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1 FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI PROGETTO FORMAZIONE QUADRI SEZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA VADEMECUM AMMINISTRATIVO COMPAGNIE F.I.T.A. NASCITA, CRESCITA E PROSECUZIONE IN BUONA SALUTE Articolazioni del vademecum Presentazione pag. 2 Capitolo Primo: Aspetti civilistici pag. 3 Capitolo Secondo: Atto costitutivo e Statuto pag. 4 Capitolo Terzo: Responsabilità degli amministratori pag. 7 Capitolo Quarto: Rapporti con la Pubblica Amministrazione pag. 8 Capitolo Quinto: Forma giuridica pag. 9 Capitolo Sesto: Obblighi documentali e di conservazione pag. 16 Capitolo Settimo: Scelta del regime contabile e relativi obblighi pag. 17

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FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI

PROGETTO FORMAZIONE QUADRI

SEZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

VADEMECUM AMMINISTRATIVO COMPAGNIE F.I.T.A.

NASCITA, CRESCITA E PROSECUZIONE IN BUONA SALUTE

Articolazioni del vademecum

Presentazione pag. 2

Capitolo Primo: Aspetti civilistici pag. 3

Capitolo Secondo: Atto costitutivo e Statuto pag. 4

Capitolo Terzo: Responsabilità degli amministratori pag. 7

Capitolo Quarto: Rapporti con la Pubblica Amministrazione pag. 8

Capitolo Quinto: Forma giuridica pag. 9

Capitolo Sesto: Obblighi documentali e di conservazione pag. 16

Capitolo Settimo: Scelta del regime contabile e relativi obblighi pag. 17

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2

Capitolo Ottavo: Regime forfetario di cui alla L. 398/1991 pag. 20

Capitolo Nono: Qualifica di Ente non Commerciale pag. 24

Formulari pag. 26

Normativa di riferimento pag. 28

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PRESENTAZIONE

Al fine di offrire un concreto supporto operativo a coloro che, con tanta dedizione e spirito di

servizio, si fanno carico di provvedere al corretto e puntuale adempimento di tutti quegli obblighi,

di natura contabile-amministrativa-fiscale che incombono in misura più o meno rilevante, a seconda

della forma e delle dimensioni, su ciascuna compagnia, anche la più modesta, la Federazione

Nazionale, nell’ambito del più ampio contesto del “Progetto Formazione Quadri” intende dotare

ogni singola compagnia, con il supporto indispensabile dei Comitati Regionali e ancor più dei

Provinciali, degli strumenti necessari per garantire il corretto e sereno funzionamento dell’apparato

gestionale-amministrativo di cui tutte le compagnie debbono necessariamente disporre. Per fare ciò

è stata istituita un’apposita commissione con il compito di elaborare le linee guida di seguito

esposte, cui sarebbe auspicabile si conformassero tutte le compagnie, al fine di perseguire e

raggiungere quella omogeneità ed uniformità di comportamenti che si vuole caratterizzi e

contraddistingua le compagnie aderenti alla F.I.T.A., ottenendo così il duplice effetto di fornire

all’esterno un’immagine di unità e coesione, oltre che una univocità di comportamenti

amministrativo-gestionali, tale da rendere meno vulnerabili le compagnie nei confronti degli enti

preposti ai controlli. In altre parole si ritiene valido anche in questo contesto il concetto secondo cui

l’unione fa la forza.

Capitolo Primo

ASPETTI CIVILISTICI

Le compagnie teatrali si inseriscono a pieno titolo nel grande e variegato universo degli enti

cosiddetti, “non profit”, usando una locuzione di derivazione anglosassone che significa non aventi

finalità lucrative, altrimenti definiti in italiano come “terzo settore”, per indicare quei soggetti che si

collocano in una posizione intermedia tra il settore pubblico e quello privato-commerciale. Questo

universo comprende una vasta gamma di organizzazioni, fra cui associazioni, fondazioni, comitati,

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cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, ecc., aventi finalità diverse rispetto a quella

tipica della produzione di profitti.

Tali enti trovano la loro disciplina negli articoli da 14 a 42 del Codice Civile. Più dettagliatamente,

gli articoli da 14 a 35 disciplinano le associazioni riconosciute, mentre gli articoli da 36 a 42

disciplinano le associazioni non riconosciute. Ciò che distingue principalmente le associazioni

riconosciute da quelle non riconosciute è la possibilità, per le prime, di acquisire la personalità

giuridica, che permette loro di godere di alcune prerogative, la prima delle quali consiste nella

cosiddetta autonomia patrimoniale “perfetta”, mentre le seconde non possono acquisire la

personalità giuridica, e sono quindi dotate di capacità giuridica e autonomia patrimoniale “limitata”.

Il che, in altre parole, significa:

1. che nelle associazioni riconosciute, e quindi dotate di personalità giuridica, il patrimonio è

nettamente distinto ed autonomo rispetto a quello degli amministratori e degli associati;

2. che nelle associazioni riconosciute gli amministratori e gli associati rispondono delle

obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione unicamente con il patrimonio

dell’associazione stessa, per cui non sono personalmente responsabili in modo illimitato e

solidale con l’associazione;

3. che invece, nelle associazioni non riconosciute, non dotate quindi di autonomia patrimoniale

perfetta, per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono

solidalmente ed illimitatamente, oltre che con il patrimonio dell’associazione, anche con il

proprio patrimonio personale, i soggetti (amministratori e associati) che le hanno assunte.

Capitolo Secondo

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Per costituire un’associazione, e quindi anche una compagnia teatrale, sono richiesti un atto

costitutivo, che indichi la volontà di creare il rapporto associativo, e uno statuto, che descriva la

struttura e le modalità di esecuzione del rapporto. E’ tuttavia possibile redigere un unico

documento, in cui lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo.

Associazioni riconosciute

Per ottenere il riconoscimento e quindi dotarsi di personalità giuridica, l’associazione deve

necessariamente costituirsi con atto pubblico, redatto da un notaio.

