LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILAN

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Oneri pluriennali, partecipazioni e voci espresse in valuta

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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DELBILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO

Oneri pluriennali, partecipazioni e voci espresse in valuta

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Novità in tema di oneri pluriennali

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VALUTARE GLI ONERI PLURIENNALI

Art. 2426, comma 1:5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennalepossono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegiosindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro unperiodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondola loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarneattendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore acinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e disviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuanoriserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

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COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

• Capitalizzazione facoltativa con il consenso del collegio sindacale (ove esistente)• Ammortamento entro cinque esercizi• Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi

solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi nonammortizzati

• Nulla si dice della «vita utile» di tale onere pluriennale

N.B. - Nulla cambia per questa categoria di oneri pluriennali

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COSTI DI RICERCA

• Secondo l’attuale Codice civile, la capitalizzazione è facoltativa con il consensodel collegio sindacale (ove esistente)

• Ammortamento entro cinque esercizi• Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi

solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi nonammortizzati

• Nulla si dice della «vita utile» di tale onere pluriennale

N.B. – Il nuovo Codice civile ne proibisce la capitalizzazione, che si tratti di ricercapura o applicata. La capitalizzazione non era comunque ammessa da OIC 24 se sitrattava di ricerca pura.

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COSTI DI PUBBLICITA’

• Secondo l’attuale Codice civile, la capitalizzazione è facoltativa con il consensodel collegio sindacale (ove presente)

• Ammortamento entro cinque esercizi• Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi

solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi nonammortizzati

• Nulla si dice della «vita utile» di tale onere pluriennale

N.B. – Il nuovo Codice civile ne proibisce la capitalizzazione

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COSTI DI SVILUPPO

• Secondo l’attuale Codice civile, la capitalizzazione è facoltativa con il consensodel collegio sindacale (ove esistente)

• Ammortamento entro cinque esercizi• Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi

solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi nonammortizzati

• Nulla si dice della «vita utile» di tale onere pluriennale

N.B. – Il nuovo Codice civile ne permette la capitalizzazione. L’ammortamento si basasulla vita utile stimata dell’onere. Solo se tale stima non può essere effettuataattendibilmente, il periodo massimo di ammortamento è pari a cinque esercizi.

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La valutazione dell’avviamento

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AVVIAMENTO: LE NUOVE NORME

Art. 2426, comma 1:6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegiosindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deveessere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzaresistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi ladurata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella notaintegrativa;. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casieccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzatoentro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita unaspiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento;

N.B.: l’obbligo di ripristino di valore dopo le svalutazioni (comma 1, punto 3) «non si applicaa rettifiche di valore relative all’avviamento»

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COSA CAMBIA E COSA NO (1)

• L’avviamento continua a poter essere iscritto tra le attività di stato patrimonialesolo se acquisito a titolo oneroso e con il consenso del collegio sindacale (oveesistente)

• Fino al 31 dicembre 2015, esso è ammortizzato entro un periodo massimo dicinque anni

• Fino al 31 dicembre 2015, si può ammortizzare per un periodo più lungo di cinqueanni, ma solo se non si supera «la durata per l’utilizzazione di questo attivo» e sesi dà adeguata informativa nella nota integrativa

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COSA CAMBIA E COSA NO (2)

• Dal 1 gennaio 2016, l’avviamento si ammortizza in base alla durata della sua vitautile

• Si pone un limite di dieci anni per l’ammortamento, ma solo se la vita utile nonpuò essere stimata in modo attendibile

• La nuova nota integrativa deve in ogni caso spiegare come è stata calcolata lavita utile dell’avviamento, mentre fino al 31 dicembre 2015 essa forniscespiegazioni solo se si superano i cinque anni per l’ammortamento

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IL CONFRONTO CON GLI IFRS

• L’avviamento continua ad essere una immobilizzazione immaterialeammortizzabile

• In base a IFRS 3, l’avviamento, nel contesto del bilancio redatto in base ai principicontabili internazionali, non è ammortizzabile, ma deve essere sottoposto a«impairment test» alla fine di ogni esercizio, anche se non esistono segni esintomi di perdita di valore

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PERDITE DI VALORE E RIPRISTINI

• L’avviamento, essendo una immobilizzazione, deve essere sottoposto a verifica,alla fine dell’esercizio, per accertare eventuali perdite di valore durevoli

• In presenza di tali perdite, l’avviamento si svaluta, in contropartita con il CE• OIC 24 stabilisce che sono vietati i ripristini di valore, ma il Codice civile nulla

specificava, prima del recepimento della direttiva 34/2013/UE

N.B.: l’obbligo di ripristino di valore dopo le svalutazioni (comma 1, punto 3, art. 2426)«non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento», in base al d.lgs. 139/15

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Le norme transitorie per oneri pluriennali eavviamento

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LE NORME TRANSITORIE DEL D.LGS. 139/15

L’art. 12 (Disposizioni finali, transitorie) del d. lgs. 139/2015 prevede che:

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e siapplicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1)(costo ammortizzato per titoli immobilizzati), 6) (avviamento) e 8) (costo ammortizzatoper crediti e debiti), del codice civile, possono non essere applicate alle componentidelle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

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•TRANSIZIONE PER I COSTI DI PUBBLICITA’:COSA POTREBBE ACCADERE

• A regime i costi di pubblicità non sono più capitalizzabili, in linea generale• Potrebbero essere capitalizzabili se soddisfacessero i requisiti di cui ai §§ 36-37 di

OIC 24 relativi alla capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento(sostenimento iniziale, dimostrabilità dell’utilità economica futura…)

• Se questa sarà la soluzione adottata da OIC, in sede di transizione al nuovoprincipio contabile, si dovrà verificare quali costi di pubblicità capitalizzati nonsoddisfano i criteri di cui ai §§ 36-37 di OIC 24.

