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I TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO con i commenti di UCINA ottobre 2005 Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini LE GUIDE NORMATIVE

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con i commenti di UCINAottobre 2005

Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini

LE GUIDE NORMATIVE

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I titoli professionali del diporto

La nuova legge sulla nautica, a tutti nota come legge172/03, regolamenta in modo specifico il settore delnoleggio, per quanto riguarda sia le unità da diportoimpiegate in attività di noleggio, sia le navi destinateesclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Si fariferimento rispettivamente agli articoli 2 e 3 della giàcitata legge, all’interno dei quali sono introdotti alcuniaspetti determinanti al fine di una correttainterpretazione della medesima. Se prendiamo in esamel’art. 2, si istituiscono, nell’ordine, la qualificaprofessionale di comandante di nave da diporto adibita anoleggio, il numero minimo dei componenti l’equipaggio,d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, i titoli e le qualifiche professionali perlo svolgimento dei servizi di bordo delle unità dadiporto impiegate in attività di noleggio e delle navi dadiporto. Parallelamente nell’art. 3, navi destinateesclusivamente al noleggio per finalità turistiche, si notasubito che, in primis, viene fissato il numero minimo didue persone di equipaggio, alle quali si deve poiaggiungere il comandante, con il quale di norma vienearmata la nave in oggetto, ma soprattutto vengonoespressamente richiamati sia un Regolamento disicurezza recante norme tecniche, sia un Regolamentorecante norme di conduzione, titoli e abilitazioniprofessionali quindi, che dovranno conseguire i marittimiper poter essere imbarcati. Con la pubblicazione neimesi di giugno e luglio in Gazzetta Ufficiale dei dueRegolamenti, serie generale n. 130 del 7-6-2005 per ilRegolamento di sicurezza recante norme tecniche perle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità

turistiche (decreto 4 aprile 2005, n. 95), e serie generalen. 154 del 5-7-2005 per il Regolamento recantel’istituzione e la disciplina dei titoli professionali deldiporto (decreto 10 maggio 2005, n. 121), si puòritenere quindi completa la nuova legge nautica.Indirizzando l’attenzione sul Regolamento recantel’istituzione e la disciplina dei titoli professionali deldiporto, questo stabilisce le figure professionali cheandranno ad operare sulle unità e navi impiegate inattività di noleggio, esclusivo e non. Il decreto evidenziain totale otto figure professionali, equamente distribuitenella sezione coperta e nella sezione macchina. I titoliprofessionali del diporto sono:

Sezione coperta:• allievo ufficiale di navigazione del diporto• ufficiale di navigazione del diporto• capitano del diporto• comandante del diporto

Sezione macchina• allievo ufficiale di macchina del diporto• ufficiale di macchina del diporto• capitano di macchina del diporto• direttore di macchina del diporto

Il campo di applicazione del regolamento riguardapersonale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diportoimpiegate in attività di noleggio, sulle navi destinateesclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cuiall’articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172,

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ed il personale che svolge attività lavorativa sulle navi dadiporto, ferma restando la disciplina in materia dipatente nautica per il comando di navi da diporto. Ilpersonale navigante applicato nel diporto deve essereiscritto nelle matricole della gente di mare di primacategoria e munito di libretto di navigazione.Il regolamento determina i requisiti e i limiti diabilitazione per ogni titolo professionale, considerandol’età, sempre maggiore di 18 anni ad eccezione degliallievi, per i quali invece sono richiesti almeno 16 anni, iltitolo di studio conseguito, di norma si intende diplomadi scuola secondaria di secondo grado, il periodo diaddestramento a bordo di navi e imbarcazioni dadiporto adibite al noleggio con la relativa qualifica,tenendo conto anche della stazza lorda delle stesse, edinfine i corsi da effettuare in accordo anche allaconvenzione sugli standard di addestramento e tenutadella guardia (STCW 78/95).

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DECRETO 10 maggio 2005, n.121

Regolamento recante l’istituzione e la disciplinadei titoli professionali del diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEITRASPORTI

Visto l’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, esuccessive modificazioni, recante norme sullanavigazione da diporto;Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recantel’adesione alla Convenzione internazionale sugli standarddi addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95),adottata a Londra il 7 luglio 1978;Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400;Visto l’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionalidi conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite alnoleggio per le acque marittime e di conduttore per leimbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acqueinterne;Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella GazzettaUfficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato daldecreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernenterequisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni dellagente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi diformazione per la gente di mare in attuazione delledirettive 94/58/CE e 98/35/CE;Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente ledisposizioni per il riordino e il rilancio della nautica dadiporto e del turismo nautico;Visto l’articolo 2, comma 3, lettere a) e c), dellapredetta legge, concernenti rispettivamente ilconseguimento del titolo di comandante di nave dadiporto adibita al noleggio e l’individuazione dei titolie delle qualifiche professionali per lo svolgimento deiservizi di bordo delle unità da diporto impiegate inattività di noleggio;Visto l’articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172,recante disposizioni in materia di navi destinateesclusivamente al noleggio per finalità turistiche;Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezioneconsultiva per gli atti normativi - espresso nell’adunanzadel 21 febbraio 2005;Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consigliodei Ministri in data 13 aprile 2005;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica al personale

imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diportoimpiegate in attività di noleggio, sulle navi destinateesclusivamente al noleggio per finalità turistiche dicui all’articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativasulle navi da diporto, ferma restando la disciplina inmateria di patente nautica per il comando di navi dadiporto di cui all’articolo 4 del decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redattodall’amministrazione competente per materia, ai sensidell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la letturadelle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativiqui trascritti.Note alle premesse:- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive

modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione dadiporto» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18marzo 1971, n. 69.

- La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante:«Adesione alla convenzione del 1978, sulle normerelative alla formazione della gente di mare, alrilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londrail 7 luglio 1978, e sua esecuzione» è pubblicata nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16dicembre 1985, n. 295.

- L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,recante: «Disciplina dell’attività di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri», pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosìrecita:«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza delMinistro o di autorità sottordinate al Ministro,quando la legge espressamente conferisca talepotere.Tali regolamenti, per materie di competenzadi più Ministri, possono essere adottati con decretiinterministeriali, ferma restando la necessità diapposita autorizzazione da parte della legge.I regolamenti ministeriali ed interministeriali nonpossono dettare norme contrarie a quelle deiregolamenti emanati dal Governo. Essi debbonoessere comunicati al Presidente del Consiglio deiMinistri prima della loro emanazione.».

- Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante:«Disposizioni urgenti per i settori portuale,marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchéinterventi per assicurare taluni collegamenti aerei»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996,n. 248, è stato convertito, con modificazioni, dallalegge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazionedelle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative airequisiti minimi di formazione per la gente di mare»è pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale 13 agosto 2001, n. 187.

- La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioniper il riordino e il rilancio della nautica da diporto edel turismo nautico» è pubblicata nella GazzettaUfficiale 14 luglio 2003.

- L’art. 2, comma 3, della legge n. 172/2003 così recita:«3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture edei Trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge,sono emanati uno o più regolamenti concernenti:a) il conseguimento della qualificazione professionale

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di comandante di nave da diporto adibita alnoleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità dadiporto impiegate in attività di noleggio, nonché ladeterminazione del numero minimo deicomponenti l’equipaggio, d’intesa con leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per losvolgimento dei servizi di bordo delle unità dadiporto impiegate in attività di noleggio e dellenavi da diporto;

d) l’attuazione delle disposizioni dell’art. 10 deldecreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,n. 647, come modificato dal presente articolo.».

- L’art. 3 della legge n. 172/2003 così recita:«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggioper finalità turistiche). - 1. Possono essere iscritte nelRegistro Internazionale di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, esuccessive modificazioni, ed essere assoggettate allarelativa disciplina, le navi con scafo di lunghezzasuperiore a 24 metri e comunque di stazza lordanon superiore alle 1.000 tonnellate, adibite innavigazione internazionale esclusivamente al noleggioper finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel RegistroInternazionale:a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un

numero non superiore a 12, escluso equipaggio;b) sono munite di certificato di classe rilasciato da

uno degli organismi autorizzati ai sensi deldecreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, comemodificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000,n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e diconduzione previste dal regolamento di sicurezzadi cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto del Ministrodelle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, èemanato il regolamento di sicurezza recante lenorme tecniche e di conduzione cui sono sottopostele navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma conequipaggio di due persone, più il comandante, dinazionalità italiana o di altro Stato membrodell’Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, ilcomandante può aggiungere all’equipaggiocomponenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica lalimitazione concernente i servizi di cabotaggiodisposta dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successivemodificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione diquelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorreredalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delregolamento di cui al comma 2, lettera c).

7. All’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo, pari a 4,338 milioni di euro per l’anno 2003,7,288 milioni di euro per l’anno 2004 e 6,024 milionidi euro a decorrere dall’anno 2005, si provvedemediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di basedi parte corrente «Fondo speciale» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

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Ministero.8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.».