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere obbligatoriamente:

la denominazione dell’ente;

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l’indicazione dello scopo sociale: non deve avere natura economica ma perseguire bisogni

ideali degli associati. L’associazione può svolgere attività commerciale, purché la stessa sia

strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali;

il patrimonio-fondo comune: per essere riconosciute, le associazioni devono dotarsi di un

patrimonio, solitamente formato dai conferimenti degli associati, i quali si impegnano,

limitatamente alla loro quota associativa, per il raggiungimento degli scopi sociali. Non è

necessario specificare l’entità del patrimonio stesso. Vi si possono far confluire anche beni

immobili, eredità o donazioni.;

la sede: indirizzo completo cui possono far riferimento gli associati ed i terzi;

le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione: organi dell’associazione e loro

funzioni, primo fra tutti l’assemblea degli associati, amministratori ed eventuali organi

di controllo e di tutela dei rapporti interni all’associazione;

i diritti e gli obblighi degli associati;

le condizioni per l’ammissione degli associati;

le cause e modalità di estinzione dell’associazione.

La domanda per il riconoscimento va presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la

sede dell’ente. All’istanza di riconoscimento vanno allegati:

una copia autentica e una semplice dell’atto costitutivo e dello statuto che, come detto in

precedenza, devono essere redatti per atto pubblico;

una relazione illustrativa sull’attività svolta o su quella che l’ente intende perseguire;

una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

una copia dei bilanci preventivi;

l’elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente.

Nel caso in cui la legge o lo statuto prevedano l’obbligo del collegio sindacale, ai fini del

riconoscimento dell’associazione, almeno il presidente del collegio deve essere iscritto al

Registro Nazionale dei Revisori Contabili. Qualora l’associazione sia invece dotata di collegio

dei revisori, la “Commissione Aziende Non Profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ritiene dovuta, con la raccomandazione N. 5, l’iscrizione al Registro Nazionale

dei Revisori di tutti i componenti.

Associazioni non riconosciute

La costituzione di un’associazione non riconosciuta non richiede forme particolari dell’atto

costitutivo e dello statuto, se non nel caso di adozione di regimi tributari agevolati, per i quali è

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richiesta alternativamente la forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata (dal notaio),

o semplicemente registrata.

L’atto costitutivo può essere redatto in forma scritta (consigliata), verbale, o desumersi dall’attività

organizzata degli associati.

Lo stesso dicasi per lo statuto, che deve tuttavia contenere almeno i seguenti elementi:

denominazione dell’ente;

sede: non è imposta dalla legge, ma risulta necessaria per esigenze pratiche nella

regolazione dei rapporti con soci, terzi e pubbliche autorità;

scopo: l’associazione non deve avere finalità di lucro. Lo scopo, o gli scopi devono essere

indicati con chiarezza e precisione;

condizioni per l’ammissione: devono essere indicati le condizioni ed i requisiti necessari

per essere ammessi all’associazione;

regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione: è necessario prevedere alcuni organi

sociali per il regolare funzionamento dell’associazione non riconosciuta, oltre alle regole

che disciplinano il rapporto associativo ( Assemblea, Consiglio direttivo, eventuale collegio

dei revisori per il controllo della legalità della gestione e della regolarità dei conti, eventuale

Collegio dei probiviri, con il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere

fra gli organi sociali e fra i soci, nonché fra i soci e gli organi stessi);

fondo comune: il fondo comune delle associazioni non riconosciute è formato dai

contributi degli associati, dai beni acquistati con gli stessi contributi, dai proventi per

prestazioni di servizi rese agli stessi associati e a terzi, nonché dai contributi eventualmente

pervenuti a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati. I singoli associati non possono

chiedere la divisione del fondo comune per tutta la durata dell’associazione, e neppure la

restituzione della quota in caso di recesso o esclusione dell’associato;

scioglimento e liquidazione: come per le associazioni riconosciute, anche l’associazione

non riconosciuta si estingue secondo l’art. 27 del c.c., e cioè per le cause previste dall’atto

costitutivo, quando lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando

viene a mancare la pluralità degli associati, per delibera assembleare di scioglimento.

Vi sono ulteriori clausole, stabilite principalmente al fine dell’ottenimento di agevolazioni

tributarie, che debbono essere obbligatoriamente inserite negli statuti di talune forme di

associazioni, quali le Onlus, gli Enti di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, e altre

ancora che non si riportano in quanto non adatte alle compagnie teatrali. Tali ulteriori clausole si

possono riassumere principalmente nelle seguenti:

obbligo dei redazione del bilancio o rendiconto annuale;

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divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve

o capitale, durante la vita dell’associazione;

disciplina uniforme del rapporto associativo: modalità associative volte a garantire

l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di

voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina

degli organi direttivi dell’associazione;

eleggibilità libera degli organi amministrativi: principio del voto singolo e sovranità

dell’assemblea, criteri di ammissione e di esclusione degli associati, pubblicità idonea delle

convocazioni assembleari, delle delibere e dei bilanci;

intrasmissibilità della quota: la quota di partecipazione all’associazione non è trasmissibile a

terzi, se non per successione a causa di morte, e non è rivalutabile.

norme relative all’estinzione dell’associazione: cause che possono determinare lo scio-

glimento dell’associazione e modalità di estinzione della stessa

disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio: obbligo di devolvere il patrimonio, in

caso di liquidazione, ad associazioni aventi analoghe finalità.

Capitolo Terzo

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Come già detto nel capitolo primo, relativo agli aspetti civilistici, le responsabilità differiscono

a seconda che la compagnia si caratterizzi come un ente riconosciuto, e quindi dotato di

personalità giuridica, o non riconosciuto.

Ente riconosciuto

Con il riconoscimento gli enti acquistano:

personalità giuridica;

autonomia patrimoniale perfetta (l’associazione risponde delle obbligazioni assunte

esclusivamente con il proprio patrimonio);

limitazione della responsabilità degli amministratori: gli amministratori delle

associazioni riconosciute godono della non responsabilità per le obbligazioni assunte in

nome e per conto dell’associazione. I terzi creditori potranno agire per il recupero dei

loro crediti unicamente sul patrimonio dell’associazione riconosciuta, e non anche sul

patrimonio degli amministratori.

Ente non riconosciuto

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L’ente non riconosciuto è considerato un ente giuridicamente autonomo rispetto agli associati,

ma con capacità giuridica parziale, limitata ad aspetti sostanziali e processuali.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’ente non riconosciuto i creditori

sociali possono rivalersi sul fondo comune oppure sul patrimonio del soggetto o dei soggetti

che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Quindi, gli amministratori delle associazioni non

riconosciute non godono della non responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e per

conto dell’associazione, ma ne rispondono personalmente, in solido ed in misura illimitata.

La responsabilità personale non si estingue con la cessazione della carica del soggetto che ha

agito in nome e per conto dell’ente, ma permane anche in seguito, in riferimento alle

obbligazioni contratte nel periodo in cui ricopriva tale carica.

