LE FALSE COMUNICAZONI SOCIALI - avvocatobruccoleri.it · Art. 2621 c.c. “False comunicazioni...

49
LE FALSE COMUNICAZONI SOCIALI Piazza A. Diaz, 6 Milano, 20123 Cell. 328 8871062 E-mail: [email protected] Via Gioacchino di Marzo 5 Palermo, 90144 Tel. 091 309131 Tel/Fax 091 308038 PEC: [email protected] www.avvocatobruccoleri.it Studio Legale Avv. Maria Bruccoleri 1

Transcript of LE FALSE COMUNICAZONI SOCIALI - avvocatobruccoleri.it · Art. 2621 c.c. “False comunicazioni...

LE FALSE COMUNICAZONI

SOCIALI

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

1

PREMESSA COME ERAVAMO:

“Si definisce falso in bilancio o frode contabile, in diritto societario, la compilazione di false comunicazioni sociali ovvero una rendicontazione non veritiera dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d’esercizio di

un’azienda.

• Atteso che il bilancio di un’azienda è un documento che viene redatto affinché i soci e i terzi possano reperirvi quelle informazioni, sulla base delle quali, assumere delle decisioni (di tipo commerciale, o, comunque, di ordine economico) riguardanti l’azienda medesima, e considerato che il bilancio non si rivolge unicamente al capitale investitore, ma anche alla classe lavoratrice e alla collettività, la corretta compilazione è considerata obbligatoria e inderogabile presso la quasi totalità degli ordinamenti giuridici, poiché espressione di garanzia e tutela della fede pubblica che deve riconoscersi al bilancio.

• La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è, pertanto, considerata una frode e diffusamente gestita come reato dalla quasi totalità degli ordinamenti.

• Non di rado si tratta di un reato di specificatamente riferito a quel tipo di documento, talora è, invece, riguardato come forma del falso ideologico o alla falsità in atti, genericamente intesa, a seconda della qualificazione di “atto” che possa attribuirsi alla scritturazione contabile”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

2

OGGI:

Come cambiano i reati societari

• Scatta il penale se il bilancio “falsa” la realtà aziendale.

• La punibilità resta appesa alle valutazioni dei giudici.

• Per le società non quotate giro di vite sulle sanzioni.

• Nelle quotate i fatti minori acquistano rilevanza penale.

• L’amministratore di fatto nel perimetro del reato.

• Spazio a uno sconto di pena se la condotta è meno grave.

• Se ci sono reiterazioni salta la non punibilità.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

3

OGGI:

Come cambiano i reati societari

•La violazione sul bilancio “aggancia” quella tributaria.

• Per il “231”, automatico il vantaggio per la società.

• Le “vecchie” false valutazioni non costituiscono più reato.

• Sui proventi dei reati scatta la tutela dello Stato.

• Anche la società può subire il “blocco”.

• Il reimpiego del denaro fa rischiare 8 anni di carcere.

• La tracciabilità non ferma il reato.

• da 6 a 10 anni di carcere per il reato di corruzione.

• Sconto di pena per chi collabora contro i corrotti.

•Al condannato spetta la riparazione pecuniaria.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

4

La disciplina di tale materia è contenuta nel Titolo XI, Libro V del Codice Civile,

novellato dal D.lgs n. 61/2002 e

successive modifiche apportate con la L. n. 262/2005, e

con la legge 27 maggio 2015, n. 69

• ART. 2621 c.c. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.

• ART. 2622 c.c. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO

DEI SOCI O DEI CREDITORI.

• ART. 2621 bis c.c. FATTI DI LIEVE ENTITA’.

• ART. 2621 ter c.c. NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE

TENUITA’

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

5

Art. 2621 c.c.

“False comunicazioni sociali”

(Nuovo testo)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al

fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque

anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

6

Art. 2621 bis c.c.

“Fatti di lieve entità”

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di

reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura

e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente

comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i

limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o

degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

7

Art. 2621 ter c.c.

