Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

52
Camera di Commercio i.a.a. Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese Ufficio Registro Imprese Il ruolo della Camera di Il ruolo della Camera di commercio nella vita commercio nella vita dell'impresa: in dell'impresa: in particolare, il registro particolare, il registro delle imprese delle imprese Bra, 1° aprile 2009

description

Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese. Il ruolo della Camera di commercio nella vita dell'impresa: in particolare, il registro delle imprese. Bra, 1° aprile 2009. La funzione del registro delle imprese. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Page 1: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Camera di Commercio i.a.a.Camera di Commercio i.a.a.Ufficio Registro ImpreseUfficio Registro Imprese

Il ruolo della Camera di Il ruolo della Camera di commercio nella vita commercio nella vita

dell'impresa: in particolare, il dell'impresa: in particolare, il registro delle imprese registro delle imprese

Bra, 1° aprile 2009

Page 2: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La funzione delLa funzione del registro delle imprese registro delle imprese

“assicurare completezza ed organicità di pubblicitàpubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività tempestività dell’informazionedell’informazione su tutto il territorio nazionale”

(art. 8, c. 6, legge 580/1993)

Page 3: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Chi è imprenditoreChi è imprenditore

Chi esercita professionalmente un’attivitàattività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Page 4: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Art. 2195 c.c.Art. 2195 c.c.Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione al registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede.

Art. 2189 c.c.Art. 2189 c.c.Le iscrizioni al registro delle imprese sono eseguite su domanda dell’interessato e prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge.

* * *Presupposto necessario per l’iscrizione è quindi il concreto esercizio di un’attività commerciale, intesa in senso lato, e che essa sia svolta legittimamente.

Page 5: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La pubblicità legaleLa pubblicità legale

•pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.)

•pubblicità costitutiva (art. 2331 e ss. c.c.)

•pubblicità notizia (art. 8, c. 5, legge 580/1993)

Page 6: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La struttura del registroLa struttura del registro

REGISTRO IMPRESE

SEZIONE ORDINARIA SEZIONE SPECIALE

R.E.A.

Page 7: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Sezione ordinariaSezione ordinaria•SOCIETA’ DI PERSONE (S.N.C./S.A.S.)

•SOCIETA’ DI CAPITALI

•COOPERATIVE

•CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA

•SOCIETA’ ESTERE CON SEDE SECOND. IN ITALIA

•G.E.I.E.

•AZIENDE E CONSORZI ENTI LOCALI

•ENTI PUBBLICI ECONOMICI

•IMPRENDITORI INDIVIDUALI (eventuali)

Page 8: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Sezione specialeSezione speciale

•PICCOLI IMPRENDITORI COMMERCIALI

•IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI

•SOCIETA’ SEMPLICI

•SOCIETA’ TRA AVVOCATI

•ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Page 9: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Repertorio economico Repertorio economico amministrativo amministrativo

(R.E.A(R.E.A.)•DATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI DI TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE

•IMPRENDITORI CON SEDE LEGALE ALL’ESTERO CHE APRONO IN ITALIA UNITA’ LOCALI

•ENTI (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ECC…) CON ATTIVITA’ COMMERCIALE STRUMENTALE

Page 10: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Gli strumenti del registro impreseGli strumenti del registro imprese

L’ufficio tiene:

•il protocollo

•il registro delle imprese

•l’archivio degli atti e dei documenti

tutti realizzati secondo tecniche tutti realizzati secondo tecniche informaticheinformatiche

Page 11: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

REGISTRO IMPRESEREGISTRO IMPRESE

==

REGISTRO REGISTRO

INFORMATICOINFORMATICO

Page 12: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Semplificazione amministrativaSemplificazione amministrativaLegge n. 340/2000 - T.U. n. 445/2000 -Legge n. 340/2000 - T.U. n. 445/2000 -

D.lgs. n. 82/2005D.lgs. n. 82/2005

La disciplina del documento informatico ha La disciplina del documento informatico ha permesso dipermesso di eliminare la documentazione eliminare la documentazione cartacea dall’attività del registro delle imprese.cartacea dall’attività del registro delle imprese.

