L'esportazione e l'importazione di rifiuti

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normativa e interpretazione alla luce del regolamento n. 1013/2006/Ce e dei successivi regolamenti di attuazione Aggiornato a dicembre 2011 L’esportazione e l’importazione di rifiuti a cura di Paola Ficco

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Il volume, elaborato in collaborazione con la Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze, offre un quadro completo delle procedure e degli strumenti per la gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce degli sviluppi normativi di livello comunitario e nazionale intervenuti nel corso degli ultimi due anni.

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normativae interpretazione

alla luce del regolamento n. 1013/2006/Ce e dei successivi regolamenti di attuazione

Aggiornato a dicembre 2011

L’esportazione e l’importazione

di rifiuti

a cura di

Paola Ficco

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L’ESPORTAZIONE E L’IMPORTAZIONE DI RIFIUTIalla luce del regolamento n. 1013/2006/ce e dei successivi regolamenti di attuazione

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alla luce del regolamento n. 1013/2006/Ce e dei successivi regolamenti di attuazione

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L’esportazione e l’importazione

di rifiuti

a cura di

Paola Ficco

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l’esportazione e l’importazione di rifiutialla luce del regolamento n. 1013/2006/ce e successivi regolamenti di attuazionea cura di paola ficcoin collaborazione con Francesca Forni, Emilio Galanti, David Hirsch, Laura Pampaloni della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze

redazione: Lavinia Basso, Simona Faccioliprogetto grafico: GrafCo3 Milanoimpaginazione: Giordano Galliufficio stampa: [email protected]

© copyright 2011, Edizioni Ambiente, Milano

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Aggiornato a dicembre 2011

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sommario

prefazione 9

1. introduzione 111.1 Esclusioni 131.2 Specificità della disciplina del regolamento n. 1013/2006/Ce 141.3 I regolamenti attuativi 15

2. definizioni 192.1 Definizioni 192.2 I soggetti coinvolti 222.3 Spedizione non conforme e spedizione illegale 26

2.3.1 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione non conforme 282.3.2 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale 29

3. gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti 313.1 Contratto 313.2 Notifica 32

3.2.1 Documento di notifica 333.2.2 Documento di movimento 34

3.3 Garanzia finanziaria 35

4. profili generali sulle spedizioni dei rifiuti 374.1 Le liste dei rifiuti 374.2 Miscele di rifiuti di cui all’allegato III A 384.3 Disposizioni comuni sulle spedizioni dei rifiuti 42

5. le spedizioni di rifiuti all’interno della comunità 455.1 Gli obblighi generali di informazione 46

5.1.1 Controlli sulle spedizioni di rifiuti della lista verde 485.2 Procedura di notifica per le spedizioni all’interno della Comunità 49

5.2.1 Dossier di notifica e primo esame da parte delle autorità competenti 50

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5.2.2 Istruttoria della notifica e autorizzazione della spedizione 515.2.3 Obiezioni alla spedizione 53

Principi elaborati dalla Corte di Giustizia 54Rifiuti destinati allo smaltimento 55Applicazione per le autorità competenti italiane 56Rifiuti destinati al recupero 60

5.2.4 Adempimenti previsti prima dell’effettuazione della spedizione 65Controllo da parte dell’autorità di spedizione 66

5.2.5 Trasporto, ricevimento, recupero o smaltimento dei rifiuti – documenti probatori 67

Controllo da parte dell’autorità di spedizione 685.2.6 Transito attraverso Paesi terzi e accordi per le zone di confine 695.2.7 Disposizioni transitorie per alcuni Stati membri 705.2.8 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti e accordi per le zone di confine 71

6. disposizioni dello stato italiano sulle spedizioni dei rifiuti 726.1 Spedizioni di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino 736.2 Autorità competenti in territorio italiano 736.3 Specifiche disposizioni sul trasporto e l’importazione di rifiuti in Italia 746.4 Garanzie finanziarie in Italia 756.5 Responsabilità della gestione dei rifiuti 756.6 Il sistema di tracciabilità dei rifiuti e le spedizioni dei rifiuti: cenni 786.7 Il formulario di identificazione e il registro di carico e scarico dei rifiuti 806.8 La fase del trasporto: regime autorizzatorio 82

