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Modulo L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA P.A. Unità didattiche AN1, AN2 ed AN5 A cura di Demetrio Barreca

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ModuloL’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA P.A.

Unità didattiche AN1, AN2 ed AN5

A cura di

Demetrio Barreca

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Unità didattica AN1

Inquadramento normativoe principi generali

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Materiale didattico per il

Progetto

Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella

programmazione e gestione di attività e progetti

Formazione e social networking

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Multilevel Governance edevoluzione del sistema delle fonti

• IL QUADRO NORMATIVO FINO AGLI ANNI SETTANTA:

• Fino agli anni ’70 dello scorso secolo il quadro sistematicodelle fonti in materia di contrattualistica pubblica, pur con ledifficoltà derivanti da una normativa di settore estremamenteframmentata e stratificata, era tutto sommato relativamentesemplice da gestire: l’unico soggetto titolare della potestàlegislativa in materia era infatti lo Stato.

• La principale fonte normativa di carattere generale in materiarimaneva la disciplina di contabilità di Stato (R.D. 2440/1923 eR.D. 827/1924).

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Multilevel Governance edevoluzione del sistema delle fonti

IL QUADRO NORMATIVO DOPO GLI ANNI SETTANTA:

•Negli anni ’70 il quadro normativo muta radicalmente: gli appaltipubblici vengono disciplinati da una pluralità di fonti di variorango, appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi: lo Stato nonè più l’unico soggetto titolare della potestà normativa in materia.•Multilevel Governance: si assiste ad una progressiva erosionedella potestà normativa statale, sia verso il basso, in favore delleregioni, sia verso l’alto, in favore della Comunità Europea.Esistono una pluralità di livelli di Governo titolari della potestànormativa in materia.

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Le fonti comunitarie in materia di contratti pubblici

Direttiva 31-03-2004, n. 2004/17 (SETTORI SPECIALI)

coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti cheforniscono servizi di trasporto e servizi postali

Direttiva 31-03-2004, n. 2004/18 “direttiva Unica Appalti” (SETTORI ORDINARI)

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornituree di servizi.

Direttiva 11-12-2007, n. 2007/66“direttiva ricorsi”

miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degliappalti pubblici.

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Le fonti nazionali in materia di contratti pubblici

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

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Cosa succede in caso dicontrasto tra diritto nazionale e

diritto comunitario ?

Nei casi di:

mancato recepimento di una direttiva nei termini stabiliti

inadeguato recepimento di una direttiva

legislazione nazionale che contrasta con il diritto comunitario

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Cosa succede in caso dicontrasto tra diritto nazionale e

diritto comunitario ?

La Corte di Giustizia delle Comunità europee con la Sentenza22.06.1989, causa C - 103/88 ha statuito che:

… in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dalpunto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, isingoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confrontidello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente ladirettiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modoinadeguato.

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Cosa succede in caso dicontrasto tra diritto nazionale e

diritto comunitario ?

Si tratta delle norme c.d. self executing, cioè quelle che contengonoprecetti :

- sufficientemente chiari

- precisi

- incondizionati.

Il motivo per cui i singoli possono far valere le disposizioni di unadirettiva dinanzi ai giudici nazionali ove sussistano i detti presupposti, èche gli obblighi derivanti da tali disposizioni valgono per tutte leautorità degli Stati membri.

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Cosa succede in caso dicontrasto tra diritto nazionale e

diritto comunitario ?

qualora sussistano i presupposti necessari, secondo lagiurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di unadirettiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudicinazionali, tutti gli organi dell'amministrazione, compresiquelli delle autonomie scolastiche, sono tenuti ad applicarele suddette disposizioni comunitarie e a disapplicare lenorme del diritto nazionale non conformi ad esse.

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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163

- Parte I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI ECONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTEDALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

- Parte II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI ALAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORIORDINARI

- Parte III - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

- Parte IV – CONTENZIOSO

- Parte V: Disposizioni di coordinamento, finali,transitorie e abrogazioni.

Art.5 – Regolamento e capitolati

“1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in

relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4,

comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”

“7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della

generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito

costituiscono parte integrante del contratto”.

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Il Codice dei ContrattiDettaglio della struttura

Parte I: - contiene le norme relative all’oggetto, ai principi generali, al riparto di competenze tra Stato e Regioni, all’Autorità di Vigilanza, al Responsabile unico del procedimento e all’accesso alle procedure di gara (artt. 1-15);- elenca e disciplina i contratti “esclusi” dall’ambito di applicazione del codice, per i quali occorre comunque rispettare i principi di derivazione comunitaria (artt. 16-27).

Parte II: Settori ordinari, a sua volta diviso in tre Titoli: Titolo I, appalti sopra soglia (artt. 28-120); Titolo II, appalti sotto soglia (artt. 121-125); Titolo III, disposizioni speciali per gli appalti pubblici di lavori:

Parte III: Settori speciali, riguardanti: gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, sfruttamento di aree geografiche, porti ed aeroporti;

Parte IV: Contenzioso: disciplina gli strumenti giudiziali e stragiudiziali di composizione delle liti, inclusi la transazione l’accordo bonario e l’arbitrato.

Parte V: Disposizioni di coordinamento, finali, transitorie e abrogazioni.

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Il codice ha un ambito di applicazione molto più ampio delle diretti ve:-unifica la disciplina dei settori ordinari e speciali;-disciplina sia gli appalti di rilevanza comunitaria, che quelli sotto soglia;-Non si limita a disciplinare la fase della gara, ma si occupa anche della fase a monte (programmazione e progettazione) e di quella a valle (esecuzione);-non si limita a disciplinare soltanto gli appalti, ma prende in considerazione tutti i contratti stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti tenuti all’applicazione del codice, ivi compresi i contratti esclusi.

Il Codice dei ContrattiAmbito di applicazione del codice

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L’art. 2 del codice enuclea i principi generali cui si deve sempre ispirare l’attività contrattuale della pubblica amministrazione.Nella disposizione codicistica confluiscono:

- sia principi di derivazione nazionale (economicità, efficacia, tempestività e correttezza);

- sia principi di matrice comunitaria.L’affidamento deve infatti rispettare anche i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice.

Il Codice dei ContrattiI principi generali

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAEFFICACIAIl principio di efficacia si sostanzia nella necessità che la stazione appaltante operi inmodo tale che i propri atti risultino congrui rispetto allo scopo cui sono preordinati.ECONOMICITA’Il principio di economicità si sostanzia nell’uso ottimale delle risorse impiegatenell’appalto. La sua applicazione comporta che non vi sia inutile eccedenza di impiegodi tali risorse nello svolgimento della gara ovvero nell’esecuzione del contratto.Il principio di economicità viene principalmente declinato come divieto di ripetizionedi attività connesse all’appalto già poste in essere.Ad esempio, nell’ipotesi di annullamento da parte del giudice amministrativo dellavalutazione delle offerte, la stazione appaltante deve fare salvo il bando ed ilcapitolato e riprendere la gara dall’invito a presentare le offerte.In casi come questo il principio esprime dunque un’esigenza di conservazione degli attigiuridici che non sono toccati dalla pronuncia di illegittimità che colpisce un atto dellaprocedura ad essi successivo.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIA

Limitazioni all’applicabilità del principio di economicità

L’art. 2, comma 2, del Codice, prevede che il principio di economicità possa risultare subordinato rispetto ad esigenze sociali, di tutela della salute e dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile. Tali esigenze sono infatti considerate come espressione di interessi ritenuti primari.La descritta possibilità di deroga all’applicazione del principio di economicità è peraltro contenuta nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e dal Codice e subordinata alla condizione che i suddetti interessi siano previamente esplicitati nel bando di gara.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIA

IL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ

Il principio considera il fattore temporale quale elementofondamentale nello svolgimento delle procedure di aggiudicazionedegli appalti pubblici e di esecuzione degli stessi.Esso si sostanzia nell’esigenza di non dilatare il tempo di conclusionedel procedimento ovvero di esecuzione dell’appalto in assenza diobiettive ragioni.Il principio viene il più delle volte utilizzato per stabilire laperentorietà o meno di un termine previsto dalla norma per ilcompimento di determinate attività senza che la norma medesimaqualifichi il termine medesimo in un senso o nell’altro.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAIL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA

Il principio si sostanzia nell’esigenza che le amministrazioni pubbliche si comportinolealmente con riferimento sia all’attività posta in essere nella procedura diaggiudicazione sia all’attività posta in essere nella fase di esecuzione dell’appalto.Esso risulta dunque strettamente connesso, per un verso, al principio di imparzialità e,per altro verso, al principio di buona fede nei rapporti tra privati.