Page 13: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

… … quindi, per le quindi, per le societàsocietà, sin , sin dal 1° novembre 2003dal 1° novembre 2003

le domande e la le domande e la documentazione allegata documentazione allegata devono essere presentatedevono essere presentate in modalità telematica o su in modalità telematica o su supporto informatico, con supporto informatico, con firma digitale.firma digitale.

Page 14: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Legge 24/11/2000, n. 340, art. 31, Legge 24/11/2000, n. 340, art. 31, (e s.m.): le pratiche per il registro (e s.m.): le pratiche per il registro imprese possono essere firmate imprese possono essere firmate digitalmente dal notaio che ha digitalmente dal notaio che ha redatto l’atto allegato ovvero, per redatto l’atto allegato ovvero, per adempimenti non notarili, dal adempimenti non notarili, dal commercialista iscritto all’Albo, in commercialista iscritto all’Albo, in qualità di professionistaqualità di professionista incaricato incaricato dall’impresa.dall’impresa.

Firma delle praticheFirma delle pratiche

Page 15: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La riforma del diritto La riforma del diritto societario (d.lgs 6/2003)societario (d.lgs 6/2003)

Obiettivi della riforma•necessario adeguamento della normativa all’evoluzione dei rapporti nella società attuale

•concentrare l’attenzione sull’impresa valorizzandone gli elementi che la costituiscono

•favorire lo sviluppo dell’impresa mediante forme di aggregazione e di apertura al mercato dei capitali

Rilievo dell’aspetto finanziarioelemento essenziale della struttura imprenditoriale, collante fra le altre componenti dell’impresa

Page 16: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Previsione di nuovi strumenti e istituti giuridiciS.p.a.:S.p.a.:

- costituzione con unico socio

- sistemi alternativi di governo societario

- patrimoni separati

S.r.l.:S.r.l.:

- maggiore rilievo dell’aspetto personalistico della società

- conferimento di opere e servizi

- possibilità di esclusione del socio

- emissione di titoli di debito

Modifiche e adeguamenti normativi- recesso del socio

- forme procedurali per decisioni dei soci

- controllo contabile

- direzione e coordinamento gruppo societario (artt. 2497 e s.s. c.c.)

Page 17: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La crisi dell’impresaLa crisi dell’impresa

La crisi dell’impresa può determinare:– interventi volti al superamento della stessa;– la liquidazione dell’impresa;– l’attivazione di una procedura concorsuale.

Le procedure concorsuali si applicano al fine di tutelare i molteplici interessi (creditori, lavoratori) che entrano in gioco di fronte alla crisi e al conseguente dissesto economico dell’imprenditore.

Page 18: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Le procedure Le procedure concorsuali sotto il concorsuali sotto il profilo normativoprofilo normativo

Il R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare) prevedeva le seguenti procedure concorsuali:– fallimento– concordato preventivo– amministrazione controllata

– liquidazione coatta amministrativa Il d.lgs n. 5/2006 ha modificato il R.D. del 1942 e ha abrogato

l’amministrazione controllata Il d.lgs n. 169/2007 ha apportato ulteriori modifiche alla legge

fallimentare Alle imprese di grandi dimensioni si applica l’amministrazione

straordinaria disciplinata:– dal d.lgs .n. 270/1999 – dal D.L. 347/2003 convertito nella legge n. 39/2004 (misure urgenti)

Page 19: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Le caratteristiche delle Le caratteristiche delle procedure concorsualiprocedure concorsuali

Le procedure concorsuali presentano due caratteri:– concorsualità (riguardano tutti i creditori) – universalità (riguardano tutti i beni del

debitore) La finalità principale perseguita dal

legislatore è quella di garantire la par condicio creditorum

Per le imprese di grandi dimensioni si persegue anche l’obiettivo di salvaguardare il complesso produttivo

Page 20: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Il fallimento: i Il fallimento: i presupposti per la sua presupposti per la sua

dichiarazionedichiarazione Il fallimento si applica (art. 1 l. fall.): all’imprenditore commerciale all’imprenditore in stato di insolvenza (non

temporanea) all’imprenditore che superi almeno uno dei requisiti

dimensionali indicati dal 2° comma e cioè:• aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito

dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo superiore a 300.000 euro

• aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro

• aver un ammontare di debiti anche non scaduti superiore 500.000 euro

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti e non pagati di importi inferiore a 30.000 euro.

