Linee guida comportamento studenti · 2014-07-21 · Linee guida per il corretto comportamento...

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Linee guida per il corretto comportamento degli studenti Luglio 2014 Linee guida per il corretto comportamento degli studenti Le linee guida in esame applicabili a tutta la comunità studentesca, definiscono in maniera esemplificativa e non esaustiva, i comportamenti posti in atto dagli studenti contrari ai principi e ai doveri di Ateneo. Tali linee si inseriscono nel quadro regolamentare di Ateneo con particolare attenzione alle disposizioni contenute nel “Codice Etico di Ateneo”, adottato con Decreto Rettorale n. 28 del 15/02/2012, e al “Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino”. 1. Finalità Le presenti linee guida definiscono, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i comportamenti lesivi posti in essere dagli studenti e sono volte a garantire il corretto comportamento degli stessi e a promuovere le missioni fondamentali del Politecnico di Torino, al fine di favorire lo sviluppo accademico e civile degli studenti in un ambiente di apprendimento sicuro e protetto. La salvaguardia della libertà accademica e lo scambio libero e aperto di idee e opinioni tra tutti i membri dell'università costituiscono un aspetto fondamentale della missione dell’Ateneo. Le presenti linee guida sono volte, altresì, alla salvaguardia dell’integrità fisica e morale delle persone che operano all’interno dell’Ateneo nonché a proteggere i beni del Politecnico di Torino e di terzi che si trovino all’interno delle sedi. 2 . Ambito di Applicazione Le presenti linee guida si applicano alle condotte tenute all’interno delle sedi del Politecnico di Torino da tutti gli studenti e dalle organizzazioni studentesche riconosciute con riferimento anche al corretto utilizzo delle reti e delle risorse informatiche dell’Ateneo. Le presenti linee guida, sono rivolte, altresì, a tutti gli studenti del Politecnico di Torino e alle organizzazioni studentesche che operano al di fuori delle sue sedi nello svolgimento a titolo esemplificativo: - di attività direttamente connesse al corso di studio seguito; - di esperienze formative presso un altro istituto (tirocini, viaggi di istruzione, studi all'estero, tutoraggio); - di qualunque altra attività volta al perseguimento del titolo di studio, come l’attività professionale o di ricerca; - di attività sponsorizzata, condotta o autorizzata dal Politecnico di Torino o da organizzazioni studentesche riconosciute; - di qualsiasi attività legata allo status di studente del Politecnico di Torino. 3. Definizioni Per "sedi del Politecnico" si intendono tutti gli edifici, le strutture, i locali, gli spazi e le risorse di proprietà o a qualunque titolo a disposizione del Politecnico di Torino stesso. Per "studente" si intende ogni soggetto che ha pagato una tassa di iscrizione e risulti, pertanto, iscritto o comunque legato da un rapporto didattico/formativo con il Politecnico di Torino. Tale definizione comprende tutti gli idonei alla fruizione degli stessi diritti e privilegi previsti per le persone iscritte al Politecnico di Torino compresi coloro che sono stati ammessi al Politecnico di Torino e/o frequentanti programmi educativi. Lo status di studente perdura fino al conseguimento del titolo di studio o alla rinuncia agli studi.

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Linee guida per il corretto comportamento degli studenti 

  

Luglio 2014  

Linee guida per il corretto comportamento degli studenti 

Le linee guida in esame applicabili a tutta la comunità studentesca, definiscono in maniera esemplificativa e 

non esaustiva,  i comportamenti posti  in atto dagli  studenti contrari ai principi e ai doveri di Ateneo. Tali 

linee  si  inseriscono  nel  quadro  regolamentare  di  Ateneo  con  particolare  attenzione  alle  disposizioni 

contenute nel “Codice Etico di Ateneo”, adottato con Decreto Rettorale n. 28 del 15/02/2012,  e al “Codice 

di Comportamento per  la  tutela della  dignità delle  lavoratrici  e dei  lavoratori, delle  studentesse  e degli 

studenti del Politecnico di Torino”. 

1. Finalità 

Le  presenti  linee  guida  definiscono,  in maniera  esemplificativa  e  non  esaustiva,  i  comportamenti  lesivi 

posti  in  essere  dagli  studenti  e  sono  volte  a  garantire  il  corretto  comportamento  degli  stessi  e  a 

promuovere le missioni fondamentali del Politecnico di Torino, al fine di favorire lo sviluppo accademico e 

civile degli studenti in un ambiente di apprendimento sicuro e protetto.  

La salvaguardia della  libertà accademica e  lo scambio  libero e aperto di  idee e opinioni tra tutti  i membri 

dell'università costituiscono un aspetto fondamentale della missione dell’Ateneo. 

Le presenti  linee guida sono volte, altresì, alla salvaguardia dell’integrità fisica e morale delle persone che 

operano all’interno dell’Ateneo nonché a proteggere i beni del Politecnico di Torino e di terzi che si trovino 

all’interno delle sedi.  

 

2 . Ambito di Applicazione 

Le presenti linee guida si applicano alle condotte tenute all’interno delle sedi del Politecnico di Torino da 

tutti gli studenti e dalle organizzazioni studentesche riconosciute con riferimento anche al corretto utilizzo 

delle reti e delle risorse informatiche dell’Ateneo. 

Le presenti linee guida, sono rivolte, altresì, a tutti gli studenti del Politecnico di Torino e alle organizzazioni 

studentesche che operano al di fuori delle sue sedi nello svolgimento a titolo esemplificativo:  

- di attività direttamente connesse al corso di studio seguito; 

- di  esperienze  formative  presso  un  altro  istituto  (tirocini,  viaggi  di  istruzione,  studi  all'estero, 

tutoraggio); 

- di qualunque altra attività volta al perseguimento del titolo di studio, come l’attività professionale o 

di ricerca;  

- di  attività  sponsorizzata,  condotta  o  autorizzata  dal  Politecnico  di  Torino  o  da  organizzazioni 

studentesche riconosciute; 

- di qualsiasi attività legata allo status di studente del Politecnico di Torino. 