7. le esportazioni di rifiuti dalla comunità 857.1 Divieti ed esportazioni ammesse 85

7.1.1 Destinazione allo smaltimento 867.1.2 Destinazione al recupero 86

7.2 Le procedure per l’esportazione di rifiuti dalla comunità 897.2.1 Esportazione di rifiuti destinati a smaltimento 89

Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 907.2.2 Esportazione di rifiuti destinati a recupero 91

Esportazione di rifiuti destinati a recupero in Paesi non Ocse 91Ulteriori procedure per l’esportazione di rifiuti avviati al recupero nella Repubblica Popolare Cinese 96Esportazione di rifiuti destinati a recupero in Paesi Ocse 97Lista verde e allegati III A e III B 98Lista ambra e allegato IV A 98

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Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 99Particolarità previste nel caso di transito in un Paese non Ocse 99

8. le importazioni di rifiuti nella comunità 1018.1 Divieti e importazioni ammesse 1018.2 Le procedure per l’importazione di rifiuti nella comunità 102

8.2.1 Importazione di rifiuti destinati allo smaltimento 103Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 103

8.2.2 Importazione di rifiuti destinati al recupero provenienti o transitanti da Paesi Ocse 104

Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 1058.2.3 Importazione di rifiuti destinati al recupero provenienti da Paesi non Ocse aderenti alla Convenzione di Basilea 1058.2.4 Importazioni da territori d’oltremare 106

9. transito nel territorio della comunità di spedizioni provenienti e destinati a paesi terzi 107

9.1 Destinazione allo smaltimento 1079.2 Destinazione al recupero 107

appendice 1liste dei rifiuti 111

appendice 2calcolo della garanzia finanziaria in italia 125

appendice 3normativa di riferimento 127

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Il regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 n. 10131 disciplina dal 12 luglio 2007 le spedizioni dei rifiuti• fra Stati membri della Comunità;• importati nella Comunità da paesi terzi;• esportati dalla Comunità verso paesi terzi;• in transito nel territorio comunitario in partenza e a destinazione di paesi terzi.

La disciplina sulle spedizioni dei rifiuti si inserisce nel quadro normativo svilup‑pato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economi‑co (Ocse), della Convenzione di Basilea e dell’Unione europea.Il regolamento (Ce) n. 1013/2006 deve essere pertanto esaminato alla luce delle seguenti norme di riferimento:• la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Con‑siglio, del 19 novembre 20082 che rappresenta lo strumento comunitario fonda‑mentale della disciplina della gestione dei rifiuti,• la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti tran‑sfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, e successivi emendamenti,• la decisione Ocse C(2001)107 def., di revisione della decisione C (92)39 def., sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero.

Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento istituisce procedure e regimi di controllo diversificati per le spedizioni dei rifiuti in funzione:• dell’origine e del tipo di rifiuto spedito,

1. Guce 12 luglio 2006 n. L 190; il regolamento ha abrogato dal 12 luglio 2007 il regolamento (Cee) n. 259/1993 e la decisione 94/774/Ce. Il regolamento (Ce) n. 1013/2006 è applicabile dalla stessa data.2. Detta direttiva ha abrogato e sostituito, con effetto dal 12 dicembre 2010, la precedente direttiva comunitaria sui rifiuti 2006/12/Ce.

1. introduzione

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12 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

• della destinazione e del tipo di trattamento cui gli stessi sono sottoposti,• dell’itinerario previsto.

