LEGGE 29 DICEMBRE 1993 n. 578. Norme per l'accertamento e la certificazione di morte Art. 1 -...

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LEGGE 29 DICEMBRE 1993 n. 578. Norme per l'accertamento e la certificazione di morte Art. 1 - Definizione di morte. 1.La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Art. 2 - Accertamento di morte. 1. […] 2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico- strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

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LEGGE 29 DICEMBRE 1993 n. 578. Norme per l'accertamento e la

certificazione di morte

LEGGE 29 DICEMBRE 1993 n. 578. Norme per l'accertamento e la

certificazione di morteArt. 1 - Definizione di morte. 1.La morte si identifica con la cessazione

irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Art. 2 - Accertamento di morte. 1. […]2. La morte nei soggetti affetti da lesioni

encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

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Art. 32 Costituzione Italiana

Art. 32 Costituzione Italiana

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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Art. 13 Costituzione Italiana Art. 13 Costituzione Italiana

La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

[…]

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

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Art. 2 Costituzione Italiana Art. 2 Costituzione Italiana

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

[…]

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Art. 3 Costituzione Italiana Art. 3 Costituzione Italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

[…]

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Convenzione di Oviedo (4 aprile 1997)

Convenzione di Oviedo (4 aprile 1997)

Art. 5. Regola generale - Un intervento nel

campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

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Convenzione di Oviedo (4 aprile 1997)

Convenzione di Oviedo (4 aprile 1997)

Art. 6 - Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso.

(1)[…] (2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di

dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante,in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

[…]

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Convenzione di Oviedo (4 aprile 1997)

Convenzione di Oviedo (4 aprile 1997)

Art. 9 - Desideri precedentemente espressi.

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

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Codice di deontologia medica15 dicembre 2006

Codice di deontologia medica15 dicembre 2006

Art. 16 - Accanimento diagnostico-terapeutico.

Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

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Codice di deontologia medica15 dicembre 2006

Codice di deontologia medica15 dicembre 2006

Art. 35 - Acquisizione del consenso. Il medico non deve intraprendere attività

diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

[…]

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Codice di deontologia medica15 dicembre 2006

Codice di deontologia medica15 dicembre 2006

Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate.

Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

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Corte di CassazioneSentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007

Corte di CassazioneSentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007

«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:

(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e

(b)sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.

Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa».

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DDL Calabrò (Senato, 26.3.2009)

DDL Calabrò (Senato, 26.3.2009)

Art. 3 - (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento) 6. […] l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

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L. Ferrajoli, I sovrani del corpo (Il Manifesto, 26-3-2009)

L. Ferrajoli, I sovrani del corpo (Il Manifesto, 26-3-2009)

[se] quella persona, come hanno dichiarato molti «difensori della vita», conserva un qualche tipo di sensibilità o di vitalità consapevole; […] allora il suo mantenimento in vita artificiale sarebbe ancor più atroce, infinitamente più atroce. Pensiamo all’orrore e al terrore di chi, sia pure in qualche barlume di consapevolezza, comprendesse, senza possibilità di comunicare in alcun modo, di essere condannato per un tempo infinito a rimanere prigioniero delle macchine che lo nutrono, senza potersi muovere, né cambiare posizione, né parlare o sentire o vedere. […] Non è permesso giocare con le parole, chiamando «alleviamento delle sofferenze» quello che, se sofferenze ci fossero, sarebbe un incubo terribile, e imponendolo come obbligatorio a quanti lo rifiutano. Pensiamo al terrore nel quale sarebbe costretto a vivere chi subisse una simile condanna a questa prigionia cupa e spaventosa, senza scampo e senza fine. Come non vedere nell’imposizione di questo inferno, di questa solitudine tremenda, di questa morte senza fine, una violazione della dignità della persona e, soprattutto, dell’habeas corpus e della libertà personale garantite dall’articolo 13 della Costituzione?»

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David Hume, Sul suicidio, 1756

David Hume, Sul suicidio, 1756

«Se disporre della vita umana fosse una prerogativa peculiare dell’onnipotente, al punto che per gli uomini disporre della propria vita fosse un’usurpazione dei suoi diritti, sarebbe ugualmente criminoso salvare o preservare la vita. Se cerco di scansare un sasso che mi cade sulla testa, disturbo il corso della natura e invado il dominio peculiare dell’onnipotente, prolungando la mia vita oltre il periodo che, in base alle leggi generali della materia e del moto, le era assegnato».