L'esportazione e l'importazione di rifiuti

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Il volume, elaborato in collaborazione con la Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze, offre un quadro completo delle procedure e degli strumenti per la gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con una serie di indicazioni pratiche rivolte in particolare agli operatori della Pubblica amministrazione e agli organi di controllo impegnati in questa delicata attività.

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a cura diPaola Ficco

alla luce del regolamento n. 1013/2006 /Ce e dei successivi regolamenti di attuazione

l’esportazione e l’importazione di rifiuti

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l’esportazione e l’importazione di rifiutialla luce del regolamento n. 1013/2006/ce e successivi regolamenti di attuazionea cura di paola ficcoin collaborazione con Francesca Forni, Emilio Galanti, David Hirsch, Laura Pampaloni della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze

redazione: Lavinia Bassoprogetto grafico: GrafCo3 Milanoimpaginazione: Maria Franca Perrottelliufficio stampa: [email protected]

© copyright 2009, Edizioni Ambiente srl, Milano

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Finito di stampare nell’ottobre 2009presso Digital Print (Segrate) Milano

Stampato in Italia – Printed in Italyquesto libro è stampato su carta riciclata 100%

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sommario

prefazione 9

1. introduzione 111.1 Esclusioni 131.2 Le principali novità del regolamento (Ce) n. 1013/2006 151.3 I regolamenti attuativi 16

2. definizioni 202.1 Definizioni 202.2 I soggetti coinvolti 232.3 Spedizione non conforme e spedizione illegale 27

2.3.1 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione non conforme 282.3.2 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale 29

3. gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti 323.1 Contratto 323.2 Notifica 33

3.2.1 Documento di notifica 343.2.2 Documento di movimento 35

3.3 Garanzia finanziaria 36

4. profili generali sulle spedizioni dei rifiuti 384.1 Le liste dei rifiuti 384.2 Miscele di rifiuti dell’allegato III A 394.3 Disposizioni comuni sulle spedizioni dei rifiuti 42

5. le spedizioni di rifiuti all’interno della comunità 455.1 Gli obblighi generali di informazione 46

5.1.1 Controlli sulle spedizioni di rifiuti della lista verde 485.2 Procedura di notifica per le spedizioni all’interno della Comunità 49

5.2.1 Dossier di notifica e primo esame da parte delle autorità competenti 505.2.2 Istruttoria della notifica e autorizzazione della spedizione 51

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5.2.3 Obiezioni alla spedizione 53Principi elaborati dalla Corte di Giustizia 54Rifiuti destinati allo smaltimento 55Applicazione per le autorità competenti italiane 56Rifiuti destinati al recupero 60

5.2.4 Adempimenti previsti prima dell’effettuazione della spedizione 65Controllo da parte dell’autorità di spedizione 65

5.2.5 Trasporto, ricevimento, recupero o smaltimento dei rifiuti – documenti probatori 67

Controllo da parte dell’autorità di spedizione 685.2.6 Transito attraverso Paesi terzi e accordi per le zone di confine 695.2.7 Disposizioni transitorie per alcuni Stati membri 705.2.8 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti e accordi per le zone di confine 70

6. disposizioni dello stato italiano sulle spedizioni dei rifiuti 726.1 Spedizioni di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino 736.2 Autorità competenti in territorio italiano 736.3 Specifiche disposizioni sul trasporto e l’importazione di rifiuti in Italia 736.4 Garanzie finanziarie in Italia 756.5 Il formulario di identificazione 756.6 Registro di carico e scarico dei rifiuti 766.7 La fase del trasporto: regime autorizzatorio 77

7. le esportazioni di rifiuti dalla comunità 807.1 Divieti e esportazioni ammesse 80

7.1.1 Destinazione allo smaltimento 817.1.2 Destinazione al recupero 81

7.2 Le procedure per l’esportazione di rifiuti dalla comunità 847.2.1 Esportazione di rifiuti destinati a smaltimento 84

Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 857.2.2 Esportazione di rifiuti destinati a recupero 86

