L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

64
Istituzioni di diritto pu bblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare 1 L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

description

L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA. 1. Dalle Comunità europee all’Unione europea 2. Organizzazione e istituzioni dell’Unione europea 3. Il funzionamento dell’Unione europea 4. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano 5. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Page 1: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

1

L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Page 2: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

2

1. Dalle Comunità europee all’Unione europea

2. Organizzazione e istituzioni dell’Unione europea

3. Il funzionamento dell’Unione europea

4. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano

5. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione

6. Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona

Page 3: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

3

LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: I TRATTATILE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: I TRATTATI

• Trattato di Parigi (1951): Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)• Trattato di Roma (1957): Comunità economica europea (CEE), Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM)• Trattato di fusione (1965): Consiglio unico, Commissione unica, bilancio unico delle Comunità europee• Atto unico europeo (1986): cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee• Trattato di Maastricht (1992): Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria• Trattato di Amsterdam (1997): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee• Trattato di Nizza (2001): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee

Page 4: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

4

DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRIDALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI

• 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6)• 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)• 1981: Grecia (10)• 1986: Portogallo, Spagna (12)• 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)• 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)• 2007: Bulgaria, Romania (27)Stati candidati: Croazia, Macedonia, Turchia

Page 5: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

5

IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEAIL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA

Art. 1 TUE«Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”.Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta, tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.L’Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli».

Page 6: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

I «PILASTRI» DELL’UNIONE EUROPEAI «PILASTRI» DELL’UNIONE EUROPEA

COMUNITÀ EUROPEE

(TCE, TCECA, TCEEA)

COOPERAZIONE DI POLIZIA E

GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

(Titolo VI TUE)

COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII TUE)

DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII TUE)

DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I TUE)

POLITICA ESTERAE DI SICUREZZA

COMUNE(Titolo V TUE)

Preambolo

Metodo comunitarioMetodo comunitarioMetodo intergovernativoMetodo intergovernativo

Metodo intergovernativoMetodo intergovernativo

Page 7: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

7

IL PRIMO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: IL PRIMO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: METODO COMUNITARIOMETODO COMUNITARIO

Trattato della Comunità europea (TCE) «Art. 1: Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.Art. 2: La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. [...]».

Page 8: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

8

IL SECONDO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: IL SECONDO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: METODO INTERGOVERNATIVOMETODO INTERGOVERNATIVO

Artt. 11-28 TUE«L’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:– difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;– rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le sue forme;– mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;– promozione della cooperazione internazionale:– sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [...]».

Page 9: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

9

IL TERZO »PILASTRO» DELL’UNIONE EUROPEA: IL TERZO »PILASTRO» DELL’UNIONE EUROPEA: METODOMETODO INTERGOVERNATIVOINTERGOVERNATIVO

Artt. 29-42 TUE«Fatte salve le competenza della Comunità europea, l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode [...]».

Page 10: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

10

IL «QUADRO ISTITUZIONALE» DELL’UNIONE IL «QUADRO ISTITUZIONALE» DELL’UNIONE EUROPEAEUROPEA

Art. 3 TUE«L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l’acquis comunitario.L’Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche».

Page 11: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

11

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEALE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 5 TUE«Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall’altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.

Art. 7.1 TCE«L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:— un PARLAMENTO EUROPEO [v. artt. 189-201 Tce],— un CONSIGLIO [v. artt. 202-210 Tce],— una COMMISSIONE [v. artt. 211-219 Tce],— una CORTE DI GIUSTIZIA [v. artt. 220-245 Tce],— una CORTE DEI CONTI [v. 246-248 Tce].Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato».

