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LE TABELLE INFRADISTRETTUALI DEL DISTRETTO DI TORINO Relazione di Mario BARBUTO Presidente della Corte d’Appello del 10 ottobre 2013

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LE TABELLE

INFRADISTRETTUALI

DEL DISTRETTO DI TORINO

Relazione di Mario BARBUTO Presidente della Corte d’Appello

del 10 ottobre 2013

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SOMMARIO

PARTE I – Tabelle infradistrettuali – Fonti normative

Premessa

1) Fonte primaria

2) Le fonti consiliari

2.A) - Delibera CSM 8 luglio 1998

2.B) - Delibere CSM 12 novembre 1998 e 16 dicembre 1998

2.C) - Delibera CSM 23 dicembre 1999

3) Eventi successivi all’anno 1999

3.A) - Le Circolari periodiche del CSM sulle Tabelle

3.B) - Novità contenuta nella Circolare-Tabelle 2012-2014 (rectius: 2014-2016)

4) La svolta dell’anno 2011

4.A) - Delibera CSM 7 aprile 2011

4.B) - Delibera CSM 21 luglio 2011

4.C) - Delibera CSM 3 novembre 2011

4.D) - Delibera CSM 17 ottobre 2012

4.E) - Proposta del settembre 2013 della Settima Commissione del CSM

PARTE II – Le Tabelle infradistrettuali nel distretto di Torino

5) La situazione cristallizzata fino al biennio 2006 – 2007

5.A) - Tabelle del biennio 2002 – 2003

5.B) – Tabelle dei bienni 2004-2005 e 2005-2006

6) Le Tabelle per il triennio 2009 – 2011

6.A) Il dibattito tra i Presidenti dei Tribunali del 2008

6.B) il parere del Consiglio Giudiziario del 2009

6.C) La decisione del CSM del 2010

7) La situazione del 2010

8) La «proposta delle Macro-Aree» del gennaio 2011

9) Alcune reazioni positive alla «proposta delle Macro-Aree»

10) Le ragioni della mancata sperimentazione

11) Il tentativo di sperimentazione fallito nel dicembre 2011

12) Marzo – settembre 2012: rinvio della soluzione

13) Conclusioni

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Premessa

La «nuova geografia giudiziaria» è ormai una realtà del 13 settembre 2013.

Si può essere soddisfatti o delusi, entusiasti, scettici o contrari, ma occorre

confrontarsi con il nuovo assetto del distretto.

Lo strumento fondamentale per rendere più funzionale il nuovo assetto, soprattutto per

porre rimedio alle disomogeneità tra le sedi che si è inevitabilmente creata (in via

transitoria, si spera), è costituito dalle Tabelle Infradistrettuali.

A) Quale Presidente della Corte ho ritenuto di fare una ricerca su tale istituto, dal

momento della sua istituzione (nel 1998) fino ai nostri giorni.

La relazione è il punto di partenza per impostare un programma di medio e lungo

periodo, ma anche per giustificare alcuni provvedimenti urgenti che si dovranno

adottare nell’immediato.

Si ringrazia la Cancelliera Sig.a Raffaella IOFFREDA per il prezioso contributo nella

ricerca dei documenti del passato.

B) Nel contempo si è ritenuto di impostare una analisi minuziosa delle condizioni

attuali di ciascuno Tribunale (e anche dell’ufficio della Corte d’Appello) e, di riflesso,

dell’intero distretto.

Si ringrazia l’Assistente Giudiziario Sig.ra Enedina COLLETTA che ha pressoché

completato il lavoro.

Si è trattato di un impegno molto più complesso delle previsioni, tenuto conto che

bisognava confrontarsi con i dati del censimento del 2011-2012 che il CSM non ha

ancora inserito nel sito e, contemporaneamente, delle mutate dislocazioni dei Comuni

nei dieci Circondari di Tribunale.

I primi risultati sono stati già consegnati al Dott. Fabio BARTOLOMEO Direttore

Generale della DGStat del Ministero della Giustizia, che li ha molto apprezzati. Si

confida in una validazione di tali risultati; in tal modo si potranno utilizzare “a ragion

veduta” tutti i nuovi dati.

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C) Si anticipa in questa sede il prospetto generale dei dieci Tribunali del distretto

elaborato dalla Sig.ra Enedina Colletta.

Tabella riepilogativa relativa all’ORGANICO dei GIUDICI

rapportato al BACINO di UTENZA

(popolazione residente rilevata - Censimento 2011)

Tabella A

TRIBUNALE N. GIUDICI INDICE % RAPPORTO

ORDINARIO

previsti in

N.GIUDICI N.GIUDICI

di scopertura

N.

ABITANTI

1 GIUDICE

togato

di

PIANTA

ORGANIGA

EFFETTIVI VACANTI

di organico per x abitanti

ALESSANDRIA 29 22 7 24 % 377.725 13.025

AOSTA 8 8 0 0 126.806 15.851

ASTI 25 15 10 40 % 396.908 15.876

BIELLA 12 7 5 42 % 178.802 14.900

CUNEO 27 21 6 22 % 415.704 15.396

IVREA 18 8 10 55,5 % 516.084 28.671

NOVARA 18 12 6 33 % 323.678 17.982

TORINO 165 151 12 7 % 1.690.575 10.246

VERBANIA 14 13 1 7 % 202.145 14.439

VERCELLI 19 8 11 58 % 261.798 13.779

TOTALE

335

265 *

68 20 %

4.490.225

13.404

* dati estratti dal sito del CSM aggiornati al 4.10.2013.

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D) Quanto al problema che interessa direttamente le Tabelle infradistrettuali, si

anticipa il prospetto relativo alle “risorse umane” (in altre parole, i Giudici)

destinate per fronteggiare le esigenze di giustizia degli utenti.

Ordine decrescente del RAPPORTO «1 giudice togato per x abitanti»

Tabella H

TRIBUNALE N. GIUDICI INDICE % RAPPORTO

ORDINARIO

previsti in

N.GIUDICI N.GIUDICI

di scopertura

N.

ABITANTI

1 GIUDICE

togato

di PIANTA

ORGANIGA EFFETTIVI VACANTI

di organico (Censimento

2011) per x abitanti

1 IVREA 18 8 10 55,5 % 516.084 28.671

2 NOVARA 18 12 6 33 % 323.678 17.982

3 ASTI 25 15 10 40 % 396.908 15.876

4 AOSTA 8 8 0 0 126.806 15.851

5 CUNEO 27 21 6 22 % 415.704 15.396

6 BIELLA 12 7 5 42 % 178.802 14.900

7 VERBANIA 14 13 1 7 % 202.145 14.439

8 VERCELLI 19 8 11 58 % 261.798 13.779

9 ALESSANDRIA 29 22 7 24 % 377.725 13.025

10 TORINO 165 151 12 7 % 1.690.575 10.246

TOTALE

335

265 *

68 20 %

4.490.225

13.404

* dati estratti dal sito del CSM aggiornati al 4.10.2013

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E) Per ultima (ma non ultima per importanza) si anticipa la tabella del più

importante degli “indici di sofferenza”, quello dei posti vacanti negli uffici, il

presupposto fondamentale per adottare gli imminenti provvedimenti di urgenza in

tema di Tabelle infradistrettuali.

Percentuale decrescente INDICE DI SCOPERTURA

Tabella F

TRIBUNALE N. GIUDICI INDICE % RAPPORTO

ORDINARIO

previsti in

N.GIUDICI N.GIUDICI di

scopertura

N.

ABITANTI

1 GIUDICE

togato

di PIANTA

ORGANIGA EFFETTIVI VACANTI

di organico

(Censimento 2011) per x abitanti

1 VERCELLI 19 8 11 58 % 261.798 13.779

2 IVREA 18 8 10 55,5 % 516.084 28.671

3 ASTI 25 15 10 40 % 396.908 15.876

4 BIELLA 12 7 5 42 % 178.802 14.900

5 NOVARA 18 12 6 33 % 323.678 17.982

6 ALESSANDRIA 29 22 7 24 % 377.725 13.025

7 CUNEO 27 21 6 22 % 415.704 15.396

8 TORINO 165 151 12 7 % 1.690.575 10.246

9 VERBANIA 14 13 1 7 % 202.145 14.439

10 AOSTA 8 8 0 0 126.806 15.851

TOTALE

335

265 *

68 20 %

4.490.225

13.404

* dati estratti dal sito del CSM aggiornati al 4.10.2013

F) Altre tabelle sono già complete e definiscono il quadro fedele dell’intero distretto

alla data odierna.

Dopo un ultimo controllo, saranno diffusi ed ufficializzati.

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PARTE I

Tabelle infradistrettuali – Fonti normative

1) Fonte primaria

L’istituto delle tabelle infradistrettuali è stato introdotto nel nostro ordinamento con

legge 4 maggio 1998 n. 1331.

Con l’art. 6, comma 1, la legge ha modificato l’art. 7-bis dell’Ordinamento Giudiziario

(r.d. n. 12 del 1941) e, con l’art. 6, comma 2, ha stabilito che «La individuazione degli

uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma

3-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere

operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge».