 

3. Definizioni 

Per "sedi del Politecnico" si intendono tutti gli edifici, le strutture, i locali, gli spazi e le risorse di proprietà o 

a qualunque titolo a disposizione del Politecnico di Torino stesso.  

Per "studente" si  intende ogni soggetto che ha pagato una tassa di  iscrizione e risulti, pertanto,  iscritto o 

comunque  legato  da  un  rapporto  didattico/formativo  con  il  Politecnico  di  Torino.  Tale  definizione 

comprende  tutti  gli  idonei  alla  fruizione  degli  stessi  diritti  e  privilegi  previsti  per  le  persone  iscritte  al 

Politecnico  di  Torino  compresi  coloro  che  sono  stati  ammessi  al  Politecnico  di  Torino  e/o  frequentanti 

programmi educativi. Lo status di studente perdura fino al conseguimento del titolo di studio o alla rinuncia 

agli studi.  

   

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Linee guida per il corretto comportamento degli studenti 

  

Luglio 2014  

 

4 .Comportamenti lesivi 

Qualunque studente che pone in essere o che tenta di attuare una condotta lesiva e contraria ai principi e 

doveri di Ateneo  sarà  soggetto ad azione disciplinare da parte del Politecnico di Torino  secondo quanto 

previsto  al  successivo  art.  5,  fatte  salve  le  ulteriori  ed  eventuali  azioni  di  carattere  penale,  civile  e 

amministrativo. 

Lo studente che rinunci in maniera inequivocabile al porre in essere la condotta perseguibile o ne impedisca 

la realizzazione non sarà soggetto ad alcuna azione disciplinare da parte del Politecnico di Torino. 

                     

4.1. Cattiva condotta 

Per  “cattiva  condotta  accademica”  si  intende  qualsiasi  comportamento  che  tenda  a  compromettere 

l'integrità  accademica,  la  serenità  dell’ambiente  universitario  o  che  sovverta  il  processo  di  sviluppo  e 

crescita formativa. 

A titolo non esaustivo si considerano esempi di cattiva condotta:  

- la  violazione  delle  norme  contenute  nel  Codice  Etico  di  Ateneo  e  nei  regolamenti  di  Ateneo 

applicabili agli studenti, disponibili on  line sul Portale della Didattica, o da altre  indicazioni fornite 

allo studente; 

- il fornire o ricevere consapevolmente informazioni durante gli esami (di profitto e/o di ammissione) 

o essere in possesso e/o utilizzare materiale non autorizzato durante tali esami; 

- Il presentare o sottoporre un lavoro plagiato (per plagio si intende la presentazione di un lavoro o 

delle idee di un altro soggetto come propri, e include l’utilizzo non esplicitamente riconosciuto del 

“parola  per  parola”  e/o  la  parafrasi  del  lavoro  di  un  altro,  e/o  l’utilizzo  inappropriato  e  non 

esplicitamente riconosciuto delle idee di un’altra persona); 

- il  falsificare,  fabbricare,  o  contraffare  risultati  di  laboratorio,  di  ricerche  e/o  di  eventuali  altri 

compiti;  

- il sostituire / o il farsi sostituire da un altro soggetto durante lo svolgimento degli esami (di profitto 

e/o di ammissione) o durante  qualsiasi altro compito assegnato; 

- l’utilizzare durante gli esami  (di profitto e/o di ammissione) telefonini o qualsiasi altro strumento 

tecnologico in violazione delle disposizioni fornite agli studenti; 

- l’alterare punteggi o voti acquisiti al  fine di modificare crediti e voti di merito e/o voto di esame 

finale; 

- l’alterare,  il  falsificare  documenti  universitari  ufficiali,  o  utilizzare  tali  documenti  senza 

autorizzazione; 

- l’essere coinvolti  in attività che  ingiustamente pongano altri  studenti  in condizioni di  svantaggio, 

come ad esempio appropriarsi, nascondere o alterare materiale altrui; 

- il segnalare consapevolmente una falsa emergenza o procurare un falso allarme; 

- il  formulare  consapevolmente  false  accuse  nei  confronti  di  altri  studenti  o  altri  soggetti 

appartenenti all’ambiente accademico; 

- il  presentare  consapevolmente  false  informazioni  a  persone  che  rivestano  il  ruolo  di  pubblico 

ufficiale; 

- il porre  in essere una condotta disordinata o di disturbo che  interferisca  irragionevolmente con  le 

attività  del  Politecnico  di  Torino  o  con  le  attività  di  altri  soggetti  che  operano  all’interno  dello 

stesso. 

   

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Linee guida per il corretto comportamento degli studenti 

  

Luglio 2014  

 4.2. Violazione dei principi e doveri in materia di tutela della sicurezza e della salute 

Per violazione dei principi e doveri in materia di tutela della sicurezza e della salute  a titolo esemplificativo 

si intende: 

- il  comportamento  pericoloso  posto  in  essere  dallo  studente  al  fine  di  intraprendere  azioni  che 

possano  rappresentare  un  pericolo  la  sicurezza,  la  salute  fisica  o mentale  o  la  vita  di  qualsiasi 

persona all’interno dell’ambiente accademico,  

- la violenza o l’intimidazione posta in essere dallo studente all’interno dell’istituzione universitaria;  

- lo  Stalking,  ossia  il  comportamento  invadente  e  di  intromissione  di  colui  che,  con  pretesa  di 

controllo  della  vita  altrui,  minaccia  costantemente  un  soggetto  con  telefonate,  messaggi, 

appostamenti, ossessivi pedinamenti etc.  

