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L’iscrizione alla scuola è il primo passo del percorso di inserimento dell’alunno straniero. È necessaria una ricognizione della situazione di partenza dell’alunno straniero al fine di elaborare un percorso formativo

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L’iscrizione alla scuola è il primo passo del percorso di inserimento dell’alunno straniero.

È necessaria una ricognizione della situazione di partenza dell’alunno straniero al fine di elaborare un percorso formativo personalizzato e determinare l’inserimento nella classe.

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CITTADINANZA

E

DIRITTI UMANI

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I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico e ad essi vengono applicate le disposizioni vigenti in merito al diritto all’istruzione e alla partecipazione alla vita scolastica.

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La Legge Delega di Riforma n.53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” sostituisce alla definizione “obbligo scolastico e formativo” quello di diritto-dovere alla formazione e all’istruzione recependo all’art.2, comma 1, lettera c) quanto previsto nella Legge 144/99 che all’art.68 introduce nel sistema scolastico l’obbligo formativo che consente la possibilità di passerelle e di rientri nel canale formativo scolastico dopo esperienze di lavoro e di formazione attraverso un sistema di valorizzazione e certificazione dei crediti. Ciò comporta l’innalzamento degli attuali 9 ai futuri 12 di percorso formativo.

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Per gli alunni stranieri il diritto all’istruzione sussiste indipendentemente dalla regolarità del permesso di soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani e per le classi dell’obbligo l’iscrizione VA ACCOLTA IN QUALSIASI MOMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO in concomitanza con il oro arrivo.

Se privi di documenti o con documenti irregolari SONO ISCRITTI CON RISERVA.

La riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio ma la mancata regolarizzazione dei documenti renderà non spendibile il titolo di studio conseguito.

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Il diritto-dovere si espleta nel:Primo ciclo d’istruzione

Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado

Secondo ciclo d’istruzione

Scuola Secondaria Istruzione e II grado Formazione

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SCUOLA DELL’INFANZIA:

Raccordo tra i sevizi per la prima infanzia e la scuola primaria. Si inscrivono bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Non è obbligatoria e l’accesso avviene secondo graduatoria e disponibilità posti.

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PRIMO CICLO DI ISTRUZIONEScuola primaria: il diritto-dovere inizia con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria

Si iscrivono i bambini che compiono 6 anni entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento

Le famiglie possono iscrivere i bambini facoltativamente che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (fino al 2005/2006 graduale)

Dura 5 anni

Scuola secondaria di I grado: dura 3 anni ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo

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SECONDO CICLO DI ISTRUZIONEScuola secondaria di II grado: obbligo scolastico e formativo dei minori tra 15 e 18 anni.

Dopo la Scuola media gli alunni si iscrivono alla prima classe dell’Istituto secondario prescelto.

L’istruzione secondaria di II grado, allo stato attuale, non è interessata da provvedimenti attuativi della Legge 53/2003.

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In attesa dell’emanazione del decreto legislativo e della strutturazione del nuovo assetto ordinamentale su due percorsi: •Istruzione•Istruzione e formazione professionale Gli studenti che conseguono la 3^ media debbono proseguire gli studi (15 anni obbligo scolastico)

Per coloro che hanno compiuto 15 anni c’è la possibilità di proseguire i percorsi formativi in apprendistato sino al compimento del 18° anno d’età

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L’alunno straniero iscritto come minorenne alla Scuola superiore, divenuto maggiorenne e non ancora in regola con il permesso di soggiorno può proseguire l’iter scolastico e terminare gli studi IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE NON RICEVERÀ IL TITOLO FINALE (esame di Stato), titolo che potrà ottenere appena regolarizzata la sua permanenza in Italia. Sarà promosso per merito, ma non avrà il diploma.

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L’Art.32 del Decreto Legislativo n.286/98 prevede il rilascio del permesso a coloro che diventano maggiorenni e sono presenti nel nostro Paese da almeno 3 anni e che abbiano frequentato per almeno 2 anni regolari corsi di studio.

