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LE ISPEZIONI IN MATERIA DI LAVORO a cura di Francesco Natalini

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LE ISPEZIONI IN MATERIA

DI LAVORO

a cura di Francesco Natalini

- Normative:

D.Lgs 124/2004

D.L. 112/2008

Legge 183/2010

D.L. 70/2011

D.L. 5/2012

D.Lgs 149/2015

D.Lgs 151/2015

- Prassi:

Codice di comportamento ispettori 2014

Direttiva Sacconi 2008

Varie circolari, note ed interpelli del Ministero del lavoro

PRINCIPALI FONTI

1° capitolo

La funzione ispettiva, l’origine dell’ispezione e la procedura

FUNZIONE

ISPETTIVAD.Lgs 124/2004

Direttiva Sacconi

REPRESSIVA

Distinguendo tra:

“CONSULENZIALE”CIOE’ DI ACCOMPAGNAMENTO

ALLA REGOLARITÀ

TRASGRESSORE

EPISODICO

TRASGRESSORE

ABITUALE

Origine

dell’ispezione

PROGRAMMATA

DI INIZIATIVA

SU DENUNCIA

A VISTA

SOLO SE:

- NON SIA ATTIVABILE PRIMA LA CONC. MONOCRATICA

- SIA COMUNQUE NON INATTENDIBILE

- NON SIA ANONIMA (DIR.“SACCONI” - CIRC. ML 36/09)

IL PERSONALE ISPETTIVO IN MATERIA DI LAVORO

IERI

• Ispettori del lavoro

• Ispettori degli Enti prev.li e assicurativi

• Personale Guardia di finanza

• Ispettori Agenzia Entrate

OGGI

• Ispettorato Nazionale del

lavoro (D.Lgs 149/2015)

• Personale Guardia di finanza

• Ispettori Agenzia Entrate

ISPETTORI DEL

LAVORO

ISPETTORI INPS

ISPETTORI INAIL

ISPETTORATO

NAZIONALE DEL

LAVORO (i.N.L.)

Art. 1. Ispettorato nazionale del lavoro1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,

nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di

seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

dell'INPS e dell'INAIL.

2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge

vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale,

ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle

medesime condizioni di legge.

3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e

contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora

periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un

immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti

previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

PROCEDURA

− Preparazione all’ispezione (in sede). L’accesso in

azienda deve essere limitato al tempo strettamente

necessario (*)

− Accesso in azienda

− Obbligo di qualificarsi (vedi slide successiva)

− Le attribuzioni ed i poteri degli ispettori in base alla

qualifica

− Il diritto del DDL all’assistenza del proprio consulente o

del legale

(*)

Vedasi anche protocollo d’intesa

Min.Lav./Consiglio nazionale CDL

del 15.02.2012

LA PROCEDURA

• L’accertamento dei fatti avvenuti in presenza

dell’ispettore

• L’accesso agli atti

• L’eventuale acquisizione delle dichiarazioni del DDL, dei

lavoratori o di terzi

Tutta l’attività svolta nel giorno

del primo accesso VERBALE

DI 1° ACCESSO

ISPETTIVO

2° capitolo

La procedura di verbalizzazione.

I vari tipi di verbale

LA PROCEDURA

I VERBALI

• verbale di primo accesso ispettivo

• verbale interlocutorio (eventuale)

• Il verbale unico conclusivo di accertamento e notificazione

Fonte: art.13 D.Lgs 124/2004, come sostituito dall’art.33

Legge 183/2010

IL VERBALE DI PRIMO ACCESSO ISPETTIVO

Ruolo e contenuto

- “Fotografare” l’azienda nel primo giorno di accesso,

cioè:

- Identificare le persone trovate al lavoro

- Descrivere le loro attività

- Acquisire eventuali dichiarazioni

- Ogni altra richiesta, anche documentale

Vedi anche circ. Min.Lavoro n.41/2010

• Viene rilasciato per documentare “lo stato

d’avanzamento dell’ispezione” quando la medesima si

protragga

• Deve essere indicata la documentazione esaminata e

quella richiesta

• E’ necessaria l’espressa indicazione che gli accertamenti

sono in corso.

Circ. Min. Lav. n.41/2010

IL VERBALE INTERLOCUTORIO

IL VERBALE UNICO CONCLUSIVO

Ruolo:

verbale di accertamento e di notificazione degli illeciti

Contenuto:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazionepuntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida eprovvedendo al pagamento della somma (o solo pagando in casodi “diffida ora per allora”);

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelliche pur diffidabili non è stato adempiuto, attraverso il pagamentodella sanzione in misura ridotta ex art.16/689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai qualiproporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

3° capitolo

L’accertamento. I fatti accertati.

Il valore probatorio dei fatti accertati e delle dichiarazioni.

L’accesso agli atti

L’ACCERTAMENTO

Differenza sul piano probatorio tra fatti accertati dall’ispettore e

fatti a lui prospettati da terzi

Se accertati dall’ispettore

in quanto avvenuti in sua

presenza

Prova piena fino a

querela di falso ex

art.2700 cod.civ.

