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L’IGIENE E LA SICUREZZA A BORDO DELLE NAVI NAZIONALI LE VISITE IGIENE E SICUREZZA D. LGS. 271/1999 e L. 1045/1939

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L’IGIENE E LA SICUREZZA A

BORDO DELLE NAVI

NAZIONALI

LE VISITE IGIENE E SICUREZZA

D. LGS. 271/1999 e L. 1045/1939

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“Igiene e Sicurezza a bordo delle navi”

Il regime ispettivo

Le navi nazionali di stazza superiore alle 200

tonnellate, ai sensi dell’articolo 1 della Legge

1045/1939, sono soggette a visite iniziali e

periodiche per accertarne la conformità alle vigenti

disposizioni legislative nazionali, comunitarie e

convenzionali

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“Igiene e Sicurezza a bordo delle navi”

Il regime ispettivo

In occasione della prima visita, vengono effettuati

controlli dettagliati, tra gli altri, sulle caratteristiche

dei locali di vita, delle cabine, dei sistemi di

ventilazione e riscaldamento, sulla base dei quali

verranno stabiliti il numero massimo di marittimi

imbarcabili e la durata massima, senza scali, della

navigazione dell’unità.

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Il regime ispettivo

La prima visita, così come previsto dall’articolo 82 della

Legge 1045/1939 prevede la riunione della Commissione

composta:

Dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui

designato, che la presiede, dal medico di porto, da un

ingegnere o perito del registro italiano navale, da un

rappresentante della federazione nazionale fascista degli

armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un

rappresentante della federazione nazionale fascista della

gente del mare

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Il regime ispettivo

Quale utile linea guida, e verbale necessario al termine

della visita, viene compilato il c.d. “Modello 72”

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Il regime ispettivo

Benché la Legge rimanga ancora uno strumento

indispensabile nella valutazione dell’idoneità della nave, da

un punto di visita di comfort, igiene e sicurezza a bordo,

sono nel frattempo intervenute norme che hanno reso

necessario rivedere, integrare e (esplicitamente od

implicitamente) ritenere superata la norma del 1939.

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Riferimenti normativi nazionali

• Legge 2 agosto 1952, n. 1035 inerente la ratifica ed esecuzione

della Convenzione I.L.O. n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo

della navi;

• Legge 10 aprile 1981, n. 157 inerente ratifica ed esecuzione delle

Convenzioni I.L.O. n. 109 concernente la durata dell’orario di lavoro

a bordo e gli effettivi dell’equipaggio e n. 134 sulla prevenzione degli

infortuni della gente di mare, n. 139 sulla prevenzione ed il controllo

dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni

(S. O. alla G.U. n. 116 del 29 aprile 1981);

• Legge 10 aprile 1981, n. 158 inerente ratifica ed esecuzione delle

Convenzioni I.L.O. n. 92 concernente gli alloggi dell'equipaggio a

bordo (1949) e n. 133 sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi

(disposizioni complementari) (1970) (S. O. alla G.U. n. 116 del 29

aprile 1981);

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Riferimenti normativi nazionali

• Legge 10 aprile 1981, n. 159 inerente ratifica ed esecuzione della

Convenzione I.L.O. n. 147 sulle norme minime da osservare sulle

navi mercantili (S. O. alla G. U. n. 116 del 29 aprile 1981)

• D.I. Ministro della Sanità, di concerto con il M. della Marina

Mercantile, 25 maggio 1988, n. 279 e successive modificazioni ed

integrazioni recante disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti

di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;

• D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 inerente attuazione della direttiva

93/103/CE per le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il

lavoro a bordo delle navi da pesca (G.U. n. 201 del 27 agosto 1999);

• D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 Attuazione della direttiva

1999/63/CE relativa all’Accordo sull’organizzazione dell’orario di

lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della

Comunità europea e dalla Federazione dei sindacati dei

trasportatori dell’Unione Europea (G.U. n. 145 del 24/06/2005);

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Riferimenti normativi nazionali

• D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 Attuazione della direttiva

2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute

relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni

meccaniche;

• Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 ottobre 2005

Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio

del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni

relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi,

che fanno scalo nei porti della Comunità (G.U. n. 266 del

15.11.2005);

• D. Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE

relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti

fisici (rumore);

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Il regime ispettivo

Una volta terminata la “visita iniziale” la nave, in

conformità all’articolo 84 della Legge, dovrà essere

sottoposta a visite periodiche con cadenza

SEMESTRALE

Chi effettua le visite periodiche?

