Le Procedure ambientali - Unical

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Le Procedure ambientali VAS – Valutazione Ambientale Strategica VALUTA UN PIANO. Si applica agli atti di pianificazione per valutarne la compatibilità e coerenza rispetto al territorio VIA – Valutazione di Impatto Ambientale VALUTA UN PROGETTO IN DETERMINATE IPOTESI. Valutazione preventiva dell’impatto di un’opera sul territorio ai fini della decisione sul rilascio dell’autorizzazione a realizzarla AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale ABILITA L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO per determinate attività. Rappresenta una valutazione preventiva relativa all’esercizio di un’attività in relazione ai rischi di inquinamento. Costituisce semplificazione in sostituzione delle diverse autorizzazioni previste in precedenza (emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali, in fognatura o in acque superficiali, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali) + BAT (Best Available Technologies) ovvero MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) AUA – Autorizzazione Unica Ambientale PER LE PMI (????) FUORI DAI CASI DI AIA E VIA SOST. DI AUT. EDILIZIA. Sostituisce l’autorizzazione allo scarico di acque reflue, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (sia quella puntuale, sia quella generale), le comunicazioni e nulla osta in materia di inquinamento acustico, le comunicazioni relative al regime semplificato in materia di rifiuti, la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

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Le Procedure ambientali • VAS – Valutazione Ambientale Strategica VALUTA UN PIANO. Si applica agli atti di pianificazione per valutarne la compatibilità e coerenza rispetto al territorio • VIA – Valutazione di Impatto Ambientale VALUTA UN PROGETTO IN DETERMINATE IPOTESI. Valutazione preventiva dell’impatto di un’opera sul territorio ai fini della decisione sul rilascio dell’autorizzazione a realizzarla • AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale ABILITA L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO per determinate attività. Rappresenta una valutazione preventiva relativa all’esercizio di un’attività in relazione ai rischi di inquinamento. Costituisce semplificazione in sostituzione delle diverse autorizzazioni previste in precedenza (emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali, in fognatura o in acque superficiali, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali)

+ BAT (Best Available Technologies) ovvero MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) • AUA – Autorizzazione Unica Ambientale PER LE PMI (????) FUORI DAI CASI DI AIA E VIA SOST. DI AUT. EDILIZIA. Sostituisce l’autorizzazione allo scarico di acque reflue, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (sia quella puntuale, sia quella generale), le comunicazioni e nulla osta in materia di inquinamento acustico, le comunicazioni relative al regime semplificato in materia di rifiuti, la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

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QUANDO SI RICORRE AD AUA

• alcune autorizzazioni sono sostituite dall’Aia, ma non dall’Aua (ad es. la autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 152/2006, la quale ha, peraltro, l’ulteriore effetto, di norma sconosciuto alle autorizzazioni ambientali, di sostituire anche i titoli edilizi e di variare lo strumento urbanistico),

• altre sono sostituite dall’Aua ma non dall’Aia (ad es., la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e le comunicazioni e nulla osta in materia di inquinamento acustico).

• l’Aua non si applica agli impianti (ma sarebbe più corretto dire: ai progetti) sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (Via), qualora (e non sempre è così, perché dipende anche dalle normative regionali) quest’ultima abbia efficacia sostitutiva delle autorizzazioni ambientali.

• l’Aua non si applica agli impianti soggetti alla autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 152/2006, i quali restano perciò sottoposti soltanto a quest’ultima, avendo essa già efficacia sostitutiva delle altre autorizzazioni.

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A.I.A. – Le fonti

Codice dell’Ambiente

D.LGS. 152/2006 (ARTT. 29 BIS E SS.)