Page 12: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEAEUROPEA

Istituzioni politicheIstituzioni politicheConsiglio europeo capi di Stato o di governoConsiglio rappresentanti dei governi a livello ministerialeParlamento europeo rappresentanti dei popoli eletti a suffragio universale direttoCommissione membri nominati dai governi

Istituzioni giudiziarieIstituzioni giudiziarie

Corte di giustizia e Tribunale di primo grado giudici e avvocati generali nominati dai governiCorte dei conti membri nominati dal Consiglio

Istituzioni monetarieIstituzioni monetarie

Banca centrale europea membri nominati dai governi e governatori centrali

Page 13: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

13

Le istituzioni europeeLe istituzioni europee

CONSIGLIO EUROPEO

PRESIDENTEPRESIDENTE

(Capi di Stato o di Governo)(Capi di Stato o di Governo)

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

PRESIDENZA PER ROTAZIONE

(Ministri nazionali)

COMMISSIONE EUROPEA

PRESIDENTE

PARLAMENTO EUROPEO

PRESIDENTE

BANCA CENTRALE EUROPEA CORTE DEI CONTI

COMITATO DELLE REGIONI

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

EUROEURO CONTROLLO DEI CONTICONTROLLO DEI CONTI CONSULTAZIONECONSULTAZIONE CONSULTAZIONECONSULTAZIONE

CORTE DI GIUSTIZIATRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Diritto di iniziativa legislativa, funzione esecutiva, custode dei Trattati

Impulso, orientamento, priorità

Controllo giudiziario

Adozione congiunta della legislazione e del bilancio europei

Potere normativo, adotta atti CE

Funzione consultiva e di partecipazione al processo per l’adozione degli atti comunitari, funzione di controllo sulla Commissione

BANCA CENTRALE INVESTIMENTI

(BEI)

FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI

Page 14: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

14

IL CONSIGLIO EUROPEOIL CONSIGLIO EUROPEO

• È disciplinato dal Tue (artt. 4, 13, 17)• È formato dai capi di stato o di governo e dal presidente della Commissione• Si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza a rotazione semestrale di ciascun stato membro• È l’organo di indirizzo politico dell’Uel’organo di indirizzo politico dell’Ue («dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali»)• È un organo intergovernativoorgano intergovernativo che decide all’unanimità (non è un’istituzione comunitaria)

Page 15: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

15

IL CONSIGLIOIL CONSIGLIO

• È composto da un rappresentante per ogni stato membro a livello di ministro, autorizzato a impegnare il proprio governo• È presieduto a turno da ciascun stato membro per 6 mesi• Opera sia come organo intergovernativo, nel quadro del Tue, sia come istituzione comunitaria, nel quadro del Tce• In base al Tue, «prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune» e «adotta misure e promuove» la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale• In base al Tce, «dispone di un potere di decisione» (normativa comunitaria, bilancio, accordi internazionali) e «provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli stati membri»

Page 16: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

16

IL CONSIGLIOIL CONSIGLIO

• Decide all’unanimità (per poche, ma fondamentali questioni), a maggioranza semplice (per il proprio regolamento e l’organizzazione interna), a maggioranza qualificata (per quasi tutto)• Si riunisce in composizione diversa a seconda dei temi trattati (Consiglio «affari generali e relazioni esterne», Consiglio «economia e finanze», Consiglio «giustizia e affari interni», Consiglio «agricoltura e pesca», Consiglio «ambiente», ecc.)• I lavori sono preparati da un comitato dei rappresentanti permanenti degli stati membri (Coreper)• L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune è il segretario generale del Consiglio

Page 17: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

17

LE DECISIONI DEL CONSIGLIOLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

Distribuzione dei voti per stato membro• 29 voti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito• 27 voti: Polonia, Spagna• 14 voti: Romania• 13 voti: Paesi Bassi• 12 voti: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria• 10 voti: Svezia, Austria, Bulgaria• 7 voti: Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Lituania• 4 voti: Lettonia, Slovenia, Cipro, Estonia, Lussemburgo• 3 voti: Malta

Maggioranza qualificata• 14 stati membri su 27 (ma in alcuni casi due terzi degli stati)• 255 voti su 345 (73,9% del totale)• Eventuale conferma su richiesta di uno stato membro (62% della popolazione totale)

Page 18: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

18

IL PARLAMENTO EUROPEOIL PARLAMENTO EUROPEO

• È formato da 736 membri (legislatura 2009-2014)• I membri sono eletti a suffragio universale diretto per 5 anni• Lo status giuridico è uguale per tutti i membri («statuto dei deputati al Parlamento europeo»)• I membri si ripartono in gruppi politici (almeno 20 deputati eletti in un quinto degli stati)• I lavori sono suddivisi in 20 commissioni• Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri• Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi• Si riunisce in sedi diverse: Strasburgo (sedute plenarie), Bruxelles (sedute plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato)

Page 19: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

19

I SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEOI SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO

Distribuzione dei seggi per stato membro• 99 seggi: Germania• 72 seggi: Francia, Italia, Regno Unito• 50 seggi: Polonia, Spagna• 33 seggi: Romania• 25 seggi: Paesi Bassi• 22 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria• 18 seggi: Svezia• 17 seggi: Austria, Bulgaria• 13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia• 12 seggi: Irlanda, Lituania• 8 seggi: Lettonia• 7 seggi: Slovenia• 6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo• 5 seggi: Malta

Page 20: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

20

L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEOL’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 190.4 TCE«Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri»Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali» [v. decisione 2002/772/CE].

Page 21: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

21

I GRUPPI POLITICI NEL PARLAMENTO EUROPEOI GRUPPI POLITICI NEL PARLAMENTO EUROPEO

Legislatura 2004-2009• Gruppo Ppe-De: Partito popolare europeo-Democratici europei• Gruppo Pse: Partito socialista europeo• Gruppo Alde/Adle: Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa• Gruppo Uen: Unione per l’Europa delle Nazioni• Gruppo Verdi/Ale: Verdi/Alleanza libera europea• Gruppo Gue/Ngl: Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica• Gruppo Ind/Dem: Indipendenza/Democrazia

Page 22: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

22

I PARTITI POLITICI EUROPEII PARTITI POLITICI EUROPEI

Art. 191 TCE«I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento» [v. regolamento (CE) n. 2004/2003].

Page 23: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

23

I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEOI POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO

• Approva, con parere conforme, trattati di adesione, accordi internazionali che comportano spese, sanzioni contro gli stati membri ex art. 7 Tue, atti in materia di fondi strutturali e misure di coesione (in altri casi formula pareri consultivi)• Concorre alla funzione legislativa in riferimento sia all’iniziativa (può chiedere alla Commissione di presentare proposte) sia alla decisione (secondo le procedure di cui agli artt. 251 e 252 Tce)• Partecipa alla procedura di bilancio insieme al Consiglio• Ha il potere di controllo sulla Commissione; può istituire commissioni d’inchiesta e rivolgere interrogazioni alla Commissione; può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio in base agli artt. 21 e 39 Tue

Page 24: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

24

LA COMMISSIONELA COMMISSIONE

• È composta di 27 commissari (uno per stato)• I commissari esercitano le loro funzioni «in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità» (non possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi e i governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di influenzarli)• Dura in carica 5 anni• Decide a maggioranza dei suoi membri• Agisce «nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente» (che ne decide l’organizzazione interna e può obbligare alle dimissioni i membri della Commissione)

Page 25: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

25

LA NOMINA DELLA COMMISSIONELA NOMINA DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO (capi di stato e di governo):designa il presidente della Commissione

PARLAMENTO EUROPEO:approva la designazione del presidente della Commissione

CONSIGLIO:designa gli altri membri conformemente alle proposte di ciascun

stato

PARLAMENTO EUROPEO:approva collettivamente la Commissione

CONSIGLIO:nomina il presidente e gli altri membri

Page 26: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

GOVERNIDesignazione

del presidente

della Commissione

PARLAMENTO EUROPEO

Approvazione del presidente designato

IL RAPPORTO PARLAMENTO EUROPEO-IL RAPPORTO PARLAMENTO EUROPEO-COMMISSIONECOMMISSIONE

GOVERNI(di comune accordo

con il presidente designato)

Designazione degli altri membri

della commissione

PARLAMENTO EUROPEO

Voto di approvazione della

commissione

GOVERNINomina del presidente e

degli altri membri della commissione

Nomina dei membri della Commissione

Mozione di censura

Revoca dei membri della CommissioneRevoca dei membri della Commissione

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE

Page 27: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

27

LA SFIDUCIA PARLAMENTARE ALLA COMMISSIONELA SFIDUCIA PARLAMENTARE ALLA COMMISSIONE

Art. 201 TCE«Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente».