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DOCUMENTI per l’iscrizione ad ogni ordine di scuola:

Anagrafici:Documenti di identità dell’alunnoPermesso di soggiorno dell’alunno (a partire da compimento del 14° anno d’età) oppure permesso di soggiorno di un anno dei genitori nel quale sia registrato l’alunnoIn sostituzione del permesso, ricevuta di richiesta del permesso rilasciata dalla questura

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DOCUMENTI per l’iscrizione ad ogni ordine di scuola:

Scolastici:Certificati relativi agli studi fatti nel Paese d’origine o dichiarazione (auto certificazione) del genitore o di chi ha la responsabilità sul minore attestante la classe e il tipo di Scuola frequentata

Fiscali:Reddito familiare per costi mensa-trasporto e attività parascolastiche

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DOCUMENTI per l’iscrizione ad ogni ordine di scuola:

Sanitari:Certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie: antipolio, antidifterica, antitetanica, anti epatite B

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L’Art.1 del D.P.R. n.355/99 prevede che i Dirigenti Scolastici accertino all’atto dell’ammissione alla Scuola o agli esami che siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie richiedendone la relativa certificazione.

In caso di mancata presentazione di certificazione, il Dirigente Scolastico ne fa comunicazione entro 5 giorni per competenza alla A.S.L. di appartenenza dell’alunno e al Ministero della Sanità.

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Genitori irregolari All’iscrizione provvede il

genitore in possesso di passaporto

Qualora il minore non sia iscritto sul passaporto o non risulti dal passaporto del minore il grado di parentela, occorre produrre un documento (stato di famiglia, certificato di nascita) che attesti paternità e/o maternità. È sufficiente la traduzione asseverata presso l’ufficio Atti Notarili del Tribunale Civile

Genitori regolari All’iscrizione provvede il

genitore in possesso di passaporto o permesso di soggiorno

Qualora il minore non sia iscritto sul passaporto o non risulti dal passaporto del minore il grado di parentela, occorre produrre un documento (stato di famiglia, certificato di nascita) che attesti paternità e/o maternità. È sufficiente la traduzione asseverata presso l’ufficio Atti Notarili del Tribunale Civile Se entro 6 mesi l’adulto non documenta la condizione di

genitore, la scuola segnala il caso all’autorità giudiziaria minorile

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Conviventi con parenti entro il 4° grado Provvede all’iscrizione il parente nell’attesa della nomina di un tutoreEntro 6 mesi va documentata la condizione di parente affidatario ed il consenso dei genitori; in caso contrario si segnala all’autorità giudiziaria minorile

Affidati dal Tribunale dei Minori Provvedono all’iscrizione gli affidatari

Minori non accompagnati Provvede all’iscrizione il responsabile della comunità di accoglienza o il Servizio Sociale

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Riconoscimento dei titoli di studioconseguiti all’estero

Si deve distinguere:• L’accertamento della carriera pregressa compiuta dal minore straniero nel Paese d’origine• Il riconoscimento agli effetti legali del titolo conseguito all’esteroIl primo serve per un corretto inserimento del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per proseguire gli studi.Il secondo vale a riconoscere a tutti gli effetti giuridici il titolo di studio straniero per accedere agli studi secondari e accademici, ai posti di lavoro, ecc. Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nei Paesi d’origine è disciplinato dalle norme contenute :•D.M. 10/6/82 (G.U. n. 163 del 16/6/82•C.M. n.264 del 6/8/82•D.L.vo n. 297/94 dagli artt.381-390

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Si elencano in sintesi e di seguito le varie procedure da attivare: Minore extracomunitario soggetto all’obbligo scolastico: accertamento della carriera scolastica pregressa ai sensi del D.P.R. 394/99, vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola elementare e media di I grado (art.45 comma 2) Minore cittadino extracomunitario che intende iscriversi ad istituto di II grado: deve dimostrare di aver raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno 8 anni di scuola dell’obbligo riconoscibile per la prosecuzione negli studi). Occorre una traduzione legalizzata del titolo effettuata dal Ministero degli Interni e dell’Istruzione del Paese di origine dello studente con dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità Consolare Italiana del Paese di provenienza. Nella dichiarazione di valore deve essere certificato il percorso di studi dello studente e che lo stesso percorso equivale a quello italiano (scuola dell’obbligo o diploma).