 

4.3. Comportamenti a sfondo sessuale 

Per  comportamenti  a  sfondo  sessuale  si  intendono    ogni  comportamento  indesiderato  a  connotazione 

sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda  la dignità delle donne degli 

uomini, ivi inclusi atteggiamenti mal accetti di tipo fisico, verbale o non verbale. Si richiama, inoltre, quanto 

previsto nel succitato Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, 

delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino.  

 

4.4. Violazione della tutela dell’integrità dei beni mobili e immobili dell’Ateneo e altrui  

Per violazione della tutela dell’integrità dei beni mobili e  immobili dell’Ateneo e altrui si  intende qualsiasi 

comportamento posto  in essere dallo studente volto a distruggere, danneggiare, deteriorare o disperdere  

l’integrità dei beni stessi con riferimento alla loro struttura e alla loro utilizzabilità. 

Sono  considerate, altresì,  violazioni della  tutela dell’integrità di  tali beni  le  condotte di danneggiamento 

lesive di informazioni, dati e programmi informatici, nonché di sistemi informatici o telematici.  

 

4.5. Furto o uso non autorizzato di beni di proprietà dell’Ateneo o di terzi 

Per  furto  o uso  non  autorizzato  di  beni  di  proprietà  dell’Ateneo  o  di  terzi  si  intende  la  sottrazione  e/o 

l'utilizzo non autorizzato di beni altrui. 

 

4.6. Utilizzo di armi o dispositivi pericolosi 

Per  utilizzo  di  armi  e  dispositivi  pericolosi  si  intende  la  custodia  e  la  detenzione  di  armi,  dispositivi    o 

sostanze pericolose, compresi a  titolo non esaustivo    le armi da  fuoco,  le munizioni o  i  fuochi d'artificio. 

l’uso  o  l’abuso  di  dispositivi  o  di  sostanze  in modo  da  provocare  o minacciare  un  grave  danno  per  la 

incolumità o la sicurezza degli altri. 

 

4.7. Uso di droghe e/o alcool 

L'uso, la produzione, la distribuzione, la vendita o il possesso di droghe e sostanze alcooliche in violazione 

delle disposizioni di legge vigenti in materia.  

 

4.8. La presenza non autorizzata all’interno delle sedi del Politecnico di Torino 

Per  presenza  non  autorizzata  all’interno  delle  sedi  del  Politecnico  di  Torino  si  intende  l’ingresso  non 

autorizzato, la presenza o la permanenza non autorizzata all’interno dei locali dell’Ateneo così come definiti 

dall’art. 3 delle presenti linee guida.  

   

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Linee guida per il corretto comportamento degli studenti 

  

Luglio 2014  

4.9. Registrazione di immagini senza permesso 

Per registrazione di  immagini senza permesso si  intende  l’utilizzo di mezzi elettronici o di altro tipo per  la 

realizzazione con qualsiasi mezzo di un video o di una ripresa fotografica senza l’autorizzazione da parte del 

soggetto  ripreso. Sono altresì viete  l'archiviazione,  la condivisione e/o  la distribuzione di  tali  registrazioni 

non autorizzate, effettuate con qualsiasi mezzo/supporto. 

 

5. Violazioni e sanzioni   

Fatte salve  le ulteriori ed eventuali azioni di carattere penale e civile, gli studenti che violano  le presenti 

linee e pongono, pertanto, in essere comportamenti lesivi e contrari ai principi e ai doveri di Ateneo sono 

soggetti a sanzione disciplinare a norma dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo. 

 Sarà  compito  della  Commissione  di  disciplina  di  cui  all’art.  11  del  Regolamento  Studenti  di  Ateneo 

procedere  ad  analizzare  il  comportamento  lesivo  posto  in  essere  dallo  studente  irrogando  la  relativa 

sanzione. 

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CODICE ETICO DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Preambolo

- 1. Il buon funzionamento dell’istituzione universitaria, come di ogni altra, presuppone la condivisione dei fini comuni e la consapevolezza circa i principi che devono orientare le condotte e gli atteggiamenti di coloro che a qualunque titolo ne fanno parte e vi prestano la propria opera. - 2. Ciascuna violazione di tali principi non solo offende le persone che ne ricevono danno morale e materiale, ma è altresì causa di discredito all’istituzione tutt’intera, così come, al contrario, il rigoroso rispetto di tali principi si traduce in prestigio e autorevolezza di tutti, onde la loro osservanza è interesse e dovere comune. - 3. Prima ancora che su norme giuridiche e su sanzioni e incentivi, l’appartenenza alla comunità universitaria e il rispetto dei diritti e dei doveri che ne deve conseguire, trovano fondamento e alimento in una comune visione della vita accademica, conforme ai suoi caratteri di istituzione al servizio specifico ed esclusivo della promozione della cultura e della scienza attraverso lo studio, la ricerca e l’insegnamento. In considerazione di quanto premesso, le Università piemontesi, - Università e Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale -, in conformità all’art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, hanno deliberato il seguente testo, denominato “Codice etico della comunità universitaria”, con l’intento di rendere tutte le componenti della vita accademica consapevoli, per quanto occorra, dei principi deontologici su cui si basano i loro rispettivi diritti e doveri, come componenti di tale comunità.

Art. 1 Destinatari

Il presente “Codice etico” obbliga tutti coloro che fanno parte, a qualunque titolo, della comunità universitaria. Essa è composta da quanti partecipano al perseguimento delle finalità dell’istituzione universitaria, in qualità di professori, ricercatori, funzionari tecnici e amministrativi e in qualità di studenti.

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Art. 2 Principi

Il presente “Codice etico” si ispira a principi di per sé impliciti nella condizione di chi fa parte della comunità universitaria. Tali principi sono la responsabilità, l'indipendenza, il disinteresse personale, la dignità e il rispetto degli altri, la trasparenza, la valorizzazione del merito, come specificato qui di seguito.