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Il regime ispettivo

La stessa Commissione locale, ad esclusione del

funzionario del “Registro Navale” (oggi O.R.)

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Il regime ispettivo

Quali controlli devono essere effettuati durante le

visite periodiche?

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I primi controlli devono verificare la rispondenza

dell’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A BORDO con le

vigenti disposizioniEE..

Cioè?

1. Tabella organizzazione del lavoro a bordo

E’ la tabella prevista dall’articolo 3, conforme al modello

riportato in allegato II del Decreto Legislativo 108/2005

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2. Registro orario di lavoro e di riposo

E’ il registro previsto dall’articolo 4, conforme al modello

riportato in allegato B al Decreto Legislativo 108/2005

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3. Manuale di gestione sicurezza ambienti di lavoro

E’ il manuale previsto dall’articolo 17 del decreto

Legislativo 271/1999 e, come visto, può essere parte del

Manuale ISM in conformità al Codice ISM o al

Regolamento CE 336/2006

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4. Registro infortuni

E’ il registro previsto dall’articolo 25 comma 2 del decreto

Legislativo 271/1999 conforme al modello adottato con il

Decreto Ministeriale 30 maggio 2000

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4. Registro infortuni

_________________________________________________________________________________

1 | 7 | 8 | 9

______|______________________|________________|__________________________________

N. | Descrizione della | Natura e sede | Conseguenze dell'infortunio

Ordine| causa e circostanze | della lesione |__________________________________

| infortunio | | a - inab.| b - inab.| c - morte

| | | temp. | perm. |

______|______________________|________________|__________|__________|____________

| | Riporto |__________|__________|____________

______|______________________|________________|__________|__________|____________

| | | | |

______|______________________|________________|__________|__________|____________

| | | | |

______|______________________|________________|__________|__________|____________

| | | | |

______|______________________|________________|__________|__________|____________

Registro degli infortuni (Art. 25 D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271)

__________________________________________________________________________________

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

______|_______________|_____________________|________________|_____|______________

N. |Data infortunio| Data ripresa lavoro | Cognome e nome | Età | Qualifica

Ordine| | | infortunato | | professionale

|_______________|_____________________| | |

| g | m | a | g | m | a | | |

______|____|_____|____|_______|_______|_____|________________|_____|______________

| | | | | | | | |

______|____|_____|____|_______|_______|_____|________________|_____|______________

| | | | | | | | |

______|____|_____|____|_______|_______|_____|________________|_____|______________

| | | | | | | | |

______|____|_____|____|_______|_______|_____|________________|_____|______________

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5. Tabella di sicurezza della nave

Prevista dal Regolamento di Sicurezza (DPR 435/1991)

art. 201 (in attuazione degli articoli 317 del Cod. Nav. e 426

del Regolamento di attuazione) nonché dalla Convenzione,

Capitolo V Regola 14

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Si dovrà poi procedere a controllare la SICUREZZA DEGLI

AMBIENTI DI LAVORO

Cioè?

1. Il Piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro

Previsto dall’art. 6 del D. 271/1999, si dovrà verificarne la

presenza a bordo, l’evidenza documentale dell’inoltro al

Ministero per l’approvazione, laddove non ancora ottenuta,

l’implementazione del piano a bordo

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2. Servizio di prevenzione e protezione

Disposto dal comma 5 dell’art. 6 del D. 271/1999, si dovrà

verificarne l’istituzione da parte dell’armatore.

Necessita verificare se è stata effettuata la riunione

annuale di cui all’art. 14, se l’esito è stato riportato nel

verbale (che deve essere affisso a bordo o reso disponibile

per la consultazione dei marittimi), se il suo incarico è stato

trascritto sul ruolo o sulla licenza EE.