Page 28: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

28

I POTERI DELLA COMMISSIONEI POTERI DELLA COMMISSIONE

• Vigila sull’applicazione del Tce e del diritto comunitario derivato (procedura d’infrazione degli obblighi comunitari)• Ha l’iniziativa esclusiva in materia legislativa, di bilancio e di negoziato con stati terzi• Formula raccomandazioni e pareri• Dispone di potere decisionale proprio e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo• Gestisce il bilancio comunitario• Applica le regole sulla concorrenza (procedura di controllo degli aiuti di stato)• È «pienamente associata» all’attuazione delle politiche del secondo e del terzo pilastro

Page 29: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

29

LA CORTE DI GIUSTIZIALA CORTE DI GIUSTIZIA

• È formata da 27 giudici (uno per stato), assistiti da 8 avvocati generali• I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza• I giudici eleggono al proprio interno il presidente• Ha un proprio statuto (protocollo n. 6 allegato ai trattati) e un proprio regolamento• Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione» dei trattati• Giudica le controversie fra stati membri, fra Comunità e stati membri, fra istituzioni comunitarie, fra persone fisiche o giuridiche e la Comunità

Page 30: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

30

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADOIL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

• Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un giudice per stato membro• È competente per le controversie fra la Comunità e i propri funzionari e per la maggior parte delle azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche contro atti comunitari (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni)• Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità

Page 31: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

31

LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIALE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

• Artt. 226-228 Tce: ricorsi per inadempimento contro le infrazioni degli stati membri, proposti dalla Commissione o da uno stato membro• Artt. 230-231 Tce: ricorsi di annullamento contro gli atti comunitari illegittimi, proposti da uno stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, da persone fisiche o giuridiche• Artt. 232-233 Tce: ricorsi per carenza contro le omissioni delle istituzioni comunitarie, proposti dagli stati membri, dalle istituzioni della Comunità, da persone fisiche o giuridiche• Art. 234 Tce: ricorsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto comunitario, proposti dai tribunali nazionali• Art. 235 Tce: ricorsi per responsabilità extracontrattuale contro i danni cagionati dalle istituzioni comunitarie, proposti dagli stati o dai privati

Page 32: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

32

IL RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI IL RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIAGIUSTIZIA

Art. 234 TCE«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:a) sull’interpretazione del presente trattato;b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia».

Page 33: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

33

LA BANCA CENTRALE EUROPEALA BANCA CENTRALE EUROPEA

Art. 8 TCE«Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso» [v. artt. 105-113 Tce e protocollo n. 18].

Art. 105 TCE«L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell’articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4 [...]».

Page 34: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

34

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEAEUROPEA

• È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi• Ad essa sono attribuiti poteri normativi• Gli organi della Bce sono il presidente e il comitato esecutivo, che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali costituiscono il consiglio direttivo• Il presidente, il vice e gli altri quattro membri del comitato esecutivo sono nominati dai governi per 8 anni, con mandato non rinnovabile• Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità»

Page 35: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

35

L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIAL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

I criteri di convergenza economica e monetaria

• Raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi (tasso medio di inflazione che non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati) • Sostenibilità della situazione della finanza pubblica (assenza di un disavanzo eccessivo: deficit non superiore al 3% del PIL, rapporto debito/PIL inferiore al 60%)• Rispetto dei margini normali di fluttuazione del meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (assenza di svalutazioni per due anni)• Stabilità dei livelli dei tassi di interesse a lungo termine (tasso d’interesse che non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati)