Art. 3 Responsabilità

Tutte le componenti dell’istituzione universitaria sono chiamate a operare, nell’ambito delle rispettive funzioni, per l'interesse dell’istituzione universitaria nel suo complesso. Nessuna è al servizio esclusivo di un’altra. Ognuna è responsabile, per quanto di sua competenza, del buon funzionamento e della reputazione dell’Ateneo. In particolare: a) per quanto concerne i docenti, l'adempimento dei doveri accademici prevale sull'esercizio di qualunque altra pur legittima attività professionale; in particolare, per quanto riguarda le loro responsabilità in ambito didattico, le lezioni e le altre attività di docenza sono svolte puntualmente nel rispetto della programmazione oraria delle rispettive unità didattiche; le sostituzioni dei docenti non sono ammesse se non in circostanze eccezionali; il rapporto didattico individuale con gli studenti nei tempi, luoghi e modi prestabiliti, fa parte dei doveri accademici; b) per quanto concerne gli studenti, la partecipazione all'attività didattica e alle prove d'esame avviene nel rispetto, nella collaborazione e nella lealtà dei reciproci rapporti; c) per quanto concerne il personale tecnico e amministrativo, la partecipazione alle attività di formazione è dovere professionale; i compiti a ciascuno affidati sono svolti con impegno e senso di responsabilità, secondo il principio di collaborazione con le altre componenti universitarie. Tutti, in generale, sono tenuti al decoro personale, al reciproco rispetto nelle azioni e nell'eloquio ed a un uso responsabile dei locali e delle risorse materiali che sono messi a loro disposizione dall'istituzione universitaria, nella consapevolezza che ogni distruzione, alterazione, spreco è atto colpevole nei confronti di risorse comuni affidate alla cura di tutti.

Art. 4 Indipendenza

La promozione della scienza e della cultura nell’Università richiede la libertà della comunità scientifica che in essa opera. La protezione dell’istituzione da ogni forma di dipendenza e condizionamento da parte di centri di interessi

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estranei è principalmente compito di chi occupa posizioni di maggiore responsabilità. Il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche deve attuarsi all’esterno nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’Istituzione nel suo complesso e della libertà dei singoli docenti, studenti, tecnici ed amministrativi. In particolare: a) della libertà di studio, ricerca ed insegnamento nell’Università garante è il Rettore; b) la partecipazione a progetti di ricerca e di insegnamento in comune con enti esterni, e da questi sostenuti finanziariamente è autonomamente decisa dall’Università attraverso procedure che riconoscano altresì la piena libertà di adesione personale; c) i rapporti con le diverse strutture della Pubblica Amministrazione sono tenuti nell’interesse preminente della funzione dell’Università da parte di coloro che ne hanno la rappresentanza.

Art. 5 Disinteresse personale

Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali l’Università non è strumento per interessi personali di qualsiasi natura, materiale ed immateriale, estranei ai fini propri di coloro che in essa operano. In particolare:

a) quando un appartenente alla comunità accademica si trova ad avere interessi personali, di natura economica o altro, in contrasto con quelli dell'istituzione universitaria, si ha conflitto di interessi. In questo caso egli, per quanto possibile, rimuove tempestivamente le cause di tale situazione e ne dà, comunque, immediata notizia all'organo o persona sovraordinati, ed è inoltre tenuto ad astenersi da deliberazioni o decisioni che lo interessino direttamente; b) la funzione accademica non è intenzionalmente esercitabile in vista dell'acquisizione di posizioni di potere o dell'accesso a carriere estranee all'Università; c) contrastano con il dovere di azione disinteressata i seguenti comportamenti: - utilizzazione di risorse universitarie a fine di professione privata; - assunzione nell'amministrazione universitaria, in qualsiasi forma e posizione, di persone che svolgono stabilmente attività professionale esterna a favore di chi ne ha disposto o contribuito a disporne l'assunzione; - l'attribuzione abusiva a se stessi di idee, scoperte, risultati di ricerche altrui, individuali e collettive - compresi gli studi condotti con gli studenti -, e la loro utilizzazione per finalità personali, prima della relativa ufficializzazione; - la violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Università in tutte le sue componenti; - la partecipazione a processi deliberativi di organi dell’Università che comportino conseguenze dirette o anche indirette nella sfera dei propri interessi privati.

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Art. 6

Dignità e rispetto degli altri

Tutti coloro che fanno parte dell’istituzione universitaria cooperano per creare un ambiente favorevole alla ricerca, allo studio, all’insegnamento e alla buona amministrazione non turbato da tensioni di natura personalistica. Ciò implica il rispetto della dignità di tutti da parte di tutti. In particolare: a) tutti hanno diritto a essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere discriminati in ragione di condizioni personali e sociali quali: il genere e l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche, il censo e la cittadinanza, l’età, la posizione occupata nell’ordinamento universitario; il principio di non discriminazione non contrasta con l'adozione di misure dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno dei fattori sopra indicati; b) le prevaricazioni, le intimidazioni, le pressioni, le offerte e le richieste di prestazioni estranee ai doveri accademici, di qualunque natura, anche sessuale, in cambio di privilegi o promesse, in particolare di carriera, sono disonorevoli per la comunità accademica e ne sono bandite.

Art. 7 Trasparenza

I meriti acquisiti nell’esercizio delle attività accademiche che possono portare a benefiche gerarchie di prestigio scientifico e culturale non sono il pretesto per la formazione di strutture di potere, le quali ne sono, anzi, una degenerazione. In particolare: a) ogni forma di nepotismo e favoritismo contrasta con la dignità, l'equità e la valorizzazione del merito. Si ha nepotismo o favoritismo quando un docente o un funzionario dell’Ateneo usa la propria autorevolezza, in deroga ai principi del merito, per concedere benefici o affidare incarichi o influire sugli esiti di procedure di selezione; b) nell'Università ci si astiene dal richiedere, sollecitare o accettare offerte di doni e benefici suscettibili di influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento della propria attività.