Anche con riguardo alle sanzioni tributarie la responsabilità degli amministratori differisce a

seconda che l’ente sia dotato o meno di personalità giuridica:

negli enti privi di personalità giuridica (non riconosciuti) la responsabilità investe la

persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

negli enti dotati di personalità giuridica (riconosciuti) la responsabilità investe

esclusivamente l’ente e non anche l’autore effettivo del comportamento illecito.

Capitolo Quarto

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Una volta redatti l’atto costitutivo e lo statuto, siano essi in forma di atto pubblico, piuttosto che di

scrittura privata, autenticata o meno, gli stessi devono essere sottoposti a registrazione presso

l’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro), al fine di conferire loro

ufficialità e validità con data certa, in modo da poter essere opposti ai soci ed ai terzi che entrino in

qualsiasi modo in rapporto con l’associazione. Contestualmente è necessario chiedere

l’attribuzione del codice fiscale dell’ente, sempre presso l’Agenzia delle Entrate.

Se redatti nella forma dell’atto pubblico sarà il notaio ad espletare tali adempimenti: diversamente

sarà compito degli amministratori.

Nel caso la compagnia teatrale intenda intraprendere l’esercizio di un’attività commerciale, a

carattere continuativo-abituale e non occasionale, quale ad esempio l’allestimento di rassegne

teatrali o spettacoli a pagamento, la sponsorizzazione di imprese commerciali, la diffusione di

messaggi pubblicitari per conto delle stesse, e così via, dovrà richiedere inoltre all’Agenzia delle

Entrate, salvo casi particolari trattati più avanti, l’assegnazione di un numero di Partita IVA con

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apposito modello, e dovrà iscriversi al Repertorio Economico Amministrativo – R.E.A. tenuto dalla

Camera di Commercio territorialmente competente in relazione alla sede dell’associazione.

Tuttavia, dato che l’attribuzione della Partita IVA comporta una serie di adempimenti e ulteriori

responsabilità di carattere contabile-tributario, si consiglia di richiederla esclusivamente nei casi in

cui sia assolutamente indispensabile, valutando quindi con la massima attenzione se non sia

possibile farne a meno. Fino al 31 marzo 2008, anche nel caso in cui l’allestimento di spettacoli non

assumesse le caratteristiche dell’attività commerciale, essendo eventualmente svolto a titolo

gratuito, oppure in via occasionale, la compagnia doveva comunque richiedere ed ottenere

preventivamente il nullaosta di agibilità ENPALS (presso la SIAE). Tuttavia, in forza di specifica

convenzione stipulata con l’ENPALS il 29 novembre 2002, l’attività svolta dalle compagnie

affiliate alla F.I.T.A. non è più soggetta al rilascio del certificato di agibilità, fatta eccezione per il

caso in cui siano coinvolti lavoratori dello spettacolo ai quali venga corrisposto un compenso

non configurabile come rimborso spese.

Dal 1° aprile 2008 non è più necessario richiedere il nullaosta di agibilità ministeriale per l’esercizio

dell’attività teatrale, come spiegato nella Circolare_N_8_2008.pdf.

Sempre con gli uffici periferici della S.I.A.E., Società Italiana Autori Editori, le compagnie

dovranno rapportarsi per l’espletamento delle pratiche relative all’assolvimento dei diritti di autore,

alla richiesta dei biglietti d’ingresso, nonché alla compilazione delle distinte d’incasso recanti fra

l’altro la determinazione dell’IVA a debito, che tuttavia non va corrisposta alla SIAE, ma

dev’essere versata con modello F24, tramite canale telematico, previa annotazione e liquidazione

nell’apposito registro (si veda oltre, nel Capitolo settimo, a pag. 23).

Altro ente con cui le compagnie potranno trovarsi eventualmente a dover fare i conti è il Comune.

Infatti il Comune è competente in merito all’imposta sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche

affissioni, alla Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), piuttosto che al Canone

per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ed ancora, all’Imposta Comunale sugli

Immobili (ICI).

Capitolo Quinto

FORMA GIURIDICA

Le compagnie teatrali possono adottare diverse vesti giuridiche, riconducibili principalmente alle

seguenti:

1. Associazione riconosciuta;

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2. Associazione non riconosciuta;

3. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale: O.N.L.U.S.;

4. Organizzazione di volontariato.

5. Associazione di promozione sociale;

Delle prime due già si è detto ai Capitoli Primo, Secondo e Terzo. Le successive costituiscono delle

sottoclassificazioni o branche particolari delle prime due.

O.N.L.U.S.

Gli enti che vogliono assumere la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

devono svolgere un’attività atta a perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei

seguenti settori:

Assistenza sociale e socio-sanitaria;

Assistenza sanitaria;

Beneficenza;

Istruzione;

Formazione;

Sport dilettantistico;

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;

Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

Promozione della cultura e dell’arte;

Tutela dei diritti civili;

Ricerca scientifica.

Tali settori operativi si possono suddividere in due categorie:

1. settori con finalità di solidarietà presunta per legge, riconducibili all’assistenza sociale e

socio-sanitaria e alla beneficenza;

2. settori con finalità di solidarietà condizionata, fra cui rientrano tutte le restanti.

Come si può vedere, la promozione della cultura e dell’arte rientrano nella seconda categoria, fra le

attività istituzionali cosiddette a solidarietà condizionata. Si comprende quindi come sia

difficilmente raggiungibile, per una compagnia teatrale, l’ottenimento della qualifica di ONLUS.

Infatti, per questa seconda categoria, si considerano perseguite finalità di solidarietà sociale quando

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie sono dirette ad arrecare

benefici a:

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1. persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali

o familiari;

2. componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Vi sono tuttavia alcune categorie di enti che assumono automaticamente la qualifica di ONLUS e

sono dette per questo Onlus di diritto. Esse sono Onlus a prescindere dal rispetto di tutti gli

obblighi posti a carico delle Onlus comuni.

Vi appartengono le Organizzazioni non governative (O.N.G.) riconosciute dalla L. 26/2/1987 n. 49;

le Cooperative Sociali di cui alla L. 8/11/1991 n. 381 e loro consorzi;

le Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 11/8/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle

Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

E’ importante sapere che, di quest’ultima categoria, già fanno parte alcune compagnie teatrali,

considerate quindi Onlus di diritto.

Organizzazione di Volontariato

Le associazioni di volontariato sono disciplinate dalla L. 11/8/1991 n. 266. Si tratta di una legge-

quadro sul volontariato, in quanto si limita a stabilire dei principi generali, cui le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano si debbono attenere, demandando alle stesse il compito di

regolamentare nel dettaglio, dotandosi di specifiche leggi locali, la materia del volontariato.

