Mobbing. Un Caso Dalla Giurisprudenza Italiana

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    Giuristudiando Forum dei diritti

    Mobbing. Un caso dalla giurisprudenza italiana

    06/10/2011

    Giuristando

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    A. LA PERSONA FISICA

    1) I diritti della personalit

    Rif. Indice generale delle questioni A1b N.R.G. 6/2011

    QUARTA QUESTIONE (A1d)

    Mobbing

    Indice dei documenti del fascicolo:

    Parte comune ai vari casi:

    Prospettazione di un caso tratto dalla giurisprudenza italiana; Documento allegato n. 1 (Normativa); Documento allegato n. 2 (sentenza del Tar Campania con

    commento di Rocchina Staiano);

    Parte relativa al caso Franco Castaldi contro/ Ministero della pubblica

    Istruzione):

    Memorie del caso Memorie di replica del caso Parere di Giuristando nel caso Atto di impugnazione nel caso

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    Documento allegato n. 1

    Dalla Costituzione:

    Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

    distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dicondizioni personali e sociali.

    compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,che, limitando di fatto la libert e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pienosviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

    all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

    Art. 4La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

    condizioni che rendano effettivo questo diritto.

    Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit e la propriascelta, un'attivit o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale

    della societ.

    Art. 32La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse

    della collettivit, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

    Nessuno pu essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

    disposizione di legge. La legge non pu in nessun caso violare i limiti imposti dalrispetto della persona umana.

    Art. 35La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

    Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

    Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi adaffermare e regolare i diritti del lavoro.

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    Riconosce la libert di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla leggenell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

    Art. 36Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit e qualit

    del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s e alla famigliaun'esistenza libera e dignitosa.

    La durata massima della giornata lavorativa stabilita dalla legge.

    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non purinunziarvi.

    Art. 41L'iniziativa economica privata libera.

    Non pu svolgersi in contrasto con l'utilit sociale o in modo da recare dannoalla sicurezza, alla libert, alla dignit umana.

    La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch l'attivit

    economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

    Art. 97I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che

    siano assicurati il buon andamento e la imparzialit dell'amministrazione.

    Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, leattribuzioni e le responsabilit proprie dei funzionari.

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Dal Codice civile:

    Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro.

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    L'imprenditore tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarit del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie atutelare l'integrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro

    Art. 1175. Comportamento secondo correttezza.Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza

    Art. 1375. Esecuzione di buona fede.Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

    Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga

    colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

    _______________

    Dal Codice penale:

    Art. 590. Lesioni personali colposeChiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale punito con la

    reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

    Se la lesione grave la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da

    euro 123 a euro 619, se gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o dellamulta da euro 309 a euro 1.239.

    Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle normesulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi della reclusione da tre mesi a unanno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sullacircolazione stradale, se il fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezzaalcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30

    aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto disostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi della reclusione dasei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime della reclusione da un anno

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    e sei mesi a quattro anni.

    Nel caso di lesioni di pi persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per lapi grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena dellareclusione non pu superare gli anni cinque.

    Il delitto punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primoe secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle normeper la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o cheabbiano determinato una malattia professionale.

    Dalla legge ordinaria:

    Dalla LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 dal titolo:

    Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di

    congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per limpiego, di

    incentivi alloccupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch misure

    contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di

    controversie di lavoro.

    Lart. 21 (che contiene la delega al Governo sul mobbing)(..)

    LEGISLAZIONE DELEGATA:

    DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

    pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )

    Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazioneLe disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i

    rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle provinceautonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

    a) (..)

    b) (..)

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    c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubblicheamministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale deidipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato,garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza diqualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

    Art. 7. Gestione delle risorse umaneLe pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e

    donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa algenere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizionidi lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sullavoro.

    Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoroimprontato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare edeliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

    Articolo 57. Pari opportunita'

    Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pariopportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro lediscriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, icomitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte lefunzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delleamministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

    Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione delbenessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e'formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero dirappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenzaparitaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e'designato dall'amministrazione.

    Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, hacompiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la

    consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione dellaproduttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegataalla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari

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    opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma didiscriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

    Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da

    linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento dellafunzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza delConsiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione.

    La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita'dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine delraggiungimento degli obiettivi.

    Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini edonne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

    a) (..)

    b) (..)

    d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici digaranzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora econtro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.

    Le pubbliche amministrazioni (..) adottano tutte le misure per attuare ledirettive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto allediscriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto dispostodalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

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    Documento allegato n. 2

    Sentenza del TAR Campania-Napoli

    Sez. VI, sentenza del 29.06.2009, n 3585

    (nota di commento diRocchina Staiano)

    Il concetto giuridico di "mobbing", da cui pu essere affetto unrapporto di lavoro subordinato, presuppone nell'accezione che vaconsolidandosi pur con variet di accentuazioni in dottrina e giurisprudenza,una durevole serie di reiterati comportamenti vessatori e persecutori rivoltinei confronti del dipendente all'interno dell'ambiente di lavoro in cui egliopera, capaci di provocare in suo danno una situazione di reale, serio ed

    effettivo disagio, che si concreta dunque in un danno ingiusto, incidentesulla persona del lavoratore, ed in particolare sulla sua sfera mentale,relazionale e psicosomatica.

    L'illecito si pu potenzialmente concretare con una pluralit dicomportamenti materiali ovvero anche di provvedimenti, del tutto aprescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dallanormativa regolante il rapporto (Trib. Milano, sez. lav., 20 maggio 2000 eTrib. Milano, sez. lav., 11 febbraio 2002; Cass. civ., sez. lavoro, 6 marzo2006 n. 4774).

    La sussistenza di una simile situazione deve essere desunta attraversouna complessiva analisi del quadro in cui si esplica la prestazione dellavoratore: gli elementi identificativi sono stati di volta in volta individuatinella reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari ingiustificati o nellasottrazione di vantaggi precedentemente attribuiti, che devono registrarsicon carattere di ripetitivit, sulla base di un intento sistematicamenteperseguito da parte del datore di lavoro al fine di creare una situazione diseria e non transeunte sofferenza nel dipendente (T.A.R. Lazio III, 25giugno 2004, n. 6254).

    Analogamente a quanto ricorre per i reati collegati fra di loro dallacontinuazione il mobbing si deve dunque esprimere, oltre che nei singoli attio comportamenti del datore di lavoro individuabili in concreto, nel nessoche li lega strettamente fra di loro: essi, infatti, non pervengono alla sogliadel mobbing, pur restando se del caso atti illegittimi o comportamentiingiusti, se non raggiungono la soglia della continuit e della loroparticolare finalizzazione, requisiti che dimostrano la sussistenza di undisegno unitario volto a vessare il lavoratore ed a distruggerne la personalite la figura professionale (cfr. Cassazione, Sez. lavoro 6.3.2006, n. 4774;TAR Lombardia Milano, Sez. I, 21 luglio 2006, n. 1844; idem, n.1861/2006).

    La giurisprudenza soprattutto del Giudice del Lavoro ha, poi,approfondito ulteriormente la questione, distinguendo il "mobbing" dal

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    "bossing", intendendosi nella prima accezione un comportamento diffuso edattuato da parte dei colleghi dell'interessato (mobbing orizzontale) o deisuoi superiori (mobbing verticale), che si prefiggono entrambi lo scopo diisolarlo ed a renderlo estraneo al proprio ambiente lavorativo; nella secondain una precisa strategia aziendale finalizzata all'estromissione del lavoratoredallo stesso ambiente in cui opera a titolo subordinato (cfr. Tribunale diPinerolo - Sez. lav., 2 aprile 2004).

    Sulla base di quanto ora osservato deve concludersi che il mobbingrappresenta un vero e proprio concetto giuridico a contenuto indeterminato,essendo del tutto assente ogni indicazione sia da parte del Legislatore sia daparte della contrattazione collettiva in ordine ai parametri alla stregua deiquali accertarne o meno la concreta sussistenza e con essa l'illegittimit deiprovvedimenti e degli atti ovvero anche l'ingiustizia dei comportamentitramite i quali si manifesta.

    Tale ricognizione si esercita dunque non gi alla stregua del mero sindacatoesterno di quegli indici formali, ma nella ricerca degli elementi capaci difarne emergere la sussistenza e con essa gli estremi del danno e della suaingiustizia, avuto particolare riguardo a tutte quelle condotte incidenti sullareputazione del lavoratore, sui suoi rapporti umani con l'ambiente di lavoro,sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.

    In detta ricerca non potr mancare una necessaria linea di demarcazione tral'esigenza di tutelare i lavoratori che rimangano vittime di iniziativepersecutorie e la necessit di evitare l'eccessiva e patologica valutazione di

    ogni screzio in ambito lavorativo, che non deve comportare alcuna sanzionegiuridica per qualsivoglia scorrettezza o per qualunque evento negativooccorso nel luogo di lavoro (cfr. Tribunale Cassino, Sez. lavoro, 18dicembre 2002, secondo cui il mobbing si differenzia dai normali conflittiinterpersonali sorti nell'ambiente lavorativo, i quali non sono caratterizzatida alcuna volont di emarginare ed espellere il collega o il subordinato dalcontesto lavorativo, ma sono legati a fenomeni di antipatia personale o darivalit o ambizione).

    E" comunque incontroverso nella ricordata giurisprudenza che, per aversimobbing, si debba accertare una serie prolungata di atti volti a soverchiare

    ovvero anche solo ad accerchiare o ad isolare la vittima, ponendola in unaposizione di debolezza sulla base di un intento persecutoriosistematicamente perseguito; fenomeno questo non tipico dell'impiegoprivato, essendone stata riconosciuta la sussistenza anche con riferimento allavoro nelle pubbliche Amministrazioni (Trib. Ravenna, 11 luglio 2002;Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003).

    Concludendo l'analisi sul punto il mobbing presuppone dunque i seguentielementi:

    a) la pluralit dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio(illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente edurevolmente dirette contro il dipendente;

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    b) l'evento dannoso;

    c) il nesso di causalit tra la condotta e il danno;

    d) la prova dell'elemento soggettivo.

    Al fine di accreditare un'ipotesi di mobbing non dunque sufficiente chel'interessato sia stato oggetto di trasferimenti di sede, di mutamenti dellemansioni assegnate, di richiami, sanzioni disciplinari od altro fattosoggettivamente avvertito come ingiusto e dannoso, ma occorre che talivicende, oltre che essersi ripetute per un apprezzabile lasso di tempo, sianoanche legate da un preciso intento del datore di lavoro diretto a vessare eperseguitare il dipendente con lo scopo di demolirne la personalit e laprofessionalit, il che deve essere poi dimostrato in giudizio secondol'ordinaria regola dell'onere della prova che governa la richiesta di

    accertamento dei diritti soggettivi, non essendo sufficiente la mera,soggettiva percezione da parte dell'interessato, che abbia su tale scortamaturato un proprio radicato convincimento personale quanto alla"congiura" ordita dal datore di lavoro ai suoi danni.

    (da Altalex, 15 ottobre 2009)

    Testo della sentenza in esame:

    T.A.R.

    CampaniaNapoli

    Sezione VI

    Sentenza 29 giugno 2009, n. 3585

    Svolgimento del processo

    Con ricorso ritualmente notificato, D.C.D., in virt di numeroseargomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva accertarsi la ricorrenza di unafattispecie di mobbing ai suoi danni concretatasi in diverse condotte poste inessere ai suoi danni da parte dell'Amministrazione presso cui presta servizioe, conseguentemente, condannarsi l'Amministrazione a corrispondergli ilrelativo risarcimento del danno patrimoniale e non; chiedeva, inoltre, in viaincidentale, la sospensione delle condotte mobbizzanti descritte nel ricorso.

    A mezzo dell'Avvocatura di Stato, si costituivano il Ministerodell'Economia e il Comando Generale della Guardia di Finanza chechiedevano il rigetto del ricorso.

    Con ordinanza del 24.10.2007, il Tribunale respingeva l'istanza disospensione.

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    All'esito dell'udienza di trattazione del 13.05.2009, il Collegio tratteneva lacausa in decisione.

    Motivi della decisione

    Con il presente ricorso, D.C.D., Mar. Aiutante della Guardia di Finanza inservizio presso il Comando Nucleo provinciale di Polizia Tributaria diCaserta, ha inteso lamentare la ricorrenza di numerose condotte mobbizzantiai suoi danni.

    In particolare, il ricorrente, dopo aver rilevato il proprio impeccabile stato diservizio antecedente al patito "mobbing", esponeva che da diversi annicoltivava l'aspirazione a esser trasferito presso una sede di servizio pivicina alla residenza del proprio nucleo familiare (Frosinone), avendoproposto pi volte domanda di trasferimento anche in virt di alcune

    patologie da cui affetto.

    Non avendo ottenuto il trasferimento e vedendosi superato da colleghi conminore anzianit di servizio, il ricorrente si determinava a richiederel'accesso agli atti delle procedure di trasferimento "de quo"; al diniegodell'Amministrazione il ricorrente reagiva con la proposizione di ricorsogiurisdizionale che era, poi, accolto da questo T.A.R. con Sentenza n.2779/2004 confermata anche in sede di appello.

    All'esperimento del ricorso, conseguiva, nella prospettazione fornita dalricorrente, un atteggiamento ostile da parte dei suoi pari grado e superiori

    che si concretizzava in isolamento, in demansionamento e, persino,nell'irrogazione di sanzioni disciplinari. In particolare, una prima sanzionedisciplinare era annullata a seguito di proposizione di ricorso gerarchico,mentre una seconda sanzione, irrogata in data 05.07.2006 e impugnataseparatamente in sede giudiziaria, era tenuta ferma dall'Amministrazione.

    Il ricorrente, dopo aver presentato denuncia-querela contro ignoti in meritoalla propria vicenda, rientrava in servizio dopo un periodo di riposo eassegnato a un lavoro esterno definito "degradante". Il D.C., infatti, erainviato presso la Prefettura di Caserta, Ufficio stranieri, come addetto allasezione tutela economica del nucleo di polizia tributaria istituito presso la

    medesima Prefettura.

    Inoltre, subiva un terzo rimprovero per condotte verificatesi nel periododall'11 al 15 dicembre 2006, anch'esso impugnato con ricorso straordinarioal Capo dello Stato. L'avvenuto sostanziale demansionamento era, poi, resoancor pi evidente dall'atteggiamento "provocatorio e sarcastico" deicolleghi pari grado nei suoi confronti. Infine, il Maresciallo D.C. eragiudicato in modo assai negativo nella "scheda valutativa" del 28.06.2007relativa al periodo in cui aveva svolto l'incarico presso il nucleo di Pol.Tributaria attivato presso la Prefettura.

    L'esposizione si concludeva lamentando l'incertezza costante a cui erasottoposto il ricorrente tale da determinare l'insorgenza di un persistente,marcato disturbo dell'adattamento con ansia.

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    Ritenendo, come detto, le descritte condotte frutto di vero e propriomobbing ai suoi danni, il D.C. chiedeva che fosse ordinatoall'Amministrazione di cessare le condotte mobbizzanti e di risarcirgli idanni subiti.

    Passando al merito, va detto che in diverse occasioni la Giurisprudenzaamministrativa si dovuta occupare di fenomeni asseritamente"mobbizzanti", intendendosi per "mobbing" "l'insieme delle condottedatoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzionefinalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali,materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento dispecifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche normeattinenti alla tutela del lavoratore subordinato" (Consiglio Stato, sez. VI, 06maggio 2008, n. 2015).

    E' stato chiarito che affinch sia accertata l'illegittimit complessiva dellecondotte integranti il fenomeno mobbizzante, il lavoratore debba provarel'intento persecutorio dell'Amministrazione; inoltre, non devono risultarespiegazioni ragionevoli e alternative al comportamento asseritamentemobbizzante (cfr., C.d.S. n. 2015/2008, cit.).

    In disparte la questione della pregiudizialit amministrativa su cuipersistono note ragioni di contrasto tra Consiglio di Stato e Corte diCassazione (cfr. ex multis, C.d.S. Ad. Plen. n. 12/2007, Cass. SS.UU. n.30254/2008, nonch, in tema di pregiudizialit e mobbing, Consiglio Stato,sez. V, 27 maggio 2008, n. 2515), il ricorso appare infondato nel merito e,

    perci, deve essere rigettato.

    Alla luce dei principi esposti poc'anzi, infatti, l'evoluzione, anchegiudiziaria, degli eventi descritti in ricorso consente di escludere lasussistenza disegno persecutorio del Comando della Guardia di Finanza neiconfronti del ricorrente, i cui atteggiamenti, piuttosto, rivelano un'ostilitspesso immotivata nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

    In primo luogo deve darsi conto della questione relativa al mancatotrasferimento del ricorrente nella sede richiesta, risolta con Sentenza n.2620/2007 resa da questa stessa sezione del T.A.R. Campania (cfr. prod.

    P.A. del 08.05.2009), nonch del relativo accesso agli atti.

    Ebbene, la Sentenza n. 2620/2007 relativa ai mancati trasferimenti delricorrente (erano riuniti ben quattro ricorsi relativi ad altrettante proceduredi trasferimento) dava atto della legittimit del comportamentodell'Amministrazione. Tanto in virt di diverse circostanze di fatto,puntualmente esposte nella citata pronunzia: "nella Regione Lazio sussisteun esubero dei personale del ruolo ispettore (cui appartiene il ricorrente),talch non stata accolta alcuna istanza ordinaria di trasferimento in taleRegione"; "nonostante i trasferimenti avvenuti dal Comando RegionaleLazio, l'organico di detto Comando rimasto ancora in esubero" per cui "ildiniego opposto a due militari che avevano chiesto il trasferimento dalComando predetto a quello della Campania, a prescindere da ogni altraspecifica considerazione, non avrebbe immutato la situazione (di esubero)

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    sopra descritta"; i trasferimenti di altri militari presso le sedi ambite dalricorrente "hanno riguardato movimenti (...) in ambito regionale ed inaccoglimento di istanze relative ad altre tipologie di trasferimenti".

    Va anche rilevato come una delle domande proposte dal ricorrente stataaccolta ma il relativo trasferimento (alla volta di Frascati) stato rifiutatodallo stesso ricorrente (cfr. memoria della P.A. datata 20.10.2007).

    Quanto all'accesso agli atti relativi alle indicate procedure di trasferimento,l'illegittimo diniego dell'Amministrazione era effettivamente vinto solo aseguito di vittorioso esperimento di ricorso giurisdizionale e, tuttavia, ilricorrente non si riteneva soddisfatto tanto da proporre, questa voltainfruttuosamente, ricorso per ottemperanza.

    Nella relativa Sentenza del Consiglio di Stato (n. 5766/2006, reperibile sul

    sito istituzionale della Giustizia Amministrativa), infatti, si d atto del"rifiuto opposto dal ricorrente di prendere visione della documentazionemessa a sua disposizione da parte dell'AmministrazionE' definendo talecomportamento "non collaborativo", improntato al "rifiuto pregiudizialedell'accesso" e sintomatico "della mancanza di un vero interesse all'accessostesso".

    Parimenti, il preteso demansionamento non appare sussistente allorch ilMar. D.C. stato assegnato a compiti pienamente rientranti in quellid'istituto, derivanti dalla momentanea collaborazione tra la Guardia diFinanza e le Prefetture in tema di immigrazione clandestina. Di rilievo

    pure la circostanza che il ricorrente sia stato sostituito da un militare digrado superiore, il che conferma l'assenza di una volont tesa a mortificarele professionalit del Mar. D.C.. Sul punto deve dirsi, conclusivamente, chenei rapporti di servizio prodotti in atti il ricorrente lamenta l'eccessiva"tranquillit" dell'incarico che, invece, ben potrebbe essere spiegata dallepatologie dal medesimo lamentate nel ricorso e addotte per suffragare leproprie istanze di trasferimento.

    In merito alle sanzioni disciplinari, poi, va osservato che anche in questoambito non sono ravvisabili intenti persecutori dell'Amministrazione. Nelprimo caso il contegno poco collaborativo del ricorrente in sede di accesso

    (confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato poc'anzi citata) ha indottol'amministrazione a irrogare al dipendente la sanzione di giorni 3 diconsegna, salvo poi annullare la sanzione in sede di ricorso gerarchico conci testimoniandosi ulteriormente l'assenza di un pervicace disegnopersecutorio da parte di un'Amministrazione che, pur in sede giustiziale, haritenuto di annullare la precedente decisione.

    Nel secondo caso, ancora una volta in sede di accesso a documenti, relativiin questo caso a una procedura di avanzamento di grado, il ricorrentepretendeva oltre che di visionare i documenti, di conoscere l'entit e i riflessidella sanzione disciplinare successivamente annullata appena descrittasull'avanzamento. La lettura della nota da cui scaturita l'irrogazione dellasanzione evidenzia che il ricorrente pretendeva, altres, di inseriredichiarazioni nel verbale di accesso riguardanti la presumibile efficacia della

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    prima sanzione disciplinare sull'avanzamento, alterandosi sino al punto dimanifestare sospetti su presunte interferenze esterne e facendosi comunicareil numero del Pubblico Ministero di turno (cfr. all. 5 prod. P.A., il Mar.D.C., come da lui stesso dichiarato nei propri scritti difensivi giungeva atelefonare al numero telefonico 117 per farsi comunicare il nominativo delMagistrato di turno a cui denunciare, con urgenza evidentementespropositata, i presunti torti subiti). La succinta descrizione dei fatti appenafornita consente di verificare come, anche in questo caso, il comportamentodel ricorrente abbia oggettivamente dato adito a discussioni con i colleghiaddetti all'effettuazione dell'accesso e ci principalmente per l'irritualitdelle richieste svolte in quella sede, richieste che, peraltro, erano accoltenella misura in cui si consentiva al ricorrente di verbalizzare la propriadichiarazione sul punto. Giova altres rilevare che, all'esito della procedurain relazione a cui era chiesto l'accesso, al ricorrente era riconosciutol'avanzamento di grado.

    Pertanto, con riferimento alla seconda sanzione disciplinare, prescindendoda qualunque valutazione nel merito della motivazione del provvedimentosanzionatorio, pu escludersi, in punto di fatto, la sussistenza di un intentomeramente persecutorio da parte dell'Amministrazione nell'irrogare lasanzione in questione.

    Quanto alla terza sanzione disciplinare, va detto che essa scaturita da unasegnalazione esterna all'Amministrazione di appartenenza in quanto statoil referente per la Prefettura presso lo Sportello dell'Immigrazione ovelavorava il ricorrente a segnalare a carico del medesimo e di altro militare

    "la mancata produzione delle mansioni assegnate", il mancatoriconoscimento del funzionario che in assenza del referente disponeval'organizzazione giornaliera del lavoro e, infine, l'insorgenza di contrastipersonali con l'app. VELOTTO, unico degli appartenenti al Corpo dellaGuardia di Finanza assegnati a tale ufficio a svolgere le mansioni affidategliin "modo diligente e ottimale". La circostanza che la segnalazione siaprovenuta da altra Amministrazione, oltre a confermare il comportamentoostile del ricorrente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, dacui riteneva di avere subito ingiustizie, dimostrano ulteriormentel'insussistenza di un disegno persecutorio da parte della Guardia di Finanzae tanto a prescindere dall'esito del ricorso sporto dal ricorrente nei confronti

    di tale sanzione (cfr. nota Prefettura del 15.12.2006 allegata alla produzionericorrente del 04.10.2007).

    Quanto precede trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni allegate allamemoria della P.A. laddove i colleghi di D.C.D. escludono la sussistenza diqualsivoglia comportamento mobbizzante posto in essere dai colleghi acarico del ricorrente (cfr. all. 11, 12 e 13 prod. P.A.).

    Le argomentazioni esposte dimostrano che i comportamenti asseritamenemobbizzanti non si inseriscono in un disegno persecutorio da parte dellaGuardia di Finanza nei confronti del mar. D.C., ma, anzi, trovano una"ragionevole spiegazione alternativa nei comportamenti del ricorrente stessoche, ritenendo, a torto (cfr. la citata Sentenza del T.A.R. Napoli n.2620/2007), di avere subito delle ingiustizie nell'ambito delle procedure di

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    trasferimento a cui ha inteso partecipare nel corso degli anni, ha assuntoatteggiamenti improntati a crescente sfiducia e diffidenza nei confrontidell'Amministrazione di appartenenza.

    La particolare natura della questione relativa a un disagio clinicamenteaccertato del ricorrente nei confronti del proprio ambiente lavorativo, ilcorretto contegno processuale delle parti, e il tenore delle difese integranogiusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli,sezione VI, pronunziando sul ricorso n. 5298/2007, proposto da D.C.D.,

    lo respinge.

    Compensate le spese di lite.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit

    amministrativa.

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    Parte relativa al caso

    Franco Castaldi contro/ Ministero della pubblica Istruzione

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    Rif. Indice generale delle questioni A1d N.R.G. 6/2011

    MEMORIE DEL CASO:

    F. Castaldi/ Ministero della pubblica istruzione

    DIFENSORI: . (per F. Castaldi)

    nickname

    . (per MIUR)

    nickname..

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    MEMORIE Di REPLICA:

    F. Castaldi/ Ministero della pubblica istruzione

    DIFENSORI: . (per F. Castaldi)

    nickname..

    . (per MIUR)

    nickname..

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    PARERE DI GIURISTANDONEL CASO:

    Franco Castaldi / M.I.U.R.

    DIFENSORI: .. (per F. Castaldi)

    nickname..

    ............... (per M.I.U.R.)

    nickname..

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    A. LA PERSONA FISICA - I diritti della personalit

    Rif. Indice generale delle questioni A1d N.R.G. 6/2011

    ATTO DI IMPUGNAZIONE NEL CASO:

    Franco Castaldi / Ministero della Pubblica Istruzione

    DIFENSORI: .. (per F. Castaldi)

    nickname..

    ............... (per M.I.U.R.)

    nickname..

    PRIMO PARERISTA ..

    SECONDO PARERISTA.