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A.I.A. – Le ragioni ispiratrici

• La problematica di riferimento: sottoporre a controllo le attività potenzialmente lesive di diversi oggetti di tutela ambientale

• L’obiettivo: semplificare i procedimenti autorizzatori

– L’attività amministrativa è concentrata in unico procedimento

– Il provvedimento autorizzatorio è unico

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A.I.A. – Punti di forza

• La P.A. concentra in unico procedimento la valutazione degli aspetti critici sotto il profilo ambientale delle singole attività dei privati

• La P.A. ha un quadro aggiornato dalla raccolta dei dati rilevanti

• Semplificazione dei rapporti pubblico - privato

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A.I.A. – OGGETTO DELLA DISCIPLINA

• Tassatività delle ipotesi (la disciplina si applica esclusivamente alle attività previste agli allegati VIII e XII del d.lgs. 152/2006)

• Secondo l’oggetto (energia, produzione e lavorazione di metalli, chimica, rifiuti)

• Secondo l’oggetto e la capacità produttiva (produzione di carta, tessile, concia, macelli, zootecnia)

• L’AIA è necessaria sia in fase di inizio attività, sia per modifiche sostanziali

• Peer le modifiche non sostanziali (es. il cambio di gestione) sono necessarie comunicazione alla PA ed aggiornamento dell’AIA

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AIA – Competenze

Le competenze sono suddivise fra

• Livello statale (all. XII, competenza del Ministero dell’ambiente, sentiti i ministri del lavoro, dell’interno, della salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole

• Livello regionale (all. VIII, la singola regione indica l’autorità competente)

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AIA e VIA

• Per ragioni si semplificazione, nelle ipotesi previste dalla legge, AIA e VIA si svolgono in gran parte procedimento unitario, fermo restando che la valutazione della PA rimane distinta per i diversi aspetti e le diverse finalità proprie dei due provvedimenti

• Fuori dalle ipotesi previste, i due procedimenti sono autonomi

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AIA - Procedimento – Fase di avvio

• Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto

• Proposizione di una domanda (anche in via informatica) che contiene gli elementi necessari alla valutazione

• Allegato necessario: sintesi non tecnica

• Allegato eventuale: sintesi non tecnica con i contenuti riservati per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale

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AIA – Fase di Avvio

• L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.

• L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici

• Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonche' gli uffici ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

• Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni agli interessati

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AIA - Fase di Avvio - Contenuto della domanda

• a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita'; • b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte

dall'impianto; • c) le fonti di emissione dell'impianto; • d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto; • e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore

ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

• f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

• g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto; • h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le

attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;

• i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;

• l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.

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AIA – Fase istruttoria

• Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata.

• Qualora queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.

• Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata.

• E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare.

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AIA – Fase istruttoria • Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio (…), i soggetti

interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.

• L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione.

• Nell'ambito della Conferenza dei servizi vengono acquisiti i pareri delle autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica

• Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di conclusione della convferenza resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

• Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

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AIA – Fase decisoria • L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla

domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di sospensione dei termini, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda.

• La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

• Le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX del codice dell’ambiente, secondo le modalita' e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali.

• Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere – le modalita' previste dal codice dell’ambiente per la protezione

dell'ambiente (in particolare, i limiti di immissione di agenti inquinanti nell’atmosfera secondo le MTD)

– indicazione delle autorizzazioni sostituite.

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AIA – Non sostituisce

• Titoli Edilizi

• Profili sanitari dell’inquinamento atmosferico (competenza comunale => conferenza dei servizi)

• Autorizzazione paesaggistica

=> Vanno seguite le norme proprie dei relativi procedimenti, salvi gli strumenti di semplificazione ove applicabili (conferenza dei servizi)

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AIA - Durata

• 5 anni

• 8 anni siti EMAS

• 6 anni siti UNI EN ISO 14001

=> incentivare il ricorso alla certificazione ambientale

• Rinnovazione

=> 6 mesi prima della scadenza

l’attività prosegue fino a conclusione del procedimento

Decisione nei 150 gg.

