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Misure di tutela dell’ambiente e del consumatore nell’Unione Europea Francesco Castagna Iscritto al Corso di Laurea in Economia Bancaria, indirizzo Economia e tecnica dei mercati c/o l’Università degli Studi di Messina Matricola 94159Y

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Misure di tutela

dell’ambiente

e del consumatore

nell’Unione Europea Francesco Castagna Iscritto al Corso di Laurea in Economia Bancaria, indirizzo Economia e tecnica dei mercati c/o l’Università degli Studi di Messina Matricola 94159Y

Da anni le scelte dei consumatori europei si orientano verso alimenti più sani, più nutrienti, più gustosi e ottenuti con metodi più rispettosi dell'ambiente. Il filo conduttore di questa evoluzione è la qualità, elemento irrinunciabile nella sua complessità. La sicurezza degli alimenti è il presupposto di base della qualità e costituisce un elemento obbligatorio, inoltre numerose norme giuridiche sono state emesse in materia di ambiente e di benessere degli animali ed è stato assoggettato a norme di etichettatura il valore nutritivo degli alimenti. Alcuni prodotti presentano infine una valenza in quanto ottenuti in una regione o secondo un metodo tradizionale particolari (certificata dai marchi di qualità) oppure perché nei metodi di produzione si privilegia l'attenzione all'ambiente e al benessere degli animali (è in particolare il caso dell'agricoltura biologica). L'impegno normativo della Comunità in questo settore è notevole e si manifesta a livelli molto diversi in funzione della natura e della priorità dei problemi. In materia di sicurezza alimentare, l'impegno è iniziato negli anni '60, si è potenziato negli anni '90 con la realizzazione del mercato unico. Dal 1994 si applica alla lotta contro la BSE grazie a rigorosi regolamenti e procedure tesi a garantire il consumatore .

Per garantire la rintracciabilità dei prodotti alimentari dalla stalla al piatto e mantenere così la fiducia del consumatore, è in atto la

creazione di sistemi di registrazione trasparenti. Anche i responsabili della programmazione hanno bisogno di informazioni rapide, per poter individuare tempestivamente qualunque segnale che preannunci l'insorgere di un problema o approfittare delle nuove opportunità che possono presentarsi. Integrandosi con la legislazione degli Stati membri dell’Unione Europea le riforme della PAC (Politica Agricola Comunitaria) del 1992 e del 1999 hanno privilegiato le misure di tutela dell’ambiente, della produzione biologica e sono stati istituiti dei marchi di qualità europei, mirando a migliorare quindi non solo la qualità dell’alimentazione dei cittadini degli Stati Membri ma anche le condizioni di vita grazie ad una tutela dell’ambiente circostante.

Agricoltura e ambiente La tutela dell’ambiente riveste un ruolo fondamentale nella PAC. Gli aspetti essenziali sono due: - l'integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che

disciplina la PAC - lo sviluppo di pratiche agricole che consentano di conservare

l'ambiente e salvaguardare il paesaggio. L'interazione fra agricoltura e natura è profonda e nel corso dei secoli l'agricoltura ha contribuito alla creazione e alla salvaguardia di una grande varietà di habitat seminaturali di elevato pregio. Non è di minore importanza considerare che è fonte di reddito per una comunità rurale diversificata che non soltanto rappresenta un bene insostituibile della cultura europea ma svolge anche un ruolo fondamentale nel preservare l'equilibrio dell'ambiente. La PAC si concentra nel prevenire i rischi di degrado ambientale, incoraggiando gli agricoltori a svolgere un ruolo nella salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente grazie a misure di sviluppo rurale e contribuendo a garantire la redditività dell'agricoltura nelle diverse nazioni degli stati membri. Così facendo si contribuisce a contenere il rischio di pratiche agricole che possano incidere negativamente sulle risorse naturali e che causino l'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, la frammentazione degli habitat e la scomparsa della fauna selvatica. La strategia agroambientale della PAC è mirata in larga parte a migliorare la sostenibilità degli ecosistemi agricoli.

Integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la PAC La Comunità mira ad ottenere un corretto equilibrio tra una produzione agricola competitiva e il rispetto della natura e dell’ambiente. Esponiamo una breve panoramica delle principali tappe che hanno segnato questo processo: - Trattato di Amsterdam (giugno 1997): ha confermato l’impegno dell’UE a

favore di uno sviluppo sostenibile con la messa in atto di strategie pubblicate nel maggio 2001.

- Processo di integrazione di Cardiff (giugno 1998): i Consigli europei

successivi hanno riaffermato l’impegno a integrare le problematiche attinenti all’ambiente e allo sviluppo sostenibile in tutte le politiche comunitarie e a mettere a punto indicatori adeguati per monitorare tale processo.

- Consiglio europeo di Vienna (dicembre 1998): ha ribadito l'impegno assunto a Cardiff, pubblicando nel gennaio 1999 la comunicazione "Orientamenti per un'agricoltura sostenibile.

- Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999): ha fissato obiettivi

specifici su temi come: qualità e uso equilibrato dell’acqua, riduzione dei rischi dei prodotti agrochimici, riduzione del degrado del suolo, cambio climatico e qualità dell’aria, tutela della biodiversità e del paesaggio.

- Comunicazione della Commissione europea (gennaio 1999)

“Orientamenti per un’agricoltura sostenibile” - Riforma della PAC nell’Agenda 2000 (marzo 1999). - Consiglio europeo di Göteborg (giugno 2001): ha approvato la Strategia

dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, affiancando la dimensione sociale a quelle sociale ed economica e ponendo maggiore enfasi sulla promozione di prodotti sani e di qualità elevata, di metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse produzione biologica, materie prime rinnovabili e tutela della biodiversità.

- “Riforma della PAC, una prospettiva a lungo termine per definire

un’agricoltura sostenibile” (26 giugno 2003). - Su mandato del Consiglio e del Parlamento europeo la DG Agricoltura ha

preparato nell’aprile 2004 una relazione sull'attuazione di un piano d'azione mirato alla tutela della biodiversità, relativo al periodo 2004-2006, è stato adottato dal Consiglio il 24 aprile 2004 (Regolamento CE n. 870/2004).

Integrare nella PAC i requisiti di tutela dell’ambiente A partire dall’agenda 2000, la politica agricola comune è fondata su due pilastri: l’orientamento al mercato e ai redditi “primo pilastro” e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali “secondo pilastro”. Per quanto riguarda la politica dello sviluppo rurale che include anche le zone svantaggiate, il rispetto di requisiti ambientali minimi e un impegno in senso ambientale al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agricole (BPA che prevedono il rispetto delle disposizioni della direttiva sui nitrati e l’uso di prodotti fitosanitari) costituisce una delle condizioni essenziali per beneficiare delle misure di sostegno del mercato, in quanto sane pratiche di gestione dell’agricoltura possono avere un’incidenza positiva sulla conservazione della flora e fauna selvatiche. La riforma mira a favorire gli agricoltori che si impegnano, per un periodo minimo di cinque anni, ad adottare tecniche agricole rispettose dell'ambiente, che vadano oltre le consuete BPA, offrendo aiuti a titolo di compensazione dei costi supplementari e delle perdite di reddito dovute al fatto di aver modificato

le pratiche agricole. A partire dal 2005 tutti gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti saranno soggetti alla condizionalità obbligatoria (regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e regolamento n. 796/2004 della Commissione). 19 atti legislativi in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali si applicano direttamente a livello dell'azienda e gli agricoltori saranno sanzionati in caso di mancato rispetto degli stessi (soppressione parziale o integrale dell’aiuto diretto). Inoltre gli Stati membri devono assicurarsi anche che non si verifichi una diminuzione nelle superfici totali di pascolo permanente, se necessario vietandone la conversione in terreno arabile. Il tasso massimo del finanziamento UE è stato aumentato, passando all’85% nelle zone dell’obiettivo 1 e al 60% nelle altre zone. Qualche esempio di impegni previsti da regimi agroambientali a livello nazionale/regionale: • estensivizzazione agricola rispettosa dell'ambiente; • gestione dei sistemi di pascoli a scarsa intensità; • gestione integrata delle aziende agricole e agricoltura biologica; • tutela del paesaggio e di elementi caratteristici forgiati dal tempo quali siepi,

fossi e boschi; • salvaguardia degli habitat di alto valore naturale e della relativa

biodiversità*. *Il termine biodiversità si riferisce alla varietà della vita e dei suoi processi, comprende tutte le forme di vita, dagli organismi monocellulari a quelli più complessi, nonché i processi, le vie e i cicli che aggregano gli organismi viventi in popolazioni, ecosistemi e paesaggi.

Agricoltura e organismi geneticamente modificati La legislazione della UE sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è in vigore fin dai primi anni ’90 ed è finalizzata a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente dagli eventuali rischi connessi con la coltivazione e la commercializzazione di prodotti geneticamente modificati. Nel 2002 è stato avviato un processo di approvazione per l'emissione

nell'ambiente o l'immissione sul mercato di qualsiasi OGM o di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi.

Da quando la legislazione è entrata in vigore è stata autorizzata l'immissione in commercio di 18 OGM. A partire dall'ottobre 1998, tuttavia, non è stata concessa nessun'altra autorizzazione. La normativa in materia di OGM è

attualmente in fase di riesame.

Agricoltura e cambiamento climatico L’agricoltura è responsabile di circa il 10% delle emissioni di gas a effetto serra nella UE. Tre sono le principali fonti di emissioni GHG causate dall'agricoltura: - emissioni di N2O (ossido di azoto) dal suolo, ascrivibili principalmente

all'utilizzo di concimi azotati - emissioni di CH4 (metano) dovute alla fermentazione enterica - il 41% di

tutte le emissioni di CH4 nell'UE proviene dal settore agricolo - emissioni di CH4 e di N2O dovute al trattamento del letame. Le misure tecniche per la riduzione dei GHG (emissioni di gas a effetto serra) prese in considerazione includono: incoraggiare l'utilizzo di fertilizzanti più efficaci per ridurne l'uso complessivo, processo già avviato nel quadro dell'esistente legislazione sui nitrati; introdurre il compostaggio e taluni miglioramenti nei sistemi di digestione anaerobica (ad esempio per la produzione di biogas) per risolvere il problema dei sottoprodotti e dei materiali di scarto biodegradabili; dare nuovo impulso alla produzione della biomassa, alla lavorazione del terreno basata su principi di tutela dell'ambiente e all'agricoltura biologica. Così, la riforma PAC del 2003 ha introdotto un sistema di “credito energetico” che offre incentivi finanziari agli agricoltori affinché producano biomassa.

Agricoltura e acqua L'uso a fini agricoli dell'acqua costituisce il 30% circa dell'utilizzo complessivo dell’acqua nell’Unione europea. L'irrigazione è fonte di numerose preoccupazioni di carattere ambientale, quali l'eccessiva estrazione di acqua dalle falde acquifere sotterranee, il fenomeno dell'erosione provocato dall'irrigazione, la salinizzazione del suolo, l'alterazione di habitat seminaturali preesistenti; per porre una soluzione a queste problematiche nella direttiva quadro in materia di acque, gli Stati membri devono assicurare, al più tardi entro il 2010, delle politiche di tariffazione dei servizi idrici che forniscano adeguati incentivi agli utenti affinché facciano ricorso alle risorse idriche in modo razionale e che i vari settori economici contribuiscano al recupero dei costi dei servizi idrici, inclusi quelli relativi all'ambiente e alle risorse. Nel quadro delle misure di sviluppo rurale la PAC sostiene gli investimenti intesi a migliorare lo stato delle infrastrutture di irrigazione e a consentire agli

agricoltori di passare a tecniche di irrigazione più efficienti (quali l'irrigazione a goccia) che richiedono l'estrazione di minori quantità d'acqua. Inoltre, i regimi agroambientali prevedono l’impegno a ridurre i volumi di irrigazione e ad adottare tecniche di irrigazione più efficaci.

Agricoltura e silvicoltura La silvicoltura, se correttamente gestita, può avere un impatto significativo e positivo sul paesaggio naturale e sulla biodiversità. L'imboschimento dei terreni agricoli è diventato parte integrante della politica agricola. I boschi contribuiscono anche a controbilanciare “l'effetto serra” e la minaccia del surriscaldamento del pianeta. La PAC concede incentivi finanziari agli agricoltori che convertono i terreni agricoli in zone boschive e sostiene anche il miglioramento dello stato delle foreste, l'attuazione di misure di tutela contro gli incendi boschivi e l'erezione di barriere frangivento (importanti nel contrastare l'erosione del suolo). Agricoltura Biologica Differisce dagli altri tipi di agricoltura per molti aspetti e favorisce le risorse rinnovabili e il riciclo, restituendo al suolo i nutrienti presenti nei prodotti di rifiuto. Nell'allevamento del bestiame, la produzione di carne e pollame è regolata prestando particolare attenzione al benessere degli animali e all'utilizzazione di mangimi naturali, rispettando i meccanismi del ciclo di vita naturale. Inoltre un costante controllo delle malattie e degli insetti nocivi evitando l'impiego di fitofarmaci di sintesi, erbicidi, fertilizzanti, ormoni della crescita, antibiotici o manipolazioni genetiche. Gli agricoltori devono comunque rispettare una serie di regole ambientali senza ricevere alcuna compensazione finanziaria applicando delle sanzioni ai trasgressori. Vengono invece offerti degli incentivi, mediante aiuti agli investimenti nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione, a chi adotta dei programmi di sviluppo rurale al di là delle BPA, in quanto si riconosce che questo particolare sistema di coltivazione ha effetti positivi sull'ambiente. L'agricoltura biologica comporta l'utilizzo di sementi ottenute secondo metodi biologici, la cui lista è presente in una banca dati tenuta dagli Stati membri, qualora non siano disponibili sementi della specie che un coltivatore desidera produrre o non siano disponibili varietà adeguate, è possibile chiedere all'organismo di controllo una eventuale deroga per poter utilizzare sementi di tipo non biologico.

Pagare per avere una garanzia di qualità e di sicurezza I prodotti biologici sono sempre stati più costosi di quelli ottenuti con metodi tradizionali, però c'è un numero sempre maggiore di consumatori disposti a pagare di più alimenti che offrano maggiori garanzie di qualità e di sicurezza. Attualmente i prodotti biologici si presentano con un vasto ventaglio di scelta e sono disponibili presso i principali centri di distribuzione al dettaglio di tutta Europa. I contributi comunitari, la crescita del mercato al consumo e il riscontro positivo ai timori in tema ambientale dell’opinione pubblica è uno dei principali fattori che spingono gli agricoltori a convertirsi alla produzione biologica. Il ruolo della legislazione È in atto una legislazione rigorosa, accompagnata da misure antifrode, per impedire che venissero fatti passare per biologici prodotti che non corrispondevano a tale definizione per rispondere alle esigenze e conquistare la fiducia del consumatore garantendo che in ogni fase del processo produttivo e distributivo vengano prese tutte le precauzioni necessarie in termini di sicurezza e di qualità. I regolamenti suddetti disciplinano anche le importazioni di prodotti biologici nell'UE. Il primo regolamento sull'agricoltura biologica è il regolamento CEE/n. 2092/91; Per gli agricoltori che desiderano ottenere il riconoscimento ufficiale della loro condizione di produttori biologici è fissato un periodo minimo di conversione di due anni prima della semina per le colture annuali e di tre anni per le colture perenni. Con il regolamento CE/n. 1804/1999, sono state adottate le norme sulla produzione, l'etichettatura e il controllo delle principali specie animali (bovini, ovini, caprini, equidi e pollame), regolando temi come alimentazione, profilassi e cure veterinarie, benessere degli animali, pratiche d’allevamento e gestione del letame. Le procedure di controllo previste dai regolamenti obbligano alla registrazione i produttori che affermano di conformarsi a metodi biologici vengano registrandoli presso l'organismo nazionale di controllo competente che devono accertarne la capacità di attuare correttamente ed efficientemente il sistema di controllo in questione e sorvegliarne gli interventi.

Il controllo è esteso a tutte le fasi del processo di produzione, compresi l'immagazzinamento, la trasformazione e l'imballaggio. Almeno una volta all'anno vengono effettuate ispezioni non preannunciate nelle aziende e controlli in loco. Le sanzioni previste in caso di infrazione delle norme vigenti sono il ritiro immediato del diritto ad utilizzare l'indicazione di conformità del prodotto al metodo di produzione biologico, e sanzioni più severe per le infrazioni di maggiore gravità. Gli agricoltori debbono tenere una contabilità molto meticolosa e per gli allevatori è stato introdotto l'obbligo di una registrazione completa delle pratiche di gestione zootecnica utilizzate. Nel marzo 2000 la Commissione Europea ha introdotto un logo recante la dicitura “Agricoltura biologica” concepito per essere utilizzato su base volontaria dai produttori conformi alle norme UE.

I consumatori che acquistano i prodotti in questione possono essere sicuri che: - almeno il 95% degli ingredienti del prodotto sono stati ottenuti con il

metodo biologico; - il prodotto è conforme alle norme del regime ufficiale di controllo; - il prodotto proviene direttamente dal produttore o dal preparatore in

un imballaggio sigillato; - il prodotto reca il nome del produttore, del preparatore o venditore

nonché il nome o il numero di codice dell'organismo di controllo. I prodotti specifici si riconoscono: DOP, IGP e STG Quando un prodotto viene commercializzato in un mercato esterno ai confini nazionali si può trovare in un mercato in cui altri prodotti si definiscono genuini e ostentano uno stesso nome.

Per evitare questa comportamento scorretto da parte di imprenditori senza scrupoli e per garantire al consumatore ciò che acquista nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP, IGP e STG. Qui di seguito descriviamo gli step necessari per la richiesta del marchio: 1. Un gruppo di produttori deve definire un prodotto sulla base di precise

specifiche. 2. La domanda, includente le specifiche, deve essere trasmessa alla

competente autorità nazionale, per l’italia è il Ministero delle Politiche Agricole con sede in Roma

3. Essa verrà studiata a livello nazionale e sarà quindi trasmessa sia agli altri Stati membri che alla Commissione.

4. Entro sei mesi la Commissione europea esamina la domanda e, se ritiene che la denominazione abbia i requisiti necessari per ottenere la protezione, pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti circa la produzione o la fabbricazione del prodotto.

5. Se, entro 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella GUUE, la Commissione non riceve opposizioni, la denominazione è iscritta nello specifico registro denominato "Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette", che contiene anche i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati. Allo stesso tempo pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee le denominazioni iscritte nel registro.

6. In mancanza di obiezioni, la Commissione europea pubblicherà il nome del prodotto protetto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Nel caso invece in cui sia sollevata opposizione, la Commissione avvia una procedura d'esame delle motivazione addotte e prende una decisione in merito.

Dal 3 aprile 2006, le domande di registrazione delle DOP e delle IGP da parte di produttori dei paesi terzi, nonché le obiezioni a tali domande da parte di cittadini dei paesi terzi, possono essere presentate direttamente alla Commissione. Un prodotto registrato come DOP o IGP O STG può chiedere ed ottenere anche il marchio di qualità biologica, ed essere quindi riconosciuto come prodotto DOP BIOLOGICO o IGP BIOLOGICO o STG BIOLOGICO A garanzia del consumatore successivamente all’ottenimento del marchio di qualità sarà svolta un’attività di controllo di ciascuna denominazione, comprendendo tutto il segmento produttivo fino all’immissione del consumo, nello specifico: 1 dell’origine della materia prima presso le aziende agricole produttrici; - della

quantità e della qualità della materia prima;

2 della metodologia di trasformazione della materia prima, rispettosa del legame con il territorio;

3 del rapporto tra quantità di materia prima avviata alla trasformazione e quantità di prodotto trasformato ottenuto, nell’ambito della zona di produzione;

4 della conformità analitica ed organolettica del prodotto ai parametri stabiliti dal disciplinare di produzione;

5 dell’etichettatura. Denominazione d'Origine Protetta (DOP)

Il marchio Denominazione di Origine Protetta (DOP), istituito dal regolamento 2081/92, fa riferimento al nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e le cui qualità o caratteristiche sono attribuibili esclusivamente o in massima parte all'ambiente geografico del territorio di produzione ed ai relativi fattori naturali ed umani (tradizioni ecc.). È necessario che produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto avvengano solo in quella determinata area geografica caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.

Indicazione Geografica Protetta (IGP),

Il marchio Indicazione Geografica Protetta (IGP) ), istituito dal regolamento 2081/92, indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di quella determinata area geografica quando: - una sola determinata caratteristica qualitativa, la sua rinomanza o un'altra

caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica. - almeno una delle fasi relative alla produzione, alla trasformazione e

all'elaborazione del prodotto avviene nell'ambito di quella specifica area geografica.

Nella pratica, ai fini dell'ottenimento del marchio IGP, il legame con il territorio deve necessariamente sussistere ma in maniera meno stringente che non nel caso della DOP, essendo sufficiente che una singola caratteristica del prodotto sia attribuibile direttamente al territorio di origine e che una sola delle fasi del processo produttivo avvenga nell'area geografica determinata.

Specialità Tradizionale Garantita (STG)

Questa certificazione nasce con l’obiettivo di tutelare e definire alcune produzioni non legate al territorio, introducendo così il concetto di “specificità” di un prodotto alimentare, ovvero “l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria”. La specificità delle produzioni viene conseguentemente ad essere legata alla ricetta o a particolari metodiche di produzione, e non alla zona di origine anche se viene sempre richiesto un requisito di tradizionalità. che è elemento distintivo sostanziale rispetto alla certificazione di prodotto discendente da norme di unificazione volontarie. Una volta approvato il disciplinare di produzione chiunque, indipendentemente dalla propria localizzazione nella Unione Europea, aderisca a questo può fregiarsi dell’attestazione di specificità.