Il regolamento si compone di 64 articoli, suddivisi in 7 titoli, e di 9 allegati.

titoli del regolamento 1013/2006/ceTitolo I (articoli 1 e 2) Ambito d’applicazione e definizioni

Titolo II (articoli 3‑32) Spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito at‑traverso Paesi terzi

Titolo III (articolo 33) Spedizioni esclusivamente all’interno degli Stati membri

Titolo IV (articoli 34‑40) Esportazioni dalla Comunità verso Paesi terzi

Titolo V (articoli 41‑46) Importazioni nella Comunità da Paesi terzi

Titolo VI (articoli 47 e 48) Transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso Paesi terzi

Titolo VII (articoli 49‑64) Altre disposizioni

allegati al regolamento 1013/2006/ceAllegato IA Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Allegato IB Documento di movimento per movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Allegato IC Istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento

Allegato II

Informazioni e documenti che corredano la notifica

Parte 1, Informazioni da fornire sul o allegare al documento di notifica

Parte 2, Informazioni da fornire sul o allegare al documento di movimento

Parte 3, Informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

Allegato III Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’artico‑lo 18 (“lista verde”)

Allegato III A Miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III e non classificati sotto una voce specifica di cui all’allegato 3, paragrafo 2

Allegato III BRifiuti verdi addizionali in attesa dell’inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione Ocse di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento

(segue)

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13capitolo 1 | introduzione

(segue)

Allegato IV Elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (“lista ambra”)

Allegato IV A Rifiuti elencati nell’allegato III ma soggetti all’obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte (articolo 3, paragrafo 3)

Allegato V Rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del regolamento

Allegato VI Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

Allegato VII Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4 del regolamento

Allegato VIII Linee guida per una gestione ecologicamente corretta (articolo 49)

Allegato IX Questionario supplementare sull’informazione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 51, paragrafo 2

1.1 esclusioniSono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 1013/2006:• lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti sia‑no disciplinati dalla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inqui‑namento causato da navi del 1973, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78)3, o da altri strumenti internazionali vincolanti;• i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;• le spedizioni di residui radioattivi di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 20064, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;

3. Con la legge 29 settembre 1980, n. 662 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 23 ottobre 1980 n. 292) l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la pre‑venzione dell’inquinamento causato da navi e al protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquina‑mento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973.4. Detta direttiva, pubblicata nella Guce 5 dicembre 2006 n. L 337 ha sostituito, con effetto dal 25 dicembre 2008, la precedente direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Ue e fuori di essa. La direttiva 2006/117/Euratom è stata recepita in Italia con legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) e con Dlgs 20 febbraio 2009, n. 23.

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14 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

• le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (Ce) n. 1069/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, re‑cante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano5;• qualora già disciplinate da altra normativa comunitaria6, le spedizioni di rifiuti:– risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;– le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;– i materiali esplosivi in disuso;• le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991)7;• le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organiz‑zazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o manteni‑mento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle stesse forze armate od or‑ganizzazioni umanitarie, o per loro conto, direttamente o indirettamente. In tali casi, le autorità competenti di transito e l’autorità competente di destinazione nel‑la Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;• le spedizioni di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico8.

1.2 specificità della disciplina del regolamento (ce) n. 1013/2006

Il regolamento in esame si distingue rispetto alla precedente disciplina del rego‑lamento (Ce) n. 259/1993 in riferimento ai seguenti aspetti:• le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati individuati dal Cer (Codice eu‑ropeo dei rifiuti) 200301, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazio‑

5. Si veda Guue 14 novembre 2009 n. L 300. Detto regolamento si applica dal 4 marzo 2011 e ha abrogato dalla stessa data il regolamento (Ce) n. 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale.6. Ad oggi non sono state emanate disposizioni comunitarie in merito.7. Si veda la legge 15 febbraio 1995 n. 54, recante ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezio‑ne ambientale al trattato Antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991 (pub‑blicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 27 febbraio 1995 n. 48).8. L’articolo 36, direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, re‑lativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ha modificato l’articolo 1, paragrafo 3 del rego‑lamento (Ce) n. 1013/2006 e ha introdotto detta esclusione. La direttiva 2009/31/Ce è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 giugno 2009, n. L 140 ed è in vigore dal 25 giugno 2009.

