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Articoli e Dottrina Massimo Vicconte L'infortunio in itinere. Evoluzione di un istituto La nuova normativa letta alla luce della pluriennale giurisprudenza della Corte di Cassazione. Problemi risolti e irrisolti. Prime interpretazioni giurisprudenziali SOMMARIO: 1. Fondamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro- fessionali 2. Rischio elettivo e infortunio in itinere. Impossibilità di configurazione del- l'infortunio in itinere in occasione di sciopero e attività sindacale 3. Nozione di viaggio. Luogo iniziale e luogo finale del trasferimento 3.1. Pause per consumare il pranzo; 32. Possibilità di soggiorno diverso; 3.3. Per- corso del viaggio; 3.4. Limiti spaziali del percorso 4. Sull'uso del mezzo di trasporto nel trasferimento 5. La nuova normativa 1. Fondamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Per affrontare il problema che ci siamo proposti di trattare è opportuno in via preliminare inquadrarlo brevemente in un contesto più generale. Come noto la ricerca di un fondamento giuridico, su cui costruire l'assi- curazione contro gli infortuni sul lavoro, venendo così incontro all'esigenza sociale fortemente sentita di mettere a disposizione dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro una rete di protezioni economiche e non economiche, fu lunga e incerta ed approdò alla fine all'introduzione della nozione di rischio professionale, da intendersi come rischio proprio dell'esercizio, nella spe- cie, dell'attività industriale e/o commerciale'. 1. Sulla presa di coscienza, vedasi F. DI CEREO, L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza, Giuffrè, Mila- no, 1998, 123: «Si cominciò a capire anche che i prestatori di lavoro dovevano es- sere destinatari di una protezione particolare e diversa, in quanto produttori della ricchezza nazionale, rispetto alla modesta tutela assistenziale fornita a coloro che erano sprovvisti di mezzi necessari all'esistenza». Sul fondamento dell'assicurazio- ne vedasi L.R. LEVI SANDRI, Istituzioni di legislazione sociale, Giuffrè, Milano, 1966, 203: «ogni qualvolta - si disse allora da uno dei più autorevoli sostenitori di Lavoro e previdenza oggi 8-9/2005 1297

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Massimo Vicconte

L'infortunio in itinere.Evoluzione di un istituto

La nuova normativa letta alla luce della pluriennalegiurisprudenza della Corte di Cassazione. Problemi risoltie irrisolti. Prime interpretazioni giurisprudenziali

SOMMARIO:1. Fondamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-

fessionali2. Rischio elettivo e infortunio in itinere. Impossibilità di configurazione del-

l'infortunio in itinere in occasione di sciopero e attività sindacale3. Nozione di viaggio. Luogo iniziale e luogo finale del trasferimento

3.1. Pause per consumare il pranzo; 32. Possibilità di soggiorno diverso; 3.3. Per-corso del viaggio; 3.4. Limiti spaziali del percorso

4. Sull'uso del mezzo di trasporto nel trasferimento5. La nuova normativa

1. Fondamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali

Per affrontare il problema che ci siamo proposti di trattare è opportunoin via preliminare inquadrarlo brevemente in un contesto più generale.

Come noto la ricerca di un fondamento giuridico, su cui costruire l'assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro, venendo così incontro all'esigenzasociale fortemente sentita di mettere a disposizione dei lavoratori vittime diinfortuni sul lavoro una rete di protezioni economiche e non economiche, fulunga e incerta ed approdò alla fine all'introduzione della nozione di rischioprofessionale, da intendersi come rischio proprio dell'esercizio, nella spe-cie, dell'attività industriale e/o commerciale'.

1. Sulla presa di coscienza, vedasi F. DI CEREO, L'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza, Giuffrè, Mila-no, 1998, 123: «Si cominciò a capire anche che i prestatori di lavoro dovevano es-sere destinatari di una protezione particolare e diversa, in quanto produttori dellaricchezza nazionale, rispetto alla modesta tutela assistenziale fornita a coloro cheerano sprovvisti di mezzi necessari all'esistenza». Sul fondamento dell'assicurazio-ne vedasi L.R. LEVI SANDRI, Istituzioni di legislazione sociale, Giuffrè, Milano,1966, 203: «ogni qualvolta - si disse allora da uno dei più autorevoli sostenitori di

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Il riconoscimento del rischio professionale porta con sé la necessità diuna sua definizione e limitazione: quali attività del lavoratore vi rientrano equali ne restano al di fuori. Il legislatore del Testo unico del 1965 nel deli-neare la nozione di infortunio sul lavoro si è avvalso dei concetti: 1) di cau-sa violenta 2) di occasione di lavoro e 3) di morte o di inabilità al lavoro coni requisiti indicati dalla legge, che rappresentano gli elementi e/o le compo-nenti essenziali della struttura dell'infortunio medesimo e devono tutte con-correre per la sua esistenza.

Accanto al concetto di rischio professionale furono elaborate all'uopo lecategorie generali del rischio generico e del rischio specifico 2 , o anche il ri-

questo indirizzo, il Fusinato [1887] - un infortunio si verifica e viene constatato che(come avviene nel maggior numero di casi) nessuno con dolo o con colpa ne fu lacausa, necessariamente ne deriva, nel diritto vigente, che nessuno civilmente debbarisponderne. Ma diversamente si presenta la cosa se noi consideriamo invece taliinfortuni non più isolatamente ma nel loro complesso. Essi appaiono allora infattinon più come imprevedibili avvenimenti ma come accessori inevitabili dell ' indu-stria che regolarmente si riproducono». Ma molti Autori oggi ritengono superata ta-le teoria e si richiamano piuttosto ai principi costituzionali, vedasi F. DI CEREO, op.cit., 124. Vedasi anche M. PERSIANI, in Diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2004.Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: ilsuperamento del principio del rischio professionale, 777, «nella prospettiva indica-ta dai principi costituzionali [articolo 3, comma 2 e articolo 38, Costituzione,n.dA.], il fondamento della tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le ma-lattie professionali, dunque, non può più essere dato dal rischio professionale. Quel-la tutela, non diversamente dalle altre, ha oramai superato le limitazioni inevitabi-li di una solidarietà ristretta ai datori e ai prestatori di lavoro e le angustie della lo-gica propria del rapporto di lavoro subordinato. Essa è ormai espressione della so-lidarietà di tutta la collettività organizzata nello Stato, a favore di chi si viene a tro-vare in situazione di bisogno».

2. Vedasi L.R. LEVI SANDRI, op. cit., 214: «il concetto di occasione di lavoro èparticolarmente ampio e comprensivo. Dottrina e giurisprudenza si ricollegano inproposito ad una distinzione posta dal Carnelutti, sin dai primi anni di applicazio-ne della legge infortuni, tra rischio generico e specifico. Generico è il rischio che,"indipendente nella sua esistenza come nella sua quantità dalle condizioni peculia-ri dell 'industria, grava sull 'operaio come su ogni altro uomo nell 'identico modo";specifico è invece il rischio che, "derivando la sua esistenza o la sua quantità dal-le condizioni peculiari dell'industria, grava esclusivamente su coloro che vengonoin contatto con l ' industria medesima, o su questi in misura maggiore che su altri uo-mini. Orbene, se il lavoro determina o concorre a determinare per il lavoratore ilrischio del verificarsi dell'evento, se sussiste cioè un rischio specifico, questo rap-porto tra lavoro e rischio costituisce la "occasione di lavoro" voluta dalla legge.Perché si abbia la occasione di lavoro basta quindi la esistenza del nesso eziologi-co tra il lavoro e il verificarsi del rischio, mentre non sono sufficienti né necessariil nesso cronologico e quello topografico».

schio generico aggravato inteso come rischio generico con un quid plurische lo qualifica, che sono valse a distinguere le situazioni non tutelabili daquelle situazioni invece tutelabili.