Se non avvenuti in sua

presenza nel senso che

gli sono stati riferiti

Semplici indizi non

vincolanti per il Giudice

In tale ambito vanno

classificate anche le

considerazioni ed i giudizi

personali dell’ispettore

espresse nel verbale

L’ACCERTAMENTO

Valore probatorio delle dichiarazioni del lavoratore

Pressoché nullo se le dichiarazioni non sono riscontrate da elementi oggettivi concordanti

(circ. Min.Lav. n.41/2010)

Quindi, in tali casi se l’ispezione non è ancora avviata

(cfr. Direttiva Sacconi 2008)

Proporre la conciliazione monocratica

QUALE PREVALE ?

DIRITTO ALLA

RISERVATEZZA

DD.MM. 757/94 E 1951/94

DIRITTO DI DIFESA

ART.24, COMMA 7,

LEGGE 241/90

ACCESSO AGLI ATTI(es. DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI LAVORATORI)

ACCESSO AGLI ATTI

• Orientamento fino al 2008: prevalenza di sentenze

favorevoli al DDL (vince il diritto di difesa sul diritto alla

riservatezza)

• Orientamento dal 2008 ad oggi (sentenze CDS 1842/08

e 736/09): negazione accesso

• Orientamento “intermedio”: CDS 9103/2010

CDS 4035/2013

4° capitolo

Le possibili conseguenze sul piano sanzionatorio emergenti

dai verbali a seguito di accertamento ispettivo

CONSEGUENZE

DERIVANTI DA UN’ISPEZIONE

RECUPERO DIFFERENZE

• CONTRIBUTIVE

• PREMI ASSICURATIVI

• IMPOSTE

APPLICAZIONE SANZIONI

• VEDI SLIDE

SUCCESSIVA

SANZIONI

PENALI

- DELITTI (RECLUSIONE, MULTA)

- CONTRAVVENZIONI (ARRESTO, AMMENDA)

AMMINISTRATIVE (PECUNIARIE)

CIVILI (SOMME AGGIUNTIVE)

INTERDITTIVE (ES. SOSPENSIONE ART.14 D.LGS 81/2008

Sanzioni penali: combinazioni

Delitti

• Sola reclusione

• Reclusione e multa

• Reclusione o multa

• Solo multa

Conttravvenzioni

• Solo arresto

• Arresto e ammenda

• Arresto o ammenda

• Solo ammenda

Il D.Lgs 8/2016 ha abrogato (salvo

eccezioni) tutti i reati previsti con la

sola pena pecuniaria (multa o

ammenda). Vedi slides successive

Possibile ricorso alla

prescrizione obbligatoria

(vedi slides successive).Per la sola ammenda, solo in

caso di non depenalizzazione

Tipo di violazione Differ

enze

contri

butive

Sanzioni

civili

Sanzioni

penali

(dirette)

Sanzioni

amminist

rative

Sanzioni

interdittiv

e

Lavratore «in nero»

Italiano (unico caso su un

organico di 10 lavoratori

SI SI (evasione

contributiva)

NO SI NO

Lavratore «in nero»,

etracomunitario senza

permesso di soggiorno (un

caso su un organico di 10

lavoratori

SI SI SI SI SI

Mancato riposo settimanale NO NO NO SI NO

Riqualificazione contratto di

co.co.co. in lavoro

subordinato

SI SI (omissione

contributiva)

NO SI NO

Appalto illecito (senza

ricorso del lavoratore)

NO NO NO SI NO

Omesso versamento

contributi c/ditta.

SI SI NO NO NO

Tipo di

violazione

Differenz

e

contributi

ve

Sanzioni

civili

Sanzioni

penali

(dirette)

Sanzioni

amministrat

ive

Sanzioni

interdittive

Lavratore «in

nero»

Italiano (unico

caso su un

organico di 10

lavoratori

SI SI

(evasione

contributiva)

NO SI NO

Lavratore «in

nero»

Extracomunitari

o senza

permesso di

soggiorno (un

caso su un

organico di 10

lavoratori

SI SI SI SI SI

Mancato riposo

settimanale

NO NO NO SI NO

Riqualificazion

e contratto di

SI SI

(omissione

NO SI NO

Caratteristiche delle sanzioni

• Le sanzioni penali e le sanzioni

amministrative sono «personali», cioè

colpiscono l’autore della violazione (*)

• Le sanzioni civili e quelle interdittive

colpiscono l’azienda

• (*) per le sanzioni amministrative esiste una responsabilità solidale

dell’azienda.

5° capitolo

Gli strumenti deflattivi ed alternativi al contenzioso

Interpello

Art. 9

(Diritto di interpello)

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli

enti pubblici nazionali, nonchè, di propria iniziativa o su segnalazione dei

propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente

rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini

professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente

tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle

normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le

competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al

comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali,

amministrative e civili.

STRUMENTI DEFLATTIVI E ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO

• CONCILIAZIONE MONOCRATICA (Art.11 D.Lgs 124/2004)

• DIFFIDA (art.13 D.Lgs 124/2004)

• PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art.16 Legge 689/81)

• DIFFIDA ACCERTATIVA (Art.12 D.Lgs 124/2004)

• PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA (Art.15 D.Lgs 124/2004)

• DISPOSIZIONE (Art.14 D.Lgs 124/2004)

CONCILIAZIONE MONOCRATICA

→Può essere preventiva (pre-ispettiva) o contestuale

→Conciliatore unico e solo presso la D.t.l.

