Lez. 2/7 La riforma dei riti Anno accademico 2012/2013.

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Lez. 2/7La riforma dei riti

Anno accademico 2012/2013

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art. 54, legge 2 giugno 2009, n. 69il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

….b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile; 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’ articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario; 3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

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c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile; d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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1. Remore alla unificazione dei riti

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regole confermate

Restano confermate le regole:- sulla competenza e sulla costituzione del giudice;- che sanciscono poteri officiosi sul piano istruttorio;- che sanciscono al provvedimento finale particolari effetti.

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esclusioni

Restano esclusi:- i riti del codice di rito;- i riti speciali della famiglia;- i riti fallimentari;- le norme processuali della legge cambiaria, della legge sull’assegno, dello statuto dei lavoratori, del codice della proprietà industriale e del consumo

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abrogazioni immediate

Lo stesso articolo 54 della legge n. 69 del 2009 procedeva all’immediata abrogazione del rito societario, introdotto con il d. lgs. n. 5 del 2003, rimasto a regolare solo i processi pendenti.

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Principi direttivi

Il legislatore suggerisce tre modelli ( e non tre riti, poiché pone tante variabili, da rendere evanescente anche la riconduzione a tre riti):a) il rito del lavoro;b) il rito sommario, introdotto proprio dalla legge n. 69 del 2009, artt. 702 – bis e ss c.p.c.c) il rito ordinario

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I criteri per l’inclusione nel triplice modello:- la concentrazione e l’accentuazione dei poteri istruttori, come indici per il richiamo del rito del lavoro;- la semplificazione nella trattazione e nell’istruttoria,come indici per il richiamo del rito sommario:- tutto il resto è rito ordinario.

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Dubbi: il richiamo ai poteri istruttori come indice per l’applicazione del rito lavoro

I criteri sui quali fondare il richiamo al rito del lavoro, la concentrazione e i poteri del giudice, lasciano margini a dubbi, perché l’accentuazione dei poteri istruttori è prerogativa propria del giudice del lavoro il quale può ammettere mezzi anche al di fuori dei limiti di ammissibilità fissati nel codice civile (questa norma si applica anche ai riti diversi) che normalmente non viene estesa agli altri riti speciali.

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ancora dubbi: la concentrazione come indice per l’applicazione del rito del lavoro

La stessa concentrazione, da intendersi come modello nel quale le preclusioni si maturano tutte con gli atti introduttivi ha dimostrato di essere mal regolata, con la scarsa sensibilità per le riaperture in prima udienza: solo per ius poenitendi e su autorizzazione del giudice (art. 420 c.p.c.).

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Segue: l’accentuazione di poteri istruttori nel rito ordinario

Ormai, dopo l’accentuazione dei poteri di iniziativa in relazione alla prova testimoniale del giudice monocratico nel rito ordinario (art. 281 ter c.p.c.), non vi è più significativa diversità tra rito ordinario e rito del lavoro. La riconduzione del rito del lavoro al rito ordinario avrebbe poi il pregio di estendere a gradualità delle preclusioni proprie di questo ultimo

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il corretto riferimento alle caratteristiche del rito sommario

Il legislatore dell’art, 54 della legge delega, definisce, come carattere differenziale del rito sommario ex artt. 702 – bis e ss., la semplificazione della trattazione e dell’istruttoria, quindi una controversia semplice quanto alle difese che il giudice deve conoscere e semplificata anche negli atti istruttori. Ciò che depone per un interpretazione del rito sommario estranea alle caratteristiche del rito a cognizione sommaria, trattandosi a tutti gli effetti di un rito a cognizione piena, caratterizzato dalla peculiarità della fase introduttiva.

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La grande opportunità per il camerale

Il rito camerale, che tanti problemi di tenuta costituzionale presenta, sotto il profilo della scarsa regolamentazione legislativa e della violazione delle regole del giusto processo (artt. 111 Cost.), aveva la grande occasione della sua rifondazione (pur con i distinguo rispetto al processo di famiglia e fallimentare), con la necessità del beneficio di ammettere la conversione del rito in caso di errore nella scelta del rito (art. 4 della legge).

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L’errore sulla scelta del rito camerale anziché di quello ordinario era (ed è) il presupposto di una sentenza di inammissibilità, con la riforma che lo trasforma nel rito sommario, non esiste più una pronuncia di inammissibilità, ma semplicemente una conversione del rito (art. 4).