Il principio in questione si sostanzia, nell’ambito della procedura di aggiudicazione,nell’esigenza di motivare adeguatamente i punteggi dell’offerta economicamente piùvantaggiosa. Il ricorso al mero punteggio numerico è infatti possibile soltantonell’ipotesi in cui il bando di gara ha espressamente predefinito specifici obiettivi epuntuali criteri di valutazione.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAIl principio di libera concorrenza, il principio di parità di trattamento ed il principio di non discriminazione

I tre principi risultano strettamente collegati. Il primo è quello avente portata econtenuto più generale. Gli altri due ne costituiscono in qualche modo specificazione.Detti principi vengono spesso utilizzati dalla giurisprudenza congiuntamente, in virtù,come si è detto, del loro stretto collegamento. Talvolta, per indicarli, si usanoespressioni differenti volte a descrivere non il contenuto dei principi, ma l’effettoderivante dalla loro applicazione. E così quando si parla di principio di par condicioovvero di massima partecipazione alle gare si vuole indicare dal punto di vistadell’effetto nel primo caso il principio di parità di trattamento e nel secondo ilprincipio di non discriminazione.Per orientarsi può essere utile il seguente schema:

libera concorrenza(garanzia della gara ad armi pari)

parità di trattamento non discriminazionepar condicio massima partecipazione

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAIl principio di LIBERA CONCORRENZA trova fondamentoprioritario nel diritto comunitario e, applicato allamateria degli appalti pubblici, comporta lacontendibilità degli appalti medesimi da parte deisoggetti interessati. Esso impone che le stazioniappaltanti nell’acquisizione di lavori, servizi e forniturericorrano in via generale a procedure di gara.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIA

Il principio di PARITÀ DI TRATTAMENTO consiste nella garanzia che i concorrenti siano valutati in modo eguale in presenza di situazioni eguali ed in modo diverso in presenza di fatti che differenziano la posizione dei medesimi. La sua applicazione comporta in via generale e a titolo esemplificativo:a) il divieto di penalizzare un concorrente rispetto ad un altronell’ammissione alla gara ovvero nella valutazione dell’offerta quandoentrambi posseggono gli stessi requisiti ovvero formulino un’offertacon caratteristiche identiche o più verosimilmente simili;b) l’obbligo di premiare, con l’attribuzione di un punteggio maggiore,il concorrente la cui offerta risulti migliore rispetto alle altre.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIA

Il principio di NON DISCRIMINAZIONE si esplica nel divieto di operare irragionevoli restrizioniall’accesso alle procedure di gara ovvero irragionevoli penalizzazioni che rendano difficile lapredisposizione delle offerte ovvero ne impediscano la corretta valutazione.

Così è stato ritenuto illegittimo l’inserimento nel bando di gara di clausole di c.d. “premialitàterritoriale”: la tutela della concorrenza impedisce (come chiarito anche dall’AVCP) di inserirenei bandi clausole contenenti condizioni di partecipazione alle gare e/o modalità di valutazionedell’offerta volte a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento (es.richiesta della sede legale nel territorio come requisito d’accesso, svolgimento di servizi nellostesso territorio ai fini della valutazione dell’offerta con assegnazione di maggior punteggio.).

E’ stato analogamente riconosciuto illegittimo il contenuto del bando che prevedeva qualerequisito di ammissione alla gara o di valutazione elementi di localizzazione territoriale, nonattinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto, ma esclusivamente ai requisiti tecnicoorganizzativi delle imprese (es. richiesta di un centro cottura già esistente nel territoriocomunale, in una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica).

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIA

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IL PRINCIPIO DIPUBBLICITÀ

I principi in esame attengono entrambi all’esigenza di conoscibilitàdell’azione amministrativa e degli atti alla stessa collegati.

Il principio di pubblicità si deve ritenere in tal senso una specificazionedi quello più generale di trasparenza.In particolare il principio ditrasparenza è stato talvolta declinato come esigenza di pubblicitàdelle procedure di gara. In virtù di tale convergenza i suddetti principisono sovente accostati, soprattutto nel momento in cui ne vieneaccertata la lesione in sede giurisdizionale.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAIl PRINCIPIO DI TRASPARENZA si esplica nella garanzia, in favore di ogni potenziale offerente, di procedure conoscibili ed accessibili di modo da consentire l’apertura degli appalti alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità degli affidamenti.In particolare, secondo l’orientamento giurisprudenziale comunitario,l’ obbligo di trasparenza «consiste nel garantire, in favore di ognipotenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consental'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché ilcontrollo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.Il principio di trasparenza implica che un'impresa situata sulterritorio di un altro Stato membro possa avere accesso adinformazioni adeguate relative all'appalto prima che esso siaaggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia ingrado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAIl PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ si configura quale dovere incapo alla stazione appaltante di consentire la concretaconoscibilità sia delle attività di gara sia degli atti aquesta collegati.In particolare nella prima prospettiva ciò avviene ancheattraverso il materiale svolgimento delle suddetteattività in presenza dei soggetti interessati ove non ostinodivieti normativamente previsti.Nella seconda il principio garantisce l’accesso agli atti ealla documentazione amministrativa nei tempi e con lemodalità di cui all’art. 13 del Codice.

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SOTTO SOGLIADai principi di trasparenza e pubblicità discendono :a) l’esigenza che le condizioni e le modalità della procedura di gara siano formulati inmaniera chiara, precisa ed univoca nel bando o nel capitolato speciale (C. Giust. CE, 29aprile 2004, C-496/99);b) l’esigenza in capo alla stazione appaltante di garantire in sede di gara adeguate formedi pubblicità (C. Giust. CE, 13 ottobre 2005, C-458/03);c) l’esigenza che l’introduzione di elementi di specificazione ed integrazione delleprescrizioni e dei documenti di gara non avvenga successivamente alla presentazionedelle offerte (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2008, n. 6320);d) l’esigenza che la commissione giudicatrice proceda prima all’esame delle offertetecniche e successivamente di quelle economiche (Cons. St., sez. V, 25 maggio 2009,n. 3217).

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAProporzionalità

Il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria (è stato introdotto con il Trattato di Maastricht nell’art. 5 del Trattato della Comunità europea), è principio generale dell’ordinamento; in ragione di tale sua valenza, il principio deve sempre sostenere l’azione amministrativa e postula, in via generale, che la p.a., nel perseguimento delle finalità istituzionali, debba adottare la soluzione idonea e adeguata all’obiettivo da raggiungere, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti.Secondo la giurisprudenza consolidata, è illegittimo il bando di gara di un appalto pubblico nelcaso in cui non vi sia alcun nesso di adeguatezza tra il valore attribuito dall’amministrazionealle attività poste a base dell’appalto ed i requisiti di capacità tecnica imposti ai partecipanti;prevedere infatti requisiti manifestamente sproporzionati rispetto all’oggetto della garagenera una irragionevole limitazione della platea di possibili partecipanti alla gara eun’irragionevole discriminazione tra possibili concorrenti.