→Promuove rinunce o transazioni (solo “conservative”,

secondo il Ministero del Lavoro)

→Esclude l’applicazione di sanzioni amministrative e penali in

capo al DDL

→Sanzioni civili (somme aggiuntive) sulle somme conciliate:

calcolate come omissione contributiva

→Evita (o interrompe) l’ispezione

Art.11

D.lgs124

DIFFIDA

• Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi

• Modificata dal Collegato Lavoro (legge 183/2010)

• Necessaria la recuperabilità degli illeciti (sanabilità)

• L’adempimento deve essere effettuato entro 30 gg. ed ilpagamento entro i successivi 15 (salvo il caso della nuova maxi-sanzione sul lavoro nero, come modificata dal decreto attuativo del Jobs Act)

• Possibile applicazione anche per illeciti spontaneamentesanati (c.d. diffida “ora per allora”)

• Si paga il minimo della sanzione amministrativa, ovvero ¼della stessa se stabilita in misura fissa.

• Potere attribuito a tutti gli ispettori (lavoro, previdenza,fisco)

• Previsto un istituto analogo anche in materia di sicurezza(art.301-bis D.Lgs 81/2008)

Art.13/124

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

• Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi (di normameno conveniente della diffida)

• Si applica per quegli illeciti non diffidabili (per natura o perespressa previsione di legge)

• Si paga il minor valore tra il doppio del minimo ed il terzodel massimo della sanzione amministrativa.

• Il pagamento deve essere effettuato entro 60 gg. dallacontestazione

• Vi sono illeciti per i quali la legge non prevede il PMR, percui le sanzioni sono determinate direttamentenell’Ordinanza Ingiunzione

Art.16/689

DIFFIDA ACCERTATIVA

• Strumento per velocizzare la riscossione dei crediti di

lavoro

• Rispetto alla conciliazione monocratica presuppone la

certezza della pretesa del lavoratore

• Viene preceduta da una diffida ad adempiere e in difetto

da una un tentativo di conciliazione (monocratica)

• L’ispezione è già avviata e non viene influenzata

dall’esito della procedura

• Fornisce al lavoratore un titolo esecutivo

Art.12/124

PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

• E’ prevista per reati (contravvenzioni) puniti con la penadella sola ammenda (se non depenalizzati) odell’ammenda in alternativa all’arresto (cioé ammenda«o» arresto).

• Presenta analogie con la diffida, solo che si verte inmateria penale

• Qualora si ottemperi si estingue «sul nascere» il reatopagando ¼ della sanzione pecuniaria massima.

Art.15/124

DISPOSIZIONE

• Obbligo nuovo che specifica quello generico previsto

dalla legge (circ. Min. Lav. n.24/2004)

• Estrinsecazione della funzione «consulenziale» a cui si

fa riferimento nel D.Lgs 124/2004.

• Spetta ai soli ispettori del lavoro (D.T.L.) sulla scorta di

un potere che deve però essere attribuito direttamente

dalla legge.

• Sanzioni ex D.P.R. 520/1955 solo in caso di

inadempimento alla disposizione impartita dall’ispettore

(€ 515 / € 2.580).

• È previsto omologo istituto in materia di sicurezza (art.

302-bis D.Lgs 81/2008)

PREVISTA NEL NUOVO

TU SULL’APPRENDISTATO

Art.14/124

6° capitolo

Gli ambiti ed i settori maggiormente

interessati dalle ispezioni

• Lavoro nero

• Appalti, subappalti e distacchi

• Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro (Verifiche sulla

genuinità dei rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato:

co.co.co, lavoro occasionale)

• Occupazione irregolari minori

• False prestazione di lavori in agricoltura

• Pari opportunità

• Tutela disabili

• Cooperative

• Autotrasporto

PRINCIPALI AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO ISPETTIVO

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Tipi di imprese da sottoporre a controlli

• Imprese etniche

• Imprese stagionali del turismo

• Imprese edili

• Cooperative

• Autotrasporto

PRINCIPALI AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO ISPETTIVO

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Decreto semplificazioni n.5/2014

Semplificazioni dei controlli sulle imprese (art.14)

• I controlli alle imprese devono essere improntati alla semplicità e della proporzionalità

• Si attendono regolamenti contenenti le norme specifiche per attuare i principi di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese

• I controlli possono essere ridotti o esclusi per le imprese che sono in possesso del sistema di qualità UNI EN ISO-9001 o altra assimilata emessa da Organismo certificato od autorizzato in base alla vigente normativa anche comunitaria.

• Le disposizioni non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti.

• A contrario, la disciplina del decreto legge n.5/2012, si applica alle ispezioni in materia di lavoro

Norma inattuata

7° capitolo

Il lavoro nero

Definizione della fattispecie. Conseguenze sanzionatorie

IL LAVORO NERO

Presupposto

OCCULTAMENTO TOTALE DEL RAPPORTO• Lavoratore nei confronti dei quali manchi la preventiva

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Ovvero

• Lavoratore nei confronti dei quali non risulta alcun adempimento di carattere contributivo, precedentemente assolti, dai quali si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto.

