L’obbligo contrattuale del neo assunto comprende 2 ... · neoimmesso in ruolo nella scuola sono...

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L’obbligo contrattuale del neo - assunto comprende 2 percorsi: • Anno di Prova • Anno di Formazione I termini “prova” e “formazione” sono talvolta utilizzati, erroneamente, come sinonimi, sebbene hanno presupposti differenti: • l’anno di prova assolve ad un interesse amministrativo; • l’anno di formazione rispecchia la necessità di preparare, aggiornare, dal punto di vista educativo - didattico - metodologico, il docente immesso in ruolo.

Transcript of L’obbligo contrattuale del neo assunto comprende 2 ... · neoimmesso in ruolo nella scuola sono...

L’obbligo contrattuale del neo - assunto comprende 2 percorsi:

• Anno di Prova

• Anno di Formazione

• I termini “prova” e “formazione” sono talvolta utilizzati, erroneamente, come

sinonimi, sebbene hanno presupposti differenti:

• l’anno di prova assolve ad un interesse amministrativo;

• l’anno di formazione rispecchia la necessità di preparare, aggiornare, dal punto di vista educativo - didattico - metodologico, il docente immesso in ruolo.

Personale docente ed educativo tenuto al periodo di

formazione e di prova

1. personale che si trova al primo anno di servizio con incarico a tempo

indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspiri alla conferma nel ruolo.

Tali immissioni avvengono attraverso fasi distinte, che comunque fissano al 1°

settembre 2015 la decorrenza giuridica delle nomine, a prescindere dalla data di

effettiva assunzione del servizio.

2. personale per il quale sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione

e prova o che non abbia potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la

ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di

formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di

prova;

3. personale per il quale sia stato disposto il passaggio di ruolo.

In caso di differimento della presa di servizio, anche in virtù di quanto

disposto dall'articolo 1, commi 98-99, della legge 107/2015, il periodo di

formazione e di prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza

giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale dove è

svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché

su medesimo posto o classe di concorso affine ( ambiti disciplinari . d.m. n.

354 del 1998).

Nella nuova scuola a tutti i docenti, non solo a quelli destinati al potenziamento, è

chiesto di rinnovare il proprio profilo professionale orientandolo maggiormente

al lavoro in piccoli gruppi, agli interventi antidispersione, all'attività di tipo

laboratoriale, a un insegnamento non basato sulla semplice 'trasmissione' di

conoscenze ma sulla costruzione attiva dell'apprendimento da parte dell’alunno/e.

Le nuove disposizioni inerenti al periodo di formazione del personale docente

neoimmesso in ruolo nella scuola sono state introdotte dalla legge 107/2015,

sono contenute nel d.m 850 del 27 ottobre 2015 e nella successiva Circolare

Ministeriale 36167 del 5 novembre 2015.

La Legge 107/2015

Comma 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato

allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni,

dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Comma 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova

è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la

valutazione sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal

dirigente scolastico le funzioni di tutor.

Comma 118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di

raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del

personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

Comma 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova,

il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione

e di prova, non rinnovabile.

alla luce del d.m 850/2015 e della CM 36167 del 5/11/2015

. Cosa cambia

La novità introdotta è quella che richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il

compimento del periodo di prova, che almeno 120 siano stati prestati per le attività

didattiche.

Cosa resta

Riconfermata la procedura di formazione, con il modello 2014- 2015: 50 ore

complessive, in presenza e a distanza, attività peer to peer e laboratori didattici

coordinati dai tutor.

180 Giorni, 120 giorni (art. 3 d.m 850/2015) • Nei 180 GIORNI sono computati tutti i giorni di effettivo servizio compresi tutte

le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e

Natalizie

• il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di

programmazione didattica

• i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio

(chiusura scuole, elezioni ecc.)

• i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si

partecipa per la classe di concorso di insegnamento

• il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi

complicanze

• il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati

in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità

• la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione

scolastica

• il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei

concorsi a cattedre

• periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche

e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1

1.7.1979)

• i periodi di aspettativa per mandato parlamentare

Nei 180 GIORNI non sono computati :

• I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per

ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda

esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova)

• le vacanze estive

• I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo

mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti

dal T.U. 151/2001

• I permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per

motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Nei 120 GIORNI sono computati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni

impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore

svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali,

formative e collegiali.