La fonte normativa primaria è dunque costituita dall’art. 7-bis dell’Ord. Giud. che sul

punto così dispone: «Tabelle degli uffici giudicanti

Omissis …

3-bis. - Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono

istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono

tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-ter. - Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che

rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al

Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-quater. - L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella

infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici

unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra

loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se

requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di

incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti

viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-quinquies. - Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima

attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed

economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza

infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. - Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si

osservano le procedure previste dal comma 22».

1 Legge 4 maggio 1998, n. 133 - Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle

tabelle infradistrettuali (in Gazz. Uff. 8 maggio 1998 n. 105), modificata dal D.L. 16 settembre 2008, n. 143 -

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, comma 1, L. 13 novembre 2008, n. 181.

2 Il comma 2 dell’art.7-bis, Ord. Giud. dispone:

«Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le

eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo

1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari,

sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di

urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono

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2) Le fonti consiliari.

2.A) – Delibera CSM 8 luglio 1998

In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 6, comma 2 della citata legge n.

133/98, entro i prescritti 60 giorni il Consiglio Superiore della Magistratura ha

adottato la delibera dell’8 luglio 1998 con la quale ha individuato per il distretto di

Torino cinque accorpamenti:

Torino – Pinerolo

Alba - Cuneo - Mondovì – Saluzzo

Aosta - Biella – Ivrea

Novara - Vercelli – Verbania

Acqui Terme - Alessandria - Casale Monferrato - Tortona – Asti

Si legge nella motivazione della delibera, con un significativo cenno alla inalterabilità

delle circoscrizioni giudiziarie, che «si tratta di un’innovazione importante nella

organizzazione della giustizia che, pur non modificando la tradizionale

organizzazione ed autonomia dei singoli uffici né alterando in alcun modo le

circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza degli uffici

giudiziari, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire

alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio

della inamovibilità del magistrato».

Nella delibera viene fornita la spiegazione sulle modalità di formazione dei c.d.

“accorpamenti”: «Al fine di individuare gli uffici da ricomprendere nella medesima tabella è stato chiesto ai

Consigli Giudiziari di formulare le relative proposte concernenti sia Preture che Tribunali,

segnalando l’opportunità che il numero di magistrati degli uffici giudicanti legati

tabellarmente fosse tendenzialmente quello di un medio Tribunale (circa 30 unità) e che la

distanza tra gli stessi non fosse eccessiva (oltre gli 80 Km). Le soluzioni fornite dai Consigli

Giudiziari sono state in generale seguite, in quanto atte a creare all’interno di ciascun

distretto dei bacini di riferimento dotati di sufficiente autonomia».

In chiusura della delibera vi è una disposizione significativa sulla necessità ed urgenza

di provvedere in tale materia: «Sulla base di tali collegamenti i Presidenti delle Corti di Appello ed i Procuratori Generali

presso le Corti di Appello dovranno articolare le proposte tabellari, indicando magistrati

anche di uffici diversi come supplenti per sopperire ad assenze o impedimenti superiori ai

sette giorni o assegnando un magistrato a più uffici. Tali proposte dovranno seguire l’iter

previsto per le variazioni tabellari (proposte - deposito con avviso – eventuali

controdeduzioni - parere Consiglio Giudiziario) possibilmente acquisendo il consenso degli

interessati e comunque puntando sulla valorizzazione delle capacità professionali dei singoli.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 1998».

immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa

variazione tabellare».

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A distanza di pochi mesi dalla prima delibera, il C.S.M. è intervenuto con due atti che

vengono qui ricordati per la loro rilevanza (ancora oggi):

2.B) Delibere CSM 12 novembre 1998 e 16 dicembre 1998

La delibera del 12 novembre 1998 ha per oggetto «Quesiti relativi all’interpretazione

della disciplina delle tabelle infradistrettuali». Tra le tante questioni pratiche, compare

la risposta ad un quesito posto da un Presidente di tribunale sulla «eventuale rilevanza

del rifiuto del magistrato ad essere utilizzato in un altro Tribunale mediante il ricorso

alla “coassegnazione” a più uffici giudiziari o alla “supplenza infradistrettuale”»

La risposta è nei seguenti termini:

«La soluzione del quesito emerge con chiarezza dalla motivazione della

delibera consiliare dell’ 8 luglio 1998, laddove questa prevede possibilmente

l’acquisizione del consenso degli interessati. Ne deriva che prevalenti,

motivate esigenze di servizio posso consentire l’utilizzazione dei magistrati

anche in assenza del consenso»

La delibera del 16 dicembre 1998, dal titolo «Circolare integrativa delle tabelle

infradistrettuali» (Circ. n. P-98-2470 del 16.12.1998) affronta numerose questioni

pratiche nei termini che seguono.

Per gli aspetti sostanziali:

- la legge n. 133/1998 sulle tabelle infradistrettuali «ha efficacia immediata»;

- «l’assegnazione congiunta (o coassegnazione) prevista dall’art. 6 della legge

sulle tabelle infradistrettuali non è subordinata all’accertamento di esigenze di

servizio “imprescindibili e prevalenti” dell’ufficio di destinazione, ma può essere

utilizzata per sopperire alle più disparate esigenze di servizio nella prospettiva

della più razionale organizzazione dei singoli uffici»;

- «… l’operatività delle coassegnazioni è subordinata al completamento della

procedura prevista per la formazione ed applicazione delle tabelle, salvi gli

eventuali interventi d’urgenza ivi consentiti»;

- «… nel rispetto del procedimento tabellare. possono essere costituiti collegi

giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato nonché da un applicato

e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un

supplente».

Per gli aspetti procedimentali:

- «… è opportuno che le proposte relative alle tabelle infradistrettulai siano

precedute da apposite riunioni aperte ai magistrati di tutti gli uffici giudiziari»;

- «Appare parimenti opportuno … che la formulazione delle tabelle

infradistrettuali sia preceduta da incontri tra i dirigenti degli uffici interessati, al

fine di pervenire a proposte coordinate e prevenire possibili soluzioni

conflittuali»;

- «Le proposte dovranno essere formulate possibilmente acquisendo il consenso

degli interessati e comunque puntando sulla valorizzazione delle capacità

professionali dei singoli»;

- «… anche alle tabelle infradistrettuali si applica il termine di efficacia biennale3

di cui all’art. 7-bis, comma 1, ord. giud. …».

3 Come è noto il termine biennale è poi diventato triennale

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2.C) Delibera CSM 23 dicembre 1999

La prima manifestazione di disciplina organica del nuovo istituto si rinviene nella

Delibera del 23 dicembre 1999, nota come Circolare sulla formazione delle tabelle di

organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000-2001

Al Capo I, paragrafo 2. si rinviene la seguente regolamentazione:

« 2. – Tabelle infradistrettuali.

2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici requirenti e giudicanti che, ai soli fini

dell’assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici e della supplenza, sono

considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

2.2. - Le tabelle infradistrettuali comprendono tutti i magistrati assegnati agli uffici inseriti

nella medesima tabella, ad eccezione di coloro che svolgono funzioni direttive.

2.3. - Le tabelle infradistrettuali integrano il sistema tabellare ordinario pertanto le relative

proposte debbono essere formulate contestualmente ».

3) Eventi successivi all’anno 1999

3.A) Le Circolari periodiche del CSM sulle Tabelle

Nel decennio successivo — dal 2001 al 2011 — l’istituto delle tabelle

infradistrettuali trova la sua fonte di disciplina consiliare nelle periodiche Circolari

sulle Tabelle, che qui vengono elencate:

«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per

il biennio 2002/2003» (diffusa con circ. n. P-24710/2001 del 21 dicembre 2001).

La materia in esame risulta disciplinata dal Capo I, ripartito in tre paragrafi

«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per

il biennio 2004/2005» (diffusa con circ. n. P-25138/2003 del 22 dicembre 2003)

«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per

il biennio 2006/2007» (diffusa con circ. n. P-27060 del 19 dicembre 2005)

La materia risulta disciplinata in modo analitico al Capo XX, dal titolo, appunto, di

«Tabelle infradistrettuali» (ved. paragrafo 141, sub-articolato in 141.1, 141.2, 141.3,

141.4, 141.5. 141.6).

«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per

il triennio 2009/2011» (Delibera del 17 luglio 2008 e succ. mod. del 24 luglio 2008)

La materia risulta disciplinata

- dal paragrafo 2. («Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti che,

ai soli fini della supplenza e dell’assegnazione congiunta dei magistrati a due o

più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più

efficace funzionamento. La disciplina delle tabelle infradistrettuali è regolata dal

capo XVII della presente circolare») e

- in modo più analitico dal Capo XVII (ved. paragrafo 127, sub-articolato in 127.1,

1127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127,6).