Quindi

• Non si considera lavoro nero quel prestatore che risulta inquadrato in modo irregolare (es. collaboratore coordinato e continuativo riqualificato come lavoratore subordinato)

MAXI SANZIONE LAVORO NERO

Solo per lavoratori subordinati (ritorno al passato) Non si applica comunque ai lavoratori domestici (anche se subordinati)

Quindi:→Lavoro autonomo/parasubordinato “in nero”, ma genuino =

NO maxi sanzione

→Co.co.co non genuino ma oggetto di comunicazione preventiva al C.p.i. = NO maxi sanzione

→Lavoro autonomo occasionale ex art.2222 = NO maxi sanzione in presenza di altri (non ben chiari) adempimenti.

→Lavoratori accessori, familiari e soci = Si maxi-sanzione [secondo Min.Lav. in tali casi il requisito subordinazione è dato per accertato (?) Circ. n.38/2010].

MAXI SANZIONE LAVORO NERO

La maxi-sanzione si applica al solo lavoro subordinato

Però

Il lavoro nero “non subordinato” continua ad incidere sul provvedimento di sospensione ex

art.14 del TU 81/2008

(20% di lavoratori in nero rispetto al totale)

Le modifiche del D.Lgs 151/2015 (Jobs Act)

• 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste

dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori

subordinati senza preventiva comunicazione di

instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di

lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro

domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa

pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore

irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta

giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore

irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e

sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore

irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta

giorni di effettivo lavoro.

• ………….(omissis)……………..

• 3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in

caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo

22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, o di minori in età non lavorativa.

• Introdotta una

modalità applicativa

“a scaglioni”

• Sparisce l’ipotesi

alternativa, più

“leggera” per i casi

di “lavoro nero”

regolarizzato

• Aumento del 20%

per stranieri e

minori

Le modifiche del D.Lgs 151/2015 (Jobs Act)

• 3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3,

fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,

trova applicazione la procedura di diffida di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.

124, e successive modificazioni.

• 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede,

in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza

presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui

risultino regolarmente occupati per un periodo

lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a

tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non

superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo

pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di

durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento

in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale

ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del

pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi

previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il

termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo

verbale.

• Torna ad essere

praticabile la DIFFIDA

• Non consentita in caso di

lavoratori stranieri

irregolari o minori in età

non lavorativa

• Obbligo di assumerli per

almeno 3 mesi o a tempo

indeterminato (anche part-

time) o a TD (tempo pieno)

• Regolarizzazione e

pagamento sanzione

ridotta entro 120 gg. dal

Verbale

REVOCA PROVVEDIMENTO

SOSPENSIONE

Art.14, comma 4, lettera c) D.Lgs 81/2008, come modificato

dall’art.22 del D.Lgs 151/2015

Ritocco sanzioni

Oggi € 1.900,00 o € 3.200,00, rispettivamente in caso di

sospensione per: lavoro nero o gravi violazioni in materia

di sicurezza, mentre ieri erano, rispettivamente: € 1.950

e € 3.250)

REVOCA PROVVEDIMENTO

SOSPENSIONE

Art.14, comma 5-bis del D.Lgs 81/2008, come modificato

dall’art.22 del D.Lgs 151/2015

CONDIZIONI PER LA REVOCA«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle

altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì

concessa subordinatamente al pagamento del venticinque

per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo,

maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi

dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di

mancato versamento o di versamento parziale dell'importo

residuo entro detto termine, il provvedimento di

accoglimento dell'istanza di cui al presente comma

costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.».

La recente depenalizzazione introdotta dal D.Lgs 8/2016

D.Lgs 8/2016

• Decreto attuativo della Legge delega n.67/2014.

• Depenalizza tutti i reati per i quali era prevista la pena

pecuniaria della multa o dell’ammenda

• Quindi, incide sia sui delitti (considerando la multa) che le

contravvenzioni (ammenda).

• Eccezioni: restano “penali” le multe e ammende previste ad

esempio da:

- Codice penale

- Tu 81/2008 (sicurezza)

- Tu 286/1998 (testo unico sull’immigrazione)

D.Lgs 8/2016

La sanzione amministrativa pecuniaria é così determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non

superiore nel massimo a euro 5.000;

b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non

superiore nel massimo a euro 20.000;

c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda

superiore nel massimo a euro 20.000.

In pratica si calcolano le sanzioni con le vecchie penalità (multa o ammenda) e

poi si va a vedere dove si collocano.

Se l’importo non raggiunge il minimo, si applica la misura minima (riducibile a

1/3 per effetto dell’art.16/689) (Circolare n.6/2016 Ministero del Lavoro)

D.Lgs 8/2016

• Elimina il reato anche per omesso versamento ritenute

previdenziali a carico dipendente, se inferiori a 10.000

annui.

• In tal caso si applica la sanzione amministrativa da 10.000

a 50.000 (riducibile a 1/3 = € 16.667)

• Se l’importo è invece superiore a 10.000 euro tutto resta

come prima (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032

euro).