“Non punibilità per particolare tenuità”

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice

penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla

società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

8

Art. 2622 c.c., comma 1

“False comunicazioni sociali delle società quotate”

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro

Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o

al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono

puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

9

Art. 2622 c.c., comma 2

“False comunicazioni sociali delle società quotate”

“Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema

multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni

riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

10

SOGGETTI ATTIVI DEL REATO

Amministratori

Direttori generali

Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

Sindaci

Liquidatori

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

11

• Rispetto alla precedente versione (d.lgs n. 61/2002) si verifica

l’eliminazione delle seguenti figure:

- Promotori

-Soci fondatori

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

12

ELEMENTO SOGGETTIVO

Per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2621 c.c. era richiesto il dolo specifico, ovvero che i destinatari della norma agiscano con

l’intento di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

OGGI: a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n. 69/2015 sono stati introdotti gli artt. 2621 bis c.c. e 2621 ter c.c., e l’introduzione del nuovo art. 131 c.p.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

13

FALSO IN BILANCIO PUNITO SOLO CON

DANNO

Per fare scattare la causa di non punibilità sulla particolare tenuità del falso in bilancio il giudice dovrà valutare l’entità dell’eventuale danno cagionato.

CONSEGUENZA:

I nuovi delitti verranno sanzionati in presenza di effettivo danno, nonostante le condotte costituiscano reati di pericolo. È quanto emerge dalla lettura del nuovo art. 2621 ter c.c.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

14

LA TENUITA’ DEL FATTO

L’art. 131 bis c.p., prevede per i reati con pena detentiva non

superiore nel massimo a 5 anni l’esclusione della punibilità quando,

per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del

pericolo, l’offesa è di particolare e il comportamento non risulta

abituale.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

15

CRITERI PER VALUTARE LA PARTICOLARE

TENUITA’ DEL FATTO

1. La particolare tenuità dell’offesa, implica una valutazione sulle modalità

della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo.

1. La non abitualità del comportamento dell’autore: non deve essere un

delinquente abituale, professionale o per tendenza, ne deve avere

commesso altri reati della stessa indole.

IMP: la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto scatta

dopo un effettivo accertamento della responsabilità a carico dell’indagato e

non in modo automatico.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

16

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La nuova versione dell’art. 2621 c.c., relativa alle società non quotate sanziona, adesso, con la reclusione da 1 a 5 anni l’esposizione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri errori.

L’art. 2621 bis c.c., prevede una riduzione della pena (da 6 mesi a 3 anni), allorchè i fatti siano di “lieve entità”. IMP: questa circostanza dovrà essere valutata, per espressa previsione normativa, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

IMP: Le nuove fattispecie non richiedono più il danno. La tutela penale viene anticipata al pericolo, e cioè alla concreta idoneità a indurre in errore.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

17

TENUITA’ DEL FALSO IN BILANCIO

• Il nuovo art. 2621 ter c.c. introduce i criteri che il giudice deve porre a base della

propria valutazione affinchè possa applicare la causa di non punibilità per la tenuità del

fatto nei reati di falso in bilancio commessi dalle società non quotate. Deve

considerare l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Ove non vi sia stato alcun danno alla società, ai soci, o ai creditori, è verosimile,

in presenza delle altre condizioni previste dal Cod. Pen., l’applicazione della causa di

non punibilità. Di fatto, per effetto di questa previsione la nuova fattispecie di reato di

pericolo troverebbe raramente applicazione, dovendosi concretizzare sempre un

danno che, se di ridotta entità, farebbe scattare, comunque, la causa di non punibilità.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

18

LE SOCIETA’ QUOTATE

• Nel caso di società quotate la tenuità del fatto non potrà mai trovare applicazione per due motivi:

1. Perché la legge anticorruzione non prevede specifiche previsioni.

2. Perché l’istituto generale disciplinato ex art. 131 bis c.p., subordina l’applicazione della causa di non punibilità ai reati puniti fino a 5 anni.