3.B) Novità contenuta nella Circolare-Tabelle 2012-2014 (rectius: 2014-2016)

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La delibera ultima citata del 17 luglio 2008 é l’ultima occasione in cui la fonte di

disciplina delle tabelle infradistrettuali compare nelle Circolari sulle Tabelle degli

uffici giudicanti.

Infatti nel documento analogo di epoca successiva — cioè nella «Circolare sulla

formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio

2012/2014» (diffusa con circ. P. n. 19199 del 27 luglio 2011) — si legge nella

premessa: «La profonda rivisitazione normativa dell’organizzazione degli uffici di Procura, incentrata

sull’abrogazione della disposizione dell’art. 7-ter O.G. … ha indotto ad estrapolare dalla

presente circolare la regolamentazione di tutti quegli istituti che mantengono un profilo di

disciplina comune tra uffici giudicanti ed uffici requirenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle applicazioni e supplenze, ai magistrati distrettuali e alle

tabelle infradistrettuali (regolati nella precedente circolare rispettivamente ai paragrafi ….

), la cui disciplina è stata fatta confluire in una separata e coeva circolare destinata a

dettare le norme sulla regolamentazione di istituti che, pur relativi a uffici ormai tanto

disomogenei in punto di organizzazione interna, mantengono tuttavia significativi punti di

contatto nell’utilizzazione di strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa

indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra

natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente

problematiche negli uffici di ridotte dimensioni).

E’ il caso di ricordare che la citata Circolare del 27 luglio 2011 è stata

successivamente modificata con delibera 7 marzo 20124 e con delibera 12

settembre 20125 (e anche da altre), sicché oggi deve parlarsi di tabelle per il

triennio 2014/2016.

4) La svolta dell’anno 2011

Prima di dar conto della «svolta del 2011» è opportuno menzionare una novità

intervenuta nell’aprile di quell’anno, propedeutica all’evento (più rilevante) del luglio

successivo.

4.A) Delibera CSM 7 aprile 2011

Con delibera del 7 aprile 2011 dal titolo «Modifica agli abbinamenti previsti nella

Circolare sulle Tabelle Infradistrettuali dell’ 8 luglio 1998»6, poi rettificata con

delibera del 4 maggio 2011 a causa di un errore materiale riguardante la sola Corte

d’Appello di Genova, gli «accorpamenti degli uffici» disposti tredici anni prima con

delibera dell’8 luglio 1998 (quanto al distretto di Torino, in numero di cinque, già

riportate all’inizio, al § 2), subiscono un radicale mutamento.

Nel distretto di Torino passano da 5 a 17.

Nella breve motivazione vengono spiegate le ragioni di tale (inaspettato) mutamento:

l’incremento generalizzato della “scopertura degli organici degli uffici”; i (nuovi)

4 Comunicata con lettera del 9 marzo 2012 Prot. P-5356/2012.

5 Comunicata con lettera del 13 settembre 2012 Prot. P-19052/2012.

6 Comunicata con lettera dell’ 8 aprile 2011 n. P-8751/2011.

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“limiti cogenti alle funzioni esercitabili dai magistrati di prima nomina”; la necessità

di “ampliare la platea dei magistrati utilizzabili”; il “vertiginoso aumento delle

richieste di applicazioni extradistrettuali”; la necessità del “contenimento degli oneri

economici”; la necessità di “un sistema di più elastica mobilità interna ai singoli

distretti”.

Con detta delibera si introduce anche la prescrizione che «ogni magistrato potrà di

regola essere stabilmente coassegnato o di volta in volta destinato in supplenza solo

ad un singolo ufficio diverso da quello di appartenenza»

Si omette di riportare lo schema dei 17 nuovi «accorpamenti» perché superato sette

mesi dopo.

4.B) Delibera CSM 21 luglio 2011

Con delibera del 21 luglio 2011 si verifica una vera svolta nella disciplina consiliare

circa la tecnica di redazione delle Tabelle.

Viene approvata la «Circolare sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari»

(diffusa con lettera del 27 luglio 2011 n. P- 19197/2011), resa necessaria — così si

legge nella premessa — dalla «stagione delle riforme ordinamentali del biennio

2005/2007 [che] ha prodotto una profonda divaricazione della disciplina concernente

l’organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti, determinando per questi ultimi

l’esclusione dal “sistema tabellare”…».

Sempre nella premessa si legge: «La presente circolare, dunque, è destinata a regolare esclusivamente gli istituti disciplinati

unitariamente già dalle norme primarie, riproponendo sostanzialmente gli strumenti

disegnati dalla previgente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari,

rispetto alla quale sono state adottate modifiche di struttura ed anche sostanziali:

a), b), c) ….omissis ..

d) é stato valorizzato l’istituto delle tabelle infradistrettuali, unico segmento del c.d.

“diritto tabellare” ancora applicabile agli uffici requirenti in forza dell’art. 7-bis, commi

da 3-ter a 3-sezies, O.G. … Le tabelle infradistrettuali, infatti, integrano l’ordinario

sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far

fronte alle diverse esigenze degli uffici derivanti da carenze di organico, impedimenti di

magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo

funzionale); la relativa disciplina è stata raccolta in un apposito capo della circolare»

Il Capo IV, dal titolo «Tabelle infradistrettuali: disciplina specifica» contiene tre

norme:

- paragrafo 18, dal titolo “Tabelle infradistrettuali”

- paragrafo 19, dal titolo “Assegnazione congiunta”

- paragrafo 20, dal titolo “Supplenza infradistrettuale”;

ai quali deve aggiungersi l’ Allegato A (all’intera circolare) dal titolo «Schema degli

accorpamenti infradistrettuali tra gli Uffici risultante dalle delibere consiliari in data

7.4.2011 e 4.5.2011».

Le tre disposizioni e il relativo Allegato A rappresentano la fonte consiliare più

rilevante ai fini della integrazione delle norme di rango primario di cui all’art. 7-bis

Ord. Giud. e art. 6, comma 2, legge n. 133/1998 (menzionate al § 1).

4.C) Delibera CSM 3 novembre 2011

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Con delibera del 3 novembre 2011 dal titolo «Revisione della circolare sulle tabelle

infradistrettuali»7 gli «accorpamenti degli uffici» subiscono un ulteriore mutamento.

Nel distretto di Torino vengono individuate 54 aggregazioni, con la tecnica degli

abbinamenti dei 17 tribunali esistenti.

Nella motivazione si dà atto della necessità di «correggere alcuni errori materiali» e

si ribadisce la regola che gli accorpamenti «debbono ritenersi biunivoci, vale a dire a

favore o a carico di ciascuno degli uffici abbinati»

Nella presente rassegna si omette di riportare lo schema dei 54 (nuovi) «abbinamenti»

per le ragioni esposte oltre.

4.D) Delibera CSM 17 ottobre 2012

Nelle more si inserisce una importante delibera del CSM del 17 ottobre 20128, adottata

in occasione di un quesito proposto dal Procuratore Generale di Torino, con la quale

viene fornita una interpretazione “a tutto campo” delle prescrizioni contenute nella

citata circolare del 21 luglio 2011 sulle applicazioni e supplenze.

Si confronti il dispositivo della delibera articolato in venti punti [contraddistinti con le

lettere da A) a T)] che

a) si apre con la prescrizione (rilevante per gli uffici requirenti, da tempo sottratti alla

disciplina tabellare):

«Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti devono essere oggetto di proposta

tabellare che va approvata dal CSM secondo la procedura prevista dall’at. 7-bis,

commi 3-ter e 3-sexies, dell’O.G., attuati in concreto dagli artt. 2 e 18 della nuova

circolare sulle applicazioni e supplenze» (punto A);

b) si conclude con la frase (rilevante anche per gli uffici giudicanti):

«Gli abbinamenti infradistrettuali di cui alla delibera 7 aprile 2011 sono

immediatamente esecutivi previa variazione delle tabelle in vigore» (punto T).

4.E) Proposta del settembre 2013 della Settima Commissione del CSM

Lo schema degli abbinamenti a cui si è fatto cenno — quello “in formato 54” per il

distretto di Torino — è (destinato ad essere) superato da una proposta del settembre

2013 della Settima Commissione del CSM di «Modifica agli abbinamenti previsti in

materia di Tabelle Infradistrettuali»9.

Nella motivazione si legge che la (proposta di) modifica si è resa necessaria «in

seguito all’acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155/2012», cioè della

soppressione di alcuni uffici giudiziari.

Il Segretario Generale informa che «la trasmissione del [nuovo] prospetto è finalizzata

ad acquisire preventivamente eventuali rilievi o suggerimenti in ordine ai nuovi

abbinamenti (in relazione ai quali sarà predisposta una proposta di delibera

plenaria)», concedendo il termine del 5 ottobre 2013.

7 Comunicata con lettera del 7 novembre 2011 n. P-24644/2011.

8 Comunicata con lettera del 19 ottobre 2012 n. P-20351/2012.

9 La proposta è stata comunicata con lettera del Segretario Generale del 26 settembre 2013 n. P-

16667/2013.