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15capitolo 1 | introduzione

ne preventiva scritta indipendentemente dalla destinazione degli stessi (recupero o smaltimento);• la notifica deve essere trasmessa dall’autorità competente di spedizione, anziché dal notificatore, all’autorità competente di destinazione. A favore del notificatore sono introdotte precise garanzie procedurali quali, ad esempio, la previsione di specifici documenti che debbono corredare i moduli di notifica e di movimento e l’individuazione di termini per l’espletamento e la conclusione del procedimen‑to di autorizzazione della spedizione;• il produttore dei rifiuti è maggiormente coinvolto nelle spedizioni dei rifiuti in quanto deve firmare il documento di notifica, qualora non sia anche il notificatore;• l’articolo 6 definisce e precisa alcuni meccanismi relativi al sistema delle ga‑ranzie finanziarie, quali la possibilità di svincolare anticipatamente la fideius‑sione nel caso di spedizioni destinate a impianti intermedi e di chiedere un’in‑tegrazione alla fideiussione nel caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi terzi;• l’articolo 14 prevede la possibilità per l’autorità competente di destinazione di rilasciare un’autorizzazione preventiva agli impianti di recupero. In questo caso sono previste notevoli semplificazioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazio‑ne alla spedizione;• l’articolo 15 introduce obblighi specifici in capo ai diversi soggetti coinvolti nelle spedizioni destinate ad operazioni intermedie di recupero (R12 ‑ R13) o di smaltimento (D13 ‑ D15);• l’articolo 18 introduce, per le spedizioni della lista verde, obblighi generali di informazione che consistono in un documento di accompagnamento dei rifiuti durante la spedizione e nella stipula di un contratto tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario degli stessi per il recupero dei rifiuti.

1.3 i regolamenti attuativi

In attuazione dell’articolo 58 del regolamento9 e al fine di garantire il necessa‑rio adeguamento al progresso scientifico e tecnico, la Commissione europea,

9. Detto articolo è stato sostituito dal regolamento (Ce) n. 219/2009 del 11 marzo 2009 che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo. Lo stesso articolo prevede ora che i regolamenti attuativi della Commissione siano adottati secondo la procedura di regolamenta‑zione con controllo introdotta dal nuovo articolo 59‑bis, paragrafo 3 del regolamento (Ce) n. 1013/2006.

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74 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

6.3 specifiche disposizioni sul trasporto e l’importazione di rifiuti in italia

Il decreto ministeriale 370/1998 reca ulteriori disposizioni valide sul terri‑torio italiano ad integrazione della disciplina prevista dal regolamento (Ce) 1013/200671:• ciascun trasporto deve essere accompagnato dal modulo di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a più trasporti, dalla copia del modulo timbrato e firmato in originale dall’autorità competente di spedizione;• il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia deve essere trasmesso all’autorità competente di spedizione per il tramite dell’au‑torità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento;• i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;• i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali deve essere indicato:– la natura, la composizione e il quantitativo dei rifiuti,– il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere otte‑nuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione, nonché,– l’identità del produttore iniziale dei rifiuti, quando possibile.Le etichette e le istruzioni devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;• i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;• i diritti amministrativi a carico del notificatore per le spese relative all’espleta‑mento della procedura di notifica e di movimento e alle attività di sorveglianza e controllo sono stabiliti nella seguente misura:– nel caso di importazione: 500.000 lire (258,23 euro) per ogni notifica fino ad un massimo di cinque trasporti, più 50.000 lire (25,82 euro) per ogni trasporto eccedente;– nel caso di esportazione: 250.000 lire (129,11 euro) per ogni notifica relativa

71. Il decreto prevede anche che i trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rien‑trano nel campo di applicazione del regolamento (Cee) n. 259/1993 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente. Questa disposizione si riferiva eviden‑temente alle spedizioni dei rifiuti della lista verde destinati al recupero, le quali erano escluse dal cam‑po di applicazione del regolamento (Cee) n. 259/1993. Alla luce del regolamento (Ce) n. 1013/2006 detta disposizione è da ritenersi superata.