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Il pericolo (il cautelare)

L’ampiezza e la genericità dei requisiti per la attrazione nel rito sommario, poteva far presagire l’ipotesi di un’attrazione anche del processo cautelare, che al contrario aveva dato buonissima prova di sé, a partire dalla nuova regolamentazione dovuta alla legge n. 353 del 1990 anche se entrata in vigore solo nel 1995

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pericolo scampato

Coerentemente il decreto legislativo non ha toccato il processo cautelare, ma ha toccato con profonda parsimonia gli altri riti speciali camerali che dovevano essere invece la parte più cospicua dell’intervento del legislatore.

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2. critica all’attuale sistema della separazione dei riti. Le soluzioni.

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unificazione di rito ordinario e rito del lavoro

Vi è da domandarsi si esiste una ragione plausibile per una separazione tra rito ordinario e rito del lavoro, quando:a) entrambi sono attraversati da un rito a preclusioni (con una soluzione più matura per il rito ordinario, grazie alla loro graduazione: art. 183 c.p.c.);b)in entrambi sono accentuati i poteri istruttori del giudice: art. 421, 2 e art. 281 – ter, per la prova testimoniale.c) vi sono sempre più ipotesi di una definizione con sentenza in forma di ordinanza (artt. 186-quater; art. 281 – sexies; art. 702 – bis c.p.c., che ricordano la modalità di definizione del rito del lavoro)d) gli appelli sono speculari (artt. 345 e 437 c.p.c.)

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utilità della sola distinzione cognizione piena e cognizione sommaria

Resta solo utile una distinzione dei riti sul piano della qualità della cognizione:- tra rito a cognizione sommaria cautelare e anticipatorio- e rito a cognizione pienaDove la diversità si misura sulla cognizione dei fatti e non sulla cognizione dei diritti (previsione di accentuati poteri istruttori del giudice; uso di prove atipiche (“le sommarie informazioni”); deformalizzazione del momento dell’assunzione della prova..

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la cognizione sommaria “mascherata”

Vi è poi la lunga serie di norme che disciplinano processi a cognizione sommaria solo come definizione, ma che in realtà celano un processo a cognizione piena con rito speciale:- lo stesso art. 702 – bis;- tutti i nuovi riti speciali del processo fallimentare.

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Vera riforma

Unico rito per la cognizione, salvo la differenzazione quando è realmente necessaria (la materia familiare);Sopravvivenza di un rito a cognizione sommaria cautelare o anticipatorio (quest’ultimo con formula atipica, eliminando dal 700 il periculum), con la diversa qualità della cognizione.Previsione di un rito abbreviato della cognizione piena: art. 702 – bis c.p.c.

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3. Il decreto delegato. Profili generali.

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Disciplina generale

Il decreto delegato dedica alla riforma dei riti anzitutto una disciplina generale:- sulla definizione dei riti (art. 1);- sulle norme effettivamente richiamate dei due modelli (lavoro e sommario), artt. 2 e 3;- sul mutamento dei riti;- sulla sospensione della esecutività dei provvedimenti conclusivi

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I distinguo nei modelli richiamati

Già la riforma dimostra i suoi limiti: non tutte le disposizione dei modelli richiamati ha applicazione, poiché si fissano negli artt. 2 e 3 delle deroghe

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deroghe rito lavoro

Vengono escluse tutte le disposizioni in cui è richiamato il rapporto di lavoro: - ai fini della competenza; - per richiamo al rapporto di lavoro nelle p.a.; - sulla questione interpretativa pregiudiziale dei contratti collettivi; sulla modifica dei riti; - per il favore verso il lavoratore (sulla esecutività del dispositivo; sulla rivalutabilità automatica); sulla deroga alle regole codicistiche sull’ammissibilità della prova.

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dubbi

Ma vi sono altre norme la cui applicazione è da mettere in dubbio:- le disposizioni sulla conciliazione (legge n. 183 del 2010)- le disposizioni sull’arbitrato

Non avrebbe fatto meglio il legislatore lasciare all’interprete, con la clausola di “compatibilità”?