Presupposto essenziale è che l’attività sia prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, tramite

un’organizzazione che non persegua scopi di lucro anche indiretto, ma sia diretta verso finalità di

solidarietà. Ai volontari aderenti possono solo essere rimborsate le spese sostenute per l’attività

prestata, entro certi limiti stabiliti dall’organizzazione, se non già fissati a monte, dalle leggi

regionali.

Tratti peculiari dell’attività di volontariato sono la partecipazione, la solidarietà e il

pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica ritenuta più opportuna,

purché compatibile con lo scopo solidaristico. Tuttavia l’atto costitutivo o lo statuto devono

necessariamente prevedere l’assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e

la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i

criteri per la loro ammissione ed esclusione, i loro obblighi e diritti, e ancora, l’obbligo di

formazione del bilancio (o rendiconto a seconda di quanto richiesto dalle singole leggi regionali) e

le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

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Gli aderenti che prestano attività di volontariato devono essere obbligatoriamente assicurati contro

gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Decreti_Ministeriali_14_02_92_16_11_92.pdf

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di

volontariato provengono da:

contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato e di altri enti e istituzioni pubbliche;

donazioni, lasciti, rimborsi derivanti da convenzioni;

proventi da attività commerciali e produttive marginali.

Le Regioni e le Province autonome devono istituire e tenere i Registri Generali delle

organizzazioni di Volontariato.

Per accedere ai contributi, stipulare convenzioni con lo Stato e altre istituzioni pubbliche, nonché

beneficiare delle agevolazioni fiscali loro riservate, le organizzazioni di volontariato devono

necessariamente iscriversi ai suddetti Registri. (Vedi esempio Regione Veneto).

http://www.csvpadova.amani.it/index.php?option=com_content&view=article&id=153:iscrizi

one-al-registro-regionale-delle-organizzazioni-di-volontariato-l26691&catid=14:moduli-e-

formulari&Itemid=185;

(Segue normativa Regione Veneto).

http://www.olografix.org/loris/lex/lex40ven.htm.

Le agevolazioni fiscali previste a favore delle organizzazioni di volontariato consistono

nell’esenzione da imposta di bollo e dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli

connessi allo svolgimento delle attività svolte. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono

considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA (art. 7 L. 266/91), per cui le

organizzazioni di volontariato possono esercitare attività commerciali e produttive senza

doversi necessariamente dotare di partita IVA. Le donazioni, le attribuzioni di eredità o legato

sono esenti da ogni imposta. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali

non sono imponibili ai fini IRES e IRAP, purché sia documentato il loro impiego per fini

istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Le attività commerciali e produttive “marginali”

sono individuate dal Decreto Interministeriale del 25/05/1995 Finanze – Famiglia e Solidarietà

Sociale il quale fornisce il seguente elenco:

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a) attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di

celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini

istituzionali dell’organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione

che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata

direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,

celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non

riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111 (ora art. 148) comma 3, del D.P.R.

22/12/1986 N. 917, verso corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta

imputazione.

Ulteriore condizione è che le attività siano svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta

nei registri istituiti dalle regioni e province autonome;

b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato,

quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

Le organizzazioni di volontariato sono incluse tra i soggetti a cui si può destinare il 5 per mille

dell’IRPEF.

Associazioni di Promozione Sociale

Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla Legge 7/12/2000 N. 383, la quale

nasce con lo scopo di valorizzare l’associazionismo di promozione sociale, diretto allo svolgimento

di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto

della libertà e dignità degli associati. La C.M.12/5/1998 n. 124, anticipando i contenuti della L.

383/2000, definisce associazioni di promozione sociale quelle che promuovono la solidarietà e il

volontariato, nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o

sportive, al fine di innalzare la qualità della vita.

Possono essere iscritte tra le associazioni di promozione sociale i gruppi e i loro coordinamenti o

federazioni, costituiti in forma di associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, al fin e di

svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel

pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

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Restano esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro, professionali e di

categoria, le associazioni aventi finalità esclusive di tutela di interessi economici degli associati, i

circoli privati e le altre associazioni che dispongono limitazioni e discriminazioni nei confronti

degli associati, o che prevedono il trasferimento delle quote, ovvero legano il diritto di voto e la

partecipazione sociale al possesso di azioni o quote di natura patrimoniale.

L’art. 2 della L. 383/2000 precisa che lo statuto deve prevedere espressamente:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d) l’assenza di fini di lucro e il divieto di ripartizione di utili fra gli associati, anche in forma

indiretta;

e) l’obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nell’attività istituzionale

dell’associazione;

f) le norme che regolano l’ordinamento interno fra gli associati, ispirate a principi di democrazia

e uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche

associative;

g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;

h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di

approvazione degli stessi;

i) le modalità di scioglimento dell’associazione;

l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di solidarietà sociale.

- Responsabilità sussidiaria: nel Capitolo Terzo si è scritto delle differenti responsabilità degli

amministratori a seconda che l’ente sia riconosciuto o non riconosciuto e dotato o meno di

personalità giuridica. Si è detto in particolare con riguardo, alle associazioni non riconosciute, che i

creditori possono rivalersi indifferentemente sul patrimonio dell’associazione, piuttosto che sui

beni di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima. Ora, l’art. 6, co. 2

L. 383/2000 prevede invece un particolare regime per le associazioni non riconosciute,

qualificatesi come enti di promozione sociale, iscritte nei registri nazionali, regionali o

provinciali previsti dalla stessa L. 383/2000. In base a tale particolare regime, per le obbligazioni

assunte da tali associazioni, la responsabilità delle persone che abbiano agito in nome e per conto

dell’associazione, va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell’associazione,

cosicché i creditori possono rivalersi sui beni di dette persone solo dopo aver inutilmente cercato

di rivalersi sul patrimonio dell’associazione.

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Registri Nazionali, Regionali, Provinciali: La L. 383/2000 istituisce un registro nazionale delle

associazioni di promozione sociale presso cui possono chiedere l’iscrizione le associazioni

costituite ed operanti almeno da un anno, il cui ambito di operatività sia esteso ad almeno cinque

regioni o a venti province del territorio italiano.

L’iscrizione nel Registro Nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro

medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, i quali godono

dei medesimi benefici dei soggetti iscritti ai registri Regionali o Provinciali..