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SOTTO SOGLIA

Dal principio di proporzionalità discendono:-l’esigenza di fissare requisiti di partecipazione adeguati eproporzionati rispetto all’oggetto ed al valore dell’appalto;-- l’esigenza che la revoca dell’aggiudicazione provvisoria trovilogico e prudente presupposto nell’oggettiva gravità dellaviolazione commessa. Ad esempio, in tema di regolaritàcontributiva non può assumersi congruo il provvedimento di revocadell’aggiudicazione nell’ipotesi in cui non si sia materialmenteverificato un inadempimento contributivo, quanto un’inesattezza intalune dichiarazioni (di apertura e chiusura cantieri) che tuttavianon ha comportato il mancato pagamento degli oneri contributivi(TAR Sicilia Palermo,sez. II, 23 gennaio 2007, n. 195).

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SOTTO SOGLIA

Il PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONISDal principio della libera concorrenza, discende quello delc.d. “favor partecipationis” alla stregua del quale devegarantirsi l’ammissione del maggior numero di concorrenti,in considerazione che l’interesse pubblico è meglioperseguito in presenza di più offerte, tra cui selezionare lamigliore.Clausole di dubbia interpretazione o contrastanti tra loro o con gli atti digara : devono essere interpretate in modo da garantire la partecipazione deiconcorrenti(v. Corte di Giustizia 27 febbraio 2003 – causa - C 327 2000)

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SOTTO SOGLIAIL BILANCIAMENTO TRA PRINCIPINella materia degli appalti non è infrequente che alla medesima vicenda siano applicabili principi generali potenzialmente confliggenti ovvero che in casi particolari possono reciprocamente escludersi. In tali ipotesi risulta alloranecessario individuare quale sia il principio prevalente.A tal fine bisogna tenere in debito conto il fatto che i principi comunitari hanno una particolare rilevanza, stante la sopraordinazione del diritto comunitario rispetto a quello dei singoli Stati membri.Nell’ipotesi di conflitto tra principi aventi fonte omogenea sarà allora necessario compiere un’attività volta al bilanciamento degli stessi, ossia alla valutazione relativa del peso di ciascuno. In merito è bene chiarire che non esistonoespresse e predefinite regole per compiere tale valutazione: non vi è alcuna previsione volta a stabilire né la prevalenza assoluta di un principio sopra un altro, né le modalità per procedere alle operazioni di bilanciamento.Indicazioni utili sono però fornite dalla giurisprudenza, che in più occasioni si èpronunciata in merito ai conflitti nell’applicazione dei principi applicabili nella materia degli appalti pubblici.

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAIL BILANCIAMENTO TRA PRINCIPIUn’ipotesi di conflitto tra due principi di derivazione comunitaria,esplicazione del più generale principio della libera concorrenza, si registraad esempio quando la stazione appaltante debba scegliere tral’applicazione delle prescrizioni che fissano adempimenti formali in capoai partecipanti, a garanzia della par condicio tra gli stessi, e l’applicazionedel principio della massima partecipazione alla gara.In proposito il giudice amministrativo, a fronte della violazione di oneriformali imposti a pena di esclusione dalla lex specialis, ha affermato laprevalenza del principio di formalità, collegato alla garanzia della parcondicio, sul principio del favor partecipationis (Cons. St., sez. V, 19febbraio 2008, n. 567; Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254; Cons.St., Sez. V, 22 dicembre 2008, n. 6498).

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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CODICE COMUNI A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, SOPRA E

SOTTO SOGLIAIL BILANCIAMENTO TRA PRINCIPITuttavia lo stesso giudice amministrativo ha in altri casi fatto prevalere il principiodella massima partecipazione su quello di parità di trattamento privilegiando lasoluzione favorevole all’ammissione alla gara in luogo di quella che tendeall’esclusione di un concorrente. Ciò è avvenuto nelle seguenti ipotesi:1) in presenza di una clausola di gara ambigua, incerta o comunque non univoca (Cons. St., Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 127; TAR Toscana Firenze Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 184; TAR Lazio Roma, Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 763);2) nel caso in cui non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo erilevante donde la conseguenza che la portata delle singole clausole checomminano l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi per il mancatorispetto di oneri formali deve essere valutata alla stregua dell’interesse che laregola violata è destinata a presidiare (TAR Campania Napoli, sez. V, 15 maggio2008, n. 4511; TAR Lazio Roma, sez. I, 27 luglio 2006, n. 6583; Cons. St., sez. V, 10novembre 2003, n. 7134).

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L’EVIDENZA PUBBLICA

Anche quando agisce servendosi di strumenti di diritto privato, la p.a. svolgeun’attività funzionalizzata, cioè diretta alla realizzazione di interessi pubblici.

In particolare, allorquando la p.a. intenda stipulare un contratto, si pone la necessitàdi esplicitare, rendendo evidenti al pubblico, i meccanismi volitivi del soggettopubblico; ciò affinché siano palesi i motivi e le modalità con cui vengono spese risorsepubbliche (c.d. evidenza pubblica).

Inoltre, è necessario predisporre in anticipo le condizioni idonee a garantire il rispettodei principi di derivazione comunitaria (concorrenza, parità di trattamento,trasparenza, ecc.), tramite la previsione di tecniche di aggiudicazione dell’affare.

Prima ancora che emergesse a livello comunitario il principio di concorrenza, lalegislazione italiana imponeva le regole dell’evidenza pubblica alla p.a. che sirivolgeva al mercato per trovare un contraente. Tale normativa era diretta alla tuteladella stessa amministrazione, sotto il profilo della correttezza della sua azione, ed allatutela dell’erario.

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L’EVIDENZA PUBBLICACorollari

La procedura di evidenza pubblica, in conformità ai principi comunitari accolti nelcodice dei contratti, deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

a) obbligo di pre-informazione, circa l’intenzione contrattuale, e post-informazione,sugli affari conclusi;b) non possono essere previsti termini impossibili, bensì scadenze ampie e ragionevoli,tali da scongiurare l’evenienza che alla gara partecipi solo chi conosceva della stessagrazie ad informazioni confidenziali;c) predeterminazione ed ampia diffusione dei requisiti tecnico-organizzativi e di quellieconomico-finanziari;d) i sistemi di aggiudicazione devono essere tipici e limitati;e) le tecniche di valutazione delle offerte devono essere predeterminate e devonoessere anche chiari i criteri per l’individuazione delle offerte anormalmente basse ;f) tutte le attività poste in essere dalla stazione appaltante devono essere motivate ele determinazioni assunte devono rivestire la forma del provvedimento, così dagarantire una idonea tutela giurisdizionale.

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Il Codice dei ContrattiAltre norme applicabili in

materia di contratti pubblici

Art. 2, comma 3: le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2, comma 4: l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

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1. E’ un’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE con sede in Roma.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

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Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

VIGILANZA E CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163:o vigila sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine digarantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delleprocedure di scelta del contraente, e di economica ed efficienteesecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole dellaconcorrenza nelle singole procedure di gara.o vigila sull'osservanza della legislazione per verificare laregolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione deicontratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio o dannoper il pubblico erario;o segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze dellanormativa o la sua distorta applicazione.