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Il sottoscritto ha comunicato di non voler proporre rilievi o suggerimenti, anche allo

scopo di accelerare il momento della concreta operatività dell’istituto a seguito della

riduzione dei tribunali da 17 a 10 e della situazione di crisi che si è determinata in

alcune sedi (la più grave a Ivrea).

I Presidenti dei Tribunali interessati sono stati informati dal sottoscritto e alcuni di essi

si accingono a formulare rilievi o suggerimenti.

Nella prospettiva che il Plenum del CSM confermi la proposta della Settima

Commissione, è opportuno riportare i nuovi abbinamenti (sono 20 complessivamente).

Torino – Alessandria

Torino – Asti

Torino - Biella

Torino – Ivrea

Torino – Vercelli

Alessandria – Asti

Alessandria – Novara

Alessandria – Vercelli

Asti - Cuneo

Asti – Vercelli

Biella – Ivrea

Biella – Novara

Biella – Vercelli

Cuneo – Asti

Ivrea - Aosta

Ivrea – Novara

Ivrea – Vercelli

Novara – Verbania

Novara - Vercelli

Verbania – Vercelli

Si tratta di uno schema novativo rispetto a quello precedente del 3 novembre 2011

(schema delle 54 aggregazioni) e, a maggior ragione, rispetto a quello risultante della

delibera CSM del lontano 8 luglio 1998 (schema delle 5 aggregazioni, riportato sub §

2, operante per oltre un decennio).

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PARTE II

Le Tabelle infradistrettuali nel distretto di Torino

5) La situazione cristallizzata fino al biennio 2006-2007

5.A) Tabelle del biennio 2002-2003

Come risulta dalla Parte I dedicata alle fonti normative delle Tabelle infradistrettuali,

la prima disciplina consiliare su tale istituto si rinviene nella Delibera CSM del 23

dicembre 1999 (Circolare-tabelle per il biennio 2000-2001), nel cui Cap. I, paragrafo

2.3 si dispone che «le tabelle infradistrettuali integrano il sistema tabellare ordinario

(e) pertanto le relative proposte debbono essere formulate contestualmente».

Si omette di riportare la disciplina prevista dalla Tabella 2000-2001 del distretto di

Torino perché superate dagli eventi successivi. Il loro commento avrebbe in questa

sede solo il valore di una testimonianza storica.

Si ritiene di far cenno alle Tabelle per il biennio 2002-2003 — le prime redatte dal

Presidente Dott. Mario NOVITA’, predecessore del sottoscritto — da cui traspare in

modo inequivocabile la scarsa propensione di gran parte dei dirigenti dei 17 Tribunali

all’istituto della «co-assegnazione dei giudici» (o «assegnazione congiunta»), pur

caldeggiata dal CSM.

Si legge infatti a pag. 67 di tale documento che «nella riunione con i Presidenti dei

Tribunali ordinari del Distretto in data 6 febbraio 2002 indetta a norma del par. 16.3

della circolare del C.S.M. … è emerso che così come nel precedente biennio non

ricorrono esigenze specifiche per far luogo all’assegnazione congiunta di magistrati a

due o più uffici, salvo che per i Tribunali di Alba, Saluzzo e Mondovì»10

.

Null’altro risulta dalle 17 schede analitiche riportate, Tribunale per Tribunale, da pag.

67 a pag. 103 del documento.

E’ il caso di menzionare il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio

Giudiziario nell’adunanza del 9 aprile 2002 sulla «proposta di formazione della

tabella infrastrettuale del distretto della Corte d’Appello di Torino per il biennio

2002-2003» (riportata pag. 104 del documento citato).

5.B) Tabelle dei bienni 2004-2005 e 2005-2006

Nelle Tabelle del biennio successivo (2004-2005) la previsione della «co-

assegnazione» di due soli magistrati nel raggruppamento «Alba-Cuneo-Mondovì-

Saluzzo» scompare, come si deduce dalle Tabelle per il biennio 2006-2007, cioè nel

documento cartaceo datato 3 maggio 2006 nelle cui pagg. 100-139, riservate alle

schede dei cinque raggruppamenti, non risulta presente alcuna previsione di «co-

assegnazione» o «assegnazione congiunta». La motivazione standard, ripetuta ufficio

per ufficio, è che «nella riunione in data 9 febbraio 2006 indetta a norma del par.

18.3, capo III della Circolare C.S.M. … i Presidenti dei Tribunali ordinari del

10

Si legge a pag. 74 che i Giudici del Tribunale di ALBA Dott. Sergio Casarella e Dott. Carlo Gnocchi

sono co-assegnati l’uno a Saluzzo e l’altro a Mondovì.

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Distretto hanno convenuto sull’opportunità di confermare integralmente, per il

biennio 2006-2007, le tabelle infra-distrettuali in vigore».

Il meccanismo standard è il seguente:

«In caso di astensione, ricusazione, impedimento di un magistrato appartenente ad

uno dei Tribunali compresi nella presente tabella [infradistrettuale], si procederà alla

sua sostituzione con il magistrato del Tribunale territorialmente più vicino avente

maggiore anzianità fra quelli che prestato servizio nel medesimo settore

(civile/penale, esclusi GIP-Gup) in cui opera il magistrato da sostituire; ove il

magistrato così individuato sia, a sua volta, impedito, sarà scelto il magistrato che lo

segue in ordine di anzianità e che opera nel medesimo settore.

Ove sia necessario sostituire contemporaneamente più magistrati dello stesso ufficio,

sanno designati per la sostituzione magistrati dei Tribunali territorialmente più vicini,

da individuare in base agli altri criteri stabiliti nella tabella, in ragione di uno per

ciascuno degli uffici»11

.

Anche in questo caso vi è il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio

Giudiziario nell’adunanza del 1° marzo 2006 in cui si legge che «gli uffici giudiziari

sopra-indicati rientrano nell’allegato A della circolare CSM sulle tabelle» e si prende

atto della «conformità delle proposte tabellari alle tabelle precedenti» e che «non

sono state presentate osservazioni» (delibera riportata pag. 142 del citato documento

datato 3 maggio 2006).

6) Le Tabelle per il triennio 2009-2011

La «scarsa propensione» di gran parte dei dirigenti dei 17 Tribunali all’istituto della

«co-assegnazione dei giudici» (o assegnazione congiunta)», di cui si è detto in

precedenza, diventa più accentuata in sede di predisposizione delle proposte tabellari

per il triennio 2009-2011.

6.A) Il dibattito tra i Presidenti dei Tribunali del 2008

Nella riunione plenaria del 22 ottobre 2008 dei Presidenti dei 17 Tribunali del

distretto, convocata «in vista della formazione delle tabelle infradistrettuali», si

registra una discussione sulle varie proposte modificative dell’assetto precedente e

sulle varie tesi (o ipotesi) relative all’istituto della «co-assegnazione».

In assenza di una posizione comune e di fronte a ipotesi decisamente contrastanti tra

loro (qualcuno aveva proposto le co-assegnazioni senza reciprocità, non condivise da

altri), il Presidente NOVITA’ dà atto della decisione finale (unanime) del seguente

tenore:

«Per le ragioni esposte, si ritiene di non dovere disporre co-assegnazioni, e

disciplinare le supplenze nei modi appresso indicati».

Segue la descrizione di un complesso meccanismo di individuazione dei giudici dei

“Tribunali collegati” sostanzialmente incentrato sulla «supplenza», nonché una serie di

5 tabelle nominative per ciascuno dei 5 raggruppamenti, con l’indicazione anche delle

11

In verità vi è una piccola variante per il raggruppamento di «Acqui Terme, Casale Monferrato,

Tortona, Alessandria, Asti».

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funzioni di possibile destinazione in supplenza per ciascun giudice (promiscue, civili,

penali, lavoro).

6.B) Il parere del Consiglio Giudiziario del 2009

Le tabelle dei magistrati nominatim individuati sembrano rappresentare la causa

principale della discussione in sede di Consiglio Giudiziario, il quale nell’ adunanza

del 30 giugno 2009 esprime parere favorevole a maggioranza (con 6 voti favorevoli, 4

voti contrari, 2 astenuti), ma invita:

a) il Presidente di un Tribunale (nella specie, ASTI) a chiedere ad un giudice inserito

in tabella di «dichiarare la propria disponibilità» (e in caso negativo di indicare

altro magistrato del settore penale);

b) il Presidente della Corte d’Appello ad accogliere le osservazioni di alcuni

Presidenti di Tribunali provvedendo ad apportare correzioni nella tabella, e cioè:

- sostituzione di un giudice (nelle specie il Dott. CAVALLO con il Dott.

CACCIOPPOLI);

- esclusione di due giudici (nella specie, il Dott. DOVESI e il Dott. BALDINI),

- inserimento di altri giudici indicati in una lettera del Presidente f.f. di altro

Tribunale (nella specie, ALESSANDRIA) datata 6 maggio 2009, successiva

al deposito delle tabelle.