• Costi non più capitalizzabili: da stornare in contropartita a riserve di utili anuovo, in data 1/1/2016

• Dati comparativi da riesprimere, al 31 dicembre 2015, ai sensi dell’ art. 2423-ter comma 5 c.c.

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TRANSIZIONE PER I COSTI DI RICERCA:COSA POTREBBE ACCADERE

• A regime i costi di ricerca non sono più capitalizzabili• Potrebbero essere capitalizzabili se soddisfacessero i requisiti di cui al § 45 di OIC

24 (se assimilabili ai costi di sviluppo).• Se questa sarà la soluzione adottata da OIC, in sede di transizione al nuovo

principio contabile, si dovrà verificare quali costi di ricerca capitalizzati nonsoddisfano i criteri di cui al § 45 di OIC 24.

• Costi non più capitalizzabili: da stornare in contropartita a riserve di utili anuovo, in data 1/1/2016

• Dati comparativi da riesprimere, al 31 dicembre 2015, ai sensi dell’ art. 2423-ter comma 5 c.c.

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La valutazione delle partecipazioni qualificate

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LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: UNA PRECISAZIONE

Art. 2426, comma 1:4) […]Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonionetto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio nettoriferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllatao collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella notaintegrativa.

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LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: METODO DELPATRIMONIO NETTO

Art. 2426, comma 1:4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegatepossono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anzichésecondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondentefrazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancioconsolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli2423 e 2423-bis.

[…]

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ALCUNE OSSERVAZIONI

• Il punto 4) del comma 1 dell’art. 2426, Codice civile, permette di scegliere ilmetodo del PN in alternativa a quello del costo storico di cui al punto 1) delmedesimo comma

• L’attuale OIC 17, che tratta del metodo del PN per la valutazione dellepartecipazioni qualificate, raccomanda che si usi il bilancio alla data diacquisizione per determinare l’avviamento e gli altri valori economici, ma non vietache si consideri l’ultimo bilancio della partecipata

• Il nuovo Codice civile permette le due alternative

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L’abolizione della valutazione a valore costante ditalune attività di bilancio

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ABOLITO IL «VALORE COSTANTE» DI TALUNE ATTIVITA’

Art. 2426, comma 1:12. le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e diconsumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora sianocostantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapportoall'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità,valore e composizione.

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ALCUNE OSSERVAZIONI

• Non è chiara la ratio della norma in vigore fino al 31 dicembre 2015• Si tratta, a nostro avviso, di una mera «semplificazione», che tuttavia non ha

fondamento economico-aziendale• La semplificazione era arbitraria e lasciava adito a perplessità• Tale vecchia norma di semplificazione non esiste nelle norme IFRS

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La valutazione delle voci espresse in moneta estera

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LE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA

Art. 2426, comma 1:8-bis) le attività e passività monetarie in valuta ad eccezione delle immobilizzazionidevono essere sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; ed irelativi i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al contoeconomico e l'eventuale utile netto deve essere è accantonato in apposita riserva nondistribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quellefinanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta Le attività e passivitàin valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loroacquisto o a quello inferiore alla data di chiusura

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I RICAVI E COSTI IN VALUTA: ART. 2425-bis C.civ., co.2

Art. 2425-bis, comma 2:

«I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono esseredeterminati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta»

N.B. – Nulla cambia rispetto alla norma precedente

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LE VECCHIE REGOLE DI OIC 26 (2005) PER LE VOCIPATRIMONIALI

•Il documento OIC 26 (versione 2005) stabiliva che le attività e passività in valuta fossero convertiteal tasso a pronti alla fine dell’esercizio, con le seguenti eccezioni:

a) immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie convertite al cambio storico o a quello inferiore alla data dichiusura dell’esercizio (se perdita ritenuta durevole)

b) titoli e partecipazioni in valuta diversi da immobilizzazioni da valutare al costo storico (ex art. 2426, punto 9) ovveroal valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore (effetto mkt + effetto cambio); lo stesso valeper le rimanenze di magazzino

•Per i crediti in valuta si applica l’art. 2426, punto 8: criterio del presumibile valore di realizzo, dacalcolare dapprima nella valuta originaria e poi da convertire al tasso di cambio corrente

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IL NUOVO APPROCCIO DELL’OIC 26

Il nuovo OIC 26, pubblicato nell’agosto 2014 cambia approccio rispetto al vecchio principio e adottauna regola più semplice:

a) poste monetarie: conversione al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio(indipendentemente dal fatto che siano immobilizzate o meno)

b) poste non monetarie: conversione al tasso di cambio storico, vigente al momento del loroacquisto/della loro prima contabilizzazione

ATTENZIONE: se le poste non monetarie subiscono una rimisurazione, p.e. nel necessario confrontocon il valore recuperabile alla fine dell’esercizio, detto valore recuperabile si deve convertire al tasso apronti alla data della rimisurazione e l’effetto cambi rientra nel calcolo dell’eventuale svalutazione

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ASPETTI SPECIFICI SU FONDI PER RISCHI E ONERI

• I fondi per rischi e oneri si assimilano alle poste monetarie perché comportano o potrannocomportare flussi finanziari in uscita in esercizi futuri (cfr. OIC 31 per la valutazione dei fondirischi e oneri)

• La conversione dei fondi per rischi e oneri originariamente denominati in valuta si effettuautilizzando il tasso di cambio a pronti alla fine dell’esercizio

N.B. – Nulla viene specificato dal vecchio, né dal nuovo Codice civile

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QUESTIONSAND ANSWERS?.

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THANK YOU FORYOUR TIME ANDATTENTION

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Collaboration. Understanding. Ideas and insight.