Lezione ODCEC AV 23 Luglio 2015old.odcec.av.it/UploadedFiles/news/MaterialeDidattico... · 2015. 8....
Transcript of Lezione ODCEC AV 23 Luglio 2015old.odcec.av.it/UploadedFiles/news/MaterialeDidattico... · 2015. 8....
-
Renato Civitillo
Research fellowDipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM)Università degli Studi del Sannio – Benevento (BN)[email protected]
Avellino, 23 luglio 2015
-
IL PROCESSO DI RIFORMA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Evoluzione della normativa italiana
Dott. Renato Civitillo
-
Ø Legge n. 142 del 1990: “Ordinamento delle autonomie locali”
ØLegge n. 241 del 1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”
ØDecreto Lgs. n. 502 del 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Legge sulla trasparenza e sulla riorganizzazione delle autonomie locali e della PA in generale
Riforma del procedimento amministrativo e dell’accesso agli atti e ai documenti pubblici
Definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria e tutela il diritto alla salute
Dott. Renato Civitillo
-
Ø Decreto Lgs. n. 29 del 1993: “Razionalizzare la gestione della PA”
ØDecreto Lgs. n. 77 del 1995: “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”
ØLegge n. 59 del 1997: “Legge Bassanini”
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Si affermano per la prima volta i principi di efficienza, efficacia ed economicità
Si introducono nuovi strumenti tecnico-‐contabili per implementare una gestione di tipo economico-‐manageriale
Conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la semplificazione amministrativa
Dott. Renato Civitillo
-
Ø Legge n. 127 del 1997: “Legge Bassanini bis”
Ø Decreto Lgs. n. 286 del 1999: “Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio”
ØDecreto Lgs. n. 267 del 2000: “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Attuazione della Bassanini per la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
Sistematizzazione dell’ordinamento istituzionale e contabile degli enti locali
Dott. Renato Civitillo
-
ØLegge n. 3 del 2001: “Legge di riforma Costituzionale”
ØLegge n. 131 del 2003: “Legge di adeguamento costituzionale”
ØLegge n. 248 del 2006: “Legge Bersani – Visco”
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale
Conversione in Legge del D.L. 223/2006 sulle liberalizzazioni
Dott. Renato Civitillo
-
Ø Disegno di Legge Delega:“ddl Lanzillotta”
ØLegge n. 133 del 2008:“Manovra d’estate”
ØDecreto Legislativo n. 150 del 2009: “Riforma Brunetta: valutazione delle performance”
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Disposizione del Codice delle Autonomie
Conversione in Legge del D.L. 112/2008 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività e la semplificazione
Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Dott. Renato Civitillo
-
Ø Legge n. 42 del 2009:“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”
ØLegge n. 196 del 2009:“Legge di contabilità e finanza pubblica”
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Definizione tratti essenziali del federalismo fiscale; autonomia finanziaria enti territoriali (art. 119 Cost.)
Armonizzazione contabile delle Amministrazioni Pubbliche; Miglioramento contenuto informativo documenti di finanza pubblica
Dott. Renato Civitillo
-
Ø D.Lgs. N. 118 del 2011:“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni ed Enti locali
Dott. Renato Civitillo
-
IL PROCESSO DI RIFORMA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici
Dott. Renato Civitillo
-
Armonizzazione contabile delle Amministrazioni Pubbliche
Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.
mm.
La Legge n. 196/2009 “Legge di
contabilità e finanza pubblica”
Il processo di federalismo fiscale e la Legge n. 42/2009
Dott. Renato Civitillo
-
IL PROCESSO DI FEDERALISMO FISCALE E LA LEGGE N. 42/2009
Dott. Renato Civitillo
-
La Legge n. 42/2009
Riforma Titolo V Costituzione
Art. 119 Cost.Autonomia finanziaria di entrata e di spesa per gli enti territoriali
Legge 5 maggio 2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”
Definizione dei tratti essenziali del federalismo fiscale
Dott. Renato Civitillo
-
La Legge n. 42/2009
Le principali innovazioni
Costi e fabbisogni Standard In sostituzione della “spesa storica”
Meccanismi premiali e sanzion. Responsabilizzazione amministratori
Armonizzazione ContabileD.Lgs. n. 118/2011 Armonizzazione sistemi contabili pubblici
Federalismo fiscale municipale Autonomia di entrata per i Comuni
Dott. Renato Civitillo
-
La Legge n. 42/2009
Legge n. 42/2009
Decreti attuativi1. D.Lgs. n. 85/2010, Federalismo
demaniale;;2. D.Lgs. n. 156/2010, Ordinamento di
Roma Capitale;;3. D.Lgs. n. 216/2010, Costi e
fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province;;
4. D.Lgs. n. 23/2011, Federalismo fiscale municipale;;
5. D.Lgs. n. 68/2011, Autonomia tributaria di regioni a statuto ordinario e province;;
6. D.Lgs. n. 88/2011, Risorse aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici
e sociali;;7. D.Lgs. n. 118/2011, Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;;