TIPOLOGIA DI

FORMAZIONE ORE SUDDIVISIONE ORE

Incontri propedeutici e di

restituzione 6 ORE Incontri propedeutici : 3 ore

Incontri di restituzione : 3 ore

Laboratori formativi

12 ORE 4 incontri di 3 ore, scelti tra le

proposte dell’USR. Obbligatorio un

modulo su BES e disabilità e sulle

nuove risorse digitali.

Peer to peer

12 ORE Progettazione condivisa: 3 ore

Osservazione neoassunto/tutor:

4ore Osservazione tutor/neoassunto:

4ore Verifica dell’esperienza: 1 ora

Formazione on line e portfolio professionale

20 ORE Bilancio iniziale competenze. 3 ore

Portfolio professionale, questionari,

consultazione: 14 ore Bilancio finale competenze: 3 ore

TOTALE 50 ORE

Laboratori formativi Nuove risorse digitali e loro

impatto sulla didattica

OBBLIGATORIO

Gestione della classe problematiche

relazionali

Valutazione didattica e valutazione di

sistema

BES e disabilità OBBLIGATORIO

Contrasto alla dispersione scolastica

Inclusioni sociali e dinamiche

interculturali

Orientamento e alternanza scuola

lavoro

Buone pratiche di didattiche

disciplinari

I LABORATORI

Sono organizzati sulla base dei bisogni

formativi segnalati dai docenti neo-

assunti, a partire indicativamente da

gennaio/febbraio

La frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, corrispondenti

a 4 laboratori della durata di 3 ore ciascuno

2 laboratori sono obbligatori (Nuove risorse digitali e loro impatto

sulla didattica, BES e disabilità), 2 a scelta del docente tra le

diverse proposte formative

Sono rivolti a piccoli gruppi di docenti, orientativamente non più di

30

POSSO SCEGLIERE? SI’ MA SOLO 2

PERCHE’ GLI ALTRI 2 SONO

OBBLIGATORI

PIATTAFORMA ON-LINE

La piattaforma on-line supporta la documentazione ed il continuo

monitoraggio di tutte le fasi del percorso formativo (tramite la

somministrazione di un questionario per ciascuna fase) ed avvia la

riflessione sullo sviluppo professionale del docente attraverso un percorso

guidato al bilancio delle competenze e alla costruzione di un portfolio

formativo.

Bilancio di competenze, bisogni formativi e

obiettivi della formazione

Il Docente neo immesso in ruolo, entro il secondo mese di attività, deve

predisporre, con la collaborazione del Docente Tutor, un primo bilancio in

forma di autovalutazione strutturata sulle proprie competenze, in modo da far

emergere i punti da potenziare, per elaborare un progetto personalizzato di

formazione in servizio.

Il Dirigente Scolastico assieme al docente neo immesso in ruolo, sentito il Docente

Tutor, in relazione ai bisogni della scuola stabiliscono, con un apposito patto per

lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze culturali,

disciplinari, didattico-metodologiche e relazionali da raggiungere o migliorare

attraverso:

• le attività formative previste nell’anno di prova;

• la partecipazione alle attività formative attivate dall’istituzione scolastica;

• l’eventuale utilizzo del bonus per l’aggiornamento.

È necessaria una coerenza tra il bilancio delle competenze, il patto formativo e i contenuti dei laboratori formativi, che devono rispondere

alle effettive necessità dei neoassunti ( d.m. 850 del 27 ottobre 2015).

Il bilancio delle competenze, al termine del percorso di formazione e

sotto la supervisione del tutor , va riformulato, registrando mutamenti e

progressi avvenuti nel periodo di formazione e prova .

Il bilancio delle competenze è, infine, funzionale alla redazione del

portfolio professionale del neo assunto.