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75capitolo 6 | disposizioni dello stato italiano sulle spedizioni dei rifiuti

ad un massimo di cinque trasporti, più 50.000 lire (25,82 euro) per ogni tra‑sporto eccedente.

6.4 garanzie finanziarie in italia

La garanzia finanziaria è prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattua‑li e gli importi previsti agli allegati 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 370/199872 e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di spedizione non conforme e illegale, le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi di bonifica dei siti inquinati connessi a queste operazioni e sostenuti dalle autorità di spedizione e di destinazione nonché dallo Stato.Il regolamento (Ce) n. 1013/2006 prevede, all’articolo 6, che la garanzia fi‑nanziaria debba coprire anche le spese di deposito dei rifiuti per novanta gior‑ni. Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’articolo 194, Dlgs 152/2006, la Provincia di Firenze chiede al notificatore che il testo della garan‑zia finanziaria o un’appendice allo stesso contenga una specifica clausola per la copertura di dette spese di deposito da parte della banca/assicurazione.Le modalità di calcolo della garanzia finanziaria sono riportate nell’appendice 2.

6.5 responsabilità della gestione dei rifiuti

Dall’analisi della materia sin qui effettuata emerge che la disciplina delle spedi‑zioni transfrontaliere di rifiuti risulta alquanto articolata. Gli operatori che in Italia partecipano a queste movimentazioni si assumono anche le responsabilità previste dalla normativa nazionale. Sul punto si desidera evidenziare alcuni pro‑fili della disciplina contenuta all’articolo 188 del Dlgs 152/2006.Da un’interpretazione sistematica del quadro normativo attuale, vi è da sottolineare che detta disposizione entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di operatività obbligatoria del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), fissata al 2 aprile 201273.

72. Il Dm 370/1998 sarà sostituito dal decreto previsto dall’articolo 194, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.73. Come è noto, il Dlgs 152/2006 ha subito importanti modifiche ad opera del Dlgs 205/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2008/98/Ce.In particolare, l’articolo 16 del decreto 205/2010 ha sostituito gli articoli 188, 189, 190 e 193, novel‑lando in questo modo il Dlgs 152/2006 e ha inoltre aggiunto gli articoli 188‑bis e 188‑ter.

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76 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

È fondamentale chiarire che chi produce (produttore iniziale) o detiene rifiuti conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento degli stessi sia che provveda direttamente al loro trattamento sia che li consegni ad un intermedia‑rio, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trat‑tamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 16, Dlgs 205/2010, l’entrata in vigore delle disposizioni contenute agli articoli 188, 188‑bis, 188‑ter, 189, 190 e 193 è tuttavia differita, rispetto alla data di entrata in vigore delle altre norme contenute nel Dlgs 205/2010, al giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel So alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.Detto termine è stato più volte prorogato (si veda la nota 76) e, allo stato attuale della normativa, esso è stato fissato al 2 aprile 2012 ad opera dell’articolo 13, Dl 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. “Milleproroghe”).Pertanto si ritiene che le disposizioni dell’articolo 188 qui evidenziate entrino in vigore in quella data, salvo ulteriori proroghe dell’operatività obbligatoria del Sistri.Fino a quel momento valgono pertanto le disposizioni contenute all’articolo 188 del Dlgs 152/2006 prima della novella del Dlgs 205/2010, cioè le disposizioni vigenti fino al 25 dicembre 2010:“Articolo 188 – Oneri dei produttori e dei detentoriGli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico– del detentore che deve consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché– dei precedenti detentori odel produttore dei rifiuti.2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:a) autosmaltimento dei rifiuti;b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194.3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a con‑dizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