Art. 8 Valorizzazione del merito

L’Università opera per la valorizzazione del merito di coloro che la frequentano con impegno in vista della loro formazione culturale e professionale. Essa richiede agli

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studenti comportamenti di cooperazione leale nei rapporti accademici, nei confronti sia dei docenti, sia dei compagni di studio. In particolare, costituiscono violazione dell’etica accademica da parte degli studenti: a) la simulazione come sapere proprio del sapere altrui, la mancanza di lealtà e correttezza, gli inganni e le scappatoie, la copiatura ed i falsi nelle prove d’esame, nella partecipazione a esercitazioni e sperimentazioni e nella predisposizione di testi e tesi di laurea; b) la falsificazione di documenti certificanti la propria carriera accademica; c) la competitività orientata al danno dei compagni e il rifiuto di onesta collaborazione nella ricerca e nello studio.

Art. 9 Autorità di garanzia

I soggetti responsabili del buon funzionamento delle unità didattiche, di ricerca o amministrative (in seguito: “soggetti responsabili”), il Rettore dell’Università e il Senato Accademico sono i garanti del rispetto del presente “Codice etico”.

Art. 10 Procedimento

Il procedimento per violazione del presente “Codice etico” è promosso da chiunque, interno all’Università, ne abbia interesse, nonché d’ufficio dal soggetto responsabile dell’unità didattica, di ricerca o amministrativa ove la presunta violazione si è verificata. Le denunce anonime non sono prese in considerazione. Sentita la persona implicata nel procedimento, il soggetto responsabile, qualora ritenga che non vi sia materia per procedere, dispone l’archiviazione della pratica. Del procedimento non è data pubblicità, ma del provvedimento di archiviazione è data notizia all’interessato che ha promosso il procedimento, il quale, entro 10 giorni, può ri-proporre la sua doglianza al Rettore. Qualora il soggetto responsabile ritenga che vi sia materia rilevante dal punto di vista del presente “Codice etico”, trasmette la documentazione relativa, compreso il verbale contenente le dichiarazioni della persona coinvolta nel procedimento, al Rettore. Il Rettore, sentite le persone coinvolte, ove non ritenga di disporre l’archiviazione del procedimento per manifesta carenza di ragioni giustificative, investe della questione il Senato accademico, affinché esso si pronunci a norma dello Statuto. Per le violazioni del “Codice etico” da parte del Rettore procede il Senato Accademico.

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Art. 11

Rapporti con la responsabilità giuridica Le norme e i procedimenti del presente “Codice etico” non interferiscono con l’applicazione delle norme e con lo svolgimento dei procedimenti concernenti la responsabilità civile, penale, contabile o disciplinare. Il Rettore, quando i fatti risultanti dal procedimento previsto dall’articolo precedente siano tali da giustificare l’azione di responsabilità civile, penale, contabile o disciplinare, provvede a investire gli organi competenti, nelle condizioni e secondo le modalità previste per i relativi giudizi.

Art. 12 Rapporti con il “Comitato pari opportunità”

Qualora la materia oggetto del procedimento sia rilevante per l’attività del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità” il Rettore provvede alla trasmissione degli atti al Comitato medesimo.

Art. 13 Pubblicità

I soggetti responsabili provvedono, con i mezzi, anche informatici, che si ritengono utili allo scopo, a dare la massima pubblicità al presente “Codice etico”, al fine di assicurarne la conoscenza e la presa d’atto da parte di tutti coloro che appartengono alla comunità universitaria.

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CODICE DI COMPORTCODICE DI COMPORTAMENTAMENTOOper la tutela della dignità delle lavoratrici e deiper la tutela della dignità delle lavoratrici e deilavoratori, delle studentesse e deglilavoratori, delle studentesse e degli studentistudentidel Politecnico di Tdel Politecnico di Torinoorino

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REDAZIONEChiara InaudiCon la supervisione del Comitato Pari Opportunità

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PREMESSAPREMESSA

L'approvazione e la diffusione del Codice etico di comportamento faparte delle azioni promosse dal Comitato Pari Opportunità delPolitecnico di Torino e previste all'interno del progetto "Polifamily - IlService point della conciliazione" finanziato dalla Regione Piemonteattraverso il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo- Obiettivo 3, 2000-2006, Asse E, Misura E1 "Promozione della parte-cipazione femminile al mercato del lavoro", Linea di intervento 3,Azione E1 3.1.

Il Fondo Sociale Europeo è uno dei più importanti strumenti finanzia-ri dell'Unione Europea.Promuove la diffusione dei principi di pari opportunità fra donne euomini e sostiene concretamente linee d'intervento in quest'ambito.

Le strategie predisposte a favore delle donne, specie nell'ambitooccupazionale, mirano tra l'altro a:

- eliminare le discriminazioni - innovare e accrescere la cultura degli enti locali e degli enti pubblici

e privati nell'ambito delle Pari Opportunità - aumentare le opportunità in favore delle donne offerte dalla

normativa regionale e comunitaria con l'obiettivo di incentivare e valorizzare l'iniziativa femminile.

Tra le azioni previste vi sono:

- azioni di supporto alla gestione familiare (con la creazione di asili nido, di nido famiglia ecc.)

- misure di sostegno alla diffusione di forme di lavoro innovative e basate sulle nuove tecnologie

In quest'ambito si inserisce il progetto "Polifamily", un'iniziativa volta amigliorare la conciliazione dei tempi di vita/tempi di lavoro.