Per la corretta trattazione della tematica che ci interessa appare, soprat-tutto, indispensabile focalizzare l'attenzione sul secondo dei due elementiessenziali, e cioè sull'occasione di lavoro (che viene a identificarsi col ri-schio c.d. specifico o rischio generico aggravato da ricondursi verisimil-mente al rischio professionale). Fino a che punto un evento possa conside-rarsi riconducibile temporalmente ed eziologicamente all ' attività lavorativasì da potere rientrare nella tutela apprestata dalla legge protettiva rappresen-ta la questione centrale in genere dell'evento "infortunio" e lo è ancor piùnella fattispecie oggetto della nostra disamina; il trasferimento dal luogo diabitazione al luogo di lavoro e viceversa [fatto, operazione che avviene fuo-ri dell'orario di lavoro ordinario o straordinario, si presenta come attività di-versa dall'attività produttiva propria del lavoratore e avviene al di fuori delperimetro del locale dove si svolge l'ordinaria attività del dipendente, è unquid aggiuntivo, di carattere accessorio, rispetto alla mansione propria dellavoratore], è da considerarsi in genere connesso, prodromico o consequen-ziale, all 'attività lavorativa propriamente detta, rientra nel rischio professio-nale di cui deve rispondere il datore di lavoro, è esso stesso occasione di la-voro. Pertanto esso deve sempre presentare due requisiti. Uno causale, ecioè il riferimento all'attività lavorativa (il percorso non deve essere com-piuto solo per motivi personali) ed uno temporale (il percorso deve essercompiuto nei tempi che precedono o seguono l'attività lavorativa ordinaria).Cercheremo quindi di delineare, attraverso l'esame della casistica, presa inconsiderazione dalla Magistratura nel tempo, quali ne siano le caratteristi-che specifiche 3 . Considerato il travaglio attraverso il quale si formò la tute-la del lavoratore nella materia degli infortuni in genere, ben si comprende-ranno le resistenze, le difficoltà e le restrizioni anche concettuali che si frap-posero a tale riconoscimento ulteriore. Le leggi4 , che si sono succedute nel

3.Vedasi ancora L.R. LEVI SANDRI, op. cit., 215: «ciò spiega perché, quando ilrischio sia specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro debbano conside-rarsi infortuni sul lavoro anche quelli occorsi all'operaio nel recarsi al lavoro o nelritornarne (infortunio in itinere)».

4. Ricorderemo brevemente che l'introduzione dell'assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro è avvenuta con legge 17 marzo 1898, n. 80; con regiodecreto 31 gennaio 1904, n. 51 è stato approvato il Testo unico relativo; con decre-to legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 la tutela è stata estesa al settoreagricolo; con regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 è stata introdotta l'assicurazio-ne per le malattie professionali; con regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 la mate-ria è stata riformata; con il Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 la materia è statariordinata tenendo conto delle numerose modifiche intervenute nel tempo; da ultimoè stato approvato il decreto legislativo 2 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in ma-

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tempo dal momento dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria controgli infortuni sul lavoro, nulla hanno specificatamente stabilitos fino alla re-cente riforma contenuta nel decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

È toccato allora alla dottrina ma, soprattutto, alla giurisprudenza 6 fareopera di supplenza per costruire la tutela per gli eventi occorsi nel percorsodi andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro.

Nell'evoluzione dell'istituto possiamo distinguere due periodi, una fasecaratterizzata da orientamenti più restrittivi ed una fase caratterizzata daorientamenti meno restrittivi che culminerà nella emanazione del decreto le-gislativo n. 38 del 2000 in forza del quale l'infortunio in itinere viene rece-pito nel sistema della legge.

Gli elementi analitici da prendere in considerazione sono quindi: i luo-ghi, iniziale e finale, del trasferimento (viaggio, iter), connesso con l'attività

teria di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a nor-ma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

5. Esiste solo una disciplina speciale per i marittimi. L'articolo 6 del Testo uni-co 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che «le persone indicate nell'ultimo comma del-l'articolo 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell'articolo 66 anche se l'infor-tunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle na-vi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui ladimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa daquella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chia-mata per l'imbarco, semprechè nel viaggio di andata o di ritorno, esse non mutinosenza ragione l'itinerario prestabilito». Per una panoramica sulla situazione nei va-ri Stati esteri e per una esposizione di teorie che si discostano dagli orientamenti dot-trinali e giurisprudenziali prevalenti sull'istituto in oggetto vedasi G. ALIBRANDI,Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, Milano, 2002, paragrafo 78.

6. Così la Corte Costituzionale, sentenza 12 gennaio 1977, n. 8: «Rileva anzi-tutto la Corte che il problema dell'infortunio in itinere (quello cioè nel quale incor-re il lavoratore nello spostarsi dalla casa di abitazione al luogo di lavoro e vice-versa), che viene minutamente disciplinato e tutelato da molte legislazioni stranie-re, non trova da noi una specifica regolamentazione, tanto che è stata la giurispru-denza, e principalmente quella della Corte di Cassazione, a darsi carico di ovviarea tale manchevolezza, affermando in modo costante che l'infortunio in itinere puòconsiderarsi avvenuto "in occasione di lavoro" qualora sussista un collegamentotra l'attività lavorativa e il rischio al quale il lavoratore è esposto durante il per-corso per recarsi al luogo di lavoro e viceversa. Ma il nesso deve ritenersi sussi-stente solo quando siffatto infortunio dipenda da un certo rischio legato stretta-mente alla attività lavorativa per il cui espletamento non sia estraneo il rischio stes-so, definito come "specifico improprio" o "generico aggravato". E, sempre secon-do la Corte di Cassazione, l'accertamento di questo rischio particolare va affidatoalla esclusiva valutazione del giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamentodi fatto, non censurabile, se sorretto da congrua motivazione esente da vizi sul pia-no logico giuridico».

lavorativa; il percorso seguito per il trasferimento; il mezzo utilizzato per iltrasferimento.

2. Rischio elettivo e infortunio in itinere. Impossibilità di confi-gurazione dell'infortunio in itinere in occasione di sciopero eattività sindacale

Come visto è essenziale nella configurazione dell'infortunio sul lavoro ilnesso eziologico tra attività lavorativa ed evento infortunistico. Il collega-mento indispensabile viene meno ogni volta che il lavoratore fa una sceltadiscrezionale che interrompe tale nesso. Anche nell'infortunio in itinereogni scelta che si discosta dal "tipo" giuridico fa venire meno i presuppostiper la indennizzabilità del danno subito. Così ogni cambiamento di itinera-rio determinato da esigenze puramente personali o anche l'uso di un mezzoprivato non necessario rappresentano fatti che interrompono il nesso mede-simo, declassando il rischio professionale in rischio elettivo, portando l'e-vento al di fuori dell'occasione di lavoro e così al di fuori dell'area della tu-tela. In un certo senso il rischio elettivo rappresenta uno "strumento" per de-limitare ab externo l'infortunio sul lavoro.

Vedasi, tra le tante pronunce che evidenziano l ' incertezza del confine:Cassazione, Sez. lav., 7 novembre 2000, n. 14464, in Rep. giur. lav. Sole 24Ore, voce "Rischio elettivo e concorso di colpa", n. 29, che fissa un princi-pio generale: «Nella nozione di occasione di lavoro di cui all'articolo 2, de-creto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 rientrano tutti i fat-ti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchineo alle persone, sia dei colleghi, sia dei terzi ed anche dello stesso infortu-nato o comunque attinenti alle condizioni oggettive e storiche della presta-zione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spo-stamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento del-la prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo. (Nella spe-cie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenutoche non sussistesse il requisito dell'occasione di lavoro - e quindi l'inden-nizzabilità dell'infortunio - in un caso in cui il lavoratore aveva subito unincidente stradale spostandosi tra due sedi diversi del datore di lavoro)».

Per una fattispecie concreta, anch'essa al limite tra rischio professionalee rischio elettivo, vedasi Cassazione, Sez. lav., 18 aprile 2000, n. 5063, inGiust. civ. Mass., 2000, 842 in Dir. & giust., 2000, 17, 30; Lav. nella giur.(Il), 2000, 842 (con nota di MARTINO); Dir. lav., 2000, II, 425 (con nota diGAMBACCIANI) che esclude, invece, il rischio elettivo di fronte alla «... ne-cessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il colle-gamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoroe quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di

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soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanzatra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, alla stregua di tali principi, laSuprema Corte ha cassato la decisione del giudice di merito che avevaescluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l ' infortunio occorso ad un la-voratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo dilavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota aldatore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato ditornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festi-vo, al luogo di dimora, anzicchè presso la famiglia di origine, nel luogo del-la sua residenza, avrebbe costituito rischio elettivo)».

Mentre rientra nel rischio elettivo lo sciopero e l 'attività sindacale:L'occasione di lavoro è stata ulteriormente limitata dalla giurisprudenza

con alcune sentenze:«Non può considerarsi avvenuto "in occasione di lavoro" non solo

l'infortunio che si verifichi durante lo sciopero ma anche quello che il la-voratore subisca mentre si avvia a riprendere il lavoro al termine dello scio-pero stesso, attesa la configurabilità del collegamento di esso ad un rischioelettivo (cioè dipendente da situazioni riferibili ad una scelta del lavorato-re, che si pone come antecedente storico necessario dei successivi compor-tamenti dello stesso anche se rivolti alla ripresa dell'attività lavorativa), ecioè ad un rischio che - a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di infor-tunio in itinere indennizzabile o d ' infortunio occorso durante le brevi sostedel lavoro per soddisfare elementari esigenze di vita (come la pausa per ilpasto) - non è riconducibile alle esigenze dello svolgimento del lavoro mapiuttosto alle diverse ragioni di autotutela del lavoratore». Cassazione, Sez.lav., 2 febbraio 1988, n. 956, in Mass, giur. lav., 1988, 515 (con nota di ALI-BRANDI) 7 .

