L’IRC nella scuola riformata. Disposizioni legislative

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L’IRC nella scuola riformata. Disposizioni legislative Salvatore coccia L’Aquila, 20 giugno 2011

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L’IRC nella scuola riformata. Disposizioni legislative. Salvatore coccia L’Aquila, 20 giugno 2011. L’IRC nella scuola riformata. L’azione di riforma che ha investito il sistema di istruzione pubblico italiano coinvolge anche l’IRC in quanto disciplina scolastica a pieno titolo. - PowerPoint PPT Presentation

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L’IRC nella scuola riformata.Disposizioni legislative

Salvatore coccia

L’Aquila, 20 giugno 2011

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L’IRC nella scuola riformata

L’azione di riforma che ha investito il sistema di istruzione pubblico italiano coinvolge anche l’IRC in quanto disciplina scolastica a pieno titolo.

Restano vecchi nodi da sciogliere e nuovi problemi si prospettano.

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Il Concordato del 1984 (L 121/85)

Il punto di partenza resta sempre il Concordato:

Articolo 9.2.La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e

tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

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Il Protocollo AddizionaleAltro importante riferimento è il Protocollo Addizionale:L’insegnamento della religione cattolica … è impartito – in conformità

alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo;

Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1. i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2. le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3. i criteri per la scelta dei libri di testo;4. i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

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La Corte costituzionale (203/89)

Di particolare interesse la sentenza del 1989:“La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi

sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche”.

“Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione”.

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La Corte costituzionale (13/91)Importanti precisazioni sulla collocazione dell’IRC:

“Lo ‘stato di non-obbligo’ vale dunque a separare il momento dell'inter-rogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religio-ne, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione sco-lastica. Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo "stato di non-obbligo" può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola”.

“Dopo un ampio excursus sull'argomento, si pone in evidenza come l'art. 9 dell'Accordo 18 febbraio 1984 assicuri l'insegnamento in parola nel quadro delle finalità della scuola, onde la religione va insegnata a scuola ed agli alunni e non fuori dell'orario curriculare, ovvero semplicemente nei locali della scuola a ragazzi in età scolare. La collocazione dell'insegnamento non sarebbe quindi a margine o in appendice all'orario delle lezioni, ma dovrebbe formarne parte integrante, in sintonia con l'esplicito riconoscimento legislativo del valore della cultura religiosa e della coincidenza dei principi del cattolicesimo con parte del patrimonio storico italiano”.

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La scelta dell’IRC

Nel testo dell’Intesa (2.1.b) si legge:

“la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell'iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’IRC”.

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La scelta dell’IRC - le precisazioni della C.M. 101/10

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

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La scelta dell’IRC - le precisazioni della C.M. 101/10

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

• attività didattiche e formative;• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di

personale docente;• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di

personale docente (per studenti delle superiori);• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della

religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato.

Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

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L’attività alternativaLa scelta dell’attività alternativa va fatta all’avvio delle

attività didattiche, mentre quella dell’Irc va fatta all’atto dell’iscrizione.

La scelta dell’uscita dalla scuola è possibile anche nelle ore intermedie. (Per i minori con autorizzazione dei genitori).

Compete al Collegio dei Docenti programmare le attività didattiche tenendo conto delle richieste ricevute.

Non sono programmabili attività curriculari.CM 59/10: «… deve essere assicurato l’insegnamento

dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati».

L’ora alternativa si viene a configurare come ora aggiuntiva per il docente e va programmata ad inizio di anno. (nota MEF 7 marzo 2011, prot. n. 26482)

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L’ attività alternativa all’IRC… non deve consistere in materie curricolari, corsi di

informatica o lingua straniera, corsi di sostegno o recupero (o comunque tali da introdurre una discriminazione vietata dal punto 2.1.a dell'Intesa);

essa deve invece collocarsi nell'ambito di tematiche relative ai "valori fondamentali della vita e della convivenza civile" (CC.MM. 368/85, 129-130-131/86). Tale insegnamento deve essere svolto da docenti che non insegnano nella classe degli alunni interessati, per rispettare il principio della par condicio (ugual numero di docenti in sede di valutazione) (C.M. 316/87).

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Formazione delle classiNel testo dell’Intesa (2.1.a) si legge:

“ … il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.

Non è previsto l’accorpamento di alunni avvalentisi di più classi, mentre è previsto l’accorpamento di non avvalentisi per lo svolgimento dell’ora alternativa.

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La valutazione dell’IRCLegge 824/30, art. 4:

“Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.

CM 117/30:“Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali

finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento”.

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La valutazione dell’IRC

DLgs 297/94 (Testo unico), art. 309:

“4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae”.

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La valutazione dell’IRC

L’Intesa all’art. 2, comma 7 recita:

“Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

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Valutazione IRC – Sentenze TARTar di Lecce (sentenza n. 5, sez. I, 5-1-94):

“ … il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”.

La posizione del Tar di Lecce è stata ribadita da altri Tar e confermata dal Consiglio di Stato (ord. 5822 del 3-12-2004):

“… non ritenendosi che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini della votazione finale …”

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Regolamento valutazione e IRC (dpr n.122/09)

Art. 4, c.3:

“La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121”

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Regolamento valutazione e IRC (dpr n.122/09)

Art. 6, c. 3. “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”

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Valutazione IRC - Credito scolastico

OM 42/11, art. 8, commi 13, 14, 15 e 16:

13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

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Valutazione IRC - Credito scolastico

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

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Valutazione IRC - Credito scolastico

15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

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Valutazione IRC - Credito scolastico

16. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l‟alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

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