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2. Servizio di prevenzione e protezione

EE. Se è stato nominato il medico competente (art. 23),

se lo stesso ha svolto le previste due visite annuali agli

ambienti di lavoro, se sono stati svolti gli accertamenti

sanitari per accertare l’idoneità dei marittimi allo

svolgimento dei compiti loro affidati (attenzione non

sostituisce le visite biennali e preventive d’imbarco ex

Regio Decreto Legge n. 1773 del 14.12.1933), se sono

comunicati gli esiti ai marittimi degli esami di idoneità, se

sono stati adottati accorgimenti per minimizzare i rischi

sugli ambienti di lavoro

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3. Responsabile alla sicurezza

dell’ambiente di lavoro

Su tutte le navi cui si applica il D. 271/1999 deve essere

eletto tra i marittimi imbarcati un rappresentante all'igiene e

sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalità

previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Il nominativo del marittimo eletto, DEVE essere trascritto

sul ruolo o sulla licenza dell’unità

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4. Dispositivi di protezione individuale – DPI

A tutte i marittimi imbarcati devono essere

distribuiti i necessari DPI in relazione alla tipologia

di nave ed agli specifici incarichi dei singoli

marittimi

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5. Cambusa / cucina

Particolari attenzioni vanno risposte nel controllo

delle dotazioni in uso al personale addetto alle

cucine.

Oltre ai rischi derivanti dalle piastre di cottura

(guanti ignifughi, protezioni per l’uso di coltelli, kit

di primo soccorso contro le ustioni, coperta

ignifuga), attenzione al freddo!

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Si dovrà quindi controllare l’IGIENE DEGLI AMBIENTI DI

LAVORO

Cioè?

1. Lo stato dei materiali di rivestimento ed isolamento

ATTENZIONE ALL’AMIANTO

Con legge 27 marzo 1992, n. 257 è stato disposto il divieto

di uso di amianto, ma sulle navi può esservi ancora

amiantoE

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Che fare in questo caso?

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La pericolosità dell’amianto impone la creazione di una

MAPPATURA delle zone contenti asbesto

L’obbligo è sancito dall’allegato I al Decreto Ministero della

Sanità 20 agosto 1999, il quale obbliga gli armatori di navi

registrate prima del 28 aprile 1994 (riferimento alla Legge

27 marzo 1992, n. 257)

La mappatura consisterà in un elenco dei componenti contenenti

amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi, del tipo e quantità di

materiale, dell'ubicazione del materiale o del componente, e dovrà

essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta ubicazione

all'interno della nave

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Qualora la nave fosse stata realizzata senza amianto,

anche se antecedente il 28 aprile 1994, dovrà essere

prodotta una dichiarazione a firma dell’armatore che attesti

l'assenza di amianto.

Ad avallo della succitata autocertificazione, potranno

essere prodotte dichiarazioni rilasciate dal cantiere

costruttore.

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In presenza di amianto, e per le sole riparazioni di

emergenza che si rendessero necessarie durante la

navigazione, deve essere presente a bordo un KIT di

riparazione composto dalle dotazioni previste dal punto 2

dell’allegato 1 al Decreto 20 agosto 1999.

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Per la tutela degli equipaggi, è previsto che le zone

contenenti amianto vengano chiaramente indicate con

cartelli che avvisino sul pericolo di interventi non autorizzati

(fori, abrasioni, rimozione pannelli ecc.)

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E’ altresì prevista l’effettuazione di prelievi di campioni di

aria per determinare la presenza di eventuali particelle di

amianto in sospensione.

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2. Alloggi ufficiali, sottufficiali e comuni

e relativi servizi igienici

La visita deve verificare la sicurezza

dei locali di vita (impianti elettrici,

stato di manutenzione, pulizia) e dei

relativi locali igienici.

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2. Alloggi ufficiali, sottufficiali e comuni

e relativi servizi igienici

Per controlli più dettagliati, occorre

fare riferimento alla “visita iniziale”

ex L. 1045/1939 - Modello72 -

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3. Servizi di mensa

Per i controlli ai servizi mensa

occorre verificare lo stato di

efficienza delle dotazioni di cucina

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3. Servizi di mensa

Oltre alla quantità delle provviste,

occorre verificare la qualità e le

modalità di conservazione

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3. Servizi di mensa

Nelle cucine e nelle celle, controllare

l’assenza di parassiti ed insetti

infestanti

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4. Condizionamento e riscaldamento dei locali di vita

A bordo è necessario verificare che sia in funzione

l’impianto di condizionamento o riscaldamento.