"La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è operante conesclusivo riguardo a condotte lavorative collegate alla finalità produttiva,sicchè solo nell'ambito di esse- sia pure includendovi l'infortunio in itine-re-può individuarsi la "occasione di lavoro" presupposta dall'articolo 2,del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, chenon può essere interpretato trascurando il preciso equilibrio tra rischio spe-

7. Con riferimento alla sentenza Giuseppe Alibrandi illustra la posizione, in ge-nerale, della Suprema Corte sul tema. Ricordato che «... un infortunio si consideraavvenuto in occasione di lavoro... anche quando esso intervenga in circostanze che,pur non integrando l'esecuzione della prestazione lavorativa, siano tuttavia a que-sta connesse...» prosegue: «... la Suprema Corte ha rilevato che l'anzidetta connes-sione funzionale non può riconoscersi alle interruzioni di lavoro per l'esercizio deldiritto di sciopero... [in quanto] ... il rischio, al quale il lavoratore è esposto, non èriconducibile alle esigenze dello svolgimento del lavoro, ma piuttosto alle diverseragioni di autotutela che dal lavoro lo hanno allontanato».

cifico assicurato e premi. Consegue che la tutela anzidetta - la quale esigel'acccadimento dlel'infortunio nel corso e a causa di un'attività lavorativain senso stretto e l'appartenenza del soggetto infortunato ad una delle cate-gorie indicate dall'articolo 4 dello stesso decreto del Presidente della Re-pubblica - va esclusa nel caso d' incidente stradale subito da lavoratori re-cantisi presso la sede dell'impresa datrice di lavoro per la procedura diconsultazione sindacale stabilita per il ricorso alla cassa integrazione (ar-ticolo 5, legge 5 maggio 1975, n. 164)» Cassazione, Sez. lav., 25 agosto1986, n. 5188, in Mass. giur. lav., 1987, 265 (con nota di AUBRANDI)8 .

3. Nozione di viaggio. Luogo iniziale e luogo finale del trasferi-mento

Col termine iter si intende il viaggio, il percorso, la strada.Infortunio in itinere significa infortunio accaduto nel corso di un viag-

gio, un trasferimento; e qui si rende necessaria una prima precisazione.Con tale termine si è ricompreso il trasferimento dalla abitazione al luo-

go di lavoro e viceversa; da un luogo di lavoro ad altro luogo di lavoro; dalluogo di lavoro al luogo di consumazione del pasto intermedio e ritorno alluogo di lavoro.

3.1. Pause per consumare il pranzo

In particolare la giurisprudenza ha trattato alcune casistiche attinenti aitrasferimenti nel corso delle pause riconducendo tali comportamenti, non dirado, al rischio elettivo:

«Non è pertanto configurabile nesso di occasionalità ai fini suddetti inipotesi di infortunio subito dal lavoratore, addetto ad azienda priva di men-sa, che alla guida del proprio mezzo privato si rechi durante la pausa pran-zo ad approvvigionarsi di generi alimentari presso un esercizio commercia-le non raggiungibile a piedi, quando egli possa senza necessità di far uso dimezzi di trasporto egualmente acquistare il necessario per il pasto pressoanaloghi esercizi siti nelle immediate vicinanze della sede aziendale». Cas-sazione, Sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572, in Giust. civ. Mass., 1998, 542.

8. Con riferimento a questa seconda sentenza, Giuseppe Alibrandi, sempre ri-chiamandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, ne illustra l'orientamento se-condo il quale «queste attività [sindacali], pur collegandosi indirettamente al rap-porto di lavoro, non possono per ciò stesso, essere equiparate alla attività lavorati-va...»; la Corte, continua Alibrandi, «delinea una demarcazione fra attività lavora-tiva svolta alle dipendenze del datore di lavoro e l'attività sindacale nella quale illavoratore non viene a trovarsi in condizioni di subordinazione rispetto al datore dilavoro».

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«Nell'ipotesi di lesioni subite dal lavoratore in un incidente stradale men-tre si reca al lavoro con un proprio mezzo di trasporto, la fattispecie del-l'infortunio in itinere indennizzabile deve essere esclusa quando l'uso delmezzo diverso da quello pubblico non sia reso necessario dalla impossibilitàdi altra ragionevole scelta. (Nella fattispecie, la sentenza impugnata, confer-mata dalla Suprema Corte, aveva negato che tale necessità potesse essereprospettata per il fatto che solo l'uso del mezzo privato consentiva alla lavo-ratrice di ritornare a casa durante l'intervallo per il pranzo)». Cassazione,Sez. lav., 6 maggio 1994, n. 4402, in Giust. civ. Mass., 1994, 618 (s.m.)

«L'ipotesi dell'infortunio "in itinere", compreso nella tutela dell'assicu-razione contro gli infortuni sul lavoro, non può essere ravvisata nel caso diincidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio au-to-mezzo dal luogo di lavoro per consumare altrove il pasto di mezzogior-no, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenzadi soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore. (Nella specie,la decisione confermata dalla Suprema Corte ha escluso l'indennizzabilitàdell ' infortunio subito dalla lavoratrice agricola allontanatasi dal luogo dilavoro per consumare un pasto in un luogo ombreggiato che poteva essereraggiunto anche a piedi)». Cassazione, Sez. lav., 25 gennaio 1993, n. 806,in Rep. giur. lav. Sole 24 Ore, 1991-2000. Voce "Infortunio in itinere " , n. 7.

«Costituisce infortunio sul lavoro "in itinere" indennizzabile dall 'Inailquello occorso al lavoratore investito da un'autovettura durante la pausaper il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l'a-zienda, ricorrendo la condizione dell'inerenza dello spostamento all'attivitàlavorativa prestata. (Nella specie il lavoratore era stato investito dopo ave-re parcheggiato la propria autovettura, utilizzata per lo stesso spostamen-to)» Cassazione, Sez. lav, 13 luglio 1996, n. 6374, in Rep. giur. lav. Sole 24Ore, 1991-2000, Voce "Infortunio in itinere " , n. 21.

«Qualora il datore di lavoro abbia predisposto un servizio di mensaaziendale con le normali caratteristiche di un tale servizio, la scelta del la-voratore di non consumarvi i pasti, non motivata da una comprovata condi-zione di salute obiettivamente incompatibile con una tale modalità di assun-zione, ma da soggettive preferenze personali (quali l'avversione al consumodi cibi preconfezionati e l'intendimento di non trattenersi nell'ambiente dilavoro durante la pausa) è riconducibile ad una personale libera scelta del la-voratore stesso, sicché l'infortunio da questi subito durante lo spostamentosu strada, conseguente a detta scelta, fra il luogo di lavoro e la propria abi-tazione, resta estraneo alla sfera del rischio specifico di lavoro e non è quin-di indennizzabile». Cassazione, Sez. lav., 24 novembre 1997, n. 11746, inRep. giur. lav. Sole 24 Ore, 1991-2000, voce "Infortunio in itinere", n. 30.

«In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisitodell"'occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a ri-

schio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo direttoo indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di "fattore occasionale" del ri-schio tutelato e il "rischio elettivo " quello di limite della copertura assicu-rativa, esclusa, invece, ogni rilevanza, di per sé, del grado maggiore o mi-nore del rischio. Ne consegue, nel caso in cui l'organizzazione del lavoropreveda un intervallo per il pranzo ma non assicuri un servizio di mensa,l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia stato investi-to da un veicolo nel percorso, compiuto a piedi, dallo stabilimento alla suaabitazione (sita nelle vicinanze) o viceversa, al fine della assunzione del pa-sto (non essendo esigibile, secondo l'attuale modo di vivere, che il lavora-tore consumi sul luogo di lavoro cibo portato da casa).». Cassazione, Sez.lav., 5 maggio 1998, n. 4535, in Rep. giur. lav. Sole 24 Ore, 1991-2000, vo-ce "Infortunio in itinere", n. 36.