Page 21: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La dichiarazione di La dichiarazione di fallimentofallimento

L’istanza per la dichiarazione di fallimento può esserepresentata:- dallo stesso debitore;- da uno o più creditori;- dal p.m.La dichiarazione di fallimento non può più essere dichiaratad’ufficio dal tribunale.L’istruttoria prefallimentare è un procedimento sommario che sisvolge in camera di consiglio al termine del quale puòemettersi:- un decreto motivato di rigetto dell’istanza;- una sentenza di dichiarazione di fallimento.La sentenza che dichiara il fallimento nomina il curatore e il giudice

delegatoed è sottoposta a iscrizione nel registro delle imprese.Avverso tale sentenza è possibile fare reclamo e ottenere la revoca

delladichiarazione di fallimento. In questo caso sono fatti salvi gli atti

compiutilegalmente durante la procedura.

Page 22: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Gli organi della Gli organi della proceduraprocedura

Gli organi della procedura fallimentaresono:

• il tribunale fallimentare• il giudice delegato• il curatore fallimentare• il comitato dei creditori

Page 23: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

L’esdebitazioneL’esdebitazione Istituto introdotto con la riforma del 2006. I debiti concorsuali non soddisfatti integralmente vengono dichiarati inesigibili

in presenza delle seguenti condizioni:– che l’imprenditore sia persona fisica– che abbia cooperato con gli organi della procedura– nei dieci anni antecedenti non abbia beneficiato di altra esdebitazione– non abbia distratto l’attivo o esposto debiti inesistenti, cagionato o

aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio– non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta, delitti connessi

all’esercizio dell’attività imprenditoriale– abbia consentito il soddisfacimento almeno parziale dei creditori.

L’esdebitazione può essere dichiarata:– nel decreto che chiude il fallimento– entro l’anno successivo alla chiusura del fallimento su istanza del debitore.

L’esdebitazione opera su tutti i crediti anteriori all’apertura del fallimento (anche quelli per i quali non è stata presentata domanda di ammissione al passivo).

Per i creditori che non hanno partecipato al fallimento l’effetto liberatorio si produce per l’eccedenza rispetto alla percentuale attribuita dal fallimento ai creditori concorrenti di pari grado.

Sono salvi i crediti derivanti da:– responsabilità extracontrattuale– sanzioni penali, amministrative– obblighi di mantenimento e alimentari.

Page 24: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La chiusura della procedura La chiusura della procedura fallimentarefallimentare Il fallimento si chiude per:

– mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo nel termine indicato nella sentenza dichiarativa del fallimento (probabile accordo stragiudiziale)

– pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo prima della ripartizione integrale dell’attivo

– ripartizione integrale dell’attivo (con soddisfacimento parziale dei creditori)

– impossibilità di continuare utilmente nella procedura per insufficienza dell’attivo

– concordato fallimentare. Il decreto di chiusura è emanato dal tribunale d’ufficio o su istanza:

– del curatore– del fallito.

Conseguenze:– decadono gli organi della procedura– cessazione degli effetti del fallimento sia per il fallito sia per i creditori.

La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi in caso di:– esdebitazione– concordato fallimentare.

Ai sensi dell’art. 118, comma 2 L.F., nei casi di chiusura per ripartizione finale dell’attivo o insussistenza dell’attivo, ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

Page 25: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La riforma della legge fallimentare ha La riforma della legge fallimentare ha abrogato l’art. 50 L.F., in tema di pubblico abrogato l’art. 50 L.F., in tema di pubblico registro dei falliti, e l’istituto della registro dei falliti, e l’istituto della riabilitazione, in relazione al fatto che riabilitazione, in relazione al fatto che principio cardine della riforma è l’eliminazione principio cardine della riforma è l’eliminazione delle sanzioni personali conseguenti al delle sanzioni personali conseguenti al fallimento.fallimento.In ragione di questo, la chiusura della In ragione di questo, la chiusura della procedura fallimentare implica la possibilità procedura fallimentare implica la possibilità per i soggetto già fallito di iniziare qualunque per i soggetto già fallito di iniziare qualunque tipologia di attività, anche qualora la tipologia di attività, anche qualora la normativa speciale antecedente preveda la normativa speciale antecedente preveda la necessità di ottenere la sentenza di necessità di ottenere la sentenza di riabilitazione.riabilitazione.