La medesima legge demanda alle Regioni e alle province di Trento e Bolzano, l’istituzione dei

registri regionali e provinciali presso cui possono iscriversi le associazioni di promozione sociale

che svolgono la loro attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

(Vedi collegamento seguente per Registro Nazionale).

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Registro/

(Vedi normativa seguente)

dl471_01.pdf

(Segue esempio Regione Veneto).

http://www.nonprofitonline.it/static/news/veneto/delibera_2652_101001.htm

Comunicazione al registro Nazionale delle variazioni:

Eventuali variazioni quali la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede

e la deliberazione di scioglimento, devono essere comunicate al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali nel termine di novanta giorni dalla data in cui si verificano, a pena di

cancellazione dal Registro Nazionale.

Controllo periodico dei requisiti per l’iscrizione al Registro Nazionale: tramite il dipartimento

delle politiche sociali e previdenziali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale esercita il

controllo d’ufficio, con cadenza biennale, del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione delle

associazioni di promozione sociale nel registro nazionale.

Ricorso contro il rifiuto dell’iscrizione al Registro nazionale: contro i provvedimenti di rifiuto

dell’iscrizione o di cancellazione le associazioni di promozione sociale possono ricorrere in via

amministrativa al Ministero del Lavoro entro trenta giorni dalla data in cui viene comunicato

l’esito negativo del procedimento.

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Agevolazioni fiscali: sono numerose le agevolazioni fiscali disposte a favore delle associazioni di

promozione sociale. Di seguito sono riportate le principali.

a) Non si considerano commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in

conformità alle finalità istituzionali, verso corrispettivi specifici, nei confronti degli associati, dei

loro familiari conviventi (art. 20 L. 383/2000), di altre associazioni che svolgono la medesima

attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o

nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive

organizzazioni nazionali;

b) non è considerata attività commerciale neppure la somministrazione di alimenti e bevande a

pagamento, effettuata dalle associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero

dell’Interno nei confronti di soci e associati oltre che ai loro familiari conviventi, presso le sedi

dell’associazione, in stretta complementarietà con lo svolgimento delle attività istituzionali:

c) le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non sono soggette

all’imposta sugli intrattenimenti.

d) gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza;

e) sono incluse tra i soggetti a cui si può destinare il 5 per mille dell’IRPEF;

f) anche se prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio d’inventario,

lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento

delle finalità disposte nell’atto costitutivo e nello statuto;

g) per le donazioni a favore di associazioni di promozione sociale è prevista, per le persone fisiche

e per i soggetti IRES la deduzione dal reddito imponibile di queste liberalità, per un importo annuo

non superiore ad € 70.000,00, ma entro il limite del 10% del reddito complessivo.

Capitolo Sesto

OBBLIGHI DOCUMENTALI E DI CONSERVAZIONE

Tutte le associazioni devono istituire il libro soci e i libri dei verbali (assemblea, consiglio direttivo,

collegio sindacale/revisori, probiviri).

Devono altresì conservare in ordine cronologico copia delle ricevute emesse, unitamente a tutti i

documenti di spesa ricevuti (fatture, ricevute, scontrini, note spese), per dieci anni.

Pure in assenza di specifico obbligo imposto dalla legge, è perentoriamente consigliato tenere un

registro di prima nota cassa-banca sul quale annotare e descrivere giorno per giorno tutti i

movimenti di denaro sia in entrata che in uscita, sia per la cassa che, eventualmente, per banca o

posta.

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17

Capitolo Settimo

SCELTA DEL REGIME CONTABILE E RELATIVI OBBLIGHI

Premesso che il presente capitolo è rivolto esclusivamente a quelle compagnie che intendono

svolgere attività commerciali in via abituale e non occasionale, per cui le altre possono ometterne

la lettura, fatto salvo quanto già detto in relazione alle organizzazioni di volontariato, si forniscono

le seguenti indicazioni:

Le associazioni non profit intenzionate ad esercitare attività commerciali che, si ricorda, possono

essere svolte solo in via sussidiaria ed accessoria rispetto all’attività principale, che deve essere

istituzionalmente non commerciale, sono generalmente soggette, solo in relazione a detta attività

commerciale, alla normativa fiscale vigente in materia di imposizione diretta (imposte sui redditi)

ed indiretta (IVA, Registro, ICI, ecc.). Tale normativa prevede regimi contabili differenziati a

seconda della forma giuridica adottata dall’associazione, delle dimensioni dell’attività commerciale

svolta, delle eventuali scelte operate per fruire di regimi di tassazione agevolata, previste da norme

particolari, emanate per favorire determinate attività associative.

Appare quindi di tutta evidenza la necessità di tenere una contabilità separata per l’attività

commerciale, ben distinta da quella relativa all’ attività istituzionale non commerciale.

Ciò si realizza registrando distintamente i costi ed i ricavi riferibili all’attività o alle attività

commerciali e/o agricole eventuali, da quelli riferibili invece all’attività principale, istituzionale non

commerciale. La difficoltà più evidente che ciò comporta è data sicuramente dal fatto che taluni, o

gran parte dei costi e delle spese sono relativi a beni e servizi utilizzati promiscuamente per

l’esercizio dell’attività commerciale e di quella istituzionale. La norma di riferimento per le imposte

dirette (art. 144, comma 4 D.P.R. 917/86) dispone un criterio specifico per ripartire tali componenti

negativi fra le due attività, stabilendo che la parte dei costi riferibile all’attività commerciale è data

dal rapporto fra i ricavi commerciali e la somma di tutti i ricavi, commerciali e non. Supponendo ad

esempio ricavi commerciali pari a 45 e proventi non commerciali pari a 55 si avrà: 45 / (45 + 55) =

45%, per cui i costi promiscui saranno da attribuire per il 45% all’attività commerciale e per il resto

all’attività non commerciale.

La norma di riferimento per l’IVA (art. 19, co. 4 e art. 19-ter del D.P.R. 633/72) stabilisce che la

detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio

dell’attività commerciale è ammessa solamente per la quota imputabile oggettivamente

all’attività commerciale, anche se non definisce precisamente il criterio di determinazione della

percentuale riferibile alle due diverse attività. In pratica il riparto va fatto in base a criteri oggettivi,

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18

ad esempio rapporto percentuale fra il volume d’affari complessivo e quello relativo ad una delle

due attività.

I regimi contabili applicabili alle attività commerciali svolte dagli enti “non profit”sono:

1. regime ordinario;

2. regime semplificato;

3. regime supersemplificato;

4. regime forfetario di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398.