Note all’art. 1:- Per l’art. 3 della legge n. 172/2003 si veda nelle note

alle premesse.- L’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1997, n. 431, recante: «Regolamento sulladisciplina delle patenti nautiche», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, cosìrecita:«Art. 4 (Patente per il comando delle navi dadiporto).

- 1. La patente per navi da diporto abilita al comandodelle unità destinate alla navigazione da diporto,aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

- 2. Coloro che sono in possesso della patente pernave da diporto possono comandare e condurreunità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri amotore o a vela, a vela con motore ausiliario emotoveliero.».

Art. 2. Titoli professionali del diporto1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di

servizi di coperta e di macchina:a) Sezione coperta:

1) ufficiale di navigazione del diporto;2) capitano del diporto;3) comandante del diporto;

b) Sezione macchina:1) ufficiale di macchina del diporto;2) capitano di macchina del diporto;3) direttore di macchina del diporto.

Art. 3. Matricole e documenti di lavoro

1. Il personale navigante applicato nel diporto deveessere iscritto nelle matricole della gente di mare diprima categoria ed è munito di libretto dinavigazione.

2. A tale personale si applicano le disposizioni generaliper l’immatricolazione della gente di mare di cui alLibro I,Titolo IV, Capi I e II del regolamento perl’esecuzione del codice della navigazione, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 15febbraio 1952, n. 328.

Nota all’art. 3:- Il decreto del Presidente della Repubblica 15

febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione delregolamento per l’esecuzione del codice dellanavigazione (navigazione marittima)» è pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.

Art. 4. Qualifica di allievo ufficiale di navigazionedel diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale dinavigazione del diporto occorrono i seguentirequisiti:a) aver compiuto i 16 anni di età;b) aver assolto l’obbligo scolastico ai sensi

dell’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859;

c) essere iscritto nelle matricole della gente di maredi prima categoria.

Nota all’art. 4:- L’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

recante: «Istituzione e ordinamento della scuolamedia statale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30gennaio 1963, n. 27, così recita:«Art. 8 (Adempimento dell’obbligo). - I genitoridell’obbligato o chiunque ne faccia le veci

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rispondono dell’adempimento dell’obbligo. Essipossono curare per proprio conto l’istruzionedell’obbligato, purché dimostrino la capacità diprovvedervi e ne diano comunicazione, anno peranno alla competente autorità scolastica.Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno cheabbia conseguito il diploma di licenza della scuolamedia; chi non l’abbia conseguito è proscioltodall’obbligo se, al compimento del quindicesimo annodi età, dimostri di avere osservato per almeno ottoanni le norme sull’obbligo scolastico.In caso di inadempienza si applicano le sanzionipreviste dalle vigenti disposizioni per gliinadempimenti all’obbligo dell’istruzioneelementare».

Art. 5. Requisiti e limiti di abilitazione perl’ufficiale di navigazione del diporto

1. L’ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare inqualità di ufficiale di coperta di grado inferiore alprimo su navi da diporto anche adibite al noleggioovvero può essere imbarcato come comandante sututte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazionedel diporto occorrono i seguenti requisiti:a) aver compiuto 18 anni di età;b) essere in possesso del diploma di scuola

secondaria di secondo grado;c) aver completato un periodo di addestramento a

bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo dialmeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diportoadibite al noleggio con la qualifica di mozzo oallievo ufficiale di navigazione del diporto, ovveroaver conseguito diploma di scuola secondaria disecondo grado con indirizzo di aspirante alcomando di navi mercantili, di perito per iltrasporto marittimo e di tecnico del mare ed

aver effettuato un periodo di addestramento abordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite alnoleggio di almeno 12 mesi con la qualifica dimozzo o allievo ufficiale di navigazione deldiporto. Il periodo di addestramento deve essereeffettuato sotto la supervisione del comandante odi chi ne fa le funzioni e deve essere riportato inun apposito libretto di addestramento approvatodall’Amministrazione;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsiantincendio di base, sopravvivenza e salvataggio,sicurezza personale e responsabilità sociali(PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio(MAMS), Global Maritime Distress Safety System(GMDSS) e radar presso istituti, enti o societàriconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché ilcorso primo soccorso elementare secondo ledisposizioni e i programmi stabiliti dal Ministerodella salute;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo ilcompletamento del predetto addestramento, unesame teorico-pratico atto a dimostrare ilpossesso delle conoscenze e capacità di eseguire icompiti e le mansioni dell’ufficiale in servizio diguardia in navigazione di cui all’articolo 1 deldecreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, esuccessive modificazioni.

Nota all’art. 5:- L’art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e

successive modificazioni, così recita:«Art. 1 (Ufficiale di navigazione). - 1. L’ufficiale dinavigazione può imbarcare in qualità di ufficiale dicoperta di grado inferiore al primo e ad assumere laresponsabilità di una guardia di navigazione a bordo

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di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500tonnellate.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazioneoccorrono i seguenti requisiti:a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare

di prima categoria;b) avere compiuto i diciotto anni di età;c) essere in possesso del diploma di scuola

secondaria superiore;d) avere completato, con esito favorevole, un

programma di addestramento sui compiti e sullemansioni dell’ufficiale di coperta, di cui allasezione A-II/1 del codice STCW, a livellooperativo, comprensivo di un periodo dinavigazione di almeno dodici mesi su navi distazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate inattività di addestramento, nonché della frequenza,con esito favorevole, dei corsi antincendio di basee avanzati, sopravvivenza e salvataggio, radar eA.R.P.A. presso istituti, enti o società riconosciutiidonei da questo Ministero.Il periodo di addestramento a bordo deve essereeffettuato sotto la supervisione del comandante odi un ufficiale di coperta da questi designato e ilsuo svolgimento deve essere riportato in unapposito libretto di addestramento approvatodall’amministrazione.Tale periodo può esseresostituito da un periodo di navigazione di almenotrentasei mesi in servizio di coperta a bordo dinavi di stazza lorda pari o superiore a 500tonnellate, dei quali almeno sei in compiticonnessi con la tenuta della guardia sotto lasupervisione del comandante o di un ufficiale dicoperta da questi designato;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo ilcompletamento del programma diaddestramento, un esame teorico-pratico, atto a

dimostrare il possesso delle conoscenze ecapacità di eseguire i compiti e le mansionidell’ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1del codice STCW, a livello operativo.

3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciatao riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni,l’ufficiale di navigazione potrà svolgere mansioniconnesse con i servizi radio di bordo.».

Art. 6. Requisiti e limiti di abilitazione per ilcapitano del diporto

1. Il capitano del diporto può essere imbarcato su navida diporto anche adibite al noleggio senza limiticome primo ufficiale di coperta, ovvero può essereimbarcato come comandante su navi da diportoanche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.

2. Per conseguire il certificato di capitano del diportooccorrono i seguenti requisiti:a) essere in possesso del certificato di ufficiale di

navigazione del diporto;b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da

diporto adibite al noleggio o ad uso privato di cui12 mesi effettuati con navigazione internazionalebreve, vistata dall’autorità marittima o consolare,con il titolo immediatamente inferiore;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corsoantincendio avanzato presso istituti, enti o societàriconosciuti idonei dall’Amministrazione e ilcorso primo soccorso (First Aid) secondo ledisposizioni e i programmi stabiliti dal Ministerodella salute;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esameteorico-pratico atto a dimostrare il possessodelle conoscenze e capacità di eseguire i compitie le mansioni del comandante e primo ufficiale dicoperta di cui all’articolo 4 del decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione 5

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ottobre 2000 e successive modificazioni;e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con

sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) ilcapitano di navigazione del diporto dovrà esserein possesso del certificato di superamento delcorso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).

Nota all’art. 6:- L’art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e

successive modificazioni, così recita:«Art. 4 (Capitano). - 1. Il capitano può imbarcare inqualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navisenza limitazioni riguardo le caratteristiche e ladestinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono iseguenti requisiti:a) essere in possesso del certificato di abilitazione di

«ufficiale di navigazione»;b) avere completato, con esito favorevole, un

programma di addestramento sui compiti emansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cuialla sezione A-II/2 del codice STCW, al livellodirettivo, comprensivo di un periodo dinavigazione di almeno dodici mesi in qualità diufficiale responsabile di una guardia di navigazionea bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a500 tonnellate;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, al terminedel periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delleconoscenze e capacità di eseguire i compiti e lemansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cuialla sezione A-II/2 del codice STCW, al livellodirettivo.».

Art. 7. Requisiti e limiti di abilitazione per ilcomandante del diporto

1. Il comandante del diporto è abilitato alla conduzionedi navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a3000 TSL.

2. Per conseguire il certificato di comandante deldiporto occorrono i seguenti requisiti:a) essere in possesso del certificato di capitano del

diporto;b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da

diporto adibite al noleggio di cui 12 mesieffettuati con periodi di navigazioneinternazionale breve, vistata dall’autoritàmarittima o consolare, con il titoloimmediatamente inferiore;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso diassistenza medica (Medical Care) secondo ledisposizioni e i programmi stabiliti dal Ministerodella salute.

Art. 8. Sezione coperta - Specializzazione vela1. I titoli professionali di cui al presente regolamento

sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazionilavorative a bordo di unità dotate di apparatopropulsivo a motore.

2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordodi unità dotate di propulsione velica è istituita laspecializzazione «vela» della sezione coperta, che siconsegue con il superamento di un esame teorico-pratico.

3. La prova teorica è svolta in base ai programmistabiliti con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

4. La prova pratica di navigazione a vela si svolgeinnanzi alla commissione d’esame integrata da unistruttore velico designato dalla Federazione ItalianaVela o dalla Lega Navale Italiana.

5. La specializzazione è annotata sul libretto dinavigazione.

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Art. 9. Qualifica di allievo ufficiale di macchinadel diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale dimacchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:a) aver compiuto i 16 anni di età;b) aver assolto l’obbligo scolastico ai sensi

dell’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859;

c) essere iscritto nelle matricole della gente di maredi prima categoria.

Nota all’art. 9:- Per l’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 si

veda nelle note all’art. 4.

Art. 10. Requisiti e limiti di abilitazione perl’ufficiale di macchina del diporto

1. L’ufficiale di macchina del diporto può essereimbarcato su navi da diporto anche adibite alnoleggio aventi apparato motore principale conpotenza di propulsione inferiore a 3000 kW inqualità di ufficiale di macchina di grado inferiore alprimo, ovvero può essere imbarcato in qualità didirettore di macchina su navi o imbarcazioni dadiporto anche adibite al noleggio con apparatomotore principale con potenza di propulsioneinferiore a 1500 kW.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchinadel diporto occorrono i seguenti requisiti:a) aver compiuto 18 anni di età;b) essere in possesso del diploma di scuola

secondaria di secondo grado;c) aver completato un periodo di addestramento a

bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo dialmeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diportoadibite al noleggio con la qualifica di mozzo o

allievo ufficiale di macchina del diporto ovveroaver conseguito il diploma di scuola secondaria disecondo grado con indirizzo di aspirante alladirezione di macchine di navi mercantili, di peritoper gli apparati ed impianti marittimi e di tecnicodel mare ed aver effettuato un periodo diaddestramento a bordo di navi e imbarcazioni dadiporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi conla qualifica di giovanotto di macchina o allievoufficiale di macchina del diporto.Tale periodo diaddestramento deve essere effettuato sotto lasupervisione del direttore di macchina o di chi nefa le funzioni e deve essere riportato in unapposito libretto di addestramento approvatodall’Amministrazione;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsiantincendio di base, sopravvivenza e salvataggio,sicurezza personale e responsabilità sociali(PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio(MAMS) presso istituti, enti o società riconosciutiidonei dall’Amministrazione ed il corso di primosoccorso elementare secondo le disposizioni e iprogrammi stabiliti dal Ministero della salute;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo ilcompletamento del predetto addestramento, unesame teorico-pratico atto a dimostrare ilpossesso delle conoscenze e capacità di eseguire icompiti e le mansioni dell’ufficiale in servizio diguardia nel locale macchina di cui all’articolo 11del decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione 5 ottobre 2000 e successivemodificazioni.

Nota all’art. 10:- L’art. 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e

successive modificazioni, così recita:«Art. 11 (Ufficiale di macchina). - 1. L’ufficiale di

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macchina può imbarcare in qualità di ufficiale digrado inferiore al primo e ad assumere laresponsabilità di una guardia di macchina in un localeapparato motore presidiato o ad essere designatoufficiale di macchina responsabile di un localeapparato motore periodicamente non presidiato abordo di navi aventi un apparato motore principalecon potenza di propulsione pari o superiore a 750chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchinaoccorrono i seguenti requisiti:a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare

di prima categoria;b) avere compiuto i diciotto anni di età;c) essere in possesso del diploma di scuola

secondaria superiore;d) avere completato, con esito favorevole, un

programma di addestramento sui compiti e sullemansioni dell’ufficiale di macchina, di cui allasezione A-III/1 del codice STCW, a livellooperativo, comprensivo di un periodo dinavigazione di almeno dodici mesi su navi dotatedi apparato di propulsione di potenza pari osuperiore a 750 chilowatt, in attività diaddestramento, nonché della frequenza, con esitofavorevole, dei corsi antincendio di base eavanzati, e sopravvivenza e salvataggio, pressoistituti, enti o società riconosciuti idonei daquesto Ministero.Il periodo di addestramento a bordo deve essereeffettuato sotto la supervisione del direttore dimacchina o di un ufficiale di macchina da questidesignato e il suo svolgimento deve essereriportato in un apposito libretto diaddestramento approvato dall’amministrazione;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo ilperiodo di addestramento, un esame teorico-

pratico, atto a dimostrare il possesso delleconoscenze e capacità ad eseguire i compiti e lemansioni dell’ufficiale di macchina, di cui allasezione A-III/1 del codice STCW, a livellooperativo.».

Art. 11. Requisiti e limiti di abilitazione per ilcapitano di macchina del diporto

1. Il capitano di macchina del diporto può essereimbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina sunavi da diporto anche adibite al noleggio ovvero puòessere imbarcato in qualità di direttore di macchinasu navi da diporto anche adibite al noleggio aventi unapparato motore principale con potenza dipropulsione inferiore a 3000 kW.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchinadel diporto occorrono i seguenti requisiti:a) essere in possesso del certificato di ufficiale di

macchina del diporto;b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24

mesi su navi da diporto anche adibite al noleggiocon il titolo immediatamente inferiore;

c) avere effettuato, con esito favorevole, il corsoantincendio avanzato presso istituti, enti o societàriconosciuti idonei dall’Amministrazione ed ilcorso di primo soccorso (First Aid) secondo ledisposizioni e i programmi stabiliti dal Ministerodella salute;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo ilcompletamento del predetto addestramento, unesame teorico-pratico atto a dimostrare il possessodelle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e lemansioni di direttore di macchina e di primomacchinista di cui all’articolo 12 del decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre2000 e successive modificazioni.

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Nota all’art. 11:- L’art. 12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e

successive modificazioni, così recita:«Art. 12 (Capitano di macchina). - 1. Il capitano dimacchina può imbarcare in qualità di primo ufficialedi macchina a bordo di navi aventi un apparatomotore principale con potenza di propulsione pari osuperiore a 3000 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchinaoccorrono i seguenti requisiti:a) essere in possesso del certificato di abilitazione di

«ufficiale di macchina»;b) avere completato, con esito favorevole, un

programma di addestramento sui compiti e sullemansioni del primo ufficiale di macchina e deldirettore di macchina, di cui alla sezione A-III/2del codice STCW, a livello direttivo, comprensivodi un periodo di navigazione di almeno dodicimesi in qualità di ufficiale di macchina su navidotate di apparato di propulsione di potenza pario superiore a 750 chilowatt;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo ilperiodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza adeseguire i compiti e le mansioni del primoufficiale di macchina e del direttore di macchina,di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, alivello direttivo.».

Art. 12. Requisiti e limiti di abilitazione per ildirettore di macchina del diporto

1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcaresu navi da diporto anche adibite al noleggio aventi unapparato motore principale con potenza dipropulsione superiore a 3000 kW.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchinadel diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano dimacchina del diporto;

b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24mesi su navi da diporto anche adibite al noleggiocon il titolo immediatamente inferiore.

Art. 13. Rapporti tra titoli professionalimarittimi e titoli professionali del diporto

1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante,capitano, ufficiale di navigazione, direttore dimacchina, capitano di macchina e ufficiale dimacchina di cui al decreto del Ministro dei trasportie della navigazione 5 ottobre 2000 e successivemodificazioni consentono ai loro possessori diottenere le corrispondenti abilitazioni dì cuiall’articolo 2 del presente regolamento.

2. Il titolo professionale di comandante del diporto dàdiritto al rilascio della abilitazione di ufficiale dinavigazione di cui all’articolo 1 del decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre2000 e successive modificazioni.

3. Il titolo professionale di direttore di macchina deldiporto dà diritto al rilascio della abilitazione aquello di ufficiale di macchina di cui all’articolo 1 deldecreto del Ministro dei trasporti e della navigazione5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Nota all’art. 13:- Per l’art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 si

veda nelle note all’art. 5.

Art. 14. Disposizioni transitorie1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del

presente regolamento, sono in possesso del titoloprofessionale di «conduttore di imbarcazioni dadiporto adibite al noleggio per le acque marittime»,di cui all’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre

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1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre1996, n. 647, ovvero coloro i quali sono in possessodella patente per il comando di navi da diporto, aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1997, n. 431, possono conseguire, entrodiciotto mesi dall’entrata in vigore del presenteregolamento, il certificato di ufficiale di navigazionedel diporto, se in possesso dei requisiti previstidall’articolo 5, comma 2, del presente regolamentoad esclusione del requisito indicato alla lettera c).

2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazionida diporto adibite al noleggio per le acquemarittime» rilasciati anteriormente alla data dientrata in vigore del presente regolamentoconservano validità e specie di abilitazione.Il presente regolamento, munito del sigillo delloStato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note all’art. 14, comma 1:- L’art. 10 del decreto-legge n. 535/1996, convertito

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, così recita:«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale diconduttore per imbarcazioni da diporto adibite alnoleggio per le acque marittime ed interne). - 1.Adintegrazione di quanto stabilito negli articoli 115,123, 130 e 134 del codice della navigazione,approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionalemarittimo di conduttore per le imbarcazioni dadiporto adibite al noleggio e il titolo professionale diconduttore per le imbarcazioni da diporto adibite alnoleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo diconduttore per le imbarcazioni da diporto adibite alnoleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;b) essere in possesso delle abilitazioni al comando

delle imbarcazioni da diporto senza alcun limitedi distanza dalla costa di cui all’art. 20, primocomma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, esuccessive modificazioni, ovvero dell’abilitazione alcomando di navi da diporto prevista dal secondocomma del medesimo articolo, in corso di validitàe conseguite da almeno tre anni;

c) essere in possesso del certificato limitato RTF;d) non avere riportato condanne per i reati di cui

all’art. 238, primo comma, n. 4, del regolamentoper l’esecuzione del codice della navigazione,approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente dimare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttoreper le imbarcazioni da diporto adibite al noleggionelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:a) aver compiuto i 21 anni di età;b) essere in possesso delle abilitazioni al comando

delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia didistanza dalla costa, di cui all’art. 20 della legge 11febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni edintegrazioni, in corso di validità e conseguite daalmeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cuiall’art. 49, primo comma, n. 4, del regolamentoper la navigazione interna, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n.631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personalenavigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per leimbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita alcomando delle imbarcazioni da diporto adibite al

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noleggio a motore o a vela, con o senza motoreausiliario, per la navigazione nelle acque marittimesenza alcun limite di distanza dalla costa, nonchénelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per leimbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelleacque interne abilita al comando delle imbarcazionida diporto adibite a noleggio a motore o a vela, cono senza motore ausiliario, per la navigazione nelleacque interne e nelle acque marittime entro seimiglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,coloro che sono in possesso dei titoli professionalimarittimi e dei titoli professionali della navigazioneinterna, per i servizi di coperta, di cuirispettivamente agli articoli 123 e 134 del codicedella navigazione, possono comandare o condurreimbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limitidi navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo delcircondano marittimo di iscrizione per la gente dimare e dall’ufficio di iscrizione per il personale dellanavigazione nelle acque interne. Restano validi i titoliprofessionali di conduttore di imbarcazioni dadiporto rilasciati anteriormente alla data di entrata invigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazionedi unità da diporto si intende:a) per locazione, il contratto con cui una delle parti

si obbliga verso corrispettivo a far godere all’altraper un dato periodo di tempo l’unità da diporto.L’unità passa in godimento autonomo delconduttore il quale esercita con essa lanavigazione e ne assume la responsabilità ed irischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto concui una delle parti, in corrispettivo del nolo

pattuito, si obbliga a mettere a disposizionedell’altra parte l’unità da diporto per undeterminato periodo da trascorrere a scoporicreativo in zone marine o acque interne di suascelta, da fermo o in navigazione, alle condizionistabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimanenella disponibilità del noleggiante, alle cuidipendenze resta anche l’equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnarel’unità in perfetta efficienza completa di tutte ledotazioni di sicurezza e coperta dall’assicurazione dicui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successivemodificazioni ed integrazioni. In caso di noleggiol’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore edei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti inoccasione o in dipendenza del contratto inconformità alle disposizioni ed ai massimali previstiper la responsabilità civile.

10.L’utilizzazione dei natanti da diporto di cui all’art. 13della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successivemodificazioni, per l’esercizio della locazione e delnoleggio per finalità ricreative nonché per gli usituristici di carattere locale è disciplinata, anche perquanto concerne i requisiti della loro condotta, conprovvedimenti delle competenti autorità marittime olocali.

11.L’art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, èsostituito dal seguente:“1. In deroga a quanto stabilito dal secondo commadell’art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, esuccessive modificazioni ed integrazioni, le navi, leimbarcazioni ed i natanti da diporto possono essereutilizzate mediante contratti di locazione o dinoleggio.

2. L’utilizzazione dell’unità da diporto per finalità dilocazione e noleggio è annotata nei registri diiscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei

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soggetti, ditte individuali o società esercenti l’attivitàdi locazione o noleggio e degli estremi della loroiscrizione nel registro delle imprese dellacompetente camera di commercio, industria,artigianato ed agricoltura.Gli estremi della annotazione sono riportati sullalicenza di navigazione.”.

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13.Con decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per ladisciplina delle condizioni di sicurezza delle unità dadiporto utilizzate in attività di noleggio, nonché perla attuazione delle disposizioni del presentearticolo.».- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.

431/1997 si veda nelle note all’art. 1.

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TAVOLE RIASSUNTIVE DECRETO TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO

TITOLO IMBARCO ETÀTITOLO

DI STUDIOMESI DI NAVIGAZIONE REQUISITI DECRETO

UFFICIALEDINAVIGAZIONE

ufficiale di copertadi grado inferioreal primo su navida diporto ancheadibite al noleggio

ovverocomandante sututte leimbarcazioni dadiporto adibite alnoleggio

18

diploma discuolasecondariadi secondogrado

36 mesi di navigazione di cuialmeno 24 mesi su navi eimbarcazioni da diporto adibite alnoleggio con la qualifica di mozzo oallievo ufficiale di navigazione deldiporto

ovverocon titolo di studio di aspirante alcomando di navi mercantili o diperito per il trasporto marittimo odi tecnico del mare, almeno 12 mesisu navi e imbarcazioni da diportoadibite al noleggio con la qualifica dimozzo o allievo ufficiale dinavigazione del diporto

antincendio basesopravvivenza e salvataggiopssrmamsgmdssradarfirst aid elementare

CAPITANO

primo ufficiale dicoperta su navi dadiporto ancheadibite al noleggio

ovverocomandante sunavi da diportoadibite al noleggioinferiori a 500 TSL

>18

diploma discuolasecondariadi secondogrado

24 mesi di navigazione su navi dadiporto adibite al noleggio o aduso privato di cui 12 mesi svolti connavigazione internazionale brevecome ufficiale di navigazione

UFF. DI NAVIGAZIONEantincendio avanzatofirst aid ARPA - se in dotazioneall’unità

COMANDANTE

abilitato allaconduzione dinavi da diportoanche adibite anoleggio da 500 a3000 TSL

>18

diploma discuolasecondariadi secondogrado

24 mesi di navigazione su navi dadiporto adibite al noleggio di cui12 mesi effettuati con periodi dinavigazione internazionale brevecome capitano del diporto

CAPITANOmedical care

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TAVOLE RIASSUNTIVE DECRETO TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO

TITOLO IMBARCO ETÀTITOLO

DI STUDIOMESI DI NAVIGAZIONE REQUISITI DECRETO

UFFICIALEDI MACCHINA

ufficiale dimacchina di gradoinferiore al primosu navi da diportoanche adibite alnoleggio conPAM < 3000 kW

ovverodirettore dimacchina su navio imbarcazionidadiporto ancheadibite alnoleggio conPAM < 1500 kW

18

diploma discuolasecondariadi secondogrado

36 mesi di navigazione di cuialmeno 24 mesi su navi eimbarcazioni da diporto adibite alnoleggio con la qualifica di mozzo oallievo ufficiale di macchina deldiporto

ovverocon titolo di studio di aspirante alladirezione di macchine di navimercantili o di perito per gliapparati ed impianti marittimi o ditecnico del mare, almeno 12 mesisu navi e imbarcazioni da diportoadibite al noleggio con la qualifica digiovanotto di macchina o allievoufficiale di macchina del diporto

antincendio basesopravvivenza e salvataggiopssrmamsfirst aid elementare

CAPITANODI MACCHINA

primo ufficiale dimacchina su navida diporto ancheadibite al noleggioe ovverodirettore dimacchina su navida diporto adibiteal noleggio conPAM < 3000 kW

>18

diploma discuolasecondariadi secondogrado

24 mesi di navigazione su navi dadiporto anche adibite al noleggiocon il titolo immediatamenteinferiore

UFFICIALE DI MACCHINAantincendio avanzatofirst aid

DIRETTOREDI MACCHINA

può imbarcare sunavi da diportoanche adibite anoleggio conPAM > 3000 kW

>18

diploma discuolasecondariadi secondogrado

24 mesi di navigazione su navi dadiporto anche adibite al noleggiocon il titolo immediatamenteinferiore

CAPITANO DI MACCHINA

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con i commenti di UCINAottobre 2005

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LE GUIDE NORMATIVE