Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ACCORDO STATO-REGIONI del 21.12.2011.
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Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ACCORDO STATO-REGIONIdel 21.12.2011

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011
FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008
Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012
ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011
FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008
Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSAPREMESSA
Il presente Accordo disciplina
durata
contenuti minimi
modalità della formazione
aggiornamento
lavoratori
preposti
dirigenti
applicazionefacoltativa(art. 37 c. 7)

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONEORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ogni corso
a) soggetto organizzatore del corso
b) responsabile del progetto formativo
c) nominativi dei docenti
d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
e) registro delle presenze dei partecipanti
f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
docenti interni o esterni
esperienza almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
con

Durata minima dei corsi
FORMAZIONE GENERALE
FORMAZIONE SPECIFICA
4 ore per tutti i settori 4 ore
La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associa-to a tre livelli di rischio
Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore
Durata minima totaleRischio BASSO : 8 oreRischio MEDIO : 12 oreRischio ALTO : 16 ore
+
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIArt. 37 comma 1 lettere a) , b)
V. Allegato 2

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori
concetti di rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza
Contenuti
Art. 37 comma 1 lettera a)
Credito formativo: permanente

FORMAZIONE SPECIFICARischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore
Art. 37 comma 1 lettera b)
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007
Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007
costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, …..
uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ...
agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, …
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO

FORMAZIONE SPECIFICARischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore
Art. 37 comma 1 lettera b)
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
PER LE SCUOLE

FORMAZIONE SPECIFICARischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore
Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
Art. 37 comma 1 lettera b)
Contenuti
Rischi infortuni Cadute dall’altoRischio elettrico Rischi chimici
Attrezzature Ambienti di lavoroVideoterminali Etichettature
Emergenze Procedure di esodo…… ecc. ……… …… ecc. ……….
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Credito formativo: in casi specifici definiti

E-L: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1)
Formazione periodicamente ripetuta
Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio
Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
Attestati: contenenti informazioni definite
PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi
Corsi per RISCHIO BASSO
(es.: amministrativi, progettisti, … )
Condizioni particolari

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Condizioni particolari
In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi
Corsi per RISCHIO BASSO
“reparti produttivi” nella Scuola:LABORATORI
PALESTRE

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007
Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007
costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, …..
uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati
agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, …
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO

Frequenza: al 90% delle ore previste Verifica finale: colloquio o test obbligatori Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare salvo modifiche delle sue funzioni E-L: parzialmente consentita per Formazione Particolare
e per corsi di aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)
FORMAZIONE = Lavoratori dell’azienda
FORMAZIONE PARTICOLAREin relazione ai compiti esercitati
Durata 8 oreminima 12 ore 16 ore
Durata minima: 8 ore
+ +
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE SPECIFICAin relazione ai compiti esercitati
Durata minima: 16 ore
MODULO 1 – NORMATIVO - giuridicoMODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischiMODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori
Frequenza: al 90% delle ore previste Verifica finale: colloquio o test obbligatori Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti Credito formativo: permanente E-L: consentita per tutto il corso e anche per l’aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)
FORMAZIONE DEI DIRIGENTIFORMAZIONE DEI DIRIGENTI

ATTESTATIATTESTATI
Frequenza: al 90% delle ore previste
Rilasciati dagli organizzatori dei corsi
Contenuti minimi
Soggetto organizzatore del corso
Normativa di riferimento
Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
Tipologia del corso seguito
Settore di riferimento
Monte ore frequentato
Periodo di svolgimento del corso
Firma del soggetto organizzatore del corso
CREDITI FORMATIVI

CREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVI
In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente
a) Nuovo rapporto di lavoro
Formazione GeneraleCredito formativo Formazione Specifica di settore
In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda precedente
Credito formativo Formazione Generale

CREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVI
In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente
a) Nuovo rapporto di lavoro
Formazione GeneraleCredito formativo Formazione Specifica di settore
PER LE SCUOLE

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
approfondimenti giuridico-normativi aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori e relative misure di prevenzione aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza
nella SCUOLA
Durata minima di 6 ore
per tutti e tre i livelli di rischioQuinquennale
Lavoratori
Preposti
Dirigenti

DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE
In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo
Dirigenti e preposti
Corsi di formazionedi questo Accordo
Conclusi entro 26.7.2013
DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI
Entro 18 mesi

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE
FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI
Corsi già programmati e formalmente
approvati al 26.1.2012
Lavoratori, dirigenti, preposti
Effettuazione e conclusione
entro 26.1.2013
Rispettosi di norme precedenti l’Accordo Aggiornamento
Entro 12 mesi

DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
Dirigenti, preposti,lavoratori
Corsi di formazionedi questo Accordo
All’Assunzione oAdibizione al ruolo
Conclusi entro 60 giorni
dall’assunzione
NUOVI ASSUNTI DOPO IL 26.1.2012

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI
Corsi di formazione già effettuati al 26.1.2012
Documentati e rispettosi di norme
precedenti l’Accordo
NessunCorso
Aggiornamento

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI
Formazioneprima del26.1.2007
Aggiornamento(tutto)
Effettuazione e conclusione
Entro 26.1.2013
Entro 12 mesi

ALLEGATIALLEGATI

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che
consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale
La E-L può essere una soluzione alternativa alla formazione d’aula quando siano presenti i seguenti prerequisiti relativi ai discenti:
possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
familiarità con l’uso del personal computer
buona conoscenza della lingua usata nello strumento
Premessa
Pre-requisiti

a) Sede e strumentazioneb) Programma e materiale didattico formalizzatoc) Tutord) Valutazionee) Durataf) Materiali e tracciabilità del percorso
Sono specificate le condizioni richieste relative a:
La Formazione Generale per lavoratori Parte della Formazione Particolare dei Preposti Formazione dei Dirigenti Modulo 1 e 2 della formazione dei DDL=RSPP Corsi di aggiornamento per tutti
E-L consentita per:
Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

PROPOSTA DI APPLICAZIONE nella SCUOLA
PROPOSTA DI APPLICAZIONE nella SCUOLA

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE
ORDINESCOLASTICO
TIPOLOGIA LAVORATORE
Formaz.Generale
Formaz.Specifica
ToTale
Aggiornamento
Preposto
NO
LABORATORI
NIDIMATERNE
EDUCATORI 4 4 8 6 NO
PRIMARIE
INSEGNANTI e EDUCATORI
(*)ANCHE DI
SOSTEGNO
4 4 8 6 NO
(*) EDUCATORI se personale dipendente da altro Ente verificare quanto previsto nella convenzione

LABORATORI
PALESTRE
SECON-DARIAI e II GRADO UNIVERSITA’
INSEGNANTI esclusivamente D’AULA E
DI SOSTEGNO4 4 8 6 NO
INSEGNANTI TEORICI e TECNICO-PRATICI
di materia con uso di LABORATORIO per
apprendimento di competenze tecnico-
pratiche.
4 8 12 6 8
TECNICI DI LABORATORIO
4 8 12 6 NO
INSEGNANTI EDUCAZ. MOTORIA
4 8 12 6 NO
STUDENTI equiparati a lavoratori
4 8 12
Per Alter-nanza
S/L
NO
OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE ORDINE
SCOLASTICOTIPOLOGIA
LAVORATORE
Formaz.Generale
Formaz.Specifica
ToTale
Aggiornament
Preposto

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE
ORDINESCOLASTICO
TIPOLOGIA LAVORATORE
FORM GEN.
FORMSPEC.
TOT
AGG.TO
PRE-POSTO
OGNI ORDINE E GRADO
PERSONALE ADDETTO ALLA ASSISTENZA
DISABILI (**)4 8 12 6 NO
COLLABORATORI SCOLASTICI
4 8 12 6 NO ***
AMMINISTRATIVI 4 4 8 6 NO ***
DIRIGENTI (****) 16 16 6 NO(**) PERSONALE ASSISTENZA DISABILI – se personale dipendente da altro Ente verificare quanto previsto nella convenzione(***) PREPOSTO - figure che, nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori o amministrativi che organizzano l’attività di altri) (****) DIRIGENTI - D.S.G.A - vicario- resp. laboratori e palestra – referenti di plesso – responsabili uffici tecnici

Formazione di base 4 ore - in prima istanza RSPP o ASPP della scuola, poi gli insegnanti di materia tecnica- Quando: al 1° ANNO- Credito formativo: ATTESTATO anche per ALTERNANZA
Formazione degli Studenti equiparati a lavoratoriFormazione degli Studenti equiparati a lavoratori
Formazione specifica 8 ore - ogni insegnante nella propria materia (documentando ciascun modulo con l’argomento e con il n. di ore) Es.: 3 ore chimica – 1 ora fisica – 2 ore macchine – 2 ore ambienti di lavoro e procedure di esodo- Modalità anche CURRICOLARE
Aggiornamento - Prima dell’Alternanza Scuola-Lavoro: 2 ore di Aggiornamento

Evidenza, ad es. nel POF, del percorso formativo con il quale
viene assolto l’obbligo.
Obblighi del Dirigente ScolasticoObblighi del Dirigente Scolastico
Come assolve all’obbligo formativo previsto dall’Accordo Stato-Regione per gli STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI.
Il dirigente scolastico deve certificare la formazione degli
studenti, laddove equiparati ai lavoratori, documentando
in quale periodo dell’anno, con quali argomenti e in che
tempi viene eseguita, anche in modo CURRICULARE

Definizioni - Art 2.1.aDefinizioni - Art 2.1.a
• Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
• Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
• Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
• Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)
• Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
• Lavoratori socialmente utili (LSU)
EQUIPARATO AL LAVORATORE

STUDENTI equiparati ai STUDENTI equiparati ai LAVORATORILAVORATORI
4+4= 8 h81 1° Base +
81 Collaboratori 81 Collaboratori ScolasticiScolastici
COLLABORATORI SCOLASTICI
4+4= 8 h81 1° Base + Laboratorio Informatica
DIRETTORE Servizi Generali Amministrativi ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
4+4+4=12 h
81 1° Base +81 1° Base +81 2°81 2° Rischi Spec.Rischi Spec. +LaboratorioLaboratorio
INSEGNANTI LABORATORIOINSEGNANTI TECNICO PRATICI ASSISTENTI TECNICI
4+4= 8 h81 1° Base +81 1° Base +81 2°81 2° Rischi Spec.Rischi Spec.
INSEGNANTI D’AULA INSEGNANTI PALESTRA
DURATAMODULI PROPOSTI
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Prove di evacuazioneInformazioni gestione EmergenzeFormazione Laboratori
SInei
Laboratori
PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO
Prove di evacuazioneInformazioni gestione EmergenzeInformazioni Sistema Prevenzionistico 626Formazione LaboratoriFormazione Scuola Lavoro
SInei
Laboratori e in
Alternanza Scuola-Lavoro
SECONDARIA II° GRADO
UNIVERSITA’
Prove di evacuazioneNO
INFANZIA Nidi-Materne
OBBLIGHI derivanti dalle norme di sicurezza
STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI
ORDINE SCOLASTICO
STUDENTI = LAVORATORISTUDENTI = LAVORATORI

* secondo gli accordi locali (Organismi Paritetici Territoriali)
Scuola: 4 ore
Azienda: X ore (*)
Formazione generale e
specifica 81
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
* aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate
8 ore suddivise per tipologia di di laboratorio (*)
Formazione specifica per ogni laboratorio
LABORATORI
Informazione
ACCOGLIENZA
NOTEDURATAOBBLIGOQUANDO
La INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli STUDENTILa INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli STUDENTI

Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
Decide le direttiveOrganizzaVigila
Attua le direttiveOrganizzaVigila
SovraintendeVigila
Attua le direttive

Definizioni - Art 2.1.bDefinizioni - Art 2.1.b
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il
responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell’organizzazione nel
cui ambito il lavoratore presta la propria attività.
• Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di
gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia
gestionale.
•Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall’organo di
vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e
di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo
DATORE DI LAVORO

Definizioni - Art 2.1.dDefinizioni - Art 2.1.d
Persona che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa
•Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura
dell’incarico conferito al Dirigente
art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur
sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici
riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro
DIRIGENTE

Definizioni - Art 2.1.eDefinizioni - Art 2.1.e
Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
•Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei
limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla
natura dell’incarico conferito al Preposto
art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur
sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici
riferiti al Preposto
PREPOSTO

Definizioni - Art 2.1.aDefinizioni - Art 2.1.a
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
LAVORATORE

Definizioni - Art 2.1.aDefinizioni - Art 2.1.a
• Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
• Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
• Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
• Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)
• Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
• Lavoratori socialmente utili (LSU)
EQUIPARATO AL LAVORATORE

FORMAZIONE dei LAVORATORIFORMAZIONE dei LAVORATORI
IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE
SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenzadell’azienda
Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto
Art. 37
Di base
Specifica

FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTIFORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI
DIRIGENTI“ATTUA le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2 comma 1 lettera d)
Nella SCUOLA si identifica: il DSGA direttore dei servizi generali amministrativi, ma sono identificati come tali il VICARIO, il RESPONSABILE DI LABORATORIO e altre figure che nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri direttivi.

FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTIFORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI
PREPOSTI
Nella SCUOLA si identifica: INSEGNANTI DI LABORATORIO E PALESTRA, INS. TECNICO PRATICI, ma anche altre figure che nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri FUNZIONALI previsti dal ruolo (es.: collaboratore scolastico che sovraintende l’attività di altri colleghi).
Ruoli legati all’organizzazione, non sono oggetto di lettera di nomina, come per gli addetti alla emergenza, ciò nonostante devono essere ben
identificati in specifici documenti, quali l’organigramma e il documento di valutazione dei rischi (es.: elenco nominativo).
SOVRAINTENDE all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (art. 2 comma 1 lettera e)

SOGGETTI – SCUOLA I°SOGGETTI – SCUOLA I°
Nella Pubblica Amministrazione per DATORE DI LAVORO s'intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.
Scuola – DM 29.09.1998 n. 382Scuola – DM 29.09.1998 n. 382
DIRIGENTE Attua le direttive del DDL
D.S.G.A. – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
A seconda delle circostanze si può identificare con VICARIO

SOGGETTI – SCUOLA II°SOGGETTI – SCUOLA II°
PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l’attuazione di direttive, controlla l’esecuzione
L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori o ai reparti di lavorazione, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante,ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Sicurezza“.
RESPONSABILE DI LABORATORIO
INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICOASSISTENTE TECNICOCOLLABORATORE SCOLASTICO

SOGGETTI – SCUOLA III°SOGGETTI – SCUOLA III°
LAVORATORE
INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICOASSISTENTE TECNICOCOLLABORATORE SCOLASTICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVOASSISTENTE TECNICO
STUDENTE NEI LABORATORISTUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

OBBLIGHI DEL PREPOSTO - Art. 19OBBLIGHI DEL PREPOSTO - Art. 19
Sovrintende e vigila sull’osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull’uso dei d.p.i.
Verifica che solo i lavoratori istruiti accedano a zone con rischio grave e specifico
Informa al più presto i lavoratori esposti a pericolo grave, immediato e inevitabile, e fornisce istruzioni per l’abbandono della zona o del posto di lavoro. Persistendo il pericolo non richiede ai lavoratori la ripresa del lavoro
Segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei d.p.i., sia ogni altra condizione di pericolo
Frequenta corsi di formazione previsti

RSPPRSPPArt. 32 C. 2
CORSI
Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (con verifica dell’apprendimento)
Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi• di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato• di organizzazione e gestione delle attività tecnico amm.ve• di tecniche di comunicazione in azienda• di relazioni sindacali (con verifica dell’apprendimento)
I corsi devono rispettare quanto previsto dall‘Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 in G.U. n. 37 del 14.2.2006 e successive modificazioni
Mod. A, B
Mod. C

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)
D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)
5) Lauree che esonerano dai corsi mod. A e Mod. B:
DM dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007•LM-7 24H BIOTECNOLOGIE AGRARIE•LM-8 25H BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI•LM-9 26H BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE•LM-17 34HFISICA•LM-23 40HINGEGNERIA CIVILE
DM 4 agosto 2000•4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile •8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale •9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione •10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
DM2 aprile 2001•classe 4 classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione•Ovvero altre lauree riconosciute corrispondenti dalla normativa vigente.

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C. 8)
D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C. 8)
8) RSPP negli istituti di istruzione …
Quando il D.L. non opta per lo svolgimento diretto designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti … che si dichiari disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile adoperare in una pluralità di istituti.

9) In assenza del personale suddetto, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune
• con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici
in via prioritaria
in via subordinata• con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro • con altro esperto esterno libero professionista
di un unico esperto esterno
tramite apposita convenzione
D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)
D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)

SPP INTERNO all’Istituto
con adeguato numero di ADDETTI
Particolare attenzione nel contrattodel RSPP esterno
Istituti di istruzione10) In tutti i casi in cui il datore di lavoro si avvalga di un
esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP, deve comunque organizzare
D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.10)
D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.10)

DDL RSPPDDL RSPPArt. 34 C. 2-3
(sanzionato)
2) DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE
n. OREMin. 16Max. 48
• Adeguati alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative• Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi • Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97
• Chi ha frequentato i nuovi Corsi• Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97• Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (RSPP prima del 31.12.96)
3) DEVE FREQUENTARE CORSI di AGGIORNAMENTO

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – SCUOLA I°
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – SCUOLA I°
L’organizzazione del Servizio è sempre obbligatoria.
In particolare è obbligatoria l’istituzione del Servizio interno per le scuole con personale che complessivamente supera le 200 unità (dal computo sono esclusi gli allievi).

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA II°
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA II°
Il Dirigente Scolastico che non si autonomina, deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e può
individuarlo tra le seguenti categorie (DM 382 del 29.9.98 art. 2 comma 3):
1) Personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti
all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;2) Personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità
adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;3) Personale interno ad un'unità scolastica in possesso di specifici
requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell’opera di un unico esperto esterno, con stipula di apposita convenzione, prioritariamente con
gli Enti Locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e, in via subordinata, con Enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul
lavoro, o con altro esperto esterno (estratto del DM 382 del 29.9.98 art. 2 comma 4).

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA III°
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA III°
Qualora il Dirigente scolastico non trovi all’interno dell’Istituto persone con capacità adeguate o disponibili a svolgere funzioni di Responsabile del SPP o di Addetto al
SPP, può avvalersi di persone esterne alla scuola.
Resta comunque a suo carico l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, configurandosi l’apporto esterno come un’integrazione del Servizio
(Circolare Ministeriale 119/99).

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA IV°
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA IV°
E’ comunque opportuno che tale organizzazione veda la presenza nella Scuola di figure di riferimento per l’RSPP esterno.
In tal caso il Dirigente Scolastico deve comprovare con opportuna documentazione che non è stato possibile individuare personale interno
con capacità adeguate e disponibile a svolgere le funzioni di RSPP e ASPP.
La circolare integra poi l’elenco dei soggetti che, in assenza di risorse umane interne alla scuola, possono essere nominati quali responsabili da
parte del dirigente, così come già individuato nel DM 382/98, con le seguenti ulteriori opzioni (riportate in ordine di preferenza):
• tecnico dell’Ente Locale proprietario degli edifici scolastici (Provincia o Comune), naturalmente se disponibile;
• esperto esterno, che opera per non ben precisati “enti specializzati”;• esperto esterno libero professionista.

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA VII°
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA VII°
D.Lgs. 195/2003 Capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorativeFormazione Specifica CORSI Art. 8-bis Comma 2 Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (con verifica dell’apprendimento).CORSI Art. 8-bis Comma 4 Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (con verifica dell’apprendimento).
MODULO A generale art.8 bis, comma 2 - 28 h MODULO B tematico art.8 bis, comma 2 - 24 h MODULO C specializzazione RSPP art.8 bis, comma 4 - 24 h Quindi complessivamente il corso per RSPP è di 28+24+24 = 76 ore, mentre per Addetto SPP è di 24+28=52 ore.

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE ADDETTO SPP - SCUOLA VIII°
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE ADDETTO SPP - SCUOLA VIII°
E' opportuno che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) abbia dei collaboratori tra lo stesso personale della scuola.A tal fine il Dirigente Scolastico nomina, con apposita lettera. gli addetti al SPP.
E' opportuno che siano nominati come addetti all'SPP:Coordinatori delle emergenze (prevenzione incendi e pronto soccorso)Direttori di laboratorioCoordinatori degli insegnanti di sostegnoCoordinatori dei tutor per i progetti scuola lavoroResponsabile ufficio tecnico (ove presente)e comunque tutti coloro che sono portatori di conoscenze utili all'individuazione di misure di prevenzione e protezione.