L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · cgil livorno - settembre 2010 -...
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cgil livorno - settembre 2010 -dott.Alessandro Corucci
L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Dott. Alessandro Corucci
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Fonti normative• Il testo di legge fondamentale per quanto
riguarda gli enti locali è il d.lgs. 267/2000;
• In esso sono confluite tutte le precedenti disposizioni riguardanti la specifica materia;
• Le norme di riferimento sono contenute adesso nel citato d.lgs. 267/2000 e più precisamente alla Parte II (ordinamento finanziario e contabile) che va dall’art. 149 all’art. 269;
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Principi fondamentali
L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali:
• È riservato alla legge;• È coordinato con leggi regionali
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Funzionamento generale dell’ente
• La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
Imposte proprie;Addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; Tasse e diritti per servizi pubblici;Trasferimenti erariali e regionali
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Funzionamento generale dell’ente• Lo Stato assegna dei contributi in relazione alla
necessità di dover fronteggiare esigenze di carattere straordinario;
• Per tutti i contributi straordinari assegnati gli enti locali devono presentare il rendiconto all’ente erogante entro 60 gg. dal termine dell’esercizio finanziario relativo;
• Il rendiconto dimostra le spese effettuate e documenta i risultati ottenuti
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Il regolamento di contabilità (art. 152)• La relativa approvazione è di competenza del consiglio
comunale (art. 42);• Disciplina l’organizzazione del servizio finanziario o di
ragioneria secondo le dimensioni demografiche e l’importanza dell’ente;
• Ciascun ente locale, con l’adozione di tale regolamento applica i principio stabiliti dal TU adattandoli alle specificità del singolo ente;
• Stabilisce le norme relative alle competenze dei soggetti preposti alle attività con carattere finanziario e contabile in conformità con il TU
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Regolamento di contabilità (art. 152)• Disciplina le modalità con cui vengono resi i pareri ed
apposto il visto di regolarità contabile; più precisamente:• Parere di regolarità contabile su proposte di deliberazione che (art. 49)
comportino una diminuzione di entrata o impegno di spesa;• Visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati che
diventano quindi esecutive dalla data di apposizione del visto (art. 151 comma 4).
• Disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti del responsabile finanziario agli organi dell’ente allorchè la gestione delle entrate o delle spese correnti sia tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• Prevede l’istituzione di un servizio economato per la gestione di cassa e di spese di non rilevante entità
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Principi generali di ordinamento finanziario e contabile
L’ordinamento stabilisce i principi generali relativamente a:
Programmazione;Gestione e rendicontazione;Investimento;Servizio di tesoreria;Compiti e poteri dell’organo di revisione;Disciplina del risanamento finanziario.
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Programmazione
In ogni ente locale sono individuare tre fasi fondamentali di programmazione:Pianificazione strategica;Programmazione generale;Programmazione esecutiva.
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Pianificazione strategica
• Si sostanzia nella definizione del piano generale di sviluppo dell’ente, relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
• Si attua il confronto tra gli indirizzi generali di governo e le reali possibilità dell’ente;
• Viene presentato dal Sindaco o dal Presidente della provincia e redatto in collaborazione con la giunta (programma di mandato).
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Pianificazione strategica
E’ necessario analizzare:- Le necessità finanziarie e strutturali per realizzare i
servizi;- Gli Investimenti e le opere pubbliche da realizzare e il
costi degli stessi;- Le disponibilità di mezzi straordinari e di
indebitamento;- Il costo delle operazioni finanziarie e la loro
possibilità di copertura;- La comparabilità con il patto di stabilità.
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Pianificazione strategica
Programmazione delle opere pubbliche:
E’ una delle principali attività dell’ente locale;
Si concretizza nella predisposizione del programma triennale delle OOPP approvato dalla giunta entro il 15 ottobre di ciascun anno.
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Programmazione generale
• Sulla base di quanto definito nella programmazione strategica, si redige la relazione previsionale e programmatica.
Scopi:• individuare gli obiettivi di medio e lungo periodo
attraverso l’analisi della realtà in cui opera l’ente locale e la valutazione delle risorse disponibili
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Programmazione generale
RELAZIONE REVISIONALE E PROGRAMMATICAE’ predisposta dall’organo esecutivo
• Viene allegata al bilancio di previsione• Copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale• Ha carattere generale• Illustra le caratteristiche generali della popolazione del
territorio, dell’economia, e dei servizi dell’ente• Valuta i mezzi finanziari individuando le fonti di
finanziamento• Analizza le spese con riguardo alla spesa consolidata, di
sviluppo ed a quella corrente
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Programmazione generale
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
• Identifica le finalità che si intende perseguire e le risorse da utilizzare (umane e strumentali)
• Fornisce la dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente
• Indica gli obiettivi che si intendono raggiungere, in termini di bilancio, di efficacia, di efficienza e di economicità
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Programmazione generale
Con la programmazione generale, quindi, si identificano finanziariamente gli obiettivi pianificati attraverso il bilancio pluriennale e si individuano gli obiettivi tattici di breve periodo tramite il bilancio di previsione
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Programmazione generale
BILANCIO PLURIENNALE
• Allegato al bilancio annuale di previsione• La durata è quella stabilita dalla regione di
appartenenza, comunque minimo tre anni• Comprende i mezzi finanziari che si prevede di
destinare alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese d investimento, per ciascuno degli anni
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Programmazione tattica
PROGRAMMAZIONE TATTICA• Si traducono i programmi e i progetti
individuati in precedenza in decisioni operative
• Vengono individuati i responsabili e assegnate le risorse
• Lo strumento di tale fase è il PEG (piano esecutivo di gestione)
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Programmazione tattica
L’organo esecutivo definisce: • Il piano esecutivo di gestione • determina gli obiettivi di gestione ed affida
gli stessi ai responsabili dei servizi (i quali sono i responsabili dei centri di costo)
• N.B. è facoltativo per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane
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Programmazione
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (art. 169)
• Deve essere redatto dalla giunta prima dell’inizio dell’esercizio
• Risponde alla necessità di individuare degli indicatori per seguire l’andamento della gestione e per stabilire il grado di realizzazione degli obiettivi
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Programmazione
BILANCIO DI PREVISIONEStrumento della programmazione per
eccellenza è il bilancio di previsioneNel bilancio di previsione vengono indicate:- La previsione delle entrate che si prevede
di accertare- La previsione delle spese che si prevede di
impegnare
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Programmazione
BILANCIO DI PREVISIONE• Il bilancio di previsione è predisposto
dall’organo esecutivo e presentato all’organo consiliare con gli allegati e la relazione dell’organo di revisione
• Nel bilancio di previsione a ciascun servizio è affidato il complesso di mezzi finanziari, dei quali risponde il responsabile del servizio stesso
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ProgrammazioneTempi:
Entro il 31 dicembre gli enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo (il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno). Con il bilancio di previsione sono approvati la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Il bilancio di previsione annuale ha carattere AUTORIZZATORIO costituendo limite agli impegni di spesa;Entro il 30 giugno è approvato il rendiconto (o conto consuntivo) relativo all’anno finanziario precedente (1° gennaio – 31 dicembre);Entro il 30 settembre di ciascun anno viene effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio;entro il 30 novembre di ciascun anno viene effettuato
l’assestamento generale vale a dire la verifica di tutte le vocidi entrata e di uscita compreso il fondo di riserva
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Programmazione
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione e fino al 30 novembre, gli stanziamenti di bilancio possono essere modificati solo a seguito di variazioni di bilancio.
Anche le variazioni di bilancio sono di competenza del consiglio.
Possono però essere adottate dalla giunta in via d’urgenza, salvo ratifica del consiglio entro 60 gg. e comunque entro il 31 dicembre pena decadenza.
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Struttura del bilancioIl bilancio di previsione annuale è composto da due parti relative
all’entrata e alla spesa.La parte “entrata” è ordinata in Titoli, Categorie, Risorse, Accertamenti:- Titolo I: entrate tributarie (ICI);- Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione o di altri enti pubblici;- Titolo III: entrate extratributarie;- Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti;- Titolo V: entrate derivanti da accensioni di prestiti;- Titolo VI: entrate da servizi conto terziGli stanziamenti previsti nei primi tre titoli costituiscono le entrate
correnti, mentre quelli iscritti nel IV e V titolo rappresentano le entrate in conto capitale, che sono destinate al finanziamento degli investimenti.
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Struttura del bilancioLa parte “spesa” è ordinata in Titoli, Funzioni, Servizi,
Interventi, Impegni:- Titolo I: spese correnti (quelle sostenute per il normale
funzionamento dell’ente);- Titolo II: spese in conto capitale (spese per investimenti);- Titolo III: spese per rimborso prestiti (rate di rimborso
mutui);- Titolo IV: spese per servizi conto terzi.
Ogni intervento deve avere la cosiddetta copertura finanziaria e cioè deve essere individuata la risorsa con la quale farvi fronte. Non si possono effettuare spese senza copertura.
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Gli allegatiAl bilancio di previsione sono allegati:1. Le relazione previsionale e programmatica. La relazione
copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale e illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia e dei servizi. Fornisce la dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all’anno precedente e indica gli obiettivi che si intendono raggiungere;
2. Il bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni. Comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, per il primo anno, coincidono con quelli del bilancio di competenza;
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Allegati3. Il rendiconto del penultimo esercizio antecedente a quello cui si
riferisce il bilancio di previsione;4. I rendiconti delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali relativi al penultimo esercizioantecedente quello cui il bilancio si riferisce;
5. La deliberazione con la quale si quantifica la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivitàproduttive e terziarie;
6. Il programma triennale dei lavori pubblici;7. Le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le
aliquote d’imposta, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
8. La tabella relativa ai parametri di riscontro della eventuale situazione di deficitarietà strutturale;
9. Il parere dei revisori dei conti.
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Esercizio provvisorio
• Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione l’organo consiliare delibera l’esercizio provvisorio per un periodo massimo di due mesi, sulla base del bilancio già deliberato
• Le spese sono pari mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato. Questo limite non opera per le spese regolate tassativamente dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionati
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Gestione provvisoria
• Se nessun bilancio è stato deliberato è consentita la gestione provvisoria, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato ed è limitata all’assolvimento delle obbligazioni;
• In base al D.L. 22.2.2002 n.13, convertito nella legge 75 del 24.05.2002, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, spetta agli statuti dei singoli enti disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema per l’approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l’approvazione del bilancio stesso; nel caso in cui lo statuto dell’ente non contenga indicazioni, provvede il prefetto.
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Gestione
ENTRATE
Fasi di gestione delle entrate:• Accertamento• Riscossione • Pagamento
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Gestione
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATAE’ la prima fase di gestione dell’entrataSulla base di una idonea documentazione :
Viene verificata la ragione del creditoLa sussistenza di un idoneo titolo giuridicoIndividuato il debitoreQuantificata la somma da incassareFissata la scadenza
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Gestione
Procedimento di accertamento
Il responsabile del procedimento con cui viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario la documentazione per l’annotazione nelle scritture contabili, nei modi previsti dal regolamento.
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Gestione
RISCOSSIONE DELL’ENTRATAE’la seconda fase di gestione dell’entrata• Consiste nel materiale introito dell’entrata
da parte del tesoriere o di altri incaricati alla riscossione
• E’disposta tramite ordinativo di incasso fatto pervenire al tesoriere (reversale)
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Gestione
RISCOSSIONE DELL’ENTRATA
L’ordinativo di incasso:
• E’sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altra persona individuata dal regolamento di contabilità
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Gestione
RISCOSSIONE DELL’ENTRATAElementi dell’ordinativo di incasso:• Indicazione del debitore• Ammontare della somma da riscuotere• Causale• Vincoli di destinazione delle somme• Codifica• Numero progressivo• Esercizio finanziario e data di emissione
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VERSAMENTO DELL’ENTRATAE’la terza e ultima fase di gestione
dell’entrata:
Consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente
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S P E S AFasi di gestione delle spese:• Impegno• Liquidazione• Ordinazione• Pagamento
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IMPEGNO DELLA SPESAE’la prima fase di gestione della spesaSulla base di una obbligazione giuridicamente
perfezionata:• Viene determinata la somma da pagare• Determinato il soggetto creditore• Indicata la ragione del debito• Costituto il vincolo sulle previsioni di bilancio
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IMPEGNO DELLA SPESACon l’approvazione dl bilancio, senza necessità di
ulteriori atti, è costituito impegno per le spese dovute:
• Trattamento economico tabellare al personale dipendente ed oneri collegati
• Rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi i relativi interessi di preammortamento e oneri accessori
• Spese dovute in base a contratto o disposizione di legge
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IMPEGNO DELLA SPESAEconomie:
• Minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto
• Impegni relativi a procedure in via di espletamento per i quali alla fine dell’esercizio non sia stata assunta dall’ente alcuna obbligazione di spesa
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IMPEGNO DELLA SPESAL’impegno per la spesa in conto capitale avviene tramite:• L’assunzione di mutui a specifica destinazione, per
l’ammontare del mutuo e del prefinanziamento• L’avanzo di amministrazione per l’ammontare
dell’avanzo accertato• L’emissione di prestiti obbligazionari per l’ammontare del
prestito sottoscritto• Le entrate proprie per l’ammontare delle entrate
accertate
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Gestione
IMPEGNO DELLA SPESA
• Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi
• Per le spese con durata superiore al bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESAE’la seconda fase di gestione della spesa:• In base ai documenti si determina la
somma (certa e liquida) da pagare nei limiti dell’impegno assunto
• Compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA• E’disposta sulla base della
documentazione che comprovi il diritto del creditore
• E’disposta dopo aver riscontrato la corrispondenza della fornitura o prestazione ai requisiti pattuiti
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• LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
• L’atto di liquidazione è trasmesso al servizio finanziario che effettua i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
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L’ORDINAZIONE DELLA SPESA
• E’la terza fase di gestione della spesa• E’la disposizione data al tesoriere di
provvedere al pagamento delle spese• E’fatta tramite il mandato di pagamento
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L’ODINAZIONE DELLA SPESAIl mandato di pagamento contiene i seguenti elementi:• Il numero progressivo• La data di emissione• L’intervento o il capitolo sul quale la spesa è allocata e
disponibile• La codifica• L’indicazione del creditore• L’ammontare della somma dovuta e scadenza• La causale e gli estremi dell’atto esecutivo• Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione
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L’ORDINAZIONE DELLA SPESA
Il mandato di pagamento viene controllato dal servizio finanziario
N.B. : i pagamenti relativi ad obblighi tributari, a somme iscritte a ruolo, a delegazioni di pagamento e ad altri obblighi di legge possono essere effettuati anche in assenza del relativo mandato di pagamento, che dovrà comunque, essere emesso entro 15 giorni o entro la fine del mese se precedente
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L’ORDINAZIONE DELLA SPESA
Se l’acquisizione dei beni o servizi è fatta in violazione di tali modalità il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e l’amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione
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PAGAMENTO DELLA SPESA
E’la quarta e ultima fase di gestione della spesa:
• Consiste nel trasferimento delle somme da pagare dalle casse dell’ente
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Gestione
Stipula dei contratti• Necessaria una apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
• il fine del contratto;• l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;• le modalità di scelta del contraente e le
ragioni.
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Gestione
Almeno una volta entro il 30 settembre l’organo consigliare effettua una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi:attesta il permanere degli equilibri generali di bilancio o adotta i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti o del possibile futuro disavanzo.
La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio equivale alla mancata approvazione del bilancio di previsione
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Gestione
• Gli enti locali, tramite apposita delibera consiliare, possono riconoscere la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio;
• Per il pagamento può essere stabilito un piano di rateizzazione della durata massima di tre anni finanziari, ovvero l’ente locale può ricorrere a mutui.
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Gestione
I debiti fuori bilancio possono riguardare:• sentenze esecutive:• copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed
istituzioni;• ricapitalizzazioni di spa costituite per l’esercizio di servizi
pubblici locali;• procedure espropriative di occupazione d’urgenza per
opere di pubblica utilità;• acquisizione di beni e servizi effettuati in violazioni dei
principi di gestioneLa Finanziaria 2003 (L. 289/2002, art. 23) ha inoltre
previsto che la delibera di riconoscimento sia trasmessa alla procura della Corte dei Conti.
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Controllo di gestione
Obiettivi del controllo di gestione• la realizzazione degli obiettivi
programmati;• la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche;• l’imparzialità ed il buon andamento della
PP.AA. e trasparenza dell’azione amm.va.
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Controllo di gestione
Obiettivi del controllo di gestione• lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati;• la funzionalità dell’organizzazione
dell’ente;• l’efficacia ed efficienza;• l’economicità.
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Controllo di gestione
Modalità del controlloOggetto:
• l’intera attività amministrativa e gestionale degli enti pubblici
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Controllo di gestione
Fasi del controllo:• Predisposizione di un piano di obiettivi;• Rilevazione dei costi, dei proventi e dei
risultati raggiunti;• Valutazione dei risultati alla luce degli
obiettivi posti al fine di verificarne:l’attuazione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
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Controllo di gestione
N.B.: Il controllo viene effettuato con riguardo ai singoli servizi e centri di costo
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Controllo di gestione
Risultato contabile di amministrazione
È accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso; è pari a:
• Fondo cassa+residui attivi-residui passivi;• >0 Avanzo< 0 Disavanzo
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Controllo di gestione
Avanzo di amministrazionePuò essere utilizzato per:• il reinvestimento delle quote accantonate
per ammortamento;• la copertura dei debiti fuori bilancio;• i provvedimenti per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio;• il finanziamento di spese di investimento.
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Controllo di gestione
Avanzo di amministrazioneÈ distinto in:• fondi non vincolati;• fondi vincolati;• fondi per il finanziamento di spese in conto
capitale;• fondi di ammortamento.
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Controllo di gestione
Disavanzo di amministrazione
È applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione
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Controllo di gestione
Residui attivi
Somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio per le quali l’ente possegga un titolo giuridico che lo costituisca creditore della relativa entrata
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Controllo di gestione
Residui passivi
• Somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.
• Le somme non impegnate costituiscono economia di spesa
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La revisione economico finanziaria
• I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono un collegio dei revisori composto da tre membri.
• Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000/15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio.
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La revisione economico finanziaria
I membri del collegio dei revisori:
• un revisore contabile (con funzioni di Presidente)
• un dottore commercialista;• un ragioniere
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La revisione economico finanziaria
• Durata: tre anni dalla delibera
• Rieleggibilità: per una sola volta (periodi consecutivi o meno)
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La revisione economico finanziaria
Cessazione dell’incarico:• scadenza del mandato;• dimissioni volontarie;• impossibilitàa svolgere l’incarico per un
periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente.
• Revoca: solo per inadempienza
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La revisione economico finanziaria
Ineleggibilità:• cause impeditive alla nomina ed
all’esercizio della carica.Incompatibilità:• cause determinanti una situazione di
conflitto di interessi; possono essere rimosse.
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La revisione economico finanziaria
Ineleggibilità art. 2399 C.C.• Interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una
pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; dimissioni volontarie;
• Rapporti di coniugio, parentela o affinità(fino al IV grado) con i componenti dell’organo esecutivo dell’ente e/o degli enti e/o società da questa controllate;
• Rapporti di lavoro o prestazione d’opera con l’ente e/o con le società e/o con gli enti da questa controllate.
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La revisione economico finanziaria
Incompatibilità• Situazioni di conflitto di interessi dovute a
cumulo di funzioni ricoperte dal revisore anche precedentemente la nomina (es. componenti gli organi degli enti locali);
• Assunzione di incarichi o consulenze presso l’ente locale o organismi dipendenti da questo.
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La revisione economico finanziaria
Decadenza art. 2399 C.C.
• Cancellazione o sospensione dal registro dei revisori;
• Perdita dei requisiti richiesti
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La revisione economico finanziaria
Funzioni
• Collaborazione (secondo quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento);
• Attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica e patrimoniale della gestione.
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La revisione economico finanziaria
Attività esercitate• Pareri sulla proposta di bilancio di previsione, dei
documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;• Relazione sulla proposta di deliberazione consigliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, ed attestazioni di corrispondenza con le risultanze della gestione;
• Rilievi e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
• Referto su gravi irregolarità di gestione;• Verifiche di cassa e degli agenti contabili
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La revisione economico finanziaria
Poteri• Diritto di accesso agli atti e documenti
dell’ente;• Partecipazione all’assemblea per
l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
• Diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
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Il risanamento finanziario
Ente in deficit strutturaleAi sensi dell’art. 242 del TUEL sono considerati in
condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio; tali condizioni sono rilevabili da apposita tabella allegata al certificato sul rendiconto della gestione del penultimo esercizio.
La tabella contiene dei parametri obiettivi; il mancato rispetto di almeno la metà comporta la dichiarazione dei ente strutturalmente deficitario
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Conseguenze• Gli enti che si trovino in condizioni di
deficitarietà strutturale, come definita dall’art. 242, sono soggetti al controllo centrale della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, istituita presso il ministero dell’interno (art. 155), nonché sottoposti al controllo centrale sul rispetto di percentuali prestabilite di copertura di costo di alcuni servizi (art. 243).
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In particolare:Mediante presentazione di idonea documentazione deve
risultare che:- Il costo dei servizi a domanda individuale deve essere
coperto con i proventi delle relative tariffe e con eventuali contributi finalizzati in misura complessivamente non inferiore al 36%, computando i costi per la gestione degli asili nido soltanto nella misura del 50% del loro ammontare;
- Il costo del servizio acquedotto deve essere coperto nella misura dell’80%;
- Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati deve essere coperto nella misura di volta in volta prevista dalla legislazione vigente.
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Sanzioni
Gli enti strutturalmente deficitari che non rispettino i parametri sopra citati vengono sanzionati con la riduzione dell’1% del contributo statale ordinario spettante per l’anno nel quale si è verificata l’inadempienza
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Il dissesto finanziario
La definizione di dissesto finanziario è dettata dall’art. 244 del TUEL, ai sensi del quale si ha stato di dissesto se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194.
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Il dissesto finanziario
L’art. 244, dunque, riconduce l’ipotesi di dissesto finanziario al verificarsi di due possibili situazioni:L’incapacità economico finanziaria dell’ente di garantire l’erogazione dei servizi indispensabili e di espletare le proprie funzioni istituzionali;L’esistenza di debiti a a carico dell’ente, liquidi ed esigibili, ai quali non sia possibile fare fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL (rispettivamente “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” e “riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”).
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La deliberazione di dissesto
Qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 244, sorge l’obbligo di esplicita dichiarazione di dissesto, con apposita deliberazione di competenza del Consiglio dell’ente.
La delibera è irrevocabile ed è assoggettata ad un particolare regime di pubblicità: deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti.
La deliberazione, inoltre, deve essere trasmessa entro cinque giorni dalla data di esecutività al ministero dell’Interno e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, a cura del medesimo ministero, unitamente al Decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
Nei casi di nomina del commissario ai sensi dell’art. 141 comma 3, l’onere della deliberazione grava sul commissario stesso.
Alla deliberazione di dissesto è allegata una relazione del collegio dei revisridei conti (art. 246 comma 2).
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Effetti della dichiarazione di dissesto
Le conseguenze a carattere restrittivo più importanti conseguenti la deliberazione di dissesto sono le seguenti (art. 248):Sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di previsione;Non si possono intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, sino all’approvazione del rendiconto di liquidazione;Sono dichiarate estinte d’ufficio le procedure esecutive in corso per le quali l’ente non si sia opposto nei termini o sia stata rigettata l’opposizione; il giudice inserirà nella massa passiva gli importi relativi a tali procedure in termini di capitali, accessori e spese;Non sono produttivi di effetti vincolanti nei confronti dell’ente i pignoramenti eseguiti dopo la deliberazione di dissesto;Fino all’approvazione del rendiconto di liquidazione diventano improduttivi di interessi e non soggetti a rivalutazione monetaria i debiti insoluti e quelli relativi ad anticipazioni di cassa, nonché i crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, a partire dalla loro esigibilità;Non possono essere assunti nuovi mutui (art. 249)
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Effetti della dichiarazione di dissesto
Gli effetti della dichiarazione di dissesto appaiono rilevanti anche sul fronte delle entrate. Infatti il consiglio o il commissario deve:
- Fissare con delibera entro trenta giorni dalla esecutività della dichiarazione di dissesto, le aliquote dei tributi locali e le tariffe nella misura massima consentita. Fa eccezione la tariffa per i rifiuti solidi urbani per la quale è previsto che si debba stabilire per un periodo di cinque anni una tariffa che assicuri la copertura totali dei costi sostenuti per la gestione del servizio.
Le delibere sui tributi devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici entro 30 ggdalla data di adozione
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Il piano di rilevazionePer l’accertamento della massa passiva (art. 254)
l’organo liquidatore è tenuto alla redazione di un piano di rilevazione entro 180 ggdall’insediamento.
Questo documento costituisce un elenco provvisorio dei creditori che hanno diritto all’insinuazione nella massa passiva.
Nel piano di rilevazione rientrano:- I debiti di bilancio e fuori bilancio;- I debiti derivanti da procedure esecutive estinte;- I debiti derivanti da transazioni compiute
dall’organo straordianrio di liquidazione.
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Il piano di estinzione
Una volta accertata definitivamente la massa passiva ed i mezzi finanziari disponibili, l’organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività che deve essere redatto entro 24 mesi dall’insediamento e lo deposita presso il ministero dell’interno che dispone di 120 gg per l’approvazione. A tal fine si avvale del parere consultivo della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
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Il bilancio stabilmente riequilibrato
E’ compito dell’organo straordinario di liquidazione occuparsi del piano di estinzione.
Il consiglio dell’ente è tenuto invece ad occuparsi della redazione di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che deve essere presentata al ministro dell’interno entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
Il termine è sospeso in caso di indizione di elezioni amministrative per l’ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento dell’organo esecutivo (art. 259)