Con provvedimento del 27 luglio 2009 il Presidente f.f. della Corte Dott. Mario

GRIFFEY (nel frattempo il Presidente Mario NOVITA’ ha richiesto e ottenuto il

pensionamento anticipato) accoglie i rilievi del C.G. e provvede a modificare gli

elenchi nominativi.

6.C) La decisione del CSM del 2010

Per la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura si veda la delibera del 10

marzo 201012

che è del seguente tenore:

«omissis…

- viste le tabelle infradistrettuali (attuative della legge n. 133 del 4 maggio

1998) per il triennio 2009-2011;

- considerato che non sono state presentate osservazioni;

- letto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta

del 30 giugno 2009;

- visto il par. 2 della circolare sulla Formazione delle tabelle per il triennio

2009/2011,

- all’unanimità delibera di approvare le tabelle infradistrettuali per il

triennio 2009-2011, degli uffici giudicanti del distretto di Torino»

Dalla comunicazione del C.S.M. nulla traspare circa la discussione in seno al

Consiglio Giudiziario di Torino del quale è opportuno riportare in questa sede il parere

12

Comunicata con lettera del 16 marzo 2010 n. P-6089/2010.

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di minoranza di 4 Consiglieri che individua il fulcro del problema concernente le

tabelle infradistrettuali:

«… la tabella non disciplina l’istituto della coassegnazione, benché in taluni casi esso

risulterebbe necessario per risolvere i problemi di efficienza degli uffici, in concreto

manifestatisi sotto il vigore della previgente tabella infradistrettuale, ad esempio per

l’impossibilità di comporre il collegio penale, attesa l’incompatibilità dei magistrati

assegnati a taluni Tribunali di ridotte dimensioni»

7) La situazione del 2010

In data 8 gennaio 2010 il sottoscritto si è insediato nell’incarico di Presidente della

Corte d’Appello.

Pochi mesi dopo ha preso atto della delibera CSM del 10 marzo 2010 di approvazione

delle Tabelle Infradistrettuali del distretto, divenute così intangibili (salva la possibilità

di variazioni in caso di necessità e urgenza).

Lo strumento tabellare vigente — la Tabella Infradistrettuale redatta dal predecessore

del sottoscritto — ha sempre funzionato nei vari (numerosi) casi che si sono presentati

nel periodo successivo, sia pure con grandi difficoltà dovute a situazioni locali di

frequente disagio (soprattutto nell’area di Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona).

Da assertore convinto della maggiore efficacia dell’istituto della «co-assegnazione» (o

«assegnazione congiunta») rispetto alla “supplenza”, il sottoscritto ha atteso la

scadenza del triennio 2009-2011 per (tentare di) impostare nelle nuove Tabelle

Infradistrettuali un meccanismo più agile ed efficace, conforme all’orientamento

preferenziale —si direbbe di default — suggerito dal Consiglio Superiore della

Magistratura e imposto dalla legge istitutiva n. 133 del 199813

.

8) La «proposta delle Macro-Aree» del gennaio 2011

Poco convinto della bontà dell’assetto vigente — incentrato, si ripete,

sull’inequivocabile rifiuto dell’istituto dell’ «assegnazione congiunta» — il

sottoscritto ha ritenuto di prendere spunto da tale problema per affrontare in sede di

cerimonia inaugurale del 29 gennaio 2011 (ad un anno dall’insediamento), l’annosa

questione della «geografia giudiziaria», che all’epoca era di grande attualità, pur in

assenza di iniziative legislative.

Partendo dal luogo comune, non privo di sottostante verità, che il distretto di Torino

rappresentava un caso emblematico di irrazionale disseminazione degli uffici

giudiziari sul territorio regionale (17 tribunali, un record nazionale14

), il sottoscritto ha

13

Per l’orientamento del CSM si confronti il paragrafo 2 della Circolare-Tabelle per il triennio 2009-

2011 e la motivazione della delibera CSM del 7 aprile 2011 (già menzionate nella prima parte della

presente relazione). Si confronti anche il tenore dell’art. 7-bis, Ord. Giud. (fonte normativa primaria),

che esplicitamente prevede che «il magistrato può essere assegnato anche a più uffici [quindi co-

assegnato] aventi la medesima attribuzione e competenza», fermo restando che «la sede di servizio

principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte»;

con la precisazione che «la supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di

durata inferiore a sette giorni».

14

Un autorevole magistrato, a proposito della crisi della giustizia italiana, aveva sostenuto

pubblicamente che il vero “scandalo” era il Piemonte con i suoi 17 Tribunali, adombrando la

necessità di una loro parziale soppressione a vantaggio di altri distretti. Il sottoscritto ha replicato

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esordito citando la diagnosi dell’ANM che la distribuzione irrazionale dei Tribunali

«rappresenta(va) una delle cause più rilevanti della crisi della giustizia»; ed anche

l’orientamento del CSM15

secondo il quale l’assetto della geografia giudiziaria italiana

derivava dalla legge Rattazzi del 1859 che aveva incorporato «le diverse realtà

regionali al nuovo Stato unitario» e che già in epoca post-unitaria (anno 1861 e

seguenti) «la classe politica discusse a lungo [del sistema RATTAZZI] non riuscendo ad

eliminare il difetto d’origine».

Lo scetticismo sulla possibilità di una riforma in tempi ragionevoli è espresso nei

seguenti termini a pag. 5 della prolusione orale: «L’esperienza insegna che la soppressione degli uffici minori è di difficile praticabilità. I motivi sono più che noti. Inutile ripeterli. Il problema, però, della gestione quotidiana degli uffici minori è reale ed attuale; si direbbe permanente. Non resta che inventare soluzioni organizzative di tipo intermedio che potrebbero neutralizzare i tempi di attesa della soluzione “chirurgica”. O renderla addirittura superflua. La mia proposta è finalizzata a fare qualcosa di positivo nell’immediato. Sia chiaro: senza nessun intervento normativo (del Parlamento) o para-normativo (del CSM), ma solo applicando alcune disposizioni vigenti».

In quella sede è stato esposto il progetto delle cinque «MACRO-AREE» (Nord-

Est; Sud-Est; Nord-Ovest; Sud-Ovest + Tribunale di Torino), corrispondenti ai

cinque «accorpamenti tra uffici» risalenti alla delibera del CSM dell’ 8 luglio 1998

(ancora vigente)16

.

La novità, se di novità poteva parlarsi, era il meccanismo della «co-assegnazione» dei

giudici ad un Tribunale vicino all’interno della stessa macro-area, in ossequio a quanto

stabilito dalla legge (art. 6, legge n. 133 del 1998, istitutiva delle Tabelle

infradistrettuali; art. 7-bis Ord. Giud.) e dell’orientamento consolidato del CSM circa

il favor per l’assegnazione congiunta (che è stabile per almeno un triennio) rispetto

alla mera supplenza (di per sé episodica e sporadica).

Si riporta il passo della prolusione in cui il meccanismo (più facile da attuare che

descrivere) è spiegato con parole semplici per il pubblico presente alla cerimonia

inaugurale del 29 gennaio 2011:

«In base ai progetti organizzativi che tutte le Corti d’Appello e tutti gli uffici giudiziari devono elaborare ogni triennio — si chiamano tecnicamente “Tabelle” — i Tribunali

che l’elemento da tenere presente era il rapporto tra pianta organica e bacino di utenza — valore

1/7206 per Torino, analogo ai grandi distretti di Roma (1/7639), Milano (1/7055), Firenze (1/7284),

di gran lunga deteriore rispetto a Napoli (1/4389), Palermo (1/4345) — per cui la riduzione da 17 a

10 non avrebbe potuto (e non avrebbe dovuto) né giovare né nuocere al resto dell’Italia, giovando

solo alla maggiore efficienza del distretto di Torino per effetto della concentrazione e conseguente

specializzazione dei magistrati (giudici e PM).

15

Cfr. delibere del 13 gennaio 2010 e del 19 gennaio 2011.

16

Con la sola variante di disancorare il Tribunale di Pinerolo dal collegamento infradistrettuale con

il Tribunale di Torino per ancorarlo al raggruppamento «Alba-Saluzzo-Pinerolo, Mondovì, Cuneo».

Un dettaglio insignificante che esigeva, però, un lieve intervento para-normativo del CSM (in

alternativa, una rinuncia alla variante, senza effetti rilevanti).

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del distretto sono da diversi anni collegati in gruppi geograficamente omogenei, in modo da assicurare, in caso di necessità, le supplenze con criteri di automatismo e, quando possibile, di reciprocità. Per il triennio in corso (2009-2011) la Corte d’Appello di Torino ha adottato una “Tabella infra-distrettuale” che prevede CINQUE raggruppamenti geografici. Si tratta di macro-aree in cui vigono particolari disposizioni per le supplenze automatiche a rotazione nel caso in cui uno dei tribunali interessati non possa risolvere con risorse proprie gli eventi di astensione, ricusazione o impedimento temporaneo di un giudice. Faccio due esempi.