• Dubbi su quale sanzione si debba applicare se il fatto è

stato commesso prima dell’8.02.2016 (data di entrata in

vigore): € 10.000 – 50.000 (?)

Le sanzioni in materia di orario di lavoro

ORARIO DI LAVOROSuperamento

limite 48 ore

medio/massime

nel periodo di

riferimento

Vecchia

sanzione (€)

Sanzione

ex legge

183/2010

Nuova

sanzione

ex D.L.

145/2013

Nuova

sanzione legge

di conversione

(legge 9/2014)

Note

Fino a 5 lavoratori e

fino a 2 periodi di

riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12

mesi, ecc)

130 a 780

Per ogni periodo

(4 mesi, 6 mesi,

ecc.) di

riferimento

100 a 750 1.000 a 7500 200 a 1.500 No diffida

Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3.000 No diffida

Verificatasi in almeno

3 periodi di riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12

mesi, ecc)

IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3000 No diffida

Più di 10 lavoratori IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a

50.000

2.000 a 10.000 No pagamento in misura

ridotta

Verificatasi in almeno

5 periodi di riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12

mesi, ecc)

IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a

50.000

2.000 a 10.000 No pagamento in misura

ridotta

ORARIO DI LAVOROInosservanza

limite minimo

riposo

settimanale (2

gg. nei 14)

Vecchia

sanzione

(€)

Sanzione

ex Legge

183/2010

Nuova

sanzione

ex D.L.

145/2013

Nuova sanzione

legge di

conversione

(legge 9/2014)

Note

Fino a 5 lavoratori e

fino a 2 periodi di

riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12

mesi, ecc)

130 a 780

Per ogni

periodo (4 mesi,

6 mesi, ecc.) di

riferimento

100 a 750 1.000 a 7500 200 a 1.500 No diffida

Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3.000 IDEM

Verificatasi in almeno 3

periodi di riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12

mesi, ecc)

IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3.000 IDEM

Più di 10 lavoratori IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a

50.000

2.000 a 10.000 IDEM

No pagamento in misura

ridotta

Verificatasi in almeno 5

periodi di riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12

mesi, ecc)

IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a

50.000

2.000 a 10.000 IDEM

No pagamento in misura

ridotta

ORARIO DI LAVOROInosservanza

limite 11 ore

riposo gg. e

consecutività. (Art.7, co 1 D.Lgs

66/2003)

Vecchia

sanzione

(€)

Sanzione

ex legge

183/2010

Nuova

sanzione

ex D.L.

145/2013

Nuova sanzione

legge di

conversione

(legge 9/2014)

Note

Fino a 5 lavoratori e

fino a 2 periodi di

riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12

mesi, ecc)

da 25 euro a 100

euro in relazione

ad ogni singolo

lavoratore e ad

ogni singolo

periodo di 24 ore

50 a 150 500 a 1500 100 a 300 No diffida

Più di 5 lavoratori IDEM 300 a 1.000 3000 a

10.000

600 a 2.000 IDEM

Verificatasi in almeno 3

periodi di 24 ore

IDEM 300 a 1.000 3.000 a

10.000

600 a 2000 IDEM

Più di 10 lavoratori IDEM 900 a 1.500 9.000 a

15.000

1.800 a 3.000 IDEM

No pagamento in misura

ridotta

Verificatasi in almeno 5

periodi di 24 ore

IDEM 900 a 1.500 9.000 a

15.000

1.800 a 3.000 IDEM

No pagamento in misura

ridotta

ORARIO DI LAVORO (FERIE)

Mancato godimento

limite minimo ferie

(4 settimane, anche

nella modalità 12 + 12)

Vecchia sanzione

(€)

Sanzione ex legge

183/2010

Note

Fino a 5 lavoratori e per 1

solo anno

130 a 780

Per ogni periodo (4 mesi,

6 mesi, ecc.) di

riferimento

100 a 600 No diffida

Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 IDEM

Verificatasi in almeno 2 anni IDEM 400 a 1.500 IDEM

Più di 10 lavoratori IDEM 800 a 4.500 IDEM

No pagamento in misura ridotta

Verificatasi in almeno 4 anni IDEM 800 a 4.500 IDEM

No pagamento in misura ridotta

ORARIO DI LAVORO

Sentenza Corte Costituzionale

n.153 del 4.06.2014

Illegittime le sanzioni ex art.18-bis

D.L. 66/2003 fino al 24.06.2008Per violazione della previsione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera c) della

legge delega 1 marzo 2002 n. 39 (Legge comunitaria 2001) nel cui testo è

contenuto il criterio direttivo al quale il legislatore delegato avrebbe dovuto

uniformarsi nel regolare il nuovo apparato sanzionatorio ed in base al quale, in

materia di sanzioni amministrative, nel passaggio dal precedente al nuovo

regime, “in ogni caso, saranno previste sanzioni identiche a quelle

eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano

omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti

legislativi” (quelli futuri).

Sanzioni in materia di LUL e di prospetto paga

Nuovo art.39, comma 7 DL 112/2008

Come sostituito dall’art. 22 D.Lgs 151/2015.«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione

dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi,

previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a

1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un

periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione

si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la

sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa

registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun

singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si

riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità

o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme

effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal

decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da

100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente

comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di

lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo

17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro

territorialmente competente.».