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Aia - Riesame

Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: • a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da

rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

• b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

• c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;

• d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

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AIA -Controlli

• Rilevamento dei dati inquinanti

• Comunicazione dei dati da aprte del gestore dell’impianto

• Intervento di controllo delle ARPA

• Intervento di controllo dell’ISPRA con ispezioni periodiche i cui esiti sono resi pubblici

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AIA - Sanzioni

• Per violazione dei limiti di immissioni o per violazione delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni

• Per esercizio di impianti in assenza di autorizzazione

• Per esercizio di impianti a seguito di AIA sospesa o revocata

Sanzioni amministrative (compresa sospensione o revoca)

Sanzioni penali

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VIA - Fonti

• Evoluzione a livello comunitario:

• Direttiva 85/337/CE sostituita dalla direttiva 97/11/CE

• Evoluzione a livello interno:

• D.lgsv. 152/2006 (codice dell’ambiente) mod. d.lgs. 4/2008 e 128/2010

N.B. Il legislatore interno è stato per lunghi periodi inerte e disattendo

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VAS e VIA – Elementi comuni

• Entrambe sono dirette alla valutazione preventiva e sistematica di effetti sull’ambiente

• => di progetti (VIA)

• => di atti di programmazione e pianificazione (VAS)

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VAS e VIA rispetto all’attività amministrativa discrezionale

Decidere an, quando e quomodo rispetto a modificazioni del territorio

in relazione alle conseguenze di carattere ambientale

per la VAS = analisi dell’impatto significativo

Per la via = analisi dell’’impatto significativo e negativo non solo sull’ambiente, ma anche sui beni culturali

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VIA

impatto ambientale l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè di eventuali malfunzionamenti

patrimonio culturale

l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici

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VIA – Le competenze e gli ambiti di applicazione

Livello statale

Allegato II dlgs 152/2006

Autorità compente

=> Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per i Beni Culturali

Livello regionale

• Allegato III e IV

• Interventi in aree protette anche solo parzialmente

• Competenze stabilite con legge regionale

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VIA – Ipotesi di esclusione per motivi di urgenza

quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, per singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'. • In tale caso l'autorita' competente, sulla base della documentazione

immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa; c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente, nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

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VIA – Ipotesi di esclusione per ragioni attinenti alla difesa

• L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di assoggettabilità

• La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

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VIA – Natura ed aspetti essenziali

• La via è un provvedimento autorizzatorio • Deve essere rilasciato in forma espressa (no silenzio) • Riguarda un singolo progetto da realizzare • Valuta preventivamente l’impatto ambientale ai fini della

realizzabilità del progetto – Necessità di individuazione degli effetti negativi sull’ambiente e

sull’uomo – Tali effetti devono essere presi in considerazione attraverso lo STUDIO

DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

• CONTENUTI DEL SIA: • Progetto • Alternative • Analisi dell’impatto in relazione alle singole componenti ambientali • Possibili alternative • Misure per impedire, ridurre o compensare i danni

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VIA - Obiettivi

• Consentire l’accesso e la partecipazione ai procedimenti ambientali (cfr. conv. di Aharus)

• Semplificazione amministrativa (ART. 24 D.LGS. 152/2006): – Il provveidmento sostituisce o coordina tutte le

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto

– Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale

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VIA –Contenuti procedimentali • a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ad

ipotesi tassativamente previste (art. 6, comma 7 c.a.); • b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; • c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; • d) lo svolgimento di consultazioni; • f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle

consultazioni; • g) la decisione; • h) l'informazione sulla decisione; • i) il monitoraggio. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della VAS e' adeguatamente motivato.

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VIA – Assessment preliminare - Scooping fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo

livello di dettaglio e le metodologie da adottare • La documentazione presentata dal proponente in formato elettronico, ovvero nei

casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto .

• L'autorita' competente • a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di

impatto ambientale; • b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero; • c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla

localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;

• d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili .

La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva

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VIA – Assessment preliminare Screening (verifica di assoggettabilità)

• È una procedura sostanzialmente di via semplificata , con durata di 90 gg (oltre i termini eventuali per adempimento della richiesta integrazione documentale)

• E’ diretta ad apprezzare la non assoggettabilità a VIA

Ma sulla base di un giudizio diretto ad accertare che il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente

Possibili prescrizioni

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VIA – Screening - Fase di avvio

• Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo

• Pubblicità con avviso sintetico

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VIA – Screening - Fase istruttoria

• OSSERVAZIONI: Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso «chiunque abbia interesse»

• VERIFICA: L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di legge e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.