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All’adulto cittadini extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio ( diplomi professionali, maturità, lauree) ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari (salvo il caso di profughi dalla ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani). L’unica via percorribile per acquisire diplomi o lauree validi nel nostro Paese è quella di ottenere la licenza media presso i centri EDA (se privo di scolarità pregressa pari alla nostra licenza di scuola media) e di riscriversi, poi, a corsi serali di istruzione di II grado.I cittadini extracomunitari che abbiano acquisito la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, possono presentare istanza di riconoscimento (equipollenza) dei loro titoli al CSA di competenza (art.38 D.P.R. 297/94).I “titoli intermedi” conseguiti (carriera scolastica non completa) valgono per il riconoscimento del titolo inferiore a quello che lo straniero si prepara ad acquisireTale riconoscimento non è previsto per stranieri extracomunitari privi della cittadinanza. Possono beneficiarne e cittadinanza ottenuta.

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Fondamentale per l’inserimento delle classi:

Darsi criteri precisi e fare una ricognizione completa di ciò che essi sanno fare per avere elementi su cui decidere.

Il minore proveniente dall’estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica. Nel caso in cui non si possono accertare le generalità del minore si considerano valide.

È comunque necessario, ai fini di una corretta iscrizione del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per consentire la prosecuzione negli studi, effettuare l’accertamento della carriera scolastica pregressa dello straniero nel Paese d’origine.Per gli alunni “comunitari” residenti in Italia, il D.P.R. n.722/82 prescrive che essi siano “iscritti alla classe della scuola dell’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Pese di provenienza”.

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Tale norma può trovare applicazione anche nei confronti degli alunni provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui l’alunno extracomunitario sia sprovvisto di idonee e riconoscibili attestazioni circa la carriera scolastica pregressa, l’iscrizione ad una determinata classe va operata tenendo conto oltre che dell’età anagrafica, anche delle “competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno”, accertate mediante prove d’ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti, per verificare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nell’insegnamento, delle abilità nelle varie discipline. Il Collegio dei Docenti ha la competenza di deliberare l’assegnazione ad una classe diversa da quella corrispondente all’età anagrafica, tenendo conto:•Dell’ordinamento di studi del Paese d’origine del richiedente•Delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno•Del corso di studi eventualmente seguito•Del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).Per classe diversa si intende non solo la classe inferiore ma (in teoria) anche quella superiore.

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Iscrizioni ai corsi presso i CTP-EDA

Per gli adulti sono attive varie possibilità di apprendimento gestite nel “sistema formazione continua” sul territorio importante risorsa per la formazione dei cittadini stranieri sono i centri territoriali permanenti.

Oltre agli adulti possono iscriversi ai CTP-EDA i minori fra i 15 e i 18 anni o i maggiorenni sprovvisti di titolo di studio.

Per il conseguimento della licenza media non è necessaria la licenza elementare e si può iscrivere qualsiasi persona che abbia compiuto 15 anni.

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Competenza dei CTP-EDA

Corsi di prima alfabetizzazione

150 ore per la scuola media

Corsi di specializzazione : lingua italiana, informatica, inglese

Corsi di formazione professionali

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Partecipazione a viaggi d’istruzione

Materia regolata dalla decisione del Consiglio Unione europea del 30/11/94I minori stranieri frequentanti scuole italiane possono partecipare a viaggi d’istruzione nei paesi comunitariPer entrare in uno Stato membro dell’Unione Europea con alunni stranieri è necessario:Elenco alunni redatto in apposito modulo firmato dall’ufficio stranieri della Questura. Se lo Stato non è membro non è firmatario dell’accordo di Maastricht per entrare:Chiedere all’Ambasciata dello Stato meta del viaggio le modalità da seguire.

IL MINORE IRREGOLARE NON PUÒ PARTECIPARE AD ALCUN VIAGGIO ALL’ESTERO