Modernizzazione del registro di commercio · Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni...

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Dipartimento federale di giustizia e polizia Modernizzazione del registro di commercio Comunicati, Il Consiglio federale, 19.12.2012 Berna. La Confederazione intende istituire un registro elettronico di commercio, che in futuro sarà tenuto dai Cantoni. In avvenire le iscrizioni nel registro di commercio potranno quindi essere pubblicate direttamente su Internet. Il Consiglio federale prevede inoltre varie agevolazioni per le PMI. Mercoledì ha posto in consultazione le sue proposte. Dal 1937 le disposizioni sul registro di commercio, disciplinate nel Codice delle obbligazioni, non sono state più sottoposte a una revisione completa. Nel 2010 la Commissione federale degli esperti del registro di commercio ha elaborato una strategia per il registro di commercio svizzero, giungendo alla conclusione che il diritto vigente non soddisfa più le esigenze degli utenti e va quindi modernizzato. Aggiornamenti e migliorie sostanziali non sono tuttavia possibili senza adeguare le vigenti disposizioni del Codice delle obbligazioni. Rielaborazione completa delle basi legali del registro di commercio Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni riguardante il registro di commercio è sottoposto a una revisione totale. Un elemento centrale della modernizzazione è la creazione di un’infrastruttura nazionale del registro di commercio da parte della Confederazione. I Cantoni restano tuttavia competenti per la tenuta del registro. Le misure previste permettono di uniformare l’attuazione del diritto in materia di registro di commercio e di quello societario e di accorciare le procedure. Il numero d’assicurato AVS sarà usato sistematicamente per l’identificazione delle persone fisiche anche nell’ambito del registro di commercio. Il registro delle persone costituito con l’aiuto di tale numero fornirà al pubblico informazioni attuali e affidabili su tutte le persone iscritte nel registro di commercio. Il numero d’assicurato AVS non sarà accessibile al pubblico e sarà usato solo all’interno dell’amministrazione. A medio termine le iscrizioni nel registro di commercio e i documenti giustificativi andranno trasmessi soltanto per via elettronica. A differenza di quanto previsto in altri Stati, ognuno, e non soltanto avvocati o pubblici ufficiali rogatori, potrà chiedere l’iscrizione nel registro di commercio. Sgravio amministrativo per imprese con strutture semplici Se presentano strutture societarie semplici, le società per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative potranno essere fondate, sciolte e cancellate nel registro di commercio senza l’intervento di un pubblico ufficiale rogatore. Per queste società sarà quindi abrogato l’obbligo dell’atto pubblico. Adeguamenti mirati della legge sui revisori La validità extraterritoriale della legge sui revisori viene precisata al fine di migliorare il rapporto tra la protezione degli investitori, la garanzia di una sorveglianza effettiva ed efficiente e la competitività del mercato svizzero dei capitali. Inoltre i requisiti per garantire la qualità nelle imprese di revisione vengono adeguati ai valori soglia entrati in vigore il 1° gennaio 2012. Ciò permette di sgravare i servizi di revisione delle piccole e medie imprese. La procedura di consultazione sulla modifica del Codice delle obbligazioni e del diritto in materia di sorveglianza dei revisori si concluderà al 5 aprile 2013. Contatto / informazioni Lukas Berger, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 43 09, Contatto Dipartimento responsabile Dipartimento federale di giustizia e polizia, T +41 31 322 21 11, Contatto

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Modernizzazione del registro di commercioComunicati, Il Consiglio federale, 19.12.2012

Berna. La Confederazione intende istituire un registro elettronico di commercio, che in futuro sarà tenuto dai Cantoni. In avvenire le iscrizioni nel registro di commercio potranno quindi essere pubblicate direttamente su Internet. Il Consiglio federale prevede inoltre varieagevolazioni per le PMI. Mercoledì ha posto in consultazione le sue proposte.

Dal 1937 le disposizioni sul registro di commercio, disciplinate nel Codice delle obbligazioni, non sono state più sottoposte a una revisione completa. Nel 2010 la Commissione federale degli esperti del registro di commercio ha elaborato una strategia per il registro di commercio svizzero, giungendo alla conclusione che il diritto vigente non soddisfa più le esigenze degli utenti e va quindi modernizzato. Aggiornamenti e migliorie sostanziali non sono tuttavia possibili senza adeguare le vigenti disposizioni del Codice delle obbligazioni.Rielaborazione completa delle basi legali del registro di commercio Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni riguardante il registro di commercio è sottoposto a una revisione totale. Un elemento centrale della modernizzazione è la creazione di un’infrastruttura nazionale del registro di commercio da parte della Confederazione. I Cantonirestano tuttavia competenti per la tenuta del registro. Le misure previste permettono di uniformare l’attuazione del diritto in materia di registro di commercio e di quello societario e di accorciare le procedure.

Il numero d’assicurato AVS sarà usato sistematicamente per l’identificazione delle persone fisiche anche nell’ambito del registro di commercio. Il registro delle persone costituito con l’aiuto di tale numero fornirà al pubblico informazioni attuali e affidabili su tutte le persone iscritte nel registro di commercio. Il numero d’assicurato AVS non sarà accessibile al pubblico e sarà usato soloall’interno dell’amministrazione.

A medio termine le iscrizioni nel registro di commercio e i documenti giustificativi andranno trasmessi soltanto per via elettronica. A differenza di quanto previsto in altri Stati, ognuno, e non soltanto avvocati o pubblici ufficiali rogatori, potrà chiedere l’iscrizione nel registro di commercio.Sgravio amministrativo per imprese con strutture sempliciSe presentano strutture societarie semplici, le società per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative potranno essere fondate, sciolte e cancellate nel registro di commercio senza l’intervento di un pubblico ufficiale rogatore. Per queste società sarà quindi abrogato l’obbligo dell’atto pubblico.Adeguamenti mirati della legge sui revisori La validità extraterritoriale della legge sui revisori viene precisata al fine di migliorare il rapporto tra la protezione degli investitori, la garanzia di una sorveglianza effettiva ed efficiente e la competitività del mercato svizzero dei capitali. Inoltre i requisiti per garantire la qualità nelle imprese di revisione vengono adeguati ai valori soglia entrati in vigore il 1° gennaio 2012. Ciò permette di sgravare i servizi di revisione delle piccole e medie imprese.

La procedura di consultazione sulla modifica del Codice delle obbligazioni e del diritto in materia di sorveglianza dei revisori si concluderà al 5 aprile 2013.

Contatto / informazioniLukas Berger, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 43 09, Contatto

Dipartimento responsabileDipartimento federale di giustizia e polizia, T +41 31 322 21 11, Contatto

Ultimo aggiornamento: 19.12.2012

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)Basi legali | Contatto

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Rapporto esplicativo sulla modifica del Codice delle obbli-gazioni (diritto in materia di registro di commercio e ade-guamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza della revisione Modernizzazione del registro di commercio e connesse age-volazioni a favore delle PMI del 19 dicembre 2012

Compendio Dal 1937 le disposizioni sul registro di commercio del Codice delle obbligazioni non sono state più sottoposte a revisione completa. Nel 2010 la Commissione fede-rale degli esperti del registro di commercio ha elaborato una strategia per il regi-stro di commercio svizzero, nell’ambito della quale gli autori hanno analizzato i possibili margini di miglioramento e formulato diversi scenari di sviluppo del futuro registro di commercio. Dal rapporto emerge che la modernizzazione del registro di commercio è indispensabile. Il diritto vigente non soddisfa più le esigenze degli utenti e le disposizioni giuridiche vigenti non consentono aggiornamenti e miglio-ramenti sostanziali.

Tenendo conto dei risultati del rapporto peritale, l’avamprogetto propone la revi-sione completa del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni (art. 927 CO segg.) e persegue due obiettivi primari: modernizzare l’infrastruttura e le procedure del registro di commercio e introdurre semplificazioni per le imprese.

Elemento centrale delle misure di modernizzazione del registro è la creazione di un registro di commercio informatizzato di portata nazionale, supportato da un softwa-re unico.

L’introduzione del numero d’assicurato AVS a titolo di identificatore delle persone costituisce un altro elemento di questo pacchetto di misure. Anche nel registro di commercio il numero d’assicurato AVS potrà essere utilizzato in modo sistematico per identificare le persone fisiche, come già previsto in altri registri (p. es. nel registro informatizzato dello stato civile Infostar). Il nuovo registro delle persone fornirà informazioni al pubblico su tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio. Il numero d’assicurato AVS non sarà invece di pubblico dominio in quanto sarà utilizzato solo per scopi amministrativi interni.

L’avamprogetto prevede singoli adeguamenti del diritto societario che comporte-ranno agevolazioni importanti per le PMI. In futuro sarà possibile costituire, scio-gliere e cancellare una società senza l’intervento di un notaio, a condizione che la

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società presenti strutture molto semplici. Per queste società non sarà più indispen-sabile l’atto pubblico.

La revisione completa del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni rafforza i principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza. Essa permette di sancire nel Codice delle obbligazioni importanti contenuti della vigente ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio. Tiene inoltre conto anche degli aspetti della protezione dei dati personali, senza però limitare eccessivamente l’esigenza degli utenti del registro di commercio di accedere a importanti informazioni di carattere economico.

La modernizzazione del registro di commercio è in sintonia con il piano di e-government della Svizzera, che consentirà agli operatori economici e alla popola-zione di sbrigare elettronicamente importanti pratiche amministrative con le autori-tà. Il progetto tiene inoltre conto delle principali tendenze di modernizzazione in atto all’estero.

Viene infine precisato l’ambito di applicazione extra-territoriale della legge sui revisori, al fine di migliorare l’equilibrio tra la tutela degli investitori, la garanzia di una sorveglianza adeguata ed efficace e la competitività del mercato svizzero dei capitali. I requisiti in materia di garanzia della qualità all’interno delle imprese di revisione saranno inoltre adeguati ai nuovi valori soglia aumentati il 1° gennaio 2012, in modo da semplificare l’attività degli uffici di revisione delle piccole e medie imprese.

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Sommario

1 Punti essenziali del progetto 5

1.1 Situazione iniziale 5

1.1.1 Basi legali 5

1.1.2 Organizzazione attuale 6

1.1.3 Valutazione dell’attuale organizzazione 8

1.1.4 Strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio 9

1.2 La nuova normativa proposta 11

1.2.1 Aspetti generali 11

1.2.2 Modernizzazione del registro di commercio 11

1.2.2.1 Registro di commercio federale e pubblicazione in Internet 11

1.2.2.2 Utilizzo del numero d’assicurato AVS e del registro delle persone 12

1.2.3 Agevolazioni per le società di capitali a struttura semplice 12

1.2.4 Rafforzamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza 13

1.3 Alternative e ipotesi di revisione respinte 15

1.3.1 Creazione di un’autorità federale del registro di commercio 15

1.3.2 Estensione della raccolta decentralizzata dei dati 16

1.4 Interventi parlamentari 16

1.5 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo 17

1.5.1 Tendenza europea all’interconnessione dei dati 17

1.5.2 Tendenza mondiale al trattamento elettronico dei dati 18

1.6 Attuazione 19

2 Commento ai singoli articoli 19

2.1 Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni: Del registro di commercio 19

2.2 Modifica di ulteriori disposizioni del Codice delle obbligazioni 39

2.2.1 Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni 39

2.2.2 Titolo diciassettesimo: Della procura 39

2.2.3 Titolo ventesimosesto: Della società anonima 42

2.2.4 Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata 46

2.2.5 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa 47

2.2.6 Titolo trentesimobis: Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (nuovo) 48

2.2.7 Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali 49

2.3 Disposizioni transitorie 49

2.4 Modifiche di altri atti normativi 50

2.4.1 Codice civile 50

2.4.2 Legge sui revisori 52

2.4.2.1 Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione 52

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2.4.2.1.1 Situazione iniziale 52

2.4.2.1.2 Sistema interno di garanzia della qualità 53

2.4.2.1.3 Sistema esterno di garanzia della qualità 54

2.4.2.2 Sorveglianza sulle imprese di revisione estere 57

2.4.2.3 Commento alle singole disposizioni 59

3 Ripercussioni 64

3.1 Per la Confederazione e i Cantoni 64

3.2 Per l’economia 64

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 66

4.1 Programma di legislatura 66

4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale 66

5 Aspetti giuridici 67

5.1 Costituzionalità 67

5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera 67

5.3 Delega di competenze legislative 68

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Basi legali

Il registro di commercio è disciplinato nel Titolo trentesimo del Codice delle obbli-gazioni1 (art. 927 segg. CO). Le disposizioni di legge sono scarse e frammentarie e il legislatore ha pertanto attribuito al Consiglio federale ampi poteri esecutivi (art. 929 seg. e art. 931 cpv. 3 CO). Quest’ultimo ne ha fatto uso con l’emanazione dell’ordinanza sul registro di commercio2, dell’ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio3 e dell’ordinanza FUSC4.

In concomitanza con gli adeguamenti del diritto delle Sagl e del diritto in materia di revisione, entrate in vigore il 1° gennaio 20085, sono state leggermente modificate anche singole disposizioni del Titolo trentesimo CO. Inoltre, nell’ambito della revisione del diritto della società anonima attualmente in corso, s’intendeva rinnova-re in maniera mirata la normativa sul registro di commercio6. Il 3 settembre 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha tuttavia sospeso la deliberazione di dettaglio concernente, tra le altre, anche queste disposizioni7. La sospensione rimarrà in vigore fino ad avvenuta votazione sull’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», programmata per il mese di marzo 20138.

Dalla sua entrata in vigore il 1° luglio 19379, il Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni non è mai stato oggetto di una revisione completa. L’ordinanza sul registro di commercio del 7 giugno 1937, che a causa di revisioni parziali sussegui-tesi nel corso dei decenni si è trasformata in un collage di regolamentazioni poco

1 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220).

2 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411). 3 Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio,

RS 221.411.1. 4 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza

FUSC, RS 221.415). 5 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dicembre 2005 (Diritto della società a garanzia

limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del re-gistro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gennaio 2008 (RU 2007 4791, 4830; FF 2002 2841, 2004 3545).

6 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della so-cietà cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (FF 2008 1321). Cfr. anche Boll.uff. 2009 S 715 segg. e RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregister-recht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 7 segg.

7 Comunicato stampa della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 settembre 2010 relativo alla pratica 08.011.

8 Comunicato stampa della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 marzo 2012 relativo alla pratica 08.011 e Boll.uff. 2010 N 842.

9 Nuovo testo giusta la LF del 18 dicembre 1936, in vigore dal 1° luglio 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII, alla fine del CO ed EDUARD HIS, Berner Kommentar, Art. 927-964, Berna 1940, Vorbemerkungen, pag. 14 segg.

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chiare e incoerenti, è stata tuttavia sostituita dall’ordinanza del 17 ottobre 200710 sul registro di commercio. Sono tuttavia rimaste invariate soprattutto le disposizioni concernenti le procedure, la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Canto-ni e la pubblicazione delle iscrizioni del registro di commercio.

1.1.2 Organizzazione attuale

Attualemente la tenuta del registro di commercio compete ai Cantoni (art. 927 CO; art. 3 ORC). Quest’attività comprende anche la presa in consegna e la verifica delle notificazioni al registro di commercio e dei documenti giustificativi (p. es. statuti e verbali di sedute), la compilazione dei testi da pubblicare, l’aggiornamento della banca dati cantonale del registro di commercio, l’emissione di estratti autenticati del registro e la conservazione degli atti. Dal 1883 i Cantoni attuano il diritto federale nell’ambito della legislazione federale e sotto l’alta vigilanza della Confederazione, esercitata attraverso l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC; art. 5 ORC)11.

Dal 1990 l’UFRC tiene l’Indice centrale delle ditte (Zefix) che - oltre a consentire la ricerca di ditte12 - ha lo scopo di tutelare il diritto esclusivo di un ente giuridico di usare la ditta iscritta (cfr. art. 946 e art. 951 CO) e oggi viene gestito come banca dati consultabile in Internet13. L’indice Zefix contiene tutti gli enti giuridici attivi nonché quelli cancellati a partire dal 1° gennaio 2000 e consente di effettuare una ricerca gratuita, per individuare su tutto il territorio svizzero la sede di un ente giuri-dico e il competente ufficio cantonale del registro di commercio. L’indice contiene inoltre altre informazioni sugli enti giuridici, ad esempio la ditta, lo scopo e il domi-cilio legale. I dati e i rinvii contenuti nello Zefix non hanno comunque alcuna effica-cia giuridica. Gli unici documenti vincolanti sono l’estratto autenticato del registro di commercio emesso dal competente ufficio cantonale e i testi pubblicati in formato elettronico dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). L’indice Zefix non è tuttavia né un registro di commercio nazionale né una collezione completa dei dati pubblicati nel registro di commercio svizzero14, bensì è da considerarsi solo un’infrastruttura di accesso ai dati dei registri di commercio cantonali. Tramite hyperlink al numero d’identificazione delle imprese (IDI; attualmente ancora numero CH), l’utente accede direttamente alla rispettiva iscrizione nel registro di commercio cantonale.

In 25 Cantoni esiste un unico Ufficio centrale del registro di commercio; solo il Cantone del Vallese dispone di tre Uffici regionali del registro di commercio. Ogni Cantone ha inoltre un’autorità di vigilanza (art. 927 cpv. 3 CO) che esercita tuttavia

10 RU 2007 4851 e Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC), avamprogetto del 28 marzo 2007. Cfr. HANS-JAKOB KÄCH, Die Aus-wirkungen der neuen Handelsregisterverordnung, TREX 2008, pag. 10 segg. (prima par-te) e pag. 90 segg.(seconda parte).

11 Cfr. NICHOLAS TURIN, Un Office fédéral du registre du commerce: pour quoi faire?, REPRAX 2/3/2008, pag.15 segg. e FLORIAN ZIHLER, Ist das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) tatsächlich schon 125 Jahre alt?, REPRAX 2/3/2008, pag. 3 segg.

12 Cfr. : http://www.regix.ch/it. 13 Zefix consultabile in Internet all’indirizzo: http://www.zefix.ch. 14 MICHAEL GWELESSIANI, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, Zurigo

2008, N 12 e N 61.

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solo funzioni di vigilanza amministrativa e disciplinare. Nell’ambito del proprio compito di alta vigilanza, l’UFRC controlla la corretta applicazione delle leggi federali da parte degli uffici cantonali del registro di commercio, approvando tutte le iscrizioni riportate nel loro registro giornaliero (nuove iscrizioni e modificazioni delle iscrizioni esistenti), vale a dire le future iscrizioni nel registro di commercio (art. 31 segg. ORC).

Gli uffici cantonali del registro di commercio si occupano del rilevamento dei dati e curano i contatti diretti con i clienti. Sebbene dal 1° gennaio 2013 tali uffici saranno tenuti ad accettare anche notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 175 ORC), i clienti possono consegnare la documentazione anche solo in for-mato cartaceo.

Da alcuni anni lo scambio di dati tra gli uffici cantonali del registro di commercio e l’UFRC, ma anche tra quest’ultimo e la SECO, avviene quasi esclusivamente in forma elettronica.

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1.1.3 Valutazione dell’attuale organizzazione

Negli anni ’90 è stato avviato un processo di informatizzazione del registro di com-mercio svizzero. Eccezion fatta per il Cantone del Vallese, tutti i Cantoni dispongo-no ormai solo di un ufficio del registro di commercio. Quello di Berna è stato per ora l’ultimo Cantone ad aver fuso, all’inizio del 2008, in un ufficio centrale del registro di commercio i suoi quattro uffici, precedentemente gestiti a livello regionale. Le procedure illustrate al numero 1.1.2 sono però rimaste sostanzialmente invariate da oltre 125 anni.

Diversi attori della Confederazione, dei Cantoni e dell’economia privata - soprattutto nel settore informatico - collaborano alle attività del registro di commercio svizzero con finalità e obiettivi differenti. Questo rende naturalmente indispensabile un intenso scambio di esperienze.

Nonostante l’attuale organizzazione del registro di commercio svizzero presenti alcuni aspetti positivi, prevalgono quelli negativi. La piccola piazza economica svizzera non dispone di una banca dati e di un archivio centrali contenenti le infor-mazioni relative al registro di commercio e di conseguenza gli utenti non possono ricorrere a un registro di commercio nazionale. Se vi è l’esigenza di reperire infor-mazioni che non siano circoscritte a un singolo Cantone, è necessario consultare diversi registri di commercio. La ricerca risulta in tal modo relativamente complessa e vi è inevitabilmente un maggiore rischio di errori. Il registro di commercio do-vrebbe tuttavia consentire agli utenti di informarsi in maniera rapida, semplice e affidabile.

Il consistente numero di attori coinvolti rende difficile imporre in tutta la Svizzera una prassi univoca nell’attuazione del diritto commerciale e societario e di quello relativo alle ristrutturazioni. Sono inoltre pressoché inesistenti i collegamenti tra-sversali tra enti giuridici.

Dall’entrata in vigore, il 1° luglio 1996, della legge sul mercato interno15 gli opera-tori economici privati possono ormai operare senza problemi oltre i confini cantona-li. Per un ente giuridico è relativamente semplice trasferire la propria sede in un altro Cantone, passando così nella sfera di competenza di un nuovo ufficio del registro di commercio. Se gli uffici del registro di commercio dei Cantoni prevedono disposi-zioni divergenti per l’iscrizione nel registro di commercio, si genera una sorta di competizione, non auspicabile, in merito all’applicazione delle disposizioni legisla-tive federali. Ciò è in contrasto con il principio dell’applicazione per quanto possibi-le uniforme del diritto federale. Determinati operatori economici privati sono attratti dalla strada più comoda. Per la maggior parte degli attori l’adozione di prassi diffe-renti a livello cantonale in materia di registro di commercio – ad esempio in relazio-ne al contenuto degli statuti, alla prova dei conferimenti di capitale o all’ammissibilità delle designazioni delle funzioni delle persone fisiche – comporta un maggiore dispendio in termini di tempo e costi. Ciò va a scapito della fiducia nella qualità dei documenti giustificativi, della leggibilità e della comparabilità a livello intercantonale delle iscrizioni del registro di commercio.

La registrazione in differenti banche dati di informazioni economiche rilevanti da parte di diversi uffici cantonali e federali, accresce la probabilità di commettere

15 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI, RS 943.02).

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errori e di disporre di dati scarsamente strutturati. Gli errori iniziali nel rilevamento dei dati sono inoltre difficili da constatare in un secondo momento.

Nonostante l’avanzato grado d’informatizzazione dei sistemi, vi è un lasso di tempo troppo lungo tra l’iscrizione nel registro giornaliero cantonale e la pubblicazione giuridicamente vincolante nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), e questo tempo è per gli operatori economici estremamente prezioso. Tecnicamente sarebbe oggi possibile pubblicare i dati immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’UFRC. Manca tuttavia una pertinente base legale.

Non esistono collegamenti tra i registri di commercio cantonali e altri registri statali contenenti anch’essi dati di rilevanza economica (p. es. il registro delle esecuzioni, il registro dell’autorità federale di sorveglianza dei revisori o il registro delle attività produttive soggette a autorizzazione). La Confederazione e i Cantoni dispongono di una grande quantità di dati di rilevanza economica, ma non sono in grado di renderli facilmente accessibili al pubblico poiché non esiste un registro di commercio nazio-nale con una struttura unitaria che consenta di effettuare le rispettive operazioni di ricerca e i collegamenti. Questa lacuna è colmata dai servizi d’informazione privati che elaborano i dati della Confederazione e dei Cantoni e offrono le informazioni ricavate agli utenti, per lo più a pagamento. Spesso questi servizi propongono anche la ricerca di dati personali. Gli operatori economici devono pertanto fare affidamen-to su informazioni che non sono state controllate da un organo ufficiale. In pratica gli utenti pagano per ricevere informazioni che lo Stato potrebbe mettere a disposi-zione in larga misura a basso costo o addirittura gratuitamente poiché si tratta di dati già memorizzati in un’apposita banca dati.

1.1.4 Strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio

La Commissione federale degli esperti del registro di commercio è una commissione amministrativa extraparlamentare del Dipartimento federale di giustizia e polizia che consiglia l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) - che a sua volta fa capo all’Ufficio federale di giustizia - su questioni importanti riguardanti il registro di commercio.

Per decenni il registro di commercio ha mantenuto una struttura relativamente rigida dovendo soddisfare un fabbisogno limitato di informazioni da parte di utenti di nazionalità prevalentemente svizzera. Dagli inizi del XXI secolo la situazione è tuttavia cambiata. Il crescente dinamismo del mondo economico, il collegamento sempre più stretto dell’economia a livello internazionale e il processo di informatiz-zazione hanno influito direttamente sul lavoro delle autorità del registro di commer-cio. All’inizio del 2010 la Commissione degli esperti ha pertanto ritenuto indispen-sabile elaborare una strategia per il nuovo registro di commercio svizzero. Tale strategia comprende un’analisi sul possibile sviluppo del registro di commercio nei prossimi 10-15 anni.

Nelle sedute del 1° febbraio, del 20-21 aprile e del 23 settembre 2010, la Commis-sione degli esperti ha formulato una strategia, approvata poi il 9 novembre 2010.

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All’inizio del 2011 la strategia è stata pubblicata in lingua francese e tedesca sulla rivista specializzata REPRAX16.

La Commissione degli esperti ha ritenuto prioritari i tre ambiti di seguito illustrati, poiché per la loro completa attuazione tecnica e giuridica richiedono un periodo di gestazione particolarmente lungo:

• Il futuro registro dovrà essere strutturato su tre livelli: un livello statale, corri-spondente all’attuale registro di commercio, che fornirà le informazioni princi-pali sugli enti giuridici, un secondo, nuovo livello a disposizione delle altre au-torità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e un nuovo livello privato a disposizione degli enti giuridici per scopi informativi diversi. In rela-zione al primo livello, le autorità del registro di commercio dispongono già del-la competenza d’esame. Il primo livello sarà identico in tutti i Cantoni, al fine di assicurare l’emissione di estratti del registro univoci e consentire la compa-rabilità sull’intero territorio svizzero delle iscrizioni riportate nel registro di commercio. Va chiarito in dettaglio quali aspetti dovranno essere gestiti dal primo livello. Il secondo livello si basa sul primo e ha la funzione di rafforzare la collaborazione tra le autorità del registro di commercio e altre autorità e mi-gliorare le operazioni di aggiornamento delle iscrizioni del registro di commer-cio a seguito di fatti importanti (p. es. dichiarazioni di fallimento, nomina di in-caricati dell’inchiesta e di commissari, modificazioni del domicilio o del nome, abilitazione di revisori e di periti revisori). L’ente giuridico elabora a sua volta i dati di terzo livello (p. es. indirizzi e-mail e indirizzi Internet, numeri di telefo-no, funzioni e procure, informazioni ai soci). Le autorità del registro di com-mercio mettono a disposizione solo l’infrastruttura; vengono stabiliti determi-nati requisiti (p. es. mediante formulari) al fine di rendere il più omogeneo possibile anche il terzo livello. Le autorità del registro di commercio non ese-guono un controllo dei contenuti poiché il primo livello è rigorosamente separa-to dal terzo.

• La tenuta del registro di commercio esclusivamente in formato elettronico e l’archiviazione dei relativi dati richiedono l’impiego di un software unico. Re-sta da precisare chi potrà svilupparlo e gestirlo (un’impresa privata, un ente dei Cantoni o della Confederazione, un ente giuridico a economia mista); vanno e-vitate dipendenze di qualsiasi tipo.

• Il registro di commercio contiene dati specifici come ad esempio la ditta, la descrizione dell’oggetto sociale o l’indicazione di variazioni del capitale. A questo si aggiungono le informazioni pubblicate ma non materialmente verifi-cate dalle autorità del registro di commercio, quali ad esempio quelle relative a dichiarazioni di fallimento o a decisioni delle autorità di vigilanza. La collabo-razione tra le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che trat-tano dati rilevanti per il registro di commercio va istituzionalizzata anche attra-verso l’uniformazione e il collegamento delle banche dati. Ciò permette di migliorare l’efficienza operativa ed evitare doppioni.

16 COMMISSIONE FEDERALE DEGLI ESPERTI DEL REGISTRO DI COMMERCIO, Vision zum schweizerischen Handelsregisterwesen, Berna, 9 novembre 2010, REPRAX 1/2011, pag. 1 segg. e pag. 9 segg.

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La Commissione degli esperti ritiene inoltre che sia opportuno verificare il diritto materiale - in particolare il Codice delle obbligazioni e l’ordinanza sul registro di commercio - in relazione alla pubblicità del registro e all’efficienza delle procedure di iscrizione e cancellazione. Si potrebbe vagliare la possibilità di trasferire determi-nate informazioni dal primo al terzo livello, privato, del registro, ad esempio la pubblicazione di determinati poteri di rappresentanza o funzioni.

Andrebbe infine verificato l’ambito entro cui è necessario ricorrere all’atto pubblico, non solo per ridurre l’applicazione dell’obbligo di realizzazione dell’atto pubblico ma anche per verificare se determinati aspetti o procedure del diritto societario debbano essere assoggettati a tale obbligo. In questa fase di esame andrebbe tenuta in debita considerazione la tendenza - che ormai si riscontra da diversi anni - secon-do cui regolamentazioni differenti tra i singoli enti giuridici vanno adottate solo in casi oggettivamente giustificati. 1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Aspetti generali

Il presente avamprogetto ha come oggetto principale il Codice delle obbligazioni (art. 927 segg. CO17) e comprende sia disposizioni modificate del diritto vigente che disposizioni completamente nuove. In tale ambito verte soprattutto sui seguenti punti, che in parte si sovrappongono e dipendono l’uno dall’altro:

• modernizzazione del registro di commercio quale punto fondamentale del progetto (n. 1.2.2);

• agevolazioni per le società di capitali a struttura semplice (n. 1.2.3);

• consolidamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza (n. 1.2.4).

Per una migliore comprensione riportiamo una definizione dei termini notificazione e iscrizione: la notificazione è l’atto con cui una persona richiede all’ufficio del registro di commercio d’iscrivere un fatto relativo a un ente giuridico presentando a tal fine i documenti giustificativi richiesti dalla legge; per iscrizione si intende sia il fatto iscritto nel registro di commercio che la procedura di iscrizione del fatto stesso da parte dell’ufficio del registro di commercio.

1.2.2 Modernizzazione del registro di commercio

1.2.2.1 Registro di commercio federale e pubblicazione in Internet

Il registro di commercio continua a essere tenuto dall’ufficio cantonale del registro di commercio, che verifica le notificazioni e i documenti giustificativi, ad esempio gli statuti societari, e formula il testo dell’iscrizione. La novità consiste nel fatto che la Confederazione, anche tramite l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), si adopererà per creare, gestire e sviluppare un registro di commercio

17 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220).

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elettronico nazionale, in cui l’ufficio cantonale del registro di commercio possa far confluire direttamente le proprie iscrizioni e in cui vengano registrati tutti i docu-menti giustificativi. Se sussistono i requisiti per l’iscrizione, l’ufficio cantonale del registro di commercio sottopone l’iscrizione all’approvazione dell’UFRC. La pub-blicazione di un’iscrizione approvata potrebbe essere fissata per la mezzanotte di ciascun giorno feriale.

Le iscrizioni nel registro di commercio - nuove iscrizioni e modificazioni di iscri-zioni precedenti - vengono pubblicate in forma elettronica direttamente in Internet mediante il registro di commercio nazionale. Nella misura in cui i dati del registro di commercio sono pubblici, gli utenti hanno la possibilità di consultare direttamente il registro di commercio tramite Internet. L’Indice centrale delle ditte (Zefix) diventa pertanto superfluo. Grazie al registro di commercio nazionale non sarà più necessa-rio effettuare le relative trasmissioni di dati.

1.2.2.2 Utilizzo del numero d’assicurato AVS e del registro delle persone

Molte modifiche nel registro di commercio riguardano i dati relativi alle persone fisiche. La creazione di un registro delle persone fisiche iscritte nel registro di com-mercio e l’utilizzo del numero d’assicurato AVS da parte della Confederazione dovrebbero consentire l’aggiornamento automatico dei dati, con la conseguenza che verrebbe meno l’obbligo di notificazione delle modifiche del nome o della nazionali-tà. Si potrebbe addirittura ipotizzare di rinunciare alla pubblicazione di determinati dati riferiti alle persone fisiche, che oggi sono riportati nel registro di commercio (p. es. l’indicazione del comune politico del luogo di domicilio), qualora – utilizzan-do il numero d’assicurato AVS – sia possibile identificare inequivocabilmente le persone fisiche attraverso altri canali (cfr. art. 928b segg.). Il numero d’assicurato AVS non sarà naturalmente né divulgato né pubblicato (cfr. art. 936 cpv. 2).

1.2.3 Agevolazioni per le società di capitali a struttura semplice

La costituzione e lo scioglimento delle società di capitali saranno facilitate. Le società di capitali a struttura semplice potranno essere costituite, sciolte e liquidate senza l’intervento di terzi. In combinazione con la modernizzazione del registro di commercio, vengono così create le basi affinché una società di capitali possa essere costituita in un solo giorno feriale.

Qualora lo statuto di una società anonima o di una Sagl contenga unicamente le disposizioni prescritte dalla legge e i conferimenti siano stati effettuati in denaro, è possibile rinunciare al requisito dell’atto pubblico (cfr. art. 629 cpv. 3, art. 777 cpv. 3 e art. 830 cpv. 2). Si può inoltre rinunciare all’atto pubblico per tutte le modi-fiche dello statuto a condizione che il contenuto dello statuto di queste società di capitali sia limitato a quanto prescritto dalla legge. Al fine di tutelare gli interessi dei creditori sono escluse da questa disciplina le riduzioni e gli aumenti del capitale azionario o del capitale sociale che non avvengono esclusivamente in denaro (cfr. art. 647 cpv. 2 e art. 780 cpv. 2). La stessa procedura è prevista per la società coope-rativa (cfr. art. 888 cpv. 4).

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È abrogata la cosiddetta «dichiarazione Stampa» (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. h ORC). La conferma che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, nemmeno intenzionali, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi diventa parte integrante dell’atto costitutivo (art. 629 cpv. 2 n.4, art. 777 cpv. 2 n.5 e art. 834 cpv. 2 periodo 2).

È abrogata la possibilità di liberazione parziale del capitale azionario (art. 632), che nella prassi ha spesso determinato problemi. Fino a oggi, ad esempio, non è stato chiarito se l’obbligo di effettuare ulteriori conferimenti spetti all’azionista originario, a un eventuale acquirente delle azioni o a entrambi per responsabilità solidale. In riferimento alle ristrutturazioni non è inoltre chiaro cosa succeda con l’obbligo di effettuare ulteriori conferimenti nella società anonima che si estingue mediante fusione o scissione. Infine, si stabilisce un parallelismo con la Sagl, poiché non vi è alcuna ragione obiettiva che giustifichi un trattamento diverso della società anonima per quanto riguarda la liberazione del valore nominale del capitale. Chi non è in grado di raccogliere i 100 000 franchi necessari per costituire una società anonima, ha pur sempre la possibilità di costituire una Sagl con un capitale sociale minimo di 20 000 franchi.

Un’altra agevolazione concerne la cessione di quote sociali di una Sagl. Se le quote vengono cedute tra soci, nel contratto di cessione non sarà più necessario richiamare i diritti e gli obblighi statutari connessi alle quote stesse (art. 785 cpv. 2). Si può presumere che i soci di una Sagl conoscano lo statuto della loro società e quindi - a differenza della cessione di quote a terzi - non sussiste alcuna esigenza di protezione che possa giustificare questo elemento obbligatorio nel contratto di cessione.

La deliberazione dell’assemblea generale e/o dei soci di sciogliere la società, non deve più essere attestata da atto pubblico (art. 736 n. 2 e art. 821 cpv. 2). Anche questa misura costituisce una considerevole agevolazione per le piccole imprese.

Nell’ordinanza sul registro di commercio si potrebbero introdurre anche altre agevo-lazioni, come ad esempio:

• l’abolizione dell’obbligo di allegare bilanci e conti economici alla dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (cfr. art. 62 cpv. 2 ORC);

• l’abolizione della disposizione speciale relativa al blocco del registro di com-mercio (art. 162 seg. ORC) a favore di una misura (super)provvisionale con-formemente al codice di procedura civile svizzero.

1.2.4 Rafforzamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza

Con la revisione totale del Titolo trentesimo concernente il registro di commercio (art. 927 segg.) vengono rafforzati i principi di legalità e chiarezza. Da un lato alcu-ne disposizioni dell’ordinanza sul registro di commercio vengono trasposte nel Codice delle obbligazioni, dall’altro lato le disposizioni del Codice delle obbligazio-ni vengono definite con maggiore precisione e strutturate in maniera più chiara. Ciò riguarda in particolare i seguenti punti:

• scopo del registro di commercio (art. 927 cpv. 1; oggi art. 1 ORC);

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• base legale uniforme per l’ordinanza sul registro di commercio (art. 940; oggi art. 929 seg. CO);

• principi dell’iscrizione (art. 929 segg.; oggi art. 15 segg. e 26 segg. ORC);

• momento in cui la notificazione si considera inoltrata (art. 930 cpv. 3; oggi art. 15 cpv. 3 ORC);

• base per la ricerca fondata su parametri relativi alla persona (art. 936 cpv. 4; in linea generale oggi art. 12 cpv. 3 ORC);

• principi per la collaborazione tra le autorità del registro di commercio e altre autorità amministrative e giudiziarie (art. 928a; oggi contenuto in parte negli articoli 19, 96 seg. e 157 segg. ORC);

• reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935; oggi prevalentemente contenuto nell’art. 164 ORC);

• assenza del domicilio legale, considerata come una lacuna nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (art. 731b in combinato disposto con l’art. 937b; oggi disciplinato separatamente negli art. 153 segg. ORC);

• emolumenti e relativa riscossione (art. 939; oggi art. 929 cpv. 1 e l’ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio18);

• diritto all’oblio (art. 936 cpv. 5).