Esportazione di rifiuti destinati a recupero in Paesi non Ocse 87Ulteriori procedure per l’esportazione di rifiuti avviati al recupero nella Repubblica Popolare Cinese 91Esportazione di rifiuti destinati a recupero in Paesi Ocse 92Lista verde e allegati III A e III B 93Lista ambra e allegato IV A 93Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 94Particolarità previste nel caso di transito in un paese non Ocse 94

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8. le importazioni di rifiuti nella comunità 958.1 Divieti e importazioni ammesse 958.2 Le procedure per l’importazione di rifiuti nella comunità 96

8.2.1 Importazione di rifiuti destinati allo smaltimento 96Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 97

8.2.2 Importazione di rifiuti destinati al recupero provenienti o transitanti da paesi Ocse 98

Informazione e controllo tra autorità competente e uffici doganali 998.2.3 Importazione di rifiuti destinati al recupero provenienti da paesi non Ocse aderenti alla convenzione di Basilea 998.2.4 Importazioni da territori d’oltremare 99

9. transito nel territorio della comunità di spedizioni provenienti e destinati a paesi terzi 101

9.1 Destinazione allo smaltimento 1019.2 Destinazione al recupero 101

appendice 1liste dei rifiuti 105

appendice 2calcolo della garanzia finanziaria 119

appendice 3riferimenti normativi 121

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Il regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 n. 1013/20061 disciplina dal 12 luglio 2007 le spedizioni dei rifiuti:• fra Stati membri della Comunità;• importati nella Comunità da paesi terzi;• esportati dalla Comunità verso paesi terzi;• in transito nel territorio comunitario in partenza e a destinazione di paesi terzi.

La disciplina sulle spedizioni dei rifiuti si inserisce nel quadro normativo svilup-pato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economi-co (Ocse), della Convenzione di Basilea e dell’Unione europea.Il regolamento n. 1013/2006/Ce deve essere pertanto esaminato alla luce delle seguenti norme di riferimento:• la direttiva quadro sui rifiuti 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 5 aprile 20062 che rappresenta lo strumento comunitario fondamentale della disciplina della gestione dei rifiuti;

1. Guce 12 luglio 2006 n. L 190; il regolamento ha abrogato dal 12 luglio 2007 il regolamento n. 259/1993/Cee e la decisione 94/774/Ce. Il regolamento n. 1013/2006/Ce è applicabile dalla stessa data. L’articolo 62 reca disposizioni transitorie per la prima applicazione del regolamento. In particolare:• le spedizioni notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall’autorità competente di destina-zione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del previgente regolamento n. 259/1993/Cee;• le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione ai sensi del regolamento n. 259/1993/Cee devono essere portate a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1013/2006/Ce (12 luglio 2008).2. “Direttiva relativa ai rifiuti” (Guue 27 aprile 2006, n. L114); la direttiva è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 12 dicembre 2010, dalla nuova direttiva del Parlamento europeo del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (Guue 22 novembre 2008 n. L312).

1. introduzione

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12 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

• la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti tran-sfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, e successivi emendamenti;• la decisione Ocse C(2001)107 def., di revisione della decisione C (92)39 def., sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero.

Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento istituisce procedure e regimi di controllo diversificati per le spedizioni dei rifiuti in funzione:• dell’origine e del tipo di rifiuto spedito;• della destinazione e del tipo di trattamento cui gli stessi sono sottoposti;• dell’itinerario previsto.

Il regolamento si compone di 64 articoli, suddivisi in 7 titoli, e di 9 allegati.

titoli del regolamento 1013/2006/ceTitolo I (articoli 1 e 2) Ambito d’applicazione e definizioni

Titolo II (articoli 3 – 32) Spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito attra-verso Paesi terzi

Titolo III (articolo 33) Spedizioni esclusivamente all’interno degli Stati membri

Titolo IV (articoli 34 – 40) Esportazioni dalla Comunità verso Paesi terzi

Titolo V (articoli 41 – 46) Importazioni nella Comunità da Paesi terzi

Titolo VI (articoli 47 e 48) Transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso Paesi terzi

Titolo VII (articoli 49 – 64) Altre disposizioni

allegati al regolamento 1013/2006/ceAllegato I A Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Allegato I B Documento di movimento per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

Allegato I C Istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento

Allegato II Informazioni e documenti che corredano la notifica

Parte 1 Informazioni da fornire sul, o allegare al, documento di notifica

Parte 2 Informazioni da fornire sul, o allegare, al documento di movimento

Parte 3 Informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

(segue)

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13capitolo 1 | introduzione

(segue)

Allegato III Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 (“Lista verde”)

Allegato III A

Miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III e non classificati sotto una voce specifica di cui all’allegato 3, paragrafo 2

Allegato III BRifiuti verdi addizionali in attesa dell’inclusione nei pertinenti allegati della Convenzione di Basilea o della decisione Ocse di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento

Allegato IV Elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (“Lista ambra”)

Allegato IV A

Rifiuti elencati nell’allegato III ma soggetti all’obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte (articolo 3, paragrafo 3)

Allegato V Rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del regolamento

Allegato VI Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

Allegato VII Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4 del regolamento

Allegato VIII Linee guida per una gestione ecologicamente corretta (articolo 49)

Allegato IX Questionario supplementare sull’informazione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 51, paragrafo 2

1.1 esclusioni

Il previgente regolamento n. 259/1993/Cee, escludeva dal campo di applicazione della disciplina sulle spedizioni di rifiuti le spedizioni di rifiuti destinati al re-cupero appartenenti alla Lista verde. Il regolamento n. 1013/2006/Ce ha invece ritenuto di assoggettare anche questa tipologia di movimentazione dei rifiuti alla disciplina, agli obblighi e ai controlli stabiliti per le spedizioni di rifiuti.Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1013/2006/Ce:• lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dal-la normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78)3, o da altri strumenti internazionali vincolanti;

3. Con la legge 29 settembre 1980, n. 662 (So alla Gu 23 ottobre 1980 n. 292), l’Italia ha ratificato e

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• i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;• le spedizioni di residui radioattivi di cui all’articolo 2, direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 19924, relativa alla sorveglianza ed al controllo del-le spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;• le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento n. 1774/2002/Ce, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine ani-male non destinati al consumo umano;• qualora già disciplinate da altra normativa comunitaria5, le spedizioni di rifiuti:– risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;– le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;– i materiali esplosivi in disuso;• le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991)6;• le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da orga-nizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o man-tenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle stesse forze armate od organizzazioni umanitarie, o per loro conto, direttamente o indirettamente. In tali casi, le autorità competenti di transito e l’autorità competente di desti-

dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e al protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973.4. Detta direttiva è stata sostituita, con effetto dal 25 dicembre 2008, dalla direttiva 2006/117/Eu-ratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Guce 5 dicembre 2006 n. L 337), recepita in Italia con legge 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2007” e con Dlgs 20 febbra-io 2009, n. 23 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”.5. Ad oggi non sono state emanate disposizioni comunitarie in merito.6. Si veda la legge 15 febbraio 1995, n. 54, recante ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezio-ne ambientale al trattato Antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991 (So alla Gu 27 febbraio 1995 n. 48).

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15capitolo 1 | introduzione

nazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;• le spedizioni di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico7.

