d. lulling effect, es. confezioni di farmaci vs bambini)

•sci come fenomeno di massa (anche sci alpinismo)•cascate di ghiaccio/dry tooling•scalate in falesia palestre indoor montagna estate e inverno•Motoslitte (assicurabilità, RCO o RCT?, identificazione, d.d.l. modifica al Codice della strada sett. 2012)

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La legislazione Italiana – 1/2

La legge n. 363/2003 ha introdotto l’obbligo assicurativo per i gestori della polizza RCT (peraltro già esistente in diverse leggi regionali e provinciali) senza tuttavia disciplinare dal punto di vista assicurativo gli scontri tra sciatori e per le cadute accidentali (eccezione: obbligo di casco per i minori di 14 anni).

La legge codifica le norme di comportamento (FIS) cui deve attenersi lo sciatore l'assicuratore RC può esercitare azione di regresso contro l’assicurato/danneggiante in caso di negligenza grave (es: ignorate segnalazioni di pericoli di valanghe e di piste bloccate oppure se si scia in stato d'ebbrezza)L’assicuratore infortuni può ridurre la prestazione in caso di infortunio

Regole FIS utilizzate dai Tribunali come benchmark di riferimento per valutare i comportamenti PROVA DIFFICILE

La legge n. 2/2009 Regione Piemonte - assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per gli sciatori per danni o infortuni a terzi, ivi compreso il gestore - sanzioni amministrative per chi non è assicurato

N. B. Generalmente l’esistenza di un’assicurazione obbligatoria non aiuta a creare una cultura della sicurezza e non responsabilizza l’utente favorendo spesso

l’azzardo morale e talvolta la possibilità di frodi.

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Professione del maestro di sci - Legge Quadro n. 8 marzo 1991 n. 81Professionista autonomo o «ausiliare» della scuola

Adempimenti:

apposita abilitazione - iscrizione in Albi professionali regionali

Compiti e doveri (contratto di prestazione d’opera ): •insegnamento delle tecniche sciistiche (e delle connesse regole di comportamento) obbligazione «di mezzi»•obblighi di protezione verso gli allievi (da rapportarsi alle caratteristiche dell’allievo, dipendenti dall’esperienza e dall’età) obbligazione «di risultato»

Prova dell’inadempimento differenziata a seconda dei casi a carico dell’allievo (negligenza + nesso di causalità vs inadempimento contrattuale)

L.R. Valle d’Aosta 28 dicembre 2011, n. 34 (modifica L.R. 31 dicembre 1999, n. 44)

Legge 2 gennaio 1986, n.6 - Ordinamento della professione di Guida Alpina

L. R. Valle d’Aosta 7 marzo 1997, n. 7

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La legislazione Italiana – 2/2

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E’ aumentata la frequenza e la gravità gli incidenti sulle piste da sci causati più che dall’insita difficoltà della pratica sportiva:•dall’evoluzione tecnica delle attrezzature che consentono maggiore velocità a fronte di una preparazione tecnica e fisica non sempre adeguati;•dall’aumento della portata degli impianti di risalita a fronte di un marginale allargamento dell’area sciabile•da alcuni comportamenti sociali “di moda” (……consumo di alcool nelle baite in quota…).

Last but not least Progressivo aumento del tasso di litigiosità degli italiani con conseguente aumento del contenzioso civile fra gli utenti delle piste e contro le società di gestione

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Le modalità di accadimento dei sinistri

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Le coperture assicurative per i Gestori degli impianti, per le scuole e per i maestri di sci

Cosa copre una Polizza impianti? … infortuni e gli incidenti causati agli utenti e derivanti dall’utilizzo degli impianti sensibile miglioramento della qualità dei servizi offerti con bassa frequenza (2% degli incidenti complessivi) raramente catastrofale (crollo della funivia, ecc..)

1. Adempimenti di carattere amministrativo: Regolamento IVASS n. 35/2010 Art. 30, comma 7 - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni Informativa precontrattuale «7.Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest’ultimo agli assicurati, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione.»