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PERCHE' ILPERCHE' IL CODICECODICE

L'Unione Europea nella "Raccomandazione" adottata il 27.11.1991sulla tutela della dignità della donne e degli uomini sul posto di lavoro(92/131/CEE) propone l'adozione di "Codici di condotta relativi aiprovvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali".Il Codice di Comportamento del Politecnico di Torino è perciò l'attua-zione di questa Raccomandazione, nonché dell'articolo 20 delC.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il quadrien-nio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2003-2003, che pre-vede tra l'altro l'istituzione di un Comitato paritetico sul fenomeno delmobbing e della figura della Consigliera di Fiducia.Il Codice ha lo scopo di promuovere un ambiente di studio e di lavo-ro che rispetti la dignità della persona, quale diritto fondamentale chedeve essere tutelato in tutti i suoi aspetti al fine di impedire comporta-menti e atti che producano discriminazioni e/o creino un ambiente dilavoro intimidatorio, ostile o umiliante.Il Codice si prefigge perciò la prevenzione di molestie sessuali, mole-stie morali e di atti discriminatori offrendo, nel caso in cui questi si veri-fichino, la possibilità di ricorrere a procedure adeguate per affrontareil problema e prevenirne il ripetersi.Attraverso la diffusione del codice e momenti di formazione specificasi incoraggia dunque lo sviluppo di prassi volte a creare un ambientedi lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilitàdella loro persona.

In particolare con il Codice:

-

-

si formalizza il diritto alla tutela dalle molestie e da atti discrimina-tori al fine di migliorare la qualità dell'ambiente lavorativo

il Comitato Pari Opportunità ha il compito di assicurare la diffusio-ne ed il rispetto del Codice e di designare il/la Consigliera diFiducia, ovvero una persona competente incaricata di dare consu-lenza e assistenza a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici (perso-

nale tecnico/amministrativo e personale docente, compresi ricerca-tori/ricercatrici, dottorandi/e, borsisti/e, assegnisti/e e a tutti gli stu-denti e le studentesse, che ritengano di essere oggetto di molestiee/o discriminazioni).

fatta salva la tutela in sede civile e penale entro i prescritti terminidi legge e la possibilità di rivolgersi al/alla proprio/a Consigliere/a diParità, figura istituita e disciplinata dalla legge 125/91, per chiun-que sia stato oggetto di molestie e/o discriminazioni, si individuanodue percorsi possibili da attuare:

la procedura informale, ricorrendo alla consulenza dellaConsigliera di Fiducia, nel pieno rispetto della privacy

la procedura formale, presentando denuncia al DirettoreAmministrativo (per il personale tecnico/amministrativo) o alRettore (per personale docente e studenti/studentesse)

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ILIL COMITCOMITAATTO PO PARI OPPORTUNITARI OPPORTUNITA'A'

Il Comitato Pari Opportunità del Politecnico di Torino (CPO), istituito inattuazione dell'art. 17 del DPR 576/87, è attivo dall'anno 2000 ed èdotato di un proprio regolamento interno con cui sono disciplinati icompiti, la composizione e le modalità operative.

Il CPO di ateneo è composto:- da 4 componenti nominati dalla delegazione di parte pubblica- da 4 componenti nominati dalla delegazione di parte sindacale

L'attività del CPO è diretta a garantire a tutte le/i lavoratrici/lavoratorie le/i studentesse/studenti dell'ateneo un ambiente di lavoro e studiosereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttez-za, al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona.

Inoltre il CPO promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimo-zione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazionedi pari opportunità nel lavoro e nello studio tra uomini e donne attra-verso le seguenti attività:

- iniziative a sostegno della famiglia al fine di garantire la conciliazione della vita professionale e familiare

- programmi formativi per la diffusione della cultura di genere (incontri, seminari e corsi di formazione)

- diffusione ed applicazione del Codice di comportamento- sostegno e diffusione del telelavoro- iniziative di sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni e

del mobbing

Comitato Pari Opportunità del Politecnico di TorinoSede:"Palazzina Custodi"

C.so Castelfidardo 49 - Torino (2° piano)www.swa.polito.it/services/cpo

[email protected]. 011.564.7852.

LALA CONSIGLIERACONSIGLIERA DI FIDUCIADI FIDUCIA

Figura prevista dalla Raccomandazione dell'Unione Europea del27.11.1991, la Consigliera di Fiducia è una persona competente inca-ricata di fornire consulenza e assistenza alle lavoratrici e lavoratori,alle studentesse e agli studenti, oggetto di molestie sessuali, moralie/o atti discriminatori.Una figura, preferibilmente di sesso femminile, che per la delicatezzadel suo ruolo e per garantirne la neutralità è scelta esternamente almondo accademico.Deve inoltre possedere capacità umane e professionali che la renda-no in grado di ricercare le soluzioni più adeguate ad ogni singolo casoche le venga sottoposto.E' nominata dal Rettore su proposta del Comitato Pari Opportunità,organo al quale la Consigliera di Fiducia fa riferimento per la sua atti-vità.

Il CPO del Politecnico di Torino ha avviato una proficua e concreta col-laborazione con il CPO dell'Università degli Studi di Torino che li haportati a siglare un protocollo d'intesa che prevede la condivisionedella Consigliera di Fiducia, nell'ottica di una maggior sinergia tra iComitati Pari Opportunità degli atenei italiani.

Consigliera di FiduciaSede:"Palazzina Custodi"

C.so Castelfidardo 49 - Torino (2° piano)Riceve su appuntamento il lunedì dalle 10.00 alle 12.00

Tel. 011.564.7853

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AMBITAMBITO DI O DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITAPPLICAZIONE E RESPONSABILITA'A'

1. Tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, quale che sia il rapporto in esserecon l'Ente, tutte/i le/i studentesse/studenti e tutte le persone che entri-no in contatto con l'Ente e il suo personale, a qualsiasi titolo, hanno ildiritto inviolabile ad essere trattati con dignità e rispetto.Allo stesso modo esse/i sono tenute/i all'osservanza dei principi edelle finalità contenute nel presente Codice, contribuendo ad assicu-rare un ambiente di lavoro e di studio sereno.

