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98.067 Messaggio concernente la legge federale sul foro in materia civile (Legge sul foro, LForo) del 18 novembre 1998 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di una nuo- va legge sul foro (LForo). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considera- zione. 18 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Flavio Cotti II cancelliere della Confederazione, François Couchepin 1998-499 2427

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#ST# 98.067

Messaggioconcernente la legge federale sul foro in materia civile(Legge sul foro, LForo)

del 18 novembre 1998

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di una nuo-va legge sul foro (LForo).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considera-zione.

18 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:II presidente della Confederazione, Flavio CottiII cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1998-499 2427

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Compendio

// Consiglio federale propone di unificare a livello federale il diritto della compe-tenza per territorio in materia civile. La necessità di armonizzare il nostro ordina-mento interno con la Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdi-zionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (entrata invigore per nostro Paese il 1° gennaio 1992), che ha unificato il diritto della com-petenza ratione loci nel! 'ambito internazionale europeo, offre l'occasione propiziaa tal fine. La Svizzera non ha potuto aderire incondizionatamente a tale Convenzio-ne a causa dell 'articolo 59 Cosi, (garanzia del giudice del domicilio). Ha quindiformulato una riserva, valida sino al 31 dicembre 1999, secondo cui il nostro Paesenon è tenuto a riconoscere o a eseguire determinate decisioni straniere non con-formi alla garanzia costituzionale sopraccitata. La Svizzera ha messo a profitto ilperiodo di validità della riserva: la legge sul foro proposta dal Consiglio federale ela revisione della Costituzione ad essa connessa (cfr. art. 26 cpv. 2 del disegno direvisione totale della Cast.) consentono di armonizzare il diritto interno con il di-ritto europeo. In tal modo si eviterà che persone domiciliate nel nostro Paese subi-scano discriminazioni e che la Costituzione sia violata una volta scaduta la riserva.

La legge sul foro elimina la grande frammentazione giuridica esistente in materiadi diritto della competenza per territorio. Infuturo, una sola e unica legge (la LFo-ro) indicherà a quanti si rivolgono alla giustizia dove agire in giudizio per una de-terminata causa civile. Oggi le norme di competenza sono disseminate in tutto il di-ritto materiale federale e nei codici di procedura cantonali. Questo rende piùdifficile la ricerca del foro adeguato. Sotto il profilo materiale, il disegno haun 'impostazione conservatrice: in linea di massima, riprende i fori contemplati daldiritto vigente, nella misura in cui la recente evoluzione del diritto proceduralesvizzero e del diritto internazionale non richieda l'introduzione di innovazioni (peresempio nel diritto dei consumatori).

Il Consiglio federale sottolinea che il disciplinamento della competenza ratione locinon vuoi essere il preludio di un 'unificazione più estesa della procedura civile. Lalegge sul foro dovrebbe soltanto realizzare per il diritto interno quanto attuato dalungo tempo in materia di controversie transfrontaliere: l'unificazione delle normedi competenza.

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Messaggio

I Parte generale

II Situazione iniziale

La Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecu-zione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL)1 è entrata in vigore per ilnostro Paese il ]° gennaio 1992. La CL disciplina, nell'ambito internazionale euro-peo (territorio UE/AELS), la competenza giudiziaria internazionale o territoriale eil diritto materiale e procedurale dell'exequatur per quanto concerne il riconosci-mento e l'esecuzione delle decisioni straniere. La CL riveste grande importanza perla procedura civile, poiché assicura unità giuridica in questioni importanti che sipongono nell'ambito internazionale europeo.

La Svizzera non ha tuttavia potuto aderire incondizionatamente alla Convenzione.Taluni fori previsti dalla CLsono infatti manifestamente incompatibili con l'articolo59 della Costituzione federale (cfr. per es. il foro del luogo di esecuzione del con-tratto secondo l'art. 5 n. 1 CL): di principio, la Costituzione federale garantisce aldebitore solvibile il diritto di essere convenuto davanti al giudice del Cantone in cuiè domiciliato. Questo diritto costituzionale può essere invocato anche nell'ambitointernazionale.

All'atto della ratifica della Convenzione di Lugano, il nostro Paese ha quindi for-mulato la riserva seguente: la Svizzera non è tenuta a riconoscere né ad eseguire ledecisioni pronunciate all'estero dal giudice del luogo di esecuzione del contratto, seil convenuto era domiciliato in Svizzera al momento della proposizione dell'azionee si oppone al riconoscimento o all'esecuzione (art. Ibis cpv. 1 del Protocollo n. ldella CL2). Una persona domiciliata in Svizzera può quindi essere citata in giudizioe giudicata all'estero nel luogo di adempimento. Tuttavia, a determinate condizioni,la decisione pronunciata a tale foro è inefficace in Svizzera. Questa riserva scade il31 dicembre 1999 (art. Ibis cpv. 3 del Protocollo n. l della CL).

La Svizzera ha sempre assicurato ai suoi interlocutori europei che avrebbe approfit-tato del periodo di validità della riserva e adeguato.tempestivamente (quindi entro il31 dicembre 1999) la Costituzione federale alla situazione giuridica europea 3. Du-rante le deliberazioni parlamentari relative alla Convenzione di Lugano, il nostroConsiglio e le Camere hanno ribadito la loro intenzione di rivedere la Cost 4. Il ne-cessario adeguamento della Costituzione federale è oggetto della revisione totaletuttora in corso 5.

La fine ormai prossima del periodo di validità della riserva sopraccitata non com-porta tuttavia soltanto la necessità di rivedere la Costituzione federale; occorre inter-venire anche a livello legislativo, poiché se non sarà contemporaneamente adeguatoil nostro diritto interno in materia di foro, v'è da temere che a partire dal 2000 si ve-

1 RSO.27S.il2 A tal proposito, cfr. il messaggio sulla CL, FF 1990 li 209 seg., 224 segg.3 Cfr. il messaggio sulla CL, FF 1990 II199, 271; cfr. anche il tenore dell'art. Ibis cpv. 2 del

Protocollo n. l della CL, che fa espressamente riferimento alla necessità di rivederel'articolo 59 Cost.

4 Boll. uff. N 1990 1822; Boll. uff. S 1990 1041.5 Cfr. art. 26 cpv. 2 del disegno di Costituzione 1996, Disegno A, nonché il relativo

messaggio, FF 1997 I 593.

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rifichino notevoli «autodiscriminazioni». E compito prioritario della legge sul foroevitare tali discriminazioni (sulla necessità di una siffatta legge cfr. anche n. 13).

12 Necessità di rivedere l'articolo 59 Cost.

121 Contenuto dell'articolo 59 Cost.

All'articolo 59 Cost., il diritto costituzionale vigente sancisce il principio actor se-quitur forum rei (l'attore deve citare il convenuto davanti al giudice di quest'ul-timo), principio già applicato in diritto romano e profondamente radicato nel nostroordinamento giuridico. Tale principio mira anzitutto a tutelare il convenuto, che de-ve di regola essere interpellato dinanzi al suo giudice naturale — quello che gli è ter-ritorialmente più vicino -, il cosiddetto «giudice del domicilio». Questa garanzia èpersino elevata al rango di diritto costituzionale del convenuto. Non è tuttavia i l l i -mitata:- si applica soltanto a livello intercantonale o internazionale e non crea quindi

una norma di competenza territoriale (diretta). Di conseguenza, il convenuto hasolamente diritto di essere citato davanti a un giudice del suo Cantone di domi-cilio, ma non può pretendere di essere giudicato al domicilio o alla sede effetti-vi. Il compito principale dell'articolo 59 Cost. è di delimitare la sovranità deidiversi Cantoni in materia giurisdizionale. All'interno degli stessi, gli ordina-menti di procedura civile cantonali possono prevedere altri fori (per es. luogodi esecuzione del contratto o luogo in cui è stato commesso l'atto illecito);

- si applica soltanto alle pretese personali - quindi obbligatorie — (azioni dacontratto o azioni da atto illecito), ma non a controversie di diritto successorioo di famiglia né a pretese reali o a pretese fondate su obbligazioni reali(obbligazioni propter rem)',

- si applica soltanto se il convenuto è solvibile, quindi nella misura in cuiquest'ultimo non è gravato da attestati di carenza di beni o non è oggetto di di-chiarazioni di fallimento;si applica infine soltanto se il diritto federale, scritto o non scritto, non prevedeun altro foro o se le parti non derogano all'articolo 59 Cost. mediante prorogadi foro o costituzione in giudizio (del convenuto).

122 Relativizzazione della portata dell'articolo 59 Cost. e deroghe

Inizialmente, il disciplinamento della competenza ratione loci - settore importantedella procedura civile - spettava quasi esclusivamente ai Cantoni (art. 64 cpv. 3Cost.); il diritto intercantonale emanato dalla Confederazione in materia di foro - inparticolare quindi l'articolo 59 Cost. - mirava soltanto a far concordare tra loro gliordinamenti cantonali, al fine di evitare conflitti di giurisdizione. Benché questocompito sia fondamentale in uno Stato federale e malgrado l'importanza da esso as-sunta per i soggetti di diritto, nel corso degli anni la garanzia contemplatadall'articolo 59 Cost. è stata vieppiù privata di sostanza e contorni. Legiferando inmateria di diritto privato (materiale), la Confederazione ha infatti costantementeistituito fori che - a differenza di quello previsto dall'articolo 59 Cost. - non riguar-dano soltanto la competenza intercantonale ma creano, per determinati settori (peres. diritto della locazione e diritto del lavoro), competenze territoriali diretteall'interno dei Cantoni interessati. Per esempio, parlando di domicilio l'articolo 40g

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CO non si riferisce al Cantone di domicilio bensì al domicilio effettivo della parte.Con l'istituzione di questi fori di diritto federale sono anche scomparsi i potenzialiconflitti di competenza intercantonali riguardo alle materie interessate; inoltre talimaterie sono state escluse dal campo d'applicazione dell'articolo 59 Cosi.6

In seguito, il legislatore federale ha vieppiù esteso la sua funzione originaria in ma-teria di diritto dei fori (evitare i conflitti di competenza tra Cantoni) assumendo ulte-riori compiti. Ci si è in particolare preoccupati di garantire una «procedura civilesociale», eliminando per quanto possibile le barriere che ostacolano l'accesso allagiustizia della parte socialmente più debole. In quest'ottica, la Confederazione nonsi è limitata a stabilire competenze territoriali dirette ma ha sovente derogato inten-zionalmente alla garanzia intercantonaledel giudice del domicilio, giacché una pro-cedura civile sociale può richiedere criteri di collegamento diversi dal domicilio delconvenuto, quali ad esempio:- il domicilio dell 'attore (cfr. art. 286 CC per le azioni di protezione della perso-

nalità, art. 40g CO per il diritto di revoca nell'ambito di contratti a domicilio),o un foro che si presume vicino al domicilio dell'attore (cfr. per es. art 2746CO: luogo di situazione dell'immobile locato per le controversie in materia dilocazione; luogo in cui il collocatore o il prestatore hanno il domicilio d'affariper le controversie derivanti dal collocamento o dalla fornitura di personale aprestito di cui agli art. 10 e 23 LC7).

Il diritto in materia di foro è quindi diventato un elemento non irrilevante della pro-tezione dei consumatori, dei locatari e dei lavoratori. Il legislatore federale è tuttaviacostantemente intervenuto anche per assicurare \'applicazione effettiva e uniformedel diritto materiale della Confederazione. Soprattutto per quanto concerne il dirittodella responsabilità civile si sono rese necessarie numerose deroghe all'articolo 59Cosi, (per es. il luogo dell'infortunio secondo l'art. 84 della legge sulla circolazionestradale 8, il luogo in cui è sito l'impianto secondo l'art. 24 della legge sulla respon-sabilità civile in materia nucleare9 e il luogo in cui è accaduto il danno secondo l'art.40 della legge sugli impianti di trasporto in condotta 10).

Consi'derato quanto disposto dall'articolo 64 capoverso 3 Cost., la costituzionalitàdi questi fori di diritto federale non è sempre rimasta incontestata, dal momento chela Confederazione è in principio autorizzata a emanare soltanto norme di proceduracivile necessarie per assicurare l'applicazione uniforme ed effettiva del diritto mate-riale federale (non basta la semplice opportunità)11. La prassi legislativa della Con-federazione è invece stata sovente dettata da considerazioni di carattere pragmati-co 12. Se il legislatore federale ha più volte derogato alla garanzia costituzionalecontemplata dall'articolo 59 Cost., anche dottrina e giurisprudenza hanno ammessonumerose eccezioni alla competenza del «giudice del domicilio» (per es. in caso di

6 Cfr. il compendio dedicato ai fori di diritto federale in Oscar Vogel, Grundriss desZivilprozessrechts, 5a ed., Berna 1997, cap. 2., n. 21.

7 Legge sulcollocamento (RS823.11).8 RS 741.019 RS 732.4410 RS 746.111 A tal proposito, cfr. le considerazioni — sempre attuali e di fondamentale importanza — di

Kurt Eichenberger, Bundesrechtliche Legiferierung im Bereiche des Zivilprozessrechtsnach geltendem Verfassungsrecht, RDS 1969 II 467 segg.; per quanto concernel'evoluzione della prassi legislativa, cfr. anche Thomas Sutter, Auf dem Weg zurRechtseinheit im schweizerischen Zivilprozessrecht, Zurigo 1998, pag. 111 segg.

12 Jean-François Poudret, Compétence cantonale ou fédérale en matière de for? in: Droitcantonal et droit fédéral, Losanna 1991, pag. 233 segg.; Hans Ulrich Walder,Zivilprozessrecht, 4a edizione, Zurigo 1996, § 3 ri. 19.

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litisconsorzio necessario, per pretese derivanti da obbligazioni propter rem o perdomande riconvenzionali connesse).

Le deroghe al principio costituzionale sopraccitato sono ancor più evidenti perquanto concerne il diritto internazionale, poiché con l'adesione alla Convenzione diLugano sono state create altre importanti eccezioni all'articolo 59 Cost. (per es., ol-tre al già citato foro del luogo di esecuzione del contratto secondo l'art. 5 n. l CL,quello del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso secondo l'art. 5 n. 3 CL oquello del domicilio di uno dei litisconsorti secondo l'art. 6 n. l CL).

A causa di queste innumerevoli deroghe, il «foro del domicilio» ha vieppiù perso ilsuo carattere di criterio di collegamento «primario» e generale, diventando un foromeramente surrogatorio, che entra in considerazione soltanto se non sussiste alcunaltro foro speciale. Il diritto costituzionale vigente è quindi stato nettamente supe-rato dall'evoluzione del diritto; esso promette ai soggetti giuridici una protezioneche non può più garantire da lungo tempo. La Costituzione attuale, la realtà costitu-zionale non concorda quindi più con il diritto scritto e la prassi giuridica, né a livellonazionale né sul piano internazionale. Di conseguenza, l'articolo 59 Cost. viene mo-dificato nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale 13.

La revisione di tale disposizione costituzionale non deve tuttavia tener conto sol-tanto di quest'evoluzione del diritto, limitandosi quindi a un aggiornamento 14; oc-corre anche creare una base costituzionale che consenta l'adozione della legge sulforo (cfr. n. 6).

13 Necessità di una legge sul foro

131 Armonizzazione con il diritto europeo in materia di foro

La peculiarità più nota e manifesta del nostro diritto processuale civile è la suaframmentazione. Per le controversie interne, a livello orizzontale occorre prenderein considerazione 26 codici di procedura civile cantonali, tutti dotati di norme pro-prie in materia di foro; sul piano verticale, oltre alle disposizioni emanate dai Can-toni, va tenuto conto anche del diritto procedurale federale e intenazionale. Nelsettore della competenza per territorio la frammentazione giuridica è particolarmenteaccentuata, poiché numerosi fori di diritto federale si contrappongono a quelli isti-tuiti dal diritto cantonale. La mancanza di chiarezza risultante da tale situazione e leinevitabili difficoltà di delimitazione rendono spesso difficoltosa la ricerca del foroadeguato, creando una notevole incertezza giuridica 15.

Nell'ambito internazionale, il diritto della competenza ratione loci ha subitoun'evoluzione totalmente diversa, orientata cioè verso l'unificazione del diritto. Conl'adozione della legge federale sul diritto internazionale privato 16 è infatti statocreato un ordinamento generale della competenza in materia internazionale; la Con-venzione di Lugano ha inoltre consentito di istituire un sistema di competenze auto-nomo per l'ambito internazionale europeo, più ristretto.

13 Cfr. art. 26 cpv. 2 del disegno di Costituzione 1996, Disegno A, e il relativo messaggio,FF 1997 I 172; cfr. inoltre n. 152.

14 Cfr. il messaggio concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 24 seg.15 Cfr. Oscar Vogel, Zivilprozessrecht quo vadis? in: Festschrift für Guido von Castelberg,

Zurigo 1997, pag. 268.16 LDIP(RS291).2432

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Per le controversie con elementi di estraneità (controversie internazionali), il dirittofederale e le convenzioni assicurano pertanto una regolamentazione uniforme inmateria di foro; per i litigi meramente interni prevalgono invece la molteplicità dellefonti normative - sia a livello orizzontale sia sul piano verticale - e la mancanza ditrasparenza. A livello internazionale, il grado di integrazione e di codificazione èquindi nettamente più avanzato di quello raggiunto sul piano interno. Una similesituazione è insoddisfacente dal punto di vista della politica giuridica e crea taluniproblemi nella prassi. È 'quindi necessario adottare anche per l'ambito internoquanto già istituito da anni a livello internazionale: una regolamentazione completae sistematica della competenza territoriale in materia civile.

132 Evitare l'autodiscriminazione

II diritto internazionale - segnatamente la Convenzione di Lugano, che ci lega ai no-stri vicini europei - ha istituito alcuni fori moderni ed estremamente pratici che nonsono di regola ammessi, perlomeno nei rapporti intercantonali, dal nostro diritto in-terno. Nelle controversie internazionali, l'attore dispone quindi di una normativa sulforo più attrattiva di quella prevista per i litigi meramente interni; giacché per simililitigi il nostro ordinamento non contempla o ammette solo in misura limitata forimoderni. In tal modo vengono discriminate le persone domiciliate in Svizzera:nell'ambito internazionale europeo, per le controversie in materia contrattuale puòin genere essere adito il giudice del luogo di esecuzione (art. 5 n. l CL); a livellonazionale invece, l'art. 59 Cost. esclude tale foro non appena la lite oltrepassa lafrontiera cantonale. Questo vale anche per il forum delicti (foro del luogo in cuil'atto illecito è stato commesso) o per il foro del domicilio di uno dei litisconsorti,sempreché il diritto federale non abbia puntualmente derogato alla garanzia costitu-zionale sopraccitata (cfr. sopra n. 12).

Un'altra notevole autodiscriminazione risiede nel fatto che, nell'ambito dell'esecu-zione intercantonale di una decisione giudiziale, la parte condannata può eccepirel'incompetenza (ratione loci) del giudice che ha emesso la sentenza. Di regola, neirapporti internazionali europei questa eccezione non dovrebbe invece più poter esse-re invocata (art. 28 cpv. 4 CL). Se per esempio una sentenza pronunciata in Sicilia oin Frisia viene eseguita nel Cantone di Obwaldo, il convenuto non può eccepire cheil giudice straniero era incompetente. L'eccezione d'incompetenza del giudice cheha pronunciato la decisione può invece essere sollevata se quest'ultima è stata resanel vicino Cantone di Nidwaldo. Una decisione straniera incontra quindi meno osta-coli di una decisione pronunciata in Svizzera; una siffatta situazione è insostenibile.Nell'ambito della recente revisione della legge sull'esecuzione e sul fallimento 17,quest'autodiscriminazione è stata eliminata per quanto concerne l'esecuzione forzatadi prestazioni pecuniarie (cfr. art. 81 cpv. 2 LEF riveduta, che non prevede piùl'eccezione di incompetenza). Nel settore dell'esecuzione informa specifica, rettadal diritto processuale cantonale, essa è invece stata pienamente mantenuta (cfr. peres. art. 6 lett. b del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile1 8).

17 RS 281.118 ' RS 276

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14 Rapporto tra la legge sul foro e un'eventuale unificazione(totale) della procedura civile

L'unificazione della procedura civile è uno degli argomenti di discussione più vec-chi e delicati del nostro Stato federale 19. Negli ul t imi tempi, le opinioni favorevoli atale unificazione sono ulteriormente aumentate. Nell'ambito della revisione totaledella Cosi. (Disegno C, Riforma giudiziaria), abbiamo quindi proposto di trasferireintegralmente alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di procedu-ra civile 20. Tuttavia, questa nuova competenza offre soltanto la possibilità di proce-dere in futuro a un'unificazione del diritto processuale civile. Occorrerà ancora di-scutere a livello politico per stabilire se, quando e in che misura realizzare taleunificazione. Finché la Confederazione non avrà legiferato sulla materia, resterannoin vigore i codici di procedura civile cantonali.

Con la legge sul foro non s'intende anticipare la discussione sull'unificazione del di-ritto procedurale. Non è quindi questa la sede per esprimersi nuovamente in meritoalla necessità di una simile unificazione 21. La LForo non rappresenta neppure un«progetto pilota», inteso a unificare un primo importante settore della procedura ci-vile svizzera. L'adozione di tale legge è resa necessaria dall'adesione del nostroPaese alla Convenzione di Lugano: dobbiamo infatti armonizzare il nostro dirittointerno con quello europeo, ed eliminare le discriminazioni sopraccitate (n. 13). Oc-corre legiferare rapidamente, poiché la riserva formulata dalla Svizzera riguardo allaCL sta per scadere (n. 11). È quindi escluso che si possa attendere sino a un'even-tuale unificazione — più ampia o persino totale - della procedura civile.

15 Lavori preliminari

151 Commissione peritale

Nel gennaio del 1994, il comitato direttivo della Federazione svizzera degli avvocati(FSA) ha istituito una commissione peritale 22 incaricata di elaborare un avampro-getto di legge federale sull'unificazione dei fori in materia civile e il riconoscimentoe l'esecuzione delle sentenze civili tra Cantoni. La commissione ha lavorato instretta collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia. Il 10 novembre 1995, hapresentato una proposta di revisione dell'articolo 59 Cosi, e un avamprogetto di leg-ge sul foro, corredato di un rapporto esplicativo, al Dipartimento federale di giusti-zia e polizia.

19 Per la storia e le opinioni su tale argomento, cfr. le relazioni presentate nell'ambito della103a Assemblea annuale della Società svizzera dei giuristi, RDS FN 1969, 2° tomo; perun contributo recente a tal proposito, cfr. anche Thomas Sutter, Auf dem Weg zurRechtseinheit im schweizerischen Zivilprozessrecht, Zurigo 1998.

20 Art. 113 del disegno di Costituzione federale 1996, Disegno C, e il relativo messaggio,FF 1997 I 494 seg.

21 Su tale questione, cfr. il messaggio concernente la revisione totale della Cosi., FF 1997 I485 segg.

22 Membri della commissione: avv. Fabio Soldati, Lugano (presidente); doti. Stephen V.Berti, Zurigo; doit. Jürgen Brönnimann, Berna; avv. Dominik Gasser, Ufficio federale digiustizia, Berna; prof. doti. Jacques Haldy, Losanna; doit. Max P. Oesch, Zurigo; NielsSörensen, presidente del Tribunale distrettuale, Neuchâtel; prof. doti. Oscar Vogel,Thalwil; lie iur. René Rail (segretario).

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152 Proposta della commissione peritale in meritoall'articolo 59 Cost.

Sotto il profilo materiale, la proposta della commissione peritale corrisponde aquella da noi elaborata nell'ambito della revisione totale della Costituzionefederale 23. Alla stessa stregua del nostro Consiglio, la commissione ha in linea dimassima mantenuto il principio del «giudice del domicilio»; occorreva tuttavia tenerconto da un duplice punto di vista dell'evoluzione della portata e del ruolodell'articolo 59 Cost.

Da un lato infatti, la norma costituzionale proposta non esercita più una funzionemeramente intercantonale o internazionale; istituisce un vero foro (diretto) nel luogodi.domicilio o di sede del convenuto. La funzione di garanzia e quella di delimita-zione intercantonale e internazionale hanno perso gran parte della loro importanzanella misura-in cui il legislatore federale ha stabilito competenze territoriali diretteche escludono a priori l'insorgere dei relativi conflitti di giurisdizione. Come rile-vato in precedenza (n. 131), il diritto internazionale (LDIP, CL) ha già risolto talequestione. Con la legge sul foro, il diritto federale disciplinerà esaustivamente (enon solo puntualmente, come avvenuto sinora) la competenza rations, loci anche perquanto concerne l'ambito interno. In tal modo, il foro del domicilio sarà persinovalorizzato giacché la Costituzione federale istituirà un vero foro generale (validoanche all'interno dei singoli Cantoni), che potrà essere adito per tutte le azioni civilie non soltanto per le «pretese personali». Si rinuncia inoltre a limitare il beneficiodel giudice del domicilio al debitore solvibile, poiché tale restrizione è ormai supe-rata.

D'altro canto, la disposizione costituzionale sopraccitata prevede ora espressamenteche la legge - ossia le leggi federali e le convenzioni internazionali — può derogareal principio del giudice del domicilio. In tal modo la nuova Costituzione «legalizza»la prassi legislativa sinora seguita, non sempre senza difficoltà, dalla Confederazio-ne, creando nel contempo la base costituzionale necessaria per l'adozione di unalegge sul foro (cfr. n. 6).

153 Avamprogetto della commissione peritale concernenteuna legge sul foro

La commissione peritale è giunta alla conclusione (convincente) che - considerata lamancanza di chiarezza del diritto interno in materia di foro - l'urgente bisogno diarmonizzazione con il diritto europeo può essere soddisfatto soltanto mediante unacodificazione, vale a dire attraverso un disciplinamento completo e sistematico dellamateria. Da un lato, le diverse norme di competenza cantonali devono essere sosti-tuite da una legislazione federale uniforme, dall'altro occorre tuttavia riunire e ordi-nare in modo sistematico anche tutti i fori disseminati nel diritto privato federale.Nell'avamprogetto di legge sul foro (AP), la commissione ha quindi ripreso e siste-matizzato tutti i fori contemplati dai codici di diritto civile (CC, CO) e dalle leggispeciali (per es. in materia di diritto della responsabilità civile, della concorrenza edella proprietà immateriale).

23 Cfr. art. 24 cpv. 2 del disegno di Costituzione 1995; tale disposizione è stata ripresaimmutata nel disegno di Costituzione 1996, cfr. art. 26 cpv. 2 del disegno A(aggiornamento) nonché il relativo messaggio, FF 1997 1 172. U disegno è statoapprovato dalle Commissioni costituzionali di entrambe le Camere, FF 1998 263, 330.

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Oltre al diritto della competenza rottone loci in senso stretto - ovvero le norme chedesignano // luogo in cui dev'essere proposta l'azione - la commissione ha esami-nato anche questioni «connesse con quella del foro», quali l'esame della competenzada parte del giudice adito (art 43 AP), l'effetto preclusivo della litispendenza (cfr.art. 44 AP, che riprende la soluzione prevista dagli art. 21 e 22 CL) e la procedura incaso di azioni identiche e connesse promosse in luoghi diversi (art. 45 e 46 AP). Se-condo i periti, la creazione di un ordinamento federale sul foro richiede obbligato-riamente anche il disciplinamento di queste questioni tecniche.

Dal profilo materiale, l'avamprogetto rispecchia sostanzialmente il diritto vigente:di regola, le norme di competenza disseminate nel diritto federale sono state ripreseimmutate. Talvolta è stato tuttavia indispensabile introdurre innovazioni materiali,soprattutto per evitare contraddizioni con la Convenzione di Lugano (in particolarele autodiscriminazioni sopraccitate) o tener conto dell'evoluzione recente del diri t toprivato materiale della Confederazione o della procedura civile cantonale. Così — insintonia con il disegno relativo al nuovo diritto del divorzio - l'avamprogetto attri-buisce la competenza ratione loci in materia matrimoniale, compresa quella per ledomande di modifica e completamento, al giudice del domicilio di uno dei coniugi(art. 15 AP)24. Inoltre, il foro del luogo di situazione dell'immobile, ripreso dal di-ritto cantonale, è stato esteso - conformemente all'evoluzione recente - alle azionivolte al trasferimento di diritti reali su fondi e ad altre azioni relative al fondo (art.20 AP).

La commissione peritale della FSA ha potuto avvalersi dei lavori del gruppo«Lugano für die Schweiz»25 dell'Istituto di procedura civile (Institut für zivilgeri-chtliches Verfahren) di Zurigo, che si era già occupato approfonditamente della que-stione nel 1990.

L'AP semplifica notevolmente la materia in tutti i settori del nostro diritto privato,per esempio nel diritto della responsabilità civile, dal momento che moltissimi foricontemplati dalla legislazione speciale riguardano tale responsabilità. Tutte le dispo-sizioni speciali previste dal diritto della responsabilità civile sono state assorbite dalforo proposto per le azioni da atto illecito (art. 31 e 32 AP). Anche in altri settori,diverse norme di competenza sono state riunite in un unica disposizione, ad esempioper quanto concerne la protezione della personalità e dei dati (art. 11 AP) o il dirittomatrimoniale (art. 15 AP). Questo ha consentito di concentrare notevolmente lamateria e di snellire le altre leggi federali (cfr., nell'Allegato al presente disegno, ilvoluminoso elenco delle norme di foro di diritto federale che dovranno essere abro-gate o modificate).

154 Procedura di consultazione

II 15 gennaio 1997, il nostro Collegio ha autorizzato il DFGP a porre in consulta-zione l'avamprogetto concernente la legge sul foro. La procedura di consultazione siè protratta sino al 30 aprile 1997.

24 Cfr. a tal proposito il messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civilesvizzero, FF 1996 I 146 segg.

25 Membri del gruppo di lavoro: prof. doti. Hans Ulrich Walder (presidente), Zollikon; dott.Slephen V. Berti, Zurigo; dott. Ingrid Jent-Sörensen, Bronschhofen; prof. dott. IsaakMeier, Zurigo; dott. Rudolf Ottomann, Zollikon.

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154.1 Pareri in merito alla revisione dell'articolo 59 Cost. e allacostituzionalità della legge sul foro

Sotto il profilo materiale, la nuova formulazione dell'articolo 59 Cost. propostadalla commissione peritale era identica a quella presentata dal nostro Consiglio26.Formalmente, non figurava quindi tra gli oggetti della procedura di consultazionerelativa alla legge sul foro, poiché era già stata sottoposta alle cerehie interessatenell'ambito della revisione della Costituzione federale. Tale formulazione era stataapprovata tanto nella consultazione quanto nelle successive deliberazioni parlamen-tari relative alla revisione totale della Cost.

Molti interpellati si sono tuttavia pronunciati in merito al sostrato costituzionaledella legge sul foro. È stata nuovamente sottolineata la necessità di adeguare tempe-stivamente l'articolo 59 Cost. al diritto europeo (CL), facendone nel contempo unabase costituzionale per la futura legge sul foro. Solo l'intenzione di attuare le neces-sarie modifiche dell'articolo 59 Cost. nell'ambito della revisione totale della Costi-tuzione federale ha dato adito a dubbi, poiché non è garantito che tale revisione pos-sa essere ultimata per tempo (entro il 31 dicembre 1999). Per prevenire qualsiasievenienza, si è raccomandato di procedere, contemporaneamente alla revisione to-tale, a una revisione parziale limitata all'articolo 59 Cost. Taluni interpellati hannoinfine sostenuto che occorre rinunciare alla garanzia costituzionale del giudice deldomicilio e abrogare l'articolo 59 Cost. senza sostituirlo con altre disposizioni, dalmomento che il legislatore ha ormai previsto numerose deroghe a tale articolo.

154.2 Pareri in merito all'avamprogetto di legge sul foro .

Nessuno ha contestato la necessità di legiferare e gli obiettivi perseguitidall'avamprogetto (armonizzare il diritto interno con la Convenzione di Lugano,evitare l'autodiscriminazione, semplificare la materia). La stragrande maggioranzadegli interpellati si è inoltre dichiarata favorevole all'adozione di una legge speciale.Anche l'intento di disciplinare in modo completo ed esaustivo la competenza perterritorio, abrogando nel contempo le norme in materia di foro disseminate nel di-ritto federale, ha raccolto ampi consensi. Si è pure riconosciuta l'utilità pratica diuna legge sul foro: in futuro infatti, chi si rivolgerà alla giustizia potrà risolvere tuttele questioni relative alla competenza ratione loci consultando una sola e unica legge.

La maggior parte degli enti consultati - tra questi anche la maggioranza dei Cantoni.- ritiene che la legge sul foro dovrebbe costituire soltanto il primo indispensabilepasso verso Y unificazione totale della procedura civile, cui occorrerebbe ugual-mente porre mano.

In linea di massima, le norme di competenza proposte dalla commissione peritalesono state approvate; come previsto, non sono tuttavia mancate critiche e propostedi complemento laddove non dovevano essere disciplinate soltanto questioni di meratecnica processuale. A tal proposito, gli interpellati hanno segnatamente formulato lerichieste seguenti:- Congruenza tra diritto interno e diritto internazionale: si è rilevato che, so-

prattutto per quanto concerne la terminologia e la definizione di proroga di foroe di foro del luogo di adempimento, si potrebbe tenere maggiormente conto del

26 Art. 24 cpv. 2 del disegno di Costituzione 1995 o art. 26 cpv. 2 del disegno di Costi-tuzione 1996, Disegno A; cfr. n. 152.

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principio incontestato secondo cui diritto interno (LForo) e diritto internazio-nale (LDIP, CL) dovrebbero offrire, nei limiti del possibile, soluzioni identiche.Procedura civile sociale: si è deplorato il fatto che - a differenza di quantoprevisto dalla Convenzione di Lugano e dalla LDIP - non sia stato proposto al-cun foro generale per i consumatori e ci sia limitati a riprendere il diritto vi-gente, ancora lacunoso. Per quanto concerne la proroga di foro (art. 9 AP), si èrilevato che occorrerebbe tutelare i consumatori facendo salva la cosiddetta giu-risprudenza "tipografica" del Tribunale federale, secondo cui una clausola diproroga del foro deve essere messa in risalto e figurare in una parte ben visibiledel contratto (cfr. il commento all'articolo 9). Inoltre, secondo gli interpellati ilforo del luogo di adempimento non dovrebbe assolutamente essere ammessoper le controversie derivanti da contratti dei consumatori.Estensione della regolamentazione: pur comprendendo in linea di massimal'intento della commissione peritale di limitarsi a disciplinare le questioni di fo-ro senza procedere a un'unificazione più ampia della procedura civile, si è piùvolte chiesto che non venga disciplinato soltanto l'effetto preclusivo della liti-spendenza ma che sia stabilito anche il momento in cui essa interviene (art. 44AP).Colmare le lacune: si è in particolare osservato che non è stata adottata alcunanorma di competenza in materia di volontaria giurisdizione e che non sono statichiariti i rapporti intercorrenti tra la legge sul foro e l'arbitrato.

16 Disegno del Consiglio federale

161 Rielaborazione dell'avamprogetto

Considerati i risultati molto positivi della consultazione, non è stato necessario pro-cedere a modifiche sostanziali dell'avamprogetto. La sua chiara sistematica è quindistata ripresa immutata. Si è tuttavia tenuto conto delle richieste fondate degli inter-pellati procedendo a modifiche puntuali di talune disposizioni.

162 Sistema e struttura del disegno

II disegno di legge sul foro si suddivide in otto capitoli. Sotto il profilo materiale, iprimi due capitoli costituiscono la parte generale della legge: il capitolo 1 ne defini-sce infatti oggetto e campo d'applicazione, mentre il capitolo 2 contempla disposi-zioni generali in materia di foro.

Materialmente, i due capitoli seguenti costituiscono la parte speciale del diritto dellacompetenza ratione loci propriamente detto. Il capitolo 3 è il più importante: vi so-no infatti elencati tutti i fori speciali previsti dal diritto interno svizzero. Conforme-mente a quanto proposto dalla commissione peritale, la sistematica di questo volu-minoso catalogo corrisponde a quella del diritto privato materiale. Il disegnodisciplina quindi i fori speciali secondo l'ordine delle materie previsto dal CC e dalCO (cfr. le sezioni 1-6 del capitolo 3: diritto delle persone, diritto di famiglia, dirittosuccessorio, diritti reali, azioni da contratto, azioni da atto illecito). Seguono poi ifori del diritto commerciale (sezione 7 del capitolo 3). Il capitolo 4 concerne i fori inmateria di misure cautelari. La sistematica proposta è volta ad agevolare sotto unduplice profilo la consultazione del diritto della competenza ratione loci: in primoluogo infatti, tutti i fori saranno in futuro disciplinati da un'unica legge; seconda-

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riamente essi saranno ordinati secondo un sistema ormai estremamente familiare allaprassi.

I capitoli 5 a 7 disciplinano questioni connesse con quella del foro: esame giudizialedella competenza per territorio (capitolo 5), procedimenti connessi e litispendenza(capitolo 6) ed eccezioni nell'ambito della procedura d'esecuzione (capitolo 7).L'ultimo capitolo è consacrato alle disposizioni transitorie e finali (capitolo 8).

La commissione peritale aveva inoltre proposto una sezione speciale per le azionifondate sul diritto della concorrenza e i diritti immateriali (art. 38-40 AP). Questedisposizioni erano tuttavia superflue poiché la competenza territoriale per tali azionirisulta già da altre norme del disegno27.

163 Terminologia del disegnoEsistono diverse categorie di fori. Per distinguerle ci si fonda sia sull'intensità concui una competenza rations loci vincola le parti (grado di vincolatività) sia sul rap-porto esistente tra due o più fori.

Il disegno riprende sostanzialmente la tipologia prevista dell'avamprogetto. Noncontempla di principio definizioni legali, dal momento che il significato delle nozio-ni impiegate è chiaro. Occorreva definire espressamente soltanto la nozione di «foroimperativo», per indicare alle parti i limiti della proroga di foro.

Il presente disegno si fonda sulle nozioni seguenti:II foro imperativo (art. 2) è il forum che vincola maggiormente le parti, come sievince già dal significato attribuito nel linguaggio corrente al termine «impe-rativo». L'obbligatorietà è giustificata dall'interesse pubblico e il giudice deveesaminare d'ufficio se il foro designato dalla legge è stato rispettato (art. 35).Un'azione può essere promossa soltanto a tale foro; le parti non possono pat-tuirne un altro (prorogatio fori), né a priori (prima del sorgere della controver-sia) né a posteriori (dopo il sorgere della lite). Anche là costituzione in giudi-zio del convenuto è esclusa. La legge può tuttavia consentire di scegliere tra piùfori imperativi (per es. art. 16-18); in tal caso l'azione deve essere proposta auno di questi fori.Il disegno designa sempre espressamente i fori imperativi, che costituisconoun'eccezione. Sono infatti imperativi soltanto taluni fori del diritto delle perso-ne (art. 13 e 14) e del diritto di famiglia (art. 15-18) nonché le competenze ra-tione loci in materia di danni da incidenti rilevanti (art. 28), fondi d'investi-mento (art. 33) e misure cautelari (art. 34). Tutti gli altri fori sono parzialmenteimperativi (ossia parzialmente derogabili) o dispositivi (fori cui si può semprederogare).Un foro parzialmente imperativo vincola le parti soltanto nella misura in cuivieta loro di derogare a priori alla competenza per territorio prevista dalla leg-

27 Le limitazioni della concorrenza secondo la legislazione sui cartelli e le violazioni dellaLCS1 sono considerate atti illeciti ai sensi dell'articolo 26 del disegno; la competenzaterritoriale per queste azioni è quindi già disciplinata da tale disposizione (cfr. ilcommento all'art 26). Lo stesso vale per le azioni per violazione di diritti immateriali.Le violazioni della proprietà intellettuale, diritto assoluto, sono infatti illecite ai sensi deldiritto della responsabilità per atto illecito. Le azioni relative a diritti immateriali nonfondate su una violazione di tali diritti rientrano invece nel campo d'applicazionedell'articolo 3 del disegno (foro del domicilio). Cfr per es. l'azione di nullità dei brevetti(azione d'accertamento negativo) o l'azione d'accertamento (positivo) del diritto d'autoresu un'opera.

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gè. Una volta sorta la controversia è invece possibile ricorrere alla proroga diforo, ma non a una semplice costituzione in giudizio (per i motivi, cfr. il com-mento all'art. 23). I fori parzialmente imperativi traggono origine dalla preoc-cupazione di garantire una procedura civile sociale.Il disegno non utilizza l'espressione «parzialmente imperativo», poco usuale,impiegando invece la formula «... non può rinunciare ..., né a priori né me-diante costituzione in giudizio». In tal senso, sono parzialmente imperativi: ilforo per le controversie derivanti da contratti dei consumatori (art. 23), i foriper le controversie relative alla locazione e all'affitto di locali d'abitazione ocommerciali (art. 24 cpv. 1) e i fori previsti in materia di diritto del lavoro (art.25 cpv. 4).

- Un foro è dispositivo se è possibile derogarvi rispettando le prescrizioni di for-ma contemplate dall'articolo 9 o mediante costituzione in giudizio (art. 10). Lalegge non utilizza l'espressione «foro dispositivo», dal momento che il caratteredispositivo del foro si evince direttamente dalla sistematica del disegno: in altritermini i fori previsti dalla legge che non sono imperativi o parzialmente impe-rativi sono dispositivi. Si tratta della stragrande maggioranza dei fori contem-plati dal disegno.

- Se l'attore può scegliere tra più fori previsti dalla legge, tali fori sono alternati-vi. I fori alternativi possono essere imperativi (per es. le competenze in materiadi diritto matrimoniale di cui all'art. 16: domicilio dell'attore o del convenuto),parzialmente imperativi (per es. le competenze in materia di diritto del lavoro dicui all'art. 25: domicilio del convenuto o luogo in cui il lavoratore svolge abi-tualmente il lavoro) o - nella maggior parte dei casi - dispositivi (per esempiole competenze per le azioni da contratto o da atto illecito di cui agli art. 22 e26: domicilio del convenuto, luogo di adempimento, luogo dell'atto o dell'e-vento).Per facilitare la consultazione, il disegno elenca di volta in volta espressamentele alternative possibili (sistema del catalogo). Spesso la legge consente di sce-gliere tra il foro generale e uno o più fori speciali (cfr. per es. art. 21,22,26).

- Perforo generale s'intende - conformemente alla concezione usuale - il forodel domicilio o della sede del convenuto (cfr. art. 3). Di principio, un'azionepuò sempre esservi promossa, sempreché la legge non preveda esclusivamenteuno o più fori speciali.

- Un foro è sussidiario se entra in considerazione soltanto in mancanza del crite-rio di collegamento principale: si veda per esempio il luogo della dimora abi-tuale (art. 4). Anche la sussidiarietà risulta di volta in volta dal contesto dellalegge.

Contrariamente alla commissione peritale, il nostro Collegio ha rinunciato alla no-zione, ambigua e superata, di foro «esclusivo», conformandosi a quanto suggerito apiù riprese nella procedura di consultazione. Questa nozione genera infatti soltantoconfusione, poiché non viene utilizzata in modo uniforme dai codici di procedura e,segnatamente, dal diritto internazionale. Talvolta essa designa un foro imperativonel senso definito sopra (cfr. per es. art. 16 CL e art. 97 LDIP), altre volte un foroesclusivo in senso stretto (cfr. per es. art. 17 CL): in tal caso, il foro interessatoesclude tutti gli altri fori (l'attore non ha quindi alcuna possibilità di scelta unilate-rale). È tuttavia possibile derogarvi e istituire un altro foro mediante prorogano ocostituzione in giudizio. Un foro esclusivo può quindi essere imperativo o dispositi-vo; quest'ambiguità pone difficili questioni di interpretazione.

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2 Parte speciale

21 Osservazione preliminare

La nuova formulazione dell'articolo 59 Cosi. - contemplata dall'articolo 26 capo-verso 2 del disegno di Costituzione 1996 — non necessita di ulteriori commenti inquesta sede 28. Nelle pagine che seguono ci limiteremo quindi a commentare il dise-gno di legge sul foro (LForo).

22 Oggetto e campo d'applicazione (Capitolo 1)

Articolo I

La LForo disciplina la competenza per territorio in materia civile (cpv. 1); in lineadi massima, non si occupa invece della competenza per materia e della competenzafunzionale. La nozione di «materia civile» comprende qualsiasi controversia di di-ritto civile (di carattere patrimoniale e non patrimoniale) come pure le questioni(sempre di diritto civile) che soggiacciono alla volontaria giurisdizione.

11 capoverso I sottolinea il carattere meramente interno della legge sul foro. LàLForo si applica soltanto se non sussiste alcun collegamento internazionale. Lacompetenza ratione loci per le controversie di carattere internazionale si determinasecondo la LDIP o le pertinenti convenzioni internazionali. La LForo è comple-mentare alla LDIP, che disciplina la competenza nell'ambito internazionale (cfr. art.I cpv. 1 frase introduttiva LDIP). I campi d'applicazione delle due leggi sono quindidelimitati in modo chiaro, conformemente a quanto richiesto da molti partecipantialla procedura di consultazione.

II capoverso 2 elenca le eccezioni: la LForo non disciplina la competenza per terri-torio in materia di protezione della prole e di diritto tutorio (lett. a). Le relative pro-cedure non costituiscono vere materie civili e pertengono essenzialmente al dirittopubblico; non possono nemmeno essere considerate procedure della volontaria giu-risdizione. È quindi parso più opportuno mantenere le disposizioni sulla competenzaratione loci contemplate dal CC.

La LForo lascia inoltre impregiudicati i fori che la legge federale sull'esecuzione esul fallimento ha istituito per le sue azioni (lett. b). La LEF, recentemente sottopostaa una revisione totale entrata in vigore il 1° gennaio 1997, prevede un ordinamentoprocedurale autonomo. Isolandone taluni elementi si turberebbe il funzionamentodel sistema senza che la prassi possa trame alcun vantaggio. Del resto, la maggiorparte delle azioni contemplate dalla LEF non è di natura civile e riguarda controver-sie di diritto dell'esecuzione, quindi di diritto pubblico.

Il disegno fa infine salve le disposizioni sulla competenza in materia di navigazioneinterna, marittima e aerea 29 (lett. e). In simili settori, le questioni nazionali e inter-nazionali si intrecciano a tal punto che sarebbe poco sensato trasferire nella legge

28 A tal proposito, cfr. il messaggio concernente la revisione totale della Costituzionefederale, FF 1997 I 172 e il n. 152 del presente messaggio.

29 Per quanto concerne la navigazione interna e marittima, cfr. art. 37 e 52 della LF sulregistro del naviglio (RS 747.11), art. 39 della LF sulla navigazione interna (RS 747.201)e art. 14 della LF sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30);riguardo alla navigazione aerea, cfr. art. 67 e 84 cpv. 3 della LF sulla navigazione aerea(RS 748.0), art. 61 della LF sul registro aeronautico (RS 748.217.1) e art. 12 delRegolamento di trasporto aereo (RS 748.411).

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sul foro gli elementi di mero diritto interno contemplati dalle pertinenti norme dicompetenza e lasciare invece nelle leggi speciali, o introdurre nella LDIP, quel l i didiritto internazionale. Per motivi di trasparenza e praticità, ma anche in considera-zione della natura particolare e della complessità del diritto della navigazione inter-na marittima e aerea, occorre continuare a disciplinare integralmente la competenzarations loci per le relative controversie civili nelle pertinenti leggi speciali (idem art.107 LDIP).

A prescindere dalle eccezioni sopraccitate, la legge sul foro disciplina esaustiva-mente la competenza territoriale per le materie interne di diritto civile federale. II di-ritto cantonale non è quindi più applicabile, sempreché non sia fatto salvo dallaLForo (cfr. per es. gli art. 8 e 29). Tuttavia, i Cantoni potranno prevedere anche infuturo fori propri per materie civili di diritto cantonale.

Nella.procedura di consultazione, si è chiesto a più riprese che la legge precisiespressamente quale rapporto esiste tra la LForo e \'arbitrato. A seconda della sededel tribunale arbitrale designata dalle parti, un patto d'arbitrato (concluso nella for-ma del compromesso o della clausola compromissoria; cfr. art. 4 del Concordatosull'arbitrato 30) incide infatti anche sulla competenza per territorio. Nel capoverso 3,-il disegno tiene conto di tale richiesta, precisando che un patto d'arbitrato non puòderogare al diritto imperativo in materia di foro. A prescindere dalla compromettibi-lità di una controversia, le parti devono quindi rispettare i fori imperativi (o parzial-mente imperativi) contemplati dalla legge. Per esempio, una clausola compromisso-ria prevista da un contratto di lavoro è ammissibile (sempreché le pretese litigiosesiano compromettibili) soltanto se la sede del tribunale arbitrale designato dalle partisi trova in un luogo previsto dall'articolo 25.

La LForo non si pronuncia invece sulla compromettibilità rations materiae di unacausa. Come in precedenza, quest'ultima è disciplinata, sul piano interno,dall'articolo 5 del Concordato sull'arbitrato (cui hanno aderito tutti i Cantoni) o daldiritto materiale federale e, nell'ambito internazionale, dall'articolo 177 LDIP. LaConvenzione di Lugano esclude l'arbitrato dal suo campo d'applicazione (cfr. art. 1cpv. 2 n. 4 CL).

23 Norme generali in materia di foro (Capitolo 2)

Foro imperativo (art. 2 )

La nozione di foro imperativo è già stata definita (cfr. n. 163). Un foro è imperativosoltanto se la legge lo prevede espressamente (cpv. 1; cfr. per es. i fori in materia didiritto di famiglia di cui agli articoli 15 segg.). La legge si avvale di volta in voltadell'espressione «Per... è imperativo il foro ...» o della formula «... il foro ... è impe-rativo per...». Tutti gli altri fori sono parzialmente imperativi o dispositivi.

Il capoverso 2 chiarisce la nozione di foro imperativo: le parti sono totalmente vin-colate a un siffatto foro; non possono derogarvi né a priori (vale a dire primadell'insorgere della lite) né a posteriori (ossia una volta sorta la controversia). Tantola proroga di foro (art. 9) quanto la costituzione in giudizio (art. 10) sono quindiescluse.

30 RS 2792442

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Domicilio e sede (art. 3)

Conformemente al disposto costituzionale 31, la LForo riprende e conferma il classi-co foro generale del domicilio o della sede del convenuto (cpv. I lett. a e b). Il«giudice del domicilio» mantiene quindi la sua importanza fondamentale, sia comeforo generale sussidiario, da adire ogniqualvolta la legge non abbia previsto altri fo-ri (speciali;frase introduttiva), sia quale foro alternativo, unitamente a uno o più fo-ri speciali (per es. al foro del luogo di adempimento ai sensi dell'articolo 22), siacome competenza imperativa o parzialmente imperativa (ad es. per le controversie inmateria di diritto di famiglia o di diritto dei consumatori secondo gli art. 15 segg. e23).

Dando la preminenza al principio «actor sequitur forum rei», il disegno perpetua lanostra tradizione giuridica e si conforma all'ordinamento internazionale. Tanto laLDIP (art. 2) quanto la Convenzione di Lugano (pure all'art. 2) sanciscono infattitale principio.

Per quanto concerne le azioni contro la Confederazione, i suoi enti di diritto pubbli-co (per es. le FFS32/33) e i suoi istituti (per es. i PF34, la Posta35 e l'INS AI36), il dise-gno riprende in linea di massima la normativa prevista dall'articolo 41 capoverso 2OG e dalle pertinenti leggi speciali (cpv. / lett. e e d; cfr. anche n. 1, 19, 21, 24-26dell'Allegato al presente disegno). Si è tuttavia rinunciato al foro del capoluogo delCantone di domicilio dell'attore. Non era infatti indispensabile mantenere tale com-petenza rottone loci, poiché il disegno prevede già un numero elevato di fori specialiche possono essere aditi anche per le relative controversie con la Confederazione ele istituzioni sopraccitate. Se per esempio interviene in un caso di responsabilità ci-vile quale assicuratore di un impianto nucleare, la Confederazione deve essere con-venuta davanti al giudice del luogo dell'atto (art. 28); in caso di esecuzione imper-fetta da parte dei suoi servizi, la Posta può essere citata in giudizio non soltantopresso la sua sede principale a Berna ma anche presso quella della succursale inte-ressata (art. 5) o nel luogo di adempimento (art. 22).

Il capoverso 2 precisa che il domicilio e la sede si determinano secondo il dirittomateriale: per i privati secondo il CC, per le persone giuridiche di diritto pubblicosecondo il diritto pubblico della Confederazione o del Cantone interessato. Per mo-tivi di ordine pratico, non si tiene tuttavia conto dell'articolo 24 CC: chi ha abban-donato il proprio domicilio sarà quindi convenuto davanti al giudice del luogo didimora (art. 4).

Luogo di dimora (art. 4)

Secondo il capoverso I , le persone che non hanno un domicilio possono essere con-venute davanti al giudice del luogo di dimora abituale. Questo foro sostituiscequello del domicilio. Entra in considerazione a titolo sussidiario qualora non sussi-sta un domicilio attuale, quindi anche quando un domicilio è stato abbandonato enon ne è ancora stato stabilito un altro (cfr. art. 3 cpv. 2). In tal modo, il disegno ha

31 Art. 26 cpv. 2 del disegno di Costituzione 1996; cfr. n. 152.32 Cfr. nota 33.33 Cfr. art. 2 della nuova LF sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS), FF 1998 1042 segg.;

• secondo il diritto vigente, le FFS sono un istituto autonomo di diritto federale capace distare in giudizio.

34 Art. 5 della legge sui PF (RS 414.110).35 Art. 2 della legge sull'organizzazione delle poste, RU 1997 2465 segg.36 Art. 61 LAINF(RS 832.20).

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ripreso la regolamentazione contemplata da molti codici di procedura civile canto-nali.

Il capoverso 2 definisce la nozione di dimora abituale. Per garantire la concordanzacon il diritto internazionale, è stata ripresa la definizione utilizzata dal nostro dirittointernazionale privato (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b LDIP37). Anche la Convenzione diLugano prevede tale nozione (art. 5 n. 2); di principio, il suo campo d'applicazionepersonale si fonda tuttavia sul domicilio del convenuto (art. 4 CL; per le eccezionicfr. art. 16 CL).

In subordine, la commissione peritale aveva inoltre proposto, quale foro generale, illuogo dell'ultima dimora nota (cfr. art. 4 cpv. 3 AP). Tale/oro non è stato ripresonel disegno, tanto più che le normative internazionali non lo prevedono.

Stabile organizzazione (art. 5)

Questa disposizione istituisce il foro della stabile organizzazione. Tale nozionecomprende la succursale di una società commerciale o di una società cooperativa(cfr. art. 642, 782 e 837 CO) e il domicilio professionale o d'affari di una personafisica, di una ditta individuale o di una società in nome collettivo o in accomandita.Oltre al foro generale della sede o del domicilio del convenuto (art. 3) - o a even-tuali competenze speciali previste dal capitolo 3 del disegno (per es. il luogo diadempimento, art. 22) -, per le controversie derivanti dalla gestione di una succur-sale o di un domicilio professionale o d'affari l'attore dispone quindi di un foro nelluogo della stabile organizzazione. Contrariamente alPavamprogetto e conforme-mente a quanto proposto nell'ambito della procedura di consultazione, la legge citaespressamente anche la succursale.

Il foro alternativo della stabile organizzazione si fonda sul principio secondo cui lanozione di «giudice del domicilio» va disgiunta dal domicilio (principale) del titola-re dell'impresa, forse troppo distante, ed estesa al luogo (più vicino) in cui tale im-presa è effettivamente gestita. Per quanto concerne il domicilio professionale od'affari delle persone fisiche, delle ditte individuali e delle società in nome collettivoe in accomandita, questo foro è stato ripreso dal diritto cantonale. Per la succursaledelle società commerciali e delle società cooperative esso è invece stato recepito daldiritto federale. Le relative disposizioni del CO (art. 642 cpv. 3, 782 cpv. 3 e 837cpv. 3) possono quindi essere abrogate (cfr. n. 5 dell'Allegato al disegno). Le esi-genze cui deve rispondere una stabile organizzazione sono state definite dalla giuri-sprudenza del Tribunale federale38.

Anche il diritto intemazionale prevede questo foro, estremamente pratico (art. 20cpv. 1 lett. e, 21 cpv. 3,112 cpv. 2 e 160 LDIP; art. 5 n. 5 CL).

Domanda riconvenzionale (art. 6)

II diritto intercantonale della Confederazione e tutti i codici di procedura civilecantonali prevedono il foro della domanda riconvenzionale: tale domanda va propo-sta al giudice presso cui è pendente la domanda principale.

37 Numerose convenzioni dell'Aia utilizzano la stessa nozione; cfr. per es. la Convenzioneconcernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione diminorenni (RS 0.211.231.01).

38 Per il domicilio professionale o d'affari, cfr. DTF 101 la 41: per es. uno studio legale oun gabinetto medico situato in un luogo diverso da quello in cui è domiciliato il titolare.Per la succursale, cfr. DTF 117 II 87: attività simile a quella dello stabilimento principalema locali propri, infrastrutture durevoli e una certa indipendenza economica e com-merciale. Non occorre che la succursale sia iscritta nel registro di commercio.

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Conformemente alla giurisprudenza relativa all'articolo 59 Cost.39, il capoverso 1ammette questo foro soltanto se la domanda riconvenzionale è materialmente con-nessa con quella principale. Una simile connessione è data se le due domande sifondano sulla stessa causa fattuale o giuridica (per es. la stessa fattispecie, lo stessocontratto). La nozione di connessione è quindi identica a quella prevista dal dirittointemazionale (cfr. art. 8 LDIP, che esige un nesso materiale, alla stessa stregua delpresente disegno; cfr. anche l'art. 6 n. 3 CL, che esemplifica tale nesso materiale).

Contrariamente a quanto previsto da taluni codici di procedura civile cantonali (peres. art. 170 CPC BE) e dall'avamprogetto della commissione peritale, la sola com-pensabilita delle pretese non basta per ammettere il foro della domanda riconven-zionale, poiché in caso contrario si derogherebbe inutilmente al diritto internazio-nale. Questa modifica tiene conto delle critiche formulate a tal proposito nell'ambitodella procedura di consultazione.

Nella consultazione, si è chiesto a più riprese di precisare nella legge che la doman-da riconvenzionale può essere proposta al giudice presso cui è pendente la domandaprincipale soltanto se tale giudice è competente anche rations materiae. Una similelimitazione contraddirebbe tuttavia il diritto vigente e costituirebbe un' inuti le inge-renza nel diritto processuale civile dei Cantoni. Se il valore litigioso di una domandariconvenzionale supera l'importo fino a cui è competente il giudice adito, il dirittoprocedurale cantonale prevede di regola il deferimento delle due domande (princi-pale e riconvenzionale) al giudice competente per il valore litigioso più elevato,sempreché una nórma imperativa non lo vieti (ad es. per tutelare la competenza ditribunali speciali, cfr. per es. art. 343 cpv. 2 CO). In linea di massima, una domandariconvenzionale può quindi essere promossa anche se il suo valore litigioso superaquello fino a cui è competente il tribunale investito della domanda principale. Nem-meno il diritto internazionale (LDIP, CL) prende espressamente in considerazione lacompetenza rottone materiae per quanto concerne le domande riconvenzionali.

Il capoverso 2 stabilisce quale «sorte» vada riservata alla domanda riconvenzionalese la domanda principale viene meno. Il foro sussiste, poiché la domanda riconven-zionale è un'azione indipendente (per es., il ritiro della domanda principale non haripercussioni sul foro della domanda riconvenzionale). Il foro della domanda ricon-venzionale è mantenuto anche qualora la domanda principale venga respinta - senzaentrare nel merito della lite — per incompetenza rottone loci del giudice adito: se ilconvenuto avanza contropretese, l'attore (convenuto in riconvenzione) deve difen-dersi a tale foro, poiché lo ha scelto, anche se erroneamente, promuovendovi la do-manda principale. La caducità della domanda riconvenzionale sarebbe iniqua per ilconvenuto (attore riconvenzionale); il nostro Consiglio ha pertanto ripreso la propo-sta della commissione peritale (art. 6 AP), nonostante tale soluzione avesse suscitatoqualche critica isolata nell'ambito della procedura di consultazione.

Cumulo di azioni (art. 7)

L'articolo 7 disciplina due fattispecie importanti del foro della connessione: il cu-mulo soggettivo (cpv. 1) e oggettivo (cpv. 2) di azioni. Oli articoli 6 (domanda ri-convenzionale), 8 (azione di chiamata in causa o di garanzia) e 37 (azioni connesse)forniscono ulteriori esempi di tale foro. Sotto il profilo materiale, il disegno riprendele proposte della commissione peritale, dedicando tuttavia un solo articolo al cu-mulo di azioni.

39 DTF93I592.2445

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Il capoverso 1 concerne il litisconsorzio. Conformemente a quanto proposto dallacommissione peritale, in materia di competenza rations loci è stata adottata la stessaregola per tutti i tipi di litisconsorzio (necessario e semplice). Anche in caso di liti-sconsorzio semplice basta quindi che il giudice adito sia competente per uno deiconvenuti affinchè lo sia per tutti gli altri. La soluzione prevista dal diritto internocorrisponde pertanto a quella contemplata dal diritto internazionale europeo (cfr. art.6 n. l in relazione con l'art. 22 CL): anche la Convenzione di Lugano si accontentainfatti di un nesso molto tenue, quale per esempio il litisconsorzio semplice. Sinora,l'articolo 59 Cost. non permetteva di adeguare la legislazione interna al diritto inter-nazionale; la nuova formulazione (art. 26 cpv. 2 del disegno di Costituzione 1996)consente invece di procedere a tale adeguamento.

Il capoverso 2 riguarda il foro del cumulo aggettivo di azioni (più pretese contro lostesso convenuto), ripreso dai codici di procedura civile cantonali. Tutte le azionipossono essere proposte a un giudice che, di per sé, sarebbe competente soltanto peruna di esse. Le diverse pretese devono tuttavia essere materialmente connesse; comeper la domanda riconvenzionale di cui all'articolo 6, può trattarsi di una connessionedi natura giuridica o fattuale. Va sottolineato che questa disposizione disciplina sol-tanto la competenza territoriale: la regolamentazione della competenza ratione ma-teriae spetta come in precedenza al diritto cantonale.

Azione di chiamata in causa o di garanzia (art. 8)

Quest'azione consente di coinvolgere come parte in causa in un processo già pen-dente un terzo contro cui una parte intende promuovere un'azione di regresso in ca-so di soccombenza. Si pensi per esempio all'ipotesi seguente: il compratore di unprodotto difettoso promuove un'azione estimatoria contro il venditore (azione prin-cipale); quest'ultimo intende rivalersi direttamente (regresso) sul produttore (sinoraterzo non interessato) qualora l'azione del compratore venisse accolta.

In simili casi, il diritto processuale cantonale prevede di regola soltanto la possibilitàdi denunciare la lite al terzo (nella fattispecie, al produttore), affinchè questi inter-venga in favore di una parte (nella fattispecie, del venditore) davanti al giudice pres-so cui è stata promossa l'azione principale. Nell'ambito di questo intervento acces-sorio, il terzo si limita tuttavia ad «assistere» il convenuto senza diventare parte nelprocedimento principale. Si tratta anzitutto di unire le forze del venditore e del pro-duttore per difendersi dall'azione del compratore. La possibilità di intervenire privainoltre il terzo del diritto di eccepire - nell'ambito di un'azione di regresso successi-va - che il venditore non si è difeso con la necessaria diligenza nella causa che loopponeva al compratore (prima azione) o che la decisione del giudice era errata. Es-sa non impedisce tuttavia al venditore di promuovere in un secondo tempo un'azio-ne indipendente relativa al credito diregresso, poiché tale credito non era oggettodella prima azione.

Il più delle volte, questo processo ulteriore, che oppone soltanto venditore e pro-duttore, si svolge in un luogo diverso, dinanzi a un altro giudice, poiché la compe-tenza per territorio si determina in funzione del produttore convenuto. La possibilitàdi promuovere la cosiddetta azione di chiamata in causa o di garanzia presso il giu-dice investito della controversia principale consente di evitare questo cambiamentodi foro, spesso defatigante, e, in particolare, di impedire che la causa sia deferita aun tribunale che non conosce l'incartamento del primo processo. Anche il terzo di-venta quindi parte nel processo principale, nel nostro esempio dopo essere statoconvenuto dal venditore. Il giudice decide anche in merito al regresso di quest'ul-timo e due processi sono liquidati in un sol colpo.

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Come rilevato poc'anzi, la maggior parte degli ordinamenti procedurali cantonalinon prevede una simile azione di chiamata in causa per pretese di garanzia controterzi, accontentandosi del semplice intervento accessorio. In questi Cantoni, le pre-tese di garanzia e di regresso vanno pertanto fatte valere mediante un'azione indi-pendente, promossa al foro generale del garante convenuto. Soltanto tre codici diprocedura civile offrono espressamente la possibilità di invocare tali pretese davantial giudice presso cui è pendente l'azione principale (cfr. art. 48 segg. CPC VS, 83segg. CPC VD e 104 seg. CPC GÈ).

Considerato che l'azione di chiamata in causa presso il giudice investito della con-troversia principale è poco diffusa, non è parso opportuno introdurla obbligatoria-mente in tutti i Cantoni per il tramite del diritto federale (ossia attraverso la LForo),nonostante motivi di ordine pratico militino senz'altro a favore di una siffatta solu-zione. Anche la commissione peritale vi aveva rinunciato. Una legge sul foro devetuttavia menzionare la possibilità di promuovere un'azione di chiamata in causa, an-che soltanto nel senso di urta riserva esplicita a favore del diritto processuale canto-nale, che potrà continuare a prevedere tale azione o introdurla ex nova. L'articolo 8del disegno va pertanto inteso come una garanzia dello status qua in favore deiCantoni che hanno già istituito questo foro speciale. Il rapporto esistente tra tale ar-ticolo e il diritto procedurale cantonale è pertanto identico a quello che intercorre tral'articolo 6 numero 2 della Convenzione di Lugano (analogo all'art. 8 LForo) e il di-ritto processuale degli Stati membri. L'articolo 8 del disegno consentirà quindi alnostro Paese di riesaminare - nell'ambito della revisione della Convenzione di Lu-gano tuttora in corso — la riserva materiale contemplata dall'articolo V del Proto-collo n. 1.

Qualora un processo civile dovesse svolgersi secondo il diritto procedurale deiCantoni di Vaud, Vallese o Ginevra, le parti potranno pertanto denunciare la lite aun terzo oppure avvalersi dell'azione di chiamata in causa per costringere quest'ul-timo a intervenire nel processo in qualità di parte.

Proroga di foro (art. 9)

Questo articolo disciplina la scelta del foro mediante accordo tra le parti (proroganofori).

Secondo il capoverso I , una simile pattuizione è ammessa soltanto se la legge nondispone altrimenti. Questa disposizione si riferisce tuttavia ai fori imperativi, cui nonpuò mai essere derogato, né prima né dopo l'insorgere della controversia (art. 2 cpv.2), e a quelli parzialmente imperativi, cui le parti non possono derogare a priori (cfr.art. 23, 24 cpv. 2, 25 cpv. 4). Per il resto, la proroga di foro è sempre possibile, aprescindere dal fatto che concerna una controversia esistente o futura. Alla stessastregua di quanto previsto dal diritto internazionale (cfr. art. 5 cpv. 1 LDIP e art. 17cpv. 1 CL), la prorogano deve tuttavia riguardare una controversia derivante da unrapporto giuridico determinato. Sarebbe per esempio inammissibile che si pattuiscaun foro per tutte le controversie risultanti dalle relazioni commerciali tra le parti. Laprorogatio ha inoltre effetto esclusivo (cpv. 1 secondo periodo): se il convenutosolleva la relativa eccezione, qualsiasi altro giudice adito deve dichiararsi incompe-tente.

Il disegno tiene conto delle richieste formulate da molti partecipanti alla proceduradi consultazione, secondo i quali occorrerebbe vietare la deroga a priori ai fori isti-tuiti dalla legge in materia di diritto dei consumatori, quindi l'introduzione di clau-sole di proroga del foro nei contratti dei consumatori. Questi ultimi non possonopertanto rinunciare a priori al giudice del loro domicilio, poiché la competenza di

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tale giudice è parzialmente imperativa (cfr. il commento all'art. 23 cpv. 2; cfr. ancheart. 114 cpv. 2 LDIP e art. 12 n. l e 15 n. l CL).

Il capoverso 2 concerne la forma della proroga di foro: di regola, è richiesta la formascritta (primo periodo). La legge sul foro parte quindi dallo stesso principio sancitodalla LDIP e dalla Convenzione di Lugano. Come il diritto internazionale, essa am-mette tuttavia anche determinate agevolazioni di forma (secondo periodo). La lette-ra a corrisponde alla regolamentazione prevista dalla LDIP, che tiene conto deimezzi di comunicazione moderni (art.5 cpv. 1 LDIP); la lettera b compie un passoulteriore nella direzione seguita dalla Convenzione di Lugano: anche un accordoorale è ammesso, sempreché sia in seguito confermato per scritto da entrambe leparti (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. a CL).

Il semplice accordo orale non basta, non da ultimo per motivi di ordine pratico legatialle esigenze in materia di prova. Questo vale anche per le relazioni commerciali (atal proposito, cfr. invece l'art. 17 cpv. 1 lett. b e c CL, che, per quanto concerne ilcommercio internazionale, sopprime gran parte delle esigenze di forma). Conside-rate le agevolazioni formali proposte dal disegno, non sussiste alcun bisogno effetti-vo di prevedere una simile libertà di forma. La LDIP può e deve invece essere piùsevera riguardo alla forma, poiché le sue norme di competenza non si applicano di-rettamente all'ambito intemo o a quello internazionale europeo bensì a rapporti in-ternazionali più «lontani».

Sempre per quanto concerne la forma della clausola di proroga del foro, nella proce-dura di consultazione si è proposto di riprendere la cosiddetta «giurisprudenza tipo-grafica» del Tribunale federale, soprattutto per porre al riparo da spiacevoli sorprese- che potrebbero in particolare risultare dalle condizioni generali annesse a un con-tratto (CG) - la parte che ha rinunciato al foro legale 40. Si può tuttavia prescindereda tale proposta, poiché in settori particolarmente sensibili (soprattutto in materia diprotezione dei consumatori) non è in genere consentito rinunciare a priori, medianteuna clausola di proroga del foro, al giudice designato dalla legge: questo permette digarantire una migliore protezione della parte socialmente più debole. Una clausoladi proroga del foro inclusa per esempio nelle CG di un contratto di leasing su beni diconsumo non vincolerebbe le parti contraenti.

La commissione peritale aveva proposto di non riprendere nella LForo il principio -ritenuto ormai obsoleto - secondo cui il giudice pattuito può declinare la propriacompetenza senza entrare nel merito dell'azione (cosiddetto forum non conveniens),tanto più che il diritto internazionale limita (art. 5 cpv. 3 LDIP) o non prevede af-fatto (art. 17 CL) tale facoltà. Durante la procedura di consultazione questa propostaha suscitato critiche di cui il disegno tiene in parte conto, consentendo al giudice de-signato di declinare la competenza soltanto se la controversia non denota sufficientenesso con il foro pattuito (cpv. 3). Alla stessa stregua di quanto previsto dai vigentiordinamenti processuali cantonali, l'esistenza di un simile nesso è tuttavia ammessa(in particolare) se una parte ha il domicilio o la sede nel Cantone interessato.

Costituzione in giudizio del convenuto (art. IO)

II diritto internazionale e tutti i codici di procedura civile cantonali riconoscono ilforo creato mediante costituzione in giudizio del convenuto. Sotto il profilo mate-riale, la norma proposta corrisponde al diritto internazionale (cfr. art. 6 LDIP e art.18 CL).

40 Secondo tale giurisprudenza, una clausola di proroga del foro deve essere messa in risaltoe figurare in un punto ben visibile del contratto (DTF118 la 297).

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Il capoverso 1 definisce la nozione di costituzione in giudizio conformemente alladottrina e alla giurisprudenza costanti41: il convenuto si costituisce in giudizio se siesprime incondizionatamente nel merito della causa senza aver prima contestato lacompetenza per territorio del giudice adito. Come la proroga di foro, la costituzionein giudizio è tuttavia ammessa soltanto se la legge non dispone altrimenti. Non èquindi consentito derogare a una competenza imperativa, né a un foro parzialmenteimperativo, poiché in caso contrario sarebbe troppo facile eludere il fine protettivodi un siffatto foro (cfr. il commento all'art. 23). La contumacia (mancata compari-zione del convenuto) non è considerata costituzione in giudizio.

Alla stessa stregua di quanto previsto in caso di prorogano fori (art. 9 cpv. 3) econtrariamente all'avamprogetto della commissione peritale, il capoverso 2 consenteal giudice di non entrare nel merito dell'azione qualora la controversia non denotisufficiente nesso con il tribunale adito (cfr. anche art. 6 in fine LDIP).

Volontaria giurisdizione (art. 11

La commissione peritale non ha proposto alcun foro generale in materia di volonta-ria giurisdizione, limitandosi a disciplinare talune fattispecie nel capitolo dedicato aifori speciali. L'articolo 11 colma tale lacuna, conformemente a quanto richiestonella procedura di consultazione.

Sulla scorta della proposta formulata dal gruppo di lavoro «Lugano für dieSchweiz»42, il disegno designa quale foro generale il luogo di domicilio o di sede delrichiedente. Questo foro vale per tutte le procedure di volontaria giurisdizione per lequali non è previsto alcun foro speciale nel terzo capitolo (cfr. art. 13, 14, 19 cpv. 2,31 e 32). Non ci si può pertanto fondare sul domicilio della controparte del richie-dente, dal momento che le procedure di volontaria giurisdizione si svolgono su do-manda unilaterale, quindi senza controparte in senso formale.

Anche il diritto internazionale si occupa della volontaria giurisdizione, senza peròistituire un foro generale (tuttavia, in materia di cambiamento del nome, l'art. 38LDIP si fonda in principio sul domicilio dell'istante). Per il resto, tale diritto si li-mita essenzialmente a disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione delle «decisioni»interessate (art. 31 seg. LDIP, art. 50 CL).

24 Fori speciali (Capitolo 3)

241 Dirittodelle persone

Protezione della personalità e dei dati (art. 12)

Per quanto concerne le azioni e istanze in materia di protezione della personalità edei dati, il disegno adotta la soluzione proposta dalla commissione peritale, che haripreso i fori previsti dal diritto vigente (cfr. art. 2.8b, 281 cpv. 2 CC e art. 15 LPD):la competenza ratione loci è quindi attribuita al giudice del domicilio di una delleparti (lett. a, b e d). Le disposizioni corrispondenti del CC e della LPD possonopertanto essere modificate o abrogate (cfr. n. 2 e 13 dell'Allegato al presente dise-gno). Non è necessario menzionare espressamente le domande giudiziali di risarci-mento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile connesse con le

41 DTF 123 HI 45 seg.42 Cfr. nota 25.

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azioni e istanze sopraccitate (cfr. invece art. 11 AP), poiché tali domande sono in-cluse nelle clausole generali.

Nella consultazione si è talvolta criticato il fatto che sia stato ripreso il diritto vi-gente. In particolare, la scelta del foro dell'attore è parsa discutibile, considerata lanatura «aquiliana» delle fattispecie interessate. Il nostro Consiglio ha tuttavia decisodi attenersi alla proposta della commissione peritale, giacché la regolamentazioneattuale della competenza per territorio si è ormai affermata nella prassi.

I fori sopraccitati si impongono materialmente anche per le azioni di protezione delnome (art. 29 CC) e di contestazione del cambiamento di nome (art. 30 cpv. 3 CC)(lett. e). Il «principio di attinenza», secondo cui il giudice competente perquest'ultima azione è quello del luogo d'origine del convenuto43, appare ormai su-perato. Le istanze non contenziose di cambiamento del nome (art. 45 CC) vanno in-vece proposte nel luogo in cui sono tenuti i registri (cfr. art. 14).

II diritto internazionale europeo non istituisce fori speciali per quanto concerne laprotezione della personalità e dei dati; entrano quindi in considerazione il domiciliodel convenuto o il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (cfr. art. 3 e 5 n. 3 CL).L'articolo 33 della LDIP prevede che alle pretese derivanti da lesioni arrecate allapersonalità si applicano le norme di competenza in materia di atti illeciti (cfr. art.129 LDIP: è competente il giudice del domicilio o della dimora abituale del conve-nuto oppure, sussidiariamente, quello del luogo dove l'atto è stato commesso o haprodotto i suoi effetti).

Dichiarazione di scomparsa (art. 13)

Per le istanze di dichiarazione di scomparsa - classico esempio di volontaria giuri-sdizione - il disegno riprende dall'articolo 35 capoverso 2 CC il foro dell 'ultimodomicilio conosciuto della persona scomparsa. Questa disposizione del CC puòquindi essere abrogata (cfr. n. 2 dell'Allegato al disegno). Nell'ambito internazio-nale, la competenza per territorio è determinata secondo l'articolo 41 LDIP, cheprevede lo stesso principio. La Convenzione di Lugano non è applicabile a tale que-stione (cfr. art. l n. l CL).

Rettifica dei registri dello stato civile (art. 14)

Secondo la giurisprudenza 44, per le istanze di rettifica dei registri dello stato civile(art. 45 CC) è imperativo il foro del luogo in cui essi sono tenuti. Il disegno sancisceespressamente questo principio, valido anche per le istanze concernenti la modificadi un'iscrizione diventata inesatta soltanto in un secondo tempo. In tal caso, la do-manda di rettifica non si fonda tuttavia direttamente, ma solo per analogia,sull'articolo 45 CC (per es. azione di stato sui generis promossa in seguito a uncambiamento di sesso 45).

La LDIP non contempla disposizioni in materia; la Convenzione di Lugano non siapplica alle iscrizioni nei registri dello stato civile (cfr. art. l n. l CL).

43 DTF60II387.44 DTF 86 II444 seg., 92 II132.45 Cfr. DTF 119 II 269 seg. consid. 6.2450

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242 Diritto di famiglia

Inibizione del matrimonio (art. 15)

Per le azioni di inibizione del matrimonio, il disegno riprende dall'articolo 111 CCil foro imperativo del luogo in cui è stata presentata la domanda di pubblicazione;questa disposizione del CC viene modificata di conseguenza (cfr. n. 2 dell'Allegatoal disegno).

Conformemente a quanto proposto dal nostro Collegio 46, il nuovo diritto matrimo-niale abolirà la procedura di pubblicazione, quindi l'azione per inibizione. Al mo-mento dell'entrata in vigore di tale diritto, l'articolo 15 della LForo sarà quindiabrogato.

La LDIP non prevede disposizioni concernenti espressamente le azioni di inibizionedel matrimonio; la Convenzione di Lugano non è applicabile in materia (art. l n. lCL).

Istanze e azioni di diritto matrimoniale (art. 16)

Le procedure di diritto matrimoniale sono riunite in un unico articolo. II disegnoprevede un foro unitario e imperativo: quello del domicilio di una parte, ovvero diuno dei coniugi o degli ex coniugi (cpv. I).

Questa soluzione corrisponde alla concezione moderna in materia di foro. Nell'am-bito della revisione del diritto matrimoniale del 1984/88 era già stata introdotta perle misure di tutela dell'unione coniugale (art. 180 cpv. 1 CC) e l'istanza di separa-zione dei beni (art. 186 CC); il diritto del divorzio riveduto prevede questo foro an-che per la procedura di divorzio e le azioni di completamento o di modifica di unasentenza di divorzio o di separazione dei coniugi. Le relative disposizioni del CCpossono quindi essere abrogate o modificate (cfr. n. 2 dell'Allegato al disegno).

L'articolo 16 elenca le azioni (sistema del catalogo) secondo l'ordine cronologicodei possibili eventi:- Lettera a: la nozione di tutela dell'unione coniugale va interpretata in modo

estensivo. Non comprende soltanto le misure giudiziarie ai sensi degli articoli172 segg. CC (ovvero la protezione dell'unione coniugale stricto sensu), ma, inparticolare, anche quelle di cui agli articoli 170 (obbligo d'informazione), 185segg. (istanza di separazione dei beni) e 203 CC (dilazioni di pagamento). Sa-rebbe pertanto superfluo adottare una disposizione speciale - quale quella pre-vista dall'avamprogetto (cfr. art. 16 AP) - per l'istanza di separazione dei beni.Il giudice di cui all'articolo 16 capoverso 1 è competente anche per la modificao la revoca delle misure disposte (idem art. 180 cpv. 3 CC);

- La lettera b concerne le «azioni di scioglimento» quali le azioni di nullità delmatrimonio, di divorzio e di separazione dei coniugi, comprese le conseguenzeaccessorie (in particolare il mantenimento a favore dell'ex coniuge e gli ali-menti per i figli);

- La lettera e menziona le azioni di liquidazione del regime dei beni. A tal pro-posito, va ricordato che per le controversie patrimoniali sorte in seguito allamorte di uno dei coniugi è competente il giudice di cui all'articolo 19, giacchési tratta di controversie tra eredi (comunione ereditaria contro coniuge super-stite, anch'egli erede).La lettera d concerne le azioni di completamento e di modifica (per es.un'azione di riduzione della pensione alimentare fornita in caso di divorzio).

46 Messaggio, FF 1996 I 15 seg., 79 seg.

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Il capoverso 2 riprende la regola contemplata dall'articolo 190 CC (istanza di sepa-razione dei beni proposta in caso di pignoramento della quota di beni comuni di unodei coniugi).

L'avamprogetto della commissione peritale disponeva espressamente che il giudicedi cui all'articolo 16 capoverso 1 del presente disegno è competente anche per le mi-sure cautelari connesse con un'azione di diritto matrimoniale (cfr. art. 15 cpv. 1 lett.b AP). Tale competenza può tuttavia già essere desunta dall'articolo 34 del disegno;una ripetizione sarebbe pertanto superflua.

Per le controversie di diritto matrimoniale, la commissione peritale aveva inoltre ri-preso dall'articolo 180 cpv. 2 CC il cosiddetto forum praeventionis. Occorreva pre-vedere tale foro poiché, a differenza del presente disegno (art. 38), l'avamprogettonon stabiliva in modo generale quando subentra la litispendenza. Dal momento cheil disegno disciplina tale questione, si può rinunciare all'adozione di una regola spe-ciale.

Di principio, la Convenzione di Lugano non contempla norme di competenza appli-cabili alle procedure di diritto matrimoniale (cfr. art. 1 cpv. 2 CL). Essa prevedesoltanto un foro alternativo (oltre al foro del domicilio del convenuto, art. 2 CL) inmateria di obbligazioni alimentari (art. 5 n. 2). Questo foro si trova al domicilio delcreditore di alimenti, sempreché la pretesa alimentare non sia giudicata quale conse-guenza accessoria nell'ambito di un processo concernente Io stato delle persone (peres. una procedura di divorzio); in tal caso decide il giudice competente per l'azionedi stato. Sostanzialmente, il diritto internazionale europeo offre quindi gli stessi foriprevisti dal diritto interno.

Accertamento e contestazione della filiazione (art. 17)

Per le azioni di accertamento e contestazione della filiazione, il disegno riprende lacompetenza ratione loci prevista dall'articolo 253 CC, precisando che tale compe-tenza è imperativa. L'articolo 253 CC può quindi essere abrogato (cfr. n. 2 dell'Al-legato al disegno).

La Convenzione di Lugano non disciplina la competenza per queste azioni di stato(art. 1 cpv. 2 CL).

Azioni di mantenimento e di assistenza (art. 18)

Questa disposizione disciplina la competenza ratione loci per le controversie sortetra genitori e figli in materia di mantenimento (lett. a) e quelle derivanti dall'obbligodi assistenza tra parenti di cui all'articolo 328 segg. CC (lett. b). Le controversie traconiugi o ex coniugi in materia di mantenimento rientrano invecenel campo d'ap-plicazione dell'articolo 16.

Alla stessa stregua di quanto previsto dall'articolo 16 e dal diritto vigente (cfr. art.279 cpv. 2 e 329 cpv. 3 CC), per le controversie sopraccitate è imperativo il foro deldomicilio di una parte. La Convenzione di Lugano prevede lastessa competenza perterritorio, anche se il foro non è imperativo (cfr. art. 2 e 5 n. 2 CL e, a tal proposito,il commento all'articolo 16).

La lettera a precisa inoltre che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confrontidei figli può essere stabilito anche nell'ambito di una procedura di diritto matrimo-niale o di un processo concernente lo stato civile delle persone fisiche (cfr. il rinvioagli art. 16 e 17; idem art. 5 n. 2 CL).

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243 Diritto successorio

Articolo 19

Questa disposizione disciplina il foro per la giurisdizione contenziosa (cpv. I) e lavolontaria giurisdizione (cpv. 2) in materia di diritto successorio.

Per azioni di diritto successorio ai sensi del capoverso 1, s'intendono tutte le azionifondate su tale diritto: la petizione d'eredità (art. 598 segg. CC), le azioni di nullità edi riduzione (art. 519 segg. e 535 CC), l'azione volta al soddisfacimento di un legato(art. 562 CC) e l'azione di divisione (art. 604 CC). Come già previsto dal diritto vi-gente (cfr. art. 538 cpv. 2 e 194 n. l CC), tali azioni vanno proposte al giudicedell'ultimo domicilio dell'ereditando; le due disposizioni citate possono quindi esse-re abrogate (n. 2 dell'Allegato al disegno). Il foro non è imperativo, alla stessa stre-gua di quello istituito dall'articolo 538 CC. Come rilevato nel commento all'articolo16, anche le azioni di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno deiconiugi vanno promosse a tale foro.

Diversi codici di procedura civile cantonali prevedono il foro sopraccitato anche perle azioni proposte contro l'eredità indivisa dai creditori della massa ereditaria. Si-mili disposizioni sono contrarie al sistema, poiché la successione non ha la capacitàdi stare in giudizio. Occorre quindi agire contro gli eredi responsabili, proponendol'azione al loro foro. Il disegno abolisce questi fori di diritto cantonale. Lascia inve-ce impregiudicata la capacità processuale limitata conferita all'eredità (in materia diesecuzione) dall'articolo 49 LEF.

Il capoverso 2 disciplina la competenza per territorio dell'autorità cantonale - giudi-ce o autorità amministrativa - incaricata di esercitare la volontaria giurisdizione inmateria di diritto successorio [compilazione d'inventario in caso di sostituzioned'erede (art. 490 CC), certificazione ulteriore di un testamento orale (art. 507), ado-zione delle misure necessarie per assicurare la devoluzione dell'eredità (apposizionedei sigilli, inventario, pubblicazione dei testamenti e nomina di un amministratore,cfr. art. 551 segg. CC), ricezione delle dichiarazioni di rinuncia (art. 570 CC), com-pilazione dell'inventario pubblico (art. 580 segg. CC), esecuzione della liquidazioned'ufficio (art. 595 segg. CC) e intervento nella divisione (art. 602, 609 e 611 CC)].A tal proposito è stata ripresa la regolamentazione prevista dal diritto vigente (cfr.art. 551 cpv. 1 e 3 CC).

La Convenzione di Lugano non disciplina la competenza territoriale in materia di di-ritto successorio (art. 1 cpv. 2 CL); la LDIP si fonda di principio sull'ultimo domi-cilio dell'ereditando (art. 86 LDIP), alla stessa stregua del presente disegno.

244 Diritti reali

Fondi (art. 20)

Questa disposizione disciplina la competenza ratione loci per le azioni inerenti a unfondo (nel senso di una formula generale; cfr. cpv. 1 lett. e). Sotto il profilo mate-riale, il disegno riprende le proposte della commissione peritale, il cui intento essen-ziale era di garantire che le relative azioni — reali o no - possano sempre essere pro-poste (anche) al giudice del luogo di situazione della cosa (forum rei sitae).

Il capoverso i lettera a fissa il foro per le azioni reali-ovvero le azioni concernentidiritti reali o il possesso di fondi - nel luogo di situazione della cosa, come attual-mente previsto da tutti i codici di procedura civile cantonali. Questo foro è ancorato

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da lungo tempo anche ne! diritto intercantonale. Il luogo determinante è quello incui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario (cfr. art. 1-lOaRRF).

Contrariamente a quanto previsto dalla maggior parte dei codici di procedura civilecantonali, il foro istituito dal capoverso 1 non è imperativo, anche se potrebbe sussi-stere un interesse pubblico a che la competenza rations loci del giudice concordicon quella delle autorità preposte al registro fondiario. Nella prassi le operazioni delregistro fondiario inerenti a decisioni giudiziali pronunciate in un altro circondario opersino in un altro Cantone non hanno tuttavia mai posto problemi particolari.Spetta comunque alle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria stabilire se icircondari del registro fondiario debbano coincidere con quelli giudiziari; non sem-pre i Cantoni optano per una simile soluzione. Non sarebbe pertanto giustificato -soprattutto in un piccolo Paese quale la Svizzera — vietare alle parti di pattuire unaltro foro o limitare le possibilità di concludere patti d'arbitrato.

Per le azioni contro la comunione dei proprietär! per piani, il capoverso 1 lettera briprende la regola prevista dall'articolo 712/ capoverso 2 CC, secondo cui è compe-tente il tribunale del luogo di situazione del fondo (cfr. anche art. 46 cpv. 4 LEF).

Il capoverso 1 lettera e disciplina la competenza territoriale per le altre azioni - ov-vero le azioni non reali - inerenti a un fondo. Contrariamente a quanto previsto perle azioni reali, il disegno non prevede un unico foro (cui è tuttavia possibile deroga-re) e consente all'attore di scegliere tra il luogo di situazione del fondo e il domiciliodel convenuto.

La lettera e concerne anzitutto controversie su pretese derivanti da obbligationireali; si pensi per esempio ai litigi concernenti diritti personali annotati nel registrofondiario, o all'azione volta all'esclusione di un comproprietario dalla comunionedei proprietari per piani. Il diritto vigente consente già di promuovere tali azioni nonsoltanto al domicilio del convenuto ma anche davanti al giudice del luogo di situa-zione della cosa 47. Lo stesso vale per le «azioni miste» (per es. un'azione fondata suun diritto di pegno immobiliare, sempreché la controversia non verta soltanto sul di-ritto di pegno bensì anche sull'importo del credito). La lettera e introduce inveceun'innovazione per le azioni meramente obbligatorie (azioni da contratto) come (inparticolare) quelle volte al trasferimento della proprietà fondiaria o al conferimentodi diritti reali l imitati su fondi. Secondo il diritto vigente, queste azioni non possonoessere proposte al giudice del luogo di situazione della cosa bensì soltanto al domi-cilio del convenuto (art. 59 Cosi.48). In futuro sarà tuttavia competente anche il giu-dice del luogo di situazione.

Dal profilo della sistematica, la competenza rottone loci per queste azioni mera-mente obbligatorie andrebbe disciplinata nella Sezione 5, dedicata alle azioni dacontratto. Considerato il nesso esistente tra tali azioni e i diritti reali, è tuttavia op-portuno includere siffatto foro nella Sezione 4 (Diritti reali).

Durante la procedura di consultazione, taluni interpellati hanno criticato l'intro-duzione della norma secondo cui le azioni obbligatorie inerenti a fondi possono es-sere promosse anche dinanzi al giudice del luogo di situazione. Il nostro Collegio hatuttavia deciso di aderire alla proposta della commissione peritale, poiché la nuovaregolamentazione corrisponde a una moderna tendenza del diritto processuale inau-gurata nelle legislazioni cantonali e confermata in seguito dalle norme di competen-

47 DTF120 la 240 segg.48 A tal proposito, DTF 117 II26.

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za più recenti del diritto federale49. Occorre tuttavia che l'azione denoti un nesso di.una certa intensità con il fondo (cfr. l'elencazione esemplificativa di cui alla lett. e);un tenue legame materiale non basterebbe. Per esempio, l'azione di un appaltatorefondata su lavori di riparazione di una casa e diretta contro il proprietario del fondopotrebbe essere promossa davanti al giudice del luogo di situazione; qualora una si-mile azione fosse invece proposta contro un terzo qualsiasi (per es. l'architetto) chenon ha diritti di proprietà o di godimento sul fondo, non sussisterebbe un nesso suf-ficiente. Anche le azioni di cui all'articolo 27 della legge federale sull'acquisto difondi da parte di persone all'estero 50 (per es. l'azione di ripristino dello stato ante-riore) rientrano nel campo d'applicazione della lettera e.

Per le azioni in materia di diritti reali immobiliari, la Convenzione di Lugano preve-de la competenza imperativa dei giudici dello Stato contraente «in cui l'immobile èsituato» (art. 16 n. 1 lett. a CL). Come già rilevato, il foro istituito dal presente dise-gno (lett. a) è invece dispositivo. Non sussiste tuttavia alcuna contraddizione, dalmomento che la competenza di cui all'articolo 16 CL non è territoriale bensì inter-nazionale: la CL designa soltanto lo Stato contraente in cui dev'essere giudicata lacontroversia concernente il diritto reale; il foro effettivo si determina secondo il di-ritto di tale Stato (lex fori).

Il capoverso 2 disciplina il caso - abbastanza frequente - in cui un'azione concernepiù fondi. In simili casi, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo dimaggiore estensione (criterio molto semplice). Non è invece necessario prevedereuna norma esplicita per i casi in cui un (unico) fondo è situato in più circondari delregistro fondiario: secondo il capoverso 1 è determinante il luogo in cui il fondo èintavolato, più precisamente il luogo dell'intavolazioneprincipale, ovvero quello incui è situata la maggior parte del fondo (art. 6 RRF).

La nuova regolamentazione consente di abrogare o modificare gli articoli 7121 CC,82 LDFR, 27 capoverso 1 LAPE e l'articolo 21 della legge federale sui binari diraccordo ferroviario (cfr. n. 2, 3, 4 e 20 dell'Allegato al presente disegno).

Cose mobili (art. 21)

Per le controversie in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili eper le azioni concernenti crediti garantiti da pegno mobiliare, il disegno consenteall'attore di scegliere tra il foro del luogo di situazione della cosa e quello del domi-cilio del convenuto (fori alternativi). Questo forum è stato istituito dal diritto canto-nale e - a livello intercantonale - dal diritto federale non scritto. Il disegno si limitaquindi a riprendere il diritto vigente.

La LD1P si fonda sul foro generale (domicilio o dimora abituale del convenuto),consentendo di adire il giudice del luogo di situazione della cosa soltanto a titolosussidiario (art. 98 LDIP); la Convenzione di Lugano non prevede disposizioni spe-ciali a tal proposito.

La commissione peritale aveva inoltre introdotto nella sezione «Diritti reali» un forospeciale per le controversie relative allo svincolo di depositi e altre garanzie (cfr.art. 22 AP); oltre al giudice del domicilio del convenuto, erano considerati compe-tenti il giudice del luogo di situazione della cosa o quello del luogo in cui è stata or-dinata la prestazione di garanzie. Questo foro è superfluo, giacché le competenze

49 Cfr. per es. art. 29 cpv. 2 CPC AG, art. 10 cpv. 2 CPC OR, art. 29 cpv. 2 CPC LU, art. 10cpv. 2 CPC NW, art. 7 cpv. 2 CPC TG, art. 6 cpv. 2 CPC ZH; cfr. anche art. 82 cpv. 1 LFsul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11).

50 RS 211.412.41

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sopraccitate possono già essere dedotte da altre disposizioni del disegno: il «giudicedel domicilio» dall'articolo 3, il giudice del luogo di situazione dall'articolo 2] e ilgiudice del luogo in cui è stata ordinata la prestazione di garanzie dall'articolo 34.

245 Azioni da contratto

Principio (art. 22)

L'articolo 22 introduce un'innovazione fondamentale nel nostro diritto in materia diforo: per le azioni da contratto non è più competente soltanto il giudice del domici-lio del convenuto, bensì anche - a titolo alternativo — quello del «luogo di adempi-mento». A livello intercantonale questo foro era sinora escluso dall'articolo 59 Cost.Il diritto processuale poteva prevederlo soltanto per l'ambito intracantonale.

Il foro del luogo di adempimento era pertanto condannato a svolgere un ruolo mar-ginale, contrariamente all'importanza ad esso attribuita dal vigente ordinamento in-ternazionale europeo: la Convenzione di Lugano lo prevede infatti quale alternativa(equivalente) al foro del domicilio del convenuto (art. 5 n. 1 CL). La Svizzera haquindi dovuto formulare la riserva sopraccitata (cfr. n. 11).

In generale, i partecipanti alla procedura di consultazione hanno accolto favorevol-mente il nuovo foro. Si è tuttavia chiesto a più riprese di garantire la massima con-cordanza possibile con la Convenzione di Lugano. La commissione peritale avevainfatti proposto — derogando alla CL - di considerare luogo di adempimento il luogoin cui deve essere fornita la prestazione caratteristica del contratto considerato (nelcontratto di compravendita, per esempio, il luogo in cui dev'essere consegnata la co-sa venduta e non quello del pagamento). La Convenzione di Lugano si fonda invecesulla prestazione litigiosa (ovvero sulla prestazione dedotta in giudizio), alla stessastregua della LDIP, che prevede tuttavia questo foro soltanto a titolo sussidiario (cfr.art. 113LDIP).

Il disegno tiene conto delle critiche formulate dagli interpellati, armonizzando il fu-turo diritto interno con l'ordinamento internazionale: il nuovo foro si troverà quindinel luogo in cui dev'essere eseguita la prestazione litigiosa. Tale luogo è determi-nato mediante accordo tra le parti o, in mancanza di un simile accordo, direttamentedalla legge (cfr. art. 74 CO).

Questa regolamentazione incide notevolmente sui debiti pecuniari, che in Svizzerasono presunti essere portabili (art. 74 cpv. 2 n. l CO). Dal momento che si tratta deidebiti più frequenti, occorre evitare che la nuova disposizione privi di qualsiasi valo-re il foro generale del domicilio del convenuto, offrendo per principio un forodell'attore al creditore. Il giudice del luogo di adempimento non può essere adito in-discriminatamente per tutti i tipi di contratto. Come la Convenzione di Lugano, il di-segno prevede deroghe importanti, tutte riconducibili all'intento di garantire unaprocedura civile sociale. Questo foro non può quindi essere adito per le controversiein materia di contratti dei consumatori (art. 23), locazione o affitto di localid'abitazione o commerciali (art. 24) e diritto del lavoro (art. 25); per tali contrattivalgono altri fori speciali (e parzialmente imperativi).

Limitato in tal modo, il nuovo foro del luogo di adempimento non pone più alcunproblema. E vero che se ci si fondasse sulla prestazione caratteristica si risolverebbeinteramente la questione del foro dell'attore per i debiti pecuniari; questo comporte-rebbe tuttavia una discriminazione a livello interno: nell'ambito internazionale, il

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creditore potrebbe infatti agire al proprio domicilio mentre in quello nazionale do-vrebbe recarsi nel luogo in cui si trova il suo debitore.

Il nuovo foro vale per tutte le pretese - principali o secondarie - derivanti da con-tratto. Non può invece essere adito per prestazioni fondate su obbigazioni legali(responsabilità per atto illecito, indebito arricchimento, gestione d'affari senza man-dato). Se tali pretese sono invece fatte valere accessoriamente o parallelamente a unapretesa derivante da contratto, il giudice del luogo di adempimento può essere aditoin virtù del nesso materiale instaurato tra le diverse prestazioni.

In un capoverso 2, la commissione peritale aveva espressamente confermato che ilgiudice del luogo di adempimento è competente anche a designare il luogo in cui vadepositata la cosa dovuta in caso di impedimento del creditore (cfr. art. 92 cpv. 2, 96e 168 CO). Questa competenza risulta tuttavia già dalla regola generale applicabilealle azioni da contratto e dalla disposizione concernente il foro per l'emanazione dimisure cautelari (art. 34); occorre quindi evitare ripetizioni. La norma di competenzaper territorio contemplata dall'articolo 92 capoverso 2 CO può essere abrogata (cfr.n. 5 dell'Allegato al disegno).

Contratti dei consumatori (art. 23)

La commissione peritale non aveva previsto fori speciali per le controversie deri-vanti da contratti dei consumatori, ovvero le controversie tra fornitori e consumatorifinali (cfr. art. 31sexies cpv. 3 Cost.). L'avamprogetto si limitava a riprendere le nor-me di competenza del diritto vigente, che coprono tuttavia soltanto taluni settori deldiritto dei consumatori (per le vendite a rate cfr. l'art. 24 AP51, per i contratti di lo-cazione l'art. 25 cpv. 2 AP, per i contratti a domicilio l'art. 28 AP e per le cause inmateria di assicurazioni l'art. 29 AP). Nella consultazione, la maggior parte degliinterpellati ha deplorato il fatto che ci si sia accontentati di recepire la regolamenta-zione lacunosa prevista dal diritto vigente. Il presente disegno istituisce pertanto unforo che può essere adito per tutte le controversie derivanti da contratti dei consu-matori. Questo nuovo foro semplifica notevolmente il diritto della competenza ra-tione loci in materia di cause dei consumatori - oggi estremamente confuso - raffor-zando nel contempo la protezione di questi ultimi.

Secondo il capoverso I , la competenza per territorio in materia di controversie trafornitori e consumatori si determina anzitutto in funzione della ripartizione dei ruolinella causa:

Se l'azione è proposta dal consumatore, questi può adire sia il giudice del suodomicilio sia il giudice del domicilio o della sede del fornitore (lett. a). Pren-dendo a modello il diritto internazionale (cfr. art. 14 cpv. 1 CLe art. 114 cpv. 1LDIP52), il disegno istituisce pertanto un foro alternativo dell'attore al domici-lio del consumatore. Tale foro, che il diritto vigente prevede soltanto per talunicontratti (cfr. art. 40g CO), è quindi introdotto quale istituto generale del dirittodei consumatori.L'azione del fornitore va invece promossa dinanzi al giudice del domicilio del(consumatore) convenuto, (lett. 6); vale pertanto il foro generale. Anche questanorma concorda con il diritto internazionale (cfr. art. 14 cpv. 2 CL).

5' Cfr. anche l'art. 18a dell'avamprogetto 1997 concernente la revisione della legge sulcredito al consumo, LCC (RS 221.214), secondo cui il diritto in materia di pagamentorateale va integrato nella LCC.

52 La LDIP prevede inoltre, quale foro dell'attore, il foro della dimora abituale del con-sumatore (cfr. art. 114 cpv. 1 lett. a LDIP). Non è tuttavia necessario riprendere tale foroper l'ambito nazionale.

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A prescindere dalla ripartizione dei ruoli nella causa, il foro del domicilio del consu-matore è parzialmente imperativo (cpv. 2). Anche questa soluzione corrisponde aquanto previsto dal diritto internazionale (cfr. art. 15 CL e art. 114 cpv. 2 LDIP). Unaclausola contrattuale (inserita ad esempio in un contratto a pagamento rateale o di loca-zione-vendita) secondo cui il giudice della sede del fornitore (venditore) è competenteper tutte le controversie derivanti dal contratto sarebbe quindi nulla. Di conseguenza, ilcarattere parzialmente imperativo del foro impedisce in particolare che le eventualicontroversie concernenti i pagamenti del consumatore siano deferite a priori - peresempio mediante condizioni generali (CG) - al giudice della sede del fornitore.

Una volta sorta la controversia, il consumatore può rinunciare al giudice del suodomicilio. A tal fine non basta tuttavia la semplice costituzione in giudizio davanti aun giudice incompetente adito dal fornitore. In caso contrario sarebbe infatti facileeludere l'idea di protezione insita nel foro parzialmente imperativo. Il fornitore po-trebbe limitarsi a proporre la sua azione a un altro foro (preferito al foro legale) especulare sul fatto che il consumatore, forse inesperto, si esprima nel merito accet-tando quindi in modo vincolante che la causa sia giudicata nel luogo sbagliato. Perquesto motivo, le parti devono pattuire formalmente il foro nel rispetto delle condi-zioni poste dall'articolo 9. Anche il diritto internazionale tutela il consumatore in talmodo (cfr. art. 15 CL, che parla espressamente di «convenzione», e art. 114 cpv. 2LDIP, che viene interpretato nello stesso senso).

Il capoverso 3 contiene una definizione materiale di contratto dei consumatori. Sitratta della «definizione negativa» elaborata dal diritto dei consumatori: il contrattodeve vertere su una prestazione del fornitore che non sia connessa all'attività profes-sionale o commerciale del consumatore. Formulato positivamente, questo significache la prestazione del fornitore deve essere destinata all'uso personale o familiare -quindi privato - del consumatore. Il disegno precisa inoltre che i contratti conclusitra consumatori non sono contratti dei consumatori: la controparte del consumatore- il fornitore - deve aver fornito la prestazione interessata nell'ambito della sua atti-vità commerciale (cfr. anche art. 40a CO).

Il legislatore non ha sempre definito il contratto dei consumatori in modo univoco:le definizioni positive si alternano a quelle negative 53. Tuttavia, secondo l'opinionegenerale le due formulazioni sono materialmente identiche. Il disegno ricorre alladefinizione negativa, analoga alla formulazione (ormai collaudata) utilizzata dallaCL (art. 13 cpv. 1). Si è inoltre colta l'occasione per modificare in tal senso anchel'articolo 120 capoverso 1 LDIP. Per quanto concerne tale disposizione occorreinoltre sopprimere, poiché fallace, la limitazione relativa alle prestazioni «di consu-mo corrente» (cfr. n. 16 dell'Allegato al disegno).

Sono per esempio tipici contratti dei consumatori i contratti che il diritto vigente di-sciplina già come tali: vendita a domicilio e contratti analoghi, vendita a pagamentorateale e a rate anticipate, contratti di credito al consumo, contratti con viaggiatori alminuto ai sensi della legge sui viaggiatori di commercio 54 e contratti concernenti iviaggi «tutto compreso».

Anche le controversie derivanti da contratti di assicurazione possono costituire cau-se in materia di diritto dei consumatori e rientrare nel campo d'applicazionedell'articolo 23 del disegno. Non è quindi necessario - nemmeno nell'ottica della

53 II CO ricorre alla formulazione positiva (cfr. art. 40a), la legge sul credito al consumo

(art. 3) e la CL (art. 13 cpv. 1) a quella negativa. La LDIP utilizza le due formulazioniart. 120).

34 RS 943.1

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procedura civile sociale - adottare norme .di competenza specifiche, come inveceancora previsto dall'avamprogetto e dal diritto internazionale europeo (cfr. art. 29AP e art. 7 segg. CL). Neppure la LDIP si occupa specificamente delle controversiein materia di assicurazioni poiché, nell'ambito internazionale generale, i fori istituitidagli articoli 112 (domicilio del convenuto, stabile organizzazione in Svizzera di unassicuratore straniero) e 114 LDIP (fori per le azioni dei consumatori) valgono an-che per tali controversie.

Possono stare in giudizio come consumatori non soltanto il contraente dell'assicu-razione ma anche l'assicurato o il beneficiario (idem art. 11 cpv. 1 CL). Tutte le per-sone cui il contratto d'assicurazione conferisce diritti o impone obblighi possonoquindi essere controparti processuali dell'assicuratore. Anche gli aventi causa entra-no in considerazione. Per designare la controparte dell'assicuratore, il diritto internoin vigore utilizza il termine «assicurato» (cfr. art. 28 della legge sulla sorveglianzadegli assicuratori55); questa nozione viene tuttavia interpretata in modo estensivo.

Il nuovo «foro dei consumatori» consente di abrogare - o di modificare — l'articolo40g CO, l'articolo 11 della legge federale sui viaggiatori di commercio, l'articolo 28della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e l'articolo 46a della leggesul contratto d'assicurazione 56 (cfr. n. 5, 8, 28 e 30 dell'Allegato al disegno); ancheil foro speciale del luogo di situazione della cosa previsto dall'articolo 28 capoverso3 LSA per le azioni fondate sull'assicurazione contro gli incendi è ormai superfluopoiché risulta già da altre disposizioni del presente disegno (ad es., per i fondidall'art. 20). Può inoltre essere abrogato l'articolo 29 LSA, giacché nell'ambito in-ternazionale la LDIP e la CL garantiscono una tutela efficace degli assicurati: il forointernazionale e il luogo d'esecuzione alla sede della stabile organizzazione svizzeradell'assicuratore straniero sono già contemplati dall'articolo 112 capoverso 2 LDIPo dall'articolo 50 capoverso 1 LEF.

Infine, l'articolo 226/ CO deve essere totalmente abrogato, anche per quanto con-cerne il divieto di convenire a priori una giurisdizione arbitrale. Con tale divieto siintendeva soprattutto evitare che la competenza interessata fosse elusa designandoun tribunale arbitrale, la cui sede potrebbe trovarsi ovunque. Il disegno riprendequest'idea di protezione all'articolo 1 capoverso 3: un patto d'arbitrato è ammissi-bile soltanto se non deroga a un foro imperativo o parzialmente imperativo. Non èquindi più necessario prevedere una regolamentazione speciale a tal proposito. Bendiversa è la questione della compromettibilità di una causa, che non si valuta in basealla legge sul foro (cfr. il commento all'art. 1 cpv. 3). L'abrogazione del divieto dicui all'articolo 226/ CO non implica quindi che tutte le controversie risultanti dacontratti dei consumatori siano compromettibili.

Locazione e affitto (art. 24)

Conformemente a quanto proposto dalla commissione peritale, i fori previsti dal di-ritto vigente in materia di locazione e affitto (cfr. art. 2746 e 301 CO, art. 48 cpv. 2LAAgr) vengono ripresi materialmente immutati. La redazione del testo legislativopuò tuttavia essere notevolmente semplificata rispetto al diritto vigente e all'avam-progetto.

Secondo il capoverso 1, le controversie in materia di locazione e di affitto di beniimmobili vanno deferite al foro del luogo di situazione della cosa: questa norma cor-risponde alla regolamentazione prevista dal diritto internazionale europeo (art. 16 n.

55 RS 961.0156 RS 221.229.1

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I lett. a CL). Alla stessa stregua del diritto vigente, si istituisce un foro parzialmenteimperativo a favore del conduttore e dell'affittuario, ove il contratto di locazione odi affitto concerna locali d'abitazione. Conformemente a quanto suggerito a più ri-prese nell'ambito della procedura di consultazione, tale protezione viene inoltreestesa (unica innovazione sostanziale) alla locazione e all'affitto di locali commer-ciali.

La competenza ratiorte loci per le controversie derivanti dalla locazione di beni mo-bili destinati all'uso personale (non professionale) del conduttore è disciplinatadall'articolo 23 (contratti dei consumatori). Non occorre quindi riprendere nel pre-sente disegno la relativa disposizione del CO (cfr. art. 274b cpv. 2 lett. b).

II capoverso 2 recepisce la norma di competenza prevista dal diritto vigente in mate-ria di affitto agricolo (art. 48 cpv. 2 LAAgr). Per le controversie in tale ambito ècompetente il giudice del domicilio del convenuto o il giudice del luogo di situazio-ne della cosa affittata (fori alternativi).

Diritto del lavoro (art. 25)

Conformemente a quanto proposto dalla commissione peritale, il disegno riprende ifori istituiti dal diritto del lavoro. Punto di riferimento è quindi la norma di compe-tenza generale (ormai collaudata) prevista dall'articolo 343 capoverso 1 CO, cui siriallacciano anche le disposizioni delle leggi speciali concernenti il diritto del lavoro(cfr. art. 12 cpv. 2 della legge sulla parità dei sessi57, art. 15 cpv. 1 della legge sullapartecipazione 58, art. 10 cpv. 1 e 23 cpv. 1 della legge sul collocamento59). Non oc-corre menzionare tali leggi all'articolo 25 del disegno poiché l'espressione "in mate-ria di diritto del lavoro" comprende senz'altro anche le relative controversie. Lanuova disposizione consente di modificare di conseguenza gli articoli 343 e 361 COnonché gli articoli 10 e 23 della legge sul collocamento (cfr. n. 5 e 27 dell'Allegatoal disegno; la legge sulla parità dei sessi e la legge sulla partecipazione rimangonoinvece immutate, giacché prevedono soltanto un rinvio generale all'articolo 343CO).

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui per le controversie in materia di di-ritto del lavoro (concernenti questioni disciplinate dal CO o da leggi speciali) ècompetente il giudice del domicilio del convenuto o il giudice del luogo abituale dilavoro. Anziché di «luogo dell'azienda o dell'economia domestica cui il lavoratorepresta la propria opera» (cfr. art. 343 cpv. 1 CO), si parla ora di «luogo in cui il la-voratore svolge abitualmente il lavoro», conformemente alla regolamentazione e allaterminologia del diritto intemazionale (cfr. art. 5 n. 1 CL e art. 115 cpv. l LDIP).Dal profilo materiale, il luogo abituale di lavoro corrisponde comunque al luogodell'azienda o dell'economia domestica.

Il capoverso 2 concerne un caso particolare, ovvero l'azione proposta da un lavora-tore o da una persona in cerca di impiego e fondata sulla legge sul collocamento.Tale azione può essere promossa sia ai fori di cui al capoverso 1 sia davanti al giu-dice del luogo del domicilio d'affari del collocatore o del prestatore con cui è statoconcluso il contratto di collocamento o il contratto di lavoro. Questa normativa cor-risponde sostanzialmente a quella prevista dal diritto vigente (cfr. art. 10 cpv. 1 e 23cpv. 1 della legge sul collocamento); la sua applicazione è tuttavia espressamentelimitata all'azione della parte socialmente più debole. Il collocatore o il prestatore

57 RS15158 RS 822.1459 RS823.112460

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non può quindi proporre la sua azione davanti al giudice del luogo del proprio do-micilio d'affari, poiché un simile foro dell'attore contraddirebbe manifestamentel'idea di procedura civile sociale. Per queste azioni valgono i fori di cui al capoverso1. Va infine rilevato che le controversie tra il prestatore e l'impresa acquisitrice nonrientrano a priori nel campo d'applicazione delle norme di competenza in materia didiritto del lavoro; per tali controversie vale il foro generale di cui all'articolo 3 oquello del luogo di adempimento del contratto ai sensi dell'articolo 22 del disegno.

Il capoverso 3 concerne un altro caso particolare. Conformemente a quanto richiestonella procedura di consultazione, le controversie tra datore di lavoro e lavoratori di-staccati possono essere deferite, oltre che al giudice di cui ai capoversi 1 e 2, ancheal giudice del luogo di destinazione. Per luogo di destinazione s'intende il luogod'impiego temporaneo. Questa disposizione anticipa per l'ambito interno un forospeciale concepito in occasione dei lavori preliminari relativi a una legge federalesul distaccamento (internazionale) di lavoratori.

Il capoverso 4 configura questi fori come parzialmente imperativi, alla stessa streguadel diritto vigente. Si escludono pertanto sia le proroghe di foro sia i pattid'arbitrato stipulati prima del sorgere della controversia e deroganti a un foro lega-le. La legge sul foro non stabilisce in che misura una controversia in materia di di-ritto del lavoro sia compromettibile (cfr. il commento agli art. 1 cpv. 3 e 23).

La commissione peritale aveva proposto di disciplinare nella legge sul foro anche lacompetenza ratione loci per le controversie in materia di previdenza professionale(cfr. art. 27 AP), considerata l'affinità materiale esistente tra tale previdenza e il di-ritto del lavoro. Questa proposta è stata criticata dalla maggioranza dei partecipantialla procedura di consultazione. Per motivi di sistematica, è infatti opportuno man-tenere la normativa vigente nella LPP60 (cfr. art. 73 cpv. 3 LPP). Nemmeno la Con-venzione di Lugano si occupa di sicurezza sociale (cfr. art. 1 cpv. 2 n. 3 CL).

246 Azioni da atto illecito

Osservazione preliminare

II disegno riprende la normativa proposta nell'avamprogetto, normativa che la com-missione peritale aveva a suo tempo elaborato con gli esperti incaricati della revisio-ne totale del diritto della responsabilità civile 61. La nuova regolamentazione con-sente di abrogare le norme di foro di numerose leggi speciali, semplificando quindinotevolmente sistematica e terminologia (cfr. n. 6, 17, 18, 22, 23, e 25 dell'Allegatoal disegno).

Principio (art. 26)

II diritto interno viene adeguato all'ordinamento internazionale europeo. Per le pre-tese derivanti da atto illecito, l'attore può scegliere — alla stessa stregua di quantosancito dalla Convenzione di Lugano (cfr. art. 5 n. 3 CL) - tra il foro generale deldomicilio o della sede del convenuto (art. 3) e il foro del luogo dell'atto odell'evento. Anche la LDIP mette a disposizione questi fori supplementari (speciali),considerandoli tuttavia soltanto fori sussidiari e non alternative di rango equivalente,come previsto invece dalla Convenzione di Lugano e dal presente disegno.

60 RS 831.4061 Prof. doti. Pierre Widmer, Losanna; prof. doti. Pierre Wessner, Bévaix; prof. doti. Walter

Stoffel, Friburgo.

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A differenza della terminologia impiegata dal diritto svizzero (cfr. art. 129 cpv. 2LDIP), la Convenzione di Lugano non parla espressamente di «luogo dove l'atto èstato commesso o ha prodotto i suoi effetti» (luogo dell'atto o dell'evento) bensì di«luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto». Secondo la giurisprudenza dellaCdGCE, questa espressione designa tuttavia sia il luogo in cui l'evento dannoso èavvenuto sia il luogo in cui il danno si è prodotto (cfr. la decisione della CdGCE del30.11.1976 nella causa Mines de Potasse d'Alsace). Occorre pertanto partire dalpresupposto che la nozione prevista dal diritto interno è materialmente identica aquella contemplata dal diritto internazionale. Così per esempio, in un caso di inqui-namento delle acque, il luogo dell'atto (luogo del reato o dell'incidente) è quello incui gli scarichi della fabbrica interessata si riversano nel fiume mentre il luogodell'evento è quello (più a valle) dove l'acqua inquinata impiegata per l'irrigazioneha provocato perdite di raccolto. Sovente luogo dell'atto e luogo dell'evento coinci-dono: questo si verifica in tutti i casi nei quali il danno viene cagionato direttamentenel luogo dell'atto (per es. vetri rotti in caso di effrazione).

La nozione di atto illecito va interpretata in modo estensivo. Analogamente all'inter-pretazione (autonoma) della Convenzione di Lugano cui ricorre la CdGCE, non vatenuto conto soltanto degli atti illeciti classici ai sensi dell'articolo 41 segg. CO edelle fattispecie determinanti le responsabilità oggettive, semplici o aggravate, pre-viste dalle leggi speciali, bensì di tutte le violazioni extracontrattuali della legge,per esempio delle violazioni del diritto della proprietà immateriale, degli atti diconcorrenza sleale62 e delle limitazioni illecite della concorrenza secondo la leggesui cartelli 63. Per questi casi la commissione peritale aveva previsto disposizionispecifiche che si riallacciavano — nel senso di un'alternativa supplementare al forogenerale — al luogo dell'atto o dell'evento (cfr. art. 38-40 AP). Nella procedura diconsultazione si è tuttavia giustamente sottolineato che queste regole speciali eranosuperflue poiché — come ormai riconosciuto dal presente disegno - le fattispecie di-sciplinate sono già coperte dalla disposizione generale dell'articolo 26.

Per quanto concerne le azioni fondate sul diritto dei cartelli, questo comporta lasoppressione formale del foro del domicilio o della sede dell'attore (foro dell'at-tore). Siffatta soppressione non riduce tuttavia la protezione accordata alla personadanneggiata, dal momento che una limitazione della concorrenza esplica inevitabil-mente i suoi effetti anche nel luogo in cui tale persona ha il domicilio, la sede o lastabile organizzazione: in altri termini, questo luogo è sempre anche un «luogodell'evento». Esempio: un'impresa con sede a Berna incarica un agente con sede aGinevra di immettere un prodotto sul mercato ginevrino. I fornitori già presenti sulmercato ostacolano la commercializzazione del prodotto sopraccitato mediante ac-cordi illeciti, cagionando danni all'impresa e all'agente: luoghi dell'evento sonoBerna e Ginevra. Sotto il profilo materiale, il foro dell'attore (foro del domicilio deldanneggiato) è quindi mantenuto immutato. È tuttavia opportuno rinunciare a istitui-re espressamente un simile foro, non da ultimo nell'interesse dell'armonizzazionecon il diritto internazionale. Anche le competenze ratione loci previste dal dirittodella proprietà immateriale 64 rimangono materialmente immutate. Per le controver-sie fondate sulla LCSl, in futuro, oltre al foro generale del domicilio del convenuto,sarà invece possibile adire i fori alternativi del luogo dell'atto o dell'evento.

62 Sull'illiceità di tali atti, cfr. art. 9 cpv. 3 LCSl e, a tal proposito, DTF 114 li 96 consid. 3.63 A tal proposito, cfr. DTF 112 II 279 consid. 3b.64 Cfr. nota 27.

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L'articolo 14 capoverso 2 della nuova legge sui cartelli del 6 ottobre 1995 puòquindi essere abrogato (cfr. n. 15 dell'Allegato al disegno). Considerato l'articolo 7del presente disegno, questa disposizione è superflua anche per quanto concerne illitisconsorzio passivo. Vanno pure abrogati gli articoli 12 capoverso l LCS1 e lenorme in materia di foro previste dal diritto della proprietà immateriale (cfr. n. 9-12e 14 dell'Allegato al disegno).

La nozione di pretese da atto illecito non comprende invece le pretese derivanti daindebito arricchimento.o da gestione d'affari senza mandato. Le relative azionivanno promosse - alla stessa stregua di quanto previsto dalla Convenzione di Luga-no, che non contiene disposizioni speciali in materia - al foro generale (cfr. ancheart. 127 LDIP), a meno che tali pretese non siano fatte valere accessoriamente allapretesa principale [per es. cumulativamente o in subordine (eventualiter) alla pretesaderivante da atto illecito]. In tal caso il foro della pretesa principale vale anche perqueste pretese in virtù del nesso materiale (cfr. anche il commento all'art. 22). Lasoluzione adottata dalla CdGCE, che è di parere opposto, può essere condivisa perquanto concerne l'ambito internazionale europeo; in quello interno sarebbe invecetroppo restrittiva, poiché impraticabile.

Questi fori alternativi valgono per tutte le azioni fondate, in ultima analisi, su un attoillecito: per l'azione del danneggiato contro il danneggiatore, per l'azione diretta deldanneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile e per le azioni di regres-so tra danneggiatori. Contrariamente a quanto previsto dall'avamprogetto (cfr. art.31 AP), non occorre menzionare espressamente nella legge l'azione di regresso.

Incidenti di cicli e veicoli a motore (art. 27)

Secondo la commissione peritale, anche le azioni fondate su incidenti della circola-zione stradale avrebbero dovuto essere proposte ai fori generali previsti in materia diatto illecito (art. 31 AP). Nella procedura di consultazione è stato tuttavia espresso apiù riprese il desiderio che per questi incidenti fosse mantenuta una regolamentazio-ne speciale, ispirata al modello dell'articolo 84 LCStr. Si è in particolare rilevatoche, considerata la frequenza degli incidenti della circolazione, occorrerebbe mante-nere il foro, ormai collaudato, del luogo dell'infortunio. 11 disegno tiene conto diqueste proposte.

Secondo il capoverso 1, per le azioni in materia di incidenti della circolazione stra-dale è quindi anzitutto competente il giudice del luogo dell'incidente. Il luogodell'incidente è un caso d'applicazione del luogo dell'atto: si tratta del luogo in cuisi è verificato l'incidente (per es. il luogo in cui è avvenuta la collisione tra due vei-coli). Alla stessa stregua di quanto già previsto dal diritto vigente, il luogodell'evento non svolge invece alcun ruolo in materia di circolazione stradale. Se peresempio un incidente ha ripercussioni tardive, la persona lesa dovrà comunque con-venire il danneggiatore dinanzi al giudice del luogo dell'incidente, quindi non nelluogo in cui si sono manifestati i postumi dell'infortunio (per es. al proprio domici-lio, ossia nel luogo dell'evento).

Il capoverso 1 deroga pertanto alla regola generale dell'articolo 26 e al diritto inter-nazionale europeo (cfr. il commento all'articolo 26), limitando le possibilità discelta del danneggiato. Motivi di ordine pratico (in particolare la prossimità delleprove) obbligano a concentrare per quanto possibile tutte le azioni in un unico luo-go, quello dell'incidente. Dal momento che non tutti gli incidenti della circolazionein cui sono coinvolte più persone possono essere considerati incidenti rilevanti aisensi dell'articolo 28, consentendo ai danneggiati di proporre le loro azioni nel luo-go dell'evento si rischierebbe di provocare una dispersione insostenibile delle pro-

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cedure. Il foro alternativo del domicilio o della sede del convenuto (in particolarequello del danneggiatore) - che il diritto vigente prevede soltanto a titolo sussidiario(cfr. art. 84 secondo periodo LCStr) - non comporta un rischio di dispersione com-parabile a quello insito nel foro del luogo dell'evento. Il capoverso 1 comprende an-che l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile.

Il capoverso 2 offre un foro supplementare per le azioni promosse contro l'Ufficionazionale di assicurazione (UNA) o il Fondo nazionale di garanzia (FNG; cfr. art.74 e 76 LCStr): oltre al giudice del luogo dell'incidente e a quello della sede delconvenuto (cpv. 1), è competente anche il giudice del luogo di una delle succursalidell'UNA o del FNG. Menzionando espressamente il foro del luogo della succursalein questa disposizione, si consente - diversamente da quanto previsto dall'articolo 5del presente disegno - di proporre a tale foro non solo le azioni connesse conl'attività della succursale interessata bensì tutte le azioni di responsabilità civile di-rette contro FUNA o il FNG. Il disegno tiene quindi conto degli sforzi profusi datali istituti per costituire - oltre alla loro sede di Zurigo - succursali a Losanna e Lu-gano, al fine di creare (nell'interesse dei danneggiati) un foro pienamente valido inciascuna regione linguistica del Paese.

Danni da incidenti rilevanti (art. 28)

Questa disposizione concerne un caso particolare del diritto della responsabilità ci-vile: i «danni da incidenti rilevanti». Siccome la relativa proposta della commissioneperitale è stata accolta positivamente nell'ambito della procedura di consultazione, ildisegno la riprende materialmente immutata. Diversi interpellati hanno tuttavia chie-sto che la nozione di danni da incidenti rilevanti fosse definita in modo circostan-ziato, se non nella legge perlomeno nel messaggio.

I danni da incidenti rilevanti sono danni risultanti da eventi che coinvolgono unnumero elevato di persone, una «gran quantità di persone»65. Sarebbe tuttavia arbi-trario stabilire nella legge un numero assoluto a partire dal quale sia possibile am-mettere l'esistenza di una siffatta «quantità». La nozione di «incidente rilevante» vaconcretata di volta in volta mediante interpretazione. A tal proposito, non è determi-nante l'importo complessivo del danno bensì soltanto il numero di persone lese(quindi il numero di procedure possibili). Determinando tale numero, occorre vigila-re affinchè l'espressione «gran quantità» (in tedesco Masse; in francese foule) nonvenga svuotata del senso attribuitole nel linguaggio corrente: non si può certamenteparlare di «gran quantità» se sono lese solo poche persone (per es. 10) bensì soltantose vi sono molti danneggiati (per es. 40 o 50). Non basta quindi che più personesiano lese. Occorre un numero elevato di persone che, complessivamente, dianol'immagine di una moltitudine. Fortunatamente, nella vita quotidiana i danni da in-cidenti rilevanti non costituiscono la regola bensì l'eccezione.

Di conseguenza, vanno anzitutto considerati danni da incidenti rilevanti i danni ri-sultanti da grandi catastrofi, come ad esempio un incidente provocato da un reattorenucleare, l'esplosione dei vagoni cisterna di un treno merci, il crollo della tribuna diuno stadio o del tetto di una piscina, il cedimento di una diga, l'incendio di un con-dominio o di un hotel. Anche gli incidenti della circolazione di grandi proporzioni(per es. i tamponamenti a catena sull'autostrada, il deragliamento di un treno, la ca-duta della cabina di una teleferica) possono rientrare in questa categoria. Occorretuttavia prendere in considerazione anche altri eventi, quali per esempio un'intos-

65 In merito a questa nozione, cfr. anche il rapporto della commissione di studio incaricaladella revisione totale del diritto della responsabilità civile, Berna 1991, pag. 190.

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sicazione alimentare collettiva nella mensa di un'impresa o i danni cagionati allasalute di consumatori dall'assunzione di un medicamento.

In tutti questi casi, sarebbe poco pratico consentire a ciascuno dei numerosi danneg-giati di proporre la propria azione a un foro diverso (in particolare al forodell'evento, che, a seconda del momento in cui si manifestano per es. gli effetti diun'intossicazione alimentare, può coincidere con il domicilio di ciascun attore) se-condo la regola generale dell'articolo 26. Non si potrebbe più garantire una gestionecoerente dell'evento, tanto più che, considerato il numero estremamente elevato dipossibili processi, sarebbe troppo complicato ricorrere alla procedura previstadell'articolo 37 del disegno (attendere la decisione del giudice preventivamenteadito o riunire ulteriormente i processi). Non sarebbe nemmeno ammissibile lasciarela riunione dei processi alla discrezione dei danneggiati, che potrebbero costituirevolontariamente un litisconsorzio.

Nell'interesse della causa (prossimità dei mezzi di prova, assenza di decisioni con-traddittorie, conoscenza degli atti da parte del giudice), è invece opportuno che tuttele pretese derivanti dall'incidente siano giudicate da un unico, tribunale, nel medesi-mo luogo. Di conseguenza, il disegno prevede che in materia di danni da incidentirilevanti è Imperativo il foro del luogo dell'atto. Si tratta del luogo in cui si è verifi-cato l'evento originario, quindi del luogo del reato o dell'incidente (luogo dell'e-splosione ecc.; cfr. il commento all'articolo 26). De facto, tale luogo può - ma nondeve necessariamente - coincidere con quello dell'evento. Esempio: una nuvola digas tossico fuoriuscito dalla ciminiera di una fabbrica basilese cagiona danni allasalute degli abitanti di Basilea e del Cantone di Argovia. Per gli abitanti di Basilea illuogo dell'atto coincide con quello dell'evento mentre per gli argoviesi i due luoghisono distinti. Tutti i danneggiati dovrebbero comunque agire a Basilea.

Se non è possibile determinare quale sia il luogo dell'atto (caso eccezionale), vaadito, a titolo sussidiario, il foro generale.

Azione civile nel processo penale (ari. 29)

II disegno fa salva la competenza del giudice penale per l'azione civile con cui ildanneggiato può far valere le pretese derivanti da atto illecito anche nel procedi-mento penale promosso contro il danneggiatore66. Sebbene sia prevista dal dirittofederale nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)67, per il restol'azione civile nel processo penale è e rimane un istituto di diritto cantonale.

Il disegno riprende la proposta della commissione peritale, senza tuttavia citareespressamente la LAV poiché va fatta salva anche l'azione civile prevista dal dirittocantonale. Nell'ambito internazionale europeo, la competenza del -giudice penaleviene fatta salva nello stesso senso del presente disegno (cfr. art. 5 n. 4 CL).

247 Diritto commerciale

Diritto societario (art. 30)

II nostro diritto interno non disciplina espressamente la competenza rations loci perle azioni concernenti la validità, la nullità o lo scioglimento di una società o relativealle decisioni degli organi della.stessa. La commissione peritale aveva quindi ripreso

66 Cfr. DTF 123 IV 78 segg.67 RS 312.5

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la normativa contemplata dalla Convenzione di Lugano, secondo cui per tali contro-versie hanno competenza imperativa i giudici dello Stato contraente in cui la societàha la propria sede (art. 16 n. 2 CL): anche il diritto interno dovrebbe quindi ammet-tere soltanto il foro della sede della società (cfr. art. 34 AP). Una simile competenzaimperativa impedirebbe tuttavia di sottoporre ad arbitrato le controversie sopracci-tate nei casi in cui la sede del tribunale arbitrale non coincide con quella della so-cietà. Il disegno tiene conto della critica formulata a tal proposito nell'ambito dellaprocedura di consultazione.

Non è indispensabile riprendere la soluzione adottata dal diritto internazionale euro-peo, dal momento che l'articolo 16 numero 2 della Convenzione di Lugano discipli-na soltanto la competenza internazionale e non quella territoriale. La Convenzionedi Lugano si limita quindi a stabilire in quale Stato contraente dev'essere giudicatala controversia; a prescindere dal fatto che tale Stato preveda effettivamente la com-petenza del giudice della sede della società (e che tale competenza sia imperativa).La CL lascia che sia la lex fori a disciplinare la competenza territoriale; intende uni-camente garantire che la controversia sia giudicata in uno Stato cui la società èstrettamente legata in virtù della sede (o dell'amministrazione effettiva). Natural-mente, questa condizione è sempre adempita nelle controversie di mero diritto inter-no (cfr. anche art. 151 cpv. 1 LDIP).

Per quanto concerne il diritto societario, il disegno può pertanto limitarsi a prevede-re una regolamentazione speciale per le azioni di responsabilità, riprendendo i forialternativi contemplati dal diritto vigente, vale a dire il foro della sede della società oquello del domicilio del convenuto (cfr. art. 761 CO; idem art. 151 cpv. 2 LDIP). Ladisposizione del CO sopraccitata va quindi abrogata (cfr. n. 5 dell'Allegato al dise-gno). Sotto il profilo materiale, questo foro speciale è legato alla natura del creditodedotto in giudizio; di conseguenza anche gli aventi causa dei responsabili (per es.l'erede di un amministratore) possono essere convenuti al foro della sede della so-cietà 68. Per le altre azioni di diritto societario - quali le azioni concernenti l'esi-stenza della società, la contestazione delle deliberazioni dell'assemblea generale o ledomande tendenti alla designazione di un controllore speciale - vale il foro generalee dispositivo di cui all'articolo 3 lettera b (sede della società).

Non è infine necessario istituire un foro speciale e imperativo (nel luogo di emissio-ne) per le azioni di responsabilità per prospetti d'emissione. Un siffatto foro può in-vece rivelarsi opportuno nell'ambito internazionale (cfr. art. 151 cpv. 3 LDIP).

Ammortamento di titoli di credito e divieto di pagamento; convocazione dell'assem-blea degli obbligazionisti in caso di prestiti in obbligazioni (art. 31 e 32)

II disegno segue la proposta della commissione peritale. Sotto il profilo materiale,vengono quindi ripresi i fori previsti dal diritto vigente. Tali fori riguardano casispeciali di volontaria giurisdizione, che devono essere disciplinati espressamentepoiché derogano alla norma di competenza generale contemplata dall'articolo 11, lacui applicazione in questo settore porrebbe problemi di ordine pratico. II diritto in-ternazionale non prevede norme di competenza specifiche.- Alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto vigente, per l'ammortamento

di azioni della società anonima e altri titoli di credito è competente il giudicedella sede della società o quello del domicilio del debitore (art. 31 cpv. I ) ,mentre in materia di cambiali e assegni bancari è competente il giudice del luo-go del pagamento (art. 3l cpv. 2). L'articolo 981 capoverso 2 CO è abrogato

68 DTF 123 III 94.

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mentre l'articolo 1072 capoverso 1 CO viene modificato (n. 5 dell'Allegato aldisegno).Come previsto sinora, in caso di prestiti in obbligazioni, l'autorizzazione diconvocare l'assemblea degli obbligazionisti deve essere richiesta al giudice deldomicilio attuale, dell'ultimo domicilio o del domicilio d'affari del debitore(art. 32). L'articolo 1165 capoverso 4 CO è abrogato (n. 5 dell'Allegato al di-segno).

Fondi d'investimento (art. 33)

II disegno si attiene alla proposta della commissione peritale, che ha recepito il di-ritto vigente. Per le azioni degli investitori è imperativo il foro della sede della dire-zione del fondo (art. 68 della legge sui fondi d'investimento69, che può quindi essereabrogato; cfr. n. 29 dell'Allegato al disegno).

25 Misure cautelari (Capitolo 4)

Articolo 34 •

II disegno riprende sostanzialmente la proposta della commissione peritale.

La lettera a designa il giudice cui compete l'emanazione di misure cautelari primache subentri la litispendenza. Si tratta del giudice del luogo in cui potrà essere pro-mossa la causa principale. Questa soluzione è logica e corrisponde alla normativaprevista dal diritto vigente, che ha ormai dato prova della sua validità 70. Anche il di-

• ritto internazionale si fonda su questa regola fondamentale.

La lettera a è invece silente in merito alla competenza ratione materiae. Spetta per-tanto al diritto processuale cantonale disciplinare tale competenza. I Cantoni posso-no dichiarare competente sia il giudice della causa principale sìa un giudice unico,conformemente a una regola pratica e oggi ormai corrente. In caso di urgenza, le mi-sure cautelari possono inoltre essere emanate dal giudice del luogo in cui devono es-sere eseguite (foro alternativo): Questo consente di evitare il ricorso all'assistenzagiudiziaria in materia di esecuzione e le eventuali complicazioni ad essa connesse.Anche il diritto internazionale ha adottato questa soluzione pratica (cfr. art. 10 LDIPe art. 24 CL). Il foro del luogo di esecuzione dovrà essere preso in considerazionesoprattutto per i provvedimenti superprovvisionali.

La lettera b concerne l'emanazione di misure cautelari durante la litispendenzadella causa principale. La competenza a tal proposito è attribuita al giudice cui èstata deferita la controversia (giudice della causa principale). Eccezionalmente, que-sta disposizione prevede non soltanto la competenza per territorio bensì anche quellaratione materiae. Anche questo foro, ormai collaudato, è stato recepito dal dirittovigente.

La commissione peritale aveva previsto un foro speciale anche per l'assicurazionedelle prove (cfr. art. 42 AP). Dal profilo materiale, le relative misure (per es. seque-stro di modelli, documenti e libri contabili) sono tuttavia già parte integrante della

69 RS 951.3170 Cfr. per es. art. 28c CC, art. 65 cpv. 3 LDA, art. 59 cpv. 3 LPM, art. 78 LEI e art. 47

della legge federale sulla protezione delle novità vegetali.

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protezione giuridica cautelare 71. La competenza ratione loci è quindi già copertadall'articolo 34 del disegno.

Dall'assicurazione delle prove va distinta la cosiddetta assunzione di prova a futuramemoria contemplata dal diritto cantonale, nella misura in cui tale assunzione puòessere disposta senza che sia reso attendibile un pericolo di scomparsa delle prove,quindi anche al fine di valutare le possibilità di successo della causa (per es. art. 222segg. CPC BE). Dal momento che spetta al diritto cantonale decidere in meritoall'ammissibilità di tale istituto procedurale, occorre lasciare ai Cantoni anche ilcompito di disciplinare la competenza per territorio. In mancanza di una norma diforo cantonale o in caso di conflitto negativo di competenza a livello intercantonale,è possibile ricorrere all'articolo 34 per colmare le lacune.

La Convenzione di Lugano non prevede disposizioni sull'assicurazione della prova;la LDIP designa soltanto il diritto applicabile in materia di assistenza giudiziaria in-temazionale.

26 Esame della competenza per territorio (Capitolo 5)

Articolo 35

II giudice adito deve esaminare d'ufficio la sua competenza per territorio, poichétale competenza è un presupposto processuale. Il capoverso I conferma questo prin-cipio classico del diritto procedurale.

In caso di incompetenza, il giudice non entra nel merito dell'azione. La commissio-ne peritale aveva iscritto questa regola nell'avamprogetto (cfr. art. 43 cpv. 2 AP),suscitando tuttavia critiche nell'ambito della procedura di consultazione. Basta in-fatti stabilire il principio sopraccitato, poiché l'esame della competenza si svolge se-condo modalità fondate su una prassi consolidata: qualora un altro giudice sia com-petente a titolo imperativo o parzialmente imperativo, il giudice adito respingel'azione anche se il convenuto non solleva alcuna eccezione a tal proposito. Se inve-ce l'attore deroga a un foro dispositivo o - in presenza di più fori alternativi - agiscein un luogo non previsto dalla legge, il giudice non entra nel merito soltanto se ilconvenuto solleva un'eccezione fondata, poiché in tali casi è possibile costituirsi ingiudizio davanti a un giudice «non competente per territorio» (cfr. il commentoall'art. 10).

Il capoverso 2 accorda all'attore un termine perentorio di 30 giorni per riproporredinanzi al giudice competente un'azione respinta (o ritirata) per incompetenza ratio-ne loci. Se questo termine è rispettato, gli effetti della proposizione dell'azione,quindi anche quelli della litispendenza (art. 38), rimangono impregiudicati. Questaregolamentazione trae origine - come del resto quella recentemente introdottanell'ambito della revisione della LEF (cfr. art. 32 cpv. 3 LEF) - dall'articolo 139CO. La commissione peritale aveva invece proposto che l'azione fosse immediata-mente deferita, su domanda dell'attore, al giudice competente (art. 43 cpv. 3 AP).Questa proposta è tuttavia stata aspramente criticata nella procedura di consultazio-ne e non va pertanto ripresa.

71 Cfr. art. 28c cpv. 2 n. 2 CC, art. 65 cpv. 2 LDA, art. 59 cpv. 2 LPM, art. 77 LBI e art. 43della legge federale sulla protczbne delle novità vegetali.

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27 Procedimenti connessi e litispendenza (Capitolo 6)

Di per sé, le disposizioni commentate qui di seguito vanno oltre il diritto in materiadi foro. Devono tuttavia essere inserite nella legge sul foro poiché concernono que-stioni intimamente legate alla competenza rottone loci. Si tratta di evitare una«doppia litispendenza» o decisioni contraddittorie nei casi in cui azioni identiche oconnesse siano pendenti in più luoghi, situazione di cui si deve tener conto, conside-rato il maggior numero di fori offerti e il «forum shopping» che ne può derivare. Lacommissione peritale aveva definito tali problemi «questioni connesse con quella delforo». Anche il diritto internazionale europeo li disciplina dopo aver elencalo i sin-goli fori (cfr. art. 21 seg.). Alla stessa stregua di quanto previsto dalla Convenzionedi Lugano, il problema delle procedure concorrenti va risolto secondo il principiodella priorità nel tempo72.

Azioni identiche (art. 36)

Secondo il capoverso I, vi sono azioni identiche se le medesime parti trattano ingiudizio lo stesso oggetto in più luoghi (eadem res inter easdem partes). In tal caso,ogni giudice successivamente adito deve sospendere il procedimento finché il giudi-ce preventivamente adito abbia deciso in merito alla propria competenza. Il giudicesuccessivamente adito non può quindi respingere immediatamente l'azione a causadi una litispendenza subentrata altrove.

Per stabilire quale sia il giudice «preventivamente adito», occorre fondarsi sull'arti-colo 38. Il giudice preventivamente adito è il primo giudice presso cui la causa erapendente, quindi il primo davanti al quale è stata promossa l'azione (principio dellapriorità nel tempo). La sospensione del procedimento da parte di un giudice succes-sivamente adito dipende soltanto da questo criterio formale. Non importa per esem-pio che il giudice preventivamente adito possa liquidare il processo entro un termineragionevole; nemmeno la Convenzione di Lugano (art. 21) pone tale condizione,prevista invece dalla LDIP (art. 9 cpv. 1). A tal proposito, è logico che la legge sulforo si conformi alla Convenzione di Lugano: per quanto concerne l'efficienza, igiudici svizzeri meritano infatti la stessa fiducia riposta in quelli dei nostri vicini eu-ropei cui spetta dirimere controversie internazionali europee.

Se la competenza per territorio del giudice preventivamente adito è stata accertata -sia in base a una decisione incidentale pronunciata separatamente, sia dopo che lasentenza nel merito è cresciuta in giudicato - ciascun giudice successivamente aditorespinge l'azione disponendo la non entrata nel merito (cpv. 2).

Di per sé, la litispendenza intervenuta altrove dovrebbe essere esaminata d'ufficio,poiché l'assenza di litispendenza costituisce un presupposto processuale. Per motividi mero ordine pratico, i giudici non possono tuttavia compiere accertamenti moltoapprofonditi. La litispendenza viene quindi presa in considerazione soltanto se unaparte convenuta in più luoghi solleva la relativa eccezione 73.

Azioni connesse (art. 37)

\ processi che, pur non vertendo sul medesimo oggetto (art. 36), sono materialmenteconnessi, devono di regola essere condotti separatamente, in modo indipendente.Talvolta, per evitare che vengano pronunciate decisioni contraddittorie, può tuttaviarivelarsi opportuno attendere l'esito del primo procedimento o persino riunire le di-

72 In merito al principio di priorità, cfr. DTF 123 III 414 segg.73 DTF 114 11186.

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verse procedure. Si pensi all'esempio seguente: A, B e C — danneggiati da un attoillecito di D - promuovono azione contro il danneggiatore senza tuttavia costituireun litisconsorzio attivo nell'ambito di un unico processo: A agisce il 4.4.1998 aldomicilio del convenuto, B il 5.5.1998 nel luogo dell'atto e C il 6.6.1998 nel luogodell'evento.

Per questi casi, la commissione peritale aveva ripreso la soluzione prevista dallaConvenzione di Lugano (cfr. art. 22 CL e art. 45 AP). Questa regolamentazione ètuttavia contestata poiché può provocare notevoli ritardi procedurali. Di conse-guenza, nella procedura di consultazione si persino chiesto che l'articolo 45 AP ve-nisse stralciato. Imperativi di economia di procedura e l'esigenza di assicurareun'applicazione coerente del diritto materiale - quindi interessi pubblici elementari- parlano tuttavia a favore del fatto che le procedure connesse «tengano conto», neilimiti del possibile, le une delle altre. Il presente disegno prevede quindi una norma-tiva in materia, ma prende in considerazione i dubbi espressi nella procedura di con-sultazione.

Contrariamente a quanto previsto per le azioni identiche, il tribunale successiva-mente adito dispone di un certo margine di apprezzamento circa la procedura da se-guire. In caso di connessione può - senza esservi tuttavia tenuto (cfr. la formulazio-ne potestativa.dei cpv. 1 e 2) - adottare una delle soluzioni previste dall'articolo 37,poiché processi separati sarebbero di per sé ammessi e potrebbero anche rimanere laregola. La nuova disposizione va quindi applicata con riserbo; essa mira ad offrirealla prassi il margine di manovra e la flessibilità necessari per trattare i procedimenticonnessi con la massima economicità possibile.

La procedura prevista dall'articolo 37 - a prescindere dal fatto che si tratti del capo-verso 1 o del capoverso 2 - presuppone anzitutto l'esistenza diun nesso materialetra i diversi processi. Tale connessione deve essere tanto stretta da rendere opportu-na una trattazione unica per evitare sentenze contraddittorie (così espressamentel'art. 22 cpv. 3 CL). Come per la domanda riconvenzionale (art. 6) e il cumulo diazioni (art. 7), non basta un legame qualsiasi; la connessione necessaria è data se lediverse azioni si fondano su circostanze di fatto o questioni giuridiche analoghe.Solo in tal caso gli interessi pubblici sopraccitati giustificano l'attesa imposta a unattore (successivo) o persino il suo rinvio da un forum ammesso dalla legge a un al-tro foro (nel nostro esempio gli attori B e C al foro del domicilio del convenuto). Lapriorità nel tempo si determina — come per le azioni identiche (art. 36) - in relazionecon l'articolo 38.

In caso di azioni connesse, il capoverso 1 consente al giudice successivamente aditodi sospendere il procedimento e attendere fino a conoscenza della decisione del giu-dice preventivamente adito. Una volta pronunciata tale decisione, il giudice succes-sivamente adito riprende la procedura e può - senza esservi obbligato - dirimere lacontroversia nello stesso senso del giudice preventivamente adito, evitando in talmodo sentenze contraddittorie. Questa procedura corrisponde sostanzialmente aquella prevista dall'articolo 22 capoverso 1 della Convenzione di Lugano. Può tut-tavia entrare in considerazione soltanto se il processo davanti al primo giudice è giàa buon punto e sta quasi per concludersi, poiché le procedure successive non devonoessere ritardate in modo sproporzionato. La soluzione contemplata dal capoverso 1non porta quindi alla riunione delle procedure ma consente perlomeno al giudicesuccessivamente adito di decidere conoscendo la sentenza emessa dal giudice pre-ventivamente adito, disponendo in altri termini di una «decisione guida».

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A seconda dello stadio in cui si trovano i singoli processi, entra in considerazione,quale seconda via, la procedura prevista dal capoverso 2: la riunione dei processidinanzi al giudice preventivamente adito. A dire il vero, si dovrebbe ricorrere a talesoluzione soltanto sé i processi interessati si trovano allo stesso grado di giurisdizio-ne e non sono ancora giunti alla fase del giudizio. Sarebbe naturalmente escluso cheun processo in prima istanza sia riunito con un altro in procedura d'appello (perditad'istanze).

Se si ricorre alla procedura prevista dal capoverso 2, occorre evitare che l'incarta-mento processuale passi da un giudice all'altro, giacché entrambi i giudici sono diper sé competenti. In deroga alla soluzione contemplata dalla Convenzione di Luga-no - che, come già rilevato, ha suscitato critiche - il disegno prevede che i giudiciinteressati procedano a uno scambio di opinioni in merito alla loro competenza. Intal modo si evitano conflitti negativi di competenza e complicazioni procedurali.

Secondo il capoverso 2, questo scambio di opinioni sfocia, per quanto concerne ilgiudice successivamente adito, in una decisione di rimessione della causa, sempre-che il giudice preventivamente adito (libero di acconsentire o meno) accetti di occu-parsi della controversia; in tal caso, i processi sono riuniti. La parte che deve cam-biare foro può impugnare la decisione di rimessione con un (eventuale) rimediogiuridico di diritto cantonale. Se si ricorre alla procedura prevista dall'articolo 37

' capoverso 2, è quindi opportuno dar prova di un certo riserbo. Qualora invece ilgiudice preventivamente adito rifiuti di occuparsi del processo, il giudice successi-vamente adito riprende il procedimento o attende, se del caso (conformemente al ca-poverso 1), la «decisione guida» del primo giudice.

Lo scambio di opinioni consente inoltre di evitare una conseguenza poco equa, ov-vero che un giudice adito successivamente debba prendere una decisione (costosa)di non entrata nel merito non appena sia certa la competenza del giudice preventi-vamente adito (a tal proposito, cfr. art. 45 cpv. 2 AP e art. 22 cpv. 2 CL). Contraria-mente a quanto previsto in materia di azioni identiche, la persona che ha agito pres-so il tribunale successivamente adito vi ha proposto la sua azione a buon diritto (eraautorizzata ma non obbligata a costituire un litisconsorzio attivo). La riunione ulte-riore dei procedimenti non deve pertanto cagionarle spese giudiziarie supplementari.

Litispendenza (art. 38)

L'avamprogetto della commissione peritale non si pronunciava in merito al mo-mento in cui subentra la litispendenza. Prendendo a modello la Convenzione di Lu-gano (cfr. art. 21 e 22), si limitava a stabilire la procedura da seguire quando azioniidentiche o connesse sono proposte in più luoghi. Anche la commissione peritale ètuttavia partita dal principio secondo cui per determinare quale sia il «giudice pre-ventivamente adito» occorre confrontare i momenti in cui la litispendenza è interve-nuta per le diverse azioni (priorità nel tempo). Gli esperti ritenevano che il momentodella litispendenza andasse determinato in base alle norme contemplate dagli ordi-namenti processuali cantonali interessati, analogamente a quanto previsto dallaConvenzione di Lugano, che si .fonda di principio sulla lex fori degli Stati membri 74

Nella consultazione, la maggior parte degli interpellati ha deplorato il riserbo di cuida prova l'avamprogetto, chiedendo che anche il momento della litispendenza fossedisciplinato in modo unitario. Il disegno tiene conto di questa richiesta, non da ulti-mo per considerazioni di ordine pratico: la regolamentazione in materia di azioni

74 DTF 123 III 423 segg. consid. 6.

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identiche e azioni connesse si rivelerebbe imprevedibile e confusa se i momenti inte-ressati dovessero essere determinati secondo criteri non uniformi. Per quanto con-cerne l'inizio della litispendenza, gli ordinamenti processuali in vigore prevedonoinfatti soluzioni che possono variare fortemente da un Cantone all'altro: la litispen-denza può per esempio subentrare con la citazione a comparire per un esperimentodi conciliazione, con il deposito della petizione o con la notifica della stessa al con-venuto75 .

Nonostante questa molteplicità di regole cantonali, esistono anche esempi di dirittouniforme: per esempio, secondo il diritto internazionale privato la litispendenza su-bentra con il «primo atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione» (cfr.art. 9 epv. 2 LDIP). La LDIP si fonda dunque sul momento della «proposizionedell'azione», che è una nozione di diritto federale 76. Anche la revisione del dirittodel divorzio considera determinante questo momento 77. La litispendenza subentramolto presto anche secondo il Concordato sull'arbitrato, cui hanno aderito tutti iCantoni (cfr. art. 13 del Concordato 78): in mancanza di una clausola compromisso-ria, basta la firma del compromesso.

Il disegno segue questi modelli. La litispendenza subentra con la proposizionedell'azione, ovvero con qualsiasi «atto procedurale introduttivo o preparatorio concui il creditore si rivolge ritualmente per la prima volta al giudice»79. Nel caso sin-golo, può trattarsi persino della domanda di citazione a comparire per l'esperimentodi conciliazione, sempreché, qualora quest'ultimo fallisca, l'azione debba essereproposta davanti al giudice competente entro un termine determinato o la controver-sia vada deferita d'ufficio a tale giudice («obbligo» di prosecuzione o di continua-zione). Non è tuttavia necessario menzionare espressamente tali condizioni nellalegge80.

28 Esecuzione (Capitolo 7)

Articolo 39Nell'ambito dell'esecuzione di una decisione occorre sempre chiedersi in che misurail giudice cui spetta tale compito sia autorizzato a riesaminare la decisione da ese-guire. Di regola, gli ordinamenti processuali offrono al convenuto diverse eccezioniche possono essere invocate contro il «titolo esecutivo» (ovvero la decisione da ese-guire) nell'ambito dell'esecuzione. Tali eccezioni riguardano essenzialmente viziformali del procedimento che ha condotto all'emanazione del titolo esecutivo: ilconvenuto potrà per esempio eccepire di non essere stato regolarmente citato o rap-presentato, che la decisione non è ancora cresciuta in giudicato o che a un rimediogiuridico straordinario è stato accordato l'effetto sospensivo. Naturalmente, la deci-sione non può invece più essere riesaminata nel merito.

75 A tal proposito, cfr. Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, Berna1997, capitolo 8, n. 34 segg.

76 DTF118I1487.77 Cfr. art. 136 CC e il relativo messaggio, FF 1996 I 148 seg.78 RS 27979 DTF 118 II 487 e rinvii.80 A tal proposito, cfr. l'art. 9 cpv. 2 secondo periodo LDIP: secondo il tenore di questa

disposizione, sembra in principio bastare l'apertura della procedura. È tuttavia opportunoprevedere anche un "obbligo" di continuare la procedura.

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Sino a poco tempo fa, anche l'incompetenza rottone loci del giudice che ha pronun-ciato la decisione da eseguire figurava tra le eccezioni invocabili in materia di ese-cuzione, perlomeno per quanto concerne l'ambito intercantonale 81. Il diritto inter-nazionale europeo ha invece rinunciato a tale eccezione già da qualche tempo (cfr.art. 28 CL): nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione può essere eccepitasoltanto la violazione di competenze imperative e dei fori istituiti per le cause inmateria di assicurazioni e contratti dei consumatori. Per il resto, la competenza ra-ttone loci non può più essere riesaminata, poiché le parti hanno sufficienti possibi-lità di invocare l'incompetenza del giudice da cui emana la decisione esecutivaall'atto dell'impugnazione della medesima.

Come già rilevato (cfr. n. 132), quest'evoluzione del diritto internazionale europeoha come conseguenza che, in caso di esecuzione in un Cantone svizzero, una sen-tenza pronunciata in uno Stato parte della Convenzione di Lugano ha maggiori pro-babilità di essere eseguita rispetto a una decisione emanante da un giudice di un al-tro Cantone. L'esecuzione internazionale è pertanto più efficace di quella interna. Inoccasione della revisione della LEF, quest'autodiscriminazione è stata eliminata perquanto concerne l'esecuzione forzata di prestazioni pecuniarie e l'eccezione d'in-competenza è stata cancellata dall'elenco dell'articolo 81 LEF. La legge sul foroconsente ora di adottare la stessa soluzione anche per l'esecuzione in forma specifi-ca. L'articolo 39 del disegno prevede quindi che, nell'ambito del riconoscimento edell'esecuzione, la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione da ese-guire non può più essere esaminata. Le relative disposizioni di diritto cantonale -compreso l'articolo 6 lettera b del Concordato sopraccitato - diventano caduche.L'eccezione d'incompetenza potrà pertanto essere sollevata soltanto nell'ambito in-ternazionale generale (art. 25 leu. a LDIP).

A differenza di quanto previsto dalla Convenzione di Lugano, secondo l'articolo 39del disegno l'eccezione d'incompetenza decade totalmente. Sarebbe infatti pocosensato mantenere tale competenza soltanto per le controversie relative a determinatisettori (delicati) del diritto (ad es. per le cause in materia di diritto dei consumatori).Questo equivarrebbe a una manifestazione di sfiducia assolutamente infondata neiconfronti di taluni tribunali: nella prassi, la competenza per le controversie concer-nenti questi settori viene infatti esaminata con particolare attenzione. Inoltre le partidispongono sempre almeno di un rimedio giuridico straordinario per contestare lacompetenza ratione loci del giudice adito. Quanto potrebbe ancora essere giustifi-cato (in determinati settori) nell'ambito internazionale europeo, non lo è più inquello interno. In caso contrario, si attribuirebbe un'importanza eccessiva al dirittodei fori rispetto agli altri rami del diritto processuale.

29 Disposizioni transitorie e finali (Capitolo 8)

Procedimenti pendenti (art. 40)

Le disposizioni transitorie del disegno soddisfano due propositi. Da un lato, il nuovodiritto va applicato anche alle azioni pendenti promosse prima dell'entrata in vigoredella LForo (cpv. 1): in tal mòdo, queste azioni beneficeranno delle nuove (e miglio-

81 Cfr. art. 61 Cosi., che il legislatore federale ha interpretato di conseguenza, per l'ese-cuzione forzata di prestazioni pecuniarie, all'art. 81 cpv. 2 LEF. Per quanto concernel'esecuzione in forma specifica, l'«eccezione d'incompetenza» figura invece all'art. 6 lett.b del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276); i Cantoni chenon hanno aderito a tale Concordato, la menzionano nei loro codici di procedura civile.

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ri) norme in materia di foro82. D'altro canto, il disegno segue il principio della per-petuatio fori; garantisce in altri termini che per le azioni pendenti proposte primadell'entrata in vigore della nuova legge presso fori previsti dal diritto previgente manon ammessi dalla LForo sia mantenuta la competenza rottone loci del giudice adi-to. Un'azione già pendente potrà quindi essere respinta soltanto se la competenzarottone loci non risulta né dal vecchio diritto né dalla legge sul foro.

Proroga di foro (art. 41)

II disegno riprende immutata la proposta della commissione peritale. La questionedella validità (segnatamente della forma) di una proroga di foro che è stata pattuitaprima dell'entrata in vigore della nuova legge ma esplica i suoi effetti soltanto in se-guito (poiché la controversia è sorta dopo l'entrata in vigore della LForo) va risoltain base al nuovo diritto 83. Quest'ultimo pone infatti esigenze meno severe perquanto concerne la forma. Anche (e non da ultimo) il principio del favor negotii mi-lita quindi a favore della soluzione proposta.

Referendum ed entrata in vigore (art. 42)

La presente disposizione contiene le formule usuali.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo delpersonale

L'adozione della LForo non comporterà l'assunzione di oneri supplementari perquanto concerne le finanze o l'effettivo del personale di Confederazione e Cantoni.

4 Programma di legislatura

II presente disegno è stato annunciato nel programma di legislatura 1995-1999 (FF1996II352).

5 Rapporto con il diritto europeo

II presente disegno mira ad armonizzare il nostro diritto interno in materia di forocon il diritto europeo (adeguamento alla Convenzione di Lugano). I suoi rapporticon il diritto europeo sono quindi già stati illustrati in modo circostanziato nellaparte generale del-messaggio. Le norme di foro del diritto europeo sono state esami-nate commentando i singoli articoli del disegno.

6 CostituzionalitàLa Costituzione vigente (art. 64 cpv. 3 Cost.) conferisce alla Confederazione unacompetenza legislativa molto limitata in materia di diritto processuale civile(interno). La Confederazione può emanare soltanto norme necessarie a garantirel'applicazione uniforme ed effettiva del diritto materiale federale (cfr. anche n. 122).

82 Per quanto concerne il diritto processuale transitorio, cfr. DTF 115 II 101, 122 III 324.83 Cfr. a tal proposito DTF 119 II180, che concerne la LDIP.2474

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Per quanto concerne le loro competenze in materia di diritto procedurale, i Cantonibeneficiano di una «garanzia della sostanza» che consente soltanto interventi pun-tuali da parte della Confederazione; quest'ultima non può quindi disciplinare inmodo esaustivo un determinato settore o un intero capitolo del diritto di proceduracivile84. Per quanto riguarda invece il diritto processuale internazionale, il dirittocostituzionale vigente attribuisce già una competenza più ampia alla Confedera-zione 85.

Per consentire al legislatore federale di disciplinare in modo completo ed esaustivoil diritto interno in materia di foro, occorre prevedere una base legale speciale nellaCostituzione. Nella consultazione si è a giusto titolo evocata quest'esigenza (cfr. n.154.1). La base costituzionale necessaria è stata creata nell'ambito della revisionetotale della Costituzione federale, tuttora in corso [cfr. art. 26 cpv. 2 del disegno diCostituzione 1996 (Disegno A, aggiornamento) e, a tal proposito, n. 152]. Sebbeneintroduca anche innovazioni materiali (una norma che concerne direttamente lacompetenza rations loci e la base costituzionale necessaria per la legge sul foro), ladisposizione costituzionale proposta meritava indiscutibilmente di essere inserita nelDisegno A (aggiornamento). Secondo la filosofia della revisione costituzionale, ag-giornare significa infatti anche adeguare alla realtà costituzionale odierna 86 (a talproposito, cfr. n. 122 e 152).

// Disegno C (Riforma giudiziaria) della revisione costituzionale attribuisce inoltrealla Confederazione una competenza integrale in materia di procedura civile 87.

. Qualora dovesse essere adottato, la base costituzionale della legge sul foro sarebbefornita da due disposizioni: dall'articolo 26 capoverso 2 del disegno di Costituzionee dalla norma di competenza di cui all'articolo 113 capoverso 1 del Disegno C.

1268

84 Kurt Eichenberger, Bundesrechtliche Legiferierung im Bereiche des Zivilprozessrechts,RDS 1969 H 485 seg.; Thomas Sutter, Auf dem Weg zur Rechtseinheit imschweizerischen Zivilprozessrecht, Zurigo 1998, pag. 114, n. 144 in fine.

85 Messaggio concernente la LDIP, FF 1983 I 239 segg., 444 seg.86 Messaggio concernente la revisione totale della Costituzione federale, FF 1997 I 40.87 Art. 113 cpv. 1 del disegno di Costituzione 1996, Disegno C; a tal proposito, cfr. il

messaggio, FF 1997 1 494 seg.

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Legge federale Disegnosul foro in materia civile(Legge sul foro; LForo)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 26 e 113 della Costituzione federale;visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19981,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. l1 La presente legge disciplina la competenza per territorio in materia civile, qualoranon sussista collegamento internazionale.2 Sono fatte salve le disposizioni sulla competenza:

a. in materia di protezione della prole e di diritto tutorio;

b. secondo la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento2;

e. in materia di navigazione interna, marittima e aerea.3 La presente legge lascia intatta la facoltà delle parti di pattuire una giurisdizionearbitrale, per quanto non si deroghi a un foro imperativo.

Capitolo 2: Norme generali in materia di foro

Art. 2 Foro imperativo1 Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prevede espressamente.2 Le parti non possono derogare a un foro imperativo.

Art. 3 Domicilio e sede1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:

a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;

b. contro una persona giuridica, al giudice della sua sede;

e. contro la Confederazione, al giudice nella città di Berna;

d. contro istituti di diritto pubblico o enti federali, al giudice della loro sede.

1 FF 1999 24272 RS 281.1

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Foro in materia civile. LF

2 11 domicilio si determina secondo il Codice civile 3 (CC). L'articolo 24 CC non ètuttavia applicabile.

Art. 4 Luogo di dimora1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della dimo-ra abituale.2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche setale durata è limitata a priori.

Art. 5 Stabile organizzazione

Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d'affari o di unasuccursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o algiudice del luogo, della stabile organizzazione.

Art. 6 Domanda riconvenzionale1 Al giudice presso cui è pendente la domanda principale si può proporre domandariconvenzionale se le due sono materialmente connesse.2 Questo foro sussiste anche quando la domanda principale viene meno per unaqualsivoglia ragione.

Art. 7 Cumulo di azioni1 Se l'azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un conve-nuto lo è anche per gli altri.2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, ilgiudice competente per una di esse lo è anche per le altre.

Art. 8 Azione di chiamata in causa o di garanzia

Per l'azione di chiamata in causa o l'azione di garanzia il diritto cantonale può pre-vedere la competenza del giudice del processo principale.

Art. 9 Proroga di foro1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire-il foro per unacontroversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rap-porto giuridico. Salvo diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto alforo pattuito.2 II patto deve essere stipulato per scritto. Sono equiparati al patto scritto:

a. i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (telegramma, telex,facsimile ecc.);

b. l'accordo orale delle parti, confermato per scritto.

3 RS210

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Foro in materia civile. LF

3 II giudice designato può declinare la competenza qualora la controversia non de-noti sufficiente nesso con il foro pattuito.

Art. 10 Costituzione in giudizio del convenuto1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momentoin cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l'eccezione d'incom-petenza.2 L'articolo 9 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 11 Volontaria giurisdizione

Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è com-petente il giudice del domicilio o della sede del richiedente.

Capitolo 3: Fori specialiSezione 1 : Diritto delle persone

Art. 12 Protezione della personalità e dei dati

II giudice del domicilio o della sede di una delle parti è competente per:.

a. le azioni per lesione della personalità;

b. le istanze nell'ambito del diritto di risposta;

e. le azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di no-me;

d. le azioni e istanze secondo l'articolo 15 della legge federale del 19 giugno19924 sulla protezione dei dati.

Art. 13 Dichiarazione di scomparsa

Per le istanze di dichiarazione di scomparsa è imperativo il foro dell'ultimo domici-lio conosciuto della persona scomparsa.

Art. 14 Rettifica dei registri dello stato civile

Per le istanze di rettifica dei registri dello stato civile è imperativo il foro del luogoin cui essi sono tenuti.

4 RS 235.1

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Sezione 2: Diritto di famiglia

Art. 15 Inibizione del matrimonio

Per le azioni di inibizione del matrimonio è imperativo il foro del luogo della do-manda di pubblicazione.

Art. 16 Istanze e azioni di diritto matrimoniale1 II foro del domicilio di una parte è imperativo per:

a. le misure a tutela dell'unione coniugale, nonché le domande di modifica,completamento o revoca delle misure disposte;

b. le azioni di nullità del matrimonio, di divorzio o di separazione dei coni ugi;

e. le azioni di liquidazione del regime dei beni, fatto salvo l'articolo 19;

d. le azioni di completamento o di modifica di una sentenza di divorzio o diseparazione dei coniugi.

2 Per le istanze di separazione dei beni proposte dall'autorità di vigilanza in materiadi esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.

Art. 17 Accertamento e contestazione della filiazione

Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro deldomicilio di una parte al momento del parto o dell'adozione oppure al momentodell'azione medesima.

Art. 18 Azioni di mantenimento e di assistenza

II foro del domicilio di una parte è imperativo per:

a. le azioni di mantenimento proposte dal figlio contro i genitori; rimane salvala determinazione del mantenimento nei casi contemplati dagli articoli 16 e17;

b. le azioni per violazione dell'obbligo di assistenza fra parenti.

Sezione 3: Diritto successorio

Art. 191 Per le azioni di diritto successorio nonché per quelle di liquidazione del regime deibeni in caso di morte di uno dei coniugi è competente il giudice dell'ultimo domici-lio del defunto.2 Per le misure in relazione alla devoluzione dell'eredità è competente l'autoritàdell'ultimo domicilio dell'ereditando; se la morte non è avvenuta nel luogo di domi-cilio, l'autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le mi-sure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nella sua circoscrizione.

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Foro in materia civile. LF

Sezione 4: Diritti reali

Art. 20 Fondi1 II giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fon-diario è competente per:

a. le azioni reali;

b. le azioni contro la comunione dei proprietari per piani;

e. le altre azioni inerenti al fondo, come quelle volte al trasferimento della pro-prietà fondiaria o al conferimento di diritti reali l imitati su fondi; tali azionipossono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del con-venuto.

2 Se l'azione concerne più fondi, è competente il giudice del luogo di situazione delfondo di maggiore estensione.

Art. 21 Cose mobili

Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per leazioni in materia di crediti garantiti da pegno manuale o da diritto di ritenzione ècompetente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogodi situazione della cosa.

Sezione 5: Azioni da contratto

Art. 22 Principio

Per le azioni da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del con-venuto o il giudice del luogo in cui la prestazione litigiosa deve essere eseguita se-condo la legge o la pattuizione delle parti (luogo di adempimento).

Art. 23 Contratti dei consumatori1 In materia di controversie derivanti da contratti dei consumatori è competente:

a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di unadelle parti;

b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.2 II consumatore non può rinunciare al foro del proprio domicilio, né a priori né me-diante costituzione in giudizio.3 Sono contratti dei consumatori quelli su prestazioni che non siano connesseall'attività professionale o commerciale del consumatore, ma sono offerte dall'altraparte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

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Foro in materia civile. LF

Art. 24 Locazione e affitto di beni immobili1 Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili sono competentil'autorità di conciliazione e il giudice del luogo di'situazione della cosa locata o af-fittata; per i locali di abitazione o commerciali il conduttore o affittuario non può ri-nunciare a tale foro, né a priori né mediante costituzione in giudizio.2 Per le azioni in materia di affitto agricolo è competente il giudice del domicilio odella sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa affittata.

Art. 25 Diritto del lavoro1 Per le azioni in materia.di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio odella sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitual-mente il lavoro.2 Per le azioni fondate sulla legge federale del 6 ottobre 19895 sul collocamento,proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice dicui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d'affari delcollocatore o'del prestatore con cui è stato concluso il contratto.3 In caso di trasferimento temporaneo del lavoratore, oltre al giudice di cui ai capo-versi 1 e 2 è competente "anche il giudice del luogo di destinazione, per quantol'azione riguardi pretese sorte in tale periodo.4 II lavoratore e la persona in cerca di impiego non possono rinunciare a tali fori, néa priori né mediante costituzione in giudizio.

Sezione 6: Azioni da atto illecito

Art. 26 Principio

Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede delconvenuto o il giudice del luogo dell'atto o dell'evento.

Art. 27 Incidenti di cicli e veicoli a motore1 Per le azioni in materia di incidenti di cicli e veicoli a motore è competente il giu-dice del luogo dell'incidente o il giudice del domicilio o della sede del convenuto.2 Se l'azione è diretta contro l'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della leggefederale sulla circolazione stradale, LCStr6) o contro il Fondo nazionale di garanzia(art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudicedel luogo di una delle loro succursali.

5 RS823.116 RS 741.01

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Art. 28 . Danni da incidenti rilevanti

In materia di danni da incidenti rilevanti è imperativo i! foro del luogo dell'atto; setale luogo è sconosciuto, è competente il giudice del domicilio o della sede del con-venuto.

Art. 29 Azione civile nel processo penale

E fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili.

Sezione 7: Diritto commerciale

Art. 30 Diritto societario

Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudicedel domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.

Art. 31 Ammortamento di titoli di credito e divieto di pagamento1 Per l'ammortamento di azioni della società anonima è competente il giudice dellasede della società e per l'ammortamento dei rimanenti titoli di credito il giudice deldomicilio o della sede del debitore.2 Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loroammortamento è competente il giudice del luogo del pagamento.

Art. 32 Prestiti in obbligazioni

Per l'autorizzazione a convocare l'assemblea degli obbligazionisti in caso di prestitiin obbligazioni è competente il giudice del domicilio attuale, dell'ultimo domicilio odel domicilio d'affari del debitore.

Art. 33 Fondi d'investimento

Per le azioni degli investitori contro la direzione del fondo, la banca depositaria, ildistributore, l'ufficio di revisione, il liquidatore, i periti incaricati della stima, ilrappresentante della comunità degli investitori, l'osservatore nonché contro il ge-rente di un fondo d'investimento è imperativo il foro della sede della direzione delfondo.

Capitolo 4: Misure cautelari

Art. 34Per l'emanazione di misure cautelari è imperativo:

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a. prima della litispendenza dell'azione, il foro competente per la causa princi-pale; in caso di urgenza, inoltre, il foro del luogo dove deve essere eseguitala misura;

b. durante la litispendenza dell'azione, il foro adito.

Capitolo 5: Esame della competenza per territorio

Art. 351 II giudice esamina d'ufficio la competenza per territorio.2 L'azione è restituita in termini se, ritirata o respinta per incompetenza per territo-rio, è riassunta entro 30 giorni dinanzi al giudice competente.

Capitolo 6: Procedimenti connessi e litispendenza

Art. 36 Azioni identiche1 Se più azioni aventi lo stesso oggetto sono pendenti tra le medesime parti davanti agiudici diversi, il giudice successivamente adito sospende il procedimento finché ilgiudice preventivamente adito abbia deciso della propria competenza.2 II giudice successivamente adito dispone la non entrata nel merito appena sia certala competenza del giudice preventivamente adito.

Art. 37 Azioni connesse1 Se più azioni materialmente connesse sono pendenti davanti a giudici diversi, ilgiudice successivamente adito può sospendere il procedimento finché il giudice pre-ventivamente adito abbia deciso.2 II giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa al giudicepreventivamente adito, se questi vi acconsente.

Art. 38 Litispendenza

La litispendenza subentra con la proposizione dell'azione.

Capitolo 7: Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie

Art. 39

Nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie, lacompetenza del giudice che ha pronunciato la decisione non può più essere esami-nata.

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Capitolo 8: Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 Procedimenti pendenti1 Per le azioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il fo-ro si determina in base al nuovo diritto.2 Si applica tuttavia il diritto previgente se il foro presso il quale è stata propostal'azione non sussiste più secondo il nuovo diritto.

Art. 41 Proroga di foro

La validità di una proroga di foro si determina in base alla presente legge, anche se ilrelativo accordo è stato concluso prima dell'entrata in vigore della medesima.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1269

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Allegato

Diritto vigente: abrogazione e modifica

1. Legge federale del 16 dicembre 19437 sull'organizzazione giudiziaria

Art. 41 cpv. 22 Se il Tribunale federale non è competente, la competenza territorialeper le azioni di diritto civile contro la Confederazione si determina se-condo la legge sul foro.

2. Codice civile8

Art. 28b, 28fcpv. 2, 281 cpv. 2, 35 cpv. 2

Abrogati

Art. Ili

Se l'autore dell'opposizione vuoi farla valere, deve proporre l'azioneper inibizione del matrimonio.

Art. 144, 180, 186

Abrogati

Art. 190 marginale e cpv. 2

istanza ^Abrogato

Art. 194

Abrogato

Art. 220 cpv. 33 Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull'azione di ri-duzione ereditaria.

Art. 253

Abrogato

Art. 27.9 marginale e cpv. 2 e 3

D. Azione 2e^A brogatiI. Diritto

7 RS 173.1108 RS210

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Foro in materia civile. LF

Art. 551 cpv. 1 e 31 L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salva-guardia della devoluzione dell'eredità.3 Abrogato

Art. 712l cpv. 22 Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o conve-nuta nonché escutere o essere escussa.

3. Legge federale del 4 ottobre 19919 sul diritto fondiario rurale

Art. 82

Abrogato

4. Legge federale del 16 dicembre 198310 sull'acquisto di fondi da parte dipersone all'estero

Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva1 L'autorità cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa non agisce, l'Ufficio fe-derale di giustizia promuove contro le parti:...

5. Codice delle obbigazioni11

Art. 40g

Abrogato

Art. 92 cpv. 22 II luogo del deposito viene designato dal giudice; le merci possonotuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche senza de-signazione del giudice.

9 RS211.412.il10 RS 211.412.4111 RS220

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Art. 538 marginale e cpv. 22 AbrogatoB. Luogo della

apertura

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Foro in materia civile. LF

6. Legge federale del 28 marzo 190512 sulla responsabilità delle imprese d'istrade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera

Art. 19

Abrogato

1. Legge federale del 4 ottobre 198513 sull'affitto agricolo

Art. 48 titolo e cpv. 2

Procedura civile2 Abrogato

8. Legge federale del 2 aprile 190814 sul contratto d'assicurazione

.Art. 46a

II luogo di adempimento degli obblighi derivanti dai contratti d'assicurazione è disci-plinato dagli articoli 26 e seguenti della legge sulla sorveglianza degli assicuratori15.

12 RS 221.112.74213 RS 221.213.214 RS 221.229.115 RS 961.01

2487

Art. 2261, 274b, 343 cpv. I

Abrogati

Art. 361

Stralciare il rinvio ali 'articolo 343 capoverso 1 (elezione di foro)

Art. 642 cpv. 3, 761, 782 cpv. 3, 837 cpv. 3

Abrogati

Art. 981 marginale e cpv. 22 Abrogato

Art. 1072 cpv. I1 Chi ha smarrito una cambiale può chiedere al giudice che vieti altrattario di pagarla.

Art. 1165 cpv. 4

Abrogato

C. Ammorta-mento1. Domanda

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9. Legge federale del 9 ottobre 199216 sul diritto d'autore e sui dirittidi protezione affini

Art. 64 titolo e cpv. 1 e 2

Istanza cantonale unica1 e 2 Abrogati

Art. 65 cpv. 3

Abrogato

10. Legge federale del 28 agosto 199217 sulla protezione dei marchi e delleindicazioni di provenienza

Art. 58 titolo e cpv. le 2

Istanza cantonale unica1 e 2 Abrogati

Art. 59 cpv. 3

Abrogato

11. Legge federale del 25 giugno 195418 sui brevetti d'invenzione

Art. 75, 78, 86 cpv. 3

Abrogati

12. Legge federale del 20 marzo 197519 sulla protezione delle novità vegetali

Art. 41 e 47

Abrogati

13. Legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati

Art. 15 cpv. 44 II giudice decide sulle azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondouna procedura semplice e rapida.

16 RS 231.117 RS232.1118 RS 232.14.19 RS232.1620 RS 235.1

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14. Legge federale del 19 dicembre 198621 contro la concorrenza sleale

Art. 12 titolo e cpv. 1

ConnessioneI Abrogato

15. Legge federale del 6 ottobre 199522 sui cartelli e altre limitazioni dellaconcorrenza

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

16. Legge federale del 18 dicembre 198723 sul diritto internazionale privato

Art. 120 cpv. 1 frase introduttivaI 1 contratti su prestazioni che non sono connesse con l'attività professionale ocommerciale del consumatore, ma sono offerte dall'altra parte nell'ambito della suaattività professionale o commerciale, sono regolati dal diritto dello Stato di dimoraabituale del consumatore se:...

17. Legge del 18 marzo 198324 sulla responsabilità civile in materia nucleare

Art. 24

Abrogato

18. Legge federale del 19 dicembre 195825 sulla circolazione stradale

Art. 84

Abrogato

19. Legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie

Art. 4

Abrogato

Art. 95 cpv. 1 prima parte della frase1 Gli articoli 3, 7-9,... (resto immutato)

21 RS 24122 RS 25123 RS 29124 RS 732.4425 RS 741.0126 RS 742.101

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20. Legge federale del 5 ottobre 199027 sui binar! di raccordo ferroviario

Art. 21 cpv. 44 II giudice civile decide le controversie tra la ferrovia, i raccordati e i coutenti.

21. Legge del 23 giugno 194428 sulle Ferrovie federali svizzere

Art. 5 cpv. 2 e 3

Abrogati

22. Legge federale del 29 marzo 195029 sulle imprese filoviarie

Art. 15 cpv. 3

Abrogato

23. Legge federale del 4 ottobre 196330 sugli impianti di trasporto in condotta dicombustibili e carburanti liquidi o gassosi

Art. 40

Abrogato

24. Legge federale del 30 aprile 199731 sull'organizzazione dell'azienda delleposte della Confederazione

Titolo precedente l'art. 16

Sezione 6: Rapporti giuridici e responsabilità

Art. 16 titolo

Abrogato

Art. 17

Abrogato

27 RS 742.141.528 RS 742.3129 RS 744.2130 RS 746.13' RS 783.1

2490

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Foro in materia civile. LF

25. Legge del 30 aprile 199732 sulle poste

Art. 17 cpv. 2

Abrogato

26. Legge federale del 30 aprile 199733 sull'organizzazione dell'azienda delletelecomunicazioni della Confederazione

Art. 19cpv. 2e3

Abrogati

27. Legge federale del 6 ottobre 198934 sul collocamento e il personale a prestito

Titolo precedente l'art. IO

Sezione 3: Procedura

Art. IO cpv. 1

Abrogato

Titolo precedente l'art. 23

Sezione 3: Procedura

Art. 23 cpv. 1

Abrogato

28. Legge federale del 4 ottobre 193035 sui viaggiatori di commercio

Art. 11

Abrogato

29. Legge federale del 18 marzo 199436 sui fondi d'investimento

Art. 68

Abrogato

32 RS 783.033 RS784.1134 RS823.1135 RS 943.136 RS 951.31

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Foro in materia civile. LF

30. Legge federale del 23 giugno 197837 sulla sorveglianza degli istitutid'assicurazione privati

Titolo precedente l'art. 26

Capitolo quinto: Luogo dell'adempimento

Art. 28 e 29

Abrogati

3? RS 961.01

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la legge federale sul foro in materia civile (Legge sul foro, LForo)

del 18 novembre 1998

In BundesblattDans Feuille fédéraleIn Foglio federale

Jahr 1999Année

Anno

Band 2Volume

Volume

Heft 15Cahier

Numero

Geschäftsnummer 98.067Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 20.04.1999Date

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Seite 2427-2492Page

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Ref. No 10 119 634

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