Sanzioni LUL

Regime sanzionatorio previsto su 3 fasce

(scaglioni) in base alla gravità della violazione,

tenendo conto doppio parametro: n. lavoratori e

n. mesi

Ciò significa che se la violazione si riferisce a 11

lavoratori o a 11.000 lavoratori la sanzione è sempre

la stessa: da 1000 a 6000 ed è permessa la diffida

Quindi:

Sostanziale alleggerimento rispetto al passato

«7. Salvo i casi di errore

meramente materiale,

l'omessa o infedele

registrazione dei dati di cui ai

commi 1, 2 e 3 che determina

differenti trattamenti retributivi,

previdenziali o fiscali è punita

con la sanzione

amministrativa pecuniaria da

150 a 1.500 euro. Se la

violazione si riferisce a più di

cinque lavoratori ovvero a un

periodo superiore a sei mesi

la sanzione va da 500 a 3.000

euro. Se la violazione si

riferisce a più di dieci

lavoratori ovvero a un periodo

superiore a dodici mesi la

sanzione va da 1.000 a 6.000

euro.

Sanzioni LUL

Si chiarisce che per esservi omissione non

basta che manchi un singolo dato

La nozione di «infedele registrazione» si ha solo

in caso di «fuori busta» e non si applica ad

esempio nei casi di riqualificazione.

In senso conforme vedi già circ. ML n.2/2012

Segue: comma 7

«Ai fini del primo periodo, la

nozione di omessa

registrazione si riferisce alle

scritture complessivamente

omesse e non a ciascun

singolo dato di cui manchi la

registrazione e la nozione di

infedele registrazione si

riferisce alle scritturazioni dei

dati di cui ai commi 1 e 2

diverse rispetto alla qualità o

quantità della prestazione

lavorativa effettivamente resa

o alle somme effettivamente

erogate»

Sanzioni LUL

Dubbi sulla praticabilità della diffida

Violazione non sanabile

----------------------------------------------------

Contenzioso gestito sempre dalla DTL

Segue: comma 7

«La mancata conservazione per il

termine previsto dal decreto di cui al

comma 4 è punita con la sanzione

pecuniaria amministrativa da 100 a 600

euro»

Alla contestazione delle sanzioni

amministrative di cui al presente

comma provvedono gli organi di

vigilanza che effettuano accertamenti

in materia di lavoro e previdenza.

Autorità competente a ricevere il

rapporto ai sensi dell'articolo 17 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, è la

Direzione territoriale del lavoro

territorialmente competente.».

Sanzioni prospetto

paga

Come per LUL

Regime sanzionatorio previsto su 3 fasce

(scaglioni) in base alla gravità della violazione,

tenendo conto doppio parametro: n. lavoratori e

n. mesi

Ciò significa che se la violazione si riferisce a 11

lavoratori o a 11.000 lavoratori la sanzione è sempre

la stessa: da 1.200 a 7.200 ed è permessa la diffida

Quindi:

Sostanziale alleggerimento rispetto al passato

Modifiche apportate

dall’art.22 del D.Lgs 151/2015

7. All'articolo 5 della legge 5

gennaio 1953, n. 4, il primo comma

è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato,

in caso di mancata o ritardata

consegna al lavoratore del

prospetto di paga, o di omissione o

inesattezza nelle registrazioni

apposte su detto prospetto paga, si

applica al datore di lavoro la

sanzione amministrativa pecuniaria

da 150 a 900 euro. Se la violazione

si riferisce a più di cinque lavoratori

ovvero a un periodo superiore a sei

mesi la sanzione va da 600 a 3.600

euro. Se la violazione si riferisce a

più di dieci lavoratori ovvero a un

periodo superiore a dodici mesi la

sanzione va da 1.200 a 7.200 euro

Sanzioni prospetto

paga

Adozione regime sanzionatorio dell’art.39,

comma 7 DL 112/2008 (vedi slides precedenti)

se si utilizza il LUL come prospetto paga.

«Nell'ipotesi in cui il datore di

lavoro adempia agli obblighi di cui

agli articoli precedenti attraverso

la consegna al lavoratore di copia

delle scritturazioni effettuate nel

libro unico del lavoro, non si

applicano le sanzioni di cui al

presente articolo ed il datore di

lavoro è sanzionabile

esclusivamente ai sensi

dell'articolo 39, comma 7, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

e successive modificazioni.».

Ma dove vanno gli importi delle

sanzioni ?La risposta è contemplata alle lettere c) ed f) del comma 1 del D.L. 145/2013

Sono destinati ad appositi capitoli del Ministero del Lavoro e dovranno servire per finanziare misure di natura organizzativa in materia di contrasto al lavoro al lavoro nero ed irregolare, le attività di prevenzione e di promozione in materia di salute e sicurezza effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro, le spese di missione del personale ispettivo, l’utilizzazione del mezzo proprio in un’ottica di economicità complessiva finalizzata alla ottimizzazione del servizio (su questo punto sarà necessario un decreto interministeriale Lavoro / Economia da emanarsi entro i 60 giorni successivi alla conversione del D.L. n. 145/2013).