Nel raggruppamento “Aosta-Biella-Ivrea” (“area Nord-Ovest”) sono previsti 20 giudici supplenti su 31 (ben oltre la metà delle piante organiche complessive). I 20 supplenti costituiscono una sorta di “pattuglia di pronto intervento” in casi di estrema necessità.

Nel raggruppamento di “Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Asti” (“area Sud-Est”) la “pattuglia di pronto intervento” è di 24 giudici supplenti sui 48. La metà esatta.

Tra mugugni e proteste si riesce a sopravvivere. Male, ma si sopravvive. … omissis … Per la verità le disposizioni paranormative del C.S.M. prevedono che le “Tabelle infradistrettuali” possano prescrivere, in alternativa alla supplenza, un criterio di maggiore stabilità consistente nella co-assegnazione (o assegnazione congiunta, termine equivalente) di uno o più magistrati in più sedi. L’istituto della co-assegnazione in “Tabella infradistrettuale” … è la chiave di soluzione dell’annoso problema del tribunali minori. E’ una alternativa, sia pure temporanea, alla loro soppressione con accorpamento. Prima di spiegare la mia (modesta) proposta - che non comporta interventi de iure condendo - è doveroso fare una sorta di simulazione “tabellare”. omissis … [seguono gli esempi per ciascuna macro-area, corredati da grafici] E’ significativa la visione d’insieme dell’intero distretto con la tecnica del “grafico a torta”:

… omissis ..»

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Dopo tali premesse la proposta operativa e la descrizione dei vantaggi sono esposte

nei termini che seguono (ved. §§ 10 e 11 della citata prolusione del 29 gennaio

2011):

«A) Ciascun ufficio oggi esistente del distretto di Torino (sono 17) conserverebbe la sua struttura di pianta organica, le sue risorse umane e materiali e soprattutto la sua sede (spesso di pregevole valore storico). B) Un certo numero di giudici rimarrebbe assegnato alla sua sede naturale (chi è magistrato a Ivrea resta nella pianta organica di Ivrea, chi è a Tortona resta a Tortona), ma contemporaneamente verrebbe co-assegnato ad una o due sedi geograficamente vicine. C) Ipotizzando un numero di co-assegnati pari alla metà dell’intero organico - ad esempio: 16 giudici dell’“area Nord-Ovest” e 24 giudici dell’“area Sud-Est” - si otterrebbe un pari incremento di “nominativi” nelle piante organiche di tutte le sedi comprese nelle rispettive zone, sebbene con un depotenziamento di utilizzazione delle risorse lavorative dei giudici interessati alla co-assegnazione (nell’ordine del 50%, più o meno, del lavoro nella sede di appartenenza). … omissis … Tribunali con un numero di giudici in pianta organica pari a 17, 16 e 14 nominativi di giudici, sia pure con l’ handicap della parziale utilizzazione di una metà degli stessi, potrebbero garantire un buon servizio all’utenza, senza il rischio di paralisi in caso di vuoti di organico, congedi, aspettative, trasferimenti, impedienti temporanei. Resta ferma la compresenza su ciascun territorio dei magistrati togati della Procura della Repubblica. Ciò porterebbe ogni area del nostro distretto a dimensioni superiori alla fatidica “quota 20” che è il minimo vitale per l’A.N.M. e il C.S.M. …. omissis … Vi è un ulteriore vantaggio: la possibilità di specializzazione dei giudici auspicata proprio dalla citata Circolare CSM sulle Tabellle (“L'assegnazione congiunta o coassegnazione … può trovare applicazione …., allo scopo di … di soddisfare le esigenze di specializzazione”). Ciascun giudice co-assegnato avrebbe la possibilità di scegliere una specializzazione (in primis, civile o penale; ma anche diritto di famiglia, diritto commerciale e fallimentare, esecuzioni mobiliari e immobiliari; diritto del lavoro) e svolgere solo tali funzioni, in via esclusiva o prevalente, sia nella sede di origine sia nella sede (o nelle sedi) di destinazione in co-assegnazione.

In chiusura dell’argomento il sottoscritto ha esposto con realismo la c.d. contro-

indicazione (un elemento che ha impedito al progetto di decollare nell’immediato).

Si riportano per intero il § 12 (dal titolo: Il sacrificio personale per i giudici) e il §

13 (dal titolo: Conclusioni sul punto), comprensivi delle note a piè pagina:

«Tutto ciò comporta un sacrificio personale per la metà dei giudici co-assegnati ad altre sedi. Vorrei ri-dimensionarlo, per quanto possibile. A) Nella sede co-assegnata il giudice potrebbe fissare un calendario —- concordato con i rispettivi Presidenti

17, conoscibile da parte degli avvocati, opportunamente

17

Quello dei Presidenti - mi rendo conto - è il problema più spinoso. Chi prevale in caso di disaccordo? Si

potrebbe ipotizzare la scelta di uno solo di essi come “coordinatore della macro-area”, ovvero l’individuazione

di un Presidente di sezione della Corte d’Appello, delegato dal capo del distretto, avente funzioni di arbitro dei

conflitti. Il problema è superabile. In ogni caso adducere inconvenientes non est solvere argumentum (portare

eccezioni non è risolvere la questione).

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22

diffuso al pubblico — di 3 udienze al mese, in media (presumibilmente da 2 a 4 al mese, secondo la tipologia e la quantità del lavoro). I suoi due, tre, quattro viaggi mensili, tutti ben programmati, sarebbero limitati nel tempo ed umanamente esigibili

18

B) Altra obiezione. Chi rimborsa al giudice il maggior costo dei tre spostamenti mensili extra ordinem? Si potrebbe ipotizzare, quando possibile, l’uso dell’autovettura di servizio. In caso di impossibilità, la somministrazione di “buoni-benzina” o biglietti gratuiti per i mezzi pubblici, tramite le “spese d’ufficio”. [Gli Ispettori ministeriali o la Corte dei Conti potrebbero, però, essere severi in proposito. In tal caso, questo sarebbe l’unico aspetto de iure condendo; ma fino ad un certo punto e, in ogni caso, di scarsa consistenza]. Resterebbe ferma l’ultima spiaggia: una invocazione agli Enti Locali (come spiegherò alla fine)». Conclusioni sul punto La soluzione proposta rientra in quella categoria di “riforme senza riforma”, cioè di rimedi organizzativi adottati rebus sic stantibus, ovvero “allo stato dell’arte”. Non la si condivide? In tal caso mettiamo in conto l’alternativa del continuare a “vivere alla giornata” e “vivere male”, come è prassi da sempre nelle sedi minori, dove si confida egoisticamente che la mannaia auspicata dal C.S.M. e dall’A.N.M. [la soppressione

dei Tribunali minori] ritardi ancora ad essere calata; come è probabile, vista l’esperienza degli ultimi 150 anni trascorsi invano».

9) Alcune reazioni positive alla «proposta delle Macro-Aree»

La «proposta Macro-Aree» del gennaio 2011 ha avuto buona accoglienza nel

mondo forense.

Unanime è stato il consenso dell’Unione Regionale dei Ordini Forensi.

La Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino l’ha fatta propria auspicandone

l’applicazione immediata.

E’stata favorevolmente commentata da molti “addetti ai lavori”.

Ci si limita a menzionare il Vice-Presidente del C.S.M. Michele VIETTI (La fatica

dei giusti. Come la giustizia può funzionare, Ed. Univ. Bocconi, settembre 2011), il

quale menziona la proposta del sottoscritto da pag. 86 a pag. 89 del suo volume, la

commenta favorevolmente e così conclude:

«E’ l’uovo di Colombo? Inutile dire che l’unico modo per scoprirlo è avviare la

sperimentazione. Di certo, nell’ampio e spesso improduttivo dibattito sulle

soluzioni all’inefficienza della giustizia italiana, la proposta ha il grande pregio di

essere pragmatica e non ideologia, nonché sufficientemente operativa per essere

attuata in breve tempo, al riparo dall’esposizione mediatica e dalle conseguenti

polemiche che, come è facile prevedere accompagneranno la (eventuale) riforma

della giustizia»19

. 18

Una nota ad colorandum. Molti giudici delle sedi periferiche hanno una residenza familiare diversa da

quella di lavoro, regolarmente autorizzata dal CSM. In buona parte dei casi il giudice raggiunge l’ufficio 4, 5

volte a settimana, per complessivi 16-20 spostamenti al mese. Nulla di strano se per 2, 3, 4 volte (su 16-20

volte) si rechi in un posto diverso da quello abituale, che magari potrebbe anche essere più vicino al luogo di

residenza familiare.

19

L’ultima affermazione è profetica. Si pensi che il libro del Vice-Presidente VIETTI è stato

stampato a settembre 2011 quando non si conosceva ancora il testo della legge-delega 14 settembre

2011 n. 148 (su proposta del Ministro NITTO PALMA- Governo BERLUSCONI), che ha dato

origine alle polemiche, ancora in corso, sul D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 di un anno dopo (decreto

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23

10) Le ragioni della mancata sperimentazione

Perché la proposta del 29 gennaio 2011 non è decollata subito?

