Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ACCORDO STATO-REGIONI del 21.12.2011.

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Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ACCORDO STATO-REGIONI del 21.12.2011

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Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ACCORDO STATO-REGIONIdel 21.12.2011

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ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011

FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI

Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011

FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI

Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

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PREMESSAPREMESSA

Il presente Accordo disciplina

durata

contenuti minimi

modalità della formazione

aggiornamento

lavoratori

preposti

dirigenti

applicazionefacoltativa(art. 37 c. 7)

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONEORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

a) soggetto organizzatore del corso

b) responsabile del progetto formativo

c) nominativi dei docenti

d) numero massimo di partecipanti = 35 unità

e) registro delle presenze dei partecipanti

f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

docenti interni o esterni

esperienza almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

con

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Durata minima dei corsi

FORMAZIONE GENERALE

FORMAZIONE SPECIFICA

4 ore per tutti i settori 4 ore

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associa-to a tre livelli di rischio

Rischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore

Durata minima totaleRischio BASSO : 8 oreRischio MEDIO : 12 oreRischio ALTO : 16 ore

+

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIArt. 37 comma 1 lettere a) , b)

V. Allegato 2

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PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori

concetti di rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza

Contenuti

Art. 37 comma 1 lettera a)

Credito formativo: permanente

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FORMAZIONE SPECIFICARischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore

Art. 37 comma 1 lettera b)

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

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Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, …..

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ...

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, …

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

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FORMAZIONE SPECIFICARischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore

Art. 37 comma 1 lettera b)

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

PER LE SCUOLE

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FORMAZIONE SPECIFICARischio BASSO : 4 ore Rischio MEDIO : 8 oreRischio ALTO : 12 ore

Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell’azienda

Art. 37 comma 1 lettera b)

Contenuti

Rischi infortuni Cadute dall’altoRischio elettrico Rischi chimici

Attrezzature Ambienti di lavoroVideoterminali Etichettature

Emergenze Procedure di esodo…… ecc. ……… …… ecc. ……….

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Credito formativo: in casi specifici definiti

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E-L: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1)

Formazione periodicamente ripetuta

Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio

Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica

Attestati: contenenti informazioni definite

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

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PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

Corsi per RISCHIO BASSO

(es.: amministrativi, progettisti, … )

Condizioni particolari

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PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORIPERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

Corsi per RISCHIO BASSO

“reparti produttivi” nella Scuola:LABORATORI

PALESTRE

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Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, …..

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, …

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

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Frequenza: al 90% delle ore previste Verifica finale: colloquio o test obbligatori Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare salvo modifiche delle sue funzioni E-L: parzialmente consentita per Formazione Particolare

e per corsi di aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

FORMAZIONE = Lavoratori dell’azienda

FORMAZIONE PARTICOLAREin relazione ai compiti esercitati

Durata 8 oreminima 12 ore 16 ore

Durata minima: 8 ore

+ +

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

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FORMAZIONE SPECIFICAin relazione ai compiti esercitati

Durata minima: 16 ore

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridicoMODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischiMODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

Frequenza: al 90% delle ore previste Verifica finale: colloquio o test obbligatori Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti Credito formativo: permanente E-L: consentita per tutto il corso e anche per l’aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

FORMAZIONE DEI DIRIGENTIFORMAZIONE DEI DIRIGENTI

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ATTESTATIATTESTATI

Frequenza: al 90% delle ore previste

Rilasciati dagli organizzatori dei corsi

Contenuti minimi

Soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

CREDITI FORMATIVI

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CREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVI

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente

a) Nuovo rapporto di lavoro

Formazione GeneraleCredito formativo Formazione Specifica di settore

In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda precedente

Credito formativo Formazione Generale

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CREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVI

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente

a) Nuovo rapporto di lavoro

Formazione GeneraleCredito formativo Formazione Specifica di settore

PER LE SCUOLE

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AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

approfondimenti giuridico-normativi aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori e relative misure di prevenzione aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza

nella SCUOLA

Durata minima di 6 ore

per tutti e tre i livelli di rischioQuinquennale

Lavoratori

Preposti

Dirigenti

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DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo

Dirigenti e preposti

Corsi di formazionedi questo Accordo

Conclusi entro 26.7.2013

DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI

Entro 18 mesi

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In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI

Corsi già programmati e formalmente

approvati al 26.1.2012

Lavoratori, dirigenti, preposti

Effettuazione e conclusione

entro 26.1.2013

Rispettosi di norme precedenti l’Accordo Aggiornamento

Entro 12 mesi

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DISPOSIZIONI TRANSITORIEDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Dirigenti, preposti,lavoratori

Corsi di formazionedi questo Accordo

All’Assunzione oAdibizione al ruolo

Conclusi entro 60 giorni

dall’assunzione

NUOVI ASSUNTI DOPO IL 26.1.2012

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RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

Corsi di formazione già effettuati al 26.1.2012

Documentati e rispettosi di norme

precedenti l’Accordo

NessunCorso

Aggiornamento

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RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

Formazioneprima del26.1.2007

Aggiornamento(tutto)

Effettuazione e conclusione

Entro 26.1.2013

Entro 12 mesi

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ALLEGATIALLEGATI

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Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che

consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale

La E-L può essere una soluzione alternativa alla formazione d’aula quando siano presenti i seguenti prerequisiti relativi ai discenti:

possibilità di accesso alle tecnologie impiegate

familiarità con l’uso del personal computer

buona conoscenza della lingua usata nello strumento

Premessa

Pre-requisiti

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a) Sede e strumentazioneb) Programma e materiale didattico formalizzatoc) Tutord) Valutazionee) Durataf) Materiali e tracciabilità del percorso

Sono specificate le condizioni richieste relative a:

La Formazione Generale per lavoratori Parte della Formazione Particolare dei Preposti Formazione dei Dirigenti Modulo 1 e 2 della formazione dei DDL=RSPP Corsi di aggiornamento per tutti

E-L consentita per:

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

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PROPOSTA DI APPLICAZIONE nella SCUOLA

PROPOSTA DI APPLICAZIONE nella SCUOLA

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OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

ORDINESCOLASTICO

TIPOLOGIA LAVORATORE

Formaz.Generale

Formaz.Specifica

ToTale

Aggiornamento

Preposto

NO

LABORATORI

NIDIMATERNE

EDUCATORI 4 4 8 6 NO

PRIMARIE

INSEGNANTI e EDUCATORI

(*)ANCHE DI

SOSTEGNO

4 4 8 6 NO

(*) EDUCATORI se personale dipendente da altro Ente verificare quanto previsto nella convenzione

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LABORATORI

PALESTRE

SECON-DARIAI e II GRADO UNIVERSITA’

INSEGNANTI esclusivamente D’AULA E

DI SOSTEGNO4 4 8 6 NO

INSEGNANTI TEORICI e TECNICO-PRATICI

di materia con uso di LABORATORIO per

apprendimento di competenze tecnico-

pratiche.

4 8 12 6 8

TECNICI DI LABORATORIO

4 8 12 6 NO

INSEGNANTI EDUCAZ. MOTORIA

4 8 12 6 NO

STUDENTI equiparati a lavoratori

4 8 12

Per Alter-nanza

S/L

NO

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE ORDINE

SCOLASTICOTIPOLOGIA

LAVORATORE

Formaz.Generale

Formaz.Specifica

ToTale

Aggiornament

Preposto

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OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

ORDINESCOLASTICO

TIPOLOGIA LAVORATORE

FORM GEN.

FORMSPEC.

TOT

AGG.TO

PRE-POSTO

OGNI ORDINE E GRADO

PERSONALE ADDETTO ALLA ASSISTENZA

DISABILI (**)4 8 12 6 NO

COLLABORATORI SCOLASTICI

4 8 12 6 NO ***

AMMINISTRATIVI 4 4 8 6 NO ***

DIRIGENTI (****) 16 16 6 NO(**) PERSONALE ASSISTENZA DISABILI – se personale dipendente da altro Ente verificare quanto previsto nella convenzione(***) PREPOSTO - figure che, nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori o amministrativi che organizzano l’attività di altri) (****) DIRIGENTI - D.S.G.A - vicario- resp. laboratori e palestra – referenti di plesso – responsabili uffici tecnici

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Formazione di base 4 ore - in prima istanza RSPP o ASPP della scuola, poi gli insegnanti di materia tecnica- Quando: al 1° ANNO- Credito formativo: ATTESTATO anche per ALTERNANZA

Formazione degli Studenti equiparati a lavoratoriFormazione degli Studenti equiparati a lavoratori

Formazione specifica 8 ore - ogni insegnante nella propria materia (documentando ciascun modulo con l’argomento e con il n. di ore) Es.: 3 ore chimica – 1 ora fisica – 2 ore macchine – 2 ore ambienti di lavoro e procedure di esodo- Modalità anche CURRICOLARE

Aggiornamento - Prima dell’Alternanza Scuola-Lavoro: 2 ore di Aggiornamento

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Evidenza, ad es. nel POF, del percorso formativo con il quale

viene assolto l’obbligo.

Obblighi del Dirigente ScolasticoObblighi del Dirigente Scolastico

Come assolve all’obbligo formativo previsto dall’Accordo Stato-Regione per gli STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI.

Il dirigente scolastico deve certificare la formazione degli

studenti, laddove equiparati ai lavoratori, documentando

in quale periodo dell’anno, con quali argomenti e in che

tempi viene eseguita, anche in modo CURRICULARE

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Definizioni - Art 2.1.aDefinizioni - Art 2.1.a

• Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)

• Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)

• Soggetti in tirocini formativi e di orientamento

• Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)

• Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)

• Lavoratori socialmente utili (LSU)

EQUIPARATO AL LAVORATORE

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STUDENTI equiparati ai STUDENTI equiparati ai LAVORATORILAVORATORI

4+4= 8 h81 1° Base +

81 Collaboratori 81 Collaboratori ScolasticiScolastici

COLLABORATORI SCOLASTICI

4+4= 8 h81 1° Base + Laboratorio Informatica

DIRETTORE Servizi Generali Amministrativi ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

4+4+4=12 h

81 1° Base +81 1° Base +81 2°81 2° Rischi Spec.Rischi Spec. +LaboratorioLaboratorio

INSEGNANTI LABORATORIOINSEGNANTI TECNICO PRATICI ASSISTENTI TECNICI

4+4= 8 h81 1° Base +81 1° Base +81 2°81 2° Rischi Spec.Rischi Spec.

INSEGNANTI D’AULA INSEGNANTI PALESTRA

DURATAMODULI PROPOSTI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Page 37: Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ACCORDO STATO-REGIONI del 21.12.2011.

Prove di evacuazioneInformazioni gestione EmergenzeFormazione Laboratori

SInei

Laboratori

PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO

Prove di evacuazioneInformazioni gestione EmergenzeInformazioni Sistema Prevenzionistico 626Formazione LaboratoriFormazione Scuola Lavoro

SInei

Laboratori e in

Alternanza Scuola-Lavoro

SECONDARIA II° GRADO

UNIVERSITA’

Prove di evacuazioneNO

INFANZIA Nidi-Materne

OBBLIGHI derivanti dalle norme di sicurezza

STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI

ORDINE SCOLASTICO

STUDENTI = LAVORATORISTUDENTI = LAVORATORI

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* secondo gli accordi locali (Organismi Paritetici Territoriali)

Scuola: 4 ore

Azienda: X ore (*)

Formazione generale e

specifica 81

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

* aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate

8 ore suddivise per tipologia di di laboratorio (*)

Formazione specifica per ogni laboratorio

LABORATORI

Informazione

ACCOGLIENZA

NOTEDURATAOBBLIGOQUANDO

La INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli STUDENTILa INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli STUDENTI

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Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

Decide le direttiveOrganizzaVigila

Attua le direttiveOrganizzaVigila

SovraintendeVigila

Attua le direttive

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Definizioni - Art 2.1.bDefinizioni - Art 2.1.b

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il

responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell’organizzazione nel

cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

• Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di

gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia

gestionale.

•Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall’organo di

vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e

di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

DATORE DI LAVORO

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Definizioni - Art 2.1.dDefinizioni - Art 2.1.d

Persona che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando

l’attività lavorativa e vigilando su di essa

•Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei

poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura

dell’incarico conferito al Dirigente

art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur

sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici

riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

DIRIGENTE

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Definizioni - Art 2.1.eDefinizioni - Art 2.1.e

Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione

delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

•Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei

limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla

natura dell’incarico conferito al Preposto

art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur

sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici

riferiti al Preposto

PREPOSTO

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Definizioni - Art 2.1.aDefinizioni - Art 2.1.a

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di

apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai

servizi domestici e familiari.

LAVORATORE

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Definizioni - Art 2.1.aDefinizioni - Art 2.1.a

• Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)

• Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)

• Soggetti in tirocini formativi e di orientamento

• Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)

• Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)

• Lavoratori socialmente utili (LSU)

EQUIPARATO AL LAVORATORE

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FORMAZIONE dei LAVORATORIFORMAZIONE dei LAVORATORI

IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE

SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenzadell’azienda

Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

Art. 37

Di base

Specifica

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FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTIFORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI

DIRIGENTI“ATTUA le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2 comma 1 lettera d)

Nella SCUOLA si identifica: il DSGA direttore dei servizi generali amministrativi, ma sono identificati come tali il VICARIO, il RESPONSABILE DI LABORATORIO e altre figure che nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri direttivi.

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FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTIFORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI

PREPOSTI

Nella SCUOLA si identifica: INSEGNANTI DI LABORATORIO E PALESTRA, INS. TECNICO PRATICI, ma anche altre figure che nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri FUNZIONALI previsti dal ruolo (es.: collaboratore scolastico che sovraintende l’attività di altri colleghi).

Ruoli legati all’organizzazione, non sono oggetto di lettera di nomina, come per gli addetti alla emergenza, ciò nonostante devono essere ben

identificati in specifici documenti, quali l’organigramma e il documento di valutazione dei rischi (es.: elenco nominativo).

SOVRAINTENDE all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (art. 2 comma 1 lettera e)

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SOGGETTI – SCUOLA I°SOGGETTI – SCUOLA I°

Nella Pubblica Amministrazione per DATORE DI LAVORO s'intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.

Scuola – DM 29.09.1998 n. 382Scuola – DM 29.09.1998 n. 382

DIRIGENTE Attua le direttive del DDL

D.S.G.A. – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

A seconda delle circostanze si può identificare con VICARIO

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SOGGETTI – SCUOLA II°SOGGETTI – SCUOLA II°

PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l’attuazione di direttive, controlla l’esecuzione

L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori o ai reparti di lavorazione, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante,ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Sicurezza“.

RESPONSABILE DI LABORATORIO

INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICOASSISTENTE TECNICOCOLLABORATORE SCOLASTICO

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SOGGETTI – SCUOLA III°SOGGETTI – SCUOLA III°

LAVORATORE

INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICOASSISTENTE TECNICOCOLLABORATORE SCOLASTICO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVOASSISTENTE TECNICO

STUDENTE NEI LABORATORISTUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO - Art. 19OBBLIGHI DEL PREPOSTO - Art. 19

Sovrintende e vigila sull’osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull’uso dei d.p.i.

Verifica che solo i lavoratori istruiti accedano a zone con rischio grave e specifico

Informa al più presto i lavoratori esposti a pericolo grave, immediato e inevitabile, e fornisce istruzioni per l’abbandono della zona o del posto di lavoro. Persistendo il pericolo non richiede ai lavoratori la ripresa del lavoro

Segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei d.p.i., sia ogni altra condizione di pericolo

Frequenta corsi di formazione previsti

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RSPPRSPPArt. 32 C. 2

CORSI

Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (con verifica dell’apprendimento)

Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi• di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato• di organizzazione e gestione delle attività tecnico amm.ve• di tecniche di comunicazione in azienda• di relazioni sindacali (con verifica dell’apprendimento)

I corsi devono rispettare quanto previsto dall‘Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 in G.U. n. 37 del 14.2.2006 e successive modificazioni

Mod. A, B

Mod. C

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D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)

5) Lauree che esonerano dai corsi mod. A e Mod. B:

DM dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007•LM-7 24H BIOTECNOLOGIE AGRARIE•LM-8 25H BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI•LM-9 26H BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE•LM-17 34HFISICA•LM-23 40HINGEGNERIA CIVILE

DM 4 agosto 2000•4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile •8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale •9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione •10 Classe delle lauree in ingegneria industriale

DM2 aprile 2001•classe 4 classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione•Ovvero altre lauree riconosciute corrispondenti dalla normativa vigente.

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D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C. 8)

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C. 8)

8) RSPP negli istituti di istruzione …

Quando il D.L. non opta per lo svolgimento diretto designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti … che si dichiari disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile adoperare in una pluralità di istituti.

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9) In assenza del personale suddetto, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune

• con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici

in via prioritaria

in via subordinata• con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro • con altro esperto esterno libero professionista

di un unico esperto esterno

tramite apposita convenzione

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.5)

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SPP INTERNO all’Istituto

con adeguato numero di ADDETTI

Particolare attenzione nel contrattodel RSPP esterno

Istituti di istruzione10) In tutti i casi in cui il datore di lavoro si avvalga di un

esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP, deve comunque organizzare

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.10)

D.Lgs 81/2008Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP (art. 32 C.10)

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DDL RSPPDDL RSPPArt. 34 C. 2-3

(sanzionato)

2) DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE

n. OREMin. 16Max. 48

• Adeguati alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative• Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi • Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97

• Chi ha frequentato i nuovi Corsi• Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97• Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (RSPP prima del 31.12.96)

3) DEVE FREQUENTARE CORSI di AGGIORNAMENTO

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SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – SCUOLA I°

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – SCUOLA I°

L’organizzazione del Servizio è sempre obbligatoria.

In particolare è obbligatoria l’istituzione del Servizio interno per le scuole con personale che complessivamente supera le 200 unità (dal computo sono esclusi gli allievi).

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SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA II°

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA II°

Il Dirigente Scolastico che non si autonomina, deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e può

individuarlo tra le seguenti categorie (DM 382 del 29.9.98 art. 2 comma 3):

1) Personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti

all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;2) Personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità

adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;3) Personale interno ad un'unità scolastica in possesso di specifici

requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell’opera di un unico esperto esterno, con stipula di apposita convenzione, prioritariamente con

gli Enti Locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e, in via subordinata, con Enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul

lavoro, o con altro esperto esterno (estratto del DM 382 del 29.9.98 art. 2 comma 4).

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SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA III°

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPP SCUOLA III°

Qualora il Dirigente scolastico non trovi all’interno dell’Istituto persone con capacità adeguate o disponibili a svolgere funzioni di Responsabile del SPP o di Addetto al

SPP, può avvalersi di persone esterne alla scuola.

Resta comunque a suo carico l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, configurandosi l’apporto esterno come un’integrazione del Servizio

(Circolare Ministeriale 119/99).

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SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA IV°

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA IV°

E’ comunque opportuno che tale organizzazione veda la presenza nella Scuola di figure di riferimento per l’RSPP esterno.

In tal caso il Dirigente Scolastico deve comprovare con opportuna documentazione che non è stato possibile individuare personale interno

con capacità adeguate e disponibile a svolgere le funzioni di RSPP e ASPP.

La circolare integra poi l’elenco dei soggetti che, in assenza di risorse umane interne alla scuola, possono essere nominati quali responsabili da

parte del dirigente, così come già individuato nel DM 382/98, con le seguenti ulteriori opzioni (riportate in ordine di preferenza):

• tecnico dell’Ente Locale proprietario degli edifici scolastici (Provincia o Comune), naturalmente se disponibile;

• esperto esterno, che opera per non ben precisati “enti specializzati”;• esperto esterno libero professionista.

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SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA VII°

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – RSPPSCUOLA VII°

D.Lgs. 195/2003 Capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorativeFormazione Specifica CORSI Art. 8-bis Comma 2 Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (con verifica dell’apprendimento).CORSI Art. 8-bis Comma 4 Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (con verifica dell’apprendimento).

MODULO A generale art.8 bis, comma 2 - 28 h MODULO B tematico art.8 bis, comma 2 - 24 h MODULO C specializzazione RSPP art.8 bis, comma 4 - 24 h Quindi complessivamente il corso per RSPP è di 28+24+24 = 76 ore, mentre per Addetto SPP è di 24+28=52 ore.

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SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE ADDETTO SPP - SCUOLA VIII°

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE ADDETTO SPP - SCUOLA VIII°

E' opportuno che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) abbia dei collaboratori tra lo stesso personale della scuola.A tal fine il Dirigente Scolastico nomina, con apposita lettera. gli addetti al SPP.

E' opportuno che siano nominati come addetti all'SPP:Coordinatori delle emergenze (prevenzione incendi e pronto soccorso)Direttori di laboratorioCoordinatori degli insegnanti di sostegnoCoordinatori dei tutor per i progetti scuola lavoroResponsabile ufficio tecnico (ove presente)e comunque tutti coloro che sono portatori di conoscenze utili all'individuazione di misure di prevenzione e protezione.