Abrogazione del pubblico Abrogazione del pubblico registro dei fallitiregistro dei falliti

Page 26: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

In merito è intervenuta anche la In merito è intervenuta anche la Corte CostituzionaleCorte Costituzionale – con – con sentenza n. 39 del 2008 – che ha dichiarato l’illegittimità sentenza n. 39 del 2008 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 della legge fallimentare, nel costituzionale degli articoli 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs 5/2006, concernenti il testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs 5/2006, concernenti il primo l’istituzione del pubblico registro dei falliti e la previsione primo l’istituzione del pubblico registro dei falliti e la previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione dell’iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate dell’iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazioneriabilitazione

Anche la Anche la Corte di CassazioneCorte di Cassazione – con sentenza n. 40675 della – con sentenza n. 40675 della Prima sezione penale – si è pronunciata nel senso che il fallimento Prima sezione penale – si è pronunciata nel senso che il fallimento dell’imprenditore va cancellato dal casellario giudiziale, anche dell’imprenditore va cancellato dal casellario giudiziale, anche quando la procedura concorsuale è stata chiusa prima dell’entrata quando la procedura concorsuale è stata chiusa prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare.in vigore della riforma del diritto fallimentare.Per la Corte, infatti, “l’esame della nuova normativa nel suo Per la Corte, infatti, “l’esame della nuova normativa nel suo complesso porta a ritenere che l’intento del legislatore sia stato complesso porta a ritenere che l’intento del legislatore sia stato quello di eliminare le conseguenze negative della dichiarazione di quello di eliminare le conseguenze negative della dichiarazione di fallimento in relazione al godimento dei diritti civili, fermo fallimento in relazione al godimento dei diritti civili, fermo restando un regime di pubblicità riservato al registro delle restando un regime di pubblicità riservato al registro delle imprese.imprese.

Page 27: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Comunicazione unica per la Comunicazione unica per la nascita dell’impresanascita dell’impresa

art. 9 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7art. 9 d.l. 31 gennaio 2007, n. 7(convertito, con modifiche, dalla legge 40/2007)

”1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione

unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.”

”2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.”

Page 28: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Cosa cambia con la “ComUnica”Cosa cambia con la “ComUnica”

Per l’imprenditore individuale:

• diventerà obbligatorio l’invio telematico

• sarà possibile l’iscrizione nel registro imprese ai soli fini dell’ottenimento della partita IVA, nei casi in cui non è possibile l’immediato avvio dell’attività, mancando i presupposti di legge.

Ci sarà, come già accade per le società, l’iscrizione dell’impresa individuale “inattiva”, la quale, inizialmente, si limiterà a dichiarare “l’oggetto dell’impresa” (p.3, c. 1, art. 2188 c.c.), cioè l’attività economica intenzionale.

Page 29: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

1) compilazione della 1) compilazione della modulistica R.I.modulistica R.I.

Come funziona in 4 Come funziona in 4 passipassi

Page 30: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

2) compilazione della modulistica Agenzia Entrate2) compilazione della modulistica Agenzia Entrate

Page 31: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

3) creazione e firma digitale delle 3) creazione e firma digitale delle distinte…distinte…

PECPEC

entientiadempimentiadempimenti

Page 32: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Spedizione PraticaSpedizione Pratica

4) … spedizione4) … spedizione

Page 33: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

La firma digitaleLa firma digitale

valore legale: il documento elettronico sottoscritto con firma digitale ha lo stesso valore legale di un documento sottoscritto con firma autografa;

autenticità: garanzia dell’identità dell’autore;

integrità: certezza del fatto che il documento non sia stato manomesso dopo la sottoscrizione;

non ripudio: l’autore non può disconoscere il documento firmato.

La firma digitale, legata al possesso di uno supporto informatico e di un PIN di abilitazione, garantisce:

Page 34: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – testo D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – testo unico sulla semplificazione unico sulla semplificazione amministrativaamministrativa

“… le istanze e le dichiarazioni da presentare alle PA possono essere inviate per via telematica e sono da ritenersi valide qualora siano sottoscritte con firme digitali oppure l’autore è identificato dal sistema mediante Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.”

Page 35: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Posta elettronica certificata Posta elettronica certificata (PEC)(PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) consiste, per legge, in “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici”.Le norme principali che regolano la PEC sono le seguenti:

DPR 68/2005: regolamento che norma l'utilizzo della posta elettronica certificata; ribadisce che la trasmissione via PEC è “valida agli effetti di legge”;

DM 2 novembre 2005: regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

Circolare CNIPA novembre 2005 (n.CNIPA/CR/49): modalità per presentare domanda di accreditamento nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio;

DLg n.82, 07.03.2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”: ribadisce ulteriormente il valore legale della trasmissione telematica via PEC. Le successive modifiche al Codice dell'Amm. digitale rendono la casella PEC obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni dal 1° settembre 2006.

Page 36: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Posta elettronica certificata Posta elettronica certificata (PEC)(PEC)

Per Posta Elettronica Certificata, si intende un servizio basato sulla posta elettronica che consente la trasmissione di documenti informatici. La trasmissione dei messaggi deve avvenire solo tramite gestori del servizio riconosciuti.I gestori sono soggetti pubblici o privati, abilitati ad erogare agli utenti il servizio di posta elettronica certificata. La trasmissione tra mittente e destinatario avviene mediante messaggio di posta certificata, sottoscritto con firma elettronica.La tracciatura del messaggio viene garantita attraverso ricevute elettroniche.

Page 37: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82n. 82

Art. 6 - Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 47 - Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata.

Art. 48 - La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata.

Codice dell’amministrazione digitaleCodice dell’amministrazione digitale

Page 38: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

1 – composizione del messaggio, collegamento al

gestore

2 – identificazione utente, controlli di sicurezza e formali

3 – invio ricevuta di accettazione

4 – imbustamento e trasmissione

5 – controlli di provenienza,

integrità, formali e di sicurezza

6 – invio ricevuta di presa in carico al

gestore del mittente

7 – consegna nella casella di posta

(indirizzo telematico) del destinatario

8 – invio ricevuta di consegna al mittente

Dominio di posta

certificata del mittente

Dominio di posta

certificata del destinatario

schema funzionale

9 – lettura del messaggio

PEC: REGOLE E FUNZIONALITÀPEC: REGOLE E FUNZIONALITÀ

Page 39: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

D.L. 185/2008, convertito in legge D.L. 185/2008, convertito in legge 2/20092/2009Art. 16.Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

. . .6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ((o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.)) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Page 40: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Bilancio in formato XBRL

Nuova modalità di preparazione dell’allegato

Verso la standardizzazione dei documenti elettronici

vocabolario condiviso tra l'emittente dell'informazione e il ricevente, che consenta di interpretare e comprendere le informazioni contabili provenienti da soggetti e/o paesi diversi

• Necessità: Necessità:

non solo leggere i bilanci/atti, ma interpretarli, elaborarli, confrontarli.

• Esigenze:Esigenze:

Page 41: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Legge n° 248 del 4 agosto 2006 Conversione in legge del D.L. 223/2006 (decreto Bersani-Visco)

"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

art. 37

21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, … di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di eserciziobilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla qualedalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.L’art. 4 della Legge n° 17 del 26 febbraio 2007 ha sancito il differimento dei termini stabiliti dall’art.37, comma 21-bis della Legge 248/2006.Il d.p.c.m. 10/12/2008, in vigore dal 15/01/2009, contiene le specifiche tecniche del formato elaborabile XBRL per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati al registro imprese.Di conseguenza, tutti i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16/02/2009 (data di pubblicazione ufficiale delle tassonomie di bilancio) dovranno essere depositati con allegato il prospetto contabile anche nel formato XBRL.

NORMATIVANORMATIVA

Page 42: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è uno standard informatico utilizzato per la reportistica economica-finanziaria, basato sulla tecnologia XML, promosso e sviluppato dal Consorzio mondiale “XBRL International”.