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PARERI

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 12 aprile2006 n.163:

o Esprime, su iniziativa della stazione appaltante edi una o più delle altre parti, parere non vincolanterelativamente a questioni insorte durante losvolgimento delle procedure di gara, eventualmenteformulando una ipotesi di soluzione.

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

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SANZIONI ED ISPEZIONI

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006n.163:Ha poteri sanzionatori/ispettivi e può:o richiedere documenti, informazioni e chiarimenti allestazioni appaltanti;o disporre ispezioni con la eventuale collaborazione dellaGuardia di Finanza;o trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo eagli organi giurisdizionali competenti (Corte dei Conti –Magistratura ordinaria), in caso di irregolarità rilevanti.

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

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Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

SANZIONI

Alle stazioni appaltanti alle quali è richiesto difornire informazioni o di esibire documenti, in casodi rifiuto o di omissione, viene comminata unasanzione amministrativa pecuniaria fino a €25.822. Se vengono forniti informazioni o siesibiscono documenti non rispondenti al vero, lasanzione può arrivare fino a € 51.545.

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Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

SANZIONI

Le stesse sanzioni si applicano agli operatorieconomici che non ottemperano alla richiestadella stazione appaltante o dell'enteaggiudicatore di comprovare il possesso deirequisiti di partecipazione alla procedura diaffidamento, nonché agli operatori economiciche forniscono dati o documenti non veritiericirca il possesso dei requisiti di qualificazione.

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Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

RESPONSABILITÀ

Nella ipotesi in cui la stazione appaltante sia una pubblicaamministrazione, in presenza delle inadempienze prima indicate, siapplicano, a carico del funzionario preposto, le sanzioni disciplinaripreviste dal rispettivo ordinamento.Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e ipropri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanzapenale, agli organi giurisdizionali competenti.Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubbliciderivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessianche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Ambito oggettivo di applicazione

Il codice disciplina i contratti delle stazioniappaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggettiaggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione diservizi, prodotti, lavori e opere(art. 1).I «contratti pubblici» sono i contratti diappalto o di concessione aventi per oggettol’acquisizione di servizi, o di forniture, ovverol’esecuzione di opere o lavori, posti in esseredalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori,dai soggetti aggiudicatori (art. 3, c. 2).

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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 3 - DefinizioniGli «appalti pubblici» sono i contratti a titolooneroso, stipulati per iscritto tra una stazioneappaltante aventi per oggetto l'esecuzione dilavori, la fornitura di prodotti, la prestazione diservizi.

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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 3 - Definizioni

Gli «appalti pubblici di lavori» sonoappalti pubblici aventi per oggettol'esecuzione o, congiuntamente, laprogettazione esecutiva e l'esecuzione, dilavori o opere rientranti nell'allegato I.

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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 3 - Definizioni

Gli «appalti pubblici di forniture» sonoappalti pubblici diversi da quelli di lavori odi servizi, aventi per oggetto l'acquisto, lalocazione finanziaria, la locazione ol'acquisto a riscatto, con o senza opzioneper l'acquisto, di prodotti.

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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 3 - Definizioni

Gli «appalti pubblici di servizi» sonoappalti pubblici diversi dagli appaltipubblici di lavori o di forniture, aventi peroggetto la prestazione dei servizi di cuiall'allegato II.

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Il Codice dei ContrattiI contratti “sopra e sotto soglia”

Il Codice prevede discipline differenti a seconda che uncontratto si collochi, in base al suo valore, al di sopra o al disotto di una determinata soglia.

Tale soglia, come sopra diversamente indicata per lavori, servizio forniture, conferisce o meno agli appalti una rilevanza inambito comunitario.

L’art. 28 del Codice individua per i settori ordinari le predettesoglie definendo il valore economico stimato di un contrattopubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto

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I CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA

(C.D. CONTRATTI SOPRA SOGLIA)

Contratti pubblici il cui valore stimato dalle stazioni appaltanti – alnetto dell’IVA – è pari o superiore alle seguenti soglie (in vigore dal1° gennaio 2012) e soggetti ad aggiornamento automatico conregolamento comunitario emanato ogni due anni e valido per ilsuccessivo biennio:

Per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da:a) autorità governative centrali (Presidenza del consiglio, Ministeri,CONSIP): 130.000 eurob) altre stazioni appaltanti: 200.000 euro

Per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavoripubblici: 5.000.000 euro

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I CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA

(C.D. CONTRATTI SOPRA SOGLIA)

La nota del MIUR Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012,chiarisce che, allo stato – attese le incertezze in merito allaqualificabilità delle Istituzioni Scolastiche comeamministrazioni autonome e non come strutture periferichedel MIUR, è opportuno individuare, in via prudenziale, qualesoglia comunitaria rilevante per le spese in economia delleIstituzioni Scolastiche, la soglia di minore entità, pari a €130.000,00, individuata dalla normativa con riferimento alleautorità governative centrali, in luogo della soglia di maggioreimporto pari a € 200.000,00 prevista per le amministrazionidiverse dalle autorità governative centrali.

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Il Codice dei ContrattiI Contratti esclusi

La definizione di contratti esclusi (al pari di quella dei contrattiinclusi, sopra e sotto soglia) è contenuta nell’art. 3, comma 18,del Codice in forza del quale:

“I contratti esclusi sono i contratti pubblici di cui alla parte I,titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presentecodice, e quelli non contemplati dal presente codice”.

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Il Codice dei ContrattiI Contratti esclusi

Le numerose fattispecie contrattuali escluse (parzialmente ocompletamente) dall’applicazione del Codice, possono essere cosìdescritte:- contratti ad oggetto bellico (art. 16);- contratti ed appalti di servizi esclusi (artt. 19 e 20);- contratti relativi a settori economici espressamente individuati:telecomunicazioni, autotrasporto mediante autobus, acquisti di acqua,energia e combustibili (artt. 22, 23 e 25);- contratti aventi ad oggetto norme internazionali (art. 18);- contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza(art. 17);- contratti di sponsorizzazione (art. 26).

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Il Codice dei ContrattiI servizi esclusi

L’art. 20 stabilisce che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto iservizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68(specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura diaffidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono invece soggettiinteramente alle disposizioni del codice.L’art. 21 aggiunge, poi, che gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencatinell’allegato II A che servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicaticonformemente all’articolo che precede se il valore dei servizi elencatinell’allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II A.Esiste, dunque, una profonda differenza di disciplina tra i servizi dell’allegatoIIA e quelli dell’allegato IIB.I primi sono soggetti ad un regime di concorrenza rafforzata, internazionale: isecondi sono esclusi dalla disciplina generalizzata del codice.

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Il Codice dei ContrattiI servizi dell’allegato IIB

L’allegato IIB della direttiva e del codice, contiene la seguente elencazione di servizi esclusi:

ALLEGATO II B

17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d'acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi icontratti di lavoro)

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi

27 Altri servizi (Esclusi i contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione diprogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo ditrasmissione).

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Il Codice dei ContrattiI servizi dell’allegato IIB

ART. 27 Codice:“1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, serviziforniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice,avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamentodeve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, secompatibile con l’oggetto del contratto .2. Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4.3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno ilsubappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità.Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applical’articolo 118.”