Perché non è stata avviata la fase di “sperimentazione” auspicata dal Vice-

Presidente del CSM Michele VIETTI?

Le ragioni sono almeno tre, l’una indipendente dall’altra benché concomitanti.

La prima.

L’aspetto applicativo più rilevante della proposta — la fortunata (e voluta)

coincidenza tra le «macro-aree» di invenzione locale-distrettuale e gli

«accorpamenti degli uffici» previsti da una delibera CSM dell’8 luglio 1998,

consolidati e sperimentati da circa 13 anni — è stato vanificato poco più di due

mesi dopo dalla delibera del CSM del 7 aprile 2011 («Modifica agli abbinamenti

previsti nella Circolare sulle Tabelle Infradistretuali dell’ 8 luglio 1998»), citata

nella prima parte della presente relazione (cfr. § 4.A), che ha previsto 17

«abbinamenti», in luogo dei 5 «accorpamenti» pre-esistenti.

Per rendere operativa la «proposta Macro-Aree» del gennaio 2011 occorreva una

nuova elaborazione dei criteri di redazione (cioè una “proposta” ex novo) e, in ogni

caso, una modifica in via d’urgenza delle Tabelle infradistrettuali allora vigenti

(Tabelle approvate dal CSM appena un anno prima, cioè il 10 marzo 2010, dopo un

travagliato iter in Consiglio Giudiziario).

Il sottoscritto ha preferito attendere la scadenza del 31 dicembre 2011 (molto

vicina, da lì a otto mesi), data fissata per il deposito delle “nuove proposte tabellari”

secondo le originarie prescrizioni della Circolare C.S.M. del 27 luglio 2011, Prot.

P-19199/2011 sulla «formazione delle tabelle» per il triennio 2012-2014.

Vi era così il tempo sufficiente per convocare le consuete riunioni di ottobre e

concordate (anche) il nuovo meccanismo delle Tabelle infradistrettuali.

La seconda.

Con delibera del 7 marzo 201220

, con delibera del 12 settembre 201221

(e, da

ultimo, con delibera dell’11 settembre 201322

, il CSM ha più volte modificato la

predetta Circolare sulle Tabelle

- sia per il periodo di riferimento: non più triennio 2012-2014, bensì triennio

2014/2016;

- sia per la scadenza del deposito: non più entro il 31 dicembre 2013, bensì entro

il 28 febbraio 2014.

predisposto dal Ministro SEVERINO – Governo MONTI) e sui provvedimenti attuativi di natura

amministrativa del settembre 2013 (emanati dal Ministro CANCELLIERI – Governo LETTA).

20

Comunicata dal CSM con lettera del 9 marzo 2012 Prot. P-5356/2012. 21

Comunicata dal CSM con lettera del 13 settembre 2012 Prot. P-19052/2012 22

Comunicata dal CSM con lettera del 12 settembre 2013 Prot. P-15925/2013

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24

E’ pur vero che nella delibera del 12 settembre 2012 vi è la prescrizione che «le

modifiche che i dirigenti degli uffici riterranno necessario apportare nel corso del

2013 al complessivo assetto organizzativo … saranno considerate variazioni alle

tabelle approvate per il triennio 2009/2011»23

, ma è altresì vero che il nuovo

meccanismo delle «co-assegnazioni» che il sottoscritto intendeva introdurre nelle

Tabelle Infradistrettuali era troppo rilevante, si direbbe dirompente, perché potesse

essere attuato con procedura d’urgenza “semplificata”.

La terza (la più importante).

La proposta ha perso la sua peculiare caratteristica di «rimedio organizzativo

adottato rebus sic stantibus» dopo appena otto mesi, quando è stata approvata dal

Parlamento la legge-delega 14 settembre 2011 n. 148 sulla riforma delle

circoscrizioni giudiziarie (proponente il Ministro NITTO PALMA).

Il doveroso rispetto per una legge dello Stato che avrebbe trovato attuazione entro

dodici mesi, come ha trovato attuazione con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7

settembre 2012 (proponente il Ministro SEVERINO), ha indotto il sottoscritto ad

evitare una “sperimentazione” che si sarebbe rivelata, oltre che transitoria, del tutto

disarmonica rispetto alla diversa impostazione programmata dal legislatore.

11) Il tentativo di sperimentazione fallito del dicembre 2011

La dimostrazione della difficoltà, se non impossibilità di procedere con

immediatezza alla “sperimentazione” della proposta del gennaio 2011 si riscontra

nel verbale della riunione plenaria dei Presidenti dei 17 Tribunali del distretto,

convocata per discutere e concordare le «Proposte per le TABELLE

INFRADISTRETTUALI del triennio 2012-2014»24

.

La riunione si è tenuta il 15 dicembre 2011, data significativa posta “a cavallo” tra

la legge delega del settembre 2011 e i decreti legislativi delegati del settembre 2012

(la data di dicembre era però imposta dalle cadenze allora previste nella Circolare-

Tabelle del CSM).

Alla riunione hanno partecipato i seguenti magistrati: per Tribunale di Acqui Terme: Presidente dr. Giovanni SOAVE

per Tribunale di Alba: Giudice dr.ssa Francesca DI NARO

per Tribunale di Alessandria: Presidente dr.ssa Sandra CASACCI

per Tribunale di Aosta: Presidente dr. Massimo SCUFFI

per Tribunale di Asti: Presidente dr. Francesco Gennaro DONATO; Presidente di Sezione dr. Orazio Enrico

Maria MUSCATO

per Tribunale di Biella: Presidente dr.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET

per Tribunale di Casale Monferrato: Presidente dr. Antonio MAROZZO

per Tribunale di Cuneo: Presidente dr. Paolo PERLO

per Tribunale di Ivrea: Presidente dr. Carlomaria GARBELLOTTO

per Tribunale di Mondovì: Giudice dr.ssa Natalia FIORELLO

per Tribunale di Novara: Giudice dr.ssa Angela Maria NUTINI

23

Si tratta di una prescrizione analoga a quella contenuta nella delibera 7 marzo 2012 per le

modifiche già intervenute nel corso del 2012. Il meccanismo è stato più volte utilizzato dal

sottoscritto per altre tipologie di modifiche, da ultimo in data 12 aprile 2013.

24

In base al § 18.2 della Circolare del 27 luglio n. P.19197/2011 in relazione ai §§ 3 e segg. della

Circolare del 27 luglio 2011 n. P-19199 sulle Tabelle. All’epoca non era ancora nota la nuova

decorrenza delle tabelle triennali dal gennaio 2014 e neppure lo slittamento della scadenza per il

deposito al 31 dicembre 2013, prorogata poi al 28 febbraio 2014.

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per Tribunale di Pinerolo: Presidente dr.ssa Simonetta ROSSOTTI

per Tribunale di Saluzzo: Giudice dr. Marco TOSCANO

per Tribunale di Torino: Presidente dr. Luciano PANZANI

per Tribunale di Tortona: Presidente dr. Renato DELUCCHI

per Tribunale di Verbania: Presidente dr. Massimo TERZI

per Tribunale di Vercelli: Giudice dr.ssa Maria Teresa GUASCHINO

Si riporta la parte introduttiva del resoconto (comprese le note e le sottolineature):

Il Presidente BARBUTO introduce i lavori richiamando la proposta formulata in sede di discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2011 — c.d. «Progetto MACRO-AREE» — ed esposta in modo analitico un anno fa nella Relazione del 29 gennaio 2011 sull’amministrazione della giustizia dell’ anno giudiziario 2010 (cfr., in particolare, i paragrafi 7-15 della «Traccia dell’intervento orale, con slide» ed i paragrafi finali 36-48 della Relazione; documento presente nel sito giustizia.piemonte.it, da tutti conosciuto). Nell’affrontare il punto nodale del progetto, BARBUTO manifesta la sua preferenza per l'adozione dell’istituto della co-assegnazione anziché della supplenza, anche in ossequio alla sopravvenuta circolare del CSM sulle tabelle infradistrettuali prot. n. P-19197/2011 del 27 luglio 2011 per gli scopi descritti ai paragrafi 19.1, 19.2 e 19.3 della circolare stessa

25.

Chiede a ciascuno dei presenti di esprimere la sua opinione non solo sul «Progetto MACRO-AREE», benché superato (solo in parte, per il profilo delle sole aggregazioni geografiche) dalla nuova Circolare del CSM, ma essenzialmente sul tema specifico della co-assegnazione / supplenza, argomento centrale della nuova Circolare CSM.

Si omette di riportare il resoconto degli interventi dei singoli Presidenti26

, non senza

ricordare che essi hanno manifestato numerose riserve ed obiezioni (salvo il

Presidente di Acqui Terme, favorevole in modo incondizionato).

Si riporta la parte conclusiva della discussione: «Il Dott. BARBUTO precisa che sarebbe sua intenzione creare uno strumento operativo tabellare (una sorta di "utensile" di agevole manovrabilità) che comprende

25

Si riporta un estratto rilevante del paragrafo 19.1 della Circolare cit.: «L’assegnazione congiunta o

coassegnazione … omissis … Può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di

servizio e comporta l’assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la

medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell’organico e

l’organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle

eventuali situazioni di incompatibilità».

Ved. anche paragrafo 19.2: «L’assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio

imprescindibili e prevalenti dell’ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico … omissis …

Essa può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi distaccate»; e paragrafo 19.3: «In via

generale, per gli uffici giudicanti, va privilegiato l’istituto della coassegnazione infradistrettuale per

la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimentare, della materia tutelare e

delle esecuzioni, nonché, nel settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell’Ufficio

GIP/GUP e del riesame».

26

Sono intervenuti nell’ordine: MAROZZO per Casale M.to; PERLO per Cuneo; GARBELLOTTO

per Ivrea; PANZANI per Torino; GUASCHINO, in rappresentanza del Presidente di Vercelli;

TERZI per Verbania; SOAVE per Acqui T., DONATO per Asti.

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26

e utilizza la parola «co-assegnazione» (anziché “supplenza”); uno strumento da tenere a disposizione e da usare non obbligatoriamente. Precisa meglio la sua proposta: - la co-assegnazione con contestuale previsione di «specializzazione» (lavoro, fallimentare, famiglia, GUP, ecc.) dei giudici coassegnati ad altra sede, anche se immediatamente non applicabile, potrebbe essere utilizzata al posto della supplenza in tutti i casi in cui fino ad oggi si è utilizzato l’istituto della predetta supplenza; - non sarebbe prevista, per il momento, la concreta assegnazione di fascicoli o di carichi di lavoro di pertinenza di ufficio diverso da quello di provenienza (salvo che vi sia una esplicita richiesta, anche in itinere, di qualche giudice interessato a specializzarsi, esigenza da privilegiare). Auspica che su tale meccanismo vi sia l’accordo di tutti i Presidenti di Tribunale. Ricorda che la Circolare CSM è inequivocabilmente orientata per il favor verso co-assegnazione. Si veda in proposito il trattamento privilegiato di tale istituto rispetto alla supplenza (paragrafo 19.6 da una parte; paragrafo 20 dall’altra

27).

Ricorda che si tratta di un orientamento già discusso nel 2009 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino. Infatti nell’adunanza del 30 giugno 2009, in occasione dell'esame della tabella infradistrettuale per il triennio in corso (2009-2011), il Consiglio Giudziario aveva espresso a maggioranza (6 voti favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti) parere favorevole all’approvazione della tabella infradistrettuale con la seguente motivazione da parte della minoranza: «I voti contrari sono stati espressi per la seguente motivazione: la tabella non disciplina l’istituto della coassegnazione, benché in taluni casi esso risulterebbe necessario per risolvere i problemi di efficienza degli uffici, in concreto manifestatisi sotto il vigore della previgente tabella infradistrettuale, ad esempio per l’impossibilità di comporre il collegio penale, attesa l’incompatibilità dei magistrati assegnati a taluni Tribunali di ridotte dimensioni».

Si riportano le conclusioni operative verbalizzate in chiusura della citata riunione

del 15 dicembre 2011:

«« I Presidenti di Tribunali oggi presenti ritengono, a larga maggioranza, che allo

stato attuale non sia necessario il ricorso all’istituto delle coassegnazioni. Convengono sulla opportunità di non discostarsi dalla struttura organizzativa dello scorso triennio. In sostanza propongono quanto segue (richiamando le regole delle “vecchie” tabelle): A) Si farà luogo a supplenza infra-distrettuale in caso di astensione, ricusazione, impedimento di un magistrato, appartenente ad uno dei Tribunali compresi nella «Tabella degli abbinamenti», cui non si possa fare fronte con supplenza interna, e cioè con magistrati dello stesso ufficio; ricorrendo tale ipotesi, il magistrato impedito, astenuto, ricusato sarà sostituito da un magistrato dell’altro tribunale compreso nella tabella infradistrettuale.

27

Si riporta il testo del § 19.6: «Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un

magistrato coassegnato, nonché da una applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati,

da un coassegnato e un supplente», in contrapposizione al § 20.4: «Non possono essere composti

collegi giudicanti con più di un supplente».

Senza contare i numerosi vincoli previsti per l’utilizzazione della «supplenza infradistrettuale»

inesistenti per l’istituto della «coassegnazione». Ved. § 20.1 («La supplenza infradistrettuale

permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che

appartiene ad un ufficio diverso»); ved. § 201 («La supplenza infradistrettuale può essere disposta

esclusivamente nei casi in cui la mancanza o l’ impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi

per più di sette giorni») nonché § 20.5 sulle valutazioni preventive in ordine a diversi fattori:

condizioni oggettive; esigenze di funzionalità; posizioni soggettive; carichi di lavoro).

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27

B) Il magistrato da destinare in supplenza sarà scelto fra tra quelli inseriti nell’ ELENCO allegato alla tabella, in ordine inverso di anzianità; se possibile, avuto riguardo al settore in cui deve essere impiegato il supplente e a quello in cui operano i magistrati inclusi negli elenchi. Se il magistrato così individuato è impedito, gli subentrerà quello che lo segue in ordine di anzianità. Per le supplenze successive alla prima saranno utilizzati, a rotazione, con i criteri precedentemente indicati, gli altri magistrati inclusi nell’elenco allegato alla tabella. C) I Presidenti dei Tribunali faranno pervenire alla Segreteria della Corte d’Appello, al più presto, gli ELENCHI dei supplenti. D) Gli ELENCHI di cui al punto C) dovranno contenere un numero di magistrati pari ad almeno la metà di quelli presenti nell'ufficio. Verranno esclusi i magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità e quelli che risultano essere genitori di prole inferiore ai tre anni di età, salvo che questi ultimi diano la propria disponibilità. Gli elenchi dovranno essere oggetto di revisione annuale.»»

A seguito dei puntuali adempimenti indicati nelle conclusioni del resoconto, il

sottoscritto, con l’ausilio della Cancelliera Sig.ra Raffaella IOFFREDA, ha

provveduto a redigere la «Tabella degli abbinamenti» sulla base dello «Schema

degli accorpamenti» (allora vigenti) e «l’ELENCO DEI MAGISTRATI» (cfr.

Allegati A e B della lettera del 20 marzo 2012 prot. n. 1551) con cui è stato

trasmesso il verbale-resoconto.

12) Marzo-settembre 2012: rinvio della soluzione

In teoria, nel marzo 2012 tutto era pronto per una nuova Tabella Infradistrettuale

impostata secondo i criteri concordati dai Presidenti dei 17 Tribunali (ferme

restando le riserve personali del sottoscritto circa l’opzione per la “supplenza” in

luogo della “co-assegnazione”).

In quell’epoca sono intervenuti gran parte degli eventi di cui si è già detto al § 10,

in particolare:

- le rilevanti modifiche della Circolare-tabelle del CSM concernenti le decorrenze e

le scadenze;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12.9.2012 del D.Lgs. 7 settembre

2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del

pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre

2011, n. 148).

E’ comprensibile che l’operazione «nuove Tabelle Infradistrettuali» sia stata

rinviata ed epoca di maggiore consolidamento delle novità, tutte in itinere.

Vi è di più.

A pochi giorni dall’entrata in vigore della riforma-Severino (13 settembre 2013), la

Settima Commissione del CSM ha proposto una totale innovazione degli

abbinamenti, più adeguata alla «nuova geografia giudiziaria». Si confronti la lettera

del Segretario Generale del CSM del 26 settembre 2013 Prot. n. P-16667/2013, già

trasmessa a tutti i Tribunali del distretto per acquisire «eventuali rilievi o

suggerimenti» (come richiesti dal CSM)28

.

28

Il sottoscritto ha già comunicato in data 5 ottobre 2013 di non avere rilievi o suggerimenti da fare.

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28

13) Conclusioni

Il lavoro fino ad oggi svolto deve essere ri-visitato, tenuto (anche) conto del

parziale mutamento dell’assetto dirigenziale dei 10 Tribunali oggi esistenti nel

distretto.

Non resta che re-impostare il lavoro (e forse anche la vecchia «proposta Macro-

Aree» del 29 gennaio 2011) con una nuova interlocuzione con i Presidenti dei

Tribunali, passaggio obbligato per la redazione delle nuove «Tabelle

infradistrettuali».

E’ urgente provvedere in anticipo rispetto alla scadenza di fine anno 2013,

prorogata recentemente al primo bimestre 2014, perché il nuovo assetto dei

Tribunali presenta gravi disomogeneità strutturali che ne impediscono il corretto

funzionamento (si pensi ai Tribunali di VERCELLI, IVREA, ASTI, BIELLA, con

indici di scopertura dei posti in organico molto allarmanti).

Torino, 10 ottobre 2013.

Il Presidente della Corte d’Appello

F.to: Mario Barbuto