8. D.Lgs. n. 149/2011, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, province e Comuni;;
9. D.Lgs. n. 61/2012, Ulteriori disposizioni per l’ordinamento di Roma Capitale;;
10. D.Lgs. n. 51/2013, Modifiche e integrazioni all’ordinamento di Roma Capitale.
Dott. Renato Civitillo
-
LA LEGGE N. 196/2009 “LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA”
Dott. Renato Civitillo
-
La Legge n. 196/2009
Obiettivo e finalitàAdeguare il contesto normativo e le regole che presiedono al governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio
Dott. Renato Civitillo
-
La Legge n. 196/2009
I principali aspetti di riforma
Armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche
e istituzione di una banca dati unitaria delle informazioni di bilancio e gestionali
Nuovo ciclo della programmazione e revisione documenti finanziari
ü Documento di Economia e Finanza (DEF, in precedenza DFP-L. n. 39/2011);;ü Nota di aggiornamento al DEF;;ü Disegno di Legge di Stabilitàü Disegno di Legge di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato;;ü Disegno di Legge di Assestamento;;ü Disegni di Legge collegati alla manovra di finanza.
Dott. Renato Civitillo
-
La Legge n. 196/2009
I principali aspetti di riforma
Controllo qualitativo e quantitativo della spesa
Programma di analisi e valutazione della spesa (cd. Processo di “SpendingReview”)
Miglioramento contenuto informativo documenti di finanza pubblica
Redazione di note esplicative metodologiche, allegati informativi e monitoraggio periodico di entrate e spese
Bilancio dello Stato classificato per missioni e per programmi
Il programma diventa la nuova unità di voto parlamentareDott. Renato Civitillo
-
IL D.LGS. N. 118/2011
Dott. Renato Civitillo
-
Il D.Lgs. n. 118/2011
L. n. 42/2009
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
L. n. 196/2009
D.Lgs. n. 118/2011
Dott. Renato Civitillo
-
Il D.Lgs. n. 118/2011
Gli strumenti del D.Lgs. n. 118/2011
Principi contabili per il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici
a) Nuovo principio della contabilità economico-patrimoniale;;b) Nuovo principio della competenza finanziaria “potenziato”.
Piano integrato dei conti
Articolazione del bilancio per missioni e programmi
Dott. Renato Civitillo
-
Il D.Lgs. n. 118/2011
Gli strumenti del D.Lgs. n. 118/2011
Bilancio Consolidato pubblico
Piano degli Indicatori
Sperimentazione
Dott. Renato Civitillo
-
IL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL D.LGS. N. 118/2011
Dott. Renato Civitillo
-
Il Decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011
Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2014, coordinato con l’Intesa del 3 aprile 2014, è stato approvato in via definitiva l’8 agosto 2014
Dott. Renato Civitillo
-
IL “NUOVO” D.LGS. N. 118/2011
Titolo IPrincipi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
Dott. Renato Civitillo
-
Oggetto e ambito di applicazione (art. 1)
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di:
• Regioni (ad eccezione dei casi previsti dal Titolo II);;• Enti Locali;;• Enti e organismi strum. di EE.LL. (art. 11-ter).
A decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il decreto.
Dott. Renato Civitillo
-
Adozione di sistemi contab. omogenei (art. 2)
Contabilità Finanziaria
Rilevazione unitaria dei fatti di gestione
Contabilità Economico-Patrimoniale
Dott. Renato Civitillo
-
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Principi Contabili Generali
La gestione delle AA. PP. è conformata a:
(Allegato 1)
Principi Contabili Applicati
Principio cont. applic. della programmazione (Allegato 4/1)
Principio cont. app. della contabilità finanziaria (Allegato 4/2)
Principio cont. app. della contab. econ.-patrim. (Allegato 4/3)
Principio contab. applic. del bilancio consolidato (Allegato 4/4)
Dott. Renato Civitillo
-
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Principi Contabili Generali (Allegato 1)
1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5. Principio della veridicità, attendibilità,
correttezza e comprensibilità 6. Principio della significatività e
rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza11. Principio della continuità e della
costanza 12. Principio della comparabilità e della
verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza
finanziaria 17. Principio della competenza
economica 18. Principio della prevalenza della
sostanza sulla forma
Dott. Renato Civitillo
-
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Principio Contabile Generale della Competenza Finanziaria
ü Riaccertamento dei residui attivi e passivi, con verifica, ai fini del rendiconto, delle ragioni del loro mantenimento;;
ü Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate;;
ü Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate;;
ü Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili;;
ü La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
Dott. Renato Civitillo
-
Principi contabili generali e applicati (art. 3)Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5)
ENTRATA
• parte corrente• conto capitale
per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all’esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti,
SPESA
Importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato.