2. Pubblica consultazione del regolamento IVASS - Aree riservate sui siti web delle imprese a disposizione dei contraenti (e le collettive ?) per consultare le coperture in essere (vita e danni), le condizioni contrattuali sottoscritte, stato dei pagamenti, scadenze) - Dematerializzazione (…artt. 22, comma 8 e 22, comma 15-bis ss., d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012 c.d. «Cresci Italia bis» Regolamento IVASS in pubblica consultazione fino al 30 aprile p.v. che però esclude le polizze di breve durata).

3. Problemi riassicurativi aumento dei premi e difficoltà nel trovare massimali catastrofali adeguati al tipo di impianto

4. Alta incidenza delle c.d. spese di lite per resistere all’azione del presunto danneggiato (responsabilità «oggettiva» del gestore, cfr. C. Cass. sent. n. 2706/2005) Onere della prova (da ultimo C. Cass n. 4018/2013)

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La prassi operativa scelta da alcuni gestori

Nelle condizioni di vendita degli skipass è riportato …«L’acquisto od il possesso del biglietto ….., comporta la conoscenza e l’accettazione integrale del regolamento di esercizio del trasporto e delle condizioni generali di vendita».

Pertanto - con l’acquisto del biglietto e utilizzando l’impianto (e le piste) - l’utente dichiara:

la sua personale capacità ad usare l’impianto di risalita (seggiovia, sciovia, nastro trasportatore) e i suoi accessori tecnici (cancelletti, cadenzatori, tappeto mobile di imbarco) secondo le norme riportate sui cartelli esposti presso la stazione di imbarco;

di aver verificato, attraverso la visione delle plastigrafie della stazione e delle comunicazioni sullo stato delle piste esposte presso le stazioni di imbarco, la disponibilità di piste adatte alle sue personali possibilità tecniche e fisiche e di essere in grado di percorrere le stesse in sicurezza;

Ed inoltre:

- Eventuali incidenti devono essere immediatamente denunciati agli addetti agli impianti o alle forze di pubblica sicurezza che provvedono a prestare il necessario soccorso e a stilare il relativo rapporto.

In assenza di rapporto di soccorso, eventuali richieste di risarcimento non saranno prese in considerazione

Sempre più diffuso utilizzo di telecamere Privacy! (es: scatole nere sugli autoveicoli)

Dubbia «legalità» di procedure e clausole di questo genere ma ….Effetto deterrenza!!

A seguito di una richiesta di risarcimento il gestore richiede una «corposa» serie di informazioni e - dopo averle acquisite (comprese le testimonianze del personale) - valuta se riconoscere la propria responsabilità o la rigetta motivandola.

Solo in caso di reale fumus sull’esistenza del sinistro si invia tutta la documentazione alla compagnia

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Decalogo dello sciatore

1. Rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione. Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso. Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita. In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. Soccorso. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

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Le coperture assicurative dello sciatore

Rischi derivanti da una caduta accidentale per fatto proprio o del terzo (gestore o altro sciatore)

(First party insurance)

•Infortunio: conseguenze temporanee e permanenti

•Danni ai beni: l’attrezzatura da sci ma anche la micro tecnologia portatile (telefonini, macchine fotografiche digitali, palmari etc.);

•Perdite pecuniarie: i costi sostenuti per accedere alle piste, alle lezioni, alla vacanza, ecc…; pacchetto vacanze responsabilità del Tour Operator

•Spese di cura: ..necessità di interventi urgenti:

1.Il servizio di soccorso sulle piste è gratuito (Forze dell’ordine/personale addetto) stesso discorso vale per l’elicottero (118)

2.L’ambulanza dalla base delle piste all’ambulatorio è gratuita;

3.Ambulatorio pubblico SSN vs Ambulatorio privato i cui costi sono a carico dello sciatore.

Oppure

Responsabilità civile per danni provocati a terzi (gestore o altro sciatore) con il proprio comportamento

(Liability)

…… Responsabilità per il proprio comportamento PROVA, CONCORSO DI COLPA, «RESPONSABILITA’ OGGETTIVA», ecc…

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Polizze disponibili sul mercato (First party o Liability)

• Polizza del capofamiglia: ….danni involontariamente cagionati a terzi da un componente del nucleo familiare per eventi che si verifichino nell’ambito della vita privata compresa la pratica di sports ma, a volte, escludono lo sci (arrampicata entro il terzo grado)…..validità territoriale limitata

• Polizze «in regalo» collegate all’apertura di un conto corrente

• Polizze collegate alla tessera FISI o all’appartenenza al CAI o altre associazioni sportive

