Le recenti novità legislative in materia di sportello unico

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1 Le recenti novità Le recenti novità legislative in legislative in materia di sportello materia di sportello unico unico (D.L. 112/2008; L. 40/2007 e (D.L. 112/2008; L. 40/2007 e Direttiva Servizi) Direttiva Servizi) Roma, 12 novembre 2008 Roma, 12 novembre 2008 Carlo Apponi Carlo Apponi

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Le recenti novità legislative in materia di sportello unico (D.L. 112/2008; L. 40/2007 e Direttiva Servizi). Roma, 12 novembre 2008 Carlo Apponi. La Riforma dello Sportello Unico: art. 38, L. 133/2008. LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE. - PowerPoint PPT Presentation

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Le recenti novità legislative in Le recenti novità legislative in materia di sportello unicomateria di sportello unico

(D.L. 112/2008; L. 40/2007 e Direttiva Servizi)(D.L. 112/2008; L. 40/2007 e Direttiva Servizi)

Roma, 12 novembre 2008Roma, 12 novembre 2008

Carlo ApponiCarlo Apponi

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La Riforma dello La Riforma dello Sportello Unico:Sportello Unico:

art. 38, L. 133/2008art. 38, L. 133/2008

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Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17 , c. 2, della L. 23 n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in base ai seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati (Agenzia per le imprese) e dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007 (Comunicazione unica); lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater , c. 3, della legge n. 241/1990;

LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVELO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVELO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sportello Unico (SUAP)

Registro Imprese (RI)

Agenzia per le Imprese (API)

IMPRENDITORE

PUNTI DI ACCESSO PER L’IMPRENDITORE (art. 38, c. 3, lett. a))

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a.bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a).

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MISURE TELEMATICHE (art. 38, c. 3, lett. a) bis)

REGISTRO IMPRESE SPORTELLO UNICO

AGENZIA PER LE IMPRESE

IMPRENDITORE

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c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

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AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c))

AGENZIA PER LE IMPRESE (Soggetto privato accreditato)

Attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa

I procedimenti comportano attività

discrezionali da parte della P.A.?

Svolgimento di attività istruttorie in luogo e a

supporto dello sportello unico

SI NO

Lo Sportello Unico (SUAP) può affidare l’istruttoria alla

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AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c))

Viene rilasciata all’imprenditore la

Dichiarazione di conformità che costituisce titolo

autorizzatorio per l’esercizio dell'attività

Istruttoria con esito positivo?

DINIEGO

SI

NO

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d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno»;

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ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO (art. 38, c. 3, lett. d))

I Comuni non hanno istituito il SUAP o non risponde ai requisiti di

cui alla lettera a)?SI

OK

Delegano le funzioni del SUAP alle CCIAA le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI

NO

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b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

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Direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva servizi)

Gli Stati membri provvedono (entro il 28/12/2009) affinché i prestatori e/o i destinatari possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali (art. 6);

b) le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle attività di servizi (art. 6);

c) agevolmente prendere conoscenza delle informazioni necessarie allo svolgimento della loro attività (art. 7)

d) con facilità, a distanza e per via elettronica, le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio (art. 8)

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e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 e s. m.;

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g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

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Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa e previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dell’Agenzie per le Imprese, le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

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L’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione è finalizzato a garantire la competenza di questi Operatori e quindi il valore e la credibilità dei risultati delle valutazioni di conformità da essi effettuate.

Tale accreditamento si è affermato, soprattutto, grazie all’esplosione dell’approccio sistemico alla qualità (certificazioni ISO 9000), ma ha accompagnato efficacemente anche lo sviluppo delle altre forme di valutazione della conformità (certificazioni di prodotto e personale, ispezioni).

L’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in Italia è svolta da SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, Associazione privata senza fini di lucro fondata nel 1991.

Ad oggi SINCERT ha reso operativi i seguenti schemi di accreditamento:

•Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9000 e affini) (SGQ)

•Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (SGA)

•Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR)

•Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI)

•Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM)

•Certificazioni di prodotti (PRD)

•Certificazioni di personale (PRS)

•Ispezioni (ISP)

•Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP)

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La Comunicazione Unica: La Comunicazione Unica: art. 9, L. 40/2007art. 9, L. 40/2007

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COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESADELL’IMPRESA

Camera Commercio

REGISTRO IMPRESE

CCIAAAss. Impr.

La Ricevuta è Titolo

per l’inizio attività

Amministrazioni interessate anche ai

fini dei controlli

La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

Agenzie Entrate

comunica lo stesso giorno all’interessato

e al RI il Codice fiscale e la Part. IVA

Le altre Amministrazioni coinvolte nei vari

adempimenti amministrativi comunicano

all’interessato, alla CCIAA e al RI i dati

ostativi entro 7 giorni

INAIL

INPS

-------

Interessato per via telematica o su

supporto informatico

Comunicazione Unica

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Comunicazione Comunicazione unica:unica:

La modulisticaLa modulistica

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Smart-card/CNS/CIE

Sistema di pagamento imposte/diritti: Carta di credito o Internet banking

Internet

Stazione di lavoro

Pacchetti gratuiti di modulistica informatica

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESADELL’IMPRESA

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PEC è una speciale posta elettronica, funzionante su strumenti tradizionali come MS Outlook o Mozilla, in più:

• Il Provider del servizio deve essere iscritto al registro del CNIPA

• Ogni messaggio è accompagnato da ricevute che garantiscono le consegne

• Il messaggio è mantenuto integro dalla firma digitale del Provider

• La data e ora di invio e ricezione sono garantite dalla marcatura temporale

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESADELL’IMPRESA

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Lo sportello unico nella Lo sportello unico nella regione Sardegna:regione Sardegna:

L.R. 3/2008L.R. 3/2008

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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: SardegnaLO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna

Ambito di applicazione

Il procedimento si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l'edilizia, compresa l'edilizia ad uso residenziale.

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Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP di una dichiarazione autocertificativa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile.

La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

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La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dalla presente legge, rispettivamente:a)l'immediato avvio dell'intervento;

b)l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio dell'intervento.

La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:

a)dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;

b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali.

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Nei casi in cui la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità, o le parti di essa riferibili al campo tecnico in cui è prevista la discrezionalità, devono essere redatte da un ente tecnico accreditato.

Sono enti tecnici accreditati soggetti e gli organismi pubblici o privati la cui qualifica di Ente tecnico accreditato è stata riconosciuta dagli Enti firmatari degli Accordi Multilaterali di Mutuo riconoscimento (MLA), stipulati nell'ambito delle organizzazioni EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) ed ILAC (International Laboratori Accreditation Cooperation).

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Ti Ti+2gg Ti+7gg Ti+15gg Ti+20gg

Dichiarazione autocertificativa corredata di tutti i documenti da presentare in una delle seguenti modalità:1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa dell'interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite pennarello indelebile. 2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata;3.inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP.

È ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti competenti per le verifiche istruttorie

Immediato avvio dell’intervento

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Per impianti complessi (art. 1, co. 24, L. n. 3/2008), il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore.

La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), i termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure.

Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

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I procedimenti amministrativi relativi all'esercizio e alla sicurezza degli impianti e all'agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.

Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica tale disciplina, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto suddetto.

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Sono esclusi dagli effetti delle presenti disposizioni i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o aree insufficienti o non utilizzabili.

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