Formato elettronico interoperabile creato per strutturare e rappresentare, in modalità standard, i contenuti della comunicazione economico-finanziaria.

Lo standard XBRLLo standard XBRL

Page 43: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

XBRL - cos’èXBRL - cos’è

<itcc-ci:DatiAnagraficiNome contextRef="i_2006">I.C. TECHNOLOGY S.R.L.</itcc-ci:DatiAnagraficiNome>

<itcc-ci:DatiAnagraficiSede contextRef="i_2006">Padova</itcc-ci:DatiAnagraficiSede>

<itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale contextRef="i_2006" unitRef="eur" decimals="0">510000</itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale>

<itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato contextRef="i_2006">true</itcc-ci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato>

<itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceCciaa contextRef="i_2006">PD</itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceCciaa>

<itcc-ci:DatiAnagraficiPartitaIva contextRef="i_2006">03363590286</itcc-ci:DatiAnagraficiPartitaIva>

<itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceFiscale contextRef="i_2006">03363590286</itcc-ci:DatiAnagraficiCodiceFiscale>

<itcc-ci:DatiAnagraficiNumeroRea contextRef="i_2006">306511</itcc-ci:DatiAnagraficiNumeroRea>

INFORMAZIONI sulle INFORMAZIONI

• XBRL è un linguaggio dell’XML (linguaggio di contrassegno) • utilizza i metadati per fornire informazioni di struttura e di contesto

Page 44: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

•Tassonomia (ITCC, IAS/IFRS….):

dizionario che struttura e definisce, secondo un criterio gerarchicamente ordinato ma nel contempo flessibile ed estensibile, i contenuti della comunicazione economico-finanziaria utilizzando “etichette” in linguaggio “parlante”.

• Istanza:Istanza:

documento in formato XBRL nel quale alle “etichette” economico-finanziarie, definite dalla tassonomia, sono associati i valori.

XBRL - XBRL - concetticoncetti

Page 45: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

• Standard flessibile e modulare idoneo per lo scambio e la trasmissione elettronica delle informazioni economico finanziarie.

• Supera alla fonte il problema dell’incompatibilità tra i diversi formati elettronici (es. Excel, Word, PDF, formati proprietari…) e di interpretazione dei diversi schemi contabili.• Facilita e velocizza l’adeguamento del report finanziario alle richieste del mercato ed esigenze della normativa.

XBRL - XBRL - perchéperché

Page 46: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Processo di elaborazione dei documenti Processo di elaborazione dei documenti contabilicontabili

processi Analisi per Finanziamenti

Investimenti ed

attori

RevisoriPartnerCommerciali

Investitori

IntermediariInformativi

Organi di Regolamentazione e Vigilanza

XBRL per Operazioni

di Consolidamento e Bilanci

Reportingesterno

Business

BILANCI in Xbrl

XBRL for AuditSchedules

XBRL per Attivitàdi Auditing

XBRL for BusinessEvent Reporting

XBRL per ReportingAziendale Interno

Software Vendors

Contabili

Imprese

Opeazioni Aziendali

Business Reportinginterno

Adempimenti Normativi e FiscaliXBRL per tassonomie

tassonomie diverse per scopi diversi

XBRL - diagramma flusso XBRL - diagramma flusso reportreport

Page 47: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

diretta integrazione dei dati nei sistemi di controllo e valutazione;

L’adozione dello standard favorisce:

disponibilità dei dati ed elaborazione immediata dei documenti contabili;

scambio di informazioni tra i diversi soggetti;

creazione di servizi a valore aggiunto con l’utilizzo e l’integrazione dei dati.

evitare possibili errori di interpretazione e rielaborazione dati;

XBRL - XBRL - beneficibenefici

Page 48: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

XBRL – chi lo XBRL – chi lo promuovepromuove

Il linguaggio XBRL e i progetti di implementazione sono promossi da:

XBRL International Consortium, organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti, composta da circa 450 membri tra banche centrali, organismi di regolamentazione e vigilanza, agenzie governative, analisti finanziari, imprese del settore informatico, aziende di consulenza e le grandi società di revisione. Il Consorzio promuove lo sviluppo e l’adozione del linguaggio, attraverso l’attività di singole associazioni nazionali denominate Giurisdizioni, che hanno come funzione primaria quella di: diffondere lo studio e l’approfondimento della tecnologia XBRL e dar vita a progetti di adozione a livello locale.Il processo per la definizione della Giuridizione è regolato da una procedura definita dal consorzio internazionale (www.XBRL.org).

Page 49: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

XBRL - XBRL - informazioniinformazioniIstruzioni:

documentazione e tools disponibili online in webtelemaco

.infocamere.it

Page 50: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Il d.p.c.m. 10/12/2008 ha altresì Il d.p.c.m. 10/12/2008 ha altresì previsto (art. 6) per gli atti diversi dal previsto (art. 6) per gli atti diversi dal bilancio per i quali sussiste l’obbligo di bilancio per i quali sussiste l’obbligo di deposito presso il registro imprese, che deposito presso il registro imprese, che essi debbano essere rappresentati essi debbano essere rappresentati come documenti informatici redatti come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML, ancora in secondo le specifiche XML, ancora in definizione da parte del CNIPA.definizione da parte del CNIPA.Nelle more della loro definizione, Nelle more della loro definizione, occorre allegare all’istanza presentata occorre allegare all’istanza presentata al registro delle imprese un documento al registro delle imprese un documento informatico in informatico in formato PDF/Aformato PDF/A con il con il contenuto dell’atto.contenuto dell’atto.

Atti in formato PDF/AAtti in formato PDF/A

Page 51: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

PDF/A: le caratteristiche PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il documento come nel momento in cui è stato formato. Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso, come il testo, le immagini, vettori grafici, fonts, colori e altro. Un documento PDF/A non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni (come i font) non contenuti nel file stesso.

 

Strumenti per la creazione del formato PDF/ADiversi prodotti e tools per la creazione, elaborazione e verifica di documenti in formato PDF/A sono commercialmente disponibili. Per un elenco a titolo d’esempio si veda il sito http://www.pdfa.org/.

PDF/A: cos’èE’ uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi.Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Solo il PDF/A-1 è approvato, questo è suddiviso in due livelli:-          PDF/A-1a= massimo richiesto dallo standard -          PDF/A-1b= minimo richiesto dallo standard

Page 52: Camera di Commercio i.a.a. Ufficio Registro Imprese

Servizio telematico per la verifica conformità PDF/A dei Servizio telematico per la verifica conformità PDF/A dei documenti RIdocumenti RI

Per fornire indicazioni sulla conformità al formato PDF/A dei documenti R.I. è Per fornire indicazioni sulla conformità al formato PDF/A dei documenti R.I. è disponibile un servizio web, accessibile agli utenti Telemaco, dalla sezione:disponibile un servizio web, accessibile agli utenti Telemaco, dalla sezione:Webtelemaco -> Software -> Strumenti.Webtelemaco -> Software -> Strumenti.Il servizio effettua la verifica puntuale di conformità del singolo documento Il servizio effettua la verifica puntuale di conformità del singolo documento alle specifiche PDF/A-1b, dello standard ISO19005. Il risultato della verifica alle specifiche PDF/A-1b, dello standard ISO19005. Il risultato della verifica fornisce indicazione immediata sull’esito del controllo, con gli eventuali fornisce indicazione immediata sull’esito del controllo, con gli eventuali dettagli sulle non conformità rilevate.dettagli sulle non conformità rilevate.Per il controllo di conformità ci si avvale del prodotto di pdfaPilot di Callas Per il controllo di conformità ci si avvale del prodotto di pdfaPilot di Callas Software (componente server per piattaforme Unix).Software (componente server per piattaforme Unix).Ci si riserva in futuro di adottare eventualmente anche altri strumenti (Adobe Ci si riserva in futuro di adottare eventualmente anche altri strumenti (Adobe o altri). La verifica effettuata è analoga a quella eseguita dagli strumenti o altri). La verifica effettuata è analoga a quella eseguita dagli strumenti delle Camere di commercio.delle Camere di commercio.