A decorrere dal 2015
Dott. Renato Civitillo
-
Principi contabili generali e applicati (art. 3)Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5)
Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza, le AA.PP. provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamentostraordinario dei residui, consistente:a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1°gennaio 2015 ;;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a)
Dott. Renato Civitillo
-
Principi contabili generali e applicati (art. 3)Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5)
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a);;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2;;
e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1°gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Dott. Renato Civitillo
-
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Rinvio adozione dei principi applicati contabilità economico-patrimoniale (c. 12)
v Adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale
v Affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria (art. 2, c. 1-2);;
v Adozione piano dei conti integrato (art. 4)
Facoltà di rinvio all’anno 2016(tranne gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione 2014)
Dott. Renato Civitillo
-
Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (art. 3-‐bis)
ü Istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze;;
ü Funzioni:• promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali (esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al SSN;;
• aggiornare gli allegati al titolo I del D.Lgs. 118/2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali;;
ü La Commissione agisce in reciproco raccordo con l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (art. 154 TUEL).
Dott. Renato Civitillo
-
Piano dei Conti integrato (art. 4)
ü Obiettivo:• consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici,nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delleamministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei continazionali;;
ü Le AA.PP. trasmettono:• le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto
livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazionipubbliche (art. 13, c. 3, L. n. 196/2009) al fine di facilitare ilmonitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispettoal consuntivo;;
• le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del pianodei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (art. 13,c. 3, L. n. 196/2009) al fine di fornire supporto all' analisi degliscostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni
Dott. Renato Civitillo
-
La transazione elementare (art. 5)
ü Ogni atto gestionale genera una transazione elementare;;
ü Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deveconsentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano deiconti integrato;;
ü Le AA.PP. organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modotale da non consentire l’accertamento, la riscossione o il versamento dientrate e l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento di spese,in assenza di una codifica completa che ne permetta l’identificazione
Dott. Renato Civitillo
-
Adeguamento SIOPE (art. 8)
Dal 1 gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali edei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituitecon quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato.Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sonoaggiornate in considerazione della struttura del piano dei contiintegrato degli enti in contabilità finanziaria
Dott. Renato Civitillo
-
Il sistema di bilancio (art. 9)
u Strumento essenziale per il processo di programmazione,previsione, gestione e rendicontazione;;
u Finalità:• fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelliin corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, afavore dei soggetti interessati al processo di decisionepolitica, sociale ed economico-finanziaria.
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione finanziario (art. 10) (1)
Ø almeno triennale;;Ø ha carattere autorizzatorio;;Ø è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;;Ø le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente perciascun esercizio;;
Ø a seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione delbilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e alsolo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la naturaautorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione (per i quali nonpossono essere assunte obbligazioni giuridiche);;
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione finanziario (art. 10) (2)
Ø Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti dicompetenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi incui le obbligazioni passive sono esigibili;;
Ø Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo adimpegni di spesa corrente:
v sugli esercizi successivi a quello in corso a meno che non sianoconnesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie pergarantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;;
v sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spesederivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative aprestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 cc.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio (art. 11)
Le AA.PP. adottano
u comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;;u comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismistrumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismicontrollati:
² allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsionefinanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, dicompetenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entratee delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativiriepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gliequilibri;;
² allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto dellagestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, iprospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degliequilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;;
² allegato n. 11, concernente lo schema del bilancio consolidatodisciplinato dall’articolo11-ter.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: rendiconto semplificato (Art. 11, c. 2)
Le AA.PP. redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, dadivulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica deidati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane estrumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalitàistituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura edalla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: allegati al bilancio di previsione finanziario
(Art. 11, c. 3)a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;;b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio diprevisione;;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità perciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;;e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno deglianni considerati nel bilancio di previsione [facoltativo per i Comuni con pop.