Le false comunicazioni sociali delle quotate, in futuro, saranno sanzionate con la reclusione da 3 a 8 anni, per cui sono escluse dall’istituto. I fatti illeciti commessi fino al 13 giugno 2015, dalle società quotate, vi rientrerebbero in quanto la pena attualmente in vigore è da 1 a 4 anni.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

19

ELEMENTO OGGETTIVO

PRIMA:

Doveva ritenersi integrato con riguardo a qualsiasi attività che,

violando l’obbligo di chiarezza e correttezza attinente al

contenuto delle informazioni, fosse stata idonea ad alterare la

valutazione dell’entità economica della Società.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

20

ELEMENTO OGGETTIVO

OGGI: FALSO IN BILANCIO ADDIO ALLE SOGLIE.

Soppressi i limiti di rilevanza penale

• Si tratta di una norma di diritto penale che peggiora il trattamento previsto

per indagati e imputati, e quindi non troverebbe applicazione ai procedimenti

in corso, ma solo a quelli che si apriranno a partire dall’entrata in vigore della

L. 69/2015.

• Si segnala la soppressione delle vecchie soglie che modulavano la risposta

della giustizia sulla base della rilevanza dell’infrazione.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

21

ASPETTI DELLA RIFORMA

La riforma si articola in maniera netta su due fronti:

1. Quello delle società quotate, per le quali vengono fissati limiti di pena

elevati (fino ad 8 anni di reclusione).

1. Quello delle società non quotate: la pena prevista è più lieve, ovvero 5

anni per ricomprendere il reato nei limiti di applicabilità della nuova

causa di non punibilità per tenuità del fatto, ma rendendo impossibile le

intercettazioni. È prevista una particolare attenzione per le violazioni di

lieve entità. In questi casi la pena prevista può arrivare, nel massimo, a 3

anni.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

22

ASPETTI DELLA RIFORMA

VIENE CANCELLATA L’IPOTESI DI DANNO,

RESTANDO, INVECE, SOLO QUELLA DI PERICOLO.

LA PROCEDIBILITA’ E’ SEMPRE D’UFFICIO

SCATTA UN INNALZAMENTO DELLE SANZIONI

PECUNIARIE, DISCIPLINATE DAL DECRETO 231/2001,

QUANDO, DAL REATO COMMESSO DAL DIPENDENTE,

LA SOCIETA’ HA TRATTO VANTAGGIO O AVUTO

INTERESSE

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

23

OGGETTO MATERIALE DEL REATO

Bilanci

Relazioni

Altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, dirette ai

soci o al pubblico

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

24

FALSO IN BILANCIO DOLOSO

LA STORIA

Il testo normativo è stato oggetto di recente sensibile revisione, con la quale la precedente sanzione della reclusione da 1 a 5 anni era stata modificata con la sanzione dell'arresto fino a due anni. Le modifiche attuate erano popolarmente sintetizzate con il termine di "depenalizzazione", tuttavia la norma vigente continuava a prevedere una sanzione e il falso in bilancio – seppure modificate le sue circostanze e conseguenze - restava un illecito.

Nella dialettica suscitata dalla riforma della disciplina, piuttosto, vi era chi sottolineava come quello precedente fosse un approccio meno repressivo di quanto non lo era nel passato nei confronti di chi si rendeva colpevole di questo illecito.

La regolamentazione era il risultato di una serie di iniziative a partire dalla proposta di legge delega per la riforma del diritto societario, del governo Amato, approvata dal consiglio dei ministri il 26 maggio 2000 e trasmessa al parlamento[17], della legge delega approvata dal parlamento il 3 ottobre 2001, n. 366[18] e del conseguente decreto delegato d.lgs. 11 aprile 2002 n°61[19], del governo Berlusconi, seguiti dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262[20] e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39[21].

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

25

FALSO IN BILANCIO DOLOSO

OGGI

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

26

• Le nuove regole si applicheranno ai bilanci validi dal 14 giugno 2015.

Per quanto riguarda il passato si applicherà il principio del favor rei, cioè

l’applicazione della nuova norma, rispetto all’antecedente se la legge di

recente introduzione risulta essere più favorevole al reo.

• I nuovi artt. 2621, 2621 bis e ter e 2622 del c.c., si applicano

concretamente alle società di capitali, tenute alla redazione del bilancio

ordinario e soprattutto abbreviato ai sensi del’art. 2435 bis c.c.

FALSO IN BILANCIO, PRESCRIZIONE E INTERCETTAZIONI.

IL GOVERNO LANCIA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

• Tra i principali obiettivi che il Governo Renzi intendeva realizzare vi era la proposta

per una riforma del “sistema giustizia”.

• I dodici punti, che nel giugno 2014, il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro della Giustizia Orlando avevano indicato come necessari per una puntuale riforma della giustizia comprendevano, tra l’altro, l’introduzione di nuove disposizioni dirette a contrastare la criminalità economica, ed, in particolare, nuove norme in materia di falso in bilancio e autoriciclaggio, nonché una accelerazione del processo penale e una graduale riforma della prescrizione e della disciplina delle intercettazioni.

• Per quanto riguarda i reati economici la proposta era quella di introdurre un “nuovo” falso in bilancio punito fino a 5 anni, la cui procedibilità fosse prevista d’ufficio.

• Per quanto riguarda, invece, la disciplina della prescrizione l’obiettivo era quello di fermarla al primo grado di giudizio.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

27

PROBLEMI APPLICATIVI DELLA VECCHIA DISCIPLINA

• I reati di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. nella nuova disciplina

del 2002, rivista nel 2005, continuavano a porre problemi interpretativi e applicativi.

Nel 2005, la disciplina del reato di false comunicazioni sociali è stata emendata.

Nella versione vigente, tale disciplina, dopo la riforma intervenuta con il D. lgs. N.

262/2005, era contenuta nei soli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le principali questioni che hanno suscitato un accesso dibattito dottrinale, sulle quali

si è espressa la Corte di Cassazione erano essenzialmente 3:

1. IL FALSO QUALITATIVO

2. LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE

DI NON PUNIBILITA’

3. L’ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

28

IL FALSO QUALITATIVO I°

• Si definiva “falso qualitativo” il falso derivante da riclassificazioni e compensazioni di valori, che si manifestava

quando, a parità di reddito e capitale, la loro struttura risultava essere rappresentata in modo difforme dal vero. Il falso, in

altri termini, derivava da riclassificazioni e compensazioni dei valori esposti nello stato patrimoniale o nel conto economico

in modo contrario alle disposizioni del codice.

• Anche nell’ambito del falso qualitativo, dunque, le ipotesi di comportamento erano numerose.

Queste, poi, potevano esaurirsi in un’operazione di window dressing (cioè, di abbellimento artificioso della situazione

economico-aziendale, seppure solo modificando la struttura economica e quella patrimoniale), oppure essere prodromiche

ad altre operazioni: si pensi, ad esempio, alla “copertura” di costi sostenuti per spionaggio industriale, diffamazione dei

concorrenti, inquinamento illecito, raggiri assicurativi.

• Lo scopo di queste operazioni era quello di offrire al lettore “evoluto” una situazione economica, patrimoniale e

finanziaria “qualitativamente” migliore.

• L’introduzione delle soglie reddituale e patrimoniale sembrava avere svilito la rilevanza del falso qualitativo, il quale, dopo

la riforma, NON costituiva più condotta punibile.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

29

IL FALSO QUALITATIVO II°

La questione della rilevanza penale da attribuire al falso qualitativo era stata risolta dalla riforma apportata dal D. Lgs. 61/2002

nel senso che:

• La clausola generale dell’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economico-aziendale permetteva di

attribuire minore importanza alla manipolazione della denominazione dei conti o del loro riepilogo in una voce o in

un’altra degli schemi di bilancio.

• Inoltre, l’introduzione delle soglie quantitative era incompatibile con la sopravvivenza del falso qualitativo,

giacchè, quale che fosse la classificazione della posta in bilancio, essa esercitava il medesimo effetto quantitativo sul

risultato ante imposte e/o sul patrimonio netto.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

30

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI

NON PUNIBILITà

La principale novità contenuta nella disciplina delle false comunicazioni sociali ex D. Lgs. 61/2002,

era quella data dall’introduzione delle cosidette “soglie di non punibilità”.

• Gli artt. 2621 e 2622 c.c., disponevano che la punibilità fosse esclusa “se le falsità o le omissioni

determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una

variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di

valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % da quella

corretta”. A ciò si aggiunga che, in caso di mancato superamento delle suddette soglie, “ai soggetti di

cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l’interdizione dagli uffici direttivi

delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco,

liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni

altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

31

LE NOVITA’ DEL FALSO IN BILANCIO

• SOGGETTI COINVOLGIBILI NEL REATO: amministratori, direttori generali, dirigenti

preposti alla redazioni di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. L’art. 2639 c.c.,

equipara ai soggetti di cui sopra, chi seppur non formalmente investito della relativa funzione

rivesta tale ruolo in modo continuativo e significativo (es: amministratore di fatto).

• LINEAMENTI DEL REATO: le false comunicazioni sociali sono ascrivibili a chi, al fine di

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali, dirette ai soci ed al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espone,

ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale essa appartiene, in

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. E’ punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

• FATTI DI LIEVE ENTITA’: una riduzione della pena viene prevista per i fatti di lieve entità.

Essi sono valutati tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle

modalità ed effetti della condotta. In questi casi la pena sarà della reclusione da 6 mesi a 3 anni. La

pena si applica anche alle società non fallibili ex art. 1 legge fallimentare.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

32

LE NOVITA’ DEL FALSO IN BILANCIO

• NON PUNIBILITA’ PER FATTI DI PARTICOLARE TENUITA’: viene previsto un

esimente per la particolare tenuità. Tali situazioni saranno da valutare sulla base della particolare

tenuità di cui all’art. 131 bis c.p. In questo caso il giudice valuterà prevalentemente l’esiguità del

danno o del pericolo cagionato a società, soci e creditori.

• SOCIETA’ QUOTATE: i fatti materiali consapevolmente esposti nei bilanci, nelle relazioni o

nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci ed al pubblico, previste dalla legge e non

rispondenti al vero, emergono ai fini del reato anche nel caso in cui non risultino “rilevanti”. La

reclusione prevista va dai 3 a gli 8 anni.

• PRESCRIZIONE DEL REATO: il reato di false comunicazioni sociali (per società ordinarie)

si prescrive in 6 anni. Nei casi (frequenti) di interruzione della prescrizione, il reato si prescriverà in

7 anni e 6 mesi. Nelle società quotate, invece, il reato si prescriverà in 8 anni, che diventano 10 in

caso di interruzione della prescrizione.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

33

I “COSTI” DEL REATO DI FALSO IN BILANCIO

Le false comunicazioni sociali configurano una responsabilità per illecito

amministrativo dipendente da reato. In questi casi viene imputata alla

società una sorta di “colpa di organizzazione”, per non avere

adeguatamente vigilato, attraverso la nomina di un idoneo organo di

controllo.

All’Ente viene irrogata una sanzione pecuniaria di cui all’art. 25 ter.

Lett. a) dlgs. N. 231/2001, legata al meccanismo delle quote, il

cui valore è parametrato alla gravità del reato e alle condizioni

economiche e patrimoniali dell’Ente.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

34

LE SANZIONI PECUNIARIE

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

35

TIPOLOGIA

SOCIETARIA

QUOTE ANTE

RIFORMA

QUOTE ATTUALI

SOCIETA’ MINORI ---------- Da 100 a 200

SOCIETA’ ORDINARIE Da 100 a 150 Da 200 a 400

SOCIETA’ QUOTATE Da 200 a 400 Da 400 a 600

Considerato che il valore della quota va da 285 a 1549 euro nel

caso di rilevanti profitti per la società, la sanzione pecuniaria

può essere aumentata di un terzo, nelle sole società, nelle sole

società non quotate si potrà arrivare a sanzioni pecuniarie di

824 mila euro, sanzioni che nelle quotate potranno

ampiamente superare il milione di euro.

36

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

PROBLEMI PENAL TRIBUTARI

Si discute se tali situazioni possano o meno rilevare a livello dei reati

tributari di cui all’art. 74/2000 (decreto che sarà presto emendato)

IMP: sia ai fini della “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, sia ai

fini delle “Dichiarazioni infedeli”, per elementi attivi e passivi si

intendono le componenti che concorrono, in senso positivo o

negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili

rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito o sul

valore aggiunto.

37

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

CONSEGUENZE APPLICATIVE

Tali elementi, attivi o passivi, potranno scaturire da false

valutazioni. Per esempio: sottostima delle rimanenze finalizzata

alla indebita riduzione dell’imposta sui redditi.

Ne deriva che, a fronte, di un bilancio “civilisticamente”

corretto, al superamento delle soglie di evasione, previste dalla

legge penal tributaria, si configurerà il solo reato fiscale.

38

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

IL NODO DELLE VALUTAZIONI SUL FALSO IN

BILANCIO

• La soppressione del c.d. “falso valutativo”, nella nuova legge sul falso in

bilancio, rischia di aprire una falla nella punibilità dei reati societari.

• I comportamenti punibili oggi sono l’esposizione di “fatti materiali non

rispondenti al vero” oppure l’omissione a bilancio di “fatti materiali rilevanti”.

• Fuori dall’alveo della punibilità, quindi, restano tutte le poste che vengono

apprezzate da chi redige il bilancio, utilizzando criteri valutativi. Questa

circostanza si verifica, con frequenza, nei bilanci consolidati o comunque più

complessi.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

39

IL NODO DELLE VALUTAZIONI SUL FALSO IN

BILANCIO

• Il falso valutativo resta per le ipotesi di reato meno gravi,

dall’ostacolo alla vigilanza, e nel penale tributario con particolare

attenzione all’art. 7 del dlgs. N. 74/2000, in relazione alla

dichiarazione infedele o fraudolenta, fino a 3 o 6 anni di reclusione.

• La Corte di Cassazione ha dimostrato che nella nuova disciplina del

falso sul bilancio c’è un buco enorme che rischia di vanificare l’esito

dei processi.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

40

L’ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI

Altra norma contenuta nel D. Lgs. 61/2002 (e mantenuta dopo la

riforma del 2005) consisteva in un’ulteriore clausola di non punibilità di

tipo qualitativo. La punibilità era esclusa, infatti, anche in questo caso “se

le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

essa appartiene ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione

amministrativa da 10 a 100 quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di

amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di

rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

41

L’ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI

• L’alterazione della rappresentazione della situazione economica,

finanziaria e patrimoniale poteva essere intesa come l’azione deliberata,

da parte degli amministratori, ma anche di un extraneus in concorso con

essi, volta a rendere difforme, in misura parziale o totale, il sistema dei

valori alla base del documento informativo destinato all’esterno, ai soci,

ai creditori, dagli organi della società rispetto a quello che sarebbe stato

offerto se gli organi sociali si fossero attenuti alle norme di legge e, in

particolare, alle disposizioni degli artt. 2423 e segg. Cod. civ.

• Cass., 4 gennaio 2010, n. 7: “il reato di false comunicazioni sociali di cui

all’art. 2621 c.c. deve ritenersi integrato sotto il profilo oggettivo con riguardo a

qualsiasi attività che, violando l’obbligo di chiarezza e di correttezza che attiene al

contenuto delle informazioni, sia idonea ad alterare la valutazione dell’entità

economica della società”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

42

OGGI:

LE ERRATE VALUTAZIONI RESTANO ESTRANEE

IMP: per il nuovo reato di false comunicazioni sociali è necessario

che, con dolo, vengano esposte nei bilanci o nelle relazioni o nelle

altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico imposte dalla legge,

“fatti materiali rilevanti” non rispondenti al vero sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Si tratta di una scelta legislativa estremamente rilevante in

quanto rischia di vanificare molte situazioni di oggettiva

falsità che diventano penalmente irrilevanti.

Sarà la giurisprudenza a prendere una posizione coerente

e razionale!

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

43

CASO PRATICO:

LE ERRATE VALUTAZIONI RESTANO ESTRANEE

Per una srl che opera quale concessionaria automobilistica potrebbe essere reato

societario indicare 99 auto in rimanenza, anziché 100.

Il reato non si determinerebbe se le 100 auto venissero valutate la metà del loro reale

valore di mercato.

Sarebbe questa la conseguenza derivante dalle nuove norme sul falso in bilancio, che

diventa perseguibile solo in caso di alterazione di “fatti materiali rilevanti”.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

44

LE PRINCIPALI VALUTAZIONI DI BILANCIO

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

45

Stato patrimoniale

Art. 2426, comma 2

Immobilizzazioni materiali (ammortamento sottoposto

alla loro “residua possibilità di utilizzazione”)

Art. 2426, comma 2 Capitalizzazione di costi e relativo ammortamento

Art. 2426, comma 4 Partecipazioni (costo di acquisto o frazione di patrimonio

netto)

Art. 2426, comma 6 Avviamento: iscrizione nell’attivo nei limiti del costo

sostenuto per l’acquisto

Art. 2426, comma 8 Crediti da valutarsi sulla base del presumibile valore di realizzo

Art. 2426, comma 9 Rimanenze: costo di acquisto o di produzione ovvero valore

di realizzazione se minore

Art. 2424, bis, n. 3 Fondo rischi ed oneri futuri

Conto economico

Art. 2425 c.c.

Ammortamenti, accantonamenti a fondo rischi ed oneri,

svalutazioni e rivalutazioni, ecc.

NORME COLLEGATE:

Un Esempio: L’AGGIOTAGGIO (Art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o

altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del

prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità

patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della

reclusione da uno a cinque anni”

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

46

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI (Vecchia disciplina ante 14.06.2015)

• Cassazione penale, sez. feriale, 21 novembre 2013, n. 46388 (PRO) – La bancarotta

documentale da falso in bilancio richiede il nesso di causalità;

• Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 aprile 2013, n. 15313 (PRO);

• Cassazione penale, sez. I, sent. del 10 ottobre 2011, n. 18317 (PRO) – Rapporto tra

falso in bilancio e bancarotta;

• Cassazione penale, sez. V sent. del 11 maggio 2011, n. 18556 (CONTRO) – Rapporto

tra falso in bilancio e truffa – Concorso di reato.

• Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (PRO) – tipicità della condotta

fraudolenta;

• Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (CONTRO) – Natura della

falsità;

• Cassazione penale, sez. V, sent. del 14 luglio 2010, n. 27296 (CONTRO) – Decorrenza

del termine per la querela del socio danneggiato.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

47

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI (Vecchia disciplina ante 14.06.2015)

• Cassazione penale, sez. II, sent. del 24 giugno 2009, n. 26281 (PRO) – distrazione di

fondi da parte dell’amministratore;

•Cassazione penale, sez. V, sent. n. 45513/2008 (CONTRO) – Nel falso in bilancio, in

società, i delegati e i consiglieri rispondono per dolo eventuale;

• Cassazione penale, sez. V, 27 luglio 2006, n. 26343 (CONTRO) – Alterazione sensibile

• Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 dicembre 2008, n. 45513 (PRO e CONTRO) –

Comportamento omissivo dell’amministratore;

• Cassazione penale, sez. V, sent. del 19 giugno 2007, n. 23838 (CONTRO) –

Amministratore senza delega, dovere di conoscenza e mancato controllo =

responsabilità.

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

48

Piazza A. Diaz, 6

Milano, 20123

Cell. 328 8871062

E-mail: [email protected]

Via Gioacchino di Marzo 5

Palermo, 90144

Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038

PEC: [email protected]

www.avvocatobruccoleri.it

Studio Legale

Avv. Maria Bruccoleri

49

GRAZIE PER L’ATTENZIONE