1.2 le principali novità del regolamento n. 1013/2006/ce

Il regolamento n. 1013/2006/Ce ha introdotto alcune significative novità rispet-to alla precedente disciplina del regolamento n. 259/1993/Ce. In particolare:• le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati individuati dal Cer (Codice eu-ropeo dei rifiuti) 200301, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazio-ne preventiva scritta indipendentemente dalla destinazione degli stessi (recupero o smaltimento);• la notifica deve essere trasmessa dall’autorità competente di spedizione, anziché dal notificatore, all’autorità competente di destinazione. A favore del notificatore sono introdotte precise garanzie procedurali quali, ad esempio, la previsione di specifici documenti che debbono corredare i moduli di notifica e di movimento e l’individuazione di termini per l’espletamento e la conclusione del procedimen-to di autorizzazione della spedizione;• il produttore dei rifiuti è maggiormente coinvolto nelle spedizioni dei rifiuti in quanto deve firmare il documento di notifica, qualora non sia anche il notifica-tore;• l’articolo 6 definisce e precisa alcuni meccanismi relativi al sistema delle ga-ranzie finanziarie, quali la possibilità di svincolare anticipatamente la fideius-sione nel caso di spedizioni destinate a impianti intermedi e di chiedere un’in-tegrazione alla fideiussione nel caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi terzi;• l’articolo 14 prevede la possibilità per l’autorità competente di destinazione di rilasciare un’autorizzazione preventiva agli impianti di recupero. In questo caso sono previste notevoli semplificazioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazio-ne alla spedizione;

7. L’articolo 36, direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ha modificato l’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento n. 1013/2006/Ce e ha introdotto detta ulteriore esclusione. La direttiva 2009/31/Ce è stata pubblicata sulla Guue 5 giugno 2009 n. L 140 ed è in vigore dal 25 giugno 2009.

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16 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

• l’articolo 15 introduce obblighi specifici in capo ai diversi soggetti coinvolti nelle spedizioni destinate ad operazioni intermedie di recupero (R12 – R13) o di smaltimento (D13 – D15);• l’articolo 18 introduce, per le spedizioni della Lista verde, obblighi generali di informazione che consistono in un documento di accompagnamento dei rifiuti durante la spedizione e nella stipula di un contratto tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario degli stessi per il recupero dei rifiuti.

1.3 i regolamenti attuativi

In attuazione dell’articolo 58 del regolamento8 e al fine di garantire il necessa-rio adeguamento al progresso scientifico e tecnico, la Commissione europea, mediante appositi regolamenti, può modificare gli allegati del regolamento in ordine ai seguenti aspetti:a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V possono essere modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della Convenzione di Basilea e della de-cisione Ocse;b) i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti alle-gati della Convenzione di Basilea o della decisione Ocse;c) su richiesta di uno Stato membro, è possibile includere in via provvisoria nell’allegato III A, alle condizioni indicate all’articolo 3, paragrafo 2 del regola-mento, delle miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III in attesa di una decisione relativa alla loro attribuzione ai pertinenti allegati della Convenzione di Basilea o della decisione Ocse9;

8. Detto articolo è stato sostituito dal regolamento n. 219/2009/Ce dell’11 marzo 2009 che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo. Lo stesso articolo prevede ora che i regolamenti attuativi della Commissione siano adottati secondo la procedura di regolamenta-zione con controllo introdotta dal nuovo articolo 59 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 1013/2006/Ce.9. Si tratta delle miscele di rifiuti non classificate sotto una voce specifica dell’allegato III, ma compo-ste da due o più rifiuti elencati nell’allegato III che possono essere infatti elencate nell’allegato III A, a condizione che la composizione delle miscele stesse non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti.

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17capitolo 1 | introduzione

d) possono essere determinati i casi eccezionali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento e, se del caso, i rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e contestualmente soppressi dall’allegato III 10;e) l’allegato V è aggiornato sulla base delle modifiche apportate all’elenco dei rifiuti pericolosi 11;f) l’allegato VIII è modificato sulla scorta delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

Ad oggi sono stati emanati i seguenti regolamenti di attuazione della disciplina del regolamento n. 1013/2006/Ce:• regolamento (Ce) n. 1379/2007 del 26 novembre 2007 12;• regolamento (Ce) n. 801/2007 del 6 luglio 2007 13;• regolamento (Ce) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 14;• regolamento (Ce) n. 740/2008 del 29 luglio 2008 15;• regolamento (Ce) n. 669/2008 del 15 luglio 2008 16;• regolamento (Ce) n. 308/2009 del 15 aprile 2009 17.