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77capitolo 6 | disposizioni dello stato italiano sulle spedizioni dei rifiuti

rifiuti. I costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore ini‑ziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti74.Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dalla disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti,• qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed ab‑biano adempiuto agli obblighi previsti dal Sistri75, la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal detto sistema di tracciabilità dei rifiuti;• per i soggetti non iscritti al Sistri, la responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non perico‑losi è esclusa a seguito:– di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;– di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizio‑namento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano rice‑vuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’ impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’ intermediario dei rifiuti.”74. Si veda l’articolo 188, comma 4 del Dlgs 152/2006. Detti impianti devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216. I rifiuti devono inoltre essere conferiti agli impianti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.75. Le modalità attuative e organizzative del Sistri sono state definite dal Dm 17 dicembre 2009 (So alla Gu n. 10 del 13 gennaio 2010), modificato e integrato dai seguenti decreti ministeriali:Dm 15 febbraio 2010 (Gu 27 febbraio 2010 n. 48),Dm 9 luglio 2010 (Gu 13 luglio 2010 n. 161),Dm 28 settembre 2010 (Gu 1° ottobre 2010 n. 230),Dm 22 dicembre 2010 (Gu 28 dicembre 2010 n. 302).Successivamente il Sistri è stato disciplinato con Dm 18 febbraio 2011 n. 52 (So n. 107/L alla Gu n. 95 del 26 aprile 2011). Il Dm 17 dicembre 2009 è stato da ultimo modificato dal Dm 26 maggio 2011 (pubblicato in Gu 30 maggio 2011 n. 124).

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tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scaden‑za del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

6.6 il sistema di tracciabilità dei rifiuti e le spedizioni dei rifiuti: cenni

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è operativo dal 1° ot‑tobre 2010 e diverrà obbligatorio dal 2 aprile 201276 relativamente ai seguenti gruppi di soggetti:a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, comprese quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno, che hanno più di 10 dipendenti;b) le imprese e gli enti che hanno più di 10 dipendenti, produttori di rifiuti spe‑ciali non pericolosi– da lavorazioni industriali,– da lavorazioni artigianali,– costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo pro‑fessionale;d) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;e) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;nonché;

76. Il Sistri è il sistema elettronico italiano per la tracciabilità della filiera dei rifiuti speciali. I termini per l’operatività del Sistri previsti inizialmente per il 13 luglio 2010, per il primo gruppo di soggetti obbligati di cui all’articolo 1 del Dm 17 dicembre 2009, e per il 12 agosto 2010 per il secondo gruppo di soggetti obbligati di cui allo stesso Dm, sono stati ripetutamente prorogati. L’articolo 6, commi 2 e 3 del Dl 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo nonché delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 pubblicata sulla Gu n. 216 del 16 settembre 2011 ha stabilito lo slittamento dell’operatività obbligatoria del Sistri al 9 febbraio 2012. Da ultimo, il Dl 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. Milleproroghe) ha prorogato l’obbliga‑torietà del Sistri al 2 aprile 2012. Sul punto si veda anche la nota 73.

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Il volume, elaborato in collaborazione con la Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze e aggiornato alle ultime novità in materia a dicembre 2011, offre un quadro completo delle procedure e degli strumenti per la gestione delle spedizioni tran‑sfrontaliere di rifiuti, con una serie di indicazioni pratiche rivolte in particolare agli operatori della Pubblica amministrazione e agli organi di controllo impegnati in questa delicata attività.

Il testo si sviluppa in nove capitoli, dove tutte le problematiche legate all’esportazione e all’importazione dei rifiuti vengono esa‑minate con un approccio integrato che tiene conto delle varie fonti normative (internazionali, comunitarie e nazionali) che disciplina‑no la materia e mette in evidenza alcuni criteri interpretativi elabo‑rati dalla Provincia di Firenze.

Seguono tre appendici: la prima contiene le Liste Ambra e Verde, completate attraverso la rielaborazione sinottica degli allegati della Convenzione di Basilea; la seconda propone il metodo per il cal‑colo della garanzia finanziaria richiesta per le spedizioni soggette all’obbligo di notifica; la terza richiama tutta la normativa di riferi‑mento, gran parte della quale è disponibile nel sito reteambiente.it in versione coordinata con tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo