Legge di bilancio per l’anno finanziario 2019 - cnafe.it · inferiori a 400 milioni di ... lavoro...

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Legge di bilancio per l’anno finanziario 2019 Legge 30 dicembre 2018 n.145 Pubblicata sul Supplemento Ordinario n.62 della Gazzetta ufficiale n.302 del 31/12/2018 I principali contenuti di interesse dell’area fiscale PS.: le modifiche o le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare rispetto al disegno di Legge sono evidenziate in grassetto 4 gennaio 2019

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Legge di bilancio per l’anno finanziario 2019

Legge 30 dicembre 2018 n.145 Pubblicata sul Supplemento Ordinario n.62 della

Gazzetta ufficiale n.302 del 31/12/2018

I principali contenuti di interesse dell’area fiscale

PS.: le modifiche o le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare rispetto al disegno di Legge

sono evidenziate in grassetto

4 gennaio 2019

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Argomento Commento

Art. 1

Commi 2 e 5

(Sterilizzazione

clausole

salvaguardia Iva e

accise)

È disposta la neutralizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (sia ridotta che

ordinaria) per l’anno 2019 previsti dalla legislazione previgente.

Per gli anni successivi vengono aumentati i già previsti incrementi dell’aliquota IVA

ordinaria attualmente fissata al 22%:

• +0,3 punti percentuali per l’anno 2020 (portando così l’aliquota già prevista del

24,9% al 25,2%);

• +1,5 punti percentuali per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi

(portando così l’aliquota già prevista del 25,0% al 26,5%).

Rimane confermato l’aumento di 3 punti percentuali per l’aliquota IVA agevolata del

10% già previsto a decorrere dall’anno 2020.

Dal 1° Gennaio 2019 l’aliquota della accisa sulla benzina, sul gasolio usato come

carburante saranno aumentate in modo da determinare maggiori entrate nette non

inferiori a 400 milioni di euro per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi.

Art. 1

Comma 3

(Aliquota IVA

dispositivi medici)

Si applica l’aliquota iva del 10% anche ai dispositivi medici a base di sostanze

normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per

trattamenti medici e veterinari classificabili nella voce 3004 della nomenclatura

combinata della Tariffa doganale.

Con una norma interpretativa infatti è stabilito che anche tali prodotti sono compresi

nel numero 114, tab. A, parte III, allegata al DPR 633/72.

Art. 1

Comma 4

(IVA agevolata

prodotti di

panetteria)

Modificato il comma 2, art. 75, L. 413/1991 per ampliare il novero degli ingredienti

che possono beneficiare dell’iva agevolata se utilizzati per la preparazione di prodotti

di panetteria, di conseguenza, si applica l’aliquota iva al 4% anche ai prodotti della

panetteria ordinaria contenenti destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari

industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le

erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Art. 1

Comma 6

(Sterilizzazione

aumento accise

carburanti)

È abrogato il comma 3 dell’art. 19, D.L. 91/2014 che prevedeva l’aumento, a decorrere

dal 1° Gennaio 2019, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e

sul gasolio usato come carburante per far fronte agli oneri derivanti dalla modifica alla

disciplina ACE.

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Art. 1

Commi 7-8

(Interessi passivi

imprese immobiliari)

In considerazione della mancata revisione della normativa fiscale delle imprese

immobiliari, è stata confermata l’applicazione del comma 36 dell’articolo 1, della L.

244/2007 (Finanziaria 2008), che prevede per le società che svolgono in via effettiva

e prevalente l’attività di gestione immobiliare la NON applicazione del meccanismo

del ROL agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili

destinati alla locazione.

Tale disposizione era stata abrogata con effetto dal periodo di imposta successivo a

quello in corso al 31.12.2018, in sede di recepimento della direttiva ATAD.

Conseguentemente le predette società, dal 2019 (in caso di periodo di imposta

coincidente con l’anno solare), avrebbero dovuto applicare le limitazioni dell’art. 96

del Tuir (meccanismo del ROL) agli interessi passivi su finanziamenti ipotecari relativi

ad immobili destinati alla locazione.

A seguito della revoca, ad opera della legge di Bilancio, dell’abrogazione del comma

36 dell’art. 1 della L.244/2007, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da

ipoteca su immobili destinati alla locazione continueranno ad essere deducibili per il

loro intero ammontare, senza alcuna limitazione.

Per completezza si ricorda che si considerano società che svolgono in via effettiva e

prevalente l’attività di gestione immobiliare quelle società il cui valore dell'attivo

patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili

destinati alla locazione ed i cui ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni

di locazione o affitto di aziende.

Il successivo comma 8 stabilisce i limiti di spesa nella misura di 17,7 milioni di euro

per il 2020 e 10,1 milioni di euro dal 2021.

Art. 1

Commi 9-11

(Estensione del

regime forfetario)

Requisiti di accesso al regime

Dal 2019 aumenteranno i soggetti che potranno accedere al regime forfettario grazie

all’innalzamento e all’unificazione delle soglie dei ricavi conseguiti e dei compensi

percepiti, nonché alla eliminazione degli altri requisiti di accesso al regime fino ad oggi

richiesti.

È infatti previsto che le persone fisiche esercenti attività di imprese, arti o professioni

potranno accedere al regime forfettario già dal 2019 se nell’anno precedente hanno

conseguito un ammontare di ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno,

non superiori a 65.000,00 euro.

Ancorché la norma utilizzi, con riferimento all’ammontare di ricavi, il termine

“conseguito”, il criterio da utilizzare ai fini della determinazione di detto ammontare è

quello proprio del regime contabile di provenienza. Conseguentemente, per le imprese

ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, assumeranno rilevanza i ricavi

“incassati”, o quelli considerati tali con il metodo “del registrato”, quelli cioè che hanno

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concorso alla determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’anno

precedente.

È dunque richiesto un unico requisito di accesso al regime forfetario, identico per tutte

le attività.

Modificando il comma 54 dell’art 1 della L. 190/2014 la novella legislativa ha di fatto

eliminato gli ulteriori requisiti fino a questo momento richiesti, quali:

• il limite dei 5.000,00 euro annui per le spese per prestazioni di lavoro;

• il limite dei 20.000,00 euro per gli investimenti in beni strumentali. Sono confermati i gruppi di attività e le relative percentuali di redditività.

Cause di esclusione

Con la modifica della lett. d) del comma 57, art.1, L 190/2014, viene precluso l’accesso

al regime ai soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività,

alle:

• Società di persone;

• Associazioni o imprese familiari di cui all’art 5 del TUIR;

• Società a responsabilità limitata (trasparenti e non) che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e che siano controllate direttamente o indirettamente dagli stessi;

• Associazione in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e che siano controllate direttamente o indirettamente dagli stessi.

Con lo scopo di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in

attività di lavoro autonomo il novellato comma 57, lett. d-bis), art 1, L. 190/2014, non

possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata

prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di

lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,

ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai

suddetti datori di lavoro.

Restano inalterate le ulteriori cause di esclusione già previste.

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Per quanto non diversamente stabilito restano invariate le disposizioni di cui alla

L.190/2014.

Considerate le rilevanti modifiche apportate alla disciplina del regime forfettario si

deve ritenere che, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del D.Lgs 442/97, possa essere revocata

l’eventuale opzione per il regime normale espressa negli anni 2017 e 2018.

Art. 1

Comma 12

(Deducibilità IMU

degli immobili

strumentali)

E’ stata incrementata dal 20% al 40% la deducibilità dell'imposta municipale propria

(IMU) relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di

impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Resta ferma l’indeducibilità della medesima imposta ai fini IRAP.

L’incremento della deducibilità si applica anche all’imposta municipale immobiliare

(IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

della provincia autonoma di Trento.

Art. 1

Commi 13-16

(Imposta sostitutiva

sui compensi

derivanti dalla

attività di lezioni

private e ripetizioni)

I compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitate da docenti

titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15% da versare entro gli stessi

termini del versamento del saldo Irpef. La norma rinvia integralmente alla disciplina

normativa Irpef per ciò che riguarda la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i

rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso tributario.

L'Agenzia delle Entrate, in apposito provvedimento, disciplinerà le modalità di

versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva. Viene inoltre precisato

che, il contribuente potrà comunque decidere di far concorrere i predetti compensi alla

formazione del reddito complessivo sulla base dell'esercizio di una specifica opzione (le

cui modalità saranno stabilite nel medesimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate).

La norma ricorda che, per poter svolgere regolarmente l’attività di insegnamento a

titolo privato, i dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare l’esercizio di attività extra

professionale didattica alla propria amministrazione di appartenenza, ai fini della

verifica di eventuali incompatibilità (art. 53, D.Lgs. n. 165/2001).

Art. 1

Commi 17-22

(Imposta sostitutiva

per imprenditori

individuali ed

esercenti arti e

professioni)

Viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un regime di tassazione agevolata

(flat tax) del reddito realizzato da imprese individuali e da esercenti arti e professioni

che nel periodo d’imposta precedente (es: 2019) conseguono ricavi o compensi

compresi tra euro 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno. In sede di conversione

è stato inserito il riferimento al periodo d’imposta precedente anziché all’anno

precedente, come presente nel testo originario.

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L’agevolazione consiste nell’assoggettamento del reddito d’impresa o di lavoro

autonomo ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP con

l’aliquota del 20%.

La determinazione del reddito deve essere effettuata con le ordinarie modalità in base

al regime contabile adottato (contabilità semplificata per cassa o per registrato o

ordinaria per opzione), tenendo anche conto di eventuali perdite a riporto in base alle

nuove disposizioni dell’art.8 TUIR.

I soggetti che fruiscono di questo regime fiscale sono esonerati dall’applicazione

dell’IVA e dai conseguenti adempimenti, fermo restando l’obbligo di emissione della

fattura elettronica; si renderà, quindi, necessario nel passaggio a questo regime

eseguire la rettifica della detrazione IVA di cui all’art.19-bis 2 DPR 633/72.

Inoltre, questi contribuenti non subiscono ritenute d’acconto su compensi o ricavi

realizzati, previo rilascio di un’apposita dichiarazione che evidenzia l’adesione a tale

regime fiscale, e non sono, a loro volta, sostituti d’imposta e, quindi, non operano le

ritenute, limitandosi ad indicare in dichiarazione dei redditi i dati relativi alle operazioni

ordinariamente soggette a ritenuta fiscale.

I contribuenti che beneficiano di questo regime impositivo sono tenuti ad assolvere gli

obblighi contributivi previdenziali in base alle ordinarie disposizioni, non essendo

previste deroghe agevolative e neanche la possibilità di deduzione di quanto assolto a

tale titolo dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Restano, altresì, soggetti

all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Sulla base delle attuali disposizioni, i contribuenti che usufruiscono di questo regime

non possono avvalersi della tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione

di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazionale.

Le condizioni di accesso a questo nuovo meccanismo di tassazione sono analoghe a

quelle previste per il nuovo regime forfetario.

Nello specifico, per l’individuazione del limite di ricavi e compensi, occorre procedere

alla verifica sommando tutti i ricavi e i compensi, anche relativi a diverse attività, senza

considerare eventuali ulteriori componenti positivi aggiunti in sede di dichiarazione dei

redditi per migliorare l’indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) e accedere al regime

premiale. Per la determinazione dei ricavi e compensi rileverà il criterio di cassa o di

competenza o di registrazione specifico del regime contabile adottato.

Il regime agevolato non può essere fruito da:

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• contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA (artt. 34, 34-bis, 74 e 74-ter DPR

633/72, vendite a domicilio) o di regimi forfettari di determinazione del reddito

(es: regime forfettario, venditori porta a porta, regimi dell’art. 32 TUIR, agriturismo,

ecc.);

• soggetti non residenti, ad eccezione dei residenti nella UE o in uno stato SEE che

producono nel territorio italiano il 75% del reddito complessivo prodotto;

• contribuenti che effettuano in via esclusiva o principale cessioni di fabbricati e di

terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

• soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, imprese

familiari, associazioni tra professionisti o che controllano direttamente o

indirettamente srl (sia in regime di trasparenza fiscale che in regime ordinario) e

associazioni in partecipazione che esercitano direttamente o indirettamente

attività economiche riconducibili all’attività propria dell’impresa o di lavoro

autonomo;

• contribuenti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di

lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso rapporti di lavoro

nei due anni precedenti o nei confronti di soggetti a questi direttamente o

indirettamente riconducibili.

Questo nuovo regime fiscale si configura come un regime naturale al quale accedono

direttamente tutti i contribuenti in possesso dei requisiti; saranno, quindi, i soggetti

con le condizioni di accesso a dover esercitare un’opzione se intendono richiedere

l’applicazione di IRPEF, IRAP e IVA con le ordinarie modalità.

Pur non essendo esplicitato nella norma, le previsioni di esclusione dalla disciplina IVA

contrastano con le disposizioni europee, rendendosi quindi necessaria per la relativa

operatività un’apposita autorizzazione comunitaria.

Art. 1

Commi 23-26

(Disciplina del riporto

delle perdite per i

soggetti Irpef)

Il DDL di bilancio 2019 modificando l’articolo 8 del Tuir («Determinazione del reddito

complessivo») stabilisce che le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese

commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in S.n.c. e S.a.s. sono computate in

diminuzione dei relativi redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta e, per la

“differenza”, nei successivi periodi, in misura non superiore all’80% dei redditi

conseguiti e per l’intero importo che trova capienza in essi. In tal modo, viene

“allineato” il trattamento fiscale delle perdite d’ impresa in contabilità semplificata a

quello delle imprese in contabilità ordinaria (nell’attuale versione, infatti, è previsto un

diverso trattamento delle perdite dei soggetti in contabilità semplificata (comma 1)

rispetto a quelle dei soggetti in contabilità ordinaria (comma 3)). Viene, altresì, previsto

il limite quantitativo dell’80% al riporto delle perdite (senza vincoli di tempo) -

analogamente ai soggetti Ires – in luogo del vigente riporto quinquennale. Sul piano

temporale, le suddette disposizioni - per i soggetti in contabilità semplificata ed

ordinaria – si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

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al 31 dicembre 2017 (ossia dal 2018, per i soggetti con periodo d’imposta solare). Resta

fermo, invece, quanto previsto dall’articolo 8 del Tuir per gli esercenti arti e professioni.

Imprese minori

Per quanto concerne le imprese minori (di cui all’articolo 66 del Tuir) – in merito al

riporto delle perdite fiscali – sono state elaborate specifiche disposizioni “transitorie”

con percentuali inferiori rispetto alla soglia dell’80%: in particolare, a seguito delle

modifiche apportare all’articolo 8 del Tuir viene stabilito che:

a) è possibile recuperare la parte “non compensata” (ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Tuir) delle perdite fiscali relative al periodo d'imposta 2017. Pertanto, le perdite del 2017 - non compensate con il reddito complessivo di tale anno - possono essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:

• nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

• nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Trattasi di una disposizione che era stata sollecitata in più occasioni sin

dall’introduzione del regime di contabilità per cassa, per ovviare agli effetti

distorsivi conseguenti l’obbligo di dedurre integralmente le rimanenze risultanti

dall’ultimo periodo di applicazione del criterio di competenza (in tal caso, infatti,

nella stragrande maggioranza dei casi le imprese presentavano una perdita che, in

base alla norma vigente, non era riportabile negli anni successivi).

b) in deroga al comma 3 dell’articolo 8 del Tuir, le perdite fiscali delle imprese minori:

• relative al periodo d’imposta 2018, sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

• relative al periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Ulteriori precisazioni hanno riguardato la norma concernente le società trasparenti.

Modificando, l’articolo 101, comma 6 del Tuir, infatti, il legislatore ha stabilito ora che

le perdite attribuite per trasparenza dalle S.n.c. e S.a.s. sono utilizzabili solo in

abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato

le perdite. Viene, così, espunto dal citato articolo 101 il limite quinquennale previsto

dalla vigente normativa. Infine, per le società a ristretta base proprietaria che optano

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per la trasparenza fiscale, con il modificato articolo 116 del Tuir viene stabilito che: a)

si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3 del Tuir; b) per i soggetti che

fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l'ammontare

che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi

precedenti (articolo 84, comma 1, secondo periodo del Tuir).

Art. 1

Comma 27

(Detrazioni fiscali in

materia di

mantenimento dei

cani guida per i non

vedenti)

Per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani “guida” spetta

una detrazione Irpef nella misura forfetaria di 1.000 euro (fino al 2018 la detrazione

era fissata a 516,46 euro).

Art. 1

Commi 28-34

(Tassazione

agevolata degli utili

reinvestiti per

l’acquisizione di beni

materiali strumentali

e per l’incremento

dell’occupazione)

Viene introdotta un'agevolazione fiscale consistente in una riduzione di 9 punti

percentuali (9%), dell’IRES e dell’IRPEF, per la parte di utili del periodo di imposta

precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (realizzati nell’esercizio

di attività commerciali a decorrere dal periodo in corso al 31/12/2018), accantonati a

riserve disponibili e “utilizzati” per:

• Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 102 del Tuir,

e/o

• Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Ai fini della disposizione in esame, sono riserve di utili non disponibili solo quelle

formate con utili non realmente conseguiti (e quindi frutto di processi valutativi).

Gli incrementi delle riserve di cui sopra rilevano al netto delle eventuali riduzioni di

patrimonio netto per attribuzioni ai soci o partecipanti.

Il concetto di investimento di cui alla precedente lettera a), comprende in generale ogni

investimento (incluso in leasing), effettuato acquisendo beni nuovi per strutture

ubicate sul territorio dello Stato. Sono esclusi gli immobili e gli acquisti di mezzi di

trasporto a motore dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo

d’imposta. Sono quindi agevolati gli acquisti di veicoli a motore incluse autovetture.

Nel singolo periodo d’imposta, l’agevolazione è determinata limitatamente agli

ammortamenti deducibili a norma dell’art. 102 del Tuir sui beni acquistati a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Gli

ammortamenti agevolabili sono sottoposti al limite massimo dell’incremento del costo

dei beni strumentali determinato quale differenza tra il costo fiscale dei beni

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strumentali materiali assunto al lordo delle quote di ammortamento ed il costo

complessivo fiscale di tutti i beni materiali assunti al netto delle relative quote di

ammortamento dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018 (di fatto sono agevolati

gli investimenti incrementali rispetto quelli al 31/12/2018). Ai fini dell'agevolazione non

rilevano eventuali iper ammortamenti.

Relativamente al costo del personale di cui alla lettera b), la voce rileva solo se relativa

a personale destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture ubicate

sul territorio dello Stato, e a condizione che il numero complessivo medio dei lavoratori

dipendenti sia superiore al numero dei lavoratori assunti al 30/9/2018. Il costo del

personale con le caratteristiche di legge rileva nel limite massimo dell’incremento

complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di Conto Economico (all’art.

2425, primo comma, lettera b), numeri 9 e 14 del c.c.), rispetto a quello del periodo

d’imposta in corso al 31/12/2018.

Rilevano inoltre eventuali riduzioni occupazionali in società controllate e collegate ai

sensi dell’art. 2359 c.c., o comunque facenti capo allo stesso soggetto (per gli ENC

l’applicazione di tale regola si applica al solo personale impiegato nell’attività

commerciale).

Se l’impresa “è nata” dal 01/10/2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce

incremento occupazionale.

Regole particolari sono previste in caso di “subentro” nella gestione di un servizio

pubblico. L’agevolazione è in ogni caso subordinata al rispetto delle prescrizioni

previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e norme sulla sicurezza per tutti i

lavoratori (inclusi quelli non agevolati). In presenza di lavoratori a tempo parziale, il

computo dell’incremento occupazionale è operato in modo proporzionale.

Il conteggio “della parte di utili agevolata” avviene per periodo d’imposta, con la

conseguenza che:

• la parte di utili “agevolati” che eccede il reddito di periodo è computato ad aumento degli utili “agevolati” dell’esercizio successivo;

• la parte di utili accantonati a riserva che eccede l’ammontare degli investimenti “agevolabili” (lettera a) e b)), è computata ad incremento degli utili dell’esercizio successivo;

• la parte degli investimenti agevolati che eccede la quota di utili accantonati in un esercizio, è computata ad incremento degli investimenti “agevolati” dell’esercizio successivo.

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In presenza di gruppo che aderisce al consolidato, l’agevolazione fiscale in esame viene

utilizzata dalla controllante previo utilizzo delle perdite fiscali.

In presenza di società di capitali trasparente (ai sensi dell’art. 115 del Tuir), la parte di

utile “agevolata” è attribuita a ciascun partecipante in ragione della sua partecipazione

agli utili.

L’agevolazione è estesa anche ai redditi delle imprese individuali, Snc e Sas, in regime

di contabilità ordinaria, e a quelli in contabilità semplificata, a condizione, in tale

seconda ipotesi, che le scritture previste dal comma 2, dell’art. 2217 c.c., siano

integrate con un prospetto che evidenzi la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e

l’evoluzione della riserva.

Per i soggetti IRPEF, l’agevolazione (-9%), è applicata applicando al reddito d’impresa le

aliquote IRPEF ridotte del 9% partendo dalla aliquota più alta.

Infine, l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni, ma non è applicabile ai

soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.

Art. 1

Commi 35-50

(Imposta sui servizi

digitali)

Viene introdotta un’imposta del 3% sui ricavi realizzati per servizi digitali resi a

imprese e privati, in sostituzione di quella istituita dalla legge di bilancio 2018 sulle

transazioni digitali, mai entrata in vigore.

L’imposta si applica ai ricavi derivanti da servizi digitali resi da imprese di qualunque

natura giuridica (individuali, società) che hanno realizzato, singolarmente o

nell’ambito di gruppo, nel corso di un anno solare un ammontare complessivo di

ricavi non inferiore a 750 milioni di euro di cui almeno 5,5 milioni nel territorio

italiano.

I ricavi da servizi digitali soggetti all’imposta sono quelli derivanti da:

- veicolazione della pubblicità su un’interfaccia digitale visualizzata su dispositivo

utilizzato dall’utente nel territorio italiano;

- servizi di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che

consente agli utenti di interagire fra loro per concludere la fornitura diretta di

beni e servizi o di disporre di un conto per accedere all’interfaccia tramite un

dispositivo nel territorio italiano;

- servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di

un’interfaccia digitale tramite dispositivo nel territorio dello stato.

I ricavi si considerano quindi da assoggettare all’imposta se l’utente (privato o

impresa) utilizza un dispositivo nel territorio italiano per visualizzare la pubblicità,

concludere forniture, trasmettere dati.

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Non rilevano i ricavi realizzati per servizi resi a soggetti controllati, controllanti o

controllati dallo stesso soggetto controllante.

L’imposta si applica nella misura del 3% ai ricavi (al netto dell’IVA) realizzati in ciascun

trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre;

l’ammontare di tali servizi dovrà risultare da una dichiarare annuale da presentare

entro il 30 aprile.

I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia dovranno richiedere un

codice identificativo per assolvere l’imposta.

Per l’accertamento, le sanzioni e la riscossione dell’imposta si applicano le

disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili.

Per le disposizioni di attuazione si rinvia ad un decreto ministeriale da diramare entro

il mese di aprile, disponendo che l’applicazione dell’imposta decorrerà dal

sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale provvedimento.

Sono abrogati i commi da 1011 a 1019 dell’articolo 1 della Legge 205/2017.

Art. 1

Commi 51-52

(Abrogazione

riduzione IRES enti

non a scopo di lucro

e IACP)

Viene abrogata la riduzione a metà dell’IRES per taluni enti con personalità giuridica

(associazioni riconosciute e fondazioni) che svolgono attività sociali, culturali e

attività con fini solidaristici, e per gli istituti autonomi per le case popolari.

In pratica viene abrogato l’articolo 6 del DPR 601/1973 che disponeva la riduzione

alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti enti:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,

enti di assistenza e beneficenza;

- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che

non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni

storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi

esclusivamente culturali;

- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

- istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro

consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti

nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione

europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla

data del 31 dicembre 2013.

Viene altresì previsto che il calcolo degli acconti per il 2019 dovrà essere effettuato

considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante

dall’introduzione delle nuove norme in commento.

13

Art. 1

Commi 53-54

(Dati fiscali trasmessi

al Sistema tessera

sanitaria)

Con la sostituzione dell’art. 10-bis del DL 119/2018, che detta disposizioni di

semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, si

prevede che, solo per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al

Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, non possono

emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al

Sistema TS.

Viene sostituito il comma 6-quater dell’art. 2, D.lgs 127/2015, per prevedere che i

soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS possono adempiere all’obbligo di

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i

corrispettivi giornalieri, al Sistema TS.

Viene inoltre chiarito che i dati trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo

dalle pubbliche amministrazioni per garantire l’applicazione delle norme in materia

tributaria e doganale o per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Art. 1

Comma 55

(Credito d’imposta

adeguamento

tecnologico per invio

telematico

corrispettivi)

Con la modifica del comma 6-quinquies dell’art. 2, D.lgs 127/2015, viene ora previsto

che il contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono

effettuate la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, viene

riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, direttamente al soggetto obbligato

alla memorizzazione e trasmissione anziché, come previsto nella precedente

formulazione, sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore.

Il credito d’imposta è attribuito per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa

sostenuta fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di

adattamento dello strumento.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.lgs

241/97, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in

cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti

mediante i quali effettuare la memorizzazione e trasmissione. Ulteriore condizione è

che il pagamento del corrispettivo relativo all’acquisto o all’adattamento sia

effettuato con modalità tracciabile.

Entro il 31 gennaio 2019 sarà emanato apposito decreto attuativo.

Art. 1

Comma 56

(Esonero obbligo di

fatturazione nei

contratti di

sponsorizzazione da

Viene abrogata la norma (rif. comma 02 dell’art.10 del DL 119/2018) che disponeva

che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione

e pubblicità relativi ai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui al

regime della Legge 398/91, fossero adempiuti dai cessionari.

14

parte dei soggetti in

regime di cui alla

Legge 398/91)

Con la modifica apportata, viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica per le

prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità e concessione di diritti di ripresa

televisiva e di trasmissione radiofonica, previsti dall’art.74 comma 6 del DPR 633/72,

in capo ai soggetti che applicano il regime di cui alla Legge 398/91.

Conseguentemente, così come previsto dal comma 01 dell’art.10 del DL 119/2018, i

soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato proventi di natura commerciale

non superiori a 65.000 euro devono fare comunque la fattura in forma cartacea,

mentre i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente proventi superiori a

65.000 euro devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal

cessionario/committente.

N.B. Si ricorda che le associazioni interessate da questo esonero sono, oltre alle

associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, anche, e fino

all’entrata in vigore del RUNTS e l’autorizzazione della Commissione Europea sul

Codice del Terzo settore, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande i

cori e le compagnie filodrammatiche.

Art. 1

Comma 59

(Cedolare secca sul

reddito da locazione

di immobili ad uso

commerciale)

E’ introdotta la possibilità di optare per il regime di cedolare secca, con aliquota del

21%, per i canoni di locazione di immobili classificati come C/1 (negozi, botteghe) e

relative pertinenze, se congiuntamente locate. Condizioni:

• l'unità immobiliare oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri;

• il contratto deve essere stipulato nell’anno 2019 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.

Per evitare che chi ha già un contratto in corso ne stipuli uno nuovo solo per avvalersi

della cedolare secca, è previsto che tale regime opzionale non può essere applicato ai

contratti stipulati nell’anno 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 risulta in corso un

contratto non scaduto tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile.

Art. 1

Commi 60-65

(Proroga e

rimodulazione della

disciplina di

maggiorazione

dell’ammortamento

iperammortamento)

Proroga per l’iper ammortamento, ma con alcune novità rispetto al passato: fermo

restando l’impianto normativo del beneficio, l’aliquota agevolativa non sarà più unica

ma viene “differenziata” in base alla dimensione dell’investimento.

Nel 2019 continuerà anche il super ammortamento per i beni “immateriali” (con

maggiorazione del 40%). Nessun rinnovo, invece, per il super ammortamento di beni

strumentali tradizionali che “cede il passo” alla tassazione agevolata degli utili

reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento

occupazionale.

Novità per l’iper ammortamento

15

Per quanto riguarda la “nuova edizione” dell’iper ammortamento la legge di bilancio

stabilisce quanto segue:

• viene prorogato di un anno il periodo di fruibilità dell’agevolazione. Pertanto, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0», gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, vanno effettati effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

• viene modificata la percentuale della maggiorazione, che non sarà più pari al 150% del costo di acquisizione dei beni, ma “differenziata” a seconda dell’ammontare dell’investimento. In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, l’iper ammortamento sarà pari: - al 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; - al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Nessuna maggiorazione è, invece, prevista sulla parte di investimenti complessivi

eccedenti 20 milioni di euro. Restano ferme le disposizioni previste in materia di

investimenti sostitutivi e di recapture dell’investimento nonché quelle relative i beni

esclusi dal beneficio (trattasi dei beni strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988

stabilisce un coefficiente inferiore al 6,5%; degli investimenti in fabbricati e costruzioni

nonché degli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L.208/2015).

Super ammortamento beni “immateriali”

Prorogato di un anno anche il super ammortamento per i beni “immateriali”

strumentali di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017, la cui maggiorazione resta

ferma alla misura del 40%. Pertanto, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni

“immateriali” (software) è applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper-

ammortamento, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019

ovvero al 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine di

acquisto si accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto

pari al 20% del costo di acquisizione.

Obblighi documentali

Per la fruizione dei benefici dell’iper ammortamento e del super ammortamento beni

immateriali restano fermi gli obblighi documentali previsti dalla previgente normativa.

Secondo l’articolo 1, comma 11, della L.232/2016, per la fruizione dell’iper

16

ammortamento e della maggiorazione prevista per i beni “immateriali”, l'impresa è

tenuta a produrre:

a) una dichiarazione resa dal legale rappresentante (ossia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio così come stabilita dal D.P.R. 445/2000);

ovvero

b) per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui

all’Allegato A e/o all’Allegato B; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di

fornitura.

Determinazione degli acconti

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo (2020) la

determinazione degli acconti (con il metodo «storico») è effettuata considerando quale

imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata in

assenza delle norme sull’iper-ammortamento e sulla maggiorazione dei beni

immateriali.

Art. 1

Comma 66

(Estromissione

agevolata immobili

strumentali)

Sono stati riaperti i termini per l’esclusione dall’impresa dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2018, da parte dell’imprenditore individuale. L’opzione deve essere manifestata entro il 31.05.2019; a tal fine si ritengono valide le indicazioni già fornite in passato secondo le quali l’opzione può essere manifestata mediante comportamento concludente (scritture contabili per imprese in contabilità ordinaria e annotazione nel registro dei cespiti per le imprese in semplificata). Per l’estromissione è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’imposta dovuta dovrà essere versata in parte entro il 30/11/2019 e in parte entro il 16/6/2020. Per i soggetti che si avvalgono di tale possibilità, gli effetti dell’estromissione

decorrono dal 1° gennaio 2019.

Art. 1

Comma 67

(Proroga delle

detrazioni fiscali per

interventi di

Il “Bonus ristrutturazione” e l’“Ecobonus” di cui, rispettivamente, all’art. 16 e 14 del

D.L. 63/2013 (così come modificati dalla Legge di Bilancio per il 2018), sono “prorogati”

a tutto il 2019.

17

efficienza energetica,

ristrutturazione

edilizia e per

l’acquisto di mobili)

Stessa proroga al 2019 anche per il c.d. “Bonus mobili”, in riferimento ad interventi

edilizi iniziati a decorrere dal 1/01/2018. In tal caso, la detrazione, da ripartire in 10

quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è

calcolata su un ammontare non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi

effettuati nel 2018 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019,

al netto delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è fruito della detrazione.

Art. 1

Comma 68

(Proroga delle

detrazioni fiscali per

interventi di

sistemazione a

verde)

Viene prorogato a tutto il 2019 anche il c.d. “Bonus verde”, spettante nella misura del

36% delle spese documentate, fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare

ad uso abitativo.

Restano invariate le modalità applicative per ottenere l’agevolazione.

Art. 1

Comma 69

(Proroga di termini in

materia bancaria e

creditizia)

Alle società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste

dall'articolo 112, comma 7 del TUB, viene concesso di continuare a svolgere la propria

attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari fino al

31/12/2023.

Art. 1

Commi 70-72

(Modifiche alla

disciplina del credito

d’imposta per

attività di ricerca e

sviluppo)

Viene operata una risistemazione della disciplina del Bonus R&S (art. 3, D.L. n.

145/2013), toccando vari profili dell’agevolazione, pur lasciandone invariati i

presupposti applicativi e la natura incrementale. In particolare, le variazioni riguardano:

- riduzione a 10 ML di € dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta;

- rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili (ripristinando in taluni casi, la percentuale del 25%) e conseguente introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante (che tuttavia non interferisce con la formazione del parametro storico, ma opera direttamente sull’eccedenza agevolabile);

- differenziazione, nell’ambito delle spese del personale, tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ed il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, com'è il caso di lavoratori autonomi, collaboratori e così via (nuova lett. a-bis del comma 6 della norma istitutiva il bonus);

- differenziazione, nell'ambito della ricerca commissionata, tra ricerca affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up/PMI innovative e ricerca affidata ad altri soggetti (nuova lett. c-bis del comma 6 della norma istitutiva il bonus). In entrambi i casi, viene ribadita la regola secondo cui, i contratti di ricerca stipulati con altre imprese dello stesso gruppo sono qualificati come ricerca intra-muros;

- inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi/impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale (nuova lett. d-bis del comma 6 della norma

18

istitutiva il bonus); questa tipologia di spese non assume rilievo qualora l’inclusione del costo di questi beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Viene generalizzato l’obbligo della certificazione contabile delle spese (oggi circoscritto,

di fatto, soltanto alle imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti),

subordinando l’utilizzo in compensazione del credito maturato all'ottenimento della

predetta certificazione. Le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione

della documentazione contabile rimangono agevolabili (entro il limite di 5.000 euro)

soltanto per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Viene poi introdotto l’obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa del

progetto/dei progetti R&S intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le informazioni

rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione

deve essere predisposta sia per le attività svolte direttamente dall’impresa, che per le

attività commissionate all'esterno.

N.B.: la decorrenza dei predetti adempimenti formali (rilascio della certificazione anche

per le imprese obbligate per legge alla revisione legale e predisposizione della relazione

tecnica) è da intendersi in vigore in relazione alle spese agevolabili sostenute nel corso

del periodo d'imposta 2018 (o, per i soggetti non solari, per il periodo d'imposta in corso

al 31/12/2018).

Viene riportata una disposizione di carattere interpretativo, in relazione all'attribuzione

del credito d’imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di

ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente, ribadendo così, anche

normativamente, la rilevanza ai fini del beneficio di tali attività R&S, purché svolte in

Italia.

Art. 1

Commi 73-77

(Credito di imposta

per le imprese che

acquistano prodotti

riciclati o imballaggi

compostabili o

riciclati)

Per gli anni 2019 e 2020 viene previsto un credito d’imposta (fino ad un massimo di

20.000 euro/anno) pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti

realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in

plastica oppure se acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili in base alla

norma UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta o

dell’alluminio.

Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né

della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai

fini della deducibilità degli interessi passivi. Esso è utilizzabile esclusivamente in

compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro (di cui all’articolo 1,

comma 53, della legge n. 244 del 2007).

19

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a

quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Ai fini della fruizione del credito

d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento.

Con un apposito DM, da pubblicare entro il 1° aprile 2019, saranno definiti: i requisiti

tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le caratteristiche ecosostenibili dei

prodotti e degli imballaggi; i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del

credito d’imposta.

Art. 1

Commi 78-81

(Modifiche alla

disciplina del credito

d’imposta

“Formazione 4.0”)

Viene prorogato l’incentivo alla formazione del personale dipendente nelle

tecnologie 4.0: il credito d’imposta previsto per il periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2017 e i relativi principi applicativi (DM 5/4/18) si

applicheranno anche alla spesa sostenuta nel periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2018, relativa alla retribuzione corrisposta per le ore di

formazione svolte dai dipendenti.

L’intensità del beneficio viene però modificata in funzione delle dimensioni

dell’impresa. Il credito d’imposta relativo alle spese di formazione ammissibili per il

nuovo anno d’imposta spetterà nelle seguenti misure differenziate:

• piccole imprese → 50% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo di

beneficio di 300.000 euro;

• medie imprese → 40% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo di

beneficio di 300.000 euro;

• grandi imprese → 30% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo

minore, pari a 200.000 euro.

Art. 1

Commi 82-83

(Enti non

commerciali del

Terzo Settore)

Il Codice del Terzo settore viene modificato all’art. 79 “Disposizioni in materia di

imposte sul redditi”, con l’integrazione al comma 3 della lettera b-bis che prevede che

le attività relative a interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e

prestazioni socio-sanitarie, “se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza”, si considerano di natura NON COMMERCIALE, “… a

condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria

o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi

amministrativi.

Le agevolazioni conseguenti al tale disposizione si applicano ai sensi e nei limiti del

cd. «de minimis » nel settore agricolo.

20

Art. 1

Commi 156-161

(Erogazioni liberali

per interventi su

edifici e terreni

pubblici)

Introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali “in denaro” effettuate - nei

periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e, quindi, dal 2019)

- per interventi su edifici e terreni pubblici. Si tratta degli interventi effettuati sulla

base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,

compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del

dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi

attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Soggetti interessati

Il credito d'imposta è riconosciuto:

• alle persone fisiche, agli enti non commerciali nonché ai soggetti titolari di reddito

d'impresa;

• anche laddove le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o

affidatari dei beni oggetto degli interventi.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (ivi inclusi i soggetti concessionari o

affidatari dei beni) sono tenuti a comunicare “mensilmente” al Ministero

dell’ambiente l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;

gli stessi devono, poi, dare pubblica comunicazione di tale ammontare nonché della

destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web ovvero

mediante un apposito portale gestito dal Ministero. Sul portale del Ministero saranno

così disponibili tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati

per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene nonché le informazioni relative alla

fruizione.

Misura agevolazione

Il credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate, è

riconosciuto:

• nei limiti del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non

commerciali;

• nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, per i soggetti titolari di reddito

d'impresa;

Utilizzo dell'agevolazione

21

Il credito d'imposta:

• è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;

• è utilizzabile - per i soggetti titolari di reddito d'impresa – attraverso la sola

compensazione (art. 17 del Dlgs.241/1997) e non rileva ai fini delle imposte sui

redditi e dell’Irap.

Inoltre, al credito d’imposta, non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di

700 mila euro (L. 388/2000), e quello annuale di 250 mila euro (di cui all’articolo 1,

comma 53, della L. 244/2007).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della norma in esame saranno definite con un apposito

decreto da adottare entro il prossimo 1° aprile 2019.

Art. 1

Commi 184-199

(Definizione

agevolata debiti

tributari contribuenti

in difficoltà

economica)

E’ disposta la possibilità per le persone fisiche, in grave situazione di difficoltà

economica, di definire, in modo agevolato, i debiti risultanti da carichi affidati

all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per omessi

versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, IVA e IRAP e

dalle attività di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis

D.R.P. 633/1972 nonché di contributi dovuti alla gestione separata INPS, alle gestione

IVS artigiani e commercianti e alle casse previdenziali professionali.

Non possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti tributari e contributivi

risultanti da avvisi di accertamento, di liquidazione e di recupero di crediti d’imposta.

Deve, in pratica, trattarsi di debiti per imposte e contributi dovuti in relazione a

redditi regolarmente dichiarati.

Sono esclusi dalla disposizione i debiti (comprensivi di imposta, sanzioni e interessi)

di importo non superiore a mille euro alla data del 24 ottobre 2018 che sono stati

affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 in quanto già oggetto

dell’annullamento disposto dal D.L. 119/2018.

Possono fruire dell’agevolazione solo le persone fisiche che si trovano in grave

situazione di difficoltà economica comprovata da un ISEE del nucleo familiare non

superiore a euro 20.000.

Tali soggetti possono estinguere i debiti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi

di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27 comma DLgs 46/1999

dovuti in relazione ai debiti previdenziali, limitandosi a versare:

• le somme maturate per aggio e rimborso spese a favore dell’agente della

riscossione;

22

• una quota dell’imposta e degli interessi in misura pari al:

o 16% in presenza di ISEE non superiore a euro 8.500;

o 20% in presenza di ISEE superiore a euro 8.500 e non superiore a euro

12.500;

o 35% in presenza di ISEE superiore a euro 12.500 e non superiore a euro

20.000.

Sono ammessi all’agevolazione anche le persone fisiche per le quali è stata aperta,

alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata, una

procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14-ter

L.3/2012. Tali soggetti possono definire i propri debiti con il versamento del 10%

dell’imposta e degli interessi oltre all’intero ammontare maturato a favore

dell’agente della riscossione.

I soggetti interessati possono presentare all’agente della riscossione, entro il 30 aprile

2019, la specifica dichiarazione in cui indicano i debiti che si intendono definire, il

numero di rate prescelto per il versamento e l’attestazione della situazione di grave

difficoltà economica o di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica all’interessato

l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché l’importo e le scadenze delle

rate.

Entro lo stesso termine, l’agente comunica, in alternativa, la mancanza dei requisiti o

la presenza di debiti diversi da quelli ammessi all’agevolazione e la conseguente

impossibilità di estinguere il debito. Se i debiti rientrano tra quelli definibili con la

“rottamazione-ter” vengono automaticamente inclusi in tale procedura di definizione

e l’agente della riscossione avverte il contribuente di tale inclusione, indicando

l’ammontare delle somme complessivamente dovute e l’importo e scadenza delle 17

rate, di cui la prima di ammontare pari al 30% dovuta entro il 30 novembre 2019

mentre le altre hanno scadenza entro il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a

decorrere dal 2020.

I soggetti ammessi alla definizione agevolata possono, invece, effettuare il

versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in forma rateale,

con applicazione di interessi di dilazione al tasso del 2% annuo, in cinque rate cosi

articolate:

- Entro il 30 novembre 2019: 35%

- Entro il 31 marzo 2020: 20%

- Entro il 31 luglio 2020: 15%

- Entro il 31 marzo 2021: 15%

23

- Entro il 31 luglio 2021: 15%

I debiti ammessi alla definizione agevolata possono essere estinti fruendo delle

riduzioni in commento anche se sono già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione

alla rottamazione bis (art. 6 c.2 D.L. 193/2016) o alla rottamazione-ter (art. 1 c.5 D.L.

148/2017) purché il debitore non abbia già perfezionato la relativa definizione con

l’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto. I contribuenti, che non hanno

perfezionato le procedure di rottamazione, potranno aderire alla definizione

agevolata vedendosi riconosciute le somme già versate per la rottamazione che

quindi potranno essere scomputate da quelle dovute per la definizione agevolata.

I versamenti effettuati a titolo di rottamazione-bis o ter restano definitivamente

acquisiti e non ne è ammessa la restituzione.

Sono previsti controlli sulla veridicità dei dati dichiarati da parte dell’agente della

riscossione in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

Art. 1

Comma 221

(Confidi)

Viene introdotta la norma che dispone che il Ministero dello sviluppo economico

provveda ad accertare, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse

residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI,

destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei

consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Si prevede che tali risorse,

eventualmente disponibili all’esito dell’accertamento, saranno destinate ai Confidi

che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di

efficientamento gestionale, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la

concessione di garanzie alle PMI.

Art. 1

Comma 226

(Fondo per interventi

volti a favorire lo

sviluppo delle

tecnologie e delle

applicazioni di

Intelligenza

Artificiale, Blockchain

e Internet of Things)

Per perseguire gli obiettivi dell'Industria 4.0 e per accrescere la competitività e la

produttività del sistema economico, vengono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2019, 2020 e 2021, per progetti di ricerca e innovazione nell'ambito di

Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, compreso il supporto operativo

e amministrativo per favorire il trasferimento dei risultati verso le PMI.

Art. 1

Comma 227

(Fondo per difesa

cibernetica)

Per perseguire gli obiettivi dell'Industria 4.0 e per accrescere la competitività e la

produttività del sistema economico, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni

strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare la capacità di

24

resilienza energetica nazionale, è istituito un fondo di 1 milione di euro per ciascuno

degli anni 2019, 2020 e 2021.

Con specifico decreto saranno definiti contenuti e ripartizioni delle risorse.

Art. 1

Commi 228, 230-231

(Voucher Manager)

Le PMI e le reti di imprese che, per il proprio processo di trasformazione tecnologica e

digitale e di ammodernamento gestionale e organizzativo, compreso l’accesso ai

mercati finanziari e dei capitali, intendono avvalersi, nel biennio 2019-2020, di apposite

prestazioni consulenziali, potranno fruire di un contributo a fondo perduto, erogato

sotto forma di voucher.

Il voucher, erogato per sostenere l’accesso alle suddette prestazioni, sarà liquidato in

misura differenziata a favore di:

• micro e piccole imprese;

• medie imprese;

• reti di imprese.

Solamente a favore delle micro e piccole imprese il contributo a fondo perduto è

riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta nella misura del 50% dei costi

sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro.

A favore delle medie imprese, invece, il contributo a fondo perduto verrà

riconosciuto, sempre in relazione a ciascun periodo d’imposta, nella minore misura

del 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.

Al beneficio saranno ammesse anche le reti di imprese: in caso di contratto di rete

avente, nel programma comune, lo sviluppo dei suddetti processi innovativi, alla rete

verrà riconosciuto il voucher per l’acquisizione di prestazioni consulenziali che sarà in

misura pari al 50% dei costi e per un importo massimo complessivo non superiore a

80.000 euro. È stata stralciata la previsione contenuta nel disegno di legge che

disponeva che il programma comune di rete dovesse essere asseverato.

In entrambe le ipotesi, i contributi saranno liquidati a seguito della sottoscrizione di un

apposito contratto di servizio con società di consulenza o con manager iscritti in un

elenco che verrà appositamente istituito.

I contributi rappresenteranno un aiuto di stato fruibile nell’ambito del «de minimis».

Con DM da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:

• sarà istituito l’elenco e saranno stabiliti i requisiti necessari per l’iscrizione delle

società di consulenza e dei manager nello stesso;

25

• saranno definite le modalità e gli adempimenti formali per la concessione dei

contributi;

• sarà prevista l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare

prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di imprese.

Art. 1

Comma 229

(Inclusione di

ulteriori beni nella

disciplina dell’iper

ammortamento)

La maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni

“immateriali” (software) in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iper-

ammortamento 2019, è applicabile, ai fini fiscali, anche ai costi sostenuti a titolo di

canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui

all’allegato B della legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 10, L.232/2016),

“limitatamente” alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta

di vigenza della disciplina agevolativa. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva

già “integrato” detto allegato includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-

commerce e specifici software e servizi digitali.

Art. 1

Comma 245

(Modifiche alla

normativa in materia

di limiti all’utilizzo

del denaro contante)

Per le persone fisiche di cittadinanza non italiana e che abbiano residenza al di fuori

del territorio dello Stato, viene elevato da 10.000 a 15.000 euro il limite all’utilizzo

del contante per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

effettuate presso commercianti al minuto e assimilati (rif.art.22 del DPR 633/72) e

agenzie di viaggio e turismo (rif.art.74-ter del DPR 633/72).

Permangono gli obblighi (rif.art.3 DL 16/2012) già previsti per il cedente/prestatore:

- acquisizione della fotocopia del passaporto del cliente, nonché apposita

autocertificazione dello stesso attestante che non è cittadino italiano e che

risiede fuori dal territorio dello Stato;

- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi

il denaro contante incassato in un conto intestato al cedente/prestatore tenuto

presso un operatore finanziario cui deve essere consegnata copia della ricevuta

dell’apposita comunicazione preventiva inviata, anche in via telematica,

all'Agenzia delle entrate in cui deve essere indicato il conto che il

cedente/prestatore intende utilizzare.

Art. 1

Commi 273-274

(Imposta sostitutiva

sui redditi da

pensione di fonte

estera che

trasferiscono la

propria residenza

E’ introdotto un regime “opzionale” per le persone fisiche, titolari di redditi da

pensione (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a) del Tuir), erogati da soggetti esteri,

che trasferiscono la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno d’Italia. In

particolare, con il “nuovo” articolo 24-ter del Tuir si introduce la possibilità di optare

per l'assoggettamento dei suddetti redditi esteri ad una imposta sostitutiva dell’Irpef

calcolata con aliquota del 7% per ciascun periodo d’ imposta di validità dell'opzione.

Soggetti interessati

26

fiscale nel

Mezzogiorno)

Beneficiari dell’intervento sono i titolari di redditi da pensione di ogni genere e

assegni ad essi equiparati, erogati da soggetti esteri:

- che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale (ai sensi dell’articolo 2,

comma 2 del Tuir) in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno,

con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Si tratta, nello specifico, dei

Comuni situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,

Abruzzo, Molise e Puglia;

- non fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in

cui l'opzione diviene efficace.

In ogni caso, possono esercitare la suddetta opzione le persone fisiche che

trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione

amministrativa.

Redditi agevolati

Sono interessati dall’opzione i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte

estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma

2 del Tuir.

Opzione e imposta sostitutiva

Con l'esercizio dell'opzione è applicabile al contribuente un'imposta sostitutiva

dell'Irpef (e delle addizionali), calcolata in via forfetaria, con aliquota del 7% per

ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. In particolare, l’'opzione in

esame:

• è valida per i primi 5 periodi d’imposta successivi a quello in cui al stessa diviene

efficace (ossia il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza

in Italia);

• è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui

viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo

d’imposta;

Sono, altresì, previste specifiche “esenzioni” per i soggetti che esercitano l'opzione in

esame. In particolare, gli stessi, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione sono

esenti dall'obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione e versare l'Ivie e

l'Ivafe.

Versamento imposta sostitutiva

27

L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del

saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessun’altra imposta o

contributo. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi.

Revoca opzione

L’opzione è “revocabile” dal contribuente ed i suoi effetti cessano laddove venga

accertata l’insussistenza dei requisiti previsti o il venir meno degli stessi e in ogni caso

di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza

dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Esclusione di Stati o territori esteri

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione che trasferiscono la propria residenza

possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta

sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri,

dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva

modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o

territori esteri, si applica il regime “ordinario” e compete il credito d’imposta per i

redditi prodotti all’estero.

Art. 1

Commi 283-284

(Indennizzo per fine

attività commerciale)

E’ prevista l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo,

per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in

qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche

abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero

che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L’indennizzo è riconosciuto con le stesse modalità, misure e condizioni stabilite dal

decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

L’indennizzo può essere riconosciuto a tutti i soggetti che a decorrere dal periodo di

imposta 2019 sono in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della

domanda:

• più di 62 anni di età, se uomini, oppure più di 57 anni di età, se donne;

• iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS.

Inoltre, l’erogazione dell’indennizzo è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti

condizioni:

1. cessazione definitiva dell’attività commerciale; 2. riconsegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale

e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;

28

3. cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro delle imprese presso la CCIAA.

Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei

requisiti per il diritto alla pensione ed è computato nell’ambito della predetta

Gestione.

Per il finanziamento dell’indennizzo in argomento è previsto il versamento di

un’aliquota contributiva aggiuntiva, rispetto a quella ordinaria, da parte degli iscritti

alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività

commerciali.

La misura è quella stabilita dall’art. 5 del D.Lgs. 207/1996 ossia 0,09%.

Qualora non dovesse essere raggiunto un equilibrio tra i contributi aggiuntivi e le

prestazioni richieste (indennizzi), è previsto l’adeguamento dell’aliquota contributiva

o, in assenza di adeguamento, il mancato riconoscimento di ulteriori prestazioni.

Per quanto attiene al trattamento fiscale dell’indennizzo, in assenza di precisazioni

diverse, si ritengono validi i precedenti chiarimenti di prassi che qualificano lo stesso

quale provento sostitutivo di reddito ed in particolare sostitutivo del trattamento

pensionistico.

Art. 1

Commi 291-295

(Rimborso spese

acquisizione patente

da parte dei

dipendenti delle

imprese di

autotrasporto)

Viene previsto il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della

patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio

dell’autotrasporto per conto terzi in favore di giovani conducenti (che non abbiano

compiuto i 35 anni d’età).

Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da

imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, alle

quali spetta una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, pari ad una

quota dei rimborsi erogati ai giovani conducenti per un importo complessivo

massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta.

Il rimborso è erogato a giovani conducenti da ciascuna impresa entro sei mesi dalla

data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di

merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della legge.

Con specifico decreto da emanare entro tre mesi saranno definite le modalità di

richiesta e di erogazione del rimborso.

L’incentivo è previsto per gli anni 2019 e 2020.

29

Art. 1

Comma 354

(Consultazione delle

fatture elettroniche)

Al fine di garantire una maggior tutela della privacy, è previsto che le fatture

elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe a disposizione

dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate solo su richiesta.

L’intervento normativo recepisce di fatto le indicazioni espresse dal Garante per la

protezione dei dati personali in tema di fatturazione elettronica (Rif. Provv.

20/12/2018).

Art. 1

Commi 621-628

(Sport bonus)

Viene riproposto per il 2019 il credito d’imposta spettante a seguito di erogazioni

liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti

sportivi pubblici, nonché per realizzare nuove strutture sportive pubbliche.

Nella nuova versione, lo Sport Bonus spetta non solo ai soggetti titolari di reddito

d’impresa ma pure ai privati e agli enti non commerciali, nella misura del 65% delle

erogazioni effettuate e nei seguenti limiti:

- titolari di reddito d’impresa: nel limite del 10 per mille dei ricavi annui; - privati ed enti non commerciali: nel limite del 20% del reddito imponibile. Una volta calcolato, il bonus è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, per quanto

concerne i titolari di reddito d’impresa, l’utilizzo può avvenire solo in compensazione ai

sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/97.

Lo Sport bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non è cumulabile

con altre agevolazioni fiscali previste sulle medesime erogazioni.

Art. 1

Comma 646

(Associazioni e

società sportive

dilettantistiche senza

fine di lucro

riconosciute dal CONI

esentate

dall’imposta di bollo)

Tra le modifiche introdotte nell’articolo si segnala che, tramite una modifica all’art. 27-

bis della Tabella di cui all’Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo), sono stati inseriti, tra i beneficiari

dell’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti e registri, le associazioni e le

società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Art. 1

Commi 692-698

(Regime fiscale per i

raccoglitori

occasionali di

prodotti selvatici non

legnosi e di piante

officinali spontanee)

Sono soggetti all’imposta sostitutiva del reddito delle persone fisiche e relative

addizionali, in misura pari a € 100,00, i redditi derivanti dallo svolgimento occasionale

delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi, di cui alla classe ATECO

02.03, e di piante officinali spontanee, regolata dall’art.3 del testo unico di cui al D.Lgs

75/2018.

Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano funghi,

tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero,

30

gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti

dell’ippocastano, muschi e licheni.

L’imposta deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento dai

soggetti in possesso del titolo di raccolta dei prodotti, rilasciato dalla Regione o da

enti subalterni. Sono esonerati dal versamento dell’imposta i soggetti che effettuano

la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta di cui

all’art 25 quater del DPR 600/73. Per le operazioni di acquisto prodotto, effettuate

senza l’applicazione della ritenuta, l’acquirente emette un documento di acquisto dal

quale emergono i dati del cedente e del prodotto ceduto.

È inoltre previsto che le disposizioni dettate dall’art. 1 della L. n. 311 del 2004, in

materia di cessione dei tartufi, siano applicabili anche alla cessione dei prodotti

selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee.

All’interno del DPR 633/72 viene introdotto il nuovo articolo 34 ter che disciplina il

regime IVA applicabile alla vendita di prodotti selvatici non legnosi derivanti dalla

raccolta occasionale. Il nuovo articolo prevede l’esonero del versamento dell’IVA e di

tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, per i

raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi, di cui alla classe ATECO 02.03,

e quelli di piante officinali spontanee, di cui all’art.3 testo unico del D.Lgs 75/2018,

che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a

7.000,00 euro.

Ulteriori modifiche sono apportate alla Tabella A, Parte I, II-bis, e III) del DPR 633/72,

in particolare:

• alla Tabella A, Parte I è introdotto il nuovo n. 15 bis che include nell’elenco beni

e servizi soggetti ad aliquota ridotta i tartufi, nei limiti delle quantità standard di

produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il MEF;

• alla Tabella A, Parte II-bis, è aggiunto il numero 1 quater che include, tra i beni

soggetti ad aliquota IVA del 5%, i tartufi freschi o refrigerati;

• alla Tabella A, parte III, il numero 20 bis prevede, modificando il precedente,

l’assoggettamento all’aliquota IVA del 10% i tartufi congelati, essiccati o

preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte

ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il

consumo immediato.

Art. 1

Commi 699

Possono aderire al regime forfetario, di cui alla Legge 190/2014, i produttori agricoli

che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella

31

(Regime produttori

agricoli che

gestiscono la

produzione dei

prodotti selvatici non

legnosi)

classe ATECO 02.03 e dall’art 3 del testo unico di cu al D.Lgs 75/2018 (piante

officinali), e che non ricadono nell’esonero previsto dal comma 6 dell’art 34 del DPR

633/72 (ndr. Volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due

terzi da cessioni di prodotti agricoli).

Ai fini dell’imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato

su base catastale secondo le disposizioni sul reddito agrario di cui all’articolo 32 del

D.P.R. 917 del 1986 (TUIR) e non in base al regime forfetario di cui alla Legge

190/2014.

Art. 1

Commi 705

(Trattamento fiscale

dei familiari

dell’imprenditore

agricolo)

Viene equiparato il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore

diretto a quello dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio detti familiari

partecipano attivamente sempreché sussistano determinate condizioni:

- i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto devono appartenere al medesimo

nucleo familiare;

- devono essere iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali

coltivatori diretti.

Solo in presenza di entrambi i requisiti i familiari coadiuvanti beneficiano della stessa

disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano

attivamente.

Art. 1

Commi 759

(Zona Franca Urbana

Sisma Centro Italia)

Viene modificata la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

(rif.art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla

normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa

economica all’interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre

2019.

Sono tuttavia escluse le imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica

che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti.

La fruibilità delle agevolazioni previste dalle norme sulla ZFU viene estesa ai periodi

di imposta 2019 e 2020.

Art. 1

Commi 762

(Limite de minimis

per gli incentivi

all’editoria e

all’emittenza locale)

Vengono meglio definiti i riferimenti normativi dell’UE che devono essere rispettati

(rif. aiuti cd. de minimis) delle agevolazioni fiscali per l’editoria e l’emittenza locale,

introdotte dall’articolo 57-bis del DL 50/2017.

La norma istitutiva prevede infatti, a decorrere dal 2018, l’attribuzione di un credito

di imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in

campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti

32

televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento quelli, di

analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Si ricorda che il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (art.

17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), concesso previa istanza al Dipartimento

per l’informazione e l’editoria, è pari al 75 per cento del valore incrementale degli

investimenti effettuati, innalzato al 90 per cento nel caso di piccole e medie imprese,

microimprese e start-up innovative.

Art. 1

Commi 806-809

(Agevolazioni per la

vendita al dettaglio

di giornali e

periodici)

Per gli anni 2019 e 2020, è stato previsto un credito d’imposta specifico per le edicole,

ossia le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di

giornali, riviste e periodici.

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell’agevolazione fiscale le edicole e gli altri rivenditori al

dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Il

bonus si estende anche agli esercizi commerciali “non esclusivi” ossia a quegli esercizi

che – pur non essendo esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – sono gli unici

punti vendita nel Comune di riferimento, così come identificati dall’articolo 2, comma

3, del Dlgs.n.170/2001. Quest’ultima disposizione prevede che possono esercitare

l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di “non

esclusività”, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

• le rivendite di generi di monopolio;

• le rivendite di carburanti e di oli minerali;

• i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno

di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro,

ristoranti, rosticcerie e trattorie;

• le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali, con un limite

minimo di superficie pari a 700 mq;

• gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con

un minimo di superficie di 120 mq;

• gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla

vendita delle riviste di identica specializzazione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è “parametrato” agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP

e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di

giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o

33

ad altre spese individuate con un successivo decreto anche in relazione all’assenza di

punti vendita della stampa nel territorio comunale. Tuttavia, a ciascun esercente il

credito d’imposta spetta nella misura massima di 2.000 euro l’anno.

Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti “de minimis” e solo

mediante modulo F24 in compensazione.

Disposizioni attuative

Si rimandano ad un apposito DPCM, da adottare entro il prossimo 2 marzo 2019,

l’emanazione delle disposizioni applicative anche con riferimento al monitoraggio ed

al rispetto dei limiti di spesa.

Art. 1

Commi 940-950

(Rivalutazione beni

d’impresa e

partecipazioni)

Viene riproposta la possibilità per le imprese (escluse quelle che applicano i principi

contabili internazionali) di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione

degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Possono essere rivalutati i beni e le partecipazioni risultati dal bilancio dell’esercizio

in corso al 31/12/2017.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria

omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa del bilancio

dell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31/12/2017 (2018 per le

imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

La rivalutazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva:

- del 16% per i beni ammortizzabili;

- del 12% per i beni non ammortizzabili.

Il maggior valore viene riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a

decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è

eseguita.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, previo

pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali,

nonché dell’Irap.

I pagamenti delle imposte sostitutive devono essere effettuati in un’unica rata entro

il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo

34

d’imposta in cui è effettuata la rivalutazione. Gli importi possono essere compensati

ai sensi del DLgs 241/97.

Art. 1

Commi 985

(Esigenze

emergenziali –

Esenzione IMU)

Viene prorogata l’esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma del 2012

che si trovano nei comuni individuati dall’art. 2-bis comma 43 del DL 148/2017.

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati inagibili e

comunque non oltre il 31/12/2019.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2019 il termine di sospensione delle rate dei

mutui ipotecari o chirografari, per i soggetti che ne siano titolari in relazione a edifici

distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di

attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, e che abbiano

la residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni:

• colpiti dall’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

• di cui all'allegato 1-bis del DL n°4/2014

• colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 .

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza a seguito degli

eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed

Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché

degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle

medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Art. 1

Commi 986

(Esclusione ISEE

immobili inagibili)

Con tale norma vengono esclusi, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della

situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e

i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

Si ricorda che l’Isee, istituito dal DLgs. 109/1998, è l'indicatore che serve per valutare

e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere

una prestazione sociale agevolata.

Art. 1

Commi 987

(Esigenze

emergenziali –

Sospensione rate

mutui)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine di sospensione delle rate dei mutui

ipotecari o chirografari, per i soggetti che ne siano titolari in relazione a edifici distrutti,

inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di

natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, e che abbiano la

residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni:

35

- colpiti dall’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

- di cui all'allegato 1-bis del DL n°4/2014 - colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014.

Art. 1

Commi 988

(Esigenze

emergenziali –

proroga stato di

emergenza)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza a seguito degli eventi

sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il

24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli

eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime

regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Art. 1

Commi 991 e 993-

995

(Proroga termini

sisma centro Italia)

Viene prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi

sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite

dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono

dilazionabili i versamenti.

Tra gli altri interventi viene esentato da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione

e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello

relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici

del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del

2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili. Detti immobili, secondo

la normativa vigente, sono altresì esenti da TASI e IMU fino al 2020

Sono altresì prorogati al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione

dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme

risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque

titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le

attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione

e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Art. 1

Commi 1031-1038

(Incentivi per

l’acquisto di veicoli

elettrici)

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici

In arrivo incentivi, sotto forma di “sconto” sul prezzo, per l’acquisto di autovetture

nuove a basse emissioni di CO2, ossia veicoli elettrici o ibridi. Con la legge di bilancio,

infatti, viene riconosciuto - in via sperimentale dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021

- un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista (anche in leasing) ed

immatricola in Italia un autoveicolo “nuovo”, di categoria M1 (si tratta delle

autovetture aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente),

caratterizzato da base emissioni inquinanti (inferiori a 70 g/KM) ed il cui il prezzo

risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a

50.000 euro Iva esclusa. Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore

36

mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri

incentivi nazionali.

Misura del contributo

La misura del contributo:

• assume connotazioni diverse a seconda che, contestualmente all'acquisto, si

provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;

• è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per

chilometro (CO2 g/km).

Pertanto, nel caso in cui “contestualmente” all'acquisto del veicolo nuovo si consegni

per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro

1, 2, 3 e 4, è riconosciuto un contributo pari a:

- 6.000 euro, se le emissioni di CO2 g/km del nuovo veicolo variano da 0 a 20;

- 2.500 euro, se le emissioni di CO2 g/km del nuovo veicolo variano da 21 a 70;

Diversamente, nel caso in cui si proceda all’acquisto del nuovo veicolo (di categoria

M1) senza rottamazione, il contributo è riconosciuto nella seguente misura:

- 4.000 euro, se le emissioni di CO2 g/km del nuovo veicolo variano da 0 a 20;

- 1.500 euro, se le emissioni di CO2 g/km del nuovo veicolo variano da 21 a 70;

Modalità operative per la rottamazione

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere “intestato” da almeno 12 mesi

al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data

di acquisto dello stesso; analogamente, in caso di leasing, il veicolo consegnato per la

rottamazione deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore di

detto veicolo o ad uno dei predetti familiari. Nell’atto di acquisto deve essere

espressamente “dichiarato” che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione

e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Obblighi del venditore

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo “nuovo”, il venditore ha l’obbligo -

pena il non riconoscimento del contributo - di avviare il veicolo usato alla demolizione

e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico

dell’automobilista (di cui al D.P.R. 358/2000). Il venditore consegna i veicoli usati ai

centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case

37

costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di

materiali e della rottamazione.

Bonus per imprese costruttrici o importatrici

I venditori dei veicoli saranno “rimborsati” dell’importo del contributo da parte delle

imprese costruttrici o importatrici del veicolo le quali, a loro volta, recuperano tale

importo quale credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione

mediante modello F24 (senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della

L.388/2000 e all’articolo 1, comma 53 della L. 244/2007). E’ fatto obbligo alle imprese

costruttrici o importatrici di conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di

acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

Art. 1

Commi 1039-1040

(Detrazioni fiscali

sulle spese per le

infrastrutture di

ricarica)

Detrazione fiscale su spese per infrastrutture di ricarica

Inserendo l’articolo 16-ter nell’ambito del D.L. 63/2013 viene riconosciuto una nuova

detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i

veicoli alimentati a energia elettrica. In particolare, è riconosciuta una detrazione

dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate

sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in

opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i costi iniziali per la

richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. Tale detrazione:

• è ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

• è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute;

• è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000 euro.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del

contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti

comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

Tuttavia, con un apposito decreto sarà dettata la disciplina applicativa delle

disposizioni in esame, con particolare riferimento alle procedure di concessione del

contributo e della detrazione.

Art. 1

Commi 1042-1045

(Nuova imposta per i

veicoli più inquinanti)

Nuova imposta per i veicoli più inquinanti

A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche

in locazione finanziaria, ed immatricola in Italia un veicolo “nuovo” (sempre di

categoria M1) è tenuto al pagamento di una nuova “imposta” parametrata al numero

di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160

38

CO2 g/km. Tale imposta, da versare mediante F24, è differenziata in relazione alle

seguenti quattro fasce di emissioni:

Emissioni di CO2 g/KM Imposta

161-175 1.100

176-200 1.600

201-250 2.000

>250 2.500

L’ imposta è, altresì, dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già

immatricolato in un altro Stato. Di converso, l’imposta in esame non si applicata ai

veicoli per “uso speciale” di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della Direttiva

2007/46/CE: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso

per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto

eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle

precedenti definizioni.

Art. 1

Comma 1048

(Riduzione della

tassa automobilistica

per i veicoli storici)

Ridotto del 50% il c.d. "bollo auto" per i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di interesse

storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni,

a condizione che si sia in possesso del certificato di rilevanza storica e che il

riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. La norma, quindi,

introduce un’agevolazione per i veicoli che avendo anzianità inferiore a 30 anni

ancora non possono usufruire dell’esenzione totale dalla tassa automobilistica.

Si ricorda che il certificato di rilevanza “storica” è disciplinato dall'articolo 4 del D.M.

17 novembre 2009 ed attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le

caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle

informazioni utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed

elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione nonché la specifica

indicazione di quelle modificate o sostituite.

Art. 1

Comma 1051

(Prelievo erariale

unico sugli

apparecchi da

divertimento (PREU))

A decorrere dal 1/1/2019, il PREU per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma

6, lett a) e b) TULPS è aumentato, rispettivamente, di 1,35 % e di 1,25%.

La percentuale minima destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura pari al:

• 68% per gli apparecchi da gioco all’art. 110 comma 6, lett a);

• 84% per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lett b).

Art. 1

Comma 1052

Dal 1° gennaio 2019, l’imposta unica dovuta sui giochi a distanza e sulle scommesse

è stabilita:

39

(Imposta unica giochi

a distanza e

scommesse)

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a

distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco,

non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del

20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a

distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’art. 1 comma 88 della

legge 27/12/2006 n. 296, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme

che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Art. 1

Commi 1053-1054

(Proroga della

rideterminazione del

valore di acquisto dei

terreni e delle

partecipazioni)

Vengono riaperti i termini previsti dal DL 282/2002 per la rivalutazione delle

partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da

persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, società semplici

e società ed enti ad essi equiparate.

Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/1/2019. Le imposte dovute

possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a

partire dal 30/6/2019. Il 30/6/2019 rappresenta anche il termine entro il quale redigere

la perizia di stima.

Rispetto alla precedente edizione sono previste aliquote più elevate e diversificate:

• 10% per la rivalutazione di terreni;

• 10% per la rivalutazione delle partecipazioni che al 1° gennaio 2019 NON risultano qualificate;

• 11% per la rivalutazione delle partecipazioni che al 1° gennaio 2019 risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, c. 1 lett. c) del Tuir.

Si ricorda che l’imposta sostitutiva sui capital gain del 26%, già operante per le cessioni

di partecipazioni non qualificate, troverà applicazione anche per le plusvalenze da

partecipazioni qualificate realizzate dal 1° gennaio 2019.

Art. 1

Comma 1055

(Abrogazione IRI)

Sono abrogate le disposizioni che prevedevano l’applicazione dell'imposta sul reddito

d'impresa ossia la c.d. IRI decorrenza 01/01/2018).

Detto regime – lo si ricorda – prevede che il reddito prodotto dalle imprese individuali,

dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale,

non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci - secondo il criterio

generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti Irpef (articolo 5 del Tuir)

- ma venga assoggettato a tassazione separata con aliquota del 24%, nella misura in cui

lo stesso rimanga nel circuito aziendale. La tassazione è, invece, operata

ordinariamente se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti sono prelevati

dall'imprenditore o distribuiti ai soci. Ciò detto, una problematica da rilevare è

40

sicuramente quella concernente la rideterminazione dell’acconto Irpef 2018 (in

scadenza il prossimo 30.11). Sul punto, si ricorda che laddove l’acconto di imposta

risulta insufficiente per effetto dell’applicazione dell’IRI, “... in applicazione del principio

di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge

27 luglio 2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex

articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997” (risoluzione 47/E/2018).

Il comportamento di un contribuente, quindi, non può essere sanzionato laddove egli

abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore della norma applicabile

"ratione temporis", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte

successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva (risoluzione

176/E/2003).

Anche i contribuenti che hanno rideterminato l’acconto per il 2017 non subiranno

sanzioni ed hanno l’obbligo di provvedere alla compilazione dei righi RS148"

Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018, tuttavia

se il reddito rideterminato è pari a “zero” il rigo rimane in bianco.

Art. 1

Comma 1057-1064

(Incentivi

rottamazione per

acquisto veicoli non

inquinanti: moto e

ciclomotori)

Incentivo alla rottamazione di moto inquinanti e contestuale acquisto, anche in leasing, di veicoli ecologici. Con la legge di bilancio, infatti, viene riconosciuto un “contributo”:

- a chi acquista, nell’anno 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, una moto elettrica o ibrida nuova di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1e e L3e);

- e, contestualmente, ne rottama una di categoria Euro 0, 1, 2 di cui sia proprietario o utilizzatore (in caso di leasing, da almeno 12 mesi).

Al riguardo, si ricorda che: a) rientrano nella categoria L1e i veicoli a due ruote la cui cilindrata non supera i 50 cc e la cui velocità massima non supera i 45 km/h; b) rientrano nella categoria L3e i veicoli a due ruote la cui cilindrata supera i 50 cc o la cui velocità massima supera i 45 km/h.

Misura del contributo

È riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla categoria Euro 0, 1, 2.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Obblighi del venditore

41

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo - “pena” il non riconoscimento del contributo - di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione “per demolizione” allo sportello telematico dell’automobilista (di cui al D.P.R. 358/2000). I veicoli “usati” non possono essere rimessi in circolazione e devono essere indirizzati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, ai fini della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Bonus per imprese costruttrici o importatrici

I venditori dei veicoli ecologici saranno “rimborsati” dell’importo del contributo da parte delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo le quali, a loro volta, recuperano tale importo quale “credito di imposta” per il versamento:

• delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente;

• dell’Irpef, Ires e dell’Iva;

dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al P.R.A. l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

• copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;

• copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;

• originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello dell’automobilista.

E’, tuttavia, rimandato ad un apposito decreto del Mise la disciplina attuativa delle suddette disposizioni.

Art. 1

Commi 1070-1071

(Facoltà di

applicazione dei

principi contabili

internazionali)

E’ prevista la possibilità di applicare facoltativamente i principi contabili

internazionali per i soggetti di cui all’art. 2 del DLgs. 38/2005, i cui titoli non siano

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Tale possibilità è stata introdotta con il nuovo art. 2.bis del predetto DLgs. 38/2005 la

cui efficacia decorre dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della Legge di

Bilancio (2018 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

42

Per completezza si ricorda che i soggetti di cui all’art.2 del DLgs 38/2005 sono:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati

regolamentati, diverse da quelle di cui alla lettera d);

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da

quelle di cui alla lettera d);

c) le banche italiane e le società finanziarie italiane che controllano banche o gruppi

bancari, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le società di

partecipazione finanziaria mista italiane, che controllano una o più banche o

società finanziarie; le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società

finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM; le società di gestione del

risparmio; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società

finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno;

gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento;

d) le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

e) le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle

lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma

abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle

indicate alle lettere da a) a d);

f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del

codice civile, che redigono il bilancio consolidato;

g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del

codice civile.

Art. 1

Comma 1079

(Deducibilità delle

quote di

ammortamento del

valore di avviamento

e di altri beni

immateriali)

La disposizione riguarda la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni che hanno consentito la trasformazione delle stesse in crediti di imposta (commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 - c.d. DTA “qualificate”), che risultano non ancora dedotte, ai fini IRES e IRAP, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. In particolare, viene stabilito che l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato come segue:

43

- il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,

- il 3 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, - il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2021, - il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, - il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31

dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alle nuove disposizioni; in tal caso la differenza è deducibile nel periodo di imposta in corso al 31.12.2029.

Art. 1

Comma 1080

(Abrogazione ACE)

Viene abrogata L’ACE sia per le imprese assoggettate ad IRPEF che per quelle

assoggettate ad IRES.

Sopravvive, e quindi può essere oggetto di riporto all’esercizio successivo, l’eventuale

eccedenza di rendimento nozionale esistente all’esercizio in corso al 31/12/2018. Resta

in vigore anche la possibilità di convertire, in tutto o in parte, l’eccedenza di rendimento

nozionale, in credito IRAP da utilizzare in compensazione nei 5 esercizi successivi.

Art. 1

Comma 1084

(Imposta di registro -

Interpretazione

autentica –

riqualificazione atti)

La norma qualifica espressamente come interpretazione autentica, conferendogli

così efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha

modificato l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro limitando l’attività

riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a

registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili

dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti

ad esso collegati.

Si ricorda che il comma 87, lettera a) della legge di bilancio dello scorso anno (2018)

ha modificato la norma che dispone che l'imposta di registro sia applicata secondo la

intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se

non vi corrisponde il titolo o la forma apparente (rif. art.20 del DPR n.131/86).

In pratica viene ora chiarito che l’interpretazione e l’eventuale riqualificazione

dell’atto, avviene sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo presentato

alla registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati e

che la norma ha efficacia retroattiva e si applica quindi anche per gli atti posti a

registrazione antecedentemente al 1/1/2018.

Art. 1

Commi 1085-1087

E’ stata abrogata la deduzione forfetaria maggiorata, di cui al n. 3 del comma 1, lett

a) dell’art. 11 del decreto IRAP, prevista per l’assunzione di dipendenti a tempo

indeterminato nelle regioni del sud.

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(Abrogazione

deduzioni e credito

d'imposta IRAP)

In sostanza non sarà più possibile fruire della deduzione dalla base imponibile IRAP

di un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a

tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000

euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Si ricorda che dalla deduzione maggiorata erano esclusi le banche, gli altri enti

finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa

nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,

delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della

raccolta e smaltimento rifiuti.

Gli ENC potevano applicare l’agevolazione limitatamente al personale impiegato

nello svolgimento di attività commerciali.

Resta ferma l’applicazione, per tutti i soggetti passivi IRAP, della deduzione forfetaria

prevista nella misura ordinaria di euro 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore

dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a

13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35

anni (n . 2 del comma 1, lett a) dell’art. 11 del decreto IRAP).

Gli ENC applicano la deduzione limitatamente al personale assunto a tempo

indeterminato, impiegato nello svolgimento di attività commerciali.

In conseguenza dell’abrogazione del n. 3, c. 1, lett. a) dell'articolo 11 è stata operata

una modifica di coordinamento al comma 4-bis.2 dello stesso articolo 11, dove i

riferimenti al numero 3) sono stati espunti.

E’ stato inoltre abrogato il comma 21 dell’art. 1 della legge 190/2014 che prevedeva

la concessione di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione in F24, per le

imprese senza dipendenti (che determinano l’IRAP in base agli articoli da 5 a 9 del

decreto IRAP). Il credito di imposta era stabilito nella misura del 10% dell’imposta

lorda IRAP.

Art. 1

Comma 1127

(Acconto cedolare

secca)

Acconto da cedolare secca nella misura del 100% a partire dal 2021. Modificando

l'articolo 3, comma 4, del Dlgs. 23/2011 che disciplina la cedolare secca sugli affitti,

infatti, il legislatore ha previsto l’incremento al 100% della misura dell’acconto

rispetto all’attuale 95%, demandando ad un apposito provvedimento dell'Agenzia

delle Entrate la definizione delle modalità di versamento. Resta ferma, quindi, la

percentuale del 95% per gli acconti dovuti in relazione alle annualità 2019 e 2020.

45

Art. 1

Comma 1128

(Imposta di bollo

virtuale per banche e

intermediari

finanziari)

La norma in esame modifica l’art. 82, comma 9 del DL 112/2008 che stabilisce la

percentuale dell’acconto da versare relativamente all’imposta di bollo virtuale

dovuta, sugli assegni bancari e postali, dalle banche e intermediari finanziari.

La misura dell’acconto, originariamente fissata al 70% dell’imposta dovuta, era stata

aumentata al 75% per il 2008, all’85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi. Con

la modifica in commento, tale percentuale è innalzata al 100% per gli anni successivi

al 2020.

Art. 1

Comma 1133

(Proroga aliquote

TASI)

Per alcune materie di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze (cd. MEF)

sono state disposte in tale norma alcune proroghe di termini.

Tra queste, la lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la

stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del

consiglio comunale.

Conseguentemente, con espressa deliberazione del consiglio comunale, i comuni

possono confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già

disposta per gli anni 2016-2018.

Art. 19

(Entrata in vigore)

La legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, entra in vigore il 1°

gennaio 2019.

fine documento