L’articolo 942 CO, che disciplina la responsabilità del danno derivante dall’omissione della notificazione di un’iscrizione nel registro di commercio (nuova iscrizione, modificazione o cancellazione), non figura più nel progetto. Questa disposizione è da considerare una ripetizione superflua della normativa generale sulla responsabilità civile, richiamata soprattutto all’art. 41 CO.

Anche la disciplina prevista nel messaggio del 21 dicembre 2007 in relazione alla responsabilità delle autorità del registro di commercio19 non è stata ripresa nel presente avamprogetto, poiché sia il diritto cantonale che il diritto federale pubbli-co20 disciplinano questi aspetti in maniera autonoma ed equivalente (cfr. art. 61 cpv. 1 CO).

L’avamprogetto propone la modernizzazione del Titolo diciassettesimo del Codice delle obbligazioni. L’articolo 462 CO sui mandati commerciali è abrogato. Già oggi il mandato commerciale non deve essere iscritto nel registro di commercio e la disposizione può essere sostituita sul piano materiale da disposizioni esistenti del Codice delle obbligazioni. Per contro vengono conservate e formulate con maggiore precisione e in parte strutturate in maniera più flessibile le disposizioni sulla procura. La portata della procura rimane invariata (cfr. art. 458 segg.).

È abrogato l’istituto giuridico dell’indivisione, disciplinato agli art. 336-348 CC21. Da molti anni ormai la costituzione di un’indivisione è rarissima. Altri istituti giuri-

18 RS 221.411.1. 19 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni

(Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della so-cietà cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1458 seg. e 1530.

20 A livello federale quest’aspetto è stato attuato nella legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 (LResp, RS 170.32).

21 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210).

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dici previsti dal Codice civile offrono inoltre valide alternative, come quello della società semplice, della società in nome collettivo e in accomandita semplice o della fondazione. Le indivisioni esistenti continuano tuttavia a essere valide (cfr. nuovo art. 13d del Titolo finale CC).

Le società cooperative vengono equiparate alle società di capitali per ciò che riguar-da la forma delle deliberazioni concernenti lo statuto. Solo le società cooperative a struttura semplice possono ancora ricorrere alla semplice forma scritta. Per tutte le altre società cooperative per le decisioni relative allo statuto è richiesto l’atto pubbli-co. In relazione a questo punto non è oggettivamente giustificata una trattamento divergente di società di capitali e società cooperative (cfr. in particolare art. 830).

1.3 Alternative e ipotesi di revisione respinte

1.3.1 Creazione di un’autorità federale del registro di commercio

In luogo degli uffici cantonali si potrebbe creare un’autorità federale unica del registro di commercio. Con questa centralizzazione gli uffici cantonali del registro di commercio diventerebbero superflui. Poiché già a partire dal 1° gennaio 2013 le notificazioni e le iscrizioni nel registro di commercio potranno essere effettuate esclusivamente per via elettronica, la questione della vicinanza geografica del regi-stro di commercio rivestirà un’importanza di gran lunga inferiore per gli operatori economici. Si potrebbero eventualmente costituire succursali dell’autorità federale del registro di commercio nei singoli Cantoni o in determinate regioni.

La tenuta di un registro di commercio federale da parte di un’autorità federale assi-curerebbe maggiore uniformità nell’applicazione del diritto e permetterebbe di creare un punto di riferimento centrale. Comporterebbe tuttavia anche la creazione di un apparato amministrativo molto dispendioso. Gli uffici cantonali del registro di commercio impiegano oltre 200 persone e dispongono già di un’infrastruttura. Inoltre, negli ultimi 10-15 anni la frammentazione regionale in materia di registro di commercio svizzero si è sensibilmente ridotta, tanto che oggi 25 Cantoni dispongo-no di un solo ufficio cantonale del registro di commercio.

In virtù dell’articolo 5a della Costituzione federale22, l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali si fondano sul principio della sussidiarietà, in virtù del quale in uno Stato federale un’autorità territoriale sovraordinata assume un compito o parte di un compito solo se è dimostrato che può adempiervi meglio dell’autorità territo-riale subordinata (art. 43a cpv. 1 Cost.). La nuova normativa proposta lascia la tenuta del registro di commercio ai Cantoni (cfr. sopra n. 1.2.2 e art. 928). Nel contempo consente di rimediare alle lacune dell’attuale organizzazione (cfr. sopra n. 1.1.3 e art. 928) e di realizzare alcuni obiettivi centrali formulati nella strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio (cfr. sopra n. 1.1.4). La creazione di un’autorità federale del registro di commercio non è per-tanto al momento opportuna.

22 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).

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1.3.2 Estensione della raccolta decentralizzata dei dati

Oggigiorno non si può quasi più parlare di una collezione di dati totalmente decen-tralizzata. Molti uffici del registro di commercio utilizzano per le proprie banche dati e file di dati lo stesso server. Inoltre 22 Cantoni si avvalgono dei servizi software dello stesso fornitore esterno. Questo sistema di centralizzazione parziale è stato scelto per contenere i costi di installazione, di manutenzione e del personale.

Il mantenimento dell’attuale sistema non permette tuttavia di ovviare alle lacune organizzative (cfr. sopra n. 1.1.3 e art. 928) né di attuare gli obiettivi centrali della strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio (cfr. sopra n. 1.1.4). L’attuale sistema rende ancora necessari molti scambi di dati tra gli uffici cantonali del registro di commercio e i diversi uffici federali. L’estensione della raccolta decentralizzata dei dati accentuerebbe i problemi organizzativi e annullerebbe addirittura la centralizzazione parziale delle banche dati e dei record di dati di fatto già messa in atto. 1.4 Interventi parlamentari

Al momento non vi sono interventi parlamentari in sospeso che richiedono esplici-tamente una modernizzazione generale in materia di registro di commercio.

L’ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 ha già consentito di attuare il postulato Imfeld dell’8 marzo 2006 «Libero accesso via Internet ai dati dei registri di commercio»23. Con la revisione parziale dell’ordinanza sul registro di commercio del 23 settembre 2011 sono stati anche definiti i presupposti giuridici per il commercio elettronico24. In questo filone si inserisce anche l’interrogazione Noser del 27 settembre 2012 «Promozione di SuisseID - Modifiche nel registro di com-mercio»25. L’obbligo di presentare notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica previsto dal presente avamprogetto, promuove l’utilizzo della SuisseID e ne favorisce la diffusione a livello nazionale.

Sono numerosi gli interventi con cui vengono richiesti sgravi a favore delle PMI, ma solo alcuni - e non in misura prioritaria - riguardano il registro di commercio (cfr. p. es. l’interpellanza Hochreutener del 29 settembre 2011 «Sgravio amministrativo delle PMI grazie agli one-stop-shop»26 o il postulato Schmid del 27 settembre 2012 «Creare un’impresa in cinque giorni con una procedura one-stop-shop»27). Il presen-te progetto riduce considerevolmente l’onere amministrativo delle PMI - in partico-lare per quanto attiene alla diminuzione dei requisiti formali degli statuti delle Sagl - e adempie anche a una richiesta del postulato Noser del 14 aprile 2001 («Ridurre gli oneri amministrativi e fiscali per il finanziamento delle neo imprese»28).

23 06.3026; cfr. anche la domanda IMFELD del 18 giugno 2007 «Allègement administratif des PME. Hâter le libre accès aux données des registres du commerce», 07.5199.

24 Cfr.. CHRISTIAN CHAMPEAUX, Einige Erläuterungen zur Teilrevision der Handelsregis-terverordnung vom 23. September 2011, REPRAX 4/2011, pag. 1 segg.

25 12.1092. All’interrogazione non è ancora stata data risposta. 26 11.3877. L’intervento parlamentare è stato tolto dal ruolo poiché l’autore non fa più parte

del Consiglio. 27 12.3842. Il postulato non è ancora stato trattato. 28 11.3430. Il postulato è stato accolto dal Consiglio nazionale il 20 settembre 2011.

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Il postulato Schwaab del 14 marzo 2012 «Diritto all’oblio in Internet»29 è connesso all’obiettivo di modernizzazione del registro di commercio e alla pubblicazione in Internet delle iscrizioni del registro di commercio. Il Consiglio federale ha dichiarato di essere pronto a precisare gli aspetti relativi al diritto all’oblio in diversi ambiti30.

1.5 Diritto comparato, in particolare con il diritto euro-peo

1.5.1 Tendenza europea all’interconnessione dei dati

Tutti e 27 gli Stati membri dell’Unione Europea (UE) dispongono di un registro di commercio. Questi registri sono gestiti a livello nazionale, regionale o locale e organizzati in modi diversi. Divergono anche i contenuti dei registri, l’accesso ai documenti, il controllo giuridico e la gestione delle modifiche. Fondamentalmente tutti i registri di commercio offrono comunque una serie di servizi minimi identici: verifica, archiviazione e pubblicazione di informazioni relative ad esempio alla forma giuridica, alla sede, all’oggetto sociale o ai rapporti di rappresentanza di un’impresa. Gli uffici nazionali del registro di commercio non sono attualmente in grado di scambiarsi reciprocamente a livello transnazionale le informazioni in ma-niera efficace e trasparente. Sebbene esista già una sorta di collaborazione tra alcuni uffici nazionali del registro di commercio, questa avviene su base volontaria ed ha portata limitata. Con la crescita del mercato interno dell’UE i partner commerciali, i creditori e i consumatori hanno tuttavia sempre più spesso bisogno di informazioni sulle imprese appartenenti a diversi Stati membri, sia per scopi commerciali che per facilitare l’avvio di eventuali azioni legali.

In risposta a quest’esigenza, e più in generale per accrescere la competitività, il 24 febbraio 2011 la Commissione europea ha adottato il progetto di direttiva per l’interconnessione dei registri delle imprese in seno all’UE31. In occasione del vertice del Consiglio europeo del 5-6 dicembre 2011 è stato raggiunto un accordo sul modo di procedere per l’interconnessione tra registro delle imprese e registro di commercio32 che consentirà per la prima volta la comunicazione elettronica tra i registri di commercio di tutti gli Stati membri e la trasmissione di informazioni a singoli utenti in forma standardizzata in tutta l’UE. Anche se non verrà creata una banca dati centrale dei registri dell’UE, mettendo a disposizione informazioni dei registri nazionali gli Stati membri creeranno una piattaforma comune, centralizzata a livello europeo, che assicura l’interoperabilità. Questa piattaforma fungerà da punto di congiunzione tra i vari tool IT e i relativi servizi e potrà essere utilizzata da tutti i registri nazionali33. Il sistema di interconnessione dei registri è considerato una pietra miliare nel processo di miglioramento del mercato interno dell’UE e dovrebbe

29 12.3152. Il postulato è stato accolto dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2012. 30 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2011 concernente la valutazione

della legge federale sulla protezione dei dati, FF 2012 227, 240. 31 Proposta concernente la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le

Direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE in materia di interconnessione dei regi-stri centrali, commerciali e delle imprese, del 24 febbraio 2011.

32 Cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/126579.pdf, pag. 9.

33 Cfr. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16968-re01.en11.pdf, pag. 7 segg.

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accrescere la certezza del diritto per le imprese e i cittadini nonché eliminare gli ostacoli e i costi che gravano sulle attività economiche transfrontaliere. L’obiettivo della direttiva è quindi quello di creare un’interconnessione puramente tecnica tra i registri nazionali esistenti. Tutti gli Stati membri sono tenuti a facilitare l’accesso alle informazioni ufficiali sulle imprese in modo che gli utenti possano ottenere per via telematica le informazioni desiderate. A tal fine vengono regolamentati la stan-dardizzazione e lo scambio delle informazioni contenute nei registri e viene creata una piattaforma europea comune. I dati relativi a fusioni, trasferimenti di sede e succursali all’estero dovranno essere trasmessi automaticamente e le informazioni su liquidazioni e fallimenti dovranno essere costantemente aggiornate.

Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la nuova direttiva34. Il portale europeo e-Justice35 sarà in futuro uno dei principali punti d’accesso. A ciascuna impresa sarà assegnato un codice specifico che consentirà di identificarla univocamente in tutta l’Unione. I numeri di identifica-zione nazionali delle imprese non saranno tuttavia sostituiti ma completati con un codice del Paese. Un supporto multilingue garantirà la disponibilità di maschere di ricerca in tutte le lingue dell’UE in modo che le informazioni provenienti dai registri di commercio nazionali potranno essere messe a disposizione di tutti gli altri Stati membri in un formato standard e in una lingua appropriata.

1.5.2 Tendenza mondiale al trattamento elettronico dei dati

A livello mondiale si osserva una netta tendenza a registrazioni sempre più rapide e all’introduzione di servizi elettronici. In alcuni Paesi la registrazione completamente elettronica è ormai una pratica standard o addirittura obbligatoria. Nella maggior parte dei Paesi vengono riscossi emolumenti, ma l’ammontare e il calcolo di questi costi divergono notevolmente. Anche la tenuta del registro di commercio spetta ad autorità molto differenti a seconda del Paese36.

In Germania il registro di commercio è tenuto da un tribunale. Quest’ultimo è tenuto a effettuare tutte le iscrizioni dei commercianti registrati nel suo circondario e forni-sce informazioni sui documenti ivi depositati. Il registro di commercio fornisce le informazioni principali sulla situazione giuridica ed economica di commercianti e imprese ed è consultabile da chiunque. Dal 2007 il registro di commercio tedesco è gestito esclusivamente in forma elettronica. Sia la trasmissione e la presentazione di notificazioni e iscrizioni che le informazioni sul contenuto delle iscrizioni e dei documenti depositati avvengono mediante sistemi elettronici di informazione e comunicazione.

34 Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSercfr.do?uri=OJ:L:2012:156:0001:0009:IT:PDF).

35 Cfr. https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it. 36 European Commerce Registers’ Forum Report 2011, pag. 6 segg.

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La Norvegia ha istituito un registro centrale delle ditte commerciali («Register of Business Enterprises») che ha sostituito quaso 100 registri di commercio locali. I servizi elettronici saranno progressivamente continuamente potenziati37.

Anche in alcuni Paesi extra-europei, ad esempio in Nuova Zelanda e a Singapore, le procedure relative al registro di commercio avvengono esclusivamente per via elettronica38. In Canada e in Australia oltre l’80 per cento delle notificazioni per la costituzione di nuove società viene già effettuato per via telematica39.

Nel rapporto dello scorso anno sulle possibilità di occultamento di denaro rubato, la Banca mondiale incoraggia i propri Stati membri a utilizzare sistemi quanto più moderni per la tenuta del registro di commercio nazionale. La Banca mondiale raccomanda in particolare di migliorare l’aggiornamento dei dati registrati e di puntare alla tenuta elettronica del registro, ma anche di offrire maggiori possibilità di ricerca all’interno del registro, in particolare usando il criterio di ricerca delle perso-ne fisiche40. 1.6 Attuazione

L’ordinanza sul registro di commercio41 dovrà subire considerevoli adeguamenti, soprattutto relativi alla struttura, alla gestione e allo sviluppo del registro di com-mercio nazionale (cfr. art. 928), all’uso del numero d’assicurato AVS per fini interni del registro di commercio (cfr. art. 928b seg.) e alle agevolazioni previste per le società di capitali e le PMI (cfr. n. 1.2.3.).

Poiché la disposizione relativa agli emolumenti in materia di registro di commercio è stata rielaborata (cfr. art. 939), l’ordinanza sulle tasse dovrà essere rivista per lo meno per quanto riguarda singoli punti.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni: Del registro di commercio

Art. 927 A. Scopo

Gli articoli 927 segg. CO non contengono una descrizione dello scopo del registro di commercio. L’articolo 1 ORC definisce lo scopo come segue: «Il registro di com-mercio serve a costituire e identificare gli enti giuridici. Ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la

37 Cfr. http://www.brreg.no/english/registers/business/business.html. 38 European Commerce Registers’ Forum Report 2011, pag. 23 segg. 39 European Commerce Registers’ Forum Report 2011, pag. 24. 40 EMILE VAN DER DOES DE WILLEBOIS ET AL., The Puppet Masters: How the Corrupt Use

Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, World Bank Publica-tions, Washington 2011, pag. 104 seg.; cfr. http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/Puppet%20Masters%20Report.pdf.

41 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411).

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protezione di terzi nel quadro di prescrizioni imperative del diritto civile». Questa descrizione è relativamente pesante e di difficile comprensione per chi non è esperto in materia giuridica. Nell’articolo 927 viene pertanto proposta una formulazione più snella che contiene comunque gli aspetti fondamentali dello scopo del registro di commercio.

Il termine «costituire» rimanda alla funzione costitutiva del registro di commercio. Una società anonima costituenda acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 CO). Anche la riduzione del capitale azionario deve essere iscritta nel registro di commercio, almeno ai fini della sua validità verso l’esterno (art. 734 CO). Pure il trasferimento del patrimonio ai sensi della legge sulla fusione acquista efficacia giuridica solo con l’iscrizione nel registro di commercio (art. 73 cpv. 2 LFus42).

La funzione pubblica del registro di commercio è contemplata nelle espressioni «registrare» e «pubblicare». Il registro di commercio mette a disposizione dei propri utenti informazioni giuridicamente rilevanti in relazione a diversi tipi di enti giuridi-ci, come ad esempio la ditta, la sede e il domicilio legale, lo scopo sociale, i poteri di firma e le funzioni.

La funzione probatoria del registro di commercio è contenuta nell’espressione «identificazione», in combinato disposto con l’articolo 9 CC, che stabilisce che i registri pubblici - e il registro di commercio lo è indiscutibilmente43 - fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenu-to. Di conseguenza i fatti iscritti nel registro di commercio e pubblicati in conformità alla legge sono da considerare fatti generalmente conosciuti (notori)44.

Si è rinunciato consapevolmente a sancire nel capoverso 1 l’attuazione del diritto poiché questa si riferisce più all’attività del personale dell’autorità del registro di commercio che al registro di commercio in quanto infrastruttura del diritto economi-co privato. L’attuazione del diritto è pertanto contemplata nell’obbligo di verifica dell’ufficio del registro di commercio (cfr. art. 937).

Il capoverso 2 fornisce la definizione di ente giuridico e riprende integralmente l’articolo 2 lettera a ORC. È indispensabile definire cosa sia un ente giuridico, poiché il presente progetto fa riferimento a questo concetto in numerose disposizioni (cfr. p. es. art. 458 e art. 934 seg.).

Art. 928 B. Organizzazione / I. Autorità del registro di commercio

In virtù dell’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale45, la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione. Rientrano in questa com-petenza le questioni in materia di registri e in particolare anche il registro di com-mercio46. Il Parlamento federale ha fatto uso di questa competenza legislativa negli articoli 927 segg. CO mentre il Consiglio federale l’ha applicata soprattutto

42 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasfe-rimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus, RS 221.301).

43 DTF 106 II 346 consid. 1, pag. 348. 44 Decisione 5A.62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2. 45 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). 46 DTF 137 III 217 consid. 2.4.1.4, pag. 223 con ulteriori rinvii. Cfr. anche CLEMENS

MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zu-rigo 1996, pag. 24 segg.

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nell’ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC)47 e nell’ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio48.

Con l’articolo 927 CO e l’articolo 3 ORC, il legislatore federale ha affidato la tenuta del registro di commercio e la sorveglianza degli uffici del registro di commercio ai Cantoni, sebbene non fosse tenuto a farlo (cfr. sotto n. 5.1). La tenuta del registro di commercio comprende l’accettazione e la verifica (preliminare) della notificazione e dei documenti giustificativi (p. es. gli statuti), la redazione dei testi da pubblicare, l’aggiornamento del registro di commercio cantonale, l'emissione di estratti autenti-cati del registro e la conservazione dei documenti. I Cantoni eseguono il diritto federale nel quadro della legislazione federale. L’alta vigilanza della Confederazione viene esercitata attraverso l’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC; art. 5 e art. 32 ORC)49. Gli uffici del registro di commercio dei Cantoni e l’UFRC vengo-no definiti congiuntamente come autorità del registro di commercio.

Il nuovo capoverso 1 stabilisce che la Confederazione mette a disposizione l’infrastruttura nazionale del registro di commercio, creando in tal modo il registro di commercio nazionale. Il diritto vigente consente già al Consiglio federale di imporre ai Cantoni la tenuta del registro di commercio con strumenti informatizzati e di definire i requisiti necessari per la trasmissione di notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 929a CO; anche il nuovo testo dell’art. 940 cpv. 2 n. 1, 2, 3 e 9). Il 1° gennaio 2012 il Consiglio federale ha regolamentato in dettaglio il commercio elettronico, tra cui anche la notificazione nel registro di commercio per via elettronica (art. 12b segg., art. 175 ORC). In futuro la Confedera-zione metterà a disposizione dei Cantoni il sistema informatico per il registro di commercio elettronico nazionale. Questo compito comprende anche lo sviluppo del sistema e del relativo software.

In conformità al capoverso 2, la tenuta del registro di commercio precedentemente descritta spetta sempre ai Cantoni, che sono liberi di gestire il registro di commercio a livello intercantonale. Non viene invece più menzionata la tenuta del registro di commercio per distretto (cfr. art. 927 cpv. 2 CO), poiché solo il Cantone del Vallese ha ancora tre uffici regionali del registro di commercio. La tenuta del registro di commercio implica inoltre la partecipazione alla strutturazione e alla migrazione dei dati in vista della costituzione del registro di commercio nazionale. I Cantoni metto-no a disposizione i beni mobili (tra cui anche PC e scanner) e immobili come pure il personale necessario alla tenuta professionale del registro di commercio.

Le attuali modalità di raccolta, gestione e archiviazione dei dati da parte dei Cantoni presentano alcuni grossi inconvenienti per le autorità del registro di commercio, gli enti giuridici e gli utenti del registro di commercio cantonale. L’infrastruttura nazio-nale del registro di commercio ai sensi del capoverso 1 e l’utilizzo di un software unico possono annullare questi svantaggi:

• Se l’UFRC e gli uffici del registro di commercio possono accedere a un registro di commercio nazionale, la trasmissione quotidiana dei dati tra i Cantoni e la Confederazione non sarà più necessaria. Questa semplificazione della procedu-ra permette di guadagnare diversi giorni di tempo. È addirittura ipotizzabile po-ter effettuare una notificazione, un’iscrizione e la pubblicazione della costitu-

47 RS 221.411. 48 RS 221.411.1. 49 NICHOLAS TURIN, Un Office fédéral du registre du commerce: pour quoi faire? REPRAX

2/3/2008, pag. 15 segg.

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zione, ad esempio, di una società anonima o di una Sagl nell’arco di un solo giorno lavorativo.

• Il registro di commercio nazionale e l’abolizione dello scambio di dati appena menzionata costituiscono il fondamento per effettuare una ricerca unica e affi-dabile a livello nazionale degli enti giuridici e delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio con una determinata funzione o un potere di firma.

• Il coordinamento di fatti giuridicamente rilevanti, quali ad esempio le ristruttu-razioni ai sensi della legge sulla fusione50 o i trasferimenti di sede da un Canto-ne all’altro, si potrà gestire direttamente nel registro di commercio nazionale. La modifica di un’iscrizione riferita alla sede principale di una società, ad e-sempio la pubblicazione della dichiarazione di fallimento, può comportare l’adeguamento automatico delle iscrizioni relative alle succursali che hanno se-de in altri Cantoni. Il registro di commercio nazionale semplificherà notevol-mente la collaborazione tra i Cantoni e permetterà altresì una più stretta colla-borazione con i Paesi confinanti, ad esempio per coordinare efficacemente le ristrutturazioni internazionali o i trasferimenti di sede transnazionali (cfr. sopra n. 1.5.1). Soprattutto nei confronti di autorità, enti giuridici e utenti stranieri che non hanno familiarità con il registro di commercio svizzero, il registro di com-mercio nazionale si presenterà come un’entità unica e di immediato utilizzo.

• Nel registro di commercio nazionale sarà più facile gestire i dati registrati, applicando criteri univoci. Questo faciliterà inoltre la strutturazione e la migra-zione dei dati quando verrà installato un nuovo software o messo in servizio un nuovo server. Le innovazioni tecniche potranno essere implementate più rapi-damente, in modo vantaggioso e senza burocrazia. Si potrebbe immaginare, ad esempio, un push service che consenta di informare gli abbonati con un SMS o un’e-mail ogni volta che viene richiesta o apportata una modifica all’iscrizione di un dato ente giuridico nel registro di commercio. Sarà inoltre semplificata la soluzione di problemi tecnici inerenti all’attività quotidiana.

• La creazione del registro di commercio nazionale e l’utilizzo di un software unico consentono un’applicazione più efficiente ed efficace del diritto societa-rio e di quello del registro di commercio in Svizzera. Questo migliorerà la comprensione e la comparabilità intercantonale delle iscrizioni riportate nel re-gistro di commercio. Si potrebbe, ad esempio, impedire la proliferazione di funzioni non previste dalla legge (assessore, questore, amministratore, coman-dante, guardaporto, vicedirettore, ecc.) prevedendo nel rispettivo campo del software la possibilità di selezionare solo determinate funzioni51.

• Attualmente ogni Cantone gestisce la propria banca dati e il proprio archivio, in parte in formato cartaceo e in parte in forma elettronica. 15 Cantoni memoriz-zano i propri dati elettronici nello stesso luogo, ma i dati sono separati gli uni dagli altri. Undici Cantoni registrano i loro dati elettronici autonomamente. Il registro di commercio nazionale consentirà di gestire anche questo aspetto in maniera unitaria. È probabile che molti Cantoni potranno di conseguenza ridur-re sensibilmente i propri archivi del registro di commercio.

50 RS 221.301. 51 Cfr. in generale in merito alla problematica della crescita selvaggia di funzioni e designa-

zioni: FLORIAN ZIHLER/SAMUEL KRÄHENBÜHL, Zeichnungsberechtigungen und Funktio-nen in der handelsregisterrechtlichen Praxis, REPRAX 3/2010, pag. 62 segg.

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• Dopo la fase di istituzione del registro di commercio nazionale e di implemen-tazione del software unico vi sarà una riduzione dei costi di manutenzione, in-clusi quelli previsti per l’archiviazione e lo sviluppo.

La disponibilità di un registro di commercio nazionale potrebbe tuttavia comportare i seguenti inconvenienti:

• Un guasto tecnico o un attacco al registro di commercio nazionale da parte di hacker informatici coinvolgerebbe le informazioni di tutta la Svizzera. Tale a-spetto può sembrare rilevante, va tuttavia ridimensionato poiché attualmente 22 Cantoni e 24 uffici del registro di commercio ricorrono ai servizi dello stesso fornitore esterno. Quanto alla probabilità dell’attacco di un hacker, va ricordato che tutte le iscrizioni del registro di commercio, compresi i relativi documenti giustificativi, sono già oggi accessibili al pubblico (art. 930 CO, art. 10 ORC). Inoltre, grazie alla creazione del registro di commercio nazionale, numerose trasmissioni di dati tra i Cantoni e la Confederazione e/o all’interno della stessa non avranno più luogo. Infine la Confederazione utilizzerà tutti i mezzi di cui dispone per prevenire guasti tecnici o attacchi di hacker. Grazie al registro in-formatizzato dello stato civile «Infostar» (art. 45a CC52)53, e al casellario giudi-ziale informatizzato «VOSTRA» (art. 365 CP54), la Confederazione dispone di una vasta esperienza in materia di protezione di banche dati e di sistemi infor-matici.

• I Cantoni potrebbero percepire il registro di commercio nazionale come una perdita di autonomia. Questa perdita è comunque piuttosto esigua. Secondo il capoverso 2 i Cantoni continuano a tenere il registro di commercio e a verifica-re che le notificazioni e i documenti giustificativi siano conformi per contenuto alle prescrizioni legali e soddisfino tutte le disposizioni di legge (cfr. art. 937). Con la creazione del registro di commercio nazionale, la Confederazione non sottrae ai Cantoni alcun diritto esclusivo sui dati. I dati fondamentali del regi-stro di commercio (notificazioni, documenti giustificativi, testi da pubblicare) sono già oggi di pubblico dominio (art. 930 CO; art. 10 ORC). Tutti i testi - salvo alcune irrilevanti eccezioni (cfr. p. es. art. 177 ORC) - devono essere pubblicati nel FUSC (art. 932 cpv. 2 CO). A determinate condizioni la SECO, organo responsabile del FUSC, mette i dati strutturati del registro di commercio a disposizione di organizzazioni private, in modo che possano eventualmente diffonderli55. I fornitori privati completano questi dati con altre informazioni di carattere economico o offrono funzioni di ricerca più precise. Lo standard XML, che da marzo 2012 è utilizzato da tutti i Cantoni, consente già oggi una certa strutturazione dei dati che i Cantoni possono influenzare solo in misura marginale.

In virtù del capoverso 3 la Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. Questa disposizione riprende l’attuale articolo 5 capoverso 1 ORC. L’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio è esercitata dal Dipar-timento federale di giustizia e polizia (DFGP). In seno al DFGP, questo compito è

52 RS 201. 53 Cfr. http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand.html. 54 RS 311. 55 Art. 12 seg. dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commer-

cio (Ordinanza FUSC, RS 221.415). Cfr. sentenza 2008/16 del Tribunale amministrativo federale del 26 febbraio 2008, consid. 7.2.1.

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stato affidato all’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), che a sua volta fa capo all’Ufficio federale di giustizia56. L’alta vigilanza è oggi esercitata soprattut-to mediante l’emanazione di istruzioni e comunicazioni pratiche57 nonché la verifica della legittimità e l’approvazione delle iscrizioni cantonali (art. 5 cpv. 2 lett. a e b, art. 31 segg. ORC). L’UFRC ha inoltre la facoltà di ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale e delle autorità giudiziarie cantonali (lett. e)58.

È cancellato il riferimento alle autorità cantonali di vigilanza dell’ufficio del registro di commercio (art. 927 cpv. 3 CO). L’importanza di tale autorità è già oggi molto limitata poiché tutte le decisioni dell’ufficio del registro di commercio possono essere impugnate dinanzi a un tribunale cantonale superiore, come unica autorità giudiziaria di ricorso (art. 165 cpv. 2 ORC)59. I Cantoni possono tuttavia prevedere nel diritto cantonale un’autorità di vigilanza specifica per le questioni amministrati-ve, operative e disciplinari.

La realizzazione del registro di commercio nazionale sarà un processo molto com-plesso e il Consiglio federale dovrà considerare un’eventuale entrata in vigore sca-glionata delle nuove disposizioni. Dovrà inoltre emanare nell’ordinanza le necessa-rie disposizioni esecutive (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1).

Art. 928a II. Collaborazione tra le autorità

Questa disposizione costituisce la base legale per lo scambio delle informazioni tra le varie autorità: da un lato tra le autorità del registro di commercio stesse (cpv. 1) e dall’altro lato tra queste ultime e altre autorità amministrative e giudiziarie (cpv. 2 e 3). Questo disciplinamento soddisfa l’esigenza secondo cui il registro di commercio deve corrispondere alla situazione effettiva e tutela pertanto gli interessi dell’economia. Una disposizione comparabile è già stata proposta nel progetto di modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 200760.

Lo scopo del capoverso 1 è di consentire alle autorità del registro di commercio di comunicarsi reciprocamente, in maniera semplice e rapida, i fatti rilevanti necessari per le finalità del registro di commercio (cfr. art. 927 cpv. 1).

Il capoverso 2 introduce inoltre l’opzione dell’assistenza amministrativa generale. Questa dovrà essere concretizzata in una legge o in un’ordinanza affinché altre autorità possano trasmettere informazioni al registro di commercio. In molti ambiti è sensato che le autorità amministrative e giudiziarie sostengano le autorità del regi-stro di commercio nella loro attività di aggiornamento e mantenimento della qualità delle informazioni contenute nel registro di commercio. Solo così si potrà garantire che i fatti iscritti siano completi e privi di errori e soddisfare le aspettative degli utenti di disporre di un registro di commercio moderno. La collaborazione, ad esem-pio, con l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) potrebbe configurarsi

56 Art. 8 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipar-timento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1).

57 Cfr. http://www.e-service.admin.ch/wiki/display/ehrabasis/Contenuto. 58 Cfr. p. es. DTF 137 III 217 segg. 59 BSK OR II-ECKERT, art. 927 N 13 segg. 60 Cfr. art. 941 D-CO nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del

Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte com-merciali), FF 2008 1321, 1459.

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come segue: con un’annotazione nel registro di commercio sarebbe possibile, grazie a una comunicazione dell’ASR trasmessa mediante assistenza amministrativa, indicare in qualsiasi momento a tutti gli utenti, se un’impresa dispone di un’autorizzazione ai sensi delle legge sui revisori. La base legale di questo scambio d’informazioni è già data nell’art. 170 lett. b ORC. Le disposizioni speciali di legge in materia di tutela del segreto, in particolare del segreto fiscale, prevalgono tuttavia su questa disposizione.

Gli uffici del registro di commercio mettono a disposizione delle altre autorità le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi (cpv. 3). La trasmissione dei dati tra le autorità dovrà essere gratuita per non intralciare il flusso reciproco di informazioni. La portata dello scambio di informazioni si limita ai dati e ai docu-menti di cui le autorità hanno bisogno per l’adempimento dei propri compiti. Le autorità interessate non hanno comunque alcun obbligo di fare ricerche approfondite e devono unicamente inoltrare le informazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito della loro attività ordinaria.

Art. 928b III. Registro delle persone

L’infrastruttura gestita dalla Confederazione conterrà dati sulle persone fisiche iscritte nel registro di commercio. In virtù del capoverso 1 questi dati personali sono separati dai dati delle imprese e registrati in un «sistema d’informazione per il trat-tamento automatizzato di dati personali» (registro delle persone), gestito centralmen-te dall’Ufficio federale di giustizia. Questo registro delle persone metterà fine alla ridondanza dei dati - spesso discordanti - relativi alle stesse persone fisiche, contenu-ti nei diversi registri di commercio cantonali. Il registro delle persone consente la chiara identificazione delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio e assicura un trattamento uniforme dei relativi dati. Nel registro delle persone non vengono trattati i dati personali degni di particolare protezione né i profili della personalità di cui all’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199261 sulla protezione dei dati (LPD). I dati vengono raccolti per permettere di identificare le persone da iscrivere nel registro di commercio e le persone vengono informate in merito.

Conformemente al capoverso 2, le autorità del registro di commercio potranno accedere al registro delle persone tenuto dalla Confederazione mediante una proce-dura di richiamo: l’ufficio cantonale del registro di commercio verifica in sede di iscrizione se la persona da iscrivere compare già nel registro delle persone. Può controllare direttamente i dati forniti, identificando univocamente la persona nel registro delle persone. Se la persona non è ancora inserita nel registro, l’ufficio del registro di commercio può registrarla. Le autorità del registro di commercio elabora-no i dati direttamente nel registro delle persone. L’introduzione di questo accesso online a fini amministrativi interni risponde a un interesse pubblico e non contrasta con gli interessi degni di protezione delle persone interessate.

La Confederazione, in qualità di titolare del registro delle persone, risponde - ai sensi del capoverso 3 - della sicurezza del registro e della legittimità del trattamento dei dati personali in esso contenuti. Le persone fisiche iscritte nel registro delle persone possono far valere il proprio diritto all’informazione presso le autorità del registro di commercio. Non sono previste limitazioni di tale diritto.

61 RS 235.1.

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Art. 928c IV. Numero d’assicurato AVS e numero d’identificazione

I dati sulle persone fisiche iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 928b) contenu-ti nel registro delle persone vengono corredati del numero d’assicurato AVS (NAVS13) che funge da identificatore personale nel registro delle persone. Tale registro è collegato alla banca dati UPI (Unique Person Identification Database) dell’Ufficio centrale di compensazione AVS/AI (UCC). Il collegamento è reso possibile dall’uso sistematico del NAVS13 come previsto al capoverso 1.

Conformemente al capoverso 2 il collegamento con l’UPI assicura che i dati conte-nuti nel registro delle persone vengano trattati correttamente. Garantisce quindi la qualità costante dei dati e il relativo aggiornamento. Grazie al collegamento con l’UPI e all’uso del NAVS13, le modifiche ai dati personali (p. es. la modifica del nome o dello stato civile) dovranno essere notificate al massimo ancora una sola volta presso il registro di commercio o un’altra autorità che si avvale dell’UPI. Il collegamento tra le persone fisiche registrate nel registro delle persone e gli enti giuridici in cui queste persone figurano come organi (p. es. membri del consiglio d’amministrazione) o aventi poteri di firma (p. es. procuratori), comporta automati-camente che i dati sulle persone fisiche riportati negli estratti del registro di com-mercio siano costantemente aggiornati.

La Confederazione è responsabile della sincronizzazione dei dati con l’UPI e della gestione del NAVS13 nel registro delle persone (cfr. art. 928b cpv. 3).

Il NAVS13 non comparirà mai pubblicamente sugli estratti del registro di commer-cio o in altri documenti pubblici (cfr. art. 936 cpv. 2). Per consentire che i dati sulle persone fisiche inserite nel registro delle persone possano essere pubblicati più facilmente nel registro di commercio, è indispensabile che - come previsto al capo-verso 3 - i dati vengano associati a un numero d’identificazione specifico che può essere pubblicato. La natura e la struttura del numero d’identificazione saranno disciplinati nell’ordinanza (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 8).

Art. 929 C. Iscrizione, modificazione e cancellazione / I. Principi

Le iscrizioni nel registro di commercio devono essere tali da non trarre in inganno né da ledere l’interesse pubblico. Gli stessi principi sono contemplati nel diritto delle ditte commerciali (cfr. art. 944 cpv. 1 CO).

Contrariamente all’articolo 26 ORC e all’articolo 944 capoverso 1 CO, il capover-so 1 non menziona più esplicitamente l’obbligo della veridicità delle iscrizioni. In effetti tale obbligo non ha più ragione d’essere, poiché le notificazioni e i documenti giustificativi che non corrispondono a verità, anche se solo parzialmente, comporta-no comunque la formulazione di testi ingannevoli. L’obbligo della veridicità è espresso quindi integralmente nel divieto di trarre in inganno62. Tale divieto si rivolge principalmente alle persone tenute a presentare la notificazione - su riserva della struttura e della formulazione del testo da pubblicare. Per valutare se un docu-mento giustificativo o un testo da pubblicare violano il divieto d’inganno, si prende a riferimento l’osservatore medio e non una cerchia specifica di clienti, né uno specialista del gruppo d’imprese in questione o un utente particolarmente inesperto del registro di commercio63. Qualora la notificazione e tutti i documenti giustificati-

62 KÜNG, BK-OR, art. 929 N 145 seg. 63 DTF 123 III 220 consid. 4b, pag. 226; cfr. BSK OR II-ALTENPOHL, art. 944 N 15 e HIS,

BK-OR, art. 944 N 90.

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vi siano presentati conformemente all’articolo 930 capoverso 3, le autorità del registro di commercio possono presumere che i fatti esposti corrispondano a verità64.

Quanto all’espressione «interesse pubblico» si può presumere che, conformemente alla pratica corrente del registro di commercio e secondo la dottrina dominante, si tratti di tutelare interessi concreti e non interessi generali di carattere economico, sociale e fiscale. Non si potrà pretendere che le autorità del registro di commercio tutelino interessi pubblici generali che vanno al di là di quelli espressamente previsti dalle disposizioni di legge65. Esempi di tutela di interessi pubblici concreti da parte delle autorità del registro di commercio si riscontrano nel diritto bancario e nell’ambito della previdenza professionale66.

Il principio della documentazione dei fatti di cui al capoverso 2 costituisce un altro aspetto fondamentale del registro di commercio. Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio devono essere documentati (cfr. art. 20 segg. ORC). Non sono pertan-to sufficienti le dichiarazioni verbali rese dinanzi alle autorità del registro di com-mercio. Nella maggior parte dei casi, i documenti giustificativi richiesti per l’iscrizione di un determinato fatto sono riportati nell’ordinanza sul registro di commercio, che prevede delle check list e prescrive determinati contenuti per i documenti giustificativi stessi (p. es. art. 43, art. 55 e art. 94 ORC). L’ordinanza sul registro di commercio indica inoltre i requisiti formali generali di un documento giustificativo; i verbali, ad esempio, devono recare la firma del segretario e del presidente dell’organo deliberante (art. 23 cpv. 2 ORC). Anche la legge prescrive talvolta requisiti di forma e di contenuto per i documenti che vengono utilizzati in tutto o in parte come documenti giustificativi per un’iscrizione nel registro di com-mercio (p. es. art. 627, art. 650 cpv. 2, art. 702 cpv. 2 e art. 734 CO).

Art. 930 II. Notificazione

L’articolo 15 capoverso 1 ORC prescrive che l’iscrizione nel registro di commercio debba fondarsi su una notificazione. Data la sua rilevanza in materia di registro di commercio, questa disposizione deve essere sancita in una legge.

Le autorità del registro di commercio potranno tuttavia continuare a iscrivere diret-tamente nel registro di commercio, anche in assenza di una notificazione, determi-nati contenuti dei testi pubblicati, al fine di garantire il costante aggiornamento del registro stesso e facilitare il lavoro degli enti giuridici. Per quanto concerne i dati delle persone fisiche (modifiche del nome, dello stato civile, della cittadinanza, ecc. ) l’aggiornamento può avvenire automaticamente con il supporto di un’altra banca dati statale, l’UPI della centrale di compensazione dell’AVS. A ciò serve l’uso sistematico del numero d’assicurato AVS e la compilazione del registro delle perso-ne (cfr. art. 928b e art. 928c). Il Consiglio federale emanerà a tale scopo apposite disposizioni esecutive (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1, 3 e 8).

64 Cfr. decisione del Tribunale cantonale di San Gallo del 1°1 maggio 2011 (AB.2011.3-AH), consid. 4b e decisione del Tribunale cantonale di Friburgo del 27 febbraio 2012 (603 2012-19/20), pag. 4 seg.

65 HIS, BK-OR, art. 940 N 54; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschafts-recht, 10a edizione, Berna 2007, § 6 N 53; CLEMENS MEISTERHANS, Die Bewilligung als Voraussetzung für die Handelsregistereintragung, REPRAX 1/2012, pag. 43 segg.

66 Cfr. art. 1 cpv. 4 della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952) e l’art. 94 cpv.. 1 lett. f ORC.

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Il capoverso 2 stabilisce che un’iscrizione può essere eseguita anche in assenza di una notificazione ai sensi del capoverso 1, segnatamente in base a una sentenza o a una decisione oppure d’ufficio. I provvedimenti contenuti nel dispositivo della sentenza o della decisione sostituiscono la notificazione, in conformità a quanto stabilito dalla vigente ordinanza sul registro di commercio (art. 19 periodo 1 ORC).

Il capoverso 3 stabilisce che la notificazione è considerata inoltrata nel momento in cui sono stati presentati all’ufficio del registro di commercio tutti i documenti giusti-ficativi necessari (cfr. art. 929 cpv. 2) e sia la notificazione che i documenti giustifi-cativi sono conformi ai requisiti legali previsti. Tali requisiti possono riguardare il contenuto (p. es. art. 626 seg., art. 631 cpv. 2 e art. 652e CO), la forma o la lingua (firme richieste, data attuale, testi consolidati, lingua ufficiale corretta, ecc.; cfr. art. 16 segg. ORC). Il termine si considera rispettato solo se tutti i documenti giusti-ficativi necessari sono allegati alla notificazione. Il capoverso 3 costituisce la norma di legge che sancisce formalmente quanto disposto dall’articolo 15 capoverso 3 ORC e dalla giurisprudenza del Tribunale federale67, come per altro già previsto dalla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 201068.

Il capoverso 4 prevede che la notificazione deve essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico. Attualmente la notificazione è effettuata per via elettronica o in forma cartacea. L’inoltro in formato elettronico della notificazione e dei documenti giustificativi è introdotto a seguito della tendenza verso la comunicazione elettronica (art. 12b segg. ORC). A differenza di quanto accade all’estero, tutte le persone - quindi non solo i pubblici ufficiali rogatori e gli avvocati - possono inoltrare una notificazione elettronica all’ufficio del registro di commercio. Il periodo transitorio di cinque anni consente a tutti i soggetti interessati di adeguarsi alla procedura di inoltro in formato esclusivamente elettronico (cfr. art. 3 delle disposizioni transito-rie).

Non più nella legge è stabilito che in caso di persone giuridiche la responsabilità della notificazione spetti all’organo superiore di direzione o di amministrazione (cfr. art. 931a cpv. 2 CO). Ciò consente al Consiglio federale di sancire a livello di ordi-nanza un’eventuale soluzione più flessibile (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 3).

Art. 931 III. Numero d’identificazione delle imprese

Nel capoverso 1 viene introdotto - rispetto all’attuale articolo 936a CO - il concetto di ente giuridico (cfr. art. 927 cpv. 2), includendo così esplicitamente anche gli enti giuridici di cui alla legge sugli investimenti collettivi69 (cfr. art. 927 cpv. 2 n. 10-12).

Il capoverso 2 corrisponde al vecchio articolo 936a capoverso 2 CO, ma anche qui è introdotto il concetto di ente giuridico. Viene inoltre precisato quello di trasforma-zione.

67 DTF 69 I 51 consid. 1, pag. 54. 68 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni

(Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della so-cietà cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (FF 2008 1321, 1458 seg.).

69 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol, RS 951.31).

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Le competenze del Consiglio federale riguardo all’emanazione di disposizioni esecutive concernenti il numero d’identificazione delle imprese si desumono dall’art. 14 LIDI70. Perciò si rinuncia consapevolmente all’articolo 936a capoverso 3 CO eliminando così un doppione formale.

Art. 932 IV. Obbligo d’iscrizione e diritto d’iscrizione/1. Imprese individuali e succursali

Il capoverso 1 stabilisce che una persona fisica che gestisce un’impresa in forma commerciale è tenuta a iscriversi nel registro di commercio. La disposizione si rifà al diritto vigente (art. 934 cpv. 1 CO). L’articolo 36 capoverso 1 ORC richiede inoltre un fatturato annuo pari ad almeno 100 000 franchi.

Nella prassi, il tenore dell’articolo 934 capoverso 1 CO ha sempre determinato problemi di interpretazione, dato che non utilizza il concetto preciso di «persona fisica», ma il termine «chi». Ad esempio non era chiaro se anche gli istituti di diritto pubblico, ad esempio gli ospedali universitari cantonali, che sostanzialmente gesti-scono un’impresa in forma commerciale, potessero essere obbligati - in virtù dell’articolo 934 capoverso 1 CO - a iscriversi nel registro di commercio. Grazie alla precisazione di cui al capoverso 1 questi problemi vengono accantonati. L’obbligo d’iscrizione da parte degli istituti di diritto pubblico è ora disciplinato nell’art. 932a.

Gli articoli 641, 778a e 836 CO sull’iscrizione di succursali nel registro di commer-cio - identici tra loro - confluiscono, a fini di maggiore chiarezza, nel capoverso 2. Parallelamente le pertinenti disposizioni vengono abrogate nel diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa. La disposizio-ne chiarisce inoltre, a scopo di precisazione e in conformità al capoverso 1, che l’obbligo di iscrizione di una succursale sussiste laddove con essa si gestisca un’impresa in forma commerciale.

Il Tribunale federale ha individuato diversi elementi che descrivono il concetto di impresa gestita in forma commerciale, sottolineando come si debba tenere conto del complesso di circostanze nelle quali si esercita un’attività71. Dato che gli aspetti contingenti che contraddistinguono il singolo caso sono determinanti, non è possibi-le fornire una definizione esatta. Anche l’art. 2 lett. b ORC, che definisce l’impresa «un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guada-gno», deve essere interpretata caso per caso72. Dalla giurisprudenza del Tribunale federale si può tuttavia evincere che un’impresa si considera gestita in forma com-merciale solo quando le risorse (proprie o di terzi) investite presuppongono un’organizzazione professionale in termini di economia d’impresa, contabilità e bilancio. Il titolare dell’impresa non si occupa più da solo delle gravose attività specialistiche, ma risulta essere il coordinatore o il responsabile di impiegati che spesso vantano qualifiche professionali analoghe. Anche fatturati di importo elevato, costosi apparati e cospicui oneri per la consulenza contabile e legale sono significa-

70 Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero di identificazione delle imprese (LIDI, RS 431.03).

71 Ex multis DTF 135 III 304 consid. 5.4, pag. 312 segg.; decisione 4A.526/2008 del Tribu-nale federale del 21 gennaio 2009, consid. 4; DTF 130 III 707 consid. 4, pag. 710 segg.

72 Chiaramente descritto in: ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a edizione, Berna 2007, § 4 N 34 segg.

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tivi indizi del fatto che si è in presenza di un’impresa gestita in forma commercia-le73.

Il capoverso 3 stabilisce che una persona fisica e una succursale che gestiscono un’impresa che non raggiunge l’estensione di un’impresa gestita in forma commer-ciale, possano comunque iscriversi nel registro di commercio. La possibilità dell’iscrizione volontaria di cui al capoverso 3 è limitata a questi due enti giuridici. Non possono essere iscritte nel registro di commercio quindi la società semplice di cui all’art. 530 segg. CO né il trust di diritto estero (art. 149a segg. LDIP74).

Art. 932a 2. Istituti di diritto pubblico

Per essere considerato un istituto di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 927 capo-verso 2 n. 13, un’istituzione di diritto pubblico deve essere autonoma dal punto di vista organizzativo. L’autonomia organizzativa non coincide necessariamente con il criterio della personalità giuridica, quindi l’istituto non deve per forza essere una persona giuridica75. Un significativo indizio di autonomia organizzativa è rappresen-tato dalla disponibilità di un patrimonio distinto76. L’ufficio del registro di commer-cio dovrebbe favorire l’iscrizione nel registro di commercio di un istituto di diritto pubblico e la conseguente possibilità di utilizzare gli strumenti di ristrutturazione della legge sulla fusione (art. 99 segg. LFus77), a condizione che tale istituto non presenti evidenti lacune in termini di autonomia organizzativa. Anche un Comune politico può quindi essere classificato come istituto di diritto pubblico (cantonale).

Sebbene in base al diritto vigente78 la questione sia talvolta controversa, il Tribunale federale ha sostenuto in diverse decisioni l’obbligo d’iscrizione degli istituti di diritto pubblico quando gestiscano un’impresa in forma commerciale79. Il capover-so 1 prevede quindi che gli istituti di diritto pubblico debbano iscriversi nel registro di commercio qualora gestiscano un’impresa in forma commerciale (cfr. in merito a questo concetto l’art. 932). Sia l’equiparazione di tutti gli enti giuridici di diritto pubblico e privato che gestiscono un’impresa in forma commerciale che l’auspicata trasparenza depongono a favore dell’interpretazione secondo cui gli istituti di diritto pubblico sono obbligati a iscriversi. I necessari documenti giustificativi e l’oggetto dell’iscrizione sono già previsti dal diritto federale vigente (art. 106 segg. ORC).

73 Cfr. ANNINA MENGELT, Freie Berufe und deren Eintragung ins Handelsregister - (K)eine Sonderbehandlung, REPRAX 4/2009, pag. 24 seg. (in merito alla decisione 4A.526/2008 del 21 gennaio 2009) e FLORIAN ZIHLER, Praxisänderung des Bundesgerichts bei der handelsregisterrechtlichen Eintragungspflicht landwirtschaftlicher Einzelunternehmer, REPRAX 3/2009, pag. 52 seg. (in merito alla DTF 135 III 304 segg.).

74 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). Cfr. ADRIAN TAGMANN, Handelsregisterrechtliche Behandlung des Trusts bei der GmbH, REPRAX 2/2010, pag. 46.

75 Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus), FF 2000 3765, 3814 e 3901.

76 MARC AMSTUTZ/RAMON MABILLARD, Fusionsgesetz (FusG), Kommentar, Basilea 2008, art. 2 N 14.

77 RS 221.301. 78 Cfr. p. es. BSK OR II-Eckert, Art. 934 N 1 versus RIEMER, Berner Kommentar, Art. 52-

59, Berna 1993, art. 52 N 14 seg. 79 DTF 115 Ib 233 consid. 3, pag. 237, Zuger Kantonalbank; DTF 80 I 383, pag. 384,

Oberwalliser Kreisspital; DTF 57 I 315 consid. 3, pag. 319, Aargauische Kantonalbank.

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Il Tribunale federale ha stabilito che l’iscrizione dell’istituto nel registro di commer-cio non ha in genere efficacia costitutiva. È tuttavia ammesso che il diritto pubblico preveda che un istituto della collettività pubblica si costituisca solo quando è realiz-zata l’iscrizione nel registro di commercio80. L’iscrizione non procura all’istituto una personalità giuridica se questa non spetta all’istituto in forza del diritto pubbli-co81.

Gli istituti di diritto pubblico che gestiscono un’impresa in forma commerciale, costituiti prima dell’entrata in vigore di questa legge, devono iscriversi nel registro di commercio entro due anni dall’entrata in vigore della legge (cfr. art. 2 delle dispo-sizioni transitorie).

Come accade per i titolari di imprese individuali e per le succursali (cfr. art. 932), l’organo superiore di direzione o di amministrazione può iscrivere volontariamente un istituto di diritto pubblico nel registro di commercio. Un grande vantaggio dell’iscrizione volontaria in virtù del capoverso 2 è costituito dalla presunzione di conoscenza dell’articolo 936a capoverso 2 – con particolare riferimento alle persone con facoltà di rappresentanza –, che trova piena applicazione.

Art. 933 V. Modifica di fatti

L’articolo 933 coincide esattamente con il vigente articolo 937 CO, che viene ripre-so nell’articolo 27 ORC.

Qualora un fatto iscritto subisca modificazioni, queste vanno iscritte nel registro di commercio (modificazione o cancellazione del fatto). Tale disposizione si applica anche a fatti la cui pubblicazione non è prevista dalla legge, ma che erano stati iscritti nel registro di commercio in quanto ulteriori fatti (art. 30 ORC). Affinché sia possibile procedere con l’iscrizione nel registro di commercio, tutte le modifiche devono essere notificate (cfr. art. 930) e documentate (cfr. art. 929 cpv. 2) in con-formità alla legge.

Se l’organo superiore di direzione o di amministrazione non adempie al proprio obbligo d’iscrizione, l’ufficio del registro deve provvedere all’iscrizione d’ufficio (cfr. art. 934 e art. 937a segg.).

Il diritto delle persone che cessano le loro funzioni di chiedere la propria cancella-zione al registro di commercio non è più sancita esplicitamente a livello di legge, poiché si tratta di una materia che può essere disciplinata in modo più flessibile ed esteso nell’ambito dell’ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 3 e art. 17 cpv. 2 ORC).

Art. 934 VI. Cancellazione d’ufficio

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 938a CO. L’ambito di applicazione di cui al capoverso 1 viene però esteso nella misura in cui vi sono incluse non solo le società, ma - a prescindere dalla forma giuridica - tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio conformemente all’articolo 927 capover-so 2. Anche nel caso del titolare di un’impresa individuale o di un’associazione può risultare opportuna una cancellazione d’ufficio dal registro di commercio, qualora non svolga più attività commerciale e non vi siano più attivi realizzabili.

80 Cfr. RIEMER, Berner Kommentar, Art. 52-59, Berna 1993, art. 52 N 14 seg. 81 DTF51 I 212 consid. 2, pag. 232; cfr. BSK ZGB I-HUGUENIN, art. 52 N 9 seg.

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L’articolo 155 ORC, che è la disposizione esecutiva dell’articolo 938a CO, utilizza già il concetto di ente giuridico. Le basi legali dell’articolo 155 ORC sono però controverse82. In luogo dell’ormai obsoleto concetto delle «grida» si utilizza quello della triplice pubblicazione nel FUSC (cfr. ad esempio l’art. 733 CO).

Il capoverso 2 viene lievemente modificato dal punto di vista redazionale. I soggetti autorizzati non sono più, infatti, elencati singolarmente. Inoltre si stabilisce l’oggetto della decisione del giudice, ossia se la cancellazione d’ufficio sia possibile. Da un punto di vista materiale ciò non cambia nulla.

La competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive, sancita dall’articolo 938a capoverso 3 CO, è trasposta nell’articolo 940 capoverso 2 n. 3.

Art. 935 VII. Reiscrizione

La reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è oggi disciplinata dall’articolo 164 ORC e non poggia su una chiara base legale formale. Dato che si tratta di una disposizione importante ai fini pratici, i suoi principali elementi vengono ora disciplinati a livello di legge.

La competenza in materia di reiscrizione spetta tuttora al giudice. In virtù del capo-verso 1 è altresì necessario - come lo era finora - rendere verosimile il sussistere di un eventuale interesse degno di protezione alla reiscrizione dell’ente giuridico cancellato.

Le ragioni di cui all’articolo 164 capoverso 1 lettere a-d ORC, che motivano il sussistere di un interesse degno di protezione per la reiscrizione di un ente giuridico cancellato, sono trasposte, senza modifica, nel capoverso 2 numeri 1-4. I motivi di un’eventuale reiscrizione sono però estesi secondo una duplice ottica. In primo luogo la lista non è più formulata a titolo definitivo; lo si comprende dalla locuzione «in particolare» che introduce il capoverso 2. In secondo luogo nel capoverso 2 numero 5 è esplicitamente menzionato quale nuovo motivo per la reiscrizione la cancellazione d’ufficio operata ingiustamente (cfr. art. 934). Nella vigente normativa non è tra l’altro chiaro se in un caso simile la competenza spetti all’ufficio del regi-stro di commercio oppure al giudice. Poiché ritenuta più idonea, l’avamprogetto sancisce la competenza materiale del giudice, al fine di permettere a quest’ultimo di giudicare tutte le domande di reiscrizione e favorire in tal modo una prassi uniforme in materia. Inoltre, il motivo di reiscrizione83, già applicato nella prassi, viene qui sancito nella legge.

Se il giudice ordina la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato, secondo il capoverso 3 quest’ultimo deve colmare le eventuali lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 937b in combi-nato disposto con l’art. 731b; art. 154 ORC). Ciò può comportare che il giudice debba ordinare, contestualmente alla reiscrizione dell’ente giuridico, anche il suo

82 Cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 7 settembre 2011 (VB.2011.00276), consid. 3.3 e del Tribunale distrettuale di Losanna del 4 gennaio 2011 (PP10.034248), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 92 segg. e pag. 112 seg.

83 Disposizioni del giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo del 13 dicembre 2010 (EO100312/U) e del giudice unico del Tribunale civile di primo grado del Cantone di Gi-nevra del 27 giugno 2011 (C/8397/2011-13 SP), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 114 segg.

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scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731b cpv. 1 n. 3 CO).

Art. 936 D. Pubblicità ed effetti / I. Pubblicità e pubblicazione

Secondo il capoverso 1 il registro di commercio è pubblico. Il carattere pubblico riguarda le notificazioni, i documenti giustificativi e le iscrizioni nel registro di commercio. La portata del carattere pubblico del registro di commercio rimane invariata (art. 930 CO; art. 10 ORC).

In virtù del capoverso 2, il numero d’assicurato AVS (cfr. art. 928c) non è pubblico. Vista l’importanza ai fini della tutela dei dati, questo aspetto è esplicitamente sanci-to.

Secondo la normativa vigente, le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblica-te in formato elettronico nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 931 CO)84. Editore del FUSC è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)85. Il capo-verso 3 primo periodo prevede ora una netta semplificazione per quanto riguarda la pubblicazione dei testi, che saranno pubblicati direttamente in Internet grazie al registro di commercio nazionale. Le iscrizioni nel registro di commercio saranno inoltre pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Nell’ambito della pubblicità di cui al capoverso 1, gli utenti del registro di commer-cio possono consultare direttamente il registro di commercio nazionale attraverso Internet. Oltre ai testi oggetto di pubblicazione, il carattere di pubblicità riguarda - in virtù del capoverso 3 primo periodo - anche lo statuto e l’atto di fondazione. Qualora dovessero essere resi generalmente accessibili altri documenti giustificativi, i relativi dettagli devono essere disciplinati nell’ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 5 e 6). A tale riguardo è necessario in particolare tenere conto della protezione dei dati, evitando che siano pubblicati in Internet indirizzi privati, firme, copie e numeri di documenti d’identità. Anche il diritto all’oblio ai sensi del succes-sivo capoverso 5 deve essere applicato agli ulteriori documenti giustificativi pubbli-cati in Internet.

Continua a essere prevista, a titolo complementare, la pubblicazione nel FUSC dei dati contenuti nel registro di commercio, senza che tale pubblicazione comporti gli effetti di cui all’articolo 936a.

Tutte le modifiche apportate nel registro di commercio devono poter essere rico-struibili. Occorre evitare che gli utenti trovino esclusivamente l’iscrizione consolida-ta di un ente giuridico nel registro di commercio, cosa che li costringerebbe a rico-struire autonomamente le modifiche apportate. Essi devono poter risalire a ogni modifica operata in una determinata data rispetto al giorno precedente. È per questa ragione che il capoverso 3 secondo periodo prescrive che debba essere assicurata la tracciabilità cronologica delle modifiche. Ciò corrisponde alla funzione svolta dall’attuale registro giornaliero (art. 8 ORC).

Il capoverso 4 costituisce l’esplicita base legale che permette di effettuare una ricer-ca nel registro di commercio nazionale per persona e per data, secondo modalità

84 Il FUSC è consultabile in Internet all’indirizzo: https://www.fusc.ch (registro di commer-cio).

85 Art. 5 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, RS 221.415).

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stabilite dal Consiglio federale (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1 e 8; v. anche art. 12 cpv. 3 ORC). Per quel che riguarda la ricerca per persona, il capoverso 4 era già previsto nel messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 200786. Alcuni Cantoni propongono già questo tipo di funzioni di ricerca87.

Secondo il capoverso 5, dieci anni dopo la cancellazione dell’ente giuridico, l’iscrizione, lo statuto, l’atto di fondazione ed eventuali altri documenti giustificativi non sono più accessibili al pubblico in Internet. Trova così attuazione il diritto all’oblio per ciò che concerne Internet, richiesto da anni dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza88 e conforme in maniera generale agli obiettivi del Consiglio federale illustrati nel Rapporto del 9 dicembre 2011 concer-nente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati89. Creditori, soci o studiosi possono però continuare a consultare le iscrizioni, le notificazioni e i docu-menti giustificativi presso l’ufficio cantonale del registro di commercio e richiederne copie, anche in formato elettronico. Con il capoverso 5 le informazioni e i documen-ti pubblicati in Internet non sono più pubblici per ciò che concerne la rete, ma ri-mangono pubblicamente accessibili in virtù del capoverso 1. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli in un’ordinanza (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 6). Si potrebbe ad esempio ipotizzare una pubblicazione che segnali la concreta limitazione del caratte-re pubblico in Internet poco prima della scadenza dei dieci anni. Gli utenti del regi-stro di commercio abbonati al push service del registro di commercio, verrebbero informati attraverso tale servizio.

Art. 936a II. Effetti

Il capoverso 1 si richiama all’articolo 936 capoverso 3 e stabilisce che le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci all’atto della loro pubblicazione in Internet. L’iscrizione nel registro di commercio diventa invece efficace nei confronti di terzi solo il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione in Internet, che rappresenta anche la data di riferimento ai fini della decorrenza di un eventuale termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione. Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 932 capoverso 2 CO, tuttavia non si riallaccia più alla pubblicazione nel FUSC, ma alla pubblicazione in Internet.

Il capoverso 2 corrisponde materialmente al vigente articolo 933 capoverso 1 CO. È esclusa l’obiezione che qualcuno non fosse a conoscenza di un’iscrizione pubblicata nel registro di commercio (effetto pubblicitario positivo). Secondo l’articolo 9 CC90, un registro pubblico (qual è il registro di commercio91) fa piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Un’iscrizione nel registro di commercio, ad esempio la modificazione della ditta di una società anoni-

86 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della so-cietà cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1456 seg.

87 Cfr. sentenza 2008/16 del Tribunale amministrativo federale del 26 febbraio 2008, con-sid. 5.2.8 in combinazione con il consid. 5.2.2.

88 http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01193/01194/index.html?lang=it. 89 FF 2012 227, 240. 90 RS 210. 91 DTF 106 II 346, consid. 1, pag. 348.

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ma, è quindi considerata un fatto generalmente noto (di pubblica notorietà) di cui non è, in particolare, necessario dare prova nel corso di un procedimento giudizia-rio92.

Gli utenti del registro di commercio possono confidare nel segreto da parte del registro di commercio per quanto concerne i fatti che devono esservi iscritti93. Qua-lora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l’iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, secondo il capoverso 3 essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza (effetto pubblicitario nega-tivo). Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 933 capoverso 2 CO.

Art. 937 E. Doveri dell’ufficio del registro di commercio / I. Verifica

Si è consapevolmente rinunciato a sancire testualmente nella legge l’ormai storica formula cognitiva del Tribunale federale94 concernente il dovere di verifica da parte dell’ufficiale del registro di commercio secondo l’articolo 940 CO. Ciò consente alle autorità giudiziarie cantonali e al Tribunale federale di sviluppare ulteriormente la giurisprudenza. Nell’ambito della prassi del registro di commercio, il dovere di verifica di cui all’articolo 940 CO non comporta oggi problemi rilevanti, dato che in molti uffici del registro di commercio si è diffuso un approccio tipico da «fornitore di servizi». Inoltre, molti problemi di natura giuridica possono essere risolti prelimi-narmente a una notificazione con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti.

La prima parte dell’articolo 937 corrisponde materialmente al vigente articolo 940 capoverso 1 CO. Il concetto di «ufficiale del registro» è sostituito con quello di «ufficio del registro di commercio». Alla stregua della prassi vigente, l’ufficio del registro di commercio è responsabile dell’attuazione di determinate norme speciali, ad esempio in relazione alla previdenza professionale e alle banche. Questo aspetto corrisponde alla funzione di attuare il diritto attribuita al registro di commercio (cfr. art. 927 cpv. 1).

La seconda parte dell’articolo 937 corrisponde materialmente al vigente articolo 940 capoverso 2 CO, che viene però formulato senza riferimenti alla forma giuridica degli enti, sostituendo il termine «statuto» con i concetti utilizzati nell’ambito del diritto sul registro di commercio «notificazione» e «documenti giustificativi» (cfr. art. 16 segg. e art. 20 segg. ORC nonché art. 929 cpv. 2 e art. 930). Anche le locu-zioni «disposizioni legali di carattere imperativo» e «contenga quanto la legge richiede» sono sostituite da una formulazione già utilizzata per l’art. 930 cpv. 3 («conformi alle disposizioni legali sulla forma, sul contenuto e sulla lingua»). L’ufficio del registro di commercio verifica ad esempio se lo statuto di una società

92 Sentenza 5A. 62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2. 93 DTF 65 II 85 segg. 94 DTF 132 III 668 consid. 3.1, pag. 672: «In virtù dell’art. 940 cpv.. 1 CO (…), l’ufficiale

del registro è tenuto a verificare se sono soddisfatte le condizioni legali per l’iscrizione. Mentre gli è riconosciuto un pieno potere di cognizione in ordine ai requisiti formali pre-visti dal diritto sul registro di commercio, i suoi poteri di verifica in questioni di diritto materiale sono limitati. Secondo la giurisprudenza costante egli è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge imperative istituite nel pubblico interesse o a tutela di terzi, mentre gli interessati devono adire l’autorità giudiziaria civile ai fini dell’attuazione di norme dispositive o che toccano esclusivamente interessi privati. Dato che può essere di volta in volta difficile operare una distinzione, l’iscrizione deve essere rifiutata solo qua-lora violi manifestamente e inequivocabilmente il diritto, ma non se si basa su un’interpretazione della legge in qualche modo sostenibile, la cui valutazione rimane ri-servata all’autorità giudiziaria civile (…)» (traduzione).

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anonima presenti i contenuti imperativamente necessari (cfr. art. 626), se le quote sociali di una Sagl siano state liberate almeno al valore nominale (art. 774 cpv. 2 CO), se la procedura per la riduzione del capitale sia stata pienamente rispettata (art. 732 segg. CO) o se la notificazione concernente un’iscrizione nel registro di commercio sia stata firmata dalle persone legittimamente autorizzate (art. 17 ORC).

Art. 937a II. Diffida e iscrizione d’ufficio

L’articolo 937a CO rappresenta il pendant amministrativo al dovere degli enti giuri-dici di notificare e documentare ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio (cfr. art. 933). Sul piano materiale corrisponde pienamente al vigente articolo 941 CO, a eccezione del fatto che il termine «ufficiali del registro» è sosti-tuito da quello di «ufficio del registro di commercio».

La procedura di attuazione dell’obbligo d’iscrizione è oggi descritta dall’articolo 152 ORC. Il Consiglio federale deve emanare anche le disposizioni di attuazione concernenti la diffida e l’iscrizione d’ufficio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 2 e 3).

Art. 937b III. Lacune nell’organizzazione di società

L’articolo 941a CO, in vigore dal 1° gennaio 2008, ha dato prova della sua validità nella prassi. È stato creato uno strumento efficace, voluto dal Consiglio federale e dal Parlamento95, per ovviare alle lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge per le società e le fondazioni (art. 941a in combinato disposto con l’art. 731b CO). In un punto la disposizione finora vigente è però insoddisfacen-te. In caso di associazioni, l’ufficio del registro di commercio può intervenire solo se sono violate prescrizioni imperative sull’ufficio di revisione (art. 941a cpv. 3 CO). Questa limitazione non è oggettivamente giustificata e, nel caso concreto di un’associazione per la quale nel registro di commercio non risultava più alcun membro della direzione, ha comportato che l’ufficio del registro di commercio non ha potuto procedere direttamente contro tale lacuna organizzativa96. Perciò l’articolo 941a capoverso 3 CO non è più previsto nella nuova versione. Anche la corrispondente disposizione nel CC viene adeguata (cfr. art. 69c cpv. 1).

La definizione di società di cui al capoverso 1 comprende anche le associazioni iscritte nel registro di commercio.

In virtù del capoverso 1, l’ufficio del registro di commercio deve inoltrare la richie-sta al giudice. In deroga a questo principio generale, il capoverso 2 sancisce che in caso di fondazioni l’ufficio del registro di commercio indirizza all’autorità di vigi-lanza la richiesta di intervento per ovviare alle lacune. La rimozione di lacune orga-nizzative in caso di fondazioni non soggette all’autorità di vigilanza deve invece essere richiesta al giudice (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 ORC).

95 Cfr. messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbliga-zioni (diritto delle società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società ano-nima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2002 2841, 2918 segg. e 2926 seg.

96 Cfr. p. es. la sentenza del Tribunale distrettuale di Losanna del 4 gennaio 2011 (PP10.034248). Cfr. anche LUKAS BERGER/DAVID RÜETSCHI/FLORIAN ZIHLER, Die Be-hebung von Organisationsmängeln - handelsregisterrechtliche und zivilprozessuale As-pekte, REPRAX 1/2012, pag. 4.

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La mancanza di un domicilio legale o di un domiciliatario (cfr. art. 2 lett. c e art. 117 cpv. 2 e 3 ORC) è ora qualificata come lacuna nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 731b cpv. 1), come peraltro già previsto nel messaggio del 21 dicembre 200797.

Qualora a un’impresa individuale manchi il domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio può avviare contro il titolare dell’impresa (cfr. art. 937a) la procedura prevista dall’articolo 152 ORC (violazione dell’obbligo d’iscrizione). Lo stesso dicasi per analogia in caso di lacune organizzative di succursali.

Art. 938 F. Ammende

Nel quadro della revisione del diritto della società anonima del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 2010, s’intendeva aumentare l’entità dell’ammenda sancita dall’articolo 943 CO e rimasta invariata dal 1937, portandola da un importo compreso tra i 10 e i 500 franchi a uno compreso tra i 500 e i 5000 franchi. In caso di violazione dell’obbligo di iscrizione di un ente giuridico nel registro di commercio, l’ammenda doveva essere pari ad almeno 1000 franchi. Visti i risultati negativi in sede di consultazione, si è rinunciato a fare della fattispecie una contravvenzione sanzionata nel Codice penale98.

Contrariamente a quanto previsto nel messaggio del 21 dicembre 2007, si rinuncia all’introduzione di un’ammenda minima. All’ufficio del registro di commercio è inoltre riconosciuto un più ampio margine discrezionale, nel senso che può ma non necessariamente deve comminare ammende.

Se l’ufficio del registro di commercio intende comminare un’ammenda, la diffida di cui all’articolo 937a CO deve contenere l’avvertimento relativo alla possibile san-zione e indicare l’importo esatto dell’ammenda (p. es. 300 franchi) oppure l’entità generale della pena (da 0 a 5000 franchi)99. Agli interessati deve essere chiaro l’importo massimo da pagare ed entro quale termine dovranno adempiere il loro obbligo.

Art. 939 G. Emolumenti

Il capoverso 1 rappresenta la base legale dell’obbligo di pagare gli emolumenti in relazione al registro di commercio: in virtù del capoverso 1 tutti coloro che determi-nano l’emanazione di una decisione da parte di un’autorità del registro di commercio oppure chiedono a quest’ultima una prestazione, sono tenuti a versare un emolumen-

97 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della so-cietà cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1421.

98 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della so-cietà cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1459.

99 Cfr. p. es. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 27 aprile 2011 (ZK2 11 16) e FLORIAN ZIHLER, Urteil des Kantonsgerichts Graubünden zur Mahnung bei einer Ord-nungsbusse und zur Beweislastverteilung bei einer amtlichen Löschung (Art. 153 HRegV), REPRAX 3/2011, pag. 52 segg.

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to. A livello di legge l’obbligo di pagare era finora sancito solo in senso generale dall’articolo 929 capoverso 1 CO.

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale disciplina nel dettaglio la riscossione degli emolumenti, in particolare per quanto concerne il loro ammontare, la procedu-ra di riscossione, la responsabilità nel caso in cui più persone siano soggette a emo-lumenti 100, la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti e la quota degli emolumenti riscossi che i Cantoni devono versare alla Confederazione. Ad eccezio-ne della prescrizione, il Consiglio federale ha già provveduto a disciplinare tutti gli aspetti nell’ordinanza sulle tasse del 3 dicembre 1954101.