Page 36: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

36

L’ADOZIONE DELLA MONETA UNICAL’ADOZIONE DELLA MONETA UNICA

• 1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)• 1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la Grecia ammessa nel 2001)• 1° marzo 2002: l’euro è l’unica moneta circolante negli stati che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, al 1° gennaio 2009 sedici stati in tutto)

Page 37: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

37

ALTRI ORGANI COMUNITARIALTRI ORGANI COMUNITARI

• Corte dei conti: istituzione formata da un componente per ogni stato, «assicura il controllo dei conti» ed «esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità» (artt. 246-248 Tce)• Comitato economico e sociale: organo consultivo costituito da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 7.2, 257-262 Tce)• Comitato delle regioni: organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti regionali e locali, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 7.2, 263-265 Tce)• Mediatore europeo: organo nominato dal Parlamento europeo, al quale chiunque può rivolgersi per denunciare casi di cattiva amministrazione (art. 195 Tce)

Page 38: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

38

LE SEDI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIELE SEDI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

• Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo)

• Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale)

• Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo)

• Corte di giustizia e Tribunale di primo grado: Lussemburgo

• Corte dei conti: Lussemburgo

• Banca centrale europea: Francoforte

Page 39: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

39

LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIOLE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

• Fonti originarie: trattati (Trattato Ue, Trattato Ce)

• Fonti derivate: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri

• Altre fonti: principi generali del diritto comunitario, accordi con stati terzi e organismi internazionali

Page 40: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

40

Art. 5 TCE«La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato».

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀIL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Page 41: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

41

LA CITTADINANZA EUROPEALA CITTADINANZA EUROPEA

Artt. 17-22 TCE«È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato [...]».

• Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunale e alle elezioni del Parlamento europeo nello stato in cui si risiede• Diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro nel territorio di paesi terzi nei quali lo stato di cui ha la cittadinanza non è rappresentato• Diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore europeo, di scrivere alle istituzioni comunitarie e di ricevere risposta in una delle lingue ufficiali dell’Unione

Page 42: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

42

I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEAI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA

Art. 6.2 TUE«L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

Carta dei diritti fondamentali dell’UE (de)Carta dei diritti fondamentali dell’UE (de)(proclamata a Nizza, 7 dicembre 2000)

«La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Cedu, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo [...]».

Page 43: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

43

LE POLITICHE DELLA COMUNITÀ EUROPEALE POLITICHE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

• Libera circolazione delle merci• Agricoltura• Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali• Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone• Trasporti• Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni• Politica economica e monetaria• Occupazione

Parte terza TCE (artt. 23-188)

• Politica commerciale comune• Cooperazione doganale• Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù• Cultura• Sanità pubblica• Protezione dei consumatori• Reti transeuropee• Industria• Coesione economica e sociale• Ricerca e sviluppo tecnologico• Ambiente• Cooperazione allo sviluppo

Page 44: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

44

LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNELA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

• Definizione di «principi e orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune»• Decisione su «strategie comuni»• Adozione di «azioni comuni»• Adozione di «posizioni comuni»• Rafforzamento della «cooperazione sistematica tra gli stati membri per la conduzione della loro politica»• Definizione progressiva di «una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso»

Page 45: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

45

LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALEMATERIA PENALE

• Cooperazione fra le forze di polizia e le autorità doganali degli stati membri, sia direttamente sia tramite l’Ufficio europeo di polizia (Europol)• Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri, anche tramite l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)• Ravvicinamento delle normative degli stati membri in materia penale• Adozione di posizioni comuni, decisioni-quadro, decisioni, convenzioni

Page 46: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

46

Art. 249 TCE• Regolamento: atto avente portata generale, obbligatorio in atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e tutti i suoi elementi e direttamente applicabiledirettamente applicabile in ciascuno in ciascuno degli stati membridegli stati membri• Direttiva: aatto che vincola lo stato membro cui è rivolta per tto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il quanto riguarda il risultatorisultato da raggiungere, salva restando la da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzimezzi• Decisione: aatto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i tto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso designatidestinatari da esso designati• Raccomandazioni e pareri: aatti non vincolanti che hanno tti non vincolanti che hanno valenza d’indirizzo, ma non fanno sorgere diritti o obblighivalenza d’indirizzo, ma non fanno sorgere diritti o obblighi

LE FONTI COMUNITARIE DERIVATELE FONTI COMUNITARIE DERIVATE

Page 47: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

47

I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVEI REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE

Regolamento

«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»

Direttiva

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva entro il... [data]»

Page 48: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONEI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONEDELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIADELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

COMMISSIONECOMMISSIONE

CONSIGLIOCONSIGLIO PARLAMENTOPARLAMENTOEUROPEOEUROPEO

Iniziativa legislativaIniziativa legislativa

• Procedura di codecisione (art. 251 TCE)• Procedura di cooperazione (art. 252 TCE)• Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE)

Page 49: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

49

I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: COMUNITARIA: CODECISIONECODECISIONE [1] [1]

Art. 251 TCE

COMMISSIONE:presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio

PARLAMENTO EUROPEO:esprime un parere sulla proposta della Commissione

CONSIGLIO:a) adotta l’atto (se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del

Pe o se il Pe non ha proposto emendamenti)b) adotta una posizione comune e la comunica al Pe

PARLAMENTO EUROPEO:a) approva la posizione comune e l’atto si considera adottato

b) respinge la posizione comune e l’atto si considera non adottatoc) propone emendamenti alla posizione comune e comunica il testo

emendato al Consiglio e alla Commissione

Page 50: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

50

I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: COMUNITARIA: CODECISIONECODECISIONE [2] [2]

[segue]

COMMISSIONE:formula un parere sugli emendamenti del Pe

CONSIGLIO:a) approva tutti gli emendamenti del Pe (all’unanimità in caso di parere

negativo della Commissione) e l’atto si considera adottatob) non approva tutti gli emendamenti del Pe e viene convocato un

comitato di conciliazioneCOMITATO DI CONCILIAZIONE PE/CONSIGLIO (con la partecipazione della Commissione):

a) approva un progetto comune e l’atto deve essere successivamente adottato dal Pe e dal Consiglio

b) non approva un progetto comune e l’atto si considera non adottato

Page 51: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

51

I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: COMUNITARIA: COOPERAZIONECOOPERAZIONE

Art. 252 TCE

COMMISSIONE:presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio

PARLAMENTO EUROPEO:esprime un parere sulla proposta della Commissione

CONSIGLIO:adotta una posizione comune e la comunica al Pe

PARLAMENTO EUROPEO:a) approva la posizione comune e l’atto viene poi adottato dal Consiglio

b) respinge la posizione comune e il Consiglio può poi deliberare solo all’unanimitàc) propone emendamenti alla posizione comune

COMMISSIONE:riesamina la proposta e formula un parere sugli emendamenti del Pe

CONSIGLIO:adotta la proposta riesaminata dalla Commissione (all’unanimità se la modifica)

Page 52: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

52

I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: COMUNITARIA: CONSULTAZIONECONSULTAZIONE

Esempio: art. 83.1 TCE

«I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 [regole di concorrenza] sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo»

Page 53: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

53

LE PROCEDURE INTERGOVERNATIVELE PROCEDURE INTERGOVERNATIVE

• Modifica dei trattati (art. 48 Tue)• Adesione di nuovi stati (art. 49 Tue)• Sanzioni contro uno stato membro in caso di grave e continuata violazione dei principi su cui si fonda l’Unione (art. 7 Tue)• Cooperazioni rafforzate (artt. 27-27E, 40-40B, 43-45 Tue, artt. 11-11A Tce)

Page 54: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

54

GLI OBBLIGHI COMUNITARIGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 10 TCE«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

Page 55: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

55

L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEAL’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA

Legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (ratifica ed esecuzione del Trattato Cee)

Legge 3 novembre 1992, n. 454 (ratifica ed esecuzione del Trattato Ue)

• Qual è il fondamento costituzionale dell’assunzione da parte dello Stato italiano degli obblighi comunitari?• Come partecipano gli organi e soggetti costituzionali italiani alla formazione del diritto comunitario (fase ascendente)?• Come si dà attuazione al diritto comunitario, una volta formato, in particolare alle direttive (fase discendente)?

Page 56: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

56

CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [1]CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [1]

• Durata illimitata dei trattati• Il Trattato come «carta costituzionale di una comunità di diritto»• Previsione di una procedura di sospensione dei diritti di uno stato membro in caso di violazione dei principi fondamentali• Trattati con quasi tutti i contenuti tipici delle moderne carte costituzionali (valori, obiettivi, principi, disposizioni istituzionali, fonti, tutela dei diritti)• Autonomi meccanismi per la produzione di norme aventi come destinatari tutti i soggetti degli stati membri• Diretta applicabilità del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia, e primato del diritto comunitario sul diritto dei singoli stati• Istituzione di una cittadinanza europea e sviluppo di un sistema partitico europeo

Page 57: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

57

CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [2]CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [2]

• Rappresentanza negli organi legislativi sia dei governi degli stati sia dei popoli europei• Obbligo giuridico per alcune istituzioni di agire nel solo interesse della Comunità• Unanimità e principio di maggioranza (qualificata) per l’assunzione delle decisioni• Bilancio e sistema delle risorse proprie

Cosa è l’Unione europea:una organizzazione sovranazionale?

un ordinamento pre-federativo?una federazione di stati nazione?

una comunità politica?

Page 58: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

ORDINAMENTO ITALIANOORDINAMENTO ITALIANOE ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEAE ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 11 Cost.Art. 11 Cost.

• il fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea

Legge 86/1989 – Legge 11/2005Legge 86/1989 – Legge 11/2005

• la partecipazione degli organi costituzionali italiani alla formazione (c.d. fase ascendente) e all’attuazione (c.d. fase discendente) del diritto comunitario

Sent. cost. 170/1984Sent. cost. 170/1984

• i rapporti fra norme comunitarie e norme interne e il primato del diritto comunitario

Page 59: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Art.117 Cost.Art.117 Cost.L’espressione Unione europea compare nel testo costituzionale soltanto con la riforma del titolo V approvata con la L. cost. 28 ottobre 2001, n. 3.

Diverse disposizioni disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo, sia con riferimento allo Stato sia alle Regioni.

Il primo riferimento all'ordinamento comunitario si trova nel comma 1 dell'articolo 117 della Costituzione con la clausola generale di compatibilità della legislazione (nazionale e regionale) con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

Si tratta di norma che non autorizza ulteriori limitazioni di sovranità, che restano comunque legittimate sulla base della previsione dell'art. 11, bensì riconosce la superiorità dell'ordinamento comunitario su quello interno, così come affermato dalla giurisprudenza comunitaria e interna.

La disciplina dei rapporti fra lo Stato e l'Unione europea è affidata alla legislazione esclusiva statale (art. 117 comma 2), mentre compete alla legislazione concorrente regionale quella dei rapporti fra l'Unione e le stesse Regioni (art. 117 comma 3).

L’art. 117 comma 5, inoltre, fissa i principi generali dell'attività diretta alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, affidando alla legislazione esclusiva statale la disciplina degli aspetti procedurali e dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inadempienza. In attuazione di tali ultime previsioni sono stati emanati l'art. 5 della legge n. 131 dei 2003 e la legge n. 11 del 2005, che definiscono le procedure per la partecipazione in sede comunitaria delle Regioni sia in via indiretta, cioè attraverso la formazione della volontà statale, che diretta. segue

Page 60: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

L'art. 117 comma 5 costituzionalizza i principi che disciplinano l'intervento delle Regioni nella formazione e nell'attuazione della normativa comunitaria:

- la previsione di una loro partecipazione nella fase ascendente del diritto comunitario, vale a dire all'iter procedurale che porta all'adozione da parte delle istituzioni comunitari di determinati atti;

- la previsione di una loro partecipazione nella fase discendente del diritto comunitario, vale a dire nel momento in cui diventa necessario dare attuazione nel nostro Stato agli atti normativi comunitari ed in particolare in quelle materie in cui è prevista una potestà legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni.

Ultimo richiamo comunitario è contenuto nell'articolo 120 Cost. (a cui è stato dato attuazione dall'art. 8 della L. 131/2003), laddove si attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli enti territoriali nel caso dì mancato rispetto della normativa internazionale e comunitaria.

Page 61: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

LA LEGGE COMUNITARIALA LEGGE COMUNITARIACon essa vengono raggruppate tutte le direttivedirettive delle Comunità Europee che devono ricevere attuazione nel nostro Paese. Deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno.

(ultima Legge comunitaria) Legge 25 febbraio 2008, n. 34

«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità

europee - Legge comunitaria... (anno)»

• Delega al governo per l’attuazione di direttive comunitarie con decreti legislativi• Autorizzazione all’attuazione di direttive comunitarie con regolamenti del governo

Page 62: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

62

LA RIFORMA DEI TRATTATI [1]LA RIFORMA DEI TRATTATI [1]

• dicembre 2001: Dichiarazione di Laeken• febbraio 2002-luglio 2003: Convenzione sul futuro dell’Unione europea• ottobre 2003-giugno 2004: Conferenza intergovernativa• ottobre 2004: viene firmato a Roma il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa• novembre-dicembre 2004: prime ratifiche statali• aprile 2005: l’Italia è il quinto stato a ratificare il Trattato costituzionale (l. 57/05)• maggio-giugno 2005: il Trattato costituzionale è respinto nei referendum in Francia e Paesi Bassi

UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA: UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA: dall’dall’invenzioneinvenzione alla alla decostruzionedecostruzione

Page 63: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

… … la decostruzione: il la decostruzione: il TRATTATO DI RIFORMATRATTATO DI RIFORMA

- Dichiarazione di Berlino (25 marzo 2007)- Dichiarazione di Berlino (25 marzo 2007)

- Conclusioni del vertice UE (21-22 giugno 2007) – Sintesi- Conclusioni del vertice UE (21-22 giugno 2007) – Sintesi

- Mandato della CIG del 2007 (26 giugno 2007)- Mandato della CIG del 2007 (26 giugno 2007)

- Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 2007, sulla - Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 2007, sulla convocazione della conferenza intergovernativa (CIG): parere convocazione della conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (13 luglio 2007)del Parlamento europeo (13 luglio 2007)

- "La revisione dell'Europa per il XXI secolo", parere della - "La revisione dell'Europa per il XXI secolo", parere della Commissione europea in merito alla conferenza dei Commissione europea in merito alla conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri convocata per la rappresentanti dei governi degli Stati membri convocata per la revisione dei trattati (13 luglio 2007) revisione dei trattati (13 luglio 2007) 

- - Progetto di trattato di riformaProgetto di trattato di riforma (Vertice di Lisbona 18-19.10.07)(Vertice di Lisbona 18-19.10.07)

Page 64: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

64

LA RIFORMA DEI TRATTATI [2]LA RIFORMA DEI TRATTATI [2]

• giugno 2007: viene abbandonato il Trattato costituzionale e il Consiglio europeo convoca una nuova conferenza intergovernativa• dicembre 2007: viene firmato il Trattato di Lisbona• giugno 2008: il Trattato di Lisbona è respinto nel referendum in Irlanda• agosto 2008: l’Italia ratifica il Trattato di Lisbona (l. 130/08)• gennaio 2009: data prevista per l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (o comunque prima dell’elezione del Parlamento europeo del giugno 2009)Stato delle ratifiche (ottobre 2008): ratificato o approvato in 22 stati; respinto in uno stato; ratifica in corso in 2 stati