-
Schemi di bilancio: allegati al rendiconto della gestione (Art. 11, c. 4) (1)
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;;b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;;c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;;d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie [facoltativo per i
Comuni con pop. < 5.000 ab.];;e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati [facoltativo
per i Comuni con pop. < 5.000 ab.];;f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;;g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;;h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione [facoltativo per i
Comuni con pop. < 5.000 ab.];;
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: allegati al rendiconto della gestione (Art. 11, c. 4) (2)
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 – 2020;;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.];;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.];;
l) il prospetto dei dati SIOPE;;m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;;n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione;;o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità
previste dal comma 6;;p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: la nota integrativa (Art. 11, c. 5) (1)
La nota integrativa indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;;
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: la nota integrativa (Art. 11, c. 5) (2)
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;;
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del TUEL;;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (1)
FinalitàDocumento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
Contenutoa) i criteri di valutazione utilizzati;;b) le principali voci del conto del bilancio;;c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso
d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1°gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;;
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (2)
d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);;
f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;;
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (3)
h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;;
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;;
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (4)
l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;;
m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;;
n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: il rendiconto consolidato (Art. 11, c. 8-‐9)
Ambito di applicazioneLe AA.PP. articolate in organismi strumentali;;
Contenuto§ conto del bilancio, (con relativi riepiloghi);;§ prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri;;
§ stato patrimoniale;;§ conto economico.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: anno 2015 (Art. 11, c. 12)
Adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014• con pieno valore giuridico
Affiancamento dei nuovischemi di bilancio e rendiconto (art. 11, c. 1)• con funzione conoscitiva
Bilancio Pluriennale 2015-2017Adottato secondo lo schema vigente al 2014 à Funzione Autorizzatoria
Fondo Pluriennale Vincolato (Bil. Annuale/pluriennale)Per il 2015, è inserito:
o Sezione Entrata à prima voce dell’Entratao Sezione Spese à per singoli stanziamenti
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: anno 2015 (Art. 11, c. 13)
Nuovo Schema del Bilancio di previsione 2015Schema à Allegato 9
Nuovo Schema del Rendiconto della Gestione 2015• Schema à Allegato 10• Per le AA.PP. che hanno optato per il rinvio di applicaz. ex art. 13, c. 3, il rendiconto 2015 non comprende CE e SP: alla prima applicazione del “nuovo” rendiconto deve essere allegato SP iniziale.
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: anno 2016 (Art. 11, c. 14)
Adozione a regime dei nuovi schemi di bilancio con piena efficacia
Giuridica Autorizzatoria
Dott. Renato Civitillo
-
Schemi di bilancio: Bilancio Consolidato (Art. 11-‐bis)
ü Modalità e criteriPrincipio applicato del bilancio consolidato (Allegato 4/4);;
ü Contenuto1. Conto Economico Consolidato;;2. Stato Patrimoniale Consolidato;;3. Allegati:
• relazione sulla gestione consolidata (comprende la nota integrativa);;• relazione del collegio dei revisori dei conti.
ü Rinvio• Facoltà di rinvio al 2016 (tranne gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione 2014)• Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017 (Art. 233-bis, c. 3, Tuel) Dott. Renato Civitillo
-
Enti Strumentali Controllati(Art. 11-‐ter, c. 1) (1)
ü DefinizioneAzienda o Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;;
b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;;
Dott. Renato Civitillo
-
Enti Strumentali Controllati(Art. 11-‐ter, c. 1) (2)
c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;;
d) obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;;
e) influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante.
Dott. Renato Civitillo
-
Enti Strumentali Partecipati(Art. 11-‐ter, c. 2) (2)
ü DefinizioneAzienda o Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni che qualificano il controllo (di cui all’art. 11-ter, c. 1)
Dott. Renato Civitillo
-
Enti Strumentali: tipologie (Art. 11-‐ter, c. 3) (1)
ü Tipologie
a. servizi istituzionali, generali e di gestione;;b. istruzione e diritto allo studio;;c. ordine pubblico e sicurezza;;d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;;e. politiche giovanili, sport e tempo libero;;f. turismo;;g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;;h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;;i. trasporti e diritto alla mobilità;;
Dott. Renato Civitillo
-
Enti Strumentali: tipologie (Art. 11-‐ter, c. 3) (2)
ü Tipologie
j. soccorso civile;;k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;;l. tutela della salute;;m. Sviluppo economico e competitività;;n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;;o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;;p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;;q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali;;r. relazioni internazionali.
Dott. Renato Civitillo
-
Società Controllate (Art. 11-‐quater)
ü Definizione
Società nella quale la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a. possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;;
b. diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
N.B.In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cc.
Dott. Renato Civitillo
-
Società Partecipate (Art. 11-‐quinquies)
ü Definizione
Società nella quale la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.
ü Tipologie
Medesime degli enti strumentali
N.B.In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
Dott. Renato Civitillo
-
IL BILANCIO DI PREVISIONE
Dott. Renato Civitillo
-
Missioni e Programmi (Art. 13)
ü Definizione
Missioni à funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle AA. PP., utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;;
Programmi à aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettividefiniti nell'ambito delle missioni. Costituiscono l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Dott. Renato Civitillo
-
Classificazione delle Spese (Art. 14)
Tutti i documenti di bilancio (consuntivi e previsivi) delle AA.PP. ripartiscono le Spese in:
Ø Missioni, definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione;;
Ø Programmi, articolati in titoli e, ai fini della gestione, ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.
Dott. Renato Civitillo
-
Classificazione delle Entrate(Art. 15)
Le Entrate sono ripartite in:
Ø Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;;
Ø Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto.
Dott. Renato Civitillo
-
Contabilità generale economica
Soggetti:ü Aziende private (tipicamente)
Finalità principali:ü Misurazione del reddito
d’esercizioü Misurazione del capitale di
funzionamento
Contabilità finanziaria
Soggetti:ü istituzioni pubbliche
Finalità principali:ü Funzione autorizzatoria (ex-‐ante),
ovvero conoscere preventivamente le quantità di risorse finanziarie erogate e autorizzate
Contabilità economica Vs.
Contabilità finanziaria
Dott. Renato Civitillo
-
v Rileva il solo aspetto finanziario della gestione
v Determinazione dei risultati di amministrazione e di cassa
v La natura è sia preventiva che consuntiva
v Il preventivo svolge funzione autorizzativa
La Contabilità finanziaria
Dott. Renato Civitillo
-
PREVISIONE
GESTIONE
RENDICONTAZIONE
L’osservazione dei fenomeni nell’azienda pubblica
Dott. Renato Civitillo
-
Il processo manageriale
Programmazione Azione Controllo
Processo decisorio
Obiettivi
Processo esecutivo
Funzioni esecutive
Processo di guida
Verifica
FEED-‐BACK
Dott. Renato Civitillo
-
LA CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Il Bilancio di Previsione
Dott. Renato Civitillo
-
VINCOLI a:
Ø Spese:ü Entità complessiva della spesaü Articolazione della spesa per naturaü Articolazione della spesa per destinazione
Ø Entrate:ü Natura delle entrateü Provenienza delle entrate
La contabilità finanziaria
EsigenzaClassificatoria
Dott. Renato Civitillo
-
La classificazione delle voci:le entrate
CRITERIO DELLA RICORRENZA
“La ripartizione tra entrate correnti edentrate in conto capitale [pone] in evidenzail carattere di continuità ovvero distraordinarietà o di occasionalità checonnota i cespiti di entrata”
[Ragioneria Generale dello Stato]
CRITERIO PATRIMONIALE
Entrate c/capitale: fatti permutatividel patrimonioche incidono sulla composizione ma non sull’entità del patrimonio(es. vendita cespite à entrata monetaria = diminuzione attività patrimoniale;es. prestito à entrata monetaria = accensione passività)
Entrate correnti: fatti modificativi del patrimonio, che incidono sulla composizione e sulla entità del patrimonio
N.B.: Eccezione à Trasferimenti c/capitale
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le entrate
Le previsioni di Entrata sono classificate in:
• TITOLI (fonte di provenienza)• TIPOLOGIE (natura delle entrate)
• CATEGORIE (tipologia della fonte; All. 13/2)• CAPITOLI• ARTICOLI (Eventualmente)
nel PEG
Unità di voto
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le entrate
Titoli dell’entrata:
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2. Trasferimenti correnti3. Entrate extra-‐tributarie4. Entrate in c/capitale5. Entrate da riduzione di attività finanziarie6. Accensione prestiti7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere9. Entrate per conto terzi e partite di giro
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le entrate Classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziarioENTI LOCALI ELENCO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO Tipologia Categoria Denominazione
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
1010103 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)1010106 Imposta municipale propria1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)1010116 Addizionale comunale IRPEF1010123 Imposta sulle assicurazioni1010129 Accisa sul gasolio1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le spese
Le previsioni di Spesa sono classificate in:
•MISSIONI (funzioni princip. e obiettivi strateg.)• PROGRAMMI(aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi delle missioni )
• TITOLI• MACROAGGREGATI (All. 14/1)•CAPITOLI• ARTICOLI (Eventualmente)
nel PEG
Unità di voto
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le spese
Titoli della spesa:
1. Spese Correnti2. Spese in conto capitale;3. Spese per incremento di attività finanziarie4. Rimborso di prestiti5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7. Spese per conto terzi e partite di giro
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le spese Classificazione della spesa per Missioni:
— 634 —
Supplemento ordinario n. 73/L alla G
AZ
ZE
TTA
UFFIC
IAL
ESerie generale - n. 199
28-8-2014
MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
CODICE MISSIONE
CODICE PROGRAMMA
DENOMINAZIONE PROGRAMMA
DESCRIZIONE PROGRAMMA GRUPPO COFOG
Descrizione GRUPPO COFOG
01 01 Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.
01.1
Organi esecutivi e legislativi,
attività finanziarie e
fiscali e affari esteri
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le spese
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione2. Giustizia3. Ordine pubblico e sicurezza4. Istruzione e diritto allo studio5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali6. Politiche giovanili, sport e tempo libero7. Turismo8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente10. Trasporti e diritto alla mobilità11. Soccorso civile12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia13. Tutela della salute14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca17. Energia e diversificazione delle fonti
energetiche18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali19. Relazioni internazionali20. Fondi e accantonamenti50. Debito pubblico99. Servizi per conto terzi
Classificazione della spesa per Missioni:
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le spese Classificazione della spesa per Missioni e Programmi:
Dott. Renato Civitillo
-
Bilancio di previsione: le spese Classificazione della spesa per Missioni e Programmi:
TITOLI MACROAGGREGATI
TITOLO 1 Spese correnti1.1 Redditi da lavoro dipendente1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente1.3 Acquisto di beni e servizi1.4 Trasferimenti correnti1.5 Trasferimenti di tributi1.6 Fondi perequativi1.7 Interessi passivi1.8 Altre spese per redditi da capitale1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate1.10 Altre spese correnti
Dott. Renato Civitillo
-
Termini di approvazione dei bilanci (Art. 18)
ü Bilancio di Previsione (o budget economico)31 dicembre (dell’anno precedente).
ü Rendiconto (o bilancio d’esercizio)30 aprile (dell’anno successivo);;31 luglio (dell’anno successivo) per le Regioni, con approvazione della Giunta entro il 30 aprile.
ü Bilancio Consolidato30 settembre (dell’anno successivo).
Dott. Renato Civitillo
-
Il processo di riaccertamento dei residui
I residui passivi
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
Riaccertamento “Ordinario” dei Residui
Vs.
Riaccertamento “Straordinario” dei Residui
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
Le fonti normative:-‐ Principio generale della prudenza (n. 9)-‐ Tuel: art. 228, c. 3
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
Principio generale della prudenza (n. 9)
Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e delbilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.
Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari siaeconomici, devono essere iscritte solo le componenti positive cheragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegnisostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che lecomponenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte lecomponenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se nonsono definitivamente realizzate.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
Principio generale della prudenza (n. 9)
Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali delprocesso formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema dibilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli alrispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche edegli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancioinattendibile.Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzionedelle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimerequalità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazionedei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattuttonella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi deglienti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuitàdell’amministrazione.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
Tuel: art. 228, c. 3
Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente localeprovvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisionedelle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della correttaimputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passiviPrincipio generale della prudenza (n. 9)
Tuel: art. 228, c. 3
Ricognizione dei residui passiviü Affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'impegno;
ü Permanenzadelle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;ü Corretta classificazione e imputazione dei debiti in bilancio.
Debiti insussistenti o
prescritti
Debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio (riclassificazione)
Debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio (reimputazionecontabile quando esigibile)
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
1. Debiti insussistenti o prescritti
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenutalegale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneoimpegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamenteeliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso ilprovvedimento di riaccertamento dei residui.
Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debitideve essere adeguatamentemotivato.
Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivoriguardasse una spesa avente vincolo di destinazione,l'economia conseguente manterrà, per il medesimoammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo diamministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo èimmediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio suc-‐cessivo.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
2. Debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione
Se dalla ricognizione risulta che, a seguito dierrori materiali o della revisione dellaclassificazione del bilancio, una spesa è stataerroneamente classificata in bilancio, ènecessario procedere ad una lororiclassificazione.
Situazioni prospettabili:a) La reimputazione avviene nell'ambito del
medesimo titolo di bilancio o tra le missionied programmi di bilancio;
b) La reimputazione avviene su un titolo dibilancio differente da quello inizialmenteattribuito
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
2. Debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione
a) La reimputazione avviene nell'ambito delmedesimo titolo di bilancio o tra le missionied programmi di bilancio:
È possibile attribuire al residuo la correttaclassificazione di bilancio, attraverso una rettifica inaumento e una in diminuzione dei residui, acondizione che il totale dei residui per titolo di bilancionon risulti variato.
Con particolare riferimento ai residui passivi, leprocedure informatiche consentono la rettifica inaumento dei residui passivi solo se di importocorrispondente ad una riduzione di residui passivieffettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
2. Debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione
b) La reimputazione avviene su un titolo dibilancio differente da quello inizialmenteattribuito
Occorre rideterminare le relative coperture, che possono nonessere quelle inizialmente previste. In tali casi, lareimputazione di un residuo passivo è equiparata alriconoscimento formale di un maggiore debitodell'amministrazione cui corrisponde un minore debitorelativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraversola registrazione di un nuovo impegno imputato allacompetenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previaindividuazione della relativa copertura e la definitivaeliminazione dell'impegno erroneamente classificato dallescritture e dai documenti di bilancio. La proceduraamministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimentodella legittimità di un debito fuori bilancio.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
3. Debiti imputati all'esercizio di riferimento che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio(reimputazione)
Attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue (D.Lgs. n.118/2011, Art. 3, c. 4):A. nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno
cancellato si provvede a costituire (o a incrementare) il fondopluriennale vincolato (spese) per un importo pari a quello delresiduo cancellato;
B. nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa ilfondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pariall'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilanciodell'esercizio precedente, tra le spese;
C. nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata siincrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessariper la reimputazione degli impegni.
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera diGiunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari allare-‐imputazione degli impegni cancellati può disporre anchel'impegno delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi
4. Debiti con obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibili nell'anno
Tali debiti presentano tutti i requisiti per essere mantenutia residuo.
Si rammenta che il punto 6.1 dell'allegato 4/2 del d.Igs.118/2011, (corretto e integrato dal d.Igs. 126/2014),evidenzia che la natura esigibile della spesa è determinatasulla base dei principi contabili applicati riguardanti lesingole tipologie di spesa. In ogni caso possono essereconsiderate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 3,c. 4 del D.Lgs. 118/2011, le spese impegnate nell'esercizioprecedente le cui fatture pervengono nei due mesisuccessivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali ilresponsabile della spesa dichiara, sotto la propriaresponsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesaè liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o lafornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui passivi5. Debiti di importo maggiore rispetto al valore del residuo
• Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere alriconoscimento formale del maggior importo dei debitidell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui passivicontabilizzati, è necessario procedere all'immediato impegno dinuovi debiti, imputati contabilmente alla competenzadell'esercizio in cui le relative obbligazioni sonoesigibili.
• L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quandol'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare laprocedura amministrativa di riconoscimento del debito fuoribilancio, prima di impegnare le spese con imputazioneall'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel casoin cui il riconoscimento intervenga successivamente allascadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio incui il debito fuori bilancio è riconosciuto.
• In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuatauna rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneopresupposto che l'entità della spesa non era prevedibile concertezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ognicomportamento difforme comporterebbe il riconoscimento didebito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.
Dott. Renato Civitillo
-
Il processo di riaccertamento dei residui
I residui attivi
-
Riaccertamento dei residui attivi
Le fonti normative:-‐ Principio generale della prudenza (n. 9)-‐ Tuel: art. 228, c. 3
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attiviPrincipio generale della prudenza (n. 9)
Tuel: art. 228, c. 3
Ricognizione dei residui attiviü Fondatezza giuridica dei crediti accertati e delle esigibilità del credito;ü Affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento;ü Corretta classificazione e imputazione dei crediti in bilancio.
Crediti di dubbia e difficile esazione
Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti
Crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio (riclassificazione)
Crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi1. Crediti di dubbia e difficile esazione
• Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertatinell'esercizio si procede all'accantonamento al fondo creditidi dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine unaquota dell'avanzo di amministrazione secondo la proceduraanalizzata nel paragrafo dedicato al fondo crediti di dubbia edifficile esigibilità.
• Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia edifficile esazione non riscosso, il responsabile del serviziocompetente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità dioperare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio,riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilitàaccantonato nel risultato di amministrazione.
• Considerato che a seguito dell'adozione a regime del principiodella competenza finanziaria ed. potenziata, i residui sonointeramente costituiti da obbligazioni scadute, conriferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni direcuperomediante procedure coattive.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi2. Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti
• I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili oinsussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) oper indebito o erroneo accertamento del credito sonodefinitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti dibilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento deiresidui.
• Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità oinsussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivatoattraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite perla realizzazione dei crediti prima dello loro eliminazione totaleo parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto allamaturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo diattivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le so-‐luzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi dellesuddette fattispecie.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi3. Crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio
Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori,un'entrata è stata erroneamente classificata inbilancio, è necessario procedere ad una suariclassifìcazione.
Situazioni prospettabili:
a) La reimputazione avviene nell'ambito delmedesimo titolo di bilancio;
b) La reimputazione avviene su un titolo di bilanciodifferente da quello inizialmente attribuito
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi3. Crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio
a) La reimputazione avviene nell'ambito delmedesimo titolo di bilancio:
È possibile attribuire al residuo la correttaclassificazione di bilancio, attraverso una rettifica inaumento e una in diminuzione dei residui, acondizione che il totale dei residui per titolo dibilancio non risulti variato;
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi3. Crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio
b) La reimputazione avviene su un titolo dibilancio differente da quello inizialmenteattribuito
Si effettua una rettifica in aumento ed unacorrispondete riduzione dei residui attivi, e nonmediante accertamento di nuovi crediti dicompetenza dell'esercizio.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi4. Crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza
Le entrate accertate nell'ultimo esercizio nonesigibili in tale esercizio sono immediatamente re-‐imputate all'esercizio in cui sono esigibili (D.Lgs. n.118/2011, Art. 3, c. 4).