«Non è configurabile la fattispecie dell'infortunio "in itinere" indenniz-zabile, attesa la mancanza del necessario collegamento tra l'attività lavo-rativa e l'evento infortunistico, nell'ipotesi in cui l'infortunio si sia verifi-cato mentre il prestatore di lavoro, invece di trattenersi in cantiere nell'in-tervallo meridiano per il pranzo per consumare il pasto nell 'apposito ca-pannone prefabbricato, apprestato dal datore di lavoro ed attrezzato alloscopo con tavole e panche (secondo quanto prescritto dall'articolo 43, de-creto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303), si recava conla propria auto dal luogo di lavoro alla propria abitazione durante l'inter-vallo suddetto». Cassazione, Sez. lav., 18 novembre 1998, n. 11636, in Rep.giur. lav. Sole 24 Ore, voce "Infortunio in itinere " , n. 46.

Vedasi anche la giurisprudenza successiva all'emanazione del decreto le-gislativo n. 38/2000 ma attinente a fattispecie regolate dalla precedente nor-mativa:• Cassazione, Sez. lav., l° settembre 2004, n. 17544, in Guida lav., n. 46del 19 novembre 2004, 55 con Nota a cura di Toffoletto e Soci, che riassu-me il fatto. «... il lavoratore aveva subito un infortunio durante il percorsodal luogo di lavoro alla propria abitazione ove si recava, per la consuma-zione del pasto di mezzogiorno, nella pausa lavorativa dalle 12.00 alle14.00, alla guida di un motorino.Il giudice di merito aveva accertato cheper raggiungere la propria abitazione, distante circa Km. 2,6, il lavoratoreavrebbe anche potuto avvalersi dei mezzi pubblici cambiandone due ovverocoprendo un tratto a piedi e servendosi di una sola linea per un tempo com-plessivo stimabile in 15 minuti». Sia la Corte di Appello di Firenze che laCorte di Cassazione respingevano il ricorso del lavoratore.• Cassazione, Sez. lav., 24 aprile 2004, n. 7875, in Guida lav., n. 27 del 2luglio 2004, 45 «Qualora il datore non abbia predisposto un servizio men-sa all'interno della struttura aziendale, ma abbia dotato i lavoratori di buo-ni pasto, usufruibili presso pubblici esercizi situati in prossimità del luogo

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di lavoro, costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazionepriva di alcun diretto collegamento con l'attività lavorativa svolta, la scel-ta del lavoratore di consumare il pasto presso la propria abitazione, rag-giungendola con il mezzo proprio in quanto la durata della pausa non gliconsente di coprire a piedi o con i mezzi pubblici il pur breve tragitto di an-data e ritorno in un tempo con essa compatibile; non è pertanto qualifica-bile come infortunio in occasione di lavoro il sinistro stradale verificatosimentre il lavoratore, alla guida del proprio ciclomotore, raggiungeva lapropria abitazione per consumarvi il pasto».

3.2. Possibilità di soggiorno diverso

La possibilità di un soggiorno diverso da quello di lavoro è riconosciuta«... alla luce del principio di cui all 'articolo 16 Costituzione, ... purché ladistanza tra tali luoghi appaia ragionevole».

Tra le tante sentenze ricordiamo: Cassazione, Sez. lav., 4 ottobre 1988, n.5354, in Giust. civ. Mass., 1988, f. 10; Cassazione, Sez. lav., 2 aprile 1992, n.4062, in Giust. civ. Mass., 1992, f. 4; Cassazione, Sez. lav., 4 novembre 1994,n. 9099, in Giust. civ. Mass., 1994, f. 11; Cassazione, Sez. lav., 26 ottobre1982 n. 5600, in Giust. civ. Mass., 1982 f. 9; Cassazione, Sez. lav., 23 settem-bre 1996, n. 8396, in Arch. giur. circol e sinistri, 1996, 897; Cassazione, Sez.lav., 18 aprile 2000, n. 5063, in Giust. civ. Mass., 2000, 842.

Tra le ultime: «l 'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprendegli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso diandata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel casodi utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè imposto da particolari esi-genze, dovendosi intendere per luogo di abitazione non soltanto quello dipersonale dimora del lavoratore, ma soprattutto il luogo in cui si svolge lapersonalità dell ' individuo, coincidente, di norma, con l'ambito della comu-nità familiare; pertanto, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo diresidenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri dirilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale",con la conseguente indennizzabilità dell ' infortunio occorso all'assicuratodurante tale percorso.». (Principio affermato in fattispecie cui non era ap-plicabile "ratione temporis" la specifica disciplina di cui al decreto legisla-tivo 23 febbraio 2000, n. 38). Cassazione, Sez. lav., 8 novembre 2000, n.14508, in Giust. civ. Mass., 2000, 2280.

3.3. Percorso del viaggio

Nell 'evoluzione giurisprudenziale di tale concetto possono distinguersidue fasi, una più restrittiva ed una più liberale.

Fase dell'orientamento restrittivo.Come punto di partenza della nostra analisi abbiamo scelto un sentenza

significativa, che riassume in qualche modo la posizione iniziale della Ma-gistratura sull'argomento:

«Per l'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro, si richie-de non già un rischio generico comune a tutti i cittadini, quale è quello del-l'uso di una strada pubblica o di un mezzo di trasporto pubblico, bensì unvero e proprio rischio specifico inerente alle condizioni ed all'ambiente dilavoro, ovvero un rischio generico, aggravato in modo particolare dallestesse condizioni e dall'ambiente in cui il lavoratore svolge la sua attività.L'uso di una strada pubblica o di un mezzo di trasporto pubblico, per re-carsi sul luogo di lavoro o per ritornarne, può diventare rischio specifico oquanto meno aggravato, solo se detto uso rientra nell ' organizzazione del-l'impresa, sicchè il lavoratore sia costretto a percorrere l'unica ed esclusi-va strada dell'impresa oppure si valga del mezzo di trasporto dalla stessaimpresa fornito.». (Cassazione 10 maggio 1951, n. 1104, in Dir. lav., 1951,II, 392).

Dal contenuto della sentenza vengono tracciate le linee generali, all'e-

poca, dell'infortunio in itinere.Il rischio che corre il lavoratore nel recarsi al lavoro e viceversa non è tu-

telato se coincidente col rischio che corrono i normali cittadini, e cioè quan-do usa 1) una strada pubblica e/o 2) un mezzo pubblico; è invece tutelatosoltanto se 1) usa l'unica ed esclusiva strada dell'impresa o una strada chepresenti rischi non comuni oppure 2) usa il mezzo di trasporto predispostodal datore di lavoro. Per l'argumentum a fortiori resta escluso a maggior ra-gione, totalmente, l'uso del mezzo privato.

Possiamo, perciò, ascrivere a tale fase tutta una serie di sentenze che, aifini del riconoscimento della tutela agli eventi occorsi nel trasferimento dal-la abitazione al posto di lavoro e dal posto di lavoro alla abitazione, richie-dono parametri rigorosi.

Così: «perché sia indennizzabile l'infortunio in itinere occorre che l'o-

peraio risulti costretto a percorrere una strada che si trovi a servizio esclu-sivo della propria impresa od altra che sia esposta a rischi non comuni al-la generalità dei cittadini» (Cassazione 2 maggio 1944, n. 313, in Dir. lav.,1946, II, 42); e ancora. «il sinistro in itinere è indennizzabile solo quandol'operaio è costretto per recarsi o tornare dal lavoro, a percorrere la stra-da che mena unicamente al luogo di lavoro, o di servirsi di mezzi che il da-tore di lavoro mette a disposizione di lui» (Cassazione 21 luglio 1948, n.1185, in Dir. lav., 1949, II, 76) o anche «mentre si reca al lavoro o ne tor -

na su di un percorso che sia in speciale relazione al lavoro, come, ad esem-pio, quando egli percorra l'unica strada che esclusivamente serva per con-durre al luogo del lavoro o quando, per necessità inerente al lavoro stesso

1306 Lavoro e previdenza oggi 8-9/2005Lavoro e previdenza oggi 8-9/2005 11307

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o per ordine dei superiori, egli sia costretto ad effettuare quel particolarepercorso che comporta speciali rischi, non comuni alle ordinarie vie di co-municazione» (Cassazione 23 maggio 1953, n. 1518, in Dir. lav., 1953, II,451)

Vedasi anche Appello Lecce 15 novembre 1961 in Infortuni 1962, II, 67,Appello Milano 24 febbraio 1961 in Infortuni, 1962, II, 128; Cassazione 22maggio 1963, n. 1335 in Infortuni, 1963, II, 41; Cassazione 29 marzo 1963,n. 7860 in Infortuni, 1963, II, 53; Cassazione, Sez. lav., 8' aprile 1965, n.608, in Infortuni, 1965, II, 8; Cassazione 29 luglio 1965, n. 1829 in Infortu-ni 1965, II, 48; Cassazione, Sez. lav., 11 aprile 1998, n. 3742, in Giust. civ.Mass., 1998, 791.