2. I responsabili delle strutture hanno il dovere particolare di applica-re il Codice e di prevenire il verificarsi di abusi e/o discriminazioni neisettori di lavoro di loro competenza.Inoltre i responsabili hanno il dovere di sostenere la persona chevoglia reagire ad una molestia e/o ad un atto discriminatorio, fornen-dole tutte le informazioni necessarie circa le procedure da seguire emantenendo la riservatezza, nonché prevenendo ogni eventuale ritor-sione successiva alla soluzione del caso.

art.

2

PRINCIPI E FINALITPRINCIPI E FINALITA'A'

1. Tutte le lavoratrici e i lavoratori e tutte le studentesse e gli studentidel Politecnico di Torino hanno diritto ad un ambiente di lavoro e distudio sicuro, sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alreciproco rispetto e alla correttezza.L'Amministrazione si impegna a rimuove qualsiasi ostacolo all'attua-zione di questi diritti.Inoltre l'Amministrazione garantisce ad ogni lavoratrice/lavoratore ead ogni studentessa/studente il diritto alla tutela da qualsiasi atto ocomportamento che produca un effetto pregiudizievole e che discrimi-ni, anche in via indiretta, le lavoratrici e i lavoratori, le studentesse egli studenti, in ragione del sesso, dell'identità di genere, dell'orienta-mento sessuale, in ragione delle convinzioni religiose o ideologiche,in ragione dell'origine etnica, dell'età, dello stato di disabilità.

2. Le molestie sessuali, morali o e ogni atto discriminatorio compro-mettono la salute, la fiducia, il morale e la prestazione lavorativa dicolei o colui che li subisce.Guastano l'ambiente di lavoro e di studio e producono conseguenzeavverse anche su coloro che si trovano ad esserne testimoni.Ogni comportamento teso a discriminare e/o molesto costituisceun'intollerabile violazione della dignità delle lavoratrici e dei lavorato-ri, delle studentesse e degli studenti.Non è ammissibile che qualcuno possa approfittare della propria posi-zione di superiorità gerarchica o della situazione di svantaggio perso-nale, familiare e sociale dell'altro/a per porre in essere atti o compor-tamenti discriminatori o molesti.

3. La/il lavoratore/lavoratrice e la/lo studentessa/studente che subiscamolestie sessuali, morali o atti discriminatori o che sia espostocomunque a comportamenti indesiderati o discriminatori ha diritto allacessazione della condotta molesta, anche avvalendosi di proceduretempestive ed imparziali di cui l'Amministrazione assicura l'adempi-mento.ar

t. 1

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art.

3MOLESTIE SESSUALI, MOLESTIE MORALI,MOLESTIE SESSUALI, MOLESTIE MORALI,AATTI DISCRIMINATTI DISCRIMINATTORI: DEFINIZIONEORI: DEFINIZIONE1. Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesideratoa connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamentobasato sul sesso che offenda la dignità delle donne e degli uomini nelmondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, ver-bale o non verbale (Raccomandazione 92/131/CEE).La molestia a sfondo sessuale è un atto indesiderato e spetta a chi losubisce stabilire quale comportamento egli possa tollerare e quale siada considerarsi sconveniente e offensivo.La molestia assume particolare gravità qualora il rifiuto o l'accettazio-ne della persona interessata di siffatti comportamenti vengano assun-ti esplicitamente dai datori di lavoro (superiori e colleghi inclusi) amotivo di decisioni inerenti all'accesso alla formazione professionale,all'assunzione di un lavoratore o una lavoratrice, al mantenimento delposto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altradecisione attinente all'occupazione e/o siffatti comportamenti creinoun ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante.

2. Rientrano tra ipotesi di molestia sessuali comportamenti quali:a) richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e ritenute sconvenienti e offensive per chi ne è oggettob) promesse, implicite od esplicite, di agevolazioni e privilegi oavanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali e ritorsioni, discriminazioni, minacce per aver negato tali prestazionic) contatti fisici indesiderati e inopportunid) apprezzamenti verbali sul corpo e sulla sessualità ritenuti offensivie) espressioni verbali o scritti denigratori e offensivi rivolti alla persona in ragione dell'appartenenza ad un determinato sessoo all'orientamento sessualef) esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico

3. Per molestia morale si intende ogni atto o comportamento, ripetutonel tempo in modo sistematico, che esplicitamente o implicitamente,sia lesivo dell'integrità e della dignità della persona o che ne limiti lepotenzialità professionali ovvero che degradi le condizioni di lavoro ostudio compromettendo la salute, la professionalità e la dignità dellavoratore e della lavoratrice o dello studente e della studentessa.

4. Rientrano tra ipotesi di molestia morale comportamenti quali:a) atti vessatori e persecutorib) critiche e maltrattamenti verbali esasperatic) offese alla dignità e umiliazioned) delegittimazione di immagine, anche di fronte a terzie) comportamenti mirati a discriminare, screditare o comunquedanneggiare la lavoratrice/il lavoratore o la studentessa/lo studente nella propria carriera, status, potere formale e informale,grado di influenza sugli altrif) rimozione da incarichi, esclusione o immotivata emarginazionedalle ordinarie comunicazionig) sottostima sistematica dei risultati e/o attribuzione di compiti inadeguati alle reali possibilità professionali o alla condizione fisica e di salute.

5. Per comportamento discriminatorio s'intende quando una personao una categoria di persone è trattata meno favorevolmente di quantosia, sia stata o sarebbe stata un'altra persona in una situazione ana-loga ovvero quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto,un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mette-re una persona ovvero una categorie di persone in una situazione diparticolare svantaggio rispetto ad altre persone e ciò in ragione delsesso (D.Lgs. 145/05), ovvero a causa dell'origine etnica (D.Lgs.215/03), della religione, delle convinzioni personali, della disabilità,dell'età o dell'orientamento sessuale (D.Lgs. 216/03).