A tal fine si provvede alla cancellazionedell'accertamento dalle scritture e all'immediatoaccertamento di nuovi crediti imputati alla compe-‐tenza dell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento,la delibera di Giunta che dispone la variazione deglistanziamenti necessari alla reimputazione degliaccertamenti cancellati può disporre anche l'accer-‐tamento delle entrate agli esercizi in cui sonoesigibili.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi
5. Crediti con obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibili nell'anno
Tali crediti presentano tutti i requisiti per esseremantenuti a residuo.
Dott. Renato Civitillo
-
Riaccertamento dei residui attivi6. Crediti di importo maggiore rispetto al valore del residuo
Se dalla ricognizione risulta la necessità diprocedere al riconoscimento formale del maggiorimporto dei crediti rispetto all'ammontare deiresidui attivi contabilizzati è necessario procedereall'immediato accertamento di nuovi creditiimputati contabilmente alla competenzadell'esercizio in cui le relative obbligazioni sonoesigibili.
Si rammenta che per i residui passivi, invece, non puòessere effettuata una rettifica in aumento del loro valorein quanto costituirebbe un debito fuori bilancio: pertanto,per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia adun incremento che ad una riduzione dell'ammontarecomplessivo dei residui, per i residui passivi ilriaccertamento può dare luogo solo ad una riduzionedegli stessi.
Dott. Renato Civitillo
-
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Dott. Renato Civitillo
-
Il riaccertamento straordinario dei residui
Riaccertamento Ordinario Residui
Individuazione delle condizioni di mantenimento (o di stralcio) dei residui esistenti
Riaccertamento Straordinario Residui
Adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata
Dott. Renato Civitillo
-
Il riaccertamento straordinario dei residui: modalità operative
Determinazione dell’importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio.(Precedente ordinamento contabile)
Determinazione dell’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta.(Principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015)
Approvazione rendiconto
Considerato che trattasi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamentodegli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato condelibera di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-‐finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraversosuccessive deliberazioni.
Dott. Renato Civitillo
-
Il riaccertamento straordinario dei residui: il processo
1. Eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondonoobbligazioni perfezionate.La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivodefinitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entratavincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specificadestinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall’ente, da entrate libere).
2. Eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relativescadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo nonscaduto cancellato, gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile.
3. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entratadell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-‐2017, distintamente per la parte corrente e per ilconto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cuial punto 2, se positivo.
Dott. Renato Civitillo
-
Il riaccertamento straordinario dei residui: il processo
4. Determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importoriaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data.
5. Individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1°gennaio 2015, con particolare riferimento:a) ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in
attuazione dell’articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellaticonfluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazionidell’ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate alfinanziamento dell’investimento che aveva determinato l’impegno tecnico;
b) all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nelprincipio applicato n. 3.3.
Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli eserciziconsiderati nel bilancio di previsione;
Dott. Renato Civitillo
-
Il riaccertamento straordinario dei residui: il processo
6. Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-‐2017, se approvato, al fine diconsentire:a. l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015;b. l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa
dell’esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;c. l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;d. l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da
reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio ègarantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazionedelle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;
e. l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato diamministrazione negativo;
7. Ri-‐accertamento e re-‐impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.
Dott. Renato Civitillo
-
Focus:
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Dott. Renato Civitillo
-
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 4)
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenzafinanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini delrendiconto, le ragioni del loro mantenimento. […]
Ø Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibilinell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
Ø Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate oliquidabili nel corso dell'esercizio,ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato,sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazionedegli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale dispesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondopluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
Dott. Renato Civitillo
-
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 4)
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
(segue)Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenticorrelati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie allareimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimentoamministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendicontodell'esercizio precedente.
Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizioprovvisorio o della gestione provvisoria.
Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui noncorrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Dott. Renato Civitillo
-
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 5)
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenzafinanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, adecorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1,lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazionisorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato,costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo,per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli eserciziprecedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi,finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo lemodalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;;
Dott. Renato Civitillo
-
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 5)
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
(segue)b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna
unita' di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascuntitolo di spesa. Il fondo e' determinato per un importo pari alle spese che si prevededi impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agliesercizi successivi e alle spese gia' impegnate negli esercizi precedenti conimputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quotadel fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli eserciziprecedenti e' costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la coperturadella quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede diimpegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, e'costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio diriferimento.
Dott. Renato Civitillo
-
IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Dott. Renato Civitillo
-
Il fondo crediti dubbia esigibilitàD.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità
Dopo la sua determinazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità viene verificato nella sua congruità:a) Nel bilancio, in sede di assestamento;b) Nell’avanzo, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli
equilibri
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.
Dott. Renato Civitillo
-
Il fondo crediti dubbia esigibilitàD.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il fondo crediti di dubbia es