Fase dell'orientamento meno restrittivoLa situazione evolveva nel senso di una interpretazione più favorevole al

lavoratore che consentiva un allargamento dell'area di indennizzabilità ov-vero un riconoscimento più ampio della sussistenza dei presupposti per l'in-dennizzo dell'infortunio occorso nei periodi di trasferimento connessi inqualche modo con l'attività lavorativa.

Così vediamo consolidarsi un nuovo orientamento, caratterizzato dalrecepimento del concetto di "strada normale" più precisamente di "iternormale" : «con riferimento specifico all'infortunio in itinere, il consoli-dato orientamento di questa corte è nel senso che... allorquando l'attivitàstrumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria pre-stazione lavorativa, e tra essa dunque anche l'attività di spostamento sustrada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessa-ria per le particolari modalità e caratteristiche della prestazione lavora-tiva, di guisa che, in quest'ultimo caso, il generico rischio della strada, alquale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diven-tare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagna unelemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'infortunio su starda vie-ne a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli ob-blighi lavorativi». (Cassazione 18 aprile 2000, n. 5063, in Dir. lav., 2000,II, 425).

Tra le tante sentenze: «l ' infortunio occorso al lavoratore mentre si recasulposto di lavoro o durante il viaggio di ritorno alla propria abitazione altermine dell'attività lavorativa è indennizzabile non solo quando lo stessolavoratore sia costretto a percorrere una strada che porti esclusivamente alluogo di lavoro e presenti rischi diversi e più gravi rispetto alle normali viedi comunicazione, ovvero sia obbligato a far uso di un particolare mezzo ditrasporto fornito o prescritto dal datore di lavoro, che dia luogo ad un ag-gravamento del rischio ordinario, ma anche quando si accerti: a) la sussi-stenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso chetale percorso costituisce per l'assicurato l'iter normale per recarsi al lavo-

ro o per tornare alla sua abitazione; b) la sussistenza di un nesso causale,sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel sen-so che il primo non deve essere dal lavoratore percorso per ragioni perso-nali od in orari non ricollegabili alla seconda; c) la necessità dell ' uso delveicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazio-ne e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi ditrasporto e tenuto conto della facoltà del lavoratore di soggiornare in unluogo diverso da quello di lavoro, purchè la distanza tra tali luoghi appaiaragionevole». (Cassazione, Sez. lav., 25 marzo 1986, n. 2128, in Giust. civ.Mass., 1986, f. 3; vedasi anche Cassazione, Sez. lav., 26 ottobre 1982, n.5600, in Giust. civ. Mass., 1982, f. 9; Cassazione, Sez. lav., 30 luglio 1987,n. 6625, in Giust. civ. Mass., 1987, f. 7; Cassazione, Sez. lav., 4 ottobre1988, n. 5354, in Giust. civ. Mass., 1988, f. 10; Cassazione, Sez. lav., 2 apri-le 1992, n. 4062 in Giust. civ. Mass., 1992 f. 4; Cassazione, Sez. lav., 4 no-vembre 1994, n. 9099 in Giust. civ. Mass., 1994, f. 11; Cassazione, Sez. lav.,16 dicembre 1995, n. 12881, in Giust. civ. Mass., 1995, f. 12; Cassazione,Sez. lav., 23 settembre 1996 n. 8396, in Rep. giur. lav. Sole 24 Ore, 1991-2000, voce "Infortunio in itinere" , n. 22; Cassazione 2 maggio 1997, n.3756, in Giust. civ., 1999, I, 2794; Cassazione 18 aprile 2000, n. 5063 inGiust. civ. Mass., 2000, 842, in Dir. lav., 2000, II, 426 (nota di Gambaccia-ni); Cassazione 8 novembre 2000, n. 14508, in Giust. civ. Mass., 2000,2280, vedasi Cassazione, Sez. lav., 1° febbraio 2002, n. 1320, in Guida lav.,13,

3.4. Limiti spaziali del percorso

Altra problematica interessante è quella dei limiti spaziali del percorsointesi nel senso dell'idenitificazione dei luoghi esatti di inizio e fine del per-corso.

L'Inail con nota del 12 gennaio 20049 , nella vigenza della nuova norma-tiva, si è così espresso: «per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle per-tinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che - quan-do ne ricorrono tutti i presupposti - l'evento sia tutelabile e che vada in-quadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto inattualità di lavoro, in quanto i confini dell'ambito aziendale, nella vasta ac-cezione di cui all'articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-gno 1965, n. 1124, "segnano il discrimine tra infortunio in itinere e occa-sione di lavoro all'interno dell'azienda (Cassazione n. 5937/2001) "» e suc-cessivamente : «... Si ritiene, allo stato, di dover aderire ai criteri enunciatiin una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9211/2003) che, ne-

9. Vedasi in Guida lav., 4 , 2004, 23.

1308 I Lavoro e previdenza oggi 8-9/2005 Lavoro e previdenza oggi 8-9/20051 1309

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gando l ' indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore cadutomentre percorreva le scale condominiali per recarsi dalla propria abitazio-ne al luogo di lavoro, ha affermato il seguente principio: "l ' infortunio in iti-nere come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che nell'ipo-tesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel pro-prio domicilio o dimora) - in relazione al quale non sono in verità mai sor-ti dubbi - anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominialiod in altri luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata"».

Sul punto si veda anche Cassazione, Sez. lav., 8 agosto 2003, n. 12020,in Guida lav., 38, 2003, 33 che sancisce: «... sarebbe... tutelata qualsiasi si-tuazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo di-retto o indiretto. Il lavoro viene quindi in considerazione in quanto di per séesponente al rischio, e, come tale, fattore occasionale del rischio tutelato,talchè, in definitiva, il solo rischio escluso dalla tutela sarebbe quello rife-ribile al rischio elettivo. Pertanto, allo stato dell ' attuale evoluzioné giuri-sprudenziale, deve ritenersi sufficiente a configurare la professionalità delrischio... il collegamento, non certo estrinseco o meramente accidentale,della condotta necessitata... del lavoratore con le prestazioni. G. la lavora-trice... utilizzava i mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro. Al terminedi un turno, nell ' accedere alla biglietteria dell ' azienda di trasporto era in-ciampata e caduta, riportando lesioni. Tribunale e Corte d'Appello respin-gevano il ricorso accolto, invece, dalla Corte di Cassazione)».

Vedasi pure Cassazione, Sez. lav., 22 maggio 1987, n. 4657, in Mass.giur. lav., 1987, 390: «... deve comprendersi fra gli infortuni tutelati quellooccorso in itinere... senza che abbia rilevanza il preciso momento in cui ilsinistro si verifichi, dovendo essere ugualmente tutelato sia che si verifichidurante il percorso per raggiungere il luogo ove è in attesa il mezzo priva-to, sia che si verifichi durante l'attesa del mezzo privato stesso, in quantotutto l'iter di trasferimento, in una determinata ora e con determinate mo-dalità,dalla abitazione al luogo di lavoro, costituisce la situazione di rischiogenerico aggravato tutelata ai sensi dell 'articolo 2, decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Ma con un ritorno al passato si veda Cassazione, Sez. lav., 11 aprile1998, n. 3742, in Giust. civ. Mass., 1998, 791 «... la particolare figura del-l ' infortunio in itinere... può ritenersi verificata... quando sussista uno speci-fico collegamento tra l'evento lesivo e l ' attività di lavoro... ma tale neces-sario rischio specifico non sussiste in caso di uso di un mezzo di trasportopubblico per coprire il percorso di andata e ritorno tra casa e luogo di la-voro. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugna-ta, che aveva negato l ' indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una lavo-ratrice, che era caduta nello scendere dall'autobus di linea impiegato per iltragitto casa - lavoro).».

4. Sull'uso del mezzo di trasporto nel trasferimento

Anche per tale aspetto notiamo un'evoluzione in senso più favorevole allavoratore. Si passa da una situazione di pressochè totale divieto di utilizzodel mezzo privato alla possibilità di un utilizzo motivato da varie ragioni.

Fase degli orientamenti più restrittivi:«l'infortunio occorso al prestatore di lavoro in itinere non è indennizza-

bile,anche se avvenuto nell'unica strada percorribile, quando egli abbia fat-to uso di mezzi di trasporto di libera elezione e non idonei a vincere la di-stanza, necessariamente corrente tra la propria dimora e il luogo del lavo-ro» (Cassazione 9 febbraio 1945, n. 81.Sul punto si vedano anche le sen-tenze sopra indicate).

Fase degli orientamenti meno restrittivi:• irrilevanza della natura del mezzo. «Non ha, invece, rilevanza accertarese il veicolo appartenesse al datore di lavoro o al lavoratore e se il primone avesse comunque autorizzato l'uso, dovendo la connessione con l'attivitàlavorativa essere considerata nel suo aspetto intrinseco ed oggettivo e nongià in relazione all'appartenenza del veicolo usato, allorquando esso rien-tri tra quelli ammessi alla circolazione», Cassazione, Sez. lav., 26 ottobre1982, n. 5600, in Giust. civ. Mass., 1982, f. 9.• Carenza e inadeguatezza dei mezzi pubblici e di mezzi posti a disposi-zione dal datore di lavoro. «In tema di tutela contro gli infortuni sul lavorò,deve comprendersi tra gli infortuni tutelati quello occorso in itinere al la-voratore che sia costretto dalla necessità di raggiungere sollecitamente ilposto di lavoro e dalla carenza di convenienti mezzi pubblici di trasporto edi mezzi posti a disposizione del datore di lavoro, di avvalersi di un mezzoprivato, giacché tali necessità e carenze costituiscono un quid pluris in gra-do (con il concorso del nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e l'at-tività svolta dal lavoratore, anteriormente a quella prestazione) di aggrava-re il rischio generico insito nel comportamento di un qualsiasi utente dellastrada.» Cassazione, Sez. lav., 22 maggio 1987, n. 4657, in Giust. civ.Mass., 1987, f. 5 e anche in Mass. giur. lav., 1987, 391, con nota di Persia-ni10 ; Cassazione, Sez. lav., 6 agosto 1997, n. 7259, in Riv. infort. e mal. prof.,

10. M. PERSIANI, nel commento alla sentenza de qua, coglie, sia pur con riser-ve, l 'evoluzione dell ' istituto: «peraltro, va subito detto come tale allargamento nonsia avvenuto per effetto dell'accertata esistenza di un nesso di occasionalità positi-vo, sia pure inteso in senso più ampio di quello tradizionale, ma solo perché il ri-schio della strada sarebbe determinato "da circostanze di tempo e di luogo che pre-scindono dalla volontà di scelta del lavoratore " . E si deve constatare come siffattacondizione negativa sia, ormai, ritenuta sufficiente perché tra l'attività lavorativa eil "rischio della strada" sussista un particolare rapporto di occasionalità idoneo atrasformare il rischio generico in rischio generico aggravato... Orbene, questa giu-

1310 I Lavoro e previdenza oggi 8-9/2005 Lavoro e previdenza oggi 8-9/2005 1311

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1997, Il, 129. Vedasi anche Cassazione, Sez. lav., l ° luglio 1998, n. 6449, inGiust. civ. Mass., 1998, 1441; Cassazione, Sez. lav., 28 settembre 2000, n.12891, in Giust. civ. Mass., 2000, 2016; Cassazione 23 marzo 1989, n. 1483,in Giust. civ. Mass., 1989, f. 3.• Altre necessità giustificanti:

– Adempimento di doveri. «In particolare, nel caso in cui il lavoratoredebba avvalersi nel percorso dalla propria abitazione alla sede di lavoro diun mezzo di trasporto privato, è configurabile come rischio specifico di la-voro ogni rischio connesso alle attività richieste ex necessitate dalla circo-lazione di tale mezzo lungo l ' itinerario predetto ed in orari ricollegabili al-la prestazione lavorativa, compresa l ' attività necessaria per adempierel ' obbligo - giuridico (articolo 593 c.p.) oltre che morale - di prestare soc-corso alle vittime di un incidente stradale. (Nella specie, l 'impugnata sen-tenza - confermata dalla Suprema Corte aveva ritenuto l ' indennizzabilitàdell 'infortunio mortale subito dal lavoratore che, rientrando dal lavoro, erasceso dall'auto per prestare soccorso a persone coinvolte in un incidente edera stato travolto da altro veicolo sopraggiunto).». Cassazione, Sez. lav., 12maggio 1990, n. 4076, in Giust. civ. Mass., 1990, f. 5.

– Condizioni fisiche. Si consente che il lavoratore «faccia uso di un mez-zo di trasporto privato per recarsi al lavoro poichè le sue condizioni fisichegli inibiscono l 'uso dei mezzi pubblici. Infatti il cosiddetto infortunio in iti-nere è indennizzabile quando l'uso del mezzo diverso sia reso necessariodalla impossibilità di altra ragionevole scelta, e tale impossibilità può di-pendere anche da condizioni personali, tra le quali le condizioni fisiche e disalute appaiono ancora più rilevanti dei motivi apprezzabili sul piano mo-rale, ritenuti suscettibili di positiva valutazione ai fini in esame. (Nella spe-cie la Suprema Corte ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ave-

risprudenza... stravolge completamente, però, i cardini della nozione stessa di oc-casione di lavoro, così come era stata costruita, in quasi un secolo di elaborazionidottrinali e giurispudenziali... Il requisito dell ' occasione di lavoro caratterizza equalifica l'evento dell'infortunio sul lavoro... Il senso di questa affermazione si co-glie quando il risultato più fecondo dell ' ampio e secolare dibattito sulla nozione dioccasione di lavoro venisse riassunto nel senso che essa sussiste tutte le volte che losvolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendone la causa, costituisce peròl'occasione dell'infortunio e cioè, determina l'esposizione del soggetto protetto alrischio di esso. Orbene, il significato essenziale di tale risultato sta in ciò che, nel-la nozione di occasionalità... il lavoro deve pur sempre costituire un fattore deter-minante in senso assoluto e diretto dell ' esposizione al rischio dell'infortunio. Ed èproprio quest'ultimo il passaggio sul quale la giurisprudenza innovativa... ha ope-rato quando è giunta, in sostanza, a ritenere che il lavoro possa anche soltanto in-direttamente determinare l'esposizione al rischio, essendo sufficiente - si potrebbedire - che determini la necessità di recarsi sul luogo di lavoro o di rientrare nellapropria abitazione».

va ritenuto non rilevante l'impedimento all'uso dei mezzi pubblici di tra-sporto, eventualmente dipendente da dedotta impossibilità di una normaledeambulazione, in presenza di reumatismo fibromialgico).». Cassazione,Sez. lav., 3 agosto 1995, n. 8519, in Giust. civ. Mass., 1995, 1478.

– Esigenze familiari. Vedasi: Cassazione, Sez. lav., 8 novembre 2000, n.14058, in Giust. civ. Mass., 2000, 2280; per necessità di assistenza ad un fa-miliare vedasi Cassazione, Sez. lav., 5 novembre 1998, n. 11148, in Giust.civ. Mass., 1998, 2277: «uguale tutela è da riconoscere - in applicazione de-gli articoli 29 e 31 Costituzione - al diritto/dovere di tener conto delle esi-genze familiari. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio lasentenza impugnata che aveva negato l'indennizzabilità di un infortunio oc-corso ad un lavoratore che per tornare a casa prontamente, onde soccorre-re la moglie che versava in stato di incoscienza, anziché adoperare l'abi-tuale mezzo pubblico si era avvalso del passaggio in auto di un collega edera rimasto vittima di un sinistro stradale)».

– Esigenze di lavoro. Vedasi Cassazione, Sez. lav., 4 novembre 1994, n.9099 in Giust. civ. Mass., 1994, f. 11: «era stato infatti accertato che il piùlungo itinerario si era reso necessario per una disposizione del datore di la-voro che aveva destinato il dipendente ad un cantiere diverso da quello so-lito con conseguente bisogno di prelevare attrezzi dal vecchio cantiere)»;vedasi anche Cassazione, Sez. lav., 16 dicembre 1995, n. 12881, in Giust.civ. Mass., 1995, f. 12.• Rilevanza della distanza tra i luoghi. In relazione all'impiego del mezzoprivato viene sovente presa in considerazione la distanza da percorrere traun luogo e l'altro: non è mancato il caso di specie in cui l'impugnata sen-tenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso l'indennizzabilitàdell'infortunio sul rilievo, in particolare, che la distanza - di circa trecentometri - intercorrente fra l'abitazione del lavoratore e la fermata del mezzopubblico non rendeva necessario l'uso del mezzo privato. Così Cassazione,Sez. lav., 2 aprile 1992, n. 4062, in Giust. civ. Mass., 1992, f. 4; Vedasi an-che Cassazione, Sez. lav., 11 settembre 1997, n. 8929, in Giust. civ. Mass.,1997, 1680 e, per questo aspetto, in Arch. giur. circol. e sinistri, 1998, 41;Cassazione, Sez. lav., 18 novembre 1998, n. 11628, in Giust. civ. Mass.,1998, 2379; vedasi anche Cassazione, Sez. lav., 7 giugno 1999, n. 5580, inGiust. civ. Mass., 1999, 1290.

Vedasi anche Cassazione, Sez. lav., 23 settembre 1996, n. 8396, in Arch.giur. circol. e sinistri, 1996, 897: «Nella specie l'impugnata sentenza - cas-sata dalla Suprema Corte - aveva ritenuto l ' indennizzabilità dell'infortuniosubito dal lavoratore nel percorrere con un motociclo - anzichè a piedi co-me sua abitudine - la "breve " distanza fra la sua abitazione e la fermata delmezzo pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro.».

Vedasi anche Cassazione, Sez. lav., 13 novembre 2000, n. 14681, in

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Giust. civ. Mass., 2000, 2308: «, deve escludersi l ' indennizzabilità del-l'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conse-guenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se lanecessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del po-sto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità di effettua-re il suddetto percorso sia interamente a piedi sia utilizzando per una par-te un mezzo di trasporto pubblico. (Fattispecie relativa ad infortunio oc-corso ad un lavoratore mentre impiegava la bicicletta, come mezzo di tra-sporto, per un percorso agevolmente effettuabile a piedi; la pronuncia dimerito che ha escluso l'indennizzabilita' dell'infortunio è stata conferma-ta dalla Suprema Corte)».

Da ultimo vedasi: Cassazione, Sez. lav., 11 dicembre 2001, n. 15617, inLav. prev. oggi, 1/2, 2002: «[il principio per l'indennizzabilità] non si veri-fica quando la distanza tra i due suddetti luoghi sia tale da poter essere per-corsa a piedi (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza im-pugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso alla ri-corrente mentre alla guida del proprio ciclomotore si recava dalla abitazio-ne al luogo lavoro situato ad una distanza- di circa un chilometro- conside-rata tale da poter essere agevolmente percorsa a piedi anche da una perso-na sessantenne non affetta da disturbi della deambulazione)»

"

5. La nuova normativa

«Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal la-voro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortunioccorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ri-torno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percor-so che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavo-ro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante ilnormale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consu-mazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono ne-cessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essen-ziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.L ' assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto pri-vato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni diret-

11. Sentenza che suscita l'indignazione del Commentatore in Lav. prev. oggi, 4-5, 2002, 619: «se l'esegeta non tecnico dovesse massimare tale sentenza, potrebbescrivere: "una lavoratrice sessantenne che abita a circa un chilometro dal luogo dilavoro, si faccia la strada a piedi quattro volte al giorno, impiegando circa un'orae mezza: la sua scelta di recarsi al lavoro con il proprio ciclomotore è un rischioelettivo, dovuto a una scelta arbitraria della donna per ragioni o impulsi persona-li"».

tamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non te-rapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non ope-ra nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione diguida».

La nuova normativa se rappresenta un punto di arrivo dell'evoluzionedottrinale e giurisprudenziale dell'istituto e il superamento di ristrettezzenon più accettabili, anche alla luce dei precetti costituzionali, tuttavia lasciairrisolti alcuni vecchi problemi e ne apre di nuovi. Tra questi:• quale significato debba attribuirsi all'espressione "normale percorso";• quale significato debba attribuirsi all ' espressione "abitazione " (domicilio,residenza, residenza della famiglia);• come considerare i trasferimenti in occasione di trasferte (ad es. nel casoin cui il lavoratore cessi l'orario di lavoro in una città e debba riprendere illavoro nella giornata successiva in nuova sede situata in altra città);• occorrerà individuare quando interruzioni e deviazioni debbano conside-rarsi dovute, in particolare, ad esigenze essenziali ed improrogabili;• quando l'uso del mezzo di trasporto privato debba considerarsi necessi-tato.

Potrà soccorrere ovviamente la giurisprudenza elaborata anche nel pas-sato e sopra ampiamente illustrata

t2 ;Sono certamente questioni lasciate al Giudice di merito che le dovrà ade-

guatamente motivare.È stato comunque operato un vero e proprio ribaltamento rispetto alle

posizioni iniziali. Contrariamente alla concezione seguita negli anni '50 e'60 (documentata dalla suillustrata sentenza 10 maggio 1951, n. 1104) se-condo la quale strada pubblica e mezzo di trasporto pubblico, anche se uti-lizzati per il raggiungimento del posto di lavoro, erano comunque sinonimodi rischio generico, la nuova concezione considera la tipicità dell ' infortunioin itinere proprio nell'uso della strada pubblica e del mezzo pubblico. Per talmodo il rischio, di per sé, comune a tutti i cittadini, per il solo fatto che acorrerlo è un lavoratore che si reca sul posto di lavoro o dal posto di lavororitorna alla propria abitazione acquisisce quel quid pluris che lo fa diventa-re rischio tutelato dalla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sullavoro. E stata così introdotta una nozione fondamentalmente e prevalente-mente teleologica per cui è lo scopo, più che il medio [strada e mezzo di tra-sporto], a caratterizzare lo spostamento, il trasferimento del lavoratore 13 . E

12. per una puntuale casistica vedasi anche G. CASALE, L'infortunio in itinere,in Guida lav., 10, 2000, 37.

13. In proposito vedasi M. GAMBACCIANI, L'infortunio in itinere dall'interpre-tazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa, Nota a Cassazione 18aprile 2000, n. 5063, in Dir. lav., parte II, 425 segg., 433: «... ogniqualvolta l'utiliz-zo della pubblica strada sia imposto dalla mera necessità di raggiungere il posto di

1314 I lnvnrn o nroviilonvn nooi•R-Oi9/H) Lavoro e previdenza oggi 8-9/2005 1 1315

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in tal senso lo "scopo" , di recarsi a svolgere l ' attività lavorativa, che rap-presenta quel quid pluris richiesto, implicitamente conterrà, come elementointrinseco, anche una sua connotazione temporale, intesa come tempo pre-cedente e successivo all 'orario dell 'attività lavorativa, da interpretarsi conun margine di ragionevole tolleranza. Si è avuto il superamento, per l'infor-tunio in itinere, della riconducibilità alla teoria dell'occasione di lavoro conl'introduzione di un evento infortunistico tipico, ossia l'infortunio in itinerecon proprie caratteristiche legislative? Ovvero potrebbe anche ritenersi chevi sia stata una equiparazione tra l'infortunio occorso nello svolgimento del-l'attività produttiva con l'infortunio occorso nel recarsi nel posto di lavoroo tornare al domicilio?

Ciononostante, a parer nostro, veniamo a trovarci di fronte ad una normaspeciale rispetto alla norma generale che prevede la nozione di infortuniosul lavoro. L'occasione di lavoro, allo stato del diritto, ricomprende pursempre l'infortunio in itinere" .

lavoro, si configura un rapporto finalistico- strumentale tra l'attività di spostamen-to e quella lavorativa, che non richiede alcuna valutazione ulteriore sulle modalitàe le circostanze dell 'evento infortunistico in sé considerato.». Vedasi anche L. DECOMPADRI, Infortunio in itinere: nuovi chiarimenti Inail, in Guida lav., 4, 2004, 23,che così interpreta: «nei tre casi sopra riportati [percorso dal luogo di abitazione alluogo di lavoro, percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha piùrapporti di lavoro, percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo di con-sumazione abituale dei pasti, n.d.A.]... il legislatore ha inteso che il cosiddetto ri-schio generico abbia sempre una connotazione eziologicamente professionale, di-venendo in virtù di tale quid pluris professionale (lavorativo) rischio generico ag-gravato».