Nella predisposizione dei menzionati regolamenti, l’attenzione della Commissio-ne si è focalizzata su:• la modifica di alcuni allegati del regolamento n. 1013/2006/Ce;• la definizione delle specifiche per le esportazioni di rifiuti verso alcuni paesi terzi;• l’individuazione delle miscele di rifiuti da includere nell’allegato III A.

10. Se in casi eccezionali i rifiuti elencati nell’allegato III presentano una delle caratteristiche di peri-colo di cui all’allegato III della direttiva 91/689/Cee, essi sono soggetti alle disposizioni previste per i rifiuti elencati nell’allegato IV.11. Dette modifiche sono adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee; la predetta direttiva peraltro è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/98/Ce con effetto dal 12 dicembre 2010.12. Guue 27 novembre 2007 n. L 309.13. Guue 7 luglio 2007 n. L 179.14. Guue 4 dicembre 2007 n. L 316.15. Guue 30 luglio 2008 n. L 201.16. Guue 16 luglio 2008 n. L 188.17. Guue 16 aprile 2009 n. L97.

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Le spedizioni dei rifiuti sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti elementi, individuati dagli articoli da 4 a 6 del regolamento:• il contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti (articolo 5);• la notifica (articolo 4);• la garanzia finanziaria per le spedizioni soggette all’obbligo di notifica (articolo 6).

3.1 contratto

Prerequisito indispensabile per accedere alle procedure per la spedizione dei ri-fiuti è la stipulazione di un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti tra il notificatore e il destinatario. Se la spedizione è effettuata tra due stabi-limenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto che si impegna a recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di notifica.Il contratto deve contenere precisi obblighi:– per il notificatore, l’obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il re-cupero o lo smaltimento non siano effettuati come previsto o siano effettuati illegalmente;– per il destinatario, l’obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale;– per l’impianto di destinazione, l’obbligo di fornire un certificato che attesti l’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del regolamento n. 1013/2006/Ce.

Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smalti-mento, devono figurare nel contratto ulteriori obblighi:

3. gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

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33capitolo 3 | gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

• per l’impianto di destinazione intermedio, l’obbligo di fornire i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla no-tifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del regolamento n. 1013/2006/Ce, articolo 15, lettera e) e lettera d);• per il destinatario intermedio, l’obbligo di trasmettere una notifica all’autorità competente del paese di spedizione iniziale, se i rifiuti sono avviati dallo stesso impianto intermedio ad un impianto situato in un paese terzo per le successive operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento.Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell’esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifichi l’esi-stenza. Se richiesto, il notificatore o il destinatario deve fornire copia conforme del contratto.Il regolamento n. 1013/2006/Ce stabilisce29 che il contratto di recupero o smal-timento dei rifiuti è efficace dal momento della notifica e per tutta la durata del-la spedizione fino al rilascio del certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti.L’articolo 18 del regolamento prevede la stipulazione di un contratto anche ai fini della spedizione di rifiuti della Lista verde, i quali non sono sottoposti, come indicato oltre, alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. In questo caso parti contrattuali sono il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti.

3.2 notifica

La notifica è l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per effettuare la spedi-zione dei rifiuti dal luogo di spedizione iniziale fino all’impianto di destinazione finale dei rifiuti stessi, comprese le fasi intermedie di recupero o smaltimento.La notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti, ad eccezione:a) dei rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A: in questo caso, deve essere specificato un solo tipo di rifiuti;b) delle miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell’allegato III A. In questo caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza.

29. Articolo 5, comma 2, regolamento n. 1013/2006/Ce.

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34 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

Quando la notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti, può trattarsi di un codice rifiuto individuato:• in uno degli allegati III, III B, IV o IV A: si ricorda che la Lista verde (allegato III) e la Lista ambra (allegato IV) discendono dalla decisione Ocse C(2001)107/finale e dalla Convenzione di Basilea, e le rispettive codifiche non sono basate sui criteri di classificazione dell’Elenco europeo dei rifiuti (Cer). Pertanto, ad un codice della Lista verde o ambra possono corrispondere uno o più codici dell’Elenco europeo dei rifiuti;• nell’elenco europeo dei rifiuti, riportato all’allegato D alla Parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.La notifica si compone di 2 documenti• il documento di notifica, e• il documento di movimentorilasciati dall’autorità competente di spedizione al notificatore. I modelli attual-mente in uso sono riportati nella Guce 8 novembre 2008 n. L 299.La notifica si considera debitamente compilata, ai fini dell’invio alle altre auto-rità competenti, quando l’autorità di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati riportando sullo stesso o allegando ad esso le informazioni e i documenti previsti.Le autorità interessate possono richiedere al notificatore informazioni e docu-menti aggiuntivi nei limiti di quanto previsto dall’allegato II, parte 3, del rego-lamento n. 1013/2006/Ce.Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla spedizione, la notifica si considera de-bitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e risultano completi anche della documentazione aggiuntiva eventualmente ri-chiesta.

3.2.1 documento di notificaIl documento di notifica è destinato a:• fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie per verificare l’am-missibilità della spedizione dei rifiuti;• confermare il ricevimento della notifica da parte delle stesse autorità;• rilasciare l’autorizzazione scritta alla spedizione.

Il documento di notifica deve essere compilato secondo le istruzioni contenute nell’allegato I C e corredato delle informazioni e dei documenti riportati nell’al-

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35capitolo 3 | gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

legato II, parte 1, del regolamento n. 1013/2006/Ce. L’articolo 29 del regola-mento prevede la possibilità di porre a carico del notificatore le spese ammini-strative per l’espletamento della procedura di notifica e le spese ordinarie per analisi e ispezioni.In Italia i diritti relativi a queste spese sono stati stabiliti con il Dm 3 settembre 1998, n. 370.Se il notificatore non è il produttore iniziale dei rifiuti oggetto della spedizio-ne 30, il documento di notifica deve essere sottoscritto al campo 17 anche da questi o dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato. Ciò al fine di respon-sabilizzare maggiormente il produttore dei rifiuti.Il notificatore ha inoltre la possibilità di presentare una notifica generale, relativa cioè a più spedizioni31, se ciascuna di esse rispetta le seguenti condizioni:• omogeneità delle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti oggetto delle spedi-zioni;• spedizione dei rifiuti ad uno stesso destinatario e ad uno stesso impianto di destinazione;• unico itinerario indicato nel documento di notifica.

Le autorità competenti hanno la facoltà di subordinare l’accordo in ordine al ricorso alla notifica generale all’invio a posteriori, da parte del notificatore, di informazioni complementari.Se, per circostanze imprevedibili, l’itinerario indicato nella notifica non può es-sere rispettato, il notificatore deve informare al più presto, e possibilmente prima dell’inizio della spedizione, le competenti autorità.Se la modifica implica il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle indicate nella notifica generale, è necessario presentare una nuova notifica.

3.2.2 documento di movimentoIl documento di movimento deve accompagnare sempre la spedizione di rifiuti da quando lascia il luogo di produzione fino all’arrivo nell’impianto di recupero o smaltimento nel paese di destinazione. I vettori che prendono in consegna una spedizione di rifiuti devono firmare, in corrispondenza del campo n. 8, il docu-mento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti.

