Ministero della Salute III Conferenza nazionale sui dispositivi medici Roma, 14 aprile 2010
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Ministero della SaluteMinistero della Salute
III Conferenza nazionale sui dispositivi mediciIII Conferenza nazionale sui dispositivi medici
Roma, 14 aprile 2010Roma, 14 aprile 2010
PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI:PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI:
IL RUOLO DELL’AUTODISCIPLINA IL RUOLO DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIAPUBBLICITARIA
Vincenzo GugginoVincenzo Guggino
Segretario Generale I.A.P.Segretario Generale I.A.P.
SOCI ORDINARI
° MEDIASET Spa° RAI - Radiotelevisione Italiana SpA° UPA - Utenti Pubblicità Associati
° AssoComunicazione - Associazione delle Imprese di Comunicazione° FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali° SKY Italia Srl
° Assofin – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare° UNICOM - Unione Nazionale delle Imprese di Comunicazione
° AAPI - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane° FCP - Federazione Concessionarie di Pubblicità° Fedoweb – Federazione Operatori Web° FRT - Federazione Radio Televisioni
° AERANTI/CORALLO – Associazione Imprese Radiotelevisive locali, satellitari e via Internet° AICUN - TP - Associazione Italiana Comunicatori d'Università - Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti° ANES – Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata° Fondazione Pubblicità Progresso° IAB ITALIA – Interactive Advertising Bureau Italia° RNA - Radio Nazionali Associate
Titolo ITitolo I – REGOLE DI COMPORTAMENTO – REGOLE DI COMPORTAMENTOSono espresse dai primi 16 articoli del CodiceArt. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale: “La comunicazione commerciale
deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa
screditarla”Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevoleArt. 3 – Terminologia e citazioniArt. 4 – TestimonianzeArt. 5 – GaranzieArt. 6 – Dimostrazione della verità della comunicazione commercialeArt. 7 – Identificazione della comunicazione commercialeArt. 8 – Superstizione, credulità, pauraArt. 9 – Violenza, volgarità, indecenzaArt. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della personaArt. 11 – Bambini e adolescentiArt. 12 – Salute, sicurezza e ambienteArt. 13 – Imitazione, confusione e sfruttamentoArt. 14 – Denigrazione Art. 15 – Comparazione Art. 16 – Variabilità del giudizio, a seconda del prodotto e del mezzo
utilizzato.
Titolo IITitolo II – NORME PARTICOLARI – NORME PARTICOLARIComprende norme specifiche declinate per settori:
Sistemi di VenditaArt. 17 – Vendite a creditoArt 18 – Vendite a distanzaArt. 19 – Forniture non richiesteArt. 20 – Vendite specialiArt. 21 – Manifestazioni a premio
Settori merceologiciArt. 22 – Bevande alcolicheArt. 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personaleArt. 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dieteticiArt. 24 – Trattamenti fisici ed esteticiArt. 25 – Prodotti medicinali e trattamenti curativiArt. 26 – Corsi di istruzione e metodi di studio o insegnamentoArt. 27 – Operazioni finanziarie e immobiliariArt. 28 – Viaggi organizzatiArt. 28 bis – Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini
Il GiurìIl Giurì
Il Giurì, organo giudicante totalmente indipendente dal mondo della comunicazione, è composto da magistrati, docenti universitari in discipline giuridiche, psicologia, sociologia ed esperti di comunicazione.•Esamina la pubblicità che gli viene sottoposta e se la ritiene contraria al Codice, ordina agli interessati di desistere dalla sua diffusione.
Il Comitato di ControlloIl Comitato di Controllo
Il Comitato di Controllo, anch’esso indipendente dal mondo della pubblicità, è l’organo requirente , composto da esperti di problemi consumeristici, tecnica pubblicitaria, mezzi di comunicazione e materie giuridiche.•Sottopone al Giurì la pubblicità ritenuta non conforme alle norme del Codice che tutelano il cittadino-consumatore e la pubblicità;•emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di pubblicità manifestamente contrarie al Codice;•esprime in via preventiva il proprio parere su messaggi pubblicitari non ancora diffusi.
LE SANZIONILE SANZIONI
Se la comunicazione commerciale esaminata è contraria alle norme del Codice, il Giurì ne vieta l’ulteriore diffusione
Il Giurì può ordinare che di singole decisioni venga data notizia al pubblico mediante pubblicazione di un estratto della decisione
Analogo provvedimento viene adottato qualora chi vi è tenuto non si sia uniformato alle decisioni del Giurì
Art. 25 CAArt. 25 CAProdotti medicinali e trattamenti curativiProdotti medicinali e trattamenti curativi
La comunicazione commerciale relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità nonché in conformità alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche del prodotto.
... omissis ...
Inoltre la comunicazione commerciale relativa alle specialità medicinali da banco o ai trattamenti curativi non deve:• indurre a ritenere che l'efficacia del medicinale sia priva di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale; • attribuire al medicinale o al trattamento una efficacia pari o superiore a quella di altri; • far apparire superflua la consultazione del medico o l'intervento chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi.
... omissis ...
MINISTERO DELLA SALUTEMINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 18 giugno 1993DECRETO 18 giugno 1993
Riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in Milano.Riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in Milano. (G.U. Serie Generale n. 152 del 1 luglio 1993)(G.U. Serie Generale n. 152 del 1 luglio 1993)
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, lettera b), del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che il parere della commissione ministeriale di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934, non è obbligatorio per i messaggi pubblicitari a mezzo stampa periodica o quotidiana e per via radiofonica che siano approvati da un istituto di autodisciplina riconosciuto dal Ministero della sanità e formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione;
•Art. 1.• 1. E' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, via Larga n. 15.
ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO PRONUNCE DEL
GIURÌ
TOTALE CASI
DEFINITIPARERI
PREVENTIVICASI RISOLTI IN VIA BREVE
INGIUNZIONI DI DESISTENZA
ISTANZE AL GIURÌ
TOTALECASI
ESAMINATI DAL C.D.C.
SU ISTANZA DI PARTE
TOTALE PRONUNCE
Anno2009
139 658 70 22 889 42 64 931
Anno2008
40 637 76 22 775 38 60 813
Totale generale 1966-2009
2.322 (*)
9.258(**)
4.018(***)
1.275 16.873 1.081 2.356 17.954
Tabella dati 2009Tabella dati 2009
(*) Attività iniziata nel 1981(*) Attività iniziata nel 1981(**) Casi definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su intervento del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal (**) Casi definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su intervento del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995)nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995)(***) Attività iniziata nel 1985(***) Attività iniziata nel 1985