• Polizze acquistabili alle casse degli impianti insieme allo skipass (Snowcare) La formula di vendita comunemente utilizzata può essere di inclusione automatica (tutti gli sciatori sono assicurati) o di opzione facoltativa (in quest'ultimo caso saranno assicurati, con un sovrapprezzo solo gli sciatori che ne faranno richiesta alle casse). Snowcare assicura: Responsabilità civile per danni a persone terze, Responsabilità civile per danni a cose di terzi, Tutela giudiziaria, Spese di soccorso in toboga, Spese di soccorso in elicottero, Spese mediche d'urgenza, Autista a disposizione, Rimborso skipass per infortunio, Rimborso skipass per meteo avverso, Rimborso noleggio materiale da sci per infortunio, Rimborso lezioni di sci per infortunio, Rientro sanitario. Le garanzie variano in funzione della specifica località sciistica. I massimali e le franchigie sono calibrati sulle esigenze del singolo sciatore

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Applicazione di criteri limitativi della responsabilità ??

Per contenere i costi si potrebbe far riferimento a quanto già in essere per la Rc Auto con le Tabelle per il risarcimento del danno biologico…?? (cfr. artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private)

La circolazione stradale è qualificabile ormai come un diritto costituzionalmente garantito ….

Ma……..il diritto alla salute è un bene incomprimibile, la cui protezione non può trovare una limitazione - sotto il profilo risarcitorio - a seconda della causa che ha procurato la lesione……una lesione alla salute non può trovare un risarcimento diverso a seconda che sia stato cagionato dal sinistro stradale piuttosto che da una caduta dagli sci o da una caduta da cavallo

Quindi….. nella r.c. auto il giudice applica i parametri previsti dal Codice delle Assicurazioni (che per le c.d. micropermanenti, escludono il c.d. danno morale, come componente del danno non patrimoniale ma che la giurisprudenza ha ampiamente considerato nell’entità complessiva del risarcimento dovuto), …nelle altre ipotesi il giudice può fare applicazione del criterio equitativo o, comunque, di quello stabilito convenzionalmente attraverso le tabelle dei vari tribunali (o al triplo della pensione sociale ex art. 4, comma 3, legge n. 39/1977)…

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Azione diretta verso l’assicuratore ?

Il riconoscimento dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore è rarissimo e sussiste solo nell’ambito delle assicurazioni obbligatorie RC Medica

I casi da trattare possono essere abbastanza complessi e l’assicuratore potrebbe non essere in grado di gestirli in modo adeguato in assenza di una seria e completa assistenza da parte del presunto danneggiante.

Molto meglio chiamare prima in causa l’assicurato che poi a sua volta potrebbe richiedere l’intervento del proprio assicuratore (art. 1917 c.c., ultimo comma) che avrebbe tutto l’interesse ad intervenire sempre e in qualsiasi sede a protezione dei diritti dell’assicurato, in quanto ne copre il patrimonio a seguito della stipula del contratto assicurativo di responsabilità civile.

Se si volesse introdurre l’azione diretta, dovrebbe essere in ogni caso previsto un dovere di massima collaborazione in capo all’assicurato per la ricostruzione dei fatti e le modalità di accadimento del sinistro.

Tale collaborazione andrebbe resa espressamente obbligatoria prima di tutto nella fase stragiudiziale di trattazione del sinistro e poi anche nell’eventuale processo, disponendo un litisconsorzio necessario (Mediazione ex d.lgs. n. 28/2010)

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L’impegno di tutti deve essere ora quello di sensibilizzare e informare meglio gli sciatori e diffondere una cultura che consenta di praticare sempre più in sicurezza questo sport «di massa»

Tutti gli operatori coinvolti (gestori, scuole di sci, strutture sanitarie, forze dell’ordine, e le assicurazioni…) dovrebbero cooperare per trasmettere maggiori conoscenze agli sciatori che aiutino ad affrontare i rischi con maggiore conoscenza.

In questo contesto c’è un’assoluta affinità di interessi delle compagnie di assicurazione con l’interesse pubblico --> ridurre gli infortuni vuol dire ridurre i sinistri ed i rimborsi assicurativi con conseguente riduzione dei premi di polizza.

….in conclusione