• INTEGRAZIONI DOCUMENTALI: L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma

• PARERI e CONFERENZA DEI SERVIZI (ove necessario) • In tal caso, il proponente provvede a depositare la

documentazione richiesta entro trenta giorni dalla scadenza del termine imposto

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VIA – screening – Fase decisoria

Se il progetto non ha impatti negativi e

significativi sull'ambiente

• Dichiarazione di non assoggettabilità

• Eventuale previsione di prescrizioni

Se il progetto ha possibili negativi e significativi

sull'ambiente

• Dichiarazione di assoggettabilità

• Pubblicazione su GU o BUR (sintetica)

• Pubblicazione sul sito web (integrale)

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VIA – Fase di avvio • Il proponente trasmette all'autorità competente: SIA Relazione non tecnica predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da

parte del pubblico l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e

assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento

Copia dell’avviso pubblico a mezzo stampa • Lo studio di impatto ambientale, predisposto, nel rispetto degli esiti della fase di

scooping ove avviata, contiene: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio

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VIA – Fase istruttoria • Entro 30 gg. l’autorità valuta la necessità di integrazioni

• Pubblicazione

sul sito web dell’autorità

a mezzo stampa (a cura del proponente)

• CONSULTAZIONE

Entro 60 GG. dalla presentazione prende visione e presenta osservazioni «chiunque vi abbia interesse»

Nei successivi 30 gg. Il proponente può chiedere di presentare modifiche al progetto

• INCHIESTA PUBBLICA (EVENTUALE) per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria

Si chiude con una relazione

Nei successivi 30 gg. Il proponente può chiedere di presentare modifiche al progetto

• VERIFICA

l’autorità non autorizza/ autorizza le modifiche richieste, assegnando termine di 45 gg per la presentazione (prorogabili per motivate esigenze)

se le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, l’autorità dispone che il proponente ne depositi copia, contestualmente, ne dia avviso

Nei 60 gg. dalla pubblicazione del progetto emendato => osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati

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Via – Valutazione • PARERI Il proponente trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti

competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale

Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni Il proponente comunica il progetto (ULTERIORI 45 GG. IN HP. DI MODIFICHE)

Per la regione interessata, l'autorità competente comunica che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere

Qualora i pareri non siano resi nei termini ovvero siano negativi, l'autorità competente procede comunque

L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure

• La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo

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Via – Fase decisoria l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato nei

centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza (salvo modifiche, integrazioni etc.)

• PROLUINGAMENTO Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente

• INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. L'autorità competente può richiederla al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, in un'unica soluzione, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili (in difetto il procedimento si arresta)

• POTERE SOSTITUTIVO da parte del Consiglio dei Ministri che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate,

entro 60 GG., previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di 20 GG

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi della legge statale

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Via - Effetti • Dopo la pubblicazione (integrazione dell’efficacia) • Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce

o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto

• Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonchè quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

• In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

• I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.

• Trascorso detto periodo, salvo proroga, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata

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VIA – Monitoraggio (art. 28) • La fase di esecuzione del provvedimento è

caratterizzata dall’attività di monitoraggio • «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi

dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera»

FINALITA’: «individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti» ATTIVITA’ CONSEGUENTE «consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive»

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VIA – Controlli e sanzioni • La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed

interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione.

I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge

• L'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di legge noncheè sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione, anche tramite le agenzie

IN PRESENZA DI VIA violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al

proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità

Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalità e gli effetti previsti rd. 639/1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti

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VIA – Controlli e sanzioni IN ASSENZA DI VIA O IN SOSTANZIALE DIFFORMITA’ DELLE

OPERE • l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio

ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione,

dispone la sospensione dei lavori può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei

luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità

In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti

Page 43: Le Procedure ambientali - Unical

VAS – Ambito di applicazione La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che

possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del codice dell’ambiente b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ex dpr 357/97 • Per i piani non espressamente indicati, se i piani e i programmi, che