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4. Condizionamento e riscaldamento dei locali di vita

In caso di dubbi, effettuare delle prove di funzionamento

degli impianti nei diversi locali della nave

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5. Impianti elettrici

Massima attenzione deve riposta agli impianti elettrici di

bordo. Le modifiche fatte sulle linee elettriche dai

marittimi, sono le più pericolose

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5. Impianti elettrici

In fronte agli impianti in tensione, è opportuno che

vengano posizionati dei tappeti isolanti in gomma

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6. Illuminazione locali

Verifica dell’illuminazione dei locali di vita, degli ambienti

di lavoro, tenendo conto anche delle possibili situazioni

di emergenza

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7. Ambulatorio e cabine di isolamento

Sulle navi che intraprendono

traversate senza scalo di oltre 48

ore aventi a bordo più di 10

persone di equipaggio dovrà

sistemarsi un locale di

medicazione (ambulatorio).

Il locale di medicazione destinato

a uso esclusivo dell'equipaggio

dovrà esistere anche sulle navi

da passeggeri che abbiano a

bordo oltre 400 persone di

equipaggio.

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7. Ambulatorio e cabine di isolamento

Sulle navi che intraprendono

traversate senza scalo di durata

superiore a 48 ore e aventi a bordo

più di 20 persone di equipaggio

deve essere preventivamente

designata, tra quelle esistenti, una

cabina atta a isolare un malato,

provvista di almeno una cuccetta e

un lavandino

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8. Infermeria

Le navi superiori a 3000 tonnellate di stazza lorda, che

intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono

avere una infermeria ben areata ed illuminata (artt. 50-55)

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Una precisazione

La presenza dell’ambulatorio non

implica l’obbligo del medico a bordo.

Solo con il Decreto Ministeriale 13

giugno 1986, è stato imposto il medico

a bordo delle navi che svolgono

navigazione mediterranea, destinate al

servizio pubblico o di crociera, o

traghetti abilitati al trasporto di più di

500 passeggeri in servizio di linea che

svolgano traversate di durata superiore

alle 6 ore

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“Igiene e Sicurezza a bordo delle navi”

9. HACCP

Introdotta dalla recente legislazione (D. Lgs. 155/07 come

sostituito dal D. Lgs. 193/2007), su tutte le navi provviste di

cucine, deve essere adottato un sistema HACCP (hazard

analysis and critical control point).

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“Igiene e Sicurezza a bordo delle navi”

Altri controlli a cura dei funzionari della Sanità marittima

Le dotazioni sanitarie, compresi i medicinali, la corretta tenuta

dei registri di scarico dei farmaci (con particolare riguardo ai

farmaci oppiacei), vengono verificate dal personale della

“SANIMARE”.

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Altri controlli a cura dei funzionari della Sanità marittima

Tutte le navi sono dotate di casse acqua potabileEE

Il Certificato “Casse Acqua Potabile” è rilasciato dall’Ufficio di

Sanità Marittima ed ha validità semestrale.

Per il rilascio del certificato possono essere effettuati controlli

di laboratorio sulla qualità delle acque e sullo stato di

conservazione delle casse

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Altri controlli a cura dei funzionari della Sanità marittima

Tutte le navi sono dotate di dotazioni medicinali in relazione

alla navigazione svolta (DM 25 maggio 1988, N. 279).

Il Certificato “Cassetta Medicinali” è rilasciato dall’Ufficio di

sanità marittima dopo verifica, a bordo della nave, della

rispondenza della dotazione di farmaci e strumentario

chirurgico ed ha validità semestrale.

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“Igiene e Sicurezza a bordo delle navi”

Altri controlli a cura dei funzionari della Sanità marittima

Tutte le navi sono a rischio E

L’Ufficio di sanità marittima rilascerà il Certificato di

derattizzazione solo, a seguito verifica ispettiva, dalla quale

emerga l’assenza di popolazione murina (o di segni a questa

riferita), e di buone misure igieniche e di contenimento

adottate.

Il Certificato avrà validità semestrale.

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“Igiene e Sicurezza a bordo delle navi”

Altri controlli a cura dei funzionari della Sanità marittima

Terminata la visita, verrà redatto e sottoscritto dai membri della

Commissione il Verbale d’Ispezione che, previa

regolarizzazione con le vigenti disposizioni sul bollo, verrà

consegnato al comandante della nave per le azioni di

competenza.

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“Igiene e Sicurezza a bordo delle navi”

ED INFINE, PRIMA DI ARCHIVIARE LA PRATICA, NON

DIMENTICATEVI DI RICHIEDERE IL VERSAMENTO DEI

TRIBUTI SPECIALI DI CUI ALLA TABELLA D DEL DECRETO

255/1991 DI € 51,6488.