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Il Codice dei ContrattiI servizi dell’allegato IIB

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE relativa al dirittocomunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o soloparzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»(2006/C 179/02, del 1°.08.2006)

Tali appalti rappresentano un'importante opportunità per le imprese delmercato interno, in particolare per le PMI e per le imprese «start-up»• Tali appalti sono aggiudicati, in molti casi, direttamente a fornitori localisenza alcuna concorrenza. La Corte di giustizia delle Comunità europee(CGCE) ha confermato nella sua giurisprudenza che le disposizioni deltrattato CE relative al mercato interno si applicano anche agli appalti cheesulano dall'ambito di applicazione delle direttive appalti pubblici

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Il Codice dei ContrattiI servizi dell’allegato IIB

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE relativa al diritto comunitarioapplicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive«appalti pubblici»

(2006/C 179/02, del 1°.08.2006)

PUBBLICITA’: il solo modo di rispettare i principi comunitari consiste nella pubblicazione diun avviso sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Spetta alle S.A. scegliere il mezzo di pubblicità più adeguato tenendo conto dell’importanzadell’appalto per il mercato interno ed eventualmente comunitario (se sopra soglia), in relazioneall’oggetto, importo e pratiche abituali di quel settore.

Quanto più interessante è l'appalto per i potenziali offerenti di altri Stati membri, tantomaggiore deve essere la copertura. In particolare, un'adeguata trasparenza per gli appalti diservizi di cui all'allegato II B il cui importo superi le soglie comunitarie implica di solito lapubblicazione in un mezzo di comunicazione largamente diffuso.

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea non è obbligatoria ma può costituireun'opzione interessante, in particolare quando si tratta di appalti d'importo elevato.

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Nomenclatura comunitaria di riferimentoe metodi di individuazione

Il Vocabolario Comune degli appaltiAi sensi dell’art. 3, comma 49, del Codice il CPV “Common ProcurementVocabulary” designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici.

Il CPV consiste in un sistema di classificazione unico per la descrizionedell’oggetto degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il CPV comprende:

-un vocabolario principale che poggia su una struttura ad albero di codici, aiquali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori oservizi;

-- un vocabolario supplementare che può essere utilizzato per completarela descrizione dell’oggetto dell’appalto.

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Nomenclatura comunitaria di riferimentoe metodi di individuazione

Il Vocabolario Comune degli appalti

La stazione appaltante deve indicare in ogni bando di gara, oltre alladescrizione dell’oggetto dell’appalto, il relativo CPV di riferimento.

A tal fine le pubbliche amministrazioni possono consultare l’elenco deicodici CPV e le tavole di corrispondenza tra i CPV e le altrenomenclature sul sito internet “Système d’information pour lesmarchès publics” (SIMAP), www.simap.europa.eu .

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Il Codice dei ContrattiI contratti “sotto soglia”

Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici dilavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla sogliacomunitaria

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi,forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanzacomunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I,della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parteII, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

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Il Codice dei ContrattiI contratti “sotto soglia”

Art. 122 e art. 123

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sottosoglia.

Art. 124

Disciplina specifica per gli appalti di servizi e forniture sottosoglia.

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Aperte (già asta pubblica)

Ristrette (già licitazione privata)

Negoziate (già trattativa privata)

Cottimo fiduciario

Dialogo competitivo

Sistema dinamico di acquisizione

Le procedure per la scelta del contraente

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(art. 3, comma 37, del Codice)Procedure aperte

Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato puòpresentare un’offerta, avendone avuto conoscenza a seguito dellapubblicazione del bando.

Le procedure aperte

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Caratteristiche

La procedura aperta è un’ordinaria procedura di affidamento degliappalti pubblici. Caratteristica di tale procedura, per gli appalti siasopra sia sotto soglia comunitaria, è che la stazione appaltante, conl’atto con il quale rende nota agli operatori la volontà di procedereall’affidamento di un determinato appalto ovvero con il bando digara ed i relativi allegati, fornisce contemporaneamente tutte leinformazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

I soggetti che possiedono i requisiti di qualificazione chiesti nelbando potranno dunque partecipare alla competizione presentandola propria offerta, formulata nei modi e secondo i termini stabilitinella lex specialis di gara.

Le procedure aperte

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La pubblicità

In ottemperanza al principio di pubblicità, la stazione appaltantedeve rendere noti:

la volontà di affidare determinati appalti tramite la pubblicazione diun avviso di preinformazione, ove previsto, e del bando di gara;

- i risultati della procedura di affidamento tramite la pubblicazionedell’avviso sugli esiti della procedura.

Le procedure aperte

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Le differenze tra la procedura aperta sopra soglia e laprocedura aperta sotto soglia

Le fasi della procedura aperta non differiscono negli appalti sopra esotto soglia comunitaria, se non per il fatto che negli appalti sottosoglia alcuni adempimenti sono semplificati, come pure latempistica risulta più celere.

Per gli appalti sotto soglia comunitaria vige il principio secondo ilquale le stazioni appaltanti non sono tenute al rispetto degliobblighi di pubblicità in ambito sopranazionale (art. 124, comma 1,del Codice) e l’avviso di preinformazione è facoltativo (art. 124,comma 2, del Codice).

Le procedure aperte

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Le differenze tra la procedura aperta sopra soglia e laprocedura aperta sotto soglia

La tempistica

I termini minimi per la presentazione delle offerte nelle procedureaperte di appalti di servizi e forniture è di:

sopra soglia

52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara allaCommissione Europea

(art. 70, comma 2, del Codice)

sotto soglia

15 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.

(art. 124, comma 6, lett. a), del Codice)

Le procedure aperte

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Le procedure ristrette

Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiederedi partecipare e in cui possono presentare

un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioniappaltanti con le modalità stabilite dal Codice (art. 3, comma 38).

Le procedure ristrette

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Caratteristiche

Anche la procedura ristretta è oggi considerata un’ordinariaprocedura di affidamento degli appalti pubblici, ma, a differenzadella proceduraaperta, la stessa si svolge per gli appalti sia sopra sia sotto sogliacomunitaria in due fasi:- nella prima fase la stazione appaltante rende noto agli operatori lavolontà di procedere all’affidamento di un determinato appalto efornisce tutte le informazioni necessarie (in buona sostanza larichiesta dei requisiti che i soggetti devono possedere ai fini dellapartecipazione alla competizione) per presentare una richiesta diinvito;- nella seconda fase la stazione appaltante, con un successivo atto(la lettera di invito) fornisce, ai soggetti che intende invitare allaprocedura,tutte le informazioni necessarie alla presentazionedell’offerta.

Le procedure ristrette

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Le differenze tra la procedura ristretta sopra soglia e laprocedura ristretta sotto soglia

Anche per la procedura ristretta la circostanza che si tratti diappalti sopra o sotto soglia non muta le fasi di gara e le operazionida compiere, se non per il fatto che per gli appalti sotto sogliaalcuni adempimenti sono semplificati, come pure la tempistica

è più celere.

Per quanto riguarda gli oneri di pubblicità, la qualificazione

dei concorrenti e l’anomalia delle offerte, nelle procedure ristrettevalgono le medesime regole previste per le procedure aperte; latempistica è invece diversa, atteso che la procedura ristretta, adifferenza di quella aperta, si svolge in due fasi.

Le procedure ristrette

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Le differenze tra la procedura aperta sopra soglia e laprocedura aperta sotto soglia

La tempistica

I termini minimi per la presentazione delle domande dipartecipazione nelle procedure ristrette di appalti di servizi eforniture è di:

sopra soglia

37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara allaCommissione Europea

(art. 70, comma 3, del Codice)

sotto soglia

7 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.

(art. 124, comma 6, lett. b), del Codice)

Le procedure ristrette

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Le differenze tra la procedura aperta sopra soglia e laprocedura aperta sotto soglia

La tempistica

I termini minimi per la presentazione delle offerte nelle procedureristrette di appalti di servizi e forniture è di:

sopra soglia

40 giorni dalla data di invio della lettera d’invito

(art. 70, comma 4, del Codice)

sotto soglia

10 giorni dalla data di invio della lettera d’invito

(art. 124, comma 6, lett. c), del Codice)

Le procedure ristrette

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Definizione (art. 3, comma 40).