Per regime contabile si intende l’insieme delle scritture di cui è obbligatoria la tenuta ai fini delle

imposte sul reddito e dell’IVA.

Regime ordinario

Sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria gli enti non commerciali esercenti attività

d’impresa con ricavi derivanti dalla stessa superiori a:

€ 309.874,14 relativamente all’attività di servizi;

€ 516.456,90 all’attività diversa dalla prestazione di servizi (es. commercio);

€ 516.456,90 se sono esercitate contemporaneamente attività di prestazione di servizi e di

altre attività, annotate cumulativamente.

Possono scegliere (optare) per l’adozione del regime ordinario gli enti non commerciali che, pur

non superando i suddetti limiti di ricavi, ritengano maggiormente conveniente dal punto di vista

fiscale, o più rispondente a loro specifiche esigenze di controllo contabile, la tenuta della contabilità

ordinaria.

Tenuta dei registri contabili - coloro che sono in regime di contabilità ordinaria devono tenere i

seguenti registri:

a) registro delle fatture emesse;

b) registro dei corrispettivi;

c) registro degli acquisti;

d) libro giornale;

e) libro degli inventari;

f) registro dei beni ammortizzabili;

g) libro unico del lavoro, se vi sono dipendenti.

Regime semplificato

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Vi possono accedere gli enti non commerciali che hanno realizzato ricavi commerciali non superiori

a:

a) € 309.874,14 nel caso svolgano attività di prestazione di servizi;

b) € 516.456,90 nel caso svolgano altre attività.

In caso di attività miste si fa riferimento all’attività prevalente, purché i ricavi siano annotati

distintamente, altrimenti si applica comunque il limite di € 516.456,90.

Tenuta dei registri contabili – coloro che si trovano in regime di contabilità semplificata sono

obbligati a tenere gli stessi registri utilizzati per la contabilità ordinaria, ad eccezione di quelli

contrassegnati dalle lettere d) ed e), ovvero del libro giornale e del libro inventari.

Regime supersemplificato

Lo possono adottare gli enti non commerciali che hanno conseguito ricavi dall’attività commerciale

fino a:

a) € 15.493,71 nel caso in cui l’attività svolta si configuri come prestazione di servizi;

b) € 25.822,84 negli altri casi.

Tenuta dei registri contabili

1- entro il giorno 15 del mese si possono annotare cumulativamente le operazioni fatturate nel mese

precedente:

Nel registro IVA delle fatture emesse, ovvero

In apposito prospetto (Allegato A) approvato con D.M. 11/02/1997 tenuto e

conservato con le medesime modalità stabilite per i registri IVA

2 – annotazione con le medesime modalità ed entro la stesa data dei compensi e dei corrispettivi

delle operazioni che non rilevano ai fini IVA

3 – annotazione dell’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle

importazioni, entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali

Nei registri IVA delle fatture d’acquisto, ovvero

Nel suindicato prospetto

I costi che non rilevano ai fini IVA quali ad esempio pagamento delle imposte, ricevute

fiscali, assicurazioni, ecc. non possono essere registrati

4 – i soggetti in contabilità supersemplificata non sono obbligati a tenere il registro dei beni

ammortizzabili.

5 – la documentazione dei costi sostenuti che non rilevano ai fini IVA va conservata ai sensi

dell’art. 22 del D.P.R. 600/73 se si intende usufruirne nella determinazione del reddito ai fini delle

imposte dirette.

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Tanto i soggetti ammessi sia al regime semplificato, che sueprsemplificato, possono

beneficiare del regime forfetario di determinazione del reddito determinato dall’art. 145 del

D.P.R. 917/1986. Questo consiste nell’applicare ai ricavi dell’attività commerciale dei coefficienti

di redditività variabili in funzione della tipologia ed entità dei ricavi stessi:

Attività di prestazione di servizi

a) Con ricavi fino a € 15.493,70 coefficiente 15%

b) Con ricavi da € 15.493,71 a € 309.874,14 coefficiente 25%;

Altre attività

a) Con ricavi fino ad. € 25.822,84 coefficiente 10%

b) Con ricavi da € 25.822,85 a € 516.456,90 coefficiente 15%.

Ai redditi così determinati si devono aggiungere gli altri proventi d’impresa, quali le

sopravvenienze attive, le plusvalenze, gli interessi attivi e i dividendi, i proventi immobiliari.

Indipendentemente dal tipo di contabilità adottato, i registri e i documenti obbligatori ai

fini fiscali devono essere conservati fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello

di presentazione della dichiarazione dei redditi o del quinto anno successivo in caso di

omessa presentazione della stessa.

Capitolo Ottavo

REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 16/12/1991 N. 398

La Legge 398/91 prevede un regime forfetario di determinazione delle imposte, sia ai fini IVA che

ai fini IRES e, in parte, anche ai fini IRAP, oltre ad una notevole semplificazione degli

adempimenti contabili.

Requisiti soggettivi

Possono accedere al particolare regime di cui alla L. 398/91:

Le società sportive dilettantistiche;

Le associazioni sportive dilettantistiche;

Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco.

Requisiti oggettivi

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Possono accedere al regime di cui alla L. 398/91 le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco

che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali non

superiori ad € 250.000,00, oppure che nel periodo di inizio dell’attività commerciale prevedono di

conseguire proventi commerciali entro lo stesso limite.

In caso di superamento del limite di € 250.000,00 di proventi commerciali, gli effetti dell’opzine di

cui alla L. 398/91 cessano con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificato il

superamento.

Criterio di cassa

I proventi commerciali che concorrono alla formazione del limite suddetto sono individuati in base

al criterio cosiddetto “di cassa”. Vale a dire che vanno considerati unicamente i proventi

effettivamente riscossi entro la fine dell’esercizio, anche se riferibili ad esercizi precedenti o

successivi.

Proventi commerciali

Sono considerati tali:

I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che assumono natura

commerciale per l’attività svolta dalle associazioni in discorso;

Le sopravvenienze attive, ossia i ricavi, altri proventi e indennità conseguiti nel corso

dell’esercizio, ma riferibili a costi ed oneri sostenuti in esercizi precedenti.