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art.

4LALA CONSIGLIERACONSIGLIERA DI FIDUCIADI FIDUCIA

1. La Consigliera di Fiducia è la persona incaricata di fornire consu-lenza e assistenza alle/ai lavoratrici/lavoratori e alle/agli studentes-se/studenti nei casi di molestie sessuali, morali o comportamentidiscriminatori.Per la natura dei suoi compiti, la consigliera di fiducia è preferibilmen-te donna.E' esterna all'Amministrazione ed è nominata dal Rettore su propostadel Comitato Pari Opportunità.Deve possedere l'esperienza, la preparazione e le capacità necessa-rie a svolgere il compito previsto.Dura in carica due anni e può essere rinominata una sola volta.L'Amministrazione fornisce alla Consigliera di Fiducia adeguate risor-se per ottemperare alle proprie mansioni.

2. Periodicamente la Consigliera di Fiducia relaziona sulla propria atti-vità al Comitato Pari Opportunità.Suggerisce azioni opportune, volte a promuovere un clima idoneo adassicurare la pari dignità e libertà delle persone; partecipa alle inizia-tive di informazione/formazione promosse dall'Ente a tale scopo; puòpartecipare in qualità di esperta alle riunioni del Comitato PariOpportunità, senza però diritto di voto.Per consulenze specifiche necessarie ai casi in esame può avvalersidi consulenti interni all'Amministrazione o, previa autorizzazione daparte del Comitato, di consulenti esterni.

art.

5

PROCEDURAPROCEDURA INFORMALEINFORMALE

1. Il lavoratore e la lavoratrice e lo studente e la studentessa che siritengano oggetto di molestie e/o atti discriminatori, possono rivolger-si alla Consigliera di Fiducia per la trattazione del loro caso, al fine divedere interrotto il comportamento molesto/discriminatorio.

2. La Consigliera assume la trattazione del caso su richiesta scrittadel/della lavoratore/lavoratrice o del/della studente/studentessa.La Consigliera non può adottare alcuna iniziativa senza il preventivoespresso consenso dell'interessato.

3. La Consigliera al fine della soluzione del caso:a. consiglia alla persona vittima di molestie/discriminazione la modalità più idonea alla soluzione del caso b. può accedere agli atti amministrativi inerenti il caso in esamee acquisire eventuali testimonianzec. chiama a colloquio l'autore/autrice delle presunte molestie/discriminazionid. può proporre incontri con ambo le parti a fini conciliativi.

4. L'intervento della Consigliera dovrà concludersi entro 120 giorni.

5. La segnalazione può essere ritirata in qualunque momento dellaprocedura informale.

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PROCEDURAPROCEDURA FORMALEFORMALE

1. Ove il/la lavoratore/lavoratrice o lo/la studente/studentessa oggettodi molestie e/o atti discriminatori non ritenga di far ricorso all'interven-to della Consigliera, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comporta-mento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, conl'assistenza della Consigliera:

a. al Direttore Amministrativo, competente allo svolgimento deiprocedimenti disciplinari in base al vigente C.C.N.L. di comparto;b. al Rettore competente ad adottare sanzioni disciplinari nei confronti del personale docente con potestà e limiti previsti dalla normativa vigente.

2. E' fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdiziona-le e la possibilità per ogni lavoratore/lavoratrice, studente/studentes-sa di rivolgersi per la tutela delle proprie ragioni al Consigliere diParità istituito e disciplinato dalla legge 125/1991.

RISERRISERVVAATEZZATEZZA E TUTELAE TUTELA

1. Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie e/oatti discriminatori sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cuivengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso.

2. Il lavoratore o la lavoratrice, lo studente o la studentessa che abbiasubito molestie e/o atti discriminatori può richiedere l'omissione delproprio nome in ogni documento soggetto per qualsivoglia motivo apubblicazione.

3. L'Amministrazione, di concerto con la Consigliera di Fiducia, hacura di tutelare il/la lavoratore/lavoratrice o il/la studente/studentessache abbiano presentato una denuncia da qualsiasi forma di ritorsioneo penalizzazione.

4. La persona accusata, nel caso in cui la denuncia si dimostri infon-data, ha diritto alla riabilitazione pubblica del proprio buon nome daparte dell'Amministrazione.

art.

6

art.

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FORMAZIONE ED INFORMAZIONEFORMAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione si impegna ad organizzare momenti di formazio-ne specifica riguardo le problematiche trattate nel presente Codice.

2. L'Amministrazione si impegna a rendere pubblico il nome e i tempie le modalità per contattare la Consigliera di Fiducia , nonché a garan-tire la massima diffusione del presente Codice.

RIFERIMENTI LEGISLARIFERIMENTI LEGISLATIVITIVIRaccomandazione 92/131/CEE della Commissione della ComunitàEuropea del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne edegli uomini sul lavoro.

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215: "Attuazione della direttiva2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendente-mente dalla razza e dall'origine etnica"

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216: "Attuazione della direttiva2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e dicondizioni di lavoro"

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145: "Attuazione della direttiva2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e ledonne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e allapromozione professionale e le condizioni di lavoro"

Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 sul mob-bing sul posto di lavoro

Legge 125/1991: "Azioni positive per la realizzazione della paritàuomo-donna nel lavoro"

D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione deidati personali

Legge 241/1990e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Regolamenti di Ateneo: Regolamento di attuazione del codice in materia di protezione dei datipersonaliRegolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari Regolamento di attuazione della legge 241/1990

C.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il quadrien-nio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2003-2005

Approvato dal Senato Accademico in data 26 luglio 2006.art.

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