Si intendono per procedure negoziate quelle in cui le stazioniappaltanti, previa pubblicazione o meno di un bando,consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano conuno o più di essi le condizioni del contratto.

Le procedure negoziate

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Caratteristiche

Le procedure negoziate sono procedure eccezionali che deroganoalle ordinarie procedure di affidamento degli appalti, cui la stazioneappaltante può far ricorso solo nelle ipotesi ed alle condizioniespressamente stabilite dal Codice.

La peculiarità di tali procedure è il contatto della stazioneappaltante, senza vincoli particolari di forma, con i potenzialicontraenti prima di effettuare l’aggiudicazione.

Le procedure negoziate devono considerarsi procedure facoltativeed alternative alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti

pubblici. Ed infatti al ricorrere di specifiche ipotesi, le stazioniappaltanti possono (ma non devono necessariamente) scegliere diaggiudicare il contratto con procedura negoziata (art. 54, comma4).

Le procedure negoziate

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Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essereeffettuate:

a) mediante amministrazione diretta (acquisizioni sono effettuatecon materiali e mezzi propri o appositamente acquistati onoleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, oeventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione delresponsabile del procedimento)

b) mediante cottimo fiduciario (procedura negoziata in cui leacquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi)

Le procedure negoziateAcquisizioni in economia (art. 125)

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Presupposti: l’affidamento in economia è subordinato innanzituttoall’adozione di un provvedimento di carattere generale(regolamento sugli acquisti in economia) con cui ciascuna stazioneappaltante, avuto riguardo alle proprie specifiche esigenze,individui i lavori, le forniture ed i servizi che possono essereacquisiti in economia.

Limiti di importo: il cottimo è ammesso, per forniture e servizi, pertutti gli acquisiti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Le procedure negoziateAcquisizioni in economia (art. 125)

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Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito, perforniture e servizi, nelle seguenti ipotesi (comma 10):a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno

del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessarioo conveniente per conseguire la prestazione nel termineprevisto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso,ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzionenell’ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito dellascadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimentodelle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misurastrettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animalio cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per ilpatrimonio storico, artistico, culturale.

Le procedure negoziateAcquisizioni in economia (art. 125)

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Modalità di affidamentoQuando le acquisizioni in economia non sono effettuate medianteamministrazione diretta, e quindi con materiali e mezzi propridell’amministrazione sotto la direzione del responsabiledel procedimento, quest’ultimo dovrà procedere all’affidamento aterzi tramite cottimo fiduciario.Per acquisti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00il responsabile del procedimento può procedere all’affidamentodiretto (art. 125, comma 11).Per acquisti di servizi e forniture di importo pari o superiori a €40.000,00 (ovviamente entro il limite massimo di spesa acquisibilein economia) il responsabile del procedimento dovrà procedereall’affidamento mediante una procedura competitiva previo invitoad almeno 5 operatori economici (art. 125, comma 11).

Le procedure negoziateAcquisizioni in economia (art. 125)

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Le acquisizioni in economia di servizi e forniture sono consentitefino ai seguenti importi:

• in generale: fino all’importo di € 130.000,00;

• per servizi e forniture da affidare mediante cottimo fiduciario:1.da un importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad un importo

massimo di € 130.000,00, è applicabile il procedimento di cui all’art. 125, comma 10 e 11;

2.da un importo compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto) e € 40.000,00, è applicabile il procedimento ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, previa acquisizione di tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei requisiti;

3.per servizi e forniture di importo inferiore ad € 2.000,00 o del limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto: è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Le procedure negoziateAcquisizioni in economia per le Istituzioni scolastiche

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La centrale di committenza è, secondo la definizione di cui all’art.3, comma 34 (che riprende analoga definizione data dall’art. 1,comma 10 della dirett. 2004/18), un'amministrazione aggiudicatriceche:

� acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioniaggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

� aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici oaltri enti aggiudicatori.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquistarelavori, servizi, forniture, facendo ricorso a centrali di committenzada essi istituite, anche associandosi o consorziandosi.

La centrale di committenza nel concludere gli affidamenti deverispettare le norme del codice.

Le centrali di committenza (art. 32)

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Il ricorso alla centrale di committenza pubblica Consip S.p.a.costituisce un’ulteriore procedura di acquisito tra quelle adisposizione delle stazioni appaltanti per l’approvvigionamento

di beni o servizi.

Il presupposto normativo di tale prerogativa risiede nel combinatodisposto dell’art. 33 del Codice, il quale prevede che le stazioniappaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi eforniture facendo ricorso a centrali di committenza e dell’art. 26della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisiti di

beni e servizi (legge finanziaria 2000).

Gli acquisti mediante Consip

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Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale (Art. 29 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, sullabase di apposite convenzioni di Consip S.p.A., nella suaqualità di centrale di committenza per le acquisizioni dibeni e servizi al di sopra della soglia di rilievocomunitario.

Gli acquisti mediante Consip

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(Art. 1 decreto legge 95/2012)

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsiattraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da ConsipS.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa diresponsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione deldanno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,ove indicato, degli strumenti di acquisto e quello indicato nelcontratto.Sono escluse da questa disposizione le centrali di acquistoregionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzodegli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.

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La Spending Review e la Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

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(Art. 1 decreto legge 95/2012)

Le amministrazioni pubbliche statali obbligate ad approvvigionarsiattraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. possonoprocedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e incaso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome proceduredi acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misurastrettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel casodi disponibilità della convenzione.

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La Spending Review e la Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

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La sentenza del TAR Lombardia n. 1350 del 2012.

• Davanti al TAR Lombardia di Milano era stata censuratal’illegittimità dell’operato di una stazione appaltante che, pur afronte di un’aggiudicazione provvisoria alla stessa economicamentemolto favorevole, ha preferito rideterminarsi in via di autotutela,annullando la gara, per rivolgersi a una centrale di committenza,che applicava però prezzi superiori.

• Il TAR, con la sentenza n. 1350 del 2012, ha accolto il ricorso,rilevando che il rivolgersi a una centrale di committenza, possibilitàpur prevista dal codice e dalle altre leggi, non è automaticamenteun vantaggio per l'amministrazione, perché la questione va valutatain concreto.

• E' stata così censurata la cieca adesione ad una disposizionenormativa emanata in astratto proprio al fine di ottenere risparmidi spesa per le singole amministrazioni, ma la cui applicazione nellafattispecie concreta ha determinato, al contrario, un risultatodeteriore per le condizioni economiche di aggiudicazione.

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La Spending Review e la Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

• (Art. 1, comma 7, decreto legge 95/2012)

• Tutte le amministrazioni pubbliche ed anche le società a totalepartecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alleseguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili perriscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute adapprovvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadromessi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenzaregionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonomeprocedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemitelematici di negoziazione sul mercato elettronico.

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La Spending Review e la Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

• (Art. 1, comma 7, decreto legge 95/2012)

• E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al difuori delle suddette modalità, a condizione che gli stessiconseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenzao a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettiviinferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi adisposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali. Intali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti acondizione risolutiva con possibilità per il contraente diadeguamento nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioniConsip e delle centrali di committenza regionali che prevedanocondizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati inviolazione di questa disposizione sono nulli, costituiscono illecitodisciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai finidella determinazione del danno erariale si tiene anche conto delladifferenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto equello indicato nel contratto.