Non a caso si tratta del:

«decreto destinazione Italia»

8° capitolo

Il contenzioso amministrativo

I ricorsi avverso le sanzioni amministrative

La procedura ex legge 689/81

NOTIFICA

ILLECITO

(VERBALE UNICO)

MEMORIE

DIFENSIVE

(ALL’ I N L)

AUDIZIONE

ORDINANZA

INGIUNZIONE

ARCHIVIAZIONE

VERBALE UNICO

DI

ACCERTAMENTO

DIFFIDA

30 GG.

AR

CH

IVIA

ZIO

NE

DIN

IEG

O

DIRETT. INT. LAV.

O

COM. RAPPORTI

DI LAVORO

GIUDICEOPPOSIZIONE (ENTRO 30 GG.)

RIC

OR

SO

30 gg.

Ricorsi amministrativi ex D.Lgs 124/2004 (*)

Art. 16. (Ricorsi al direttore della sede

territoriale dell'Ispettorato).

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di

lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa,

nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti

di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, (**) è ammesso ricorso

davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del

lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del

lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla

base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente

trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto

per la decisione il ricorso si intende respinto»;

(**) Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di

polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 24

novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione

sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni

amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale

obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque

materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5

.

Art. 17. (Ricorso al Comitato per i

rapporti di lavoro).

1. Presso le competenti sedi territoriali

dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i

rapporti di lavoro, composto dal direttore della

sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del

lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e

dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione

dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai

componenti dei comitati non spetta alcun

compenso, rimborso spese o indennità di

missione ed al funzionamento dei comitati

stessi si provvede con le risorse assegnate a

normativa vigente sui pertinenti capitoli di

bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento

dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di

accertamento degli Enti previdenziali e

assicurativi che abbiano ad oggetto la

sussistenza o la qualificazione dei rapporti di

lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla

notifica degli stessi alla sede territoriale

competente dell'Ispettorato e sono decisi, con

provvedimento motivato, dal Comitato di cui al

comma 1 nel termine di novanta giorni dal

ricevimento, sulla base della documentazione

prodotta dal ricorrente e di quella in possesso

dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine

previsto per la decisione il ricorso si intende

respinto.».

(*) Come modificati dall’art.11 del D.Lgs 149/2015

Vedi Circ. INL n.4/2016

Art.16/124Art. 16. (Ricorsi al direttore della sede

territoriale dell'Ispettorato). NEW

1. Al fine di garantire l'uniforme

applicazione delle disposizioni in materia

di lavoro, legislazione sociale, nonché in

materia contributiva e assicurativa, nei

confronti dei relativi atti di

accertamento adottati dagli ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria di cui

all'articolo 13, comma 7, è ammesso

ricorso davanti al direttore della sede

territoriale dell'Ispettorato nazionale del

lavoro, entro trenta giorni dalla notifica

degli stessi.

2. Il ricorso va inoltrato alla sede

territoriale competente dell'Ispettorato

del lavoro ed è deciso, nel termine di

sessanta giorni dal ricevimento, sulla

base della documentazione prodotta dal

ricorrente tempestivamente trasmessa

dall'organo accertatore. Decorso

inutilmente il termine previsto per la

decisione il ricorso si intende respinto;

16. Ricorso alla direzione regionale del

lavoro. OLD

1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai

sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.

689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando

il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della

medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa

davanti al direttore della direzione regionale del lavoro,

entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si

contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di

lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17 .

2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro

ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal

ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal

ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione.

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il

ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende

l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la

direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente,

disponga la sospensione .

3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689

del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che

conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-

ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine

fissato per la decisione.

Art.17/124Art. 17. (Ricorso al Comitato per i rapporti

di lavoro). NEW

1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è

costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal

direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del

lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore

dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato

competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun

compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al

funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse

assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di

bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento

dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento

degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto

la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono

inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede

territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con

provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel

termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della

documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in

possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine

previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Art. 17. Ricorso al Comitato regionale per i

rapporti di lavoro. OLD

1. Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato

regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della

direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore

regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai

componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso

spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati

stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente

sui pertinenti capitoli di bilancio .

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-

ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali

di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che

abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti

di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono

decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma

1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della

documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso

dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per

la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende

l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione

regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la

sospensione .

3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge

per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali

9° capitolo

Il contenzioso amministrativo

I ricorsi amministrativi avverso i contributi, i premi e le

sanzioni civili

Ricorsi amministrativi InpsPer i ricorsi in materia contributiva è prevista (dal 2011) la trasmissione con accesso telematico:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”;

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.

Questi ultimi accedono al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.

TIPO DI

VIOLAZIONE CONTRIBUTIVA

ADDEBITATA:

RICORSO AL

COMITATO x I RAPPORTI

DI LAVORO

ART.17/124

RICORSO

ORGANI

EX LEGGE 88/89

On line

AVVISO DI

ADDEBITO

ARCHIVIAZIONE

VERBALE UNICO DI

ACCERTAMENTO

90 GG.

ARCHIVIAZIONEDINIEGO

ESITO

GIUDICE40 GG.