Peer to peer

Il docente neo-assunto, attraverso una pratica didattica accompagnata da un tutor

accogliente all’interno della propria scuola, si eserciterà ad analizzare, con fini

migliorativi e propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della

propria attività, attraverso forme di collaborazione e scambio tra colleghi. In

particolare, questa attività sarà svolta in forma di reciproca osservazione in classe:

• 3 ore di programmazione e sviluppo condiviso (neo-assunto e tutor)

• 4 ore di osservazione del neo assunto docente nella classe del tutor

• 4 ore di presenza del tutor nella classe del neo assunto

• 1 ora di valutazione dell’esperienza Suggerimenti sugli indicatori da inserire nel registro allegato dell’attività Peer to

Peer alla voce descrittori dei punti di attenzione

Azioni – contenuti

A Insegnamento strutturato

A1. L’insegnante spiega in modo strutturato A2. L’insegnante propone attività strutturate

B Tecniche di interrogazione e

discussione

B1. L’insegnante fa domande che incoraggiano il ragionamento B2. L’insegnante dedica spazio alla discussione in classe

C Strategie per sostenere

l’apprendimento

C1.a L’insegnante illustra il metodo o la procedura da usare C1.b L’insegnante dà indicazioni agli studenti per fare da soli

D Monitoraggio e valutazione

D1.a L’insegnante fa domande per verificare la comprensione D1.b L’insegnante osserva il lavoro degli studenti D2. L’insegnante fornisce feedback per aiutare gli studenti a migliorare

E Gestione del tempo

E1. L’insegnante fornisce indicazioni sui tempi E2. L’insegnante gestisce i momenti di passaggio da un’attività all’altra

F Gestione delle regole e dei

comportamenti F1. L’insegnante trasmette regole di comportamento

H Insegnamento adattato ai diversi

bisogni degli studenti

H1. L’insegnante adatta le attività in base alle differenze tra studenti

H2.a L’insegnante riconosce i bisogni emotivi degli studenti

H2.b L’insegnante supporta l’autostima degli studenti I Attenzione agli studenti con BES

I1. L’insegnante dà agli studenti con BES compiti adattati rispetto agli altri I2. L’insegnante mostra attenzione agli studenti con BES

J Coinvolgimento degli studenti

J1. Gli studenti mostrano di impegnarsi nelle attività J2. Gli studenti con BES mostrano di partecipare alle attività

K Rapporti in classe

K1.a Gli studenti mostrano rapporti positivi con l’insegnante K1.b L’insegnante favorisce una buona relazione con gli studenti

Il d.m. n.850 fornisce indicazioni precise sui compiti tutoriali all’interno

dell’istituzione scolastica.

Il docente tutor dovrà assumere un ruolo significativo non solo nella fase finale

del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente

scolastico circa le caratteristiche dell’azione professionale del docente lui

“affidato”, coordina la delicata fase di definizione e redazione del bilancio

iniziale di competenze (Art. 5, del DM) necessario a inquadrare una diagnosi

iniziale delle competenze in ingresso del docente neoassunto e a fornire al

Dirigente gli strumenti per stabilire il “patto per lo sviluppo professionale” fra

Dirigente e docente, che costituirà la guida per la realizzazione del periodo di

prova; tale patto formativo coinvolge, su piani diversi, il tutor, il Dirigente ed il

docente neoassunto.

Nel corso dell’intero anno scolastico, dovrà esplicare una importante funzione di

accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale,

predispone inoltre momenti di reciproca osservazione (peer to peer).

DOCENTE TUTOR

Valutazione del periodo di formazione e di prova

Il nuovo comitato di valutazione, ai fini del superamento del periodo di

formazione e di prova per il personale docente ed educativo, è chiamato ad

esprimere il proprio parere con una componente ridotta ossia senza genitori

né membro esterno, ma con la presenza del Dirigente scolastico, che lo

presiede, con la rappresentanza dei docenti e del docente cui sono affidate le

funzioni di tutor, il quale dovrà presentare le risultanze emergenti

dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative e alle esperienze di

insegnamento del docente neo-assunto.

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo

di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico

che può discostarsene con atto motivato.