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Elenco centrali di committenza

Le centrali di committenza danno comunicazione al commissariostraordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni eservizi ed a Consip S.p.A. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro edelle convenzioni. Il Commissario straordinario istituisce tramite ConsipS.p.A. un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i datirelativi ai contratti ed alle convenzioni.

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La Spending Review e la Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

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La Spending Review e la Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

� Diritto di recesso� Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di

fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore aquindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimodelle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anchedell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delleconvenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predettocontratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatorenon acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizionieconomiche . Ogni patto contrario è nullo. Il diritto di recesso si inserisceautomaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausoledifformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recessol'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio edel patrimonio.

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Mercato elettronico della P.A.

� Le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla sogliadi rilievo comunitario possono fare ricorso al mercato elettronico dellapubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici.

� Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazionerealizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi diConsip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delleamministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordicon il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip.

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Mercato elettronico della P.A.

� Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia edelle Finanze, è specificatamente disciplinato dagli artt. 328,332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codicedegli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento diesecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163”) e da una serie di norme di carattere generale especiale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento.

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Mercato elettronico della P.A.

� Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di Attuazione del D. Lgs. 12aprile 2006, n. 163 - Codice degli appalti abroga il D.P.R. 101 del 2002 edetta una specifica normativa di riferimento sul Mercato Elettronico, nellasezione “Acquisti di servizi e forniture sotto soglia e in economia” (Titolo V,Capo 1 e 2).

� L’art. 328 “Mercato Elettronico” si propone di “sistematizzare” la previgentedisciplina, tenendo in considerazione le esperienze maturate nellarealizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso i mercatielettronici, con particolare riferimento al MePA;

� Ciascuna Amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico o, inalternativa, utilizzare il Mercato Elettronico istituito dal Ministerodell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip.

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Mercato elettronico della P.A.

Inoltre:� L’art. 330 disciplina i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia, definendo che le

stazioni appaltanti possono farvi ricorso nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 125 delCodice, nonché nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazioneemanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze (ai sensidell’articolo 125, comma 10, del Codice);

� L’art. 332 specifica, nel contesto degli acquisti in economia, che le indagini di mercato sulla cuibase individuare gli operatori economici da consultare per l’affidamento mediante cottimo fiduciariopossono svolgersi tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico.

� L’art. 335 “Mercato Elettronico e uso degli strumenti elettronici” si raccorda con l’art.328, ed inparticolare alla previsione di cui al c. 4, lett. b), relativo alla possibilità di effettuare acquistimediante il MePa, dando attuazione alle procedure di acquisto in economia, in ottemperanza algenerale principio previsto dall’art.85, co. 3, del Codice.

� L’art. 336 “Congruità dei prezzi” specifica che l’accertamento della congruità dei prezzi offerti dalleimprese invitate è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalleindagini di mercato. Anche in questo caso si è inteso mettere a frutto le informazioni rese disponibiliattraverso i cataloghi pubblicati sul MePA, consentendo espressamente alle Amministrazioni diavvalersi di tali dati per la valutazione della congruità dei prezzi.

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Mercato elettronico della P.A.

Tra i principali aspetti che caratterizzano il Mercato Elettronico si evidenzia che:� le procedure avvengono interamente per via elettronica, nel rispetto delle

norme in materia di sicurezza (d.lgs. N 196 del 30/06/2003,“Codice inmateria di protezione dei dati personali”) e delle disposizioni del Codicedell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 7.3.2005, conparticolare riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma digitale;

� gli acquisti vengono effettuati sul Mercato Elettronico in economia e sotto soglia, attraverso:

– un confronto concorrenziale delle offerte già presenti sul MePA;– un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta

ai fornitori abilitati.– i bandi di abilitazione sono sempre aperti nel tempo per l’abilitazione degli operatori

economici.

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Mercato elettronico della P.A.

� Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronicovengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principidi trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento enon discriminazione. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico ifornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tuttala durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico chesoddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati inconformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia eindicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultarela documentazione della procedura direttamente e senza oneri. (fonte:D.P.R. 5-10-2010 n. 207)

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Chi può abilitarsi al mercato elettronico della PA

Alla luce della normativa vigente in materia, la legittimazione ad operare acquisti attraverso il Mercato Elettronico risulta disciplinata nel seguente modo:

a. hanno la facoltà , sulla base degli artt. 1, comma 1 lettera e) e 2 del D.P.R. 4 aprile2002, n. 101:� tutti i SOGGETTI, gli ENTI e gli ORGANISMI (anche aventi natura privatistica) TENUTI

ALL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE IN TEMA DIAPPALTI PUBBLICI (enti pubblici ed organismi di diritto pubblico), ivi incluse le REGIONI, lePROVINCE, le CITTÀ METROPOLITANE, i COMUNI e le COMUNITÀ MONTANE che,nell’ambito delle rispettive autonomie, abbiano disposto per l’applicazione del D.P.R. n.101/2002

b. sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico, a decorrere dal 1 luglio 2007, sullabase dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006:� le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, a decorrere dal 1luglio 2007.

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Il Mercato Elettronico della P.A., utilizzabile solo per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è unmercato digitale all’interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni e servizi alle PubblicheAmministrazioni che effettuano acquisti mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di offerta”.

• I Fornitori: aziende private cheintendano proporre i propri articolie divenire in questo modopotenziali fornitori della PubblicaAmministrazione

Marketplace

Gli attori del Mercato Elettronico

MEF/Consip

• Qualifica i fornitori Gestisce iCataloghi

• Fornisce assistenza tecnica eformazione alla PubblicaAmministrazione e alle imprese

Imprese Pubblica Amministrazione

• Unico soggetto acquirente:Amministrazioni Centrali, Sanità,Enti Locali, Università e Istituti diRicerca, ecc…

Il Mercato Elettronico della P.A. rappresenta uno strumento ad alta potenzialità per leAmministrazioni e le Imprese.

MePA - Cos’è

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Bando di abilitazione dell’impresa

L'abilitazione dell’impresa avviene a seguito dell'approvazione daparte di Consip della domanda di abilitazione ad un bando delMercato Elettronico.Per abilitarsi ad un bando MePA il Fornitore deve possedere iseguenti requisiti:1. Capacità professionale:

� iscrizione presso il Registro delle Imprese per attività attinentiall’oggetto del Bando e relativo nulla osta antimafia di cui all’art.9, comma 1, del D.P.R. 252/1998;� assenza di cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;� adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi disicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Capacità economico-finanziaria:� fatturato specifico, realizzato nell’anno precedente allapresentazione della domanda, relativo al bando, non inferiore aEuro 25.000,00.

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Quali investimenti sono richiesti?

Il MEPA è gratuito per PA e Imprese, quindi l’investimento è………

Un PC ed un kit di firma digitale

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Le Pubbliche Amministrazioni possono operare nell’ambito del MePA attraverso due soggetti:

1) un Punto Ordinante, cioè un soggetto con “potere di firma”, titolato adimpegnare la spesa per conto della Pubblica Amministrazione, cheagisce esclusivamente in nome e per conto della PPAA diappartenenza;

2) un Punto Istruttore, cioè un soggetto che, nominato dal PuntoOrdinante, assiste quest’ultimo nello svolgimento delle attivitànell’ambito del Sistema di e-Procurement e nell’utilizzo degliStrumenti di Acquisto.

PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MEPA

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� Sono a disposizione delle PPAA gli strumenti di Ordine Diretto diAcquisto e Richiesta di Offerta , per acquistare Beni e Servizi sottosoglia di rilievo comunitario e concludere nell’ambito del MePAcontratti con i Fornitori abilitati.