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi secondo la valutazione dell’autorità

• Negli altri casi stabiliti dalle regioni e province autonome

Page 44: Le Procedure ambientali - Unical

La VAS come processo decisionale E’ un processo decisionale diretto ad integrare nell’attività di

pianificazione le conseguenze delle scelte economiche e sociali sullo sviluppo del territorio con quelle relative alle loro conseguenze

ambientali Si passa dal progetto al piano => La valutazione di impatto ambientale si trasforma in uno strumento necessario di costruzione e valutazione della sostenibilità delle politiche di pianificazione La VAS vale quindi come strumento • della decisione e valutazione in sede di pianificazione • della gestione dei piani • Per il monitoraggio dell’attuazione dello sviluppo del territorio PER GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

AMBIENTALE NON VALUTA IL PIANO, MA CONTRIBUISCE A COSTRUIRLO,

integrando la considerazione dei valori ambientali nelle fasi di elaborazione, adozione ed approvazione dei piani

Page 45: Le Procedure ambientali - Unical

VAS – Piani esclusi

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati D)- (L.R. Calabria 3/2008) i piani e i programmi finanziari o di bilancio

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VAS – Soggetti competenti

Livello statale

• Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

• con parere motivato

• espresso di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.

Livello regionale

• la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome

• L.R. Calabria 3/2008 => Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria

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VAS – piani che ne formano oggetto (r.r. Calabria 3/08)

• a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento

• b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

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VAS – Avvio e valutazione (rr Calabria)

AVVIO

è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma

VALUTAZIONE La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione

Page 49: Le Procedure ambientali - Unical

La VAS come istituto di semplificazione • La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto

dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

• La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del C.A., parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione

• Nel rapporto ambientale, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative

• Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale

• Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS

• Coordinamento delle forme di pubblicità e deposito dei programmi nei cui procedimenti si inserisce la VAS

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VAS - Procedimento

Comprende

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita' limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis (2);

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

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VAS – Assessment preliminare Screening (verifica di assoggettabilità)

l'autorità competente valuta preliminarmente se producano impatti significativi sull'ambiente:

• Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento

• Per i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti

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VAS – Screening - Procedimento • TERMINE DEL PROCEDIMENTO: 90 gg. • PRESENTAZIONE da parte L’AUTORITÀ PROCEDENTE presenta all’AUTORITÀ

COMPETENTE il rapporto preliminare in formato digitale => Il rapporto preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma • PARERI L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i

soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere

I pareri e le osservazioni devono pervenire nei 30 gg. successivi • La verifica di assoggettabilitaà a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e

programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentementeLa verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati

• VERIFICA: L'autorità competente decide entro 90 gg. • PUBBLICITA’

Page 53: Le Procedure ambientali - Unical

VAS - Scoping

• al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale

• Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma

• il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale

Page 54: Le Procedure ambientali - Unical

VAS – Avvio

• La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

• Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

• La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso

• Segue la pubblicazione GU o BUR) e messa a disposizione delle autorità competenti e del pubblico per osservazioni

Page 55: Le Procedure ambientali - Unical

VAS - Istruttoria • CONSULTAZIONE 60 gg. (non prevista inchiesta

pubblica) • L'autorità competente, in collaborazione con

l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati

• L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma

Page 56: Le Procedure ambientali - Unical

VAS

DECISIONE

• L’autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni e lo trasmette all’autorità procedente

INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA

• Pubblicazione su GU/BUR del parere motivato e di una relazione di sintesi

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VAS – L’esecuzione e gli obiettivi

- Monitorare (agenzie ambientali)

- Proporre soluzioni correttive

- Utilizzare i dati raccolti per l’attività di pianificazione successiva

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VAS – Natura La VAS costituisce per i piani e programmi a cui

si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione

ed approvazione

I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per

violazione di legge

«PARERE VINCOLANTE»

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VAS – tensioni interpretative • Parere vincolante L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità

competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma

• Ma Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si

e' conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato

LA VAS È MERO STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DECISIONALE?