ALTRE

VIOLAZIONI

QUALIFICAZIONE / SUSSISTENZA

RAPPORTO DI LAVORO

RIC

OR

SO

IN

AC

CE

RT

AM

EN

TO

30 GG.

E’ sempre

possibile invocare

l’autotutela

CONTENZIOSO INPS

IL TIPO DI RICORSO DIPENDE DAL

TIPO DI VIOLAZIONE ADDEBITATA

CONTENZIOSO INAIL

CONTENZIOSO INAIL

LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’INAIL

Fonti: Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314

Articolo 24 M.A.T.

Materia: Applicazione della Tariffa dei Premi, salvo i casi in cui è necessario ricorrere alla sede territoriale (v. slide successiva)

Inquadramento dei datori di lavoro non soggetti a classificazione aziendale ex articolo 49 Legge n. 88/1989

Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

Termini per il ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato

Effetto del ricorso: sospensivo ex articolo 45 del Testo Unico se presentato nel termine

Termini per la risposta: 180 giorni

Se il Consiglio di Amministrazione non risponde entro 180 giorni, il ricorso è respinto (silenzio rigetto).

L’organo può comunque pronunciarsi anche in seguito (principio di autotutela amministrativa).

CONTENZIOSO INAIL

LA COMPETENZA DELLA SEDE TERRITORIALE DELL’ INAIL

Fonti: Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314

Articoli 19-23 M.A.T.

Modalità di applicazione della Tabella dei Tassi di premio contro la silicosi e l’asbestosi (Decreto Ministeriale 20 giugno 1988)

Materia/e: – Oscillazione del tasso medio nel primo biennio di attività

– Oscillazione per andamento infortunistico dopo i primi due anni

– Oscillazione del tasso supplementare di tariffa contro la silicosi e l’asbestosi

Termini per il ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato

Effetto del ricorso: sospensivo ex articolo 45 del Testo Unico se presentato nel termine

Termini per la risposta: 120 giorni

Se la sede territoriale non risponde entro 120 giorni, il ricorso è respinto (silenzio rigetto).

La sede può comunque pronunciarsi anche in seguito (principio di autotutela amministrativa)

Non sono ammesse ulteriori impugnative in sede amministrativa.

CONTENZIOSO INAIL

LA COMPETENZA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (OGGI ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO)

Fonte: articolo 16 Testo Unico n. 1124/1965

Materia: obbligo assicurativo

PRIMO GRADO

Autorità competente: Direzione Provinciale del Lavoro

Termini per il ricorso: 10 giorni

Effetto del ricorso: sospensivo

SECONDO GRADO

Autorità competente: Ministero del Lavoro

Termini per il ricorso: 15 giorni

Effetto del ricorso: non è sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di sospendere gli effetti della decisione di primo grado.

Entro sessanta giorni dalla decisione ministeriale, il datore di lavoro (e anche l’INAIL) possono proporre ricorso all’autorità giudiziaria.

CONTENZIOSO INAIL

ALTRI ORGANI COMPETENTI IN CASO DI RICORSO

CONTRO PROVVEDIMENTI INAIL

IL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO

Fonte: articolo 17 D.Lgs n. 124/2004

Oggetto: verbali ispettivi in cui si contesta la sussistenza o la diversa qualificazione di un rapporto di lavoro.

Termine: 30 giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato (v. circolare Ministeriale del 24 giugno 2004)

Il termine per la decisione del ricorso è di 90 giorni; decorso inutilmente il termine, si intende respinto.

INPS

Qualora il datore di lavoro, soggetto a classificazione aziendale ex articolo 49 Legge n. 88/1989, ritenga errato l’inquadramento INAIL, che pure risulti conforme a quello INPS, dovrà rivolgersi unicamente all’INPS.

AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA

Avverso gli addebiti in materia di imponibile da porre a base del calcolo del premio di assicurazione non è esperibile ricorso amministrativo, a meno che non si rientri nell’articolo 17 decreto legislativo n. 124/2004 (modifica delle masse retributive a seguito di trasformazione di contratto).

La sola possibilità è quella di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria

10° capitolo

Il contenzioso giudiziario

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Avverso l’Ordinanza Ingiunzione

Opposizione ex art.22 Legge 689/81 (art.6 D.L. 150/2011)

Avverso il rigetto da parte degli Organi / Comitati a cui è stato indirizzato il ricorso amministrativo (anche con il silenzio)

Avverso l’avviso di addebito INPS o la cartella esattoriale

Avverso atto/verbale se trattasi di contestazione INAIL su differente imponibile (non è previsto ricorso amministrativo)

Ricorso ex 442-444 cpc

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Legge 689/81

Art.22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Art. 442. C.p.c.

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo .

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Art. 443. C.p.c.

Rilevanza del procedimento amministrativo.

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Art. 444. C.p.c.

Giudice competente.

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Sequenza proceduralePreparazione ispezione

Ispezione

Verbale 1° accesso

Verbale interlocutorio (eventuale)

Verbale Unico conclusivo

Contenuti e rilievi

Regolarità Contestazioni e addebiti

Sanzionatori Contributivi

Decisione dell’azienda

Pagamento Ricorsi