� Tali procedure telematiche di acquisto vengono adottate dallestazioni appaltanti nel rispetto della normativa prevista perl’approvvigionamento di beni e servizi della PubblicaAmministrazione e dei principi di trasparenza e semplificazione delleprocedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MEPA

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� L’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) consente diacquisire di una o più offerte disponibili, direttamente acatalogo senza possibilità di modificarne le condizioni.

� La Richiesta di Offerta (RDO) prevede l’acquisizione diuna o più offerte attraverso l’individuazione e descrizionedi beni e servizi e la selezione dei fornitori ai quali inviarel’invito ad offrire.

PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MEPA

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PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MEPA

� Gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni, registrate al MercatoElettronico, possono visualizzare i prodotti pubblicati sui cataloghi elettronici,classificati in categorie merceologiche e in famiglie di prodotti sempre piùspecifiche sino all’individuazione del singolo bene.

� Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogoprodotti , le Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e,una volta abilitate, effettuare gli acquisti on line.

� In particolare, selezionata la pagina del catalogo in cui sono presenti i beni diinteresse, l’Amministrazione può effettuare sempre on line:

– il confronto di beni e servizi : selezionando prodotti analoghi offerti da Fornitori diversi edesaminando nel dettaglio, in ottica comparata, le loro caratteristiche tecniche;

– l’ordine di acquisto: selezionando, direttamente dalle pagine di visualizzazione o dallapagina di confronto, i beni da acquistare ed inviando al Fornitore, tramite il sistema, l’ordinefirmato digitalmente;

– la richiesta di offerta: negoziando prezzi e condizioni migliorative per i prodotti a catalogotramite la richiesta ai fornitori dell’invio di offerte ad hoc.

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La selezione dell’operatore economico, che sarà tenuto all’esecuzione dell’appalto, si basa sul confronto tra le offerte pervenute, alternativamente, secondo i due metodi tipici:

1. l’aggiudicazione al prezzo più basso, con esclusiva valutazione quantitativa dell’elemento economico;

2. l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione congiunta degli elementi economici e tecnici.

Il Codice conferma la piena equipollenza dei due criteri e lascia la scelta alla stazione appaltante.

I criteri di aggiudicazione

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Fase pubblicistica attiene alla selezione del miglior contraente

Fase privatisticarelativa alla gestione del rapporto contrattuale

Le fasi di gara

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1. Il bando, la lettera di invito e il capitolato di appalto

2. La natura del bando

3. La disapplicazione e il diritto sopravvenuto

4. La tassatività delle ipotesi di esclusione

La lex specialis della gara

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1. Determinazione a contrattare

2. Bando o avviso pubblico

3. Selezione dei candidati e delle offerte

4. Aggiudicazione provvisoria

5. Aggiudicazione definitiva

6. Comunicazioni obbligatorie

La fase pubblicistica

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La stazione appaltante nella procedura di appalto di lavori, forniture e servizi è tenuta a predisporre una serie di atti:1. determinazione a contrarre;

2. bando di gara;

3. disciplinare di gara;

4. lettera d’invito;

5. capitolato speciale d’appalto (e specifiche tecniche)

6. schema di contratto

L’insieme dei documenti sopra elencati (ad eccezionedel punto 1) costituisce generalmente la lex specialis della gara.

La documentazione costituente la c.d. legge speciale della gara

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Definizione

Il bando di gara è l’atto attraverso cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, ovvero di istituire un sistema dinamico di acquisizione o ancora di aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione (art. 64 del Codice).

IL BANDO DI GARA

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Natura giuridica

Il bando si configura come la lex specialis di gara ossia quell’insieme di prescrizioni e di regole che la stazione appaltante pone agli offerenti ed al cui rispetto essa si vincola nell’espletamento della procedura di gara. Alla luce di tale qualificazione si è posta la questione relativa alla natura giuridica del bando di gara ed in particolare se questo abbia natura di atto normativo ovvero di atto amministrativo generale.La posizione tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza attribuisce al bando di gara natura di atto amministrativo generale, in quanto atto privo dei caratteri della generalità e dell’astrattezza, propri degli atti normativi.

IL BANDO DI GARA

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Aspetti attinenti al contenuto

Ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Codice, il bando di gara deve contenere gli elementi indicati nel Codice, le informazioni di cui all’allegato IX A al Codice medesimo ed ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione Europea in conformità alla procedura di cui all’art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE.

La stazione appaltante deve porre particolare attenzione ad inserire nel bando tutte le informazioni previste come obbligatorie nel Codice e nel relativo Allegato IX A, nonché quelle ulteriori che di volta in volta si rendano opportune.

IL BANDO DI GARA

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La pubblicazione del bando di gara

Per gli appalti di rilevanza comunitaria la stazione appaltante dovrà procedere alla pubblicazione dei bandi secondo le seguenti modalità.a) Pubblicazione sulla Gazzetta Europea. b) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

(GURI);c) Pubblicazione sul profilo del committente.d) Pubblicazione sul Sito informatico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informaticoe) presso l’Osservatorio;f) Pubblicazione per estratto su almeno due dei principali

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

IL BANDO DI GARA

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La pubblicazione del bando di gara negli appalti sotto soglia comunitariaAi sensi dell’art. 124, comma 1, del Codice per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (come pure per gli appalti di lavori ex art. 122, comma 1), non sussistono obblighi dipubblicità in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti dovranno procedere alla pubblicazione dei bandi secondo le seguenti modalità.a) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

(GURI);b) Pubblicazione nell’albo della stazione appaltante.c) Pubblicazione sul Sito informatico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informaticod) presso l’Osservatorio

IL BANDO DI GARA

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Requisiti di ordine generale (art. 38)

Requisiti di idoneità professionale (art. 39)

I requisiti di partecipazione

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1. Natura (collegio amministrativo)

2. Composizione (numero dispari di componenti)

3. Nomina (dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte)

4. Funzionamento (collegio perfetto)

Commissione di gara

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1. Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive

2. La funzione del documento di riconoscimento

3. La problematica del D.U.R.C.

La semplificazione documentale

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1. Principio della pubblicità

2. Principio della segretezza delle offerte

3. Principio di continuità e concentrazione della gara

4. Oneri di custodia dei plichi

Lo svolgimento delle operazioni di gara Principi

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1. Ruolo e contenuto della verbalizzazione, con particolare riferimento a:

a) data, numero e orario;

b) regolare composizione dell’organo;

c) descrizione delle attività valutative compiute.

2. La valutazione delle offerte anomale

L’aggiudicazione provvisoria

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1. È il risultato di due sub-procedimenti:

a) la verifica della regolarità della procedura, con specifico riferimento alle precedenti fasi endoprocedimentali;

b) la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio.

L’aggiudicazione definitiva

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1. Annullamento (in caso di atto viziato)

2. Revoca (in caso di atto legittimo ma incompatibile con i mutati interessi pubblici)

3. Atti di mero ritiro

4. Atto confermativo e meramente confermativo

5. Diniego di approvazione degli atti di gara

Strumenti di autotutela

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1. Ambito soggettivo (portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale); non controllo generalizzato né azione popolare

2. Ambito oggettivo (documenti amministrativi)

3. Potere di differimento in fase di gara

4. Limiti all’accesso

Le procedure di gara ed il diritto di accesso

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Nel “contrasto” tra diritto di accesso agli attiamministrativi e diritto alla privacy, va ritenutoprevalente il diritto di accesso, risultando recessivo latutela della riservatezza dei terzi, quando l’accessostesso sia esercitato per la difesa di un interessegiuridico, seppur nei limiti di tale rapporto distrumentalità.

Il limite al diritto di accesso

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE