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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Nola L’ordinamento Finanziario e Contabile e gli Enti locali, Principi generali. L’autonomia finanziaria dell’ente locale – I Principi Contabili per gli EE.LL.- Equilibrio di bilancio- competenza finanziaria-competenza economica Hotel dei Platani sala convegni Nola 31/05/2018 Dott. Raffaele Ambrosio Responsabile Servizi Ragioneria ed Entrate del Comune di San Giuseppe Vesuviano Revisore dei Conti COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA NEGLI ENTI LOCALI

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circondario del Tribunale di Nola

L’ordinamento Finanziario e Contabile e gli

Enti locali,

Principi generali.

L’autonomia finanziaria dell’ente locale –

I Principi Contabili per gli EE.LL.-

Equilibrio di bilancio-

competenza finanziaria-competenza

economica

Hotel dei Platani sala convegni Nola 31/05/2018

Dott. Raffaele Ambrosio

Responsabile Servizi Ragioneria ed Entrate del Comune di

San Giuseppe Vesuviano

Revisore dei Conti

COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA NEGLI

ENTI LOCALI

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L'introduzione della contabilità armonizzata ha stravolto il modo di pensare e di agire degli Enti locali con l'introduzione ope legis dei nuovi principi contabili recepiti nel novellato Testo Unico degli Enti Locali.

Il principio cardine sul quale gli enti soggetti alla nuova contabilità devono immediatamente confrontarsi riguarda la programmazione di bilancio. La parola chiave è programmazione “coordinata” nel cosiddetto semestre europeo che prevede l’anticipazione nella prima metà dell’anno della definizione delle strategie di bilancio dei singoli Stati membri. Tale programmazione si rifà al livello nazionale al DEF (che indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine); a livello regionale al DEFR (il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS per il periodo compreso nel bilancio pluriennale); mentre tutte le informazioni necessarie alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali vengono recepite nel DUP.

Un sistema apparentemente perfetto ma le cui scadenze non sempre sono allineate e criticizzate dall'anello regionale che presenta scadenze univoche sia per l'approvazione del DEFR, sia per quella del DUP. Ciò comporta che, se i lavori del DEFR non vengono anticipati, gli enti locali non possono effettuare una programmazione legata ai contributi regionali (ad esempio a quelli per le opere pubbliche e sociali) che sia coerente con le effettive risorse messe a disposizione degli enti di ultimo livello.

A ciò si aggiungono il ritardo dello Stato Centrale rispetto ai termini ordinatori per l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, nonché l’approvazione della cosiddetta Legge di bilancio - che va di fatto a cristallizzare e rendere applicativo il DEF nazionale - e che, negli ultimi anni, viene approvata il 30 dicembre, ad un giorno dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Inoltre, le spettanze comunali, trasferite dal MEF, come è noto vengono fissate ad esercizio in corso, dopo la scadenza dei termini ordinatori per l'approvazione del bilancio.

Nonostante il mancato coordinamento del legislatore con i documenti di programmazione economico-finanziaria è, tuttavia, necessario provvedere ad effettuare una programmazione capace di prevedere i risvolti della legge di bilancio onde consentire agli Enti di effettuare lo sviluppo degli obiettivi strategici, Per questo motivo è prassi che i responsabili finanziari, tenendo conto della normativa in corso ed analizzando il trend storico delle entrate e delle spese, iscrivano nei documenti finanziari solo le componenti positive, che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo considerato: vale a dire le sole voci degli impegni sostenibili direttamente collegati alle risorse previste. Il fine è duplice: ponderare i rischi e le incertezze connesse agli andamenti operativi degli enti e assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

Il legislatore ci ha traghettato da un sistema contabile programmato basato sulla competenza finanziaria mista ad un sistema che poggia sulla competenza finanziaria potenziata. Quest’ultima fa perno su due criteri: il primo riguarda la scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario per le registrazioni in entrata, e il secondo la esigibilità per l'imputazione della spesa.

Questo modus operandi incontra ancora oggi, a due anni dalla riforma, notevoli resistenze da parte dei dirigenti comunali che sono abituati a ragionare per mero “titolo giuridico” e non hanno approfondito il concetto di esigibilità. Pertanto, è indispensabile procedere alla formazione continua in materia e al potenziamento dei servizi finanziari, onde consentire alle diverse posizioni organizzative di essere supportate sul campo.

Per assicurare stabilità ai territori senza incorrere nella alimentazione di una spesa “scellerata” non supportata da entrate certe, occorre però una classe dirigente politica che riesca a cogliere i vantaggi della nuova contabilità. Diversamente non sarà possibile raggiungere l'obiettivo cardine della riforma: la conoscenza contabile della reale posizione creditoria e debitoria dell'Ente.

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Un altro tassello della riforma, che desta particolare attenzione e preoccupazione, è la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità introdotto, per gli enti non sperimentatori, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, segnando il passaggio dal dpr 194/96 al d. lgs. 118/2011. Tale fondo, nato per assicurare la stabilità dei bilanci, vale a dire per evitare che le entrate di dubbia e difficile esazione potessero finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, rischia di pregiudicare la chiusura dei bilanci di quegli enti che hanno difficoltà nella riscossione delle proprie entrate.

La programmazione del bilancio 2019/2020 in corso di elaborazione, desta, infatti, notevoli difficoltà in quanto il valore previsto per l’accantonamento minimo del FCDE nei prossimi anni è fortemente in crescita.

Risulta, quindi, necessario investire notevoli risorse umane e strumentali nelle attività di riscossione onde consentire una diminuzione di tale fondo che, se non controllato e supportato da elevate percentuali di riscossione, comporterà ingenti tagli di spesa e avrà gravi ripercussioni sulla spesa corrente necessaria ad assicurare i servizi indispensabili e primari alla cittadinanza.

Il Prossimo traguardo sarà costituito dalla “conoscenza” della contabilità economico-patrimoniale per arrivare a redigere entro il 2019 per tutti gli enti locali il primo stato patrimoniale frutto delle scritture contabili oramai codificate fino al quinto livello e correlate alla costruzione dello stato patrimoniale.

Il presupposto essenziale per avviare tale riforma è disporre di un inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato. I Comuni devono prestare particolare attenzione a questo adempimento anche perché lo stato patrimoniale riclassificato al 1° gennaio 2016, oltre a rappresentare la base di riferimento e di partenza della contabilità economico-patrimoniale dell’ente, troverà evidenza nel rendiconto della gestione 2016 e nel bilancio consolidato 2016 ex art. 11-bis del D.Lgs. n.118/2011, quest’ultimo da approvare entro il 30 settembre 2017 .

Occorrerà procedere alla riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, chiuso nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale (allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011) e al piano dei conti patrimoniale (allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011) del nuovo ordinamento contabile. Sarà, inoltre necessario applicare i nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo patrimoniale (previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale 4/3, paragrafo 9.3 dell’allegato al D.Lgs. n. 118/2011), all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato; nonchè predisporre una matrice di correlazione che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale consenta di raffrontare i valori di chiusura al 31.12.2015 con i nuovi valori scaturenti dal processo di rivalutazione. Il nuovo valore di patrimonio netto sarà oggetto di approvazione dal Consiglio Comunale.

Per i beni patrimoniali, per i quali non sia possibile completare il processo di valutazione in quanto ancora non è certa la perizia o la ricognizione, sarà possibile completare tale operazione entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale obbligatoria dal 2016 per i comuni con più di 5.000 abitanti.

Per quanto concerne invece le scritture di contabilità economico-patrimoniale conseguenti alla riclassificazione del 1° stato patrimoniale, l’ente dovrà procedere alla contabilizzazione:

• delle scritture di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura dell’anno 2015;

• delle scritture che riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione;

• della scrittura che rileva l’incremento o la costituzione delle riserve di capitale;

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• delle scritture di “ripresa” delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell’esercizio precedente e all’avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali.

In questa sede non approfondiremo i criteri ed i principi contabili, ma ci soffermeremo sui due articoli del T.U.E.L. modificati dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che vanno ad influire sul ciclo di programmazione dell’ente locale: l’articolo 170, relativo al documento Unico di Programmazione (DUP) e l’articolo 169 relativo al Piano Esecutivo di Gestione.

Riportiamo di seguito i due articoli del T.U.E.L. che il Decreto riscrive completamente.

Art. 170

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Art. 169

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1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dalla approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’art. 157.

3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Cosa cambia?

Le principali novità relative all’articolo 170 sono così sintetizzabili:

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) viene sostituita dal DUP, che costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente locale ed è organizzato in due sezioni: quella strategica ha come orizzonte temporale di riferimento il mandato amministrativo, quella operativa il bilancio di previsione.

Il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell’anno precedente al primo esercizio di riferimento (ad esempio entro il 31 luglio 2015 per gli anni 2016 e successivi) ed è propedeutico al bilancio finanziario di previsione. Contestualmente al bilancio di previsione la Giunta presenta al Consiglio una nota di aggiornamento del DUP.

Tutti i Comuni sono tenuti a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti. I comuni con un numero di abitanti inferiore alle 5000 unità possono predisporre un DUP semplificato. Leggendo l’allegato 4/1 al Decreto 118/2011 a cui si riferisce il comma 6 del nuovo art. 170, si scopre che le semplificazioni sono minime e riguardano solo la parte esterna dell’analisi strategica.

Si pone l'attenzione sulla scadenza del 31 luglio, entro la quale, occorre approvare il documento unico di programmazione (Dup) per gli esercizi 2016 e successivi, una delle innovazioni più rilevanti della nuova programmazione degli enti locali. A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il Dup non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio. Si compone di sezione strategica e sezione operativa. Nella sezione strategica, il cui orizzonte di riferimento è pari a quello del mandato amministrativo, sono sviluppate le linee programmatiche dell'ente. Si ricorda che il Dlgs 126/2014 ha abrogato il piano generale di sviluppo, per cui le linee programmatiche (articolo 46 del Dlgs 267/2000) sono l'unico documento di indirizzo strategico su cui costruire il Dup.

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Nella sezione strategica trovano definizione gli obiettivi declinati per missione, attraverso i quali opera il «gruppo amministrazione pubblica» (che comprende anche organismi partecipati).

La definizione delle linee programmatiche non può prescindere da valutazioni economico giuridiche riferite al contesto esterno (europeo, nazionale e regionale) e alle condizioni del territorio amministrato. In particolare, dovranno essere definiti gli indirizzi generali dei soggetti controllati e partecipati. Trovano inoltre collocazione in questa sede i programmi di spesa, la gestione del patrimonio, la definizione degli equilibri economico-finanziari e di cassa, e le valutazioni di coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Particolare attenzione deve poi essere posta all'assetto organizzativo e alla gestione del personale.

Nella sezione operativa (Seo) sono individuati per ogni missione i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica.

Sono strumenti essenziali della sezione operativa, che si sviluppa nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, il piano delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e la programmazione dei fabbisogni del personale.

Pertanto, ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario che gli atti di programmazione di ciascun responsabile, e la sezione strategica dell'amministrazione, il cui orizzonte di riferimento è pari a quello del mandato amministrativo dove sono sviluppate le linee programmatiche dell'ente, siano prodotte non oltre il termine del 30 giugno prossimo per consentire al Servizio Finanziario ed al Collegio dei Revisore dei conti di predisporre gli atti conseguenti per il Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda l’articolo 169, le principali novità sono:

Il PEG deve essere deliberato nella prima seduta di Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione da tenersi entro 20gg. dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione ed ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio di previsione. Da rilevare una ambiguità tra quanto prescritto nel decreto (20gg.) e quanto indicato nell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 (10gg.). Trattandosi di un allegato che, pur riferendosi al D.Lgs. 118/2011, è parte integrante del D.Lgs. 126/2014, il legislatore dovrà chiarire la data corretta.

Nel PEG sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Quindi possiamo considerare il PEG come un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei servizi.

Si è ampliata la platea dei comuni che devono adottare il PEG. Infatti. l’adozione del PEG è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (circa il 70% dei comuni). Precedentemente era stabilito che l’adozione del PEG fosse facoltativa per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (circa il 91% dei comuni).

Il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG. Come già stabilito dal D.Lgs. 174/2012.

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Questi ultimi punti meritano qualche ulteriore considerazione. Qualcuno ha evidenziato un possibile conflitto con il D.Lgs. 150/2009 in questi termini: “se un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è tenuto a redigere il PEG che dovrebbe contenere il piano della performance, come fa a rispettare le indicazioni del D.Lgs. 150/2009?”. Di fatto un tale problema, a mio parere, non dovrebbe sussistere in quanto il D.Lgs. 150/2009 non richiede esplicitamente che gli enti locali adeguino il proprio ordinamento ai principi contenuti nell’art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance). vedere a questo proposito l’art. 16 del D.Lgs. 150/2009 riportato qui sotto.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 No. 150 – Art. 16 Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3. 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all’emanazione della disciplina regionale e locale

Quindi, prima dell’approvazione del D.Lgs. 174/2012, i comuni avevano la facoltà di introdurre nella propria programmazione il piano della performance, ma non avevano l’obbligo di adeguare il proprio ordinamento in tal senso: avrebbero potuto utilizzare strumenti alternativi per “misurare ed a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti” (dal comma 2 art. 3 del D.Lgs. 150/2009). Chi ha introdotto in maniera esplicita il piano della performance, come documento a se stante, è perché riteneva il piano della performance uno strumento utile per la programmazione ed il monitoraggio della propria performance, non per un esplicito obbligo di legge. Con l’approvazione del D.Lgs. 174/2012 l’introduzione del piano della performance, ancorché integrato nel PEG, diventa obbligatoria per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Con l’approvazione del D.Lgs. 126/2014, l’introduzione del piano della performance

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diventa obbligatoria per tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non hanno l’obbligo di redigere un piano della performance, ma solo di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli elencati nell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009, attraverso gli strumenti che ritengono più opportuni.

Lo sforzo per armonizzare la contabilità degli enti locali è apprezzabile, anche se gli strumenti introdotti presentano ampi margini per ulteriori miglioramenti. L’introduzione di un bilancio consolidato permette di superare, almeno a livello contabile, la divisione tra comune e partecipate e/o controllate che tantissimi danni ha creato in passato.

La programmazione, a mio parere, necessiterebbe di ulteriori riflessioni, poiché rischia di rimanere ingabbiata in schemi troppo orientati alla rendicontazione contabile/finanziaria, ma al momento non si hanno indicazioni di interventi legislativi in merito.

ALLEGATI OBBLIGATORI ED ALLEGATI NECESSARI ALLA PROGRAMMAZIONE

DOCUMENTI PER

PROGRAMMAZIONE

SEZIONEO PERATIVA COMPETENZA OBBLIGO

il piano delle opere

pubbliche AREA TECNICA SI

il piano delle

alienazioni e

valorizzazioni

immobiliari; AREA TECNICA SI

la programmazione dei

fabbisogni del

personale (compreso

azioni positive ed

eccedenze di

personale); AREA PERSONALE SI

delibera servizi a

domanda individuale; TUTTI I RESPONSABILI NO

previsione, costi

presunti della raccolta

differenziata e costi di

smaltimento rifiuti; AREA TECNICA NO

prospetto dei Proventi

multe ripartizione dei

fondi al 50% come

stabilito dall’art 53,

comma 9, della

L.388/2000 allegato

alla delibera di

ripartizione della 208; POLIZIA MUNICIPALE NO

verifica quantità e

qualità di aree

fabbricabili da

destinare a residenza,

attività produttive e AREA TECNICA SI

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terziarie e

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La programmazione nel nuovo sistema di bilancio

L’orientamento agli obiettivi e ai vincoli di finanza pubblica rappresenta la finalità primaria cui le amministrazioni devono tendere mediante l’attività di programmazione. Essa, infatti, deve guidarle nel concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione della Costituzione. In quest’ottica va anche letta l’introduzione del cd. principio del pareggio di bilancio, ad opera della Legge 243/12. L’articolo 1, c. 1, infatti, stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell'art. 97, c. 1 della Costituzione”. Il comma 2, inoltre, chiarisce che “l’equilibrio dei bilanci corrisponde all’obiettivo di medio termine”. L’obiettivo di medio termine costituisce a sua volta il valore del saldo strutturale (inteso come saldo del conto consolidato delle Pa corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee) individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea. Per gli enti locali, in special modo a partire dal 2016, contribuire agli obiettivi di finanza pubblica, e all’obiettivo di medio termine in particolare, significherà orientare la programmazione e la gestione al rispetto degli equilibri di bilancio, sia a preventivo, sia a consuntivo, così definiti (articolo 9, c. 1 Legge 243/12): a) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Ciò comporta che la programmazione del singolo ente locale dovrà avere innanzitutto come riferimento gli scenari, gli indirizzi e i vincoli stabiliti dalla programmazione nazionale (Def) e regionale (Defr). Sulla base, e nel rispetto di tali vincoli, la programmazione dovrà anche essere declinata in coerenza con il programma di mandato definito dagli organi di governo dell’ente. Pertanto, rispetto all’ordinamento precedente, il rinnovamento apportato dal Dlgs 118/11 e dal principio contabile della programmazione presenta due direttrici di fondo: 1. il raccordo del processo di programmazione degli enti locali con quello delle regioni, dello Stato e dell’Unione Europea; 2. il mantenimento di alcuni elementi di continuità con i principi generali già a suo tempo definiti dal Principio contabile della programmazione elaborato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. In questa rivisitazione complessiva, viene anche effettuato un tentativo di semplificazione degli strumenti di programmazione.

Come cambia il processo di programmazione I principi generali richiamati nel paragrafo precedente si sono tradotti nel concreto in un processo di programmazione: - che assume una valenza autonoma, seppur strettamente integrata con la programmazione di bilancio. Nell’impostazione normativa, il Dup segue un percorso di definizione distinto rispetto a quello del bilancio di previsione finanziario, e non è più un semplice allegato dello stesso (come lo era la Rpp nel precedente ordinamento). Diviene, anzi, il presupposto per la definizione del bilancio stesso e di tutti gli altri strumenti di programmazione; - le cui tempistiche a regime sono definite secondo un calendario che tiene conto delle scadenze che caratterizzano il processo di programmazione dello Stato e delle Regioni. In questo modo,

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come già evidenziato, il nostro ordinamento realizza l’armonizzazione del processo di programmazione dei diversi comparti del settore pubblico, ancorandolo al ciclo di programmazione definito in ambito europeo. È evidente il notevole anticipo dei tempi in cui deve partire il processo di programmazione, rispetto al precedente ordinamento. A regime, entro il 31 luglio dell’anno precedente, con la presentazione del Dup le giunte degli enti locali devono essere in grado di: - delineare gli scenari in cui si definirà la programmazione del triennio successivo, sulla base degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica definiti nei Def e nei Defr regionali, nonché degli indirizzi generali definiti dall’ente in coerenza con il programma di mandato amministrativo; - aggiornare gli obiettivi strategici di mandato; - definire, o aggiornare gli obiettivi della programmazione annuale e triennale. Entro il 15 novembre la Giunta deve presentare la Nota di aggiornamento al Dup, che dovrebbe essere redatta sulla base degli indirizzi e dei vincoli contenuti nelle Note di aggiornamento al Def e al Defr. La Nota di aggiornamento viene presentata entro un termine nel quale dovrebbero essere noti anche i contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio nazionali e regionali. L’ente locale dovrebbe quindi disporre di tutte le informazioni necessarie per aggiornare il proprio documento di programmazione e per predisporre lo schema di bilancio di previsione finanziario che, come noto, assume un orizzonte temporale triennale per le previsioni di competenza ed annuale per le previsioni di cassa. Infatti il termine entro il quale la Giunta deve presentare lo schema di bilancio di previsione è sempre il 15 novembre, in corrispondenza con la Nota di aggiornamento al Dup. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, poi, il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riferite almeno al triennio successivo.

Questo, almeno sulla carta, è il processo che caratterizza la programmazione degli enti locali nel nuovo sistema di bilancio:

• - se da un lato è chiaro l’obiettivo del raccordo di tale percorso con la programmazione nazionale e regionale, facendo perno sui rispettivi documenti programmatici;

• - dall’altro è evidente come nella realtà dei fatti, ad oggi, si sia molto lontani dal garantire la possibilità di uno sviluppo concreto della programmazione locale basata su questi principi. Lo testimoniano i continui rinvii dei termini di approvazione dei bilanci, nonché il perpetrarsi di decreti legge che definiscono o modificano aspetti fondamentali per la programmazione locale in fasi ormai avanzate dell’esercizio, in una logica di perenne urgenza.

Il percorso delineato dalla normativa e dal principio contabile, ad oggi, risulta assai lontano da quello che è possibile realizzare nel concreto. Tuttavia il Principio contabile della programmazione sembra, almeno implicitamente, rendersene conto quando, al Punto 4.2 lett. a), dopo aver richiamato il termine del 15 novembre per la presentazione dello schema di bilancio di previsione, chiarisce che “a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Dup. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Dup e al bilancio provvisorio in gestione”. Questa disposizione assume particolare importanza perché prefigura lo scenario che, con ogni probabilità, andrà a verificarsi in pratica: - come già sperimentato quest’anno, è possibile rinviare il termine di presentazione del Dup con le stesse procedure previste per il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione (articolo 151 Tuel); - in ogni caso gli enti saranno chiamati ad aggiornare sia il Dup, sia lo schema di bilancio di previsione, qualora il termine di approvazione di quest’ultimo sia rinviato a oltre il 31 dicembre, per esempio in attesa di un “decreto milleproroghe” o di un “decreto enti locali” che modifichino in modo sostanziale vincoli ed obiettivi di finanza pubblica per le autonomie locali; - qualora in occasione del riaccertamento dei residui l’ente sia ancora in esercizio provvisorio, lo stesso dovrà riportare gli esiti del riaccertamento sia nello schema di bilancio di previsione in fase di approvazione, sia nel Dup, oltre che agli stanziamenti dell’esercizio provvisorio.

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Ne consegue che, con ogni probabilità, il Dup sarà definitivamente aggiornato solo in occasione dell’approvazione definitiva del bilancio di previsione, che nella maggior parte dei casi avverrà, come oggi, in esercizio provvisorio. In quel momento, i Def, i Defr e le relative note di aggiornamento che avevano dovuto essere il punto di riferimento per la costruzione del Dup saranno soltanto un lontano ricordo.

Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni delle citta' metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 14/SEZAUT/2017/INPR). (17A04796) (GU Serie Generale n.165 del 17-07-2017)

3.2. Il DUP, sia nella sua forma ordinaria, prevista per gli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punti 8.1 - 8.3), sia nella forma sempliï¬ cata per gli Enti con popolazione ï¬ no a 5.000 abitanti (punto 8.4 stesso principio contabile), si configura come atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, strettamente connesso sia al bilancio di previsione che al Piano esecutivo di gestione (PEG) – strumento obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 169 TUEL) – e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, ï¬ nanziarie e strumentali degli Enti, al ï¬ ne di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di ï¬ nanza pubblica. Il disposto normativo (art. 170 TUEL e principio contabile applicato all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punto 8) individua struttura e contenuti minimi essenziali di detto documento programmatorio. Giova, comunque, ricordare che mentre la Sezione strategica individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, la Sezione operativa costituisce lo strumento attraverso il quale, nell’ambito dell’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, si concretizzano le finalità della Sezione strategica. Quest’ultima, pertanto, ha carattere generale, contiene la programmazione operativa dell’Ente e costituisce, al contempo, la guida e il vincolo in relazione ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione. Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, devono essere verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Devono essere altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

NOVITA’ DUP SEMPLIFICATO I correttivi della commissione Arconet al documento di programmazione per i piccoli comuni Versione light e ultralight per gli enti fino a 2.000 abitanti

Il Dup semplificato cambia pelle e si sdoppia. Con i correttivi definiti dal gruppo di lavoro istituto in base all'art. 1, comma 887, della legge n. 205/2017 e licenziati dalla commissione Arconet lo scorso 11 aprile, accanto alla versione light disponibile per tutti gli enti fino a 5.000 abitanti (che andrà a sostituire quella, assai poco diffusa, introdotta dal dm 20 aprile 2015) ne arriva una ancora più snella destinata ai comuni che non superano i 2.000 residenti.

il nuovo DupS è ormai prossimo al traguardo, in tempo per essere recepito in un nuovo decreto correttivo dell'allegato 4/1 sulla programmazione applicabile già in vista della prossima scadenza del 31 luglio, quando dovrà essere presentato il documento relativo al triennio 2019-2021.

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L'esigenza di sfrondare questo adempimento, che molti operatori considerano non a torto inutile vista la difficoltà di programmare in un contesto di continua e diffusa incertezza normativa, è da tempo avvertita. Anzi, le associazioni rappresentative dei mini enti avrebbero preferito scelte più radicali, in particolare la cancellazione dell'obbligo al di sotto di determinate soglie demografiche.

Viceversa, si è scelto un percorso più prudente che, di fatto, porterà ad avere tre tipologie di Dup:

1) quello ordinario, obbligatorio per gli enti con oltre 5.000 abitanti e facoltativo per gli altri;

2) quello semplificato, facoltativo per gli enti fino a 5.000 abitanti;

3) quello super semplificato, facoltativo per gli enti fino a 2.000 abitanti.

Come ovvio, le amministrazioni di minori dimensioni potranno scegliere fra le forme semplificate loro consentite e la forma ordinaria. In altre parole, il disegno è flessibile verso il basso, mentre è rigido verso l'alto, dato che sopra i 5.000 abitanti l'unica scelta è il Dup ordinario.

Finora, in effetti, il DupS non ha riscosso grande popolarità, a causa, da un lato, dell'offerta delle software houses, che (anche economizzare i costi) hanno preferito il modello ordinario, dall'altro della modestia dei contenuti di semplificazione introdotti: in particolare, in base alla disciplina attuale, l'unico alleggerimento riguarda l'esclusione dell'obbligo di definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni e obiettivi operativi collegati ai programmi, essendo sufficiente declinare per missioni gli indirizzi generali. Inoltre, non occorre indicare gli stanziamenti di spesa riferiti a missioni e programmi.

Nella nuova versione, invece, il DupS vede ridotti in misura più consistente i contenuti minimi, che diventano i seguenti:

a) analisi interna ed esterna dell'ente;

b) indirizzi generali in materia di entrate (tributi, tariffe, risorse straordinarie, debito), spese (con un focus su personale, acquisto beni e servizi e opere pubbliche), programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, equilibri contabili, principali obiettivi delle missioni attivate e gestione del patrimonio;

c) altri eventuali strumenti di programmazione, come quelli sui lavori pubblici, su acquisiti e forniture e sul personale.

A questo proposito, è importante il passaggio in cui si precisa che tali documenti si intenderanno approvati in quanto contenuti nel Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Ancora più snello il DupS riservato ai soli comuni fino a 2.000 abitanti, che potrà limitarsi a un'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Esso dovrà comunque illustrare:

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

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d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;

e) il piano degli investimenti e il relativo finanziamento;

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

l nuovo DupS, in entrambe le sue versioni, potrà essere redatto secondo uno schema-tipo che, in ogni caso, non sarà vincolante, ma servirà solo come modello. È questa un'altra delle novità dell'imminente decreto correttivo, che colma una delle principali lacune della disciplina vigente.

Quest'ultima, infatti, non ha previsto per il Dup, a differenza di quanto accadeva per la «vecchia» relazione previsionale e programmatica, un facsimile, lasciando piena libertà alle amministrazioni. Si tratta evidentemente di un paradosso nell'era dell'armonizzazione, che per altri versi ha imposto schemi rigidi e uniformi.

La novella in via di approvazione introduce un modello di DUP solo per le sue versioni semplificate, senza tuttavia imporne il puntuale rispetto. Nel testo dei nuovi paragrafi 8.4 e 8.4.1 dell'allegato 4/1 si legge, infatti, che gli enti potranno (e non dovranno) utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura dio riportata nel nuovo esempio n. 1 dell'appendice tecnica. FOCUS SU ALLEGATI OBBLIGATORI AL DUP: PIANO BIENNALE ACQUISTI E PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Da sabato 24 marzo 2018, sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi schemi della programmazione delle opere pubbliche e delle forniture di beni e servizi. Il decreto 4/2018 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo) definisce infatti gli schemi e le procedure per la redazione e la pubblicazione del programma triennale delle opere, del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali, e manda in soffitta il precedente decreto del 24 ottobre 2014.

DECCRETO 4-2018 ELENCO ANNUALE E PIANO BIENNALE.pdf

I codici unici

Il cambiamento si applicherà, conferma l'articolo 9, dal periodo di programmazione 2019/21 per i lavori pubblici e 2019/20 per gli acquisti. Per l’individuazione univoca, per ogni lavoro o lotto funzionale e ogni acquisto di beni o servizi inserito nel programma, sarà obbligatorio acquisire il Codice unico di intervento (Cui). Per ogni acquisto per il quale è previsto e per ogni lavoro o lotto funzionale è poi necessario indicare il Cup, tranne nei casi di manutenzione ordinaria. L'adozione di questi atti, da attuare in coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti dal proprio ordinamento contabile, prevede anche l'individuazione delle risorse necessarie, articolate per annualità e fonte di finanziamento.

Nel programma dei lavori devono essere anche indicati gli eventuali immobili disponibili, compresi quelli per i quali sia cessato l'interesse pubblico al completamento di un'opera avviata. Per la prima volta, entra in questo strumento di programmazione, oltre che nella sezione strategica del Dup, l'elenco delle opere pubbliche incompiute, per le quali l'ente può individuare soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Tempi predefiniti

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Tra le fonti di finanziamento dei lavori deve essere indicato, nella scheda «C», il valore dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, oltre ai beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione. L'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale comporta l'individuazione in bilancio della copertura finanziaria, la previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità, il rispetto dei livelli di progettazione minimi e la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. La programmazione deve essere strutturata su un preciso ordine di priorità.

Le eccezioni

Sono fatti salvi i lavori o le acquisizioni imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, e le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. L' elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale sono comunicate, entro il mese di ottobre, al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

L'aggiornamento del programma triennale dei lavori e di quello biennale delle forniture e servizi, oltre ai relativi elenchi annuali, devono essere approvati entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. Gli enti devono individuare, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale delle forniture (queste figure possono anche coincidere nella stessa persona). Il referente, che di norma è individuato nel referente unico dell'amministrazione per la Bdap, riceve i progetti, i dati e le informazioni fornite dai Rup per il coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici.

FOCUS SU LINEE GUIDA SUL FABBISOGNO DEL PERSONALE Con comunicato del 9 maggio 2018 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione pubblica le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche Superamento delle piante organiche e piani triennali per l’individuazione delle nuove competenze, in coerenza con il nuovo modello di performance, da parte delle amministrazioni pubbliche: questi i punti più rilevanti sul nuovo fabbisogno di personale nelle linee per le PA, predisposte dalla ministra Madia, dal ministro Padoan e dalla ministra Lorenzin. I nuovi piani triennali intendono coniugare l’impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni in un’ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi per i cittadini. Il concetto di fabbisogno supera il criterio statico della pianta organica e implica un’analisi quantitativa e qualitativa delle necessità delle amministrazioni, puntando sulle professionalità emergenti e più innovative, in ragione dell’evoluzione tecnologica e organizzativa.

Sulla base delle previsioni della legge Madia, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del documento, le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare assunzioni di personale se non si saranno adeguate alle sue prescrizioni.

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Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto le-gislativo n. 165 del 2001. In sede di prima applicazione il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati. La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente. Le novità introdotte dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017 sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale.

Ricordiamo che il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazionecomplessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

• alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

• strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Scelta professioni e organi competenti

La giusta scelta delle professioni e delle relative competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbliche e l’attenta ponderazione che gli organi competenti sono chiamati a prestare nell’individuazione della forza lavoro e nella definizione delle risorse umane necessarie, appaiono un presupposto indispensabile per ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.

Rispetto dei vincoli finanziari

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell’articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in “obiettivi generali”, che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e “obiettivi specifici” di ogni pubblica amministrazione.

Quanto sopra implica, altresì, che è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili.

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Gli incarichi legali devono essere previsti nel documento unico di programmazione Gli incarichi legali, oltre che soggetti a una procedura comparativa – salvo urgenze oggettive – esigono la previsione e l’inserimento nel documento unico di programmazione. Omissioni su questi adempimenti determinano irregolarità amministrative.

In questo senso si esprime la Corte dei conti, sezione Emilia Romagna con la deliberazione n. 181/2017 adottata in seguito all'indagine «concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna, allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015».

La vicenda

In seguito all'effettuazione di «un esame delle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei compensi», la sezione – esaminando il questionario sui servizi legali per l'anno 2015 trasmesso da un Comune emiliano - ha rilevato una serie di incongruenze amministrative di particolare importanza in tema di conferimento degli incarichi.

In primo luogo, pur avendo conferito un incarico di patrocinio per la «resistenza nel giudizio civile relativo a opposizione a Ordinanza Ingiunzione di sanzione amministrativa promosso da un soggetto privato nei confronti dell'Amministrazione Comunale», l'ente ha affermato di non aver stipulato alcun contratto d'appalto ma di aver eseguito solamente gli obblighi di pubblicazione imposti dal decreto legislativo 33/2013 in tema di trasparenza.

Ulteriore criticità, a detta della sezione, è che il Comune non aveva adottato alcun disciplinare per regolare l'affidamento dei patrocini legali. Né aveva provveduto a effettuare alcun accantonamento, attraverso una previa stima del valore del contenzioso, in previsione di potenziali soccombenze.

I rilievi istruttori

La sezione, dapprima si sofferma sulla mutata configurazione dell'incarico di patrocinio legale ora da considerarsi – soprattutto per effetto del nuovo codice dei contratti – un appalto di servizi e non più un contratto d'opera intellettuale «regolato dall'art. 2230 del codice civile». Puntualizzata la cornice di riferimento, in delibera si evidenzia che nell'affidamento dell'incarico il Rup non può prescindere da una comparazione tra diverse proposte tecnico/economiche. Proposte sollecitate attraverso le dinamiche dell'invito ai legali iscritti in apposito elenco che la stazione appaltante deve avere cura di predisporre.

In tema, la sezione rammenta la sentenza n. 334/2017, il Tar Sicilia – Palermo, Sezione III, che, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato «come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente».

Questo perimetro di riferimento è stato confermato dalla stessa Anac con la delibera n. 1158/2016 con cui si è chiarito che «nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte».

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Gli inviti debbono avvenire con rigoroso rispetto del principio di rotazione.

La circostanza che si tratti di appalti di servizi consente anche l'affidamento diretto ma in particolari e motivate situazioni di urgenza oggettiva non imputabili alla stazione appaltante e quindi adeguatamente motivati.

L'aspetto di maggior rilievo è che i vari servizi della stazione appaltante devono effettuare una proiezione degli incarichi che possono essere affidati nel corso dell'esercizio finanziario al fine della loro programmazione ed inserimento del documento unico di programmazione.

La programmazione – sempre secondo la sezione – esige la specificazione, per quanto possibile, della tipologia d'incarico e dei costi.

La previsione «pur non rientrando nel contenuto necessario del DUP, come puntualizzato dal d. lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/1, risponde ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche, anche in funzione di una stima appropriata delle coperture finanziarie».

Da notare che la configurazione in termini di appalto consente di superare la querelle relative al Cig che ora dovrà essere obbligatoriamente richiesto dal responsabile unico.

Secondo il collegio, le stazioni appaltanti devono anche dotarsi di regolamenti interni sulla disciplina del conferimento degli incarichi che, si sottolinea, sono atti gestionali di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio e non della giunta.

AGGIORNAMENTO DEL DUP

La nota di aggiornamento al Dup è (quasi) sempre necessaria. In effetti, tale adempimento non è espressamente imposto dall'ordinamento, ma la sua obbligatorietà è spesso implicita. Innanzitutto, ricordiamo che la nota, quando occorre, deve essere presentata dalla giunta al consiglio entro il 15 novembre, unitamente allo schema di bilancio di previsione relativo al medesimo triennio.

Al momento, non sono state concesse proroghe, per cui la scadenza rimane, anche se si tratta pacificamente di un termine non perentorio. Più rilevante è stabilire quando si deve aggiornare il Dup. Come chiarito dalla Faq 10 di Arconet, ciò può accadere in due casi. In primo luogo, allorché il consiglio, in sede di esame del documento originario, abbia richiesto sue integrazioni e/o modifiche. Ciò equivale a un atto di indirizzo politico nei confronti della giunta, ai fini della predisposizione della nota di aggiornamento.

Se, invece, il consiglio ha approvato il Dup, facendo propri gli indirizzi strategici e operativi in esso contenuti, la partita va riaperta solo se risulta necessario aggiornare la programmazione per modifiche del quadro normativo o imposte da altri fattori. Tale evenienza, però, si verifica quasi sempre, non solo perché spesso il DUP predisposto in estate raramente contiene dati finanziari esaustivi e aggiornati, ma anche perché dal momento della sua elaborazione il contesto è profondamente mutato alla luce della presentazione della manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, occorre ricordare che aggiornare il Dup è fondamentale anche per evitare problemi successivi rispetto a quanto dispone l'art. 170, comma 7, del Tuel, che rimette ai regolamenti di contabilità la disciplina dei casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del consiglio e della giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento programmatico. In generale, gli enti devono attenersi alle previsioni regolamentari anche nel definire l'iter della nota di aggiornamento, che in non pochi casi è configurata come obbligatoria.

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Quando è presentata, la nota deve rispettare lo schema del DUP definitivo, per cui deve essere predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al dlgs 118/2011 ed è oggetto di approvazione da parte del consiglio, che può licenziarla contestualmente al bilancio. In questa prospettiva, pare quindi possibile anche approvare contestualmente DUP e preventivo. In generale, per quanto concerne la tempistica, l'assenza di un termine per l'intervento consiliare mira a valorizzare l'autonomia degli enti, fermo restando che il consiglio deve assumere «le conseguenti deliberazioni». In altre parole, si tratta di una fase necessaria del ciclo della programmazione, anche se non è prevista alcuna sanzione. Prima della deliberazione del consiglio è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione secondo le modalità previste dal regolamento. La prossima data da cerchiare in agenda è il 15 novembre, entro cui la giunta deve presentare al consiglio l’eventuale schema aggiornato del Dup, insieme allo schema di bilancio di previsione e ai suoi allegati (articolo 174, comma 1 del Tuel). Il deposito dei documenti per i consiglieri e l’acquisizione del parere dell’organo di revisione seguiranno la disciplina prevista dal regolamento di contabilità. È infatti venuto meno l’obbligo di acquisire il parere dell’organo di revisione entro il termine di approvazione in giunta.

DUP E FCDE SLIDE 36

In questa fase della programmazione, particolare attenzione deve essere riservata alla verifica degli stanziamenti presenti nelle annualità 2019-2020 del bilancio pluriennale dell’esercizio in corso, per individuare eventuali azioni correttive per il prossimo triennio o manovre sulle entrate e sulle spese. In attesa delle novità che entreranno in vigore dal 2019, gli enti devono impostare la programmazione tenendo conto della percentuale obbligatoria di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

La legge di bilancio prevede una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate. Mentre in base alle norme vigenti, per il prossimo anno il fondo avrebbe dovuto essere pari almeno all'85% dell'importo calcolato in base alla media storica delle mancate riscossioni per salire al 100% dal 2019, la manovra 2018 definisce un percorso più graduale: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

La novità si aggiunge a quella già prevista nel testo del governo, che consentirà di finanziare il fondo di competenza con le quote di avanzo svincolate dall'omologo accantonamento operato in sede di rendiconto e che rappresenta un parziale accoglimento delle richieste dell'Anci bocciate dalla commissione Arconet.

In senso contrario si muove invece la Corte dei conti: la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il recente parere 279/2017, ha affermato che l'esclusione dal calcolo del fondo dei crediti da altre amministrazioni pubbliche, dei crediti assistiti da fideiussione e delle entrate tributarie accertate per cassa, deve in ogni caso essere debitamente motivata dal responsabile finanziario e quindi non opera in automatico. Si tratta di una tesi assai discutibile, posto che sono gli stessi principi contabili a prevedere l'esclusione, dato che si tratta di entrate per le quali il rischio di insoluto è pari a 0.

La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti.

Infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (cioè in sostanza che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti.

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Ne deriva che è corretto che le entrate di dubbia esigibilità siano accantonate nell'esercizio per essere spese negli esercizi futuri, quando le stesse saranno effettivamente conseguite, tramite l'applicazione dell'avanzo svincolato dal fondo crediti di dubbia esigibilità risultate eccedente rispetto al necessario.

Sotto tale profilo non è pertanto anomalo che in sede di bilancio siano accantonate risorse in misura eccedente rispetto a quanto risulta nel rendiconto, «in quanto l'accantonamento nel bilancio di previsione non è effettuato per mettere “da parte” le risorse necessarie al FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione». Se in sede di rendiconto l'ente migliora la capacità di introito delle proprie entrate, si svincolano corrispondenti quote del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato.

Per ridurre il peso dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, gli enti locali devono adottare delle opportune politiche volte ad accrescere la capacità di riscossione delle proprie entrate e soprattutto a velocizzare la stessa, al fine di aumentare gli incassi in conto competenza o in conto residui dell'anno successivo.

Sotto questo profilo appare necessario che gli enti decidano come procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate, avvalendosi del nuovo soggetto pubblico deputato alla riscossione nazionale delle entrate, Agenzia delle entrate – riscossione, ovvero adottando forme di gestione di interna o di esternalizzazione in favore dei soggetti autorizzati dalla legge (articolo 52 del Dlgs 446/1997).

la capacità di riscossione degli enti è oggi ulteriormente evidenziata dai nuovi indicatori di bilancio (articolo 18-bis del Dlgs 118/2011), oltre che riflessa dallo speculare dato relativo alla tempestività dei pagamenti, soggetto a pubblicazione periodica ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e Dpcm 22 settembre 2014).

Agli enti che approveranno il bilancio di previsione in consiglio entro il 31 dicembre e che rispetteranno gli obiettivi sul pareggio di bilancio non si applicheranno alcuni dei vincoli di finanza pubblica finalizzati al contenimento della spesa corrente.

BILANCIO DI PREVISIONE

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

- secondo il disposto dell’articolo 174 comma primo Dlgs 267/200 (TUEL) – Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati – l’Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione; - ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il termine per la deliberazione del bilancio è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente;

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- all’articolo 11 del Dlgs 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Bilanci di previsione 2018 – aggiornato prospetto verifica di vincoli finanza pubblica

In attuazione dell’articolo 1, comma 465, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che il prospetto di verifica dei vincoli di finanzia allegato al bilancio di previsione “ e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.”, nel corso della riunione del 17 gennaio 2018, i rappresentanti RGS della Commissione Arconet hanno presentato l’aggiornamento, del “Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, a seguito dell’articolo 1, comma 785 legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Le modifiche riguardano solo:

a) le note del prospetto che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo, che sono state eliminate, b) i riferimenti all’obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio, soppresso dall’articolo 1, comma 785 legge n. 205 del 2017.

All_9-BILANCIO_DI_PREVISIONE-2018.xls

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COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

N

COMPETENZA

ANNO

N+1

COMPETENZA

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e

rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+) 0,00 - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4)

:

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario

BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO

162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso

dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il

risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo

anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di

bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli

investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di

competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto

dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

EQUILIBRIO FINALE

0,00

0,00

0,00

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

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Ripartizione dei proventi derivanti dal rilascio dei Permessi di Costruire e dei Condoni edilizi

Il programma triennale delle opere pubbliche

ricognizione delle eccedenze di personale

piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità

fabbisogno del personale

piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

piano biennale degli acquisti

servizi a domanda individuale MENSA

servizi a domanda individuale TRASPORTO

verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttiva e terziarie e determinazione del prezzo di cessione

destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada

tempestività dei pagamenti

piano di razionalizzazione della spesa

prospetto della riduzione delle Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi, manovra tributaria IMU Addizionale Irpef Tasi Pubblicità e Affissioni Cosap Costo del Servizio ciclo rifiuti Tari software finanziaria deficitarietà strutturale pareggio di bilancio. o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

o il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; o il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; o la nota integrativa

o il piano degli indicatori di bilancio di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1 con riferimento al bilancio di previsione approvati con DM Interno del 23/12/2015;

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PAREGGIO DI BILANCIO

CIRCOLARE MEF 20 febbraio 2018, n. 5_G.U. 13 marzo 2018.

La circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali per il triennio 2018‐2020, e inoltre illustra le innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Le principali innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) riguardano, in sintesi:

• Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016: gli enti territoriali possono non mandare in economia le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016. Questo per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate;

• Flessibilità in corso di gestione: è modificato l’articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016. Il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità. E non deve considerare i Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

• Completa applicazione della disciplina del pareggio di bilancio a tutte le Autonomie speciali: è abrogato l’articolo 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016. Nel caso specifico l’articolo escludeva le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino‐Alto Adige. Erano escluse province autonome di Trento e di Bolzano, dalle disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio e premiante del pareggio di bilancio.

• Chiusura contabilità speciali protezione civile: le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali degli enti territoriali. Per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi della legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli di finanza pubblica.

• Patti di solidarietà nazionale enti locali: sono apportate modifiche alla disciplina di concessione degli spazi finanziari agli enti locali. Queste sono aplicate per spese d’investimento da realizzare attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

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COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

n (*)

COMPETENZA ANNOn+1 (*)

COMPETENZA ANNOn+2 (*)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 0,00 0,00 0,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 0,00 0,00 0,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 0,00 0,00 0,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 0,00 0,00 0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 0,00 0,00 0,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 0,00 0,00 0,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 0,00 0,00 0,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 0,00 0,00 0,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo

gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government -

Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e

nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

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Circolare_del_15_febbraio_2018_n_5.pdf

PEG

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei consigli, gli enti locali devono affrontare la fase esecutiva della programmazione politico-amministrativa. Con il piano esecutivo di gestione, che costituisce uno dei principali strumenti per l’attuazione del ciclo della performance, la giunta individua gli obiettivi della gestione e li affida, con le dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il Peg comprende il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009). Questo documento (obbligatorio per gli enti con più di 5mila abitanti ma utile anche per i più piccoli) deve essere approvato entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione (articolo 169 Tuel) in coerenza con il Documento unico di programmazione di cui rappresenta la declinazione operativo-gestionale. Deve avere durata triennale in termini di competenza e annuale in termini di cassa.

Per la prima volta quindi le previsioni di incasso e pagamento assumono valenza autorizzatoria ai fini della gestione. Ai responsabili di servizio compete dunque la verifica della capacità di pagamento dell’ente. Secondo l’articolo 183, comma 8 del Tuel, per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, adottando provvedimenti che comportano impegni, ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento delle disponibilità di cassa comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Affinchè i responsabili dei servizi possano dare conto di questa verifica nei provvedimenti che impegnano la spesa, è necessario che le previsioni di cassa siano attendibili e che le previsioni di bilancio siano coerenti con i vincoli di finanza pubblica.

Nel Peg le entrate approvate dal consiglio sono ripartite in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo l’oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari per la gestione e la rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

L’armonizzazione contabile innova le regole per le variazioni al piano esecutivo di gestione, che sono di competenza dell’organo esecutivo con alcune eccezioni, indicate dall’articolo 175, comma 5 del Tuel, che sono di pertinenza dei responsabili. In particolare competono al responsabile dei servizi finanziari (se non diversamente disciplinato dal regolamento di contabilità, che può assegnare questa funzione ai responsabili dei servizi) le variazioni compensative del Peg fra capitoli di entrata della stessa categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta. Le variazioni al Peg possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve a variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il Peg deve essere pubblicato sul sito dell’ente sia nella versione iniziale, sia in quella assestata al 31 luglio (articolo 174, comma 4 del Tuel).

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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli EQUILIBRI generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della

gestione di competenza,

di cassa

ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La mancata adozione del citato provvedimento è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione (art. 193 D.Lgs 267/2000).

L'articolo 193 del Tuel individua nella SALVAGUARDIA degli EQUILIBRI un momento fondamentale della gestione del bilancio (secondo solo all'approvazione del documento previsionale) deputato alla verifica del mantenimento degli EQUILIBRI sotto tutti gli aspetti (competenza, residui, cassa), al fine di evitare la formazione del disavanzo di amministrazione o di cassa. In tale occasione gli enti sono tenuti a ripianare gli eventuali debiti fuori bilancio, a finanziare eventuali passività pregresse, a regolarizzare i pagamenti per azioni esecutive e ad adeguare il fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione, «in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui».

Le misure straordinarie per la salvaguardia

Per la SALVAGUARDIA degli equilibri, nell'ipotesi in cui venisse verificata l'insufficienza di tutte le entrate e delle economie di spesa, l'ordinamento contabile mette a disposizione degli enti due misure «straordinarie», quali:

a) l'applicazione dell'avanzo libero del risultato di amministrazione. Solamente in sede di salvaguardia, e previa dichiarazione dell'esistenza di uno squilibrio di bilancio non ripianabile con i mezzi ordinari, gli enti possono applicare l'eventuale avanzo libero per finanziare minori entrate o maggiori spese correnti. Al di fuori di tale circostanza e durante tutto il resto dell'anno l'applicazione dell'avanzo libero è ammessa, con ordine di priorità, solamente per il ripiano dei debiti fuori bilancio, per il finanziamento degli investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di mutui. Nel caso in cui l'ente, nel proprio regolamento di contabilità, avesse previsto l‘ipotesi di effettuare un'ulteriore verifica dei propri equilibri (facoltà concessa agli enti dall'articolo 193, comma 2, del Tuel) potrebbe utilizzare nuovamente la possibilità di utilizzare il proprio avanzo libero;

b) l'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali. In via del tutto eccezionale, gli enti possono, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, disporre l'incremento dei

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tributi con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il ministero, con la risoluzione n. 1/DF del 29 maggio scorso(2017)

Risoluzione-n.-1DF-del-29-maggio-2017-Art.-193-TUEL.pdf

, ha chiarito il perimetro entro cui gli enti possono legittimamente avvalersi di tale facoltà del tutto eccezionale, ovvero:

• avvenuta approvazione del bilancio di previsione e degli atti di riferimento. Non è possibile quindi approvare entro luglio aliquote o tariffe che si sostanzino quali atti propedeutici al bilancio;

• aumento delle aliquote e non anche una loro riduzione. L'aumento, inoltre, deve giustificato da un reale pregiudizio per gli EQUILIBRI di bilancio e tale da non poter essere compensato con altre poste. In sostanza non è possibile aumentare le tariffe della Tari in presenza di maggiori spese o minori entrate del Pef di non rilevante ammontare, semplicemente sul presupposto che non viene garantita l'integrale copertura dei costi del servizio;

• le aliquote possono essere aumentate solo per l'esercizio in corso e non anche per quelli successivi;

• gli aumenti possono essere disposti unicamente per i prelievi non soggetti al blocco sancito dall'articoli 1, comma 26, della legge 208/2015, ovvero Tari e contributo di sbarco.

Le sanzioni in caso di inadempimento o ritardo

Data l'importanza della salvaguardia, vale la pena soffermarsi sulle conseguenze a carico degli enti in caso di mancato rispetto del termine del 31 luglio per la sua approvazione, alla luce anche del sovrapporsi di numerose scadenze che impegnano i servizi finanziari in questo periodo. Va subito precisato che il termine del 31 luglio per l'approvazione della SALVAGUARDIA assume carattere perentorio e la mancata adozione del provvedimento è pesantemente sanzionata.

Infatti l'articolo 193, comma 4, del Tuel prevede, in questi casi, l'equiparazione ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale. Per questo, anche nel caso in cui non sia necessario assumere provvedimenti di salvaguardia, gli enti dovranno dare conto di aver effettuato la verifica, adottando un atto di verifica negativa, attraverso il quale il consiglio accerta il permanere degli equilibri. Resta il dubbio se tale equiparazione si estenda anche al divieto di assunzioni previsto dal Dl 113/2016 in caso di mancata o tardiva approvazione del bilancio.

Da un lato l'assenza di ogni riferimento alla SALVAGUARDIA nel comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto porterebbe ad escludere la trasposizione della sanzione, mentre dall'altro l'evidente parallelismo tra bilancio e SALVAGUARDIA fa propendere per una estensione del divieto anche alla salvaguardia. In via prudenziale si consigliano gli enti che dovessero approvare la SALVAGUARDIA dopo il 31 luglio, a non procedere ad assunzioni fino a quando non adempiono.

Il mancato rispetto del termine infatti non fa venir meno l'obbligo per l'ente di approvare, anche tardivamente, la SALVAGUARDIA degli equilibri, sebbene lo spirare del termine, al pari di quanto previsto per il bilancio, comporta la decadenza della facoltà di aumentare retroattivamente – con decorrenza 1° gennaio - le aliquote e tariffe dei tributi locali.

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Ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente, nel proprio regolamento, abbia previsto un altro momento di verifica della salvaguardia, generalmente a ottobre/novembre, sfruttando la possibilità concessa dall'ordinamento. In tal caso, infatti, afferma ancora il Ministero, si verificherebbe «un'evidente violazione del principio di certezza del diritto, in quanto verrebbe a mancare qualsiasi riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote applicabili per ciascun anno di imposta» (Risoluzione 1/DF/2017).

ASSESTAMENTO

Entro la fine del mese di luglio gli enti locali sono chiamati all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio, previsto dall'articolo 175, comma 8, del Dlgs 267/2000, in occasione del quale sono altresì tenuti alla verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato con il bilancio di previsione.

L'assestamento generale del bilancio

Con la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione gli enti verificano tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare altresì il permanere degli equilibri di bilancio.

L'assestamento di bilancio, secondo il principio contabile applicato n. 1, rappresenta uno degli strumenti della programmazione degli enti locali. Si tratta pertanto di una variazione particolare, di carattere generale, strettamente connessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio. Proprio per la sua peculiarità, si ritiene che tale variazione rientri nella competenza esclusiva del Consiglio comunale, il quale deve adottarla entro il 31 luglio. Anche se, a differenza di quanto accade invece per la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 Dlgs n. 267/2000), il mancato rispetto del termine non ha conseguenze negative sul Consiglio comunale.

Trattandosi di una variazione di bilancio di competenza consiliare, la stessa richiede il parere preventivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), p. 2, del Dlgs n. 267/2000.

Nel corso della variazione di assestamento, l'Ente deve anche riscontrare

la congruità dell'accantonamento al

fondo di riserva

ed al fondo riserva di cassa,

quest'ultimo strumento di flessibilità gestionale che diventa spesso strategico nella seconda parte dell'esercizio, laddove si debba provvedere con urgenza al pagamento di spese pur in assenza di capienza del relativo stanziamento di cassa.

In sede di assestamento di bilancio (e di verifica degli equilibri) l'ente deve anche:

- provvedere alla verifica delle coperture delle spese di investimento, al fine di accertarne l'effettiva realizzazione, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10 del principio contabile applicato n. 2);

- dare atto inoltre di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11).

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Va rammentato, inoltre, che l'assestamento di bilancio non è contestuale allo stato di attuazione dei programmi, come richiedeva in origine il principio contabile applicato n. 1, poiché la verifica dei programmi accompagna oggi la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) al Consiglio comunale, rappresentando peraltro il presupposto necessario per la corretta impostazione della programmazione strategica e soprattutto operativa contenuta nel DUP del successivo triennio, oltre che strumento di reportistica del controllo strategico previsto dall'articolo 147-ter del Dlgs n. 267/2000.

La variazione di assestamento comporta inoltre la necessità di valutare la compatibilità delle modifiche apportate al bilancio con l'obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016, dovendosi peraltro allegare alla stessa il prospetto obbligatorio richiamato dal comma 468 della medesima legge.

Si ricorda, per completezza, che la variazione di assestamento di bilancio deve essere inviata, come tutte le variazioni di bilancio, al tesoriere comunale, utilizzando l'apposito prospetto allegato al Dlgs n. 118/2011, nonché deve essere pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente, così come il bilancio assestato (articolo 174, comma 4, Dlgs n. 267/2000). La variazione non va invece inviata alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), come chiarito dall'articolo 9, comma1-bis, del Dl 113/2016.

La verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di assestamento di bilancio è altresì necessario provvedere alla verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come chiarisce il principio contabile applicato n. 2, all'esempio n. 5.

Tale verifica deve essere condotta allo stesso livello di analisi scelto in sede di bilancio di previsione (tipologia, categoria, capitolo) e comporta l'esame, per ciascuna voce di entrata, degli importi previsti assestati, dell'ammontare degli accertamenti registrati e imputati all'esercizio e degli incassi in conto competenza realizzati.

Nel dettaglio, occorre considerare l'incidenza percentuale degli incassi realizzati in conto competenza rispetto agli accertamenti di competenza e quindi confrontare il complemento a 100 di tale percentuale con quella utilizzata per il calcolo del fondo in sede di bilancio di previsione. Se il complemento a 100 della prima percentuale è inferiore a quella usata in sede di bilancio, l'ente può ricalcolare la quota da accantonare al fondo applicando tale percentuale più favorevole. Ciò in quanto la capacità di riscossione dell'ente nell'esercizio si è rilevata migliore rispetto alla media storica. Nel ricalcolo dell'importo minimo del fondo si dovrà tenere ovviamente conto della riduzione della quota minima da accantonare prevista per l'anno 2018 (pari al 75% della quota calcolata in base alle regole del principio contabile).

Ad esempio, se per una voce di entrata la previsione inziale è pari a 100, la previsione assestata è 120, gli accertamenti sono pari a 80, la percentuale di accantonamento al fondo di bilancio è del 45% e quella degli incassi in c/competenza rapportati agli accertamenti è del 60% (complemento a 100 pari a 40), l'importo del fondo di bilancio (pari nell'esempio a 31,5 considerando la percentuale del 70% applicabile nel 2017) dovrà essere adeguato per un importo di 2,1 (fondo ricalcolato 33,6 – 31,5).

Se invece la percentuale applicata in sede di bilancio è più favorevole, il ricalcolo del fondo sarà effettuato considerando quest'ultima. Tuttavia la percentuale prescelta dovrà essere applicata non più necessariamente alla previsione originaria del bilancio ma bensì all'importo maggiore tra la previsione assestata e l'ammontare degli accertamenti registrati.

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Riprendendo l'esempio, se la percentuale di accantonamento di bilancio fosse stata del 35% (fondo iniziale 24,5), il fondo andrebbe adeguato per 5 (120 x 35% x 70%= 29,5 – 24,5). Quindi, se gli accertamenti registrati o la previsione assestata risultassero superiori alla previsione originaria, l'ente dovrà adeguare l'accantonamento al fondo, salvo il caso in cui abbia registrato un consistente miglioramento della riscossione in c/competenza nell'esercizio.

Ad esempio se la percentuale degli incassi fosse del 70% (complemento 30%), il fondo, pur da ricalcolare su 120, si riduce a 25,2, inferiore di 6 rispetto a quello originario (31,5). Potrebbe anche verificarsi l'ipotesi che l'ente possa ridurre l'accantonamento al fondo laddove vi sia un miglioramento della percentuale di riscossione rispetto alla media, in presenza, ad esempio, di una previsione iniziale pari a quella assestata e superiore al livello degli accertamenti registrati. Riduzione che comunque è facoltativa, a differenza dell'incremento obbligatorio invece in base al principio contabile, tenuto conto che la legge fissa un importo minimo del fondo che ben può essere incrementato dall'ente.

La variazione al fondo viene apportata mediante apposita modifica del relativo stanziamento riportato nella missione 20, programma 1, della parte spesa del bilancio.

Ovviamente la verifica della congruità del fondo può (e deve) operarsi anche nelle variazioni successive all'assestamento, tenendo conto dell'andamento delle previsioni di entrata e degli accertamenti, sempre perseguendo la finalità dell'equilibrio di bilancio che, come rammenta l'art. 193 del Dlgs n. 267/2000, va mantenuto durante la gestione e in occasione delle variazioni.

VARIAZIONI DI BILANCIO

� INTRODUZIONE

Con l’introduzione della contabilità armonizzata con il D.lgs. 118/2011, sono state mutate, tra l’altro, anche le possibilità di procedere a variazioni di bilancio. Nella tabella allegata riportiamo le possibilità di effettuare le variazioni in un quadro completo offerto dalla normativa attualmente vigente. La tabella può essere una base per adeguare al meglio, in un’ottica di possibile semplificazione, il regolamento di contabilità comunale per la parte afferente le variazioni.

ATTENZIONE

Si sottolinea l’importanza della possibilità di approvazione delle variazioni anche da parte dei Responsabili, possibilità che deve essere sfruttata data la semplificazione del procedimento.

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Si ritiene che i provvedimenti di variazioni dei Responsabili debbano confluire in apposite determinazioni oppure, se regolate dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale, anche con semplici comunicazioni.

Sono state ampliate le possibilità di procedere a variazioni da parte della Giunta Comunale e sono state date opportunità anche ai Responsabili di settore di effettuare variazioni al bilancio.

La legge già regola di per sé tutte queste opportunità; sarebbe utile comunque specificarle meglio nel regolamento di contabilità comunale definendo le casistiche e i procedimenti.

Di norma, per Responsabile si intende il Responsabile del Servizio Finanziario oppure, se apposita norma regolamentare lo prevedesse, anche i singoli responsabili di servizio. In particolare, per l’esigibilità riguardante le opere pubbliche, è importante che il Responsabile del Settore Tecnico abbia ampia facoltà di variare le somme per esigibilità di un’opera pubblica variando all’uopo il bilancio.

RICORDA

Sono ora consentite, innovando rispetto al passato, variazioni anche in esercizio provvisorio.

Nell’esercizio provvisorio sono consentite, con atto di Giunta Comunale, le variazioni: � per utilizzare quote vincolate o accantonate di avanzo di amministrazione; � per riaccertamento ordinario; � per utilizzare il fondo di riserva; � per adottare variazioni compensative tra dotazioni delle missioni e dei programmi

limitatamente alle spese per il personale; � nelle more del riaccertamento ordinario, il Responsabile del Servizio Finanziario,

previo parere dell’Organo di revisione, potrà ad esempio effettuare, in caso di necessità, un riaccertamento parziale dei residui per incassi o pagamenti necessari prima del riaccertamento ordinario.

Per quanto riguarda i Responsabili invece essi potranno adottare le variazioni seguenti: � variazioni compensative fra capitoli entrate stessa categoria e capitoli spese stessa

macroaggregato; � variazioni FPV e stanziamenti correlati in termini di competenza e cassa; � utilizzo avanzo vincolato non in esercizio provvisorio; � variazioni negli stanziamenti fra conti di tesoreria e depositi bancari; � variazioni necessarie per partite di giro e servizi conto terzi; � mera reiscrizione di

economie di spesa non in esercizio provvisorio; � riaccertamento parziale dei residui.

I casi, come abbiamo visto, sono variegati e molteplici, fanno riferimento agli articoli 175, 176, 187, 193, 188 e 227 del D.lgs. 267/2000.

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� TABELLA SINOTTICA

Nella tabella (PDF) allegata sono stati individuati 28 possibili casi di variazioni con la relativa casistica, i termini, possibilità in esercizio provvisorio, comunicazioni all’organo di revisione, organo deliberante e riferimento normativo o dei principi contabili Arconet.

VARIAZIONI AL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000

DESCRIZIONE COMPETENZA TERMINE NORMA

IN ESERCIZIO PROVVISORIO

COMUNICAZIONE AL CONSSIGLIO COMUNALE

PARERE REVISORE

1

Variazioni di bilancio in generale

Consiglio Comunale

30/11

art. 175 c. 1

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. non serve

PARERE REVISORE SI

2

Variazioni di bilancio in generale per urgenze salvo ratifica del Consiglio Comunale a pena di decadenza nei 60 giorni e comunque 31/12

Giunta Comunale

30/11

art. 175 c. 4

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. ratifica

PARERE REVISORE SI

3

Istituzione tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa

Consiglio Comunale

31/12

art. 175 c. 3 a)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. non serve

PARERE REVISORE SI

4

Istituzione tipologie di entrata senza vincoli di destinazione con stanziamento pari a zero a seguito riscossione di entrate non previste

Consiglio Comunale

31/12

art. 175 c. 3 b)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. non serve

PARERE REVISORE SI

5

Utilizzo quote avanzo amministrazione vincolato e accantonato per le finalità previste

Consiglio Comunale

31/12

art. 175 c. 3 c)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. non serve

PARERE REVISORE SI

6

Reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili obbligazioni riguardanti entrate vincolate e se necessario delle spese correlate

Consiglio Comunale

31/12

art. 175 c. 3 d)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. non serve

PARERE REVISORE SI

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7

Variazioni riguardanti versamenti ai conti Tesoreria statale ed ai depositi bancari intestati all'Ente

Consiglio Comunale

31/12

art. 175 c. 3 g)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. non serve

PARERE REVISORE SI

8

Variazioni PEG meramente applicativi delle decisioni del C.C. (ad esempio variazioni per capitoli dopo approvazione variazione del C.C.)

Giunta Comunale

15/12

art. 175 c. 5bis

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

9

Applicazione avanzo vincolato derivante da economie di spesa derivanti da esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate

Giunta Comunale

15/12

art. 175 c. 5bis

a)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

10

Variazioni compensative tra missioni e programmi per utilizzo risorse comunitarie e vincolate

Giunta Comunale

15/12

art. 175 c. 5bis

b)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO 11

Attuazione interventi previsti da intese istituzionali di programma già deliberati dal C.C.

Giunta Comunale

15/12

art. 175 c. 5bis

b)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

12

Variazioni compensative tra missioni e programmi per spese di personale

Giunta Comunale

15/12

art. 175 c. 5bis

c)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

13

Variazioni di cassa e variazioni per garantire che il fondo cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo

Giunta Comunale

31/12

art. 175 c. 5bis

d)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

14

Variazioni Fondi Pluriennali Vincolati entro i termini di approvazione del Rendiconto nell'esercizio successivo vedi punti 25 e 26 riaccertamento

Giunta Comunale

30/04

art. 175 c. 5bis

e)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

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15

Variazioni compensative PEG fra capitoli entrata stessa categoria e capitoli spesa stesso macroaggregato tranne trasferimenti e contributi a investimanti.

Responsabili

15/12

art. 175 c. 5

quater a)

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. NO

PARERE REVISORE NO

16

Variazioni FPV e stanziamenti correlati in termini di competenza e cassa

Responsabili

31/12

art. 175 c. 5

quater b)

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ ogni trimestre

PARERE REVISORE NO

17

Utilizzo avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate competenza e cassa

Responsabili

31/12

art. 175 c. 5

quater c)

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

18

Utilizzo avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate competenza e cassa

Giunta Comunale

31/12

art. 175 c. 5

quater c)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

19

Variazioni degli stanziamenti riguardanti versamenti ai conti di tesoreria statale ed ai depositi bancari intestati all'ente

Responsabili

15/12

art. 175 c.5

quater d)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

20

Variazioni necessarie per adeguare le previsioni compresa istituzione tipologie e programmi riguardanti partite di giro e servizi conto terzi

Responsabili

15/12

art. 175 c. 5

quater e)

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

21

Prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali

Giunta Comunale

31/12

art. 176

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

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22

Provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e ASSESTAMENTO AL BILANCIO

Consiglio Comunale

31/07

art. 193

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. non serve

PARERE REVISORE SÌ

23

Mera reiscrizione di economie di spesa derivanti dall'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate

Responsabili

15/12

art. 187 c. 3

quinquies

IN ESERCIZIO PROVV. NO

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

24

Mera reiscrizione di economie di spesa derivanti dall'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate

Giunta Comunale

15/12

art. 187 c. 3

quinquies

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE NO

25

Riaccertamento parziale dei residui per reimputazione di somme da pagare o riscuotere

Responsabili

30/04

Principi Arconet cont.fin.

9.1

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE SÌ

26

Riaccertamento ordinario dei residui per reimputazione somme da pagare o riscuotere per esigibilità con adeguamento cassa residui FPV

Giunta Comunale

30/04

Principi Arconet cont.fin.

9.1

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE SÌ

27

Applicazione DISAVANZO di amministrazione risultante dal rendiconto all'esercizio in corso

Giunta Comunale

30/04

artt.188 c. 1

e 227 c. 4

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. SÌ

PARERE REVISORE SÌ

28

Variazione codifica capitoli V livello e variazioni errori grammaticali nella descrizione ecc.

Responsabili

31/12

eventuale Regol. cont.

IN ESERCIZIO PROVV. SÌ

COMUNICAZIONE AL C.C. atto gestionale

PARERE REVISORE NO

TRASMISSIONE VARIAZIONI AL TESORIERE

(allegato 8/1 al D.lgs. n. 118/2011 art. 175, comma 9-bis D.lgs. n. 267/2000)

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Le variazioni da trasmettere al Tesoriere sono esclusivamente le variazioni che modificano gli importi approvati dal Consiglio Comunale.

Le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento. La Giunta Comunale in sede di riaccertamento adegua i residui, le previsioni di cassa e quelle

riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Le variazioni del fondo pluriennale vincolate effettuate nel corso dell'esercizio.

CONTO CONSUNTIVO

ARTICOLI 151 E 231 D.LGS. N.267/2000 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 e RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 – APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

Il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;

L’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:

• Conto del Bilancio • Stato Patrimoniale • Conto Economico

e dai relativi allegati;

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VISTA l’allegata certificazione del rispetto del patto di stabilità per l’esercizio 2017 e trasmessa telematicamente, con prot. n.1/2018 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, entro il termine del 31/03/2018 (ALLEGATO 2);

VISTI altresì gli allegati prospetti contabili rappresentati da ALLEGATO 3, così composto:

• Conto del bilancio - gestione delle entrate (All 10 ENTRATE)

• Conto del bilancio - riepilogo generale delle entrate (All 10 RIEPILOGO ENTRATE-titoli)

• Conto del bilancio - gestione delle spese (All 10 SPESE)

• Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni (All 10 RIEPILOGO MISSIONI)

• Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese (All 10 RIEPILOGO SPESE-Titoli)

• Quadro generale riassuntivo (All 10 Q. GEN. RIASS)

• Verifica Equilibri (All 10 EQUILIBRI EELL)

• Conto Economico (All 10 - Conto ec)

• Stato Patrimoniale - Attivo (All 10 - SP-Attivo)

• Stato Patrimoniale - Passivo (All 10 - SP-Passivo)

• Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (All 10 - all a) Ris amm)

• Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio (All 10 - all b) FPV)

• Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita e al fondo svalutazione crediti (All 10 - all c) Fondo crediti di dubbia esigibilità)

• Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie (accertamenti - riscossioni c/competenza - riscossioni c/residui) (All 10 - All d) CAT EELL)

• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni (All 10 - all e) MAC corr)

• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/competenza (All 10 - all e) MAC corr)

• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui (All 10 - all e) MAC corr)

• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attivita' finanziarie -

impegni (ALL. 10-b MAC cap e fin)

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• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attivita' finanziarie -

pagamenti c/competenza (ALL. 10-b MAC cap e fin)

• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attivita' finanziarie -

pagamenti c/residui (ALL. 10-b MAC cap e fin)

• Prospetto di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - impegni (ALL. 10-b MAC rimb pres)

• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni (ALL. 10-b MAC servizi c.terzi)

• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati (ALL. 10-e Riepilogo MAC)

• Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (All. 10-f Acc.pluriennali)

• Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (ALL.10-g Impegni pluriennali)

• Conto del bilancio - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (All 10-j SPESE UTILIZZO RISORSE UE)

• Conto del bilancio - funzioni delegate dalle regioni (All 10 - k SPESE F.NI DELEGATE)

• Costi per Missione (ALL.10-h Costi per Missione)

- ALLEGATO 4: prospetto di verifica del contenimento della spesa del personale;

- ALLEGATO 5: prospetti S.I.O.P.E. (incassi, pagamenti e disponibilità liquide), prodotti ed allegati ai sensi dell’art.77-quater, comma 11, del D.L. n.112/2008 (convertito in Legge n.133/2008) e del D.M.E.F. del 23/12/2009;

- ALLEGATO 6: prospetto dimostrativo della copertura al 100% dei costi del servizio di igiene urbana per l’anno 2015;

- ALLEGATO 7: prospetto delle spese di rappresentanza 2017 di cui al D.M. 23/01/2012;

- ALLEGATO 8: Conti degli agenti contabili;

- ALLEGATO 9: Indicatori enti strutturalmente deficitari;

- ALLEGATO 10: Delibera Giuntale relativa al Riaccertamento Ordinario Dei Residui Attivi E Passivi Per Il Rendiconto Della Gestione 2017;

- ALLEGATO 11: Indicatori di Bilancio 1;

- ALLEGATO 12: Indicatori di Bilancio 2;

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- ALLEGATO 13: Salvaguardia Degli Equilibri Di Bilancio 2017-Art. 193 Decreto Legislativo N. 267/2000-Proiezione Del Bilancio Di Previsione Del Corrente Esercizio Finanziario E Contestuale Variazione Di Bilancio; -eventuale assestamento

- ALLEGATO 14: Indicatore Annuale E Trimestrale Di Tempestività Del Pagamenti;

- ALLEGATO 15: Relazione al monitoraggio 2017 del piano triennale per razionalizzazione dell’utilizzo di beni mobili ed immobili.

- ALLEGATO 16: Verbale verifica di cassa al 31/12/2017;

- ALLEGATO 17: Conto Del Tesoriere Anno 2017;

- ALLEGATO 18: Attestazioni Debiti Fuori Bilancio Da Parte Dei Responsabili Di Servizio;

- ALLEGATO 19: Elenco Degli Indirizzi Internet Di Pubblicazione Del Rendiconto Della Gestione;

- ALLEGATO 20: Nota di Aggiornamento all’inventario comunale;

- ALLEGATO 21: Delibera di g.c. Di Individuazione/aggiornamento Del Gruppo Amministrazione Pubblica;

- ALLEGATO 22: delibere di variazioni di bilancio del 2017;

INTRODUZIONE: LA CONTABILTA’ ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI

l'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto - per gli Enti in contabilità finanziaria - l'adozione di un

sistema contabile integrato comprensivo dei fatti di gestione di carattere finanziario ed economico-

patrimoniale.

Pertanto accanto alla contabilità finanziaria dall'anno 2016 avremo anche quella eco-patrimoniale

che comprende tutti i proventi e tutti i costi della gestione.

Lo scopo è la predisposizione del conto economico rappresentativo delle utilità

economiche impiegate nel corso dell'esercizio e della formazione del conto del patrimonio, inoltre

permette la elaborazione del bilancio consolidato di ogni A.P. con i propri Enti e aziende

partecipate con la determinazione analitica dei costi. Consente ancora la verifica della

situazione patrimoniale ed economica ed infine informa tutti gli stakeholders sulla gestione

dell'Ente.

Tutti gli Enti locali interessati devono utilizzare il principio della competenza economica

che consente di imputare a ciascun esercizio tutti i costi e i ricavi in quanto esso è riconducibile al

principio contabile n. 11 dell'O.I.C.

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Ossia l'effetto delle operazioni deve essere rilevato contabilmente e relativo all'esercizio in cui tali

operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i movimenti di numerario ossia gli

incassi e pagamenti.

I proventi relativi a trasferimenti correnti o proventi tributari si imputano economicamente

all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione numeraria – accertamento - .

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata sono imputati economicamente all'esercizio di

competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

I proventi in conto capitale vincolati al realizzo di immobilizzazioni sono imputati in proporzione

all'onere finanziato ovvero per quote di ammortamento.

Gli oneri derivati dall'attività istituzionale sono correlati ai proventi dell'esercizio e in particolare per

questi oneri il principio di competenza economica si realizza per associazione di causa ad effetto

tra costi ed erogazione dei servizi realizzati.

Inoltre il principio si realizza per ripartizione dell'utilità pluriennale in carenza di una più diretta

associazione ed anche per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio.

Stabilisce ancora che tutti i componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti

economici negativi dell'esercizio.

Questa correlazione costituisce la base del principio della competenza economica dei fatti di

gestione di qualsiasi Ente locale.

Non esiste una correlazione univoca tra le fasi dell'entrata e della spesa e il momento in cui si

manifestano i ricavi e i costi dell'esercizio.

Tutti i ricavi e tutti i costi conseguiti e sostenuti vengono rilevati in corrispondenza con la fase

dell'accertamento delle entrate e della liquidazione delle spese.

In particolare la registrazione dei crediti e dei debiti nella contabilità economico-patrimoniale viene

effettuata con riferimento agli accertamenti e agli impegni registrati nell'esercizio con imputazione

agli esercizi successivi.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziariacostituisce la base

indispensabile per la corretta rilevazione e misurazione delle variazioni eco-patrimoniali avvenute

durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

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Questa integrazione tra i sopra indicati sistemi finanziario ed eco-patrimoniale viene sviluppata

tramite l'adozione del piano dei conti integrato riferito all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare è costituito dalla enumerazione delle articolazioni delle unità elementari del bilancio

finanziario della gestione e dei conti eco-patrimoniali.

Tale piano dei conti integrato consente la implementazione degli automatismi in modo tale da

consentire alla maggior parte delle scritture contabili continuative la rilevazione automatica senza

alcuna pesantezza temporale per gli operatori.