14. In proposito vedasi M. GAMBACCIANI, op. cit., sul punto 431: «L'articolo12 del decreto legislativo n. 38/2000 detta la complessa disciplina dell'istituto inte-grando gli articoli 2 e 210 del Testo unico ed opera in tal modo un semplice pro-lungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natu-ra o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto» [rifacendosi a Corte Costi-tuzionale 3 ottobre 1990 n. 429, n.d.A.] e conclude: «il legislatore italiano ha dun-que, parificato tout-court l'infortunio in itinere all'infortunio sul lavoro analoga-mente a quanto già avvenuto in molti altri Paesi europei, configurando una normaspeciale caratterizzata da una nozione di infortunio in itinere diversa dalla nozionedi occasione di lavoro e da essa sganciata». Vedasi pure A. GASPARI, L'infortunioin itinere, ovvero il riconoscimento legislativo della creativa attività giurispruden-ziale, in Lav. prev. oggi, 8/9, 2001, 1111, che così si esprime: «al fine di garantire illavoratore infortunatosi in itinere, la giurisprudenza ha sostenuto la riconducilità ditale figura al più ampio genus del'infortunio sul lavoro mediante il ricorso alla no-zione di "occasione di lavoro" e all'applicazione del concetto di rischio genericoaggravato...» e poco dopo, con riferimento alla nuova normativa: «emerge, pertan-to, in modo evidente, che il legislatore delegato, nel riprodurre ed ufficializzare inuna norma ad hoc i principi giurisprudenziali consotidati in materia, ha in un cer -

Potremmo anche azzardare una prima definizione di "percorso normale " :con tale termine, secondo la logica comune e la ragionevolezza, dovremmointendere il «percorso che consente di spostarsi da un luogo ad altro luogonel minor tempo possibile» e quindi la via più breve o quella più scorrevo-le 15 . Peraltro potrebbe, con facilità, darsi il caso che sussistano più percorsinormali, alternativi e di uguale durata e difficoltà. Si deve presumere che sialasciata al lavoratore la scelta del percorso che, data l'omogeneità dei per-corsi, escluderebbe ogni aspetto elettivo.

La nuova normativa esclude dalla protezione assicurativa gli eventi oc-corsi nei casi di «interrruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavo-ro o, comunque non necessitate».

Analizzando il testo legislativo anzitutto distinguiamo le "interruzioni"

dalle "deviazioni". Le prime hanno natura temporale, si hanno cioè quandoil percorso viene interrotto per un certo tempo e ripreso senza alcuna modi-fica; le seconde riguardano, invece, proprio il percorso che subisce una mo-dificazione (anzicchè passare per la via X, si passa per la via Y). Possonoaversi casi di interruzione e contemporaneamente di deviazione.

Recentemente la Consulta1ó si è pronunciata chiarendo che «perchél'infortunio non sia indennizzabile occorre che la soluzione di continuità neltragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavo-ro e viceversa, abbia la connotazione e la consistenza di una vera e propriainterruzione, per definire la quale occorre tener conto della giurisprudenzaordinaria, tanto più che il legislatore delegato - articolo 55, comma 1, let-tera u), della legge n. 144 del 1999, cit. - ha posto, come specifico criteriodirettivo per disciplinare l'infortunio in itinere, proprio il recepimento deiprincipi giurisprudenziali consolidati in materia; ...» pertanto la Corte pro-cede con la seguente affermazione «l'esigenza del rispetto di tale criterio didelega (articolo 74 Costituzione) richiede di interpretare la disposizionecensurata, posta dal legislatore delegato, in modo che sia in armonia con lagiurispruenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che non alterile condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell " interru-zione».

Quanto alle interruzioni o deviazioni potremmo azzardare, per le cause

to senso "premiato" la corposa attività della Sezione lavoro del giudice di legitti-mità e, nel contempo, riconosciuta esplicitamente piena dignità giuridica e conse-guente adeguata tutela all'istituto giuridico in esame.».

15. Vedasi L. DE COMPADRI, op. cit.: «non sfugge, peraltro, la difficoltà di de-limitare il concetto di normalità del percorso, ... che... deve essere caratterizzatodalla logicità e ragionevolezza della scelta per giungere nei luoghi suindicati».

16. Vedasi Corte Costituzionale, ordinanza n. 1 dell' 11 gennaio 2005, in Mass.giur. lav., 3, 2005, 173, con nota di A. FONTANA, Interruzioni e brevi soste nella di-sciplina dell'infortunio in itinere.

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di forza maggiore, il crollo di un edificio sulla strada che si percorre nor-malmente, l'apertura di una voragine, un incendio e così via tutte le cause dirilevanza e ordine pubblico; per le esigenze essenziali e improrogabili puòfarsi riferimento a esigenze di carattere personale e famigliare, in primisl'accompagnamento dei figli a scuola, l ' accompagnamento di un famigliareal pronto soccorso o comunque in ospedale e così via.

Comunque si può notare la diversa formulazione della nuova normativa,in merito alle deviazioni e interruzioni: «salvo il caso di interruzione o de-viazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate», ri-spetto alla formulazione della delega, mai esercitata. di cui alla legge 19gennaio 1963, n. 15 che invece era di diverso tenore: «salvo il caso di in-terruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, in-dipendenti dal lavoro». Il termine "non necessitate" certamente consente diricomprendervi anche esigenze personali, pur sempre "essenziali ed impro-rogabili" che, secondo la formulazione della delega, sarebbero state, invece,comunque escluse.

Quanto all'uso necessitato del mezzo privato si potrebbe richiamare l'e-ventualità abbastanza ricorrente di uno sciopero dei mezzi pubblici così co-me le necessità su viste che giustificano anche una deviazione dal percorsonormale".

Tra le ipotesi individuate dalla nuova normativa è esplicitamente previ-sta l'indennizzabilità dell'infortunio occorso «qualora non sia presente unservizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritor-no dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti». In altritermini qualora sia presente una mensa aziendale, al lavoratore che non in-tenda usufruirne e quindi consumi il pasto altrove non sarà riconosciuta latutela per gli infortuni occorsi nel percorso dal luogo di lavoro al luogo diconsumazione del pasto. Ciò viene in qualche modo a penalizzare coloroche, per ragioni di salute o anche semplice intolleranza, non possano consu-mare il pasto c/o la mensa dell'azienda. Invece, nel caso in cui non sia pre-sente una mensa aziendale si pone il problema di quale debba considerarsiil luogo di consumazione abituale dei pasti e a chi incomba l'onere dellaprova (quasi sicuramente al lavoratore), potendo anche presentarsi l ' ipotesidi più posti di consumazione abituale dei pasti (si pensi a una lavoratrice cheabbia nelle vicinanze del luogo di lavoro sia il proprio domicilio che quellodei genitori), sempre che non si intenda interpretare la legge nel senso in cui,non sussistendo un unico luogo abituale di consumazione del pasto, non si

17. Vedasi Pretura di Milano, 16 aprile 1999, n. 856 in Rep. giur. lav. Sole 24Ore, voce "Infortunio sul lavoro", n. 48: «Si considera infortunio in itinere quelloaccaduto al dipendente per impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici a causa disciopero nazionale delle F.F.S.S., in conseguenza del quale lo stesso, per maggiorecomodità, si serve della propria autovettura.».

possa dar luogo ad alcuna tutela. Un'altra delle ipotesi previste dal decretolegislativo è quella del trasferimento da un luogo di lavoro ad altro, in pre-senza di due distinti rapporti di lavoro. Evidentemente in caso di sposta-mento da un luogo di lavoro ad altro in capo allo stesso datore di lavoro, ta-le trasferimento, poiché posto in essere durante l'orario di lavoro, non puòche considerarsi attività lavorativa a tutti gli effetti.

Qualche perplessità nasce in caso di trasferta: potrà concretizzarsi il ca-so di trasferta ad altra sede dello stesso datore di lavoro o quello di trasfer-ta presso azienda terza. In tali casi potrà ravvisarsi l'ipotesi di raggiungi-mento del luogo di lavoro. Varrà allora il criterio del "normale percorso",che potrà essere quello ferroviario o a mezzo autolinee pubbliche. Il mezzoprivato sarà ammesso solo se necessitato (ad esempio dalla difficoltà - va-lutata dal giudice di merito - di raggiungimento del luogo del lavoro coimezzi pubblici), ma non se soltanto "autorizzato" (sia esso mezzo privato omezzo della ditta).

Anche l'uso del termine "abitazione", che certo non è casuale, indurràproblemi interpretativi. Il termine abitazione è termine generico, atecnico egli si può attribuire il significato di dimora abituale. Esso può sottendere siail domicilio («il luogo in cui... la persona... ha stabilito la sede principaledei suoi affari e interessi» articolo 43, l° comma, c.c.) che la residenza(«luogo in cui la persona ha la dimora abituale» articolo 43, 2° comma,c.c.) e, genericamente, un centro di interessi e affetti (così l 'abitazione del-la moglie, della fidanzata e, perché no, della compagna o amica). In più diun 'occasione la giurisprudenza ha invocato, a giustificare il diverso sog-giorno del lavoratore, i diritti costituzionalmente garantiti che consentono losviluppo della personalità (vedasi Cassazione, Sez. lav., 2 maggio 1997, n.3756; Cassazione, Sez. lav., 2 aprile 1992, n. 4062, Cassazione, Sez. lav., 23settembre 1996, n. 8396) 18 .

18. Ricordiamo in particolare che l'articolo 16 Costituzione, prevede che «ognicittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorionazionale».

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