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le deroghe del rito sommario

Per il rito sommario le deroghe sono:- la non applicabilità delle definizione per inammissibilità dovuta a mancato rispetto dello speciale ambito di applicabilità (art. 702 – bis, 1° comma);- la non applicabilità della conversione del rito;- le regole particolari per il caso della collegialità (giudice relatore o delegato)- esclusione dell’appello per i riti innanzi alla Corte di appello.

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Le deroghe non finiscono

Tutto l’insieme delle norme che regolano i 28 riti (sic!!), contengono poi al loro interno deroghe espresse nella norma, che fa salve disposizioni delle leggi speciali, che sarebbe stato auspicabile abrogare una vola per tutte.

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il mutamento dei riti

Il legislatore non ha ritenuto di applicare gli artt. 426 e 427 c.p.c., che pure avevano dato buona prova di sé, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza.

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1. rilievo solo alla prima udienza e conversione anche d’ufficio con ordinanza;2. nel caso di conversione nel rito del lavoro, fissazione di termine perentorio per il maturarsi delle decadenze immediate e della udienza dell’art. 420 c.p.c.;3. nel caso di decisione congiunta con la competenza, fissazione del termine per la riassunzione;4. salvezza delle decadenze già maturate e degli effetti della domanda.

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la sospensione della esecutività del titolo. Presupposto

l requisito nuovo:“gravi e circostanziate ragioni..esplicitamente indicate nella motivazione”anziché: “gravi e fondati motivi”qual è la differenza: solo il periculum e non il fumus? Ma laddove l’osservazione delle ragioni va desunta dalla motivazione del provvedimenti, è da pensare che anche il fumus rientri dalla porta in cui è stato cacciato.

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La non impugnabilità

Pur trattandosi de visu di un’ordinanza cautelare (cfr. il diverso regime della sospensione in occasione di un incidente di cognizione nel processo esecutivo, art. 624 c.p.c.), non essendo reclamabile, non è soggetta al reclamo ex art. 669/13 c.p.c.

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La duplicità dei riti

E’ previsto un rito a contraddittorio perfezionato e un rito inaudita altera parte, salvo convalida (ma i termini e le forme non sono chiariti).

Il discrimine: “pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile”

L’esistenza di analoga norma nell’art. 351 c.p.c.

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4. La sistemazione dei 28 riti…

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Rito lavoro

- opposizione a ordinanza ingiunzione;- opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada- opposizione a sanzione amministrativa (stupefacenti);- procedimenti in materia di protezione dei dati personali;- controversie agrarie;- impugnazione dei protesti (registro e riabilitazione).

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Rito sommario- liquidazione diritti e onorari degli avvocati;- opposizione a decreto di pagamento delle spese di giudizio;- controversie sul soggiorno dello straniero, sull’allontanamento, sull’espulsione, sul riconoscimento della protezione internazionale; sul diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare;- opposizione alla convalida del t.s.o.;- azioni elettorali;- riparazione in caso di illecita diffusione di intercettazioni telefoniche;- impugnazione provvedimenti disciplinari notarili;- deliberazioni consiglio nazionale giornalisti:- controversie in materia di discriminazione;- opposizione alla stima delle espropriazioni per p.u.- attuazione di provvedimenti stranieri.

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Rito ordinario

Seguono il rito ordinario:- controversie in materia di attribuzione o rettificazione del sesso;- opposizioni alla procedura coattiva per la riscossione di entrate pubbliche;- liquidazione degli usi civici.

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Il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione

Art. 6competenza: luogo della violazione,distribuzione tra giudice di pace e tribunale;termine: trenta giorni;ordine alla p.a. di depositare i verbali di accertamento, nonché la significazione della violazione;difesa personale;sospensione della efficacia del provvedimentonecessità della presenza in prima udienza, altrimenti convalida; salvo che la infondatezza emerga dalla stessa documentazione fornita dalla p.a.insufficienza di prove.

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Controversie agrarie

Tentativo obbligatorio di conciliazione, ma non si precisa la sanzione in caso di violazione;termine di grazia in caso di morosità;rivalutazione monetaria a favore dell’affittuario;termine per l’esecuzione dilazionato fino al termine dell’annata agraria;sospensione, per privazione del sostentamento proprio e della propria famiglia o da serio pregiudizio all’azienda agricola.

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Regime transitorio

La nuova normativa si applica ai soli procedimenti introdotti dopo l’entrata in vigore della legge, quindi ricorsi depositati o citazioni notificate quindici giorni dopo il 21 settembre 2011