Proventi non commerciali

Non partecipano alla formazione del limite di € 250.000,00:

Le plusvalenze patrimoniali, ossia la differenza di prezzo ottenuta dall’alienazione a

qualsiasi titolo di beni strumentali rispetto al loro valore residuo al netto degli

ammortamenti stanziati nei bilanci di esercizi precedenti;

I proventi derivanti dalle prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del Codice

Civile (esercizio di attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attività

intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto; attività bancaria o

assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti), rese in conformità alle finalità istituzionali,

senza specifica organizzazione, verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di

diretta imputazione;

I corrispettivi specifici riscossi a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi

istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che

svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno

parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e

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dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di

proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Opzioni

Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco, per usufruire del regime di cui alla L. 398/91

devono esercitare apposita opzione.

L’opzione o la revoca della stessa di desumono dal comportamento concludente concreto tenuto

inequivocabilmente dal contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta della contabilità in

conformità alle disposizioni prescelte, ha di fatto esercitato la scelta di un determinato regime,

diverso da quello naturale. Successivamente, all’atto della presentazione della dichiarazione dei

redditi, tale opzione deve essere segnalata mediante compilazione dell’apposito quadro VO,

allegato alla stessa.

Tuttavia, detta opzione deve essere comunicata alla S.I.A.E. competente in base al domicilio,

prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende avvalersi del regime

agevolativo o, nel caso di inizio attività, contestualmente all’apertura della partita IVA.

L’opzione è vincolante e non può essere revocata prima del decorso di cinque anni.

IVA

Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco, e quindi anche le compagnie teatrali amatoriali,

che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991 determinano l’imposta sul valore

aggiunto da versare applicando ai proventi da attività commerciali connesse all’attività istituzionale,

oltre che ai proventi soggetti all’imposta sugli intrattenimenti (generalmente l’attività teatrale non

rientra fra quelle di intrattenimento, bensì fra quelle dello spettacolo, non più soggette dal 01/01/

2000 alla relativa imposta), le seguenti detrazioni forfetarie:

50% per i proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie;

10% per le sponsorizzazioni;

1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti radiotelevisivi e radiofonici.

In varie occasioni abbiamo constatato che le prestazioni pubblicitarie vengono confuse con le

sponsorizzazioni e viceversa. La cosa non è di poco conto, dato che le prime scontano la detrazione

forfetaria del 50% e le seconde solo del 10%, comportando in pratica il rischio di calcolare e

versare l’IVA in misura non corretta, con la conseguente possibile irrogazione di sanzioni in caso

di eventuale verifica da parte degli uffici preposti ai controlli. In proposito si sono espressi la Corte

di Cassazione con le sentenze n.ri 428 e 429 del 19/01/1996 e n. 6958 del 01/08/1996 e l’allora

Ministero delle Finanze con R.M. n. 137/E del 09/08/1999, secondo cui:

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23

si è in presenza di pubblicità quando l’attività promozionale è accessoria ed occasionale,

rispetto all’evento spettacolistico (ad esempio esposizione di cartelli durante la

manifestazione, pubblicazione del marchio su manifesti, locandine, opuscoli promozionali

dell’evento, striscioni o altri richiami visivi ed acustici);

si è in presenza di sponsorizzazione quando l’attività promozionale risulta in stretto

abbinamento con l’evento spettacolistico. Deve sussistere quindi una relazione di

connessione tra lo spettacolo ed il marchio reclamizzato. Solitamente viene stipulato un

contratto di sponsorizzazione mediante il quale l’impresa sponsorizzante utilizza il soggetto

sponsorizzato quale tramite e veicolo per la promozione della propria immagine: è dunque

lo stabile abbinamento tra il nome dello sponsor e l’attività che determina l’esistenza della

connessione tra il marchio dell’impresa e l’evento.

Difficilmente la compagnia teatrale assumerà la veste di sponsorizzato, veste che potrà essere

assunta più probabilmente, ad esempio, dalla squadra di calcio le cui maglie, tute, borse ed il

pullman rechino il marchio dello sponsor, associato all’emblema della squadra.

Versamento dell’IVA:

Il versamento dell’IVA va effettuato con cadenza trimestrale, senza la maggiorazione dell’interesse

dell’1%, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, tramite il

modello F24 telematico, con i codici tributo 6031 per il primo trimestre, 6032 per il secondo, 6033

per il terzo e 6034 per il quarto. Come per gli altri regimi IVA forfetari anche per quello di cui alla

L.398/91 non è previsto il versamento dell’acconto IVA.

Dichiarazione IVA:

i soggetti esercenti attività commerciali connesse all’attività istituzionale in regime di cui alla L.

398/1991 sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale.

Adempimenti contabili:

I soggetti in regime L. 398/1991 sono esonerati dall’obbligo:

di tenuta delle scritture contabili;

di presentazione della dichiarazione IVA;

di certificazione dei corrispettivi tramite scontrini e ricevute fiscali.

Dal 01/01/2000 sono obbligati ad annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con

D.M. 11/02/1997 (contribuenti IVA minori), mediante scrittura cumulativa entro il giorno 15 del

mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

I soggetti in discorso sono comunque obbligati ad emettere fattura per le operazioni attive eseguite,

quali ad esempio sponsorizzazioni, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o

trasmissione radiofonica, proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie.

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Devono conservare le fatture emesse e quelle ricevute, dopo averle numerate progressivamente per

anno solare, come pure le distinte di incasso e pagamento.

Devono inoltre osservare le disposizioni in materia di documento di trasporto nel caso in cui si

verifichino le circostanze, nonché osservare le disposizioni in materia di operazioni

inatrcomunitarie, come ad esempio nel caso di acquisti da fornitore residente in altro paese UE.

IRES-IRAP

Le associazioni che hanno adottato il regime previsto dalla L. 398/1991 determinano il reddito ai

fini IRES (imposta sul reddito delle società ed enti) applicando ai proventi commerciali il

coefficiente di redditività del 3%, cui vanno aggiunte le eventuali plusvalenze patrimoniali

conseguite nel periodo d’imposta, solitamente coincidente con l’anno solare, costituite dal maggior

valore realizzato dalla cessione di beni strumentali rispetto al valore degli stessi, al netto degli

ammortamenti, risultante dalle scritture contabili, ovvero dal registro dei beni ammortizzabili,

eventualmente istituito (se ad esempio fosse venduto al prezzo di € 200,00 un impianto luci

acquistato 6 anni prima al prezzo di € 1.000,00, per il quale si fosse ammortizzata la quota del 15%

per ciascuno dei 6 anni, pari a complessivi € 900,00, si avrebbe una plusvalenza di € 100,00).

I medesimi proventi, ad eccezione delle plusvalenze, concorrono alla formazione della base

imponibile ai fini IRAP, in aggiunta al costo del personale dipendente e dei collaboratori, nei limiti

della parte proporzionalmente imputabile all’attività commerciale.

Capitolo Nono

QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

NELLA DISCIPLINA FISCALE

La normativa fiscale, ai fini del riconoscimento di certe agevolazioni tributarie a favore degli enti

non commerciali, impone l’inserimento di talune clausole negli statuti. Dette clausole sono quelle

già elencate nel Capitolo Secondo, relativo all’atto costitutivo e allo statuto. Secondo la norma

fiscale sono enti non commerciali quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali o agricole. L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base

alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto.

Tuttavia, l’art. 149, comma 1 del D.P.R. 917/1986 prevede che, indipendentemente dalle previsioni

dello statuto o dell’atto costitutivo, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora

eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.

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Lo stesso articolo di legge prevede dei parametri cui fare riferimento ai fini dell’accertamento della

prevalenza dell’attività commerciale:

a) prevalenza delle immobilizzazioni (beni di proprietà) relative all’attività commerciale, al netto

degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o

prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali,

intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti

spese.

L’allora Ministero delle finanze è intervenuto in proposito con la Circolare 124E del

12_05_1998.pdf, precisando che i suddetti parametri vanno considerati come semplici indizi, i

quali non comportano l’automatica perdita della qualifica di ente non commerciale, ma

inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata. Detta norma, in

sostanza, non contiene presunzioni assolute di non commercialità, ma individua parametri dei quali

si deve tenere conto, anche ma non solo, unitamente ad altri elementi di giudizio.

Non è quindi sufficiente il verificarsi di una o più delle suddette condizioni per poter determinare la

perdita della qualifica di ente non commerciale, ma sarà necessario tener conto anche di ulteriori

elementi, al fine di verificare se l’ante non commerciale abbia effettivamente svolto, per l’intero

periodo d’imposta, prevalentemente attività commerciale.

Una importante agevolazione è data dalla previsione dell’art. 148 del D.P.R. 917/86 per le imposte

dirette, e dall’art. 4 D.P.R. 633/72 per l’IVA, secondo cui non è considerata commerciale l’attività

svolta da determinati enti, fra cui le compagnie teatrali in quanto perseguono finalità culturali e di

formazione extra-scolastica, in conformità alle finalità istituzionali, ancorché verso pagamento di

corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che

svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di

un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti, e dei tesserati

delle rispettive organizzazioni nazionali.

Riguardo alle agevolazioni fiscali concesse a favore degli enti non commerciali il legislatore è

intervenuto recentemente con l’art. 30 del D.L. 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009, il quale

prevede per gli enti suddetti l’obbligo di trasmettere in via telematica un apposito modulo

contenente dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Detto modulo è stato approvato con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009. La nuova norma ha stabilito che tutte

le associazioni devono compilare e trasmettere detto modulo entro sessanta giorni dalla

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26

costituzione e, in seguito, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate

variazioni dei dati comunicati in precedenza. In sede di prima applicazione, per tutte le associazioni

costituite alla data del 16 ottobre 2009 è stato fatto obbligo di trasmettere il modello entro il 15

dicembre 2009, termine differito in seguito al 31 dicembre. Tuttavia sono state esonerate

dall’obbligo di compilazione e trasmissione del modello alcune tipologie di associazioni. Con

specifico riguardo alle compagnie teatrali, l’esonero opera per le seguenti tipologie:

associazioni costituite sotto forma di organizzazioni di volontariato ai sensi della L.

266/1991 ed iscritte ai relativi Registri Regionali o delle Province autonome;

compagnie costituite all’interno delle pro-loco che optano per l’applicazione delle

disposizioni di cui alla L. 398/91;

associazioni (qualificatesi nello statuto come “sportive dilettantistiche”) iscritte al

C.O.N.I., che non svolgono attività commerciale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla seguente guida: GUIDA MODELLO EAS.doc

FORMULARI - MODULISTICA

1 ATTO COSTITUTIVO.doc

2 STATUTO.doc

3 RICHIESTA CODICE FISCALE

4 RICHIESTA PARTITA IVA

5 OPZIONE L. 398/91

6 DOMANDA AMMISIONE SOCIO.doc

7 LIBRO SOCI

o 8 RECESSO SOCIO

9 DICHIARAZIONE DI GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI (Specifico per

organizzazioni di volontariato)

10 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

11 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

12 DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA

13 DELEGA ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15 VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE/REVISORI

16 VERBALE DEI PROBIVIRI

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27

17 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA CON ESEMPI DI APPROVAZIONE

BILANCIO RINNOVO CARICHE E TRASFERIMENTO SEDE, APERTURA

CONTI CORRENTI

18 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO ED

ESTINZIONE ASSOCIAZIONE

19 PROSPETTI DI BILANCIO – 19/1 – 19/2 – 19/3 – 19/4 – 19/5 – 19/6 – 19/7 – 19/8

– 19/9 – 19/10 – 19/11 – 19/12 – 19/13 – 19/14

20 RELAZIONE AL BILANCIO O MORALE

21 FATTURE EMESSE

22 RIVCEVUTA EMESSA PER COMPENSI E/O RIMBORSI FORFETARI –

FORMULA ALTERNATIVA – FORMULA ALTERNATIVA

23 RICEVUTE EMESSA PER CONTRIBUTI (Comune, Provincia, Regione, Enti)

24 RICEVUTA PER COMPENSO OCCASIONALE

25 RICEVUTA PER PRESTAZIONI FRA COMPAGNIE ISCRITTE

26 RICEVUTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DA ORGANIZZATORI A

COMPAGNIE

27 NOTA SPESE A PIE’ DI LISTA E RIMBORSO CHILOMETRICO CON

QUIETANZA – AUTORIZZAZIONE E DETTAGLIO SPESE

28 DELEGA INCARICO PAGAMENTO MOD. F24 TELEMATICO - REVOCA

29 INFOMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003

30 MINORI, DICHIARAZIONE DI MANLEVA

31 MINORI, DOMANDA DI AMMISSIONE

32 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

33 COMODATO GRATUITO

34 LETTERA CONFERIMENTO D’INCARICO

35 MODULO PER MATERIALI IGNIFUGHI

36 SPETTACOLO GRATUITO

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28

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11/08/1991 N. 266

D.M. 25/05/1995

Legge 07/12/2000 N. 383

L. 16/12/1991 N. 398

Art. 4 D.P.R. 633/72

Artt. 148-149 D.P.R. 917/86