30. Articolo 4, comma 1, punto 1, regolamento n. 1013/2006/Ce.31. Articolo 13, regolamento n. 1013/2006/Ce.

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36 l’esportazione e l’importazione di rifiuti

In corrispondenza dei campi da 20 a 22 deve essere registrato il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali dei paesi interessati nel caso di esporta-zione dalla Comunità, importazione o transito nella Comunità. Il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti per certificare il ricevimento della spedizione (campo 18) e l’avvenuto recupero o smaltimento della spedizione di rifiuti (campo 19).ll documento di movimento deve essere compilato secondo le indicazioni di cui all’allegato I C del regolamento e provvisto, per quanto possibile al momento della notifica, delle informazioni previste dall’allegato II, parte 2, regolamento n. 1013/2006/Ce.

3.3 garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria (o un’assicurazione equivalente) deve essere prestata per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all’obbligo di notifica e deve coprire:• le spese di trasporto;• le spese di smaltimento o recupero comprese eventuali operazioni intermedie necessarie;• le spese di deposito per 90 giorni.Dette spese possono essere necessarie a seguito di:• spedizioni di rifiuti che non si svolgano conformemente alle clausole del do-cumento di movimento o del contratto e per le quali il notificatore, o in man-canza l’autorità di spedizione, sia obbligato a riprendere in carico i rifiuti ai sensi dell’articolo 22 del regolamento;• spedizione di rifiuti, recupero o smaltimento illegali ai sensi dell’articolo 24 del regolamento.

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è stipulata dal notificatore o da un’altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, è approvata dall’autorità competente di spedizione ed è efficace al momento della notifica o, previo consenso dell’autorità competente che l’approva, al più tardi quando ha inizio la spedizione.Nel caso di importazione di rifiuti nella Comunità, l’autorità di destinazione nella Comunità esamina l’importo della copertura e, nel caso questo non sia congruo, chiede al notificatore e successivamente approva una garanzia finanzia-ria o un’assicurazione equivalente supplementare.

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37capitolo 3 | gli elementi fondamentali delle spedizioni dei rifiuti

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’au-torità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.Il regolamento introduce la possibilità per l’autorità competente di svincolare la garanzia finanziaria alla presentazione del certificato di avvenuto recupero o smaltimento intermedio, nel caso di spedizioni destinate a operazioni interme-die, se un’ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione. In questo caso, le eventuali ulteriori spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, salvo che l’autorità di destinazione non lo ritenga ne-cessario. In questa ultima evenienza, la stessa si assume la responsabilità degli obblighi derivanti da spedizioni illegali o della ripresa dei rifiuti se la spedizione o l’ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a ter-mine come previsto.Il regolamento precisa, inoltre, che in caso di notifica generale è possibile co-stituire una garanzia finanziaria che copra singole parti della notifica anziché la stessa nel suo insieme. In questi casi la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi al momento del suo inizio.In Italia, le modalità e gli importi della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti sono disciplinate dal decreto del Ministro dell’am-biente 3 settembre 1998, n. 370, adottato in attuazione dell’articolo 16 del pre-vigente Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 32. Il regolamento n. 1013/2006/Ce dispone, all’articolo 6, che la garanzia finanziaria debba coprire anche le spese di deposito dei rifiuti per 90 giorni, previsione non contemplata nel Dm 370/1998. Per sop-perire a tale carenza della normativa nazionale, la Provincia di Firenze chiede al notificatore che il testo della garanzia finanziaria, o un’appendice allo stesso, contenga una specifica clausola per la copertura di dette spese di deposito da parte della banca/assicurazione.

32. Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (cd “Decreto Ronchi”) “Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (So n. 33 alla Gu 15 febbraio 1997 n. 38). Il Dm 3 settembre 1998, n. 370 sarà sostituito dal decreto previsto all’articolo 194, Dlgs 152/2006 (per ulteriori dettagli si veda il capitolo 6).

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