Le tasse in materia di registro di commercio vanno considerate tributi causali. Con il principio dell’equivalenza e della copertura dei costi introdotti nel capoverso 3 vengono sanciti due principi costituzionali per il calcolo di tali tributi. Secondo il principio di equivalenza, l’ammontare del tributo non può essere, nel singolo caso, manifestamente sproporzionato rispetto al valore della prestazione. Non è tuttavia necessario che gli emolumenti corrispondano esattamente all’onere amministrativo sostenuto. In linea di principio, quindi, i parametri schematici per il calcolo degli emolumenti basati su probabilità ed esperienza media non violano il principio di equivalenza. La schematizzazione non deve però condurre a risultati oggettivamente insostenibili o iniqui. Secondo il principio della copertura dei costi, il provento totale degli emolumenti riscossi non deve superare o può superare soltanto in maniera esigua i costi complessivi dell’ente pubblico per il ramo dell’amministrazione o l’istituto interessato. Nei costi complessivi vanno computati, oltre alle spese correnti del ramo dell’amministrazione interessato, anche congrui accantonamenti, ammor-tamenti e riserve102.

Secondo il capoverso 4 il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla riscossio-ne di emolumenti qualora tale scelta sia giustificata da un pubblico interesse alla decisione o prestazione. Ci si riferisce qui soprattutto ad autorità amministrative e autorità giudiziarie che nell’esercizio delle loro funzioni effettuano una notificazione al registro di commercio o richiedono un atto ufficiale, ad esempio riguardo alla pubblicazione di una dichiarazione di fallimento o all’eliminazione di una lacuna organizzativa. In virtù del capoverso 4 le autorità amministrative e le autorità giudi-ziarie possono pertanto – come previsto dalla pluriennale prassi in materia di regi-stro di commercio – essere esentate dall’obbligo di pagare gli emolumenti. Quanto detto non trova però applicazione nel caso in cui un’autorità amministrativa decida di iscrivere se stessa nel registro di commercio (p. es. un ente di diritto pubblico).

L’articolo 939 e la pertinente ordinanza del Consiglio federale disciplinano in modo definitivo la materia degli emolumenti che possono essere riscossi dagli uffici can-

100 Cfr. messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbliga-zioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della so-cietà in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1459 seg. (art. 943a D-CO).

101 Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

102 Cfr. in generale PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a edizione, Berna 2009, § 58 N 13 e N 19 segg. In particolare in meri-to alle tasse in materia di registro di commercio: sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 13 luglio 2011 (VB.2010.00372, VB.2010.00659, VB.2010.00660), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklun-gen 2011, Berna 2012, pag. 63 segg.

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tonali del registro di commercio. Non sono ammessi emolumenti cantonali supple-mentari103.

Art. 940 Ordinanza

Tutte le competenze del Consiglio federale in ordine all’emanazione di disposizioni di esecuzione del vigente Titolo trentesimo (art. 929 cpv. 1, art. 929a, art. 936, art. 936a cpv. 3, art. 938a cpv. 3 CO) vengono concentrate e illustrate in modo chiaro nell’articolo 940.

Il nuovo articolo 940 capoverso 2 contempla anche la creazione e lo sviluppo dell’infrastruttura nazionale (n. 1; v. art. 928 cpv. 1), la reiscrizione (n. 3; v. art. 935), la pubblicità e gli effetti (n. 6; v. art. 936 seg.), la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative nell’ambito del registro di commercio (n. 7; v. art. 928a e art. 930 cpv. 2), l’uso del numero d’assicurato AVS e il registro delle persone (n. 8; v. art. 928b seg.) e le modalità della trasmissione per via elettronica (n. 9, v. art. 930 cpv. 4).

Gli altri punti dell’articolo 940 capoverso 2 corrispondono nei contenuti alla dispo-sizione vigente (cfr. art. 929 cpv. 1 CO).

Art. 941

L’articolo 941 CO è abrogato per motivi di sistematica. La diffida e l’iscrizione d’ufficio sono ora disciplinate dall’articolo 937a.

Art. 941a

L’articolo 941a CO è abrogato per motivi di sistematica. Il contenuto della disposi-zione sulle lacune nell’organizzazione è trasposto nell’articolo 937b.

2.2 Modifica di ulteriori disposizioni del Codice delle obbligazioni

2.2.1 Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni

Art. 40

A seguito dell’abrogazione della disposizione riguardante il mandato commerciale (art. 462 CO), l’articolo 40 CO viene adeguato.

2.2.2 Titolo diciassettesimo: Della procura

Art. 458

Secondo il capoverso 1 il procuratore può essere solamente una persona fisica auto-rizzata da un ente giuridico iscritto nel registro di commercio a firmare a suo nome e

103 Cfr. in merito alla vigente ordinanza sulle tasse: sentenza VB.2012.00096/VB.2012.00104 del 7 marzo 2012 del Tribunale amministrativo del Can-tone di Zurigo, consid. 4.

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a vincolarlo contrattualmente, come già statuito nell’articolo 120 ORC e confermato dalla prassi pluridecennale in materia di registro di commercio. Si stabilisce altresì che il procuratore debba non solo essere capace di discernimento, ma anche essere in grado di esercitare i diritti civili. In tal modo la legge dà una risposta esplicita a una questione controversa104.

Solo gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio possono nominare procurato-ri. I titolari di imprese individuali non iscritte nel registro di commercio o ad esem-pio le società semplici non possono farlo. Non è quindi più necessario distinguere tra procura commerciale e non commerciale (art. 458 cpv. 3 CO e art. 149 ORC). La procura non commerciale ha perso qualsiasi significato105.

Secondo il capoverso 2 il procuratore deve firmare aggiungendo alla denominazione o alla ditta dell’ente giuridico la propria funzione di procuratore e apponendo la propria firma. Si rinuncia a sancire esplicitamente in quale modo indicare la funzio-ne di procuratore all’atto della firma. L’ordinamento finora vigente prevedeva che il procuratore dovesse firmare aggiungendo la formula «per procura». È tuttavia ipo-tizzabile, ad esempio, anche una firma con la formula «in veste di procuratore della X. SA, Michael Y.».

In base al capoverso 3 il procuratore deve essere iscritto nel registro di commercio presso l’ente giuridico. Quest’ultimo è però vincolato dagli atti del procuratore già prima dell’iscrizione. L’iscrizione nel registro di commercio ha pertanto un valore puramente dichiarativo.

Art. 459

Il capoverso 1 è adeguato all’articolo 458 che è stato rivisto nei contenuti; ciò non comporta alcuna sostanziale modifica sotto il profilo materiale. Ovviamente un procuratore vincola l’ente giuridico che rappresenta nella misura in cui agisce entro i limiti del proprio mandato. Nel momento in cui oltrepassa i propri poteri, vincola l’ente giuridico se il terzo poteva in buona fede supporre che il procuratore dispo-nesse di una procura ai sensi della legge o di una procura ad hoc106. Come sinora, a un terzo in buona fede non si possono opporre eventuali restrizioni interne107.

A seguito dell’abrogazione della procura di cui all’articolo 462, che non includeva la facoltà di firmare cambiali, la procura non deve più essere esplicitamente estesa alle cambiali.

Art. 460

In base alla vigente prassi del registro di commercio, la procura può essere limitata - in virtù del capoverso 1 - sia alla sede principale che alla succursale. Il riferimento esplicito alla sede principale costituisce una novità rispetto alla norma previgente.

104 Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 458 N 8 con ulteriori rinvii. 105 RINO SIFFERT, Exoten des Handelsregisters - Eintragungen von besonderen Vertretungs-

verhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anleihensobligatio-nen, REPRAX 1/2009, pag. 70.

106 Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 459 N 10. 107 Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 460 N 12 segg.

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Entrambe le forme di limitazione possono essere iscritte nel registro di commer-cio108.

Art. 461

Il capoverso 1 corrisponde, per ciò che concerne la procura, all’articolo 465 capo-verso 1 CO. La revoca della procura non pregiudica in alcun modo il rapporto giuri-dico di base intercorrente tra l’ente giuridico e il procuratore. Ad esempio, pur in presenza di revoca della procura, devono sempre essere osservati i termini di disdet-ta previsti dal diritto del lavoro109.

Secondo il capovero 2 primo periodo, la cancellazione dei dati concernenti il procu-ratore deve essere pubblicata nel registro di commercio, conformemente alla norma-tiva vigente (art. 461 cpv. 1 CO) e all’obbligo generale di cui all’articolo 933. Se il procuratore non è stato originariamente iscritto nel registro di commercio (in viola-zione dell’obbligo d’iscrizione secondo l’articolo 458 capoverso 3), l’iscrizione della cancellazione deve contenere una menzione in tal senso. Risulterebbe inganne-vole per l’utente medio (cfr. art. 929 cpv. 1), se nel registro di commercio fosse pubblicata solo la cancellazione della procura.

Secondo il capoverso 3 la procura rimane in vigore di fronte a terzi in buona fede fintantoché non avviene la pubblicazione della cancellazione conformemente al capoverso 2 (cfr. art. 936a). Si tratta della logica conseguenza del fatto che l’iscrizione nel registro di commercio ha solo effetto dichiarativo (cfr. art. 458 cpv. 3).

Art. 462

Il mandato commerciale dell’articolo 462 CO è abrogato e non sarà sostituito. La conclusione di determinate operazioni specifiche può essere delegata a persone fisiche in virtù di un contratto di base (p. es. un contratto di lavoro o un mandato), in combinazione con il diritto generale di rappresentanza di cui agli articoli 32 segg. CO.

Inoltre gli enti giuridici possono nominare persone fisiche in veste di procuratori e iscriverli nel registro di commercio se vogliono conferire loro una procura che vada oltre la conclusione di singoli negozi giuridici. Non è necessario attenersi all’istituto giuridico del mandato commerciale ai sensi dell’articolo 462 CO, che secondo la vigente prassi in materia non può essere iscritto nel registro di commercio.

Art. 464

Dato che la disposizione relativa al mandato commerciale (art. 462 CO) è abrogata e le disposizioni concernenti la procura sono state ampiamente rivedute (art. 458-461 CO), anche la presente disposizione riguardante il divieto di concorrenza deve essere adeguata.

108 Comunicazione UFRC 1/2008, N 16. Cfr. FLORIAN ZIHLER/SAMUEL KRÄHENBÜHL, Zeichnungsberechtigungen und Funktionen in der handelsregisterrechtlichen Praxis, REPRAX 3/2010, pag. 61 seg.

109 Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 465 N 5.

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Il campo d’attività dell’ente giuridico, che determina l’estensione della procura, si desume dalla descrizione dello scopo contenuta nello statuto e dall’iscrizione del registro di commercio (cfr. art. 459 cpv. 1 e art. 118 cpv. 1 ORC).

Anche le conseguenze dell’eventuale violazione del divieto di concorrenza rimango-no le stesse110.

Art. 465

L’articolo 465 CO è abrogato. Il capoverso 1 è trasposto, senza modificarne il con-tenuto, nell’articolo 461 capoverso 1.

La disposizione dell’articolo 462 CO concernente il mandato commerciale è abroga-ta. Inoltre, solo gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio possono nominare procuratori (cfr. art. 458). Non è pertanto più necessaria l’indicazione secondo cui la morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura. Il capoverso 2 può quindi essere abrogato senza essere sostituito.

Art. 591

Nel capoverso 1 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio» (cfr. art. 643).

2.2.3 Titolo ventesimosesto: Della società anonima

Art. 626 n. 5, 6 e 7

I contenuti dello statuto richiesti dalla legge vanno ridotti al minimo indispensabile. In pratica, per quanto disposto ai n. 5 e 6 ci si rifà al tenore letterale delle norme di diritto dispositivo. A fini di semplificazione i due numeri vanno dunque abrogati: se lo statuto non contiene norme di tenore diverso, trovano applicazione le abbondanti disposizioni del diritto vigente (quindi l’art. 692 segg. CO per il diritto di voto, l’art. 699 segg. CO per la convocazione dell’assemblea generale, l’art. 707 segg. CO per il consiglio d’amministrazione, l’art. 727 segg. CO per l’ufficio di revisione).

In virtù dell’articolo 626 n. 7 CO, il contenuto minimo prescritto dalla legge per lo statuto comprende anche disposizioni sulla forma delle comunicazioni della società. Per comunicazioni ci si riferisce sia a quelle rivolte agli azionisti che a quelle desti-nate a terzi (p. es. ai creditori della società). L’articolo 931 capoverso 2 CO prevede che tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge debbano essere effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 942 cpv. 1). Rientrano tra le pubblica-zioni prescritte dalla legge tutte le comunicazioni che non vengono iscritte nel registro di commercio, ad esempio la diffida ai creditori in caso di liquidazione (art. 742 cpv. 2 CO). Dato che tali pubblicazioni devono essere comunque effettuate nel FUSC, non ha senso indicare nuovamente ed esplicitamente nello statuto il FUSC quale organo di pubblicazione delle comunicazioni nei confronti di terzi. Per questo motivo secondo il nuovo numero 7 soltanto la forma da osservare nelle comunicazioni che la società trasmette agli azionisti fa ancora parte delle disposizio-

110 Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 464 N 7 segg. con ulteriori rinvii.

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ni obbligatorie dello statuto. In tal modo si stabilisce anche in quale forma deve avvenire la convocazione dell’assemblea generale (art. 700 cpv. 1 CO).

Art. 627 n. 15 e 16

Altri aspetti riguardanti la convocazione dell’assemblea generale, che però non si riferiscono alla forma di tale convocazione (cfr. art. 626 n. 7), e le modalità del diritto di voto dovranno essere inserite nello statuto, se la società desidera che una regolamentazione sia vincolante sia all’interno che verso l’esterno.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 (nuovo)

La costituzione di una società anonima è attualmente possibile solo mediante atto pubblico. I promotori devono obbligatoriamente far autenticare da un notaio l’atto costitutivo (art. 629 cpv. 1 CO). In futuro – secondo il capoverso 3 - sarà consentito agli interessati rinunciare all’atto pubblico laddove i conferimenti siano effettuati in contanti e lo statuto della società si limiti ai contenuti prescritti dalla legge in virtù dell’articolo 626. Questa forma di costituzione agevolata sarà a disposizione di tutti coloro che intendono formare una società anonima semplice in tempi rapidi e a costi contenuti. Dato che le possibili configurazioni delle disposizioni statutarie in questi casi sono chiaramente limitate ai contenuti minimi previsti dalla legge e che la liberazione non può essere effettuata mediante conferimenti in natura, non è più giustificato il rigido requisito formale dell’atto pubblico. La semplice forma scritta è in tali casi sufficiente, in particolare poiché la procedura di costituzione rimane invariata per ciò che riguarda tutti gli altri aspetti (sottoscrizione delle azioni, ado-zione dello statuto, ecc.). La società dovrà anche in futuro essere iscritta nel registro di commercio per poter disporre della personalità giuridica (cfr. art. 643).

I promotori devono dichiarare all’ufficio del registro di commercio in un documento giustificativo separato che all’atto della costituzione non sono stati assunti altri beni ai sensi dell’articolo 628 capoversi 1 e 2 CO (conferimenti in natura e assunzioni di beni), né ne saranno assunti immediatamente dopo la costituzione (assunzioni di beni previste), che non sussistono altre compensazioni di crediti e che non sono stati pattuiti altri vantaggi speciali ai sensi dell’articolo 628 capoverso 3 CO oltre a quelli elencati nei documenti giustificativi che figurano nel registro di commercio. Questa cosiddetta «dichiarazione Stampa» è disciplinata solo a livello di ordinanza (art. 43 cpv. 1 lett. h ORC) e sarà in futuro inserita nella legge. È evidente che la dichiara-zione dovrà essere resa nel contesto dell’atto costitutivo, ragion per cui è introdotta nell’articolo 629 capoverso 2 al numero 4.

Art. 632

Secondo la nuova formulazione della legge, tutte le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale. Dalla prassi attuata dall’ufficio del registro di commer-cio si evince chiaramente che la stragrande maggioranza di tutte le società neocosti-tuite ha liberato per intero le proprie azioni. Solo un’esigua minoranza si avvale della possibilità della liberazione parziale. In base alla dottrina dominante non è chiaro quello che accade del credito residuo nei confronti dell’azionista nel momen-to in cui questi cede le proprie azioni (cfr. sopra n. 1.2.3). L’irrisolta questione della responsabilità genera incertezza del diritto. La nuova formulazione pone inoltre termine alla diffusa prassi, contraria alla legge, dell’emissione di azioni al portatore

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parzialmente liberate. Dopo l’introduzione del nuovo diritto delle Sagl, l’ipotesi della liberazione parziale non sembra essere nemmeno più al passo con i tempi. Con un capitale minimo di 20 000 CHF è possibile costituire una società di capitali per molti versi assai simile alla società anonima. È pertanto necessaria una sintetica regolamentazione sul piano legislativo del conferimento minimo.

Art. 634a

A seguito dell’abrogazione della liberazione parziale di cui all’articolo 632, l’articolo 634a diventa obsoleto, poiché in futuro tutte le azioni e i buoni di parteci-pazione dovranno essere interamente liberati (cfr. anche art. 4 delle disposizioni transitorie).

Art. 641

La disposizione inerente al diritto della società anonima sull’obbligo d’iscrizione delle succursali è trasposta nell’articolo 932 e quindi l’articolo 641 può essere abro-gato.

Art. 643

Le iscrizioni nel registro di commercio sono rese accessibili agli utenti in formato elettronico direttamente in Internet attraverso il registro di commercio nazionale (cfr. art. 936 cpv. 3). Alla luce di questa nuova forma di pubblicazione, l’articolo 931 capoverso 1 CO è abrogato (cfr. art. 942), non essendo più necessaria la pubblica-zione dei testi sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Di conseguenza al capo-verso 4 l’espressione «Foglio ufficiale svizzero di commercio» deve essere sostituita da «registro di commercio». Sotto il profilo del contenuto non cambia nulla.

Art. 647

Finora per ciascuna deliberazione dell’assemblea generale o del consiglio d’amministrazione concernente modifiche dello statuto era generalmente richiesto l’atto pubblico (cfr. art. 647 CO). Questo rigido requisito formale è mantenuto a titolo di principio nel capoverso 1. In caso di costituzioni agevolate ai sensi dell’articolo 626 deve tuttavia per coerenza essere possibile effettuare anche le altre modifiche statutarie in semplice forma scritta, con due importanti eccezioni dovute a ragioni di tutela del capitale: le deliberazioni concernenti la riduzione del capitale azionario e gli aumenti di capitale non effettuati in denaro dovranno risultare anche in futuro da atto pubblico.

Anche le società esistenti possono ridurre al minimo i contenuti del proprio statuto (cfr. art. 626). Per ragioni di certezza del diritto, in tali casi la deliberazione di modi-fica dello statuto necessita nuovamente dell’atto pubblico presso un pubblico ufficia-le rogatore. Lo stesso vale per le società costituite dopo l’entrata in vigore della presente legge e che dispongono di uno statuto documentato per atto pubblico.

Qualora determinati contenuti possano essere cancellati dallo statuto solo una volta che sia trascorso un determinato periodo di tempo, essi devono continuare a essere inclusi nello statuto fino alla scadenza del termine (cfr. in particolare l’art. 628 cpv. 4 CO).

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Art. 650 cpv. 4

Per le società costituite in virtù dell’articolo 629 capoverso 3, le prescrizioni formali agevolate troveranno applicazione, secondo il capoverso 4 e conformemente all’articolo 647, anche in caso di aumento ordinario del capitale, a condizione che l’aumento sia effettuato in denaro. Gli aumenti di capitale mediante liberazione per compensazione o conferimenti in natura dovranno essere effettuati, come sinora, con atto pubblico.

Art. 652g cpv. 4

Le deliberazioni del consiglio d’amministrazione di accertamento e adeguamento necessitano in linea di massima di un atto pubblico. L’agevolazione della semplice forma scritta si applica alle medesime condizioni previste per la deliberazione dell’assemblea generale concernente la modifica dello statuto di cui all’articolo 650 capoverso 4 CO.

Art. 693 cpv. 2 primo periodo

In virtù dell’art. 632 tutte le azioni devono essere interamente liberate. Per tale ragione diventa superflua l’indicazione di cui al capoverso 2 primo periodo, secondo cui le azioni nominative devono essere interamente liberate.

Art. 704 cpv. 3

Nel capoverso 3 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio». Sotto il profilo del contenuto non cambia nulla (cfr. art. 643).

Art. 731b cpv. 1 frase introduttivo

La mancanza del domicilio legale o di un domiciliatario (cfr. art. 2 lett. c e art. 117 cpv. 2 e 3 ORC) è ora considerata una lacuna nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. L’apposita procedura di cui all’art. 153 segg. ORC è pertanto superflua, poiché la competenza di far rimuovere la lacuna è trasferita al giudice. Questa modifica, già prevista dalla revisione del diritto della società anonima del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 2010111, consente di uni-formare le procedure amministrative previste dagli articoli 153 segg. e 154 ORC.

Art. 736 n. 2

Non vi sono ragioni oggettive per cui la deliberazione concernente lo scioglimento della società debba obbligatoriamente essere documentata con atto pubblico. A beneficio dell’economicità, é dunque possibile rinunciare a tale requisito formale eccessivamente severo senza che ciò vada a scapito della certezza del diritto. La deliberazione concernente lo scioglimento deve essere iscritta nel verbale dell’assemblea generale (art. 702 cpv. 2 n. 2 CO).

111 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della so-cietà cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1421.

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2.2.4 Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limi-tata

Art. 776 n. 4

Il termine «pubblicazioni» è sostituito da quello più idoneo di «comunicazioni». La novità consiste nel fatto che lo statuto deve contenere anche disposizioni sulla forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci (cfr. art. 626 n. 7). In seguito a quest’indicazione lo statuto definirà anche la forma da osservare per la convocazione dell’assemblea dei soci (cfr. art. 805 cpv. 5 n. 1 in combinato disposto con l’art. 700 cpv. 1 CO).

Art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3

Analogamente a quanto disposto per la costituzione agevolata di una società anoni-ma (cfr. art. 629), anche per la Sagl si prescinde dal requisito formale dell’atto pubblico, a condizione che lo statuto si limiti alle disposizioni minime di cui all’articolo 776 e i conferimenti siano versati in contanti. Come nella norma sulla società anonima, nella legge è inserita la cosiddetta «dichiarazione Stampa».

Art. 778a

La disposizione del diritto in materia di società a garanzia limitata concernente l’obbligo d’iscrizione delle succursali è trasposta nell’articolo 932 (che non fa rife-rimento alla forma giuridica degli enti) e pertanto l’articolo 778a può essere abroga-to.

Art. 779 cpv. 4

Nel capoverso 4 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio». Sotto il profilo del contenuto non cambia nulla (cfr. art. 643).

Art. 780

Si rimanda a quanto detto in merito alla società anonima (cfr. art. 647).

Art. 785 cpv. 2

Secondo l’articolo 785 capoverso 2 CO il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali (art. 777a cpv. 2 CO). Nella prassi questa disciplina comporta problemi poiché all’atto della cessione delle quote sociali a un socio, le parti scordano spesso di inserire nel contratto i richiami ai diritti e doveri statutari. Qualora l’acquirente sia già socio della Sagl, si può tuttavia presumere che sia informato delle vigenti norme statutarie. In tal caso la ripetizione dei diritti e obblighi nel contratto di cessione è superflua.

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Art. 821 cpv. 2

La deliberazione dell’assemblea dei soci riguardante lo scioglimento non deve più essere documentata con atto pubblico (cfr. art. 736).

2.2.5 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Art. 828 cpv. 1

L’utilità pubblica è già espressamente prevista dall’articolo 86 lettera b numero 2 ORC tra gli scopi statutari ammissibili per l’iscrizione come società cooperativa. Le società cooperative di pubblica utilità sono contemplate nella prassi del registro di commercio e anche la dottrina le considera ammissibili112. Tuttavia, il Codice delle obbligazioni non prevede esplicitamente la pubblica utilità tra gli scopi delle società cooperative (art. 828 cpv. 1 CO). Quindi, per dare alle società cooperative di pubbli-ca utilità un fondamento giuridico-formale inequivoco e creare certezza del diritto, l’articolo 828 capoverso 1 viene integrato in tal senso.

Art. 830 Come per le società anonime e le Sagl, anche alla costituzione di una società coope-rativa si applicherà il requisito formale dell’atto pubblico (cpv. 1), non essendo giustificabile una distinzione tra le due società di capitali da un lato e la società cooperativa dall’altro. Eventuali differenziazioni giuridiche possono trovare applica-zione nel diritto societario solo se imprescindibili in considerazione della natura dell’ente giuridico. Solo in questo modo è possibile evitare divergenze materialmen-te ingiustificate e preservare la coerenza e l’uniformità interna del diritto delle società113.

Come per le società anonime e le Sagl (cfr. art. 629 cpv. 3 e art. 777 cpv. 3), anche per le società cooperative è ammessa, in base al capoverso 2, la costituzione agevo-lata se i promotori limitano lo statuto al contenuto minimo (cfr. art. 832) ed effettua-no in denaro gli eventuali conferimenti. In questo caso è sufficiente, come finora, la semplice forma scritta.

Le società cooperative costituite prima dell’entrata in vigore delle presenti modifi-che di legge possono modificare il loro statuto mediante semplice forma scritta entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. art. 5 delle disposizioni transi-torie).

Art. 832 n. 1 e 3-5

Il numero 1 è stato riformulato eliminando il termine «nome». La società cooperati-va gode della tutela della ditta in base all’articolo 951 capoverso 2 CO e si avvale quindi di una ditta e non di un nome.

112 BSK OR II-BAUDENBACHER, art. 828 N 16 e PETER FORSTMOSER/FRANCO TAISCH/ TIZIAN TROXLER/ INGRID D'INCÀ-KELLER, Der Genossenschaftszweck - gestern und heu-te, REPRAX 2/2012, pagg. 25 e 33, con ulteriori rinvii.

113 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto delle società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2002 2841, 2858.

48

L’articolo 832 numero 3 CO è abrogato e trasposto nell’articolo 833 numero 5bis. La disposizione rientra, sia sotto il profilo materiale che sistematico, nelle «Altre dispo-sizioni» dell’articolo 833 CO, tanto più che in questo caso si tratta solo di un obbligo «eventuale».

L’amministrazione e la rappresentanza di una società cooperativa sono disciplinate dagli articoli 894 segg. e 898 segg. CO. Non è pertanto necessario pretendere dispo-sizioni statutarie imperative sugli organi di amministrazione e di rappresentanza. Di conseguenza, l’articolo 832 numero 4 è abrogato (cfr. anche art. 626).

Anche nelle società cooperative, il termine «avvisi» va sostituito con il termine «comunicazioni» (cfr. art. 626 e art. 776).

Art. 833 n. 5bis

L’articolo 832 numero 3 CO è trasposto senza modifiche materiali nell’articolo 833 numero 5bis (cfr. art. 832).

Art. 834 cpv. 2 periodo 2

Il contenuto della cosiddetta «dichiarazione Stampa» viene ripreso nell’articolo costitutivo della società cooperativa (cfr. art. 629).

Art. 836

La disposizione riguardante l’obbligo d’iscrizione delle succursali delle società cooperative viene trasposta nell’articolo 932 (che non fa riferimento alla forma giuridica degli enti) e quindi l’articolo 836 può essere abrogato.

Art. 888 cpv. 3 e 4 (nuovi)

I requisiti formali riguardanti la modifica dello statuto vengono uniformati a quelli della società anonima e della Sagl (cfr. art. 830).

2.2.6 Titolo trentesimobis: Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (nuovo)

Art. 942 Foglio ufficiale svizzero di commercio

Attualmente, il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) è disciplinato dall’articolo 931 CO; a seguito della modifica verrà invece regolamentato nell’articolo 942, in un titolo a sé stante. La creazione di un nuovo titolo si è resa necessaria poiché la pubblicazione delle iscrizioni nel registro di commercio avverrà in futuro direttamente in Internet tramite il registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936 cpv. 3). Non è quindi più giustificato l’inserimento della disposizione riguardante il FUSC nel Titolo trentesimo del CO («Del registro di commercio»).

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 931 capoverso 2 CO e stabilisce che le pubblicazioni previste dalla legge debbano essere effettuate nel FUSC. Tra queste, ad esempio, la decadenza dei diritti degli azionisti (art. 681 cpv. 2 CO), la comuni-cazione ai creditori in caso di riduzione del capitale azionario (art. 733 CO) e di

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liquidazione di una società anonima (art. 742 cpv. 2 CO). La versione elettronica del FUSC fa fede già in base al diritto corrente (art. 9 Ordinanza FUSC114).

A seguito della nuova modalità di pubblicazione delle iscrizioni direttamente in Internet tramite il registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936 cpv. 3), l’articolo 931 capoverso 1 CO è abrogato. Fa fede la pubblicazione nel registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936a).

In base al capoverso 2, il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Inoltre, il Consiglio federale può mettere i dati pubblicati nel FUSC a disposizione del pubbli-co anche in altro modo. Il capoverso 2 corrisponde, per quanto riguarda i contenuti, all’articolo 931 capoversi 2bis e 3 CO. Con l’ordinanza FUSC il Consiglio federale ha già fatto uso della sua competenza sotto il regime del diritto vigente.

Art. 943

La disposizione, che disciplina le ammende relative al registro di commercio, viene trasposta nell’articolo 938 e pertanto l’articolo 943 può essere abrogato.

2.2.7 Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

Art. 956

Nel capoverso 1 è abrogato il riferimento al «Foglio ufficiale svizzero di commer-cio» (cfr. art. 643).

2.3 Disposizioni transitorie

Art. 1

L’articolo 1 corrisponde alla consueta disposizione generale concernente il regime transitorio. Rinvia alle disposizioni del Titolo finale del Codice civile svizzero115, a condizione che le disposizioni successive non prevedano altrimenti (cfr. art. 2-5 delle disposizioni transitorie).

Art. 2

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e che gestiscono un’impresa in forma commerciale sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni dall’entrata in vigore della legge stessa. Questa disposizione transitoria concede agli Istituti di diritto pubblico un termine di adeguamento sufficientemente lungo (cfr. art. 932a).

114 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (RS 221.415). 115 RS 210.

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Art. 3

Nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, la notificazione e i documenti giustificativi (cfr. art. 929 cpv. 2 e art. 930) possono continuare a essere presentati in formato cartaceo presso l’ufficio del registro di commercio. Gli uffici del registro di commercio sono tenuti ad accettare le notificazioni e i documenti giustificativi in forma cartacea e a convertirli nel formato elettronico.

Art. 4

Le azioni e i buoni di partecipazione emessi prima dell’entrata in vigore della pre-sente legge sottostanno al diritto anteriore. Si rinuncia pertanto a prescrivere per legge la liberazione successiva dei corrispondenti titoli di credito. Qualora avvenga una liberazione successiva, le azioni e i buoni di partecipazione devono essere interamente liberati. Non è ammessa una liberazione parziale.

Art. 5

Le società cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della presente legge possono modificare il proprio statuto mediante forma scritta semplice entro due anni da tale entrata in vigore. Scaduto questo termine, si applicheranno senza limitazioni i nuovi requisiti formali (cfr. art. 830 e art. 888 cpv. 3 e 4); di conseguenza, la prima modifica dello statuto determinerà la necessità dell’atto pubblico per l’intero statuto.

2.4 Modifiche di altri atti normativi

2.4.1 Codice civile

Art. 69c cpv. 1 L’articolo 69c capoverso 1 CC viene adattato all’articolo 937b, secondo cui in presenza di lacune nell’organizzazione dell’associazione imperativamente prescritta dalla legge anche l’ufficio del registro di commercio ha diritto di chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

Art. 336-348

L’istituto dell’indivisione è un relitto della società prettamente agricola medievale e del primo evo moderno. Essa si fonda sull’idea di non effettuare la suddivisione ereditaria subito dopo la morte del testatore al fine di evitare il frazionamento dei fondi agricoli116. La nobiltà abbandonò questa pratica nel secolo XIII a beneficio della divisione117. L’istituto è stato accolto nel CC poiché trova il suo fondamento nella consuetudine ed è stato in parte ripreso nelle codifiche cantonali del diritto privato118. L’intenzione del legislatore federale era quella di legare strettamente un bene ereditario a una data famiglia119.

116 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 1 seg. 117 Cfr.: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8977.php. 118 CR CC I-PIOTET, art. 336 N 2. 119 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 17.

51

L’indivisione è definita come un’unione contrattuale di persone legate tra loro da vincoli familiari o ereditari (ovvero parenti) in una comunità giuridica, allo scopo di utilizzare e amministrare durevolmente in comune una data sostanza120. In base al diritto svizzero si tratta di una comunione di beni costituita con atto pubblico, il cui atto costitutivo deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti121. In linea di principio, i partecipanti agiscono collegialmente, ma possono designare un cosiddetto «capo» quale rappresentante dell’indivisione. Tuttavia, la rappresentanza è opponibile ai terzi solo quando il rappresentante è iscritto nel registro di commercio122. L’articolo 150 capoverso 1 ORC prescrive addirittura l’obbligo generale di iscrivere il capo dell’indivisione nel registro di commercio123.

La disciplina dell’indivisione comporta grossi svantaggi: costituzione, gestione e rappresentanza sono onerose, l’organizzazione dei rapporti interni non ha alcuna flessibilità (principio «una testa, un voto» e unanimità124). L’indivisione non ha personalità giuridica e i partecipanti ne sono solidalmente responsabili125. Per con-tro, non emergono speciali vantaggi rispetto alle possibilità date dalla successione indivisa, dalla comunione dei beni, della società semplice e della fondazione126. Sotto il profilo fiscale, l’indivisione è trattata da sempre come una società semplice, vale a dire che i suoi proventi vengono tassati come reddito dei singoli partecipan-ti127.

Non stupisce quindi che l’istituto giuridico dell’indivisione non venga quasi più utilizzato128. Complessivamente, nel registro di commercio sono iscritte circa 50 indivisioni129. Negli ultimi dieci anni si segnalano solo otto nuove costituzioni, sei delle quali nella Svizzera romanda (quattro nel solo Cantone di Vaud) e solo due nella Svizzera tedesca (una nel Cantone di Svitto e una nel Cantone di Argovia).

La protezione dei fondi agricoli è oggi garantita dalla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)130, tra l’altro mediante il divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 58 LDFR) e l’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di un’azienda agricola o di un fondo agricolo (art. 61 LDFR). Il mantenimento di un’eredità si può organizzare con maggior semplicità ricorrendo ad altri istituti giuridici (comunione dei beni, società semplice, fondazione, società in nome collet-tivo). L’amministrazione dei grossi patrimoni è comunque in genere affidata a strutture professionali.

Alla luce di questa situazione l’indivisione è un istituto giuridico obsoleto e può quindi essere abrogata.

120 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 4. 121 Art. 337 e art. 342 cpv.. 1 CC. 122 Art. 341 cpv.. 3 CC. 123 Cfr. anche RINO SIFFERT, Exoten des Handelsregisters - Eintragungen von besonderen

Vertretungsverhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anlei-hensobligationen, REPRAX 1/2009, pag. 74 seg.

124 Art. 340 cpv.. 1 CC. 125 Art. 342 cpv.. 2 CC. 126 MARGARETA BADDELEY, L’indivision de famille (art. 336-348 CC), in: Mélanges publiés

par l’Association des notaires vaudois à l’occasion de son centenaire, Zurigo 2005, pag. 70.

127 BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 18. 128 Cfr. CR CC I-PIOTET, art. 336 N 3. 129 Dato aggiornato al 12 aprile 2012. 130 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11).

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Art. 13 d

Le indivisioni costituite prima dell’entrata in vigore dell’abrogazione delle disposi-zioni sulle indivisioni (cfr. art. 336-348) sottostanno al diritto anteriore e non devono essere automaticamente annullate.

2.4.2 Legge sui revisori

2.4.2.1 Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione

2.4.2.1.1 Situazione iniziale

I servizi di revisione sono caratterizzati da un alto grado di complessità e, a causa del continuo variare dell’oggetto dei controlli e degli standard applicabili, da un grande dinamismo. Allo stesso tempo, in un mercato competitivo, le imprese di revisione sono tenute a prestare i loro servizi a un prezzo economicamente conve-niente. Per questi motivi esiste sostanzialmente il rischio che i servizi di revisione non soddisfino i requisiti di legge o quelli imposti dalle norme deontologiche.

Per evitare questo rischio, di regola le imprese di revisione si dotano di un sistema interno di garanzia della qualità. Tale sistema comprende tutte le iniziative e i prin-cipi atti ad assicurare che nella fornitura di servizi di revisione siano rispettate le disposizioni legali e le norme deontologiche131. L’importanza del sistema interno di garanzia della qualità è tale che il legislatore lo ha posto come condizione per l’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR132 e art. 9 OSRev133). Le norme deontologiche prevedono il medesimo obbli-go134.

Un sistema interno di garanzia della qualità richiede tuttavia due professionisti con il medesimo tipo di abilitazione dell’impresa di revisione stessa. Se una sola persona ha l’abilitazione necessaria, il suo lavoro non può essere controllato o può esserlo solo da parte di una persona non sufficientemente qualificata. La condizione del sistema interno di garanzia della qualità non è quindi adempiuta e in ultima analisi la dichiarazione contenuta nel rapporto di revisione, in base alla quale le norme deon-tologiche sono integralmente rispettate, non risponde al vero.

Il Consiglio federale ha ammesso il problema e ha stabilito che le imprese di revi-sione in cui soltanto una persona ha l’abilitazione necessaria devono aderire entro il 31 agosto 2013 a un sistema di valutazione periodica della qualità da parte di profes-

131 Tipicamente, il sistema interno di garanzia della qualità riguarda regole sull’organizzazione generale dell’impresa, sull’effettuazione di singoli servizi di revisione e sul controllo interno (verifica dei lavori da parte di una persona esperta non partecipante all’esame).

132 RS 221.302. 133 RS 221.302.3. 134 Cfr. al riguardo, in base al tipo e al destinatario del servizio di revisione, gli International

Standards on Quality Control 1 (ISQC 1) e gli International Standard on Auditing 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements dell’International Auditing and As-surance Standards Board (IAASB), lo standard di controllo 220 della Treuhand-Kammer per la garanzia della qualità nell’attività di revisione e la guida della Treuhand-Kammer e di e TREUHAND|SUISSE per la garanzia della qualità in piccole e medie società di revi-sione.

53

sionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 49 OSRev; co-siddetto sistema della «peer review», v. più avanti n. 2.4.2.1.3).

Un’impresa di revisione che non ha un sistema interno di garanzia della qualità può così sopperirvi con un sistema esterno di garanzia della qualità. Il sistema della peer review presuppone tuttavia una base legale che attualmente non esiste ancora. Nell’ambito del diritto vigente si propone quindi di prolungare di tre anni, cioè fino al 31 agosto 2016, il termine per l’adesione al sistema della peer review135.

Questa proposta va tuttavia riconsiderata alla luce dei più recenti sviluppi. Il 1° gennaio 2012 il legislatore ha fortemente innalzato - da 10/20/50 a 20 (milioni di franchi di somma di bilancio)/40 (milioni di franchi di cifra d’affari)/250 (posti di lavoro a tempo pieno) – la soglia oltre la quale non è più sufficiente eseguire una revisione limitata ma occorre una revisione ordinaria (art. 727 cpv. 1 n. 2 CO)136. Le imprese al di sotto di questa soglia possono quindi essere classificate come piccole o medie imprese (PMI) e quelle che la superano come grandi imprese. Dato questo retroscena, occorre chiedersi se le prescrizioni del legislatore in merito al sistema interno ed esterno di garanzia della qualità siano adeguate ai rischi connessi alla revisione delle diverse imprese.

2.4.2.1.2 Sistema interno di garanzia della qualità

Date l’entità e la complessità dei mandati di revisione nonché l’importanza econo-mica delle imprese sottoposte a revisione, al di sopra della soglia stabilita dalla legge (somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi; 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua) non è materialmente giustificato rinunciare a un sistema interno di garanzia della qualità. Le imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie devono pertanto disporre già dal 1° settembre 2013 di un sistema interno di garanzia della qualità137.

Per contro, sembra giustificato non richiedere più per legge alcun sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che compiono revisioni limitate (cfr. quanto detto in precedenza sull’articolo 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis D-LSR). Rispetto al diritto attualmente in vigore ciò permette di sgravare notevolmente gli uffici di revisione delle PMI. L’abolizione del requisito legale tuttavia non esclude che un’impresa di revisione si doti volontariamente di un sistema interno di garanzia della qualità, in modo da proteggersi dai rischi legati alla propria responsabilità.

135 Cfr. la lettera accompagnatoria del Rapporto esplicativo sull’indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l’entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (di-ritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell’ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

136 Art. 727 cpv.. 1 n. 2 CO: «Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordina-ria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro con-to di gruppo: 2. società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori se-guenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi; b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi; c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.» Cfr. Florian Zihler, Erhö-hung der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR, ST 9/2011, pag. 670 segg.

137 Cfr. art. 9 cpv.. 2, art. 49 cpv.. 1 D-OSRev e la lettera accompagnatoria del Rapporto esplicativo sull’indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l’entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, se-conda parte della revisione parziale dell’ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

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Oltre a ciò, le associazioni professionali potranno continuare a impartire direttive alle loro imprese associate riguardo a tale sistema interno. Inoltre, anche il mercato dovrà decidere se ritiene importante il sistema interno di garanzia della qualità e se considera adeguata la normativa eventualmente applicata. Si propone pertanto, ancora in vigenza dell’attuale diritto, di indicare in futuro nel registro dei revisori dell’ASR se una data impresa di revisione dispone di un sistema interno di garanzia della qualità e come lo gestisce138.

2.4.2.1.3 Sistema esterno di garanzia della qualità

Il sistema esterno di garanzia della qualità consiste nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema interno di garanzia della qualità da parte di un terzo qualificato e indipendente. Il sistema interno di garanzia della qualità (cfr. sopra n. 2.4.2.1.1 seg.) costituisce in effetti un presupposto importante per garantire una revisione di alta qualità, ma non può sempre garantire da sola l’affidabilità della revisione. Il sistema esterno di garanzia della qualità si impone quindi laddove s’intenda dare più credibilità a quello interno sottoponendolo a una verifica indipendente e qualificata.

In genere si distinguono due sistemi esterni di garanzia della qualità139:

• La peer review (sorveglianza autoregolamentata) prevede che il controllo di qualità venga eseguito da un soggetto titolare della medesima qualifica profes-sionale (il cosiddetto peer o pari), scelto, incaricato e remunerato dall’impresa di revisione. Di norma è la categoria professionale stessa ad assumersi l’organizzazione e la sorveglianza del procedimento, cosicché il controllo si ba-sa essenzialmente sull’autoregolamentazione. I vantaggi di questo sistema sono in generale l’utilizzo delle conoscenze specialistiche già acquisite dai profes-sionisti esperti, una migliore accettazione in seno al settore professionale, una maggiore flessibilità nei confronti di nuove problematiche pratiche e lo sgravio dell’amministrazione statale e dei relativi costi.

• Nel monitoring (sorveglianza statale) il controllo della qualità è eseguito da ispettori che dipendono da un’autorità statale o sono almeno tenuti a seguirne le istruzioni. L’autorità in questione ha la competenza dell’organizzazione e dell’esecuzione delle ispezioni. Tra i vantaggi di questo sistema si possono an-noverare, in linea generale, l’indipendenza degli ispettori rispetto alle imprese di revisione sottoposte a controllo, la garanzia di pari trattamento delle imprese stesse e la possibilità di evitare conflitti d’interesse in seno alla categoria pro-fessionale, che, nel caso della peer review, è nel contempo l’istanza normativa, esecutiva e rappresentativa degli interessi della categoria stessa. Inoltre, le ispe-zioni vengono eseguite di norma da esperti che non praticano la professione e che sono tenuti al segreto d’ufficio, e che, non essendo potenziali concorrenti

138 Cfr. art. 20 lett. fbis D-OSRev e lettera accompagnatoria del Rapporto esplicativo sull’indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l’entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell’ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

139 Cfr. ex multis GÜNTHER GABOR, Systeme der externen Qualitätskontrolle im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, Diss. Zürich 2005, citato nell’edizione della Deutscher Universitä-tsverlag, Wiesbaden 2006, 28 segg., con ulteriori rinvii.

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delle imprese di revisione controllate, non possono impiegare le informazioni «sensibili» acquisite grazie all’attività di sorveglianza. In tal modo è possibile evitare inutili distorsioni della concorrenza. Se infine, nell’ambito dell’ispezione effettuata, si rilevano delle lacune, le misure migliorative e le e-ventuali sanzioni possono essere in genere meglio applicate in un sistema stata-le che in uno autoregolamentato.

Dall’emanazione negli Stati Uniti del Sarbanes-Oxley Act nel 2002, vi è una tenden-za internazionale alla sorveglianza statale. E sebbene l’Unione Europea abbia decre-tato la sostanziale equivalenza dei due sistemi sopra menzionati140, è anche vero che per le imprese d’interesse pubblico la stessa Unione prescrive che la qualità sia garantita mediante un sistema di sorveglianza esterno affidato a un ente statale141.

Sull’onda degli sviluppi internazionali, anche la Svizzera ha introdotto nel 2007 la sorveglianza statale sulle imprese di revisione. Tuttavia, la competenza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) si estende solo alle attualmente circa 20 imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa142. Le altre imprese di revisione, circa 3500, ottengono l’abilitazione dell’ASR se adempiono i requisiti minimi, ma non sono sottoposte ad alcuna sorve-glianza. L’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA) sorve-glia inoltre le società di audit degli istituti finanziari. Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha deciso, su richiesta della FINMA e dell’ASR, di concentrare tutte le competenze di sorveglianza presso l’ASR143.

Per le imprese di revisione che in Svizzera effettuano revisioni limitate valgono, per quanto riguarda il controllo esterno della qualità, le stesse riflessioni svolte per il controllo interno (cfr. sopra n. 2.4.2.1.2): occorre rinunciare, come nel diritto vigen-te, a imporre per legge una sorveglianza esterna della qualità. Questo vale anche per le imprese di revisione che sono sì abilitate come periti revisori e quindi in teoria possono offrire servizi di revisione ordinaria, ma in pratica effettuano solo revisioni limitate. Anche qui il mercato deve poter comunque desumere dal registro dei revi-sori dell’ASR quali imprese di revisione sono sottoposte a un controllo esterno della qualità144.

Per le imprese di revisione che compiono revisioni ordinarie valgono - pur se con segno opposto - le stesse considerazioni: le dimensioni e la complessità, nonché la rilevanza economica delle imprese che sottopongono a revisione rendono necessaria

140 Raccomandazione della Commissione del 15 novembre 2000 relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE, GU L 91, 91 segg.

141 Art. 29 segg. della Direttiva 2006/43/CE, GU L 157 del 9 giugno 2006, 87 segg.; Racco-mandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, GU L 120 del 7 maggio 2008, 20 segg.

142 Cfr. la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302). La definizione delle società con azioni quotate in borsa si trova nell’articolo 727 cpv.. 1 n. 1 Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

143 Cfr. il comunicato della FINMA del 21 giugno 2012 sulla «Riforma della vigilanza sulle società di audit nell’ambito dei mercati finanziari».

144 Cfr. l’art. 20 lett. fter D-OSRev e il Rapporto esplicativo sull’indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l’entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (di-ritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell’ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

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l’adozione di un sistema esterno di garanzia della qualità, in sintonia con gli sviluppi internazionali.

Anche in Svizzera occorre decidere se il controllo esterno della qualità debba essere assicurato mediante un sistema autoregolamentato o dallo Stato. A prescindere dai già illustrati vantaggi dell’uno e dell’altro sistema, che fanno propendere piuttosto per la sorveglianza statale, in Svizzera occorre ponderare anche altri aspetti. La creazione di un sistema di peer review presupporrebbe l’emanazione di basi legali relativamente dettagliate145 e la definizione di requisiti materiali minimi per il regi-me dell’autoregolamentazione146. Andrebbero inoltre chiarite le modalità di collabo-razione tra l’autorità di sorveglianza statale (ASR, esistente dal 2007) e il sistema autoregolamentato147. Sarebbero infine necessarie anche misure organizzative com-plesse148.

Per contro, le basi legali della sorveglianza statale da parte dell’ASR sono già state create e ampiamente collaudate nella prassi. Esiste quindi già una solida certezza del diritto su quali siano le competenze e le esigenze prioritarie della sorveglianza statale. L’ASR dispone di un gruppo di ispettori esperti che negli ultimi cinque anni ha potuto accumulare esperienze preziose. Per contro, nel settore delle revisioni vengono svolte solo poche ispezioni su base volontaria e di conseguenza mancano professionisti con un’esperienza adeguata. Durante la fase di istituzione del sistema della peer review sorgerebbero probabilmente una serie di incertezze giuridiche. Ciò non è il caso per la sorveglianza statale.

Anche l’aspetto finanziario depone a favore di un ampliamento della sorveglianza statale: a seguito del già citato aumento dei valori soglia (cfr. n. 2.4.2.1.1), il numero di imprese di revisione che compiono revisioni ordinarie e non sottostanno già, per legge o per scelta volontaria, alla sorveglianza dell’ASR, dovrebbe ridursi notevol-mente a partire dal 2013. Probabilmente tale numero si ridurrebbe a sole poche decine. Anche l’introduzione in Svizzera dei rigidi standard internazionali di qualità e revisione (i cosiddetti Clarified ISA), prevista dalla categoria professionale per il 2013/2014149, dovrebbe contribuire a far sì che in futuro le revisioni ordinarie siano svolte soltanto da imprese di revisione che dispongono delle dimensioni necessarie per farlo. La creazione di un sistema completo di peer review comporterebbe costi relativamente alti per un numero contenuto di imprese interessate. Nel caso della

145 Occorre pensare all’introduzione di una fattispecie d’eccezione per il segreto della revi-sione (art. 730b cpv. 2 CO), affinché la società di revisione ispezionata possa fornire all’ispettore di professione informazioni in merito ai servizi di revisione offerti. A ciò si aggiunga la necessità di un obbligo di accesso e di informazione a favore degli ispettori. Inoltre l’ispettore deve essere assoggettato al segreto della revisione, con conseguente pu-nibilità della sua violazione (art. 321 Codice penale, CP; RS 311.0).

146 Rimangono ad esempio da definire il numero, la tipologia e il grado di approfondimento delle ispezioni nonché i requisiti professionali e l’indipendenza degli ispettori di profes-sione dalla società oggetto dell’ispezione.

147 Occorre tenere conto del fatto che l’ASR, in quanto autorità preposta all’abilitazione, deve essere informata del risultato delle ispezioni, affinché, nei casi gravi e ai fini della tutela da revisioni inappropriate, possa procedere nei confronti di imprese e persone ina-dempienti. Viceversa, occorre però anche chiedersi se l’ASR possa trasmettere informa-zioni ottenute nell’ambito della propria attività sovrana al sistema di autoregolamentazio-ne, affinché quest’ultimo possa procedere tenendo conto dei rischi.

148 È tra l’altro certamente necessaria la creazione di un organismo di autodisciplina (OAD) con un organo strategico che emani le istruzioni per l’attività di sorveglianza e un organo operativo che pianifichi ed esegua le ispezioni.

149 Cfr. THORSTEN KLEIBOLD / RETO ZEMP, Projekt Clarified ISA – Überblick und Ausblick, Zur Einführung in der Schweiz, in: Der Schweizer Treuhänder 2012, pag. 196 segg.

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revisione statale, le stesse imprese approfitterebbero invece del fatto che l’ASR ha già messo in piedi il proprio sistema ed elaborato processi efficienti, già ben collau-dati nella prassi.

In sintesi non conviene dar vita a un dispendioso sistema autoregolamentato per un numero relativamente piccolo di imprese di revisione quando è possibile applicare con poca spesa il sistema di sorveglianza statale già esistente.

Le imprese di revisione che svolgono solo revisioni ordinarie per società con azioni quotate in borsa o istituti finanziari, sono tuttavia soggette a una sorveglianza meno severa poiché non vengono controllate con la stessa cadenza (solo ogni cinque anni anziché ogni tre, cfr. quanto detto qui di seguito sull’art. 16 cpv. 1bis AP-LSR). Decade altresì, rispetto al diritto vigente, l’obbligo di rinnovare l’abilitazione ogni cinque anni (cfr. quanto detto qui di seguito sull’art. 3 cpv. 2 AP-LSR). Inoltre, l’ASR interviene in funzione dei rischi, vale a dire tiene conto, per quanto concerne la portata e l’accuratezza del controllo, delle dimensioni e della complessità dei mandati affidati.

2.4.2.2 Sorveglianza sulle imprese di revisione estere

Per proteggere chi investe sul mercato svizzero dei capitali e in accordo con analo-ghe normative estere150 la legge sulla sorveglianza dei revisori151 esplica anche effetti extraterritoriali. Di conseguenza, anche le imprese di revisione estere sono soggette a sorveglianza da parte dell’ASR o di un’autorità di sorveglianza straniera riconosciuta dal Consiglio federale se tali imprese controllano società estere che operano direttamente o indirettamente sul mercato svizzero dei capitali (art. 8 cpv. 1 LSR). In questo modo, il campo d’applicazione interno della sorveglianza sulle revisioni è esteso alle società che operano a livello internazionale152. La base legale è costituita dall’articolo 8 LSR. La disposizione in questione non è tuttavia ancora applicabile poiché, prima che ciò accada, si dovranno svolgere colloqui con le autorità partner estere interessate per definire le modalità di collaborazione e di reciproco riconoscimento.

L’applicazione extraterritoriale della LSR implica inevitabilmente che l’ufficio di revisione di un gruppo internazionale sottostia alla sorveglianza di più Stati. Al fine di evitare ridondanze, l’obbligo di abilitazione e la sorveglianza da parte dell’ASR decadono in due casi:

• se un’impresa di revisione estera sottostà a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 LSR);

• se il prestito in obbligazioni è garantito da una società che dispone di un’impresa di revisione sottoposta alla sorveglianza dell’ASR o di un’autorità

150 Cfr. Section 106 del Sarbanes-Oxley Act statunitense del 2002 e l’art. 44 segg. della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relati-va alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la Direttiva 84/253/CEE del Consiglio, GU L 157 del 9 giugno 2006, 87 segg., 104 segg.

151 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR, RS 221.302).

152 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3638 segg.

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estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 LSR)153.

In tal modo la Svizzera segue, al pari dell’UE e del Giappone, ma diversamente dagli Stati Uniti, un sistema di sorveglianza da parte dello Stato di origine che si collega strettamente al principio del riconoscimento reciproco (la cosiddetta mutual recognition). Di conseguenza, l’abilitazione e la sorveglianza delle imprese di revi-sione spetta in primo luogo all’autorità di sorveglianza dello Stato dove l’impresa ha la sua origine o la sua sede. Se un’impresa non può essere abilitata come impresa di revisione soggetta a sorveglianza statale i titoli sono dequotati e/o l’emittente e punito dalla SIX Swiss Exchange Regulation (SER)154.

Sulla scorta delle esperienze pratiche acquisite negli ultimi cinque anni si è potuto stabilire che i sistemi di sorveglianza sono organizzati in modo molto eterogeneo nei vari Stati e che probabilmente la Svizzera non potrà riconoscere le autorità di sorve-glianza di diversi di essi. In alcuni Stati infatti non è prevista alcuna sorveglianza, per altri sussistono forti dubbi in merito al riconoscimento delle autorità preposte. Si deve quindi presumere che un maggior numero di imprese di revisione straniere rispetto a quelle previste in origine dal legislatore non potranno beneficiare delle deroghe summenzionate (art. 8 cpv. 2 e 3 LSR) e saranno quindi soggette alla sorve-glianza diretta dell’ASR. L’esercizio dei poteri di sorveglianza all’estero si scontra tuttavia con difficoltà politiche, giuridiche e pratiche (non escluse quelle linguisti-che). L’abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale e l’ispezione da parte dell’ASR all’estero comportano un certo dispendio per l’ufficio di revisione estero e quindi anche, indirettamente, per la quotazione di azioni e obbligazioni in Svizzera, il che può influire sull’attrattività del mercato svizzero dei capitali. D’altro canto, coloro che investono sul mercato svizzero dei capitali hanno diritto a una revisione conforme agli standard internazionali anche quando l’impresa in cui investono ha sede all’estero.

Si crea quindi una certa tensione tra gli interessi legati alla protezione degli investi-tori, l’esercizio di una sorveglianza effettiva ed efficace e la competitività del merca-to svizzero dei capitali, di cui occorre tener conto elaborando direttive particolareg-giate per la sorveglianza statale (cfr. qui di seguito quanto detto in merito agli art. 8, 9 cpv. 2 e 43b cpv. 2 AP-LSR).

153 I prestiti in obbligazioni esteri vengono spesso emessi da emittenti con sede in uno Stato off shore, ma sono garantiti da una società madre in uno Stato on shore. In tal modo non risulta alcuno svantaggio per gli investitori dal momento che i prestiti in obbligazioni so-no interamente garantiti dalla società madre e l’impresa di revisione cui essa fa capo è sottoposta a sorveglianza (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge fede-rale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3639).

154 Art. 8 cpv.. 3bis della legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) in combinato disposto con l’art. 13 del regolamento di quotazione Swiss Exchange SIX.

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2.4.2.3 Commento alle singole disposizioni

Sostituzione di un’espressione

L’espressione «Società con azioni quotate in borsa» è sostituita con «Società d’interesse pubblico» (titolo della Sezione 3, art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 LSR). In questo modo si tiene conto del fatto che le imprese di revisione non sottostanno alla sorveglianza dell’ASR soltanto se forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa, ma anche quando li forniscono a società di interesse pubblico (cfr. n. 2.4.2.1.3. e art. 2 lett. c AP-LSR).

Art. 2 lett. c

L’articolo 2 lettera c riporta l’elenco delle imprese alle quali i servizi di revisione prescritti per legge possono essere forniti solo da imprese di revisione sorvegliate dall’ASR. Si tratta delle seguenti imprese:

• Società con azioni quotate in borsa (art. 2 lett. c n. 1 AP-LSR): anche secondo il diritto vigente (art. 2 lett. c LSR) l’ASR sorveglia tutte le imprese di revisio-ne che forniscono alle società con azioni quotate in borsa servizi di revisione soggetti per legge a sorveglianza. Si tratta attualmente di 22 imprese, cinque delle quali si sono sottoposte volontariamente alla sorveglianza dell’ASR.

• Società che devono far verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisio-ne (art. 2 lett. c n. 2 in combinato disposto con l’art. 727 cpv. 1 n. 2 e n. 3 CO155): in futuro dovranno sottostare alla sorveglianza dell’ASR anche le im-prese di revisione che effettuano revisioni ordinarie per imprese che non sono società con azioni quotate in borsa (per i dettagli cfr. n. 2.4.2.1.3). Queste im-prese di revisione saranno tuttavia soggette a una sorveglianza meno severa, poiché verranno controllate ogni cinque anziché ogni tre anni e l’ASR terrà conto, per quanto concerne la portata e l’accuratezza del controllo, delle dimen-sioni e della complessità dei mandati affidati (cfr. quanto detto qui di seguito in merito all’art. 16 cpv. 1bis AP-LSR). Inoltre, rispetto al diritto vigente, decadrà l’obbligo di abilitazione ogni cinque anni (cfr. il paragrafo che segue).

Art. 3 cpv. 2

Secondo il diritto vigente, le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato e le imprese di revisione per una durata di cinque anni (art. 3 cpv. 2 LSR). Per quanto riguarda le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, la limitazione temporale dell’abilitazione ha poco senso, perché l’ASR verifica - regolarmente nell’ambito dei suoi controlli e se sussistono elementi di sospetto - che dette imprese continuino a soddisfare i requisiti per l’abilitazione (art. 16 LSR). Di conseguenza, in futuro le imprese di revisione sotto sorveglianza statale saranno abilitate a tempo indetermi-nato e saranno così sgravate dall’onerosa procedura di rinnovo delle abilitazioni.

155 RS 220.

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Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis

Come nel diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR), le imprese di revisione sono abilitate a esercitare la funzione di perito revisore o revisore se dispongono di un sistema interno di garanzia della qualità adeguato ed efficace (art. 6 cpv. 1 lett. d AP-LSR). Questa disposizione viene riformulata e riprende la definizione più preci-sa di cui all’articolo 9 capoverso 1 OSRev.

Per sgravare le imprese di revisione che effettuano solo servizi di revisione per le PMI (cfr. quanto detto al n. 2.4.2.1.2), le imprese di revisione che effettuano soltanto revisioni limitate o servizi di revisione per cui è richiesta l’abilitazione come reviso-re, saranno esentate dall’obbligo di dotarsi di un sistema interno di garanzia della qualità (art. 6 cpv. 1bis AP-LSR).

Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale

Secondo la versione attuale (ma non ancora applicata) dell’articolo 8 LSR, necessi-tano di un’abilitazione come imprese di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione secondo il diritto svizzero o estero a società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. a LSR). Questa disposizione non viene modifi-cata.

La versione attuale dell’articolo 8 LSR prevede inoltre che gli uffici di revisione di società estere che hanno in corso prestiti in obbligazioni in Svizzera devono sottosta-re alla sorveglianza dell’ASR o di un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con il cpv. 2 LSR). Questa disposizione riguarda sia i prestiti in obbligazioni quotati in una borsa svizzera sia quelli non quotati156. Le esperienze fatte finora con emittenti nazionali di prestiti non quotati in borsa indicano che detti emittenti e i loro uffici di revisione sono identificabili solo con grande dispendio di risorse, perché i prestiti in questione non sono trattati o non lo sono in modo aperto e trasparente. Ciò nondi-meno, l’identificazione all’interno della Svizzera rimane possibile perché le imprese di revisione svizzere interessate sono adeguatamente istruite al riguardo. Queste difficoltà saranno molto maggiori nel caso di emittenti stranieri e dei relativi uffici di revisione, poiché le imprese di revisione interessate sono disseminate in tutto il mondo, a volte non sono sorvegliate (a livello locale) e sono scarsamente sensibili ai rapporti internazionali. Il rapporto tra il dispendio prevedibile per la sorveglianza degli uffici di revisione di emittenti di prestiti in obbligazioni non quotati in borsa e i vantaggi prevedibili per la protezione degli investitori è del tutto sproporzionato (cfr. n. 2.4.2.2). Di conseguenza, il campo di applicazione della LSR dovrebbe contem-plare solo gli uffici di revisione di emittenti stranieri i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera.

L’articolo 8 LSR prevede inoltre che anche gli uffici di revisione di filiali d’importanza essenziale siano sottoposti a sorveglianza da parte di autorità svizzere o estere riconosciute (art. 8 cpv. 1 lett. c e d LSR). Questa prescrizione è stata origi-nariamente formulata per adeguare il campo di applicazione della sorveglianza

156 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3585 e 3638.

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svizzera sulle revisioni a quello della sorveglianza statunitense157. L’esperienza pratica dell’assistenza amministrativa ha tuttavia mostrato che tale armonizzazione non è necessaria. Inoltre, anche qui è prevedibile che le filiali di importanza essen-ziale di società secondo il diritto estero possano essere identificate solo a fronte di un dispendio del tutto sproporzionato rispetto ai vantaggi attesi per la protezione degli investitori. Di conseguenza l’avamprogetto prevede di rinunciare alla sorve-glianza degli uffici di revisione di filiali di importanza essenziale di società all’estero. Quindi, le relative disposizioni (art. 8 cpv. 1 lett. c e d LSR) vengono abrogate.

L’obbligo di abilitazione viene a cadere quando l’impresa di revisione con sede all’estero sottostà a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 LSR). L’applicazione di questa disposizione è disciplinata in modo poco chiaro, cosicché l’avamprogetto prevede che l’ASR liberi un’impresa di revisione, su richiesta, dall’obbligo di abilitazione se questa sottostà a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Spetta al Consiglio federale stabilire i relativi criteri. Occorrerà soprattutto fare in modo che con l’autorità di sorveglianza estera riconosciuta sia possibile l’assistenza amministrativa. Le imprese di revisione esentate dall’obbligo dell’abilitazione sono pubblicate nel registro dell’ASR (art. 15 cpv. 2 LSR). L’autorità di sorveglianza straniera riconosciuta dal Consiglio federale non deve necessariamente essere l’autorità di sorveglianza dello Stato in cui ha sede l’impresa di revisione interessata. È pertanto possibile che un’impresa di revisione nel cui Stato di appartenenza non esiste alcuna autorità (riconosciuta) di sorveglianza dei revisori si sottoponga alla sorveglianza dell’autorità riconosciuta di uno Stato terzo.

L’attuale disposto dell’articolo 8 capoverso 3 LSR è leggermente adeguato soltanto sotto il profilo redazionale.

Art. 9 cpv. 2

Nonostante la limitazione del campo di applicazione extraterritoriale della LSR (cfr. il n. 2.4.2.2 e quanto detto nel paragrafo precedente in merito all’articolo 8 AP-LSR) non è escluso che un’impresa di revisione con sede all’estero richieda all’ASR l’abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale. In questo caso le condizioni per concedere l’abilitazione devono essere stabilite in analogia con quelle previste per le imprese di revisione svizzere (art. 9 cpv. 1 LSR).

Le imprese di revisione con sede all’estero sono abilitate come imprese di revisione sotto sorveglianza statale secondo il diritto svizzero se adempiono le condizioni previste per l’abilitazione delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale con sede in Svizzera (art. 9 cpv. 1 LSR) o sono abilitate nello Stato in cui hanno sede e le relative condizioni di abilitazione sono equivalenti a quelle svizzere (art. 9 cpv. 2 lett. a AP-LSR). Spetta all’ASR giudicare se una condizione sia adempiuta in modo equivalente. Le condizioni da adempiere in modo equivalente sono almeno le se-guenti:

157 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3639.

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• Le imprese di revisione estere devono adempiere le condizioni per l’abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore (art. 9 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1 LSR). Il diritto svizzero prescrive che la maggioranza dei membri del suo organo direttivo o amministrativo supremo (ad esempio, il consiglio di amministrazione in una società anonima) e del suo organo di gestione debba disporre dell’abilitazione corrispondente, che almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione de-ve possedere l’abilitazione corrispondente, che tutte le persone che dirigono servizi di revisione devono disporre dell’abilitazione corrispondente e che l’impresa di revisione estera deve essere dotata di un adeguato ed efficace si-stema interno di garanzia della qualità (cfr. quanto detto in merito all’art. 6 cpv. 1 lett. d D-LSR).

• Le imprese di revisione estere devono garantire il rispetto delle disposizioni legali (art. 9 cpv. 1 lett. b LSR).

• Le imprese di revisione estere devono inoltre essere sufficientemente assicurate contro i rischi di responsabilità (art. 9 cpv. 1 lett. c LSR).

Inoltre, un’impresa di revisione con sede all’estero ottiene l’abilitazione solo se è garantito l’adempimento degli obblighi d’informazione e di notificazione delle imprese di revisione (art. 9 cpv. 2 lett. b AP-LSR in combinato disposto con l’art. 13 seg. LSR). Questo vale soprattutto per lo svolgimento di controlli (art. 16 LSR) e l’accesso ai documenti di lavoro per la revisione dell’impresa o delle imprese ope-ranti sul mercato svizzero dei capitali. Nella prassi questo può creare difficoltà, perché, a seconda delle condizioni giuridiche di riferimento, può darsi che alle imprese di revisione non sia possibile - o lo sia solo a determinate condizioni - consentire l’esecuzione di controlli da parte di autorità estere o trasmettere informa-zioni a un’autorità di sorveglianza estera. Le relative modalità potranno essere precisate a livello di ordinanza o stabilite caso per caso dall’ASR.

Il diritto vigente prevede, all’articolo 9 capoverso 2 LSR, che l’ASR può concedere l’abilitazione in base a un’abilitazione estera, purché le condizioni della LSR siano adempiute. Questa disposizione è troppo rigida per la prassi, perché l’esperienza insegna che le condizioni di abilitazione non sono identiche nei vari Paesi ma al massimo, come previsto dall’avamprogetto, equivalenti. Di conseguenza, la disposi-zione in questione viene abrogata a favore della disciplina più flessibile dell’avamprogetto (art. 9 cpv. 2 lett. a AP-LSR).

Art. 16 cpv. 1, 1bis

e 1ter

In base al diritto vigente, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono sottoposte almeno ogni tre anni a un controllo approfondito da parte dell’ASR (art. 16 cpv. 1 periodo 1 LSR). Il controllo dell’ASR è condotto in funzione dei rischi (art. 8 dell’ordinanza sulla sorveglianza ASR158). Ciò continuerà a essere così se l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale fornisce servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa (art. 16 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 lett. c n. 1 AP-LSR).

158 Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 17 marzo 2008 concer-nente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR; RS 221.302.33).

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Se si considera il rapporto tra i rischi legati alle imprese controllate e i costi della sorveglianza, la frequenza triennale dei controlli non appare adeguata nel caso di imprese di revisione sotto sorveglianza statale che svolgono revisioni ordinarie soltanto per società che non sono società con azioni quotate in borsa (cfr. art. 2 lett. c n. 2 AP-LSR e quanto detto al n. 2.4.2.1.3). Queste imprese di revisione sotto sorve-glianza statale saranno sottoposte a controllo approfondito almeno una volta ogni cinque anni (art. 16 cpv. 1bis AP-LSR). Anche qui il controllo sarà condotto in fun-zione dei rischi; questo significa che per quanto riguarda la portata e l’accuratezza del controllo si terrà conto del fatto che l’impresa di revisione controllata non effet-tua revisioni per società con azioni quotate in borsa. Inoltre, come già ricordato, per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale viene a decadere l’esigenza di rinnovare l’abilitazione ogni cinque anni (cfr. quanto detto in merito all’art. 3 cpv. 2 AP-LSR). Per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale l’ASR può ricorrere anche a servizi di terzi (art. 20 LSR), al fine di mantenere ridotto il suo numero di effettivi.

Secondo il diritto vigente, l’ASR procede senza indugio a un controllo quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali (art. 16 cpv. 1 periodo 2 LSR). Per motivi redazionali, questa disposizione è fatta oggetto di un capoverso a sé (art. 16 cpv. 1ter AP-LSR).

Art. 43a Disposizioni transitorie relative alla modifica del …

Due disposizioni del disegno di legge implicano necessariamente delle disposizioni transitorie:

• Innanzitutto si deve tener conto del fatto che, affinché le imprese di revisione possano richiedere sotto il nuovo regime le abilitazioni di cui necessitano per la loro futura attività, il nuovo diritto deve prima entrare in vigore. Inoltre, l’ASR ha bisogno di un tempo sufficiente per valutare tali richieste di abilitazione. Quindi, i servizi di revisione per la cui effettuazione il nuovo diritto prescrive l’abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale potranno continuare a essere forniti, nei sei mesi seguenti all’entrata in vigore del nuovo diritto, da imprese di revisione che dispongono della necessaria abilitazione se-condo il diritto anteriore (art. 43a cpv. 1 AP-LSR).

• La seconda disposizione transitoria concerne le imprese di revisione con sede all’estero: se queste forniscono servizi di revisione per società i cui titoli di par-tecipazione o prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera al mo-mento dell’entrata in vigore del nuovo diritto, dovranno chiedere all’ASR, en-tro quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo diritto, un’abilitazione provvisoria o la liberazione dall’obbligo di abilitazione (cfr. art. 8 cpv. 1 e 2 AP-LSR). L’impresa di revisione può continuare a fornire servizi di revisione fino alla decisione dell’ASR, la quale conferma per iscritto all’impresa di revi-sione che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito e informa la borsa in merito alle domande presentate (art. 43a cpv. 2 AP-LSR).

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3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione e i Cantoni

Per poter stimare i costi della prevista modernizzazione del registro di commercio ci si può basare sui dati empirici riguardanti l’introduzione e la gestione del registro elettronico dello stato civile «Infostar». Per la realizzazione e lo sviluppo di Infostar sono stati investiti complessivamente circa 20 milioni di franchi. I costi di gestione per l’organizzazione iniziale ammontano a circa 750 000 franchi e cinque posti di lavoro a tempo pieno all’anno.

Al momento, le autorità del registro di commercio necessitano, per la gestione annua e il supporto informatico, di circa mezzo milione di franchi e di due posti di lavoro a tempo pieno per quanto riguarda la Confederazione nonché di circa tre milioni di franchi e 10 posti di lavoro a tempo pieno per quanto riguarda i Cantoni. La sostitu-zione degli attuali sistemi informatici verrebbe a costare alla Confederazione nei prossimi anni circa un milione di franchi, mentre i Cantoni dovrebbero prevedere investimenti pari a 7-10 milioni di franchi.

La Confederazione continuerà a finanziarsi attraverso la sua quota di emolumenti in materia di registro di commercio (cfr. art. 939 cpv. 2 lett. e). Secondo il diritto vigente, detta quota ammonta al 15 per cento ed è prevista dalla pertinente ordinan-za159. Gli investimenti iniziali per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informa-tico unificato ammonteranno a circa 4-6 milioni di franchi. Per la migrazione dei dati dal registro di commercio cantonale al registro nazionale svizzero si dovranno prevedibilmente creare tre posti di lavoro a tempo pieno. Per completare la migra-zione e la strutturazione dei dati ci vorranno più di cinque anni e durante questo periodo la gestione attuale dovrà essere portata avanti in parallelo, almeno in parte.

Occorrerà valutare se sia necessario adeguare la quota di emolumenti spettante alla Confederazione, poiché i Cantoni potranno risparmiare costi di gestione, mentre la Confederazione dovrà assumersi spese maggiori.

Le modifiche concernenti il sistema di garanzia della qualità delle imprese di revi-sione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. sopra n. 2.4.2.1) e la sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. sopra n. 2.4.2.2) non avranno ripercussioni per i Cantoni perché l’attività dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) è svolta a livello federale. Neppure la Confederazione subirà ripercussioni: i costi della sorveglianza saranno sostenuti dalle imprese di revisione sottoposte a sorveglianza (cfr. art. 21 LSR e art. 37 segg. OSRev160).

3.2 Per l’economia

Il presente avamprogetto di legge comporta alcune agevolazioni per gli enti giuridici in Svizzera. Per le deliberazioni riguardanti il loro statuto, gli enti giuridici in forma di società anonima, Sagl e società cooperativa con una struttura semplice potranno avvalersi della semplice forma scritta (cfr. art. 647 cpv. 2, art. 777 cpv. 3, art. 830 cpv. 2). Anche la deliberazione dell’organo supremo di sciogliere l’ente giuridico e

159 Art. 23 cpv.. 1 dell’ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

160 Ordinanza sui revisori del 22 agosto 2012 (OSRev; RS 221.302.3).

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di metterlo in liquidazione non dovrà più risultare da atto pubblico (cfr. art. 736 n. 2, art. 821 cpv. 2). Di conseguenza, gli impegni finanziari e di tempo richiesti per l’atto pubblico non saranno più necessari e le riunioni plenarie dell’organo supremo dell’ente giuridico potranno essere organizzate con molta rapidità.

Sono previste anche altre agevolazioni, come ad esempio la semplificazione formale della cessione di quote sociali tra i soci di una Sagl (cfr. art. 785 cpv. 1), l’uniformazione dei contenuti obbligatori dello statuto (cfr. art. 626, art. 776, art. 832) o la semplificazione delle disposizioni concernenti la procura (cfr. art. 458 segg.).

Il registro elettronico nazionale di commercio (cfr. art. 928) e la creazione di un registro delle persone a esso collegato (cfr. art. 928b) porteranno a un’applicazione più uniforme del diritto civile federale e alla soppressione delle trasmissioni di dati soggette a incovenienti. Ciò permetterà di migliorare la qualità delle informazioni del registro di commercio, come pure la certezza del diritto. In merito al finanzia-mento in particolare del registro di commercio nazionale svizzero e della corrispon-dente infrastruttura nazionale, si veda il precedente numero 3.1.

Generosi periodi di transizione consentiranno a tutti gli interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni, anche per quanto riguarda l’introduzione dell’atto pubblico per lo statuto delle società cooperative o quella del registro di commercio esclusivamen-te elettronico.

L’ampliamento della sorveglianza statale sulle imprese di revisione che non effet-tuano revisioni di società per azioni quotate in borsa (cfr. n. 2.4.2.1) comporta mag-giori costi che saranno sostenuti dalle imprese di revisione sorvegliate (art. 21 LSR e art. 37 segg. OSRev). Tuttavia, a fronte di questi maggiori oneri, che interesseranno un numero presumibilmente limitato di imprese di revisione, si avrà una qualità decisamente migliore della revisione e quindi anche della rendicontazione delle imprese sottoposte a revisione161. Ciò permette di perfezionare i controlli delle imprese e le basi decisionali per gli investimenti, il che contribuirà a evitare o conte-nere perdite inutili. Inoltre, i maggiori costi sopra citati saranno in parte compensati dalla rinuncia al sistema interno di garanzia della qualità nelle imprese di revisione che effettuano solo revisioni limitate (cfr. quanto detto in merito all’art. 6 cpv. 1bis D-LSR) e dall’abolizione del rinnovo dell’abilitazione ogni cinque anni finora in vigore (art. 3 cpv. 2 D-LSR).

161 Cfr. in merito all’utilità del rendiconto e della revisione contabile, le argomentazioni contenute nei messaggi del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifi-ca del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge fe-derale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3551 seg., e del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della so-cietà anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 segg., 1353 seg.

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4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Programma di legislatura

Anche se la revisione di legge qui proposta non figura esplicitamente come misura nel programma di legislatura 2011-2015162 del Consiglio federale né nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2011-2015163, essa trova riscontro in molti obiettivi del programma di legislatura del Consiglio federale. Il Consiglio federale intende ad esempio creare condizioni quadro ottimali per l’economia sviz-zera (obiettivo 2), ottimizzare le capacità d’azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere (obiettivo 5) e sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (obiettivo 7).

Neppure le modifiche in merito al sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione che non effettuano revisioni di società quotate in borsa (cfr. n. 2.4.2.1) e quelle relative alla sorveglianza differenziata sulle imprese di revisione estere (cfr. n. 2.4.2.2) sono previste nel programma di legislatura 2011-2015. Tuttavia, anche queste parti del presente avamprogetto contribuiscono agli obiettivi 2, 5 e 7 sopra ricordati. A ciò si aggiunga la garanzia della stabilità e dell’attrattiva della piazza finanziaria svizzera (obiettivo 3).

4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale

«E-government Svizzera» è il programma congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per organizzare, con l’aiuto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), l’attività amministrativa nel modo più economico e più comodo per i cittadini. L’obiettivo della strategia di e-government Svizzera164 è quello di permettere all’economia e alla popolazione di svolgere in forma elettronica le pratiche con le autorità come pure di modernizzare i processi operativi delle autorità stesse.

Gli sforzi di modernizzazione compiuti nel campo del registro di commercio nazio-nale svizzero (art. 928 cpv. 2), della collaborazione tra le autorità (art. 928a), del registro delle persone (art. 928b) e della notificazione elettronica (art. 930 cpv. 4) vanno di pari passo con l’intenzione di migliorare durevolmente l’offerta online dell’amministrazione. Il conseguente snellimento dei processi operativi e la maggio-re utilizzazione in comune delle informazioni rispondono inoltre agli obiettivi della strategia TIC perseguita dalla Confederazione165.

162 Messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011–2015, FF 2012 305 (12.008).

163 FF 2012 447. 164 Cfr. : http://www.egovernment.ch/it/grundlagen/rahmenvereinbarung.php; Convenzione

quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettro-nico in Svizzera (2007-2015).

165 Cfr.: http://www.isb.admin.ch/themen/strategien/00070/index.html?lang=it; Strategia TIC dell’amministrazione federale 2012-2015.

67

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Nonostante i registri riguardino sostanzialmente il diritto pubblico, il presente dise-gno di legge si fonda sull’articolo 122 della Costituzione federale166, che assegna alla Confederazione la competenza nel campo del diritto civile e della procedura civile. Le disposizioni in materia di registro di commercio (art. 927 segg.) sono in stretto rapporto con il diritto civile, poiché permettono segnatamente un’applicazione efficace e uniforme del diritto in materia di associazioni, fondazio-ni, società e ditte commerciali. Di conseguenza, il Tribunale federale qualifica tali disposizioni come diritto pubblico complementare o diritto civile federale formale e le fa rientrare nel diritto civile167.

La Confederazione ha competenza legislativa globale con effetto derogatorio a posteriori nel campo del diritto civile e della procedura civile168. Quindi, ove lo ritenga necessario per un’applicazione corretta e uniforme del diritto civile e della procedura civile, può imporre prescrizioni di tipo organizzativo ai Cantoni (art. 928 cpv. 1 CO, art. 165 ORC). In materia di registro di commercio, potrebbe addirittura creare un ufficio federale del registro di commercio (cfr. n. 1.3.1). A questo riguar-do, tuttavia, il Parlamento dovrebbe modificare in particolare l’articolo 927 del Codice delle obbligazioni (cfr. art. 928), il quale prevede espressamente che siano i Cantoni a tenere il registro di commercio.

Le modifiche riguardanti il sistema di garanzia della qualità delle imprese di revisio-ne che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. sopra n. 2.4.2.1), e quelle relative alla sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. sopra n. 2.4.2.2) si basano sugli articoli 94 e 95 della Costituzione federa-le (principi dell’ordinamento economico e attività economica privata)169. 5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della

Svizzera

L’Ufficio federale del registro di commercio partecipa ai convegni dello «European Commerce Registers' Forum»170. La Svizzera cerca di non restare ai margini degli sviluppi internazionali in materia di registro di commercio, ad esempio nel campo del commercio elettronico, pur non avendo sottoscritto alcun impegno internazionale in materia.

Neppure gli accordi bilaterali I e II del 1999 e 2004 con l’Unione Europea compor-tano un obbligo per la Svizzera di organizzare il registro di commercio in un deter-

166 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). 167 DTF 137 III 217 consid. 2.4.1.4, pag. 223 con ulteriori rinvii. 168 Cfr. CHRISTOPH LEUENBERGER in merito agli art. 122 N 4 e 11, in: BERNHARD

EHRENZELLER/ PHILIPPE MASTRONARDI/RAINER J. SCHWEIZER/ KLAUS A. VALLENDER, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2a edizione, S. Gallo/Zurigo, 2008; CLEMENS MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbe-hörde, Zurigo 1996, pag. 24.

169 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3682.

170 Cfr. : http://www.ecrforum.org.

68

minato modo. La presente revisione totale del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni (art. 927 segg.) non contiene disposizioni che potrebbero portare a un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini degli Stati contraenti. In parti-colare, non si fa alcun riferimento alla cittadinanza delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le modifiche del sistema di garanzia di qualità delle imprese di revisione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. n. 2.4.2.1) e quelle relative alla sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. n. 2.4.2.2), il presente avamprogetto di legge è compatibile con gli obbli-ghi internazionali della Svizzera e non tange alcun obbligo del nostro Paese derivan-te dalla sua condizione di membro di organizzazioni internazionali o dalla sua ade-sione ad accordi internazionali.

5.3 Delega di competenze legislative

Il presente avamprogetto di legge precisa l’ampia delega di competenze materiali già oggi contenuta nell’articolo 929 del Codice delle obbligazioni171, su cui si fondano l’ordinanza sul registro di commercio172 e l’ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio173. L’avamprogetto concentra i poteri legislativi del Consiglio federale negli articoli 939 e 940, al fine di migliorarne la comprensione e la traspa-renza.

Nuovo, in particolare, è il contenuto dell’articolo 940 capoverso 2 numero 1, che fa riferimento all’infrastruttura nazionale, il cui principio è comunque già sancito dalla legge (cfr. art. 928 cpv. 1).

La nuova competenza legislativa del Consiglio federale concernente l’uso sistemati-co del numero d’assicurato AVS è sancito dall’articolo 940 capoverso 2 numero 8. Gli aspetti fondamentali relativi all’uso del numero d’assicurato AVS in relazione al registro di commercio sono stabiliti nella legge, negli articoli 928c e 936 capover-so 2.

Inoltre l’avampogetto crea la base legale formale che permette al Consiglio federale di disciplinare mediante ordinanza la cooperazione tra le autorità e le modalità di trasmissione per via elettronica (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 7 e 9).

171 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220).

172 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411). 173 Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio,

RS 221.411.1.

2012–...... 1

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

(Diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) Modifica del 19 dicembre 2012

I

1. Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni è modificato come segue: Titolo trentesimo: Del registro di commercio

Art. 927

1 Il registro di commercio ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti per la costituzione e l’identificazione di enti giuridici. 2 Per enti giuridici s’intendono:

1. le imprese individuali (art. 932 cpv. 1 e 3);

2. le società in nome collettivo (art. 552 segg.);

3. le società in accomandita (art. 594 segg.);

4. le società anonime (art. 620 segg.);

5. le società in accomandita per azioni (art. 764 segg.);

6. le società a garanzia limitata (art. 772 segg.);

7. le società cooperative (art. 828 segg.);

8. le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile1);

9. le fondazioni (art. 80 segg. del Codice civile);

10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge del 23 giugno 20062 sugli investi-menti collettivi, LICol);

11. le società d’investimento a capitale fisso (SICAF; art. 110 segg. LICol);

12. le società d’investimento a capitale variabile (SICAV; art. 36 segg. LICol);

1 RS 210 2 RS 951.31

A. Scopo

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

2

13. gli istituti di diritto pubblico (art. 932a);

14. le succursali (art. 932 cpv. 2 e 3).

Art. 928

1 La Confederazione mette a disposizione un’infrastruttura nazionale del registro di commercio. 2 La tenuta del registro di commercio compete ai Cantoni. 3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. 4 La Confederazione risponde soltanto dei danni causati intenzional-mente o per negligenza grave.

Art. 928a

1 Le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Possono trasmettersi le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti. 2 Se lo prevede la legge o un’ordinanza, le autorità giudiziarie e am-ministrative della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare con le autorità del registro di commercio informazioni su fatti che implicano un’iscrizione, una modificazione o una cancellazione. 3 Le autorità del registro di commercio mettono gratuitamente a dispo-sizione delle autorità giudiziarie e amministrative della Confederazio-ne e dei Cantoni le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustifica-tivi.

Art. 928b

1 Nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti legali, la Confede-razione gestisce un sistema d’informazione per il trattamento automa-tizzato di dati personali nel registro di commercio. 2 La Confederazione permette alle autorità del registro civile di acce-dere mediante procedura di richiamo a detto sistema d’informazione, ai fini dell’identificazione di persone fisiche e del trattamento unifor-me dei dati di tali persone. 3 La Confederazione è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

Art. 928c

1 Per adempiere i loro compiti relativi al registro di commercio, la Confederazione e i Cantoni possono utilizzare in modo sistematico il numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 50c della legge federale

B. Organizza-zione I. Autorità del registro di commercio

II. Collaborazio-ne tra le autorità

III. Registro delle persone

IV. Numero d’assicurato AVS e numero d’identificazione

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

3

del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2 Il numero d’assicurato AVS serve a garantire il trattamento corretto dei dati nel registro delle persone e a identificare le persone fisiche. 3 Alle persone fisiche iscritte nel registro delle persone viene inoltre attribuito un numero d’identificazione.

Art. 929

1 Le iscrizioni nel registro di commercio devono essere tali da non trarre in inganno né da ledere l’interesse pubblico. 2 I fatti da iscrivere nel registro di commercio devono essere docu-mentati.

Art. 930

1 Per iscrivere fatti nel registro di commercio è richiesta una notifica-zione. 2 L’iscrizione può fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa oppure può avvenire d’ufficio. 3 I documenti giustificativi devono essere conformi alle disposizioni legali sulla forma, sul contenuto e sulla lingua. La notificazione è valida dal momento in cui sono stati inoltrati tutti i documenti giustifi-cativi necessari. 4 La notificazione e i documenti giustificativi devono essere inoltrati in formato elettronico.

Art. 931

1 Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d’identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle im-prese. 2 L’IDI rimane invariato nel corso dell’intera esistenza dell’ente giuridico, anche in caso di trasferimento della sede sociale, di trasfor-mazione in un’altra forma giuridica o di cambiamento del nome o della ditta.

3 RS 831.10 4 RS 431.03

C. Iscrizione, modificazione e cancellazione I. Principi

II Notificazione

III. Numero d’identificazione delle imprese

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

4

Art. 932

1 Una persona fisica che gestisce un’impresa in forma commerciale (impresa individuale) è tenuta a farsi iscrivere nel registro di commer-cio. 2 Le succursali che gestiscono un’impresa in forma commerciale sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio. 3 Sono ammesse le iscrizioni volontarie nel registro di commercio.

Art. 932a

1 Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se gestiscono un’impresa in forma commerciale o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. 2 Sono ammesse le iscrizioni volontarie nel registro di commercio.

Art. 933

Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta.

Art. 934

1 L’ufficio del registro di commercio può cancellare dal registro di commercio un ente giuridico che non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili, se nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ha infruttuosamente diffidato tre volte i titolari, i soci o i membri e i creditori a comunicare un interesse a mantenere l’iscrizione. 2 Se un titolare, un socio, un membro o un creditore fa valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, il giudice decide se la cancellazione d’ufficio sia giustificata.

Art. 935

1 Chi fa valere un interesse degno di protezione può chiedere al giudi-ce di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancella-to. 2 Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se:

1. al termine della liquidazione dell’ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi;

2. l’ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudi-ziario;

3. la reiscrizione dell’ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico;

IV. Obbligo e diritto d’iscrizione 1. Imprese individuali e succursali

2. Istituti di diritto pubblico

V. Modificazio-ne dei fatti

VI. Cancellazio-ne d’ufficio

VII. Reiscrizione

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

5

4. la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimen-tare dell’ente giuridico cancellato; o

5. la cancellazione d’ufficio non era giustificata. 3 Se l’ente giuridico presenta lacune nell’organizzazione imperativa-mente prescritta dalla legge, oltre a ordinare la reiscrizione, il giudice è tenuto anche ad adottare le misure necessarie.

Art. 936

1 Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità include le iscri-zioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. 2 Il numero d’assicurato AVS non è pubblico. 3 La Confederazione pubblica in Internet le iscrizioni come pure gli statuti e gli atti di fondazione. Le modificazioni nel registro di com-mercio devono essere ritracciabili in ordine cronologico. Sono pubbli-cate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 4 Le iscrizioni del registro di commercio accessibili in Internet devono poter essere oggetto di una ricerca per parametri, in particolare para-metri relativi alla persona o cronologici. 5 Dieci anni dopo la cancellazione dell’ente giuridico, l’iscrizione come pure lo statuto e l’atto di fondazione non sono più accessibili al pubblico.

Art. 936a

1 Le iscrizioni del registro di commercio diventano efficaci con la pubblicazione in Internet (art. 936 cpv. 3). Nei confronti di terzi le iscrizioni del registro di commercio diventano efficaci soltanto il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione in Internet. Questo giorno feriale segna l’inizio di un termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione. 2 Terzi nei cui confronti diventa efficace un’iscrizione del registro di commercio non possono far valere l’eccezione di non averne avuto conoscenza. 3 Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l’iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, essa può essere oppo-sta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

Art. 937

L’ufficio del registro di commercio verifica che siano soddisfatte le condizioni legali dell’iscrizione nel registro di commercio, in partico-lare che la notificazione e i documenti giustificativi siano conformi alle disposizioni legali sulla forma, sul contenuto e sulla lingua.

D. Pubblicità ed effetti I. Pubblicità e pubblicazione

II. Effetti

E. Doveri dell’ufficio del registro di commercio I. Verifica

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

6

Art. 937a

L’ufficio del registro di commercio invita gli interessati a dare seguito all’obbligo d’iscrizione. Se occorre procede d’ufficio all’iscrizione.

Art. 937b

1 Se una società iscritta nel registro di commercio presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficio del registro di commercio chiede al giudice di adottare le misure necessarie. 2 Nel caso di fondazioni, l’ufficio del registro di commercio indirizza la domanda all’autorità di vigilanza.

Art. 938

L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminazione della pena del presente articolo, ad adempiere il suo obbligo d’iscrizione e non vi ha dato seguito entro i termini previsti.

Art. 939

1 Chi provoca una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento. 2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

a. l’importo degli emolumenti;

b. la procedura di riscossione;

c. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;

d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;

e. la quota degli emolumenti riscossi che i Cantoni devono versa-re alla Confederazione.

3 Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione di emolumenti se la decisione o la prestazione è di interesse pubblico.

Art. 940

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive del presente titolo. 2 Disciplina:

II. Diffida e iscrizione d’ufficio

III. Lacune nell’organizzazione di società

F. Ammende

G. Emolumenti

Ordinanza

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

7

1. la creazione e lo sviluppo dell’infrastruttura nazionale;

2. la tenuta del registro di commercio e la sorveglianza degli uf-fici del registro di commercio;

3. la notificazione, l’iscrizione, la modificazione, la cancellazio-ne e la reiscrizione;

4. il contenuto delle iscrizioni;

5. i documenti giustificativi e la loro verifica;

6. la pubblicità e gli effetti;

7. la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative nell’ambito del registro di commercio;

8. l’uso del numero d’assicurato AVS, il numero d’identificazione e il registro delle persone;

9. le modalità della trasmissione per via elettronica;

10. la procedura di ricorso.

Art. 941 e 941a

Abrogati

2. Le disposizioni qui appresso del Codice delle obbligazioni sono modificate come segue:

Art. 40

Rimangono ferme le disposizioni speciali per ciò che riguarda il mandato dei rappresentanti e degli organi di enti giuridici e dei procu-ratori. Titolo prima dell’art. 458

Titolo diciassettesimo: Della procura

Art. 458 A. Definizione

1 Il procuratore è una persona fisica che ha l’esercizio dei diritti civili, autorizzata da un ente giuridico iscritto nel registro di commercio a firmare a suo nome in tale funzione. 2 Firma aggiungendo la sua funzione e la sua firma al nome o alla ditta dell’ente giuridico.

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

8

3 È iscritto nel registro di commercio presso l’ente giuridico. Quest’ultimo è tuttavia vincolato dagli atti del procuratore anche prima dell’iscrizione.

Art. 459 titolo marginale e cpv. 1

1 Di fronte a terzi di buona fede il procuratore è a ritenersi autorizzato a compiere per l’ente giuridico tutti gli atti consentanei allo scopo di quest’ultimo e a obbligarlo di conseguenza.

Art. 460 titolo marginale e cpv. 1

1 La procura può essere limitata alla cerchia d’affari della sede princi-pale o di una succursale.

Art. 461

1 La procura può essere sempre revocata, senza pregiudizio dei diritti risultanti da un rapporto giuridico tra le parti, in particolare un contrat-to individuale di lavoro, un mandato o un contratto di società. 2 In caso di revoca della procura, le indicazioni relative al procuratore sono cancellate dal registro di commercio. Se il procuratore non è stato iscritto nel registro di commercio, l’iscrizione della cancellazione contiene una menzione in tal senso. 3 Di fronte a terzi di buona fede la procura resta in vigore fintanto che non avviene la pubblicazione conformemente al capoverso 2.

Art. 462

abrogato

Art. 464

1 Il procuratore non può fare, né per proprio conto, né per conto di un terzo, operazioni che rientrano nel ramo di attività dell’ente giuridico che gli ha conferito la procura. 2 Se il procuratore viola il divieto di concorrenza, l’ente giuridico può chiedergli il risarcimento del danno e ritenere per conto proprio tali operazioni.

Art. 465

abrogato

Art. 591 cpv. 1

1 Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua

B. Estensione della procura

C. Limitazione della procura

D. Revoca della procura

E. Divieto di concorrenza

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

9

uscita o dello scioglimento della società nel registro di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.

Art. 626 n. 5, 6 e 7

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

5. abrogato

6. abrogato

7. la forma delle comunicazioni che la società trasmette agli a-zionisti.

Art. 627 n. 15 e 16 (nuovi)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

15. la convocazione dell’assemblea generale;

16. la determinazione del diritto di voto.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 (nuovi)

2 In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:

4. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni ef-fettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

3 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, per l’atto costitutivo è sufficiente la forma scritta.

Art. 632

Le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale.

Art. 634a

abrogato

Art. 641

abrogato

Art. 643 cpv. 4

4 L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblica-zione nel registro di commercio.

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

10

Art. 647

1 Una deliberazione dell’assemblea generale o del consiglio d’amministrazione che modifica lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio. 2 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 626, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale azionario;

2. aumento del capitale azionario non effettuato mediante confe-rimenti in denaro.

Art. 650 cpv. 4

4 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, la delibera-zione dell’assemblea generale è valida nella forma scritta.

Art. 652g cpv. 4

4 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, la decisione e gli accertamenti sono validi nella forma scritta.

Art. 693 cpv. 2 primo periodo

2 In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre azioni della società possono essere emesse solo come azioni nominati-ve. ...

Art. 704 cpv. 3

3 I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito a una delibe-razione concernente la modificazione dello scopo sociale o l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel registro di commercio, alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

Art. 731b cpv. 1 frase introduttiva

1 Se la società non possiede tutti gli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la società non ha più domicilio legale nella sua sede, un azionista, un creditore o l’ufficio del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente: ...

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

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Art. 736 n. 2

La società si scioglie:

2. per deliberazione dell’assemblea generale;

Art. 776 n. 4

Lo statuto deve contenere disposizioni su:

4. la forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci.

Art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3

2 In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

5. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni ef-fettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

3 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 776 e i conferimenti sono effettuati in denaro, l’atto pubblico è valido nella forma scritta.

Art. 778a

abrogato

Art. 779 cpv. 4

4 L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblica-zione nel registro di commercio.

Art. 780

1 Ogni deliberazione dell’assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio. 2 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 776, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale sociale;

2. aumento del capitale sociale non effettuato mediante conferi-menti in denaro.

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

12

Art. 785 cpv. 2

2 Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l’acquirente sia già socio.

Art. 821 cpv. 2

2 abrogato

Art. 828 cpv. 1

1 La società cooperativa è l’unione d’un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.

Art. 830

1 La società cooperativa è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società cooperativa, ne stabili-scono lo statuto e ne designano gli organi. 2 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 832 e i conferimenti sono effettuati in denaro, l’atto pubblico è valido nella forma scritta.

Art. 832 n. 1 e 3–5

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;

3. abrogato

4. abrogato

5. la forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci.

Art. 833 n. 5bis (nuovo)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

5bis. un’eventuale obbligo per i soci d’eseguire prestazioni pecunia-rie o di altra natura come pure la specie e l’ammontare di tali prestazioni;

Art. 834 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

2 … I promotori devono confermare che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

13

crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 836

abrogato

Art. 888 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3 Ogni deliberazione dell’assemblea generale o dell’amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio. 4 Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 832, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale sociale;

2. aumento del capitale sociale non effettuato mediante conferi-menti in denaro.

Titolo prima dell’art. 942 (nuovo) Titolo trentesimobis: Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (nuovo)

Art. 942 Foglio ufficiale svizzero di commercio 1 Le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Fa stato la pubblicazione elettronica. 2 Il Consiglio federale può disciplinare l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio. Può mettere a disposizione del pub-blico anche in altro modo i dati pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 943

abrogato

Art. 956 cpv. 1

1 Il diritto di usare la ditta di un’impresa individuale o di una società commerciale o di una società cooperativa che sia stata iscritta e pub-blicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio spetta esclusiva-mente al proprietario della medesima.

II

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

14

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...:

Art. 1

1 Le disposizioni del titolo finale del Codice civile si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. 2 Dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici già esistenti.

Art. 2

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e che gestiscono un’impresa in forma commercia-le devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Le notificazioni e i documenti giustificativi possono essere prodotti in forma cartacea nei cinque anni seguenti all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

La liberazione delle azioni e dei buoni di partecipazione non intera-mente liberati ed emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge è retta dal diritto anteriore.

Art. 5

Le società cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della presente legge possono modificare il proprio statuto mediante forma scritta semplice entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

A. Regole generali

B. Obbligo d’iscrizione degli istituti di diritto pubblico

C. Notificazione

D. Conferimenti

E. Modifica dello statuto delle società cooperative

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

15

Allegato (n. II)

Modifica del diritto vigente Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile5

Art. 69c cpv. 1 1 Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio, un creditore o l’ufficio del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

Art. 336–348

Abrogati Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 13d (nuovo)

Le indivisioni costituite prima dell’entrata in vigore della modifica del ... sottostanno al diritto anteriore. 2. Legge del 16 dicembre 20056 sui revisori

Sostituzione di un’espressione

Nel titolo della sezione 3 nonché negli articoli 7 capoverso 1, 9 capo-verso 1 frase introduttiva, 11 capoverso 1 frase introduttiva e capo-verso 2 l’espressione «società quotate in borsa» è sostituita con l’espressione «società d’interesse pubblico».

5 RS 210 6 RS 221.302

IVquater. Indivisioni

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

16

Art. 2 lett. c

Nella presente legge s’intendono per:

c. società d’interesse pubblico:

1. società con azioni quotate in borsa secondo l’articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)7,

2. società secondo l’articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO.

Art. 3 cpv. 2 2 Le persone fisiche e le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono abilitate a tempo indeterminato, le altre imprese di revisione per un periodo di cinque anni.

Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis

1 Un’impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:

d. dispone di un sistema interno di garanzia della qualità adegua-to ed efficace.

1bis Le imprese di revisione che non forniscono servizi di revisione che devono essere compiuti da un revisore abilitato o da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale sono esenti dalle condizioni di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale 1 Necessitano di un’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per:

a. società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera; o

b. società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera.

2 Su richiesta, l’autorità di sorveglianza libera dall’obbligo di abilita-zione un’impresa di revisione con sede all’estero che sottostà a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consi-glio federale. Le imprese di revisione esenti dall’obbligo di abilitazio-ne sono iscritte nel registro dell’autorità di sorveglianza (art. 15 cpv. 2).

7 RS 220

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

17

3 L’obbligo d’abilitazione secondo il capoverso 1 lettera b viene a cadere se il prestito in obbligazioni è garantito da una società che dispone di un’impresa di revisione che adempie il capoverso 1 o 2.

Art. 9 cpv. 2 2 Le imprese di revisione con sede all’estero sono abilitate a fornire prestazioni di revisione per le società di cui all’articolo 8 capoverso 1:

a. se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 o se sono a-bilitate nel proprio Stato di sede e le condizioni di abilitazione sono equivalenti a quelle svizzere; e

b. se è garantito l’adempimento degli obblighi d’informazione e di notificazione dell’impresa di revisione.

Art. 16 cpv. 1, 1bis

(nuovo) e 1ter

(nuovo) 1 L’autorità di sorveglianza sottopone a un controllo approfondito almeno ogni tre anni le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa ai sensi dell’articolo 2 lettera c numero 1. 1bis Sottopone le altre imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni cinque anni. L’autorità di sorveglianza può allentare il ritmo dei controlli. 1ter Procede senza indugio a un controllo quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali.

Art. 43a Disposizioni transitorie della modifica del ... 1 I servizi di revisione per le società di cui all’articolo 2 lettera c numero 2 possono essere forniti da imprese di revisione abilitate secondo il diritto anteriore nei sei mesi seguenti all’entrata in vigore della modifica del ... . 2 Un’impresa di revisione con sede all’estero che fornisce servizi di revisione per le società i cui titoli di partecipazione o prestiti in obbli-gazioni sono quotati in una borsa svizzera al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, deve chiedere all’autorità di sorve-glianza, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della modifica, un’abilitazione provvisoria o l’esenzione dall’obbligo di abilitazione (art. 8 cpv. 1 e 2). L’impresa di revisione può fornire servizi di revi-sione ai sensi dell’articolo 2 lettera a o equiparabili secondo il diritto straniero fino alla decisione dell’autorità di sorveglianza. L’autorità di sorveglianza conferma per scritto all’impresa di revisione che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito e informa la borsa in merito alle domande presentate.

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

18

Berna, 19 dicembre 2012 Destinatari: Partiti Organizzazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna Organizzazioni mantello dell‘economia Cerchie interessate Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazi oni (diritto in materia di registro di commercio e adeg uamenti del diritto della so-cietà anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza dei revisori Avvio della procedura di consultazione Gentili Signore e Signori, il 19 dicembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giu-stizia e polizia di svolgere presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Co-muni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e altre cerchie interessate una procedura di consultazione sull’avamprogetto di modifi-ca del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di registro di commercio e ade-guamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto in materia di sorveglianza dei revisori. La procedura di consultazione si concluderà il 5 aprile 2013 . Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni è sottoposto a una revisione totale. Un elemento centrale della modernizzazione è la creazione di un’infrastruttura nazio-nale del registro di commercio da parte della Confederazione. I Cantoni restano tut-tavia competenti per la tenuta del registro. Le misure proposte permettono di unifor-mare l’attuazione del diritto in materia di registro di commercio e di quello societario e di accorciare le procedure. Il numero d’assicurato AVS potrà essere usato sistematicamente per l’identificazione delle persone fisiche anche nell’ambito del registro di commercio. Il registro delle persone costituito con l’aiuto di tale numero fornirà al pubblico informazioni attuali e affidabili su tutte le persone iscritte nel registro di commercio. Il numero d’assicurato dell’AVS non sarà accessibile al pubblico e sarà usato solo all’interno dell’amministrazione.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

2/3

A medio termine le iscrizioni al registro di commercio e i documenti giustificativi an-dranno trasmessi soltanto per via elettronica. A differenza di quanto previsto in altri Stati, ognuno, e non soltanto avvocati o pubblici ufficiali rogatori, potrà chiedere l’iscrizione nel registro di commercio. Se presentano strutture societarie semplici, le società per azioni, le società a garan-zia limitata e le società cooperative potranno essere fondate, sciolte e cancellate dal registro di commercio senza l’intervento di un pubblico ufficiale rogatore. Per queste società sarà quindi abrogato l’obbligo dell’atto pubblico. La validità extraterritoriale della legge sui revisori viene precisata al fine di migliorare il rapporto tra la protezione degli investitori, la garanzia di una sorveglianza effettiva ed efficiente e la competitività del mercato svizzero dei capitali. Inoltre i requisiti della garanzia della qualità nelle imprese di revisione vengono adeguati ai valori soglia entrati in vigore il 1° gennaio 2012. Ciò permette di sgravare i servizi di revisione del-le piccole e medie imprese. In allegato vi sottoponiamo, per parere, l’avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza dei revisori, accompagnato dal pertinente rapporto esplicati-vo. Ulteriori esemplari della documentazione sono reperibili sul sito http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. Per domande ci si può rivolgere a: Herrn Lukas Berger, Tel. 031 322 43 09, [email protected] o Herrn Florian Zihler, Tel. 031 323 09 82, [email protected] Dopo la conclusione della consultazione i pareri pervenuti saranno pubblicati in Internet. Nel rispetto della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) intendiamo pubblicare documenti accessibili senza ostacoli. Vi preghiamo pertanto di farci pervenire i vostri pareri, per quanto possibile, in formato elettronico (versioni PDF e Word; riferimento: modernizzazione del registro di commercio). Vi preghiamo di inviare i pareri a: Ufficio federale di giustizia UFG Ufficio federale del registro di commercio UFRC Bundesrain 20 CH-3003 Berna e-mail: [email protected]

3/3

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti. Simonetta Sommaruga Consigliera federale Allegati - Avamprogetto e rapporto esplicativo (ted, franc, it) - Elenco dei partecipanti alla consultazione - Comunicato stampa (ted, franc, it)

Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires

Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 1. Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale.. 3

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ................................................................................................. 5

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia ......................................................................................................................... 5

5. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés / Altri ambienti interessati .. 6

1. Kantone / Cantons / Cantoni Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus

8090 Zürich Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68

3000 Bern 8 Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach

6460 Altdorf Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach

6431 Schwyz Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus

6060 Sarnen Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Rathaus

6370 Stans Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus

8750 Glarus Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156

6301 Zug Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17

1701 Fribourg

Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus 4509 Solothurn

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Rathaus, Postfach 4001 Basel

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen

Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur

Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau

Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD

BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6

Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD

Postfach 5835 3001 Bern

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9 Postfach 3294 3000 Bern 7

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali

Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES Grünes Bündnis GB (Mitglied GPS) Alliance Verte AVeS Alleanza Verde AVeS

Waisenhausplatz 21 3011 Bern

Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl

Postfach 367 3000 Bern 7

Lega dei Ticinesi (Lega) Norman Gobbi casella postale 64 6776 Piotta

Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17

Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Postfach 8252 3001 Bern

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Postfach 7876 3001 Bern

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl

Schweizerischer Städteverband

Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Postfach 7836 3001 Bern

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Postfach 8032 Zürich

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Postfach 3001 Bern

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

Postfach 8032 Zürich

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Postfach 4182 4002 Basel

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 3000 Bern 23

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Postfach 1853 8027 Zürich

Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern

5. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés / Altri ambienti interessati Schweizerischer Notarenverband Fédération Suisse des Notaires Federazione Svizzera dei Notai

Tavelweg 2, Postfach 3074 Muri b. Bern

Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Federazione Svizzera degli Avvocati

Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern

Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten Chambre suisse des experts comptables et fiscaux

Limmatquai 120 Postfach 1477 8021 Zürich

TREUHAND | SUISSE Schweizerischer Treuhänderverband FIDUCIAIRE | SUISSE Union Suisse des Fiduciaires FIDUCIARI | SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari

Monbijoustrasse 20 Postfach 8520 3001 Bern

Schweizerischer Verband der dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises im Finanz- und Rechnungswesen - veb.ch

Lagerstrasse 1 Postfach 1262 8021 Zürich

Konferenz der schweizerischen Handelsregisterbehörden Conférence des autorités suisses du registre du commerce Conferenza delle autorita svizzere del registro di commercio

c/o Handelsregsiteramt des Kt Zürich, Schöntalstrasse 2, Postfach 8022 Zürich

PRIVATIM c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich Beckenhofstrasse 23 8090 Zürich

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale del registro di commercio

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza della revisione

Modernizzazione del registro di commercio e connesse agevolazioni a favore delle PMI

Sintesi dei risultati della consultazione

Agosto 2013

2/27

I. Compendio 5

II. Elenco dei partecipanti 5

III. Valutazione generale dei pareri 5

A. Osservazioni preliminari 5

B. Risultati principali 5

1. Modernizzazione del registro di commercio 5

2. Revisione mirata del diritto societario 6

IV. Pareri sulla modernizzazione del registro di commercio e connesse agevolazioni a favore delle PMI 7

A. Modernizzazione del registro di commercio 7

1. Del registro di commercio (art. 927 segg. AP-CO) 7

1.1. Scopo (art. 927 AP-CO) 7

1.2. Autorità del registro di commercio (art. 928 AP-CO) 7

1.3. Collaborazione tra le autorità (art. 928a AP-CO) 8

1.4. Registro delle persone (art. 928b AP-CO), numero d'assicurato AVS e numero d'identificazione (art. 928c AP-CO) 8

1.5. Principi (art. 929 AP-CO) 9

1.6. Notificazione (art. 930 AP-CO) 9

1.7. Numero d'identificazione delle imprese (art. 931 AP-CO) 10

1.8. Imprese individuali e succursali (art. 932 AP-CO) 10

1.9. Istituti di diritto pubblico (art. 932a AP-CO) 10

1.10. Modificazione dei fatti (art. 933 AP-CO) 10

1.11. Cancellazione d'ufficio (art. 934 AP-CO) 10

1.12. Reiscrizione (art. 935 AP-CO) 11

1.13. Pubblicità e pubblicazione (art. 936 AP-CO) 11

1.14. Effetti (art. 936a AP-CO) 11

1.15. Verifica (art. 937 AP-CO) 12

1.16. Diffida e iscrizione d’ufficio (art. 937a AP-CO) 12

1.17. Lacune nell’organizzazione di società (art. 937b AP-CO) 12

1.18. Ammende (art. 938 AP-CO) 12

1.19. Emolumenti (art. 939 AP-CO) 12

1.20. Ordinanza (art. 940 AP-CO) 13

B. Revisione mirata del diritto societario 13

1. Della procura (art. 458-465 AP-CO) 13

1.1. Definizione (art. 458 AP-CO) 13

1.2. Estensione della procura (art. 459 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO) 13

1.3. Limitazione della procura (art. 460 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO) 13

1.4. Revoca della procura (art. 461 AP-CO) 13

3/27

1.5. Altri mandati commerciali (abrogazione dell’art. 462 AP-CO) 13

1.6. Divieto di concorrenza (art. 464 AP-CO) 13

2. Oggetto e termine in caso di prescrizione delle azioni di creditori sociali (art. 591 AP-CO) 13

3. Modifiche del diritto della società anonima (art. 626, 627, 629, 632, 634a, 641, 643, 647, 650, 652g, 693, 704, 731b, 736 AP-CO) 13

3.1. Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 626 n. 5, 6, e 7 AP-CO) 13

3.2. Statuto: altre disposizioni (art. 627 n. 14 e 16 [nuovi] AP-CO) 14

3.3. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 [nuovi AP-CO) 14

3.4. Conferimento minimo (art. 632 AP-CO) 15

3.5. Conferimenti ulteriori (abrogazione dell’art. 634a AP-CO) 15

3.6. Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (abrogazione dell’art. 641 AP-CO) 15

3.7. Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 64 cpv. 4 AP-CO) 15

3.8. Modificazione dello statuto (art. 647 AP-CO), aumento del capitale azionario (art. 650 cpv. 4 AP-CO), modificazione dello statuto e accertamenti (art. 652g cpv. 4 AP-CO) 15

3.9. Azioni con diritto di voto privilegiato (art. 693 cpv. 2 primo periodo AP-CO) 15

3.10. Deliberazioni importanti (art. 704 cpv. 3 AP-CO) 16

3.11. Lacune nell'organizzazione di società (art. 731b cpv. 1 frase introduttiva AP-CO) 16

3.12. Cause di scioglimento (art. 736 n. 2 AP-CO) 16

4. Modifiche del diritto della società a garanzia limitata (art. 776, 777, 778a, 779, 780, 785, 821 AP-CO) 16

4.1. Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 776 n. 4 AP-CO) 16

4.2. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3 AP-CO) 16

4.3. Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (art. 778a AP-CO) 16

4.4. Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 779 cpv. 4 AP-CO) 16

4.5. Modifica dello statuto (art. 780 cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 seg. AP-CO) 16

4.6. Contenuto del contratto di cessione (art. 785 cpv. 2 AP-CO) 16

4.7. Cause di scioglimento (abrogazione dell’art. 821 cpv. 2 AP-CO) 17

5. Modifiche del diritto della società cooperativa (art. 828, 830, 832, 833, 834, 836, 888 AP-CO) 17

5.1. In generale 17

5.2. Definizione legale (art. 828 AP-CO) 17

5.3. Costituzione (art. 830 AP-CO) 17

5.4. Statuto (art. 832 n. 1 e 3-5 AP-CO) 17

4/27

5.5. Altre disposizioni (art. 833 n. 5bis AP-CO) 18

5.6. Assemblea costitutiva (art. 834 cpv. 2 secondo periodo AP-CO) 18

5.7. Succursali (art. 836 AP-CO) 18

5.8. Deliberazioni (art. 888 art. 3 e 4 AP-CO) 18

6. Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (titolo prima dell'art. 942 e 943 AP-CO) 18

7. Ammende (art. 943 AP-CO) 18

8. Protezione della ditta (art. 956 AP-CO) 18

9. Disposizioni transitorie (art. 1–5 AP-Disp. trans.) 19

9.1. Regole generali (art. 1 AP-Disp. trans.) 19

9.2. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico (art. 2 AP-Disp. trans.) 19

9.3. Notificazione (art. 3 AP-Disp. trans.) 19

9.4. Conferimenti (art. 4 AP-Disp. trans.) 19

9.5. Modifica dello statuto delle società cooperative (art. 5 AP-Disp. trans) 19

10. Lacune nell'organizzazione dell’associazione (art. 69c AP-CC) 19

11. Soppressione dell'indivisione (art. 336-348 AP-CC art. 13d titolo finale) 19

V. Pareri sulla legge sui revisori 20

A. Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione 20

1. Valutazione generale 20

2. Commento ai singoli articoli 20

2.1. Art. 2 lett. c n. 2 AP-LSR 20

2.2. Art. 3 Abs. 2 AP-LSR 21

2.3. Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis AP-LSR 21

2.4. Art. 16 cpv. 1bis e 1ter AP-LSR 21

2.5. Art. 43a cpv. 1 AP-LSR 21

B. Sorveglianza sulle imprese di revisione estere 21

1. Valutazione generale 21

2. Commento ai singoli articoli 22

2.1. Art. 8 cpv. 1 lett. b AP-LSR 22

2.2. Art. 8 cpv. 1 lett. c e d AP-LSR 23

2.3. Art. 8 cpv. 2 AP- LSR 23

2.4. Art. 9 cpv. 2 AP-LSR 23

2.5. Art. 43a cpv. 2 AP-LSR 23

VI. Pubblicazione 24

Elenco dei pareri pervenuti 25

Cantoni 25

Partiti 26

Organizzazioni interessate 26

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Altri partecipanti 27

I. Compendio

La procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni1 (diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza della revisione è stata avviata dal Consiglio federale il 19 dicembre 2012 e si è conclusa il 5 aprile 2013. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia, nonché altre organizzazioni e cerchie interessate. Hanno preso posizione sull’avamprogetto 25 Cantoni, sei partiti, la sezione cantonale di un partito e 37 organizzazioni. Inoltre hanno inoltrato il proprio parere altri sei partecipanti. La presente analisi pertanto si concentra complessivamente su 75 risposte. Hanno espressamente rinunciato a prendere posizione il Cantone di Glarona, l’Unione svizzera degli imprenditori e la Società svizzera degli impiegati di commercio. L’Unione svizzera degli imprenditori aderisce completamente alla posizione di economiesuisse.

La proposta di un registro di commercio nazionale ha sollevato reazioni controverse. La metà dei partecipanti, che si sono espressi sul progetto di modernizzazione, respinge la creazione da parte della Confederazione di un'infrastruttura nazionale per lo meno nella versione proposta. Per contro, l'introduzione del numero AVS e del registro delle persone riscuote un chiaro consenso. La proposta di un registro di commercio puramente elettronico, e quindi la soppressione della notificazione cartacea, ha suscitato diverse riserve. Solamente una minoranza esprime un parere positivo sulla cancellazione dell'obbligo dell'atto pubblico per imprese con strutture semplici: più di due terzi bocciano la costituzione agevolata. L'esonero dall'obbligo dell'atto pubblico per modifiche statutarie o per la deliberazione di scioglimento ha riscosso un consenso maggiore, ma la maggioranza lo ha comunque respinto.

I pareri sulle modifiche della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR) sono eterogenei.

II. Elenco dei partecipanti

L’elenco dei partecipanti alla presente consultazione si trova in allegato.

III. Valutazione generale dei pareri

A. Osservazioni preliminari

Molti partecipanti si sono espressi in dettaglio solamente su uno dei tre punti principali dell'avamprogetto, vale a dire sulla modernizzazione del registro di commercio o sulle modifiche del diritto societario oppure sulla revisione parziale della LSR. Poiché, sotto il profilo tematico, i tre punti principali si articolano intorno a due settori del diritto, i pareri sul CO (modernizzazione del registro di commercio e modifiche del diritto societario) sono analizzati nel capitolo IV e quelli sulla LSR separatamente nel capitolo V.

B. Risultati principali

1. Modernizzazione del registro di commercio

Dieci partecipanti (TI, PEV, PLR, KGL, mll, SSIC, PS, UCS, TK, TS) condividono nel complesso la proposta di modernizzazione del registro di commercio senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni, mentre tre (cP, CVAM, USAM) respingono il progetto nel suo insieme. Due altri partecipanti (GE, NE) ricordano che i risultati sull’attuale registro di commercio in base al barometro della burocrazia lanciato dalla Segreteria di Stato

1 Legge federale del 30 marzo 1911 di completamento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni;

RS 220) 2 RS 221.302

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dell'economia (SECO), sono buoni e di conseguenza una riforma radicale non appare necessaria.

Più della metà degli altri partecipanti (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, NE, OW, SG, SO, VD, ZG, ZH, PPD, FER, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, PLR Vaud, USC, suissetec) respinge il registro di commercio nazionale nella forma prevista, mentre una minoranza autorevole (FR, LU, NW, SH, SZ, TG, UR, economiesuisse, Forum PMI, LNV, Philippin, FSA, USS, UDC, Swico, SwissHoldings) è in linea di massima favorevole alla proposta.

Nel complesso la proposta di un registro centrale delle persone è stata espressamente o prevalentemente approvata dalla maggior parte dei partecipanti (AG, BE, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, TG, UR, VS, ZG, economiesuisse, Forum PM, Philippin, FSA, USS, Creditreform, Swico, SwissHoldings). Una minoranza (AI, AR, GE, JU, SG, SO, ZG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, USC, FSN, UDC) è sfavorevole ritenendo il registro troppo costoso o superfluo.

L'introduzione del numero AVS come identificatore delle persone è largamente approvata (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VS, ZH, PPD, economiesuisse, PLR, Forum PMI, Conferenza delle autorità RC, FSA, USC, USS, FSN, CREDITREFORM, UDC, Swico, SwissHoldings, VbN). Solamente sei partecipanti (GR, SO, ZG, PEV, Lehmann, OdNti) respingono la disposizione o ne criticano le basi.

L'idea di eliminare completamente la notificazione cartacea è in generale respinta (AI, AR, BE, BS, GE, JU, NE, OW, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH, BNV, PPD, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, LNV, OdNti, Philippin, FSA, USC, FSN, Federazione Notariato Svizzero, SwissHoldings, veb.ch). Pochi partecipanti (AG, GR, NW, USS, SH, SZ, suissetec) appoggiano esplicitamente la modifica proposta mentre solamente VbN la condivide ma solo parzialmente.

Quanto alle altre disposizioni giuridiche sul registro di commercio, numerosi partecipanti avanzano diverse proposte dettagliate di modifica e formulazione. Le valutazioni sono talmente diverse da sottrarsi a un giudizio d'insieme; molti partecipanti si esprimono solamente su singoli aspetti del progetto che di conseguenza sono analizzati in modo approfondito.

2. Revisione mirata del diritto societario

Sulla proposta di abrogare il mandato commerciale si sono espressi pochi partecipanti: quattro (VD, Philippin, PLR Vaud, SwissBanking) la respingono mentre quattro (BS, cP, CVAM, USC) l’approvano.

La maggioranza dei Cantoni e tutte le associazioni di notaio (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, BNV, cP, CVAM, PPD, Conferenza delle autorità RC, LNV, mll, Notariatskammer BS, OdNti, Philippin, PLR Vaud, FSA, FSN, STARTUPS.CH, Federazione Notariato Svizzero, SwissBanking, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono completamente o parzialmente la soppressione dell'obbligo dell'atto pubblico per le società con strutture semplici. Solamente pochi Cantoni (NW, SH, TG, ZH) e alcune associazioni dell'economia (economiesuisse, PEV, KGL, Forum PMI, USC, UCS, suissetec, UDC, Swico, SwissHoldings, TK, TS, veb.ch) approvano le semplificazioni formali o almeno le considerano un’opzione da esaminare.

Molti partecipanti (AG, AR, BL, BS, NW, SG, SO, SZ, ZG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, UDC) sostengono l'introduzione dell'obbligo di liberazione totale delle azioni, mentre cinque la respingono (economiesuisse, mll, Philippin, PLR Vaud, FSN).

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IV. Pareri sulla modernizzazione del registro di commercio e connesse agevolazioni a favore delle PMI

A. Modernizzazione del registro di commercio

1. Del registro di commercio (art. 927 segg. AP-CO)

1.1. Scopo (art. 927 AP-CO)

Mentre tre partecipanti (BS, ZH, Philippin) sono espressamente favorevoli al fatto che la legge sancisca lo scopo del registro di commercio, uno (TG) è del parere che una definizione non sia assolutamente necessaria.

Per cinque partecipanti (SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC, Philippin) la formulazione del primo capoverso non è sufficientemente precisa e quattro (SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC) vorrebbero riprendere la definizione dello scopo di cui al vigente articolo 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 20073 sul registro di commercio (ORC). Un partecipante (Philippin) propone una propria formulazione.

Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) approvano il capoverso 2. Due di loro (SG, Conferenza delle autorità RC) preferirebbero però che gli enti giuridici siano elencati in un articolo separato.

SwissBanking propone che anche le società semplici siano considerate in futuro enti giuridici ai sensi del capoverso 2 e possano quindi essere iscritte nel registro di commercio.

1.2. Autorità del registro di commercio (art. 928 AP-CO)

La metà dei Cantoni (AI, AR, BE, BL, GE, GR, JU, NE, OW, SG, SO, VD, ZG) respinge espressamente la soluzione, prevista nel capoverso 1, di un registro di commercio nazionale, mentre per tre (AG, BS, ZH) la regolamentazione proposta non è sufficientemente precisa e la soluzione andrebbe approvata solamente con una nuova normativa più chiara. Otto Cantoni (FR, NW, SH, SZ, TG, LU, TI, UR) sono in linea di massima favorevoli alla nuova proposta. I pareri degli altri partecipanti sono eterogenei. Da un lato la proposta è in linea di principio condivisa (economiesuisse, PEV, PLR, KGL, Forum PMI, LNV, mll, Philippin, FSA, USC, USS, PS, UCS, UDC, Swico, SwissHoldings, TK, TS), dall'altro incontra alcune opposizioni (cP, CVAM, PPD, FER, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, PLR Vaud, USC, USAM, suissetec).

Dubbiosi su un rapporto vantaggioso costi-benefici, alcuni partecipanti (AG, AI, AR, BE, GE, GR, OW, SG, SO, VD, VS, cP, CVAM, PPD, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, Philippin, PLR Vaud, USC, suissetec, SwissHoldings) criticano in particolare le possibili ripercussioni finanziarie del progetto.

Secondo alcuni partecipanti (AI, BE, GE, NE, SG, SO, ZG, cP, USC, USAM) viene violato il principio di sussidiarietà e il trasferimento di competenze alla Confederazione, oltre a costituire un'ingerenza sproporzionata nelle strutture federaliste della Svizzera, è superfluo.

Come possibili alternative si raccomandano l'ampliamento dell'attuale indice centrale delle ditte (GR, JU, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, USC, suissetec) o la fusione in una banca dati nazionale di quelle decentralizzate finora gestite nei singoli Cantoni escludendo comunque un software di gestione comune. Un'altra variante proposta (AG) si basa su un software as a service model, dove il software e l'infrastruttura informatica sono gestiti da un fornitore di servizi IT e messi a disposizione dei clienti (Confederazione e Cantoni) sotto forma di servizio. Molti partecipanti (AG, BE, BS, FR, GR, NW, SH, TG, ZH) inoltre chiedono espressamente un diritto di codecisione dei Cantoni.

Inoltre SwissHoldings e Swico chiedono di considerare, nella fase di attuazione, gli standard internazionali più diffusi e di non optare per una soluzione esclusivamente svizzera, affinché sia garantita anche la collaborazione con le autorità estere. La possibilità di offrire un push

3 RS 221.411

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service a livello federale è accolta con favore da un partecipante (Philippin) e nettamente respinta da un altro (Creditreform).

Per quanto riguarda il capoverso 3, quattro partecipanti (BL, SG, SO, Conferenza delle autorità RC) ricordano che, nel quadro della modernizzazione del registro di commercio, va esaminato anche il ruolo dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC). Se l'UFRC, ad esempio, rinunciasse a riesaminare a livello federale ogni iscrizione del registro di commercio, si potrebbero accelerare le procedure.

Quattro partecipanti (VS, Philippin, PLR Vaud, FSA) sono scettici rispetto alla limitazione della responsabilità della Confederazione di cui al capoverso 4. Si preferisce una norma simile al vigente articolo 955 del Codice civile svizzero (CC)4 oppure una responsabilità causale della Confederazione (FSA).

1.3. Collaborazione tra le autorità (art. 928a AP-CO)

La maggioranza dei pareri su tale disposizione sono essenzialmente positivi (BS, SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC, FSA, Swico, SwissHoldings). Si chiedono tuttavia maggiori precisazioni e riformulazioni. Solamente GR esprime sostanzialmente una critica nei confronti della collaborazione semplificata con altre autorità in quanto teme che non sia più possibile attribuire in modo chiaro la responsabilità di un’iscrizione a un determinato ufficio. Per SwissHoldings e Swico è opportuno che, in caso di trasferimento della sede sociale, tutti i dati siano trasmessi alle autorità del registro di commercio della nuova sede e non sia più necessario, ad esempio, ridepositare le firme presso tali autorità.

Per quanto riguarda il capoverso 2, quattro partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono che la formulazione potestativa sia sostituita da un dovere d'ufficio e che le prestazioni di assistenza amministrativa siano sempre fornite su base gratuita; ZH propone inoltre di riformulare la disposizione come norma di delega da assegnare al Consiglio federale. FSA ricorda a tale riguardo che, per ragioni legate alla protezione dei dati, lo scambio di dati tra autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali da un lato e autorità del registro di commercio dall’altro va assolutamente regolato in una legge in senso formale e non in un'ordinanza.

Due partecipanti (SG, Conferenza delle autorità RC) ritengono necessario che anche i Comuni e le autorità straniere siano annoverati tra i destinatari. Molti partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) suggeriscono inoltre di non applicare l'esenzione delle spese di recapito in caso di atti visualizzabili su Internet: lo scopo è stimolare gli utenti a informarsi direttamente. La formulazione «iscrizioni, notificazioni, documenti giustificativi» solleva alcune critiche poiché considerata troppo poco precisa (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC). Philippin inoltre raccomanda di precisare nel messaggio che anche le Università possono approfittare dell'esenzione delle spese.

Secondo TG la disposizione va completata con un nuovo capoverso 4 che preveda di assegnare ai Cantoni un diritto di partecipazione e di parola nello sviluppo e nella gestione dell'infrastruttura.

1.4. Registro delle persone (art. 928b AP-CO), numero d'assicurato AVS e numero d'identificazione (art. 928c AP-CO)

La maggioranza dei partecipanti (AG, BE, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, TG, VS, ZG, economiesuisse, Formu PMI, Philippin, FSA, USS, PS, Creditreform, Swico, SwissHoldings) è favorevole alla proposta di un registro centrale delle persone.

L'introduzione del numero AVS come identificatore delle persone ha riscosso un consenso ancora più positivo (AG, AR, LU, BE, BL, BS, FR, GE, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZH, PPD, economiesuisse, PLR, Forum PMI, Conferenza delle autorità RC, Philippin, FSA, USC, USS, FSN, PS, Creditreform, UDC, Swico, SwissHoldings, VbN). I partecipanti si aspettano dalla misura un significativo miglioramento della qualità dei dati.

4 RS 210

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Solamente una minoranza respinge l'introduzione del registro delle persone, in particolare per ragioni legate ai costi (AI, JU, SG, SO, PPD,Conferenza delle autorità RC, Lehmann, FSN) o perché poco convinta dell'utilità di tale strumento (AR, GE, ZG, ZH, USC, UDC). Come alternativa si propone (AI, AR, NW, SG, ZG, ZH, Conferenza delle autorità RC) di collegare i registri cantonali di commercio direttamente ai sistemi esistenti, ossia permettere loro un accesso diretto a Infostar e alla banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione.

La sincronizzazione sistematica dei dati personali suscita una certa resistenza (BE, GE, NE, SG, SZ, ZH, Conferenza delle autorità RC, FSN) poiché questa procedura è contraria al principio della notificazione previsto dal diritto in materia di registro di commercio il che può dare adito a una serie di lacune organizzative o inesattezze a livello di firme depositate.

Molti partecipanti (BE, UR, ZG, PPD, PEV, Lehmann, USC, FSN, SwissHoldings) ricordano che occorre tenere debitamente conto della protezione dei dati in rapporto al numero AVS. Creditreform non è dello stesso parere, infatti chiede che tutti i dati personali siano ripresi nel registro di commercio ed eventuali modifiche pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) rendendo così accessibile il numero AVS anche ai privati. Anche FSA condivide quest'ultimo punto sostenendo che il nuovo numero AVS non consente più di dedurre dati personali confidenziali e pertanto non è degno di particolare protezione.

Due partecipanti (USS, PS) vorrebbero che in futuro si possano determinare le persone iscritte in base al loro sesso. In questo modo il registro delle persone consentirebbe ad esempio di verificare se la percentuale delle donne presenti nei livelli direttivi effettivamente aumenta o come si evolve la situazione nei consigli amministrativi e nelle posizioni dirigenziali.

Inoltre FSN e VbN fanno notare che, secondo i dettami di tecnica legislativa, l'articolo 928c AP-CO deve essere uniformato a una disposizione analoga del CC e non può avere forma potestativa. Per il Forum PMI, è inoltre importante che l'offerta ampliata della Confederazione non faccia concorrenza ai fornitori privati di servizi.

1.5. Principi (art. 929 AP-CO)

È stato da più parti ricordato (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) che il principio della prova documentata fissato al capoverso 2 deve valere anche per il registro delle persone. Secondo due partecipanti (VD, Phillipin) la formulazione del capoverso 2 è troppo assoluta poiché la notificazione di determinati fatti, riguardanti ad esempio le società in nome collettivo o le ditte individuali, non si deve basare su documenti scritti.

1.6. Notificazione (art. 930 AP-CO)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC), il principio della notificazione disposto al capoverso 1 contraddice l'aggiornamento, parzialmente automatico, del registro delle persone. Secondo ZH, l'obbligo di notificazione va mantenuto per qualsiasi modifica dei fatti.

Si consiglia (SG, Conferenza delle autorità RC) di disciplinare il contenuto del capoverso 2 in un articolo a sé stante e di precisare, come già avviene nel diritto in vigore, chi deve procedere alla notificazione in caso di persone giuridiche (SG, PPD, Conferenza delle autorità RC), ossia si raccomanda di regolare a livello di legge la competenza in materia di notificazione (ZH).

Le critiche mosse al capoverso 3 si fondano sia sul fatto che il testo non contiene una normativa autonoma e inequivocabile, quindi lo si potrebbe omettere (ZH, Philippin), sia sul fatto che la formulazione scelta è troppo poco chiara (AG, SG, ZG, Conferenza delle autorità RC).

Pur convinti che la notificazione elettronica avrà uno sviluppo promettente, molti partecipanti rifiutano di ammettere esclusivamente la forma elettronica come previsto al capoverso 4 (AI, AR, BE, BS, GE, JU, NE, OW, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH, BNV, PPD, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, Lehmann, LNV, OdNti, Philippin, FSA, USC,

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FSN, Fondazione Notariato Svizzero, SwissHoldings, veb.ch). La notificazione cartacea deve restare un'alternativa possibile affinché il registro di commercio resti a misura di cittadino e PMI e il suo accesso non si complichi inutilmente.

Solamente una minoranza (AG, GR, NW, SH, suissetec, SZ, USS) sostiene il progetto di abbandonare completamente la notificazione cartacea, in parte a condizione che gli emolumenti siano riveduti al ribasso (suissetec) o che gli utenti siano prima debitamente informati (GR).

VbN è dell'idea che l’obbligo della notificazione elettronica debba assolutamente valere per avvocati, notai e tribunali, ma non per il grande pubblico. Alcuni partecipanti privilegiano la variante di introdurre un incentivo finanziario attraverso emolumenti più alti affinché la notificazione elettronica sia preferita a quella cartacea (AI, AR, BE, ZH, VbN).

1.7. Numero d'identificazione delle imprese (art. 931 AP-CO)

Due partecipanti (AG, BE) suggeriscono di riformulare il capoverso 2 in quanto gli enti giuridici restano iscritti nel registro principale anche dopo la loro cancellazione e il loro numero IDI potrebbe essere riutilizzato ad esempio in caso di reiscrizione.

1.8. Imprese individuali e succursali (art. 932 AP-CO)

Diversi partecipanti (TG, ZH, USC, veb.ch) suggeriscono di uniformare il capoverso 1 a un valore soglia già esistente come ad esempio quello legato all’obbligo di tenere la contabilità e presentare i conti oppure a quello di assoggettamento all’IVA. Sono inoltre proposte varie formulazioni della nozione di impresa individuale e del suo obbligo di iscrizione (SG, VD, ZH, ZG, Conferenza delle autorità RC, Philippin).

Due partecipanti (SG, Conferenza delle autorità RC) criticano il fatto che il capoverso 2 raggruppi indistintamente le succursali a prescindere dal fatto che la loro sede sia in Svizzera o all'estero. AR propone di rinunciare all'iscrizione individuale delle succursali di un ente giuridico svizzero, sarebbe infatti più opportuno iscriverle nel registro della sede principale. In questo modo solamente le succursali di enti giuridici esteri sarebbero gravate dall'obbligo di un'iscrizione individuale. A tale proposito Philippin sostiene che la succursale vada iscritta laddove esercita effettivamente la sua attività e che, per le succursali estere, almeno una persona con poteri di rappresentanza debba essere domiciliata in Svizzera.

Due partecipanti (SG, ZH) approvano espressamente il capoverso 3 mentre FSA lo critica sostenendo che le iscrizioni volontarie dovrebbero essere possibili solamente se si rende verosimile un interesse degno di protezione.

1.9. Istituti di diritto pubblico (art. 932a AP-CO)

Cinque partecipanti (SG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, FSN) condividono il nuovo obbligo di iscrizione per gli istituti di diritto pubblico in quanto contribuisce a estendere il primato della trasparenza a tutti i soggetti attivi nel mondo economico. Due partecipanti (SO, SZ) sono invece scettici se non addirittura contrari alla disposizione poiché il criterio della gestione di un’impresa in forma commerciale è difficile da valutare e le conseguenze per Cantoni e Comuni, causate dalle molte iscrizioni a pagamento, non vanno sottovalutate.

In merito al capoverso 2, FSA è del parere che le iscrizioni volontarie debbano essere possibili solamente se si rende verosimile un interesse degno di protezione.

1.10. Modificazione dei fatti (art. 933 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 933.

1.11. Cancellazione d'ufficio (art. 934 AP-CO)

Secondo alcuni partecipanti (SG, ZH, CVP, Conferenza delle autorità RC), la disposizione ripresa dal vigente articolo 938a non è soddisfacente nella pratica. Nel capoverso 1 deve bastare l'assenza di attivi realizzabili per avviare la procedura e nel capoverso 2 la cerchia dei destinatari va estesa agli organi di direzione.

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veb.ch suggerisce di emanare una normativa chiara da applicare ai casi di commercio di titoli di imprese inattive (vendita di società di capitali solo formalmente ancora esistenti, ma non più attive e quindi di fatto liquidate).

1.12. Reiscrizione (art. 935 AP-CO)

Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) propongono lo stralcio del capoverso 2 numero 5 in quanto gli errori procedurali possono essere eliminati in base alle regole della procedura amministrativa generale.

ZG raccomanda di completare la disposizione riprendendo i capoversi 4 e 5 del vigente articolo 164 ORC al fine di disciplinare in modo chiaro la procedura di reiscrizione.

Per Philippin è importante definire anche il foro e il diritto procedurale applicabile, mentre per FSA gli articoli 932 capoverso 3, 932a capoverso 2 e 935 vanno armonizzati.

Infine SwissBanking auspica l'introduzione di una normativa analoga a quella dell'articolo 269 LEF o dell'articolo 57 CC per i beni residui minori su conti bancari che, alla cancellazione dell’ente pubblico, non sono coperti dalla liquidazione precedente. In simili casi la reiscrizione ai sensi del capoverso 2 non è opportuna e vi è il rischio che vi siano conti non rivendicati.

1.13. Pubblicità e pubblicazione (art. 936 AP-CO)

Due partecipanti (FSA, Creditreform) sono a favore della pubblicazione del numero AVS e quindi chiedono lo stralcio del capoverso 2. investigativ.ch ricorda che l'offerta di informazioni non va peggiorata. Deve essere ancora possibile identificare le persone iscritte mediante indirizzi privati e copie dei documenti d’identità, affinché i giornalisti possano continuare a condurre ricerche affidabili.

I pareri sulla pubblicazione degli statuti e degli atti di fondazione, prevista al capoverso 3, sono di vario tipo. Alcuni interpellati (AR, GR, SO, TG, Forum delle PMI, SwissBanking) ritengono eccessivo l'obbligo supplementare di pubblicazione, altri (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, Philippin) vorrebbero pubblicare su Internet un numero ancora maggiore di documenti giustificativi. Diversi partecipanti (GR, SG, ZG, PPD, Conferenza delle autorità RC) chiedono che la competenza relativa alla pubblicazione resti cantonale. AG è del parere che per pubblicare altri documenti giustificativi occorra creare una chiara base legale.

Due partecipanti (AR, TG) non solo appoggiano espressamente il «diritto all'oblio», sancito dal capoverso 5, ma lo vorrebbero ampliare. Per cinque partecipanti la pubblicità su Internet non dovrebbe essere sottoposta ad alcuna regola speciale (BS); occorrerebbe semmai procedere coerentemente alla cancellazione a tutti i livelli (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, USC). USS vorrebbe che i dati non siano più accessibili solamente dopo 30 anni. Infine investigativ.ch sottolinea l'importanza del registro di commercio per i giornalisti e per questa ragione è contraria alla normativa prevista. A suo avviso, se la disposizione fosse mantenuta, le cerchie aventi diritto ad accedere a tutti i documenti giustificativi dovrebbero comprendere anche i giornalisti.

1.14. Effetti (art. 936a AP-CO)

Molti partecipanti approvano espressamente il fatto che le iscrizioni diventino efficaci con la pubblicazione in Internet (AR, NW, SO, FR, mll, Philippin, PLR Vaud); solamente pochi sono contrari (PPD, VbN) mentre alcuni ritengono che tale meccanismo non sia ancora completamente efficiente (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC, FSN).

Secondo diversi partecipanti (NW, SG, VD, Conferenza delle autorità RC) si deve rinunciare alla pubblicazione supplementare nel FUSC.

BE ricorda che l'iter procedurale non permette ancora una pubblicazione simultanea di statuti e iscrizioni e che la disposizione dovrebbe pertanto essere precisata in tal senso.

Due partecipanti (PLR Vaud, Philippin) ritengono poco logico che l'iscrizione diventi efficace nei confronti di terzi soltanto il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione in

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Internet e non il giorno stesso; pertanto propongono di stralciare il secondo e il terzo periodo del capoverso 1.

Infine Philippin suggerisce di completare la disposizione con un nuovo capoverso 4 per stabilire gli effetti di fede pubblica.

1.15. Verifica (art. 937 AP-CO)

Quattro partecipanti (AG, SG, Conferenza delle autorità RC, Philippin) criticano e respingono la descrizione del dovere di verifica da parte dell'ufficiale del registro di commercio di cui all'articolo 937 AP-CO. Secondo tre di questi (AG, SG, Conferenza delle autorità RC) in particolare il testo è impreciso rispetto alla formulazione dell’attuale articolo 940 CO. Philippin ribadisce che la nuova formulazione non deve ampliare il dovere di verifica dell'ufficiale del registro di commercio.

1.16. Diffida e iscrizione d’ufficio (art. 937a AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all’articolo 937a.

1.17. Lacune nell’organizzazione di società (art. 937b AP-CO)

Alcuni partecipanti propongono di verificare se effettivamente la procedura in caso di lacune nell'organizzazione di società vada sempre sottoposta a un giudice o se non sia meglio che venga direttamente avviata dalle autorità cantonali del registro di commercio. Un giudice dovrebbe occuparsi delle lacune nell'organizzazione solamente nei casi controversi (AG, BS, TG, ZH). USC è del parere che almeno per le imprese più piccole e per le associazioni sia sufficiente una procedura amministrativa al posto di un procedimento giudiziario.

Quattro partecipanti (SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC) sono in linea di massima favorevoli al fatto che la perdita del domicilio legale sia ora disciplinata a livello di legge nell'articolo 731b capoverso 1 AP-CO e che sia equiparata a una lacuna nell'organizzazione. Per la procedura in caso di perdita di domicilio raccomandano però due soluzioni diverse. Prima soluzione: se l'ufficio del registro di commercio è responsabile dello scioglimento della società dovuto alla perdita del domicilio legale, la procedura deve essere regolata a livello di legge separatamente dalle altre lacune nell'organizzazione, e, per motivi pratici, occorre rinunciare al termine di tre mesi previsto all'articolo 153b capoverso 3 ORC. Seconda soluzione: se l'ufficio del registro di commercio è responsabile di tutte le lacune nell'organizzazione, in virtù di una base legale può emanare decisioni impugnabili per avviare lo scioglimento delle società secondo le disposizioni in materia di fallimenti. Un simile approccio solleverebbe notevolmente i tribunali (AG, BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC).

1.18. Ammende (art. 938 AP-CO)

Mentre SO plaude espressamente all'aumento delle ammende, BS è decisamente contrario. USC ritiene positivo il fatto che non sia stato fissato un importo minimo dell'ammenda.

1.19. Emolumenti (art. 939 AP-CO)

La proposta di disciplinare esaustivamente l'obbligo di pagare gli emolumenti a livello di legge è accolta positivamente da quattro partecipanti (SG, SO, ZG e la Conferenza delle autorità RC). Per contro, molti interpellati (BS, SG, SO, ZG, ZH, Conferenza delle autorità RC) criticano il fatto che la cerchia di persone responsabili degli emolumenti è ridotta rispetto alla normativa vigente. La disposizione andrebbe inoltre formulata in modo tale da permette anche il computo delle spese non coperto, quali, ad esempio, le spese telefoniche e postali (BS, SG, ZH, CVP, Conferenza delle autorità RC).

Secondo diversi partecipanti (AG, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC), nel fissare l'importo dell'ammenda occorre tener conto delle differenze a livello di spese e oneri a carico dei vari uffici cantonali del registro di commercio e rivedere la percentuale federale alla luce del principio di equivalenza e di copertura dei costi (TG, VS). BE suggerisce di prevedere, in caso di adeguamento dell'ordinanza sugli emolumenti, il prelevamento di un emolumento per la cancellazione già al momento della nuova iscrizione.

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Inoltre tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) propongono di riesaminare l'introduzione di un emolumento annuale fisso per ente giuridico come auspicato dalla Commissione federale degli esperti del registro di commercio.

1.20. Ordinanza (art. 940 AP-CO)

Tre partecipanti (SG, ZG, Conferenza delle autorità RC) chiedono di stralciare il capoverso 2 numero 1 in quanto respingono l'infrastruttura nazionale a livello di registro di commercio. BS chiede di modificare il capoverso 2 numero 6 poiché la portata della pubblicità del registro di commercio andrebbe disciplinata, come finora, esclusivamente a livello di legge. In generale i partecipanti hanno ricordato che le riserve da loro espresse in merito agli articoli 928 e 936 vanno tenute in considerazione anche in relazione all'articolo 940 capoverso 2 numeri 1 e 2.

B. Revisione mirata del diritto societario

1. Della procura (art. 458-465 AP-CO)

1.1. Definizione (art. 458 AP-CO)

AG rileva che, contrariamente al diritto vigente, le conseguenze legali della disposizione proposta non sono chiare nel caso in cui sia un ente giuridico non iscritto nel registro di commercio a nominare un procuratore. Occorre inoltre stabilire a partire da quando gli atti del procuratore vincolano l'ente giuridico. veb.ch sottolinea che in futuro la procura dovrà sempre essere «espressamente o tacitamente» possibile, ossia una persona deve poter essere implicitamente designata come procuratore in funzione del suo comportamento. USC approva la soppressione della distinzione tra procura commerciale e non commerciale.

1.2. Estensione della procura (art. 459 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO)

Quattro partecipanti (SG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC) propongono di stralciare il vigente articolo 459 capoverso 2 CO.

1.3. Limitazione della procura (art. 460 titolo marginale e cpv. 1 AP-CO)

USC approva la proposta di poter limitare la procura alle succursali.

1.4. Revoca della procura (art. 461 AP-CO)

Cinque partecipanti (BS, SG, TG, ZH, Conferenza delle autorità RC) propongono di stralciare il secondo periodo dell'articolo 461 capoverso 2 AP-CO poiché nel registro di commercio è possibile cancellare solamente ciò che vi è iscritto.

1.5. Altri mandati commerciali (abrogazione dell’art. 462 AP-CO)

Quattro partecipanti (BS, cP, CVAM, USC) approvano espressamente l'abrogazione dell'articolo 462 AP-CO e le modifiche proposte. Altri quattro (VD, Philippin, PLR Vaud, SwissBanking) invece la respingono sostenendo che la norma è ancora utile per molte imprese e quindi non vi è alcuna ragione impellente per abrogarla.

1.6. Divieto di concorrenza (art. 464 AP-CO)

Secondo le osservazioni di veb.ch, molti procuratori non sanno che, in tale funzione, sottostanno a un divieto di concorrenza; pertanto occorrerebbe ricordarlo all'articolo 330b CO.

2. Oggetto e termine in caso di prescrizione delle azioni di creditori sociali (art. 591 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 591 AP-CO.

3. Modifiche del diritto della società anonima (art. 626, 627, 629, 632, 634a, 641, 643, 647, 650, 652g, 693, 704, 731b, 736 AP-CO)

3.1. Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 626 n. 5, 6, e 7 AP-CO)

Sia l'abrogazione dell'articolo 626 numeri 5 e 6 AP-CO sia la modifica dell'articolo 626

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numero 7 AP-CO sono espressamente approvate da due partecipanti (BE, SO). SO propone inoltre una modifica formale.

3.2. Statuto: altre disposizioni (art. 627 n. 15 e 16 [nuovi] AP-CO)

Quattro partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) fanno notare a proposito dell'articolo 627 numeri 15 e 16 che, introducendo il numero 16 nell'attuale diritto, il vigente articolo 627 numero 10 CO andrebbe adattato. La frase «la limitazione del diritto di voto» diventa obsoleta e andrebbe pertanto riformulata nel modo seguente «il diritto degli azionisti di farsi rappresentare».

3.3. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 [nuovi AP-CO)

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questa disposizione (BE, BS, NW, SG, SO, ZG, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, UDC) sono favorevoli a spostare, come proposto nell'articolo 629 capoverso 2 numero 4 AP-CO, la cosiddetta «dichiarazione Stampa» nell'atto costitutivo.

Per contro la maggior parte dei Cantoni e tutte le federazioni dei notai (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, BNV, cP, CVAM, PPD, Conferenza delle autorità RC, LNV, mll, Notariatskammer BS, OdNti, Philippin, PLR Vaud, FSA, FSN, STARTUPS.CH, Fondazione Notariato Svizzero, SwissBanking, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono l'esenzione dell'obbligo dell'atto pubblico, di cui al capoverso 3, in caso di costituzione di nuove società. La motivazione del parere negativo risiede nel fatto che la rinuncia all'atto pubblico in caso di costituzione equivale a un onere maggiore per le autorità del registro di commercio, in quanto, in base all'esperienza, i documenti redatti dai non addetti ai lavori sono spesso incompleti o presentano una serie di errori (BE, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG, BNV, Conferenza delle autorità RC, OdNti, FSN, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium). Secondo FSA non è opportuno distinguere tra costituzioni soggette all'obbligo dell'atto pubblico e costituzioni esenti da tale obbligo, poiché chi non conosce il diritto potrebbe non essere in grado di operare tale distinzione. Chiede quindi l'atto pubblico per qualsiasi tipo di costituzione. Per AG non vi è alcun motivo, oggettivo o giuridico, per rinunciare all'atto pubblico in occasione della costituzione di una società. L’atto pubblico funge da certificazione, serve a fornire informazioni giuridiche e anche ad applicare il diritto imperativo; rinunciarvi renderebbe poco trasparente la procedura di costituzione, il che contraddirebbe gli sforzi volti a impedire la sottrazione d'imposta e il riciclaggio di denaro. Inoltre si potrebbe anche aggirare la Lex Koller. Secondo BE, al fine di proteggere i creditori, non si devono allentare prescrizioni formali severe ed efficaci. Tre partecipanti (BS, SG, Conferenza delle autorità RC) propongono di introdurre una nuova forma giuridica a sé stante anziché agevolare la costituzione di una società. In questo modo tutte le caratteristiche organizzative, ad eccezione della ragione sociale, della sede e dello scopo, sarebbero già definite per legge e tale forma giuridica disporrebbe di un capitale fisso interamente liberato. Secondo BS, questa soluzione standard, disciplinata in maniera così restrittiva, potrebbe consentire la costituzione di una società, che dimostri l’apporto di capitale necessario, in nome collettivo e in accomandita direttamente presso l'ufficio del registro di commercio. GE solleva una serie di considerazioni di carattere economico: abolire gli emolumenti notarili comporterebbe delle perdite fiscali per il Cantone. STARTUPS.CH sottolinea inoltre che l'abolizione dell'atto pubblico in caso di costituzione non semplifica la procedura di iscrizione e non la rende né più veloce né più economica.

Meno di un terzo dei partecipanti (NW, SH, TG, economiesuisse, PEV, KGL, Forum PMI, Creditreform, SSIC, UCS, suissetec, UDC, Swico, SwissHoldings, TK, TS, veb.ch) approva l'esonero dall'obbligo dell'atto pubblico in caso di costituzione di società, di cui al capoverso 3, o almeno ritiene opportuno (ZH) verificare tale possibilità. Nel caso in cui venisse introdotta la costituzione agevolata, LU, NW, SH invitano le autorità federali a elaborare modelli tipo applicabili su scala nazionale al fine di evitare documenti incompleti e quindi di sgravare gli uffici cantonali del registro di commercio.

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3.4. Conferimento minimo (art. 632 AP-CO)

Molti partecipanti (AG, AR, BL, BS, NW, SG, SO, SZ, ZG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC, UDC) approvano l’intenzione dell’articolo 632 AP-CO di liberare completamente in via obbligatoria le azioni. Per alcuni però (AG, BS, SO, SG, ZG, ZH, Conferenza delle autorità RC) la formulazione dell’articolo è inadeguata in quanto disciplinerebbe il prezzo minimo di emissione, già fissato all’articolo 626 CO, e non quello di liberazione delle azioni. Conseguentemente, secondo BS e SG, la disposizione va formulata analogamente all’articolo 777c capoverso 1 CO o avere, secondo ZH, il tenore seguente: «All’atto della costituzione, per ogni azione deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione». ZG suggerisce di sostituire il termine «emesse» con «sottoscritte», poiché altrimenti le azioni al portatore parzialmente liberate che non possono essere emesse, sarebbero in modo illogico escluse dal campo di applicazione della legge. NW sottolinea inoltre che il rischio di emettere azioni al portatore parzialmente liberate sarebbe in questo modo eliminato. Tre partecipanti (AR, ZG, PPD) raccomandano di introdurre un obbligo legale per la successiva liberazione completa delle azioni e di elaborare una pertinente normativa transitoria. Se non si dovesse procedere a una liberazione successiva entro i termini supplementari concessi, secondo ZG, occorre prevedere lo scioglimento giudiziale.

Solamente cinque partecipanti (economiesuisse, mll, Philippin, PLR Vaud, FSN) respingono la proposta di una liberazione completa in via obbligatoria delle azioni adducendo che sussiste un’esigenza pratica. FSN fa notare che la società anonime (SA) e la società a garanzia limitata (Sagl) sono due forme giuridiche diverse e la possibilità di costituire, in caso di mezzi finanziari limitati, una Sagl al posto di una SA non rappresenta un’alternativa vera e propria, tanto più che una liberazione parziale è possibile anche in caso di un capitale azionario più elevato. D’altra parte, secondo economiesuisse e mll, cancellare la possibilità di liberare parzialmente il capitale presenta dei problemi soprattutto nel caso delle piccole e micro imprese come anche delle start-up, pertanto, per economiesuisse, non costituisce un’agevolazione per le PMI.

3.5. Conferimenti ulteriori (abrogazione dell’art. 634a AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'abrogazione dell'articolo 634a AP-CO.

3.6. Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (abrogazione dell’art. 641 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'abrogazione dell'articolo 641 AP-CO.

3.7. Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 64 cpv. 4 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 643 capoverso 4 AP-CO.

3.8. Modificazione dello statuto (art. 647 AP-CO), aumento del capitale azionario (art. 650 cpv. 4 AP-CO), modificazione dello statuto e accertamenti (art. 652g cpv. 4 AP-CO)

Per quanto riguarda le agevolazioni della prescrizione formale proposte agli articoli 647, 650 e 652g capoverso 4 AP-CO e concernenti l'atto pubblico in caso di modificazioni minime dello statuto e di aumento ordinario o autorizzato del capitale, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.to 3.3). BL sostiene esplicitamente l'abolizione dell'atto pubblico in caso di modificazioni dello statuto che non riguardano il capitale. Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) raccomandano di completare le deliberazioni del consiglio d'amministrazione anche con la dichiarazione Stampa introducendo un nuovo numero 4 all'articolo 652g capoverso 1 CO.

3.9. Azioni con diritto di voto privilegiato (art. 693 cpv. 2 primo periodo AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 693 capoverso 2 primo periodo AP-CO.

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3.10. Deliberazioni importanti (art. 704 cpv. 3 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 704 capoverso 3 AP-CO.

3.11. Lacune nell'organizzazione di società (art. 731b cpv. 1 frase introduttiva AP-CO)

Due partecipanti (BE, BS) approvano il fatto che ora l'assenza di un domicilio legale costituisca anche una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. ZG condivide esplicitamente la nuova possibilità del giudice di pronunciare lo scioglimento anche di società prive di domicilio legale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Per contro, SO ritiene che la disposizione sia eccessiva. La vigente procedura, illustrata all'articolo 153 segg ORC, secondo cui l'ufficio del registro di commercio emana una decisione impugnabile di scioglimento se la diffida rimane disattesa, ha dato buoni risultati e si è dimostrata più efficace della soluzione proposta che trasferisce la pratica al giudice.

3.12. Cause di scioglimento (art. 736 n. 2 AP-CO)

Per quanto riguarda la prevista agevolazione della prescrizione formale concernente la deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea generale di una SA, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. pto 3.3). Alcuni partecipanti (SG, UR, VS, ZG, Conferenza delle autorità RC, Notariatskammer BS, Philippin, FSN, Fondazione Notariato Svizzero, Zürcherisches Notarenkollegium) motivano il proprio parere negativo con il fatto che, vista la portata della decisione, si deve stilare un atto notarile.

Per contro sette partecipanti (AI, BL, BE, GE, SH, suissetec, UDC) approvano il fatto che per lo scioglimento sia ora sufficiente una semplice deliberazione dell'assemblea generale in vece di un atto pubblico. Secondo AI occorre introdurre un obbligo di autentica di firma per la persona che notifica l'iscrizione al fine di evitare che uno scioglimento sia abusivamente iscritto mediante firma falsificata.

4. Modifiche del diritto della società a garanzia limitata (art. 776, 777, 778a, 779, 780, 785, 821 AP-CO)

4.1. Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 776 n. 4 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 776 numero 4 AP-CO.

4.2. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3 AP-CO)

La proposta di spostare la cosiddetta dichiarazione Stampa nell'atto costitutivo è stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti che si sono espressi in merito alla disposizione (BE, BL, BS, NW, SO, ZG, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, UDC).

Per quanto riguarda l’agevolazione della prescrizione formale, di cui al capoverso 3, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.to 3.3).

4.3. Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (art. 778a AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 778a AP-CO.

4.4. Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 779 cpv. 4 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 779 capoverso 4 AP-CO.

4.5. Modifica dello statuto (art. 780 cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 seg. AP-CO)

Per quanto riguarda l’agevolazione della prescrizione formale, di cui all'articolo 780 capoverso 1 e capoverso 2 numero 1, concernente le modificazioni minime dello statuto, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. pti 3.3 e 3.8).

4.6. Contenuto del contratto di cessione (art. 785 cpv. 2 AP-CO)

Molti partecipanti (BE, BL, SO, SG, ZG, Conferenza delle autorità RC, mll, UDC) condividono l’agevolazione delle prescrizioni formali, di cui al capoverso 2, per il contratto di cessione di quote sociali. SO, favorevole alla disposizione, suggerisce inoltre di reintrodurre l'atto

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pubblico per le cessazioni di quote sociali poiché la soluzione proposta produrrebbe per i registri cantonali di commercio un notevole sovraccarico di lavoro impossibile da conteggiare alle società attraverso gli emolumenti. AR chiede infine che nel contratto di trasferimento non si debba più fare riferimento ai diritti e agli obblighi statutari di cui all'articolo 777a capoverso 2 CO e che venga stralciato il corrispondente passaggio all'articolo 785 capoverso 2 AP-CO.

4.7. Cause di scioglimento (abrogazione dell’art. 821 cpv. 2 AP-CO)

Per quanto riguarda l’agevolazione della disposizione formale, di cui al capoverso 2, concernente la deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea dei soci di una Sagl, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.ti 3.3 e 3.12).

5. Modifiche del diritto della società cooperativa (art. 828, 830, 832, 833, 834, 836, 888 AP-CO)

5.1. In generale

Alcuni partecipanti (SG, TG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC) sono del parere che il diritto della società cooperativa vada profondamente rivisto e che le modifiche proposte costituiscano una soluzione insoddisfacente, pertanto suggeriscono di prendere in considerazione una revisione totale di tale diritto. AI esprime un'opposizione di principio alle modifiche legislative proposte.

5.2. Definizione legale (art. 828 AP-CO)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) deve essere possibile combinare azione comune e utilità pubblica: le cooperative di costruzione di abitazioni ad esempio perseguono spesso un obiettivo misto. In futuro pertanto la legge dovrà ammettere anche le forme ibride.

5.3. Costituzione (art. 830 AP-CO)

Molti partecipanti (BE, BS, NW, SH, SO, ZG, BNV, PEV, LNV, mll, FAV) condividono il principio, sancito dal nuovo capoverso 1, secondo cui il requisito formale dell'atto pubblico vada applicato anche alla costituzione di una società cooperativa poiché, secondo BE, BS e BNV, non si giustifica un trattamento differente rispetto alle altre società di capitali. Inoltre, secondo ZG, la qualità della documentazione presentata sarebbe migliore. Alcuni partecipanti favorevoli temono tuttavia che inasprendo i requisiti formali si verrebbe meno agli obiettivi perseguito dall'avamprogetto (mll) ed è probabile che gli interessati respingano l'obbligo dell’atto pubblico (NW, ZG).

Diversi partecipanti (SG, Conferenza delle autorità RC, Notariatskammer BS, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono espressamente l'obbligo dell'atto pubblico in caso di costituzione di una società cooperativa. La Notariatskammer BS motiva il proprio parere negativo con il fatto che l'introduzione dell'atto pubblico in caso di società cooperative non soddisfa alcuna reale necessità, mentre per SG costituirebbe un onere finanziario.

Secondo alcuni partecipanti (BE, OW, SO, SZ, TI, Zürcherisches Notarenkollegium), l’esonero dall'obbligo dell'atto pubblico, di cui al capoverso 2, in caso di costituzione di una società cooperativa causerebbe un onere supplementare alle autorità del registro di commercio poiché i documenti redatti dai non addetti ai lavori sono spesso incompleti o presentano una serie di errori.

Secondo diversi partecipanti (BS, NW, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) inoltre il testo del capoverso 2 non è formulato in modo soddisfacente per via del passaggio «effettuati in denaro» che appare anche contraddittorio poiché la prestazione pecuniaria può riferirsi solamente all'emissione di certificati di quota.

5.4. Statuto (art. 832 n. 1 e 3-5 AP-CO)

BE approva espressamente la riduzione al minimo necessario del contenuto prescritto dalla legge. Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) esprimono un parere

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negativo solamente sul capoverso 4 adducendo come motivo che sia le disposizioni legali sulla SA sia quelle sulla Sagl prevedono regole chiare sull'organo preposto a regolare la rappresentanza e su un'eventuale delega a un altro organo. Lo stralcio del capoverso 4 creerebbe un vuoto normativo rendendo controversa l’agevolazione prevista.

5.5. Altre disposizioni (art. 833 n. 5bis AP-CO)

Sulla disposizione sono pervenuti solamente due pareri (SG, Conferenza delle autorità RC) secondo i quali l'aggettivo «eventuale» è da cancellare in quanto superfluo.

5.6. Assemblea costitutiva (art. 834 cpv. 2 secondo periodo AP-CO)

SO approva espressamente il fatto che i promotori siano ora tenuti a confermare, direttamente in occasione dell'assemblea costitutiva, l’assenza di altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. Quattro partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono che, come per le società di capitali, la relazione sulla costituzione della società cooperativa sia esaminata da un revisore abilitato ai sensi dell'articolo 635a CO, se i requisiti formali di tale società la equiparano alla SA e alla Sagl.

5.7. Succursali (art. 836 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 836 AP-CO.

5.8. Deliberazioni (art. 888 art. 3 e 4 AP-CO)

BNV approva esplicitamente sia l'atto pubblico, previsto al capoverso 3, per deliberazioni che modificano lo statuto sia l’agevolazione per società cooperative con strutture semplici, proposta al capoverso 4.

Alcuni partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono di cancellare il passaggio «dell'amministrazione» al capoverso 3 poiché il diritto della società cooperativa non assegna alcuna competenza all'amministrazione per modifiche statutarie. Altri (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) chiedono di stralciare il capoverso 4 poiché un capitale sociale fissato in precedenza non è contemplato dal diritto della società cooperativa e conseguentemente si esclude qualsiasi deliberazione sul suo aumento.

SZ boccia l'introduzione di un obbligo dell'atto pubblico per le modifiche statutarie di cui al capoverso 3. Cinque partecipanti (AG, UR, ZG, FSA, Zürcherisches Notariatskollegium) sono in generale contrari alle agevolazioni, previste al capoverso 4, per società cooperative con strutture semplici.

6. Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (titolo prima dell'art. 942 e 943 AP-CO)

FSA si chiede se il FUSC, nella sua forma attuale, sia ancora necessario dopo l'introduzione del registro di commercio elettronico. Occorre verificare se il FUSC e il registro di commercio elettronico non possano essere riuniti in un'unica piattaforma di pubblicazione.

7. Ammende (art. 943 AP-CO)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 943 AP-CO.

8. Protezione della ditta (art. 956 AP-CO)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) oggi non ha più senso che la protezione della ditta sia limitata a livello locale poiché le imprese individuali sono attive su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo la protezione della ditta per tutti gli enti giuridici deve essere estesa all'intero territorio della Svizzera.

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9. Disposizioni transitorie (art. 1–5 AP-Disp. trans.)

9.1. Regole generali (art. 1 AP-Disp. trans.)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 1 AP-Disp. trans.

9.2. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico (art. 2 AP-Disp. trans.)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 2 AP-Disp. trans.

9.3. Notificazione (art. 3 AP-Disp. trans.)

Due partecipanti (SO, ZG) criticano la disposizione in quanto ritengono la proposta poco rispondente alle esigenze dei cittadini. SO fa notare che gli scambi commerciali si complicherebbero inutilmente per le piccole imprese, mentre per VS la notificazione esclusivamente elettronica avrebbe un effetto negativo sull'accesso agli uffici cantonali del registro di commercio. VbN suggerisce piuttosto di incentivare il passaggio alla notificazione elettronica attraverso la tariffa degli emolumenti. Per SO e FSA deve continuare ad essere possibile presentare notificazioni e documenti giustificativi in formato cartaceo. Per VbN l'obbligo delle notificazioni elettroniche è giustificato esclusivamente per avvocati e notai.

Per contro suissetec approva espressamente il previsto termine transitorio ritenendolo adeguato. UR invece raccomanda di portarlo a dieci anni.

9.4. Conferimenti (art. 4 AP-Disp. trans.)

Secondo tre partecipanti (AR, ZG, veb.ch) la disposizione dovrebbe prevedere un termine transitorio per l’adeguamento della liberazione delle azioni. ZG propone che la mancata liberazione successiva entro i termini abbia come conseguenza lo scioglimento e la liquidazione giudiziali dell'ente giuridico secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. Lo Zürcherisches Notarenkollegium chiede l’inammissibilità della liberazione successiva parziale.

9.5. Modifica dello statuto delle società cooperative (art. 5 AP-Disp. trans)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) il termine proposto per modificare lo statuto mediante forma scritta semplice è troppo breve e uno di loro boccia completamente la disposizione transitoria. UR inoltre è del parere che le costituzioni e le modifiche statutarie, precedenti all'entrata in vigore della presente modifica, debbano valere in modo illimitato. Le nuove prescrizioni vanno applicate solamente alle costituzioni e alle modifiche statutarie disposte dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Una simile soluzione mitigherebbe gli effetti dell'obbligo dell'atto pubblico nel diritto della società cooperativa.

10. Lacune nell'organizzazione dell’associazione (art. 69c AP-CC)

Quattro partecipanti (BS, TG, ZG, USC) approvano espressamente l'ampliamento del diritto di rivolgersi al giudice in caso di lacune organizzative di un'associazione. In merito al testo dell'articolo 731b capoverso 1 AP-CO, ZG fa presente che anche l'assenza di domicilio legale andrebbe indicata come ragione per sollecitare le misure necessarie di cui all'articolo 69c capoverso 1 AP-CC.

Per quanto riguarda la procedura in caso di lacune organizzative, si rimanda anche ai pareri espressi dai partecipanti in marito all'articolo 937b AP-CO (p.to 1.17).

11. Soppressione dell'indivisione (art. 336-348 AP-CC art. 13d titolo finale)

Quattro partecipanti (BS, SO, USC, UDC) appoggiano o condividono espressamente l'abolizione di questo regime; USC suggerisce inoltre che venga automaticamente applicata alle indivisioni esistenti la normativa sulla società semplice dopo un termine transitorio di dieci anni.

Tuttavia la proposta di abolizione viene anche respinta in quanto i motivi della soppressione non convincono del tutto: questa istituzione raccoglie ancora un certo interesse giuridico

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(VD, cP, CVAM, Philippin, Federazione Notariato Svizzero).

V. Pareri sulla legge sui revisori

A. Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione

1. Valutazione generale

Hanno espresso il proprio parere sul sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione complessivamente 18 partecipanti. La maggioranza (AG, UDC, PEV, Forum PMI, suissetec, veb.ch) condivide le agevolazioni proposte per le imprese di revisione che effettuano revisioni limitate al di sotto dei valori soglia. Secondo SG le attuali prescrizioni in materia di garanzia della qualità possono essere in parte considerate sufficienti. Per una delle principali associazioni di categoria, la Treuhand-Kammer (TK), la proposta è addirittura un pericoloso ritorno alla cosiddetta «revisione profana» che proprio l'emanazione della legge sui revisori intendeva smantellare. I pareri sull’estensione della sorveglianza statale alle imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie al di sopra dei valori soglia, sono invece discordanti. Mentre una parte dei partecipanti (AG, BS, cP, PPD, UDC) l'approva espressamente oppure non è contraria, un'altra (PLR, Forum PMI, SSIC, SG, USAM, SwissHoldings, TK) la critica soprattutto per considerazioni finanziarie. Molti partecipanti si sono espressi solamente su singoli aspetti della materia. Due partecipanti (economiesuisse, TK) propongono di separare dal progetto le questioni riguardanti la garanzia della qualità e di trattarle a parte.

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Art. 2 lett. c n. 2 AP-LSR

Per quanto riguarda l'estensione del sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie al di sopra dei valori soglia di 20/40/250, una parte dei partecipanti (PLR, KGL, SSIC, USAM, TK, veb.ch) teme la scomparsa da questo segmento di mercato delle imprese di revisione più piccole e conseguentemente una distorsione del mercato a favore di quelle più grandi. A suffragio di questa tesi, alcuni (PLR, KGL, USAM, TK) in parte sostengono che il rapporto esplicativo non ha dimostrato in modo esaustivo che all'estensione della sorveglianza statale corrisponda un aumento equivalente dell'efficienza e un vantaggio supplementare. In particolare non è stato riscontrato alcun caso di abuso che giustifichi tale estensione (KGL, USAM, TK), pertanto le attuali disposizioni legali, insieme a quelle delle organizzazioni professionali, sono considerate sufficienti (KGL, SG, USAM). Alcuni partecipanti si richiamano al fatto che la sorveglianza statale, ad esempio negli USA e in Germania, si applica solamente alla revisione di società con azioni quotate in borsa e che non esiste alcun altro sistema esterno di garanzia della qualità oppure, laddove ne esiste uno, si tratta di un semplice sistema peer review che, in Germania, è soggetto all'autorità tedesca di sorveglianza (il cosiddetto Monitored Peer Review).

Di segno opposto il parere di altri partecipanti (AG, BS, cP, PPD, UDC) che approvano, esplicitamente o implicitamente, l’estensione del campo di applicazione della sorveglianza. TS concorda sul fatto che la sorveglianza statale sia introdotta, ma solamente a partire da dieci mandati. Secondo ZH un monitoraggio statale va preso in considerazione solamente se l'adesione a un sistema di peer review comporti in modo inconfutabile oneri sproporzionati. AG approva espressamente il fatto che la sorveglianza statale sia preferita al peer review

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autogestito: in questo modo si evitano conflitti di interesse.

2.2. Art. 3 Abs. 2 AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 3 capoverso 2 AP-LSR.

2.3. Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis AP-LSR

Molti partecipanti (AG, PPD, PEV, Forum PMI, suissetec, UDC, veb.ch) approvano la rinuncia a imporre per legge un sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che svolgono revisioni limitate al di sotto dei valori soglia di 20/40/250. Il parere positivo è prevalentemente motivato dal corrispondente sgravio amministrativo e finanziario per le imprese di revisione delle PMI. Di segno opposto il parere della TK, una delle principali associazioni di categoria, la quale respinge espressamente la modifica pianificata poiché, a suo avviso, provocherebbe una sproporzione ingiustificata della normativa (la regolamentazione della revisione ordinaria verrebbe inasprita mentre nel contempo la revisione limitata sarebbe quasi completamente deregolamentata) e, visto il numero di mandati di revisione, equivarrebbe a una deregolamentazione quasi totale del principale settore di mercato in materia di revisioni. Si teme che in questo modo si torni a una «versione profana». L'avamprogetto inoltre darebbe adito a una mistificazione poiché le imprese provviste dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore, che non devono gestire alcun sistema interno di garanzia della qualità in quanto non effettuano revisioni ordinarie, possono comunque proporsi sul mercato con il marchio di qualità di perito revisore.

veb.ch condivide la deregolamentazione anche perché i sistemi di peer review o sono molto costosi oppure degenerano in un esercizio esclusivamente formale. Come argomento a favore, veb.ch aggiunge inoltre che un livello adeguato di garanzia della qualità in questo settore può essere ottenuto anche attraverso l'autoregolamentazione volontaria; con il nuovo standard svizzero di revisione della TK (SQ 1), in vigore dal 1° dicembre 2013, si compirà un importante passo avanti in questo settore. Inoltre la responsabilità delle imprese di revisione continuerebbe a garantire un accurato lavoro di verifica. Attraverso la pubblicazione del sistema di garanzia della qualità nel registro pubblico dei revisori, è il mercato a decidere in ultima analisi se è auspicabile una revisione supplementare da parte di un organo di certificazione esterna.

2.4. Art. 16 cpv. 1bis e 1ter AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 16 capoverso 1bis e 1ter AP-LSR.

2.5. Art. 43a cpv. 1 AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 43a capoverso 1 AP-LSR.

B. Sorveglianza sulle imprese di revisione estere

1. Valutazione generale

Hanno espresso il proprio parere su questo tema complessivamente 18 partecipanti. La maggioranza (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, USP, ZKB) assegna molta importanza alla competitività del mercato svizzero dei capitali e appoggia una regolamentazione il più possibile flessibile. Altri (Braun, PPD, ethos, OW) ricordano l'importanza di proteggere gli investitori e la garanzia di una sorveglianza efficace. Secondo una parte dei partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, PLR, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, Swissholdings, UBS, ZKB), i requisiti applicati alle imprese di revisione degli emittenti esteri di prestiti sono eccessivi. 12 partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) sostengono una controproposta completamente riformulata in base alla quale gli investitori sono all’occorrenza informati mediante il prospetto di quotazione del corrispondente prestito che la revisione non è stata condotta da un'impresa sottoposta alla sorveglianza statale. Per quanto riguarda le azioni e i prestiti in obbligazioni, già quotati in

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Svizzera, si chiede di fatto un grandfathering.

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Art. 8 cpv. 1 lett. b AP-LSR

I partecipanti che si sono espressi sulla disposizione approvano l'esclusione dal campo di applicazione della legge sui revisori dei prestiti non quotati in borse. Per quanto riguarda i prestiti quotati, i pareri sono piuttosto divergenti. Una parte dei partecipanti (PPD, ethos, OW, Braun) condivide l'avamprogetto considerandolo un compromesso equilibrato rispetto alla protezione degli investitori. Secondo Braun una sorveglianza indipendente attraverso gli uffici di revisione è necessaria per dare sufficientemente seguito alle esigenze degli investitori in materia di rendicontazione e revisione. Inoltre due partecipanti (Braun, ethos) ricordano che solamente l'ufficio di revisione, essendo un organo indipendente ed esperto, può valutare se le prescrizioni sulla rendicontazione sono state rispettate. Secondo ethos tale principio è ancora più valido se si tratta di emittenti stranieri di prestiti provenienti in particolare da mercati in espansione poco o per nulla regolamentati. Inoltre per Braun ed ethos la competitività del mercato svizzero dei prestiti e l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera non risultano soltanto dal numero degli emittenti ma piuttosto da una buona regolamentazione e da un’attenta sorveglianza.

Un secondo gruppo di partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, ZKB) riconosce la necessità di proteggere gli investitori. Tuttavia esprime dei dubbi in merito all'efficacia della protezione degli investitori e alla concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera offerte dalla soluzione proposta. Tali partecipanti sostengono in proposito che, quando si tratta di regolamentare i mercati finanziari, occorre riferirsi a un investitore responsabile, sufficientemente informato, che si mostra piuttosto critico rispetto a un approccio deresponsabilizzante e che, se può scegliere, si rivolge anche ad altri mercati. Secondo loro, l'avamprogetto cerca di risolvere un problema del mercato dei prestiti che nella pratica non esiste. Homburger aggiunge inoltre che fino a oggi non si conosce alcun caso che abbia giustificato la necessità di sorvegliare gli emittenti stranieri.

Inoltre, secondo CS, economiesuisse, Homburger, SIX, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, ZKB, l'avamprogetto manca l'obiettivo di una protezione efficace degli investitori in quanto provoca il trasferimento all'estero del mercato dei capitali per i prestiti in franchi svizzeri. In questo modo si assisterebbe piuttosto a un indebolimento della protezione degli investitori poiché la normativa dei mercati di accoglienza impone all'emittente molti meno obblighi. Infine temono che l'interruzione della catena di creazione di valore aggiunto in Svizzera possa compromette la qualità del ciclo delle transazioni ivi compresi dei relativi pagamenti e della distribuzione dei dividendi.

Diversi partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) sono inoltre del parere che la normativa proposta indebolirebbe anche la posizione della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale in quanto vi sarebbe il pericolo che il mercato dei prestiti esteri della Svizzera si trasferisca parzialmente in un altro Paese. Per gli emittenti gli elementi di costo (tra cui i costi degli interessi e gli swap su valuta) sono un criterio decisivo per la scelta del mercato di emissione. Oneri supplementari renderebbero il mercato dei prestiti meno interessante per emittenti stranieri in franchi svizzeri. L'ampiezza di tale mercato è direttamente proporzionata alla sua liquidità e ricettività, il che costituisce un vantaggio sia per gli investitori sia per gli emittenti. Infine questi partecipanti aggiungono che in proporzione l'avamprogetto condiziona più marcatamente il mercato dei prestiti in franchi svizzeri; infatti, in base agli attuali valori soglia, nell'Unione europea solamente l'un per cento dell'intero mercato dell'euro è interessato da una regolamentazione analoga. Secondo alcuni partecipanti (CS, economiesuisse, Homburger, SIX, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, ZKB) in Svizzera la nuova normativa ridimensiona invece quasi tutto il segmento estero poiché il mercato dei prestiti in franchi svizzeri è un mercato orientato agli investitori privati e agli amministratori

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patrimoniali.

Per le ragioni elencate, diversi partecipanti (PBD, CS, PLR, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) avanzano una proposta alternativa secondo cui si deve presupporre che gli investitori sono adeguatamente protetti se l'emittente estero di un prestito è monitorato da un ufficio di revisione sottoposto a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Se l'ufficio di revisione non è soggetto a una simile sorveglianza, il prospetto di quotazione deve riportalo in modo molto chiaro. Per SwissBanking i prospetti di quotazione devono essere messi a disposizione su richiesta degli investitori.

2.2. Art. 8 cpv. 1 lett. c e d AP-LSR

Tutti i partecipanti approvano espressamente la rinuncia alla sorveglianza degli uffici di revisione su filiali d’importanza essenziale o non sollevano alcuna critica.

2.3. Art. 8 cpv. 2 AP- LSR

In linea di principio tutti i partecipanti concordano sulla possibilità di liberare dall'obbligo di abilitazione in Svizzera un'impresa di revisione estera che sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Per 12 partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) l’esenzione da tale obbligo non va concessa solamente su richiesta, ma già quando il Consiglio federale ha riconosciuto la competente autorità estera di sorveglianza. SwissBanking propone che la borsa svizzera segnali all'autorità svizzera di sorveglianza tutti gli emittenti stranieri per i quali la locale autorità di sorveglianza per l'ufficio di revisione non è stata (ancora) riconosciuta dal Consiglio federale. Altri partecipanti (CS, PPD, SIX, UBS, ZKB) chiedono di accelerare la sottoscrizione degli accordi con le autorità partner estere affinché l'articolo 8 LSR possa entrare in vigore il più presto possibile. Infine SwissBanking propone che in futuro l'autorità svizzera di sorveglianza riporti sul suo sito Internet non solo i Paesi la cui autorità di sorveglianza è stata riconosciuta dal Consiglio federale, ma anche quelli per i quali quest’ultimo sta esaminando un riconoscimento.

2.4. Art. 9 cpv. 2 AP-LSR

Tutti i partecipanti approvano espressamente le condizioni per l'abilitazione e la sorveglianza degli uffici di revisione esteri. Braun sostiene che, in caso di assoggettamento diretto di imprese di revisione estere, occorre comunque tener conto dell'efficienza dei costi per contenere il più possibile l'onere a carico degli emittenti.

2.5. Art. 43a cpv. 2 AP-LSR

Diversi partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) temono che l'avamprogetto sia svantaggioso per le azioni e i prestiti già quotati su una borsa svizzera. Se gli uffici di revisione di emittenti attualmente quotati in borsa non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 LSR, la conseguenza sarà la revoca forzata della quotazione borsistica delle azioni e dei prestiti corrispondenti. La revoca della quotazione costituisce comunque una misura sproporzionate poiché, in questo modo, il corrispondente titolo di credito è rimosso dal mercato borsistico regolamentato e di conseguenza decade qualsiasi protezione degli investitori. Inoltre un titolo di credito spesso non può più essere venduto dopo la revoca della quotazione. La revoca poi comporta che i titoli in questione non siano più pronti contro termine qualità fondamentale per la gestione della liquidità delle banche. In questo modo si esercita conseguentemente una pressione sui prezzi poiché le banche non possono più ridepositare i titoli in oggetto presso la Banca nazionale svizzera e neppure tenerli nelle proprie riserve.

Per questa ragione alcuni partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) propongono disposizioni transitorie più ampie tenendo

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conto dei prestiti e dei titoli di partecipazione di emittenti stranieri già quotati in borsa. In primo piano figura il cosiddetto grandfathering secondo cui, all'insegna della garanzia dei diritti acquisiti, non si applica la normativa di cui all'articolo 8 LSR agli uffici di revisione di emittenti con azioni e prestiti già quotati in Svizzera. In seconda battuta si distingue tra azioni e prestiti: mentre chi investe in azioni deve essere adeguatamente informato sull'eventuale assenza di sorveglianza dell'ufficio di revisione, tale regola non va necessariamente applicata nel caso degli investitori in prestiti. Questa distinzione è giustificata dalla durata limitata dei prestiti e quindi dall'esigenza d'informazioni più contenuta dei relativi investitori.

VI. Pubblicazione

Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 20055 sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico la documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l’Ufficio federale di giustizia.

5 RS 172.061

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Allegato

Elenco dei pareri pervenuti

Cantoni

AG Argovia

AI Appenzello Interno

AR Appenzello Esterno

BE Berna

BL Basilea Campagna

BS Basilea Città

FR Friburgo

GE Ginevra

GL Glarona

GR Grigioni

JU Giura

LU Lucerna

NE Neuchâtel

NW Nidvaldo

OW Obvaldo

SG San Gallo

SH Sciaffusa

SO Soletta

SZ Svitto

TG Turgovia

TI Ticino

UR Uri

VD Vaud

VS Vallese

ZG Zugo

ZH Zurigo

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Partiti

PBD Partito borghese democratico

PPD Partito popolare democrativo svizzero

PEV Partito evangelico svizzero

PLR I liberali

PLR Vaud PLR. Les Libéraux-Radicaux vaudois

PS Partito socialista svizzero

UDC Unione democratica di centro

Organizzazioni interessate

BNV Bündner Notarenverband

cP Centre Patronal

CS Credit Suisse AG

CVAM Chambre vaudoise des arts et métiers

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere

ethos Ethos - Fondazione svizzera per uno sviluppo sostenibile

FER Fédération des entreprises romandes

investigativ.ch Verein investigativ.ch

KGL Gewerbeverband des Kantons Luzern

Forum PMI

Conferenza delle autorità RC Conferenza della autorità cantonali del registro di commercio

SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati di commercio

LNV Luzerner Notarenverband

Notariatskammer BS Notariatskammer Basel-Stadt

OdNti Ordine dei notai del cantone Ticino

OKS Obligationenkommission Schweiz

FSA Federazione Svizzera degli Avvocati

SSIC Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

USC Unione Svizzera dei contandini

Unione padronale svizzera

USS Unione sindacale svizzera

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Altri partecipanti

Braun Thomas Braun, portfoliomanager di Class Funds, presidente del Consiglio di amministrazione della Classic Fund Management SA, associato Braun, di Wyss & Müller

Homburger Homburger SA

Lehmann Beat Lehmann, lic. iur. avvocato, Acting Counsel Alcan Holdings Switzer-land

mll Meyerlustenberger Lachenal SA

Philippin Edgar Philippin, avvocato, professore all’Università di Losanna

VISCHER Vischer SA

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

SIX SIX Swiss Exchange AG

FSN Federazione Svizzera dei Notai

STARTUPS.CH STARTUPS.CH AG

Federazione Notariato Svizzero

UCS Unione delle città svizzere

suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione

Creditreform Unione Svizzera Creditreform

Swico Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz

SwissBanking Associazione svizzera dei banchieri

SwissHoldings Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz

TK Treuhand-Kammer: Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten

TS TREUHAND | SUISSE: Schweizerischer Treuhänderverband

UBS UBS SA

VbN Verband Bernischer Notare

veb.ch Schweizerischer Verband der dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises in Finanz- und Rechnungswesen

ZKB Zürcher Kantonalbank

Zürcherisches Notaren-Kollegium